Società Che Non Ha Comunicato L’opzione Per La Trasparenza Fiscale: Si Può Rimediare?

La società aveva deciso di passare alla trasparenza fiscale, i soci erano d’accordo, il commercialista aveva fatto i conti e il regime conveniva: poi, nel modello Redditi SC, il quadro OP è rimasto in bianco. Si può ancora rimediare, oppure quell’opzione è persa e con essa tutto il vantaggio programmato per il triennio? La risposta onesta è che esistono più strade, che portano a esiti diversi, e che nessuna di esse funziona in tutti i casi: è proprio questa pluralità di percorsi il vero nodo da sciogliere, perché la strada giusta dipende da che cosa la società ha effettivamente fatto nei mesi successivi alla dimenticanza, non da come la dimenticanza viene raccontata oggi.

Chi si trova in questa posizione ha di fronte un problema che vive su due piani contemporaneamente: un piano amministrativo, fatto di adempimenti, termini decadenziali e versamenti, e un piano potenzialmente contenzioso, perché se l’Agenzia delle Entrate disconosce il regime la partita si sposta davanti alla Corte di giustizia tributaria e, nei casi che arrivano fino in fondo, davanti alla Corte di cassazione. Lo Studio Monardo opera esattamente su questa doppia linea: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo. È una combinazione che pesa proprio qui, perché la scelta del rimedio va fatta oggi con una logica amministrativa ma con la consapevolezza di come quella scelta dovrà essere difesa domani, eventualmente fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il quadro di partenza: che cosa si perde quando il quadro OP resta vuoto

Prima di confrontare le strade percorribili occorre mettere a fuoco che cosa esattamente è saltato, perché il perimetro del danno definisce il perimetro del rimedio.

La trasparenza fiscale delle società di capitali è disciplinata dagli articoli 115 e 116 del TUIR. L’art. 115 riguarda la cosiddetta “grande trasparenza”, riservata alle società di capitali residenti interamente partecipate da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili compresa entro le soglie di legge. L’art. 116 disciplina la “piccola trasparenza”, riservata alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria i cui soci siano esclusivamente persone fisiche, in numero non superiore a dieci (venti nelle cooperative), con ricavi non superiori alla soglia normativamente prevista.

L’effetto del regime è netto: la società partecipata perde la soggettività passiva IRES e il reddito prodotto viene imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall’effettiva percezione, secondo lo schema tipico delle società di persone. La società resta soggetto passivo IRAP e resta solidalmente responsabile con i soci per le imposte, gli interessi e le sanzioni riferiti al reddito imputato.

L’opzione ha due caratteristiche che condizionano tutto il ragionamento che segue. La prima è che è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata: chi opta si vincola per un triennio, e dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio salvo revoca espressa. La seconda è che l’opzione si perfeziona attraverso due adempimenti distinti e non fungibili: i soci devono comunicare il proprio assenso alla società mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e la società deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Su quest’ultimo punto la disciplina è cambiata. Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2014 sull’art. 115, comma 4, del TUIR, la comunicazione non avviene più con un modello autonomo ma all’interno della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro OP del modello Redditi SC presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Il quadro OP raccoglie la tipologia di comunicazione e i codici fiscali dei soggetti partecipanti.

Qui si annida la trappola pratica. Il termine di presentazione del modello Redditi SC è fissato all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta: per le società con esercizio coincidente con l’anno solare si tratta del 31 ottobre, e per il modello Redditi SC 2026 il termine slitta al 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato. Un quadro dimenticato in una dichiarazione che veicola decine di altre informazioni non produce alcun segnale d’allarme immediato: il sistema accetta la dichiarazione, nessun errore viene segnalato, e l’omissione emerge spesso solo mesi dopo, quando si fanno i conti o quando arriva una richiesta di chiarimenti.

Va inoltre tenuto presente un elemento spesso sottovalutato: la mancata comunicazione dell’assenso da parte anche di un solo socio rende inefficace l’opzione per tutti, salvo il caso della S.r.l. unipersonale. Il che significa che il “buco” da sanare può trovarsi a monte — nell’adempimento dei soci — e non a valle, nel quadro OP della società. La verifica preliminare di quale dei due adempimenti sia mancato è il primo passaggio di qualsiasi strategia, perché le strade percorribili non sono le stesse nei due casi.


Opzione 1 — La remissione in bonis: sanare l’omissione entro la prima dichiarazione utile

In cosa consiste

La remissione in bonis è disciplinata dall’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. La norma stabilisce, in via generale, che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali — tra cui la preventiva comunicazione, quando richiesta — non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali, purché il contribuente possieda i requisiti sostanziali, la violazione non sia stata contestata e venga versata una sanzione in misura minima.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, ha incluso espressamente tra le fattispecie sanabili l’omessa o tardiva comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, accanto al consolidato nazionale, alla tonnage tax e all’opzione IRAP da bilancio.

Le condizioni sono tre, cumulative e non negoziabili. La società deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma alla data originaria di scadenza dell’adempimento omesso: compagine sociale conforme, soglie rispettate, assenza di cause ostative. La violazione non deve essere stata constatata e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. L’adempimento omesso deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro.

Come si esegue in sintesi

Sul piano operativo, poiché oggi l’opzione si esercita in dichiarazione, la remissione in bonis si traduce nell’indicazione dell’opzione nel quadro OP del modello Redditi SC dell’anno successivo, valorizzando la casella che segnala che l’opzione decorre dal periodo precedente, accompagnata dal versamento della sanzione. È la stessa meccanica che l’Agenzia ha descritto, per il consolidato, nella risposta a interpello n. 294 del 24 novembre 2025, dove il regime è stato riconosciuto valido dal periodo d’imposta 2024 mediante indicazione nel quadro OP del modello dell’anno successivo e versamento dei 250 euro.

