Cosa Succede Se Non Riesco Più A Pagare Un Finanziamento E Sono In Difficoltà?

Cosa succede se non riesco più a pagare un finanziamento e sono in difficoltà? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: quando la rata è già saltata una volta, il telefono ha cominciato a squillare da numeri sconosciuti e la seconda scadenza è a pochi giorni. La risposta onesta è che non esiste una strada valida per tutti, e è proprio questo il punto: la stessa identica difficoltà economica può richiedere una rinegoziazione, una contestazione tecnica del credito, una procedura di ristrutturazione davanti al tribunale o una liquidazione con cancellazione dei debiti residui, a seconda di variabili che spesso il debitore non è in grado di leggere da solo. Quello che segue non è un elenco di consigli, ma un confronto: quattro strade realmente percorribili, messe una accanto all’altra con i loro tempi, i loro rischi e i loro punti di rottura.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo bivio, e non per generica vicinanza alla materia. Il tema tocca due mondi che di rado stanno insieme: da un lato il rapporto bancario e finanziario, con la verifica del contratto, dei costi, della decadenza dal beneficio del termine e delle segnalazioni, e su questo fronte l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario; dall’altro il sovraindebitamento, cioè le procedure del Codice della crisi che permettono a una persona fisica di ristrutturare o azzerare l’esposizione, e qui rilevano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC. Chi deve scegliere tra queste strade ha bisogno di qualcuno che le conosca tutte e non solo quella che è abituato a percorrere.

📩 Se stai leggendo con una rata già scaduta o una lettera di decadenza in mano, non rimandare: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.

Il quadro comune: cosa accade davvero quando le rate smettono di essere pagate

Prima di confrontare le opzioni va chiarito il terreno su cui si muovono tutte, perché ciascuna interviene in un punto diverso della stessa sequenza.

Il primo mancato pagamento, di per sé, non trasforma il finanziamento in un debito immediatamente esigibile per intero. Nei contratti di credito al consumo il finanziatore, prima della prima segnalazione negativa a un sistema di informazione creditizia, deve informare per iscritto il consumatore ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, lasciandogli una finestra per rimediare. È un passaggio che molti debitori ignorano e che, quando manca, apre un profilo di contestazione autonomo.

Il salto di qualità avviene con la decadenza dal beneficio del termine o con la risoluzione del contratto: da quel momento il creditore non pretende più la rata, ma l’intero capitale residuo, maggiorato di interessi di mora e spese. Due precisazioni tecniche cambiano radicalmente il quadro. La prima è che la decadenza non è automatica: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25376 del 23 settembre 2024, ha ribadito che la facoltà prevista dall’art. 1186 c.c. è posta a favore del creditore e presuppone una manifestazione della sua volontà di avvalersene, ravvisabile anche nella notifica di un atto di precetto. La seconda è che la clausola contrattuale che consente alla banca di dichiarare la decadenza per il mancato pagamento anche di una sola rata è, nei rapporti con i consumatori, seriamente esposta a una censura di vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo, per lo squilibrio rispetto al parametro dell’art. 40, comma 2, TUB, che per il mutuo fondiario richiede il ritardo nel pagamento di almeno sette rate.

Dopo la decadenza la sequenza è abbastanza prevedibile: solleciti, intervento di società di recupero, spesso cessione del credito a un veicolo specializzato, poi decreto ingiuntivo, atto di precetto e infine pignoramento, che per un lavoratore dipendente significa tipicamente l’aggressione di un quinto dello stipendio e, per chi ha un immobile, l’ipoteca e l’espropriazione. Ogni passaggio ha un termine, e i termini processuali sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto: un decreto ingiuntivo notificato a fine luglio si oppone materialmente a fine ottobre, un decreto notificato a settembre no.

Parallelamente corre la vicenda reputazionale. La classificazione a sofferenza non è un atto contabile automatico: la Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha ribadito che essa richiede una valutazione complessiva e negativa della situazione patrimoniale del segnalato, riconducibile a una grave e non transitoria difficoltà, e non può fondarsi sul mero ritardo nei pagamenti.

Due voci meritano attenzione perché incidono sull’importo più di quanto il debitore immagini. La prima sono gli interessi di mora, dovuti ai sensi dell’art. 1224 c.c. nella misura convenuta e calcolati sull’intero residuo una volta dichiarata la decadenza: è la ragione per cui un debito residuo di poche migliaia di euro cresce con rapidità sorprendente nei mesi in cui non accade apparentemente nulla. La seconda sono le spese di recupero, che possono essere addebitate soltanto se pattuite e nei limiti di quanto pattuito, e che nella pratica compaiono spesso nei conteggi senza un titolo contrattuale verificabile.

Va poi considerato che non tutti i finanziamenti reagiscono allo stesso modo alla difficoltà. La cessione del quinto continua a essere pagata anche quando il debitore non ha più liquidità, perché la trattenuta opera alla fonte sulla busta paga o sulla pensione, ed è per legge assistita da coperture assicurative sul rischio vita e, per i dipendenti privati, sul rischio impiego: chi perde il lavoro dovrebbe verificare l’operatività di quelle polizze prima di considerare il debito come un debito ordinario. Il credito revolving, all’opposto, è quello che degenera più velocemente, perché il capitale non si riduce mai in modo lineare. E il mutuo ipotecario segue regole proprie, con soglie di inadempimento più alte e con la possibilità, nel credito immobiliare ai consumatori, di soluzioni che coinvolgono direttamente il bene.

Chi si muove dentro questa sequenza ha quattro possibilità concrete. Vanno soppesate una per una.

