Iva E Ritenute Non Versate: Si Possono Ristrutturare Con L’accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti?

Sull’IVA non versata e sulle ritenute trattenute e non riversate all’Erario circolano, tra imprenditori, amministratori e perfino tra alcuni consulenti, convinzioni che avevano un fondamento dieci anni fa e che oggi non lo hanno più. Altre, al contrario, nascono da una lettura troppo ottimistica delle riforme recenti: l’idea che basti depositare una domanda in tribunale per mettere al riparo l’impresa e il suo legale rappresentante. Il risultato è lo stesso in entrambi i casi: decisioni prese sulla base di informazioni sbagliate, nel momento in cui ogni settimana conta.

Il motivo di tanta confusione è comprensibile. La materia si trova all’incrocio di tre discipline che cambiano in fretta: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, ripetutamente corretto, da ultimo con il d.lgs. 136/2024), il diritto dell’Unione europea sull’IVA e il diritto penale tributario, riscritto dal d.lgs. 87/2024. Una regola vera per il concordato non lo è necessariamente per l’accordo di ristrutturazione; una regola vera fino al settembre 2024 può non valere per una proposta presentata dopo. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che l’IVA sia intoccabile rinuncia a uno strumento che potrebbe salvare l’azienda; chi crede che il Fisco sia irrilevante costruisce un piano destinato a non essere omologato.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. «L’IVA non si può tagliare: al massimo si rateizza»
  2. «Le ritenute non versate sono soldi dei dipendenti: nessuno ne consentirà la riduzione»
  3. «Se l’Agenzia delle Entrate dice no, l’accordo è finito»
  4. «Con il cram down basta trattare solo con il Fisco»
  5. «Depositata la domanda o omologato l’accordo, il problema penale sparisce»
  6. «Nel sovraindebitamento l’IVA resta comunque intoccabile»
  7. «Una volta omologata, la transazione fiscale è definitiva qualunque cosa accada»

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la ristrutturazione dei debiti fiscali nella crisi d’impresa richiede, contemporaneamente, la conoscenza degli strumenti del Codice della crisi e quella del diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a condurre proprio i percorsi negoziali da cui spesso nasce un accordo di ristrutturazione; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per quantificare e trattare IVA e ritenute; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento, il che copre le imprese minori e le ditte cessate che non possono accedere agli accordi del Codice riservati all’imprenditore.

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Mito n. 1 — «L’IVA non si può tagliare: al massimo si rateizza»

Il mito

«L’IVA è un’imposta europea: in qualsiasi procedura va pagata al 100%, al massimo si può chiedere una dilazione.»

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché per anni è stata la regola scritta. Nella formulazione originaria dell’art. 182-ter della legge fallimentare, la transazione fiscale consentiva di ridurre i crediti tributari, ma escludeva espressamente l’IVA e le ritenute operate e non versate: per questi debiti era ammessa soltanto la dilazione. Una previsione identica si trovava nell’art. 7 della legge 3/2012 sul sovraindebitamento. La giustificazione era il diritto dell’Unione: l’IVA costituisce una risorsa propria dell’Unione e gli Stati membri sono tenuti a garantirne l’effettiva riscossione. La Corte costituzionale aveva ritenuto questo assetto compatibile con la Costituzione (sentenza n. 225 del 2014 e ordinanza n. 232 del 2015), e la giurisprudenza penale di quegli anni ripeteva che il pagamento integrale dell’IVA era imposto da una norma di ordine pubblico.

Chi ha vissuto una crisi aziendale prima del 2017, o ha ricevuto consigli da chi l’ha vissuta, ha quindi un ricordo preciso e, per l’epoca, corretto. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che quel quadro è stato completamente ribaltato.

La realtà

La svolta è arrivata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), la Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione non impedisce a un imprenditore insolvente di pagare parzialmente un debito IVA nell’ambito di una procedura concorsuale, purché la procedura offra garanzie adeguate: la verifica di un esperto indipendente che il Fisco non otterrebbe di più in caso di liquidazione, e il controllo di un giudice. In altre parole, ciò che il diritto europeo vieta è la rinuncia generalizzata e indiscriminata alla riscossione, non la falcidia controllata all’interno di una procedura.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recepito il principio (sentenze 27 dicembre 2016, n. 26988, e 13 gennaio 2017, n. 760), e il legislatore ha riscritto l’art. 182-ter con l’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore dal 1° gennaio 2017, eliminando l’esclusione di IVA e ritenute.

Oggi la regola si trova nell’art. 63 del Codice della crisi, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione. La norma consente di proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, senza alcuna esclusione per l’IVA. La correzione essenziale è questa: nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale l’IVA può essere ridotta, non solo rateizzata, purché la proposta rispetti le condizioni del Codice.

Quelle condizioni sono il cuore della questione, e il mito le ignora due volte: una volta perché nega la falcidia, un’altra perché induce chi scopre che la falcidia è possibile a pensare che sia libera. Non lo è. La proposta deve essere depositata agli uffici competenti insieme alla documentazione dell’accordo e a una relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza del trattamento proposto al Fisco rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. È lo stesso parametro indicato dalla Corte di giustizia: il credito IVA può essere sacrificato solo se, in una liquidazione, lo Stato non incasserebbe di più.

C’è poi un secondo punto spesso frainteso. Senza una transazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate non aderisce all’accordo e resta un creditore estraneo. Il Codice prevede che i creditori estranei siano pagati integralmente entro centoventi giorni dalla scadenza del credito o dall’omologazione, se il credito era già scaduto. Quindi un accordo di ristrutturazione “semplice”, privo di transazione fiscale, non riduce l’IVA: la riduzione passa necessariamente dalla proposta ex art. 63.