Il versamento va eseguito con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), utilizzando il codice tributo 8114, istituito e poi confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 2018 e con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022. Due vincoli meritano attenzione perché frequentemente ignorati: la sanzione non è compensabile con crediti disponibili e non è a sua volta ravvedibile. Un versamento tardivo o compensato non perfeziona la remissione, e non esiste una seconda occasione per rimediare al rimedio.

Quanto al significato di “prima dichiarazione utile”, la circolare 38/E/2012 l’ha definita come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, e ha precisato che rileva il termine ordinario, a prescindere dal periodo di tolleranza di novanta giorni. Sul punto è intervenuta anche la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 30695 del 29 ottobre 2021, chiamata proprio a chiarire la portata dell’espressione. Il messaggio pratico è che il termine è unico e perentorio: decorso quello, la facoltà non può più essere esercitata e l’accesso al regime opzionale deve ritenersi precluso.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello lineare: la società possedeva tutti i requisiti, i soci avevano regolarmente inviato la raccomandata di assenso, il quadro OP è rimasto vuoto per errore materiale dello studio o per un disallineamento nel passaggio di consegne, non è in corso alcuna attività di controllo e il termine della dichiarazione successiva non è ancora scaduto. Qui la remissione in bonis è la strada naturale.

Il secondo scenario è quello della società che, pur non avendo comunicato l’opzione, si è comportata coerentemente con il regime trasparente: non ha liquidato IRES propria, i soci hanno dichiarato il reddito imputato, la contabilità riflette la scelta. In questi casi la coerenza dei comportamenti rafforza sensibilmente la posizione.

Il terzo scenario è quello preventivo: la società ha un dubbio sulla validità dell’opzione — per esempio perché un socio ha inviato l’assenso con modalità diverse da quelle prescritte — e decide di ricorrere alla remissione in bonis a fini cautelativi, per consolidare la propria posizione prima che la questione venga sollevata dall’ufficio.

Il profilo ideale di questa opzione è la società che ha commesso una dimenticanza genuina, che possedeva tutti i requisiti sostanziali alla scadenza originaria, che non ha ancora subito alcun controllo formale e che si muove entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la certezza dell’esito. La remissione in bonis non apre una controversia: produce direttamente l’effetto di accesso al regime, senza necessità di convincere nessuno della bontà della propria posizione. A fronte di un esborso limitato alla sanzione minima, la società recupera integralmente il beneficio programmato per l’intero triennio, senza perdita di annualità.

Il secondo vantaggio è la rapidità: non ci sono istanze da attendere, né tempi di risposta dell’amministrazione. L’istituto opera automaticamente al ricorrere delle condizioni.

Il terzo vantaggio è la sua estensione: l’Agenzia ne ha ammesso l’uso non solo per l’omessa comunicazione dell’opzione, ma anche per la revoca dimenticata, come chiarito con la risposta a interpello n. 187 del 1° ottobre 2024 in materia di consolidato, e per fattispecie analoghe in altri comparti, come la tardiva comunicazione di revoca della cedolare secca oggetto della risposta n. 530 del 28 ottobre 2021.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è duplice. Il primo profilo critico riguarda il confine tra dimenticanza e ripensamento: la remissione in bonis sana l’omissione, non la scelta. L’Agenzia ha escluso l’istituto laddove la mancata comunicazione non derivi da una svista ma da una decisione consapevole poi rivista, come nel caso, affrontato con la circolare 47/E del 2012, del contribuente che aveva già versato l’imposta di registro e pretendeva poi di applicare la cedolare secca. Trasposto al nostro tema: la società che ha liquidato e versato l’IRES da soggetto ordinario, con acconti e saldo coerenti con la tassazione in capo alla società, difficilmente potrà sostenere di aver soltanto dimenticato un quadro.

È esattamente la linea seguita dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 293 del 24 novembre 2025, che ha negato la remissione in bonis per l’ingresso di una società nel consolidato quando, dopo la scadenza del termine per l’opzione, il secondo acconto IRES era stato versato separatamente: una condotta ritenuta non concludente e quindi inidonea a sanare l’omessa indicazione nel quadro OP. Lo stesso giorno, con la risposta n. 294, l’Agenzia ha invece riconosciuto la remissione in presenza di acconti coerenti con l’opzione e di appostazioni di bilancio conformi. Le due risposte, lette insieme, indicano con chiarezza che l’elemento dirimente non è la dichiarazione di intenti, ma la coerenza documentata dei comportamenti tenuti dopo la scadenza.

Il secondo profilo critico è la rigidità del termine. Non esiste rimessione in termini, non esiste proroga, non esiste ravvedimento del ravvedimento. Se la prima dichiarazione utile è scaduta, questa strada è chiusa e occorre ragionare diversamente.

Un terzo profilo, meno evidente, riguarda il requisito dell’assenza di controlli: l’avvio di un’attività di accertamento su un comparto diverso da quello cui si riferisce il regime opzionale non è ostativo, ma la valutazione va fatta caso per caso, perché il perimetro di ciò che “interferisce” con il regime non è sempre nitido.


