Un’impresa in difficoltà che adotta un piano attestato di risanamento deve pagare fornitori, rinegoziare con le banche, concedere garanzie. Sono proprio le operazioni che, se l’impresa finisse poi in liquidazione giudiziale, un curatore e un pubblico ministero potrebbero rileggere come reati. Il legislatore offre uno scudo: l’art. 324 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Lo scudo, però, copre solo alcune fattispecie e solo a determinate condizioni.
Il rischio principale è credere che il piano attestato “metta al riparo” da ogni contestazione penale: in realtà esclude soltanto la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice, e solo per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione degli accordi attuativi del piano. Distrazioni, occultamenti e falsificazioni contabili restano pienamente punibili, anche se l’amministratore ha agito dentro un percorso di risanamento.
La materia si colloca all’incrocio tra strumenti di regolazione della crisi e responsabilità degli organi gestori. Per questo lo Studio Monardo la presidia con competenze specifiche: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la costruzione dei percorsi di risanamento e la loro tenuta nel tempo; è inoltre avvocato cassazionista, il che consente di seguire le contestazioni che nascono da un piano non riuscito fino all’ultimo grado di giudizio; coordina infine uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando gli accordi attuativi coinvolgono istituti di credito.
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Inquadramento normativo: cosa dice l’art. 324 CCII
La norma
Sul piano normativo, l’art. 324 CCII, rubricato “Esenzioni dai reati di bancarotta”, stabilisce che le disposizioni degli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, degli accordi in esecuzione del piano attestato, del concordato minore omologato ai sensi dell’art. 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
La norma riproduce, con adattamenti, il previgente art. 217-bis della legge fallimentare, introdotto nel 2010, che escludeva l’applicazione dell’art. 216, comma 3 (bancarotta preferenziale) e dell’art. 217 (bancarotta semplice) ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
In sintesi: il piano attestato esclude la bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII) e tutte le ipotesi di bancarotta semplice (art. 323 CCII), limitatamente ai pagamenti e alle operazioni eseguiti in attuazione degli accordi collegati al piano.
Le due fattispecie escluse
La bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII) punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Il bene tutelato è la par condicio creditorum: la parità di trattamento tra creditori dello stesso rango.
La bancarotta semplice (art. 323 CCII) punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l’imprenditore che, fuori dai casi di bancarotta fraudolenta: ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla propria condizione economica; ha consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale; ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato. Il secondo comma prevede la bancarotta semplice documentale, legata alla irregolare tenuta delle scritture nei tre anni antecedenti.
La ratio
La disciplina prevede l’esenzione per una ragione precisa. Chi tenta il risanamento deve necessariamente pagare alcuni creditori prima di altri (il fornitore strategico, la banca che concede nuova finanza) e deve proseguire l’attività pur essendo in crisi. Senza esenzione, ogni scelta di risanamento sarebbe esposta a un’accusa di preferenza o di aggravamento colposo del dissesto. L’esenzione trasforma quelle scelte da potenziale reato a condotta lecita, purché inserite nel perimetro dello strumento.
Distinzione dagli istituti affini
Va precisato che l’esenzione penale non coincide con l’esenzione da revocatoria. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore noti al creditore. L’art. 324 CCII, invece, parla di pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione degli accordi attuativi del piano, senza richiedere che siano specificamente indicati nel piano.
Esempio concreto. Un’impresa conclude con la banca un accordo di moratoria che prevede il pagamento integrale dei fornitori essenziali alla produzione, senza elencarli nominativamente nel piano. Il pagamento a un singolo fornitore essenziale: sul piano penale può rientrare nell’esenzione, se è causalmente collegato all’accordo; sul piano civile, se non è “indicato” nel piano, può restare esposto alla revocatoria. Due scudi, due perimetri diversi.
Cosa resta fuori
L’art. 324 CCII non richiama l’art. 322, comma 1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), né l’art. 322, comma 2 (bancarotta fraudolenta post-concorsuale), né l’art. 325 (ricorso abusivo al credito), né le ipotesi societarie di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose o reati societari (art. 329, comma 2, CCII). Restano fuori anche i reati dell’attestatore, puniti autonomamente dall’art. 342 CCII (falso in attestazioni e relazioni). Per le società, l’esenzione si estende logicamente ai fatti di preferenza e di bancarotta semplice commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, che gli artt. 329 e 330 CCII puniscono con le pene degli artt. 322 e 323.
