Nel mondo del cemento e del calcestruzzo le notizie sulla crisi viaggiano veloci: al piazzale, tra un carico e l’altro, al telefono con il fornitore di inerti, nelle riunioni con il direttore di banca. E con le notizie viaggiano anche le semplificazioni. “L’accordo di ristrutturazione è roba da grandi gruppi”, “se un fornitore non firma lo tagli comunque”, “il Fisco non si tocca”, “firmi con la banca e le fideiussioni dei soci spariscono”. Sono frasi che chiunque abbia guidato un impianto di betonaggio o una cementeria in difficoltà ha sentito almeno una volta.
È comprensibile crederci. Il settore vive una pressione reale e documentata: i costi energetici e ambientali sono esplosi negli ultimi anni, il sistema europeo delle quote di emissione (ETS) pesa in modo crescente sui margini, le importazioni extra-UE comprimono i prezzi e il mercato del calcestruzzo preconfezionato dipende da cantieri che pagano a 90, 120, a volte 180 giorni. Quando i flussi di cassa non tornano, chi decide ha poco tempo e cerca risposte rapide. Il problema è che le risposte rapide, sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo in modo profondo con il D.Lgs. 136/2024), sono spesso sbagliate o vere solo a metà.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde il momento giusto, si bruciano rapporti con i creditori che avrebbero potuto aderire, si costruisce un piano che l’attestatore non potrà mai firmare.
In questa guida verifichiamo, una per una, le sette convinzioni più diffuse:
- l’accordo di ristrutturazione è riservato ai grandi gruppi del cemento;
- i fornitori e le banche che non firmano subiscono comunque il taglio;
- se l’impresa è già insolvente, per l’accordo è troppo tardi;
- durante le trattative banche e fornitori di energia sono liberi di fare qualsiasi cosa;
- Fisco e INPS non si possono ristrutturare;
- le fideiussioni dei soci restano sempre in piedi per l’intero, qualunque cosa preveda l’accordo;
- con l’omologazione la partita è chiusa, nel bene e nel male.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’accordo di ristrutturazione è uno strumento della crisi d’impresa che nasce, sempre più spesso, dentro o dopo un percorso di composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il luogo in cui le trattative con banche, fornitori e creditori pubblici prendono forma. E poiché in un cementificio il nodo è quasi sempre doppio – esposizione bancaria da un lato, debito tributario e contributivo dall’altro – il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere entrambi i fronti nello stesso piano.
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Mito n. 1 – “L’accordo di ristrutturazione è roba da grandi gruppi del cemento: una centrale di betonaggio di provincia non ci può accedere”
Il mito
“Gli accordi di ristrutturazione li fanno le multinazionali con i fondi e le banche d’affari; un’impresa familiare con due impianti e dodici autobetoniere deve arrangiarsi da sola.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è duplice. Primo: le operazioni di ristrutturazione che finiscono sui giornali riguardano quasi sempre gruppi con centinaia di milioni di debito, pool di banche e advisor internazionali; è naturale dedurne che lo strumento sia pensato per loro. Secondo: la legge davvero esclude una categoria di imprese. L’art. 57 del Codice della crisi apre l’accordo all’imprenditore “anche non commerciale”, ma diverso dall’imprenditore minore. Il passaparola ha trasformato questa esclusione, che riguarda le realtà molto piccole, in una barriera che terrebbe fuori tutte le PMI.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. L’imprenditore minore, secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, è quello che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare uno solo di questi limiti per uscire dalla categoria.
Ora proviamo a calare questi numeri nella realtà di un produttore di calcestruzzo. Un solo impianto di betonaggio con relativa pala, silos e sistema di dosaggio ha un valore patrimoniale che da solo supera spesso la soglia dell’attivo; una flotta anche modesta di autobetoniere e pompe, di proprietà o in leasing, genera debiti che superano rapidamente il mezzo milione; i ricavi di un impianto che lavora con continuità si misurano in milioni, non in centinaia di migliaia di euro. In pratica, quasi nessun cementificio e quasi nessun produttore di calcestruzzo strutturato rientra nella nozione di imprenditore minore: l’accordo di ristrutturazione è quindi, di regola, uno strumento accessibile.
Non solo. Il Codice non prevede un solo tipo di accordo, ma una famiglia di strumenti con soglie diverse:
- l’accordo ordinario (art. 57), che richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- l’accordo agevolato (art. 60), in cui la soglia scende al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria di 120 giorni per i creditori estranei e non chiede misure protettive temporanee (o vi rinuncia);
- l’accordo a efficacia estesa (art. 61), che consente di vincolare anche i creditori non aderenti di una categoria omogenea;
- la convenzione di moratoria (art. 62), per gestire temporaneamente la crisi con dilazioni e sospensioni.
L’impresa che invece è davvero “minore” non resta senza strumenti: ha a disposizione le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il concordato minore, con le quali i Gestori della crisi lavorano ogni giorno. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la linea di confine non passa tra “grandi” e “piccoli” in senso generico, ma tra imprese sopra e sotto soglie numeriche precise.
La prova
La prova è nel testo stesso degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 57, comma 1, CCII. A conferma della natura non elitaria dello strumento c’è anche la giurisprudenza di merito, che omologa accordi per imprese di dimensioni medie e anche con continuità indiretta: il Tribunale di Cagliari, con pronuncia dell’8 novembre 2024, ha ritenuto ammissibile un accordo con transazione fiscale in cui la prosecuzione dell’attività avveniva tramite un soggetto terzo, a seguito di affitto o cessione dell’azienda, purché l’accordo non avesse carattere liquidatorio. Per un produttore di calcestruzzo che valuta di affittare l’impianto a un operatore del territorio, è un’indicazione tutt’altro che teorica.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di essere “troppo piccolo” rinuncia in partenza allo strumento più flessibile che il Codice gli mette a disposizione e finisce spesso per scegliere tra due estremi: trascinare la crisi con piani di rientro informali, che non proteggono da revocatorie né da azioni esecutive, oppure aspettare che sia un creditore a chiedere la liquidazione giudiziale. In entrambi i casi l’impianto perde valore giorno dopo giorno: le commesse si spostano sui concorrenti, i fornitori di cemento chiedono il pagamento anticipato, gli autisti se ne vanno. Un accordo tentato con sei mesi di anticipo avrebbe potuto preservare esattamente quel valore.