Opzione 2 — La dichiarazione integrativa e la difesa dell’opzione in sede contenziosa

In cosa consiste

Quando il termine della remissione in bonis è scaduto, o quando l’Agenzia ha già disconosciuto il regime, la partita si sposta su un terreno diverso: quello dell’emendabilità della dichiarazione e della difesa in giudizio.

La base normativa è l’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa, e l’art. 43 del D.P.R. 600/1973, che ne delimita l’orizzonte temporale. Se l’errore viene individuato entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, si può presentare una dichiarazione correttiva o tardiva, che resta valida salva l’applicazione delle sanzioni; oltre i novanta giorni la dichiarazione originaria si considera omessa, con conseguenze ben più gravi, mentre la dichiarazione tempestivamente presentata ma incompleta resta emendabile nei termini di legge.

Il fondamento sostanziale di questa strada sta in un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale, ed è dunque emendabile e ritrattabile quando l’errore abbia determinato un’imposizione più gravosa di quella dovuta per legge. Il principio è stato fissato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, che ha composto un contrasto affermando che la possibilità di emendare la dichiarazione per correggere errori od omissioni a proprio sfavore è esercitabile anche oltre i termini della dichiarazione integrativa, e che il contribuente può in ogni caso opporsi alla maggiore pretesa allegando errori di fatto o di diritto in sede contenziosa.

Come si esegue in sintesi

Il percorso si articola in tre possibili passaggi, non necessariamente tutti da attivare.

Il primo è la presentazione della dichiarazione integrativa con cui si dà atto dell’opzione e si ricostruisce la posizione fiscale coerente con il regime trasparente, con i conseguenti riflessi sulle dichiarazioni dei soci. Il secondo è l’istanza in autotutela, con cui si chiede all’ufficio di riconoscere la validità dell’opzione sulla base dei comportamenti concludenti e della documentazione probatoria. Il terzo, se i primi due non sortiscono effetto e viene notificato un atto impositivo, è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

Sul piano probatorio, il fascicolo che regge questa strada si costruisce con elementi oggettivi: le raccomandate di assenso dei soci con le relative ricevute di ritorno, i verbali assembleari e le delibere che documentano la scelta, il prospetto degli acconti versati e la loro coerenza con il regime, le dichiarazioni dei soci nella parte in cui hanno accolto il reddito imputato, le scritture contabili e le appostazioni di bilancio.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della società che si accorge dell’omissione a termine ormai spirato, ma può documentare che i comportamenti successivi sono stati integralmente coerenti con la trasparenza: acconti non versati dalla società come soggetto IRES autonomo, reddito imputato e dichiarato dai soci, bilancio redatto in coerenza.

Il secondo scenario è quello della società che ha subito il disconoscimento del regime e si trova a dover reagire a un atto impositivo: qui la strada non è una scelta, è l’unica via residua, e il tema diventa la qualità della difesa.

Il terzo scenario è quello in cui l’omissione è maturata in un contesto di obiettiva incertezza interpretativa — per esempio sul perimetro dei requisiti o sull’esatta modalità di esercizio dell’opzione dopo il mutamento introdotto nel 2014 — perché proprio l’incertezza normativa è uno dei presupposti che la giurisprudenza valorizza per ammettere l’emenda.

Il profilo ideale di questa opzione è la società che non è più nei termini per la remissione in bonis ma dispone di un corredo documentale solido, capace di dimostrare che la volontà di aderire al regime era stata formata e attuata, e che l’omissione ha riguardato unicamente la veste formale della comunicazione.

Vantaggi

Il primo vantaggio è che questa strada non ha il carattere di finestra chiusa proprio della remissione in bonis: l’emendabilità della dichiarazione ha limiti temporali più ampi, e la difesa in sede contenziosa resta praticabile anche quando ogni termine amministrativo è ormai decorso.

Il secondo vantaggio è che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata in senso favorevole al contribuente su un punto decisivo: la modifica di un’opzione non è preclusa in radice, salvo che si tratti di un’opzione di carattere genuinamente negoziale e irrevocabile, e anche in tal caso resta la possibilità di dimostrare l’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1428 e seguenti del codice civile. È la linea seguita, tra le altre, dall’ordinanza n. 29776 del 2025 della sezione tributaria.

Il terzo vantaggio è che il perimetro difensivo è più ampio del perimetro del rimborso: la Corte ha chiarito che l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa non preclude la deducibilità degli errori in giudizio quando l’emenda è funzionale a neutralizzare la pretesa erariale, e non a costituire ex novo un autonomo diritto di credito.

Rischi e svantaggi

A fronte di questi vantaggi vanno messi in conto costi di natura diversa da quelli economici. Il primo è il tempo: un contenzioso tributario di merito si misura in anni, e se la questione arriva in Cassazione l’orizzonte si allunga ulteriormente. Nel frattempo la posizione fiscale della società e dei soci resta incerta, con tutto ciò che questo comporta in termini di pianificazione.

Il secondo è l’incertezza dell’esito. La giurisprudenza favorevole all’emendabilità è consolidata nei principi ma applicata caso per caso: l’ordinanza n. 14889 del 2024 ha riconosciuto la possibilità di esercitare un’opzione per un regime agevolativo mediante dichiarazione integrativa, ma ha ancorato il principio all’imputabilità dell’errore a un’obiettiva incertezza interpretativa. Dove quell’incertezza non c’è — dove cioè la regola era chiara e l’omissione è stata solo disattenzione — la difesa è più esposta.