Opzione 1 — Rinegoziare con il finanziatore: moratoria, allungamento, saldo e stralcio

In cosa consiste. È la strada contrattuale: si chiede al creditore di modificare le condizioni di rimborso, sospendendo temporaneamente le rate, allungando il piano di ammortamento fino ad abbassare l’importo mensile, oppure chiudendo la posizione con un pagamento parziale a saldo (il cosiddetto saldo e stralcio). La base normativa è l’autonomia contrattuale delle parti; quando l’accordo comporta reciproche concessioni su una lite attuale o potenziale si entra nello schema della transazione ex art. 1965 c.c. Per i mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale esistono inoltre strumenti di sospensione previsti da normative dedicate e dagli accordi di categoria, e l’art. 120-quinquiesdecies TUB, in materia di credito immobiliare ai consumatori, disegna un quadro in cui l’inadempimento rilevante è ancorato al ritardo nel pagamento di diciotto rate mensili e in cui è possibile un accordo di restituzione o trasferimento del bene.

Quando ha senso. Tre scenari la rendono la scelta più razionale. Il primo: la difficoltà è dichiaratamente temporanea e datata, per esempio una cassa integrazione, una malattia con perdita di reddito per alcuni mesi, una spesa straordinaria non ripetibile. Il secondo: il finanziamento problematico è uno solo e il resto del bilancio familiare regge. Il terzo: il credito è già stato ceduto a un operatore specializzato in crediti deteriorati, che tipicamente lo ha acquistato a una frazione del valore nominale e ha quindi un margine di manovra su una proposta a saldo che il creditore originario non avrebbe.

Come si esegue, in sintesi. Si formula una proposta scritta, documentata e quantificata: dimostrazione della causa della difficoltà, situazione reddituale e patrimoniale, importo effettivamente sostenibile. La proposta va costruita, non improvvisata, perché il testo che si firma ha conseguenze giuridiche che sopravvivono all’accordo.

Vantaggi. È la via più rapida e l’unica che, se attivata prima della decadenza, può evitare del tutto la classificazione a sofferenza e l’aggravio degli interessi di mora. Non richiede l’intervento del giudice, non produce pubblicità, e lascia il debitore padrone della propria auto, della propria casa e del proprio conto.

Un accordo scritto correttamente contiene alcuni elementi che i moduli standard tendono a omettere: la quantificazione esatta e definitiva di quanto residua, l’indicazione di cosa accade in caso di ritardo su una singola rata del nuovo piano, l’impegno del creditore ad aggiornare la propria segnalazione nei sistemi di informazione creditizia a pagamento avvenuto, e la delimitazione espressa di ciò a cui il debitore rinuncia. È su quest’ultimo punto che si gioca la differenza tra un accordo utile e un accordo che chiude ogni porta: una formula generica di rinuncia a ogni pretesa, inserita in fondo a un modulo, può valere quanto una transazione.

Il rovescio della medaglia. Il creditore non ha alcun obbligo di accettare: la rinegoziazione è una richiesta, non un diritto. E soprattutto ogni atto con cui il debitore chiede una dilazione o propone un saldo costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., con interruzione della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine: la Cassazione, con ordinanza n. 27504/2024, ha chiarito che la richiesta di rateizzazione integra un atto di riconoscimento. Chi tratta senza sapere che il credito era prossimo alla prescrizione, o senza aver prima verificato la fondatezza di quanto gli viene chiesto, può rimettere in vita una posizione che stava per estinguersi. Va aggiunto che non ogni piano di rientro preclude le contestazioni successive: il Tribunale delle Imprese di Milano, in una pronuncia del 2026 commentata dalla dottrina specialistica, ha escluso che l’accordo di rientro integri di per sé una transazione ex art. 1965 c.c., ma la differenza dipende interamente da come l’accordo è scritto, e le rinunce inserite nei moduli predisposti dal creditore sono la regola, non l’eccezione. Il profilo ideale per questa strada è il debitore con una crisi circoscritta nel tempo, un solo creditore rilevante e la capacità di dimostrare che tra sei o dodici mesi la rata tornerà sostenibile.

Opzione 2 — Contestare il credito: la verifica tecnica come leva difensiva e negoziale

In cosa consiste. Non è una strada dilatoria: è la verifica di quanto il creditore ha effettivamente diritto di pretendere, e in quale misura. I fronti sono diversi. La violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio previsto dall’art. 124-bis TUB, norma oggi profondamente riscritta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, che impone una valutazione approfondita svolta anche nell’interesse del consumatore e non solo a presidio del finanziatore, con adeguamento degli operatori entro il 20 novembre 2026. La vessatorietà delle clausole di decadenza e di quelle sugli interessi moratori, ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo. I profili di usura, sui quali la Cassazione con la pronuncia n. 3708/2026 ha confermato che anche i finanziamenti agevolati restano soggetti alla disciplina antiusura e che le istruzioni della Banca d’Italia non derogano alla legge. La legittimità della segnalazione, alla luce dell’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026. E, quando il credito è stato ceduto, la prova che il cessionario sia effettivamente titolare della posizione, che la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco non è idonea a fornire da sola.

Quando ha senso. Primo scenario: il contratto contiene una clausola che fa scattare la decadenza per una sola rata non pagata, e il creditore l’ha azionata. Secondo scenario: il finanziamento è stato concesso a fronte di una situazione reddituale che già allora non lo reggeva, magari a chi risultava già segnalato. Terzo scenario: il debitore si è visto notificare un decreto ingiuntivo da un soggetto diverso da quello con cui aveva firmato, senza che sia stata prodotta la documentazione della cessione.

