Esenzione Da Revocatoria: I Pagamenti Fatti In Esecuzione Dell’accordo Sono Sicuri?

Il patto operativo: otto mosse per mettere al riparo ciò che hai pagato o incassato

Hai firmato un accordo con un’impresa in difficoltà. Oppure sei tu l’imprenditore che, per uscire dalla crisi, ha costruito un piano attestato, ha ottenuto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o ha chiuso una trattativa nella composizione negoziata. I pagamenti sono partiti, le garanzie sono state concesse, le forniture sono riprese. Poi arriva la domanda che toglie il sonno: se le cose vanno male e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può farsi restituire quei soldi?

La legge risponde con un’esenzione: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di determinati strumenti di regolazione della crisi non sono soggetti a revocatoria. Ma l’esenzione non è un timbro automatico. Funziona solo se il pagamento è davvero riconducibile al piano, se il piano non era manifestamente inidoneo fin dall’inizio, se nessuno ha agito con dolo o colpa grave conosciuti dal creditore, e se sai dimostrarlo quando qualcuno te lo contesta, magari tre anni dopo.

Per questo questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Troverai una diagnosi per capire da dove partire, otto mosse con termini, documenti e condizioni di completamento, simulazioni numeriche, scenari di deviazione e la giurisprudenza su cui ogni passaggio poggia. Se esegui le mosse nell’ordine giusto, trasformi un’esenzione “sulla carta” in una difesa concreta.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. Gli accordi che nascono dalla composizione negoziata della crisi sono il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore chiama a verificare la coerenza delle trattative e dei pagamenti con il risanamento. Quando poi l’esenzione viene contestata dal curatore, la partita diventa un contenzioso che può arrivare fino all’ultimo grado, e l’Avvocato è cassazionista. E poiché i pagamenti più contestati sono spesso rimesse bancarie e rapporti con istituti di credito, pesa il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire

Prima di muoverti, devi sapere dove ti trovi. Le regole cambiano molto a seconda dello strumento da cui nasce il pagamento, del tuo ruolo e del momento in cui leggi queste righe. Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 — Da quale “accordo” nasce il pagamento?

La parola “accordo” viene usata in modo generico, ma il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) distingue strumenti con effetti diversi:

  • piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e accordi stipulati in sua esecuzione: nessun controllo del tribunale, ma un’attestazione di un professionista indipendente; l’esenzione è prevista dall’art. 166, comma 3, lett. d);
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (artt. 57, 60, 61 CCII), concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: qui c’è il vaglio del tribunale; l’esenzione è prevista dall’art. 166, comma 3, lett. e);
  • accordo concluso nella composizione negoziata sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto (art. 23, comma 1, lett. c) CCII): produce gli stessi effetti del piano attestato quanto a revocatoria e reati di bancarotta;
  • pagamenti eseguiti durante le trattative della composizione negoziata, dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto (art. 24 CCII): esenti se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento;
  • accordi nel sovraindebitamento (oggi concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore): la logica è diversa e il rischio principale è la revocatoria ordinaria nella liquidazione controllata.

Se non sai rispondere a questa domanda, non puoi andare avanti: l’esenzione giusta dipende dallo strumento esatto, non dal nome che le parti hanno dato al documento.

Domanda 2 — Qual è il tuo ruolo?

Sei il creditore che ha incassato (fornitore, banca, finanziatore, professionista)? Allora il tuo obiettivo è non restituire. Sei l’imprenditore o l’amministratore che ha pagato? Allora ti interessano sia la tenuta del piano sia il profilo penale: l’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti compiuti in esecuzione di questi strumenti. Sei il garante o il terzo acquirente di un bene? Il tuo problema è la stabilità della garanzia o dell’acquisto.

Domanda 3 — In che fase ti trovi?

  • Fase A — Accordo in costruzione o appena firmato: hai il massimo potere di prevenzione.
  • Fase B — Accordo in esecuzione, impresa ancora attiva: puoi ancora sistemare documenti e tracciabilità.
  • Fase C — Liquidazione giudiziale aperta, nessuna contestazione ricevuta: devi preparare il fascicolo difensivo e calcolare i termini del curatore.
  • Fase D — Hai ricevuto un atto di citazione o una contestazione in sede di verifica del passivo: devi difenderti subito, rispettando termini processuali stretti.

Domanda 4 — Hai in mano i documenti chiave?

Controlla se possiedi: il piano con data certa, l’attestazione del professionista (o il decreto di omologazione), il contratto o l’accordo firmato che richiama il piano, la prova che il tuo pagamento è indicato nel piano, le contabili dei pagamenti, eventuali comunicazioni dell’esperto, le visure del registro delle imprese. Se ti manca anche uno solo di questi elementi, segna la mossa corrispondente come prioritaria.

Prima di scegliere la mossa: come cambiano le protezioni da uno strumento all’altro

Per leggere correttamente la tabella di orientamento ti serve un quadro d’insieme. Gli strumenti non offrono lo stesso livello di protezione, perché non passano per lo stesso filtro. Dove c’è un tribunale che omologa, il margine per rimettere in discussione il piano a posteriori si riduce; dove c’è soltanto un’attestazione privata, il giudice della revocatoria conserva un controllo più ampio; dove c’è un esperto che accompagna le trattative, conta la coerenza del singolo pagamento con il percorso di risanamento.

StrumentoChi controllaNorma di esenzioneCopre la revocatoria ordinaria?Esenzione penale
Piano attestato (art. 56 CCII)Professionista indipendenteArt. 166, c. 3, lett. d)Sì, per espressa previsioneArt. 324 CCII
Accordo di composizione negoziata firmato dall’esperto (art. 23, c. 1, lett. c)EspertoRinvio alla lett. d)Sì, tramite il rinvioArt. 324 CCII
Pagamenti durante le trattative (art. 24 CCII)Esperto, con possibile dissensoArt. 24, c. 2Riferita alla revocatoria dell’art. 166, c. 2Art. 24, c. 5
Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57, 60, 61)TribunaleArt. 166, c. 3, lett. e)Sì, per espressa previsioneArt. 324 CCII
Concordato preventivo e PROTribunale e organi della proceduraArt. 166, c. 3, lett. e)Sì, per espressa previsioneArt. 324 CCII
Concordato minoreOCC e tribunaleDisciplina propria del sovraindebitamentoDa valutare caso per casoArt. 324 CCII (se omologato)

Due avvertenze pratiche. La prima: la colonna “chi controlla” non indica solo una differenza burocratica, ma il tipo di prova che dovrai fornire. Nel piano attestato dovrai difendere la qualità dell’attestazione e l’apparente idoneità del piano; negli strumenti omologati potrai appoggiarti al provvedimento del tribunale, ma dovrai comunque dimostrare che il tuo pagamento ne è esecuzione. La seconda: l’esenzione penale e quella civile non coincidono perfettamente nella formulazione, e non conviene mai costruire la propria sicurezza sulla più ampia delle due.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Non sai quale strumento regge l’accordoMossa 1Senza la norma giusta ogni difesa è costruita sul vuoto
Sai lo strumento ma il tuo pagamento non è nominato espressamente nel pianoMossa 2L’indicazione nel piano è requisito dell’esenzione per il piano attestato
Hai dubbi su numeri, attestatore o fattibilitàMossa 3Il giudice valuterà ex ante l’idoneità del piano
Accordo in esecuzione ma documentazione sparsaMossa 4L’onere di provare l’esenzione ricade su chi la invoca
Il debitore ha modificato il piano o paga fuori calendarioMossa 5Gli scostamenti rompono il collegamento con il piano
Pagamenti ricevuti durante la composizione negoziataMossa 6Conta il dissenso dell’esperto iscritto nel registro imprese
Liquidazione giudiziale aperta, nessuna causa ancoraMossa 7Devi sapere se e fino a quando il curatore può agire
Hai ricevuto la citazione del curatoreMossa 8 (ma verifica velocemente 1-4)I termini di costituzione non aspettano

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga nella tabella. Chi salta la diagnosi di solito esegue la mossa giusta nel momento sbagliato, e in materia di revocatoria il momento è tutto.


Mossa 1 — Identifica lo strumento e la norma di esenzione che ti protegge

Obiettivo della mossa

Stabilire con certezza quale disposizione del Codice della crisi rende non revocabile il tuo pagamento, e quali condizioni specifiche quella disposizione richiede.

