Quanto Tempo Dura L’esecuzione Di Un Piano Attestato Di Risanamento?

Prima di cominciare: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere

Se sei arrivato qui, probabilmente hai un’impresa che fatica a pagare banche e fornitori, qualcuno ti ha parlato del piano attestato di risanamento dell’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e vuoi sapere una cosa molto concreta: quanto tempo ti terrà impegnato, dal primo foglio di calcolo all’ultimo pagamento, e quanto a lungo i suoi effetti continueranno a proteggerti o a esporti.

La risposta breve è scomoda: la legge non fissa alcuna durata. L’art. 56 ti chiede di indicare “i tempi delle azioni da compiersi” e “i tempi necessari per assicurare il riequilibrio”, ma non ti dice quanti anni puoi prenderti. La prassi professionale ha riempito questo vuoto con un orizzonte tipico di tre-cinque anni, estendibile solo se lo motivi. E dopo la fine del piano c’è una “coda” giuridica, quella delle possibili azioni revocatorie in caso di successiva liquidazione giudiziale, che può durare altri anni.

Per questo non troverai qui una lezione teorica. Troverai otto mosse in sequenza, ciascuna con il suo obiettivo, la sua finestra temporale, i documenti da preparare, la norma che la regge, l’imprevisto tipico e un controllo finale da superare prima di passare oltre. La promessa è semplice: se esegui le mosse nell’ordine e nei tempi indicati, saprai in ogni momento a che punto sei, quanto manca e che cosa rischi se ti fermi.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il piano attestato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il linguaggio dei piani di risanamento, delle trattative con i creditori e delle verifiche di sostenibilità. Poiché i creditori principali di un piano sono quasi sempre le banche, conta anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. E se un domani un curatore dovesse contestare gli atti del piano, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la difesa fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Il tempo, in un piano di risanamento, è la risorsa che si consuma per prima: scrivici adesso e raccontaci la situazione della tua impresa — tutti i riferimenti per contattare lo studio li trovi in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Il primo passo è capire dove ti trovi. Non tutti arrivano al piano attestato dallo stesso punto: c’è chi deve ancora decidere se usarlo, chi ha già un piano in bozza, chi ha un piano attestato in corso di esecuzione e sta perdendo terreno, chi lo ha concluso e si chiede se è davvero al sicuro. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Non passare oltre finché non hai una risposta chiara per ciascuna.

Domanda 1 — Il tuo squilibrio è ancora reversibile?

Il piano attestato è pensato per l’imprenditore “in stato di crisi o di insolvenza” (art. 56, comma 1, CCII), ma deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Tradotto: deve esistere un percorso realistico per tornare in equilibrio. Se i flussi di cassa prospettici non bastano a coprire le obbligazioni dei prossimi dodici mesi (questa è la nozione di crisi dell’art. 2 CCII) ma il tuo modello di business può tornare a generare margini con interventi mirati, sei nel territorio del piano. Se invece nessuno scenario ragionevole ti riporta in equilibrio, anche con nuova finanza, stai guardando lo strumento sbagliato e devi valutarne altri.

Verifica: hai un bilancio o una situazione contabile aggiornata a meno di tre mesi? Sai quanto perdi o guadagni al mese a livello di margine operativo? Se la risposta è no, parti dalla mossa 1.

Domanda 2 — Hai già un documento con data certa?

L’art. 56, comma 2, stabilisce che il piano “deve avere data certa”. Non è un dettaglio formale: è il momento da cui si misura tutto, dalla fotografia della situazione iniziale all’efficacia protettiva degli atti successivi. Un piano scritto in una bozza Word, mai datato con strumenti idonei (posta elettronica certificata, firma digitale con marca temporale, registrazione, deposito presso notaio, pubblicazione nel registro delle imprese), per la legge è come se non esistesse.

Verifica: puoi dimostrare a un terzo, con un documento opponibile, il giorno in cui il piano è nato? Se no, torni alla mossa 1 anche se il piano è già scritto.

Domanda 3 — Esiste già un’attestazione di un professionista indipendente?

Il comma 3 dell’art. 56 richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Senza attestazione hai un business plan, non un piano attestato: nessuna esenzione da revocatoria, nessuna esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice.

Verifica: l’attestazione esiste, è firmata, è successiva o contestuale al piano definitivo e si riferisce proprio a quella versione? Se il piano è stato modificato dopo l’attestazione, l’attestazione non copre le modifiche. Se manca, parti dalla mossa 4.

Domanda 4 — Sei già in esecuzione? E stai rispettando il cronoprogramma?

Se il piano è attestato e hai già iniziato a eseguirlo (pagamenti, rinegoziazioni, cessioni, nuovi finanziamenti), la domanda diventa: gli atti che stai compiendo sono indicati nel piano, sono provati per iscritto e hanno data certa (art. 56, comma 5)? E i risultati trimestrali sono in linea con le previsioni oppure si sta aprendo uno scostamento?

Verifica: confronta gli ultimi due trimestri con le previsioni del piano. Uno scostamento negativo superiore a quello che il piano stesso ha definito come soglia di allerta ti porta dritto alla mossa 7.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa……parti dalla mossaPerché
Hai debiti scaduti, nessun piano, dati contabili non aggiornatiMossa 1Senza una fotografia datata non puoi misurare nulla
Hai i dati ma non sai quanti anni prevedereMossa 2La durata va scelta e motivata prima di scrivere le azioni
Hai una strategia ma nessun calendario di azioni verificabiliMossa 3La lett. f) dell’art. 56 impone tempi controllabili
Hai il piano scritto e datato ma nessuna attestazioneMossa 4Senza attestazione nessun effetto protettivo
Hai piano attestato ma nessun accordo formalizzato con i creditoriMossa 5Gli accordi sono ciò che rende il piano eseguibile
Hai iniziato a pagare e rinegoziareMossa 6Ogni atto va eseguito in forma scritta e con data certa
I risultati si discostano dalle previsioniMossa 7Le iniziative correttive vanno attivate subito
Il piano è concluso (o sta per concludersi)Mossa 8La protezione va documentata per gli anni successivi

Una precisazione prima di procedere: le mosse sono sequenziali, ma non tutte richiedono lo stesso tempo. Le mosse 1-5 costituiscono la fase di costruzione e durano, nella normalità dei casi, da qualche settimana a qualche mese. La mossa 6 coincide con l’arco di piano vero e proprio, cioè gli anni di esecuzione. La mossa 7 corre in parallelo alla 6 per tutta la sua durata. La mossa 8 inizia alla fine del piano e si protrae per il periodo in cui gli atti compiuti potrebbero ancora essere contestati.


Mossa 1 — Fotografa l’impresa e dai al piano una data certa

Obiettivo della mossa

Creare il punto zero del piano: una fotografia contabile verificabile dell’impresa, cristallizzata in un documento con data certa, da cui dipenderanno tutte le misurazioni successive e la stessa validità dell’attestazione.

Quando va fatta

Subito, appena ti accorgi che i flussi di cassa dei prossimi dodici mesi non bastano a coprire le obbligazioni in scadenza. Non esiste un termine di legge per predisporre un piano attestato, perché non è una procedura giudiziale, ma esistono due orologi che corrono contro di te. Il primo è quello dei creditori: ogni settimana di attesa è una settimana in cui un creditore può ottenere un decreto ingiuntivo, notificare un precetto o iscrivere ipoteca giudiziale, restringendo i margini del piano. Il secondo è quello del periodo sospetto: se il risanamento fallisce e si arriva alla liquidazione giudiziale, gli atti compiuti prima della domanda di apertura rientrano nell’area della revocatoria, e solo quelli eseguiti in attuazione di un piano attestato e in esso indicati godono dell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII. Ogni pagamento fatto “prima del piano” è un pagamento senza scudo.

Considera che la raccolta dei dati per un’impresa di piccole-medie dimensioni richiede in genere da tre a sei settimane, se la contabilità è tenuta regolarmente. Se la contabilità è in ritardo, aggiungi il tempo per metterla in ordine.

Come si esegue

Il primo passo è la chiusura di una situazione patrimoniale ed economica infrannuale, a una data di riferimento precisa (ad esempio l’ultimo giorno del mese precedente). Da lì costruisci i contenuti minimi che l’art. 56, comma 2, ti chiede di inserire nelle lettere a) e b):

  • l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate (società controllate, collegate, soci finanziatori, familiari che hanno rapporti economici con l’impresa);
  • le attività e le passività al momento della presentazione del piano;
  • la descrizione della situazione economico-finanziaria e della posizione dei lavoratori;
  • le cause e l’entità dello stato di crisi o di insolvenza.