Come si esegue, in sintesi. Si acquisisce la documentazione contrattuale, anche attivando il diritto del cliente a ottenerla dall’intermediario, si analizza il conteggio, si valutano i rimedi: reclamo all’intermediario e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per le controversie che vi rientrano; azione ordinaria; opposizione a decreto ingiuntivo nei quaranta giorni dalla notifica; opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi quando il pignoramento è già iniziato. Sul piano cautelare, quando la segnalazione produce un pregiudizio attuale, è praticabile il ricorso d’urgenza per ottenerne la cancellazione.

Vantaggi. È l’unica strada che può ridurre l’importo dovuto anziché limitarsi a diluirlo, e produce un effetto collaterale prezioso: cambia il rapporto di forza in una trattativa. C’è di più, sul piano concorsuale: l’art. 69, comma 2, del Codice della crisi preclude al creditore che ha violato l’obbligo di verifica del merito creditizio di opporsi all’omologazione del piano del consumatore, e la giurisprudenza di merito ne ha tratto conseguenze nette in punto di inammissibilità dell’opposizione.

Sulla scelta della sede va fatta una valutazione autonoma. L’Arbitro Bancario Finanziario decide le controversie con banche e intermediari a condizione che il cliente abbia prima presentato reclamo, con tempi molto più contenuti di quelli del tribunale e con un limite di valore per le richieste di somme di denaro; le sue decisioni non hanno l’efficacia di una sentenza, ma l’inadempimento dell’intermediario viene reso pubblico, e questo produce nella pratica un effetto persuasivo rilevante. Il giudice ordinario, per contro, è l’unica sede in cui si può ottenere l’accertamento definitivo, la sospensione di un’esecuzione o una condanna risarcitoria eseguibile. La scelta dipende quindi da cosa serve davvero: una correzione rapida di una segnalazione o un titolo che chiuda la partita.

Il rovescio della medaglia. I tempi sono quelli del giudizio civile, non quelli dell’emergenza; l’iniziativa comporta i costi di giustizia previsti dalla legge, a partire dal contributo unificato; e soprattutto la contestazione non sospende da sola l’azione esecutiva, che va bloccata con istanze specifiche il cui accoglimento non è scontato. Va inoltre soppesato un principio che circoscrive le aspettative: la Cassazione, Sez. I, con la pronuncia n. 21048 del 24 luglio 2025, ha affermato che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato l’esposizione non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato ai fini dell’accesso alla procedura. La colpa del finanziatore, insomma, non assolve automaticamente il debitore. Analogamente, il danno da segnalazione illegittima non si presume: va allegato e provato nelle sue componenti concrete. Il profilo ideale per questa strada è il debitore con un contratto documentato, un credito che presenta anomalie verificabili e un orizzonte temporale sufficiente per sostenere un contenzioso.

Opzione 3 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore davanti al tribunale

In cosa consiste. È la procedura disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: il consumatore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, propone al tribunale un piano che prevede il pagamento dei debiti in misura ridotta e dilazionata secondo le proprie effettive possibilità. La caratteristica che la distingue da ogni accordo privato è che i creditori non votano: il piano è omologato dal giudice se ne ricorrono i presupposti, anche contro la volontà di chi vanta il credito. Durante la procedura possono essere disposte misure protettive che congelano le azioni esecutive.

Quando ha senso. Primo scenario: i creditori sono più di uno e nessuno di loro accetterebbe di ridurre il proprio credito sapendo che altri verranno pagati per intero. Secondo scenario: il reddito consente un versamento mensile modesto ma costante, insufficiente a coprire l’intero debito ma sufficiente a offrire ai creditori più di quanto ricaverebbero da un pignoramento. Terzo scenario: esiste un mutuo ipotecario sull’abitazione principale in relazione al quale il debitore è in regola, ipotesi per la quale il Codice consente di preservare la continuità del rimborso alle scadenze convenute.

Come si esegue, in sintesi. Si ricostruisce integralmente la posizione debitoria e patrimoniale, si nomina l’OCC, il gestore redige la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento e sulla convenienza del piano, si deposita il ricorso, il tribunale valuta ammissibilità e assenza di condizioni ostative e infine omologa.

Vantaggi. È l’unico strumento che consente contemporaneamente di ridurre il debito, di imporre la riduzione a creditori dissenzienti, di bloccare le esecuzioni in corso e di chiudere la vicenda con un termine certo. Rispetto alla trattativa privata offre prevedibilità: al termine del piano, i debiti non soddisfatti non sono più esigibili.

Due aspetti tecnici incidono più di altri sull’esito. Il primo riguarda le misure protettive: non sono automatiche, vanno richieste e sono soggette alla valutazione del giudice, che le conferma o le revoca; è il meccanismo che consente di congelare i pignoramenti in corso mentre il piano viene esaminato, e la sua tempistica va coordinata con quella degli atti già notificati. Il secondo riguarda il ruolo dell’OCC: la relazione del gestore sulle cause dell’indebitamento non è un adempimento formale, ma il documento su cui il tribunale fonda il giudizio sulla colpa grave, ed è per questo che la ricostruzione della storia debitoria va preparata con la stessa cura di un atto difensivo. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 28 ottobre 2025, ha peraltro affermato che la nozione di colpa grave ostativa va interpretata in conformità alla direttiva europea in materia di insolvenza, con un’impostazione che riduce lo spazio delle valutazioni puramente soggettive.

