Perché su questo tema contano le sentenze più del testo di legge
L’articolo 60 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è una norma di due righe. Dice che la soglia di adesioni richiesta per l’accordo di ristrutturazione dei debiti scende dal 60% al 30% dei crediti quando il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non chiede misure protettive. Letta così, sembra una scorciatoia: metà delle firme, stesso risultato. Nella pratica dei tribunali, invece, ogni parola di quella norma si è rivelata un punto di frizione. Che cosa si intende esattamente per “moratoria”? Le misure protettive ottenute durante la composizione negoziata “contano” come richiesta? Nel calcolo del 30% entrano i crediti contestati? Chi ha dato un assenso informale è un creditore aderente? E quanto a fondo può spingersi il giudice nel verificare che gli estranei vengano pagati davvero?
Le risposte non stanno nel codice: stanno nelle decisioni della Corte di Cassazione e dei tribunali specializzati, che negli ultimi due anni hanno ridisegnato i confini del controllo in sede di omologazione. Chi imposta un accordo agevolato ignorando questi orientamenti rischia di arrivare in udienza con un fascicolo formalmente perfetto e sostanzialmente inomologabile.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere prima di puntare sulla soglia del 30%, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa ti permette di fare, cosa ti vieta, dove si nascondono le trappole.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile. L’accordo agevolato è molto spesso lo sbocco naturale di una composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta dalle trattative all’accordo. Poiché la maggior parte dei crediti da ristrutturare è di natura bancaria, l’analisi delle posizioni è condotta dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. E poiché l’omologazione può essere contestata fino all’ultimo grado, la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata oggi possa essere difesa, se necessario, davanti alla Suprema Corte.
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Il quadro normativo in breve: le tre soglie e le due condizioni
Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici basta mettere in fila quattro disposizioni del D.Lgs. 14/2019.
L’accordo ordinario (art. 57 CCII). L’imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza può concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. L’accordo deve essere accompagnato da un piano economico-finanziario e dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. Questi ultimi, che non firmano, non subiscono falcidie: devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione, se il loro credito è già scaduto a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se il credito scade dopo. Quei 120 giorni sono, nella sostanza, una dilazione imposta per legge a chi non ha aderito.
L’accordo agevolato (art. 60 CCII). La percentuale dell’articolo 57 è ridotta della metà, quindi al 30%, quando il debitore rispetta due condizioni cumulative: a) non propone la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non ha richiesto e rinuncia a richiedere le misure protettive. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter) ha riscritto la lettera b), sostituendo il generico riferimento alle “misure protettive temporanee” con il richiamo espresso alle misure protettive dell’articolo 54. La modifica ha una portata interpretativa rilevante, che vedremo analizzando le questioni aperte.
L’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII). Qui la logica cambia: gli effetti dell’accordo si estendono anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, purché la categoria sia omogenea per posizione giuridica e interessi economici e gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti di quella categoria. Se l’accordo nasce da una composizione negoziata, l’articolo 23, comma 2, lettera b), abbassa la soglia al 60%.
La transazione su tributi e contributi (art. 63 CCII). Negli accordi di ogni tipo il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi. Il comma 4, nel testo riformato dal correttivo-ter, consente al tribunale di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando quell’adesione è determinante per raggiungere le percentuali degli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono le ulteriori condizioni fissate dalla norma. Il richiamo espresso all’articolo 60 è importante: il cosiddetto cram down fiscale opera anche sulla soglia del 30%.
Il procedimento segue le regole comuni: domanda con ricorso ai sensi dell’articolo 40, pubblicazione nel registro delle imprese, opposizioni dei creditori e di ogni interessato, sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48, reclamo alla Corte d’appello e ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 51. Un dettaglio procedurale che molti trascurano: le procedure del codice della crisi seguono ritmi propri, e la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690) ha escluso che la sospensione feriale dei termini, quella che normalmente congela i termini processuali dal 1° al 31 agosto, operi per l’impugnazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Chi si muove in questa materia deve ragionare come se agosto non esistesse.
In sintesi, l’agevolato offre un vantaggio numerico (metà delle adesioni) in cambio di due rinunce: nessuna dilazione per chi non firma, nessuno scudo contro le azioni esecutive durante le trattative. Il resto (attestazione, piano, pagamento integrale degli estranei, controllo del tribunale) resta identico. Ed è proprio su questo “resto” che la giurisprudenza ha lavorato di più.
Ciò che i giudici considerano ormai acquisito
Prima di entrare nelle zone grigie conviene fissare i punti fermi. Su quattro aspetti la Cassazione ha espresso orientamenti che possono dirsi consolidati e che valgono per l’accordo agevolato esattamente come per quello ordinario, anzi con un peso maggiore, perché una soglia più bassa lascia fuori una platea più ampia di creditori estranei.
1. Il tribunale non si limita a controllare le carte: verifica che gli estranei saranno pagati davvero
La vicenda. Una società aveva chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione che includeva una transazione su crediti tributari e contributivi. Il nodo era duplice: il trattamento dei crediti pubblici rispetto all’ordine delle cause di prelazione e la credibilità della promessa di pagamento integrale dei creditori rimasti fuori.
Il principio. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842, la Suprema Corte ha chiarito che in sede di omologazione il giudice deve verificare non solo la regolarità formale degli adempimenti, ma tutti i profili di legalità sostanziale, compresa l’effettiva capacità dell’accordo di soddisfare per intero i creditori estranei nei tempi di legge. Il controllo si svolge in termini di plausibilità e ragionevolezza: se l’accordo, così come è costruito, rende irrealistica la promessa di pagamento integrale, l’omologazione può essere negata. La stessa decisione ha affermato la necessità di rispettare, nel trattamento dei crediti tributari e contributivi, la regola della priorità relativa.
