Quali Sono I Costi Medi Per Un Piano Attestato Di Risanamento?

Un’impresa in difficoltà che valuta il piano attestato di risanamento si pone quasi sempre la stessa domanda: quanto costa? La risposta corretta è meno immediata di quanto si vorrebbe. Il piano attestato è uno strumento stragiudiziale: non c’è un tribunale che lo omologa, non c’è un contributo unificato da versare, non c’è una tariffa pubblica unica. I costi certi fissati dalla legge sono pochi e contenuti. I costi variabili, invece, dipendono dalla dimensione del debito, dalla qualità della contabilità, dal numero dei creditori coinvolti e dalla complessità della strategia di risanamento.

Va precisato fin da subito che il costo più alto non è quasi mai quello sostenuto per redigere il piano. Il costo più alto è quello di un piano costruito male: perdita dell’esenzione da revocatoria, sopravvenienze attive tassate per intero, garanzie dichiarate inefficaci, compensi professionali pagati per un’attestazione inutilizzabile. Chi confronta i preventivi senza considerare questi rischi confronta numeri parziali.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il piano attestato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è proprio uno dei percorsi che può sfociare in un accordo con gli effetti del piano attestato. La componente economica e fiscale del piano viene seguita dallo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Il contenzioso che nasce dopo, sulle revocatorie e sullo stato passivo, può arrivare in Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.

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Che cos’è il piano attestato di risanamento e perché il suo costo non è una tariffa

Sul piano normativo, il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII), nel testo vigente dopo i decreti correttivi. Prima del Codice l’istituto era regolato soltanto nei suoi effetti, dall’art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare. Il Codice lo ha trasformato in uno strumento autonomo, con un contenuto minimo obbligatorio.

Il piano attestato è un piano predisposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui veridicità dei dati e fattibilità economica sono attestate da un professionista indipendente.

La disciplina prevede un contenuto minimo del piano (art. 56, comma 2, CCII). Il documento deve indicare, tra l’altro:

  • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • le principali cause della crisi;
  • le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio;
  • i creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, con lo stato delle trattative;
  • l’elenco dei creditori estranei, con le risorse destinate al loro integrale pagamento alla scadenza;
  • gli eventuali apporti di finanza nuova;
  • i tempi delle azioni, gli strumenti di monitoraggio e le iniziative correttive in caso di scostamento.

Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (art. 56, comma 3). Il piano, l’attestazione e gli accordi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore (art. 56, comma 4). Gli atti e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa (art. 56, comma 5).

La ratio della norma è chiara. Il legislatore offre all’imprenditore uno strumento riservato, flessibile, senza controllo giudiziale preventivo. In cambio, pretende serietà documentale e un controllo tecnico affidato a un soggetto terzo. Il beneficio principale è la stabilità degli atti: l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati. A questo si aggiunge l’esenzione dai reati di bancarotta prevista dall’art. 324 CCII.

Proprio perché non esiste un procedimento giudiziale, non esiste neppure un “costo di procedura” in senso tecnico. Il costo del piano attestato è la somma di voci eterogenee: costi pubblici, compensi professionali, costi interni dell’impresa, effetti fiscali, rischi.

Va distinto da istituti affini. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale: ci sono quindi un ricorso, un contributo unificato e un procedimento. Il concordato preventivo comporta costi di procedura ancora più strutturati, compreso il compenso del commissario giudiziale. Esempio concreto: un’impresa con tre banche e dodici fornitori strategici, disposta a trattare singolarmente con ciascuno, può chiudere accordi bilaterali in esecuzione di un piano attestato senza depositare nulla in tribunale. La stessa impresa, se avesse bisogno di imporre l’accordo a creditori dissenzienti, dovrebbe invece passare per uno strumento omologato, con costi e tempi diversi.

Requisiti, voci di costo e termini da rispettare

In termini operativi, prima di stimare il costo occorre verificare che il piano attestato sia lo strumento giusto. Le condizioni di applicabilità sono le seguenti.

1. Soggetto: l’imprenditore. L’art. 56 si riferisce all’imprenditore in crisi o insolvente. La relazione illustrativa al Codice ha ritenuto lo strumento riservato alle imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, poiché il suo beneficio tipico è l’esenzione da revocatoria concorsuale. La questione non è pacifica in dottrina. Per l’impresa minore e l’imprenditore agricolo occorre una valutazione caso per caso.

2. Stato di crisi o di insolvenza. Il piano può essere utilizzato anche dall’impresa già insolvente. Accesso consentito, però, non significa effetto garantito: se il piano è inidoneo, l’esenzione cade.

