Questa è, insieme a “quanto tempo ho”, la domanda che ci viene rivolta più spesso da imprenditori che hanno già un pignoramento in corso — sul conto corrente, sui crediti verso i clienti, sul capannone — e che hanno sentito dire da qualcuno che “basta depositare il concordato in bianco e tutto si ferma”. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo davvero, nel linguaggio in cui ci vengono poste, e abbiamo risposto a ciascuna per esteso, senza semplificare i punti scomodi.
Diciamo subito che la risposta breve non è quella che quasi tutti si aspettano. Il concordato “in bianco” — tecnicamente la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione, prevista dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal Correttivo ter D.Lgs. 136/2024) — di per sé non blocca automaticamente i pignoramenti. Il blocco esiste, è potente, ma nasce da un’altra norma, va chiesto espressamente, e va confermato da un giudice entro un termine molto stretto. Chi confonde le due cose rischia di depositare un ricorso convinto di essere protetto mentre l’esecuzione continua a camminare.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio: da un lato l’esecuzione forzata e le opposizioni, dall’altro gli strumenti di regolazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo conta perché le questioni che nascono quando una misura protettiva incontra un pignoramento pendente finiscono spesso davanti al giudice dell’esecuzione e, da lì, in sede di impugnazione fino all’ultimo grado; è inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè opera stabilmente dentro il perimetro normativo in cui le misure protettive vivono.
📩 Se ha un pignoramento in corso e sta valutando una domanda di concordato, non aspetti la prossima udienza per capire se è protetto o no: ci scriva oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.
Cos’è esattamente il “concordato in bianco”?
È una domanda di concordato preventivo depositata senza il piano e senza la proposta, con la riserva di presentarli entro un termine che fissa il tribunale. Il nome tecnico oggi è diverso: l’art. 44 CCII parla di “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. Nel linguaggio corrente restano i vecchi nomi: concordato in bianco, concordato con riserva, domanda prenotativa.
Il meccanismo è semplice. L’imprenditore deposita la domanda di accesso prevista dall’art. 40 CCII allegando solo la documentazione contabile richiesta dall’art. 39, comma 3 (bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori, e il resto del corredo minimo), e si riserva di presentare dopo la proposta vera e propria, il piano e l’attestazione. Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta, e — questa è una differenza pesante rispetto al passato — nomina obbligatoriamente un commissario giudiziale che vigila sull’impresa per tutta la fase con riserva.
Perché esiste? Perché tra il momento in cui un imprenditore si rende conto di non farcela e il momento in cui ha un piano credibile, attestato da un professionista indipendente, passano mesi. In quei mesi, senza uno strumento di protezione, i creditori più veloci porterebbero via tutto e il piano non avrebbe più nulla su cui poggiare. La domanda prenotativa serve a “prenotare” la protezione mentre il piano viene costruito.
Attenzione però a un punto che sfugge quasi sempre: la domanda prenotativa produce di per sé gli effetti dell’art. 46 CCII — spossessamento attenuato, necessità di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, inopponibilità delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti — ma il divieto di azioni esecutive sta in un’altra norma e ha un’altra vita. È da qui che nasce tutto il resto.
Ma allora il concordato in bianco blocca o no i pignoramenti?
Non da solo. Blocca se, contestualmente, il debitore chiede le misure protettive previste dall’art. 54, comma 2, CCII — e se il giudice le conferma.
Sotto la vecchia legge fallimentare il blocco era automatico: l’art. 168 l.fall. impediva ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive per il solo fatto della pubblicazione del ricorso. Il Codice della crisi ha cambiato impostazione. L’automatismo puro è venuto meno: il divieto di azioni esecutive individuali è oggi una misura protettiva, che opera su richiesta del debitore ed è sottoposta al vaglio del giudice, il quale ne stabilisce anche la durata e può revocarla.
Il testo dell’art. 54, comma 2, è chiaro: se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione di quella domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
Tecnicamente si parla di semi-automatic stay: gli effetti scattano subito, dalla pubblicazione, ma sono provvisori. Il giudice non li “dispone”, li conferma — e se non lo fa nei termini, cadono. Il senso pratico è questo: chi deposita una domanda in bianco senza chiedere le misure protettive ottiene la nomina del commissario, il congelamento di alcune regole societarie sul capitale e il vincolo sugli atti di straordinaria amministrazione, ma non ottiene alcuno scudo contro il creditore che sta per vendere il capannone all’asta. È un errore che si paga carissimo e che si vede più spesso di quanto si immagini.
C’è un ultimo punto da mettere in chiaro: la protezione copre il patrimonio del debitore e i beni e diritti con cui si esercita l’attività d’impresa. Non copre i patrimoni altrui. Ci torniamo nel blocco sui casi particolari, perché è lì che si concentrano le delusioni più brutte.
Da quando scatta esattamente la protezione?
Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, non dal deposito in tribunale e non dal decreto del giudice.
La distinzione sembra una sottigliezza e invece decide chi vince e chi perde in una corsa che si misura in giorni. Il deposito telematico del ricorso è un atto interno al processo: i creditori non lo vedono e, formalmente, la protezione non c’è ancora. L’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII è l’atto che rende pubblica la domanda e da cui la norma fa decorrere il divieto. Da quel momento ogni atto esecutivo compiuto in violazione del divieto è affetto da nullità, e il vizio è di quelli che il giudice dell’esecuzione può rilevare anche d’ufficio.
Tra il deposito e l’iscrizione può passare qualche giorno. In quei giorni, se il creditore riesce a completare un atto esecutivo, quell’atto resta valido. È la ragione per cui la tempistica di un concordato in bianco difensivo non si improvvisa: si sceglie in funzione del calendario dell’esecuzione in corso, non del calendario dell’imprenditore.