La traduzione pratica. Nell’accordo agevolato questo principio pesa il doppio. Con il 30% di adesioni, il 70% del passivo resta potenzialmente estraneo e deve essere pagato per intero, senza neppure i 120 giorni di respiro dell’accordo ordinario. In altre parole, se ti trovi a presentare un accordo agevolato, l’attestatore e il tribunale guarderanno prima di tutto una cosa: la cassa disponibile, mese per mese, basta a onorare alle scadenze originarie tutto ciò che non hai rinegoziato? Un’attestazione che si limita ad affermarlo, senza dimostrarlo con flussi credibili, non supera il vaglio.
2. La pubblicità nel registro delle imprese non è un adempimento da sistemare dopo
La vicenda. Un’impresa aveva depositato una domanda di concordato con riserva e poi, nel termine assegnato dal tribunale, aveva virato sullo strumento degli accordi di ristrutturazione. La pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese, però, non era stata eseguita entro quel termine.
Il principio. La Suprema Corte, con Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218, ha stabilito che l’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese deve precedere il deposito in tribunale o almeno essere contestuale a esso; nel procedimento avviato con riserva deve comunque avvenire entro il termine massimo concesso. La ragione è sostanziale: una pubblicità eseguita in tempi scelti liberamente dal debitore impedisce ai creditori e ai terzi di sapere quale strada è stata imboccata e di reagire. Nella stessa direzione si erano già mosse Cass. civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2534, secondo cui il deposito del ricorso deve accompagnarsi alla pubblicazione, e Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837, che ha ribadito la necessità dell’iscrizione entro il termine fissato dal giudice.
La traduzione pratica. Nell’accordo agevolato la pubblicazione è ancora più delicata, perché dall’iscrizione decorre il termine di 30 giorni per le opposizioni e perché i creditori estranei, che sono la maggioranza, hanno il massimo interesse a contestare. Il principio, calato nella pratica, significa che un ritardo nella pubblicazione non è un vizio sanabile: può rendere inammissibile l’intera domanda. Il deposito telematico in tribunale e la richiesta di iscrizione al registro vanno programmati come un’unica operazione.
3. Chi vuole contestare l’omologazione deve essersi costituito parte subito
La vicenda. L’Agenzia delle Entrate, creditrice di una società che aveva ottenuto l’omologazione di un accordo, si era limitata a far pervenire un dissenso tardivo e poi aveva proposto reclamo contro il decreto di omologazione.
Il principio. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840 ha affermato che, data la natura contenziosa del procedimento di omologazione, la legittimazione a proporre reclamo spetta soltanto a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti, tipicamente proponendo opposizione. La Corte ha quindi confermato l’esclusione del reclamo dell’Agenzia.
La traduzione pratica. Il principio vale in entrambe le direzioni. Se sei il debitore, sai che un creditore estraneo che non si è opposto nei 30 giorni dalla pubblicazione non potrà, di regola, riaprire la partita in appello. Se invece sei un creditore che ritiene l’accordo agevolato costruito male (per esempio perché il 30% è stato raggiunto con adesioni fittizie), devi opporti in primo grado: il silenzio iniziale ti preclude le impugnazioni successive.
4. I tempi dell’ultimo grado sono stretti e decorrono dalla notifica della cancelleria
La vicenda. Contro il provvedimento della Corte d’appello che aveva deciso il reclamo sull’omologazione di un accordo di ristrutturazione era stato proposto ricorso per cassazione oltre il termine breve, calcolato dalla parte come se decorresse da un momento diverso.
Il principio. Con Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378, la Suprema Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione va proposto entro il termine breve di 30 giorni, che decorre dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dalla cancelleria tramite posta elettronica certificata. La decisione riguardava ancora la legge fallimentare, ma la regola dei 30 giorni è confermata anche dall’articolo 51 del codice della crisi.
La traduzione pratica. Una volta arrivata la PEC della cancelleria, il conto alla rovescia è partito. Non si attende la notifica della controparte e non si confida su pause estive. Per chi ha puntato su un accordo agevolato e se lo vede revocare in appello, questo significa che la decisione se ricorrere in Cassazione va presa in poche settimane, con un difensore che conosca già il fascicolo.
Primo nodo interpretativo: che cosa vuol dire “non proporre la moratoria”?
La questione
Immagina di essere l’amministratore di una società con un passivo di poco inferiore ai due milioni. Hai convinto le tue banche, che pesano per un terzo, a firmare un accordo. I fornitori non firmano, ma sei in grado di pagarli per intero. Ti serve però un po’ di tempo: i 120 giorni dall’omologazione che l’articolo 57 concede nell’accordo ordinario ti farebbero comodo. Puoi usarli anche nell’agevolato, visto che la legge vieta la “moratoria” e quei 120 giorni, tecnicamente, non vengono chiamati così?
Che cosa emerge da giurisprudenza e dottrina
Su questo punto specifico non è stata reperita, nel corso della ricerca svolta per questa analisi, una pronuncia di legittimità che abbia risolto il dubbio in modo espresso. È un dato da dichiarare con onestà: l’accordo agevolato è ancora poco utilizzato e il contenzioso sulla lettera a) dell’articolo 60 è scarso. Il dibattito si è sviluppato soprattutto in dottrina, con due letture.
