Quali Sono I Segnali Che Indicano Che Un’impresa È In Crisi?

La domanda che si pone l’imprenditore, di solito una notte in cui non riesce a dormire, è sempre la stessa: come faccio a sapere se la mia impresa è davvero in crisi, o se sto solo attraversando un periodo difficile che si sistemerà da solo? È una domanda legittima e, soprattutto, non retorica: il confine tra una tensione finanziaria fisiologica e una crisi vera e propria non è una linea netta, è una zona grigia che il legislatore ha provato a illuminare con parametri oggettivi senza però mai trasformarla in un semaforo automatico. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: i segnali di crisi non sono una diagnosi, sono un invito a decidere — e la decisione su cosa fare dopo averli riconosciuti cambia radicalmente a seconda di quali segnali si sono accesi, da quanto tempo, e con quale margine di manovra residuo.

Su questa materia lo Studio Monardo opera con una legittimazione che discende direttamente dalle abilitazioni certificate del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè iscritto tra i professionisti che il legislatore ha selezionato per condurre le trattative di risanamento previste dal Codice della crisi, e conosce dall’interno i criteri con cui un esperto valuta se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che coprono le imprese sotto soglia escluse dalle procedure maggiori. Il collegamento con il tema di questo articolo è diretto: leggere i segnali di crisi significa stabilire se e quale strumento del Codice va attivato, e questa è esattamente la materia sulla quale quelle abilitazioni sono state rilasciate.

📩 Se stai leggendo questa pagina perché alcuni di quei segnali si sono già accesi nella tua impresa, non lasciare che il tempo decida al posto tuo: scrivici ora allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa pagina.


Il quadro di partenza: cosa dice la legge quando parla di “crisi”

Prima di confrontare le strade percorribili occorre chiarire un punto che genera molti equivoci: nel nostro ordinamento la “crisi” non è un giudizio soggettivo dell’imprenditore, è una nozione normativa.

Crisi e insolvenza non sono la stessa cosa

L’art. 2, comma 1, lett. a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. La lett. b) definisce invece l’insolvenza come l’incapacità, non transitoria, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La differenza va soppesata con attenzione, perché è la differenza tra un problema di domani e un problema di oggi. La crisi guarda avanti: è una prognosi sui flussi di cassa a dodici mesi. L’insolvenza guarda al presente: è la fotografia di un’impresa che non riesce più a pagare. A fronte di questo, la conseguenza pratica è netta: gli strumenti di risanamento più efficaci sono costruiti per la crisi, non per l’insolvenza conclamata, e chi arriva tardi trova la porta più stretta.

L’obbligo di attrezzarsi per vedere i segnali

L’art. 2086, comma 2, del codice civile — riscritto dall’art. 375 del Codice della crisi — impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere per l’imprenditore individuale e specifica, al comma 3, cosa devono concretamente consentire quegli assetti: rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e per effettuare il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il rovescio della medaglia di questo obbligo è che la sua violazione non resta senza conseguenze. La Cassazione, con la pronuncia n. 36365/2021, ha affermato che sull’imprenditore, anche collettivo, grava l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, leggendo l’art. 2086 c.c. in coerenza con l’art. 41 della Costituzione. E il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, osservando che l’irregolarità è tanto più seria proprio nelle società non ancora in crisi, perché è lì che l’assenza di strumenti di rilevazione fa scivolare l’impresa dall’equilibrio alla difficoltà senza che nessuno se ne accorga.

I segnali tipizzati dall’art. 3, comma 4, CCII

Il legislatore ha elencato quattro segnali che gli assetti devono essere in grado di intercettare:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, di ammontare pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari scadute o sconfinanti da più di sessanta giorni, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più esposizioni debitorie che superino le soglie previste per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

Su questo punto il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) è intervenuto con un chiarimento che cambia la prospettiva di lettura: quei segnali non sono indicatori di una crisi già in atto, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva, utili ad agevolare la previsione di cui al comma 3 anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza. È una precisazione tutt’altro che accademica: significa che il loro superamento non equivale a una dichiarazione di crisi, ma che ignorarli equivale a rinunciare a prevederla.

Le soglie delle segnalazioni esterne (art. 25-novies CCII)

Il quarto segnale rinvia alle soglie dell’art. 25-novies, che obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo l’esistenza di debiti oltre determinati importi:

  • INPS: ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; superiore a 5.000 euro per le imprese senza tali lavoratori;
  • INAIL: debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore a 5.000 euro;
  • Agenzia delle Entrate: debito IVA risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, con segnalazione in ogni caso dovuta se il debito supera 20.000 euro;
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ricostruito questa disciplina confermandone la funzione di allerta preventiva ma non coercitiva: il superamento delle soglie non impone automaticamente l’accesso alla composizione negoziata, perché l’invito a presentare l’istanza è formulato dalla norma soltanto “se ne ricorrono i presupposti”.