Sulle cause, non accontentarti di formule generiche come “contrazione del mercato”. Chi attesterà il piano, e un domani chi potrebbe contestarlo, vorrà vedere un nesso tra cause e rimedi: se la crisi nasce da una commessa non pagata, da un eccesso di indebitamento a breve usato per investimenti a lungo termine o da costi fissi sproporzionati, le azioni del piano dovranno aggredire proprio quelle cause.

Poi prepara l’elenco completo dei creditori, distinguendo fin da ora tra quelli con cui intendi rinegoziare e quelli che resteranno estranei e dovranno essere pagati integralmente (lett. d). Per ciascuno annota importo, scadenza, eventuali garanzie, azioni esecutive o monitorie già avviate.

Infine, dai data certa. Gli strumenti più pratici sono: l’invio del documento via PEC a te stesso o all’attestatore, la firma digitale con marca temporale, la registrazione, l’autentica notarile. La pubblicazione nel registro delle imprese, prevista come facoltativa dall’art. 56, comma 4, CCII su richiesta del debitore, riguarda il piano, l’attestazione e gli accordi e arriverà più avanti; per la data certa del documento iniziale non devi aspettarla.

La base giuridica

Art. 56, commi 1 e 2, lett. a), b) e d), CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che ha tra l’altro esteso l’obiettivo del piano al riequilibrio della situazione “patrimoniale” oltre che economico-finanziaria e ha aggiunto la lett. g-bis) sull’analitica indicazione di costi, ricavi, fabbisogno finanziario e modalità di copertura. Art. 2 CCII per la nozione di crisi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico di questa mossa è la scoperta, durante la raccolta dei dati, che la contabilità non rappresenta la realtà: crediti inesigibili iscritti al valore nominale, magazzino sopravvalutato, debiti non registrati. Non nasconderlo e non “sistemarlo” nel piano con ottimismo. La Cassazione ha chiarito, già con la sentenza n. 3018 del 10 febbraio 2020, che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è un requisito insito nella logica stessa del piano attestato: un piano costruito su dati inattendibili non protegge nessuno. Se i dati sono sporchi, fermati, fai svolgere una verifica contabile e riparti con numeri difendibili, anche se questo ti costa qualche settimana.

Il secondo imprevisto è un creditore che, mentre raccogli i dati, avvia un’azione esecutiva. In questo caso non interrompere la mossa: annota l’azione, valutane l’impatto sul fabbisogno di cassa e considera, con il tuo legale, se l’urgenza richieda uno strumento con misure protettive (come la composizione negoziata) che il piano attestato, di per sé, non offre.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica che:

  1. esista una situazione contabile a data di riferimento precisa, controllata e riconciliata con gli estratti conto bancari;
  2. l’elenco dei creditori sia completo, con distinzione tra creditori da rinegoziare e creditori estranei;
  3. il documento di partenza abbia una data certa dimostrabile a terzi.

Mossa 2 — Scegli l’arco temporale del piano e motivalo

Obiettivo della mossa

Stabilire per quanti anni durerà l’esecuzione del piano, scegliendo un orizzonte abbastanza lungo da rendere possibile il riequilibrio e abbastanza breve da restare prevedibile e attestabile.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1 e prima di scrivere qualsiasi azione. L’errore più frequente è partire dalle azioni (“vendiamo il capannone, chiediamo un moratoria alle banche”) e ricavare la durata a posteriori. Devi fare il contrario: prima fissi l’orizzonte entro cui l’impresa deve tornare in equilibrio, poi ci distribuisci dentro le azioni.

Questa mossa richiede in genere una o due settimane di lavoro, soprattutto per costruire le proiezioni pluriennali.

Come si esegue

Parti da un dato normativo preciso: l’art. 56 CCII non stabilisce alcuna durata massima del piano. Ti chiede di indicare, alla lett. f), “i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione” e, alla lett. g), “i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria”. La durata, quindi, la scegli tu, ma la devi giustificare.

Il riferimento pratico viene dalla prassi professionale e dai Principi di attestazione dei piani di risanamento elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti insieme alle principali associazioni del settore. La dottrina e gli ordini professionali indicano come durata tipica un orizzonte di tre-cinque anni, considerato l’arco entro cui una previsione resta concretamente verificabile dall’attestatore. I Principi di attestazione ammettono un orizzonte superiore ai cinque anni, ma solo se la scelta è adeguatamente motivata dal debitore e ritenuta giustificata dall’attestatore.

Per scegliere, lavora in quattro passaggi:

  1. Calcola il fabbisogno. Somma i debiti scaduti, i debiti che scadranno nei prossimi dodici mesi e i costi degli interventi di risanamento (riorganizzazione, investimenti, eventuali uscite di personale).
  2. Stima la capacità di rimborso annua. Parti dal flusso di cassa operativo prospettico, al netto delle imposte correnti e degli investimenti di mantenimento. È la cifra che ogni anno potrai destinare ai creditori.
  3. Dividi e verifica. Il rapporto tra fabbisogno residuo (dopo eventuali dismissioni o nuova finanza) e capacità di rimborso ti dà una prima indicazione degli anni necessari. Se il risultato è superiore a cinque, chiediti se puoi accorciarlo con dismissioni di asset non strategici, apporti dei soci o stralci negoziati.
  4. Distingui arco di piano e scadenze dei pagamenti. Il piano deve riportare l’impresa in equilibrio entro il suo orizzonte, ma alcuni accordi con i creditori possono prevedere pagamenti con scadenze più lunghe, purché compatibili con quel riequilibrio. Un mutuo rinegoziato a dieci anni non rende automaticamente decennale il piano, se entro il quinto anno l’impresa è in grado di sostenerne le rate con la propria gestione ordinaria.

Documenta ogni ipotesi. Scrivi perché hai scelto quel numero di anni, quali variabili potrebbero allungarlo e quali lo accorcerebbero.

La durata del piano a confronto con i tempi degli altri strumenti

Prima di chiudere la mossa 2, confronta l’orizzonte che hai scelto con i tempi che la legge impone agli strumenti alternativi. Non serve a cambiare strada per forza, serve a capire se il piano attestato è davvero la scelta più efficiente per la tua impresa.

Nella composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) il percorso con l’esperto ha una durata contenuta: l’incarico si considera concluso se entro 180 giorni dall’accettazione non viene individuata una soluzione, con possibilità di proroga, in presenza dei presupposti di legge, per ulteriori 180 giorni. Non è uno strumento alternativo per “eseguire” un risanamento pluriennale, ma una fase di trattativa assistita che può sfociare proprio in un piano attestato, in un accordo o in altri esiti. Se hai bisogno di tempo per trattare e di misure protettive contro le azioni esecutive, questa è la finestra da considerare prima di iniziare le mosse 3-5.

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) il piano viene sottoposto all’omologazione del tribunale e i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, se non lo sono ancora. Nel piano attestato non esiste un termine di legge così rigido per i creditori estranei: la lett. d) dell’art. 56 ti chiede di indicare le risorse destinate al loro integrale soddisfacimento, ma i tempi li definisci nel cronoprogramma e li devi rendere credibili. Questa maggiore flessibilità è un vantaggio solo se la usi con disciplina: se prevedi di pagare un fornitore estraneo “entro il terzo anno”, devi spiegare perché quel fornitore dovrebbe aspettare senza agire, e che cosa farai se non lo farà.

Il confronto ti porta a tre domande pratiche, a cui devi rispondere per iscritto:

  1. Il mio orizzonte presuppone che nessun creditore estraneo agisca per anni? Se sì, il piano è fragile e devi prevedere risorse di riserva o valutare uno strumento con effetti più forti.
  2. Il mio orizzonte è compatibile con la pazienza delle banche? Una moratoria di diciotto mesi negoziata con un istituto non si trasforma automaticamente in una moratoria di cinque anni: la durata del piano deve rispecchiare la durata effettiva degli accordi che sei in grado di firmare nella mossa 5.
  3. Ho bisogno di un controllo giudiziale per ottenere adesioni? Se la risposta è sì, il tempo che risparmi evitando il tribunale rischi di perderlo in trattative che non si chiudono.

Annota le risposte nel documento che motiva la durata: l’attestatore le apprezzerà e, se un domani il piano fosse esaminato da un giudice, dimostreranno che la scelta dello strumento e del suo orizzonte non è stata casuale.