Secondo una prima tesi, la “moratoria” vietata sarebbe soltanto quella convenzionale, cioè la dilazione negoziata con i creditori e poi estesa ai non aderenti (lo strumento che il codice disciplina all’articolo 62). I 120 giorni dell’articolo 57, comma 3, non essendo qualificati come moratoria dal legislatore, resterebbero utilizzabili anche nell’agevolato.
La seconda tesi, prevalente, respinge questa conclusione. Chi la sostiene osserva che l’articolo 60 riprende una disposizione introdotta nella legge fallimentare dal D.L. 118/2021, e che la “moratoria” di cui parla la norma coincide proprio con la dilazione legale concessa ai creditori estranei nell’accordo ordinario. Anche i commentari più diffusi descrivono l’accordo agevolato come quello in cui gli estranei devono essere pagati integralmente alla scadenza originaria, senza poter beneficiare della dilazione dell’articolo 57.
A favore della tesi più rigorosa gioca anche l’orientamento consolidato sul controllo sostanziale del tribunale (Cass. n. 34842/2024, già esaminata): se il giudice deve verificare in concreto la plausibilità del pagamento integrale degli estranei “nei tempi previsti”, un piano che si appoggia sui 120 giorni dove la norma li esclude esporrebbe l’accordo a una valutazione negativa proprio sui tempi.
Se c’è contrasto: l’assunzione prudenziale
Il contrasto esiste, ma è sbilanciato. L’assunzione prudenziale è che nell’accordo agevolato i creditori estranei vadano pagati alle scadenze naturali, e quelli già scaduti immediatamente dopo l’omologazione, senza alcun margine di 120 giorni. Costruire il piano sulla tesi minoritaria significa scommettere l’omologazione su un’interpretazione che il tribunale potrebbe non condividere.
Cosa significa per te
Se stai valutando l’agevolato, la prima domanda non è “ho il 30%?” ma “ho la liquidità per pagare subito tutto il resto?”. Le due cose si tengono: più bassa è la percentuale di adesioni, più alto è il fabbisogno immediato per gli estranei. Un accordo agevolato raggiunto al 31% con le banche ma senza la cassa per pagare fornitori, dipendenti e professionisti alle scadenze è un accordo destinato a non essere omologato. In questa situazione l’accordo ordinario al 60%, pur più faticoso da negoziare, può essere l’unica strada percorribile perché ti concede i 120 giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora con lo staff di commercialisti proprio su questo passaggio: tradurre la soglia percentuale in un fabbisogno di cassa verificabile, prima di scegliere lo strumento.
Secondo nodo interpretativo: le misure protettive chieste “prima” bloccano l’agevolato?
La questione
Il caso tipico è questo. La tua impresa ha avviato una composizione negoziata della crisi. Durante le trattative, per fermare un pignoramento, hai chiesto e ottenuto le misure protettive previste per quel percorso. La composizione si chiude con un’intesa con un gruppo di creditori che vale il 34% del passivo. Vuoi depositare un accordo agevolato. Il tribunale potrebbe dirti che non puoi, perché “hai già richiesto misure protettive”?
Che cosa hanno deciso i giudici e che cosa ha cambiato il legislatore
Anche su questo punto non risultano, dalla ricerca condotta, pronunce di legittimità specifiche sull’articolo 60. Esistono però tre elementi che orientano l’interpretazione in modo abbastanza netto.
Il primo è la riforma della lettera b) operata dal D.Lgs. 136/2024. Il testo originario parlava genericamente di “misure protettive temporanee”; quello vigente richiama le misure protettive di cui all’articolo 54, cioè quelle chieste con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. I primi commenti al correttivo-ter hanno letto la modifica come un chiarimento del perimetro della condizione: sono ostative tutte le misure dell’articolo 54, anche quelle atipiche, ma il riferimento è a quella norma.
Il secondo elemento è sistematico. Le misure protettive della composizione negoziata sono disciplinate da norme diverse (gli articoli 18 e 19 del codice). La dottrina che si è occupata del tema ha sostenuto che le misure ottenute in fase di composizione non siano ostative, richiamando anche la formulazione della disciplina transitoria del D.L. 118/2021, che individuava la condizione nella mancata richiesta della sospensione specificamente prevista per le trattative in vista degli accordi.
Il terzo elemento viene dalla giurisprudenza di merito sugli accordi nati dalla composizione negoziata, che mostra quanto il legislatore consideri favorevolmente questo passaggio. Il Tribunale di Ferrara, con decisione del 30 ottobre 2025, ha ammesso l’omologazione di un accordo a efficacia estesa con il 60% delle adesioni nella categoria (invece del 75%) perché l’accordo derivava dalla composizione negoziata ed era stato depositato entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, precisando che le condizioni per il beneficio vanno verificate al momento del deposito del ricorso. Nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Venezia in un caso di accordo a efficacia estesa depositato nel doppio termine di 60 giorni previsto dal codice.
Se c’è contrasto: l’assunzione prudenziale
Il contrasto è più potenziale che reale, ma in assenza di una pronuncia della Cassazione l’incertezza non può essere azzerata. L’assunzione prudenziale è distinguere nettamente le due fasi: le misure della composizione negoziata, secondo la lettura prevalente, non precludono l’agevolato; qualsiasi misura chiesta con la domanda di accesso ai sensi dell’articolo 54, invece, sì, e la rinuncia deve risultare in modo esplicito dal ricorso.