Il rovescio della medaglia. L’accesso è filtrato da due sbarramenti severi. Il primo è la qualifica di consumatore: la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha escluso da questa procedura la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale, confermando l’orientamento restrittivo sui debiti di natura promiscua. Il secondo è l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella produzione del sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 69 CCII: il Tribunale di Ferrara, con pronuncia del 25 marzo 2026, ha affermato che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può integrare la colpa grave ostativa, pur in presenza di altre concause. Il Tribunale di Avellino, il 19 marzo 2026, ha però precisato in senso opposto che il non aver menzionato indebitamenti pregressi al momento di assumere un nuovo finanziamento non costituisce per ciò solo colpa grave. La valutazione, insomma, è tutt’altro che meccanica. A ciò si aggiungono i tempi dell’istruttoria, i costi della procedura previsti dalla legge e il vincolo pluriennale sulle risorse destinate al piano. Il profilo ideale per questa strada è il debitore con debiti esclusivamente personali, una pluralità di creditori, un reddito modesto ma stabile e una storia di indebitamento che regge il vaglio di meritevolezza.

Opzione 4 — Liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente

In cosa consiste. È la via dell’azzeramento. Nella liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII, il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, esclusi i beni impignorabili e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia; un liquidatore lo realizza e lo distribuisce, e al termine opera l’esdebitazione. L’art. 282 CCII collega tale beneficio al provvedimento di chiusura o, anticipatamente, al decorso di tre anni dall’apertura. Quando invece il debitore non ha nulla da offrire, neppure in prospettiva, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: una liberazione dai debiti senza alcun pagamento, concedibile una sola volta, accompagnata da una sorveglianza quadriennale nella quale l’obbligo di pagare rivive soltanto se sopravvengono utilità rilevanti, cioè tali da consentire di soddisfare i creditori in misura almeno pari al dieci per cento.

Quando ha senso. Primo scenario: l’esposizione complessiva è talmente superiore alla capacità di rimborso che nessun piano sarebbe sostenibile né conveniente per i creditori. Secondo scenario: il patrimonio si riduce a beni di modesto valore già aggredibili dai creditori, e la liquidazione ordinata offre comunque un esito migliore della corsa individuale al pignoramento. Terzo scenario, quello dell’incapiente in senso proprio: assenza di immobili, assenza di beni mobili di valore, reddito che copre appena il minimo vitale.

Come si esegue, in sintesi. Anche qui l’accesso passa dall’OCC e dall’attestazione del gestore. Va segnalato che il rapporto tra le due figure è oggetto di letture giurisprudenziali divergenti: il Tribunale di Grosseto, con pronuncia del 15 maggio 2025, ha ritenuto necessaria l’attestazione circa la presenza di attivo da distribuire per l’apertura della liquidazione controllata richiesta da persona fisica, mentre il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha valorizzato i parametri normativi dell’art. 283 per escludere l’antieconomicità di procedure destinate a ripartire importi esigui. È una differenza tutt’altro che teorica, perché determina quale delle due porte resta aperta.

Vantaggi. È l’unica strada che chiude definitivamente la posizione anche in assenza di risorse. Nella prassi funziona: il Tribunale di Napoli, Sez. VII, con decreto del 4 giugno 2026, ha accolto una domanda ex art. 283 CCII dichiarando inesigibili debiti per 156.372,90 euro a carico di una debitrice priva di redditi da lavoro e di beni, il cui nucleo si sosteneva con indennità pubbliche.

Va inoltre soppesata la differenza funzionale tra i due strumenti di questa quarta strada: la liquidazione controllata presuppone un patrimonio, sia pure modesto, da realizzare e distribuire, mentre l’esdebitazione dell’incapiente presuppone esattamente l’assenza di utilità, anche prospettiche. Non sono quindi due gradi della stessa procedura, ma due porte alternative, e stabilire quale sia quella corretta richiede una valutazione preventiva della situazione patrimoniale che tenga conto anche di quote di beni, aspettative successorie e capacità reddituale futura.

Il rovescio della medaglia. Si perde il patrimonio liquidabile, il che rende la scelta difficilmente compatibile con la conservazione della casa. Il vaglio di meritevolezza resta, e la procedura non è aperta a chiunque: la Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., possa poi invocare quella dell’incapiente per la medesima esposizione. Va inoltre soppesato un effetto che riguarda le persone attorno al debitore: l’esdebitazione libera lui, ma i creditori conservano i propri diritti nei confronti dei coobbligati e dei garanti, che restano esposti. Il profilo ideale per questa strada è il debitore strutturalmente incapiente, senza patrimonio da difendere e senza prospettive reddituali che rendano credibile un piano di pagamento.

Le quattro strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata.

Ipotesi A — Un solo finanziamento, difficoltà temporanea. Prestito personale di 24.800 €, ottantaquattro rate da 372 €, trentaquattro pagate. Debito residuo in linea capitale 18.740 €. Il debitore, lavoratore dipendente con reddito netto di 1.520 € mensili, salta la rata del 5 marzo 2026 e le due successive. Il 20 luglio 2026 la finanziaria dichiara la decadenza dal beneficio del termine e pretende l’intero residuo, oltre a interessi di mora e spese, per un totale intimato di 21.185 €. Con l’opzione 1, una rinegoziazione che allunghi il residuo su centoventi mesi porterebbe la rata attorno ai 195-210 € a seconda del tasso applicato: sostenibile, ma con un costo complessivo per interessi superiore e con la firma di un atto che riconosce il debito nella misura pretesa, inclusi gli 2.445 € di oneri aggiunti dopo la decadenza. Con l’opzione 2, se la decadenza è stata dichiarata sulla base di una clausola che la consente per il mancato pagamento di una sola rata, la contestazione di quella clausola come vessatoria mira a riportare il rapporto alle sole rate scadute, cioè 1.116 € invece di 21.185 €: la differenza tra le due cifre è la ragione per cui la verifica precede sempre la trattativa. Va però considerato che, dichiarata nulla la clausola, il credito può comunque risultare esigibile ove ricorrano i presupposti di insolvenza dell’art. 1186 c.c., come ha ritenuto il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1029 del 30 gennaio 2025. Le opzioni 3 e 4 sono qui sproporzionate: un solo creditore, un reddito capiente, una difficoltà datata.