La base giuridica

Art. 56, comma 2, lett. f), g) e g-bis), CCII. Sul piano giurisprudenziale, conta il criterio con cui il giudice valuterà un domani l’idoneità del piano: la Cassazione, con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, ha affermato che il giudice deve verificare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano, senza la quale l’esenzione da revocatoria non spetta. Un orizzonte temporale irrealistico è il primo indizio di un piano che non ha una ragionevole possibilità di attuazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che i numeri indichino un orizzonte di sette, otto o dieci anni. Hai tre strade. La prima è ridurre il fabbisogno: cessioni, stralci, apporti di capitale, nuova finanza (che dovrai indicare nella lett. e, con le ragioni per cui è necessaria). La seconda è motivare in modo rigoroso un orizzonte più lungo, con scenari alternativi e analisi di sensibilità, sapendo che l’attestatore potrebbe non condividerlo. La terza è riconoscere che il piano attestato non è lo strumento adatto e valutare un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo, dove il controllo del tribunale offre effetti che il piano stragiudiziale non può dare.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3, verifica che:

  1. l’arco di piano sia espresso con una data finale precisa (non “circa quattro anni”, ma “31 dicembre 2029”);
  2. esista un documento che spiega il calcolo e le ipotesi della durata scelta;
  3. se l’orizzonte supera i cinque anni, la motivazione sia scritta e contenga almeno uno scenario alternativo.

Mossa 3 — Costruisci un cronoprogramma che chiunque possa verificare

Obiettivo della mossa

Tradurre la strategia in un calendario di azioni datate e misurabili, con indicatori di controllo e con le iniziative da adottare se i risultati si discostano dagli obiettivi, come richiede la lett. f) dell’art. 56.

Quando va fatta

Dopo aver fissato l’arco di piano (mossa 2) e prima di consegnare il piano all’attestatore (mossa 4). Nella realtà questa mossa si intreccia con il lavoro dell’attestatore, che spesso chiederà di dettagliare meglio alcune fasi. Calcola da due a quattro settimane.

Come si esegue

Il cronoprogramma è il cuore della risposta alla domanda “quanto dura l’esecuzione”. Senza di esso, il piano ha una data di inizio e una data di fine ma nessun modo per sapere, a metà strada, se sei in orario o in ritardo. Il legislatore lo ha capito: la lett. f) non si accontenta dei “tempi”, ma pretende tempi “che consentono di verificarne la realizzazione” e, in più, le “iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati”.

Procedi così:

  1. Dividi l’arco di piano in fasi. Una struttura ricorrente è: fase di avvio (primi 3-6 mesi: firma degli accordi, prime dismissioni, riorganizzazione); fase di stabilizzazione (dal sesto mese al secondo anno: ritorno a margini positivi, pagamento dei creditori estranei); fase di consolidamento (dal secondo anno alla fine: rimborso del debito rinegoziato, ricostituzione del capitale circolante).
  2. Per ogni fase, elenca le azioni. Ogni azione deve avere un responsabile, una data di inizio, una data di completamento e un risultato atteso misurabile. “Riduzione dei costi” non è un’azione; “chiusura dell’unità locale di via X entro il 30 giugno, con risparmio annuo di 187.400 euro” lo è.
  3. Fissa gli indicatori di controllo (milestone). Scegli pochi indicatori, da verificare con cadenza almeno semestrale e preferibilmente trimestrale: fatturato, margine operativo lordo, posizione finanziaria netta, debito scaduto verso fornitori, rispetto delle rate verso le banche.
  4. Definisci le soglie di scostamento. Scrivi quale scostamento è tollerabile (ad esempio un margine inferiore del 10% alle previsioni per un solo trimestre) e quale fa scattare le iniziative correttive.
  5. Descrivi le iniziative correttive. Per ciascuna soglia, prevedi in anticipo che cosa farai: ulteriore riduzione dei costi, dismissione di un asset di riserva, richiesta di un apporto dei soci, rinegoziazione di secondo livello, fino all’ipotesi estrema di passaggio ad altro strumento di regolazione della crisi.
  6. Indica tutti gli atti che eseguirai. Questo punto è decisivo per la protezione futura: l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII esenta da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato “e in esso indicati”. Un pagamento o un’ipoteca non previsti nel piano restano scoperti.

La base giuridica

Art. 56, comma 2, lett. c), f) e g), CCII; art. 166, comma 3, lett. d), CCII. La sentenza della Cassazione n. 6508 del 7 marzo 2023 ricorda che il giudice, chiamato a decidere su una revocatoria, valuta “ora per allora” se il piano fosse manifestamente inadeguato al risanamento: un cronoprogramma dettagliato e coerente è la prova migliore che, al momento della sua redazione, il piano era serio.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’incertezza su un evento esterno decisivo: l’esito di una gara, la vendita di un immobile, il rinnovo di un contratto con un grande cliente. Non ignorarlo e non darlo per scontato. Costruisci scenari alternativi e, se la fattibilità dipende davvero da quell’evento, valuta con l’attestatore la possibilità di un’attestazione condizionata al suo verificarsi entro una data precisa: in questo caso l’evento e il termine devono essere esplicitati nel piano e nell’attestazione.

Un secondo imprevisto è la resistenza interna: i responsabili delle aree aziendali non vogliono impegnarsi su date e numeri. Senza responsabili identificati, però, nessuno risponderà dei ritardi e il monitoraggio della mossa 7 resterà sulla carta.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 4, verifica che:

  1. ogni azione del piano abbia responsabile, data e risultato misurabile;
  2. esistano indicatori con cadenza di verifica e soglie di scostamento scritte;
  3. tutti i pagamenti, le garanzie e gli atti dispositivi che intendi compiere siano espressamente indicati nel piano.

Mossa 4 — Scegli un attestatore davvero indipendente e ottieni l’attestazione

Obiettivo della mossa

Ottenere da un professionista indipendente un’attestazione solida sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica del piano, capace di reggere l’esame di un giudice anche a distanza di anni.

Quando va fatta

Dopo che il piano è completo nei suoi contenuti (mosse 1-3) ma, nella pratica, coinvolgendo l’attestatore già durante la stesura, per evitare di dover riscrivere tutto dopo le sue osservazioni. L’attestazione richiede verifiche sui dati contabili, sui contratti, sulle ipotesi del piano: per un’impresa di dimensioni medie calcola da quattro a otto settimane. Tieni conto che nel mese di agosto la disponibilità di professionisti e controparti si riduce; non si tratta di un termine processuale, ma di un rallentamento pratico da mettere in conto nel calendario.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere il professionista. L’art. 2 CCII definisce il professionista indipendente con requisiti precisi: iscrizione al registro dei revisori legali e all’albo di avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro; assenza di legami personali o professionali con l’impresa e con chi ha interesse all’operazione tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; assenza di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore nei cinque anni precedenti e di cariche di amministrazione o controllo. Prima di conferire l’incarico, fatti rilasciare una dichiarazione scritta sull’insussistenza di cause di incompatibilità, e verifica tu stesso che il professionista non abbia avuto rapporti con l’impresa, con i soci o con le banche coinvolte.

Poi metti a disposizione dell’attestatore tutta la documentazione, senza filtri: contabilità, contratti, corrispondenza con le banche, contenziosi, verbali degli organi sociali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 19208 del 2025, ha ribadito che all’attestatore è richiesta la diligenza qualificata del professionista e che un inadempimento sostanziale nella verifica può costargli l’intero compenso. Questo significa che un attestatore serio ti farà domande scomode: è un buon segno, non un ostacolo.

Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, un’attestazione non è un timbro da ottenere in fretta: è la parte del piano che verrà letta con più attenzione il giorno in cui qualcosa dovesse andare storto.

Controlla infine che l’attestazione:

  • si riferisca espressamente alla versione definitiva del piano, identificata con data certa;
  • contenga un giudizio distinto sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica;
  • spieghi il metodo seguito, le verifiche compiute, le ipotesi ritenute più sensibili;
  • valuti espressamente la ragionevolezza dell’orizzonte temporale scelto nella mossa 2.

La base giuridica

Art. 56, comma 3, CCII; art. 2 CCII (definizione di professionista indipendente); art. 342 CCII, che punisce penalmente il professionista che nelle attestazioni esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati. Sul piano civile, oltre all’ordinanza n. 19208/2025, rilevano l’ordinanza n. 6382 del 10 marzo 2025 e la pronuncia n. 24025 del 2020, entrambe relative ad attestatori di piani concordatari, secondo cui la prestazione resa senza la dovuta diligenza, inidonea allo scopo, può non dare diritto ad alcun compenso: principi che valgono, per identità di funzione, come metro di serietà anche per chi attesta un piano di risanamento.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un’attestazione negativa o “non in grado di esprimere un giudizio”. Non cercare un secondo attestatore più accomodante: se un giorno il piano fosse contestato, la vicenda potrebbe emergere, e l’art. 166, comma 3, lett. d), esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore. Torna invece alle mosse 2 e 3, rivedi ipotesi e durata, e ripresenta un piano corretto.