La prova

Il testo dell’art. 63 CCII, come sostituito dal d.lgs. 136/2024, e la sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2016, C-546/14, sono la prova che chiude la questione. La Corte costituzionale, nella sentenza 29 novembre 2019, n. 245, ha ricostruito proprio questa evoluzione e ne ha tratto le conseguenze anche per il sovraindebitamento, come vedremo al mito n. 6. Anche la più recente analisi della prassi dell’Amministrazione finanziaria, commentata in dottrina nel 2026, riconosce che la natura di risorsa propria dell’Unione non può essere invocata in via generale per negare la definizione concorsuale dell’IVA nei casi consentiti dalla legge.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’IVA non si possa ridurre tende a fare una di queste due cose, entrambe dannose. La prima: escludere a priori l’accordo di ristrutturazione e scegliere una rateazione ordinaria insostenibile, destinata a decadere dopo poche rate, con la conseguenza di aggravare sanzioni e, oltre certe soglie, la posizione penale. La seconda: attendere passivamente, finché l’esposizione erariale diventa tale da rendere inevitabile la liquidazione giudiziale. In entrambi i casi l’impresa perde il momento in cui un piano credibile, con continuità aziendale e un trattamento dell’Erario migliore della liquidazione, sarebbe stato ancora costruibile.


Mito n. 2 — «Le ritenute non versate sono soldi dei dipendenti: nessuno ne consentirà la riduzione»

Il mito

«L’IVA forse sì, ma le ritenute no: sono somme trattenute ai lavoratori, l’imprenditore le ha solo “tenute in custodia”, e nessun Fisco accetterà mai di tagliarle.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è morale prima ancora che giuridico. Le ritenute alla fonte sono somme che il datore di lavoro sottrae alla retribuzione del dipendente per riversarle all’Erario: non versarle significa trattenere denaro che non appartiene all’impresa. Il diritto penale tributario riflette questa percezione, perché l’art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate oltre la soglia di 150.000 euro per periodo d’imposta.

A questo si aggiunge il ricordo normativo: fino al 2016, anche le ritenute operate e non versate erano espressamente escluse dalla falcidia nella transazione fiscale, esattamente come l’IVA. Chi ricorda quella regola la riporta, in buona fede, come ancora vigente.

La realtà

In realtà la norma dice altro. La riforma della legge 232/2016 ha eliminato l’esclusione anche per le ritenute, e l’attuale art. 63 CCII si riferisce in modo generale ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali e ai relativi accessori, senza sottrarre alcuna categoria. Le ritenute non versate, dal punto di vista del Codice della crisi, sono crediti tributari trattabili con la transazione fiscale al pari dell’IVA e delle imposte dirette.

Anzi, rispetto all’IVA il discorso è persino più semplice, perché le ritenute sulle retribuzioni non sono una risorsa propria dell’Unione: il vincolo europeo che aveva giustificato il vecchio divieto per l’IVA non riguarda direttamente questi tributi. La loro “infalcidiabilità” era una scelta del legislatore nazionale, e il legislatore l’ha abbandonata.

Vero, ma solo a metà, è invece che il Fisco guardi con particolare attenzione le ritenute. L’Agenzia valuta la proposta nel suo complesso e può considerare la condotta pregressa del debitore nella propria valutazione. Ma il criterio legale di omologazione resta quello della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e del rispetto delle soglie fissate dalla legge, non un giudizio morale sul tipo di tributo omesso.

Quanto ai contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori, anche essi rientrano nella transazione, perché l’art. 63 comprende i contributi e i premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie. La proposta va rivolta quindi, a seconda dei casi, sia all’Agenzia delle Entrate (e all’Agenzia delle Dogane per i tributi di sua competenza) sia all’INPS e all’INAIL.

C’è però un aspetto che il passaparola trascura e che conta moltissimo: la dimensione penale non viene cancellata dalla dimensione concorsuale. Ne parliamo al mito n. 5, ma va anticipato qui che il fatto che le ritenute siano falcidiabili sul piano civile non significa che il loro mancato versamento, se ha superato le soglie di legge, smetta di rilevare sul piano penale.

La prova

Oltre al testo dell’art. 63 CCII, lo conferma la stessa ricostruzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2019, che ricorda come il vecchio regime escludesse dalla falcidia sia l’IVA sia le ritenute, e come quel regime sia stato superato dal legislatore con la riscrittura dell’art. 182-ter operata dalla legge 232/2016. La circostanza che oggi le soglie minime per l’omologazione forzosa siano calcolate sull’intero credito di ciascun ente, senza distinguere tra tipi di tributo, dimostra che il legislatore non ha previsto un trattamento separato per le ritenute.

Cosa rischia chi ci crede

Chi dà per scontato che le ritenute non siano trattabili costruisce piani sbilanciati: propone di pagare integralmente le ritenute e di scaricare l’intero sacrificio su IVA, imposte dirette e fornitori, oppure inserisce le ritenute tra i debiti “da pagare fuori accordo”. Il risultato è un fabbisogno finanziario più alto del necessario, che può rendere il piano non fattibile e far saltare l’attestazione. In altri casi, il debitore rinuncia del tutto all’accordo convinto che l’esposizione per ritenute, magari pari a un terzo del debito erariale, lo condanni comunque alla liquidazione.


Mito n. 3 — «Se l’Agenzia delle Entrate dice no, l’accordo è finito»

Il mito

«Il Fisco ha diritto di veto: se non firma la transazione, nessun tribunale può omologare l’accordo.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nella natura stessa dell’accordo di ristrutturazione. È uno strumento negoziale: il debitore deve raggiungere l’intesa con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti (art. 57 CCII), o il trenta per cento negli accordi agevolati dell’art. 60, e il tribunale verifica e omologa. In molte imprese in crisi l’Erario è il primo creditore per importo: senza la sua firma, la percentuale non si raggiunge. È naturale dedurne che il suo “no” chiuda la partita.

Inoltre, per molti anni, l’omologazione nonostante il dissenso dell’Amministrazione è stata discussa: si riteneva che il tribunale potesse sostituirsi al Fisco solo in caso di silenzio, non di rifiuto espresso.

La realtà

La norma prevede un meccanismo che il passaparola spesso ignora: l’omologazione forzosa, detta cram down fiscale, oggi collocata nei commi 4 e seguenti dell’art. 63 CCII dopo il correttivo del 2024. L’opinione ormai prevalente, seguita dal legislatore con il d.lgs. 136/2024, è che il tribunale possa superare non solo l’inerzia, ma anche il diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

La correzione essenziale è questa: il “no” del Fisco non blocca automaticamente l’accordo, ma il tribunale può superarlo solo se ricorrono tutte le condizioni fissate dalla legge, che dopo il 2024 sono diventate molto più stringenti.