Il terzo profilo riguarda la struttura stessa del giudizio. In caso di rettifica delle dichiarazioni di una società che ha optato per la trasparenza ex art. 116 TUIR, con automatica imputazione del reddito ai soci, la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra società e soci: lo ha ribadito la sentenza n. 21262 del 30 luglio 2024. Ciò significa che il contenzioso non riguarda solo la società ma coinvolge necessariamente tutti i soci, con evidenti riflessi sull’organizzazione della difesa e sulla necessità di una strategia unitaria.

Il quarto profilo è che la dichiarazione integrativa, da sola, non è prova autosufficiente dell’errore: l’amministrazione non è vincolata dal suo contenuto, e l’onere di dimostrare che la posizione originaria era viziata resta in capo al contribuente.

Sul piano dei costi di giustizia, il contenzioso tributario comporta il versamento del contributo unificato, determinato per scaglioni in funzione del valore della lite e compreso tra 30 e 1.500 euro. Nessun altro onere di legge è previsto per l’accesso al giudizio di primo grado.


Opzione 3 — Rinunciare a quel triennio e riprogrammare l’opzione dal periodo successivo

In cosa consiste

Esiste una terza strada, che non è una resa ma una scelta di allocazione del rischio: prendere atto che per quel periodo d’imposta il regime ordinario si applica, regolarizzare la posizione IRES della società, e riesercitare correttamente l’opzione a partire dal periodo d’imposta successivo.

La base normativa è la stessa che disciplina l’esercizio dell’opzione: nulla impedisce a una società in possesso dei requisiti di optare per la trasparenza a decorrere da un periodo d’imposta successivo, compilando il quadro OP nella dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione deve produrre effetti. Il triennio semplicemente si sposta in avanti.

Come si esegue in sintesi

Il percorso è amministrativo e non contenzioso. Occorre verificare la corretta liquidazione dell’IRES in capo alla società per il periodo d’imposta in cui l’opzione non ha avuto efficacia, sanare eventuali carenze di versamento con il ravvedimento operoso, allineare le dichiarazioni dei soci se queste erano state impostate sul presupposto della trasparenza, e predisporre per tempo la comunicazione per il triennio successivo, accompagnandola alla raccolta formale degli assensi dei soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

È la strada che richiede il maggiore lavoro di bonifica a monte e il minore rischio a valle. Va soppesato, in particolare, se le dichiarazioni dei soci siano già state presentate in coerenza con il regime trasparente: in tal caso la riallineamento va eseguito anche su quel fronte, e il ravvedimento operoso consente di farlo con sanzioni ridotte in misura crescente in funzione del tempo trascorso.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello in cui il beneficio perduto è contenuto. Se il vantaggio della trasparenza per quel singolo periodo d’imposta è modesto — perché il reddito è basso, perché gli utili non vengono distribuiti, perché i soci hanno altri redditi che spingono l’aliquota marginale IRPEF sopra l’IRES — il gioco può non valere la candela.

Il secondo scenario è quello in cui i comportamenti tenuti dalla società contraddicono apertamente la trasparenza: acconti IRES versati per intero, bilancio che espone il carico fiscale in capo alla società, dichiarazioni dei soci prive di qualsiasi traccia del reddito imputato. In questa configurazione tanto la remissione in bonis quanto la difesa contenziosa partono in salita, e insistere significa spesso accumulare rischio senza guadagnare posizioni.

Il terzo scenario è quello della società che ha in corso o in vista operazioni straordinarie, ingressi di nuovi soci o modifiche della compagine che potrebbero comunque incidere sui requisiti: in tal caso ricostruire l’opzione su un triennio che rischia di interrompersi per cause sopravvenute può rivelarsi un investimento a perdere.

Il profilo ideale di questa opzione è la società il cui vantaggio annuale perduto è limitato, i cui comportamenti successivi sono incompatibili con il regime trasparente, o la cui struttura societaria è in evoluzione: qui la priorità è la pulizia della posizione, non il recupero di un’annualità.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio è la certezza: nessun contenzioso, nessuna esposizione a contestazioni future, nessuna incognita sul comportamento dell’ufficio. È anche la strada che consente di ripartire con un’opzione ineccepibile sul piano formale, eliminando alla radice il rischio che l’intero triennio venga messo in discussione anni dopo.

Il rischio è evidente e va dichiarato senza attenuazioni: si perde un’annualità di beneficio, e in alcuni casi la perdita può essere significativa. Va inoltre considerato che il regime ordinario, se gli utili vengono poi distribuiti, comporta una doppia imposizione — IRES sulla società e ritenuta sui dividendi percepiti dai soci — che in molte configurazioni rende il costo della rinuncia superiore a quanto appare dal confronto delle sole aliquote.

Un ulteriore elemento da soppesare riguarda i casi in cui, prima dell’omissione, i soci avevano già impostato la propria pianificazione personale sul presupposto della trasparenza: la rinuncia obbliga a rifare quei conti, e non sempre l’operazione è neutra.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade producono esiti differenti, e il modo più onesto di confrontarle è applicarle agli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici, non casi reali, e servono unicamente a rendere visibile l’ordine di grandezza delle poste in gioco.

Prima ipotesi: quanto vale davvero l’opzione perduta

S.r.l. unipersonale, socio persona fisica privo di altri redditi rilevanti, reddito imponibile del periodo d’imposta 2025 pari a 68.300 euro, utile destinato a integrale distribuzione.

In regime di trasparenza, il reddito viene imputato al socio e tassato con le aliquote IRPEF progressive: 23% sui primi 28.000 euro, 35% sulla fascia fino a 50.000 euro, 43% sull’eccedenza. Il carico IRPEF risulta pari a 22.009 euro, al lordo delle addizionali regionale e comunale.