I segnali interni: quelli che nessuno segnala

Accanto ai segnali tipizzati esistono indicatori che nessun ente esterno comunicherà mai, e che l’organo amministrativo ricava solo se ha costruito gli assetti che la legge gli impone. Vanno considerati: il DSCR prospettico a sei o dodici mesi inferiore all’unità; la rotazione del magazzino che rallenta senza che rallenti il fatturato; il capitale circolante netto che diventa negativo; l’allungamento sistematico dei tempi medi di incasso a fronte di tempi di pagamento fermi; il ricorso strutturale all’anticipo fatture per coprire costi correnti anziché per finanziare crescita; la riduzione o revoca di affidamenti bancari; la perdita di un cliente che pesa per una quota rilevante del fatturato; la sistematica posticipazione dei versamenti tributari e contributivi come tecnica ordinaria di gestione della tesoreria.

A fronte di un vantaggio evidente — questi indicatori si accendono molto prima di quelli tipizzati — c’è un rischio altrettanto evidente: sono i più facili da razionalizzare. Ed è esattamente qui che si apre il bivio di cui si occupa il resto di questa guida: una volta che i segnali sono stati letti, quale strada conviene imboccare?


Opzione 1 — Il riassetto interno con strumenti stragiudiziali (piano attestato di risanamento)

In cosa consiste

La prima strada è quella che non passa dal tribunale. Consiste nel ricostruire l’equilibrio economico-finanziario intervenendo sulla struttura dell’impresa e rinegoziando il debito direttamente con i creditori, eventualmente formalizzando il tutto in un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII: un piano che appare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui veridicità dei dati aziendali e fattibilità sono attestate da un professionista indipendente.

La base normativa è duplice. Da un lato l’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII, che impongono di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi. Dall’altro l’art. 56 CCII, che disciplina il piano attestato e ne collega gli effetti più rilevanti: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano pubblicato nel registro delle imprese sono sottratti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. d) CCII.

Quando ha senso

Tre scenari concreti in cui questa strada merita di essere valutata per prima.

Il primo: l’impresa ha intercettato i segnali prima che superassero le soglie dell’art. 25-novies, il debito scaduto è concentrato su pochi creditori commerciali e la tensione finanziaria è riconducibile a una causa identificabile e reversibile — un cantiere andato lungo, un cliente moroso, un investimento mal temporizzato.

Il secondo: esiste un apporto di risorse esterne credibile e già disponibile — un aumento di capitale sottoscritto dai soci, la cessione di un immobile non strumentale, l’ingresso di un investitore — che consente di chiudere il fabbisogno senza chiedere sacrifici significativi ai creditori.

Il terzo: il ceto bancario è ridotto e collaborativo, e la rinegoziazione dei piani di ammortamento con due o tre istituti basta a riallineare il servizio del debito ai flussi.

Come si esegue in sintesi

Si parte dalla ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata e dalla redazione di un piano industriale e finanziario a cinque anni, con la quantificazione del fabbisogno e delle fonti di copertura. Si individuano gli interventi sulla struttura: dismissioni, riduzione dei costi fissi, riorganizzazione delle linee produttive. Si negozia con i creditori rilevanti, si formalizzano gli accordi e si sottopone il piano all’attestatore indipendente. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore, con effetti sulla protezione dalla revocatoria.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la riservatezza: nessuna iscrizione obbligatoria, nessuna pubblicità legale imposta, nessuna comunicazione ai creditori che non siano quelli coinvolti nella trattativa. Per un’impresa che vive di forniture e di affidamenti, la percezione di solidità è essa stessa un attivo, e questa strada è l’unica che la preserva integralmente.

Il secondo vantaggio è la rapidità: non ci sono termini processuali, udienze, decreti. Il terzo è la piena conservazione dei poteri gestori dell’imprenditore, che non subisce alcuna forma di controllo giudiziale né la presenza di un organo terzo.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è consistente e va guardato in faccia. Il piano attestato non produce alcun effetto protettivo verso i creditori estranei: chi non aderisce può notificare un decreto ingiuntivo, iscrivere ipoteca giudiziale, avviare un pignoramento il giorno dopo la firma dell’accordo con gli altri. Non c’è sospensione delle azioni esecutive, non c’è divieto di acquisire prelazioni.

In secondo luogo, l’adesione dei creditori è puramente volontaria: non esiste alcun meccanismo di maggioranza, il che significa che un solo creditore rilevante può far saltare l’intera costruzione.

In terzo luogo, se il risanamento fallisce e l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, la gestione del periodo intermedio verrà riletta a ritroso con gli occhi del curatore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024, ha chiarito che al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestire la società a fini non conservativi.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa che ha letto i segnali presto, che ha un fabbisogno finito e coperto, e che ha di fronte un numero ristretto di creditori con cui esiste già un rapporto di fiducia.


Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi

In cosa consiste

La seconda strada è quella introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza — e anche quando lo stato di crisi o di insolvenza è già in atto, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile — può chiedere, tramite la piattaforma telematica nazionale, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori.

Non è una procedura concorsuale. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; l’esperto non lo sostituisce, non lo controlla nel senso proprio del termine, ma lo affianca, valuta la percorribilità del risanamento e conduce il tavolo.

Quando ha senso

Il primo scenario: i segnali dell’art. 3, comma 4, si sono accesi su più fronti contemporaneamente — fornitori e banche e posizione contributiva — e il fabbisogno non è copribile senza il consenso di una pluralità di creditori.

