Una Srl che entra in liquidazione giudiziale porta con sé, quasi sempre, un fascicolo di contratti con banche e società finanziarie: finanziamenti chirografari, aperture di credito in conto corrente, mutui ipotecari, leasing, anticipi su fatture, prestiti assistiti da garanzie pubbliche. E porta con sé, quasi sempre, una domanda che soci e amministratori si pongono nei giorni immediatamente successivi alla sentenza: da questo momento gli interessi si fermano, oppure il debito continua a gonfiarsi?
La risposta sta in una norma breve, l’art. 154 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ma la sua portata si capisce solo seguendo la procedura nel tempo. Perché lo stesso credito della stessa finanziaria si comporta in modo diverso a seconda del giorno in cui lo si guarda: prima della sentenza, nel giorno della sentenza, durante l’accertamento del passivo, nei riparti, alla chiusura e, soprattutto, dopo la chiusura, quando la società non esiste più ma i garanti sì.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: in una liquidazione giudiziale gli interessi non “spariscono”, cambiano semplicemente destinatario e regole a seconda della fase.
La timeline che ricostruiamo in questa guida segue nove tappe: i mesi che precedono la sentenza, il giorno zero dell’apertura, i primi sessanta giorni con l’avviso del curatore e i contratti sospesi, la scadenza per le domande di ammissione, la formazione dello stato passivo, le impugnazioni, le domande tardive, gli anni delle vendite e dei riparti, infine la chiusura con l’esdebitazione, la cancellazione della società e la posizione dei fideiussori.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il credito delle finanziarie va letto con gli strumenti del diritto bancario, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. La crisi della società è materia di diritto della crisi d’impresa, nella quale l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Le contestazioni sullo stato passivo possono arrivare fino alla Corte di Cassazione, davanti alla quale l’Avvocato, in quanto cassazionista, può difendere direttamente.
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La mappa temporale: dove si trova il tuo credito (e il tuo debito) oggi
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. La tabella che segue riassume, per ogni fase, cosa accade agli interessi pretesi dalle finanziarie e quale termine si attiva. I giorni indicati sono calcolati a partire dalla sentenza di apertura (giorno 0) e assumono che il tribunale fissi l’udienza di verifica del passivo vicino al limite ordinario dei 120 giorni previsto dall’art. 49 CCII.
| Tappa | Momento | Cosa succede agli interessi | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 12 mesi prima al giorno -1 | Corrono pieni: corrispettivi e moratori al tasso contrattuale | Periodo sospetto per le revocatorie (6-12 mesi) | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0 | Sospesi “agli effetti del concorso” per i chirografari; i crediti si considerano scaduti | Reclamo contro la sentenza: 30 giorni | Tappa 2 |
| 3 | Giorni 1-60 | Leasing e contratti pendenti in attesa della scelta del curatore | Messa in mora del curatore: massimo 60 giorni | Tappa 3 |
| 4 | Entro circa il giorno 90 | Le finanziarie quantificano interessi fino al giorno 0 | Domande tempestive: 30 giorni prima dell’udienza | Tappa 4 |
| 5 | Giorni 90-120 | Il curatore verifica tassi, capitalizzazioni, prova del credito | Progetto 15 giorni prima; osservazioni fino a 5 giorni prima | Tappa 5 |
| 6 | 30 giorni dalla comunicazione | Si discute degli interessi ammessi o esclusi | Opposizione / impugnazione: 30 giorni | Tappa 6 |
| 7 | Fino a 6 mesi (max 12) dall’esecutività | Le tardive concorrono solo sui riparti successivi | Domande tardive: 6 mesi | Tappa 7 |
| 8 | Anni 1-5 | Ipotecari: interessi legali fino alla vendita; privilegiati generali fino al riparto | Programma di liquidazione: max 150 giorni dalla sentenza | Tappa 8 |
| 9 | Chiusura e dopo | Fuori dal concorso gli interessi hanno continuato a maturare: il conto passa ai garanti | Riapertura: 5 anni; nuova liquidazione: 1 anno dalla cancellazione | Tappa 9 |
La lettura verticale della tabella racconta già la storia. Per la società, gli interessi sui debiti chirografari verso le finanziarie si “congelano” il giorno della sentenza dentro la procedura. Per i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio il congelamento non c’è, ma esistono limiti di tasso e di tempo. E per chi ha firmato una fideiussione a favore della Srl, il tassametro non si è mai fermato. Sono tre binari diversi che corrono nello stesso calendario: chi li confonde rischia di sbagliare i conti e, peggio, le mosse.
Una precisazione sui termini. Il Codice della crisi, all’art. 9, esclude in linea generale l’applicazione della sospensione feriale (quella che va dal 1 al 31 agosto) ai procedimenti che esso disciplina, salvo diversa disposizione. Il debitore e il garante prudenti calcolano dunque ogni termine della procedura come se agosto fosse un mese qualsiasi.
Tappa 1 — Dodici mesi prima della sentenza: quando gli interessi corrono ancora a pieno ritmo
Cosa succede
Siamo nei mesi che precedono il deposito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Srl paga in ritardo, poi smette di pagare alcune rate. Le finanziarie inviano solleciti, poi la lettera di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, quindi la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi. Arrivano i decreti ingiuntivi, talvolta i primi pignoramenti presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti.
In questa fase il calendario degli interessi è quello del contratto. Gli interessi corrispettivi maturano al tasso pattuito sul capitale residuo; dopo la decadenza o la risoluzione scattano gli interessi moratori, spesso calcolati sull’intero debito residuo al tasso di mora contrattuale. Sul conto corrente affidato gli addebiti trimestrali proseguono, e con essi commissioni e spese.
La norma
Valgono le regole generali del codice civile: l’art. 1224 c.c. sul risarcimento da ritardo negli adempimenti pecuniari, l’art. 1282 c.c. sulla decorrenza degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili, l’art. 1283 c.c. e l’art. 120 del Testo Unico Bancario sulla capitalizzazione. Si aggiunge la disciplina antiusura (L. 108/1996), che rende rilevante il confronto tra il tasso applicato e il tasso soglia del trimestre di riferimento.
Sullo sfondo, però, si muove già il Codice della crisi. Gli atti compiuti in questi mesi sono quelli che il futuro curatore potrà aggredire con la revocatoria. L’art. 166 CCII rende revocabili, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di apertura, e una serie di atti “anormali” compiuti entro l’anno.