In sintesi, secondo la disciplina introdotta dal correttivo, il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione se:

  • l’adesione dei creditori pubblici è determinante per raggiungere la percentuale richiesta dall’art. 57 o dall’art. 60;
  • l’accordo non ha carattere liquidatorio;
  • il soddisfacimento dei crediti pubblici non è deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
  • il pagamento offerto è almeno pari al 50% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, fermi gli interessi di dilazione al tasso legale, se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto del totale dei crediti; la soglia sale al 60% quando gli altri creditori aderenti sono al di sotto di quel quarto.

A queste condizioni si aggiungono ipotesi in cui il cram down è escluso: tra le altre, quella del debitore che, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, abbia già concluso una transazione negli accordi di ristrutturazione per debiti della stessa natura, salvo il caso della rinegoziazione degli accordi.

Quanto ai tempi, la proposta va depositata presso gli uffici indicati dal Codice e l’Amministrazione ha novanta giorni per esprimersi. La giurisprudenza di merito ha precisato che, in assenza di adesione, quel termine deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione, mentre non occorre attenderlo se nel frattempo è intervenuto un diniego espresso.

A chi segue queste vicende capita spesso di constatare che il problema non è il “no” dell’Agenzia, ma il modo in cui la proposta era stata costruita prima di quel “no”. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la partita sul cram down si vince o si perde nella fase di preparazione del piano e dell’attestazione, non nell’udienza.

Un ultimo dettaglio temporale: la nuova disciplina dell’art. 63 si applica alle proposte di transazione presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo, avvenuta il 28 settembre 2024, come ha ritenuto la giurisprudenza di merito leggendo la norma transitoria del d.lgs. 136/2024. Le proposte anteriori restano regolate dal testo precedente, con soglie diverse (le soglie transitorie introdotte dal d.l. 69/2023 erano sensibilmente più basse).

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha confermato che il giudice del merito deve verificare in concreto se l’accordo con transazione fiscale persegua la funzione che l’ordinamento gli assegna, e che quell’accertamento, essendo di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La stessa Corte, con la sentenza 9 marzo 2026, n. 5309, ha qualificato come innovativa la soglia minima di soddisfacimento introdotta dall’art. 1-bis del d.l. 69/2023, confermando che le percentuali minime sono un vero requisito e non un semplice indice di convenienza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera il diniego del Fisco come definitivo abbandona accordi che avrebbero potuto essere omologati e si rassegna a strumenti più costosi o alla liquidazione. Ma c’è anche il rischio opposto, speculare: chi scopre il cram down e lo considera una scorciatoia sicura presenta proposte al di sotto del 50%, o con piani liquidatori, e si vede respingere l’omologazione, con il pericolo concreto che, su ricorso dei soggetti legittimati, il tribunale apra la liquidazione giudiziale con la stessa sentenza che nega l’omologa.


Mito n. 4 — «Con il cram down basta trattare solo con il Fisco»

Il mito

«Se il mio debito è quasi tutto fiscale, preparo un accordo con l’Agenzia, chiedo il cram down e il tribunale mi omologa il taglio, anche senza gli altri creditori.»

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un ragionamento che sembra logico: se il tribunale può sostituirsi al Fisco quando la sua adesione è determinante, e se il debito è per il novanta per cento erariale, allora la sola adesione “forzata” del Fisco basterebbe a superare la soglia del sessanta per cento. Alcuni commenti successivi al correttivo hanno effettivamente osservato che il nuovo testo chiarisce la possibilità di accedere allo strumento anche in assenza di adesioni significative di altri creditori, sia pure con soglie di soddisfacimento più alte. Il passaparola ha trasformato questa apertura in un “via libera”.

La realtà

Qui bisogna distinguere con attenzione, perché la risposta cambia secondo il regime applicabile.

Per il regime anteriore al d.lgs. 136/2024, la Cassazione è stata netta. Con la sentenza 17 dicembre 2024, n. 32954, ha affermato che l’omologazione forzosa presuppone che vi sia stato un accordo con creditori diversi dall’Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali, anche se insufficiente a raggiungere da solo la percentuale richiesta: il tribunale può colmare la maggioranza mancante, non crearla dal nulla. Il principio è stato ribadito con la pronuncia n. 31892/2025 e con l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, relativa proprio al regime precedente al correttivo.

Per il regime attuale, la legge ammette l’ipotesi in cui gli altri creditori aderenti siano meno di un quarto del totale, ma la “paga” con una soglia più alta: il 60% del credito pubblico, esclusi sanzioni e interessi. E soprattutto resta fermo il controllo del giudice sull’uso distorto dello strumento. La correzione essenziale: il cram down non è un modo per imporre al Fisco una falcidia in un accordo che, nella sostanza, coinvolge solo il Fisco.

L’ordinanza della Cassazione 26 febbraio 2026, n. 4365, è l’esempio più chiaro. Il caso riguardava una società già in liquidazione volontaria, con un passivo quasi interamente tributario superiore a 7,2 milioni di euro e un attivo minimo. La proposta prevedeva il pagamento del 2,9% del credito erariale e il soddisfacimento al 10% di due soli creditori chirografari, per poche centinaia di euro complessive, pari a una frazione irrilevante dell’esposizione totale. I giudici di merito hanno negato l’omologazione, ritenendo che l’accordo fosse un veicolo di mera falcidia fiscale, e la Cassazione ha confermato.

Attenzione però a non cadere nel mito opposto. La giurisprudenza del 2026 non ha introdotto un requisito di “meritevolezza” del debitore. Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, pronunciata in tema di concordato preventivo, la Cassazione ha escluso che il giudice possa negare il cram down fiscale sulla base di un autonomo giudizio morale sul debitore fondato su pregresse condotte distrattive o violazioni fiscali, dovendo verificare i presupposti di legge e in particolare la convenienza rispetto alla liquidazione. Il criterio non è “chi sei stato”, ma “a che cosa serve davvero questo accordo”.