Va aggiunto che dall’iscrizione decorre anche il termine assegnato dal tribunale per il deposito del piano. Il Correttivo ter ha risolto un dubbio che aveva diviso i tribunali: il dies a quo è quello dell’iscrizione ex art. 45, comma 2, non la data del decreto né quella del deposito. È un chiarimento che vale mesi di respiro o di affanno, a seconda di come si organizza il lavoro.
Chi può presentare una domanda di concordato in bianco?
Gli imprenditori commerciali che superano le soglie di fallibilità e, più in generale, i soggetti ammessi agli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Codice. Chi resta sotto quelle soglie, il professionista, il consumatore, l’imprenditore agricolo hanno percorsi diversi — concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata — con misure protettive proprie, che seguono logiche in parte analoghe ma non identiche.
Per le società di capitali il passaggio da presidiare è quello dell’art. 120-bis CCII: l’accesso allo strumento è deciso dagli amministratori, con determina che va verbalizzata e depositata presso il registro delle imprese. Non è un adempimento formale: una determina mancante o irregolare espone la domanda a rilievi di inammissibilità che, in presenza di istanze di liquidazione giudiziale pendenti, possono essere fatali.
Sul piano della sottoscrizione del ricorso la giurisprudenza ha adottato una lettura non formalistica, ammettendo la validità della domanda prenotativa sottoscritta dal solo difensore munito di procura. Resta però il fatto che la domanda “in bianco” non è mai davvero bianca: la documentazione contabile dell’art. 39, comma 3, va depositata comunque, e va depositata ordinata. Un elenco creditori approssimativo, per dire, è il primo indizio che il commissario segnalerà al tribunale.
Come si chiedono, in pratica, le misure protettive?
Con un’istanza espressa, contestuale alla domanda di accesso o successiva, che indichi cosa si chiede di bloccare, verso chi e perché. Non esiste una formula magica e non esiste l’istanza implicita: se nel ricorso non c’è la richiesta, la protezione non c’è.
L’istanza deve essere accompagnata, ai sensi dell’art. 54, comma 4, CCII, dalla dichiarazione sull’esistenza di eventuali misure protettive o cautelari già in corso e dall’indicazione del registro delle imprese presso cui la domanda è pubblicata. Ma il contenuto sostanziale è un altro: bisogna dare al giudice gli elementi per valutare il fumus — cioè che il percorso di regolazione della crisi sia serio e non un pretesto — e il periculum, cioè il danno concreto che le azioni esecutive produrrebbero.
Qui la giurisprudenza è diventata esigente. I tribunali chiedono che l’istanza di misure protettive nella fase prenotativa sia sorretta da una prospettiva concreta di risanamento, non da affermazioni di stile, proprio per intercettare gli usi strumentali. Non serve il piano già pronto — se fosse pronto non si andrebbe in bianco — ma serve una discovery credibile: quale strumento si intende usare, su quali linee, con quali interlocutori, con quali risorse.
Un secondo punto operativo, spesso decisivo nelle crisi con un solo aggressore: le misure protettive possono essere selettive. Si può chiedere di bloccare tutti i creditori oppure soltanto alcuni. Una richiesta mirata, che colpisce il creditore che sta procedendo all’asta e lascia liberi i fornitori che continuano a lavorare con l’impresa, è spesso più solida di una richiesta indiscriminata, perché è più facile da giustificare in termini di proporzionalità.
Va infine tenuto presente un limite emerso nella giurisprudenza di merito: con la domanda in bianco lo spazio per chiedere misure ulteriori rispetto a quelle tipiche del comma 2 dell’art. 54 è discusso e in alcune sedi viene negato. Chi punta su misure atipiche — inibitorie su contratti, sospensione di effetti cambiari, ordini verso specifici contraenti — deve sapere che sta chiedendo qualcosa su cui l’esito è meno prevedibile e che va argomentato in modo separato e specifico.
Cosa succede nei primi trenta giorni?
Succede la cosa più importante dell’intera fase: il giudice conferma o revoca le misure protettive, e se non lo fa nel termine di trenta giorni la protezione decade.
L’art. 55 CCII disegna un procedimento rapido. Pubblicata la domanda con l’istanza, il tribunale designa un giudice, che fissa l’udienza con decreto. All’esito, il giudice verifica fumus e periculum e con provvedimento motivato conferma o revoca le misure, stabilendone anche la durata. Il comma 3 contiene la regola che manda in crisi le difese costruite male: se il decreto di conferma non interviene entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, le misure protettive perdono efficacia.
Non è un silenzio-rigetto, ed è bene dirlo: il debitore può ripresentare l’istanza. Ma nel frattempo lo scudo è caduto, il creditore può riprendere l’azione e, se nel frattempo si è arrivati a un’aggiudicazione, non si torna indietro. Il rischio non è teorico: l’udienza va seguita, i documenti richiesti vanno prodotti subito, e se il giudice chiede integrazioni bisogna essere in grado di rispondere in giorni, non in settimane.
Durante questa fase entra in scena il commissario giudiziale, la cui nomina è oggi obbligatoria. I suoi poteri di indagine sono ampi e il suo compito include la segnalazione immediata al tribunale di ogni atto di frode. Il debitore, dal canto suo, è tenuto a obblighi informativi periodici — il deposito mensile di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, da iscrivere nel registro delle imprese — la cui violazione comporta la revoca del decreto di concessione del termine. Tradotto: durante la protezione l’impresa lavora sotto osservazione, e questo è il prezzo dello scudo.
Quanto durano le misure protettive?