Il secondo: sono arrivate le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e l’organo di controllo ha già effettuato la propria segnalazione interna ai sensi dell’art. 25-octies CCII, norma che il correttivo-ter ha esteso anche al soggetto incaricato della revisione legale, con l’obbligo di fissare un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese.

Il terzo: esistono già iniziative esecutive di singoli creditori, o il rischio che partano è concreto, e serve un ombrello che consenta di trattare senza che il patrimonio venga smembrato nel frattempo.

Come si esegue in sintesi

Si accede tramite la piattaforma telematica, caricando la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII e compilando il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. La commissione nomina l’esperto, che convoca l’imprenditore e valuta l’esistenza di concrete prospettive. Contestualmente o successivamente l’imprenditore può chiedere le misure protettive dell’art. 18 CCII, che producono effetto dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza unitamente all’accettazione dell’esperto, e che vanno confermate dal tribunale nel procedimento dell’art. 19 CCII. La durata complessiva delle misure protettive e cautelari non può superare il limite massimo di duecentoquaranta giorni, comprensivo delle proroghe. Le trattative si chiudono con la relazione finale dell’esperto, che apre l’accesso agli esiti dell’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure il transito verso uno degli strumenti di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Vantaggi

Il vantaggio dirimente è la protezione. Con la conferma delle misure protettive i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività, né acquisire diritti di prelazione non concordati. È l’unico strumento che combina protezione e conservazione integrale dei poteri gestori.

Il secondo vantaggio è la presenza dell’esperto come terzo qualificato: la sua valutazione dà credibilità al piano agli occhi delle banche, che difficilmente accettano ristrutturazioni sulla sola parola dell’imprenditore. La giurisprudenza ne ha riconosciuto anche effetti riflessi in sede penale: la Cassazione penale, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025, ha ritenuto che la pendenza di una composizione negoziata con relazione favorevole dell’esperto e misure protettive attive possa escludere il periculum in mora necessario al sequestro preventivo, valorizzando la funzione stabilizzante della vigilanza di un professionista terzo.

Il terzo vantaggio è la reversibilità: se le trattative non approdano, l’impresa non è automaticamente destinata alla liquidazione, ma può accedere agli strumenti di regolazione della crisi con un piano già istruito.

Rischi e svantaggi

Il primo rischio riguarda la pubblicità: la richiesta di misure protettive comporta l’iscrizione nel registro delle imprese, dunque la visibilità verso il mercato. Un’impresa che dipende da gare d’appalto o da fidi commerciali deve valutare l’impatto reputazionale prima di attivarla.

Il secondo rischio è che la protezione non è incondizionata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha precisato che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o i sessanta giorni previsti per il concordato semplificato. E il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato le trattative per carenza di buona fede e correttezza.

Il terzo rischio è l’uso improprio. Il Tribunale di Milano, in una pronuncia del 14 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’accesso alla composizione negoziata richiesto al solo fine di eludere, mediante alienazione di beni, le iniziative esecutive dei creditori.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa ancora operativa, con un’attività che ha valore se prosegue, esposta verso una pluralità di creditori eterogenei, che ha bisogno contemporaneamente di tempo protetto e di un interlocutore terzo credibile per il ceto bancario.


Opzione 3 — Gli strumenti di regolazione della crisi con omologazione (accordi di ristrutturazione e concordato preventivo)

In cosa consiste

La terza strada è quella che passa dal tribunale e produce effetti anche verso chi non ha aderito. Comprende gli accordi di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti CCII — nelle varianti agevolata ed estesa — e il concordato preventivo degli artt. 84 e seguenti, in continuità aziendale diretta o indiretta oppure liquidatorio.

L’elemento che distingue strutturalmente questa opzione dalle prime due è il meccanismo delle maggioranze e dell’omologazione: la volontà del singolo creditore dissenziente non è più un ostacolo insormontabile.

Quando ha senso

Il primo scenario: l’indebitamento è frammentato su decine o centinaia di creditori e ottenere il consenso individuale di tutti è materialmente impossibile.

Il secondo: esiste un nucleo di creditori qualificati disponibile a sostenere il risanamento ma condizionato al fatto che anche i dissenzienti siano vincolati, tipicamente per evitare che il sacrificio dei consenzienti finanzi il soddisfacimento integrale degli altri.

Il terzo: è presente un debito fiscale e contributivo di dimensioni tali da non poter essere risolto senza transazione, con la possibilità dell’omologazione anche in caso di mancata adesione, tema sul quale la Cassazione è tornata con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026 in materia di concordato in continuità e trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Come si esegue in sintesi

Si predispone il piano con l’attestazione del professionista indipendente e si deposita la domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 CCII, eventualmente con riserva. Il tribunale verifica i presupposti e apre la procedura; nel concordato si forma il ceto votante suddiviso in classi, si raccolgono le adesioni e si giunge all’omologazione. Negli accordi di ristrutturazione occorre il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, con soglie ridotte nella variante agevolata e con possibilità di estensione agli appartenenti alla medesima categoria nella variante estesa.

Vantaggi

Il vantaggio è l’efficacia vincolante. È l’unica strada che consente di imporre una ristrutturazione a chi non la vuole, nei limiti previsti dalla legge, e di liberare definitivamente l’impresa dal debito eccedente il valore attribuito ai creditori dal piano.