Cosa significa per te
Il momento critico è il passaggio dalla composizione al tribunale. Se, depositando il ricorso per l’omologazione, chiedi anche solo in via cautelativa le misure protettive dell’articolo 54, hai perso il diritto alla soglia del 30% e l’accordo sarà valutato con il metro del 60%. Nel ricorso per un accordo agevolato devono comparire due dichiarazioni inequivocabili: non sono state richieste misure protettive ai sensi dell’articolo 54 e il debitore rinuncia a richiederle. Chi ha subito un pignoramento imminente deve fare i conti con questa scelta prima di depositare: nell’agevolato si procede senza rete fino all’omologazione.
Terzo nodo interpretativo: come si conta davvero il 30%?
La questione
La percentuale è una frazione. Sopra ci sono i crediti degli aderenti, sotto l’intero passivo. Sembra aritmetica, ma ogni termine della frazione è discutibile. Nel denominatore va messo anche il credito di un fornitore che contesti in giudizio? Nel numeratore puoi mettere la banca che ti ha scritto una mail di disponibilità ma non ha firmato? E se il 30% lo raggiungi solo contando il credito dell’Erario, che non ha aderito?
Che cosa hanno deciso i giudici
Sul denominatore: i crediti contestati. Il riferimento resta Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12965, richiamata ancora oggi dai tribunali. In sede di omologazione le ragioni della contestazione di un credito possono essere accertate in via incidentale, al solo scopo di verificare se la contestazione sia pretestuosa e abbia inciso in modo indebito e decisivo sulla percentuale minima di adesioni e sul fabbisogno della procedura. La giurisprudenza di merito successiva all’entrata in vigore del codice ne ha tratto una conseguenza lineare: se la contestazione è infondata e appare strumentale a costruire le condizioni per l’omologazione, il credito va conteggiato nel passivo, cioè nel denominatore.
Sul numeratore: chi è davvero aderente. Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13154 ha chiarito che si considerano aderenti soltanto i creditori che, al momento della domanda, hanno già prestato il loro assenso sottoscrivendo gli accordi, anche se con effetti condizionati all’omologazione. Non valgono le intese parallele prive delle forme richieste. La conseguenza si estende ai crediti tributari oggetto di definizione agevolata: se il debitore prosegue la rottamazione senza attivare la transazione fiscale dell’articolo 63, quei crediti restano estranei e non concorrono alla soglia.
Sul numeratore: il controllo di effettività. Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817, su cui torneremo, ha aggiunto che la verifica dell’effettiva conclusione degli accordi spetta al tribunale e non può essere svolta “a campione”.
Sul numeratore: l’adesione mancante dell’Erario e degli enti previdenziali. L’articolo 63, comma 4, consente l’omologazione forzosa quando l’adesione pubblica è determinante per raggiungere le percentuali, espressamente anche quella dell’articolo 60. Due decisioni recenti ne hanno delimitato l’uso. Cass. civ., Sez. I, n. 31892 del dicembre 2025 ha ritenuto inammissibile l’istanza di omologazione forzosa quando tra gli aderenti non figurano creditori anteriori, ma soltanto soggetti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione: il cram down presuppone un accordo reale con il ceto creditorio preesistente. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 ha affrontato un caso in cui la Corte d’appello aveva revocato un’omologazione forzosa nei confronti dell’INPS perché l’adesione dell’ente non era necessaria per raggiungere la soglia e non era garantito il pagamento integrale di un creditore estraneo, con una complessa questione sulla disciplina applicabile nel tempo tra il D.L. 69/2023 e il correttivo-ter. Sui tempi, la Corte d’appello di Ancona, con decisione del 14 gennaio 2026, ha ritenuto che i 90 giorni concessi all’amministrazione finanziaria per rispondere alla proposta di transazione decorrano dal deposito formale della proposta presso gli uffici competenti e che solo dopo la loro scadenza si possa depositare la domanda di omologazione; nella stessa scia si colloca Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377, sui termini che il debitore deve rispettare prima di chiedere il cram down fiscale.
Se c’è contrasto: l’assunzione prudenziale
Sui crediti contestati, nel vigore della legge fallimentare alcuni tribunali escludevano dal calcolo i crediti seriamente contestati, mentre l’orientamento oggi prevalente ammette il loro inserimento quando la contestazione è pretestuosa. L’assunzione prudenziale è costruire la soglia del 30% in modo che regga anche nell’ipotesi peggiore: con tutti i crediti contestati inseriti nel denominatore e con le sole adesioni formalmente sottoscritte nel numeratore. Se il 30% esiste soltanto con l’adesione, espressa o forzosa, del Fisco, il rischio sull’omologazione cresce sensibilmente e i tempi della transazione fiscale diventano parte del cronoprogramma.
Cosa significa per te
Il margine di sicurezza non è un lusso. Un accordo agevolato al 30,4% può trasformarsi in un 27% per effetto di un solo credito contestato conteggiato dal tribunale o di una sola firma mancante. La soglia va misurata con il metro del giudice, non con quello del debitore: ogni adesione deve essere documentata, sottoscritta e anteriore alla domanda, e ogni credito controverso va considerato come se fosse dovuto.
La decisione che sposta l’asticella: Cass. n. 2817 del 13 gennaio 2026
Il contesto
La pronuncia più recente e significativa per chi lavora sulle soglie di adesione è la sentenza Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella). La vicenda riguardava un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, quindi una fattispecie diversa dall’agevolato, ma i principi affermati toccano il cuore di qualsiasi accordo il cui successo dipende da una percentuale.
La società aveva depositato ricorso per l’omologazione chiedendo l’estensione degli effetti a creditori non aderenti suddivisi in categorie. Le questioni sottoposte alla Corte erano due: quali poteri abbia il tribunale nel verificare che gli accordi siano stati effettivamente conclusi con i creditori indicati, e quale sia il rapporto tra le “categorie” degli accordi estesi e le “classi” del concordato preventivo.