Quando va fatta

Il prima possibile: idealmente prima di aderire all’accordo o di accettare il pagamento. Se sei già in Fase C o D, falla comunque entro i primi giorni, perché tutte le mosse successive dipendono da questa. Se hai ricevuto una citazione, dedicaci al massimo le prime 48 ore.

Come si esegue

Il primo passo è recuperare il documento che fonda il pagamento e leggerne l’intestazione e le premesse. Cerca questi indizi:

  1. Richiamo all’art. 56 CCII (o, per atti anteriori al 15 luglio 2022, all’art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare) e presenza di una relazione di attestazione di un professionista indipendente: sei nel piano attestato.
  2. Decreto di omologazione del tribunale relativo ad accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61 CCII) o sentenza di omologazione di concordato preventivo: sei nell’area della lett. e).
  3. Firma dell’esperto in calce all’accordo e riferimento all’art. 23 CCII: sei nell’accordo di composizione negoziata, che produce gli effetti della lett. d) e dell’art. 324.
  4. Nessun accordo firmato, ma pagamenti eseguiti dopo la nomina dell’esperto: sei nell’area dell’art. 24 CCII.
  5. Procedura davanti all’OCC per una persona fisica o un’impresa minore: sei nel sovraindebitamento.

Poi apri la visura del registro delle imprese del debitore. Il piano attestato può essere pubblicato su richiesta del debitore; gli accordi di ristrutturazione omologati e l’accettazione dell’incarico dell’esperto lasciano tracce pubbliche. Confronta le date: devi sapere quando lo strumento è nato, perché i pagamenti eseguiti prima non godono dell’esenzione.

Infine, annota la disciplina applicabile nel tempo. Per le procedure aperte su domande depositate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare. È una differenza che conta: nel regime previgente la Cassazione ha oscillato sulla possibilità di estendere le esenzioni alla revocatoria ordinaria, mentre il Codice lo prevede espressamente per le lettere d) ed e).

La base giuridica

L’art. 166, comma 3, CCII elenca le operazioni sottratte alla revocatoria concorsuale. Per ciò che qui interessa:

  • la lett. d) esclude gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati; l’esclusione non opera se c’è dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore al momento dell’atto; l’esclusione copre anche la revocatoria ordinaria;
  • la lett. e) esclude gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e degli accordi di ristrutturazione omologati, oltre agli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda di accesso; anche qui l’esclusione si estende alla revocatoria ordinaria;
  • le lett. a), b), f) e g) offrono esenzioni “di riserva” (pagamenti nei termini d’uso, rimesse bancarie non consistenti e durevoli, retribuzioni, pagamenti per servizi strumentali all’accesso alle procedure) che possono salvarti anche se il collegamento con il piano non regge.

Tieni presente un principio che la Cassazione ha ribadito di recente: le ipotesi di esenzione sono eccezionali e non si estendono per analogia oltre i casi espressamente previsti (Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33119). Nel caso deciso, il pagamento di un professionista per un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, rimasto senza sbocco in una procedura, non è stato ritenuto esente. Traduzione operativa: non puoi invocare “lo spirito” della norma; devi dimostrare di rientrare nella lettera.

Le esenzioni di riserva, una per una

Non limitarti a sapere che esistono: verifica subito quale può fare al caso tuo, perché ciascuna ha presupposti diversi e richiede prove diverse.

  • Pagamenti nei termini d’uso (lett. a). Riguardano beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività d’impresa. La Cassazione, già nel regime della legge fallimentare, ha chiarito che il riferimento è alle pratiche commerciali consolidate tra le parti anche quando divergono dal contratto, e che per forniture nuove o regolate diversamente dal passato si torna alle condizioni pattuite. Prova necessaria: storico dei pagamenti precedenti alla crisi.
  • Rimesse su conto corrente (lett. b). Esenti se non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca. Prova necessaria: andamento del saldo nel periodo sospetto e dopo, a carico della banca.
  • Vendite a giusto prezzo di immobili (lett. c). Riguardano immobili ad uso abitativo destinati a essere abitazione principale dell’acquirente o sede principale della sua attività, a condizioni stabilite dalla norma. Prova necessaria: congruità del prezzo e destinazione.
  • Retribuzioni e compensi da lavoro (lett. f). Coprono i corrispettivi per prestazioni di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori. Prova necessaria: natura del rapporto e corrispettivo.
  • Servizi strumentali all’accesso agli strumenti (lett. g). Coprono i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere prestazioni strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. La Cassazione del dicembre 2025 dimostra però che questa esenzione non si allarga ai tentativi rimasti fuori da una procedura.

Scrivere accanto a ciascuna esenzione “applicabile / non applicabile / da verificare” ti costa dieci minuti e ti evita, anni dopo, di scoprire di non aver conservato la prova proprio dell’esenzione che ti avrebbe salvato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire che il documento si chiama “accordo di ristrutturazione” ma non è mai stato omologato, oppure che il “piano di risanamento” non ha un’attestazione conforme. In questo caso non gettare la spugna: passa subito alla verifica delle esenzioni di riserva. Un fornitore pagato con regolarità può rientrare nei termini d’uso; una banca può sostenere che le rimesse non hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione, sapendo però che la prova di questa circostanza grava su di lei (Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847). E ricorda che la revocatoria dei pagamenti richiede comunque che il curatore provi la tua conoscenza dello stato d’insolvenza.

Check di completamento

  • Hai scritto su un foglio: nome dello strumento, articolo del CCII (o della legge fallimentare) e lettera dell’art. 166, comma 3, applicabile.
  • Hai la data di nascita dello strumento (data certa del piano, data dell’omologazione, data di accettazione dell’esperto).
  • Hai individuato almeno un’esenzione di riserva applicabile in subordine.

Mossa 2 — Verifica che il tuo pagamento sia davvero “in esecuzione” del piano

Obiettivo della mossa

Dimostrare il nesso diretto tra il singolo pagamento e il contenuto del piano: importo, beneficiario, tempistica e causa devono potersi ritrovare nel documento che il piano descrive.

Quando va fatta

In Fase A, prima della firma: chiedi che il tuo credito e le modalità di pagamento siano indicati in modo analitico. In Fase B, appena ricevi il primo pagamento. In Fase C e D, entro pochi giorni, perché questa ricostruzione richiede tempo e documenti che potrebbero non essere più facilmente reperibili.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati di avere il testo integrale del piano, non una sintesi o una slide di presentazione. Poi:

  1. Individua la sezione del piano che riguarda i creditori e la manovra finanziaria: elenchi dei creditori, percentuali di soddisfazione, piani di rientro, nuove garanzie, cessioni di beni.
  2. Cerca il tuo nome o la tua categoria. Per il piano attestato la legge richiede che gli atti siano “in esso indicati”. Un piano generico che parla di “pagamento dei fornitori strategici” senza elenco, importi o criteri rende la tua posizione più fragile. Un piano che indica “fornitore X, debito scaduto di € …, rientro in n rate mensili da …” ti mette in una posizione molto più solida.
  3. Confronta ogni pagamento ricevuto con la previsione. Crea una tabella: data prevista, importo previsto, data effettiva, importo effettivo, causale del bonifico. Ogni scostamento va annotato e spiegato.
  4. Controlla la causale del pagamento. Una causale che richiama l’accordo o il piano è un indizio prezioso. Un bonifico con causale generica non è di per sé fatale, ma ti obbliga a costruire il collegamento con altri documenti.
  5. Per le garanzie, verifica che il piano preveda la loro concessione e che l’atto costitutivo (ipoteca, pegno, cessione del credito) richiami l’accordo. Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6508 del 3 marzo 2023, era proprio un’ipoteca concessa nell’ambito di un piano a essere stata contestata.
  6. Per gli accordi stipulati in esecuzione del piano attestato, verifica che abbiano forma scritta e data certa, come richiesto dall’art. 56 CCII.

La base giuridica

L’art. 166, comma 3, lett. d) CCII usa due espressioni cumulative: atti posti in essere “in esecuzione” del piano e “in esso indicati”. La prima richiede un collegamento funzionale (il pagamento serve ad attuare la manovra), la seconda un collegamento documentale (il pagamento è previsto nel piano). Per gli strumenti omologati della lett. e), l’omologazione offre una base più robusta, ma il nesso di esecuzione resta necessario: un pagamento estraneo alla manovra non diventa esente solo perché eseguito mentre l’accordo era in vigore.