La prova

Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954; Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918; Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Lette insieme, queste pronunce delineano un orientamento che la dottrina più recente considera ormai consolidato: serve un contesto autenticamente concorsuale.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è costruire un accordo “di facciata”, con uno o due creditori privati coinvolti per importi simbolici, spendere mesi in attestazioni e depositi e ottenere un rigetto motivato dall’uso distorto dell’istituto. Nel frattempo il debito erariale continua ad aumentare per interessi, le misure protettive si esauriscono e, con il rigetto dell’omologa, si apre la strada alla liquidazione giudiziale. C’è anche un costo reputazionale nei confronti dell’Amministrazione, che nelle successive interlocuzioni ricorderà il precedente tentativo.


Mito n. 5 — «Depositata la domanda o omologato l’accordo, il problema penale sparisce»

Il mito

«Se l’IVA e le ritenute entrano nell’accordo di ristrutturazione, il reato di omesso versamento non può più essermi contestato: la procedura “copre” anche il penale.»

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, e le ragioni sono almeno tre. La prima è di coerenza: sembra contraddittorio che lo Stato consenta, attraverso un giudice civile, di pagare solo una parte dell’IVA e poi, attraverso un giudice penale, punisca chi non l’ha pagata per intero. La seconda è storica: alcune pronunce, dopo la sentenza Degano, hanno valorizzato l’ammissione al concordato anteriore alla scadenza del termine penale per escludere il reato. La terza è recente: il d.lgs. 87/2024 ha introdotto regole più favorevoli per i reati di omesso versamento, e le notizie su assoluzioni e annullamenti sono state riassunte in modo approssimativo come “non si va più a processo se si è in crisi”.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra il piano civile e il piano penale, che la Cassazione mantiene con fermezza. La correzione essenziale: l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi non cancella, di per sé, un reato di omesso versamento già consumato, né rende automaticamente lecito il mancato pagamento dei debiti che scadono dopo la domanda.

Cominciamo dalle soglie e dai tempi. L’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un importo superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta; l’art. 10-bis punisce l’omesso versamento delle ritenute oltre 150.000 euro. Il d.lgs. 87/2024 ha spostato in avanti il momento di consumazione del reato IVA: la rilevanza penale va oggi verificata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. E ha introdotto, per entrambi i reati, una regola decisiva: se a quella data il debito è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997, il fatto non è punibile; in caso di decadenza dalla rateazione, rileva una soglia ridotta di 75.000 euro sul debito residuo.

Il d.lgs. 87/2024 ha poi aggiunto all’art. 13 del d.lgs. 74/2000 il comma 3-bis, una causa di non punibilità quando il mancato versamento dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’IVA o all’effettuazione delle ritenute. Il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità di crediti per insolvenza o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, e della non esperibilità di azioni idonee a superare la crisi. Resta infine la causa di non punibilità dell’art. 13, comma 1: l’integrale pagamento del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Ora il rapporto con le procedure. La Cassazione penale ha ripetuto che la mera presentazione della domanda o l’ammissione al concordato non esclude il reato né sul piano oggettivo né su quello soggettivo: la procedura non impedisce di pagare i debiti tributari che scadono dopo la domanda, salvo che il tribunale abbia vietato il pagamento dei crediti anteriori o negato un’autorizzazione specificamente richiesta prima della scadenza. Solo in quel caso il mancato pagamento può essere scriminato come adempimento di un dovere. Gli effetti protettivi bloccano le azioni esecutive dei creditori, ma non rendono inesigibile il versamento dell’imposta.

E la transazione fiscale omologata? Non esiste una norma che la equipari espressamente alla rateazione amministrativa dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997, alla quale i nuovi artt. 10-bis e 10-ter fanno riferimento. La valutazione degli effetti penali di un piano che dilaziona o riduce IVA e ritenute va quindi fatta caso per caso, calendario alla mano, e coordinata con il difensore penale. Ciò che è certo è che un reato già perfezionato prima della procedura non viene cancellato dalla successiva omologazione, e che i pagamenti effettuati dopo la consumazione non riducono l’importo rilevante ai fini della soglia.

La prova

Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938, ha ribadito che la presentazione o l’ammissione al concordato preventivo non esclude la punibilità per l’omesso versamento IVA e che i pagamenti successivi al perfezionamento del reato non si computano ai fini della soglia. Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628, ha individuato nel provvedimento del tribunale che vieta il pagamento dei crediti anteriori l’unica ipotesi scriminante. Sul versante favorevole, Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 38438, ha valorizzato la nuova regola della rateazione come disciplina più favorevole, e Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2026 (dep. 23 aprile 2026), n. 14721, ha precisato che per beneficiarne retroattivamente occorre aver concretamente intrapreso l’estinzione rateale. Cass. pen., sez. III, n. 16526/2025 (ud. 4 aprile 2025, dep. 2 maggio 2025), ha chiarito che la crisi di liquidità del nuovo comma 3-bis va allegata e provata in modo specifico dall’imputato.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è serio e personale. L’amministratore che, confidando nella procedura, smette di versare l’IVA che scade dopo il deposito della domanda, senza chiedere e ottenere un provvedimento del tribunale, può accumulare un nuovo omesso versamento penalmente rilevante proprio mentre cerca di salvare l’impresa. E chi pensa che l’omologazione “sani” le annualità passate rischia di trascurare le difese penali utili, come la documentazione della crisi di liquidità o l’avvio tempestivo di una rateazione, finché non è troppo tardi. Senza contare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che può colpire beni della società o, in certi casi, dell’amministratore.


Mito n. 6 — «Nel sovraindebitamento l’IVA resta comunque intoccabile»

Il mito

«Gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale sono roba da imprese medio-grandi. Per il piccolo imprenditore, il professionista o la ditta individuale chiusa, l’IVA resta infalcidiabile.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è doppio. In primo luogo, l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII è effettivamente riservato all’imprenditore che non sia “minore” ai sensi del Codice; l’imprenditore minore, il professionista e il consumatore accedono invece agli strumenti del sovraindebitamento. In secondo luogo, l’art. 7 della legge 3/2012, che ha regolato il sovraindebitamento fino al 2022, conteneva lo stesso divieto di falcidia dell’IVA che era stato eliminato dalla legge fallimentare: per qualche anno, quindi, il piccolo debitore si è trovato davvero in una posizione deteriore rispetto all’impresa soggetta a concordato.