Requisiti e termini
Condizioni di applicabilità, una per una
1. Esistenza di un piano attestato conforme all’art. 56 CCII. Il piano deve essere predisposto da un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, avere data certa e contenere gli elementi indicati dalla norma (situazione economico-patrimoniale, cause della crisi, strategie di intervento, creditori e rapporti in rinegoziazione, apporti di finanza nuova, tempi delle azioni, piano industriale). Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
2. Accordi attuativi. L’art. 324 CCII richiama gli “accordi in esecuzione del piano attestato”. In termini operativi, l’esenzione penale presuppone un momento negoziale: intese con banche, fornitori, soci finanziatori, che danno concreta attuazione al piano. Un pagamento unilaterale, non riconducibile ad alcun accordo, si colloca in una zona molto più incerta.
3. Nesso di esecuzione. Il pagamento o l’operazione deve essere compiuto “in esecuzione” dell’accordo. La dottrina più attenta ritiene che il giudice penale debba verificare l’esistenza di un collegamento causale tra piano, accordo e atto, senza pretendere che il singolo atto sia elencato nel piano.
4. Fattispecie rientrante nel perimetro. Solo condotte astrattamente riconducibili all’art. 322, comma 3, o all’art. 323 CCII. Se il pagamento maschera una distrazione (per esempio un “compenso” inesistente, un finanziamento a una società collegata senza causa), l’esenzione non opera.
5. Genuinità dello strumento. Un piano costruito per mascherare condotte depauperative, o fondato su dati falsi, non è un piano “in esecuzione” del quale si possa agire lecitamente. La giurisprudenza civile ha escluso qualunque automatismo tra attestazione ed esenzione; il giudice penale, in forza dell’art. 2 c.p.p., conserva il potere di valutare incidentalmente la serietà dello strumento.
Termini rilevanti
La materia non conosce un termine per “attivare” l’esenzione: questa si fa valere come argomento difensivo quando, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, viene contestato il reato. Contano però diverse scadenze che incidono sulla posizione dell’amministratore e dei creditori.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto / rilievo |
|---|---|---|---|
| Data certa del piano | Deve precedere gli atti esecutivi | Requisito sostanziale (art. 56 CCII) | Senza data certa è difficile dimostrare che l’atto è stato compiuto “in esecuzione” di un piano preesistente |
| Periodo sospetto revocatoria (atti anomali) | Un anno a ritroso dal deposito della domanda di liquidazione giudiziale | Periodo di rilevanza (art. 166, co. 1, CCII) | Atti esposti a revocatoria se non coperti dall’esenzione dell’art. 166, co. 3, lett. d) |
| Periodo sospetto revocatoria (pagamenti di debiti scaduti, garanzie contestuali) | Sei mesi a ritroso dal deposito della domanda | Periodo di rilevanza (art. 166, co. 2, CCII) | Come sopra |
| Azione revocatoria del curatore | Tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque cinque anni dal compimento dell’atto | Decadenza (art. 170 CCII) | Estinzione del potere di agire |
| Prescrizione bancarotta preferenziale | Dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Termine sostanziale penale | Sei anni, fino a sette anni e mezzo con atti interruttivi |
| Prescrizione bancarotta semplice | Dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Termine sostanziale penale | Sei anni (minimo per i delitti), fino a sette anni e mezzo con atti interruttivi |
| Prescrizione bancarotta fraudolenta patrimoniale | Dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Termine sostanziale penale | Dieci anni, fino a dodici anni e mezzo con atti interruttivi |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Riguarda i termini processuali civili (es. opposizione allo stato passivo) | I termini civili restano sospesi solo in quel periodo |
Va precisato che il termine più insidioso non è processuale ma sostanziale: la data certa del piano e degli accordi deve precedere ogni pagamento che si intende proteggere. Un accordo sottoscritto dopo il pagamento non può retroattivamente trasformarlo in atto esecutivo.
Per quanto riguarda la natura: i termini di decadenza della revocatoria sono perentori; i periodi sospetti non sono termini in senso proprio, ma finestre temporali di rilevanza degli atti. I termini di prescrizione penale decorrono, secondo l’orientamento consolidato, dalla sentenza di apertura della procedura, perché è quello il momento in cui il reato si perfeziona.
Procedura passo-passo: come si costruisce (e si difende) l’esenzione
La disciplina prevede un percorso in due tempi: la fase “a monte”, in cui l’impresa costruisce piano e accordi in modo da rendere dimostrabile il nesso di esecuzione; la fase “a valle”, in cui, fallito il risanamento e aperta la liquidazione giudiziale, l’esenzione viene fatta valere nel procedimento penale.