I termini che si attivano
Il periodo sospetto si calcola a ritroso dalla data di deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della procedura. Sei mesi per i pagamenti ordinari di debiti scaduti, un anno per gli atti anormali e per le garanzie costituite per debiti preesistenti non scaduti: sono finestre che il curatore misura al giorno.
Questo ha un riflesso diretto sugli interessi. Se nei sei mesi anteriori la Srl ha pagato a una finanziaria rate comprensive di interessi moratori, quelle somme possono essere oggetto di revocatoria. La finanziaria dovrà restituirle alla massa e si insinuerà al passivo per il corrispondente credito, che a quel punto subirà la sospensione degli interessi come tutti gli altri chirografari.
Cosa può fare il debitore ora
È l’unica fase in cui la società ha ancora in mano la regia. Prima della sentenza la Srl può accedere agli strumenti di regolazione della crisi, a partire dalla composizione negoziata, che consente di trattare con le finanziarie un riscadenzamento o una riduzione degli interessi con l’assistenza di un esperto indipendente. Può verificare il conteggio degli interessi per individuare eventuali profili di usura o di capitalizzazione illegittima, da far valere già nei giudizi monitori o, più avanti, come argomento per il curatore.
Per i soci e gli amministratori che hanno prestato fideiussioni, questo è anche il momento di valutare la propria posizione personale. Il garante non beneficerà di alcuna sospensione degli interessi quando la società entrerà in liquidazione giudiziale: ogni mese di ritardo nella gestione della crisi si traduce in interessi che, dopo la sentenza, resteranno a suo carico.
Ciò che è precluso, in questa fase, è l’illusione di poter “scegliere” quale finanziaria pagare per prima senza conseguenze. I pagamenti preferenziali a ridosso dell’insolvenza sono esattamente ciò che la revocatoria serve a neutralizzare, e possono esporre gli amministratori a profili di responsabilità.
L’errore tipico di questa fase
Pagare gli interessi di mora alla finanziaria più aggressiva, magari quella garantita dalla fideiussione del socio, sperando di “togliere pressione”. Se la sentenza arriva entro sei mesi e la finanziaria conosceva l’insolvenza, quel pagamento potrà essere revocato. Il risultato è doppio: la società ha bruciato liquidità, e il socio-garante si ritrova comunque esposto, perché il credito rinasce con la restituzione.
Quanto dura realmente
La fase pre-procedura non ha una durata legale. Nella prassi il tempo che separa le prime insolvenze dal ricorso per l’apertura varia molto, da pochi mesi a oltre un anno, a seconda di quanto rapidamente le finanziarie passano dal sollecito al decreto ingiuntivo e dall’ingiunzione all’istanza di liquidazione giudiziale. Ciò che conta, però, è il conto alla rovescia dei sei e dodici mesi, che diventa rilevante solo a posteriori, quando il curatore lo ricostruisce.
Tappa 2 — Giorno 0: la sentenza che ferma il tassametro (ma solo dentro la procedura)
Cosa succede
Il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il curatore, ordina alla società di depositare i bilanci e le scritture contabili, fissa la data dell’udienza per l’esame dello stato passivo e assegna ai creditori il termine per presentare le domande.
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e il primo effetto riguarda proprio gli interessi. Dal giorno della sentenza, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari è sospeso agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura. Contemporaneamente, tutti i crediti pecuniari verso la società si considerano scaduti a quella data, anche se il piano di ammortamento prevedeva rate future.
La norma
È l’art. 154 CCII. Il primo comma stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale sospende il decorso degli interessi, convenzionali o legali, ai fini del concorso, fino alla chiusura della procedura o all’archiviazione disposta ai sensi dell’art. 234, comma 7, salvo che i crediti siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 153, comma 3. Il secondo comma dispone che, sempre agli effetti del concorso, i crediti pecuniari si considerano scaduti alla data della sentenza.
La norma riproduce, con aggiustamenti lessicali, l’art. 55 della vecchia legge fallimentare. La Relazione illustrativa al Codice sottolinea che il corso degli interessi è soltanto sospeso, con la conseguenza che quelli maturati durante la procedura potranno essere chiesti al debitore tornato in bonis.
Per i creditori assistiti da cause di prelazione, la regola è diversa e si trova nell’art. 153 CCII, che richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855 del codice civile ed equipara la sentenza di apertura al pignoramento. Ce ne occuperemo nella tappa 8.
Nello stesso giorno operano altri due effetti rilevanti per i rapporti con le finanziarie. L’art. 150 CCII vieta, dalla sentenza, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura: i pignoramenti avviati dalle finanziarie si arrestano. I contratti di conto corrente bancario, secondo la disciplina dei rapporti pendenti, si sciolgono, e il saldo viene cristallizzato alla data di apertura.
I termini che si attivano
Contro la sentenza di apertura si può proporre reclamo davanti alla Corte d’appello. Il termine per il reclamo è di 30 giorni (art. 51 CCII), decorrenti per la società dalla notificazione della sentenza e per gli altri interessati dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il reclamo non sospende, di regola, gli effetti della sentenza: gli interessi restano sospesi nel concorso anche mentre il reclamo è pendente.
Cosa può fare il debitore ora
Il ventaglio di opzioni cambia radicalmente. La società non gestisce più il proprio patrimonio, che passa all’amministrazione del curatore. Ciò che resta in capo agli amministratori è una finestra di 30 giorni per contestare i presupposti dell’apertura con il reclamo, e un dovere di collaborazione con il curatore che pesa anche sulla futura esdebitazione.
Sul fronte degli interessi, la società come tale non deve fare nulla: la sospensione opera automaticamente. Diverso è il discorso per i garanti. Il socio o l’amministratore che ha firmato una fideiussione deve sapere che, da questo giorno, la sua posizione si separa da quella della società. La finanziaria potrà rivolgersi a lui per l’intero, compresi gli interessi che continuano a maturare secondo il contratto, perché la sospensione dell’art. 154 vale “agli effetti del concorso” e non nei rapporti esterni.