Ipotesi B — Pluralità di creditori, difficoltà strutturale. Stesso debitore, ma con tre esposizioni: il prestito personale sopra descritto (21.185 € dopo la decadenza), una cessione del quinto con residuo di 14.310 € e uno scoperto di carta revolving di 6.842 €, per un totale di 42.337 €. Reddito netto 1.520 €, di cui 304 € già trattenuti alla fonte per la cessione del quinto; spese essenziali del nucleo quantificate in 1.090 €. Con l’opzione 1 la trattativa dovrebbe replicarsi con tre controparti, ciascuna delle quali sa che accettando una riduzione finanzierebbe indirettamente il pagamento delle altre: è lo scenario in cui la strada negoziale, per struttura, tende a bloccarsi. Con l’opzione 3, un piano quinquennale che destini 126 € mensili ai creditori chirografari, oltre a quanto già trattenuto per la cessione, offrirebbe complessivamente 7.560 €, pari a circa il 18% del monte debiti, con esdebitazione del residuo all’esito. Il confronto non è tra il 18% e il 100%, ma tra il 18% e ciò che i creditori otterrebbero pignorando un quinto di uno stipendio già gravato. Con l’opzione 2 come leva preliminare, l’eventuale accertamento di una violazione del merito creditizio sulla revolving inciderebbe sia sul quantum sia, in sede concorsuale, sulla legittimazione del creditore a opporsi all’omologazione.

Ipotesi C — Esecuzione già avviata. Decreto ingiuntivo notificato il 14 settembre 2026. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade il 24 ottobre 2026 e non incontra la sospensione feriale, che opera solo dal 1° al 31 agosto: se lo stesso decreto fosse stato notificato il 25 luglio, il termine si sarebbe spostato in avanti di trentuno giorni. Lasciato scadere quel termine, il decreto diventa definitivo, ma la partita del consumatore non si chiude: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, in applicazione della pronuncia della Corte di giustizia UE del 17 maggio 2022 nelle cause C-693/19 e C-831/19, hanno riconosciuto al giudice dell’esecuzione il dovere di verificare l’eventuale abusività delle clausole quando il decreto non contenga alcuna motivazione sul punto, con avviso al debitore che entro quaranta giorni può proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. limitatamente a quel profilo.

Ipotesi D — Incapienza sostanziale. Stessa esposizione complessiva dell’ipotesi B, 42.337 €, ma il debitore ha perso il lavoro nel gennaio 2026 e il nucleo si sostiene con un sussidio di 780 € mensili a fronte di spese essenziali per 940 €, senza immobili né beni mobili registrati di valore. Qui l’opzione 3 non è praticabile per assenza materiale di risorse da destinare al piano, e l’opzione 1 non ha oggetto, perché non esiste alcuna rata sostenibile da proporre. Resta la quarta strada: se non vi è alcun attivo da realizzare, la valutazione si sposta sull’esdebitazione dell’incapiente, con l’avvertenza che il beneficio è concedibile una sola volta nella vita e che nei quattro anni successivi al decreto l’obbligo di pagare rivive se sopravvengono utilità tali da soddisfare almeno il dieci per cento dei crediti. Un’eredità, una vincita o un rapporto di lavoro stabile ben retribuito, in quel quadriennio, riaprono la partita; un impiego che copra appena le spese essenziali, no.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette le quattro strade sulle stesse righe. Va letta ricordando che nessuna colonna è, in astratto, migliore delle altre: la stessa opzione che per un debitore è la soluzione più efficiente per un altro è una perdita di tempo. Gli unici importi considerati sono quelli previsti dalla legge per l’accesso alla giustizia e per il funzionamento delle procedure.

1. Rinegoziazione2. Contestazione del credito3. Ristrutturazione del consumatore4. Liquidazione / incapiente
Tempi indicativiSettimane, talvolta giorniMesi o anni, secondo il gradoMesi per l’omologa, poi la durata del pianoAlmeno tre anni per la liquidazione; il quadriennio di sorveglianza per l’incapiente
Chi decideIl creditore, liberamenteIl giudice o l’arbitroIl tribunale, senza voto dei creditoriIl tribunale
ComplessitàBassa sul piano formale, alta nella redazione dell’accordoAlta: richiede analisi documentale e tecnicaAlta: OCC, relazione, ricorso, omologaAlta, ma con istruttoria più lineare
Effetti sulle azioni esecutiveNessun blocco automaticoNessuna sospensione automatica; serve istanza specificaPossibili misure protettive che congelano le azioniIl concorso assorbe le iniziative individuali
Riduzione del debitoSolo se il creditore acconsentePossibile, nei limiti delle anomalie accertateSì, con esdebitazione del non pagatoTotale sul residuo, all’esito
Rischio in caso di esito negativoRiconoscimento del debito e nuova prescrizioneSoccombenza e spese di liteInammissibilità per difetto di meritevolezza o di qualificaPerdita del patrimonio senza beneficio, se manca la meritevolezza
ReversibilitàAlta finché non si firmaMedia: la scelta del rimedio vincolaBassa una volta depositato il ricorsoMolto bassa
Costi previsti dalla leggeNessunoContributo unificato e spese di giudizioContributo unificato e compenso dell’OCC secondo i parametriContributo unificato e compensi degli organi della procedura

Gli elementi che spostano la decisione

Il ragionamento corretto non parte dalla domanda “qual è la strada migliore”, ma da cinque verifiche che riducono progressivamente il campo.