In regime ordinario, la società liquida l’IRES al 24% su 68.300 euro, pari a 16.392 euro. L’utile distribuibile scende a 51.908 euro; la distribuzione integrale sconta la ritenuta del 26%, pari a 13.496 euro. Il carico complessivo si attesta a 29.888 euro.

La differenza è di 7.879 euro per un singolo periodo d’imposta. Su un triennio, a parità di condizioni, l’ordine di grandezza del beneficio perduto supera i 23.000 euro. È il numero che rende non indifferente la scelta del rimedio: rispetto a una posta di questo peso, una sanzione di 250 euro è un costo marginale, mentre un contenzioso pluriennale può esserlo molto meno.

Seconda ipotesi: il calendario dei termini

Stessa società, opzione destinata al triennio 2025-2027, da comunicare nel quadro OP del modello Redditi SC 2026 relativo al periodo d’imposta 2025, con termine ordinario fissato al 2 novembre 2026. Il quadro resta vuoto.

Percorrendo l’opzione 1, la prima dichiarazione utile è il modello Redditi SC dell’anno successivo, relativo al periodo d’imposta 2026: entro il termine ordinario di presentazione di quella dichiarazione la società indica l’opzione nel quadro OP segnalandone la decorrenza dal periodo precedente e versa contestualmente 250 euro con F24 ELIDE, codice tributo 8114, senza compensazione. Il triennio 2025-2027 resta integro. Se invece la società si accorge dell’omissione nel dicembre successivo alla scadenza di quella dichiarazione, la finestra è chiusa e l’opzione 1 non è più disponibile.

Percorrendo l’opzione 2, la stessa società, fuori termine, presenta dichiarazione integrativa e struttura la difesa sui comportamenti concludenti: l’esito dipende interamente dalla qualità del corredo probatorio e non è prevedibile in anticipo.

Percorrendo l’opzione 3, la società accetta l’IRES sul 2025 per 16.392 euro, sistema eventuali carenze di versamento con ravvedimento, e riesercita l’opzione per il triennio 2026-2028: il beneficio perduto è quello di una sola annualità.

Terza ipotesi: quando il comportamento tradisce l’intenzione

S.r.l. con due soci persone fisiche al 60% e al 40%, reddito imponibile 2025 pari a 112.700 euro. Il quadro OP non è stato compilato. Nel corso del 2026 la società ha versato regolarmente gli acconti IRES come soggetto ordinario, ha esposto in bilancio il debito per imposte correnti in capo a sé stessa, e i soci hanno presentato dichiarazioni prive di qualsiasi imputazione di reddito da partecipazione.

In una configurazione di questo tipo, la remissione in bonis è esposta a una contestazione seria: la sequenza dei comportamenti non è coerente con la volontà di aderire al regime trasparente, ed è precisamente il tipo di condotta che l’Agenzia ha ritenuto non concludente nella risposta n. 293 del 24 novembre 2025. La difesa in contenzioso condivide la stessa debolezza probatoria. L’elemento dirimente, in questo caso, non è il termine ma la storia dei fatti: quando i comportamenti raccontano una scelta diversa da quella che si vorrebbe recuperare, la strada più prudente è quasi sempre la terza.


Il confronto in tabella

Il prospetto che segue riassume i profili che più incidono sulla decisione. Va letto tenendo presente che nessuna riga, da sola, è decisiva: il peso relativo dei diversi elementi cambia in funzione dell’entità del beneficio in gioco e della solidità documentale della posizione. Gli importi indicati sono esclusivamente oneri previsti dalla legge.

ProfiloOpzione 1 — Remissione in bonisOpzione 2 — Integrativa e contenziosoOpzione 3 — Rinuncia e riprogrammazione
TerminePerentorio: entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utilePiù ampio: termini dell’art. 43 D.P.R. 600/1973 per l’integrativa; emenda in giudizio anche oltreNessun termine decadenziale; si riparte dal periodo d’imposta successivo
Tempi di definizioneImmediati: l’effetto si produce con l’adempimento e il versamentoDa alcuni mesi (autotutela) ad anni (giudizio di merito e legittimità)Immediati sul piano amministrativo
ComplessitàBassa: adempimento dichiarativo e versamentoAlta: ricostruzione probatoria, eventuale litisconsorzio con i sociMedia: bonifica della posizione IRES e delle dichiarazioni dei soci
Oneri di leggeSanzione fissa di 250 euro, non compensabile e non ravvedibileContributo unificato tributario da 30 a 1.500 euro per scaglioni di valore; eventuali sanzioni in caso di soccombenzaIRES dovuta per l’annualità; sanzioni ridotte da ravvedimento sulle eventuali carenze
Rischio in caso di esito negativoPerdita definitiva del regime per il triennio, con la sanzione già versata e non recuperabileAccertamento confermato, con imposte, interessi e sanzioni; coinvolgimento dei sociNessun rischio di contestazione: la posizione è allineata al regime ordinario
Effetti sui sociRegime trasparente pienamente efficace per l’intero triennioPosizione dei soci sospesa fino alla definizione; litisconsorzio necessario in caso di rettificaTassazione ordinaria dei dividendi eventualmente distribuiti
ReversibilitàNessuna: l’opzione così recuperata è irrevocabile per il triennioParziale: l’esito dipende dal giudizio, la scelta di agire resta rinunciabile fino al ricorsoPiena: l’opzione può essere esercitata dal periodo successivo
Presupposto criticoRequisiti sostanziali alla scadenza originaria e assenza di controlli formaliCoerenza documentata dei comportamenti e, dove possibile, incertezza interpretativaNessuno specifico, oltre al possesso dei requisiti per il triennio futuro

I criteri per scegliere

Il confronto in tabella ordina gli elementi, ma non decide. La decisione nasce dall’incrocio di alcuni criteri che vanno applicati alla situazione concreta, nell’ordine in cui incidono sulla praticabilità delle diverse strade.