L’art. 324 CCII, sul versante penale, si riferisce ai pagamenti e alle operazioni “compiuti in esecuzione” di questi strumenti, senza ripetere la formula “in esso indicati”. È una differenza letterale che parte della dottrina ha segnalato, ma non conviene fare affidamento su di essa: tratta sempre l’indicazione nel piano come requisito essenziale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più comune: il tuo pagamento non è nominato nel piano, oppure è stato eseguito in misura o in tempi diversi. Hai tre strade:

  • ricostruire il collegamento funzionale con documenti coevi (corrispondenza con il debitore, verbali di incontri, comunicazioni dell’advisor) che mostrino che il pagamento era parte della manovra;
  • invocare, in subordine, l’esenzione dei pagamenti nei termini d’uso se sei un fornitore di beni o servizi dell’attività tipica (art. 166, comma 3, lett. a) CCII);
  • valutare se il pagamento difforme possa essere considerato un’esecuzione “parziale” o “anticipata” coerente con la manovra.

Non inventare collegamenti che i documenti non sostengono: davanti a un curatore e a un giudice, una ricostruzione forzata indebolisce anche le parti solide della tua difesa.

Check di completamento

  • Hai la tabella di riconciliazione pagamento per pagamento, con scostamenti annotati.
  • Hai individuato la pagina e il paragrafo del piano che prevede il tuo pagamento o la tua garanzia.
  • Hai raccolto la causale dei bonifici e gli atti costitutivi delle garanzie.

Mossa 3 — Controlla la qualità del piano, dell’attestazione e dell’omologazione

Obiettivo della mossa

Valutare, con gli occhi del giudice che un giorno esaminerà la revocatoria, se il piano appariva idoneo al risanamento al momento in cui il pagamento è stato eseguito, e se esistono segnali di dolo o colpa grave che ti possano essere imputati.

Quando va fatta

Nella Fase A è una verifica di prudenza prima di aderire. Nelle Fasi B, C e D va eseguita subito dopo la Mossa 2, perché ti dice quanto è solida la difesa principale e se devi puntare sulle esenzioni di riserva.

Come si esegue

Non devi rifare il lavoro dell’attestatore. Devi però fare ciò che la giurisprudenza si aspetta da un contraente professionale: leggere con attenzione ciò che ti è stato consegnato. Procedi così:

  1. Verifica l’indipendenza e i requisiti dell’attestatore. Deve essere un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti, senza rapporti con l’impresa che ne compromettano l’imparzialità.
  2. Controlla che l’attestazione copra entrambi gli oggetti: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. La Cassazione ha chiarito che l’attestazione sulla veridicità dei dati è un requisito intrinseco del piano attestato anche nel regime anteriore alla modifica normativa che lo ha esplicitato (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018). Un’attestazione che parla solo di fattibilità è un campanello d’allarme.
  3. Leggi le ipotesi del piano. Sono ragionevoli le previsioni di fatturato? Il piano tiene conto dei creditori estranei e delle loro possibili azioni esecutive? La nuova finanza è effettivamente disponibile o solo auspicata?
  4. Cerca le contraddizioni evidenti: bilanci che raccontano una storia diversa, perdite non spiegate, un fabbisogno finanziario che il piano non copre.
  5. Per gli strumenti omologati, recupera il decreto o la sentenza di omologazione e verifica che siano definitivi o comunque efficaci. Nel giudizio deciso dalla Corte d’Appello di Bologna il 4 dicembre 2025, relativo a rimesse bancarie eseguite in esecuzione di un accordo omologato ex art. 182-bis l. fall., il tema centrale era proprio quanto l’omologazione chiuda le questioni su veridicità dei dati e fattibilità del piano.
  6. Documenta che cosa sapevi al momento del pagamento. L’esclusione dell’esenzione per dolo o colpa grave del debitore opera solo se il creditore ne era a conoscenza in quel momento. Conserva le comunicazioni che mostrano ciò che ti è stato rappresentato.

I segnali d’allarme da annotare subito

Durante la lettura del piano e dell’attestazione, tieni una lista dei segnali che un curatore userebbe contro di te. Non sono di per sé decisivi, ma se ne trovi più di uno la tua posizione passa da “rischio basso” a “rischio da gestire”:

  • l’attestazione è datata dopo l’inizio dei pagamenti che dovrebbe proteggere;
  • l’attestatore ha svolto in passato incarichi continuativi per l’impresa o per i suoi soci;
  • il piano presuppone una nuova finanza di cui non c’è traccia di delibera o impegno vincolante;
  • i creditori estranei hanno già avviato pignoramenti o hanno ottenuto decreti ingiuntivi, e il piano non ne tiene conto;
  • il fatturato previsto cresce in modo marcato senza nuovi contratti, nuovi clienti o investimenti che lo spieghino;
  • l’ultimo bilancio approvato presenta rilievi del revisore o dell’organo di controllo non affrontati dal piano;
  • il piano non dice nulla sulle garanzie concesse contestualmente ai finanziatori.

Se sei una banca o un finanziatore professionale, alcuni di questi segnali saranno considerati “evidenti” per te anche quando non lo sarebbero per un piccolo operatore: la tua istruttoria interna diventa quindi parte della prova, a favore o contro.

La base giuridica

La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, ha stabilito che l’esistenza di un piano attestato non produce un’esenzione automatica: il giudice della revocatoria deve verificare, con giudizio ex ante, la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Il principio è stato precisato in più passaggi:

  • il giudizio va condotto ponendosi nella posizione del terzo contraente, tenendo conto della sua competenza professionale (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018);
  • la valutazione presuppone la veridicità dei dati e l’attendibilità complessiva della situazione aziendale (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2022, n. 9743);
  • il sindacato è in negativo: l’esenzione cade solo se il piano appariva, già allora, assolutamente ed evidentemente inidoneo (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508).

Il Codice della crisi ha poi introdotto l’eccezione espressa per dolo o colpa grave dell’attestatore e per dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore.

Questo significa che una banca o un finanziatore strutturato sarà giudicato con un metro più esigente di un piccolo fornitore: ciò che era “evidente” per un analista di un istituto di credito potrebbe non esserlo per un artigiano. Tienine conto quando valuti la tua esposizione.

Se qualcosa va storto

Scopri che l’attestazione è lacunosa o che i dati erano palesemente inattendibili? Non puoi riparare il passato, ma puoi fare tre cose. Primo: se l’accordo è ancora in esecuzione (Fase B), chiedi un aggiornamento o una nuova attestazione prima di ricevere ulteriori pagamenti o concedere nuove risorse. Secondo: ricostruisci con precisione ciò che sapevi davvero al momento del pagamento, perché la valutazione è ex ante e parametrata sulla tua posizione. Terzo: rafforza le esenzioni di riserva e la contestazione della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Check di completamento

  • Hai una scheda con: requisiti dell’attestatore, oggetti dell’attestazione, eventuali criticità del piano.
  • Hai archiviato le comunicazioni ricevute prima di ogni pagamento significativo.
  • Hai classificato il rischio: basso (piano solido e documentato), medio (lacune spiegabili), alto (criticità evidenti).

Mossa 4 — Costruisci il fascicolo probatorio dell’esenzione

Obiettivo della mossa

Raccogliere e conservare, in modo ordinato e datato, tutta la prova che servirà a far valere l’esenzione in un giudizio che potrebbe iniziare anni dopo, quando i ricordi sono sbiaditi e le persone di riferimento sono cambiate.

Quando va fatta

Subito, e poi con aggiornamento a ogni pagamento. Se sei in Fase C, questa è la mossa più urgente dopo la Mossa 1: il curatore ha tempo per agire, ma tu hai bisogno di quel tempo per ricostruire.

Come si esegue

Il fascicolo non è una cartella qualsiasi: è l’insieme dei documenti che un giudice dovrà leggere per convincersi che il tuo pagamento rientra nell’esenzione. Organizzalo in sei sezioni.