Fase a monte
1. Diagnosi della crisi. L’organo amministrativo, con il supporto di consulenti, ricostruisce la situazione economico-patrimoniale e finanziaria e le cause della crisi. Chi: amministratori, collegio sindacale se presente. Quando: appena emergono i segnali previsti dall’art. 3 CCII sugli adeguati assetti.
2. Scelta dello strumento. Il piano attestato è lo strumento più flessibile: non richiede omologazione né deposito in tribunale. È però anche il meno “protetto”: non offre misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori. Se l’impresa ha bisogno di bloccare i creditori, vanno valutati la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo.
3. Redazione del piano con i contenuti dell’art. 56, comma 2, CCII. È il punto dove più spesso si sbaglia: piani generici, privi di tempi precisi o di un piano industriale credibile. Un piano che non indica con chiarezza quali pagamenti servono al risanamento rende molto più difficile, anni dopo, dimostrare il nesso tra quel pagamento e l’accordo.
4. Nomina dell’attestatore. Il professionista deve essere indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscritto al registro dei revisori legali e all’albo dei gestori della crisi, privo di rapporti che ne compromettano l’indipendenza. L’attestazione verte su veridicità dei dati e fattibilità economica.
5. Data certa. Piano e attestazione devono acquisire data certa (per esempio con PEC, registrazione, atto notarile). Su richiesta del debitore, piano, attestazione e accordi possono essere pubblicati nel registro delle imprese.
6. Conclusione degli accordi attuativi. Le intese con banche e creditori devono richiamare espressamente il piano, descrivere le operazioni e i pagamenti previsti e la loro funzione nel risanamento. È la chiave dell’esenzione penale.
7. Esecuzione tracciata. Ogni pagamento deve essere documentato con riferimento all’accordo che lo prevede: causale, delibera, corrispondenza. In termini operativi, conviene un registro interno degli atti esecutivi.
8. Monitoraggio degli scostamenti. Se i risultati si discostano dal piano, occorre aggiornarlo e, se necessario, riattestarlo. Proseguire a pagare secondo un piano ormai palesemente irrealizzabile espone al rischio che l’esenzione venga negata e che emerga una bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
Fase a valle
9. Apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Il curatore redige la relazione ex art. 130 CCII, che il pubblico ministero riceve e da cui spesso nasce il procedimento penale.
10. Contestazione e difesa. Nella fase delle indagini e poi nel processo, la difesa deposita piano, attestazione, accordi e documentazione di esecuzione, e sostiene che il fatto contestato (pagamento preferenziale o condotta di bancarotta semplice) rientra nell’art. 324 CCII. Il giudice penale competente per materia è il tribunale; per territorio, quello del luogo in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale.
11. Giudizio sul nesso e sulla serietà del piano. Il giudice penale verifica il collegamento tra atto e accordo, e può valutare incidentalmente se lo strumento fosse genuino. Se il pagamento maschera una distrazione, riqualifica e l’esenzione cade.
12. Impugnazioni. Contro la sentenza di merito si propone appello e, per violazione di legge o vizio di motivazione, ricorso per cassazione. La corretta interpretazione del perimetro dell’art. 324 CCII è una tipica questione di diritto sindacabile in sede di legittimità.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Esempio di applicazione n. 1 — Pagamenti coperti e pagamenti scoperti
Dati di partenza. Una S.r.l. del settore meccanico ha debiti per 1.847.300 €. Il piano attestato acquisisce data certa il 14 febbraio 2025. Il 3 marzo 2025 viene sottoscritto con la banca e con tre fornitori strategici un accordo che prevede: moratoria bancaria di 18 mesi; pagamento integrale dei crediti dei tre fornitori (complessivi 212.460 €) in quattro rate trimestrali, a fronte della prosecuzione delle forniture.
Operazioni compiute.
- 22 aprile 2025: prima rata ai fornitori, 53.115 €.
- 10 giugno 2025: rimborso all’amministratore unico di un proprio finanziamento, 38.915 €, non previsto da alcun accordo.
- 18 settembre 2025: bonifico di 57.380 € a una società riconducibile al coniuge dell’amministratore, con causale “consulenza”, senza prestazione documentata.
Esito. La liquidazione giudiziale viene aperta il 9 ottobre 2026.
- Pagamento del 22 aprile 2025: rientra nell’art. 324 CCII. È compiuto in esecuzione di un accordo attuativo del piano con data certa anteriore. La contestazione di bancarotta preferenziale non è applicabile.