3. Idoneità del piano. Il piano deve apparire idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria. È un requisito sostanziale, sindacabile ex post dal giudice della revocatoria.

4. Professionista indipendente. L’attestatore deve possedere i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, requisiti di cui all’art. 2399 c.c., assenza di rapporti con l’impresa tali da comprometterne l’indipendenza, nessuna attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore negli ultimi cinque anni. Un attestatore privo dei requisiti rende inutile l’intera spesa.

5. Forma e data certa. Gli atti esecutivi devono risultare per iscritto e con data certa. Il costo di questa formalità è minimo; il costo della sua mancanza può essere altissimo.

6. Pubblicazione (facoltativa ma rilevante). La pubblicazione nel registro delle imprese non è necessaria per l’esenzione da revocatoria. È però la condizione per accedere al regime fiscale di favore sulle sopravvenienze attive (art. 88, comma 4-ter, TUIR) e consente ai creditori di emettere nota di variazione IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972) e di dedurre la perdita su crediti (art. 101, comma 5, TUIR).

Sul piano dei costi, le voci si distinguono in quattro gruppi.

Costi pubblici fissati dalla legge. Riguardano la pubblicazione. A titolo di riferimento, la Camera di commercio di Torino indica per il deposito del piano diritti di segreteria di 18 euro per le ditte individuali e 90 euro per le società, e imposta di bollo di 17,50 euro per le ditte individuali, 59 euro per le società di persone e 65 euro per le società di capitali. Gli importi vanno verificati presso la Camera competente al momento del deposito. Se il piano non viene pubblicato, questi costi non si sostengono.

Compensi professionali. Comprendono la redazione del piano (advisor finanziario e legale), l’attestazione, eventuali perizie di stima di immobili, partecipazioni o magazzino, l’assistenza nella stipula degli accordi con i creditori. Non esiste una tariffa di legge applicabile in via automatica: i compensi sono liberamente pattuiti e i parametri ministeriali rilevano soprattutto quando il compenso deve essere liquidato da un giudice. Le variabili che li determinano sono la massa debitoria, lo stato della contabilità, il numero di creditori, la presenza di debiti tributari e previdenziali, la necessità di stime indipendenti. I Principi di attestazione dei piani di risanamento del CNDCEC (versione 2024) precisano che il compenso dell’attestatore non può essere condizionato, neppure in parte, al successo del piano.

Costi interni e costi di attuazione. Il tempo del management, l’adeguamento dei sistemi di controllo, il fabbisogno finanziario del piano, il pagamento integrale dei creditori estranei. Sono spesso la voce più rilevante, e il piano deve indicarne analiticamente la copertura.

Costi fiscali e costi di rischio. Tassazione delle sopravvenienze se il piano non è pubblicato, plusvalenze da cessioni di beni (che restano imponibili), revocatoria degli atti in caso di successiva liquidazione giudiziale, mancata prededuzione dei crediti professionali.

Va precisato un aspetto che incide direttamente sul rischio economico di chi presta la propria opera: l’art. 6 CCII non include i crediti professionali sorti in funzione del piano attestato tra quelli prededucibili. La prededuzione è prevista per i crediti legati agli accordi di ristrutturazione e ai piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, nonché al concordato preventivo, entro i limiti e alle condizioni della norma.

Le variabili che determinano i costi professionali

In assenza di una tariffa unica, è utile conoscere i fattori che, in termini operativi, spostano verso l’alto o verso il basso l’impegno richiesto. Questo consente di leggere un preventivo in modo consapevole e di confrontare offerte non omogenee.

Massa debitoria e composizione del passivo. Un passivo concentrato su due o tre banche richiede un lavoro diverso da un passivo frazionato tra decine di fornitori. La presenza di debiti tributari e previdenziali aggiunge verifiche sulle posizioni con l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e gli enti previdenziali, che nel piano attestato vanno pagati alle scadenze o rinegoziati nei limiti consentiti.

Stato della contabilità. Bilanci sottoposti a revisione, contabilità analitica per centri di costo e inventari fisici recenti riducono i controlli dell’attestatore. Situazioni contabili non aggiornate, magazzini non inventariati, crediti commerciali mai svalutati li moltiplicano. Va precisato che questa voce dipende in larga parte dall’impresa stessa: sistemare i dati prima di incaricare l’attestatore è la forma più efficace di contenimento dei costi.

Numero e tipologia degli asset da stimare. Se il piano prevede la cessione di immobili, partecipazioni o rami d’azienda, servono stime indipendenti. Ciascuna perizia è una voce autonoma.