È il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020, resa sull’art. 55 della legge fallimentare ma pienamente trasferibile all’art. 154 CCII, che ne riprende il testo: la sospensione riguarda soltanto il concorso e non si estende ai rapporti individuali tra ciascun creditore e il debitore, sicché fuori dalla procedura gli interessi continuano a maturare. Nello stesso senso si era espressa, poche settimane prima, la Cassazione con la sentenza n. 11983 del giugno 2020, che tra gli argomenti a sostegno ha indicato proprio l’obbligo dei fideiussori di pagare gli interessi successivi all’apertura, obbligo che non avrebbe senso se quegli interessi non continuassero a decorrere anche a carico del debitore principale.
L’errore tipico di questa fase
Leggere la sentenza come un “azzeramento” del debito verso le finanziarie, o almeno degli interessi. È la confusione più diffusa: il socio-garante pensa che, essendo la società in liquidazione giudiziale, la banca non possa chiedergli più nulla oltre al capitale. In realtà la sentenza crea una barriera intorno al patrimonio della società; non tocca il patrimonio di chi ha garantito.
Quanto dura realmente
Il giorno zero è un istante, ma i suoi effetti durano per tutta la procedura. Il reclamo, quando proposto, viene deciso dalla Corte d’appello in tempi che dipendono dal carico del singolo distretto; la Corte decide con sentenza, a sua volta ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione.
Tappa 3 — Dal giorno 1 al giorno 60: l’avviso del curatore, i contratti sospesi e il leasing
Cosa succede
Il calendario ora corre su due piani. Da un lato il curatore prende possesso dei beni, redige l’inventario e comunica ai creditori l’apertura della procedura. Dall’altro deve decidere la sorte dei contratti che alla data della sentenza erano ancora in corso di esecuzione: tra questi, in una Srl indebitata verso finanziarie, il caso più frequente è il leasing di macchinari, automezzi o immobili strumentali.
L’avviso ai creditori è disciplinato dall’art. 200 CCII. Il curatore comunica senza indugio a chi risulta creditore dalle scritture contabili o da altre fonti che può partecipare al concorso depositando domanda, indicando la data dell’udienza, il termine per le domande e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le finanziarie ricevono così l’invito a quantificare il proprio credito.
La norma
Per i contratti pendenti la regola generale è l’art. 172 CCII: l’esecuzione resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare oppure di sciogliersi. Il contraente in bonis può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
Per il leasing la norma speciale è l’art. 177 CCII, che riprende l’art. 72-quater della legge fallimentare. Se il curatore si scioglie dal contratto, la società concedente ha diritto alla restituzione del bene e può insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene, secondo la stima disposta dal giudice delegato, salvo conguaglio successivo. Se invece il curatore subentra, i canoni successivi saranno debiti della procedura.
I termini che si attivano
Il primo termine a scattare per il leasing è quello della messa in mora, se il concedente vi ricorre. Il secondo, più importante, è quello per la domanda di ammissione al passivo, che vedremo nella tappa 4. È in questo intervallo che la concedente deve decidere come costruire la propria domanda: con o senza i canoni a scadere, con quali interessi, con quale stima del bene.
Cosa può fare il debitore ora
Formalmente il debitore non decide sui contratti: lo fa il curatore. Ma gli amministratori e i soci-garanti hanno un interesse concreto a che le scelte siano corrette. Nel leasing la differenza tra il valore stimato del bene e il credito residuo determina quanto la concedente potrà pretendere al passivo e, di riflesso, quanto potrà chiedere al garante: una stima sottovalutata del bene restituito gonfia il credito residuo.
Il garante del leasing, in questa fase, può raccogliere la documentazione sul bene (perizie, valori di mercato di beni analoghi, stato di manutenzione) da mettere a disposizione del curatore, e verificare che il contratto sia stato effettivamente sciolto e quando, perché da quella data dipende il conteggio degli interessi che la concedente imputerà al credito residuo.
Per il conto corrente, lo scioglimento automatico cristallizza il saldo alla data della sentenza. Chi ha garantito l’affidamento deve ottenere quel saldo e confrontarlo con l’ultimo estratto conto: le competenze addebitate nell’ultimo trimestre, inclusi interessi e commissioni, possono contenere poste discutibili.
L’errore tipico di questa fase
Il garante che, ricevuta la richiesta della finanziaria, paga immediatamente “per chiudere la partita”, senza attendere di capire come la stessa finanziaria si insinuerà nella procedura e con quali importi. Pagare non è vietato, ma pagare la cifra sbagliata è irreversibile: il garante che ha pagato potrà poi surrogarsi nella posizione del creditore, ma nei limiti di ciò che il creditore avrebbe potuto ottenere nel concorso.
Quanto dura realmente
L’inventario e l’avviso ai creditori occupano tipicamente le prime settimane dopo la sentenza. La decisione sul leasing può arrivare rapidamente quando il bene non serve alla liquidazione, oppure slittare quando il curatore valuta un esercizio provvisorio o una vendita in blocco dell’azienda; il limite esterno, se la concedente si attiva, è il termine fissato dal giudice delegato, che non può superare i 60 giorni.
Tappa 4 — Entro il giorno 90 circa: le domande delle finanziarie e il conteggio degli interessi
Cosa succede
Sono passati circa tre mesi dalla sentenza. Le finanziarie depositano, via posta elettronica certificata all’indirizzo del curatore, le domande di ammissione al passivo. Ogni domanda indica la somma richiesta, la causa del credito, l’eventuale prelazione e i documenti a sostegno. È qui che si decide come verranno trattati gli interessi.
Per un finanziamento chirografario, la domanda corretta contiene il capitale residuo (che diventa interamente esigibile alla data della sentenza per effetto dell’art. 154, comma 2), le rate scadute e non pagate, gli interessi corrispettivi e moratori maturati fino al giorno della sentenza. Nulla oltre. Gli interessi successivi, per un credito chirografario, non possono essere ammessi al concorso.
Per un mutuo ipotecario, la domanda può invece chiedere che anche gli interessi successivi siano collocati nello stesso grado, nei limiti dell’art. 2855 c.c. Per un credito con privilegio, valgono i limiti dell’art. 2749 c.c.
La norma
Il contenuto della domanda è disciplinato dall’art. 201 CCII, che impone, tra l’altro, l’indicazione della somma che si intende insinuare e dell’eventuale titolo di prelazione. La domanda tempestiva va trasmessa almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo: è un termine che si calcola a ritroso dalla data dell’udienza.