Mito n. 2 – “Con l’accordo i fornitori e le banche che non firmano vengono tagliati come tutti gli altri”
Il mito
“Basta raggiungere la maggioranza: una volta omologato l’accordo, anche chi non ha firmato si prende la percentuale concordata.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità, ma distorto. Nel concordato preventivo la maggioranza vincola effettivamente anche i dissenzienti; e il Codice della crisi ha introdotto, con l’accordo a efficacia estesa, un meccanismo che permette di imporre gli effetti dell’accordo a creditori che non l’hanno sottoscritto. Chi ha sentito parlare di questa novità tende a generalizzarla a ogni accordo, dimenticando che si tratta di un’eccezione con condizioni molto rigorose.
La realtà
La regola base dell’accordo ordinario è opposta a quella del concordato. L’accordo è un contratto: vincola chi lo firma. I creditori estranei, cioè quelli che non aderiscono, devono essere pagati integralmente, con la sola concessione di una moratoria: entro 120 giorni dall’omologazione, se il loro credito è già scaduto a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se il credito scade dopo (art. 57, comma 3, CCII). L’attestatore deve dichiarare, tra l’altro, che il piano è idoneo ad assicurare proprio questo pagamento integrale.
Per un cementificio questo significa che il fornitore di gas o di energia elettrica che non aderisce, il trasportatore del clinker, la cava che fornisce gli inerti o la società di manutenzione del forno vanno pagati al 100%, e il piano deve dimostrare da dove arriverà la liquidità per farlo.
L’eccezione è l’accordo a efficacia estesa (art. 61), che però funziona solo a condizioni precise. Occorre che:
- tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione dell’impresa e sull’accordo;
- l’accordo non abbia carattere liquidatorio, ma preveda la prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta;
- gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria (soglia che scende al 60% quando l’accordo è raggiunto all’esito della composizione negoziata e risulta dalla relazione finale dell’esperto, secondo l’art. 23 CCII);
- i non aderenti ricevano, in base all’accordo, un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale;
- il debitore notifichi accordo, domanda e documenti ai creditori ai quali vuole estendere gli effetti.
Esiste poi una variante pensata proprio per le imprese con forte esposizione bancaria: quando i debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti sono pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare categorie composte solo da questi soggetti ed estendere gli effetti ai non aderenti della categoria anche se l’accordo non prevede la continuità (art. 61, comma 5). Restano però fermi i diritti di tutti gli altri creditori.
C’è un ultimo dettaglio che interessa da vicino chi lavora con flotte in leasing: al creditore a cui l’accordo viene esteso non si possono imporre nuove prestazioni, nuovi finanziamenti o il mantenimento di linee di credito; ma la legge precisa che la prosecuzione del godimento dei beni oggetto di leasing già stipulati non è considerata una nuova prestazione (art. 61, comma 4). Autobetoniere, pompe e pale in locazione finanziaria possono quindi restare in uso anche verso la società di leasing dissenziente vincolata dall’accordo.
Come si formano, in concreto, le categorie in un’impresa del settore? Il criterio legale è l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. In un cementificio può avere senso distinguere, per esempio, le banche con crediti chirografari da quelle garantite da ipoteca sullo stabilimento; le società di leasing che hanno concesso autobetoniere e pompe da quelle che hanno finanziato impianti fissi; i fornitori strategici di materie prime (clinker, cemento, additivi, inerti) dai prestatori di servizi occasionali. Mettere nella stessa categoria creditori con garanzie diverse o con un interesse opposto alla prosecuzione dell’attività espone l’accordo a opposizioni fondate: una categoria “costruita su misura” per raggiungere il 75% è esattamente ciò che il tribunale è chiamato a verificare. Il lavoro sulle categorie, quindi, non è un passaggio formale, ma la parte del piano in cui si decide se l’estensione reggerà al vaglio giudiziale.
La prova
Il testo degli artt. 57 e 61 CCII è inequivoco. La giurisprudenza ne sorveglia con attenzione i presupposti: la Cassazione, con la pronuncia n. 2817 dell’8 febbraio 2026, si è occupata dell’ampiezza del controllo del tribunale sugli accordi a efficacia estesa, con particolare riguardo alla corretta formazione delle categorie di creditori. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha distinto gli obblighi informativi da assolvere nella fase di avvio delle trattative da quelli successivi, chiarendo che le finalità e i tempi sono diversi e che le modalità di comunicazione devono essere adeguate a ciascun momento.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano convinto che “tanto chi non firma prende la percentuale” sottostima in modo drammatico il fabbisogno di cassa. Il risultato tipico è un piano che l’attestatore non può dichiarare fattibile, oppure un’omologazione negata, oppure – peggio ancora – un accordo omologato che salta al primo pagamento dei creditori estranei. A quel punto le trattative sono consumate, i creditori aderenti hanno perso fiducia e l’alternativa più probabile è la liquidazione giudiziale.
Mito n. 3 – “Se il cementificio è già insolvente, per l’accordo è troppo tardi”
Il mito
“L’accordo si fa quando l’azienda è ancora sana e ha solo qualche difficoltà. Se da mesi non paghi fornitori e contributi, sei già oltre: resta solo il fallimento.”
Perché ci credono in tanti
La convinzione nasce da due frammenti veri. Il primo: tutta la filosofia del Codice della crisi spinge verso l’emersione anticipata, con gli adeguati assetti organizzativi imposti all’imprenditore dall’art. 2086 c.c. e con le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. Chi sente ripetere che “bisogna muoversi prima” deduce che, dopo, non ci si possa più muovere. Il secondo: la composizione negoziata, lo strumento più “precoce”, richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, e in molti hanno sovrapposto questo requisito a quello dell’accordo.