Orizzonte temporale del piano. Un piano triennale con proiezioni mensili nel primo anno richiede analisi di sensitività più articolate di un piano breve basato su una singola operazione straordinaria.

Numero di accordi esecutivi. Ogni accordo con un creditore va negoziato, redatto, sottoscritto con data certa e, se si sceglie la pubblicità, depositato. L’eventuale iscrizione di ipoteche comporta i costi notarili e le imposte ipotecarie previsti dalla legge per l’atto.

Monitoraggio. Il piano non si esaurisce con l’attestazione. Il reporting ai creditori e la verifica degli scostamenti proseguono per tutta la sua durata e vanno considerati nel costo complessivo, non solo in quello iniziale.

Sul piano metodologico, la stima corretta del costo nasce quindi da una diagnosi preliminare dei dati, non da un confronto a scatola chiusa. Due preventivi apparentemente distanti possono riferirsi a perimetri di lavoro diversi: uno comprensivo di stime, verifiche contabili e assistenza agli accordi, l’altro limitato alla sola redazione del documento. Il criterio di confronto non è il prezzo, ma cosa resta scoperto.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Data certa degli atti esecutivi (art. 56, co. 5, CCII)Momento di compimento dell’attoRequisito formale, non derogabileL’atto non è opponibile come esecutivo del piano; rischio di perdita dell’esenzione
Periodo sospetto per ipoteche per debiti scaduti (art. 166, co. 1, n. 4, CCII)Sei mesi a ritroso dal deposito della domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudizialeTermine sostanzialeL’ipoteca non coperta da esenzione è revocabile
Periodo sospetto per atti anomali e garanzie per debiti non scaduti (art. 166, co. 1, CCII)Un anno a ritroso dal deposito della domandaTermine sostanzialeRevocabilità se manca l’esenzione
Azione revocatoria del curatore (art. 170 CCII)Tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’attoDecadenza e prescrizioneEstinzione dell’azione
Revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.)Cinque anni dalla data dell’attoPrescrizioneEstinzione dell’azione
Opposizione allo stato passivo (art. 206 CCII)Trenta giorni dalla comunicazione dell’esitoPerentorioCredito o prelazione definitivamente esclusi
Sospensione ferialeDal 1° al 31 agostoSi applica ai giudizi ordinari (es. causa sul compenso o sulla responsabilità dell’attestatore); l’art. 9 CCII la esclude per i procedimenti regolati dal Codice, salvo diversa previsioneErrore di calcolo del termine, con possibile decadenza

Il termine più critico, sotto il profilo economico, è quello di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo: se il creditore garantito non contesta tempestivamente l’esclusione della prelazione, l’ipoteca concessa in esecuzione del piano è persa anche se l’esenzione sarebbe stata dimostrabile.

La procedura passo per passo, con i costi che si generano in ciascuna fase

La disciplina prevede una sequenza che non passa per il tribunale, ma che deve essere ricostruibile a posteriori in ogni suo passaggio. Ogni fase genera costi specifici.

1. Diagnosi preliminare della crisi. L’organo amministrativo, con il supporto dei consulenti, verifica lo stato di crisi o di insolvenza, le cause, la reversibilità. In questa fase si decide se il piano attestato sia lo strumento adatto o se occorra un accordo omologato, una composizione negoziata o un concordato. Il costo è legato al tempo di analisi. Scegliere lo strumento sbagliato comporta il costo più alto: rifare il lavoro da capo.

2. Verifica e sistemazione della base contabile. Il piano si fonda su dati veri. Se la contabilità è arretrata, se mancano inventari attendibili, se i crediti verso clienti non sono stati svalutati, occorre intervenire prima. Questa è la voce che più di ogni altra fa oscillare i compensi: un’impresa con bilanci revisionati e contabilità analitica richiede molto meno lavoro di un’impresa con dati incompleti.

3. Scelta e nomina dell’attestatore. È l’imprenditore a incaricare il professionista indipendente. Occorre verificare l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e nel registro dei revisori, i requisiti dell’art. 2399 c.c., l’assenza di rapporti con l’impresa negli ultimi cinque anni. Un attestatore privo dei requisiti di indipendenza non è un risparmio: è la ragione per cui tutti gli atti esecutivi del piano possono tornare revocabili. La lettera di incarico dovrebbe disciplinare perimetro, tempi, accesso ai dati, compenso non condizionato all’esito.

