Quali Sono I Requisiti Minimi Per Accedere Alla Composizione Negoziata?

Il punto riguarda direttamente l’imprenditore. Un’istanza presentata senza i presupposti viene archiviata, brucia mesi preziosi e può precludere per un anno un nuovo tentativo. Il rischio principale è scoprire solo a posteriori che la composizione non era accessibile: nel frattempo le misure protettive decadono, i creditori riprendono le azioni esecutive e il tribunale può verificare anche a distanza di tempo che l’accesso era privo di fondamento.

L’impresa che accumula ritardi con banche, fornitori ed erario dispone di uno strumento riservato e stragiudiziale per trattare con i creditori prima che la situazione precipiti: la composizione negoziata della crisi. Non è però un canale aperto a chiunque. La legge fissa requisiti soggettivi, requisiti oggettivi, un corredo documentale preciso e alcune cause ostative che, se ignorate, rendono l’istanza inutile o addirittura controproducente.

Lo Studio Monardo segue questa materia in modo specifico per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il ruolo che l’esperto svolge nella prima valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento, cioè esattamente il filtro che l’istanza deve superare. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che incide su due documenti obbligatori dell’istanza (Centrale dei Rischi e certificazioni dei debiti fiscali e contributivi), e la qualifica di cassazionista per l’eventuale contenzioso su misure protettive e sbocchi successivi.

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Inquadramento normativo: che cosa prevede il Codice della crisi

Sul piano normativo, la composizione negoziata è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). L’istituto nasce con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 147/2021, ed è stato trasferito nel Codice dal D.Lgs. 83/2022. L’ultimo intervento incisivo è il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024, che ha chiarito diversi dubbi proprio sui requisiti di accesso.

La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale nel quale l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma telematica nazionale, conduce trattative con i creditori per individuare una soluzione idonea al risanamento dell’impresa.

Va precisato che non si tratta di una procedura concorsuale né di uno strumento di regolazione della crisi in senso tecnico. L’imprenditore resta in bonis: conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), con il dovere di non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Il tribunale interviene solo in alcuni snodi: conferma delle misure protettive, concessione di misure cautelari, autorizzazioni per finanziamenti prededucibili o cessioni d’azienda.

La ratio

La norma risponde a un’esigenza precisa: anticipare l’emersione della difficoltà. Quanto prima l’imprenditore interviene, tanto maggiori sono le possibilità di preservare il valore aziendale. Per questo il legislatore ha costruito un canale riservato, senza pubblicità dell’istanza (salvo quando si chiedono misure protettive), con un esperto che agevola le trattative ma non si sostituisce all’imprenditore.

Il presupposto oggettivo dopo il correttivo-ter

La disciplina prevede, all’art. 12 CCII, che l’imprenditore possa chiedere la nomina dell’esperto quando si trova in una delle seguenti condizioni:

  • squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (fase di pre-crisi);
  • stato di crisi;
  • stato di insolvenza.

In tutti e tre i casi deve risultare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il correttivo del 2024 ha reso esplicito ciò che prima era discusso: anche l’impresa già in crisi o insolvente può accedere, purché il risanamento sia realisticamente possibile. Questo tratto distingue la composizione dagli strumenti di regolazione, che presuppongono almeno la crisi.

Distinzione da istituti affini

In termini operativi, la differenza con il concordato preventivo è netta. Il concordato è un procedimento giudiziale, pubblico, con effetti vincolanti sulla massa dei creditori e un controllo penetrante del tribunale. La composizione negoziata è invece riservata e fondata sul consenso.

Un esempio concreto chiarisce il punto. Una srl manifatturiera con ricavi stabili ma un picco di debito verso fornitori, dovuto a un magazzino sovradimensionato, può negoziare in composizione dilazioni e rinunce parziali senza che il mercato ne venga a conoscenza. Se la stessa società avesse già cessato la produzione e intendesse solo liquidare i beni, la composizione non sarebbe lo strumento adatto: mancherebbe la prospettiva di risanamento, e la strada sarebbe semmai un concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale.

Diversa è anche la posizione rispetto al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Quest’ultimo non è autonomo: si apre solo dopo una composizione negoziata conclusa senza esito positivo, condotta con correttezza e buona fede. La giurisprudenza più recente, come si vedrà, collega strettamente i due istituti proprio sul terreno dei requisiti di accesso.


Requisiti e termini: le condizioni una per una

La disciplina prevede requisiti di tre tipi: soggettivi, oggettivi e formali-documentali. A questi si aggiungono cause ostative che impediscono la presentazione dell’istanza.