La realtà

Quella disparità è stata eliminata dalla Corte costituzionale. Con la sentenza 29 novembre 2019, n. 245, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012, limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto»: non era ragionevole che l’IVA potesse essere ridotta nel concordato preventivo e non negli accordi del sovraindebitamento, dove le garanzie della procedura sono analoghe.

Oggi il Codice della crisi disciplina il sovraindebitamento con strumenti propri: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Nel concordato minore, il trattamento dei crediti tributari e previdenziali segue una disciplina autonoma e semplificata, centrata sul ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi e sulla relazione che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2026, n. 14555, ha precisato che in questa procedura la falcidia o la dilazione dei crediti tributari non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale secondo le regole del concordato preventivo, che risultano incompatibili con il concordato minore, comprese le modalità di espressione del voto dell’Agenzia.

Quindi la risposta al titolo, per chi non può accedere all’accordo di ristrutturazione, non è “no”: è “sì, ma con uno strumento diverso”. Vero, ma solo a metà, è che la strada va scelta con cura: il concordato minore presuppone di regola la prosecuzione dell’attività, e in assenza di continuità richiede apporti esterni; la ditta ormai cessata, in molti casi, dovrà valutare altre soluzioni, compresa la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione. È esattamente il terreno di competenza di chi opera come Gestore della crisi e come professionista fiduciario di un OCC.

La prova

Corte costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245, e Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555, sono le due pronunce che chiudono la questione, la prima per il vecchio regime della legge 3/2012, la seconda per il concordato minore del Codice.

Cosa rischia chi ci crede

L’artigiano o il professionista con 60.000 o 80.000 euro di IVA arretrata, convinto di non avere alternative, finisce spesso per subire per anni pignoramenti e fermi, pagando interessi e sanzioni senza mai intaccare il capitale. Oppure tenta una rateazione dopo l’altra, decadendo ogni volta. In entrambi i casi perde l’occasione di una procedura che, sotto il controllo dell’OCC e del giudice, avrebbe potuto definire l’intera esposizione in modo sostenibile.


Mito n. 7 — «Una volta omologata, la transazione fiscale è definitiva qualunque cosa accada»

Il mito

«Ottenuta l’omologa, il debito col Fisco è ridotto per sempre: se poi salto qualche rata, al massimo pagherò degli interessi.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che l’omologazione è una sentenza, e produce effetti vincolanti: per i creditori aderenti e, nei limiti del cram down, anche per l’Amministrazione che non ha aderito. Molti ragionano per analogia con altri istituti in cui un piccolo ritardo viene tollerato. Inoltre, nel linguaggio comune, “transazione” evoca un contratto chiuso una volta per tutte.

La realtà

In realtà la norma dice che la transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali. Non serve un’azione giudiziale del Fisco: la risoluzione opera automaticamente al superamento di quel termine. La correzione essenziale: la riduzione dell’IVA e delle ritenute è condizionata al puntuale adempimento del piano; il ritardo oltre sessanta giorni fa venire meno la transazione.

Ci sono poi due precisazioni che il mito ignora. La prima riguarda il perimetro: la transazione dell’art. 63 riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi degli enti previdenziali. Restano esclusi i tributi degli enti locali gestiti in proprio, come IMU e TARI. La giurisprudenza di merito ha però ammesso che, anche per questi, l’ente possa aderire a un accordo ai sensi del solo art. 57 CCII quando la proposta risulti conveniente rispetto alla liquidazione (Tribunale di Forlì, agosto 2025), e il legislatore delegato si è mosso nel senso di estendere ai tributi locali la disciplina del Codice. La seconda riguarda l’accertamento: la transazione non preclude, di regola, i poteri di controllo dell’Amministrazione sui periodi d’imposta, e la dottrina ha evidenziato che eventuali controversie pendenti possono essere negoziate nella transazione, ma occorre prevederlo espressamente.

La prova

Il testo dell’art. 63 CCII sulla risoluzione di diritto per mancato pagamento entro sessanta giorni dalle scadenze. Sul piano sistematico, la Cassazione ha sottolineato con l’ordinanza n. 4365/2026 che il sacrificio del credito pubblico è ammesso in quanto funzionale a una reale ristrutturazione: un piano che non viene eseguito perde la ragione stessa per cui la falcidia era stata consentita.

Cosa rischia chi ci crede

Chi tratta le scadenze del piano con la stessa elasticità di una rateazione ordinaria rischia di ritrovarsi con l’intero debito originario, sanzioni e interessi compresi, dopo aver già versato parte delle somme e magari dopo aver pagato gli altri creditori. In un’impresa con margini ridotti, questo significa quasi sempre l’insolvenza definitiva. Per questo la sostenibilità del calendario dei pagamenti va misurata prima della proposta, con un’analisi di sensitività, e non dopo l’omologa.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati di fantasia, non casi reali: servono a mostrare cosa accade davvero a chi agisce sulla base di una convinzione sbagliata.

Ipotesi 1 — Convinto che «al massimo si rateizza», oppure che «il tribunale mi omologa comunque»

Società in continuità, proposta presentata nel 2026. Crediti complessivi: 1.284.600 €. Di questi: IVA non versata 312.450 €, ritenute non versate 96.780 €, sanzioni e interessi erariali 71.230 €, contributi INPS 58.940 € (pagati integralmente nel piano), banche e fornitori 745.200 €.

Creditori privati aderenti: 482.300 €, pari al 37,5% del totale. Soglia dell’art. 57: 60% di 1.284.600 € = 770.760 €. Senza l’Agenzia delle Entrate la percentuale non si raggiunge; con l’Agenzia (480.460 €) si arriverebbe a 962.760 €, cioè al 74,9%. L’adesione del Fisco è quindi determinante.

