Imprese Di Costruzioni Bloccate Dai Crediti Del Superbonus: L’Accordo Di Ristrutturazione Può Aiutarle?

Molte imprese edili hanno lavorato per anni con lo sconto in fattura. Hanno eseguito i cantieri, anticipato materiali, manodopera e subappalti, e hanno ricevuto in cambio crediti d’imposta anziché denaro. Quando il mercato delle cessioni si è ristretto, quei crediti sono rimasti nel cassetto fiscale. I debiti, invece, sono rimasti in bilancio: banche, fornitori, Erario, INPS, a volte condomini che chiedono penali e danni.

Il problema è semplice da descrivere. L’impresa è “ricca” sulla carta e senza liquidità nella realtà. Il rischio principale è che, mentre i crediti restano fermi, i creditori avviino pignoramenti, revochino gli affidamenti o chiedano l’apertura della liquidazione giudiziale, facendo perdere all’impresa proprio il tempo necessario per monetizzare ciò che le spetta.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), è uno degli strumenti che permettono di governare questa fase. Non è una soluzione automatica e non è adatto a tutte le imprese. Va costruito sui numeri, sui crediti fiscali effettivamente utilizzabili e sulla posizione dei singoli creditori.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa intersezione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che riguarda proprio la gestione delle trattative tra impresa in difficoltà e creditori, da cui spesso nasce un accordo di ristrutturazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree che in un’impresa edile con crediti Superbonus bloccati pesano di più: le esposizioni verso le banche e la transazione con il Fisco.

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Inquadramento normativo: che cos’è l’accordo di ristrutturazione e perché interessa l’impresa edile

Sul piano normativo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza. La disciplina prevede che l’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, concluda un accordo con i creditori e ne chieda l’omologazione al tribunale.

In termini essenziali: l’accordo di ristrutturazione è un’intesa tra l’impresa e una parte qualificata dei creditori, sorretta da un piano attestato da un professionista indipendente, che il tribunale omologa e che rende stabile la ristrutturazione, pur lasciando integro il diritto dei creditori estranei a essere pagati per intero.

Gli elementi normativi da tenere presenti sono questi.

  • Art. 57 CCII – accordo ordinario. L’accordo deve essere concluso con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo. Il piano deve essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica e giuridica.
  • Art. 60 CCII – accordo agevolato. La soglia scende al 30% se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto né rinunciato a chiedere misure protettive temporanee.
  • Art. 61 CCII – accordo a efficacia estesa. Consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, individuata per posizione giuridica e interessi economici omogenei, quando gli aderenti della categoria rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria. Per un’impresa edile con molti fornitori o molte banche, è uno strumento da valutare con attenzione.
  • Art. 62 CCII – convenzione di moratoria. Regola in via provvisoria gli effetti della crisi, ad esempio sospendendo scadenze e azioni esecutive, con efficacia estesa ai non aderenti della stessa categoria alle condizioni di legge.
  • Art. 63 CCII – transazione su crediti tributari e contributivi. Permette di proporre all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. L’articolo è stato interamente riscritto dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo ter), in vigore dal 28 settembre 2024, e si applica alle proposte di transazione presentate dopo quella data.
  • Art. 64 CCII – effetti societari. Dal deposito della domanda non si applicano, tra le altre, le regole sulla riduzione obbligatoria del capitale per perdite e sullo scioglimento per perdita del capitale. È un punto rilevante per una società edile che ha bilanci deteriorati dal mancato incasso.

La ratio della norma

Va precisato che l’accordo di ristrutturazione nasce per salvare il valore dell’impresa quando la crisi è ancora governabile. La logica è negoziale: l’impresa non subisce la procedura, la propone. Il tribunale interviene per verificare i presupposti e dare stabilità al risultato, non per gestire l’azienda.

Per l’impresa di costruzioni con crediti Superbonus bloccati questa logica è coerente con la situazione concreta. Il patrimonio esiste, ma è costituito in larga parte da crediti d’imposta con utilizzo rateale, circolazione limitata e valore di mercato inferiore al nominale. Il problema non è l’assenza di attivo. È il disallineamento temporale tra attivo e passivo.

La distinzione dagli istituti affini

L’accordo di ristrutturazione va distinto da strumenti che, nella pratica, vengono spesso confusi.

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente. Non richiede soglie di adesione e non produce, di per sé, un’omologazione. Molto spesso ne costituisce l’anticamera: l’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili delle trattative e tra questi c’è proprio la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) non passa dal tribunale e non consente la transazione fiscale con omologazione forzosa.

Il concordato preventivo coinvolge tutti i creditori, prevede il voto per classi e un commissario giudiziale. È più invasivo, ma consente di vincolare anche creditori che l’accordo non riuscirebbe a vincolare.