1. Requisito soggettivo: essere imprenditore commerciale o agricolo

L’art. 12 CCII riserva l’accesso all’imprenditore commerciale e all’imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese. Rientrano le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali e le cooperative. Sono ammessi anche gli imprenditori “sotto soglia”, cioè le imprese minori, con la disciplina adattata dell’art. 25-quater CCII.

Restano esclusi i consumatori e i professionisti non organizzati in forma d’impresa: per loro gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).

2. Requisito oggettivo: squilibrio, crisi o insolvenza

Come visto, è sufficiente anche il mero squilibrio. Va precisato che l’insolvenza non preclude l’accesso, ma deve essere reversibile. Un’insolvenza strutturale, senza flussi futuri né valore aziendale da preservare, non consente la composizione.

3. Requisito funzionale: la ragionevole perseguibilità del risanamento

È il requisito decisivo e il più frequentemente sottovalutato. Il risanamento è ragionevolmente perseguibile quando, sulla base dei dati disponibili, esiste una prospettiva concreta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario, in continuità diretta o indiretta. Il protocollo di conduzione allegato al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 indica tre segnali che rendono la reversibilità assai remota: continuità aziendale che distrugge risorse, indisponibilità dell’imprenditore a immettere nuove risorse, assenza di valore del compendio aziendale.

Una composizione negoziata impostata su un piano puramente liquidatorio, con cessazione definitiva dell’attività e vendita atomistica dei beni, non soddisfa il requisito.

4. Requisiti documentali (art. 17, comma 3, CCII)

Con l’istanza, presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica nazionale, l’imprenditore inserisce:

  • a) i bilanci degli ultimi tre esercizi approvati; se non approvati, i progetti di bilancio o, in mancanza, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza (lett. a e a-bis, come riformulate dal correttivo-ter);
  • b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo pubblicata sulla piattaforma, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata e un piano finanziario per i sei mesi successivi con le iniziative che si intendono adottare;
  • c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti scaduti e a scadere, dei diritti reali e personali di garanzia e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
  • d) una dichiarazione sostitutiva sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, e una dichiarazione di non avere depositato domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi;
  • e) il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 CCII);
  • f) la situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363 CCII);
  • h) un estratto delle informazioni della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Il correttivo ha introdotto il comma 3-bis: se le certificazioni tributarie e contributive non sono ancora state rilasciate, l’imprenditore può allegare una dichiarazione con cui attesta di averle richieste almeno dieci giorni prima dell’istanza.

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento non è un documento obbligatorio. Tuttavia l’esperto lo esamina se caricato, o lo compila insieme all’imprenditore nel primo incontro. Presentarlo già compilato e coerente con i dati di bilancio è una scelta prudente.

5. Cause ostative (art. 25-quinquies e art. 17, comma 9, CCII)

L’istanza non può essere presentata:

  • in pendenza del procedimento introdotto dall’imprenditore con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva (art. 44, comma 1, lett. a), di concordato minore (art. 74) o con ricorso per misure cautelari e protettive ex art. 54, comma 3;
  • se nei quattro mesi precedenti l’imprenditore ha rinunciato a una di tali domande;
  • se una precedente composizione è stata archiviata da meno di un anno; il termine si riduce a quattro mesi, per una sola volta, quando l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.

Va precisato che, secondo l’orientamento prevalente recepito dal correttivo-ter, la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale proposto da creditori o dal pubblico ministero non impedisce di per sé l’accesso.