Il secondo vantaggio è la stabilità degli effetti: gli atti esecutivi del piano omologato godono di una protezione dalla revocatoria che nessun accordo privato può assicurare con la stessa solidità.

Rischi e svantaggi

Il primo svantaggio è la profondità del controllo giudiziale. La Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha affermato che nel concordato in continuità la verifica di ammissibilità del tribunale è di legalità sostanziale e investe anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c) CCII, ritenendo illegittimo escludere da quel valore l’entità economica dell’offerta di acquisto dell’azienda formulata da un terzo e già validata da una procedura competitiva.

Il secondo svantaggio è la rigidità del perimetro. Con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025 la Corte è tornata sui requisiti della continuità aziendale nel concordato, ribadendo la centralità dell’identità dell’attività d’impresa: non ogni prosecuzione di attività integra continuità nel senso richiesto dalla norma.

Il terzo svantaggio è la durata e l’esposizione al contenzioso anche dopo l’omologazione, come mostra la vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026 sui limiti applicativi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII in sede di reclamo contro l’omologazione.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con debito frammentato, componente fiscale e contributiva rilevante, e un’attività che conserva valore ma che non può essere risanata senza vincolare anche i creditori dissenzienti.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade vanno confrontate sugli stessi numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo esplicativo: non descrivono casi seguiti dallo Studio, servono solo a rendere visibile la meccanica delle norme.

Ipotesi di partenza comune

Società a responsabilità limitata manifatturiera, esercizio 2025 chiuso con ricavi per 4.183.000 €, patrimonio netto 312.000 €. Situazione al 30 giugno 2026:

  • debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni: 487.300 € (debiti verso fornitori non scaduti: 294.100 €);
  • debito IVA da liquidazioni periodiche non versato: 213.600 €;
  • debito contributivo INPS scaduto da oltre 90 giorni: 47.800 €;
  • esposizione bancaria complessiva 1.940.000 €, di cui sconfinamenti da oltre 60 giorni per 128.400 €;
  • retribuzioni scadute da oltre 30 giorni: 71.200 €, a fronte di un monte retributivo mensile di 118.000 €.

Lettura dei segnali: i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni (487.300 €) superano quelli non scaduti (294.100 €) → primo segnale acceso. Gli sconfinamenti bancari da oltre sessanta giorni sono pari al 6,62% dell’esposizione complessiva, oltre la soglia del 5% → secondo segnale acceso. I debiti retributivi scaduti da oltre trenta giorni sono pari al 60,3% del monte mensile, oltre la metà → terzo segnale acceso. Il debito IVA supera i 20.000 € e il contributivo supera i 15.000 € con ritardo oltre novanta giorni → soglie dell’art. 25-novies superate, quarto segnale acceso.

Quattro segnali su quattro. Il fabbisogno finanziario per il riallineamento, calcolato sui dodici mesi successivi, è di 640.000 €.

Simulazione A — Opzione 1 (piano attestato)

I soci deliberano il 15 luglio 2026 un versamento in conto capitale di 250.000 € e si perfeziona la cessione di un capannone non strumentale per 300.000 €, con incasso previsto al rogito del 30 settembre. Si negozia con i venti fornitori principali una dilazione a diciotto mesi. Copertura complessiva: 550.000 € contro un fabbisogno di 640.000 €. Restano scoperti 90.000 €.

Esito: il 12 agosto un fornitore estraneo alla trattativa, titolare di un credito di 62.400 €, ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il 4 settembre notifica atto di pignoramento presso terzi sui crediti verso il principale committente. Nessuna norma lo impedisce, perché il piano attestato non produce effetti protettivi. L’incasso del committente si blocca, il fabbisogno passa da 90.000 € a oltre 300.000 €, il piano perde fattibilità e l’attestatore non può rilasciare l’attestazione.

Simulazione B — Opzione 2 (composizione negoziata)

Con gli stessi dati, il 15 luglio 2026 l’impresa presenta istanza sulla piattaforma e chiede le misure protettive. L’esperto accetta il 22 luglio; la pubblicazione congiunta di istanza e accettazione nel registro delle imprese produce l’effetto protettivo. Il tribunale conferma le misure con decreto del 6 agosto per centoventi giorni, prorogabili nel limite complessivo di duecentoquaranta.

Il fornitore da 62.400 € non può iniziare l’esecuzione. Le trattative si svolgono su due tavoli: con le banche, riallineamento dei mutui e conferma degli affidamenti autocentrati; con i fornitori, stralcio parziale e dilazione. Al 15 dicembre 2026 l’accordo è sottoscritto anche dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) CCII, con effetti premiali e protezione dalla revocatoria degli atti esecutivi.

Variante negativa: se al 30 settembre l’esperto rileva che le trattative non hanno prospettive, la relazione finale negativa e l’eventuale revoca delle misure riaprono immediatamente la via alle azioni esecutive e all’apertura della liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere ulteriori termini.

Simulazione C — Opzione 3 (concordato in continuità)

Con gli stessi dati, l’impresa deposita il 15 luglio 2026 domanda di accesso con riserva, ottenendo le misure protettive connesse. Il piano prevede continuità diretta, soddisfacimento integrale dei privilegiati generali entro dodici mesi e soddisfacimento dei chirografari nella misura del 22% in cinque anni, con transazione su IVA e contributi.