Quanto agli interessi, valgono le regole già viste: art. 154 per i chirografari, art. 153 per i crediti con prelazione. Importante, per i crediti delle finanziarie che derivano da finanziamenti agevolati o garantiti dallo Stato, l’orientamento espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29601 del 10 novembre 2025: quando la legge richiama la “misura legale” degli interessi per determinare l’estensione del privilegio, il riferimento è al tasso legale generale dell’art. 1284 c.c. e non al tasso speciale eventualmente previsto dalla normativa di settore (nella specie, il D.Lgs. 123/1998 sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese). Lo stesso principio è stato ribadito con l’ordinanza n. 29605/2025 in una procedura di amministrazione straordinaria.
I termini che si attivano
Il termine dei 30 giorni prima dell’udienza segna il confine tra domanda tempestiva e tardiva. Il creditore che lo manca non perde il diritto di insinuarsi, ma la sua domanda seguirà il binario delle tardive (tappa 7), con il rischio di partecipare solo ai riparti successivi.
Cosa può fare il debitore ora
La società, attraverso i suoi ex amministratori, non è parte del procedimento di verifica nel senso pieno del termine, ma può fornire al curatore elementi utili. È il momento in cui gli amministratori e i garanti possono segnalare al curatore, documenti alla mano, gli interessi richiesti oltre la data della sentenza, i tassi superiori alla soglia antiusura, le capitalizzazioni non pattuite, le commissioni prive di base contrattuale.
Il curatore, in sede di accertamento, è terzo rispetto al rapporto tra la società e la finanziaria, e questo ha conseguenze precise sulla prova del credito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13612 del 17 maggio 2023, ha ribadito che la banca che chiede l’ammissione del saldo negativo di un conto corrente deve documentare l’intera evoluzione del rapporto depositando gli estratti conto integrali; non bastano il contratto di apertura di credito o il solo estratto di saldaconto. Con l’ordinanza n. 28791 dell’8 novembre 2024 la Corte ha confermato che, ai fini dell’ammissione, la prova del saldo non può fondarsi sugli estratti inviati al correntista durante il rapporto come se fossero vincolanti per il curatore, che non li ha mai ricevuti. Con l’ordinanza n. 28777 della stessa data, la Cassazione si è soffermata sul requisito della forma scritta del contratto di conto corrente ai fini dell’ammissione al passivo del relativo credito.
“In una liquidazione giudiziale il conteggio degli interessi non si contesta a parole: si contesta mettendo il curatore in condizione di leggere l’estratto conto riga per riga” — è il metodo con cui lo Studio Monardo, attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, affianca soci e garanti in questa fase.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che il curatore “sappia già” quali interessi sono illegittimi. Il curatore lavora su decine o centinaia di domande, spesso con documentazione parziale. Se nessuno gli segnala che una finanziaria ha calcolato la mora su rate già capitalizzate o che il tasso effettivo supera la soglia, il rischio è che quella posta passi nello stato passivo e, una volta divenuto esecutivo, faccia da base anche alle pretese verso i garanti.
Quanto dura realmente
Le domande si concentrano, nella prassi, negli ultimi giorni prima della scadenza. Le finanziarie strutturate depositano domande standardizzate; quelle cedute a società di cartolarizzazione o a servicer arrivano talvolta con documentazione incompleta, il che apre spazi di verifica proprio sul conteggio degli interessi.
Tappa 5 — Dal giorno 90 al giorno 120: progetto di stato passivo, osservazioni e udienza di verifica
Cosa succede
Il curatore esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo: per ciascun credito propone l’ammissione integrale, l’ammissione parziale o l’esclusione, motivando. È in questo documento che compare, per la prima volta in modo ufficiale, la sorte degli interessi pretesi dalle finanziarie: ammessi fino alla data della sentenza, ridotti per superamento della soglia d’usura, esclusi per difetto di prova, collocati in privilegio o in chirografo.
A seguire si tiene l’udienza davanti al giudice delegato, che decide su ciascuna domanda e, al termine, dichiara esecutivo lo stato passivo con decreto.
La norma
Gli artt. 203, 204 e 205 CCII disciplinano rispettivamente il progetto di stato passivo e l’udienza, la formazione ed esecutività dello stato passivo, la comunicazione dell’esito. Il curatore deposita il progetto almeno 15 giorni prima dell’udienza; i creditori possono esaminarlo e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza. Il giudice delegato decide con decreto motivato su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e delle eccezioni sollevate dal curatore e dagli altri interessati.
Per quanto riguarda l’udienza, l’art. 49 CCII prevede che la sentenza di apertura la fissi entro 120 giorni dal deposito della sentenza stessa, termine che può essere esteso fino a 150 giorni in caso di particolare complessità.
I termini che si attivano
I due termini a ritroso dall’udienza (15 giorni per il progetto, 5 giorni per le osservazioni) sono stretti e operano anche nel mese di agosto, dato che l’art. 9 CCII esclude in linea generale la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice. Chi ha un’udienza di verifica fissata a settembre deve quindi lavorare sul progetto in pieno agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il ruolo della società in questa fase è limitato, ma non inesistente. Il debitore può essere sentito e può fornire chiarimenti. Soprattutto, i soci-garanti hanno qui l’ultima occasione per far sì che le contestazioni sugli interessi entrino nello stato passivo prima che diventi esecutivo, collaborando con il curatore perché sollevi le eccezioni corrette, dato che il giudice delegato decide nei limiti di quanto eccepito.
Va ricordato che il giudice e il curatore non possono ammettere per un credito chirografario interessi successivi alla sentenza: è un punto di diritto rilevabile, ma conviene sempre verificarlo nel progetto. Per i crediti con ipoteca va controllato che il conteggio rispetti i limiti dell’art. 2855 c.c. (due annate anteriori e quella in corso al tasso convenzionale, se indicato nella nota d’iscrizione; dopo, solo tasso legale fino alla vendita). La Cassazione, con la sentenza n. 23164 del 31 ottobre 2014 della terza sezione, ha precisato che dopo l’annata in corso al pignoramento (cui la sentenza di apertura è equiparata) il privilegio ipotecario copre gli interessi di qualunque natura, corrispettivi o moratori, ma soltanto al tasso legale via via vigente e fino alla vendita del bene.
L’errore tipico di questa fase
Non leggere il progetto di stato passivo perché “tanto la società è in liquidazione”. Per il socio-garante è un errore costoso: lo stato passivo esecutivo non è vincolante nei suoi confronti in senso tecnico, ma nella pratica la finanziaria lo userà come base delle richieste al garante, e smontare a posteriori un credito ammesso senza contestazioni è più difficile che impedirne l’ammissione.
Quanto dura realmente
L’udienza si tiene nella data fissata dalla sentenza, ma nelle procedure con molti creditori il giudice delegato può aggiornarla a udienze successive. Il decreto di esecutività interviene al termine dell’esame di tutte le domande tempestive; tra la sentenza di apertura e l’esecutività dello stato passivo trascorrono di norma da quattro a sei mesi, con allungamenti nei tribunali più carichi.
Tappa 6 — Entro 30 giorni dalla comunicazione: opposizioni e impugnazioni dello stato passivo
Cosa succede
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo viene comunicato dal curatore a ciascun creditore che ha presentato domanda, con l’esito della stessa. Da quel momento parte un nuovo conto alla rovescia. La finanziaria che si è vista escludere gli interessi moratori o negare il privilegio può proporre opposizione; il curatore o un altro creditore che ritengono illegittima l’ammissione di un credito possono proporre impugnazione.
Siamo al giorno 120-150 dalla sentenza, a seconda della data dell’udienza. Il tema degli interessi, in questa fase, diventa contenzioso giudiziale vero e proprio, davanti al tribunale in composizione collegiale.
La norma
Gli artt. 206 e 207 CCII disciplinano le impugnazioni contro il decreto di esecutività: l’opposizione del creditore escluso o ammesso solo in parte, l’impugnazione del curatore o di altro creditore contro l’ammissione di un credito, la revocazione quando si scopre che l’ammissione o l’esclusione sono state determinate da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi. Il termine per l’opposizione e per l’impugnazione è di 30 giorni dalla comunicazione dell’esito; per la revocazione decorre dalla scoperta del fatto o del documento.
Il tribunale decide con decreto motivato, che può essere impugnato con ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.
I termini che si attivano
Il termine di 30 giorni è perentorio e, come gli altri termini della procedura, non beneficia di norma della sospensione feriale (1-31 agosto) per effetto dell’art. 9 CCII. Chi riceve la comunicazione a fine luglio deve depositare l’opposizione entro la fine di agosto.
Cosa può fare il debitore ora
La società non è legittimata, in senso proprio, a impugnare lo stato passivo: la legittimazione spetta ai creditori e al curatore. Il socio che sia anche creditore della società (ad esempio per finanziamenti soci, peraltro spesso postergati) può farlo nella sua qualità di creditore. Per il garante, questa è la finestra in cui verificare se il curatore intende impugnare un’ammissione di interessi che ritiene eccessiva e, se del caso, fornire gli elementi tecnici a supporto.
Va considerato anche il rovescio della medaglia. Se la finanziaria propone opposizione per ottenere interessi esclusi dal giudice delegato, l’esito di quel giudizio inciderà sull’importo che essa vanterà nel concorso, e quindi sul residuo che resterà insoddisfatto e che potrà essere chiesto ai garanti.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la posizione della società con quella del garante. Il garante non partecipa al giudizio di opposizione, e la decisione presa in quel giudizio non lo vincola come giudicato in senso stretto. Ma, se non ha fatto emergere per tempo le proprie contestazioni sul conteggio degli interessi, dovrà sollevarle in un giudizio separato, quando la finanziaria gli chiederà il pagamento, partendo da una posizione di svantaggio pratico.
Quanto dura realmente
I giudizi di opposizione allo stato passivo durano in media da uno a due anni in primo grado, con forti differenze tra tribunali. Nel frattempo la procedura prosegue: il curatore può accantonare le somme spettanti ai crediti contestati in attesa della decisione, senza bloccare i riparti a favore degli altri creditori.
Tappa 7 — Entro sei mesi dall’esecutività: le domande tardive e gli interessi che non si recuperano
Cosa succede
Non tutte le finanziarie si insinuano in tempo. Capita soprattutto con i crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, con i crediti oggetto di escussione di garanzie pubbliche e con le posizioni in cui il fideiussore ha pagato dopo la sentenza e intende subentrare nel concorso. Queste domande seguono il binario delle tardive.
La norma
L’art. 208 CCII considera tardive le domande presentate oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza. Sono ammissibili se depositate non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; nei casi di particolare complessità il tribunale può estendere il termine fino a dodici mesi. Oltre questo limite le domande cosiddette “ultratardive” sono ammissibili solo se il creditore prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e le deposita tempestivamente dopo la cessazione della causa impeditiva.
Il creditore tardivo concorre soltanto alle ripartizioni successive alla sua ammissione, salvo che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, nel qual caso può essere ammesso al prelievo sulle somme già distribuite.
Per il fideiussore che vuole insinuarsi, la Cassazione ha fissato un punto fermo con la sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025: soltanto il pagamento integrale del debito garantito fa sorgere il diritto di regresso verso il debitore sottoposto alla procedura e legittima il fideiussore a chiedere l’ammissione; il garante che non ha ancora pagato non può farsi ammettere nemmeno con riserva. E un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità precisa che il fideiussore che paga dopo l’apertura non può concorrere per gli interessi maturati dopo quella data, anche se li ha versati al creditore: nel concorso può far valere solo la surrogazione nella posizione del creditore originario, che a sua volta non poteva vantare quegli interessi.
I termini che si attivano
Il termine dei sei mesi decorre dal deposito del decreto di esecutività, non dalla sua comunicazione. È un dettaglio che, in procedure con molte udienze, può spostare la scadenza di diverse settimane.
Cosa può fare il debitore ora
Per il socio-garante che ha già pagato la finanziaria, questa è la finestra per insinuarsi in surrogazione e recuperare almeno in parte quanto versato nei riparti della procedura. Per quello che non ha ancora pagato, è il momento di calcolare con precisione quale parte del debito verso la finanziaria potrebbe essere soddisfatta dai riparti e quale resterà a suo carico, inclusi gli interessi post-apertura che non entreranno mai nel concorso.
Il calcolo richiede di incrociare tre dati: l’importo ammesso nello stato passivo, la percentuale di soddisfazione realisticamente attesa per i chirografari in base all’attivo e ai crediti privilegiati, e gli interessi contrattuali che matureranno fuori dal concorso fino alla presumibile data di chiusura. Solo con questi numeri il garante può decidere se convenga pagare subito, trattare un saldo e stralcio o attendere i riparti.