Sospensione feriale

La composizione negoziata è stragiudiziale: i tempi dell’esperto non sono termini processuali. Il procedimento di conferma delle misure protettive ha invece natura cautelare e urgente; la prudenza impone di non contare sulla sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1 al 31 agosto, e di rispettare le scadenze anche in quel mese.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Situazione patrimoniale aggiornata (se mancano bilanci approvati)Non oltre 60 giorni prima dell’istanzaRequisito di validità documentaleIstanza incompleta, rischio di archiviazione
Estratto Centrale dei RischiNon anteriore a 3 mesi rispetto all’istanzaRequisito documentaleDocumentazione non conforme
Richiesta certificati fiscali e contributivi (comma 3-bis)Almeno 10 giorni prima dell’istanzaCondizione per la dichiarazione sostitutivaImpossibilità di presentare l’istanza senza certificati
Ricorso al tribunale per conferma misure protettiveEntro il giorno successivo alla pubblicazione di istanza e accettazione nel registro impresePerentorioInefficacia delle misure dichiarata con decreto
Fissazione udienza da parte del tribunaleEntro 10 giorni dal deposito del ricorsoTermine per il giudice, con effetto decadenzialeCessazione degli effetti protettivi; domanda riproponibile
Pubblicazione del numero di ruolo nel registro impreseEntro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanzaPerentorio (ridotto da 30 a 20 dal correttivo-ter)Inefficacia delle misure
Durata delle misure protettiveStabilita dal tribunaleDa 30 a 120 giorni, prorogabiliScadenza della protezione
Durata massima complessiva delle misureDalla prima concessioneLimite invalicabile di 240 giorniNessuna ulteriore proroga
Durata dell’incarico dell’espertoDall’accettazione della nomina180 giorni, prorogabili nei casi previstiConclusione dell’incarico
Divieto dopo rinuncia a strumenti di regolazione4 mesi dalla rinunciaCausa ostativaIstanza non presentabile
Nuova istanza dopo archiviazione1 anno (4 mesi una tantum se archiviazione chiesta entro 2 mesi)Causa ostativaIstanza non presentabile

Procedura passo-passo

In termini operativi, l’accesso si articola in una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto responsabile, un organo di riferimento e un atto tipico.

1. Autodiagnosi preliminare (imprenditore e consulenti). Prima di qualsiasi adempimento, l’imprenditore verifica lo stato dell’impresa: bilanci, flussi di cassa prospettici, posizione verso banche ed erario. Il test pratico disponibile sulla piattaforma misura il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi liquidi annui che l’impresa può generare al servizio di quel debito. È lo stesso strumento che l’esperto utilizzerà: conviene conoscerne l’esito prima.

2. Richiesta delle certificazioni. Il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e assicurativi vanno richiesti con anticipo. Se non arrivano in tempo, occorre averli domandati almeno dieci giorni prima dell’istanza per poter usare la dichiarazione sostitutiva. Contestualmente si scarica l’estratto della Centrale dei Rischi.

3. Predisposizione del progetto di piano. Il progetto non deve essere definitivo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la compiuta elaborazione del piano avviene nel corso delle trattative, con il contributo dell’esperto. Serve però un’illustrazione chiara degli obiettivi e delle iniziative di risanamento, coerente con la lista di controllo ministeriale, e un piano finanziario a sei mesi realistico.

4. Presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica nazionale. L’istanza si presenta compilando il modello disponibile sulla piattaforma gestita dal sistema delle camere di commercio (art. 13 e art. 17 CCII). Chi firma è il legale rappresentante. Nello stesso modello l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII) e dichiarare la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e 2484 c.c. (art. 20 CCII).

5. Nomina e accettazione dell’esperto. L’esperto è individuato dalla commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione competente, attingendo all’elenco degli esperti. Dopo il correttivo-ter, nella scelta si tiene conto anche degli esiti delle composizioni già seguite. L’esperto verifica la propria indipendenza e comunica l’accettazione sulla piattaforma.

6. Pubblicazione nel registro delle imprese (solo se si chiedono misure protettive). Con l’accettazione dell’esperto, l’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese. Da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Restano esclusi i crediti dei lavoratori.

7. Ricorso al tribunale per la conferma. Entro il giorno successivo alla pubblicazione, l’imprenditore deposita ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII (tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese per le imprese di maggiori dimensioni; negli altri casi, tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore). Il ricorso tardivo comporta l’inefficacia delle misure: è l’errore più grave e meno rimediabile dell’intera fase iniziale. Il ricorso contiene la richiesta di conferma o modifica delle misure e, se necessario, di provvedimenti cautelari; va corredato della documentazione caricata sulla piattaforma e dell’accettazione dell’esperto.

8. Pubblicazione del numero di ruolo. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza, l’imprenditore chiede l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento.

9. Udienza e ordinanza. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, preferibilmente in videoconferenza. Il ricorso e il decreto vanno notificati, anche all’esperto, nelle forme indicate dal giudice. All’udienza il tribunale sente le parti e l’esperto sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative e provvede con ordinanza, fissando una durata compresa tra trenta e centoventi giorni.

10. Primo incontro con l’esperto e valutazione di risanabilità. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche sulla base delle informazioni dell’organo di controllo e del revisore, se presenti. L’imprenditore partecipa personalmente. Se l’esperto non ravvisa prospettive, lo comunica e la composizione viene archiviata.