Il primo elemento è la natura della difficoltà: temporanea o strutturale. Se il reddito tornerà a coprire la rata entro un orizzonte ragionevole, e questo è dimostrabile, la rinegoziazione è quasi sempre la scelta più economica. Se invece il rapporto tra debito e capacità di rimborso è tale che nessun allungamento renderebbe sostenibile la posizione, insistere sulla trattativa significa soltanto rinviare, con l’aggravante di aver riconosciuto il debito.

Il secondo elemento è la composizione del ceto creditorio. Un creditore solo rende praticabile l’accordo; quattro o cinque creditori lo rendono statisticamente improbabile, perché ciascuno teme di finanziare il pagamento degli altri. È esattamente la ragione per cui il Codice della crisi ha costruito una procedura in cui i creditori del consumatore non votano.

Il terzo elemento è la natura dei debiti, non solo il loro importo. La qualifica di consumatore si valuta guardando alla causa dell’obbligazione: se nel debito complessivo compaiono garanzie prestate per una società o esposizioni riconducibili a un’attività d’impresa, la strada della ristrutturazione del consumatore può risultare preclusa, come conferma l’orientamento restrittivo della Cassazione, e va valutato il diverso percorso del concordato minore.

Il quarto elemento è ciò che resta da difendere. La casa di abitazione con mutuo in regola, l’auto necessaria per lavorare, la quota di stipendio già impegnata da una cessione del quinto: sono variabili che possono rendere una liquidazione controllata la scelta peggiore anche per chi ne avrebbe formalmente i requisiti.

Il quinto elemento è il tempo processuale già consumato. Un decreto ingiuntivo notificato la settimana scorsa apre possibilità che un decreto notificato sei mesi fa ha già chiuso, e un pignoramento in corso cambia l’ordine delle priorità: prima si blocca, poi si sceglie.

Il sesto elemento, spesso decisivo, è la presenza di garanti. Un finanziamento assistito da fideiussione di un familiare cambia il calcolo in modo radicale: la strada che libera il debitore principale può scaricare per intero l’esposizione sul garante, che si troverà a fronteggiare la stessa pretesa senza il beneficio della procedura. In queste situazioni la valutazione va fatta sull’intero nucleo coinvolto e non sul singolo, e in alcuni casi il Codice della crisi consente di gestire congiuntamente posizioni di soggetti conviventi o legati da un medesimo indebitamento. Ignorare questo profilo significa risolvere un problema e generarne un altro nella stessa famiglia.

Su questi passaggi il presidio professionale non è un dettaglio organizzativo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: la doppia prospettiva del contenzioso bancario e delle procedure concorsuali è precisamente quella che consente di capire, prima di muoversi, se una posizione va contestata, ristrutturata o liquidata.

Le domande di chi non riesce a decidere

Posso cambiare strada a metà? In parte. Passare dalla trattativa alla procedura concorsuale è possibile e frequente; il percorso inverso è più difficile, perché il deposito di un ricorso rende pubblica la situazione e modifica il comportamento dei creditori. Il punto di non ritorno più pericoloso è la firma di un accordo con rinunce ampie: da lì si torna indietro con molta fatica.

Se scelgo la strada sbagliata, cosa perdo davvero? Dipende dalla strada. Una rinegoziazione mal calibrata costa un riconoscimento di debito e una prescrizione che riparte. Un ricorso dichiarato inammissibile per difetto di meritevolezza costa mesi e la perdita dell’effetto protettivo, mentre i creditori riprendono le loro iniziative. Una contestazione infondata costa le spese di lite. Nessuno di questi esiti è irreparabile in assoluto, ma tutti restringono le opzioni successive.

Il mio garante o il coobbligato cosa rischia? Molto, ed è l’aspetto che i debitori sottovalutano più spesso. L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha garantito per lui: i creditori conservano l’azione verso fideiussori e coobbligati, i quali a loro volta potranno trovarsi nella condizione di dover valutare le stesse quattro strade.

Per quanto resto segnalato come cattivo pagatore? La permanenza nei sistemi di informazione creditizia è scandita dai tempi previsti dal codice di condotta di settore e varia, in linea di massima, da dodici a trentasei mesi a seconda della gravità del ritardo e del fatto che sia stato o meno sanato. Diverso è il tema della legittimità della segnalazione: quando manca il preavviso previsto per il credito al consumo, o quando la classificazione a sofferenza non è sorretta da una reale valutazione di insolvenza, la segnalazione è contestabile e, in presenza di un pregiudizio attuale, se ne può chiedere la cancellazione in via d’urgenza.

Conviene aspettare che il debito si prescriva? È l’attesa più costosa che si possa scegliere. Nei finanziamenti l’obbligazione restitutoria è unitaria e la prescrizione decennale decorre di regola dalla scadenza dell’ultima rata del piano, salvo che il creditore abbia anticipato l’esigibilità dichiarando la decadenza dal beneficio del termine; e ogni atto di riconoscimento, compresa una richiesta di dilazione, azzera il conteggio. Nel frattempo maturano interessi di mora e il creditore acquisisce un titolo esecutivo.