Un esempio concreto rende chiara la differenza. Un’impresa ha 1,4 milioni di debiti, di cui metà verso due banche e un terzo verso l’Erario. Se le due banche sono disposte a riscadenzare e l’Agenzia delle Entrate accetta una proposta di pagamento parziale, l’accordo di ristrutturazione è lo strumento naturale: pochi interlocutori, trattativa concentrata, omologazione. Se invece i creditori sono sessanta fornitori frammentati, nessuno dei quali decisivo, raggiungere il 60% diventa molto più difficile e il concordato preventivo potrebbe risultare più adatto.


Requisiti e termini: le condizioni da verificare una per una

In termini operativi, prima di pensare all’accordo occorre verificare se l’impresa ne ha i requisiti. La verifica va fatta in ordine, perché un solo requisito mancante rende inutile il resto.

1. Il soggetto

L’accordo è accessibile all’imprenditore che non sia “imprenditore minore”. Le imprese edili sotto le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII accedono agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). La prima verifica è quindi sui dati di bilancio degli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale, ricavi lordi, ammontare dei debiti anche non scaduti.

2. Lo stato di crisi o di insolvenza

L’impresa deve trovarsi in stato di crisi, cioè in una situazione di probabile insolvenza che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, oppure già in stato di insolvenza. L’impresa edile con crediti Superbonus fermi rientra spesso nella prima categoria: i flussi ci sarebbero, ma non arrivano nei tempi dei debiti.

3. Le soglie di adesione

Il 60% (accordo ordinario) o il 30% (accordo agevolato) si calcola sul totale dei crediti. Il calcolo va fatto con cura. La Cassazione ha chiarito che non si possono computare tra gli aderenti i creditori il cui credito trova origine nella stessa procedura di ristrutturazione, come i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione della domanda (Cass. civ. n. 31892/2025).

4. L’attestazione del professionista indipendente

L’attestatore deve certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Se l’accordo contiene una transazione fiscale, l’attestazione deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto al Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale, se l’accordo è liquidatorio, oppure il suo carattere non deteriore rispetto alla liquidazione, se è prevista la continuità.

Per l’impresa edile questo passaggio è delicato. L’attestatore deve valutare i crediti d’imposta non al valore nominale, ma al valore realisticamente realizzabile: quote annuali effettivamente compensabili, prezzo di cessione a soggetti qualificati, rischio di contestazioni o sequestri.

5. Il pagamento integrale dei creditori estranei

È il requisito che più spesso mette in difficoltà. I creditori che non aderiscono devono essere pagati per intero nei 120 giorni previsti. Il piano deve quindi indicare con precisione da dove arriva la liquidità per pagarli.

6. Le condizioni per l’omologazione forzosa contro il dissenso del Fisco

La disciplina prevede, all’art. 63, comma 4, CCII, che il tribunale omologhi l’accordo anche senza adesione (o con voto contrario) dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione del creditore pubblico è determinante per raggiungere il 60% o il 30% e ricorrono congiuntamente quattro condizioni:

a) l’accordo non ha carattere liquidatorio; b) i crediti degli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale; c) il trattamento del creditore pubblico non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il creditore pubblico riceve almeno il 50% dei propri crediti, esclusi sanzioni e interessi, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale.

Se gli altri aderenti sono sotto un quarto, o mancano del tutto, il comma 5 consente comunque l’omologazione forzosa, fermi i requisiti a) e c), a condizione che il soddisfacimento del creditore pubblico sia almeno del 60% (esclusi sanzioni e interessi) e che la dilazione non superi dieci anni.

Il comma 6 esclude l’omologazione forzosa in due ipotesi: se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione dello stesso tipo poi risolta di diritto; oppure se il debito verso Fisco ed enti è pari o superiore all’80% dei debiti complessivi e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi per almeno cinque periodi d’imposta, o per almeno un terzo da violazioni commesse con documentazione falsa, operazioni inesistenti o condotte fraudolente.