La realtà
L’art. 57, comma 1, CCII consente di accedere all’accordo all’imprenditore “in stato di crisi o di insolvenza”. La crisi, secondo l’art. 2, è l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza è l’incapacità, già manifestata con inadempimenti o altri fatti esteriori, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza, dunque, non chiude la porta dell’accordo: la chiude soltanto l’impossibilità di costruire un piano attestabile.
Vero, ma solo a metà, è quindi il principio del “prima è meglio”. È meglio perché con più tempo si trattano condizioni migliori, ma non è un requisito di accesso. Per l’impresa già insolvente, il vero problema è pratico: servono strumenti per fermare le iniziative dei creditori mentre si negozia. Il Codice ne offre due in particolare.
Il primo è la domanda con riserva (art. 44 CCII), con cui l’impresa deposita il ricorso riservandosi di presentare entro il termine fissato dal tribunale l’accordo e la documentazione. Il secondo è la richiesta di misure protettive in pendenza delle trattative (art. 54, comma 3), che si può presentare depositando la documentazione di legge, una proposta di accordo, la dichiarazione che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e un’attestazione sull’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il pagamento integrale dei non aderenti.
Per il produttore di calcestruzzo che ha già decreti ingiuntivi notificati dai fornitori di cemento e un pignoramento presso terzi sui crediti verso le imprese edili, la differenza tra “troppo tardi” e “ancora in tempo” si misura spesso in settimane.
La prova
Oltre al testo dell’art. 57, la Cassazione ha ricordato quanto contino i tempi della fase prenotativa: con la pronuncia n. 34837 del 29 dicembre 2024 (resa nel regime della legge fallimentare) ha affermato che, dopo una domanda con riserva, l’accordo di ristrutturazione deve essere iscritto nel registro delle imprese entro il termine fissato dal giudice; il mancato rispetto di quel termine compromette l’intero percorso. È la dimostrazione che l’accordo in stato di insolvenza è possibile, ma non tollera improvvisazioni.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: nella crisi di un impianto industriale il tempo non è neutro, ogni settimana di attesa sposta valore dall’azienda ai creditori più aggressivi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si ritiene “fuori tempo massimo” smette di cercare adesioni proprio quando le banche, di fronte a un’alternativa liquidatoria che conoscono bene, sarebbero più disponibili a negoziare. Nel frattempo i creditori più rapidi aggrediscono i crediti commerciali, il fornitore di energia sospende la fornitura e un creditore o il pubblico ministero può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. L’impresa arriva così davanti al tribunale non per proporre una soluzione, ma per difendersi da quella imposta da altri.
Mito n. 4 – “Durante le trattative banche e fornitori di energia possono fare quello che vogliono”
Il mito
“Finché l’accordo non è omologato non c’è nessuna protezione: la banca revoca i fidi, il fornitore stacca il gas, i creditori pignorano, e tu non puoi farci niente.”
Perché ci credono in tanti
La convinzione è figlia dell’esperienza. Molti imprenditori hanno visto, prima della riforma, trattative stragiudiziali naufragare per l’iniziativa di un singolo creditore. E c’è un fondo di verità concreto: le misure protettive non scattano da sole durante una trattativa informale, e non obbligano nessuno a continuare a fare credito. Il fornitore di cemento non è tenuto a consegnare nuova merce a pagamento differito solo perché l’impresa sta negoziando.
La realtà
La realtà è più articolata. Il Codice prevede misure protettive, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’attività, a partire dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese (art. 54 CCII). Nell’accordo di ristrutturazione queste misure si possono chiedere anche prima del deposito dell’accordo definitivo, con il meccanismo del “preaccordo” dell’art. 54, comma 3, descritto nel mito precedente. Le misure devono poi essere confermate dal tribunale e hanno una durata complessiva massima, comprese le proroghe, di dodici mesi (art. 8 CCII).
Sul fronte dei contratti essenziali, il presidio più robusto si trova nella composizione negoziata: l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Per un cementificio, dove il contratto di fornitura di energia e quello del combustibile del forno sono letteralmente vitali, è una tutela determinante. Non a caso molti accordi di ristrutturazione nascono proprio come esito di una composizione negoziata: l’art. 23 CCII elenca l’accordo tra gli sbocchi naturali del percorso.
La correzione essenziale è questa: la protezione esiste, ma va chiesta, documentata e ottenuta nei modi e nei tempi previsti; non si presume e non copre i nuovi crediti.
Ci sono poi limiti che il mito, al contrario, ignora nel verso opposto: le misure protettive non impediscono alla banca di valutare il merito creditizio per le nuove erogazioni e non trasformano i fornitori in finanziatori obbligati. Per ottenere nuova finanza in modo protetto il Codice offre invece strumenti specifici, come l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili e la prededuzione dei finanziamenti concessi in esecuzione dell’accordo omologato (art. 101 CCII).
C’è poi un aspetto tipico del calcestruzzo preconfezionato che il mito trascura: gran parte del patrimonio “liquidabile” dell’impresa è fatto di crediti verso imprese edili e committenti, spesso pubblici. Sono proprio questi crediti il bersaglio preferito dei pignoramenti presso terzi, perché il creditore procedente sa che il cantiere paga in blocco al completamento del getto o all’emissione dello stato avanzamento lavori. Un solo pignoramento notificato al committente di un’opera infrastrutturale può congelare somme destinate a pagare stipendi, carburante delle autobetoniere e forniture di cemento, innescando in pochi giorni la paralisi dell’impianto. Le misure protettive, una volta ottenute, impediscono di iniziare o proseguire queste azioni esecutive: capire quando e come chiederle è quindi, per un produttore di calcestruzzo, una questione di sopravvivenza operativa più ancora che di tecnica processuale. Allo stesso modo, quando l’impresa ha ceduto i propri crediti commerciali a una società di factoring, occorre verificare con attenzione la posizione del cessionario, che in base all’art. 61, comma 5, può rientrare tra i soggetti finanziari inseribili nelle categorie dell’accordo esteso.