- Rimborso del 10 giugno 2025: fuori esenzione. Non esegue alcun accordo. Poiché si tratta del rimborso di un credito reale dell’amministratore verso la società, il rischio concreto è la contestazione di bancarotta preferenziale (reclusione da uno a cinque anni).
- Bonifico del 18 settembre 2025: fuori esenzione per definizione. Se la prestazione è inesistente, il fatto integra bancarotta fraudolenta per distrazione (reclusione da tre a dieci anni), che l’art. 324 CCII non richiama in alcun caso.
Prescrizione. Per il rimborso: sei anni dalla sentenza del 9 ottobre 2026, quindi 9 ottobre 2032; con atti interruttivi, fino al 9 aprile 2034. Per la distrazione: dieci anni, quindi 9 ottobre 2036; con atti interruttivi, fino al 9 aprile 2039.
Esempio di applicazione n. 2 — Scostamento dal piano e bancarotta semplice
Dati di partenza. Una S.p.A. della logistica adotta un piano attestato con data certa 7 novembre 2024, che prevede ricavi 2025 per 4.216.800 € e un margine operativo di 311.400 €. L’accordo con due banche prevede nuova finanza per 690.000 € e la prosecuzione dell’attività.
Sviluppo.
- Al 30 giugno 2025 i ricavi semestrali sono 1.203.550 € contro 2.108.400 € previsti: scostamento del 42,9%.
- Il consiglio di amministrazione non aggiorna il piano, non chiede una nuova attestazione e continua a erogare pagamenti ordinari, accumulando ulteriori debiti verso fornitori per 486.720 € tra luglio 2025 e marzo 2026.
- La domanda di liquidazione giudiziale è depositata da un creditore il 17 novembre 2026; la sentenza di apertura è dell’11 gennaio 2027.
Esito.
- I pagamenti e le operazioni compiuti tra novembre 2024 e giugno 2025, in esecuzione dell’accordo e in un contesto in cui il piano era ragionevole, sono coperti dall’art. 324 CCII anche rispetto all’ipotesi di bancarotta semplice.
- Il periodo successivo è più delicato. L’esenzione riguarda gli atti “in esecuzione” degli accordi: la prosecuzione dell’attività a fronte di uno scostamento macroscopico, senza revisione del piano, può essere letta dall’accusa come aggravamento del dissesto per grave colpa (art. 323, lett. d, CCII). La difesa dovrà dimostrare che la prosecuzione restava coerente con l’accordo e che non vi era consapevole omissione.
- Revocatoria: un pagamento del 3 marzo 2026 cade oltre i sei mesi ma dentro l’anno anteriore al deposito della domanda (17 novembre 2026). Il curatore può agire entro il termine che scade prima tra tre anni dall’apertura (11 gennaio 2030) e cinque anni dall’atto (3 marzo 2031): quindi entro l’11 gennaio 2030.
Le cifre e le date sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il funzionamento delle norme.
Casi particolari
1. Piano attestato “abusivo” o fondato su dati falsi
La disciplina prevede l’esenzione per lo strumento reale, non per la sua apparenza. Se il piano è costruito per coprire operazioni depauperative, l’art. 324 CCII non può essere invocato. La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, ha escluso che il vaglio del giudice civile precluda al giudice penale di valutare l’uso fraudolento di uno strumento concorsuale (Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675). Inoltre, se l’attestatore espone informazioni false o omette informazioni rilevanti, risponde autonomamente ai sensi dell’art. 342 CCII.
2. Pagamenti in favore dell’amministratore
I pagamenti con cui l’amministratore soddisfa propri crediti verso la società (compensi arretrati, rimborsi di finanziamenti) sono tra le condotte più frequentemente contestate come bancarotta preferenziale. Il piano attestato li copre solo se previsti da un accordo attuativo e funzionali al risanamento. Un rimborso al socio-amministratore inserito nell’accordo senza reale funzione risanatoria rischia di essere letto come preferenza, e talvolta come distrazione.
3. Atti compiuti prima della data certa
Pagamenti eseguiti mentre il piano era in bozza, o prima della sottoscrizione degli accordi, non sono “in esecuzione” di nulla. La difesa può semmai sostenere l’assenza di dolo specifico, facendo leva sulla finalità di salvataggio, ma non l’esenzione.