4. Redazione del piano. Il piano è predisposto dall’imprenditore, normalmente con advisor finanziari e legali. Il contenuto minimo dell’art. 56, comma 2, non è una lista da spuntare: ogni voce deve essere supportata da dati e ipotesi dichiarate. La manovra finanziaria (stralci, moratorie, riscadenzamenti, nuova finanza, cessioni di asset) deve essere coerente con le proiezioni economiche. I creditori estranei devono essere identificati con le risorse necessarie per pagarli integralmente alle scadenze.

5. Trattative con i creditori. Il piano indica lo stato delle trattative. Le banche richiedono spesso analisi aggiuntive, independent business review, garanzie. I fornitori strategici chiedono tempi certi. Il costo di questa fase è proporzionale al numero di interlocutori e alla distanza tra le posizioni.

6. Attestazione. Il professionista svolge le verifiche sui dati (veridicità) e sulle ipotesi (fattibilità). Non è un controllo formale: deve eseguire controlli autonomi, a campione o integrali secondo la rilevanza, e valutare la sensitività del piano agli scostamenti. Se il piano viene modificato in modo sostanziale dopo l’attestazione, serve una nuova attestazione, con un ulteriore costo.

7. Stipula degli accordi esecutivi. Gli accordi con i creditori, le garanzie, i pagamenti previsti devono essere formalizzati per iscritto e con data certa, e devono essere indicati nel piano. Un pagamento non indicato nel piano non gode dell’esenzione, anche se economicamente coerente con il risanamento. Per la data certa si usano strumenti a costo minimo: PEC, registrazione, atto pubblico o scrittura autenticata quando la natura dell’atto lo richiede (ad esempio per l’iscrizione di ipoteca).

8. Eventuale pubblicazione nel registro delle imprese. La domanda è presentata con modello I2 per il deposito di atti, a firma del titolare o dell’amministratore. I costi sono i diritti di segreteria e l’imposta di bollo. La decisione va presa confrontando il vantaggio fiscale con l’effetto reputazionale della pubblicità della crisi. Gli accordi possono essere pubblicati anche con domanda successiva.

9. Esecuzione e monitoraggio. Il piano deve prevedere strumenti di monitoraggio e iniziative correttive. In termini operativi, significa reporting periodico ai creditori aderenti e verifica degli scostamenti. Il costo è continuativo per tutta la durata del piano.

10. Conservazione del fascicolo probatorio. L’eventuale contenzioso nasce anni dopo, se il risanamento fallisce e si apre la liquidazione giudiziale. Chi invoca l’esenzione deve provarla. Il piano sottoscritto, l’attestazione, gli accordi con data certa, la corrispondenza sulle trattative devono essere conservati in forma integra.

Sotto il profilo della competenza, il piano attestato non ha un giudice. Il giudice interviene solo in un secondo momento. Se si apre la liquidazione giudiziale, le azioni revocatorie del curatore sono attratte davanti al tribunale che l’ha aperta. Le contestazioni sulla prelazione di un creditore garantito si svolgono in sede di verifica del passivo davanti al giudice delegato e, in caso di opposizione, davanti al tribunale in composizione collegiale, con ricorso per cassazione contro il decreto. La causa sul compenso dell’attestatore, se non c’è una procedura concorsuale, segue le regole ordinarie di competenza.

L’avvertenza decisiva sul piano procedurale è che il piano non viene “approvato” da nessuno: la sua tenuta si misura solo quando qualcuno lo contesta, e a quel punto conta esclusivamente ciò che è documentato.

Gli errori più frequenti, con impatto economico diretto, sono tre. Il primo: incaricare come attestatore il consulente abituale dell’impresa, privo di indipendenza. Il secondo: concedere garanzie o eseguire pagamenti non espressamente indicati nel piano. Il terzo: non pubblicare il piano per riservatezza e scoprire in sede di dichiarazione dei redditi che lo stralcio ottenuto dai creditori è interamente tassabile.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati di fantasia. Servono a mostrare come le scelte tecniche sul piano si traducano in numeri. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo 1 — Pubblicare o non pubblicare: l’effetto fiscale dello stralcio

Dati di partenza. S.r.l. in crisi, esercizio non tra i primi tre di attività. In esecuzione del piano attestato, banche e fornitori rinunciano complessivamente a 412.380 euro di crediti. L’impresa ha perdite fiscali pregresse riportabili per 137.650 euro e interessi passivi riportabili ex art. 96, comma 4, TUIR per 18.420 euro. Per semplicità si ipotizza che il risultato ante sopravvenienza sia pari a zero e si considera la sola IRES al 24%.