La prova
La prova normativa è negli artt. 8, 18, 54 e 101 CCII. Sul fronte applicativo, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 7 febbraio 2025, ha esaminato proprio un’istanza, nella composizione negoziata, di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, soffermandosi sulla ratio della norma e sulle operazioni concordabili con le banche: segno che la fase delle trattative non è affatto una terra di nessuno, ma un ambiente regolato in cui il giudice interviene.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che durante le trattative non esista protezione tende a commettere uno di due errori speculari. Il primo: nasconde la crisi ai creditori fino all’ultimo, per paura della revoca dei fidi, e quando la crisi emerge è troppo tardi per chiedere misure utili. Il secondo: paga “a sensazione” i creditori più rumorosi per tenerli buoni, alterando la parità di trattamento e creando pagamenti che, se poi le cose vanno male, possono essere contestati. In un settore in cui il fornitore di energia e il fornitore di cemento hanno un potere contrattuale enorme, muoversi senza conoscere le tutele significa negoziare in ginocchio.
Mito n. 5 – “Fisco e INPS non si toccano: IVA, ritenute e contributi vanno pagati per intero”
Il mito
“Con le banche e i fornitori puoi trattare, ma i debiti con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS restano fuori: o li paghi tutti, o l’accordo non si fa.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha radici storiche solide. Per anni l’IVA è stata considerata intoccabile per ragioni legate al diritto europeo, e il credito tributario è per sua natura indisponibile: l’amministrazione non può rinunciarvi come farebbe un creditore privato. A questo si aggiunge l’esperienza diretta di molti imprenditori con rateizzazioni rigide e dinieghi. È comprensibile concluderne che il debito pubblico stia sempre fuori da ogni trattativa.
La realtà
In realtà la norma dice che, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione sui crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII), cioè un pagamento parziale o dilazionato, amministrato dagli uffici competenti. L’IVA non è esclusa in via generale: la stessa prassi dell’Agenzia ha valorizzato l’orientamento della Corte di giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti), che non impedisce una definizione concorsuale dell’imposta nei casi previsti dall’ordinamento.
Ancora più importante: il dissenso di Fisco ed enti previdenziali può essere superato dal tribunale con l’omologazione forzosa, il cosiddetto cram down fiscale. L’art. 63 è stato riscritto dal D.Lgs. 136/2024, che ha trasfuso nel Codice, con modifiche, la disciplina introdotta nel 2023. Tra i presupposti rilevano la natura non liquidatoria dell’accordo, il carattere decisivo dell’adesione pubblica per raggiungere le percentuali, la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e soglie minime di soddisfacimento: la disciplina del 2023 le ha fissate nel 30% dei crediti pubblici (sanzioni e interessi compresi) se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei debiti complessivi, e nel 40% con dilazione non superiore a dieci anni se gli altri aderenti sono meno di un quarto o mancano del tutto. La formulazione esatta applicabile va sempre verificata sul testo vigente alla data in cui la proposta è presentata, perché i regimi transitori contano.
Il mito ha però un rovescio altrettanto pericoloso: pensare che il cram down sia automatico. Non lo è. Le condizioni sono stringenti, il trattamento dei crediti pubblici deve rispettare l’ordine dei privilegi e il giudice verifica che lo strumento non sia usato solo per abbattere il debito fiscale.
La prova
La Cassazione è intervenuta più volte in pochi mesi:
- con la pronuncia n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha ritenuto che chiedere il cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti possa integrare un uso distorto dell’istituto, trattandosi di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito;
- con la pronuncia n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso che si possano contare tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione (nel caso, i professionisti che avevano assistito il debitore), negando così l’omologazione forzosa in mancanza di aderenti anteriori;
- con la pronuncia n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ribadito, per il regime anteriore al correttivo, che il cram down presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente a raggiungere le soglie ordinarie;
- con la pronuncia n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha richiesto che il trattamento dei crediti tributari e contributivi rispetti l’ordine di priorità nei confronti dei creditori di rango inferiore.
Sul piano intertemporale, il Tribunale di Vasto (24 dicembre 2024) ha applicato la disciplina previgente a una domanda proposta prima del 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo, e la Cassazione (n. 5309 del 9 marzo 2026) ha qualificato come innovativa la soglia minima introdotta nel 2023. La Corte d’Appello di Ancona (14 gennaio 2026) si è occupata di un aspetto operativo cruciale: da quando decorre il termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione finanziaria deve rispondere alla proposta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che il debito pubblico sia intoccabile costruisce un piano che prevede il pagamento integrale di IVA, ritenute e contributi, spesso accumulati proprio negli anni del caro energia. Il piano diventa insostenibile, l’attestatore non lo firma e l’impresa rinuncia all’accordo. Chi crede al mito rovesciato, quello del cram down “a richiesta”, propone al Fisco percentuali simboliche con pochi aderenti privati e si vede respingere l’omologazione, a volte con l’etichetta di abuso dello strumento. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: tempo perso e trattative bruciate.
Mito n. 6 – “Le fideiussioni dei soci restano sempre in piedi per l’intero, qualunque cosa preveda l’accordo”
Il mito
“L’accordo riguarda la società: i soci che hanno firmato le fideiussioni alla banca continueranno a rispondere di tutto, quindi per loro non cambia nulla.”
Esiste anche la versione opposta, altrettanto diffusa: “se la banca firma lo stralcio, le garanzie personali sono automaticamente cancellate”. Entrambe sono vere solo in parte.
Perché ci credono in tanti
Nelle imprese del cemento e del calcestruzzo, spesso a conduzione familiare e cresciute di generazione in generazione, le garanzie personali dei soci sono la regola: fideiussioni omnibus, ipoteche sulle abitazioni, pegni su titoli. Chi ha vissuto altre procedure sa che, nel concordato preventivo, i creditori conservano i loro diritti verso fideiussori e coobbligati; da qui la generalizzazione “le garanzie non si toccano mai”. La versione opposta nasce invece da un’intuizione civilistica corretta: se il creditore rinuncia a una parte del credito verso il debitore principale, la garanzia che accede a quel credito dovrebbe ridursi di conseguenza.