La motivazione, in parole semplici
La Suprema Corte ha chiarito che l’accordo tra il debitore e i creditori è il presupposto fondamentale dell’intero strumento. Senza accordi effettivamente conclusi non c’è nulla da omologare. Per questo il tribunale può verificarne l’esistenza con le modalità che ritiene più adatte, anche avvalendosi di ausiliari, ma un controllo “a campione” non è sufficiente a dimostrare che gli accordi sussistono davvero.
Sul secondo profilo, la Corte ha osservato che il termine “categoria” usato per gli accordi estesi è sostanzialmente sovrapponibile a quello di “classe” del concordato, ma che il legislatore ha scelto parole diverse per mantenere distinti i due istituti. Ne deriva un dovere del giudice di verificare con attenzione che le categorie siano davvero omogenee per posizione giuridica e interessi economici, così da impedire che l’accostamento di crediti disomogenei venga usato per raggiungere artificialmente la maggioranza richiesta.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa decisione era diffusa, nella prassi, l’idea che la verifica delle adesioni fosse sostanzialmente affidata all’attestatore e che il tribunale potesse limitarsi a un riscontro formale, magari su un campione di contratti. La sentenza chiude questa porta.
Per l’accordo agevolato la ricaduta è diretta, per tre ragioni.
La prima: con una soglia al 30%, ogni singola adesione pesa il doppio rispetto all’accordo ordinario. Se un contratto non è stato effettivamente concluso, o è stato sottoscritto da chi non aveva i poteri, o è condizionato in modo da non essere un vero assenso, la sua esclusione può far crollare la percentuale.
La seconda: il principio della verifica integrale si somma a quello di Cass. n. 13154/2023 sulle intese informali. Il tribunale non si accontenterà di una tabella riassuntiva: vorrà vedere i singoli accordi, le firme, i poteri dei firmatari, le condizioni apposte.
La terza: la logica antielusiva che la Corte applica alle categorie degli accordi estesi, cioè il divieto di costruire artificialmente la maggioranza, si presta a essere estesa a qualsiasi manovra sulla soglia, compresa la combinazione tra accordo agevolato e accordo esteso che la dottrina ritiene possibile. Chi immagina di raggiungere il 30% frazionando o raggruppando crediti in modo creativo deve aspettarsi uno scrutinio severo.
Il messaggio della sentenza, calato nella pratica, è che la percentuale non si dichiara: si prova, contratto per contratto, davanti a un giudice che ha il potere e il dovere di controllare tutto. Per chi prepara un accordo agevolato, questo significa predisporre un fascicolo delle adesioni completo, ordinato e verificabile integralmente, con visure e procure dei firmatari, prima ancora di depositare il ricorso.
I principi applicati a tre situazioni-tipo
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici: servono a vedere come gli orientamenti esaminati incidono sui numeri. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — La soglia c’è, la cassa no
Dati di partenza. Passivo complessivo: 1.847.300 €. Tre banche aderiscono all’accordo per crediti pari a 612.450 €. Creditori estranei: 1.234.850 €, di cui 418.760 € già scaduti (fornitori e professionisti) e il resto con scadenze distribuite nei 18 mesi successivi.
Calcolo della soglia. Il 30% del passivo è 554.190 €. Le adesioni valgono 612.450 €, cioè il 33,15%. La condizione numerica dell’articolo 60 è rispettata. Il 60% richiesto per l’accordo ordinario sarebbe invece 1.108.380 €: irraggiungibile con le sole banche.
Il vaglio del tribunale. Alla luce di Cass. n. 34842/2024, il giudice verifica in concreto se il piano consente di pagare per intero i 418.760 € scaduti. Adottando l’assunzione prudenziale sul divieto di moratoria, il pagamento deve avvenire subito dopo l’omologazione, senza i 120 giorni. Se il piano di tesoreria mostra che nel primo mese successivo all’omologa sono disponibili soltanto 236.900 €, frutto della nuova finanza bancaria, e che il saldo arriverebbe dopo quattro mesi grazie all’incasso di crediti commerciali, la promessa di pagamento integrale “nei tempi previsti” non è plausibile.
Esito. Soglia raggiunta, omologazione a rischio concreto di diniego. La soluzione passa per un aumento della nuova finanza, per l’anticipo degli incassi o per il ritorno all’accordo ordinario, negoziando ulteriori adesioni fino al 60%.
Variante. Se la stessa società avesse chiesto le misure protettive dell’articolo 54 con la domanda di accesso, per bloccare un pignoramento di un fornitore, la soglia applicabile tornerebbe al 60%: con il 33,15% l’accordo non sarebbe omologabile in nessun caso.
Simulazione 2 — Il credito contestato e la firma mancante
Dati di partenza. Il ricorso indica un passivo di 2.314.900 €. Resta fuori dal calcolo un credito di 286.400 € di un fornitore, che la società contesta sostenendo vizi della merce, ma senza aver mai proposto un’azione o sollevato contestazioni scritte prima delle trattative. Le adesioni documentate valgono 701.200 €.
Calcolo del debitore. 701.200 € su 2.314.900 € = 30,29%. Soglia superata di pochissimo.
Primo intervento del tribunale. Applicando il criterio di Cass. n. 12965/2018, il giudice accerta in via incidentale che la contestazione è tardiva e priva di riscontri, quindi strumentale. Il credito di 286.400 € entra nel denominatore, che diventa 2.601.300 €. La percentuale scende a 701.200 / 2.601.300 = 26,96%. Soglia mancata.