Ipotesi A — piano non pubblicato. Lo stralcio costituisce sopravvenienza attiva tassabile per intero secondo le regole ordinarie (art. 88, comma 1, TUIR). Reddito lordo: 412.380 euro. Le perdite pregresse sono utilizzabili nel limite dell’80% del reddito (80% di 412.380 = 329.904 euro): le perdite disponibili, 137.650 euro, vengono assorbite integralmente. Reddito imponibile: 412.380 − 137.650 = 274.730 euro. IRES: 274.730 × 24% = 65.935,20 euro. (Per prudenza di calcolo non si considera la deduzione degli interessi riportabili, che nel regime ordinario resta subordinata al limite del ROL.)

Ipotesi B — piano, attestazione e accordi pubblicati. Si applica l’art. 88, comma 4-ter, TUIR. La riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (senza il limite dell’80%) e gli interessi passivi riportabili. Somma delle poste: 137.650 + 18.420 = 156.070 euro. Parte non imponibile: 412.380 − 156.070 = 256.310 euro. Parte imponibile: 156.070 euro, interamente compensata da perdite e interessi. Reddito imponibile: zero. IRES: zero.

Costi pubblici della pubblicazione (riferimento Camera di commercio di Torino, società di capitali): diritti di segreteria 90 euro + imposta di bollo 65 euro = 155 euro.

Esito. Con una spesa pubblica di 155 euro, l’impresa evita un carico IRES di 65.935,20 euro, pur consumando in entrambe le ipotesi perdite e interessi. Il trattamento ai fini IRAP va verificato separatamente. Va precisato che la pubblicazione rende nota la crisi a chiunque consulti il registro: la scelta resta una valutazione di convenienza, ma va fatta con i numeri alla mano e prima della chiusura dell’esercizio.

Esempio di calcolo 2 — Il costo di un fascicolo incompleto per il creditore garantito

Dati di partenza. Una banca vanta un credito scaduto di 286.940 euro. Il 14 ottobre 2025, in esecuzione di un piano attestato che prevede espressamente la concessione della garanzia a fronte di un riscadenzamento, l’impresa iscrive ipoteca su un capannone. Il piano non regge. Il 2 marzo 2026 viene depositata la domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale.

Verifica del periodo sospetto. Tra il 14 ottobre 2025 e il 2 marzo 2026 intercorrono quattro mesi e diciassette giorni. L’ipoteca volontaria per debito scaduto è stata costituita entro i sei mesi dell’art. 166, comma 1, n. 4, CCII. Senza esenzione, è revocabile.

Sviluppo. La banca si insinua in via ipotecaria. Il curatore eccepisce la revocabilità. L’esito dello stato passivo viene comunicato il 22 giugno 2026. Il termine di trenta giorni per l’opposizione scade il 22 luglio 2026: trattandosi di procedimento regolato dal Codice, il calcolo non beneficia della sospensione feriale 1-31 agosto (art. 9 CCII).

Ipotesi A — la banca produce piano sottoscritto, attestazione e accordo con data certa, e il piano risulta non manifestamente inidoneo ex ante. Il capannone viene liquidato; al netto delle spese di realizzo, al creditore ipotecario sono attribuiti 227.430 euro. Il residuo di 59.510 euro concorre in chirografo. Con un riparto chirografario ipotetico del 7,4%: 59.510 × 7,4% = 4.403,74 euro. Totale recuperato: 231.833,74 euro.

Ipotesi B — il piano prodotto non è sottoscritto dal legale rappresentante, oppure l’accordo non ha data certa. Secondo l’orientamento di Cass. 20 dicembre 2024, n. 33618, il creditore non assolve l’onere di provare l’esenzione. L’intero credito concorre in chirografo: 286.940 × 7,4% = 21.233,56 euro.

Esito. La differenza tra le due ipotesi è di 210.600,18 euro. Nessuna voce di “costo del piano” si avvicina a questo importo. Il dato dimostra che, per il creditore come per il debitore, il vero costo del piano attestato si misura sulla qualità documentale.

Casi particolari

Accordo concluso in composizione negoziata. Quando la composizione negoziata si chiude con un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, l’art. 23, comma 1, lett. c), CCII gli attribuisce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII senza necessità dell’attestazione prevista dall’art. 56. In termini economici, la voce “attestatore” viene sostituita dal ruolo dell’esperto, il cui compenso è determinato secondo i criteri previsti dalla disciplina della composizione negoziata. È una strada da valutare quando le trattative sono ancora aperte e l’impresa ha bisogno anche di misure protettive, che il piano attestato puro non offre.

Impresa minore o sotto soglia. Se l’impresa non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, il beneficio tipico dell’esenzione da revocatoria concorsuale perde gran parte della sua rilevanza e l’applicabilità stessa dell’art. 56 è discussa. In questi casi il confronto dei costi va fatto con gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, gestiti tramite gli Organismi di composizione della crisi, dove i compensi dell’OCC sono prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII.

Modifiche sostanziali del piano in corso di esecuzione. Se lo scostamento dagli obiettivi richiede di riscrivere la manovra (nuovi stralci, cessione di un ramo d’azienda non prevista, ingresso di un nuovo finanziatore), il piano originario non copre più gli atti successivi. Serve un piano aggiornato e una nuova attestazione. Il costo dell’attestazione, in sostanza, si ripete. Un piano ben costruito prevede fin dall’inizio iniziative correttive e soglie di scostamento, riducendo la probabilità di doverlo riattestare.

Passaggio dal piano attestato a uno strumento omologato. Può accadere che il piano attestato non raccolga adesioni sufficienti e l’impresa debba passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato preventivo. Parte del lavoro è riutilizzabile, ma il nuovo strumento ha requisiti propri e richiede un’attestazione specifica. Il credito professionale sorto per il piano attestato non è prededucibile in quanto tale: la sua sorte in un’eventuale procedura successiva dipende dalla ricostruzione del collegamento funzionale tra i due percorsi e va accertata in concreto.

Profili penali per gli amministratori. L’art. 324 CCII esclude i reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. Anche questo effetto, tuttavia, presuppone un piano reale e documentato: un piano costruito solo per giustificare pagamenti selettivi non offre copertura. Per l’attestatore, sul versante opposto, l’art. 342 CCII punisce il falso in attestazioni e relazioni, con conseguenze che rendono comprensibile il livello di verifica richiesto e il relativo impegno professionale.

Attestazione negligente. Se l’attestatore si limita a un controllo formale, il debitore o il curatore possono opporre l’inadempimento e rifiutare il compenso. La giurisprudenza di legittimità ammette il rifiuto integrale quando la prestazione è talmente carente da risultare inutile.

Nei casi fuori dalla regola generale la valutazione tecnica e quella processuale devono procedere insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, coordina il lavoro dei commercialisti e degli avvocati dello staff proprio in questa prospettiva.

Domande frequenti

Quanto costa in media un piano attestato di risanamento? Non esiste una tariffa di legge né un costo medio ufficiale. Gli unici importi fissi sono quelli pubblici per l’eventuale pubblicazione nel registro delle imprese: poche decine di euro di diritti di segreteria e di imposta di bollo, variabili secondo la forma giuridica. Il resto dipende dai compensi liberamente pattuiti con advisor e attestatore, che crescono con la massa debitoria, il numero di creditori e lo stato della contabilità. Per una stima seria occorre prima una diagnosi dei dati aziendali.

Il piano attestato va depositato in tribunale? Si paga il contributo unificato? No. Il piano attestato è uno strumento stragiudiziale e non richiede alcun deposito in tribunale né omologazione. Non si versa quindi contributo unificato. Il tribunale entra in gioco solo se, fallito il risanamento, si apre una liquidazione giudiziale e qualcuno contesta gli atti compiuti in esecuzione del piano. In quel caso i costi sono quelli del contenzioso, che grava sulle parti coinvolte.

Posso scegliere come attestatore il mio commercialista di fiducia? In linea generale no, se ha lavorato per l’impresa. L’art. 2, comma 1, lett. o), CCII esclude chi negli ultimi cinque anni ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, oltre a richiedere l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e nel registro dei revisori. Il commercialista abituale può invece collaborare alla redazione del piano. Un attestatore non indipendente rende l’attestazione inidonea e mette a rischio l’esenzione da revocatoria.

Conviene pubblicare il piano nel registro delle imprese? Dipende. La pubblicazione è facoltativa e non serve per l’esenzione da revocatoria. È però la condizione per la detassazione parziale delle sopravvenienze attive da stralcio (art. 88, comma 4-ter, TUIR) e consente ai creditori la nota di variazione IVA e la deduzione della perdita. Se lo stralcio è rilevante, il vantaggio fiscale supera di molto il costo dei diritti camerali. Il contrappeso è la visibilità della crisi verso clienti e fornitori.