La realtà
L’art. 59 CCII distingue tre situazioni, e il passaparola le ha fuse in una sola.
Per i creditori che hanno aderito all’accordo, la norma richiama l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. Ne consegue che l’effetto sulle garanzie dipende da come è costruita la clausola: una vera remissione di una parte del debito ha conseguenze diverse da una semplice dilazione, da un patto di non chiedere o da una clausola con cui il garante interviene e presta il proprio consenso. È precisamente il punto su cui le banche negoziano con maggiore attenzione, ed è il motivo per cui le bozze di accordo bancario contengono spesso previsioni specifiche sulle garanzie.
Per i creditori non aderenti ai quali gli effetti dell’accordo sono estesi ai sensi dell’art. 61, la regola è opposta: conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 59, comma 2). La banca vincolata suo malgrado all’accordo esteso può quindi rivolgersi al socio garante per la differenza.
Per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, salvo patto contrario, l’accordo della società ha efficacia anche nei loro confronti; ma se hanno prestato garanzia continuano a rispondere a quel diverso titolo, salvo che sia diversamente previsto (art. 59, comma 3).
La correzione essenziale: l’effetto dell’accordo sulle garanzie dei soci non è fisso, dipende dal tipo di accordo, dalla posizione del creditore (aderente o esteso) e dalla precisa formulazione delle clausole.
La prova
In questo caso la prova è il testo di legge: l’art. 59 CCII, letto insieme agli artt. 61 CCII e 1239 c.c. Sulla sorte dei crediti in caso di successiva liquidazione, che incide indirettamente anche sull’azione verso i garanti, la Cassazione (n. 32996 del 17 dicembre 2024) ha stabilito che, se dopo l’omologazione dell’accordo interviene il fallimento, i crediti vanno ammessi al passivo nel loro importo originario, detraendo quanto nel frattempo pagato.
Cosa rischia chi ci crede
Il socio convinto che “per lui non cambi nulla” non partecipa alla negoziazione delle clausole sulle garanzie e scopre, a accordo firmato, di essere esposto per il residuo con la propria casa. Il socio convinto del contrario, invece, può firmare con leggerezza un accordo esteso pensando di essere liberato, mentre la banca non aderente conserva intatta l’azione nei suoi confronti. In un’impresa familiare, dove patrimonio aziendale e patrimonio personale sono intrecciati, l’errore si paga due volte.
Mito n. 7 – “Con l’omologazione la partita è chiusa: da lì in poi non può più succedere niente”
Il mito
“Ottenuta la sentenza di omologa, l’accordo è blindato. E se poi l’impresa non ce la fa comunque, pazienza: si torna al punto di partenza, ma senza conseguenze.”
Perché ci credono in tanti
L’omologazione è davvero un traguardo: produce effetti rilevanti, protegge atti e pagamenti, dà certezza ai rapporti. È naturale viverla come la fine del percorso. Il fondo di verità è che l’accordo omologato genera tutele che sopravvivono anche a un eventuale insuccesso successivo. Il passaparola ha però cancellato tutto ciò che accade dopo: l’esecuzione, i controlli, le impugnazioni, le modifiche.
La realtà
Dopo l’omologazione succedono molte cose, e alcune dipendono direttamente dal comportamento dell’impresa.
Anzitutto la sentenza può essere impugnata. I creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione nel procedimento di omologazione e reclamare contro la sentenza; la legittimazione, però, non è indiscriminata. La Corte d’Appello di Firenze (7 marzo 2025) ha ritenuto inammissibile il reclamo del creditore non aderente di un accordo a efficacia estesa che non si era opposto in primo grado, e la Cassazione (n. 5828 del 15 marzo 2026) è tornata a delimitare chi sia legittimato a reclamare contro l’omologazione degli accordi, anche a efficacia estesa. Anche i tempi del giudizio di legittimità sono stretti: nel regime della legge fallimentare, la Cassazione (n. 34378 del 24 dicembre 2024) ha fatto decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso dalla notificazione via PEC del provvedimento integrale a cura della cancelleria.
In secondo luogo l’accordo va eseguito. Se nel corso dell’esecuzione il piano richiede modifiche sostanziali – pensiamo a un calo dei volumi di calcestruzzo per il blocco di un grande cantiere pubblico, o a un nuovo rincaro dell’energia – l’art. 58 CCII impone di rinnovare l’attestazione e di dare pubblicità alle modifiche, con possibilità per i creditori di opporsi. Non basta “aggiustare” i pagamenti in via informale.
In terzo luogo, se l’impresa finisce comunque in liquidazione giudiziale, non si torna al punto di partenza. Restano in piedi tutele importanti: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. e), CCII), i finanziamenti erogati in esecuzione dell’accordo godono della prededuzione (art. 101) e i pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo sono esclusi dall’area della bancarotta preferenziale e semplice (art. 324). Ma queste tutele presuppongono che l’accordo sia stato davvero eseguito secondo il piano.
La prova
Sull’esenzione dalla revocatoria, la Corte d’Appello di Bologna (4 dicembre 2025) ha esaminato le condizioni alle quali le rimesse bancarie eseguite in attuazione di un accordo omologato restano al riparo dall’azione revocatoria: la protezione non copre qualunque pagamento successivo all’omologa, ma quelli coerenti con l’accordo. Sul destino dei crediti in caso di fallimento sopravvenuto, la già citata Cass. n. 32996/2024 ha chiarito che i crediti rivivono nel loro ammontare originario, al netto dei pagamenti ricevuti: la falcidia negoziata, in altre parole, non sopravvive al fallimento dell’accordo.