  1. Lo strumento: piano con data certa, attestazione, eventuale pubblicazione nel registro delle imprese; oppure ricorso, decreto di omologazione e relativa attestazione; oppure accordo di composizione negoziata sottoscritto dall’esperto, con la relazione finale.
  2. Il nesso: estratto del piano che indica il tuo pagamento o la tua garanzia, contratto o accordo di esecuzione con data certa, tabella di riconciliazione (Mossa 2).
  3. I pagamenti: contabili bancarie, causali, estratti conto, fatture, note di credito.
  4. La conoscenza: comunicazioni ricevute prima di ogni pagamento, verbali di incontri, e-mail dell’advisor o dell’esperto, informazioni sulla situazione dell’impresa di cui disponevi.
  5. Le verifiche: la scheda della Mossa 3, eventuali pareri interni, delibere del comitato crediti (per le banche).
  6. Le esenzioni di riserva: prova delle pratiche commerciali pregresse con il debitore (per i termini d’uso), andamento del conto corrente (per le rimesse), natura della prestazione (per retribuzioni e servizi strumentali).

Per ogni documento, conserva l’originale o una copia con data certa. Per le e-mail, esporta i messaggi in formato che conservi le intestazioni. Per le comunicazioni tramite PEC, conserva le ricevute.

La base giuridica

Nel giudizio di revocatoria, la regola generale sull’onere della prova (art. 2697 c.c.) si combina con la struttura delle esenzioni: il curatore prova i fatti costitutivi della revocatoria (atto nel periodo sospetto e, per i pagamenti, conoscenza dello stato d’insolvenza), mentre chi invoca l’esenzione deve provarne i presupposti. La Cassazione lo ha affermato con chiarezza a proposito della rimessa bancaria non consistente e durevole, qualificandola come fatto impeditivo il cui onere grava sulla banca (Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847). Lo stesso schema logico vale per l’esecuzione del piano: se non riesci a provare il collegamento con il piano, per il giudice il collegamento non esiste.

In materia di consecuzione tra procedure, la Cassazione ha inoltre ricordato che il periodo sospetto si calcola a ritroso dal momento della prima procedura della catena (Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11225): anche per questo il fascicolo deve contenere la cronologia completa delle procedure succedutesi.

Se qualcosa va storto

Documenti irreperibili? Non disperare. Molti atti hanno tracce pubbliche o presso terzi: il registro delle imprese conserva le iscrizioni; la cancelleria del tribunale conserva il fascicolo dell’omologazione; la banca conserva gli estratti conto per anni; l’esperto della composizione negoziata carica la relazione finale sulla piattaforma. Se il debitore è già in liquidazione giudiziale, puoi chiedere al curatore l’accesso a documenti specifici motivando la richiesta. Ciò che non puoi fare è ricostruire a posteriori documenti che non sono mai esistiti.

Check di completamento

  • Il fascicolo ha le sei sezioni, ciascuna con un indice.
  • Ogni pagamento è collegato a una contabile, a una previsione del piano e a una comunicazione coeva.
  • Hai una copia di sicurezza conservata separatamente.

Mossa 5 — Monitora l’esecuzione e intercetta gli scostamenti dal piano

Obiettivo della mossa

Impedire che, durante l’esecuzione, pagamenti fuori calendario, modifiche non formalizzate o operazioni estranee alla manovra spezzino il collegamento tra ciò che incassi e ciò che il piano prevede.

Quando va fatta

Per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo, con un controllo almeno a ogni scadenza di pagamento prevista e, in ogni caso, ogni volta che il debitore ti propone qualcosa di diverso da quanto concordato: un pagamento anticipato, una compensazione, una nuova garanzia, una dilazione ulteriore.

Come si esegue

Il primo passo è fissare un calendario di controllo basato sul piano, non sulle fatture. Poi, a ogni scadenza:

  1. Confronta il pagamento ricevuto con la previsione e aggiorna la tabella di riconciliazione della Mossa 2.
  2. Se il debitore paga di più o prima, chiedi per iscritto la ragione e verifica se l’anticipo è coerente con la manovra. Un pagamento anticipato a tuo favore, mentre altri creditori restano in attesa, è esattamente ciò che un curatore guarda con sospetto.
  3. Se il debitore propone una modifica, pretendi che sia formalizzata. Per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione: le modifiche sostanziali del piano prima dell’omologazione richiedono il rinnovo dell’attestazione e il rinnovo del consenso dei creditori aderenti; dopo l’omologazione, le modifiche necessarie ad assicurare l’esecuzione richiedono il rinnovo dell’attestazione, con pubblicazione nel registro delle imprese e possibilità di opposizione dei creditori. Per il piano attestato, una modifica sostanziale non accompagnata da una nuova attestazione rischia di lasciarti con un piano che non corrisponde più a ciò che è stato attestato.
  4. Se ricevi segnali di deterioramento (ritardi generalizzati, azioni esecutive di creditori estranei, dimissioni degli organi di controllo, perdita di clienti chiave), documentali: da quel momento, ciò che sapevi cambia, e con esso il metro di giudizio sul tuo affidamento.
  5. Non accettare garanzie o pagamenti “extra piano” sperando che l’ombrello dell’esenzione li copra: non li copre.

La base giuridica

L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d) ed e) CCII protegge ciò che è posto in essere in esecuzione dello strumento. Le modifiche formalizzate nei modi di legge ricostituiscono la base su cui l’esenzione opera; quelle informali no. L’art. 58 CCII, per gli accordi di ristrutturazione, dimostra che il legislatore considera il rinnovo dell’attestazione il presidio necessario quando il piano cambia. La Cassazione, ribadendo il carattere eccezionale delle esenzioni (Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33119), conferma che non c’è spazio per estendere la protezione a operazioni diverse da quelle previste.

Se qualcosa va storto

Hai già accettato un pagamento fuori piano? Separalo contabilmente dagli altri e valuta, per quel pagamento soltanto, le esenzioni di riserva. Se il pagamento è rilevante e l’impresa è ancora in esecuzione, può essere opportuno ricondurlo nel piano attraverso una modifica formalizzata con rinnovo dell’attestazione. Se l’accordo si sta sgretolando, non limitarti a incassare il più possibile: ogni euro ricevuto in modo anomalo in quella fase è un euro che potresti dover restituire, con gli interessi.

Check di completamento

  • Il calendario di controllo è aggiornato fino all’ultima scadenza trascorsa.
  • Ogni proposta di modifica è documentata e, se sostanziale, formalizzata con nuova attestazione.
  • I pagamenti fuori piano, se esistono, sono isolati e valutati separatamente.

Mossa 6 — Se sei nella composizione negoziata, presidia la coerenza dei pagamenti con le trattative

Obiettivo della mossa

Assicurarti che i pagamenti eseguiti o ricevuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto siano coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento, e che l’esperto non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Quando va fatta

Dal giorno in cui l’esperto accetta l’incarico fino alla conclusione delle trattative. Il momento critico è la finestra di dieci giorni che l’esperto ha per iscrivere il dissenso dopo aver ricevuto la comunicazione dell’imprenditore su un atto o un pagamento che ritiene pregiudizievole.

Come si esegue

La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale, riservato e flessibile. Proprio per questo, la protezione dei pagamenti si fonda su una valutazione di coerenza che deve essere preparata con cura.

Se sei l’imprenditore:

  1. Informa preventivamente e per iscritto l’esperto dei pagamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che possono non essere coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, come impone la disciplina della composizione negoziata.
  2. Motiva ogni pagamento a creditori anteriori: perché quel creditore, perché ora, perché quell’importo. Un fornitore essenziale senza il quale la produzione si ferma è una giustificazione diversa da un creditore che minaccia un’azione.
  3. Conserva la risposta dell’esperto. Se l’esperto segnala per iscritto che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori e tu procedi comunque, sai che il dissenso potrà essere iscritto.
  4. Valuta le autorizzazioni del tribunale previste dall’art. 22 CCII per le operazioni che le richiedono.

Se sei il creditore che incassa:

  1. Controlla la visura del registro delle imprese dopo ogni pagamento significativo, e nuovamente trascorsi dieci-quindici giorni: l’iscrizione del dissenso è pubblica.
  2. Chiedi all’imprenditore conferma che l’esperto è stato informato del pagamento a tuo favore.
  3. Se le trattative sfociano in un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) CCII, verifica che l’accordo sia sottoscritto anche dall’esperto e che indichi il tuo credito e le modalità di soddisfazione: da quel momento la tua protezione si aggancia alla lett. d) dell’art. 166, comma 3.

Attenzione: non tutti gli esiti positivi della composizione negoziata portano con sé la stessa protezione. L’art. 23, comma 1, CCII prevede tre possibili sbocchi: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, una convenzione di moratoria, e l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto. Soltanto quest’ultimo richiama espressamente gli effetti dell’art. 166, comma 3, lett. d) e dell’art. 324. Se le parti hanno scelto il contratto o la moratoria, i pagamenti successivi alla chiusura delle trattative non beneficiano automaticamente dell’ombrello della lett. d): occorre valutare se ricondurli a un piano attestato o a un accordo di ristrutturazione, strade che il comma 2 dello stesso articolo mette a disposizione dell’imprenditore quando le trattative non producono una delle soluzioni del comma 1. Quando ti propongono di chiudere la trattativa, chiedi sempre quale delle tre forme verrà usata e perché.

Qui entra in gioco una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la coerenza di un pagamento con le trattative.

La base giuridica

L’art. 24 CCII stabilisce che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto non sono soggetti alla revocatoria dell’art. 166, comma 2, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti quando sono stati compiuti. La stessa norma prevede che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti restano soggetti alle azioni di inefficacia e revocatoria se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il comma 5 esclude, per i pagamenti e le operazioni coerenti compiuti in questa fase, l’applicazione delle norme sulla bancarotta preferenziale e semplice.

Attenzione a un dettaglio: l’esenzione dell’art. 24 riguarda la revocatoria dell’art. 166, comma 2 (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, garanzie contestuali), non gli atti “anormali” del comma 1. Una dazione in pagamento di un bene al posto del denaro, per esempio, merita una valutazione separata.

L’art. 23, comma 1, lett. c) CCII attribuisce all’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto gli effetti dell’art. 166, comma 3, lett. d) e dell’art. 324. Con la sottoscrizione, l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Se qualcosa va storto

L’esperto ha iscritto il dissenso proprio sul pagamento che ti riguarda? Hai ancora margini. Il dissenso rende l’atto nuovamente assoggettabile alla revocatoria, ma non lo rende automaticamente revocato: il curatore dovrà comunque provare i presupposti dell’azione, compresa, per i pagamenti, la tua conoscenza dello stato d’insolvenza. Nel frattempo, se l’impresa è ancora in trattativa, valuta con l’imprenditore se ricondurre il pagamento a un’intesa coerente con la manovra, per esempio imputandolo a prestazioni future essenziali, sempre con piena trasparenza verso l’esperto.

Check di completamento

  • Hai la prova scritta dell’informazione preventiva all’esperto (se sei l’imprenditore) o la conferma che è stata data (se sei il creditore).
  • Hai verificato la visura del registro delle imprese dopo il pagamento, oltre la finestra dei dieci giorni.
  • Se c’è un accordo finale, hai verificato la firma dell’esperto e l’indicazione del tuo credito.

Mossa 7 — Aperta la liquidazione giudiziale: calcola i termini e individua il vero rischio

Obiettivo della mossa

Sapere con precisione se il tuo pagamento cade nel periodo sospetto, fino a quando il curatore può agire, e se l’azione che rischi è la revocatoria concorsuale o quella ordinaria.

Quando va fatta

Appena hai notizia dell’apertura della liquidazione giudiziale, o del deposito della domanda che la precede. Non aspettare la lettera del curatore: il tempo che guadagni ora è tempo per completare le Mosse 2-4.

Come si esegue

  1. Recupera le date chiave: deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione; eventuali domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi che l’hanno preceduta (consecuzione di procedure); sentenza di apertura.
  2. Calcola il periodo sospetto a ritroso. Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e le garanzie contestuali, il periodo è di sei mesi (art. 166, comma 2, CCII); per gli atti anormali e le garanzie per debiti preesistenti non scaduti è più lungo (art. 166, comma 1). Se c’è stata consecuzione tra procedure, il calcolo parte dalla domanda iniziale.
  3. Calcola il termine di decadenza del curatore. Ai sensi dell’art. 170 CCII, le azioni revocatorie non possono essere promosse dopo tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque dopo cinque anni dal compimento dell’atto. Vale il termine che scade prima.
  4. Valuta la revocatoria ordinaria. Se il tuo atto è fuori dal periodo sospetto, il curatore potrebbe tentare la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che richiede la prova del pregiudizio e, per gli atti onerosi, della consapevolezza del terzo. Per i pagamenti di debiti scaduti vale la regola dell’art. 2901, comma 3, c.c., che li sottrae alla revocatoria ordinaria.
  5. Controlla lo stato passivo. Se sei anche creditore residuo, il curatore potrebbe eccepire la revocabilità in sede di verifica per paralizzare la tua domanda di ammissione, anziché promuovere una causa autonoma.

Il presupposto che il curatore deve provare

Mentre calcoli le date, non dimenticare che la revocatoria dei pagamenti non si fonda sul solo periodo sospetto. Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e per gli atti a titolo oneroso dell’art. 166, comma 2, CCII il curatore deve dimostrare che conoscevi lo stato d’insolvenza del debitore. Per gli atti anormali del comma 1 la conoscenza si presume e tocca a te provare il contrario. La distinzione è decisiva: un piano attestato o un accordo omologato che rappresentano l’impresa come risanabile sono elementi che rendono meno credibile la tesi della tua conoscenza dell’insolvenza, anche nel caso in cui l’esenzione vera e propria dovesse venir meno. Per questo, nel preparare la difesa, raccogli anche gli indici che il curatore userà contro di te (protesti, pignoramenti, notizie di stampa, solleciti, ritardi generalizzati) e verifica se e quando ne sei venuto a conoscenza.

Sul fronte della revocatoria ordinaria, ricorda che l’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.) e che richiede il pregiudizio alle ragioni dei creditori e, per gli atti onerosi successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del terzo di tale pregiudizio. È un’azione più difficile per il curatore, ma con un orizzonte temporale che non coincide con il periodo sospetto.

La base giuridica

Per il regime del Codice, l’estensione dell’esenzione alla revocatoria ordinaria è scritta nell’art. 166, comma 3, lett. d) ed e). Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, la questione è stata controversa: la Cassazione aveva inizialmente escluso che le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall. si applicassero alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore (Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3778, proprio in un caso di accordo di ristrutturazione omologato), per poi cambiare orientamento affermando che le esenzioni valgono, alle stesse condizioni, anche per l’azione ordinaria del curatore e per quella del singolo creditore proseguita dal curatore (Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147).

Sui termini, nella consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, la Cassazione ha affermato che il termine triennale per l’esercizio delle revocatorie decorre dalla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224), mentre il periodo sospetto si calcola a ritroso dalla prima procedura della serie (Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11225). Due date diverse, due funzioni diverse: non confonderle.

Se qualcosa va storto

Le date non tornano, perché ci sono state più domande, rinunce, domande con riserva poi abbandonate? Ricostruisci la cronologia completa con il fascicolo del tribunale e le iscrizioni nel registro delle imprese. Se scopri che il termine del curatore è già decorso, conserva quella prova: sarà la tua prima difesa, prima ancora dell’esenzione. Se invece il periodo sospetto include tutti i tuoi pagamenti, il fascicolo della Mossa 4 diventa la tua priorità assoluta.

Check di completamento

  • Hai una linea del tempo con: domande, apertura, periodo sospetto, termine di decadenza triennale e quinquennale.
  • Hai elencato quali pagamenti cadono nel periodo sospetto e per quale importo complessivo.
  • Hai verificato se sei anche creditore insinuato al passivo e quale sia lo stato della verifica.

Mossa 8 — Se il curatore agisce: fai valere l’esenzione nei tempi e nei modi giusti

Obiettivo della mossa

Opporre al curatore, tempestivamente e con prove complete, l’esenzione principale e quelle di riserva, contestando anche i presupposti dell’azione, senza perdere facoltà processuali per ritardi o difetti di allegazione.

Quando va fatta

Dal giorno in cui ricevi la notifica dell’atto di citazione o la comunicazione del progetto di stato passivo che contiene l’eccezione revocatoria. Nel processo ordinario riformato, il convenuto deve costituirsi almeno settanta giorni prima dell’udienza indicata nella citazione (art. 166 c.p.c.): è in quella comparsa che devi proporre le difese e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, pena la decadenza (art. 167 c.p.c.). Nei giudizi ordinari di revocatoria, i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto; tieni però presente che molti termini interni alle procedure del Codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale (art. 9 CCII), a partire da quelli per impugnare lo stato passivo.

Qui serve il legale: la costituzione in giudizio non è un’attività che puoi svolgere da solo.