Se il piano fallisce, i soldi spesi per l’attestazione sono persi? Il compenso dell’attestatore è dovuto per l’attività svolta con diligenza, indipendentemente dal successo del piano: non può essere legato all’esito. Il discorso cambia se l’attestazione è stata eseguita in modo gravemente negligente. In quel caso l’impresa, o il curatore in caso di liquidazione giudiziale, può opporre l’inadempimento e rifiutare il pagamento. Il credito dell’attestatore del piano attestato, inoltre, non gode di prededuzione.

Un pagamento fatto a un fornitore durante il piano può essere revocato anche se l’attestatore era in buona fede? Sì, in alcuni casi limite. L’esenzione copre solo atti e pagamenti indicati nel piano. Non opera, inoltre, se il piano era manifestamente inidoneo già al momento dell’atto, valutazione che il giudice compie tenendo conto della qualificazione professionale del creditore. Non opera nemmeno in caso di dolo o colpa grave del debitore, se il creditore ne era a conoscenza. Un fornitore occasionale e una banca non sono giudicati con lo stesso metro.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delineano i principi con cui i giudici valutano, a posteriori, se l’investimento nel piano attestato ha prodotto le tutele attese. Diverse sono state emesse sull’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., ma i principi sono trasponibili all’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, che ne ha raccolto l’eredità.

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non determina un’esenzione automatica dalla revocatoria; il giudice deve verificare con giudizio ex ante che il piano avesse una ragionevole possibilità di attuazione. Rilevanza: è la prima affermazione del sindacato giudiziale sul piano. Spendere per un’attestazione non basta, se il piano è privo di consistenza.

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: la valutazione di idoneità del piano va condotta ex ante e parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente; opera in negativo, nei soli limiti di un’inettitudine assoluta ed evidente del piano. Rilevanza: delimita il rischio per i creditori e spiega perché banche e operatori qualificati devono documentare le proprie verifiche.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: il giudizio sull’idoneità del piano presuppone la veridicità dei dati e l’attendibilità complessiva della situazione aziendale su cui il piano si fonda. Rilevanza: collega direttamente l’esenzione alla qualità dei dati contabili, cioè alla voce di costo più spesso sottovalutata nella preparazione.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l.fall. si applicano, alle stesse condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o proseguita da questi dopo l’avvio da parte di un singolo creditore. Rilevanza: amplia il valore economico della protezione offerta dal piano, oggi espressamente estesa alla revocatoria ordinaria dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023. Principio: la Corte conferma l’operatività delle esenzioni anche per la revocatoria ordinaria promossa dal curatore e l’efficacia protettiva dell’ipoteca funzionale a un piano di risanamento idoneo. Rilevanza: riguarda la stabilità delle garanzie bancarie, cioè una delle contropartite più frequenti della nuova finanza prevista nel piano.

Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Principio: quando il curatore eccepisce la revocabilità dell’ipoteca in sede di verifica del passivo, spetta al creditore provare documentalmente i presupposti dell’esenzione; un piano non prodotto o non sottoscritto dal debitore è inutilizzabile. Rilevanza: trasforma la conservazione del fascicolo in un fattore economico decisivo, come mostra l’esempio di calcolo 2.

Cass. civ., Sez. I, n. 3450/2025. Principio: il debito già inadempiuto, per il quale si concorda una rateizzazione con contestuale concessione di ipoteca, resta un debito scaduto ai fini della disciplina della revocatoria delle garanzie. Rilevanza: segnala il rischio di “sistemare” posizioni pregresse con garanzie non inserite in un piano idoneo, esponendole ai periodi sospetti più brevi ma più insidiosi.

Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Principio: in tema di crediti dei professionisti che assistono l’impresa nella preparazione di uno strumento di regolazione della crisi, la procedura può opporre l’inadempimento della prestazione per contrastarne il riconoscimento. Rilevanza: fonda il controllo sulla qualità dell’opera professionale richiamato dalla successiva giurisprudenza sui compensi degli attestatori.

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 marzo 2025, n. 6382. Principio: il professionista che attesta non assume un’obbligazione di risultato, ma deve dimostrare la diligenza richiesta; omissioni gravi nell’analisi possono far perdere integralmente il diritto al compenso. Rilevanza: chiarisce che il costo dell’attestazione è giustificato solo da un’attività di verifica effettiva.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19208/2025. Principio: per rifiutare il pagamento del compenso non servono i presupposti della risoluzione; basta un inadempimento che renda la prestazione inesatta al punto da risultare inutile. Rilevanza: rafforza la posizione dell’impresa, o del curatore, di fronte a un’attestazione carente.