Un secondo imprevisto è la rinuncia dell’attestatore a metà lavoro, magari per un conflitto sopravvenuto. In questo caso il nuovo professionista dovrà rifare le verifiche in autonomia: non chiedergli di “firmare” il lavoro altrui.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 5, verifica che:

  1. l’attestatore abbia rilasciato una dichiarazione scritta di indipendenza e che tu l’abbia verificata;
  2. l’attestazione sia firmata, datata e riferita alla versione definitiva del piano;
  3. l’attestazione contenga un giudizio espresso su veridicità, fattibilità e orizzonte temporale.

Mossa 5 — Negozia, formalizza gli accordi e decidi sulla pubblicazione

Obiettivo della mossa

Trasformare il piano da documento unilaterale a percorso condiviso: chiudere per iscritto, con data certa, gli accordi con i creditori con cui hai previsto la rinegoziazione, e decidere se pubblicare piano, attestazione e accordi nel registro delle imprese.

Quando va fatta

Le trattative possono iniziare prima dell’attestazione, ma gli accordi vanno firmati sulla base del piano attestato. La lett. d) dell’art. 56 ti chiede di indicare “lo stato delle eventuali trattative”: se hai già negoziato, lo scrivi; se negozi dopo, aggiorni. Le banche hanno tempi deliberativi interni che, per posizioni di importo rilevante e con più istituti coinvolti, possono richiedere da due a quattro mesi. Nel frattempo ogni scadenza non pagata aggrava la tua posizione, quindi apri il tavolo il prima possibile e chiedi da subito uno standstill, cioè l’impegno a non agire in via esecutiva e a non revocare gli affidamenti durante le trattative.

Come si esegue

Il primo passo è preparare per ciascun creditore una proposta chiara: importo riconosciuto, eventuale stralcio, nuove scadenze, tassi, garanzie richieste o rilasciate, condizioni di efficacia (ad esempio la firma di tutte le banche del pool). Consegna il piano e l’attestazione, o una loro sintesi adeguata, perché il creditore professionale sarà valutato un domani anche in base a ciò che poteva conoscere: la Cassazione, con la sentenza n. 3018/2020 e l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022, ha legato il giudizio sull’idoneità del piano alla condizione professionale del terzo contraente.

Poi formalizza. L’art. 56, comma 5, CCII stabilisce che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa. Ogni accordo, ogni lettera di moratoria, ogni rinegoziazione va quindi firmata e resa opponibile nella data. Non basta uno scambio di email non certificate con il funzionario della banca.

Inserisci negli accordi clausole che si coordinino con il cronoprogramma della mossa 3: obblighi informativi periodici verso i creditori, eventi che fanno decadere dal beneficio del termine, meccanismi di revisione in caso di scostamento. Più gli accordi parlano la stessa lingua del piano, più l’esecuzione sarà lineare.

Infine, decidi sulla pubblicazione. L’art. 56, comma 4, prevede che piano, attestazione e accordi “possono” essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. La pubblicazione rende conoscibile la tua situazione a clienti e fornitori, e questo può preoccuparti; d’altra parte rafforza la trasparenza del percorso e la certezza delle date. Valuta con il tuo consulente i vantaggi e gli svantaggi nel tuo caso concreto, compresi quelli legati agli effetti per i quali la pubblicazione rileva.

La base giuridica

Art. 56, commi 2 lett. d) ed e), 4 e 5, CCII. Sentenze della Cassazione n. 3018/2020 e ordinanza n. 9743/2022 sulla valutazione ex ante parametrata alla professionalità del terzo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che non aderisce. Il piano attestato non vincola chi non firma: a differenza di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato, non esistono meccanismi che estendano gli effetti ai dissenzienti. Il creditore che rifiuta diventa un creditore estraneo e, secondo la lett. d), il piano deve indicare le risorse destinate all’integrale soddisfacimento del suo credito. Hai quindi due opzioni: trovare quelle risorse (e aggiornare piano e attestazione) oppure, se il dissenso riguarda una quota rilevante dei debiti, valutare il passaggio a un accordo di ristrutturazione dei debiti o a un altro strumento che consenta di superare il dissenso.

Un secondo imprevisto è la richiesta, da parte di una banca, di nuove garanzie non previste nel piano. Se le concedi senza inserirle nel piano, quelle garanzie non saranno “in esso indicate” e perderanno la protezione dell’art. 166, comma 3, lett. d). Se sono necessarie, integra il piano e fai estendere l’attestazione prima di firmare.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 6, verifica che:

  1. tutti gli accordi con i creditori coinvolti siano firmati e abbiano data certa;
  2. per ogni creditore estraneo il piano indichi le risorse destinate al pagamento integrale;
  3. sia stata presa, e documentata, una decisione motivata sulla pubblicazione nel registro delle imprese.

Mossa 6 — Esegui il piano atto per atto, per l’intero arco temporale

Obiettivo della mossa

Eseguire nei tempi previsti ogni azione, ogni pagamento e ogni garanzia indicati nel piano, conservandone la prova scritta con data certa, fino alla data finale dell’arco di piano.

Quando va fatta

È la mossa più lunga: coincide con la durata del piano scelta nella mossa 2, quindi tipicamente da tre a cinque anni, a partire dalla firma degli accordi. Durante tutto questo periodo la mossa 7 (monitoraggio) corre in parallelo.

Ecco come si distribuisce, di solito, il tempo totale:

FaseDurata indicativaMosse coinvolte
Diagnosi e raccolta dati3-6 settimaneMossa 1
Scelta dell’orizzonte e cronoprogramma3-6 settimaneMosse 2-3
Attestazione4-8 settimaneMossa 4
Trattative e firma degli accordi2-4 mesiMossa 5
Esecuzione3-5 anni (oltre, solo se motivato e attestato)Mosse 6-7
“Coda” di esposizione a revocatoria in caso di successiva liquidazione giudizialeFino a 5 anni dal compimento di ciascun atto, e comunque entro 3 anni dall’apertura della proceduraMossa 8

Le prime quattro righe sono stime pratiche, non termini di legge: cambiano molto in base alla dimensione dell’impresa, alla qualità della contabilità e al numero di creditori. L’ultima riga riflette invece i limiti temporali di legge per l’esercizio delle azioni revocatorie da parte del curatore (art. 170 CCII), e spiega perché la “vita giuridica” del tuo piano non finisce con l’ultimo pagamento.

Come si esegue

Organizza un fascicolo di esecuzione, cartaceo e digitale, diviso per azione del cronoprogramma. Per ogni atto conserva:

  • il riferimento al punto del piano che lo prevede;
  • il documento che lo prova (contratto, contabile del bonifico, atto di concessione di garanzia, verbale);
  • la prova della data certa (ricevuta PEC, marca temporale, registrazione, atto notarile);
  • l’eventuale corrispondenza con il creditore o il terzo.

Esegui gli atti nell’ordine previsto. Se hai previsto di pagare prima i creditori estranei e poi quelli rinegoziati, non invertire l’ordine per accontentare chi preme di più: un pagamento diverso da quello indicato nel piano è un pagamento potenzialmente revocabile e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, potrebbe esporre gli amministratori a contestazioni penali. L’art. 324 CCII esclude infatti la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice solo per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano.

Non compiere atti straordinari estranei al piano senza prima valutarne l’impatto: la cessione di un ramo d’azienda, un nuovo finanziamento, una garanzia a favore di una società del gruppo. Se diventano necessari, aggiorna il piano e fai estendere l’attestazione prima di eseguirli.

Come gestire i rapporti che durano più del piano

Durante l’esecuzione ti accorgerai che molti rapporti hanno una scadenza diversa dalla data finale del piano. Un mutuo rinegoziato con ammortamento a otto anni, un leasing che termina dopo la chiusura, un piano di rientro con un fornitore che si esaurisce a metà percorso. Non è un problema, purché tu tenga distinti due piani di lettura.

Il primo è quello del riequilibrio: entro la data finale del piano l’impresa deve essere in grado di sostenere con la gestione ordinaria tutti gli impegni residui, compresi quelli che proseguono oltre. Nella relazione di chiusura della mossa 8 dovrai dimostrarlo con numeri: flusso di cassa operativo dell’ultimo esercizio, rate annue residue, margine di sicurezza.

Il secondo è quello della protezione: gli atti compiuti in esecuzione del piano e in esso indicati restano atti esecutivi del piano anche se i loro effetti si prolungano. Le rate pagate dopo la chiusura, però, sono pagamenti che avvengono in un contesto nuovo: se il piano si è concluso con il riequilibrio, sono semplici adempimenti della gestione ordinaria; se nel frattempo la situazione peggiora, non puoi presumere che siano coperte dalla protezione di un piano ormai concluso. Per questo, prima di dichiarare chiuso il piano, verifica con il tuo legale quali rapporti proseguono e con quali rischi.