L’errore tipico di questa fase
Il garante che paga la finanziaria comprensiva degli interessi post-apertura e poi si insinua al passivo chiedendo anche quegli interessi. La domanda verrà ridotta: nel concorso il garante subentra nella posizione del creditore, e il creditore chirografario non poteva pretendere interessi successivi alla sentenza. Quella parte resta una perdita definitiva, salvo il regresso verso eventuali altri coobbligati.
Quanto dura realmente
La finestra delle tardive si estende per circa sei mesi dopo l’esecutività, quindi, in media, fino a dieci-dodici mesi dalla sentenza di apertura. Le domande tardive vengono esaminate in udienze apposite, che il giudice delegato fissa periodicamente.
Tappa 8 — Dal primo al quinto anno: vendite, riparti e gli interessi dei creditori garantiti
Cosa succede
Il calendario ora rallenta. Il curatore predispone il programma di liquidazione, vende i beni della Srl (immobili, macchinari, crediti verso clienti, magazzino, talvolta l’azienda in blocco), incassa e distribuisce il ricavato attraverso riparti parziali e, alla fine, un riparto finale.
Per i chirografari, gli interessi restano congelati alla data della sentenza. Per i creditori garantiti, invece, il tassametro continua a girare dentro la procedura, ma con limiti precisi.
La norma
Il programma di liquidazione è disciplinato dall’art. 213 CCII: il curatore lo predispone entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre 150 giorni dalla sentenza di apertura, indicando, tra l’altro, i tempi previsti per il realizzo dell’attivo, che di regola devono rientrare nei cinque anni dalla sentenza.
L’ordine di distribuzione delle somme è fissato dall’art. 221 CCII: prima le spese e i debiti prededucibili, poi i crediti privilegiati secondo l’ordine di legge, quindi i chirografari in proporzione.
Per gli interessi dei creditori garantiti, l’art. 153 CCII rinvia alle norme del codice civile. Per il creditore ipotecario, l’art. 2855 c.c. colloca nello stesso grado del capitale gli interessi delle due annate anteriori e di quella in corso alla data della sentenza (al tasso convenzionale, se indicato nella nota d’iscrizione), e poi gli interessi maturati successivamente, ma solo al tasso legale e fino alla data della vendita del bene. Per il creditore pignoratizio l’art. 2788 c.c. dispone in modo analogo.
Per i crediti con privilegio generale, l’art. 153, comma 3, CCII stabilisce che il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto, anche solo in parte. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22778/2025, ha ribadito la struttura dell’art. 2749 c.c.: il privilegio copre gli interessi dell’anno in corso e di quello precedente, mentre per gli interessi maturati successivamente opera solo nei limiti della misura legale e fino al deposito del progetto di riparto. E con l’ordinanza n. 4403 del 19 febbraio 2024 la Corte è tornata sulla disciplina di interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento, a conferma che la sorte degli accessori dipende dalla natura e dal rango del credito.
I termini che si attivano
Ogni progetto di riparto viene comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo nei termini stabiliti dal Codice. Per il creditore ipotecario la data della vendita del bene gravato è decisiva: segna il limite oltre il quale nemmeno gli interessi legali sono più collocati in privilegio.
Cosa può fare il debitore ora
La società, a questo punto, è spettatrice. Ma per i garanti ogni riparto conta. Ogni euro distribuito alla finanziaria nel riparto riduce il debito residuo che la finanziaria potrà poi chiedere al fideiussore, e va imputato secondo le regole corrette: prima agli interessi e alle spese, poi al capitale, salvo diverse pattuizioni e salvo le regole speciali del concorso. Verificare l’imputazione delle somme ricevute dalla finanziaria nei riparti è uno degli strumenti più concreti per ridurre l’esposizione del garante.
Per il garante di un mutuo ipotecario, la velocità della vendita è un fattore economico: più la vendita tarda, più interessi legali maturano in privilegio a carico della massa, mentre al di fuori del concorso gli interessi convenzionali continuano a maturare verso di lui.
L’errore tipico di questa fase
Disinteressarsi dei riparti. Molti garanti scoprono solo anni dopo, quando la finanziaria li cita in giudizio, che nei riparti la banca aveva ricevuto somme significative, imputate in modo per loro sfavorevole o non dedotte affatto dalla richiesta finale. Chiedere i provvedimenti di riparto e verificarli è un’attività che si fa in tempo reale, non a posteriori.
Quanto dura realmente
La fase di liquidazione è la più lunga dell’intera timeline. Il limite ordinario di cinque anni dalla sentenza per il completamento delle operazioni può essere esteso dal giudice delegato fino a sette anni nei casi di particolare complessità. Nelle procedure con immobili e contenziosi pendenti non è raro che la chiusura arrivi dopo un tempo ancora superiore, attraverso la chiusura anticipata con giudizi pendenti.
Tappa 9 — Il giorno della chiusura e dopo: esdebitazione, cancellazione della Srl e garanti
Cosa succede
È la tappa che risponde, in modo definitivo, alla domanda del titolo. La procedura si chiude: il tribunale emette il decreto di chiusura, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dal punto di vista della Srl la storia sembra finita. Dal punto di vista degli interessi, inizia una fase nuova.
La norma
I casi di chiusura sono elencati dall’art. 233 CCII: nessuna domanda di ammissione presentata nei termini, integrale soddisfazione dei crediti ammessi, compimento della ripartizione finale dell’attivo, impossibilità di proseguire utilmente la procedura per insufficienza dell’attivo. L’art. 234 disciplina la chiusura in pendenza di giudizi, con il successivo decreto di archiviazione al termine di questi (comma 7), al quale l’art. 154 lega la fine della sospensione degli interessi in alternativa alla chiusura.
Con la chiusura cessano gli effetti della procedura sugli interessi: la sospensione dell’art. 154 non opera più, e gli interessi che fuori dal concorso hanno continuato a maturare diventano esigibili verso chi ne risponde. La Cassazione, con la sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020, ha aggiunto un tassello decisivo: la prescrizione del credito per gli interessi post-apertura corre anche durante la procedura, ma la domanda di insinuazione al passivo la interrompe con effetto permanente per tutta la durata del concorso. Con la sentenza n. 30905/2023 la Corte ha esteso la stessa logica all’amministrazione straordinaria, confermando che la sospensione resta confinata all’interno della procedura.