Per un’impresa edile che, pur di tenere aperti i cantieri, ha smesso di versare IVA e ritenute per molti anni, la regola dell’80% e dei cinque periodi d’imposta può chiudere la strada al cram down fiscale: va verificata prima di ogni altra cosa.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
90 giorni per l’adesione di Fisco ed enti previdenziali (art. 63, c. 2, CCII)Dal deposito della proposta di transazione presso gli uffici competentiTermine a favore del creditore pubblico; la domanda di omologazione si propone dopo l’adesione o alla sua scadenzaDeposito prematuro della domanda con rischio di inammissibilità della richiesta di omologazione forzosa
+60 giorni in caso di modifica della proposta (+ ulteriori 90 se la modifica contiene una nuova proposta)Dal deposito della modificaProroga legaleStesse conseguenze del termine base
30-60 giorni per depositare accordo e documentazione dopo la domanda con riserva, prorogabili fino a ulteriori 60 (art. 44 CCII)Dal decreto del tribunalePerentorio in concretoInefficacia degli effetti protettivi e possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori
30 giorni per l’opposizione dei creditori all’omologazione (art. 48, c. 4, CCII)Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese; per Fisco ed enti, dalla ricezione dell’avviso via PEC (art. 63, c. 3)PerentorioIl creditore perde la possibilità di contestare nel giudizio di omologazione e, di regola, la legittimazione al reclamo
120 giorni per il pagamento integrale dei creditori estranei (art. 57, c. 3, CCII)Dall’omologazione (crediti scaduti) o dalla scadenza (crediti non scaduti)Requisito sostanziale del pianoInattuabilità dell’accordo; azioni individuali dei creditori non soddisfatti
30 giorni per il reclamo contro la sentenza di omologazione (art. 51 CCII)Dalla notificazione per le parti; dalla pubblicazione nel registro delle imprese per gli altriPerentorioPassaggio in giudicato della sentenza
60 giorni di tolleranza sui pagamenti al Fisco e agli enti (art. 63, c. 8, CCII)Da ciascuna scadenza prevista nell’accordoPerentorio, con effetto automaticoRisoluzione di diritto della transazione fiscale e preclusione del cram down per cinque anni

Sulla sospensione feriale dei termini, che opera soltanto dal 1° al 31 agosto, va precisato che nella materia concorsuale la sua applicabilità è limitata e dipende dalla natura del procedimento e del termine. In termini prudenziali, i termini della procedura vanno calcolati senza fare affidamento sul periodo feriale.


Procedura passo-passo: dall’analisi dei crediti fiscali all’omologazione

La sequenza che segue descrive il percorso tipico di un’impresa edile con crediti Superbonus nel cassetto fiscale. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto ed entro quando.

Passo 1 – Mappatura dei crediti d’imposta (impresa, avvocato, commercialista)

Prima di qualsiasi contatto con i creditori occorre sapere che cosa c’è davvero nel cassetto fiscale. Per ogni lotto di crediti vanno verificati: anno di sostenimento della spesa e numero di quote annuali; quote già scadute e non utilizzate (la quota annuale non compensata non è riportabile agli anni successivi né rimborsabile); possibilità residua di cessione, ricordando che dopo la prima cessione le ulteriori cessioni sono consentite, nei limiti di legge, solo verso banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione; eventuali contestazioni, controlli o sequestri in corso.

Questo passaggio incide su tutta la procedura. La Cassazione penale ha più volte affermato che i crediti derivanti da condotte illecite possono essere sequestrati anche presso il cessionario in buona fede (Cass. pen. n. 3108 del 24 gennaio 2024; Cass. pen., sez. II, n. 28064 del 12 luglio 2024; Cass. pen. n. 6532 del 17 febbraio 2026). Un piano che conta su crediti esposti a questo rischio non supera l’attestazione.

Passo 2 – Verifica dei blocchi alla compensazione

La normativa sui bonus edilizi ha introdotto limiti specifici. L’art. 121, comma 3-bis, D.L. 34/2020, inserito dal D.L. 39/2024, prevede la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi in presenza di ruoli e carichi affidati alla riscossione per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, scaduti e non sospesi, fino a concorrenza dei relativi importi. A questo si aggiunge il divieto generale di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti oltre una soglia che la legge di bilancio 2026 ha abbassato da 100.000 a 50.000 euro.

Per l’impresa edile indebitata con l’Erario questo è un circolo vizioso: ha i crediti per pagare il Fisco, ma proprio i debiti verso il Fisco le impediscono di usarli. L’accordo con transazione fiscale serve anche a rompere questo circolo, ridefinendo la posizione debitoria. Il piano deve indicare in modo esplicito da quale momento e a quali condizioni le quote annuali tornano utilizzabili; l’attestatore deve verificarlo sulla base della disciplina vigente alla data della proposta.

Passo 3 – Eventuale composizione negoziata o domanda con riserva

Se i creditori stanno già agendo, l’impresa può proteggersi prima di aver chiuso l’accordo. Due le strade.

La prima è la composizione negoziata, con istanza sulla piattaforma telematica nazionale presso la Camera di commercio e richiesta di misure protettive al tribunale. È il contesto in cui l’esperto negoziatore facilita le trattative con banche, fornitori e Fisco.

La seconda è la domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), depositata al tribunale competente, con richiesta di misure protettive (artt. 54 e 55 CCII). Il tribunale concede un termine per depositare l’accordo e la documentazione. In questo periodo i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.