11. Trattative ed esito. Se la valutazione è positiva, l’esperto convoca le parti interessate e le trattative proseguono. Gli esiti possibili sono indicati dall’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione, transazione fiscale nelle trattative (art. 23, comma 2-bis), concordato semplificato, accesso agli altri strumenti del Codice.

Dove più spesso si sbaglia

La prassi evidenzia errori ricorrenti:

  • presentare un progetto di piano che, letto con attenzione, è in realtà un programma di liquidazione;
  • allegare dati di bilancio non riconciliati con la Centrale dei Rischi e con le certificazioni fiscali, con il risultato che l’esperto rileva subito incongruenze;
  • chiedere misure protettive senza calendario delle scadenze successive, perdendo il termine del giorno successivo;
  • sottovalutare l’esposizione verso i lavoratori, esclusa dalla protezione: se il piano si regge su flussi che i dipendenti possono pignorare, la protezione è illusoria;
  • usare la composizione per guadagnare tempo in presenza di una domanda di concordato già pendente.

La ragionevole perseguibilità del risanamento non si dichiara: si dimostra con numeri coerenti, perché oggi il tribunale può riesaminarla anche a distanza di mesi, nel momento in cui l’impresa chiede il concordato semplificato.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili. Servono a mostrare come i requisiti e i termini si applicano in concreto.

Esempio di calcolo n. 1: validità dei documenti e scadenze delle misure protettive

Ipotesi di partenza:

  • società a responsabilità limitata, bilancio 2025 non ancora approvato dall’assemblea;
  • debiti complessivi 412.760 €, di cui 138.920 € verso banche, 97.415 € verso erario ed enti previdenziali, 176.425 € verso fornitori;
  • estratto della Centrale dei Rischi scaricato il 22 luglio 2026;
  • situazione economico-patrimoniale redatta al 31 agosto 2026;
  • certificati fiscali e contributivi richiesti il 25 settembre 2026, non ancora rilasciati.

Verifica della finestra utile per l’istanza:

  • estratto Centrale dei Rischi: non anteriore a tre mesi, quindi utilizzabile fino al 22 ottobre 2026;
  • situazione patrimoniale: aggiornata a non oltre sessanta giorni, quindi utilizzabile fino al 30 ottobre 2026;
  • dichiarazione sostitutiva sui certificati: possibile solo dal 5 ottobre 2026, decimo giorno dopo la richiesta.

Esito: l’istanza può essere presentata tra il 5 e il 22 ottobre 2026. Oltre il 22 ottobre occorre scaricare un nuovo estratto della Centrale dei Rischi.

Sviluppo con misure protettive. Si ipotizza istanza presentata il 12 ottobre 2026, accettazione dell’esperto e pubblicazione nel registro imprese il 14 ottobre 2026.

  • ricorso per la conferma: entro il 15 ottobre 2026;
  • se depositato il 15 ottobre, fissazione dell’udienza entro il 25 ottobre 2026;
  • richiesta di pubblicazione del numero di ruolo: entro il 3 novembre 2026;
  • se il tribunale concede 120 giorni, la protezione copre gran parte del periodo iniziale dell’incarico; le proroghe non possono portare la durata complessiva oltre 240 giorni.

Variante critica: ricorso depositato il 16 ottobre. Il tribunale dichiara con decreto l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza. Nel frattempo un fornitore creditore di 41.380 € può riprendere il pignoramento presso terzi sul conto corrente. La domanda è riproponibile, ma la finestra di esposizione si è aperta.

Esempio di calcolo n. 2: cause ostative e ragionevole perseguibilità

Ipotesi di partenza:

  • impresa commerciale che il 3 febbraio 2026 ha ottenuto l’accettazione dell’esperto in una prima composizione;
  • il 27 marzo 2026 l’imprenditore chiede l’archiviazione per riorganizzare la compagine sociale; archiviazione disposta il 30 marzo 2026;
  • debito da ristrutturare 1.286.400 €;
  • flussi di cassa annui liberi al servizio del debito stimati in 214.400 €.

Verifica della causa ostativa:

  • l’archiviazione è stata chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione (scadenza 3 aprile 2026);
  • si applica quindi il termine ridotto di quattro mesi, una sola volta;
  • nuova istanza presentabile dal 30 luglio 2026.

Variante: se la richiesta di archiviazione fosse stata presentata il 15 aprile 2026, oltre i due mesi, il termine sarebbe di un anno, con nuova istanza possibile solo dall’aprile 2027.