Un caso a parte è quello dei lavoratori. La lett. a) dell’art. 56 ti chiede di descrivere la posizione dei lavoratori, e la lett. g-bis), introdotta dal correttivo del 2024, di tenere conto dei costi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente. Se il piano prevede riorganizzazioni del personale, i relativi tempi (procedure sindacali, preavvisi, eventuali ammortizzatori) incidono direttamente sul cronoprogramma: inseriscili con margini realistici, perché uno slittamento di tre mesi su una riduzione dei costi del personale si riflette su tutto il primo anno.

Il calendario annuale dell’esecuzione

Per non perdere il controllo in un arco di più anni, trasforma il cronoprogramma in un calendario ricorrente. Una struttura che funziona nella maggior parte delle imprese è questa:

Periodo dell’annoAttività di esecuzione e controllo
GennaioChiusura dei dati del quarto trimestre; report annuale di confronto con il piano; verifica delle scadenze bancarie dell’anno
AprileReport del primo trimestre; aggiornamento delle previsioni di cassa a dodici mesi
Maggio-giugnoApprovazione del bilancio; verifica che i dati di bilancio confermino i report infrannuali; comunicazioni ai creditori previste dagli accordi
LuglioReport del secondo trimestre; pianificazione delle attività da completare prima della pausa estiva
AgostoRallentamento operativo di banche e professionisti; ricorda che dal 1° al 31 agosto i termini processuali restano sospesi, salvo eccezioni, ma le scadenze contrattuali del piano no
OttobreReport del terzo trimestre; verifica anticipata delle azioni da chiudere entro fine anno
DicembreControllo del fascicolo di esecuzione: ogni atto dell’anno ha prova scritta e data certa?

Questo calendario non è imposto dalla legge, ma rende concreta la verificabilità che la lett. f) dell’art. 56 richiede e ti consente, anno dopo anno, di rispondere con precisione alla domanda “quanto manca”.

La base giuridica

Art. 56, comma 5, CCII (prova scritta e data certa degli atti esecutivi); art. 166, comma 3, lett. d), CCII (esenzione da revocatoria per gli atti indicati nel piano, con esclusione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore, ed estensione alla revocatoria ordinaria); art. 324 CCII (esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice). La Cassazione, con la sentenza n. 2176 del 24 gennaio 2023, aveva già riconosciuto, sotto la legge fallimentare, che le esenzioni valgono anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore; la sentenza n. 1697 del 2023 ha precisato inoltre che un contratto di mutuo stipulato in esecuzione del piano non diventa nullo per il solo fatto che si ipotizzi una violazione delle norme penali sulla bancarotta preferenziale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il ritardo di un’azione chiave: l’immobile che doveva essere venduto entro il primo anno resta invenduto, il nuovo contratto con il cliente strategico slitta. Non aspettare la fine dell’anno per prenderne atto. Il ritardo di un’azione prevista è esattamente lo scostamento per cui la lett. f) ti ha fatto scrivere in anticipo le iniziative correttive: passa immediatamente alla mossa 7 per quella specifica azione, mentre prosegui con le altre.

Un secondo imprevisto è un creditore estraneo che, non ricevendo quanto previsto nei tempi, avvia un’azione esecutiva. Il piano attestato non blocca le esecuzioni. Devi quindi verificare se puoi pagarlo con le risorse di riserva o se l’azione mette a rischio l’intero percorso.

Check di completamento

La mossa 6 si considera completata solo alla data finale del piano, quando:

  1. tutte le azioni del cronoprogramma risultano eseguite o formalmente sostituite da iniziative correttive documentate;
  2. ogni atto esecutivo è presente nel fascicolo con prova scritta e data certa;
  3. gli indicatori finali confermano il riequilibrio previsto dalla lett. g) dell’art. 56.

Mossa 7 — Monitora ogni trimestre e reagisci agli scostamenti

Obiettivo della mossa

Verificare con cadenza regolare se l’esecuzione è in linea con il cronoprogramma e, quando non lo è, attivare subito le iniziative correttive già previste, aggiornando piano e attestazione se lo scostamento ne altera la fattibilità.

Quando va fatta

Per tutta la durata della mossa 6, con cadenza almeno trimestrale per gli indicatori e con verifica immediata ogni volta che un evento rilevante (perdita di un cliente, mancato incasso, azione esecutiva) incide sulle previsioni.

Come si esegue

Il primo passo è istituire un report periodico standard, sempre uguale nella struttura, che metta a confronto per ogni indicatore il dato previsto dal piano e il dato consuntivo, con lo scostamento percentuale e una breve spiegazione. Condividilo con l’organo amministrativo e, se previsto dagli accordi, con i creditori.

Poi applica le soglie scritte nella mossa 3. In pratica ti troverai in uno di questi quattro casi:

  1. Scostamento irrilevante o positivo. Registri il dato e prosegui.
  2. Scostamento negativo entro la soglia di tolleranza. Annoti le cause, rafforzi il monitoraggio sul trimestre successivo.
  3. Scostamento oltre la soglia ma assorbibile con le iniziative previste. Attivi le iniziative correttive scritte nel piano, ne documenti l’attuazione e informi i creditori se gli accordi lo prevedono.
  4. Scostamento che compromette l’obiettivo finale. Il piano, così com’è, non è più idoneo. Devi aggiornarlo, con nuove ipotesi e nuovo cronoprogramma, e ottenere una nuova attestazione; oppure valutare il passaggio a un altro strumento di regolazione della crisi.

Sul quarto caso fai molta attenzione. Continuare a eseguire pagamenti in base a un piano che sai non essere più realizzabile è una delle situazioni in cui la protezione rischia di cadere: l’art. 166, comma 3, lett. d), esclude l’esenzione quando c’è dolo o colpa grave del debitore e il creditore ne è a conoscenza. Un creditore informato periodicamente dei tuoi risultati, che riceve un pagamento mentre i report dimostrano che il piano è fallito, difficilmente potrà dirsi ignaro.

Come si aggiorna un piano in corsa

Quando ti trovi nel quarto caso, l’aggiornamento non è una formalità. Segui questa sequenza e non saltare passaggi:

  1. Sospendi gli atti straordinari non urgenti. Finché il piano aggiornato non è attestato, limita i pagamenti a quelli strettamente necessari alla continuità aziendale e a quelli che non alterano la parità tra creditori. Se un pagamento è indispensabile, documenta perché lo è.
  2. Ricostruisci la fotografia aggiornata. È una mossa 1 in piccolo: situazione contabile alla data dello scostamento, creditori aggiornati, azioni esecutive nel frattempo avviate.
  3. Rivedi orizzonte e cronoprogramma. Ripeti le mosse 2 e 3 sulle nuove basi. Se l’orizzonte si allunga oltre i cinque anni dalla data originaria, prepara una motivazione rafforzata.
  4. Ottieni una nuova attestazione. L’attestazione originaria copre il piano originario: per le modifiche che incidono sulla fattibilità serve un nuovo giudizio del professionista indipendente, riferito alla nuova versione con data certa.
  5. Adegua gli accordi. Rinegozia con i creditori aderenti le condizioni incompatibili con il nuovo piano e formalizza le modifiche per iscritto e con data certa.
  6. Riprendi l’esecuzione e il monitoraggio. Dalla data del piano aggiornato ripartono le mosse 6 e 7, con nuove soglie di scostamento.

Quanto tempo richiede? Nella pratica, se la documentazione è ordinata e l’attestatore è lo stesso, da uno a tre mesi. È tempo ben investito: la simulazione 4 mostra che un aggiornamento tempestivo allunga la durata complessiva, ma preserva la coerenza tra gli atti che compi e un piano ancora idoneo.

La base giuridica

Art. 56, comma 2, lett. f), CCII (iniziative da adottare in caso di scostamento); art. 166, comma 3, lett. d), CCII. Sul criterio di valutazione, la sentenza n. 13719/2016 e la sentenza n. 6508/2023 della Cassazione, che collocano il giudizio sull’idoneità del piano al momento in cui gli atti vengono compiuti: un piano nato idoneo può non esserlo più per gli atti eseguiti dopo che uno scostamento grave è divenuto evidente.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la tentazione di “aspettare il trimestre successivo” sperando in un recupero. Due trimestri persi, in un piano di tre anni, sono un sesto dell’intero arco temporale. Se le iniziative correttive non bastano, non rimandare: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e gli altri strumenti hanno presupposti e tempi propri, e accedervi quando hai ancora risorse ti lascia molte più possibilità che accedervi a cassa esaurita.

Check di completamento

Per ogni trimestre verifica che:

  1. il report di confronto tra previsto e consuntivo sia stato redatto, approvato e archiviato;
  2. ogni scostamento oltre soglia abbia generato un’iniziativa correttiva documentata;
  3. in caso di scostamento che compromette l’obiettivo, sia stata avviata la revisione del piano con nuova attestazione o la valutazione di uno strumento alternativo.