Passo 4 – Costruzione del piano e trattative

Il piano deve rispondere a tre domande: quanto si paga a ciascun creditore, quando, con quali risorse. Per l’impresa edile le risorse tipiche sono: flussi dei cantieri in corso non agevolati; quote annuali dei crediti d’imposta utilizzate in compensazione dei debiti fiscali correnti; cessione di lotti di crediti a banche o intermediari; nuova finanza; dismissione di immobili o attrezzature non strategiche.

In parallelo si tratta con i creditori. Con le banche si negoziano riscadenzamenti, stralci, conversioni di linee a breve. Con i fornitori strategici si negoziano dilazioni in cambio della continuità degli ordini.

Passo 5 – Deposito della proposta di transazione fiscale

La proposta va depositata presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, CCII, cioè l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, l’agente della riscossione e gli enti previdenziali. Va allegata la documentazione degli artt. 57, 60 o 61 e una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che attesta che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riferimento all’attivo. Nell’impresa edile l’attivo comprende i crediti d’imposta: ometterne o sopravvalutarne una parte espone a responsabilità anche penali.

Da quel deposito decorrono i 90 giorni per l’adesione.

Passo 6 – Pubblicazione e deposito della domanda di omologazione

La domanda di omologazione si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII), secondo il procedimento unitario dell’art. 40 CCII. L’accordo va pubblicato nel registro delle imprese. La Cassazione ha precisato che la pubblicazione deve precedere il deposito in tribunale o, almeno, essere contestuale (Cass. civ., sez. I, n. 11218 del 28 aprile 2025).

Il ricorso contiene: il piano con la relativa attestazione; l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione; gli accordi sottoscritti; la proposta di transazione fiscale con la prova del deposito e dell’esito; se si chiede l’omologazione forzosa, l’illustrazione analitica delle condizioni dell’art. 63, commi 4 o 5.

Il debitore deve avvisare via PEC l’amministrazione finanziaria e gli enti dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Passo 7 – Opposizioni e omologazione

I creditori e ogni interessato possono opporsi entro 30 giorni. Il tribunale verifica i requisiti e, in caso di omologazione forzosa, compie una specifica valutazione delle condizioni dell’art. 63. Omologa con sentenza.

Passo 8 – Esecuzione e monitoraggio

Dopo l’omologazione si eseguono i pagamenti. La transazione fiscale si risolve di diritto se l’impresa non paga integralmente Fisco ed enti entro 60 giorni dalle scadenze previste. Nel settore edile, dove i flussi sono irregolari, il calendario dei pagamenti va costruito con margini di sicurezza realistici.

Dove si sbaglia più spesso

Gli errori ricorrenti sono prevedibili. Il primo è valorizzare i crediti Superbonus al nominale. Il secondo è costruire un accordo “di facciata” con pochi creditori minori per ottenere il cram down sul Fisco: la Cassazione ha ritenuto legittimo il rigetto dell’omologazione proprio in un caso di questo tipo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026). Il terzo è depositare la domanda prima della scadenza dei 90 giorni o prima della pubblicazione nel registro delle imprese. Il quarto è trascurare i creditori da contenzioso, come i condomini che chiedono risoluzione del contratto e danni per cantieri fermi.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi. I numeri servono a mostrare come si applicano le soglie e le condizioni di legge. Non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo 1 – Accordo ordinario con omologazione forzosa sul dissenso dell’Agenzia delle Entrate

Dati di partenza. Società di costruzioni, non imprenditore minore, in continuità. Debiti complessivi: 1.846.040 €, così ripartiti:

CreditoreImportoPosizione
Due banche612.400 €Aderenti (riscadenzamento in 7 anni)
Fornitori strategici287.650 €Aderenti (pagamento al 70% in 36 mesi)
INPS124.800 €Aderente
Agenzia delle Entrate571.200 € (di cui 474.900 € capitale e 96.300 € sanzioni e interessi)Dissenziente
Fornitori non aderenti151.250 €Estranei
Condominio (penali contrattuali)98.740 €Estraneo

Crediti d’imposta nel cassetto fiscale: 684.320 € residui.

Sviluppo del calcolo.