Il valore di liquidazione viene inizialmente stimato in 410.000 € su base atomistica. Nel corso della procedura un terzo formula un’offerta per un ramo d’azienda a 620.000 €. Alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2026, il tribunale non può accettare la stima inferiore: il valore di liquidazione va rideterminato tenendo conto dell’offerta, con conseguente aumento della quota da destinare ai creditori secondo le regole distributive. La proposta va rimodulata, con allungamento dei tempi di circa cinque mesi, ma l’omologazione vincola anche i chirografari dissenzienti — inclusi i due fornitori che avevano rifiutato ogni ipotesi di stralcio nella fase negoziale.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che pesano davvero nella decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; ogni valutazione economica ulteriore dipende dalla struttura del singolo caso e non è riducibile a uno schema.

ParametroOpzione 1 — Piano attestatoOpzione 2 — Composizione negoziataOpzione 3 — Accordi / concordato
Tempi indicativi2-4 mesi, interamente governati dalle parti3-8 mesi (misure protettive max 240 giorni complessivi)8-24 mesi, scanditi da termini processuali
ComplessitàMedia: piano, attestazione, negoziazione bilateraleMedio-alta: piattaforma, test pratico, esperto, eventuale fase giudiziale sulle misureAlta: attestazione, classi, voto, omologazione, possibili reclami
PubblicitàNessuna, salvo pubblicazione volontaria del pianoIscrizione nel registro delle imprese in caso di misure protettivePiena pubblicità legale
Effetti sull’esecuzioneNessuno: i creditori estranei agiscono liberamenteSospensione delle azioni esecutive e cautelari con le misure confermateBlocco delle azioni esecutive dall’accesso alla procedura
Vincolo sui dissenzientiAssente: serve il consenso individualeAssente in via generale, salvo effetti su categorie specifiche negli esitiPresente: maggioranze e omologazione, con cram down nei casi previsti
Poteri gestoriIntegriIntegri, con affiancamento dell’esperto e regime autorizzatorio per atti specificiLimitati: gestione sotto vigilanza degli organi della procedura
Rischi in caso di esito negativoRevocabilità degli atti, aggravamento del dissesto, esposizione ex artt. 2486 c.c. e 378 CCIIRiapertura immediata delle azioni esecutive e possibile liquidazione giudiziale; accesso residuale al concordato semplificatoApertura della liquidazione giudiziale; atti comunque protetti se compiuti in esecuzione del piano poi omologato
ReversibilitàAlta: si può passare a qualunque altro strumentoAlta: transito verso tutti gli esiti dell’art. 23 CCIIBassa: uscire dalla procedura dopo l’apertura è difficile
Costi di giustizia di leggeNessun contributo unificato: percorso stragiudizialeDiritti di segreteria per iscrizioni nel registro delle imprese; contributo unificato solo per l’eventuale procedimento sulle misureContributo unificato per la procedura, spese di pubblicazione, compensi degli organi liquidati dal tribunale

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre percorsi è, in astratto, migliore degli altri. L’elemento dirimente è sempre il rapporto tra quattro variabili: il tempo residuo, la natura dei creditori, il valore dell’attività in continuità e la disponibilità di risorse esterne. Ecco i criteri che, nella pratica, orientano la valutazione.

Primo criterio: la distanza dall’insolvenza. Se la prognosi a dodici mesi mostra flussi insufficienti ma l’impresa paga ancora regolarmente, il ventaglio di opzioni è completo e la strada stragiudiziale è realisticamente praticabile. Se invece l’impresa ha già smesso di pagare in modo non transitorio, la prima opzione diventa quasi sempre velleitaria, perché nessun creditore accetta una dilazione volontaria da chi è già fermo.

Secondo criterio: l’esistenza di iniziative esecutive in corso o imminenti. Se un creditore ha già ottenuto un titolo, o se la Centrale Rischi segnala posizioni classificate a sofferenza, la protezione diventa un bisogno primario e le opzioni che non la offrono vanno accantonate. Se invece nessuno si è mosso e i rapporti sono ancora fisiologici, la riservatezza della prima opzione ha un valore concreto che non va sprecato.

Terzo criterio: il grado di frammentazione del debito. Con cinque creditori rilevanti la trattativa individuale è gestibile. Con duecento creditori chirografari è un’illusione aritmetica, e solo un meccanismo di maggioranza può portare a un risultato.

Quarto criterio: il peso della componente fiscale e contributiva. Quando il debito verso l’Erario e gli enti previdenziali supera una quota significativa del passivo, gli strumenti che consentono la transazione e, nei casi previsti, l’omologazione anche in assenza di adesione diventano difficilmente sostituibili.

Quinto criterio: il valore dell’azienda in esercizio rispetto al valore di liquidazione. Se il complesso aziendale vale più funzionante che smembrato — perché ha commesse, autorizzazioni, know-how, un marchio — allora tutte le soluzioni che preservano la continuità meritano di essere tentate prima. Se quel differenziale non esiste, insistere sulla continuità significa consumare tempo e patrimonio senza creare valore per nessuno.