Mossa 8 — Chiudi il piano e custodisci le prove per gli anni successivi

Obiettivo della mossa

Certificare la conclusione del piano con un documento finale e conservare in modo ordinato tutte le prove degli atti esecutivi, perché la loro protezione potrebbe dover essere dimostrata anche anni dopo l’ultimo pagamento.

Quando va fatta

Alla data finale dell’arco di piano, e nei mesi immediatamente successivi per la redazione del documento di chiusura. La custodia delle prove, invece, prosegue per anni: in caso di successiva liquidazione giudiziale, il curatore può esercitare le azioni revocatorie entro i limiti temporali dell’art. 170 CCII (tre anni dall’apertura della procedura e comunque cinque anni dal compimento dell’atto). A questo si aggiunge l’obbligo generale di conservare le scritture contabili e la corrispondenza per dieci anni (art. 2220 c.c.). In pratica, per un atto compiuto all’ultimo anno del piano, il periodo di potenziale esposizione arriva ben oltre la chiusura del piano stesso.

Come si esegue

Il primo passo è redigere una relazione di chiusura, approvata dall’organo amministrativo, che attesti: le azioni eseguite, quelle sostituite da iniziative correttive, i pagamenti effettuati a ciascun creditore, gli indicatori finali confrontati con quelli previsti. Se il piano era stato pubblicato nel registro delle imprese, valuta con il tuo consulente l’opportunità di rendere conoscibile anche la sua conclusione.

Poi riordina il fascicolo di esecuzione in modo che possa essere consultato da un terzo senza la tua spiegazione: piano con data certa, attestazione, eventuali aggiornamenti e nuove attestazioni, accordi firmati, prove degli atti esecutivi, report trimestrali. Conserva copie digitali con garanzia di integrità.

Infine, informa i creditori che hanno partecipato agli accordi della conclusione del piano e invitali a conservare la loro documentazione. Non è una cortesia: con l’ordinanza n. 33618 del 2024, la Cassazione ha affermato che, di fronte all’eccezione revocatoria del curatore, è il creditore a dover provare di aver ricevuto la garanzia in esecuzione di un valido piano attestato. Nel caso esaminato, la banca ha perso la collocazione privilegiata perché non aveva prodotto in modo valido il piano, uno dei quali non risultava nemmeno sottoscritto dal debitore. Un fascicolo ordinato protegge te e protegge chi ti ha dato fiducia.

Come calcolare la coda di esposizione

Per sapere fino a quando un atto del piano potrebbe essere contestato, applica il doppio limite dell’art. 170 CCII e scegli la data che scade per prima.

Ipotesi dimostrativa: l’ultimo pagamento a una banca in esecuzione del piano avviene il 14 novembre 2029. Il limite dei cinque anni dal compimento dell’atto cade il 14 novembre 2034. Se l’impresa non entra mai in liquidazione giudiziale, nessun curatore potrà agire in revocatoria concorsuale su quell’atto. Se invece la liquidazione giudiziale fosse aperta il 9 marzo 2033, il limite dei tre anni dall’apertura cadrebbe il 9 marzo 2036, ma resterebbe comunque insuperabile il limite dei cinque anni dall’atto: il curatore dovrebbe agire entro il 14 novembre 2034.

Ripeti il calcolo per gli atti più rilevanti (garanzie ipotecarie, pagamenti di importo elevato, cessioni di beni) e annota le date nel fascicolo. Tieni presente che ogni azione concreta ha anche presupposti propri (ad esempio i periodi sospetti della revocatoria concorsuale e le condizioni della revocatoria ordinaria) che il tuo legale dovrà verificare sul singolo atto: il calcolo ti dice fino a quando il rischio è teoricamente aperto, non se l’azione sarebbe fondata.

Questo esercizio cambia la percezione della durata. Un piano di quattro anni, per gli atti compiuti negli ultimi mesi, ha una vita giuridica complessiva che può arrivare a circa nove anni dal suo avvio. Non è una ragione per temere lo strumento: è una ragione per eseguirlo con cura.

La base giuridica

Art. 166, comma 3, lett. d), e art. 170 CCII; art. 2220 c.c.; art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova, come applicato dall’ordinanza della Cassazione n. 33618/2024.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è accorgersi, al momento della chiusura, che alcuni atti non hanno una prova di data certa: un accordo firmato su carta e mai registrato, una garanzia concessa con una semplice lettera. Non puoi “creare” oggi una data certa retroattiva. Puoi però raccogliere tutti gli elementi che rendono attendibile la data (contabili bancarie, comunicazioni PEC collegate, registrazioni contabili coeve) e documentare la ricostruzione. Parlane con il tuo legale per valutare l’entità del rischio.

Check di completamento

La mossa 8 è completa quando:

  1. esiste una relazione di chiusura approvata dall’organo amministrativo;
  2. il fascicolo di esecuzione è completo, ordinato e conservato con garanzie di integrità;
  3. i creditori aderenti sono stati informati della conclusione e della necessità di conservare la documentazione.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come la tempestività nell’esecuzione delle mosse cambi l’esito. Non si riferiscono a casi reali.

Situazione di partenza comune

Ipotesi: società di produzione di componenti meccanici. Debito complessivo al 31 gennaio 2025: 1.847.300 euro, di cui 1.126.500 verso tre banche, 412.800 verso fornitori (di cui 238.600 scaduti da oltre 90 giorni), 308.000 verso altri creditori. Margine operativo lordo prospettico a regime: 296.400 euro annui. Immobile non strategico stimato 418.000 euro. Fabbisogno per interventi di riorganizzazione: 143.700 euro.

Simulazione 1 — Chi esegue le mosse 1-5 in quattro mesi

  • Mossa 1 conclusa il 7 marzo 2025, piano iniziale con data certa via PEC.
  • Mossa 2: fabbisogno residuo dopo la vendita dell’immobile = 1.847.300 + 143.700 − 418.000 = 1.573.000 euro. Capacità di rimborso netta stimata: 331.200 euro l’anno dal secondo anno (primo anno: 142.900). Orizzonte scelto: fino al 31 dicembre 2029, poco meno di cinque anni, con stralcio negoziato del 6% sui debiti verso fornitori non strategici.
  • Mosse 3-4: cronoprogramma con vendita dell’immobile entro il 30 settembre 2025; attestazione firmata il 22 aprile 2025.
  • Mossa 5: accordi con le tre banche firmati tra il 20 maggio e il 16 giugno 2025, con data certa.
  • Esito: pagamenti ai fornitori scaduti previsti nel piano e indicati per importo, eseguiti da luglio 2025. In caso di successiva liquidazione giudiziale, questi pagamenti e le garanzie concesse alle banche rientrano nell’ambito dell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), salvo le eccezioni di legge e la valutazione del giudice sull’idoneità del piano.

Simulazione 2 — Chi paga i fornitori prima di avere il piano

  • Stessa situazione. Tra febbraio e aprile 2025, sotto la pressione di due fornitori, la società paga 97.350 euro a questi soli creditori, senza alcun piano attestato.
  • Il piano viene attestato solo il 9 ottobre 2025.
  • Esito: i 97.350 euro pagati prima del piano non sono atti “posti in essere in esecuzione del piano” e restano esposti alla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale, nei limiti dell’art. 166 CCII. Nel frattempo, la liquidità sottratta riduce la capacità di rimborso del primo anno da 142.900 a 45.550 euro: l’orizzonte del piano si allunga oltre il 2030 e l’attestatore chiede una motivazione rafforzata per superare i cinque anni.

Simulazione 3 — Chi ignora uno scostamento per tre trimestri

  • Stessa situazione della simulazione 1, piano in esecuzione dal giugno 2025.
  • Report del primo trimestre 2026: margine operativo lordo inferiore del 23% alle previsioni per la perdita di un cliente. La soglia di attivazione scritta nel piano era il 12%.
  • La società non attiva le iniziative correttive e continua a pagare le rate concordate con le banche nel secondo e terzo trimestre 2026, per 164.780 euro complessivi, mentre i report inviati alle banche documentano il peggioramento.
  • Esito: se a fine 2026 si arrivasse alla liquidazione giudiziale, il curatore potrebbe sostenere che, per i pagamenti successivi all’emersione dello scostamento grave, il piano non era più idoneo e che le banche, informate dai report, conoscevano la situazione. Il rischio di contestazione su quei 164.780 euro è molto più alto di quello sui pagamenti precedenti.