  1. Soglia del 60% senza il Fisco. Aderenti: 612.400 + 287.650 + 124.800 = 1.024.850 €. Rapporto sul totale: 55,52%. La soglia non è raggiunta.
  2. Adesione del Fisco determinante. Con l’Agenzia delle Entrate gli aderenti sarebbero 1.596.050 €, pari all’86,46%. L’adesione è determinante: si può chiedere l’omologazione forzosa ex art. 63, comma 4.
  3. Condizione b) – un quarto di altri creditori aderenti. Aderenti diversi dai creditori pubblici: 612.400 + 287.650 = 900.050 €, pari al 48,76%. Condizione soddisfatta.
  4. Condizione d) – almeno il 50% del capitale. 50% di 474.900 € = 237.450 €. La proposta offre il 52%, cioè 246.948 €, più interessi di dilazione al tasso legale. Condizione soddisfatta.
  5. Condizione c) – trattamento non deteriore. L’attestatore stima che in liquidazione giudiziale l’Agenzia recupererebbe il 31,4% del capitale, anche perché in quello scenario i crediti d’imposta verrebbero ceduti a prezzi fortemente ribassati. Il 52% è superiore. Condizione soddisfatta.
  6. Esclusioni del comma 6. Debiti pubblici: 571.200 + 124.800 = 696.000 €, pari al 37,70% del totale. La soglia dell’80% non è raggiunta: l’esclusione non opera.
  7. Pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni. Estranei: 151.250 + 98.740 = 249.990 €. Il piano prevede la cessione di crediti d’imposta per un valore nominale di 320.500 € a una delle banche aderenti al 76,5%, con incasso di 245.182,50 €, più 38.000 € di liquidità propria. Totale disponibile: 283.182,50 €. Copertura sufficiente.

Esito. In presenza di un piano credibile e di un’attestazione coerente, sussistono i presupposti per chiedere l’omologazione forzosa. I restanti 363.820 € di crediti d’imposta (684.320 − 320.500) vengono destinati, nel piano, alla compensazione delle rate della transazione fiscale e dei debiti correnti, nei limiti delle quote annuali e dopo aver verificato il superamento dei blocchi alla compensazione.

Esempio di calcolo 2 – Creditori privati sotto un quarto e verifica delle esclusioni

Dati di partenza. Impresa edile con debiti complessivi di 963.410 €. Debiti verso Agenzia delle Entrate e INPS: 739.900 €. Creditori privati aderenti: 183.050 €. Capitale dovuto all’Agenzia delle Entrate, esclusi sanzioni e interessi: 588.600 €. Proposta di transazione depositata il 14 aprile 2026.

Sviluppo del calcolo.

  1. Termine per l’adesione. 90 giorni dal 14 aprile 2026: scadenza il 13 luglio 2026. La domanda di omologazione può essere depositata solo dopo quella data, salvo adesione anticipata.
  2. Peso dei creditori pubblici. 739.900 / 963.410 = 76,80%. Sotto l’80%: la prima delle condizioni cumulative del comma 6, lett. b), non ricorre.
  3. Altri creditori aderenti. 183.050 / 963.410 = 19,00%. Meno di un quarto: non si applica il comma 4 ma il comma 5.
  4. Soglia del comma 5. 60% di 588.600 € = 353.160 €. La proposta offre il 61,5%, pari a 361.989 €, in nove anni, con interessi di dilazione al tasso legale. La dilazione non supera i dieci anni. Condizione soddisfatta, fermi i requisiti di continuità e di trattamento non deteriore.

Variante di verifica. Se, a parità di totale, i debiti pubblici fossero 790.120 € (82,01%) e derivassero in prevalenza da omessi versamenti IVA per cinque periodi d’imposta, entrambe le condizioni del comma 6, lett. b), sarebbero integrate. L’omologazione forzosa sarebbe esclusa. L’impresa potrebbe ottenere l’accordo solo con l’adesione effettiva dell’Agenzia delle Entrate o dovrebbe valutare un diverso strumento, come il concordato preventivo con la disciplina dell’art. 88 CCII.

Esito. Il calcolo dimostra che due imprese con lo stesso totale di debiti possono avere possibilità opposte. La differenza la fanno la percentuale del debito pubblico e la sua origine.


Casi particolari: quando la regola generale non basta

Crediti d’imposta sotto sequestro o contestati

Se una parte dei crediti è sottoposta a sequestro penale o a recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, il piano non può considerarla disponibile. La giurisprudenza penale di legittimità è costante nel ritenere irrilevante, ai fini del sequestro, la buona fede del titolare del credito: il vincolo segue il credito, non la persona. In termini operativi il piano deve separare i crediti “puliti” da quelli a rischio, attribuire ai secondi valore prudenziale nullo o fortemente ridotto e, se la contestazione riguarda l’impresa, coordinare la difesa penale o tributaria con i tempi della procedura.

Cantieri fermi e pretese dei condomini

Molti accordi falliscono per la sottovalutazione del contenzioso con i committenti. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 1° settembre 2026 (R.G. n. 161/2025), resa su ricorso ex art. 700 c.p.c. di un condominio, ha ritenuto che la crisi del mercato delle cessioni rientri nel rischio d’impresa e non giustifichi la sospensione unilaterale dei lavori, ordinando la rimozione del cantiere con penalità di mora. Va precisato che si tratta di una pronuncia cautelare di merito. Tuttavia indica una tendenza: le pretese risarcitorie dei condomini non possono essere liquidate come contestazioni pretestuose. Nel piano devono essere stimate, fondi rischi compresi, e i relativi creditori trattati come estranei da pagare integralmente o coinvolti nelle trattative.