4. Bancarotta semplice documentale
L’art. 324 CCII richiama l’intero art. 323, compreso il secondo comma sulla tenuta irregolare delle scritture. Va precisato però che l’esenzione riguarda “pagamenti e operazioni”: l’omessa o irregolare tenuta dei libri non è un’operazione eseguita in attuazione di un accordo. In termini operativi, un piano attestato non protegge l’impresa che, durante l’esecuzione, trascura la contabilità.
5. Accordi nella composizione negoziata
Il contratto con uno o più creditori, sottoscritto anche dall’esperto nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), CCII, produce gli stessi effetti dell’art. 166, comma 3, lett. d), e dell’art. 324 CCII, a condizione che l’esperto dia atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. È una via che unisce la flessibilità del piano attestato alla presenza di un terzo qualificato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con l’impresa se la protezione penale sia più solida attraverso un piano attestato con accordi o attraverso un accordo sottoscritto nella composizione negoziata.
6. Posizione del creditore che riceve il pagamento
Il creditore che incassa un pagamento preferenziale può rispondere a titolo di concorso solo se ha consapevolmente partecipato alla preferenza. Se il pagamento è coperto dall’art. 324 CCII, il fatto non è punibile per nessuno dei concorrenti: l’esenzione ha natura oggettiva e opera anche verso i terzi.
7. Nuova finanza bancaria e ricorso abusivo al credito
Gli accordi attuativi del piano prevedono spesso l’erogazione di nuova finanza. L’art. 324 CCII rende non punibile, a titolo di preferenza o di bancarotta semplice, l’operazione compiuta in esecuzione dell’accordo. Non richiama però l’art. 325 CCII sul ricorso abusivo al credito, che punisce chi ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. Va precisato che un piano attestato trasparente, conosciuto dalla banca e fondato su dati veritieri, rende difficile configurare la dissimulazione. Il rischio riemerge quando il piano presenta alla banca una situazione migliore di quella reale: in quel caso lo scudo dell’art. 324 CCII non ha alcuna funzione, perché la fattispecie contestata è diversa.
8. Garanzie concesse in esecuzione dell’accordo
La concessione di un’ipoteca o di un pegno a favore della banca che eroga nuova finanza è un’operazione tipica degli accordi attuativi. Sul piano penale, la simulazione di titoli di prelazione rientra nella bancarotta preferenziale, e dunque nell’esenzione, se la garanzia è realmente prevista dall’accordo e funzionale al risanamento. Sul piano civile, la garanzia deve essere anche indicata nel piano per sfuggire alla revocatoria. In termini operativi, la garanzia va sempre descritta in entrambi i documenti: piano e accordo.
9. Operazioni straordinarie sul patrimonio
Cessioni di rami d’azienda, conferimenti in una newco, vendite di immobili a prezzo inferiore al valore di mercato possono essere previste dal piano. Quando il corrispettivo è congruo e incassato dalla società, l’operazione è neutra per i creditori. Quando il corrispettivo è incongruo o destinato a soggetti collegati, l’accusa può qualificare l’operazione come distrazione o come operazione dolosa causativa del dissesto (art. 329, comma 2, lett. b, CCII), entrambe estranee all’art. 324 CCII. Per le operazioni straordinarie è decisiva una perizia di stima indipendente allegata al piano.
10. Piano attestato seguito da concordato preventivo
Accade spesso che il piano attestato non basti e l’impresa depositi poi una domanda di concordato preventivo, che a sua volta non va a buon fine. In questa successione di strumenti ogni atto va collocato nel proprio perimetro temporale. I pagamenti eseguiti durante la vigenza degli accordi attuativi del piano restano coperti dall’art. 324 CCII per quella fase. Gli atti successivi al deposito della domanda di concordato vanno valutati alla luce delle regole del concordato: per esempio, i finanziamenti e i pagamenti autorizzati dal tribunale ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 CCII, anch’essi richiamati dall’art. 324. Sul piano normativo, la prescrizione dei reati decorre comunque dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non dal primo strumento adottato.
In termini operativi, la difesa deve ricostruire una cronologia unica: data certa del piano, sottoscrizione degli accordi, eventuali aggiornamenti e riattestazioni, deposito della domanda di concordato, autorizzazioni del tribunale, apertura della liquidazione giudiziale. Solo così è possibile dimostrare, atto per atto, quale norma di esenzione fosse applicabile nel momento in cui il pagamento è stato eseguito. Una cronologia incompleta è il punto dove più spesso le difese si indeboliscono, perché lascia all’accusa lo spazio per sostenere che alcuni pagamenti siano caduti in una “terra di nessuno” tra uno strumento e l’altro.
Domande frequenti
Il piano attestato mi protegge dalla bancarotta fraudolenta per distrazione?