Simulazione 4 — Chi attiva subito le iniziative correttive

  • Stessa situazione della simulazione 3, ma il 21 aprile 2026, entro tre settimane dal report, la società attiva le iniziative previste: riduzione di un turno produttivo (risparmio annuo 118.600 euro) e cessione di un macchinario di riserva per 67.400 euro.
  • Poiché le iniziative non bastano a riportare l’orizzonte entro il 2029, l’organo amministrativo approva un piano aggiornato al 30 giugno 2030 e ottiene una nuova attestazione il 3 luglio 2026, con adeguamento degli accordi bancari firmati con data certa entro il 28 luglio 2026.
  • Esito: l’arco complessivo si allunga di sei mesi, ma i pagamenti successivi si fondano su un piano nuovamente attestato. La durata cresce, la protezione resta coerente con il percorso.

La lezione dei numeri è una sola: nel piano attestato non conta soltanto quanti anni dura l’esecuzione, conta che ogni atto sia compiuto in un momento in cui il piano è ancora idoneo e documentato.


Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il piano attestato di risanamento non ha una durata fissata dalla legge. La costruisci tu, tra una fase preparatoria di alcuni mesi e una fase esecutiva che la prassi colloca tra tre e cinque anni, estendibile solo con motivazione solida e condivisa dall’attestatore. Dopo l’ultimo pagamento resta un periodo in cui gli atti compiuti potrebbero ancora essere contestati da un curatore, se l’impresa dovesse finire in liquidazione giudiziale: per questo la documentazione va custodita a lungo.

Ogni mossa ha un prodotto verificabile: una fotografia con data certa, un orizzonte motivato, un cronoprogramma misurabile, un’attestazione indipendente, accordi scritti, un fascicolo di esecuzione, report trimestrali, una relazione di chiusura. Se ti manca uno di questi prodotti, sai esattamente dove intervenire.

MossaObiettivoTermine / durataRischio se la salti
1. Fotografia e data certaPunto zero verificabileSubito; 3-6 settimanePiano senza base attendibile; atti anteriori senza protezione
2. Arco temporaleDurata realistica e motivata1-2 settimane dopo la mossa 1Orizzonte irrealistico, piano non idoneo ex ante
3. CronoprogrammaAzioni datate, soglie e correttivi2-4 settimaneViolazione della lett. f); atti non indicati e non esenti
4. AttestazioneVeridicità e fattibilità certificate4-8 settimaneNessuna esenzione da revocatoria né dai reati di bancarotta
5. AccordiAdesioni scritte con data certa2-4 mesiCreditori estranei non coperti; atti non provati
6. EsecuzioneAtti conformi al piano3-5 anni (arco di piano)Pagamenti preferenziali revocabili e penalmente rischiosi
7. MonitoraggioReazione tempestiva agli scostamentiOgni trimestre per tutto l’arcoAtti compiuti con piano non più idoneo
8. Chiusura e custodiaProva della protezioneFine piano + anni successiviImpossibilità di provare l’esenzione in giudizio

Gli scenari di deviazione

Nessun piano viene eseguito esattamente come è stato scritto. Qui trovi i tre imprevisti che più spesso fanno deviare il percorso e il piano B per ciascuno.

Scenario A — Un creditore accelera e aggredisce il patrimonio

Sei alla mossa 5 o già alla mossa 6 e un creditore che non ha aderito, o che è estraneo al piano, notifica un precetto o avvia un pignoramento presso terzi sui conti correnti. Il piano attestato non produce misure protettive: nessun tribunale ne ha controllato il contenuto e nessuna norma impone ai creditori di fermarsi.

Il piano B si sviluppa su tre livelli. Primo: verifica immediatamente con il tuo legale i vizi dell’azione esecutiva e i termini per le eventuali opposizioni, tenendo presente che i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno, salvo le eccezioni previste dalla legge. Secondo: controlla se il piano ha risorse di riserva per pagare quel creditore, come previsto dalla lett. d) per i creditori estranei, e se il pagamento rientra tra gli atti indicati. Terzo: se l’azione colpisce beni o flussi essenziali e non puoi pagare, valuta subito l’accesso alla composizione negoziata della crisi, che consente di chiedere misure protettive, oppure a uno strumento giudiziale. Non limitarti a sperare che il creditore si fermi da solo.

Scenario B — Un termine chiave del cronoprogramma è già scaduto

Ti accorgi che l’azione più importante del piano, ad esempio la vendita di un immobile o l’aumento di capitale, doveva completarsi mesi fa e non è avvenuta. Magari nessuno ha fatto il report trimestrale.

Il piano B è: fermati prima di compiere nuovi pagamenti significativi. Ricostruisci la situazione aggiornata, confrontala con il piano e chiediti se le iniziative correttive previste sono ancora praticabili. Se lo sono, attivale subito e documentale. Se non lo sono, avvia la revisione del piano con nuova attestazione. Ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. 6508/2023, valuta l’idoneità del piano “ora per allora”: gli atti compiuti mentre il piano era palesemente superato sono i più esposti. Il tempo perso non si recupera, ma puoi evitare che produca altri atti vulnerabili.

Scenario C — Un documento essenziale è irreperibile

Al momento di un controllo, di una due diligence per un nuovo finanziatore o, peggio, di una contestazione del curatore, non trovi un documento chiave: l’attestazione originale firmata, un accordo con una banca, la prova della data certa del piano.

Il piano B si muove su più fronti. Chiedi copia all’attestatore, che deve conservare il proprio elaborato, e alle controparti degli accordi. Verifica se il piano è stato pubblicato nel registro delle imprese, perché in quel caso la copia è acquisibile. Recupera le ricevute PEC e le marche temporali dagli archivi del gestore. Se il documento non è recuperabile, raccogli ogni prova indiretta coeva e fatti assistere nella ricostruzione. L’ordinanza n. 33618/2024 dimostra quanto pesi, in giudizio, la mancata produzione di un piano completo e sottoscritto: prevenire con un fascicolo ordinato è infinitamente più semplice che rimediare.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4, cioè firmare gli accordi prima dell’attestazione?

Puoi negoziare prima, ed è anzi consigliabile, ma firmare accordi esecutivi prima dell’attestazione espone gli atti compiuti in quel periodo al rischio di non essere coperti. Il modo più prudente è condizionare l’efficacia degli accordi al rilascio dell’attestazione sul piano definitivo, oppure firmarli dopo.

Se il piano dura cinque anni, per cinque anni sono al sicuro da tutto?

No. Il piano attestato non sospende le azioni dei creditori e non vincola chi non ha aderito. Protegge gli atti compiuti in sua esecuzione dalla revocatoria e i relativi pagamenti dalla bancarotta preferenziale e semplice, alle condizioni di legge. È una protezione “in caso di insuccesso”, non uno scudo contro le esecuzioni.

Posso allungare la durata a metà strada?

Sì, ma non con una semplice delibera interna. Se lo slittamento altera la fattibilità del piano, devi aggiornarlo con nuove previsioni e ottenere una nuova attestazione, e adeguare gli accordi con i creditori coinvolti, sempre per iscritto e con data certa.

Che cosa succede se finisco prima del previsto?

Nulla di negativo: il riequilibrio anticipato è la dimostrazione migliore della serietà del piano. Redigi comunque la relazione di chiusura della mossa 8 e conserva la documentazione, perché la finestra di possibile contestazione degli atti non si accorcia per il fatto che hai concluso in anticipo.

Posso usare il piano attestato se l’impresa è già insolvente?

L’art. 56 lo consente espressamente, parlando di imprenditore “in stato di crisi o di insolvenza”. L’insolvenza deve però essere superabile con le azioni previste: se il piano è, in realtà, una liquidazione mascherata, difficilmente supererà la valutazione di idoneità.

Chi controlla, durante l’esecuzione, che io rispetti i tempi?

Nessun organo giudiziario. Il controllo è affidato a te, all’organo amministrativo e di controllo della società, ai creditori che hanno aderito agli accordi e, a posteriori, al giudice eventualmente chiamato a decidere su una revocatoria. Per questo il cronoprogramma e i report trimestrali sono la tua migliore difesa.

Il curatore di una futura liquidazione può contestare anche l’orizzonte temporale che ho scelto?

Può contestare l’idoneità del piano, e un orizzonte irrealistico è uno degli elementi con cui cercherà di dimostrarla. La valutazione del giudice, secondo la Cassazione, è ex ante e riguarda l’evidente inettitudine del piano: un orizzonte motivato, condiviso dall’attestatore e sostenuto da proiezioni documentate riduce molto lo spazio di contestazione.

Devo comunicare ai creditori ogni scostamento?