Va aggiunto un criterio che non riguarda l’impresa ma chi la amministra: la scelta va documentata. La Cassazione, con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025, ha affermato che, accertata la responsabilità per il mancato rispetto del dovere di gestione conservativa, il danno risarcibile può essere determinato anche in base ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello dell’apertura della procedura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. La tracciabilità del processo decisionale — verbali, analisi, pareri — è ciò che distingue una scelta imprenditoriale discutibile da una condotta omissiva censurabile.

Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con una duplice qualificazione difficilmente separabile: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno i criteri con cui si valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, ed è avvocato cassazionista, e sa dunque come la stessa scelta verrà giudicata se un giorno dovesse essere discussa davanti alla Corte.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e la direzione conta. Dal percorso stragiudiziale si può sempre passare alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione della crisi. Dalla composizione negoziata si transita agli esiti dell’art. 23 CCII, incluso il concordato semplificato. Il passaggio inverso — uscire da un concordato già aperto per tornare a una trattativa privata — è invece molto più difficile, perché la procedura, una volta avviata, ha una sua inerzia processuale e coinvolge interessi di terzi che il tribunale deve tutelare.

E se scelgo quella sbagliata? Il costo dell’errore non è simmetrico. Scegliere uno strumento più protettivo del necessario comporta pubblicità, tempi e complessità in eccesso, ma raramente pregiudica il risultato. Scegliere uno strumento meno protettivo del necessario espone al rischio che un singolo creditore faccia deragliare tutto, come mostra la prima simulazione. A parità di incertezza, il criterio prudenziale suggerisce di calibrare sul creditore più aggressivo, non su quello più collaborativo.

Devo per forza fare qualcosa se ricevo una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS? La segnalazione dell’art. 25-novies contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata “se ne ricorrono i presupposti”, e la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha confermato che non si tratta di un obbligo automatico di accesso. Questo però non significa che si possa archiviarla: la segnalazione documenta che l’organo amministrativo sapeva, e da quel momento l’inerzia non è più difendibile come inconsapevolezza.

L’organo di controllo può costringermi? Non può sostituirsi all’organo amministrativo, ma la sua segnalazione ai sensi dell’art. 25-octies CCII — estesa dal correttivo-ter anche al revisore legale — è motivata, va trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione e contiene un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’amministratore deve riferire sulle iniziative assunte. La tempestiva segnalazione e il monitoraggio successivo sono valutati ai fini della responsabilità del segnalante: chi la riceve deve aspettarsi che quel documento riemergerà, ordinato e datato, in qualunque contenzioso futuro.

Quanto indietro nel tempo si guarda per stabilire quando avrei dovuto attivarmi? Non esiste una data fissata dalla legge: il momento rilevante viene ricostruito a posteriori sulla base dei dati contabili e di ciò che quei dati rendevano prevedibile. È il motivo per cui la contabilità disordinata non protegge l’amministratore ma lo penalizza: quando la ricostruzione analitica diventa impossibile per incompletezza dei dati, il giudice può ricorrere in via equitativa al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, come ha ritenuto il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 757/2025, purché il criterio sia congruente con le circostanze concrete. A fronte di questo rischio, il vantaggio di una rilevazione documentata è evidente: se dai verbali risulta che il consiglio ha esaminato i flussi prospettici, ha quantificato il fabbisogno e ha deliberato un intervento con una tempistica motivata, la valutazione di quella condotta parte da tutt’altro punto. Va aggiunto che il perimetro temporale dell’azione non è illimitato: l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., anche quando promossa dalla curatela, è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo, secondo quanto ribadito dal Tribunale di Venezia nella sentenza n. 641/2025.

Le banche come reagiscono all’attivazione di uno di questi strumenti? La reazione dipende dallo strumento e dalla tempistica, e va soppesata senza illusioni in nessuna delle due direzioni. Da un lato, la classificazione della posizione — da bonis a inadempienza probabile, fino alla sofferenza — segue regole di vigilanza che non si sospendono per effetto dell’accesso a una procedura, e l’iscrizione delle misure protettive nel registro delle imprese è un’informazione che il sistema bancario intercetta immediatamente. Dall’altro, il deterioramento della posizione è quasi sempre già in corso quando i segnali dell’art. 3, comma 4, si accendono: gli sconfinamenti oltre sessanta giorni sono visibili in Centrale Rischi molto prima che l’imprenditore decida di muoversi. L’elemento dirimente, nella pratica, è la credibilità del piano: la presenza di un esperto indipendente che ha validato la perseguibilità del risanamento sposta la conversazione con l’istituto da una trattativa di recupero a una valutazione di sostenibilità, che è terreno diverso. Il rovescio della medaglia è che un piano debole, presentato con la protezione ma senza numeri che reggano, consuma credibilità anziché costruirla, e la consuma in modo difficilmente reversibile.

Se la mia impresa è piccola e sotto soglia, questi strumenti valgono lo stesso? Le imprese minori che non superano i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sono escluse dalla liquidazione giudiziale e dal concordato preventivo ordinario, ma hanno accesso alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento — concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore ove ne ricorrano i presupposti, liquidazione controllata. La logica dei segnali e delle scelte resta la stessa; cambiano gli strumenti disponibili all’arrivo.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base al profilo decisionale che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi; per la lettura integrale occorre sempre risalire al testo del provvedimento.