Come dimostra la sequenza delle pronunce, l’omologazione non è un punto di arrivo ma l’inizio di una fase in cui ogni pagamento, ogni modifica e ogni scostamento dal piano ha un peso giuridico.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera chiusa la partita smette di monitorare il piano, non documenta gli scostamenti e paga in modo difforme da quanto previsto. Se poi l’impresa entra in liquidazione giudiziale, i pagamenti fuori piano possono perdere l’esenzione, i creditori ripresentano i crediti per l’intero e gli amministratori devono rispondere delle proprie scelte. Chi invece crede che “nulla si possa più cambiare” rinuncia a una rinegoziazione regolare che avrebbe salvato l’accordo.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati di fantasia, utili a vedere come i miti si traducono in scelte concrete. Non si riferiscono a casi reali.
Simulazione A – Chi crede che i non aderenti “prendano la percentuale” (Mito 2)
Ipotesi: produttore di calcestruzzo con debiti complessivi per 4.316.800 €. Il piano prevede uno stralcio del 40% per tutti. Aderiscono: banche per 1.912.400 € e due fornitori di cemento per 684.300 €, per un totale di 2.596.700 €.
Verifica della soglia: 2.596.700 / 4.316.800 = 60,15%. La soglia dell’art. 57 è raggiunta.
Il nodo: i creditori estranei valgono 1.720.100 € (tra cui fornitore di energia per 438.900 € e trasportatori per 211.700 €). L’imprenditore, convinto che anch’essi subiscano il 40% di taglio, ha previsto in piano solo 1.032.060 € per pagarli. Ma la legge impone il pagamento integrale: mancano 688.040 €.
Sequenza reale: omologazione ipotizzata al 9 novembre 2026; i crediti estranei già scaduti vanno pagati entro 120 giorni, cioè entro il 9 marzo 2027. L’attestatore, verificati i flussi, non può dichiarare l’idoneità del piano al pagamento integrale. Il ricorso non è omologabile così com’è: occorre reperire nuova finanza, cedere un asset non strategico (per esempio un impianto mobile) o convertire alcuni estranei in aderenti, oppure valutare, se ne ricorrono i presupposti, un accordo a efficacia estesa per categorie omogenee.
Simulazione B – Chi crede che le garanzie non cambino mai (Mito 6)
Ipotesi: banca con credito di 1.287.650 € verso la società, garantito da fideiussione di due soci. L’accordo prevede il pagamento del 65%, cioè 836.972,50 €, con una differenza di 450.677,50 €.
Scenario 1 – banca aderente: si applica l’art. 1239 c.c. richiamato dall’art. 59 CCII. Se la clausola è costruita come remissione del residuo, la questione della liberazione dei fideiussori si pone concretamente; se invece è una dilazione o un patto di non chiedere, gli effetti possono essere diversi. Tutto dipende dal testo firmato.
Scenario 2 – banca non aderente, vincolata tramite accordo esteso ex art. 61: la banca conserva intatti i diritti verso i fideiussori. Dopo aver incassato 836.972,50 € dalla società, può chiedere ai soci 450.677,50 €, oltre agli accessori secondo contratto.
Esito: i soci convinti che “per loro non cambi nulla” in realtà avevano tutto l’interesse a partecipare alla trattativa sulle garanzie prima della firma.
Simulazione C – Chi crede che il Fisco “non si tocchi” (Mito 5)
Ipotesi: cementeria con debiti complessivi per 4.013.600 €, di cui 1.143.200 € verso Erario e INPS (sanzioni e interessi compresi). Creditori privati aderenti per 1.412.600 €.
Calcolo delle quote: gli aderenti privati rappresentano 1.412.600 / 4.013.600 = 35,2% dei debiti, cioè più di un quarto. Da soli non bastano al 60% (servirebbero 2.408.160 €); con i crediti pubblici si arriverebbe a 2.555.800 €, pari al 63,7%. L’adesione pubblica è quindi decisiva.
Chi crede al mito: prevede il pagamento integrale di 1.143.200 € in 60 mesi. I flussi del piano non reggono, l’attestatore non firma, l’accordo non parte.
Chi conosce la norma: propone al Fisco il 31% (354.392 €), sopra la soglia del 30% (342.960 €) prevista quando gli altri aderenti superano un quarto dei debiti, e documenta che nella liquidazione giudiziale l’erario otterrebbe molto meno. Se l’amministrazione non aderisce, ricorrendo gli altri presupposti vigenti alla data della proposta, il debitore può chiedere l’omologazione forzosa.
Chi crede al mito rovesciato: propone il 12% con gli stessi aderenti. La soglia minima non è rispettata e il cram down non è accessibile.
Il fondo di verità: cosa resta di giusto nei miti
Nessuno dei sette miti è nato dal nulla. Ciascuno custodisce un frammento vero che, ricollocato nel quadro normativo corretto, diventa addirittura utile.
È vero che esiste un’esclusione soggettiva: l’imprenditore minore non accede agli accordi di ristrutturazione del Codice. Ma la soglia è bassa e quasi nessun cementificio vi rientra, mentre per chi vi rientra esistono gli strumenti del sovraindebitamento.
È vero che esiste un meccanismo per vincolare i dissenzienti: l’accordo a efficacia estesa. Ma è un’eccezione con presupposti precisi, non la regola.
È vero che prima ci si muove, meglio è: più tempo significa più margini negoziali. Ma l’insolvenza non preclude l’accordo.
È vero che la protezione non è automatica e non obbliga nessuno a finanziare l’impresa. Ma la protezione esiste, se richiesta e ottenuta nei modi di legge.
È vero che il credito pubblico ha una sua specificità: l’amministrazione non ne dispone liberamente e il giudice vigila contro gli abusi. Ma la transazione fiscale e il cram down sono istituti vigenti.
È vero che le garanzie personali spesso sopravvivono. Ma non sempre, e il loro destino si decide nella redazione delle clausole.
È vero che l’omologazione produce tutele stabili. Ma quelle tutele presuppongono l’esecuzione coerente del piano.