Il primo criterio è la collocazione temporale. Se il termine di presentazione della prima dichiarazione utile non è ancora scaduto e non risultano attività di controllo formalmente conosciute, la remissione in bonis è quasi sempre l’ipotesi da esaminare per prima, perché nessuna altra strada offre lo stesso rapporto tra certezza dell’esito e onere sopportato. Se il termine è spirato, la prima opzione esce dal tavolo e il confronto si riduce alle altre due.

Il secondo criterio è la coerenza dei comportamenti tenuti dopo la scadenza. Se la società non ha liquidato IRES propria, se gli acconti sono coerenti con la trasparenza, se i soci hanno dichiarato il reddito imputato, se il bilancio riflette la scelta, la posizione è solida sia per la remissione in bonis sia per l’eventuale difesa. Se invece la sequenza dei fatti racconta un’adesione al regime ordinario, la ricostruzione è fragile su entrambi i fronti e la terza strada diventa la più razionale.

Il terzo criterio è l’entità del beneficio in gioco. Un vantaggio triennale di poche migliaia di euro non giustifica l’assunzione di un rischio contenzioso pluriennale; un vantaggio di decine di migliaia di euro cambia radicalmente il calcolo. Questo criterio va applicato su base triennale, non annuale, perché l’opzione produce effetti su tre esercizi.

Il quarto criterio è la posizione dei soci. Poiché la trasparenza imputa il reddito direttamente ai soci e, in caso di rettifica, genera litisconsorzio necessario, una strategia che coinvolga il contenzioso richiede che tutti i soci siano informati, allineati e disponibili a sostenere una linea comune. Se la compagine è divisa, o se qualche socio ha già impostato diversamente la propria dichiarazione, la difesa unitaria diventa difficile da costruire.

Il quinto criterio è la stabilità prospettica dei requisiti. Se la società prevede ingressi di nuovi soci, superamento delle soglie di ricavi o operazioni straordinarie che possano far venire meno i presupposti nel corso del triennio, recuperare a fatica un’opzione destinata a interrompersi ha un valore limitato.

Va infine considerato un criterio di metodo, che attraversa tutti gli altri: la scelta va compiuta avendo già chiaro come dovrà essere sostenuta se qualcuno la contesterà. Chi decide oggi la strada senza pensare al fascicolo probatorio di domani si trova spesso, due anni dopo, a dover difendere una posizione costruita senza le prove necessarie.

Su questo terreno pesa la qualità della struttura professionale cui ci si affida: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo — una configurazione che consente di impostare l’adempimento amministrativo e la difesa tecnica come un unico disegno, e non come due fasi scollegate.


Le domande di chi è indeciso

Posso tentare la remissione in bonis e, se non funziona, ripiegare sul contenzioso? In linea di principio sì: la remissione in bonis non preclude la successiva difesa. Va però considerato che il versamento della sanzione non è recuperabile se l’istituto non si perfeziona, e soprattutto che l’iniziativa porta la questione all’attenzione dell’ufficio. La sequenza ha senso quando i presupposti ci sono e il dubbio è marginale; ha meno senso come tentativo esplorativo in una posizione oggettivamente debole.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio non è simmetrico. Sbagliare per eccesso di prudenza — rinunciare a un’annualità che si sarebbe potuta recuperare — costa il beneficio di quell’anno. Sbagliare per eccesso di ottimismo — insistere su una posizione priva di supporto probatorio — costa imposte, interessi, sanzioni e anni di incertezza, e coinvolge anche i soci. Questa asimmetria è il motivo per cui l’analisi preliminare della documentazione vale più di qualsiasi valutazione fatta a memoria.

I soci possono essere chiamati in causa anche se l’errore è della società? Sì, e non solo. La società trasparente risponde in solido con i soci per le imposte, gli interessi e le sanzioni riferiti al reddito imputato, e in caso di rettifica la Corte di cassazione ha affermato il litisconsorzio necessario tra società e soci. La questione, quindi, non resta mai confinata alla sola società: ogni scelta va comunicata e condivisa con l’intera compagine.

Se un socio non ha inviato la raccomandata di assenso, la remissione in bonis può sanare anche quello? È il punto più delicato della materia e va affrontato con cautela. La remissione in bonis opera sugli adempimenti di natura formale; la comunicazione dell’assenso è a sua volta un adempimento formale, ma la sua mancanza incide sull’efficacia dell’opzione per tutti i soci, salvo il caso della S.r.l. unipersonale. La verifica va condotta documento per documento, distinguendo l’assenza totale dell’assenso da una sua trasmissione con modalità irregolari, perché le due situazioni non sono equivalenti.

L’opzione recuperata con la remissione in bonis vale anche per i trienni successivi? Sì, con una precisazione che va tenuta presente. Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l’opzione si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, salvo revoca espressa. Chi recupera l’opzione deve quindi presidiare anche il momento dell’eventuale uscita dal regime: una revoca dimenticata è, specularmente, una nuova omissione, anch’essa in linea di principio sanabile con la remissione in bonis, come l’Agenzia ha chiarito in materia di consolidato con la risposta n. 187 del 1° ottobre 2024.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riportati in forma riassuntiva e riformulata.