Il singolo provvedimento arriva fino a quattro mesi; il tetto complessivo, comprensivo di proroghe e rinnovi, è di dodici mesi.
Il meccanismo è a due livelli. Il giudice, confermando le misure, ne fissa la durata entro un massimo di quattro mesi. Il tribunale può poi prorogarle, in tutto o in parte, se sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti delle parti interessate. Sopra tutto questo sta l’art. 8 CCII: la durata complessiva della protezione, fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare i dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe.
Quel “anche non continuativi” è la parola chiave e viene sistematicamente sottovalutata. Significa che i mesi di protezione già consumati in una composizione negoziata, o in un precedente tentativo di accesso relativo alla stessa situazione di crisi, si sommano. Chi ha bruciato otto mesi di misure protettive nella composizione negoziata e poi deposita un concordato in bianco non riparte da zero: ha circa quattro mesi davanti a sé, e non un giorno di più. È una contabilità che va fatta prima di scegliere la strada, non dopo.
C’è una via d’uscita parziale, che la giurisprudenza di merito ha consolidato: una volta esaurita la durata delle misure protettive, possono essere riconosciute misure cautelari con contenuto analogo ma rivolte a destinatari specificamente individuati, con funzione e presupposti propri. Non è un aggiramento del tetto, è un istituto diverso, con una valutazione più stringente e un perimetro più stretto. Ma in molte crisi rappresenta la differenza tra arrivare all’omologazione e non arrivarci.
Il pignoramento in corso si estingue o resta lì?
Nella lettura oggi prevalente resta lì, in quiescenza: non si estingue, non viene cancellato, si ferma. È la risposta che delude di più e che è più importante capire.
Quando il giudice dell’esecuzione apprende che opera il divieto, dichiara — anche d’ufficio — l’improseguibilità dell’azione esecutiva. Il provvedimento ha valore ricognitivo: prende atto di un impedimento esterno al processo esecutivo. Le conseguenze pratiche sono tre e vanno conosciute una per una.
Primo: il giudice dell’esecuzione non ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, perché non c’è estinzione ai sensi dell’art. 632 c.p.c. Il vincolo resta iscritto e continua a produrre i suoi effetti conservativi sostanziali, fra cui l’inopponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione compiuti dopo.
Secondo: nel pignoramento presso terzi, se le misure protettive intervengono prima dell’ordinanza di assegnazione, l’esecuzione non può proseguire e la somma non viene assegnata al creditore. Il tema delicatissimo è lo svincolo: la sospensione dell’esecuzione non comporta automaticamente la liberazione delle somme pignorate a favore dell’impresa, e sul punto le prassi dei tribunali divergono. Per un’azienda in continuità, che ha il conto bloccato, la differenza tra “l’esecuzione è ferma” e “posso usare quei soldi” è la differenza tra pagare gli stipendi e non pagarli. Va chiesto, argomentato, e va chiesto subito.
Terzo: se nel frattempo è già intervenuta l’aggiudicazione, gli effetti degli atti esecutivi compiuti restano salvi a beneficio dell’aggiudicatario. Dopo l’aggiudicazione lo spazio di manovra si chiude quasi del tutto. Questa è, in una riga, la ragione per cui la domanda che conta non è quando è iniziato il pignoramento, ma a che punto del suo iter si trova oggi.
Se invece un atto esecutivo viene compiuto in violazione del divieto già operante, il rimedio è l’opposizione: l’art. 615 c.p.c. se si contesta il diritto di procedere a esecuzione, l’art. 617 c.p.c. se si contesta la regolarità dei singoli atti, con i termini brevi che quella norma impone. Ricordiamo che la sospensione feriale dei termini opera solo dal 1° al 31 agosto: nessun altro periodo dell’anno concede respiro.
Tabella — Le tappe e i termini della fase con riserva
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Deposito domanda ex art. 40 + documentazione art. 39 co. 3 + istanza misure protettive | — | Tribunale (sezione crisi d’impresa) |
| Pubblicità | Iscrizione della domanda nel registro delle imprese ex art. 45 co. 2 | Da qui decorrono protezione e termine per il piano | Registro delle imprese |
| Protezione provvisoria | Divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 54 co. 2 | Dalla pubblicazione, in via provvisoria | Opera ex lege, su richiesta |
| Conferma | Udienza e decreto di conferma o revoca ex art. 55 | Entro 30 giorni dall’iscrizione, a pena di inefficacia | Giudice designato |
| Durata | Misure protettive confermate | Fino a 4 mesi, prorogabili; tetto complessivo 12 mesi ex art. 8 | Tribunale |
| Termine di riserva | Deposito di proposta, piano, attestazione ex art. 44 co. 1 lett. a) | Da 30 a 60 giorni dall’iscrizione, prorogabili fino a 60 | Tribunale |
| Vigilanza | Relazioni mensili su situazione patrimoniale, economica e finanziaria | Cadenza mensile | Commissario giudiziale / registro imprese |
| Esecuzioni pendenti | Dichiarazione di improseguibilità | Alla prima udienza utile o su istanza | Giudice dell’esecuzione |
Cosa devo depositare entro il termine, e cosa succede se non ce la faccio?
Entro il termine va depositata la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; in alternativa, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis. La riserva, in altri termini, non vincola a una sola uscita: si può entrare “in bianco” e uscire con lo strumento che nel frattempo si è rivelato il più adatto.
Se il termine scade a vuoto, la domanda è dichiarata inammissibile e, se ci sono istanze di creditori, si apre la strada alla liquidazione giudiziale. Non c’è rete. Ed è per questo che la proroga va costruita, non chiesta all’ultimo giorno: la norma la concede in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, e i tribunali la interpretano nel senso che occorre uno stadio avanzato del programma di ristrutturazione, o comunque una discovery strutturata delle intenzioni di risanamento, documentata con l’allegazione del progetto. Un’istanza di proroga che dice “servono altri due mesi” senza allegare nulla viene respinta.