Cass. civ., Sez. I, n. 10752/2018. Principio: è legittima l’esclusione dallo stato passivo del credito dell’attestatore quando sia accertata l’inutilità o l’inadeguatezza dell’opera svolta. Rilevanza: è il precedente su cui si innesta l’orientamento più recente; conferma che il compenso segue l’utilità concreta dell’attestazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15807/2021. Principio: l’eccezione di inadempimento contro il credito dell’attestatore è rimessa all’iniziativa della parte; il giudice non può rigettare la domanda per un inadempimento diverso da quello eccepito dal curatore. Rilevanza: sul piano processuale, impone di individuare con precisione i difetti dell’attestazione quando si contesta il compenso.

Trib. Bari, decreto 27 ottobre 2025. Principio: l’attestatore non può limitarsi a verificare completezza e coerenza delle valutazioni altrui; deve compiere un controllo autonomo e sostanziale sulla veridicità delle informazioni. Rilevanza: descrive in concreto il livello di lavoro che l’attestazione richiede, e dunque la ragione per cui il suo costo non è comprimibile oltre una certa soglia senza compromettere il risultato.

Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474. Principio: anche gli enunciati valutativi possono essere falsi, quando si discostano da criteri di valutazione normativamente fissati o tecnicamente accettati senza darne adeguata informazione. Rilevanza: è la chiave di lettura del reato di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII), che rende l’attestatore penalmente responsabile delle proprie valutazioni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta il piano attestato come un progetto unitario, in cui la parte giuridica, quella economica e quella fiscale vengono sviluppate insieme. Questi sono gli strumenti concreti.

  1. Analizziamo lo stato di crisi e la scelta dello strumento. Confrontiamo piano attestato, composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato sulla base dei dati reali dell’impresa, dei creditori coinvolti e delle tutele necessarie.
  2. Verifichiamo la base contabile con i commercialisti dello staff. Individuiamo le poste che rischiano di compromettere l’attestazione di veridicità prima che il piano venga scritto.
  3. Verifichiamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore. Controlliamo iscrizioni negli albi, rapporti pregressi con l’impresa, contenuto della lettera di incarico.
  4. Predisponiamo la parte legale del piano. Curiamo il contenuto minimo dell’art. 56, comma 2, CCII, l’elenco dei creditori estranei e l’indicazione puntuale degli atti esecutivi da proteggere.
  5. Redigiamo gli accordi con i creditori. Costruiamo stralci, moratorie e garanzie in modo che risultino per iscritto, con data certa e coerenti con quanto indicato nel piano.
  6. Simuliamo gli effetti fiscali della manovra. Calcoliamo con lo staff tributario l’impatto dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR e valutiamo la convenienza della pubblicazione.
  7. Curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese, quando la scelta è in questo senso, compresa la pubblicazione successiva degli accordi.
  8. Organizziamo il fascicolo probatorio. Raccogliamo e conserviamo piano sottoscritto, attestazione, accordi e prova delle trattative, in vista di un possibile giudizio futuro.
  9. Difendiamo l’impresa, i suoi amministratori o il creditore nel contenzioso successivo. Seguiamo revocatorie, opposizioni allo stato passivo e contestazioni sul compenso dell’attestatore, fino al ricorso per cassazione.
  10. Accompagniamo l’impresa nella composizione negoziata, quando l’accordo sottoscritto con l’esperto consente di ottenere gli effetti del piano attestato senza attestazione separata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema del piano attestato pesano in particolare due di queste abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno i percorsi di risanamento concordato con i creditori, compreso l’accordo che produce gli effetti dell’art. 56 CCII. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea impostata nella redazione del piano viene sostenuta, con lo stesso difensore, nelle eventuali cause di revocatoria e di opposizione allo stato passivo. Le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando l’impresa non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e il confronto va fatto con gli strumenti del sovraindebitamento.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i numeri del piano e la sua tenuta giuridica non vengono costruiti in stanze separate.

Chiusura

In sintesi operativa: il piano attestato non ha costi di procedura in senso tecnico e i costi pubblici previsti dalla legge sono modesti. La spesa reale dipende da qualità dei dati, dimensione del debito e numero dei creditori. Il risparmio apparente su attestatore, documentazione o pubblicazione è la scelta che, alla prova dei fatti, costa di più: revocatorie, tassazione piena dello stralcio, compensi pagati per un’attestazione inutilizzabile.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nell’area delle competenze certificate dell’Avvocato. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente i percorsi di risanamento stragiudiziale. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario copre il rapporto con le banche e gli effetti fiscali della manovra. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura che la stessa strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado, se il piano viene contestato.

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