Il pignoramento è già iniziato: ha senso muoversi comunque? Sì, e per due ragioni diverse. Sul piano esecutivo, un pignoramento presso terzi sullo stipendio incontra i limiti di legge sulla quota aggredibile e, quando concorrono più creditori, quei limiti diventano il punto di equilibrio dell’intera vicenda. Sul piano concorsuale, l’apertura di una procedura di sovraindebitamento con misure protettive è precisamente lo strumento pensato per interrompere la corsa individuale dei creditori. L’unica opzione realmente sbagliata, in questa fase, è l’immobilismo.

Se il finanziamento non avrebbe mai dovuto essermi concesso, sono liberato dal debito? No, e la distinzione è importante. La violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio non produce l’annullamento del contratto né esonera dalla restituzione delle somme ricevute: apre piuttosto la strada a una responsabilità risarcitoria dell’intermediario e, in sede concorsuale, incide sulla facoltà di quel creditore di opporsi all’omologazione del piano. È una leva importante, non una cancellazione automatica.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla strada che ciascuno illumina; i principi sono riformulati per sintesi.

Sulla decadenza, sulla risoluzione e sulla trattativa (opzione 1). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25376 del 23 settembre 2024: la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non opera automaticamente, ma richiede che il creditore manifesti la volontà di avvalersene, manifestazione ravvisabile anche nella notifica del precetto. Rileva perché individua il momento esatto in cui il debito cambia natura e la trattativa cambia oggetto. Cassazione civile, n. 24720/2024: nel mutuo la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, salvo che il creditore comunichi formalmente di volersi avvalere della clausola risolutiva o dell’art. 1186 c.c., anticipando così l’esigibilità dell’intero. Rileva per calcolare correttamente se e quando una posizione sia effettivamente prossima all’estinzione. Cassazione civile, ordinanza n. 27504/2024: la richiesta di rateizzazione integra riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., con effetto interruttivo della prescrizione. Rileva come principale controindicazione a trattative avviate senza verifica preliminare. Tribunale di Napoli, sentenza n. 1029 del 30 gennaio 2025: è vessatoria la clausola che consente la decadenza per il mancato pagamento anche di una sola rata, in ragione dello squilibrio rispetto al parametro delle sette rate dell’art. 40, comma 2, TUB; dichiarata la nullità, il credito resta però esigibile ove sussistano i presupposti dell’art. 1186 c.c. Rileva perché delimita con precisione il risultato realisticamente ottenibile dalla contestazione.

Sulla verifica tecnica del credito e sulle segnalazioni (opzione 2). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: la classificazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del segnalato, riconducibile a una grave e non transitoria difficoltà, e non può fondarsi sul mero ritardo nei pagamenti. Rileva come fondamento della contestazione delle segnalazioni automatiche. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21048 del 24 luglio 2025: la mancata corretta valutazione del merito creditizio da parte della banca rende inammissibile la sua opposizione nella procedura, ma non esclude di per sé che il comportamento del debitore integri colpa grave. Rileva perché ridimensiona l’idea che la colpa del finanziatore assolva automaticamente il finanziato. Cassazione civile, n. 3708/2026: anche i finanziamenti agevolati soggiacciono alla disciplina antiusura e le istruzioni della Banca d’Italia non possono derogare alla legge. Rileva per la verifica dei tassi anche su rapporti che si presumono fuori perimetro. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, in applicazione di Corte di giustizia UE, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19: il decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore non impedisce il controllo sull’abusività delle clausole, che il giudice dell’esecuzione deve svolgere quando il decreto non contenga motivazione sul punto, con avviso al debitore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine di quaranta giorni. Rileva come rimedio residuo per chi ha lasciato scadere i termini ordinari. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025: onere dell’intermediario di provare l’effettiva ricezione del preavviso di segnalazione e la sussistenza dei presupposti della classificazione a sofferenza. Rileva come percorso alternativo, più rapido del giudizio ordinario, per la cancellazione dei dati. Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3126 del 20 agosto 2025: la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis TUB può fondare una responsabilità dell’intermediario con conseguente obbligo risarcitorio. Rileva per quantificare l’effetto economico della contestazione.

Sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (opzione 3). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025: non riveste la qualifica di consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale, restando la procedura riservata ai debiti di natura consumeristica. Rileva come primo filtro da verificare prima di ogni altra valutazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21731 del 28 luglio 2025: il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano ex art. 70, comma 1, CCII è deciso dal tribunale in composizione collegiale. Rileva perché individua il rimedio corretto contro il rigetto in limine. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30412 del 18 novembre 2025: l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Rileva nelle situazioni in cui il debito da finanziamento si trasmette per successione. Cassazione civile, n. 5157 del 27 febbraio 2025: la legittimazione a reclamare contro il decreto di omologazione spetta a chi abbia partecipato al giudizio, salvo il creditore rimasto estraneo per omessa o invalida comunicazione. Rileva sulla stabilità del risultato ottenuto con l’omologa. Tribunale di Ferrara, 25 marzo 2026: anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può integrare la colpa grave ostativa, pur in concorso con altre cause del sovraindebitamento. Rileva come misura della severità del vaglio di meritevolezza. Tribunale di Avellino, 19 marzo 2026: la mancata menzione di indebitamenti pregressi al momento di assumere un nuovo finanziamento non costituisce, di per sé sola, colpa grave. Rileva come contrappeso interpretativo al precedente. Tribunale di Pordenone, 16 marzo 2026: il requisito di accesso si risolve nella sola assenza di colpa grave, malafede o frode, e la procedura conserva natura volontaria pur senza voto dei creditori. Rileva perché chiarisce che il giudizio non è una valutazione morale del tenore di vita.