Pronunce che incidono sull’opzione 1 (remissione in bonis)

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30695 del 29 ottobre 2021. La Corte si è pronunciata sulla portata dell’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, chiarendo quale sia il riferimento temporale rilevante ai fini del perfezionamento dell’istituto. È la pronuncia che definisce il confine oltre il quale questa strada non è più percorribile, ed è quindi il primo riferimento da verificare in qualsiasi valutazione preliminare.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19309 del 2024. Si inserisce nel filone secondo cui l’omissione di una comunicazione richiesta dalla disciplina di un beneficio fiscale costituisce irregolarità di natura formale e non causa automatica di decadenza, quando i requisiti sostanziali siano posseduti. Il principio è rilevante perché sposta l’attenzione dall’adempimento in sé alla sostanza della posizione del contribuente, che è esattamente la logica su cui poggia la remissione in bonis.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8019 del 2025. Conferma il medesimo orientamento in tema di rapporto tra adempimenti comunicativi e conservazione del beneficio fiscale, consolidando l’idea che la sanzione dell’omissione formale non possa coincidere con la perdita integrale del diritto sostanziale.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 34655 del 27 dicembre 2024. In materia di regimi fiscali opzionali soggetti a termini di esercizio, la Corte ha affermato che il mancato esercizio dell’opzione entro il termine previsto non determina di per sé la decadenza dal beneficio, ma incide sulle modalità attraverso cui il beneficio può essere fatto valere, ponendo a carico del contribuente l’onere di attivare la via alternativa. È un principio che conferma come la perdita del termine amministrativo non chiuda necessariamente ogni possibilità di recupero.

Pronunce che incidono sull’opzione 2 (integrativa e contenzioso)

Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016. È la pronuncia fondativa. Le Sezioni Unite hanno affermato che la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale, e che la possibilità di emendarla per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta è esercitabile con la dichiarazione integrativa nei termini di legge, restando comunque ferma la facoltà del contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa allegando errori di fatto o di diritto, indipendentemente dai termini dell’integrativa. Su questo principio si regge l’intera praticabilità della seconda strada.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14889 del 2024. La Corte ha riconosciuto la possibilità di esercitare l’opzione per un regime agevolativo mediante dichiarazione integrativa, affermando che l’errore di fatto o di diritto che ha impedito la fruizione del beneficio è emendabile quando sia imputabile a un’obiettiva incertezza interpretativa sulla norma applicabile. È il riferimento da valorizzare quando l’omissione è maturata in un contesto normativo oggettivamente ambiguo.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3451 dell’11 febbraio 2025. Ha ribadito la piena emendabilità della dichiarazione in sede di giudizio, precisando che la mancata immediata fruizione di un beneficio non è imputabile a una scelta discrezionale quando dipende da un’incertezza interpretativa poi risolta, e che in tali casi il beneficio può essere recuperato anche attraverso una dichiarazione integrativa.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10722 del 2025. Ha confermato che la natura di dichiarazione di scienza rende la dichiarazione sempre modificabile alla luce di errori, di fatto o di diritto, da cui derivino per il contribuente oneri tributari maggiori di quelli dovuti per legge, e che in assenza di ragioni ostative l’amministrazione deve consentire al contribuente di conseguire il beneficio.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20232 del 2025. Ha ricondotto al diritto — e non a una concessione dell’amministrazione — la facoltà di correggere la propria posizione con dichiarazione integrativa quando l’omissione originaria dipenda da un errore scusabile determinato da un quadro normativo incerto.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29776 del 2025. Ha affermato che la modifica di un’opzione mediante dichiarazione integrativa non è preclusa, salvo che l’opzione abbia carattere negoziale e irrevocabile, e che anche in tale ipotesi resta praticabile la dimostrazione dell’essenziale e obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi degli artt. 1428 e seguenti del codice civile. È la pronuncia che affronta più direttamente il tema dell’irrevocabilità, centrale nella disciplina della trasparenza.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29761 del 2025. Ha ribadito che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori non è soggetta a rigidi termini di decadenza quando l’emenda è diretta a evitare un prelievo superiore al dovuto, richiamando il principio costituzionale di capacità contributiva.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28398 del 2025. Si colloca nel solco delle Sezioni Unite, confermando che il limite all’emenda in contenzioso non è di natura formale — non dipende cioè dalla presentazione o meno della dichiarazione integrativa — ma funzionale: l’emenda è ammessa nella misura in cui mira a neutralizzare la pretesa erariale.

Pronunce che incidono sulla struttura del contenzioso e sulla posizione dei soci

Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21262 del 30 luglio 2024. In caso di rettifica delle dichiarazioni di una società di capitali i cui soci abbiano optato per il regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, con automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e a prescindere dalla percezione, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario. È la pronuncia che impone di costruire qualsiasi strategia contenziosa come strategia collettiva.

Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 34262 del 21 novembre 2022. Ha ritenuto applicabile anche alla società a ristretta base che abbia optato per la trasparenza ex art. 116 TUIR la disciplina dettata dall’art. 115, confermando il meccanismo di rinvio per relationem tra le due norme. È un riferimento utile ogni volta che si discute dell’estensione alla “piccola trasparenza” di regole formalmente dettate per la “grande trasparenza”.

Corte di cassazione, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008. Ha affrontato il tema della responsabilità per le obbligazioni tributarie nelle società trasparenti, nel quadro dei rapporti tra accertamento in capo alla società e imputazione del reddito ai soci. Resta un riferimento sistematico per comprendere perché il coinvolgimento dei soci non sia un effetto collaterale, ma una caratteristica strutturale del regime.

La prassi che completa il quadro

Accanto alla giurisprudenza, tre documenti di prassi orientano concretamente la scelta. La circolare 28 settembre 2012, n. 38/E ha definito l’ambito applicativo della remissione in bonis, includendovi espressamente la trasparenza fiscale e definendo la nozione di “prima dichiarazione utile”. La circolare 2012, n. 47/E ha escluso l’istituto nei casi in cui l’omissione non sia una dimenticanza ma un ripensamento rispetto a una scelta già manifestata. Le risposte a interpello n. 293 e n. 294 del 24 novembre 2025, pronunciate in materia di consolidato ma di evidente rilievo sistematico, hanno delimitato con precisione il ruolo dei comportamenti concludenti: negata la remissione dove la condotta successiva contraddiceva l’opzione, riconosciuta dove acconti e appostazioni di bilancio erano coerenti. Sono i due provvedimenti che, allo stato, più di ogni altro indicano su cosa si giocherà una futura contestazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un’opzione non comunicata, lo Studio interviene con attività specifiche e verificabili, non con generiche assistenze.

  1. Ricostruiamo il calendario esatto dei termini, individuando la data di scadenza originaria dell’adempimento omesso e il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile, per stabilire se la remissione in bonis sia ancora praticabile o se il perimetro decisionale si sia già ristretto.
  2. Verifichiamo il possesso dei requisiti sostanziali alla data originaria di scadenza, esaminando la compagine sociale, il numero e la qualità dei soci, le soglie di ricavi e l’assenza di cause ostative, perché è su questo presupposto che si regge ogni rimedio.
  3. Esaminiamo documento per documento gli assensi dei soci, controllando le raccomandate con avviso di ricevimento e le relative ricevute, per stabilire se l’omissione riguardi la comunicazione della società, quella dei soci, o entrambe.
  4. Ricostruiamo la sequenza dei comportamenti tenuti dopo la scadenza, confrontando acconti versati, appostazioni di bilancio, scritture contabili e dichiarazioni dei soci, per misurare la coerenza della condotta con il regime che si intende recuperare.
  5. Predisponiamo materialmente l’adempimento di remissione in bonis, curando la compilazione del quadro OP con la corretta indicazione della decorrenza e il versamento della sanzione con F24 ELIDE e codice tributo 8114, nel rispetto del divieto di compensazione.
  6. Redigiamo la dichiarazione integrativa e l’istanza in autotutela, costruendo l’argomentazione sulla natura di dichiarazione di scienza e sulla giurisprudenza di legittimità in materia di emendabilità.
  7. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, sottoponendo il fascicolo probatorio alla prova della contestazione più probabile, prima di impegnare la società su una strada.
  8. Costruiamo il fascicolo probatorio in vista dell’eventuale contenzioso, raccogliendo e ordinando delibere, corrispondenza, prospetti di calcolo e documentazione contabile, così che la posizione sia difendibile anche a distanza di anni.
  9. Redigiamo e depositiamo il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, coordinando la difesa della società con quella dei soci, che il litisconsorzio necessario rende parti indispensabili del giudizio.
  10. Coordiniamo la posizione fiscale dei soci con quella della società, verificando l’allineamento delle rispettive dichiarazioni ed eventualmente attivando il ravvedimento operoso sulle carenze emerse.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi — sanare, integrare o riprogrammare — è la stessa che, se contestata, dovrà essere difesa domani davanti al giudice tributario e, nei casi che arrivano fino in fondo, davanti alla Corte di legittimità. Essere seguiti dallo stesso difensore abilitato al patrocinio in Cassazione lungo tutto il percorso significa che l’impostazione data all’adempimento amministrativo è già costruita in funzione della difesa tecnica successiva, senza cambi di mano e senza riscritture della linea a giudizio iniziato.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente inoltre di trattare simultaneamente i due piani che questa materia intreccia: la determinazione delle imposte e la gestione dei termini dichiarativi da un lato, la valutazione del rischio di contestazione e la costruzione della difesa dall’altro. È una condizione che qui non è un dettaglio organizzativo, perché la stessa omissione può richiedere, nello stesso momento, un intervento dichiarativo e una valutazione processuale.


In conclusione

Un quadro OP rimasto vuoto non è, di per sé, la fine del regime di trasparenza. È l’inizio di una decisione, e la decisione ha tre esiti possibili: sanare l’omissione entro il termine della prima dichiarazione utile versando la sanzione minima, difendere l’opzione attraverso la dichiarazione integrativa e, se necessario, il giudizio, oppure prendere atto della perdita di un’annualità e riprogrammare l’opzione dal periodo d’imposta successivo. Nessuna di queste strade è in assoluto migliore delle altre: quello che cambia è la loro tenuta rispetto ai fatti concreti, e sbagliare percorso non costa soltanto denaro — costa tempo, certezza e, quando il contenzioso coinvolge anche i soci, serenità nella gestione dell’impresa.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto in cui essa realmente si colloca, cioè al confine tra adempimento tributario e contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che l’impostazione data oggi alla scelta del rimedio è già pensata per reggere fino all’ultimo grado di giudizio; coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di far lavorare insieme, sullo stesso fascicolo, chi cura la dichiarazione e chi costruisce la difesa. È esattamente la combinazione che una questione di questo tipo richiede, perché il problema nasce in dichiarazione ma può finire davanti a un giudice.

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