Sull’obbligo di rilevare i segnali e sulle conseguenze dell’inerzia

Cass. civ., n. 36365/2021 — Grava sull’imprenditore, anche in forma collettiva, l’obbligo derivante dall’art. 2086, comma 2, c.c. come riscritto dall’art. 375 CCII di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, in coerenza con l’art. 41 Cost. È il riferimento di partenza: l’organizzazione adeguata non è una facoltà dell’imprenditore, è un dovere giuridicamente sanzionabile.

Trib. Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2024 — L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più seria nelle società non ancora in crisi, perché è lì che l’assenza di strumenti di rilevazione impedisce di intercettare i segnali che preannunciano la difficoltà. Rilevante perché chiarisce che il dovere non nasce con la crisi, ma serve a prevederla.

Cass. civ., n. 2172 del 24 gennaio 2023 — È stato ritenuto atto di mala gestio l’acquisto di un ramo d’azienda gravato da rilevante passivo compiuto senza dotarsi di assetti organizzativi adeguati a fronteggiare il rischio di insolvenza. Rilevante perché lega l’inadeguatezza organizzativa a una specifica scelta gestoria e al danno che ne è derivato.

Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — In presenza di carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. Rilevante perché mostra che la pressione a intervenire può arrivare dall’interno della compagine, non solo dai creditori.

Sulla quantificazione del danno da attivazione tardiva

Cass. civ., Sez. I, n. 8069/2024 — I criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c. come modificato dall’art. 378, comma 2, CCII — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono espressione di una valutazione equitativa del danno. Rilevante perché fissa la natura del meccanismo con cui si misura il costo del ritardo.

Cass. civ., Sez. I, n. 5252 del 28 febbraio 2024 — La disposizione si applica anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di norma che detta un criterio di valutazione del danno. Rilevante perché elimina l’argomento della non retroattività come difesa.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10413 del 17 aprile 2024 — Al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono su due piani distinti: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel relativo deposito, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Rilevante perché distingue due addebiti che spesso vengono confusi.

Cass. civ., Sez. I, n. 20150 del 18 luglio 2025 — Accertata la responsabilità per il mancato rispetto del dovere di gestione conservativa, il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello dell’apertura della procedura, a prescindere dall’applicabilità del criterio del differenziale dei netti. Rilevante perché amplia gli strumenti di quantificazione a disposizione del curatore.

Trib. Bologna, 26 marzo 2025, n. 757/2025 — Il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali può essere utilizzato in via equitativa quando la ricostruzione analitica è impossibile per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale, purché sia congruente con le circostanze concrete. Rilevante perché la contabilità disordinata non protegge l’amministratore: lo espone a un criterio presuntivo.

Trib. Venezia, 23 dicembre 2025, n. 6216/2025 — I patrimoni netti di riferimento vanno rettificati in ottica liquidatoria, con stralcio delle attività prive di valore di realizzo, e dalla differenza vanno detratti i costi ineliminabili. Rilevante perché mostra che il calcolo non è meccanico e si presta a una difesa tecnica documentata.

Sulla composizione negoziata e sulla tenuta delle misure protettive

Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di insolvenza. Rilevante perché ridimensiona l’idea che l’accesso alla procedura congeli automaticamente ogni iniziativa.

Cass. civ., Sez. I, n. 241 del 5 gennaio 2026 — Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità secondo lo schema dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevante perché definisce gli spazi di impugnazione a disposizione di chi subisce o chiede la protezione.

Cass. pen., n. 30109 del 9 luglio 2025 — La pendenza di una composizione negoziata con relazione favorevole dell’esperto e misure protettive attive può escludere il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo, data la funzione stabilizzante della vigilanza di un professionista terzo. Rilevante perché evidenzia effetti dello strumento anche fuori dal perimetro civilistico.

App. Trieste, n. 4 del 29 maggio 2024 — La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e opera il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rilevante perché fissa la sequenza che il tribunale deve rispettare.

App. Torino, n. 356 del 22 aprile 2025 — La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato. Rilevante perché quantifica la fragilità della protezione quando il piano non regge.

Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025 — Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è precluso al tribunale pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevante perché lega la protezione alla condotta effettiva tenuta al tavolo.

Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 — Negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento, è accoglibile l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevante come contrappunto pratico alla pronuncia precedente.

Trib. Milano, 14 dicembre 2025 — Non è ammissibile l’accesso alla composizione negoziata finalizzato unicamente a eludere, mediante alienazione di beni, le iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Rilevante perché segna il confine tra uso e abuso dello strumento.

Sugli strumenti con omologazione

Cass. civ., Sez. I, n. 348 dell’8 gennaio 2025 — Nel concordato preventivo la continuità aziendale richiede la sostanziale identità dell’attività d’impresa proseguita. Rilevante perché non ogni prosecuzione di attività qualifica il concordato come in continuità, con tutte le conseguenze sul regime distributivo.