Secondo intervento, ipotetico. Supponiamo che la contestazione sia invece considerata seria e il credito resti fuori. Tra le adesioni, però, figura una società di leasing per 58.300 € che ha manifestato il proprio consenso con una comunicazione via email, senza sottoscrivere l’accordo. Alla luce di Cass. n. 13154/2023 e del controllo integrale imposto da Cass. n. 2817/2026, quell’adesione non conta. Il numeratore scende a 642.900 € e la percentuale a 27,77%. Soglia mancata anche in questo scenario.
Esito. Un margine di 29 centesimi di punto percentuale non è un margine. Nella costruzione dell’accordo sarebbe stato necessario raccogliere adesioni formali sufficienti a superare il 30% anche con il credito contestato incluso: servivano almeno 780.390 €, cioè altri 79.190 € di adesioni sottoscritte.
Simulazione 3 — Il 30% passa dall’Erario
Dati di partenza. Passivo: 1.263.740 €. Adesioni dei creditori privati: 298.115 €, pari al 23,59%. Debito tributario: 142.880 €, pari all’11,31%. La società propone all’amministrazione finanziaria una transazione con pagamento parziale e dilazionato, depositando la proposta il 3 febbraio 2026.
Calcolo. Con l’adesione dell’Erario il numeratore arriverebbe a 440.995 €, pari al 34,90%. Senza, la soglia non è raggiunta. L’adesione pubblica è quindi determinante ai fini dell’articolo 60, comma 1, e l’articolo 63, comma 4, consente in astratto l’omologazione forzosa se ricorrono le altre condizioni previste.
I tempi. Seguendo l’impostazione della Corte d’appello di Ancona del 14 gennaio 2026, i 90 giorni per la risposta dell’amministrazione decorrono dal deposito formale della proposta: dal 3 febbraio 2026 il termine scade il 4 maggio 2026. La domanda di omologazione con richiesta di cram down non va depositata prima. Contestualmente al deposito, il ricorso deve essere iscritto nel registro delle imprese (Cass. n. 11218/2025).
Il presupposto sostanziale. Tra i 298.115 € di adesioni privati ci devono essere creditori anteriori effettivi. Se, per ipotesi, 181.000 € fossero riconducibili a un finanziatore entrato solo per sostenere la ristrutturazione, il cui credito nasce dalla procedura stessa, e il resto a creditori preesistenti, l’istanza di omologazione forzosa andrebbe valutata alla luce di Cass. n. 31892/2025, che esclude il cram down quando mancano adesioni di creditori anteriori.
Esito. Lo strumento è percorribile, ma la tabella di marcia si allunga di almeno tre mesi e l’omologazione dipende da un giudizio di convenienza per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. È pensata come strumento di consultazione rapida: per ciascuna decisione indica la questione affrontata, il principio espresso in una riga e la ragione per cui conta per chi imposta o contesta un accordo agevolato. Alcune decisioni sono state rese su accordi disciplinati dalla legge fallimentare o su accordi a efficacia estesa: sono state incluse perché i principi affermati si applicano, per identità di ratio, anche all’accordo previsto dall’articolo 60 del codice della crisi. Dove la tabella indica un tribunale o una corte d’appello, si tratta di giurisprudenza di merito, utile come indicazione di tendenza ma non vincolante per altri giudici. Va ribadito, infine, che sulle due condizioni specifiche dell’articolo 60 (divieto di moratoria e rinuncia alle misure protettive) non sono state reperite pronunce di legittimità dedicate: le soluzioni indicate nelle sezioni precedenti derivano dalla combinazione di principi generali, testo riformato e dottrina.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per l’agevolato |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 | Ampiezza del controllo in omologazione; crediti pubblici | Il giudice verifica in concreto, secondo plausibilità, il pagamento integrale degli estranei; va rispettata la priorità relativa | Con il 70% di estranei e senza 120 giorni, il piano di cassa è il punto decisivo |
| Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218 | Tempi della pubblicità nel registro imprese | L’iscrizione deve precedere o accompagnare il deposito del ricorso | Il ritardo può rendere inammissibile la domanda |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2534 | Pubblicazione e termine concesso dal tribunale | Il deposito deve accompagnarsi alla pubblicazione, entro il termine assegnato | Deposito e iscrizione vanno programmati insieme |
| Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837 | Iscrizione dopo domanda prenotativa | L’iscrizione deve avvenire entro il termine fissato dal giudice | Stesso rischio nel passaggio da domanda con riserva ad accordo |
| Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34840 | Legittimazione al reclamo | Può reclamare solo chi è stato parte, tipicamente opponendosi | Il creditore estraneo deve opporsi in primo grado |
| Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34378 | Termine per il ricorso in cassazione | 30 giorni dalla notifica PEC della cancelleria | Decisione rapida sull’ultimo grado |
| Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 | Sospensione feriale nelle procedure concorsuali | La sospensione dal 1° al 31 agosto non opera per l’impugnazione della sentenza di liquidazione giudiziale | Nei procedimenti del codice non si fa affidamento sulla pausa estiva |
| Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12965 | Crediti contestati e calcolo della soglia | Accertamento incidentale per escludere contestazioni pretestuose che alterano la percentuale | Il credito contestato strumentalmente entra nel denominatore |
| Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13154 | Chi è creditore aderente | Contano solo gli assensi sottoscritti prima della domanda, non le intese informali | Ogni adesione del 30% deve essere formale |
| Cass. civ., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817 | Verifica degli accordi e categorie | Il tribunale verifica integralmente la conclusione degli accordi; il campione non basta | La percentuale va provata contratto per contratto |
| Cass. civ., Sez. I, n. 31892/2025 (dicembre 2025) | Presupposti del cram down | Omologazione forzosa inammissibile senza adesioni di creditori anteriori | Il 30% “forzoso” richiede un accordo reale con il ceto creditorio |
| Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 | Omologazione forzosa verso l’INPS e diritto intertemporale | Esame della disciplina applicabile nel tempo al cram down e del requisito dell’adesione determinante | L’adesione pubblica deve essere davvero necessaria per la soglia |
| Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 | Termini prima del cram down fiscale | Il debitore deve rispettare i termini previsti prima di chiedere l’omologazione forzosa | La transazione fiscale allunga il cronoprogramma |
| Corte d’appello di Ancona, 14 gennaio 2026 | Decorrenza dei 90 giorni della transazione fiscale | Il termine decorre dal deposito formale della proposta; la domanda si deposita dopo | Calendario vincolante se il 30% dipende dall’Erario |
| Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 | Accordo esteso nato da composizione negoziata | Soglia ridotta al 60% se ricorrono le condizioni al momento del deposito | Conferma il favore per gli accordi che derivano dalla composizione |
| Corte d’appello di Bologna, 28 giugno 2024 | Oggetto del reclamo e giudicato interno | Se si impugna solo il capo sull’estensione, si forma giudicato sul raggiungimento della soglia | La soglia va contestata espressamente, altrimenti si consolida |
| Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 | Liquidazione successiva all’omologazione | L’accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta e il credito torna nell’importo originario, dedotti i pagamenti | Per i creditori aderenti la falcidia non sopravvive all’insuccesso del piano |
| Cass. civ., n. 33446/2024 | Fallimento successivo e credito dell’aderente | Il creditore che aveva accettato una riduzione può insinuarsi per l’intero originario | Conferma che l’accordo tutela gli aderenti se il piano fallisce |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano regole di condotta che valgono per il debitore che imposta un accordo agevolato e, specularmente, per il creditore che deve decidere se aderire o opporsi.
- Il 30% è una condizione necessaria, non sufficiente: il tribunale verifica in concreto che tutti gli estranei vengano pagati per intero e nei tempi previsti.
- Nell’agevolato conviene pianificare il pagamento degli estranei alle scadenze originarie e dei crediti scaduti subito dopo l’omologa, senza contare sui 120 giorni dell’accordo ordinario.
- Qualsiasi richiesta di misure protettive ai sensi dell’articolo 54, anche cautelativa, fa tornare la soglia al 60%; nel ricorso la rinuncia va dichiarata in modo esplicito.
- Le misure protettive ottenute nella composizione negoziata, secondo la lettura prevalente, non precludono l’agevolato; in assenza di una pronuncia della Cassazione, il passaggio va documentato con cura.
- Nel denominatore della soglia vanno considerati anche i crediti contestati in modo pretestuoso: la percentuale deve reggere nello scenario più sfavorevole.
- Nel numeratore contano solo le adesioni sottoscritte prima della domanda; email, lettere di disponibilità e intese verbali non valgono.
- Il tribunale può controllare ogni singolo accordo: il fascicolo delle adesioni va preparato per una verifica integrale, con poteri di firma e condizioni in evidenza.
- Se il 30% dipende dall’adesione del Fisco o degli enti previdenziali, l’omologazione forzosa è possibile ma richiede adesioni reali di creditori anteriori e il rispetto dei 90 giorni della transazione.
- La pubblicazione nel registro delle imprese deve precedere o accompagnare il deposito del ricorso: un ritardo può rendere inammissibile la domanda.
- Il creditore estraneo che vuole contestare deve opporsi entro 30 giorni dalla pubblicazione; chi resta in silenzio perde, di regola, la possibilità di reclamare.
- I termini delle impugnazioni sono di 30 giorni e, nelle procedure del codice della crisi, non si fa affidamento sulla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Se dopo l’omologazione si apre la liquidazione giudiziale, il creditore aderente recupera il diritto a insinuarsi per il credito originario, dedotti i pagamenti ricevuti.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Posso scegliere l’agevolato se sono un’impresa agricola o un imprenditore non commerciale?
Sì. L’articolo 57 ammette all’accordo di ristrutturazione anche l’imprenditore non commerciale in stato di crisi o di insolvenza, e l’articolo 60 si limita a ridurre la percentuale dell’articolo 57 senza restringere la platea. Valgono però tutte le condizioni esaminate: pagamento integrale e puntuale degli estranei, nessuna misura protettiva, attestazione, pubblicità. Il controllo sostanziale affermato da Cass. n. 34842/2024 non fa sconti in base al tipo di impresa.
Ho raggiunto il 30% solo con le banche: i fornitori possono bloccarmi?
Non possono impedire l’accordo se sono pagati per intero, ma possono fare due cose. La prima è agire esecutivamente fino all’omologazione, perché nell’agevolato hai rinunciato allo scudo. La seconda è opporsi all’omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione, contestando per esempio che la soglia sia stata raggiunta con adesioni non valide o che il piano non garantisca il loro pagamento. Se non si oppongono in quella fase, Cass. n. 34840/2024 esclude di regola che possano reclamare in seguito.
Durante le trattative un creditore mi ha pignorato il conto: posso chiedere le misure protettive e poi tornare all’agevolato?
No, se le misure sono quelle dell’articolo 54. La lettera b) dell’articolo 60, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, richiede che il debitore non le abbia richieste e rinunci a richiederle: una volta domandate, la soglia torna al 60% e non esiste un meccanismo di “ritorno”. Diverso è il discorso per le misure ottenute nella composizione negoziata, che secondo l’interpretazione prevalente non sono ostative.
Se aderisco come banca a un accordo agevolato e poi l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, perdo la parte stralciata?
Secondo Cass. n. 32996/2024 e Cass. n. 33446/2024, la liquidazione successiva rende impossibile l’attuazione del piano e determina la risoluzione degli accordi: il credito torna nel suo ammontare originario e può essere insinuato al passivo, dedotti i pagamenti già ricevuti e non più revocabili. Le decisioni riguardavano il fallimento nella legge fallimentare, ma il ragionamento, fondato sulla causa di risanamento degli accordi, è di portata generale.
Conviene provare l’agevolato e, se non va, ripiegare sull’ordinario?
È una strategia rischiosa. Il tribunale verifica le condizioni al momento del deposito (lo sottolinea anche il Tribunale di Ferrara nella decisione del 30 ottobre 2025), e un ricorso costruito sull’agevolato, con adesioni al 33% e senza misure protettive, non si trasforma automaticamente in un ordinario al 60%. Nel frattempo sei rimasto esposto alle azioni esecutive e hai pubblicato la tua situazione nel registro delle imprese. La scelta dello strumento va fatta prima, sui numeri reali.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo accordo agevolato
Gli orientamenti che hai letto non sono teoria: sono i criteri con cui il tribunale esaminerà il tuo fascicolo e con cui un creditore potrà contestarlo. Lo Studio li applica al caso concreto, dal primo calcolo della soglia fino, se serve, all’ultimo grado di giudizio.
- Ricostruiamo il passivo con il metro del giudice: censiamo tutti i crediti, inseriamo nel denominatore quelli contestati senza fondamento serio e verifichiamo se il 30% regge nello scenario più sfavorevole, secondo il criterio di Cass. n. 12965/2018.
- Traduciamo la soglia in fabbisogno di cassa: insieme ai commercialisti dello staff costruiamo il piano di tesoreria che dimostra il pagamento integrale degli estranei alle scadenze originarie, senza i 120 giorni, sul modello del controllo di plausibilità di Cass. n. 34842/2024.
- Scegliamo lo strumento prima di depositare: confrontiamo accordo agevolato, ordinario, a efficacia estesa e moratoria convenzionale sui numeri reali dell’impresa, per non trovarsi a metà strada con la soglia sbagliata.
- Blindiamo ogni adesione: raccogliamo accordi sottoscritti, verifichiamo i poteri di firma e le condizioni apposte, escludiamo le intese informali e predisponiamo un fascicolo pronto per la verifica integrale richiesta da Cass. n. 2817/2026.
- Gestiamo il passaggio dalla composizione negoziata: valutiamo le misure protettive ottenute durante le trattative, documentiamo la loro natura e redigiamo il ricorso con la rinuncia espressa alle misure dell’articolo 54.
- Coordiniamo la transazione su tributi e contributi: quando il 30% dipende dall’adesione pubblica, impostiamo la proposta, calcoliamo i 90 giorni dal deposito formale e valutiamo i presupposti dell’omologazione forzosa alla luce di Cass. n. 31892/2025.
- Sincronizziamo deposito e pubblicità: programmiamo il deposito telematico e l’iscrizione nel registro delle imprese come un’unica operazione, in linea con Cass. n. 11218/2025 e Cass. n. 2534/2025.
- Difendiamo l’omologazione dalle opposizioni: analizziamo le contestazioni dei creditori estranei, replichiamo nel merito sulla soglia e sul piano e prepariamo la difesa per l’eventuale reclamo.
- Assistiamo il creditore che vuole contestare: se l’accordo altrui è costruito su adesioni fittizie o su un piano irrealistico, redigiamo l’opposizione nei 30 giorni dalla pubblicazione, condizione indispensabile per poter poi reclamare secondo Cass. n. 34840/2024.
- Portiamo la stessa strategia fino in Cassazione: monitoriamo la notifica PEC della cancelleria e rispettiamo il termine di 30 giorni per il ricorso, senza cambi di difensore e senza dispersione di informazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista è la leva che dà senso a tutta l’analisi che hai letto: gli orientamenti sulla soglia, sulla verifica delle adesioni e sul pagamento degli estranei si difendono davanti al tribunale, alla Corte d’appello e, quando necessario, alla Suprema Corte. Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del passivo fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva in ogni grado.
Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i legali presidiano soglie, condizioni e procedimento, i commercialisti presidiano piano, flussi di cassa e rapporti con l’attestatore. In una materia in cui una percentuale sbagliata di pochi decimali può compromettere l’omologazione, questa integrazione non è un dettaglio organizzativo, ma il metodo di lavoro.
In chiusura
La soglia del 30% è un’opportunità reale, ma la giurisprudenza ha chiarito che non si tratta di uno sconto sulle regole: si ottiene metà delle adesioni solo accettando un controllo più severo sul pagamento integrale di chi resta fuori, sulla validità di ogni singola firma e sulla correttezza di ogni passaggio procedurale. Chi arriva in tribunale con una percentuale fragile, un piano di cassa ottimistico o una misura protettiva chiesta per prudenza scopre che l’agevolato si trasforma in un accordo inomologabile.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo terreno. L’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di seguire il percorso che dalla composizione negoziata conduce all’accordo; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente di analizzare le posizioni delle banche e dell’Erario che quasi sempre decidono la soglia; la qualifica di cassazionista assicura che le scelte fatte oggi possano essere sostenute fino all’ultimo grado.
📩 Prima di firmare, depositare o opporti, fai verificare la tua soglia da chi conosce questi orientamenti: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo ti aspettano al termine di questa pagina.