Come si esegue

  1. Verifica la tempestività dell’azione (Mossa 7): un’azione promossa oltre i termini dell’art. 170 CCII va contestata in via preliminare.
  2. Contesta i presupposti dell’azione: periodo sospetto, natura dell’atto, e soprattutto la conoscenza dello stato d’insolvenza, che il curatore deve provare. Un piano attestato o un accordo omologato, con le sue rappresentazioni di risanabilità, è anche un argomento contro la conoscenza dell’insolvenza.
  3. Allega l’esenzione principale con tutti i suoi presupposti: esistenza dello strumento, nesso di esecuzione, indicazione nel piano, idoneità ex ante del piano, assenza di tua conoscenza di dolo o colpa grave.
  4. Allega in subordine le esenzioni di riserva (termini d’uso, rimesse non consistenti e durevoli, retribuzioni, servizi strumentali) con i relativi documenti.
  5. Chiedi le prove necessarie: produzione documentale del fascicolo, eventuale consulenza tecnica sull’idoneità ex ante del piano, prova testimoniale su ciò che ti fu rappresentato.
  6. Valuta il profilo penale se sei l’imprenditore o l’amministratore: la pendenza della revocatoria può accompagnarsi a indagini per bancarotta preferenziale, rispetto alle quali l’art. 324 CCII offre una difesa specifica per i pagamenti eseguiti in esecuzione degli strumenti.
  7. Pianifica le impugnazioni fin da ora: appello e, se necessario, ricorso per cassazione. La coerenza tra le difese del primo grado e quelle dei gradi successivi è decisiva, perché ciò che non viene allegato all’inizio difficilmente può essere recuperato dopo.

La base giuridica

Gli artt. 163 e seguenti del c.p.c. riformato, l’art. 166 CCII (fatti costitutivi e esenzioni), l’art. 170 CCII (termini), l’art. 2697 c.c. (onere della prova) e l’art. 324 CCII (esenzioni penali). Sul piano sostanziale valgono i principi della Mossa 3: idoneità del piano valutata ex ante e in negativo, parametrata sulla professionalità del terzo (Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719; Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508).

Nel concordato preventivo, ricordati che solo gli atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda sono esenti: i pagamenti di debiti anteriori non autorizzati violano le regole della procedura. La Cassazione ha considerato così grave l’omessa informazione al debitore su questo divieto da escludere il compenso del professionista che non l’aveva segnalato (Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020).

Se qualcosa va storto

Il termine di costituzione è ormai vicino e il fascicolo è incompleto? Costituisciti comunque nei termini con tutte le allegazioni e le eccezioni che puoi già formulare, e indica con precisione i documenti che produrrai: l’allegazione tempestiva dei fatti è più importante della perfezione documentale del primo giorno. Se hai perso il termine di costituzione tempestiva, puoi ancora costituirti, ma con le preclusioni che ne derivano: in quel caso la strategia si concentra sulle difese rilevabili d’ufficio e sulla contestazione della prova del curatore.

La via della transazione con la procedura

Difendersi bene non esclude di trattare. Anzi, un fascicolo solido è la migliore premessa per una transazione equilibrata. Il curatore valuta costi, tempi e probabilità di successo dell’azione; se gli mostri, con documenti, che l’esenzione ha basi concrete e che la conoscenza dello stato d’insolvenza è dubbia, il valore atteso della causa per la procedura si riduce. Tieni presente che il curatore non può transigere liberamente: le transazioni richiedono le autorizzazioni previste dal Codice per gli atti della liquidazione giudiziale, con i relativi tempi. Quando valuti una proposta, confronta sempre tre grandezze: l’importo che ti viene chiesto, la probabilità ragionevole di vedere riconosciuta l’esenzione e l’effetto della restituzione sulla tua insinuazione al passivo, perché ciò che restituisci torna a essere un credito concorsuale da far valere nella procedura. Una transazione accettata per stanchezza, senza aver prima misurato la forza dell’esenzione, è quasi sempre una transazione accettata al prezzo sbagliato.

Check di completamento

  • La comparsa di risposta è stata depositata nei termini con eccezione di esenzione principale e subordinata.
  • Tutti i documenti del fascicolo sono stati prodotti o indicati.
  • Esiste una strategia scritta per l’eventuale appello, coerente con le difese del primo grado.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi: dati inventati ma coerenti con i termini di legge, per mostrarti come la tempestività delle mosse cambi l’esito. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Piano attestato e fornitore: tre esiti dalla stessa partenza

Situazione di partenza. Piano attestato con data certa del 14 marzo 2025. Credito del fornitore: 52.418 €. Il piano prevede il rientro in 6 rate mensili da 8.736,33 € a partire dal 30 aprile 2025. Il fornitore riceve tutte le rate, dal 30 aprile al 30 settembre 2025. Il 17 novembre 2025 viene depositata la domanda cui segue, il 23 gennaio 2026, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Calcolo. Periodo sospetto di sei mesi a ritroso dal 17 novembre 2025: dal 17 maggio 2025. Cadono nel periodo le rate del 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre: 5 rate × 8.736,33 € = 43.681,65 €. La rata del 30 aprile è fuori. Termine del curatore: tre anni dall’apertura, cioè 23 gennaio 2029 (scade prima del quinquennio dai singoli pagamenti).

Esito A — chi ha eseguito le Mosse 2-4 nel 2025. Il fornitore ha ottenuto che il piano indicasse il suo nome, l’importo e il calendario; ha conservato l’attestazione, le causali “rata accordo piano del 14.3.2025” e la corrispondenza. Quando il curatore lo cita, nel febbraio 2028, oppone l’esenzione della lett. d) con prova completa del nesso e contesta la conoscenza dell’insolvenza. La difesa ha basi documentali solide.

Esito B — chi arriva alla Mossa 8 senza aver fatto la 2. Il piano parla solo di “fornitori strategici” senza elenco. I bonifici hanno causale “saldo fatture”. Il fornitore tenta l’esenzione dei termini d’uso, ma prima della crisi era pagato a 60 giorni data fattura, mentre le rate riguardano fatture scadute da oltre un anno: la prassi pregressa non lo aiuta. Il rischio concreto è la restituzione di 43.681,65 €, con l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Esito C — chi ha il fascicolo ma si costituisce tardi. Citazione notificata il 10 marzo 2028, udienza indicata per il 15 luglio 2028. La costituzione tempestiva va fatta entro il 6 maggio 2028 (70 giorni prima). Il fornitore si costituisce il 2 giugno: le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le relative richieste di prova rischiano di essere precluse. Un fascicolo perfetto, usato tardi, perde gran parte del suo valore.

Simulazione 2 — Banca e accordo di ristrutturazione omologato

Situazione di partenza. Accordo di ristrutturazione omologato il 3 febbraio 2025. Esposizione sul conto corrente: 412.300 €. L’accordo prevede il consolidamento di 290.000 € in un finanziamento a 7 anni e il mantenimento di una linea autoliquidante per la parte residua. Tra il 1° giugno e il 30 novembre 2025 affluiscono sul conto rimesse per 96.740 €. Il saldo passivo scende a 331.905 € e resta stabile. Domanda di liquidazione giudiziale depositata il 12 dicembre 2025.

Calcolo. Riduzione dell’esposizione: 412.300 − 331.905 = 80.395 €, tutta nel periodo sospetto.

Esito se la banca ha eseguito le Mosse 2 e 4. Le rimesse corrispondono al funzionamento della linea autoliquidante e ai rientri previsti dall’accordo, documentati nel piano omologato. La banca invoca l’esenzione della lett. e) e allega il piano, il decreto di omologazione e la riconciliazione dei movimenti.

Esito se la banca non riesce a ricollegare le rimesse all’accordo. Resta l’esenzione della lett. b): rimesse che non hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione. Ma una riduzione di 80.395 € stabile nel tempo è difficile da qualificare come non consistente e non durevole, e la prova grava sulla banca (Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847). La posizione è molto più debole.

Simulazione 3 — Composizione negoziata: il dissenso dell’esperto

Situazione di partenza. L’esperto accetta l’incarico l’11 settembre 2025. Il 24 settembre l’imprenditore comunica per iscritto all’esperto l’intenzione di pagare due creditori anteriori: un fornitore di materia prima essenziale (23.970 €) e un creditore non strategico che minaccia un decreto ingiuntivo (18.215,40 €). L’esperto risponde che il secondo pagamento può arrecare pregiudizio ai creditori. Entrambi i pagamenti vengono eseguiti il 29 settembre. Il 7 ottobre l’esperto iscrive il dissenso sul secondo pagamento. Le trattative falliscono e la liquidazione giudiziale si apre nel 2026.

Esito per il fornitore essenziale. Il pagamento di 23.970 € è coerente con la continuità produttiva e non è colpito da dissenso: può invocare l’art. 24 CCII. L’imprenditore, sul versante penale, può invocare il comma 5 dello stesso articolo.

Esito per il creditore non strategico. Sul pagamento di 18.215,40 € il dissenso iscritto riapre la revocatoria. Il creditore che avesse controllato la visura dopo il 29 settembre (Mossa 6) avrebbe saputo in tempo del rischio e avrebbe potuto valutare con l’imprenditore una soluzione trasparente. Resta comunque la possibilità di contestare la prova della conoscenza dello stato d’insolvenza.

Simulazione 4 — L’appello e la sospensione feriale

Situazione di partenza. La sentenza di primo grado accoglie la revocatoria del curatore.

Ipotesi 1: sentenza pubblicata l’8 giugno 2029, non notificata. Termine lungo di sei mesi: 8 dicembre 2029, a cui si aggiungono i 31 giorni della sospensione feriale (1-31 agosto): scadenza 8 gennaio 2030.

Ipotesi 2: sentenza notificata il 20 luglio 2029. Termine breve di 30 giorni: decorrono 11 giorni dal 21 al 31 luglio, il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i 19 giorni residui: scadenza 19 settembre 2029. Chi conta i 30 giorni ignorando agosto crede di avere tempo fino al 19 agosto e anticipa inutilmente; chi, al contrario, conta la sospensione anche su termini che non la prevedono (come molti termini interni alle procedure concorsuali) rischia di arrivare tardi.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere accanto al fascicolo. Il principio è semplice: l’esenzione da revocatoria si costruisce mentre l’accordo vive, non quando il curatore bussa.

Parti dalla diagnosi: individua strumento, ruolo, fase e documenti. Con la Mossa 1 fissi la norma che ti protegge e un’esenzione di riserva. Con la Mossa 2 dimostri che il tuo pagamento è previsto dal piano. Con la Mossa 3 verifichi che il piano non fosse evidentemente inidoneo e che non ti siano imputabili conoscenze di dolo o colpa grave. Con la Mossa 4 metti tutto in un fascicolo ordinato. Con la Mossa 5 impedisci che gli scostamenti rompano il nesso. Con la Mossa 6 presidi la composizione negoziata e il dissenso dell’esperto. Con la Mossa 7 calcoli periodo sospetto e decadenza. Con la Mossa 8 fai valere tutto questo in giudizio, nei tempi.

MossaObiettivoTermineRischio se saltata
1. Strumento e normaIndividuare l’esenzione applicabilePrima dell’adesione o entro 48 ore dalla contestazioneDifesa costruita sulla norma sbagliata
2. Nesso con il pianoProvare che il pagamento è previstoPrima della firma / al primo pagamentoEsenzione negata per mancata indicazione
3. Qualità del pianoVerificare idoneità ex ante e attestazioneDopo la Mossa 2Esenzione negata per piano manifestamente inidoneo
4. Fascicolo probatorioConservare le proveSubito e a ogni pagamentoOnere della prova non assolto
5. MonitoraggioIntercettare scostamentiA ogni scadenza del pianoPagamenti fuori piano non protetti
6. Composizione negoziataCoerenza con trattative, assenza di dissensoFinestra di 10 giorni per il dissensoRevocatoria riaperta dal dissenso iscritto
7. TerminiPeriodo sospetto e decadenza del curatoreAll’apertura della liquidazioneDifese preliminari non sfruttate
8. Difesa in giudizioEccezioni tempestive e completeCostituzione 70 giorni prima dell’udienzaPreclusioni e restituzione delle somme

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Scenario 1 — Il curatore accelera: l’eccezione revocatoria arriva in sede di verifica del passivo

Hai un credito residuo e ti sei insinuato al passivo. Nel progetto di stato passivo il curatore propone l’esclusione o l’ammissione ridotta, eccependo che i pagamenti ricevuti sono revocabili. Non c’è ancora una causa, ma la contestazione è concreta.

Piano B. Tratta il progetto di stato passivo come una citazione anticipata. Deposita osservazioni scritte nei termini previsti prima dell’udienza di discussione, allegando già l’esenzione con il fascicolo della Mossa 4. Se lo stato passivo viene reso esecutivo in modo sfavorevole, valuta l’opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricordando che per i termini del Codice della crisi la sospensione feriale in linea di principio non opera. Non sottovalutare questa fase: le decisioni prese qui possono condizionare il successivo contenzioso sulla restituzione.

Un’ultima cautela per questo scenario: se sei stato escluso o ammesso solo in parte, non assumere che la partita sia chiusa sul fronte della restituzione. Il curatore potrebbe comunque promuovere, nei termini, un’azione autonoma per recuperare quanto hai incassato. Coordina quindi la difesa nella verifica del passivo con quella che dovrai eventualmente spendere nel giudizio di revocatoria, evitando di prendere posizioni in una sede che ti indeboliscano nell’altra.

Scenario 2 — Il termine è scaduto: tuo o del curatore

Due varianti opposte. Nella prima, sei tu ad aver perso un termine: costituzione tardiva, opposizione allo stato passivo non proposta, appello non depositato. Nella seconda, è il curatore ad agire oltre i tre anni dall’apertura o oltre i cinque anni dall’atto.

Piano B per la prima variante. Verifica con precisione il calcolo del termine: sospensione feriale, data effettiva della comunicazione o della notifica, eventuali vizi della notifica che ne impediscono la decorrenza. Se il termine è davvero scaduto, concentra la difesa su ciò che resta: questioni rilevabili d’ufficio, contestazione della prova del curatore, eventuale transazione con la procedura. Piano B per la seconda variante. Eccepisci subito la decadenza ex art. 170 CCII, documentando le date: è una difesa che può chiudere la partita prima di entrare nel merito dell’esenzione.

Scenario 3 — Il documento chiave è irreperibile

L’attestazione non si trova, il piano che hai è una bozza non firmata, l’accordo con data certa è rimasto negli uffici del debitore ora in liquidazione.

Piano B. Ricostruisci per fonti esterne. Il registro delle imprese conserva il piano attestato se è stato pubblicato e gli atti relativi agli accordi di ristrutturazione. Il fascicolo del tribunale conserva ricorso, attestazione e decreto di omologazione. Nella composizione negoziata, la relazione finale dell’esperto è caricata sulla piattaforma. L’attestatore ha l’obbligo di conservare le proprie carte di lavoro. Se il documento resta introvabile, la prova del nesso dovrà passare da documenti coevi indiretti: corrispondenza, delibere, verbali. E le esenzioni di riserva salgono di rango.

Ancora una precisazione su questo scenario: quando un documento è introvabile, verifica anche perché lo è. Se l’attestazione non è mai stata depositata, pubblicata o consegnata ai creditori, il problema non è solo probatorio ma sostanziale, e la difesa deve spostarsi con decisione sulle esenzioni di riserva e sulla contestazione della conoscenza dello stato d’insolvenza. Se invece esisteva ed è andata perduta, testimoni e documenti che la citano possono ricostruirne l’esistenza e il contenuto.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la Mossa 4 prima della 2 e della 3? Sì, e anzi se sei in Fase C o D ti conviene raccogliere subito i documenti, perché il tempo li disperde. Ma non considerare concluso il fascicolo finché non hai completato la riconciliazione della Mossa 2 e la scheda della Mossa 3: sono loro a dirti quali documenti contano davvero.

Se il piano è stato omologato dal tribunale, sono al sicuro a prescindere? L’omologazione rafforza molto la tua posizione, ma non sostituisce il nesso: il pagamento deve essere eseguito in attuazione dello strumento. Un pagamento estraneo alla manovra, eseguito mentre l’accordo era in vigore, non diventa esente per contagio.

Il curatore può dire che il piano attestato non stava in piedi, anche se l’attestatore lo riteneva fattibile? Sì, entro limiti precisi. Il giudice non rifà il piano con il senno di poi: verifica, con giudizio ex ante e dalla posizione di un contraente con la tua professionalità, se l’inidoneità era evidente già allora. Per questo conta molto ciò che sapevi al momento del pagamento.