Accordo “costruito” per colpire solo il Fisco

L’accordo di ristrutturazione non è una transazione fiscale forzosa travestita. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Cassazione ha confermato il rigetto dell’omologazione di un piano che, in sostanza, si limitava a imporre all’Agenzia delle Entrate una forte riduzione del credito, senza una reale ristrutturazione dei debiti verso gli altri creditori. Per l’impresa edile il cui passivo è quasi tutto fiscale, questo significa che la strada va valutata con estrema cautela e che il coinvolgimento effettivo di banche e fornitori non è un dettaglio formale.

Soci e fideiussori persone fisiche

Nelle imprese edili a base familiare i soci hanno spesso rilasciato fideiussioni alle banche. L’accordo di ristrutturazione tutela l’impresa, ma i creditori conservano i loro diritti verso i garanti, salvo diversa pattuizione. Per le persone fisiche sovraindebitate sono disponibili gli strumenti del sovraindebitamento, oggi disciplinati dal CCII sulla scia della L. 3/2012. Coordinare le due posizioni evita che il salvataggio dell’impresa si traduca nell’escussione dei soci.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue sia il piano dell’impresa sia quello dei soci garanti, così che le due strategie non si contraddicano.

Accordo omologato e successiva liquidazione giudiziale

Se l’accordo non regge e l’impresa finisce comunque in liquidazione, i creditori che avevano accettato una riduzione possono tornare a far valere il credito originario. La Cassazione ha ritenuto che la successiva dichiarazione di fallimento determini la risoluzione dell’accordo e la riespansione del credito, al netto di quanto già incassato (Cass. civ. n. 33446/2024). È un motivo in più per costruire un piano sostenibile, non ottimistico.

Transazione fiscale proposta prima del 28 settembre 2024

Per le proposte depositate prima dell’entrata in vigore del correttivo si applica la disciplina previgente. La Cassazione ha precisato che, nel regime anteriore, l’omologazione forzosa presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, anche se insufficiente a raggiungere la soglia (Cass. civ., sez. I, n. 5918 del 16 marzo 2026). Chi ha una procedura avviata da tempo deve verificare quale testo si applica.


Domande frequenti

Ho 600.000 euro di crediti Superbonus nel cassetto fiscale e le banche non li comprano più: posso usarli in un accordo di ristrutturazione?

Sì, ma non al valore nominale. I crediti possono servire in tre modi: come compensazione delle rate della transazione fiscale e dei tributi correnti, nei limiti delle quote annuali; come oggetto di cessione a banche, intermediari o assicurazioni, anche nell’ambito delle trattative con le banche creditrici; come elemento di valore nel confronto con la liquidazione giudiziale. Il professionista attestatore deve stimarne il valore realizzabile, tenendo conto dei blocchi alla compensazione e di eventuali contestazioni.

Se l’Agenzia delle Entrate dice no, l’accordo è perso?

Non necessariamente. Il tribunale può omologare l’accordo anche contro il dissenso del Fisco se l’adesione pubblica era determinante per la soglia e ricorrono le condizioni dell’art. 63, commi 4 o 5, CCII: continuità, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, almeno il 50% o il 60% del capitale secondo i casi. L’omologazione forzosa è però esclusa in presenza delle ipotesi del comma 6, come un debito pubblico pari o superiore all’80% derivante da omessi versamenti protratti.

Durante le trattative i creditori possono pignorarmi il conto o i macchinari?

Possono farlo finché l’impresa non ottiene misure protettive. Presentando una domanda con riserva o un’istanza nell’ambito della composizione negoziata, con richiesta di misure protettive, l’impresa impedisce ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio. Le misure hanno durata limitata e il tribunale ne verifica la proporzionalità. Non coprono i beni personali dei soci garanti.

Quanto tempo serve per arrivare all’omologazione?

Dipende dallo stato delle trattative. Solo la transazione fiscale richiede almeno 90 giorni dal deposito della proposta, prorogabili in caso di modifiche. Vanno poi aggiunti i 30 giorni per le opposizioni e i tempi del tribunale. Se l’impresa parte dalla composizione negoziata o dalla domanda con riserva, occorre considerare anche quella fase. Un calendario realistico si costruisce solo dopo la mappatura dei crediti e dei creditori.

I condomini che mi hanno fatto causa per il cantiere fermo rientrano nell’accordo?