Il Correttivo ter ha cambiato un punto rilevante: è stato eliminato il divieto assoluto di proroga in pendenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, che rendeva la fase prenotativa impraticabile appena un creditore si muoveva. Per le procedure regolate dal testo anteriore, però, la Cassazione ha confermato il rigore della vecchia formulazione. Sapere quale versione della norma si applica al proprio caso non è un esercizio accademico: cambia l’esito.
Il blocco vale anche per i garanti, i soci e i fideiussori?
No, e questa è la delusione più frequente. Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, proteggono il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Il patrimonio del fideiussore è un altro patrimonio, e il creditore può aggredirlo mentre l’impresa è protetta.
È una regola che discende dalla natura stessa della garanzia personale: la fideiussione serve proprio a dare al creditore una strada che non passi per le vicende del debitore principale. Nella prassi questo produce lo scenario classico: l’azienda è in concordato con misure protettive confermate, e la banca pignora la casa dell’amministratore che aveva firmato la garanzia.
Esiste uno spazio, ma è stretto e passa da un’altra porta: quella delle misure cautelari atipiche, che in alcune decisioni di merito sono state ritenute ammissibili in astratto anche a tutela del patrimonio dei garanti, a condizione che il giudice compia in concreto un bilanciamento degli interessi coinvolti e che l’aggressione al garante metta realmente a rischio il risanamento — per esempio perché il garante è la persona che deve apportare finanza esterna al piano. Non è un automatismo, è una richiesta che va costruita con numeri e nessi causali.
Su questo terreno pesa la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: le questioni relative all’estensione soggettiva delle misure protettive sono fra le più controverse del sistema e arrivano regolarmente ai gradi superiori, dove serve la stessa mano che ha impostato la difesa fin dall’inizio.
Discorso in parte diverso per i soci illimitatamente responsabili, dove il collegamento tra il patrimonio personale e la sorte dell’impresa è più stretto e alcune pronunce hanno riconosciuto uno spazio di tutela più ampio. Anche qui, comunque, non si tratta di un effetto automatico della domanda: va chiesto.
E se il creditore ha iscritto ipoteca giudiziale poco prima?
Se l’iscrizione cade nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quell’ipoteca è inefficace verso i creditori concorsuali. È l’art. 46 CCII, erede dell’art. 168, comma 3, l.fall., ed è uno degli effetti automatici della domanda — questo sì automatico, a differenza del divieto di azioni esecutive.
La ratio è evidente: nei mesi che precedono l’accesso alla procedura il creditore più informato e più rapido corre a munirsi di un titolo di prelazione, trasformando un credito chirografario in credito ipotecario a danno di tutti gli altri. La norma neutralizza la corsa.
La Cassazione ha chiarito un punto che ha grandi conseguenze pratiche: l’inefficacia dell’ipoteca iscritta nel periodo sospetto permane anche nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale) che segue al concordato non andato a buon fine, e quindi si riflette sulla formazione dello stato passivo. In altre parole, il creditore che ha iscritto ipoteca nei novanta giorni non recupera il rango privilegiato per il solo fatto che il concordato salti.
Sul piano operativo questo significa che, appena si apre un fascicolo, la prima verifica riguarda le formalità pregiudizievoli: visure ipotecarie aggiornate, data esatta di ogni iscrizione, confronto con la data di pubblicazione della domanda. Novanta giorni si contano con il calendario alla mano, e spesso la differenza tra dentro e fuori è di pochi giorni.
Vale anche per il pignoramento del conto corrente e dei crediti verso i clienti?
Sì: il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari in genere, e quindi anche l’espropriazione presso terzi. Anzi, è proprio qui che le misure protettive mostrano la loro utilità più immediata per un’impresa in continuità, perché il pignoramento del conto corrente o dei crediti verso i clienti uccide l’azienda in poche settimane, molto prima di quanto faccia un pignoramento immobiliare.
Le conseguenze dipendono dal punto in cui si trova la procedura. Se non è ancora intervenuta l’ordinanza di assegnazione, l’esecuzione non può proseguire e il terzo pignorato non deve pagare il creditore procedente. Se invece l’assegnazione è già stata pronunciata e il pagamento è già avvenuto, l’operazione si è chiusa e non si torna indietro con lo strumento protettivo.
Resta il nodo dello svincolo delle somme già vincolate, di cui abbiamo detto: la sospensione blocca il calendario, ma non libera automaticamente il denaro. Nella richiesta al giudice è quindi decisivo spiegare a cosa serve quella liquidità nel piano che si sta costruendo — pagare i dipendenti, i fornitori strategici, i costi di procedura — perché il giudice possa valutare se la destinazione è coerente con le finalità della regolazione della crisi e con la parità di trattamento dei creditori.
Un avvertimento per i casi in cui interviene la riscossione: il pignoramento dei crediti ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che contiene un ordine diretto di pagamento al terzo senza udienza, ha una dinamica più veloce, e le misure protettive confermate impediscono comunque la prosecuzione. Ma la comunicazione formale al terzo pignorato del provvedimento che ha confermato la protezione è un passaggio da curare subito, perché il terzo che paga nell’ignoranza crea un problema che poi va recuperato.
E se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale?
Cambia tutto il ritmo della partita. Le due domande — quella del debitore per la regolazione della crisi e quella del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale — confluiscono nel procedimento unitario e vengono trattate insieme, con priorità di trattazione alla prima, purché sia seria.
Le conseguenze pratiche sono due. La prima riguarda i termini: il tribunale sarà portato a concedere un termine breve, verso l’estremo inferiore della forbice dei trenta-sessanta giorni, perché la pendenza dell’istanza dei creditori rende il tempo un bene conteso. La seconda riguarda il vaglio di serietà: quando c’è un creditore che ha già chiesto la liquidazione, il tribunale guarda la domanda prenotativa con occhio più severo, perché il sospetto dell’uso dilatorio è strutturale.
Va detto anche il contrario, però, perché è altrettanto vero: i tribunali hanno chiarito che la possibilità dell’imprenditore di accedere agli strumenti di regolazione della crisi non può essere pregiudicata da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate. Un’istanza di liquidazione depositata a scopo di pressione, priva dei presupposti, non è una chiave che chiude la porta.
Rischio che mi accusino di averlo fatto solo per prendere tempo?
Sì, il rischio esiste ed è concreto: la giurisprudenza sull’abuso dello strumento concordatario è oggi molto attenta. È giusto saperlo prima, non dopo.
La Cassazione ha stabilito che integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova domanda di concordato con riserva da parte del debitore che, invece di effettuare le integrazioni richieste dal tribunale, rinuncia alla domanda precedente e ne deposita un’altra in assenza di variazioni significative dell’attivo e del passivo. Variazioni marginali — la liberazione di un immobile, la ripresa di trattative, l’avvio di azioni di recupero crediti — possono essere assorbite integrando il piano già depositato e non giustificano l’apertura di una nuova fase prenotativa: diversamente si finisce per usare lo strumento con finalità dilatorie deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha previsto.
Il presidio ordinario contro gli abusi, però, non è la sanzione finale: è il commissario giudiziale, la cui nomina obbligatoria nella fase con riserva ha proprio la funzione di dare al tribunale occhi dentro l’impresa. E al di sopra di tutto c’è il dovere di buona fede e correttezza dell’art. 4 CCII, che vincola il debitore ma anche i creditori.
La difesa da questa accusa non si costruisce a posteriori: si costruisce depositando fin dal primo giorno documenti che mostrano un percorso reale. Un progetto di regolazione anche solo abbozzato, la lettera di incarico all’attestatore, la corrispondenza con i creditori strategici, una manifestazione di interesse di un potenziale investitore. Sono fogli che pesano più di qualunque argomentazione.
Se poi non riesco a depositare il piano, cosa mi succede davvero?
La domanda viene dichiarata inammissibile, le misure protettive cessano e, se ci sono istanze pendenti, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. Questa è la risposta onesta.
Ci sono però due effetti ulteriori che conviene conoscere per non farsi sorprendere. Il primo riguarda la prededuzione: la Cassazione ha ribadito che la prededucibilità dei crediti sorti in occasione della procedura presuppone l’apertura effettiva della procedura concordataria, non bastando il deposito della domanda. Chi ha lavorato per l’impresa nella fase prenotativa, professionisti compresi, deve sapere che se la procedura non si apre il suo credito non gode automaticamente del trattamento preferenziale.
Il secondo riguarda gli atti compiuti nella fase con riserva: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del tribunale sono inefficaci nei confronti dei creditori e comportano la revoca del decreto di concessione dei termini. In una successiva liquidazione giudiziale, poi, i termini per le azioni revocatorie retrocedono alla data di pubblicazione della domanda di concordato: la fase prenotativa non è un’isola, si salda alla procedura che segue.
C’è infine un rischio personale per chi rappresenta la società: in presenza di condotte di mala fede il legale rappresentante può essere condannato ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Non è un’ipotesi di scuola, è successo.
Quanto tempo ho, davvero?
Molto meno di quanto suggerisca la durata media di un’esecuzione, e il conto non si fa in mesi ma in passaggi processuali.
Se l’esecuzione immobiliare è ancora alla fase della perizia, c’è spazio. Se è stata disposta la vendita, lo spazio si riduce drasticamente. Se c’è stata l’aggiudicazione, le misure protettive non riportano indietro il bene. Un pignoramento notificato tre anni fa con vendita già fissata è infinitamente più urgente di uno notificato sei mesi fa e ancora fermo.
Sull’altro fronte, quello della protezione, il conto è quello dell’art. 8: dodici mesi complessivi per la medesima situazione di crisi, comprensivi di quanto già consumato altrove. E dentro quei dodici mesi va fatto entrare tutto — la costruzione del piano, l’attestazione, il deposito, l’istruttoria, l’omologazione — perché la protezione cessa comunque quando non è più necessaria, e cioè con l’omologazione, che produce gli effetti conformativi sui diritti dei creditori anteriori rendendo i crediti non più liberamente esigibili.
La risposta pratica, quindi, è questa: il tempo utile è la distanza tra il punto in cui si trova oggi l’esecuzione più avanzata e il primo atto irreversibile di quella procedura. Tutto il resto è pianificazione.
Posso continuare a lavorare, a incassare, a pagare i fornitori?
Sì, e anzi è esattamente lo scopo della protezione — ma dentro regole precise. Con la domanda di concordato il debitore conserva la proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei beni: è il cosiddetto spossessamento attenuato, molto meno invasivo di quello della liquidazione giudiziale. L’impresa continua a operare, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
I confini sono due. Il primo: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e senza autorizzazione sono inefficaci. La linea tra ordinaria e straordinaria amministrazione va interpretata restrittivamente, quindi nel dubbio si chiede. Il secondo: il pagamento dei crediti anteriori resta di regola precluso, perché violerebbe la parità di trattamento. Il fornitore che preme per essere pagato “altrimenti stacca la fornitura” va gestito con gli strumenti della procedura, non con un bonifico.
Su quest’ultimo punto si è aperto un fronte interessante: l’art. 94-bis CCII tutela il debitore in continuità dai contraenti essenziali che vogliano sospendere, risolvere o modificare in peggio i contratti per il mancato pagamento di crediti anteriori. Se quella tutela possa operare già nella fase prenotativa è discusso, ma vi sono provvedimenti di merito che l’hanno riconosciuta, valorizzando il fatto che una continuità dichiarata fin dalla domanda con riserva merita la stessa protezione dei rapporti che la rendono possibile.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Ecco due ipotesi costruite su dati verosimili. Sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio: servono a far vedere come si muovono le date e i numeri.
Prima ipotesi — La corsa fra l’iscrizione e l’asta
Una S.r.l. di carpenteria metallica ha un debito complessivo di 1.348.500 €. Un istituto di credito ha avviato l’espropriazione del capannone: pignoramento trascritto il 14 novembre dell’anno precedente, perizia depositata, vendita telematica fissata per il 9 aprile. Altri due creditori hanno pignorato crediti verso clienti per complessivi 214.300 €.
L’amministratore incarica i professionisti il 26 febbraio. Il ricorso ex art. 44 CCII con istanza di misure protettive viene depositato il 6 marzo e iscritto nel registro delle imprese il 9 marzo. Da quella data opera il divieto dell’art. 54, comma 2.
Sviluppo: il giudice dell’esecuzione, informato con istanza depositata il 10 marzo, dichiara l’improseguibilità e la vendita del 9 aprile non si tiene. Il bene non viene cancellato dai registri: il pignoramento resta trascritto, in quiescenza. L’udienza ex art. 55 si tiene il 27 marzo e il decreto di conferma interviene il 2 aprile, entro i trenta giorni dall’iscrizione: le misure sono confermate per quattro mesi, fino al 2 agosto. Il tribunale ha nel frattempo concesso un termine di quarantacinque giorni per il deposito del piano, con scadenza 23 aprile, poi prorogato di sessanta giorni — al 22 giugno — sulla base di un progetto di regolazione già allegato, contenente la manifestazione di interesse di un operatore del settore per l’affitto del ramo d’azienda.
Variante: se l’iscrizione nel registro delle imprese fosse avvenuta il 10 aprile anziché il 9 marzo, la vendita si sarebbe tenuta e l’aggiudicazione avrebbe reso irreversibile la perdita del capannone. Trentadue giorni di differenza, un esito completamente diverso.
Seconda ipotesi — Il tetto dei dodici mesi già eroso
Una S.r.l. di logistica ha attivato una composizione negoziata il 12 gennaio, con misure protettive confermate e poi prorogate fino al raggiungimento del limite di durata proprio di quella procedura: la protezione si esaurisce l’8 settembre, dopo circa otto mesi complessivi. Le trattative non hanno prodotto un accordo, ma un investitore si è affacciato tardi.
L’impresa deposita il 22 settembre una domanda di accesso con riserva ex art. 44, chiedendo le misure protettive dell’art. 54. Debito complessivo 2.176.900 €, di cui 418.700 € verso un creditore che ha già notificato precetto.
Sviluppo: la protezione non riparte da zero. L’art. 8 CCII computa la durata complessiva, anche non continuativa, nella medesima situazione di crisi: avendo già consumato circa otto mesi, restano circa quattro mesi di copertura. Il giudice conferma le misure per quattro mesi, fino al 22 gennaio dell’anno successivo. Entro quella data devono essere completati piano, attestazione, deposito e istruttoria — un calendario molto stretto.
Variante: se la società, esaurita la protezione, avesse bisogno di ulteriore tempo, la strada residua non è una nuova misura protettiva ma la richiesta di misure cautelari rivolte ai singoli creditori che stanno agendo, con presupposti più severi e perimetro più stretto. Chi lo sa a settembre imposta la difesa in un modo; chi lo scopre a gennaio arriva al tribunale senza argomenti.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Quanti mesi di protezione ho già consumato, e quando esattamente scade l’ultimo giorno utile?”
È la domanda che non viene mai posta e che determina l’esito più di qualunque altra. Tutti chiedono se la protezione si ottiene; quasi nessuno chiede quanta ne resta.
Il motivo per cui viene ignorata è che il tetto dell’art. 8 CCII non si vede. Non compare in un provvedimento, non arriva una comunicazione che avvisa che si stanno consumando i mesi, non c’è un contatore. Il conto lo deve fare il debitore, sommando periodi che appartengono a procedimenti diversi: le misure ottenute nella composizione negoziata, quelle di un precedente accesso poi rinunciato, quelle della fase prenotativa in corso. Sono dodici mesi complessivi, anche non continuativi, relativi alla medesima situazione di crisi, comprensivi di rinnovi e proroghe.
Le conseguenze del non farlo sono di due tipi. La prima: si sceglie lo strumento sbagliato. Un’impresa che ha ancora undici mesi disponibili può permettersi un percorso negoziale lungo; un’impresa che ne ha due deve puntare dritta a uno strumento rapido, e forse deve rinunciare all’idea di una ristrutturazione articolata. La seconda: si arriva alla scadenza senza saperlo. Un mattino le misure sono scadute, il creditore riprende l’esecuzione dal punto esatto in cui si era fermata, e il piano è ancora in attestazione.
C’è poi un corollario che raddoppia l’importanza della domanda. Sapere quanti mesi restano permette di decidere quando attivare la protezione, non solo se. Le misure protettive possono essere chieste anche con istanza non contestuale alla domanda di accesso: si può depositare, lavorare qualche settimana senza scudo perché nessun creditore si sta muovendo, e attivare la protezione nel momento in cui serve davvero. È una scelta strategica che chi non ha fatto il conto non può nemmeno concepire.
La domanda successiva, corollario della prima: “quale atto irreversibile è più vicino nel tempo, fra tutte le procedure che mi riguardano?” Perché la protezione non serve a guadagnare tempo in astratto: serve a impedire quell’atto.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti più significativi, con il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa materia.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4246. Costituisce abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, il deposito di una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, anziché eseguire le integrazioni chieste dal tribunale, rinunci alla domanda precedente e ne proponga un’altra senza variazioni significative di attivo e passivo; modifiche marginali possono essere recepite integrando il piano originario. Rilevanza: è la pronuncia che chiude la porta all’uso seriale della domanda prenotativa per riallungare la protezione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358. In tema di concordato con riserva, l’art. 44, comma 1, lett. a), nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024, esclude la proroga del termine per il deposito della documentazione quando pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso deciso è stata confermata anche la condanna del legale rappresentante per mala fede ex art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: segna il rigore dei termini e ricorda che l’esposizione personale di chi rappresenta la società è reale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20175. Con l’omologazione del concordato i crediti anteriori diventano temporaneamente inesigibili, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione; nella fase anteriore all’omologazione tale effetto non si produce sullo stesso fondamento. Rilevanza: distingue nettamente il regime della fase prenotativa da quello successivo all’omologa, evitando di attribuire alla domanda in bianco effetti che non ha.
Corte di Cassazione, Prima Presidente, decreto 3 aprile 2025, n. 8794. Dichiarata inammissibile la questione rimessa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: qualificare le misure richieste nel procedimento di concordato come protettive atipiche o cautelari è compito del giudice del merito, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e non è questione esclusivamente di diritto. Rilevanza: conferma che la qualificazione della misura dipende da come viene formulata la domanda — cioè da come è scritto il ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 7 dicembre 2022, n. 35960. Dopo che il decreto di omologazione è divenuto definitivo, l’improponibilità delle azioni esecutive e cautelari trova fondamento autonomo nella disciplina degli effetti del concordato omologato sui creditori anteriori, con la conseguenza che i crediti concorsuali vanno soddisfatti nei modi e nei tempi del concordato e le esecuzioni pendenti sono destinate all’estinzione. Rilevanza: chiarisce che la protezione “definitiva” non deriva dalle misure protettive ma dall’omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 5 marzo 2019, n. 6381. L’inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato opera anche nel fallimento successivamente dichiarato. Rilevanza: il creditore che si è munito di prelazione all’ultimo momento non la recupera se il concordato salta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 luglio 2022, n. 21758. Torna sull’inefficacia dell’ipoteca iscritta nel periodo sospetto anteriore alla pubblicazione del ricorso e sui riflessi in sede di formazione dello stato passivo della procedura successiva. Rilevanza: consolida un orientamento che incide direttamente sul rango dei crediti bancari.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 4 settembre 2017, n. 20725. In tema di domanda di concordato con riserva, la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore munito di procura è stata ritenuta sufficiente. Rilevanza: lettura non formalistica sull’accesso, che però non attenua i requisiti sostanziali della documentazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1730/2025. La prededucibilità è esclusa in difetto dell’apertura effettiva della procedura concordataria: il solo deposito della domanda non basta. Rilevanza: riguarda tutti i crediti sorti durante la fase con riserva, professionali e non.
Tribunale di Milano, decreto 24 dicembre 2024. Dopo il Correttivo ter la nozione di misura protettiva copre anche condotte commissive e omissive dei creditori, con riflessi sull’ambito applicativo nell’accesso con riserva. Rilevanza: amplia ciò che si può chiedere di inibire oltre il solo atto esecutivo.
Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025. Riconosciuta l’operatività del regime di tutela dei contratti essenziali ex art. 94-bis CCII già nella fase prenotativa, a favore di un’impresa che aveva dichiarato fin dalla domanda l’intenzione di accedere a un concordato in continuità. Rilevanza: per un’azienda operativa, impedire ai fornitori strategici di staccare la spina vale quanto fermare un pignoramento.
Tribunale di Arezzo, provvedimento 9 agosto 2024. Con la domanda in bianco non possono essere richieste misure diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nel primo e secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 CCII. Rilevanza: segnala che l’ampiezza della protezione nella fase prenotativa è contesa e va argomentata con prudenza.
Tribunale di Brescia, 29 settembre 2025. Riconosciute misure protettive tipiche, l’istanza per misure atipiche richiede presupposti propri e incontra limiti su richieste specifiche. Rilevanza: conferma che tipiche e atipiche seguono binari distinti.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 28 marzo 2025. Precisati i presupposti perché l’istanza di conferma delle misure protettive, formulata in una domanda con riserva ex art. 44, possa essere accolta. Rilevanza: è il vaglio dell’art. 55, quello dei trenta giorni, il momento in cui la protezione si consolida o cade.
Tribunale di Nola, 25 marzo 2026. Scaduto il termine di durata delle misure protettive nel concordato in continuità, possono essere concesse misure cautelari con lo stesso oggetto ma carattere più selettivo, con funzione, presupposti e durata propri. Rilevanza: è la strada residua quando il tetto dei dodici mesi è vicino.
Tribunale di Modena, Sez. III, decreto 18 gennaio 2025. Ricostruito il rapporto fra i termini “di fase” dell’art. 55 e il tetto dell’art. 8 CCII: la durata complessiva, fino all’omologazione o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare i dodici mesi anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe. Rilevanza: è la base normativa del conto di cui abbiamo parlato sopra.
Tribunale di Brescia, decreto 4 maggio 2023. L’accesso dell’imprenditore agli strumenti di regolazione della crisi non può essere pregiudicato da iniziative dei creditori manifestamente inammissibili o infondate. Rilevanza: un’istanza di liquidazione strumentale non chiude automaticamente la strada alla proroga.
Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2026. Per la revoca dell’apertura per atti in frode è sufficiente la valenza decettiva verso il ceto creditorio di cui il proponente sia consapevole, senza che occorra la volontà di produrre quell’effetto. Rilevanza: abbassa la soglia soggettiva e rende ancora più importante la trasparenza documentale fin dal primo deposito.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli interventi che lo Studio Monardo svolge su una posizione in cui una domanda di concordato in bianco incrocia uno o più pignoramenti.
- Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni pendenti acquisendo i fascicoli, i pignoramenti trascritti, gli atti notificati e i verbali d’udienza, e individuiamo per ciascuna procedura il primo atto irreversibile in calendario: perizia, ordinanza di vendita, esperimento d’asta, udienza di assegnazione.
- Calcoliamo i mesi di protezione già consumati ai sensi dell’art. 8 CCII, sommando le misure ottenute in composizione negoziata e in eventuali precedenti accessi relativi alla medesima crisi, e determiniamo il residuo effettivo prima di scegliere lo strumento.
- Verifichiamo le formalità pregiudizievoli nei novanta giorni anteriori alla data di pubblicazione prevista, confrontando visure ipotecarie e catastali aggiornate, per individuare le ipoteche giudiziali inefficaci ai sensi dell’art. 46 CCII.
- Redigiamo il ricorso ex art. 44 CCII con l’istanza di misure protettive, calibrando l’estensione soggettiva — generale o selettiva verso i creditori che stanno agendo — e documentando fumus e periculum con il progetto di regolazione, le manifestazioni di interesse e la corrispondenza con i creditori strategici.
- Coordiniamo il deposito con l’iscrizione nel registro delle imprese, perché la protezione decorre da quella data e non dal deposito, e verifichiamo l’avvenuta iscrizione prima di ogni interlocuzione con il giudice dell’esecuzione.
- Depositiamo l’istanza al giudice dell’esecuzione per la dichiarazione di improseguibilità della procedura esecutiva, notifichiamo il provvedimento ai terzi pignorati e, nelle espropriazioni presso terzi, chiediamo lo svincolo delle somme motivando la loro destinazione nel piano.
- Presidiamo l’udienza ex art. 55 CCII e il termine di trenta giorni per il decreto di conferma, producendo per tempo le integrazioni richieste e, dove utile, riformulando l’istanza in termini più selettivi per renderla più facilmente confermabile.
- Impugniamo con opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto già operante, eccependone la nullità nei termini brevi previsti.
- Costruiamo le istanze di proroga ex art. 44 allegando il progetto di regolazione nello stato di avanzamento raggiunto, e prepariamo in parallelo la richiesta di misure cautelari selettive per il momento in cui la protezione tipica si esaurisce.
- Gestiamo la fase con riserva sul piano degli obblighi: relazioni mensili al commissario giudiziale, istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, rapporti con i fornitori essenziali anche sotto il profilo dell’art. 94-bis CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e delle sue misure protettive: è da lì che spesso arrivano i mesi già consumati che erodono il tetto dell’art. 8, ed è con quello strumento che a volte conviene partire invece che con il concordato. La qualifica di avvocato cassazionista pesa perché le questioni che nascono all’incrocio fra misure protettive ed esecuzione — l’estensione ai garanti, la sorte delle somme pignorate, la nullità degli atti compiuti in violazione del divieto — sono tra le più controverse del sistema e non si esauriscono davanti al giudice dell’esecuzione.
Questo consente una continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea impostata quando si mappano le esecuzioni è la stessa che verrà sostenuta nel ricorso ex art. 44, nell’udienza di conferma delle misure, nell’opposizione esecutiva e, se necessario, nei gradi successivi, senza i cambi di impostazione che si producono quando il fascicolo passa di mano.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: mentre la parte legale presidia i termini processuali e le opposizioni, la parte economico-contabile ricostruisce l’esposizione, predispone la documentazione dell’art. 39 e il progetto di regolazione, e dialoga con l’attestatore. In una fase in cui il termine si misura in settimane, questa contemporaneità è ciò che rende praticabile una difesa che altrimenti resterebbe sulla carta.
Tre cose da portare a casa
Primo: il concordato in bianco non blocca i pignoramenti; li blocca l’istanza di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII, che va chiesta e confermata. Depositare la domanda senza quell’istanza significa restare scoperti mentre il calendario dell’asta continua a scorrere.
Secondo: la protezione decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese e può cadere se il decreto di conferma non arriva entro trenta giorni. I tempi non sono negoziabili e l’esito dipende dalla qualità di ciò che si deposita nei primi giorni.
Terzo: il pignoramento fermato non è un pignoramento cancellato. Resta in quiescenza, e riprende dal punto esatto in cui si era arrestato se la protezione cessa senza che il percorso di regolazione della crisi sia arrivato all’omologazione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di confine. La qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo garantisce continuità difensiva su questioni destinate a essere discusse fino all’ultimo grado; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia assicura la padronanza degli strumenti di regolazione dal cui corretto utilizzo dipende, prima ancora della difesa in executivis, la possibilità stessa di fermare l’aggressione al patrimonio. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia e la sosteniamo fino in fondo.
📩 Se sta leggendo questa guida con un’asta già fissata o un conto bloccato, il tempo utile si misura in giorni: ci contatti adesso, tutti i riferimenti dello Studio sono riportati al termine di questa pagina.