No. L’art. 324 CCII richiama soltanto l’art. 322, comma 3 (bancarotta preferenziale) e l’art. 323 (bancarotta semplice). La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni, e quella documentale fraudolenta, restano punibili anche se commesse durante l’esecuzione di un piano attestato. La Cassazione, sulla norma analoga previgente, ha escluso che le operazioni compiute in esecuzione di un concordato possano coprire fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il piano non sana condotte depauperative del patrimonio.
Se il piano fallisce, i pagamenti fatti diventano reato?
Non automaticamente. L’insuccesso del risanamento non fa venir meno l’esenzione per i pagamenti compiuti in esecuzione degli accordi quando il piano era genuino e ragionevole. Il giudizio si fa guardando al momento dell’atto, non all’esito finale. Diverso è il caso in cui l’impresa continui a pagare secondo un piano ormai palesemente superato: lì l’accusa può sostenere che quegli atti non erano più esecuzione di un percorso serio e contestare un aggravamento colposo del dissesto.
Serve che ogni pagamento sia elencato nel piano?
Per l’esenzione penale dell’art. 324 CCII la norma richiede che il pagamento sia compiuto “in esecuzione” degli accordi attuativi, non che sia nominativamente indicato nel piano. Per l’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, invece, gli atti devono essere anche “indicati” nel piano. Per avere entrambe le protezioni conviene che piano e accordi descrivano con precisione le categorie di pagamenti e i singoli creditori strategici.
Ho pagato un fornitore per non fermare la produzione, senza un piano: rischio la preferenziale?
Senza piano o altro strumento l’esenzione non opera. Il rischio va però valutato sul dolo specifico. La Cassazione (Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814) ha escluso il dolo della bancarotta preferenziale quando il pagamento è volto in via esclusiva o prevalente a salvaguardare l’attività e l’obiettivo di evitare il dissesto era ragionevolmente perseguibile. Altre pronunce, invece, hanno ritenuto sufficiente la consapevolezza di un’insolvenza irreversibile. La differenza la fanno i documenti che provano la prospettiva di salvataggio.
L’attestatore rischia qualcosa?
Sì. L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle attestazioni e relazioni previste dal Codice, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti. Sul piano civile, inoltre, l’esenzione da revocatoria non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore. Una attestazione superficiale indebolisce l’intero impianto protettivo, anche quello penale, perché rende più facile sostenere che il piano non fosse genuino.
Caso limite: l’accordo prevede il pagamento dei compensi arretrati dell’amministratore. È coperto?
Formalmente il pagamento è compiuto in esecuzione di un accordo, e quindi rientra nella lettera dell’art. 324 CCII. Il giudice penale, però, può verificare se quella clausola avesse una reale funzione risanatoria o servisse soltanto a sottrarre risorse ai creditori. Se il compenso è sproporzionato o privo di corrispondenza con l’attività svolta, il fatto può essere riqualificato come distrazione, fuori dall’esenzione. La clausola va motivata nel piano e verificata dall’attestatore.
Il piano attestato va depositato in tribunale per valere come esenzione?
No. Il piano attestato non richiede deposito né omologazione. Su richiesta del debitore, il piano, l’attestazione e gli accordi possono essere pubblicati nel registro delle imprese. La pubblicazione non è condizione dell’esenzione, ma rafforza la prova della data e rende lo strumento conoscibile ai terzi. Il requisito indispensabile è la data certa, da acquisire prima di eseguire i pagamenti che si vogliono proteggere. Senza data certa, in un eventuale processo sarà molto più difficile dimostrare che il pagamento seguiva un piano già esistente.
L’esenzione vale anche per i sindaci e i direttori generali?
Sì, per i fatti di preferenza e di bancarotta semplice riferibili alla società. Gli artt. 329 e 330 CCII estendono ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori le pene degli artt. 322 e 323. Se il pagamento o l’operazione è compiuto in esecuzione di un accordo attuativo del piano, il fatto non è punibile per nessuno dei soggetti che vi hanno concorso. Per i sindaci, però, resta centrale il dovere di vigilanza sull’adeguatezza del piano e sulla sua esecuzione: un controllo solo formale può tradursi in contestazioni diverse.
Posso invocare l’esenzione se l’accordo è stato firmato solo da alcuni creditori?