Sulla liquidazione e sull’esdebitazione (opzione 4). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025: il debitore già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la medesima esposizione. Rileva come causa di esclusione da verificare in via preliminare. Tribunale di Grosseto, 15 maggio 2025, e Tribunale di Rimini, 6 febbraio 2025: letture divergenti sul presupposto dell’attivo distribuibile per l’apertura della liquidazione controllata e sul perimetro dell’incapienza. Rilevano perché la scelta tra i due strumenti dipende anche dall’orientamento dell’ufficio competente. Tribunale di Ferrara, 5 novembre 2024: la durata della liquidazione controllata è fissata in tre anni alla luce del correttivo del 2024. Rileva per stimare l’orizzonte temporale reale della chiusura. Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, decreto del 4 giugno 2026: accolta la domanda di esdebitazione dell’incapiente con dichiarazione di inesigibilità di debiti per 156.372,90 euro, in situazione di assenza di redditi da lavoro e di beni. Rileva come dimostrazione dell’effettiva applicazione dello strumento.

Sul piano normativo, infine, va tenuto presente il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha riscritto l’art. 124-bis TUB in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, rafforzando la valutazione del merito creditizio anche nell’interesse del consumatore, con adeguamento degli operatori entro il 20 novembre 2026. La disciplina transitoria mantiene applicabili le disposizioni previgenti ai contratti stipulati prima di tale scadenza, il che rende necessario individuare con precisione la data di stipula del finanziamento prima di impostare una contestazione fondata su questo profilo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria acquisendo contratti, piani di ammortamento, conteggi estintivi e comunicazioni, e confrontiamo l’importo preteso con quello dovuto in base al contratto effettivamente sottoscritto.
  2. Verifichiamo la legittimità della decadenza dal beneficio del termine, controllando se sia stata dichiarata con un atto idoneo, in presenza dei presupposti di legge e sulla base di una clausola che regga il vaglio di vessatorietà.
  3. Analizziamo tassi, costi e TAEG per accertare eventuali profili di usura o di indeterminatezza delle condizioni economiche, e ricalcoliamo il dovuto.
  4. Esaminiamo il rispetto dell’obbligo di verifica del merito creditizio al momento dell’erogazione, documentando la situazione reddituale del cliente in quella data e le informazioni disponibili all’intermediario.
  5. Contestiamo le segnalazioni illegittime nei sistemi di informazione creditizia e in Centrale dei Rischi, agendo in via di reclamo, davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o, quando il pregiudizio è attuale, con ricorso d’urgenza per la cancellazione.
  6. Controlliamo la titolarità del credito quando la posizione è stata ceduta, pretendendo la prova specifica della cessione e non la sola pubblicazione dell’avviso.
  7. Redigiamo e negoziamo gli accordi di rinegoziazione e di saldo e stralcio, scrivendo noi il testo che il cliente firma, per evitare che una dilazione si trasformi in una ricognizione di debito o in una rinuncia a difese ancora spendibili.
  8. Predisponiamo il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, coordinandoci con l’OCC, costruendo il piano sui numeri reali del bilancio familiare e documentando le cause dell’indebitamento in funzione del giudizio sulla colpa grave.
  9. Curiamo l’accesso alla liquidazione controllata e all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, con la verifica preventiva delle cause di esclusione e la gestione della fase di sorveglianza successiva al decreto.
  10. Valutiamo quale delle quattro opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso concreto, e non quale sia più comoda da avviare: è la verifica che precede ogni altra attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra strade alternative, l’abilitazione che pesa di più è quella del cassazionista, e per una ragione pratica: la scelta compiuta oggi va difesa domani, e va difesa fino all’ultimo grado senza cambiare mani. Chi imposta l’opposizione a un decreto ingiuntivo sapendo come quel motivo verrà letto in sede di legittimità la costruisce in modo diverso da chi si ferma al primo grado; chi deposita un piano sapendo quali argomenti reggono davanti alla Suprema Corte lo redige diversamente. La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, è il presidio che impedisce a una difesa di indebolirsi ogni volta che cambia il grado di giudizio. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la sostenibilità di un piano è un problema di numeri prima che di diritto, e i numeri vanno costruiti da chi li sa costruire.

In conclusione

Non riuscire più a pagare un finanziamento non è, di per sé, un punto di arrivo: è un bivio con quattro uscite, e la differenza tra la migliore e la peggiore per una determinata situazione si misura in anni e in patrimonio. La strada giusta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto denaro: costa i termini scaduti, le difese non spendibili e le opzioni che si chiudono man mano che il tempo passa.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questo bivio si decide. Il fronte bancario e finanziario, cioè la verifica del contratto, dei costi, della decadenza e delle segnalazioni, è presidiato dallo staff multidisciplinare a competenza nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; il fronte concorsuale, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione, è presidiato dalla sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e dal ruolo di professionista fiduciario di un OCC; e il fatto che sia cassazionista assicura che la strada imboccata oggi possa essere difesa fino all’ultimo grado. Nessuna di queste competenze, presa da sola, basta a scegliere: prese insieme, permettono di analizzare la posizione, verificare i margini reali e costruire la strategia più adatta.

📩 Non aspettare la notifica del prossimo atto per capire quale strada era la tua: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO