Quando conviene davvero scegliere il piano attestato di risanamento anziché il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione? È la domanda che si pone l’amministratore di una società in difficoltà nel momento in cui il commercialista gli prospetta due strade che, sulla carta, sembrano servire allo stesso scopo: rimettere in equilibrio i debiti senza chiudere l’impresa. In realtà si tratta di strumenti che poggiano su logiche quasi opposte. Il primo è un percorso stragiudiziale, riservato, fondato sul consenso volontario dei creditori che vi aderiscono; il secondo è una procedura davanti al tribunale, con classi, voto, commissario giudiziale e una sentenza che vincola anche chi ha votato contro.
Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende dalla composizione del passivo, dal comportamento atteso dei creditori più pesanti e dal livello di esposizione che l’impresa può permettersi. Un piano attestato perfetto sul piano tecnico può rivelarsi inutile se una banca decisiva si sfila; un PRO ben costruito può essere sproporzionato per una crisi che si sarebbe risolta con tre accordi bilaterali.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a condurre le trattative tra impresa e creditori proprio nella fase in cui si decide quale strumento adottare. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si concentrano i creditori più rilevanti (banche ed Erario) di quasi ogni piano di risanamento, e la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di difendere la strategia scelta anche nelle eventuali opposizioni all’omologazione e fino all’ultimo grado.
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Il terreno comune: cosa hanno in condivisione i due strumenti
Prima di mettere le opzioni sulla bilancia, conviene fissare il perimetro entro cui entrambe si muovono. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024, mette a disposizione dell’imprenditore una gamma di strumenti di regolazione della crisi che vanno dal meno invasivo (il piano attestato, art. 56) al più strutturato (il concordato preventivo, artt. 84 ss.). Il PRO (artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater) si colloca in una posizione intermedia, e una parte della dottrina lo descrive appunto come una figura a metà strada tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato.
Gli elementi comuni sono essenzialmente quattro.
Il primo è il presupposto oggettivo: entrambi gli strumenti sono accessibili all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. La “crisi”, nella definizione dell’art. 2 CCII, è lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Nessuno dei due strumenti richiede, quindi, che l’impresa sia già decotta; anzi, entrambi rendono al meglio quando vengono attivati presto.
Il secondo è la centralità di un piano industriale e finanziario credibile. In un caso il piano deve reggere al vaglio di un attestatore indipendente e, a posteriori, a quello eventuale del giudice di una revocatoria; nell’altro deve reggere al voto dei creditori, al controllo del commissario giudiziale e alla verifica del tribunale. In entrambi, però, i numeri devono essere veri: la veridicità dei dati aziendali è la base di tutto.
Il terzo è la figura del professionista indipendente. Nel piano attestato la sua relazione è l’elemento costitutivo dello strumento; nel PRO la relazione accompagna la domanda e, dopo il correttivo del 2024, è richiesta anche per la proposta di trattamento dei crediti fiscali e contributivi (art. 64-bis, comma 1-bis).
Il quarto sono gli effetti protettivi in caso di insuccesso. Se il risanamento fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dello strumento godono, a determinate condizioni, dell’esenzione dall’azione revocatoria (art. 166, comma 3, CCII) e dall’applicazione di alcune fattispecie di bancarotta (art. 324 CCII). Questo aspetto è decisivo soprattutto per le banche e per chi immette nuova finanza.
Su questa base comune si innestano le differenze, che riguardano quattro variabili: chi resta vincolato, quanto la procedura è pubblica, quanto il risultato è stabile e quali protezioni operano durante il percorso. Tutto il confronto che segue ruota attorno a queste quattro domande.
Un’ultima notazione di contesto. Nessuno dei due strumenti esclude il ricorso preventivo alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). Anzi, spesso è proprio nel corso delle trattative condotte con l’esperto che emerge quale sbocco sia realistico: se i creditori chiave si mostrano disponibili, il percorso tende naturalmente verso un piano attestato o un accordo; se emergono resistenze strutturali, la valutazione si sposta sugli strumenti che consentono di superare il dissenso. La composizione negoziata, in questo senso, funziona come banco di prova delle due opzioni.
Prima strada: il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
In cosa consiste
Il piano attestato di risanamento è un piano predisposto dall’imprenditore, rivolto ai creditori, che deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. L’art. 56 CCII ne elenca il contenuto minimo: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le principali cause della crisi, le strategie di intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio, i creditori e l’ammontare dei crediti oggetto di rinegoziazione, lo stato delle trattative con quelli che non vi aderiscono, gli apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da compiere.
Al piano va allegata la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore: la pubblicità, dunque, è una scelta, non un obbligo. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa.
Il tribunale non interviene. Non c’è deposito di un ricorso, non c’è voto, non c’è omologazione. Gli effetti del piano verso ciascun creditore dipendono dall’accordo che quel creditore sottoscrive.
Quando ha senso: tre scenari tipici
Primo scenario: una società con un indebitamento concentrato su un numero ristretto di banche, già disponibili a una moratoria e a una rimodulazione delle linee, che ha bisogno di nuova finanza e vuole mettere al riparo quel finanziamento da future revocatorie. Qui il piano attestato fornisce esattamente ciò che serve alle banche per erogare: una cornice di esenzione.
Secondo scenario: un’impresa la cui reputazione commerciale è un asset delicato (forniture alla grande distribuzione, appalti privati, rapporti con clienti esteri) e per la quale la notizia di una procedura davanti al tribunale produrrebbe una perdita di commesse superiore al beneficio dello strumento. La riservatezza del piano attestato, in questi casi, ha un valore economico misurabile.
Terzo scenario: una crisi prevalentemente finanziaria e non industriale, in cui il business genera margini positivi ma la struttura del debito è sbilanciata sul breve termine. Allungare le scadenze con i principali finanziatori può essere sufficiente, senza bisogno di falcidie né di vincolare terzi.
Il profilo ideale del piano attestato è quello dell’impresa con pochi creditori rilevanti, già orientati a collaborare, che ha bisogno di stabilità degli atti più che di imporre sacrifici a chi non è d’accordo.
Come si esegue, in sintesi
La sequenza è lineare: analisi della situazione e delle cause della crisi; costruzione del piano industriale e finanziario; negoziazione con i creditori chiave; redazione della relazione di attestazione; sottoscrizione degli accordi di esecuzione con data certa; eventuale pubblicazione nel registro delle imprese; monitoraggio dell’esecuzione e, se necessario, aggiornamento del piano con nuova attestazione quando intervengono scostamenti significativi.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la riservatezza: nessun ricorso, nessuna pubblicità obbligatoria, nessuna notizia che circoli tra fornitori e concorrenti.
Il secondo è la flessibilità: non ci sono classi da formare, maggioranze da raggiungere o regole di distribuzione del valore da rispettare. Con ciascun creditore si può negoziare un trattamento specifico, e i creditori estranei continuano a essere pagati regolarmente.
Il terzo è la rapidità potenziale: i tempi dipendono dalla negoziazione e dall’attestazione, non dal calendario di un tribunale.
Il quarto è l’assenza di spossessamento e di controllo esterno: l’imprenditore non deve informare un commissario degli atti di straordinaria amministrazione né chiedere autorizzazioni.
Il quinto è l’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano e in esso indicati (art. 166, comma 3, lett. d, CCII), che nel Codice della crisi copre espressamente anche la revocatoria ordinaria, e l’esenzione da alcune ipotesi di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano (art. 324 CCII).
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è significativo.
Il piano attestato non vincola nessuno che non abbia firmato. Il creditore che non aderisce conserva intatto il suo diritto: può agire in executivis, chiedere un decreto ingiuntivo, promuovere un pignoramento. Se il suo credito è rilevante, questa sola circostanza può compromettere l’esecuzione del piano.
Non esistono misure protettive automatiche: nessun blocco delle azioni esecutive durante le trattative, salvo che il piano venga preparato all’interno di una composizione negoziata nella quale siano state richieste e confermate le misure.
L’esenzione da revocatoria non è automatica. La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, ha stabilito che il giudice chiamato a decidere sulla revocatoria deve valutare ex ante se il piano fosse ragionevolmente attuabile; il criterio è mutuato da quello usato per la fattibilità del concordato (Cass. n. 11497/2014) e si concentra sull’evidenza della manifesta inettitudine del piano. L’orientamento è stato ribadito da Cass., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743, che ha precisato come quella valutazione presupponga la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, e da Cass., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508, che ha parametrato la valutazione sulla condizione professionale del terzo contraente. Tradotto: la protezione regge se il piano era serio, non se era soltanto firmato da un attestatore. L’art. 166 CCII, inoltre, esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, se il creditore ne era a conoscenza.
Infine, il piano attestato non consente di ottenere dall’Erario e dagli enti previdenziali un trattamento concordato di stralcio o dilazione diverso da quelli ordinariamente disponibili: la transazione su tributi e contributi è riservata agli strumenti che passano dal tribunale.
L’elemento dirimente, per il piano attestato, è la prevedibilità del comportamento dei creditori non aderenti: se un creditore rilevante può far saltare il piano con un pignoramento, lo strumento perde gran parte della sua utilità.
Seconda strada: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss. CCII)
In cosa consiste
Il PRO, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, consente all’imprenditore commerciale non minore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai creditori, suddivisi obbligatoriamente in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, un piano che distribuisce il valore generato anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle regole sulla graduazione delle cause di prelazione. È questa la sua caratteristica più radicale: la libertà di organizzare il concorso, a condizione di ottenere l’approvazione unanime delle classi.
Il limite, previsto dalla norma, riguarda i crediti assistiti da privilegio per retribuzioni dei lavoratori (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), che devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.
La procedura si apre con ricorso al tribunale. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale. Dalla presentazione della domanda l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma sotto il controllo del commissario, che va informato preventivamente per iscritto degli atti di straordinaria amministrazione; e l’impresa va gestita nel prevalente interesse dei creditori.
In ciascuna classe il piano si considera approvato se riporta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà dei crediti della classe. Se tutte le classi approvano, il tribunale omologa con sentenza. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa comunque quando accerta che quel credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale.
Se l’unanimità delle classi non viene raggiunta, l’art. 64-quater consente al debitore di modificare la domanda trasformandola in proposta di concordato preventivo.
Dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, il comma 1-bis dell’art. 64-bis permette di proporre, prima della domanda di omologazione, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, con la relazione di un professionista indipendente che attesti un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Lo stesso correttivo ha esteso al PRO il richiamo alle regole sulla liquidazione nel concordato (art. 114 CCII), riaprendo il dibattito sulla possibile natura liquidatoria dello strumento.
Quando ha senso: tre scenari tipici
Primo scenario: un passivo frammentato tra decine di fornitori, alcuni dei quali già attivi con decreti ingiuntivi e pignoramenti presso terzi sui crediti commerciali dell’impresa. La possibilità di accedere alle misure protettive e di vincolare i dissenzienti all’interno di ciascuna classe cambia radicalmente la partita.
Secondo scenario: un piano in continuità che, per funzionare, richiede di ridistribuire il valore in modo diverso da quello imposto dalla graduazione legale, per esempio pagando in misura significativa i fornitori strategici indispensabili alla prosecuzione mentre si concorda un trattamento diverso con creditori di rango superiore che, a loro volta, hanno interesse alla continuità.
Terzo scenario: un’esposizione fiscale e contributiva rilevante che, senza un trattamento concordato, renderebbe il piano insostenibile, e che non è gestibile con la sola rateizzazione ordinaria.
Il profilo ideale del PRO è quello dell’impresa con un passivo articolato, creditori aggressivi o non coordinabili uno per uno, e la necessità di un risultato vincolante per tutti, stabilizzato da una sentenza.
Come si esegue, in sintesi
Si parte di norma dalla domanda con riserva o direttamente dal ricorso completo; si predispongono piano, proposta, classamento, attestazione e documentazione richiesta dalle norme sul concordato applicabili in quanto compatibili; il tribunale apre la procedura e nomina il commissario; si svolgono le operazioni di voto; il commissario deposita la relazione sull’esito; segue il giudizio di omologazione con le eventuali opposizioni; infine l’esecuzione del piano omologato.
Per le parti procedurali che il PRO condivide con il concordato preventivo (voto, relazione del commissario, giudizio di omologazione ex art. 48 CCII) il rinvio normativo è ampio, e a quelle regole si applicano gli stessi orientamenti formatisi per il concordato, in quanto compatibili.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è l’efficacia vincolante: il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro o non hanno votato.
Il secondo è la libertà distributiva: la deroga alla par condicio e all’ordine delle prelazioni consente piani che negli altri strumenti sarebbero impraticabili.
Il terzo è l’accesso alle misure protettive e cautelari (artt. 54-55 CCII), che sospendono le azioni esecutive e cautelari individuali durante la procedura.
Il quarto è la possibilità di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche già con la domanda di accesso.
Il quinto è la stabilità: una sentenza di omologazione, una volta definitiva, offre un grado di certezza che nessun accordo privato può eguagliare, con correlata esenzione da revocatoria degli atti esecutivi e protezione penale.
Il sesto è la possibilità di trattamento concordato dei crediti fiscali e contributivi introdotta dal correttivo.
Rischi e svantaggi, detti con franchezza
Il PRO richiede l’approvazione di tutte le classi: basta una classe contraria perché l’omologazione diventi impossibile. Il vantaggio della deroga alla graduazione è pagato con questa condizione rigorosa, e il tribunale non può superare il dissenso di una classe.
La procedura è pubblica: il ricorso è iscritto nel registro delle imprese e, se il debitore possiede beni immobili o registrati, il decreto di apertura viene trascritto. L’impatto reputazionale va messo in conto.
C’è un controllo esterno continuativo: il commissario vigila sulla gestione e, se vengono compiuti atti non comunicati o pregiudizievoli, il tribunale può revocare il decreto di apertura.
Il classamento è terreno di contenzioso. La giurisprudenza di merito lo verifica con attenzione: il Tribunale di Roma (25 marzo 2025) ha richiesto il rispetto della doppia omogeneità, giuridica ed economica, e il dovere del proponente di chiarire i criteri; il Tribunale di Bologna (16 maggio 2025) ha escluso la presenza di sottoclassi con privilegi e percentuali diverse all’interno della stessa classe; la Corte d’Appello di Milano (11 giugno 2025) si è pronunciata sul criterio al quale la formazione delle classi deve ispirarsi per giustificare la deroga alla par condicio.
Resta incerto l’ambito del PRO liquidatorio. Il Tribunale di Milano, con decreto comunicato il 9 ottobre 2024, ha ritenuto ammissibile un PRO di natura liquidatoria alla luce del correttivo; il Tribunale di Roma, con il citato provvedimento del 25 marzo 2025, ha invece escluso che lo strumento possa avere contenuto meramente liquidatorio, richiedendo una continuità diretta o indiretta. Chi sceglie il PRO per un piano essenzialmente di dismissione deve considerare che l’esito può dipendere dal tribunale competente.
Infine, i tempi e la complessità documentale sono quelli di una procedura concorsuale, con i relativi costi di giustizia e oneri di predisposizione.
L’elemento dirimente, per il PRO, è la ragionevole certezza di ottenere il voto favorevole in ogni classe: se anche una sola classe è a rischio, lo strumento perde il suo senso, e occorre valutare per tempo il passaggio al concordato.
Una terza strada da non trascurare: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII)
In cosa consiste
Tra i due estremi esiste un’opzione intermedia che, in molti casi, merita di essere messa sul tavolo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e vengono sottoposti all’omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti.
Il CCII prevede due varianti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al trenta per cento quando il debitore non propone moratoria ai creditori estranei e non ha chiesto misure protettive; gli accordi a efficacia estesa (art. 61), che consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, se gli aderenti rappresentano il settantacinque per cento dei crediti della categoria e i dissenzienti ricevono un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Negli accordi è inoltre disponibile la transazione fiscale con il meccanismo di omologazione forzosa nei limiti dell’art. 63 CCII.
Quando ha senso
Gli accordi si adattano all’impresa che raggiunge l’adesione di una maggioranza qualificata ma non totale, che vuole la stabilità di un’omologazione senza passare per un voto per classi, e che ha le risorse per pagare integralmente i creditori estranei nei tempi di legge. È il caso, ad esempio, della società con un pool bancario compatto e una platea di fornitori che può essere soddisfatta per intero, oppure del gruppo nel quale una categoria omogenea di creditori finanziari è in larga parte favorevole.
Il profilo ideale degli accordi è quello dell’impresa che ha già una maggioranza ampia di creditori dalla sua parte e i mezzi per onorare integralmente chi non aderisce.
Vantaggi e svantaggi in sintesi
A fronte della stabilità dell’omologazione, della possibilità di misure protettive e dell’esenzione da revocatoria, gli accordi presentano due limiti: non consentono di falcidiare i creditori estranei (salvo il meccanismo dell’efficacia estesa), e richiedono comunque un passaggio pubblico davanti al tribunale, con possibilità di opposizione. Rispetto al PRO, non richiedono l’unanimità delle classi ma non consentono la stessa libertà distributiva; rispetto al piano attestato, offrono stabilità ma sacrificano la riservatezza.
Il confronto principale di questa guida resta quello tra piano attestato e PRO, ma nelle simulazioni e nella tabella che seguono gli accordi vengono richiamati come termine di paragone, perché spesso sono proprio loro la soluzione di compromesso che emerge dall’analisi.
Le strade alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a tavolino, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per mostrare come cambia l’esito a seconda dello strumento scelto.
Dati di partenza comuni. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, fatturato in calo, margine operativo ancora positivo. Passivo complessivo: 2.847.300 €, così composto:
| Creditore | Importo | Note |
|---|---|---|
| Banca A (mutuo ipotecario) | 541.700 € | garanzia su capannone stimato 690.000 € |
| Banca A (linee a breve) | 388.200 € | chirografario |
| Banca B (linee a breve) | 682.100 € | chirografario |
| Fornitori (34 posizioni) | 693.500 € | di cui 3 fornitori strategici per 211.400 € |
| Erario e INPS | 418.800 € | in parte già affidati per la riscossione |
| Dipendenti (retribuzioni arretrate) | 123.000 € | privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. |
Simulazione 1 — Banche collaborative, fornitori tranquilli
Ipotesi: Banca A e Banca B, contattate a febbraio, si dichiarano disponibili a una moratoria di 24 mesi sulle quote capitale e al consolidamento delle linee a breve in un finanziamento a sette anni; Banca A è disposta a erogare 350.000 € di nuova finanza con garanzia di secondo grado sul capannone, a condizione che l’operazione sia protetta da future revocatorie. I fornitori continuano a essere pagati a scadenza.
Con il piano attestato: piano industriale e attestazione pronti in circa 10-12 settimane; accordi firmati con data certa; nuova finanza erogata e indicata nel piano. Nessun creditore estraneo subisce sacrifici, quindi nessuno ha interesse ad aggredire. L’Erario viene gestito con rateizzazioni ordinarie. Il debito bancario (1.612.000 €) viene rimodulato, la liquidità liberata nei primi due anni stimata in circa 410.000 € tra quote capitale sospese e nuova finanza.
Con il PRO: sarebbe necessario formare le classi (almeno banche ipotecarie, banche chirografarie, fornitori strategici, fornitori non strategici, Erario/INPS), depositare il ricorso, subire la pubblicità, attendere voto e omologazione. I 123.000 € dei dipendenti andrebbero pagati entro trenta giorni dall’omologazione. Il risultato finale non sarebbe più vantaggioso di quello ottenuto con gli accordi bilaterali, ma arriverebbe dopo mesi e con un impatto reputazionale sui 34 fornitori.
Esito: in questa configurazione il piano attestato appare lo strumento proporzionato; il PRO introdurrebbe complessità senza un beneficio corrispondente.
Simulazione 2 — Una banca si sfila e due fornitori agiscono
Ipotesi: stessi dati. Banca B (682.100 €, pari al 42,3% del debito bancario e al 24% del passivo totale) rifiuta la moratoria e revoca gli affidamenti il 14 marzo. Due fornitori non strategici, per complessivi 97.300 €, ottengono decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e notificano atti di pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti della società, bloccando incassi mensili stimati in 180.000 €.
Con il piano attestato: Banca B e i due fornitori restano liberi di agire. Il piano dovrebbe prevedere il pagamento integrale di Banca B alle scadenze contrattuali ormai anticipate dalla revoca, cosa che i flussi non consentono. I pignoramenti presso terzi proseguono. Lo strumento, pur formalmente predisponibile, diventa difficilmente attestabile come fattibile, perché un piano che non tiene conto di un creditore pari a un quarto del passivo che ha già manifestato dissenso esporrebbe a una valutazione di inettitudine in un eventuale giudizio di revocatoria.
Con il PRO: con la domanda si chiedono misure protettive, che impediscono l’inizio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Banca B viene inserita nella classe dei creditori bancari chirografari insieme alla quota chirografaria di Banca A (388.200 €): la classe vale 1.070.300 €. Se Banca A vota a favore e Banca B contro, nella classe la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è raggiunta (388.200 € contro 682.100 €), e la classe non approva. Qui emerge il limite strutturale del PRO: il dissenso di un creditore dominante nella propria classe blocca l’intero strumento.
Con gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa: se la categoria omogenea dei creditori finanziari fosse composta diversamente e gli aderenti raggiungessero il 75% dei crediti della categoria, gli effetti potrebbero estendersi alla banca dissenziente, a condizione che questa riceva un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Con i dati dell’ipotesi, però, Banca A da sola rappresenta il 57,7% del debito bancario complessivo: la soglia non è raggiunta.
Esito: nessuna delle strade “leggere” risolve il problema da sola. Il ragionamento si sposta sul PRO con un classamento diverso (se giustificabile per posizione giuridica e interessi economici) oppure, in mancanza, sul concordato preventivo, al quale il PRO può essere convertito ai sensi dell’art. 64-quater. La scelta del PRO resta sensata se esistono margini concreti per ottenere il voto favorevole di Banca B, ad esempio migliorandone il trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria.
Simulazione 3 — Il peso del debito fiscale e contributivo
Ipotesi: stessi dati, banche collaborative, fornitori tranquilli. Il problema è il debito verso Erario e INPS (418.800 €), che la società non riesce a sostenere con le rateizzazioni ordinarie: la rata mensile stimata assorbirebbe circa il 38% del flusso di cassa operativo previsto per i primi tre anni.
Con il piano attestato: il piano non consente di proporre all’Erario uno stralcio o una dilazione straordinaria. Resta la sola via delle rateizzazioni e delle eventuali definizioni agevolate disponibili per legge al momento. Se il piano non è sostenibile con quel carico, l’attestatore non potrà attestarne la fattibilità.
Con il PRO: il comma 1-bis dell’art. 64-bis consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, con relazione che attesti il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Ipotizzando un valore di liquidazione che assicurerebbe all’Erario e all’INPS il 21% dei loro crediti, una proposta di pagamento del 45% in cinque anni (188.460 €) è verosimilmente presentabile come non deteriore. Resta però decisiva l’adesione della classe: senza il voto favorevole, l’unanimità delle classi non c’è.
Con gli accordi di ristrutturazione: la transazione fiscale negli accordi prevede il meccanismo di omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione, nei limiti e alle condizioni dell’art. 63 CCII, tra cui la decisività dell’adesione per il raggiungimento delle percentuali e la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.
Esito: quando il nodo principale è il debito pubblico, il piano attestato mostra il suo limite più netto. La scelta tra PRO e accordi dipende da quanto è prevedibile il voto dell’amministrazione e dalla composizione complessiva delle adesioni.
Il confronto sintetico
La tabella che segue riassume le differenze emerse nelle sezioni precedenti. Va letta come una mappa, non come una classifica: ciascuna riga può pesare in modo diverso a seconda del caso. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; gli oneri di predisposizione del piano e dell’attestazione sono comuni a tutti gli strumenti e variano in funzione della complessità dell’impresa.
Una precisazione sui tempi: le indicazioni sono orientative e dipendono in larga misura dalla qualità dei dati contabili di partenza, dal numero dei creditori e dal carico del tribunale competente. Anche un piano attestato può richiedere mesi, se le trattative sono lunghe; anche un PRO può chiudersi in tempi contenuti, se il classamento è lineare e le opposizioni non ci sono.
| Criterio | Piano attestato (art. 56) | PRO (artt. 64-bis ss.) | Accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss.) |
|---|---|---|---|
| Intervento del tribunale | Nessuno | Apertura, vigilanza, omologazione | Omologazione |
| Chi resta vincolato | Solo i creditori aderenti | Tutti i creditori anteriori, se tutte le classi approvano | Aderenti (≥ 60%, o 30% se agevolati); estensione ai non aderenti solo nella variante a efficacia estesa |
| Trattamento dei non aderenti | Pagamento regolare, libertà di agire | Vincolati al piano omologato | Pagamento integrale entro 120 giorni (salvo efficacia estesa) |
| Deroga all’ordine delle prelazioni | Non pertinente (accordi individuali) | Sì, con limite per crediti di lavoro | No |
| Pubblicità | Facoltativa (registro imprese su richiesta) | Obbligatoria | Obbligatoria |
| Misure protettive | No (salvo composizione negoziata) | Sì | Sì |
| Controllo sulla gestione | Nessuno | Commissario giudiziale | Limitato |
| Tributi e contributi | Solo strumenti ordinari | Proposta ex art. 64-bis c. 1-bis | Transazione fiscale ex art. 63, con possibile omologazione forzosa |
| Tempi indicativi | Settimane/pochi mesi | Mesi (procedura concorsuale) | Mesi |
| Complessità | Media | Elevata | Medio-alta |
| Rischio in caso di esito negativo | Azioni dei non aderenti; esenzioni contestabili se il piano era manifestamente inidoneo | Mancata omologazione; possibile conversione in concordato | Mancata omologazione; opposizioni |
| Effetti sull’esecuzione individuale | Nessun blocco | Sospensione con le misure protettive | Sospensione con le misure protettive |
| Reversibilità | Alta (si può passare ad altro strumento) | Media (conversione in concordato ex art. 64-quater) | Media |
| Esenzione da revocatoria e penale | Sì, per atti esecutivi indicati nel piano, previo vaglio di idoneità | Sì, per atti esecutivi del piano omologato | Sì, per atti esecutivi degli accordi omologati |
| Costi di giustizia | Assenti (salvo diritti per l’eventuale deposito nel registro imprese) | Contributo unificato e diritti di cancelleria per il ricorso | Contributo unificato e diritti di cancelleria per il ricorso |
I criteri che orientano la decisione
Nessuno dei criteri che seguono, preso da solo, basta a decidere. È la loro combinazione a indicare lo strumento più adatto.
Primo criterio: la concentrazione del passivo. Se la situazione presenta un passivo concentrato su pochi creditori (tipicamente due o tre banche e un numero ridotto di fornitori rilevanti), generalmente il piano attestato consente di ottenere lo stesso risultato sostanziale con meno costi di sistema. Se invece il passivo è frammentato in decine di posizioni non coordinabili, il vantaggio della flessibilità si attenua, perché ogni creditore non aderente è un potenziale innesco di azioni esecutive.
Secondo criterio: la presenza di creditori già attivi o prevedibilmente ostili. Se ci sono pignoramenti in corso o decreti ingiuntivi già notificati, va soppesato che il piano attestato non offre alcuno scudo. In questi casi gli strumenti con misure protettive, come il PRO o gli accordi, acquistano un peso che nessun vantaggio di riservatezza compensa. A fronte di questo, se l’ostilità è concentrata in un creditore dominante nella propria classe, il PRO rischia di infrangersi sullo stesso scoglio.
Terzo criterio: il peso dei debiti verso Erario ed enti previdenziali. Se il debito pubblico è marginale e sostenibile con gli strumenti ordinari, non incide sulla scelta. Se è determinante per la tenuta del piano, il piano attestato perde terreno, perché non consente alcuna proposta di trattamento concordato. La scelta si sposta allora tra PRO e accordi, con una differenza da non trascurare: negli accordi opera, a certe condizioni, l’omologazione anche senza adesione dell’amministrazione; nel PRO serve il voto favorevole della classe.
Quarto criterio: il valore della riservatezza. Se il mercato di riferimento reagisce in modo severo alla notizia di una procedura (revoca di commesse, riduzione dei termini di pagamento concessi dai fornitori, perdita di rating presso i clienti), la riservatezza del piano attestato ha un valore economico reale, che va quantificato e messo sul piatto della bilancia accanto ai vantaggi del PRO.
Quinto criterio: il bisogno di stabilità e di nuova finanza protetta. Se l’impresa necessita di nuova finanza e il finanziatore pretende una protezione solida, entrambe le strade offrono l’esenzione da revocatoria, ma con un grado di stabilità diverso: nel piano attestato l’esenzione dipende da un possibile vaglio ex ante futuro sull’idoneità del piano; nel PRO l’esecuzione avviene nel quadro di una sentenza di omologazione. La possibilità, nel PRO, di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili è un ulteriore elemento da considerare.
C’è poi un criterio trasversale che attraversa tutti gli altri: la qualità dei dati. Se la contabilità non è affidabile o le previsioni sono fragili, nessuno strumento regge. Nel piano attestato l’inaffidabilità dei dati mina l’esenzione (come chiarito da Cass. n. 9743/2022); nel PRO espone a rilievi del commissario, a opposizioni e alla mancata omologazione.
Un criterio ulteriore: il tempo a disposizione. La tempestività pesa in modo diverso sui due strumenti. Un piano attestato avviato quando la crisi è ancora reversibile, e i creditori non hanno iniziato ad agire, ha margini di successo ben maggiori rispetto a quello impostato quando i pignoramenti sono già in corso. Il PRO, a sua volta, dà il meglio quando il valore aziendale è ancora integro e può essere distribuito tra le classi in modo da ottenere il consenso di tutte. In entrambi i casi, il ritardo erode proprio la risorsa che rende possibile l’accordo: il valore dell’impresa in funzionamento. Se la situazione è ancora in una fase di tensione ma non di conflitto aperto, la composizione negoziata della crisi può offrire un contesto nel quale sondare la disponibilità dei creditori prima di impegnarsi in uno dei due strumenti, con la possibilità di chiedere misure protettive durante le trattative. Il rovescio della medaglia è che la composizione negoziata richiede a sua volta tempo e trasparenza verso i creditori coinvolti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, coordina con lo staff multidisciplinare la valutazione comparata degli strumenti prima che la scelta diventi irreversibile.
Le domande di chi non ha ancora deciso
Posso cominciare con un piano attestato e poi passare al PRO se le cose vanno male?
Sì, e non è raro. Il piano attestato non preclude il successivo accesso ad altri strumenti. Occorre però considerare che il tempo speso in una strada che non regge riduce le risorse disponibili e che, se nel frattempo si sono moltiplicate le azioni esecutive, il quadro può essersi deteriorato. Il passaggio inverso, dal PRO a un accordo stragiudiziale, è possibile ma meno lineare, perché la procedura ha già prodotto pubblicità ed effetti.
E se scelgo il PRO e una classe vota contro?
Il tribunale non può omologare. L’art. 64-quater consente al debitore di modificare la domanda e presentare una proposta di concordato preventivo, che conosce meccanismi di superamento del dissenso delle classi. È una via d’uscita, non una garanzia: il concordato ha regole distributive più rigide e requisiti propri, e il piano va spesso ripensato.
Il piano attestato mi protegge davvero se poi si apre la liquidazione giudiziale?
Protegge gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati, ma la protezione non è automatica. La Cassazione ha chiarito più volte che il giudice deve valutare, con prospettiva ex ante, che il piano non fosse manifestamente inidoneo al risanamento, e che la valutazione presuppone dati veritieri. Un piano serio, costruito su numeri affidabili, con un’attestazione accurata, ha una protezione solida; un piano di facciata no.
Il PRO può servire anche per vendere l’azienda o i beni?
Sul punto la giurisprudenza di merito non è uniforme. Il Tribunale di Milano (decreto comunicato il 9 ottobre 2024) ha ammesso un PRO di natura liquidatoria valorizzando il richiamo all’art. 114 introdotto dal correttivo; il Tribunale di Roma (25 marzo 2025) lo ha escluso, richiedendo la continuità diretta o indiretta. È un aspetto da valutare in rapporto al tribunale competente prima di impostare il piano.
Un creditore può contestare il PRO dopo aver perso il voto?
Può proporre opposizione all’omologazione. Se contesta la convenienza, il tribunale omologa se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di merito ha precisato che le contestazioni ammissibili riguardano profili di rito e i presupposti di legittimità previsti dall’art. 64-bis (Trib. Milano, 5 giugno 2025), e che nel giudizio di opposizione le spese seguono la soccombenza (Trib. Brescia, 30 gennaio 2025): un aspetto che il creditore dovrebbe valutare prima di opporsi.
I fornitori verranno a sapere del piano attestato?
Non necessariamente. La pubblicazione nel registro delle imprese è rimessa alla scelta del debitore, e i creditori estranei, se continuano a essere pagati regolarmente, non hanno ragione di essere coinvolti. Va però soppesato che la pubblicazione ha anche una funzione: rende opponibile ai terzi l’esistenza del piano e può rafforzare la posizione dei finanziatori. La decisione tra riservatezza e pubblicità va presa caso per caso, considerando chi deve fare affidamento sul piano.
Durante il PRO posso continuare a pagare i fornitori strategici?
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma sotto il controllo del commissario giudiziale, e deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori. Il pagamento di crediti anteriori durante la procedura è materia delicata, perché incide sulla parità di trattamento all’interno delle classi: va inquadrato nel piano e nella disciplina applicabile, e gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati preventivamente per iscritto al commissario. Un pagamento non comunicato o pregiudizievole può esporre alla revoca del decreto di apertura.
Esiste uno strumento “più sicuro” in assoluto?
No. Il piano attestato è più sicuro sul fronte della riservatezza e della gestione, meno sul fronte della tenuta verso i terzi. Il PRO è più sicuro sul fronte della stabilità del risultato, meno sul fronte della probabilità di arrivare all’omologazione. La sicurezza, in questa materia, dipende dall’aderenza dello strumento alla situazione reale dell’impresa, non dallo strumento in sé.
Le pronunce che aiutano a scegliere
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base allo strumento che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati; per il testo integrale si rinvia alle banche dati.
Sul piano attestato di risanamento
1. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: la sola esistenza di un piano attestato non rende automaticamente esenti da revocatoria gli atti che lo eseguono; il giudice deve verificare, con giudizio ex ante, la ragionevole attuabilità del piano, usando un metro analogo a quello della fattibilità economica del concordato. Rilevanza: è la prima pronuncia di legittimità sul tema e fissa la regola da cui dipende la tenuta della principale protezione offerta dal piano attestato.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 11497/2014. Principio: il controllo del giudice sulla fattibilità del piano si arresta alla verifica della manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi. Rilevanza: richiamata espressamente dalla sentenza del 2016 come criterio di misura del sindacato sui piani attestati; spiega perché il controllo è “in negativo” e non una rivalutazione del merito.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: l’esenzione da revocatoria richiede che il giudice accerti l’idoneità del piano al risanamento; tale accertamento non può prescindere dalla veridicità dei dati e dall’attendibilità complessiva della situazione aziendale rappresentata. Rilevanza: nel caso deciso, una garanzia pignoratizia ammessa al passivo in privilegio è tornata in discussione proprio per il difetto di questa verifica; conferma che la qualità dei dati è il cuore dello strumento.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: la valutazione ex ante sull’idoneità del piano va condotta tenendo conto della condizione del terzo contraente che invoca l’esenzione, e cioè della sua capacità professionale di apprezzare la serietà del piano. Rilevanza: per banche e finanziatori professionali lo standard è più esigente; incide direttamente sulla disponibilità dei finanziatori ad erogare nuova finanza in un piano attestato.
Sul PRO: accesso, classi e natura dello strumento
5. Trib. Udine, decreto 9 marzo 2023. Principio: in sede di apertura il tribunale deve limitarsi a verificare la ritualità formale della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi, senza estendere l’esame alla fattibilità economica. Rilevanza: uno dei primi precedenti sul PRO; delinea un controllo iniziale leggero, oggi da confrontare con l’orientamento più rigoroso di altri tribunali.
6. Trib. Modena, decreto 26 luglio 2023. Principio: il procedimento del PRO non è rigidamente formalizzato, e ciò consente al tribunale di concedere un termine per integrazioni o modifiche. Rilevanza: orientamento favorevole alla correzione dei vizi in corso di procedura, utile per chi teme un’inammissibilità secca.
7. Trib. Roma, Sez. XIV civ., 25 marzo 2025. Principio: il controllo del tribunale sin dalla presentazione del ricorso non si limita alle norme procedimentali; le classi devono rispettare la doppia omogeneità giuridica ed economica; il PRO non può avere contenuto meramente liquidatorio. Rilevanza: è il riferimento più severo sul PRO; chi sceglie questo strumento deve prepararsi a un vaglio penetrante già in fase di apertura.
8. Trib. Milano, decreto comunicato il 9 ottobre 2024. Principio: alla luce del richiamo all’art. 114 CCII introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024, è ammissibile un PRO di natura liquidatoria. Rilevanza: in contrasto con il Tribunale di Roma; segnala che il perimetro di utilizzo dello strumento può variare in base al foro competente.
9. Trib. Bologna, 16 maggio 2025. Principio: all’interno di una classe non possono essere previste sottoclassi con privilegi e percentuali di soddisfazione differenti. Rilevanza: limita le soluzioni “ingegnose” di classamento pensate per aggirare il requisito dell’approvazione di tutte le classi.
10. Corte d’Appello di Milano, 11 giugno 2025. Principio: la formazione delle classi deve seguire un criterio preciso, idoneo a giustificare la deroga alla par condicio che il PRO consente. Rilevanza: conferma in sede di gravame che il classamento è il punto più esposto dello strumento e che va motivato con rigore.
Sul PRO: finanza, vendite e opposizioni
11. Trib. Brescia, Sez. IV civ., 25 luglio 2024. Principio: la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, formulata insieme alla domanda di accesso al PRO, può essere accolta in presenza dei presupposti di funzionalità previsti dalla legge. Rilevanza: mostra che la nuova finanza nel PRO può essere protetta sin dall’inizio, un vantaggio da confrontare con l’esenzione “a posteriori” del piano attestato.
12. Corte d’Appello di Venezia, 18 aprile 2024. Principio: nel PRO il tribunale ha facoltà di sospendere le operazioni di vendita quando pervenga un’offerta migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione emerso dalla procedura competitiva. Rilevanza: evidenzia il ruolo attivo del tribunale anche nella fase esecutiva, a tutela del miglior soddisfacimento dei creditori.
13. Trib. Brescia, Sez. IV civ., 30 gennaio 2025. Principio: il giudizio di opposizione all’omologazione di un piano di ristrutturazione in continuità ha carattere contenzioso; se il piano viene omologato, il creditore opponente soccombente è condannato alle spese. Rilevanza: incide sulla valutazione del rischio di opposizioni pretestuose e rafforza la stabilità dello strumento.
14. Trib. Milano, Sez. II civ., 5 giugno 2025. Principio: nel giudizio di omologazione del PRO sono inammissibili le contestazioni che non riguardano profili di rito o i presupposti di legittimità dell’art. 64-bis. Rilevanza: delimita il perimetro delle opposizioni e rende più prevedibile il giudizio di omologazione per chi ha costruito correttamente classi e proposta.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi deve scegliere
La scelta tra piano attestato e PRO non si esaurisce in una valutazione iniziale: va costruita, negoziata e difesa. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo studio interviene.
1. Analizziamo la composizione del passivo creditore per creditore, individuando quelli decisivi, il loro grado di prelazione e il comportamento prevedibile di ciascuno.
2. Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando piano attestato, PRO e accordi di ristrutturazione sui dati reali dell’impresa, con simulazioni del voto per classi e delle soglie di adesione.
3. Verifichiamo le azioni esecutive in corso (decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi, ipoteche giudiziali) e ne misuriamo l’impatto sulla fattibilità di ciascuno strumento.
4. Conduciamo le trattative con le banche, rinegoziando moratorie, consolidamenti e nuova finanza, con il supporto dello staff dedicato al diritto bancario.
5. Esaminiamo la posizione verso Erario ed enti previdenziali insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire se il debito pubblico è gestibile con strumenti ordinari o richiede una proposta ex art. 64-bis, comma 1-bis, o una transazione fiscale ex art. 63.
6. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, verificando che i dati consegnati siano completi e coerenti, perché dalla loro veridicità dipende la tenuta delle esenzioni.
7. Redigiamo il classamento del PRO motivando omogeneità giuridica ed economica di ciascuna classe alla luce degli orientamenti dei tribunali più rigorosi.
8. Predisponiamo il ricorso e le istanze di misure protettive e di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili, quando la strada scelta lo richiede.
9. Difendiamo il piano nelle opposizioni all’omologazione e nei successivi gradi di giudizio, oppure contestiamo le revocatorie promosse contro gli atti esecutivi di un piano attestato.
10. Impostiamo per tempo la strada di riserva, preparando la possibile conversione del PRO in concordato preventivo se il voto di una classe appare a rischio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una scelta tra strumenti di regolazione della crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore porta al tavolo la conoscenza diretta delle dinamiche di trattativa tra impresa e creditori. Ma è la continuità di strategia fino in Cassazione a fare la differenza nel tempo: la strada scelta oggi va difesa domani senza cambiare mani, sia che si tratti di un’opposizione all’omologazione del PRO, sia che si tratti di una revocatoria promossa anni dopo contro gli atti di un piano attestato. Lo stesso difensore che ha costruito il piano conosce le ragioni di ogni scelta e può sostenerle in ogni grado.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti analizzano insieme numeri, garanzie, posizioni fiscali e profili processuali, perché in questa materia la parte giuridica e quella aziendale non si possono separare.
In conclusione
Piano attestato e PRO non sono l’uno la versione migliore dell’altro. Il primo offre riservatezza, rapidità e flessibilità, ma dipende interamente dal consenso di chi firma e lascia liberi tutti gli altri. Il secondo offre efficacia vincolante, protezioni e libertà distributiva, ma pretende l’approvazione di ogni classe, un controllo esterno e una procedura pubblica. Gli accordi di ristrutturazione, a loro volta, possono rappresentare il punto di equilibrio quando la maggioranza dei creditori è già favorevole.
La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e diritti che nella crisi d’impresa non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo affronta questa materia a partire da competenze precise: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda esattamente la fase di confronto con i creditori in cui si decide lo strumento; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le aree dei creditori che più spesso determinano l’esito; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che assicura la difesa della scelta fino all’ultimo grado.
📩 Prima che un creditore decida al posto tuo, scrivici: tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono indicati al termine di questa pagina.