Rientrano nel passivo come creditori, anche se il loro credito è contestato. Possono aderire all’accordo oppure restare estranei. Se restano estranei, hanno diritto al pagamento integrale nei termini di legge di quanto dovuto. Per questo il piano deve stimare in modo prudente l’esito del contenzioso e accantonare le risorse necessarie. Ignorare queste pretese è una delle cause più frequenti di inattuabilità del piano.

Caso limite: la mia impresa è piccola e non supera le soglie dimensionali. Posso chiedere un accordo di ristrutturazione?

No. L’imprenditore minore non accede all’accordo di ristrutturazione. Può però utilizzare gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore, che consente anch’esso di proporre ai creditori, compreso il Fisco, un pagamento parziale o dilazionato. La verifica delle soglie sui tre esercizi precedenti è quindi il primo passo: sbagliare strumento significa perdere mesi e subire nel frattempo le azioni dei creditori.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro rilevanza diretta sul tema. I principi sono riformulati in sintesi.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio. Stabilire se l’accordo di ristrutturazione sia usato per finalità deviate rispetto a quelle dell’ordinamento è un accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della motivazione; è legittimo negare l’omologazione a un piano che si risolve nella sola riduzione forzosa del credito fiscale. Rilevanza. È il limite principale per l’impresa edile con passivo quasi esclusivamente tributario: il cram down richiede una ristrutturazione reale che coinvolga anche gli altri creditori.

2. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Principio. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa presupponeva l’esistenza di un accordo con creditori diversi da quelli pubblici, pur se insufficiente a raggiungere le soglie. Rilevanza. Decisiva per le imprese edili che hanno depositato proposte di transazione prima del 28 settembre 2024 e devono individuare la disciplina applicabile.

3. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Principio. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza un autonomo giudizio sulla meritevolezza del debitore. Rilevanza. Pur riferita al concordato, orienta il controllo del giudice anche nel confronto tra accordo e concordato per l’impresa che ha pregressi inadempimenti fiscali.

4. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Principio. Il procedimento di omologazione dell’accordo ha natura contenziosa; la legittimazione al reclamo contro l’omologazione spetta solo a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza. Per i creditori, compreso il Fisco, non opporsi nei 30 giorni significa, di regola, perdere la possibilità di impugnare. Per l’impresa, è un elemento di stabilità dell’omologazione.

5. Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. Principio. La pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese deve precedere il deposito della domanda di omologazione o esserle almeno contemporanea. Rilevanza. Un errore di sequenza può compromettere la domanda: il passaggio va pianificato con precisione.

6. Cass. civ. n. 31892/2025. Principio. Non possono essere conteggiati tra gli aderenti i creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa, come i professionisti che hanno assistito il debitore; senza aderenti anteriori, l’omologazione forzosa non è possibile. Rilevanza. Impone di calcolare le soglie solo sui creditori effettivi dell’impresa edile, senza artifici.

7. Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378. Principio. Il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo contro l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, nel regime della legge fallimentare, è ricorribile per cassazione nel termine breve di trenta giorni decorrente dalla notificazione via PEC da parte della cancelleria. Rilevanza. Conferma che la vicenda dell’accordo può arrivare fino in Cassazione con termini brevi: la strategia difensiva va impostata sin dall’inizio in vista di tutti i gradi.

8. Cass. civ. n. 33446/2024. Principio. La dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione determina la risoluzione dell’accordo e la riespansione del credito originario, detratti i pagamenti ricevuti e non revocabili. Rilevanza. Un accordo fragile espone l’impresa e i suoi soci a pretese integrali: il piano deve essere prudente sui flussi dei crediti fiscali.

9. Cass. pen., 24 gennaio 2024, n. 3108. Principio. I crediti d’imposta derivanti da condotte illecite possono essere sequestrati presso il cessionario, anche se istituto di credito in buona fede, poiché il vincolo dipende dal collegamento del credito con il reato. Rilevanza. Nella valutazione dell’attivo dell’impresa edile, i crediti a rischio di contestazione non possono essere considerati pienamente disponibili.

10. Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2024, n. 28064. Principio. Le tutele del cessionario previste dall’art. 121 D.L. 34/2020 operano sul piano tributario e non impediscono il sequestro penale dei crediti. Rilevanza. Rafforza la necessità di una due diligence sui crediti prima di inserirli nel piano o di cederli alle banche aderenti.

11. Cass. pen., 17 febbraio 2026, n. 6532. Principio. Il credito d’imposta originato da una frode è inesistente; il sequestro con funzione impeditiva può colpire sia il credito nel cassetto fiscale sia il denaro ricavato dalla sua monetizzazione, a prescindere dalla buona fede del terzo. Rilevanza. Anche la liquidità ricavata dalla cessione di crediti viziati può essere vincolata: un rischio da riflettere nel piano dei pagamenti ai creditori estranei.