Poiché gli altri aderenti superano un quarto dei crediti, la soglia minima per il cram down è il 50% del credito erariale esclusi sanzioni e interessi: 50% di 409.230 € = 204.615 €.

  • Scenario A (mito n. 1): l’imprenditore rinuncia all’accordo e chiede una rateazione ordinaria dell’intero debito erariale, che non riesce a sostenere. Dopo alcune rate decade, il debito residuo torna esigibile e le azioni esecutive riprendono.
  • Scenario B (mito n. 3 al rovescio): proposta al Fisco del 41% del capitale, pari a 167.784 €. L’Agenzia non aderisce. La proposta è sotto la soglia di 204.615 €: il cram down non è possibile, a prescindere dalla convenienza.
  • Scenario C (realtà): proposta del 52% del capitale, pari a 212.799,60 €, in un piano di continuità, con attestazione che in liquidazione giudiziale l’Erario, dopo i creditori con prelazione di grado anteriore, otterrebbe circa il 18%. Tutte le condizioni sono astrattamente presenti e il tribunale può valutare l’omologazione forzosa. Sanzioni e interessi possono essere ridotti nella proposta, fermi gli interessi di dilazione al tasso legale.

Ipotesi 2 — Convinto che «la procedura copre il penale»

IVA risultante dalla dichiarazione per il 2024, presentata nell’aprile 2025: 268.940 € non versati. Momento rilevante per la soglia penale: 31 dicembre 2026. Nel giugno 2026 la società deposita una domanda di accesso con riserva e, nel frattempo, smette di versare anche l’IVA periodica corrente, senza chiedere alcuna autorizzazione al tribunale.

  • Al 31 dicembre 2026 il debito IVA 2024 supera i 250.000 € e non è in corso di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997. Secondo l’orientamento della Cassazione, la sola domanda concorsuale non esclude il reato.
  • Se invece, prima di quella data, la società avesse avviato una rateazione regolare e l’avesse rispettata, il fatto non sarebbe punibile; in caso di decadenza successiva, la soglia rilevante diventerebbe 75.000 € sul residuo.
  • Il mancato versamento dell’IVA corrente dopo la domanda, senza un provvedimento del tribunale che vieti i pagamenti, costituisce un nuovo inadempimento, potenzialmente rilevante per l’anno d’imposta 2026.

La lezione: la strategia civile e quella penale vanno costruite insieme, con un calendario che confronti le scadenze tributarie, i termini penali e i tempi della procedura.

Ipotesi 3 — Convinto che «basta trattare solo con il Fisco»

Società in liquidazione volontaria. Crediti complessivi: 2.137.400 €, di cui erariali 2.096.800 € e chirografari 40.600 €. Attivo: 61.300 €. Proposta: pagamento del 3,1% del credito erariale grazie a un apporto esterno e del 10% a due fornitori aderenti che vantano, insieme, 4.180 €.

  • Gli altri creditori aderenti rappresentano lo 0,2% del totale: ben sotto il quarto, quindi soglia minima del 60% del capitale erariale. La proposta del 3,1% è lontanissima.
  • L’accordo ha natura liquidatoria, condizione che esclude di per sé il cram down.
  • Anche a prescindere dalle soglie, un piano così costruito ricalca la fattispecie esaminata da Cass. n. 4365/2026, con il rischio di una valutazione di uso distorto dell’istituto.

Esito realistico: rigetto della domanda di omologazione. La strada da esplorare, in un caso simile, è diversa: una trattativa con l’Agenzia su basi realmente migliorative rispetto alla liquidazione, oppure l’accettazione di uno scenario liquidatorio governato.


Il fondo di verità

Ogni mito esaminato contiene un frammento che, ricollocato nel quadro giusto, diventa un’informazione preziosa.

È vero che l’IVA ha un regime particolare. Non perché non si possa ridurre, ma perché il diritto dell’Unione pretende che la riduzione avvenga solo dentro una procedura con verifica indipendente e controllo giudiziale. Da qui l’importanza dell’attestazione: non è un adempimento formale, è la condizione che rende legittima la falcidia di un’imposta europea.

È vero che le ritenute hanno un peso “morale” diverso dalle altre imposte. Non incide sulla possibilità di trattarle nella transazione fiscale, ma incide sul penale, sulla soglia dei 150.000 euro, e sulla percezione dell’Amministrazione nella fase di negoziazione. Una proposta che le tratta in modo trasparente, magari con un pagamento più alto o più rapido, può rendere più agevole l’adesione.

È vero che il consenso del Fisco è centrale. Il cram down esiste, ma è un rimedio eccezionale con soglie elevate: 50% o 60% del capitale. Nella maggior parte dei casi l’obiettivo realistico resta l’adesione volontaria, che consente margini di manovra più ampi. A questo proposito la dottrina segnala che una recente riforma della responsabilità amministrativa (legge 7 gennaio 2026, n. 1) ha limitato ai casi di dolo la responsabilità erariale dei funzionari per le transazioni fiscali, rimuovendo un disincentivo che rendeva gli uffici molto prudenti nell’aderire; quanto questo si tradurrà in un maggior numero di adesioni lo dirà la prassi.

È vero che il cram down può funzionare anche con pochi altri creditori, nel regime vigente. Ma la soglia sale e il controllo sull’uso distorto resta: l’accordo deve essere una vera ristrutturazione, non un contenitore per la sola falcidia fiscale.

È vero che esistono oggi strumenti penali più favorevoli per chi è in crisi. La rateazione regolare alla data rilevante esclude la punibilità, e la crisi di liquidità non imputabile ha una causa di non punibilità espressa. Ma sono strumenti che richiedono iniziativa tempestiva e prova rigorosa, non effetti automatici della procedura concorsuale.

È vero che il piccolo debitore è stato a lungo trattato peggio. Ma dal 2019 non è più così, e il Codice offre al sovraindebitato strumenti in cui IVA e ritenute sono trattabili, sotto il controllo dell’OCC.