Verifica del requisito funzionale:

  • rapporto debito/flussi: 1.286.400 € / 214.400 € = 6;
  • significa che, a flussi invariati, occorrerebbero circa sei anni per servire l’intero debito;
  • un rapporto di questo livello non esclude l’accesso, ma indica che il risanamento richiede interventi incisivi: stralci concordati, nuova finanza dei soci, dismissione di rami non strategici.

Esito: la seconda istanza è ammissibile sul piano temporale. Sul piano sostanziale, il progetto di piano deve dimostrare come il rapporto scenderà a livelli sostenibili. Se l’imprenditore non indica apporti né rinunce credibili, l’esperto potrebbe non ravvisare concrete prospettive e archiviare già al primo incontro.

Seconda variante: l’impresa ha depositato una domanda di concordato con riserva il 9 giugno 2026 e vi ha rinunciato il 17 giugno 2026. In tal caso la nuova istanza di composizione non potrebbe essere presentata prima del 17 ottobre 2026, per effetto del divieto di quattro mesi previsto dall’art. 25-quinquies CCII.


Casi particolari

La regola generale conosce diverse eccezioni e zone grigie. Le situazioni che seguono sono quelle in cui la verifica dei requisiti richiede maggiore attenzione.

Impresa già destinataria di un ricorso per liquidazione giudiziale

Sul piano normativo, l’art. 25-quinquies CCII vieta l’istanza in pendenza di procedimenti introdotti dall’imprenditore. Per anni si è discusso se il divieto valesse anche per il ricorso di liquidazione giudiziale depositato da un creditore o dal pubblico ministero. L’orientamento prevalente, espresso ad esempio dal Tribunale di Bari e recepito dal correttivo-ter con la riformulazione dell’art. 17, esclude l’effetto preclusivo. L’impresa può quindi accedere, ma deve dichiarare la pendenza del ricorso nella dichiarazione sostitutiva. Va precisato che la sola istanza, senza misure protettive, non blocca la decisione del tribunale sulla liquidazione.

Domanda di concordato ancora pendente

Situazione opposta. Se l’imprenditore ha già depositato una domanda di concordato, anche con riserva, e non vi ha rinunciato, la composizione non è accessibile. La Cassazione ha chiarito che in questo caso il presupposto manca fin dall’origine, e con esso vengono meno le misure protettive e la loro efficacia preclusiva. Chi rinuncia al concordato deve poi attendere quattro mesi.

Insolvenza conclamata

L’insolvenza non è ostativa, come confermato dalla Corte d’Appello di Milano e dalla Cassazione nel 2026. Il vero discrimine è la reversibilità. Un’impresa insolvente ma con commesse in corso, margini operativi positivi e soci disposti a immettere risorse può accedere. Un’impresa insolvente, senza attività e con beni già aggrediti da procedure esecutive, no.

Crediti di lavoro e pignoramenti dei dipendenti

Le misure protettive non si estendono ai crediti dei lavoratori. Se il piano si fonda su liquidità esposta a pignoramenti promossi dai dipendenti, la protezione non regge e la stessa ragionevole perseguibilità del risanamento può essere messa in dubbio. Il Tribunale di Roma, nel maggio 2026, ha valorizzato proprio questo profilo per dichiarare inammissibile un successivo concordato semplificato.

Impresa sotto soglia

L’impresa minore, cioè quella che non supera congiuntamente le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII, accede con le regole dell’art. 25-quater. Dopo il correttivo-ter gli esiti possibili sono stati allineati a quelli delle imprese maggiori: contratti per la continuità, accordi con i creditori sottoscritti con l’esperto, e in caso di insuccesso concordato minore o liquidazione controllata. La composizione per l’impresa minore è il punto in cui crisi d’impresa e sovraindebitamento si toccano, ed è qui che la doppia qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento, consente di leggere entrambi i percorsi con la stessa impostazione.

Garanti e soci illimitatamente responsabili

La protezione riguarda il patrimonio dell’impresa. Alcuni tribunali hanno però ammesso misure che incidono anche sui garanti o sui soci illimitatamente responsabili, quando l’escussione comprometterebbe il piano. Si tratta di provvedimenti concessi caso per caso, con bilanciamento degli interessi del creditore garantito.

Bilanci non approvati

Prima del correttivo-ter, l’assenza di bilanci approvati era un ostacolo pratico serio. Oggi l’imprenditore può caricare i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni. Resta il problema sostanziale: dati non approvati e non revisionati sono esaminati dall’esperto con maggiore cautela.