Cass. civ., Sez. I, n. 22960 del 9 luglio 2026 — Nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità del tribunale è di legalità sostanziale e investe la determinazione del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c) CCII; è illegittimo escludere da quel valore l’offerta di acquisto dell’azienda formulata da un terzo e già validata da una procedura competitiva, preferendo una stima atomistica inferiore. Rilevante perché il valore di liquidazione condiziona il rispetto delle regole distributive e quindi la tenuta della proposta.

Cass. civ., Sez. I, n. 10271 del 20 aprile 2026 — In tema di concordato in continuità, la conferma dell’omologazione da parte della corte d’appello nonostante l’accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, presuppone la richiesta del proponente, e la perdurante fattibilità va apprezzata tenendo conto del costo aggiuntivo del risarcimento dovuto al reclamante vittorioso. Rilevante perché mostra che l’omologazione non chiude ogni rischio.

Cass. civ., Sez. I, n. 15593 del 21 maggio 2026 — Pronuncia in materia di concordato in continuità e transazione fiscale e contributiva, con riferimento all’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel regime anteriore al decreto correttivo. Rilevante per le imprese il cui passivo è dominato dalla componente pubblica.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase in cui i segnali si accendono e la scelta della strada è ancora aperta, l’attività dello Studio si articola in interventi definiti. Non sono descrizioni generiche di assistenza: sono operazioni che vengono materialmente eseguite sul caso.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa incrociando bilanci, partitari, estratti conto bancari, Centrale Rischi, cassetto previdenziale ed estratto di ruolo, per stabilire quali dei quattro segnali dell’art. 3, comma 4, CCII risultino effettivamente superati e da quando.
  2. Calcoliamo il superamento delle soglie dell’art. 25-novies per ciascun creditore pubblico qualificato, verificando le date di decorrenza applicabili e stabilendo se le segnalazioni ricevute siano fondate o contestabili nei presupposti.
  3. Costruiamo il piano di cassa prospettico a dodici mesi e verifichiamo la sostenibilità del debito secondo il parametro dell’art. 3, comma 3, CCII, quantificando il fabbisogno e la sua copertura.
  4. Eseguiamo il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento e compiliamo la lista di controllo particolareggiata, per stabilire prima di ogni deposito se la composizione negoziata abbia concrete possibilità di riuscita.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando la tenuta del piano attestato, della composizione negoziata e degli strumenti omologabili alla luce degli orientamenti in materia di misure protettive, valore di liquidazione e continuità.
  6. Redigiamo e depositiamo l’istanza sulla piattaforma telematica con la documentazione dell’art. 17 CCII e curiamo il procedimento di conferma delle misure protettive davanti al tribunale, comprese le difese contro le istanze di revoca.
  7. Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti, predisponendo le proposte, gestendo il tavolo con l’esperto e formalizzando gli accordi negli esiti previsti dall’art. 23 CCII.
  8. Verifichiamo la posizione personale degli amministratori e dei sindaci, documentando il processo decisionale in modo da rendere tracciabile la diligenza impiegata, in vista di eventuali future azioni di responsabilità ex artt. 2486 c.c. e 378 CCII.
  9. Predisponiamo, quando la strada negoziale non basta, la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, con attestazione, classi e proposta, e seguiamo la procedura fino all’omologazione e all’eventuale fase di reclamo.
  10. Assistiamo le imprese sotto soglia nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, con la predisposizione della documentazione per l’OCC e per il tribunale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la lettura dei segnali di crisi, l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 ha un peso specifico particolare: significa conoscere dall’interno la griglia con cui viene valutata la ragionevole perseguibilità del risanamento, e quindi poter dire all’imprenditore, prima del deposito, se il suo piano reggerà quell’esame o si fermerà alla prima relazione. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia: la scelta compiuta oggi, quando i segnali si accendono, è la stessa che dovrà essere difesa domani se un creditore la contesta, se il tribunale revoca le misure, se un curatore la rilegge in un’azione di responsabilità. Lo stesso difensore segue la linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione a metà percorso.

Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per completezza di offerta: la crisi d’impresa si legge con i numeri prima che con le norme, e avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso — gli uni sulla tenuta giuridica delle scelte, gli altri sulla costruzione dei flussi, del piano e dell’attestazione.


In conclusione

I segnali che indicano una crisi d’impresa esistono, sono in buona parte tipizzati dalla legge, e sono misurabili con precisione da chiunque disponga di assetti organizzativi adeguati. La difficoltà, nella pratica, non sta quasi mai nel riconoscerli: sta nel decidere cosa farne. La scelta tra riassetto stragiudiziale, composizione negoziata e strumenti con omologazione dipende interamente dal caso concreto — dalla distanza dall’insolvenza, dalla frammentazione del debito, dalla presenza di iniziative esecutive, dal valore dell’azienda in esercizio — e sbagliarla non costa solo tempo: costa il margine di manovra che non tornerà.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo passaggio. La specializzazione sulla materia di questa guida non è un’affermazione generica: discende dall’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è il titolo con cui il legislatore ha selezionato i professionisti chiamati a valutare la perseguibilità dei risanamenti; dalla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, per le imprese che restano fuori dalle procedure maggiori; e dalla qualifica di avvocato cassazionista, che consente di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado se la scelta compiuta viene contestata.

📩 Se nella tua impresa uno o più di questi segnali si sono già accesi, il tempo utile per scegliere è adesso e non tra sei mesi: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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