12. Trib. Ascoli Piceno, ord. 1° settembre 2026, R.G. n. 161/2025. Principio. La difficoltà di monetizzare i crediti fiscali rientra nel rischio dell’appaltatore e non legittima, di per sé, la sospensione unilaterale dei lavori; il giudice può ordinare la rimozione del cantiere con penalità di mora. Rilevanza. Le pretese dei committenti per cantieri fermi sono passività concrete, da stimare nel piano e da gestire nelle trattative.

13. Cass. civ., Sez. Un., n. 8504/2021. Principio. Le controversie sul diniego di adesione dell’amministrazione finanziaria alla transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali spettano al giudice ordinario della procedura, non al giudice tributario. Rilevanza. È alla base dell’attuale sistema, in cui il dissenso del Fisco si supera nel giudizio di omologazione davanti al tribunale.

14. Cass. civ. n. 6763/2026. Principio. Le riduzioni di debito ottenute con un accordo di ristrutturazione omologato non generano sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, a prescindere dal loro rapporto con perdite e interessi passivi. Rilevanza. Per l’impresa edile che ottiene stralci da banche e fornitori, esclude che il beneficio dell’accordo venga eroso da un nuovo carico fiscale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo studio affronta la crisi dell’impresa edile con crediti Superbonus come un problema unitario: legale, bancario e tributario insieme. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Mappiamo i crediti d’imposta lotto per lotto, verificando quote annuali residue, quote già perse, cedibilità, contestazioni e rischi di sequestro, per stabilire quanto valgono realmente nel piano.
  2. Verifichiamo i blocchi alla compensazione, confrontando cassetto fiscale ed estratto di ruolo, e indichiamo quali debiti a ruolo impediscono oggi l’uso dei crediti e come la transazione fiscale può incidere su di essi.
  3. Calcoliamo le soglie di adesione del 60%, del 30% o del 75% per categoria, escludendo i crediti non computabili, e simuliamo gli scenari con e senza l’adesione del Fisco.
  4. Testiamo le condizioni dell’art. 63, commi 4, 5 e 6, CCII prima di depositare qualsiasi proposta, così da sapere in anticipo se l’omologazione forzosa è percorribile o esclusa.
  5. Richiediamo le misure protettive con la composizione negoziata o con la domanda con riserva, per fermare pignoramenti e azioni cautelari mentre si costruisce l’accordo.
  6. Conduciamo le trattative con le banche, proponendo riscadenzamenti, stralci e l’eventuale acquisto di lotti di crediti d’imposta nell’ambito dell’accordo.
  7. Predisponiamo e depositiamo la proposta di transazione fiscale presso gli uffici competenti, con la dichiarazione sostitutiva e il calendario dei 90 giorni.
  8. Redigiamo il ricorso per l’omologazione, curando la sequenza tra pubblicazione nel registro delle imprese e deposito, e difendiamo l’accordo dalle opposizioni.
  9. Gestiamo il contenzioso con i committenti per i cantieri fermi, valutando le pretese dei condomini e coordinandole con il piano.
  10. Proteggiamo soci e fideiussori persone fisiche con gli strumenti del sovraindebitamento, quando l’escussione delle garanzie minaccia il patrimonio familiare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una vicenda come quella dell’impresa edile con crediti bloccati pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è spesso il luogo in cui si prepara l’accordo, e conoscerne dall’interno logiche, tempi e aspettative dei creditori consente di impostare trattative più ordinate. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se l’omologazione viene impugnata con reclamo o ricorso per cassazione, la difesa resta nelle mani dello stesso professionista, con la stessa linea.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono cassetto fiscale, flussi e posizione a ruolo; gli avvocati trasformano quei numeri in accordi, proposte e atti giudiziari. Il nostro impegno è analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile sulla base dei dati reali dell’impresa.


In sintesi

L’accordo di ristrutturazione può aiutare l’impresa di costruzioni bloccata dai crediti Superbonus, ma solo a determinate condizioni. I crediti d’imposta vanno valutati per ciò che possono effettivamente produrre, non per il loro nominale. Le soglie di adesione vanno calcolate con rigore. La transazione fiscale con omologazione forzosa è una leva potente, ma è esclusa quando il debito pubblico è preponderante e deriva da omessi versamenti protratti, e non può essere usata per colpire solo il Fisco. I creditori da contenzioso, a partire dai condomini, vanno inseriti nel piano.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la sua attività si fonda sulle competenze che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per le trattative con i creditori, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per il rapporto con banche e Agenzia delle Entrate, la qualifica di cassazionista per difendere l’accordo in tutti i gradi di giudizio.

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