Gruppi di imprese

Più imprese appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere la nomina di un unico esperto con un’istanza unitaria (art. 25 CCII). Ciascuna impresa deve comunque possedere i requisiti; il progetto di piano deve dare conto dei rapporti infragruppo e di come la difficoltà di una società si riflette sulle altre.


Domande frequenti

Posso chiedere la composizione negoziata se ho già debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione?

Sì. I debiti fiscali non sono un ostacolo, ma vanno documentati: con l’istanza si allegano il certificato unico dei debiti tributari e la situazione debitoria dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Se i certificati non sono ancora arrivati, basta attestare di averli richiesti almeno dieci giorni prima. Nelle trattative è oggi possibile anche proporre una transazione fiscale con le agenzie fiscali, con le relazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis, CCII. Resta esclusa dalla transazione in questa sede la parte contributiva.

La mia impresa è insolvente: la composizione è ancora possibile?

Sì, a condizione che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 12 CCII lo dice espressamente. L’esperto valuta se esistono flussi futuri, valore aziendale e disponibilità di nuove risorse. Se l’insolvenza è irreversibile, l’istanza viene archiviata e un eventuale concordato semplificato successivo rischia di essere dichiarato inammissibile, perché il tribunale può verificare a posteriori che mancava il presupposto di accesso.

Serve un piano di risanamento definitivo per presentare l’istanza?

No. La legge richiede un progetto di piano, redatto secondo la lista di controllo pubblicata sulla piattaforma, insieme a un piano finanziario per i sei mesi successivi. Il piano definitivo si costruisce durante le trattative, con il contributo dell’esperto e il confronto con i creditori. Il progetto deve però indicare obiettivi e iniziative in modo chiaro: un documento generico o puramente liquidatorio non supera la prima valutazione.

Se chiedo le misure protettive, i creditori vengono a sapere della mia situazione?

Sì, in parte. L’istanza di composizione è di regola riservata, ma la richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quel momento la notizia è conoscibile. Il correttivo-ter ha precisato che per banche e intermediari l’accesso alla composizione non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di diversa classificazione del credito, salvo esigenze di vigilanza prudenziale motivate.

Ho rinunciato a un concordato in bianco due mesi fa: posso passare alla composizione?

Non ancora. L’art. 25-quinquies CCII vieta l’istanza se nei quattro mesi precedenti l’imprenditore ha rinunciato a una domanda di accesso a strumenti di regolazione, anche con riserva. Occorre attendere che siano trascorsi quattro mesi dalla rinuncia. Nel frattempo è utile preparare documentazione e progetto di piano, così da presentare l’istanza appena il divieto cessa.

Cosa succede se il ricorso per la conferma delle misure viene depositato con un giorno di ritardo?

È un caso limite, ma frequente. Il termine è il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Se il ricorso è tardivo, il tribunale dichiara con decreto l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza. La domanda è riproponibile, ma nell’intervallo i creditori possono agire. La composizione in sé non si interrompe: prosegue senza protezione.

L’imprenditore agricolo può accedere anche se non ha bilanci civilistici?

Sì. L’art. 12 CCII ammette espressamente l’imprenditore agricolo. Molte imprese agricole individuali non redigono bilanci d’esercizio in senso civilistico. In questi casi, dopo il correttivo-ter, si può inserire una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza. Il documento deve essere comunque ricostruito con cura, riconciliando i debiti con la Centrale dei Rischi e con le certificazioni fiscali e contributive. Va considerata anche la stagionalità dei flussi nel piano finanziario a sei mesi.

Quanto dura la composizione e cosa succede alla scadenza?

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione. La proroga, per un periodo non superiore a ulteriori 180 giorni, è ammessa solo nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII. Alla conclusione l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma. Da quella relazione dipende anche l’eventuale accesso al concordato semplificato, che richiede trattative condotte con correttezza e buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni negoziali. Le misure protettive seguono una durata autonoma, con il limite complessivo di 240 giorni.


Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza, soprattutto tra il 2025 e il 2026, ha definito con maggiore precisione i requisiti di accesso. I provvedimenti che seguono sono raccolti in ordine ragionato, con il principio espresso riformulato e la rilevanza specifica per il tema.

Pronunce della Corte di Cassazione

1. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: se al momento dell’istanza di composizione è ancora pendente una domanda di concordato preventivo non rinunciata, il presupposto di accesso manca fin dall’inizio; di conseguenza le misure protettive non possono impedire la decisione sull’insolvenza, e la verifica spetta al tribunale. Rilevanza: conferma che le cause ostative non sono formalità, e che il loro controllo è giurisdizionale.

2. Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di insolvenza per attenderne gli esiti. Rilevanza: dimostra che la sola esistenza della composizione non è uno scudo automatico; la protezione deve essere richiesta e mantenuta nei termini.

3. Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544. Principio: al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente; l’accesso alla composizione è ammesso in squilibrio, crisi o insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: consacra a livello di legittimità la lettura dell’art. 12 CCII dopo il correttivo-ter.

4. Cass. civ., sez. I, sent. n. 620/2026, depositata il 12 gennaio 2026. Principio: nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato, il controllo del tribunale si estende anche ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata; inoltre la mera rinuncia dei soci alla prededuzione non costituisce risorsa esterna. Rilevanza: i requisiti di accesso possono essere riesaminati a valle, anche mesi dopo l’istanza.

5. Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: nel concordato semplificato la proposta deve garantire a ciascun creditore un vantaggio concreto e apprezzabile. Rilevanza: chi imposta la composizione pensando già allo sbocco semplificato deve sapere che quest’ultimo ha requisiti autonomi e stringenti.

6. Cass. civ., ord. n. 31641/2025. Principio: la verifica sulla ritualità della proposta di concordato semplificato non si limita a constatare la presenza delle attestazioni dell’esperto nella relazione finale, ma ne investe l’attendibilità e la ragionevolezza. Rilevanza: la valutazione dell’esperto sulla risanabilità non vincola il giudice.

7. Cass. civ., n. 503/2026. Principio: difettano correttezza e buona fede quando le trattative proseguono nonostante sia evidente fin dall’inizio la necessità di uno strumento con incisiva riduzione del debito erariale, senza che sia stata proposta la transazione fiscale. Rilevanza: l’impostazione iniziale del percorso, coerente con la reale entità della crisi, è parte integrante dei requisiti sostanziali.

Pronunce di merito

8. App. Milano, sez. IV, 3 luglio 2025. Principio: in ragione del favore per il risanamento, neppure l’insolvenza è di ostacolo all’accesso alla composizione e al successivo concordato semplificato. Rilevanza: anticipa l’orientamento poi confermato in Cassazione.

9. App. Trieste, 22 maggio 2024. Principio: lo stato di insolvenza non preclude l’accesso; la domanda di composizione con misure protettive costituisce causa ostativa all’apertura della liquidazione giudiziale, che in quel caso è stata revocata. Rilevanza: mostra l’effetto concreto della protezione correttamente attivata.

10. Trib. Bari, sez. IV, 30 maggio 2024. Principio: la pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale promosso da creditori o dal pubblico ministero non impedisce all’imprenditore di accedere alla composizione. Rilevanza: delimita l’ambito del divieto dell’art. 25-quinquies ai soli procedimenti promossi dal debitore.

11. App. Roma, sez. I, 28 gennaio 2025. Principio: l’istanza di composizione proposta mentre pende un concordato preventivo è improponibile, e non ostacola la pronuncia sull’insolvenza dopo la rinuncia alla procedura. Rilevanza: conferma, nel merito, la linea poi seguita dalla Cassazione nel dicembre 2025.

12. Trib. Roma, sez. XIV civ., 27 maggio 2026. Principio: è inammissibile il concordato semplificato quando la composizione è stata avviata in presenza di un’insolvenza già irreversibile; i giudizi favorevoli espressi dall’esperto non vincolano il tribunale, e l’esclusione dei crediti di lavoro dalla protezione va considerata nella valutazione di risanabilità. Rilevanza: è la pronuncia più recente e diretta sul requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento valutato in concreto.

13. Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Principio: una volta archiviata la composizione dall’esperto per mancanza di buona fede nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: la protezione vive solo finché vive la composizione.

14. Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Principio: dopo il diniego di conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può accogliere il ricorso del creditore e aprire la liquidazione giudiziale. Rilevanza: evidenzia il rischio concreto di un accesso privo del requisito funzionale.

15. Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: in astratto la protezione può incidere anche sul patrimonio dei garanti dell’impresa, ma solo a condizioni rigorose legate al ruolo del garante nel progetto di piano. Rilevanza: rilevante per le imprese familiari con fideiussioni personali dei soci.

16. Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025. Principio: misure protettive e cautelari possono essere estese, a determinate condizioni, al socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: completa il quadro per le società di persone.