Sì. Gli accordi attuativi del piano attestato non richiedono maggioranze: sono contratti con i singoli creditori che vi aderiscono. L’esenzione riguarda i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di quegli accordi. I pagamenti in favore di creditori estranei, invece, non sono coperti, a meno che non siano essi stessi previsti dagli accordi come condizione del risanamento, per esempio il pagamento integrale dei dipendenti o dei fornitori strategici concordato con la banca finanziatrice.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono raccolte per area. I principi sono riformulati in sintesi; vanno sempre letti alla luce del caso concreto deciso.
A. Perimetro dell’esenzione penale
1. Cass. pen., Sez. V, 1 dicembre 2016, n. 51277. Principio: le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo non beneficiano dell’esenzione dell’art. 217-bis l. fall. quando integrano bancarotta fraudolenta patrimoniale; i fatti spoliativi successivi o “coperti” dall’omologazione restano punibili. Rilevanza: la norma oggi trasfusa nell’art. 324 CCII non si estende oltre preferenziale e semplice, e il ragionamento vale identico per il piano attestato.
2. Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675. Principio: uno strumento concorsuale approvato e omologato può essere utilizzato in frode ai creditori, e la giurisdizione penale può attivarsi anche prima della revoca della procedura. Rilevanza: conferma che la veste formale dello strumento non preclude al giudice penale di valutarne l’uso distorto; a maggior ragione per il piano attestato, che non passa da alcuna omologazione.
3. Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2020, n. 11297. Principio: dopo l’ammissione al concordato preventivo, la distrazione di somme può integrare bancarotta fraudolenta; la successiva reintegrazione del patrimonio esclude la materialità del reato solo a precise condizioni. Rilevanza: mostra come le condotte depauperative durante un percorso di regolazione della crisi restino esposte a contestazioni gravi, non coperte dalle esenzioni.
B. Bancarotta preferenziale: dolo specifico e pagamenti “di salvataggio”
4. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814. Principio: il dolo della bancarotta preferenziale manca quando il pagamento mira, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare il dissesto è più che ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: è la principale linea difensiva per i pagamenti effettuati fuori dal perimetro formale dell’art. 324 CCII, per esempio prima della data certa del piano.
5. Cass. pen., Sez. V, n. 6387/2024. Principio: la consapevolezza di uno stato di decozione irreversibile basta a integrare il dolo specifico, anche se il pagamento al creditore mirava a evitare un’istanza di fallimento. Rilevanza: segna il limite della tesi del “salvataggio”: senza un piano serio, la sola intenzione di salvare l’azienda non esclude il reato.
6. Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024 (decisa il 28 maggio 2024). Principio: l’intento di garantire la continuità aziendale non giustifica pagamenti, anche per compensazione, in favore di creditori chirografari a danno di quelli privilegiati quando l’impresa è insolvente. Rilevanza: evidenzia la differenza tra continuità “dichiarata” e continuità inserita in uno strumento: solo quest’ultima attiva l’esenzione.
7. Cass. pen., Sez. V, n. 9881/2024. Principio: per affermare il concorso nella bancarotta preferenziale non basta un ruolo generico di influenza, come quello di amministratore di fatto; serve la prova di un contributo consapevole al pagamento. Rilevanza: utile nella difesa dei soggetti diversi dall’organo che ha materialmente disposto il pagamento, anche quando si discute se l’atto fosse o no esecutivo del piano.
C. Bancarotta semplice: aggravamento del dissesto e colpa grave
8. Cass. pen., Sez. V, 12 marzo 2018, n. 18108. Principio: la colpa grave per la mancata richiesta tempestiva di fallimento non si presume dal solo ritardo, ma va desunta da una omissione consapevole, accertata in concreto. Rilevanza: nel caso di scostamento dal piano, la difesa può valorizzare la condotta di monitoraggio e aggiornamento per escludere la colpa grave.
9. Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2019, n. 27634. Principio: l’aggravamento del dissesto rilevante per la bancarotta semplice consiste nel deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, causato da colpa grave o dall’omessa richiesta di fallimento. Rilevanza: impone all’accusa di dimostrare un peggioramento effettivo e causalmente collegato alla condotta, non il semplice aumento di alcune voci di debito.
10. Cass. pen., Sez. V, n. 44663/2021. Principio: la tardiva richiesta di fallimento integra bancarotta semplice solo se connotata da colpa grave e se ha causato un aggravamento del dissesto, inteso come squilibrio progressivo che incrementa il pregiudizio per i creditori. Rilevanza: completa il quadro sugli elementi che l’art. 324 CCII neutralizza quando la prosecuzione dell’attività è esecuzione di accordi attuativi del piano.