Sono un piccolo fornitore: come posso sapere se il mio pagamento è “indicato nel piano”? Chiedilo per iscritto al debitore prima di aderire o di accettare il piano di rientro, e fatti consegnare l’estratto del piano che ti riguarda. Se il debitore rifiuta, hai già un’informazione importante sul livello di protezione che stai ottenendo.

Nel sovraindebitamento valgono le stesse regole? Non in modo automatico. Il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore hanno una disciplina propria; se la procedura si converte in liquidazione controllata, il liquidatore può esercitare le azioni revocatorie secondo le norme del codice civile. L’art. 324 CCII menziona il concordato minore omologato ai fini dell’esenzione penale, ma per la revocatoria il quadro è meno esplicito: ogni pagamento va valutato caso per caso.

Se l’imprenditore paga me invece di altri, rischio anche penalmente? Il rischio penale riguarda anzitutto chi dispone i pagamenti, cioè l’imprenditore o gli amministratori, ma il creditore che concorre in un pagamento preferenziale non è sempre estraneo alla vicenda. Pagamenti eseguiti in attuazione degli strumenti indicati dall’art. 324 CCII, o coerenti con le trattative ex art. 24, comma 5, sono esclusi dalla bancarotta preferenziale e semplice: un motivo in più per restare dentro il perimetro del piano.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i riferimenti che sorreggono le mosse, con il principio riformulato e la ragione per cui ti riguardano.

A sostegno della Mossa 1 (individuare la norma giusta)

1. Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2025, n. 33119. Le esenzioni dalla revocatoria sono norme eccezionali e non si estendono oltre i casi previsti; il compenso versato per un tentativo di ristrutturazione del debito bancario non sfociato in una procedura non è stato ritenuto esente. Rilevanza: ti obbliga a dimostrare di rientrare esattamente in una delle ipotesi dell’art. 166, comma 3, senza affidarti a interpretazioni estensive.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3778. Nel regime della legge fallimentare, l’esenzione per gli atti esecutivi di un accordo di ristrutturazione omologato era stata riferita alla sola revocatoria fallimentare e non a quella ordinaria. Rilevanza: spiega perché, per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, la questione è stata a lungo incerta.

3. Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147. Superando l’orientamento precedente, la Corte ha riconosciuto che le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall. operano, alle stesse condizioni, anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o da lui proseguita. Rilevanza: allinea il vecchio regime a quanto il Codice della crisi oggi prevede espressamente per le lettere d) ed e).

A sostegno delle Mosse 2 e 3 (nesso con il piano e sua idoneità)

4. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Prima pronuncia di legittimità sul tema: la sola esistenza di un piano attestato non basta; il giudice deve verificare ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Rilevanza: fonda la necessità della Mossa 3.

5. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. La valutazione di idoneità del piano va condotta ponendosi nella posizione del terzo contraente e tenendo conto della sua competenza professionale; l’attestazione della veridicità dei dati aziendali è requisito implicito anche nel testo previgente. Rilevanza: ti dice con quale metro sarai giudicato e perché l’attestazione deve coprire anche i dati.

6. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2022, n. 9743. La verifica di idoneità del piano presuppone dati veritieri e un quadro aziendale complessivamente attendibile. Rilevanza: rafforza l’esigenza di controllare la base informativa del piano prima di fare affidamento sull’esenzione.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Il sindacato del giudice è in negativo: l’esenzione cade quando il piano appariva, già al momento dell’atto, assolutamente ed evidentemente inidoneo al risanamento; il caso riguardava una garanzia ipotecaria. Rilevanza: delimita il rischio e dimostra che anche le garanzie concesse in esecuzione del piano sono esposte a questa verifica.

8. Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2025. In tema di rimesse bancarie eseguite in esecuzione di un accordo omologato ex art. 182-bis l. fall., la Corte ha esaminato le condizioni per l’operatività dell’esenzione della lett. e), valorizzando la portata dell’omologazione rispetto alle questioni sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano. Rilevanza: segnala la differenza di tenuta tra strumenti omologati e piano attestato.

A sostegno della Mossa 4 (prova)

9. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5847. Per le rimesse bancarie di natura solutoria, la circostanza che non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione è un fatto impeditivo che la banca deve provare. Rilevanza: conferma che chi invoca un’esenzione ne sopporta l’onere probatorio.

10. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11225. In caso di consecuzione tra procedure concorsuali, il periodo sospetto si individua a ritroso dal momento della prima procedura. Rilevanza: impone di inserire nel fascicolo la cronologia completa delle procedure.

A sostegno delle Mosse 7 e 8 (termini e difesa)

11. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2025, n. 11224. Nella consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il termine triennale per esercitare le revocatorie decorre dalla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: ti aiuta a calcolare correttamente fino a quando il curatore può agire.

12. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Nel concordato preventivo vige il divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione; il professionista che non ne informa il debitore viola un dovere professionale e perde il diritto al compenso nel successivo fallimento. Rilevanza: mostra che i pagamenti non autorizzati non rientrano tra gli atti “legalmente compiuti” e che il loro rischio si propaga anche a chi assiste l’impresa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando i pagamenti eseguiti in forza di un accordo vengono messi in discussione, servono insieme competenze di crisi d’impresa, di contenzioso e di diritto bancario. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Individuiamo lo strumento esatto da cui nasce il pagamento e la norma di esenzione applicabile, distinguendo tra legge fallimentare e Codice della crisi.
  2. Riconciliamo pagamento per pagamento i flussi ricevuti o eseguiti con le previsioni del piano, dell’accordo omologato o dell’accordo di composizione negoziata.
  3. Esaminiamo l’attestazione e il piano per verificare requisiti dell’attestatore, copertura della veridicità dei dati e della fattibilità, e segnali di evidente inidoneità ex ante.
  4. Costruiamo il fascicolo probatorio in sei sezioni, pronto per essere prodotto in giudizio o nella verifica del passivo.
  5. Presidiamo le trattative della composizione negoziata, controllando la coerenza dei pagamenti con le prospettive di risanamento e l’eventuale iscrizione del dissenso dell’esperto.
  6. Calcoliamo periodo sospetto e termini di decadenza del curatore, anche nelle consecuzioni tra più procedure.
  7. Analizziamo le rimesse bancarie con lo staff competente in diritto bancario, per verificare l’esenzione della lett. b) e il collegamento con gli accordi.
  8. Redigiamo le osservazioni al progetto di stato passivo e le opposizioni, facendo valere l’esenzione già in quella sede.
  9. Difendiamo in giudizio creditori, banche, fornitori e imprenditori contro l’azione revocatoria, con eccezioni principali e subordinate proposte nei termini.
  10. Coordiniamo la difesa civile con i profili penali delle esenzioni dai reati di bancarotta previste dagli artt. 24 e 324 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: gli accordi della composizione negoziata e i pagamenti eseguiti durante le trattative sono protetti proprio in funzione della valutazione di coerenza che la legge affida all’esperto. Conoscere dall’interno quel ruolo significa sapere quali elementi documentare perché la coerenza sia dimostrabile anni dopo. E quando l’esenzione diventa oggetto di causa, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal primo documento all’ultimo grado. Per i pagamenti nati da procedure di sovraindebitamento, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di leggere correttamente la diversa disciplina di quelle procedure.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi costruiscono la difesa, i secondi ricostruiscono flussi finanziari, piani e attestazioni. Non ti promettiamo un risultato; ti garantiamo un’analisi completa e una strategia costruita sui documenti.


Chiusura

L’esenzione da revocatoria non è un regalo della legge a chi firma un accordo: è una protezione che si guadagna rispettando condizioni precise e che si difende dimostrandole. Ogni pagamento collegato al piano e documentato mentre l’accordo è in vita è un’esenzione che resiste; ogni pagamento lasciato senza traccia è un importo che il curatore potrà chiederti indietro.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché essa si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avv. Monardo: la valutazione di coerenza dei pagamenti con il risanamento, propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso revocatorio che può arrivare fino all’ultimo grado, affrontato da un avvocato cassazionista; le rimesse e i rapporti con le banche, seguiti dallo staff nazionale in diritto bancario; i pagamenti nati dal sovraindebitamento, letti con l’occhio del Gestore della crisi e fiduciario OCC.

📩 Non aspettare la citazione del curatore per mettere in ordine le tue prove: scrivici oggi, i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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