17. Trib. Piacenza, ord. 5 gennaio 2024. Principio: la richiesta di misure protettive va negata quando lo strumento è usato per finalità deviate rispetto al risanamento, in violazione di correttezza e buona fede. Rilevanza: l’abuso dello strumento incide direttamente sulla tenuta dei requisiti.

Lettura d’insieme

Dalle pronunce emergono tre linee. La prima: il perimetro soggettivo e oggettivo è ampio, fino a comprendere l’insolvenza. La seconda: le cause ostative sono interpretate in senso rigoroso quando riguardano procedimenti promossi dal debitore stesso. La terza, la più rilevante nel 2026: la ragionevole perseguibilità del risanamento è un presupposto sostanziale che il giudice può verificare in ogni momento, anche quando l’impresa approda al concordato semplificato. La conseguenza pratica è che l’istanza va costruita come se dovesse superare, un giorno, il vaglio di un tribunale.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo interviene sull’accesso alla composizione negoziata con strumenti specifici, dalla verifica preliminare alla difesa in giudizio.

1. Verifichiamo i requisiti soggettivi e le cause ostative, esaminando la visura camerale, la natura dell’attività e la presenza di procedimenti pendenti o di rinunce negli ultimi quattro mesi, e di archiviazioni nell’ultimo anno.

2. Analizziamo la ragionevole perseguibilità del risanamento, compilando e interpretando il test pratico ministeriale sui dati reali dell’impresa, prima che lo faccia l’esperto.

3. Riconciliamo i dati debitori, confrontando bilanci, estratto della Centrale dei Rischi, certificato unico dei debiti tributari, situazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e certificato dei debiti contributivi, per eliminare incongruenze.

4. Predisponiamo il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario a sei mesi, secondo la lista di controllo pubblicata sulla piattaforma, insieme ai commercialisti dello staff.

5. Costruiamo il calendario dei termini, dalla validità dei documenti alle scadenze del ricorso per le misure protettive e della pubblicazione del numero di ruolo.

6. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e, se necessario, per misure cautelari mirate su specifici creditori, garanti o contratti essenziali.

7. Valutiamo l’esposizione verso i lavoratori e l’impatto dei crediti esclusi dalla protezione sulla tenuta del piano.

8. Impostiamo la posizione verso banche e fisco, preparando la documentazione per l’eventuale transazione fiscale nelle trattative e verificando la legittimità di sospensioni delle linee di credito.

9. Affianchiamo l’imprenditore negli incontri con l’esperto e con i creditori, preparando i dati richiesti e le risposte alle osservazioni.

10. Seguiamo il contenzioso successivo, dai reclami sui provvedimenti relativi alle misure fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema dell’accesso alla composizione negoziata, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la più direttamente pertinente. Consente di impostare l’istanza conoscendo i criteri con cui l’esperto conduce la prima valutazione di risanabilità, cosa verifica nel test pratico e quali segnali portano all’archiviazione. L’istanza viene così preparata con lo stesso metro che verrà applicato per esaminarla.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Se la composizione sfocia in un contenzioso sulle misure protettive, in un concordato semplificato contestato o in una liquidazione giudiziale da impugnare, la linea difensiva è seguita dallo stesso avvocato cassazionista, senza passaggi di mano e senza dispersione di informazioni.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. I profili giuridici (cause ostative, misure protettive, rapporti con i creditori) e quelli contabili e fiscali (bilanci, piano finanziario, certificazioni, transazione fiscale) vengono costruiti insieme, perché nella composizione negoziata un’incongruenza numerica diventa un problema giuridico.


Chiusura

In sintesi, per accedere alla composizione negoziata servono quattro elementi: la qualità di imprenditore commerciale o agricolo; una condizione di squilibrio, crisi o insolvenza; la ragionevole perseguibilità del risanamento; un corredo documentale completo e aggiornato nei termini di legge. A questi si somma l’assenza di cause ostative, in particolare domande di regolazione pendenti o rinunciate da meno di quattro mesi e archiviazioni recenti. Chi chiede le misure protettive deve poi rispettare scadenze strettissime, a partire dal ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione.

La giurisprudenza del 2026 ha reso il requisito della risanabilità un presupposto verificabile anche a distanza di tempo. Per questo l’istanza va preparata con rigore sin dall’inizio.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno il filtro di accesso che l’istanza deve superare. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario presidia i documenti bancari e fiscali obbligatori, mentre la qualifica di cassazionista garantisce continuità in ogni fase contenziosa che dovesse seguire.

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