D. Serietà del piano attestato: il sindacato del giudice
11. Cass. civ., Sez. VI-1, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’attestazione non garantisce da sola l’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano; il giudice deve valutare la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Rilevanza: prima pronuncia di legittimità sul punto; esclude ogni automatismo tra attestazione e protezione, con un’impostazione che si riflette sulla lettura penale della genuinità dello strumento.
12. Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: l’esenzione presuppone una valutazione giudiziale, ex ante, dell’idoneità del piano, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente e limitata all’evidente inettitudine; la valutazione presuppone la veridicità dei dati aziendali. Rilevanza: chiarisce che dati falsi compromettono alla radice lo strumento, con effetti anche sulla sua invocabilità in sede penale.
13. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: gli atti esecutivi del piano non godono dell’esenzione da revocatoria se il giudice, con valutazione riferita al momento della sua adozione, ne accerta l’assoluta inadeguatezza al risanamento. Rilevanza: conferma lo standard di controllo “in negativo” e ne mostra la stabilità nella giurisprudenza più recente.
Lettura d’insieme
Il quadro è coerente. L’esenzione penale protegge le scelte di risanamento, non le condotte depauperative (pronunce 1-3). Fuori dal perimetro dello strumento, la difesa dalla preferenziale si gioca tutta sul dolo specifico, con esiti incerti (4-7). La bancarotta semplice richiede colpa grave e un aggravamento effettivo del dissesto (8-10). La serietà del piano, infine, non è presunta: attestazione e dati veritieri sono il presupposto di ogni protezione (11-13).
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la logica dei percorsi di risanamento e il tipo di documentazione che rende un piano credibile e verificabile. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dalla prima analisi fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, perché il perimetro dell’art. 324 CCII è una questione di diritto che spesso si decide proprio in Cassazione.
Gli strumenti concreti:
- Analizziamo il piano attestato e l’attestazione verificando la presenza di tutti i contenuti dell’art. 56 CCII, la data certa e i requisiti di indipendenza dell’attestatore.
- Ricostruiamo il nesso tra ogni pagamento e l’accordo attuativo, predisponendo una tabella atto per atto che distingue operazioni coperte e operazioni fuori esenzione.
- Redigiamo o rivediamo gli accordi con banche e creditori in modo che descrivano funzione e oggetto dei pagamenti, coordinando con lo staff bancario le clausole di moratoria e nuova finanza.
- Individuiamo i pagamenti a rischio (rimborsi all’amministratore, compensi, operazioni infragruppo) e segnaliamo quelli che potrebbero essere riqualificati come distrazione.
- Impostiamo un registro degli atti esecutivi con causali, delibere e riferimenti contrattuali, così che la prova del collegamento esista già quando servirà.
- Monitoriamo gli scostamenti confrontando, insieme ai commercialisti dello staff, i dati consuntivi con quelli di piano, e indichiamo quando serve un aggiornamento o una nuova attestazione.
- Valutiamo strumenti alternativi, come l’accordo sottoscritto dall’esperto nella composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione, quando offrono una protezione più solida.
- Prepariamo la memoria difensiva da produrre in fase di indagini, con l’argomentazione sull’art. 324 CCII e sul dolo specifico, supportata dalla giurisprudenza più recente.
- Esaminiamo la relazione del curatore per individuare ricostruzioni che ignorano piano e accordi.
- Impugniamo le decisioni che applicano erroneamente il perimetro dell’esenzione, fino al ricorso per cassazione.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la tenuta di un’esenzione penale dipende tanto dalla qualità giuridica degli accordi quanto dalla correttezza dei numeri del piano.
Chiusura
L’art. 324 CCII esclude, per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione degli accordi attuativi del piano attestato, soltanto la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice. Non copre la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il ricorso abusivo al credito, le operazioni dolose delle società, né i falsi dell’attestatore. L’esenzione regge solo se il piano è genuino, ha data certa anteriore agli atti e se ogni pagamento è documentalmente collegato a un accordo. Quando il piano si discosta dalla realtà, occorre aggiornarlo, perché proseguire senza correttivi riapre il rischio di bancarotta semplice.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce tre piani che qui non possono essere separati: la costruzione del percorso di risanamento, che l’Avv. Monardo conosce da Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il rapporto con gli istituti di credito, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; la difesa delle scelte compiute, che da avvocato cassazionista può seguire fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di eseguire il prossimo pagamento del piano, o se hai già ricevuto una contestazione, scrivici oggi stesso: trovi tutti i contatti dello Studio al termine di questa pagina.