Ed è vero, infine, che l’omologazione produce effetti stabili. Ma la loro stabilità dipende dall’esecuzione puntuale: sessanta giorni di ritardo bastano a far risolvere di diritto la transazione.

Resta da ricordare un’ultima strada, a monte dell’accordo di ristrutturazione: la composizione negoziata della crisi. Dal correttivo del 2024 anche in quel percorso è possibile proporre una transazione fiscale, ma senza cram down: serve l’adesione dell’Agenzia. Spesso è proprio lì, con l’aiuto dell’esperto, che si costruisce il consenso poi trasfuso in un accordo omologato.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume, riga per riga, ciascuna convinzione esaminata e il modo in cui la questione è regolata dalla disciplina vigente. È pensata come promemoria rapido: per ogni riga, le condizioni complete sono quelle illustrate nella sezione dedicata. Va letta tenendo presente che per le proposte di transazione anteriori al 28 settembre 2024 si applica il testo previgente dell’art. 63 CCII, con soglie e presupposti differenti.

Il mitoCome stanno le cose
L’IVA si può solo rateizzareDal 2017 l’IVA è falcidiabile; oggi l’art. 63 CCII consente pagamento parziale o dilazionato, con attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione
Le ritenute non si toccanoAnche le ritenute rientrano nella transazione fiscale; restano però i profili penali dell’art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Se il Fisco dice no, è finitaIl tribunale può omologare con cram down se l’adesione è determinante, l’accordo non è liquidatorio, il Fisco non è trattato peggio che in liquidazione e sono rispettate le soglie del 50% o 60% del capitale
Basta trattare solo con il FiscoNel regime anteriore servono altri creditori aderenti (Cass. 32954/2024); oggi la soglia sale al 60% e il giudice verifica l’uso distorto (Cass. 4365/2026)
La procedura cancella il reatoLa domanda o l’ammissione non escludono il reato (Cass. pen. 35938/2025); contano rateazione alla data rilevante, crisi di liquidità provata, pagamento integrale prima del dibattimento
Nel sovraindebitamento l’IVA è intoccabileCorte cost. 245/2019 ha rimosso il divieto; nel concordato minore i tributi si trattano senza transazione ex art. 88 (Cass. 14555/2026)
L’omologa è definitiva comunqueLa transazione si risolve di diritto se i pagamenti al Fisco e agli enti non sono eseguiti entro 60 giorni dalle scadenze

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso pagare meno IVA di quella dovuta con un accordo di ristrutturazione?

Sì, a condizioni precise. Serve una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, corredata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità del piano e sulla convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale. Senza transazione, l’Agenzia è un creditore estraneo da pagare integralmente nei termini di legge.

Quindi è vero che il tribunale può imporre al Fisco qualunque percentuale?

No. Il cram down richiede che l’adesione pubblica sia determinante, che l’accordo non sia liquidatorio, che il Fisco non riceva meno che nella liquidazione e che il pagamento sia almeno il 50% del capitale di ciascun ente (60% se gli altri aderenti sono meno di un quarto dei crediti). Sono inoltre previste ipotesi di esclusione, come la transazione già conclusa negli ultimi cinque anni per debiti della stessa natura.

Quindi è vero che, se entro in una procedura prima della scadenza penale, sono al sicuro?

No, non automaticamente. Per la Cassazione penale la domanda o l’ammissione a una procedura non escludono di per sé il reato di omesso versamento, salvo un provvedimento del tribunale che vieti i pagamenti. Occorre valutare separatamente la rateazione alla data rilevante, la causa di non punibilità per crisi di liquidità e l’eventuale pagamento integrale prima del dibattimento.

Quindi è vero che sanzioni e interessi si possono ridurre più del capitale?

Dipende dalla struttura della proposta, ma la legge lo consente. Le soglie minime del cram down sono calcolate sul capitale, esclusi sanzioni e interessi, fermi gli interessi di dilazione al tasso legale. Nella proposta è quindi possibile prevedere un trattamento più incisivo degli accessori, sempre nel rispetto della convenienza complessiva per l’Erario.

Quindi è vero che se ho una ditta individuale chiusa non posso fare nulla per l’IVA?

No. Chi non può accedere all’accordo di ristrutturazione dispone degli strumenti del sovraindebitamento. La scelta tra concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dipende dalla situazione concreta, ma l’IVA non è più esclusa dalla falcidia, come ha chiarito la Corte costituzionale nel 2019.


Le sentenze che smontano i miti

1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti)Principio: il diritto dell’Unione non vieta il pagamento parziale dell’IVA da parte dell’imprenditore insolvente in una procedura concorsuale che preveda la verifica di un esperto indipendente e il controllo del giudice. Mito smontato: n. 1. È la pronuncia da cui discende tutto il sistema attuale.

2. Cass., Sezioni Unite, 27 dicembre 2016, n. 26988Principio: recependo la Corte di giustizia, le Sezioni Unite hanno ammesso la riduzione dell’IVA nel concordato preventivo proposto senza transazione fiscale. Mito smontato: n. 1. Segna il cambio di rotta della giurisprudenza nazionale.

3. Cass., Sezioni Unite, 13 gennaio 2017, n. 760Principio: conferma dello stesso orientamento sulla falcidiabilità dell’IVA nel concordato. Mito smontato: n. 1. Consolida il superamento del vecchio dogma dell’intangibilità.

4. Corte costituzionale, 29 novembre 2019, n. 245Principio: è illegittima la norma della legge 3/2012 che escludeva la falcidia dell’IVA negli accordi da sovraindebitamento, per irragionevole disparità con il concordato. Miti smontati: nn. 1 e 6. Estende la regola ai debitori non soggetti al fallimento.

5. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954Principio: nel regime anteriore, il tribunale può surrogarsi al Fisco non aderente solo se esistono altri creditori aderenti, anche in misura insufficiente da sola a raggiungere la maggioranza. Mito smontato: n. 4. Esclude accordi “solo fiscali”.

6. Cass. civ., sez. I, n. 31892/2025Principio: ribadisce che il cram down presuppone un accordo, anche percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Mito smontato: n. 4. Conferma la continuità dell’orientamento.

7. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365Principio: il giudice di merito può negare l’omologazione quando l’accordo con transazione fiscale è usato per finalità deviate, come la mera falcidia del debito erariale con adesioni simboliche; la valutazione è di fatto e censurabile solo per vizio di motivazione. Miti smontati: nn. 3, 4 e 7. È oggi il riferimento principale sui limiti del cram down.

8. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309Principio: la soglia minima di soddisfacimento introdotta dall’art. 1-bis del d.l. 69/2023 ha portata innovativa rispetto al precedente art. 63 CCII. Mito smontato: n. 3. Ricorda che le soglie sono requisiti autonomi e che il regime temporale applicabile è decisivo.

9. Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918Principio: nel regime anteriore al d.lgs. 136/2024 il cram down richiedeva un accordo preesistente con creditori non pubblici. Mito smontato: n. 4. Rilevante per le proposte presentate prima del 28 settembre 2024.

10. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723Principio: nel cram down fiscale del concordato preventivo il giudice verifica i presupposti di legge, a partire dalla convenienza, senza un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore basato su condotte pregresse. Mito smontato: n. 4 nella sua versione opposta (“chi ha evaso non può ristrutturare”). Utile, per analogia, a delimitare il controllo anche negli accordi.

11. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555Principio: nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari non richiede la transazione fiscale del concordato preventivo, perché la materia è regolata dalla disciplina autonoma centrata sull’OCC. Mito smontato: n. 6. Fondamentale per imprese minori e professionisti.

12. Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938Principio: presentazione e ammissione al concordato non escludono l’omesso versamento IVA; i pagamenti successivi alla consumazione non incidono sulla soglia. Mito smontato: n. 5. Separa nettamente piano concorsuale e piano penale.

13. Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628Principio: la domanda di concordato, anche con riserva, non impedisce il pagamento dei tributi in scadenza; il reato è escluso solo da un provvedimento del tribunale che vieti il pagamento dei crediti anteriori. Mito smontato: n. 5. Indica l’unica via scriminante legata alla procedura.

14. Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2025, n. 38438Principio: dopo il d.lgs. 87/2024 l’omesso versamento IVA oltre soglia non è punibile se il debito è in regolare rateazione alla data rilevante; in caso di decadenza, rileva la soglia di 75.000 euro sul residuo. Mito smontato: n. 5 (nella parte in cui ignora gli strumenti favorevoli reali). Mostra dove si trova davvero la protezione penale.

15. Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2026 (dep. 23 aprile 2026), n. 14721Principio: la nuova disciplina della rateazione retroagisce, ma occorre che il contribuente abbia concretamente intrapreso l’estinzione rateale. Mito smontato: n. 5. Conferma che serve un’iniziativa del debitore, non un effetto automatico.

16. Cass. pen., sez. III, n. 16526/2025 (ud. 4 aprile 2025, dep. 2 maggio 2025)Principio: la causa di non punibilità per crisi di liquidità dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 si applica retroattivamente, ma l’imputato deve allegare e provare cause non imputabili e sopravvenute all’incasso dell’IVA o all’effettuazione delle ritenute. Miti smontati: nn. 2 e 5. Riguarda espressamente anche le ritenute.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro metodo parte da una regola semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la strategia solo sulla parte vera. In concreto:

  1. Ricostruiamo l’esposizione erariale per tipologia, separando IVA, ritenute, imposte dirette, sanzioni, interessi e contributi, e distinguendo i tributi delle agenzie fiscali da quelli locali esclusi dall’art. 63.
  2. Verifichiamo il regime temporale applicabile, stabilendo se la proposta ricade nel testo dell’art. 63 anteriore o successivo al 28 settembre 2024 e quali soglie ne derivano.
  3. Calcoliamo le soglie del cram down sul caso concreto: percentuale determinante, quota degli altri aderenti, 50% o 60% del capitale di ciascun ente.
  4. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, lo scenario liquidatorio di confronto, perché la convenienza per l’Erario sia dimostrata con numeri verificabili e non affermata.
  5. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, fornendo dati, ipotesi e analisi di sensitività necessarie a una relazione solida.
  6. Redigiamo e depositiamo la proposta di transazione agli uffici competenti e seguiamo l’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate e con gli enti previdenziali nei novanta giorni.
  7. Mappiamo il calendario penale di IVA e ritenute, individuando le date rilevanti ai fini degli artt. 10-bis e 10-ter, la possibilità di rateazioni e la documentazione di un’eventuale crisi di liquidità, in raccordo con il difensore penale.
  8. Valutiamo il percorso alternativo: composizione negoziata con transazione fiscale, concordato preventivo, oppure, per imprese minori e professionisti, concordato minore o liquidazione controllata.
  9. Presidiamo l’esecuzione dell’accordo, con un calendario delle scadenze che eviti la risoluzione di diritto oltre i sessanta giorni.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo contro il diniego di omologazione fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione nasce spesso da una trattativa condotta nella composizione negoziata, dove si costruiscono i rapporti con i creditori e con l’Amministrazione. Accanto a essa, il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di trattare IVA e ritenute con la precisione tecnica che l’attestazione e il confronto con l’Agenzia richiedono.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano è lo stesso difensore che, se necessario, lo sostiene nel reclamo e nel giudizio di legittimità, senza passaggi di mano che disperdano informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia il numero sbagliato nell’attestazione vale quanto l’argomento giuridico sbagliato in udienza.


Chiusura

IVA e ritenute non versate si possono ristrutturare con l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma solo attraverso la transazione fiscale dell’art. 63 del Codice della crisi, con un’attestazione rigorosa, soglie precise in caso di cram down e un piano che sia una vera ristrutturazione. Nessuna procedura, però, cancella da sola i profili penali, e nessuna omologazione resiste a un’esecuzione inadempiuta. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di scegliere lo strumento giusto nel momento giusto.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché riunisce le competenze che la questione richiede: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per i percorsi negoziali e gli accordi con l’Erario; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario per la quantificazione e il trattamento di IVA e ritenute; la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per chi deve percorrere la via del sovraindebitamento; il patrocinio in Cassazione per difendere l’accordo fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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