Dipende da ciò che hai concordato negli accordi della mossa 5. Se hai assunto obblighi informativi, rispettali con puntualità. Ricorda però che l’informazione ha un doppio effetto: tutela la fiducia dei creditori, ma rende anche più difficile per loro sostenere di non conoscere un peggioramento grave. È un motivo in più per reagire subito agli scostamenti invece di continuare a pagare come se nulla fosse.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Qui trovi le pronunce che fondano le mosse, organizzate per mossa. I principi sono riassunti con parole nostre. Quasi tutte le decisioni sulla revocatoria riguardano ancora l’art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare, predecessore dell’attuale disciplina: i criteri elaborati restano il riferimento interpretativo principale per l’art. 56 e per l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, fermo che il Codice ha introdotto regole proprie, come la clausola sul dolo o la colpa grave conosciuti dal creditore.

A sostegno delle mosse 1 e 4 (dati veri e attestazione seria)

Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: l’attestazione della veridicità dei dati aziendali è un requisito connaturato al piano attestato, anche prima che la legge lo esplicitasse; il giudice valuta con giudizio ex ante, tenendo conto della professionalità del terzo contraente, se il piano fosse idoneo al risanamento. Rilevanza: spiega perché la mossa 1 non può fondarsi su numeri inattendibili e perché l’attestazione della mossa 4 deve riguardare anche i dati.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 19208 del 2025. Principio: all’attestatore è richiesta una diligenza professionale qualificata; un inadempimento sostanziale nella verifica può comportare la perdita del diritto al compenso, perché la sola consegna dell’elaborato non basta. Rilevanza: guida la scelta e il controllo dell’attestatore nella mossa 4.

Cass. civ., sez. I, ord. 10 marzo 2025, n. 6382. Principio: il professionista che rende una prestazione inidonea allo scopo per imperizia o negligenza, nel caso esaminato come attestatore di un piano concordatario, può non avere diritto ad alcun compenso, pur trattandosi di obbligazione di mezzi. Rilevanza: conferma lo standard di serietà da pretendere dall’attestatore.

Cass. civ., n. 24025 del 2020. Principio: il credito dell’attestatore di un piano di concordato può essere escluso dal passivo del successivo fallimento se la sua prestazione, valutata ex ante, non è stata svolta con la diligenza qualificata e risultava inidonea allo scopo. Rilevanza: rafforza il nesso tra qualità dell’attestazione e utilità concreta del piano.

Cass. civ., n. 2045 del 2026. Principio: l’attestatore che recepisce in modo acritico i dati forniti dal debitore, senza verificarli con la diligenza richiesta, è inadempiente al dovere di attestazione della veridicità, e il suo credito può essere escluso dal concorso. Rilevanza: nella mossa 4, mettere a disposizione tutti i documenti e accettare verifiche approfondite è interesse del debitore, non solo dell’attestatore.

Cass. civ., ord. n. 15807 del 2021. Principio: l’eccezione di inadempimento opposta al professionista in sede di verifica del passivo è rimessa all’iniziativa della parte, e il giudice non può fondare il rigetto su un inadempimento diverso da quello eccepito. Rilevanza: completa il quadro delle contestazioni che possono sorgere sull’attestazione in caso di insuccesso.

A sostegno delle mosse 2, 3 e 7 (orizzonte realistico e monitoraggio)

Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non determina automaticamente l’esenzione da revocatoria; il giudice deve verificare ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano. Rilevanza: un arco temporale irrealistico (mossa 2) o un cronoprogramma non verificabile (mossa 3) sono i primi segnali di un piano privo di ragionevole attuabilità.

Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: il giudice conserva il potere di valutare l’idoneità del piano, con giudizio ex ante parametrato alla professionalità del terzo, nei limiti dell’evidente inettitudine del piano a raggiungere il risanamento. Rilevanza: sostiene la necessità di documentare le ipotesi della durata e di reagire agli scostamenti (mossa 7) prima che l’inidoneità diventi evidente.

Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, n. 6508. Principio: gli atti esecutivi non godono dell’esenzione se il giudice, valutando ora per allora, riscontra l’assoluta inadeguatezza del piano al risanamento. Rilevanza: fonda la mossa 7, perché la valutazione si colloca nel momento degli atti, e la simulazione 3 sui pagamenti eseguiti dopo uno scostamento grave.

A sostegno delle mosse 5 e 6 (accordi e atti esecutivi)

Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: le esenzioni dalla revocatoria previste per gli atti esecutivi del piano valgono anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o da lui proseguita. Rilevanza: anticipa la regola oggi scritta nell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII e rende evidente il valore di eseguire solo atti indicati nel piano (mossa 6).

Cass. civ., sez. I, n. 1697 del 2023. Principio: l’esenzione degli atti esecutivi di un piano idoneo opera anche contro la revocatoria ordinaria del curatore; l’eventuale violazione delle norme penali sulla bancarotta preferenziale non rende di per sé nullo il contratto di mutuo, i cui effetti sono semmai regolati con i rimedi dell’inefficacia. Rilevanza: chiarisce la stabilità dei finanziamenti e delle garanzie negoziati nella mossa 5.

A sostegno della mossa 8 (custodia delle prove)

Cass. civ., sez. I, ord. n. 33618 del 2024. Principio: quando il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia, spetta al creditore provare l’esistenza di un valido piano attestato in esecuzione del quale l’ha ricevuta; un piano non prodotto o non sottoscritto dal debitore non assolve l’onere. Rilevanza: è la ragione per cui la mossa 8 impone un fascicolo completo e l’informazione ai creditori aderenti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Un piano attestato ben eseguito richiede competenze giuridiche, contabili e negoziali che lavorino insieme per anni. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio, mossa per mossa.

  1. Analizziamo la situazione di partenza insieme ai commercialisti dello staff, verificando la coerenza tra contabilità, estratti conto, contratti e contenziosi pendenti, per costruire una fotografia difendibile.
  2. Verifichiamo se il piano attestato è lo strumento adatto confrontandolo con composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e altri strumenti di regolazione della crisi, in base all’entità dei debiti, al numero di creditori dissenzienti e al rischio di azioni esecutive.
  3. Costruiamo con te l’orizzonte temporale e il cronoprogramma, controllando che ogni azione abbia data, responsabile, indicatori e iniziative correttive coerenti con l’art. 56, comma 2, lett. f) e g).
  4. Controlliamo l’elenco degli atti esecutivi da inserire nel piano, perché pagamenti, garanzie e atti dispositivi siano espressamente indicati e possano rientrare nell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d).
  5. Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore che ci indichi, esaminando la documentazione sui rapporti pregressi con l’impresa, i soci e i creditori coinvolti.
  6. Conduciamo le trattative con le banche e con i fornitori strategici, redigendo proposte, lettere di standstill e accordi coordinati con il cronoprogramma, con lo staff specializzato in diritto bancario.
  7. Formalizziamo ogni accordo e ogni atto esecutivo in forma scritta e con data certa, e impostiamo il fascicolo di esecuzione secondo l’art. 56, comma 5.
  8. Impostiamo il sistema di report trimestrale e analizziamo con te gli scostamenti, indicando quando le iniziative correttive bastano e quando serve una revisione del piano con nuova attestazione o il passaggio ad altro strumento.
  9. Interveniamo sulle azioni esecutive dei creditori estranei, esaminando atti di precetto e pignoramenti e valutando le opposizioni nei termini di legge.
  10. Difendiamo gli atti del piano in caso di contestazione, costruendo la prova dell’esenzione da revocatoria e seguendo il giudizio in tutti i gradi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un piano attestato di risanamento pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda la valutazione della reversibilità della crisi, il dialogo strutturato con i creditori e la ricerca di soluzioni sostenibili, cioè il terreno su cui si gioca la durata realistica del piano. Quando l’impresa è invece un piccolo imprenditore sotto soglia o quando la crisi coinvolge anche il patrimonio personale dei soci garanti, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC.

Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta il piano e gli accordi può seguire, se un domani un curatore dovesse contestare gli atti esecutivi, tutti i gradi di giudizio, senza cambi di linea e senza perdita di memoria del fascicolo.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi presidiano accordi, garanzie, esenzioni e contenzioso; i secondi le proiezioni, i report e il dialogo tecnico con l’attestatore.


Chiusura

La domanda da cui siamo partiti, “quanto tempo dura l’esecuzione di un piano attestato di risanamento”, ha una risposta che non trovi nella legge ma nelle tue scelte: qualche mese per costruirlo, un arco che la prassi colloca tra tre e cinque anni per eseguirlo, e un periodo successivo in cui la qualità della documentazione continua a contare. Ogni mossa fatta nei tempi è una protezione conservata; ogni scostamento ignorato è un atto che rischia di restare scoperto.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché il piano attestato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. I creditori che siedono al tavolo sono in gran parte istituti di credito, e per questo lavora al fianco dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina. Se infine gli atti del piano fossero contestati, la qualifica di cassazionista permette di sostenerne la difesa fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo i tempi realistici e costruiremo con te la strategia più adatta.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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