Ricomposti, questi frammenti disegnano la mappa degli strumenti a disposizione di un produttore di cemento o calcestruzzo:
| Strumento | Norma | Soglia di adesione | Effetto sui non aderenti | Quando può servire in un cementificio |
|---|---|---|---|---|
| Accordo ordinario | art. 57 CCII | 60% dei crediti | Pagamento integrale entro 120 giorni | Esposizione concentrata su poche banche e grandi fornitori |
| Accordo agevolato | art. 60 CCII | 30% dei crediti | Nessuna moratoria; niente misure protettive temporanee | Impresa con liquidità per pagare subito gli estranei |
| Accordo a efficacia estesa | art. 61 CCII | 75% della categoria (60% dopo composizione negoziata) | Effetti estesi alla categoria omogenea | Pool bancario o società di leasing con alcuni dissenzienti |
| Convenzione di moratoria | art. 62 CCII | 75% della categoria | Dilazioni e sospensioni estese | Crisi temporanea, per esempio blocco di un grande cantiere |
| Transazione fiscale e contributiva | art. 63 CCII | Adesione degli enti o cram down alle condizioni di legge | Riduzione o dilazione di tributi e contributi | Debiti IVA e contributivi accumulati negli anni del caro energia |
Mito vs realtà: il confronto in tabella
Chi deve decidere in fretta ha bisogno di una sintesi che si possa rileggere prima di una riunione con la banca o con il consiglio di amministrazione. La tabella seguente mette a confronto, per ciascuno dei sette miti, la credenza come circola nel settore e come stanno davvero le cose secondo il Codice della crisi e la giurisprudenza più recente. Non sostituisce l’analisi del caso concreto: serve a capire quali domande fare, e a chi.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| L’accordo è solo per i grandi gruppi | È escluso solo l’imprenditore minore (soglie di attivo, ricavi e debiti); quasi tutti i cementifici possono accedere |
| Chi non firma subisce il taglio | I non aderenti vanno pagati per intero entro 120 giorni, salvo accordo a efficacia estesa con presupposti rigorosi |
| Se sei insolvente è troppo tardi | L’art. 57 ammette crisi e insolvenza; servono piano attestabile e tempi rispettati |
| Durante le trattative non c’è protezione | Misure protettive richiedibili anche con preaccordo al 60%; tutela dei contratti pendenti nella composizione negoziata |
| Fisco e INPS non si toccano | Transazione fiscale e cram down possibili, con soglie e condizioni; niente abusi |
| Le fideiussioni restano sempre per l’intero | Dipende: aderenti (art. 1239 c.c.), estesi (diritti intatti), soci illimitatamente responsabili (regola speciale) |
| Omologato l’accordo, è tutto chiuso | Restano impugnazioni, esecuzione, modifiche ex art. 58 e conseguenze in caso di liquidazione |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso usare l’accordo anche se ho già ricevuto decreti ingiuntivi dai fornitori di cemento?
Sì. I decreti ingiuntivi non impediscono l’accesso all’accordo. Se però il creditore passa all’esecuzione, occorre valutare con urgenza la domanda con riserva o la richiesta di misure protettive, perché senza una domanda pubblicata nel registro delle imprese le azioni esecutive possono proseguire.
Quindi è vero che il leasing delle autobetoniere si interrompe se la società di leasing non aderisce?
Dipende. Nell’accordo ordinario la società di leasing non aderente mantiene i suoi diritti e va pagata integralmente nei termini di legge. Nell’accordo a efficacia estesa, invece, la prosecuzione del godimento dei beni in leasing già stipulati non è considerata una nuova prestazione, e quindi può essere mantenuta anche verso il creditore vincolato.
Quindi è vero che lo stralcio ottenuto con l’accordo viene tassato come un guadagno?
Dipende, ma la regola generale è favorevole all’impresa. Il TUIR prevede un regime di detassazione per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in procedure e accordi omologati, e la Cassazione (sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763) si è espressa a favore della detassabilità delle sopravvenienze da esdebitamento nell’accordo di ristrutturazione. Il calcolo va sempre fatto sul bilancio concreto, con il commercialista.
Quindi è vero che il tribunale può omologare anche se l’Agenzia delle Entrate dice no?
Sì, ma solo alle condizioni di legge. Servono tra l’altro un accordo non liquidatorio, un’adesione pubblica decisiva per le soglie, la convenienza rispetto alla liquidazione e il rispetto delle percentuali minime. In mancanza di un numero congruo di aderenti privati, la Cassazione ha ravvisato un possibile uso distorto dello strumento.
Quindi è vero che l’accordo può prevedere la cessione o l’affitto dell’impianto a un altro operatore?
Sì. La continuità può essere anche indiretta: la giurisprudenza di merito ha omologato accordi in cui l’attività proseguiva tramite un terzo, a seguito di affitto o cessione d’azienda, purché l’accordo non avesse carattere liquidatorio. Il valore di mercato di un impianto funzionante è di solito molto superiore a quello dei singoli macchinari venduti all’asta.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce richiamate nell’articolo, con il principio riformulato e il collegamento con il mito che ridimensionano.
1. Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 – I creditori il cui credito trae origine dalla stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti che hanno assistito il debitore nel predisporla, non si contano tra gli aderenti; senza aderenti anteriori non si può ottenere l’omologazione forzosa. Rilevanza: smonta il mito del cram down fiscale “a richiesta” (Mito 5).
2. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 – Chiedere il cram down con un numero di aderenti non congruo può rappresentare un utilizzo deviato dell’accordo; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: chiarisce che l’accordo non può ridursi a un veicolo per il solo abbattimento del debito fiscale (Mito 5).
3. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 – Nel regime precedente al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa richiedeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se sotto le soglie ordinarie. Rilevanza: mostra l’importanza della disciplina applicabile ratione temporis (Mito 5).
4. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 – La soglia minima di soddisfacimento dei crediti pubblici introdotta nel 2023 ha natura innovativa. Rilevanza: per le proposte di transazione fiscale conta la data di presentazione (Mito 5).
5. Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 – Nella transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la gerarchia dei privilegi rispetto ai creditori di grado inferiore. Rilevanza: il Fisco si può ristrutturare, ma non in modo arbitrario (Mito 5).
6. Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837 – Dopo una domanda con riserva, l’accordo di ristrutturazione va iscritto nel registro delle imprese entro il termine assegnato dal giudice. Rilevanza: l’impresa insolvente può ancora accedere all’accordo, ma solo rispettando tempi rigorosi (Mito 3).
7. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 – Negli accordi a efficacia estesa il controllo del tribunale investe in particolare la corretta formazione delle categorie di creditori. Rilevanza: l’estensione degli effetti ai dissenzienti non è automatica (Mito 2).
8. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Se dopo l’omologazione dell’accordo sopravviene il fallimento, i crediti si ammettono al passivo per l’importo originario, dedotti i pagamenti già ricevuti. Rilevanza: l’omologa non chiude definitivamente la partita (Miti 6 e 7).
9. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 – La Corte ha delimitato la legittimazione a reclamare contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa. Rilevanza: dopo l’omologa si apre una fase di possibili impugnazioni (Mito 7).
10. Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378 – Nel regime della legge fallimentare, il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo in materia di omologazione va proposto nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notifica via PEC della cancelleria. Rilevanza: i tempi delle impugnazioni sono stretti (Mito 7).
11. Cass. civ., sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763 – Le sopravvenienze attive che derivano dall’esdebitamento in un accordo di ristrutturazione beneficiano della detassazione indipendentemente dal loro importo rispetto al parametro di confronto. Rilevanza: ridimensiona il timore che lo stralcio si trasformi in un debito fiscale (domande di verifica).
12. Corte d’Appello di Firenze, sez. II, 7 marzo 2025 – Il creditore non aderente di un accordo a efficacia estesa che non ha proposto opposizione non può poi reclamare contro l’omologazione. Rilevanza: chi resta inerte nella fase di omologa perde strumenti di tutela (Miti 2 e 7).
13. Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2025 – Esame dei presupposti perché le rimesse bancarie eseguite in attuazione di un accordo omologato restino esenti da revocatoria. Rilevanza: le tutele post-omologa presuppongono pagamenti coerenti con l’accordo (Mito 7).
14. Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026 – Decorrenza del termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione finanziaria può rispondere alla proposta di transazione. Rilevanza: nella transazione fiscale i tempi sono decisivi (Mito 5).
15. Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, 18 dicembre 2024 – Negli accordi a efficacia estesa gli obblighi informativi verso i creditori variano per momento e funzione, e vanno assolti con modalità adeguate a ciascuna fase. Rilevanza: l’estensione ai dissenzienti richiede una trasparenza documentata (Mito 2).
16. Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024 – Un accordo con transazione fiscale e continuità indiretta, realizzata con affitto o cessione dell’azienda a un terzo, può essere omologato anche con cram down purché non sia liquidatorio. Rilevanza: lo strumento è adatto anche a imprese medie che valutano l’affitto dell’impianto (Mito 1 e domande di verifica).
17. Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024 – Alle domande proposte prima del 28 settembre 2024 si applica la disciplina della transazione fiscale anteriore al correttivo. Rilevanza: la versione dell’art. 63 da applicare dipende dalla data (Mito 5).
18. Tribunale di Parma, 7 febbraio 2025 – Nella composizione negoziata il giudice può autorizzare finanziamenti prededucibili, valutandone la funzione e le operazioni concordabili con le banche. Rilevanza: la fase delle trattative è regolata e protetta (Mito 4).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo il quadro corretto in una strategia concreta per il tuo impianto. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo.
- Verifichiamo i requisiti di accesso: controlliamo sui bilanci degli ultimi tre esercizi se l’impresa supera le soglie dell’imprenditore minore e individuiamo lo strumento corretto.
- Mappiamo l’intero indebitamento: classifichiamo banche, società di leasing, fornitori di energia, cemento e inerti, trasportatori, Erario ed enti previdenziali, calcolando per ciascun creditore peso percentuale e rango.
- Simuliamo le soglie di adesione: calcoliamo se è raggiungibile il 60% dell’accordo ordinario, il 30% dell’agevolato o il 75% di una categoria per l’efficacia estesa.
- Valutiamo la composizione negoziata come percorso preliminare, quando le trattative richiedono la presenza di un esperto e la tutela dei contratti essenziali.
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- Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, verificando la versione dell’art. 63 applicabile, le soglie minime e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
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- Accompagniamo il rapporto con l’attestatore, verificando che il piano sia documentato in modo coerente con i flussi reali dell’impianto.
- Difendiamo l’accordo nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni, reclami e ricorsi.
- Monitoriamo l’esecuzione e gestiamo le modifiche ex art. 58, affinché pagamenti e scostamenti restino coperti dalle tutele di legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un cementificio o un produttore di calcestruzzo l’abilitazione più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno la logica della composizione negoziata, il modo in cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e il passaggio dalle trattative agli accordi di ristrutturazione, compresa la soglia ridotta per l’efficacia estesa quando l’accordo nasce da quel percorso. La qualifica di Gestore della crisi resta preziosa quando l’impresa, o i suoi soci garanti, rientrano invece nel perimetro del sovraindebitamento.
Una sola strategia, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire l’accordo dalla prima trattativa all’omologazione, ai reclami e all’eventuale giudizio di legittimità, senza cambi di linea.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici dell’accordo e quelli contabili, finanziari e fiscali del piano vengono esaminati in parallelo, perché in un’impresa energivora l’uno non regge senza l’altro.
Chiusura
Il settore del cemento e del calcestruzzo non ha bisogno di altre leggende, ma di decisioni prese su basi solide. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che l’accordo è accessibile, che i non aderenti vanno pagati, che l’insolvenza non chiude la porta, che le tutele vanno richieste, che il Fisco si può ristrutturare solo alle condizioni di legge, che le garanzie dipendono dalle clausole e che l’omologa apre una nuova fase significa arrivare alla trattativa con le carte in regola.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’accordo di ristrutturazione è uno strumento della crisi d’impresa che dialoga direttamente con la composizione negoziata, ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e perché un piano per un’impresa energivora deve tenere insieme debito bancario e debito tributario, fronti presidiati dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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