Per la Srl, tuttavia, la domanda “chi ne risponde?” ha una risposta particolare. Una volta cancellata dal registro delle imprese, la società si estingue. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013), i debiti residui di una società di capitali estinta si trasferiscono ai soci, che però ne rispondono solo nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). In una liquidazione giudiziale chiusa con l’attivo esaurito, i soci di regola non riscuotono nulla: verso di loro la pretesa per interessi residui ha spazi molto ridotti.
Esiste poi l’esdebitazione, che il Codice della crisi estende anche alle società. L’art. 278 CCII prevede che possano accedervi tutti i debitori indicati dall’art. 1, comprese dunque le società di capitali, e che l’esdebitazione renda inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale. Per le società e gli enti, le condizioni di meritevolezza vanno verificate anche con riferimento ai legali rappresentanti. L’esdebitazione, però, lascia salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
I termini che si attivano
Tre termini meritano attenzione. Il primo: la procedura può essere riaperta entro cinque anni dal decreto di chiusura (art. 237 CCII), se emergono nuovi attivi. Il secondo: l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale è dichiarata dal tribunale, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura se la procedura è ancora pendente (art. 279 CCII). Il terzo, che riguarda l’imprenditore cancellato: l’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo.
Cosa può fare il debitore ora
Per la Srl estinta, il tema si chiude con l’esdebitazione e con i limiti dell’art. 2495 c.c. Per i garanti persone fisiche, invece, la chiusura della procedura è spesso il momento in cui la finanziaria presenta il conto. Il fideiussore deve aspettarsi una richiesta che comprende il residuo non soddisfatto nei riparti più gli interessi contrattuali maturati dal giorno della sentenza fino al pagamento, e deve preparare la propria difesa prima che arrivi il precetto.
Le difese possibili sono di vario tipo: l’eccezione di decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. quando il contratto non vi abbia derogato e il creditore non abbia coltivato le proprie istanze nei termini; le contestazioni sul conteggio degli interessi e sulla soglia d’usura; la verifica della corretta imputazione dei riparti; l’eventuale nullità delle clausole di fideiussione riproduttive dello schema censurato in materia antitrust. Quando il debito personale del garante diventa insostenibile, restano gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi per le persone fisiche: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata con esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
Credere che la cancellazione della Srl abbia estinto anche la fideiussione. È l’equivoco più costoso dell’intera timeline: la fideiussione sopravvive all’estinzione della società garantita, e gli interessi che la sospensione dell’art. 154 aveva “nascosto” dentro la procedura riemergono tutti, per anni di durata, sul patrimonio personale del garante.
Quanto dura realmente
La fase successiva alla chiusura non ha una durata legale: dipende dall’iniziativa della finanziaria e dal termine di prescrizione, che per gli interessi segue le regole ordinarie ma beneficia dell’interruzione permanente prodotta dalla domanda di insinuazione al passivo per tutto il corso della procedura.
Lo stesso calendario, contratto per contratto
Le nove tappe valgono per tutti i debiti della Srl, ma ogni contratto con una finanziaria le attraversa in modo diverso. Conviene rileggere la timeline dal punto di vista dei rapporti più frequenti, perché è lì che si annidano gli errori di calcolo e le occasioni di difesa.
| Contratto | Rango tipico | Interessi dopo il giorno 0, dentro la procedura | Interessi dopo il giorno 0, verso i garanti | Punto da verificare |
|---|---|---|---|---|
| Finanziamento chirografario | Chirografo | Sospesi (art. 154 CCII) | Continuano secondo contratto | Mora calcolata prima della decadenza |
| Apertura di credito in conto corrente | Chirografo | Sospesi; saldo cristallizzato allo scioglimento | Continuano secondo contratto | Estratti conto integrali, capitalizzazioni |
| Anticipo fatture / mandato all’incasso | Chirografo | Sospesi | Continuano secondo contratto | Compensazioni operate dopo la sentenza |
| Leasing sciolto dal curatore | Chirografo per la differenza | Sospesi sul credito residuo | Continuano secondo contratto | Stima del bene e data dello scioglimento |
| Mutuo ipotecario | Ipotecario | Legali fino alla vendita (art. 2855 c.c.) | Convenzionali secondo contratto | Tasso indicato nella nota d’iscrizione |
| Finanziamento con garanzia pubblica escussa | Privilegiato (per il garante pubblico) | Legali generali (Cass. 29601/2025) | Secondo il rapporto di garanzia | Tasso speciale non applicabile |
| Finanziamento dei soci | Postergato | Sospesi | Non rilevante | Rimborsi nell’anno anteriore |
Il finanziamento chirografario
È il caso di scuola, ed è quello in cui la sospensione dell’art. 154 opera nella forma più pura. Nel giorno 0 il capitale residuo diventa interamente esigibile agli effetti del concorso, anche se il piano di ammortamento prevedeva rate per altri cinque o sei anni. Gli interessi corrispettivi compresi nelle rate future non ancora maturate non possono essere chiesti nel concorso: la finanziaria si insinua per il capitale, per le rate scadute e per gli interessi maturati fino alla sentenza.
Il punto critico, nella pratica, riguarda la mora. Molti contratti prevedono che, in caso di decadenza dal beneficio del termine, la mora si applichi sull’intero capitale residuo. Ma la mora decorre dalla decadenza effettivamente comunicata, non da una data anteriore; e il tasso di mora va confrontato con la soglia antiusura del periodo. Un errore di poche settimane sulla data di decadenza può valere migliaia di euro su un capitale accelerato, e quegli euro finiscono prima nello stato passivo e poi nella richiesta al garante.
L’apertura di credito in conto corrente
Con la sentenza il conto si scioglie e il saldo si cristallizza. Da quel momento la banca non può più addebitare interessi e commissioni nel concorso. Il saldo che la banca chiede di ammettere, tuttavia, è il risultato di anni di addebiti trimestrali: è qui che contano gli estratti conto integrali richiesti dalla Cassazione nel 2023 e nel 2024. Il curatore, che è terzo rispetto al rapporto, può pretendere che la banca dimostri l’intera evoluzione del conto, e ogni posta non giustificata dal contratto scritto può essere espunta.
Per il socio che ha garantito l’affidamento, il saldo ammesso diventa la base di partenza della richiesta che riceverà a chiusura. Contestarlo durante la formazione dello stato passivo, quando la banca deve fornire la prova al curatore, è molto più efficace che farlo anni dopo.
L’anticipo su fatture e il mandato all’incasso
Nei rapporti di anticipo su fatture, la banca ha anticipato alla Srl l’importo di crediti verso clienti e si è riservata di incassarli direttamente. Se gli incassi arrivano dopo la sentenza, si pone il problema se la banca possa trattenerli compensandoli con il proprio credito. La disciplina della compensazione nel concorso è contenuta nell’art. 155 CCII, e la sua applicazione a questi rapporti dipende in larga misura dal contenuto del contratto e dalla presenza di un patto di compensazione o di una cessione del credito.
Per la timeline degli interessi la conseguenza è concreta: ogni somma che la banca trattiene legittimamente riduce il suo credito nel concorso e il residuo verso il garante; ogni somma trattenuta illegittimamente deve tornare alla massa, e il credito della banca rimane per l’intero importo chirografario, con gli interessi sospesi.
Il finanziamento con garanzia pubblica
Molti finanziamenti alle piccole e medie imprese sono assistiti da garanzie pubbliche. Quando la banca escute la garanzia, il garante pubblico che ha pagato può far valere verso la Srl un credito di regresso che la legge assiste con privilegio. In questi casi la Cassazione, con l’ordinanza n. 29601/2025, ha chiarito che gli interessi successivi all’apertura sono collocati in privilegio solo al tasso legale generale e non al tasso speciale eventualmente previsto dalla normativa di settore. È un dettaglio tecnico che incide sull’ammontare complessivo del passivo privilegiato e, quindi, su quanto resterà per i chirografari, tra cui le altre finanziarie.
I finanziamenti dei soci
Infine, i soci che hanno finanziato la Srl. I loro crediti sono postergati rispetto a quelli degli altri creditori (art. 2467 c.c.) e, nel concorso, seguono le stesse regole di sospensione degli interessi dei chirografari. In più, il Codice della crisi rende privi di effetto i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti nell’anno anteriore al deposito della domanda di apertura: il socio che si è fatto restituire il prestito mentre la società già non pagava le finanziarie dovrà restituire quanto ricevuto. È un punto che, nella prima tappa della timeline, va considerato prima di qualsiasi rimborso.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come lo stesso debito evolve nel tempo a seconda delle mosse compiute alle finestre giuste. Il tasso legale è assunto, per semplicità, al 2% annuo costante.
Dati comuni. Una Srl ha verso una finanziaria un finanziamento chirografario con capitale residuo di 87.340 € al tasso corrispettivo del 7,9% annuo e tasso di mora dell’11,4%, garantito da fideiussione del socio di maggioranza. Ha inoltre un mutuo ipotecario su un capannone con capitale residuo di 214.630 €, tasso convenzionale 5,2% indicato nella nota d’iscrizione. La sentenza di apertura è depositata lunedì 9 febbraio 2026; l’udienza di verifica è fissata per giovedì 4 giugno 2026 (115 giorni dopo).
Calendario A — Il garante che agisce alle finestre giuste
- 9 febbraio 2026 (giorno 0). La sospensione degli interessi chirografari scatta nel concorso. Il socio-garante raccoglie contratto, piano di ammortamento ed estratti conto.
- Entro marzo 2026. Il conteggio tecnico rileva che la finanziaria ha applicato la mora sull’intero capitale accelerato anche per periodi anteriori alla decadenza, con un effetto di 3.712 € non dovuti. Il garante mette la documentazione a disposizione del curatore.
- 5 maggio 2026 (30 giorni prima dell’udienza). La finanziaria deposita domanda per 96.180 € (capitale più interessi fino al 9 febbraio).
- 20 maggio 2026 (15 giorni prima). Il progetto di stato passivo propone l’ammissione per 92.468 €, escludendo la mora non dovuta.
- 4 giugno 2026. Il giudice delegato conferma; stato passivo esecutivo. Termine per le impugnazioni: 30 giorni dalla comunicazione.
- Marzo 2028. Primo riparto: ai chirografari va il 14% (12.946 €). Il garante verifica l’imputazione.
- Settembre 2029. Riparto finale e chiusura: ulteriore 6% (5.548 €). Residuo verso la finanziaria nel concorso: 73.974 €.
- Ottobre 2029. La finanziaria chiede al garante il residuo più gli interessi contrattuali maturati dal 9 febbraio 2026. Il garante contesta il calcolo partendo da una base già depurata e da un’imputazione dei riparti verificata in tempo reale; parallelamente valuta, con un professionista abilitato, l’accesso a uno strumento di sovraindebitamento se il debito personale non è sostenibile.
Calendario B — Il garante che lascia correre
- 9 febbraio 2026. Il socio-garante ritiene che “con il fallimento è tutto finito” e non si occupa della pratica.
- 5 maggio 2026. La finanziaria si insinua per 96.180 €, mora non dovuta compresa.
- 4 giugno 2026. Nessuno segnala l’errore; il credito è ammesso per l’intero importo richiesto.
- 2028-2029. Riparti per complessivi 19.234 € (20%); il garante non li verifica.
- Ottobre 2029. La finanziaria chiede al garante il residuo di 76.946 € più gli interessi contrattuali dal 9 febbraio 2026 al tasso di mora: per oltre tre anni e mezzo, su quella base, gli interessi superano i 30.000 €.
- Novembre 2029. Il garante riceve il precetto e prova a contestare il conteggio: deve però ricostruire da zero un credito già ammesso nello stato passivo senza contestazioni, con documentazione che nel frattempo potrebbe non essere più facilmente reperibile.
Il mutuo ipotecario nei due calendari
Nell’ipotesi, il capannone viene venduto il 15 ottobre 2027. In entrambi i calendari la banca ha diritto, nello stesso grado ipotecario, agli interessi convenzionali al 5,2% per le due annate anteriori e per quella in corso alla sentenza, e poi agli interessi al tasso legale dal 1 gennaio 2027 fino al 15 ottobre 2027. La differenza tra i calendari sta nel controllo: nel calendario A il garante verifica che la banca non abbia preteso in privilegio interessi moratori al tasso contrattuale oltre l’annata e che gli interessi successivi siano calcolati al tasso legale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; nel calendario B quella verifica non avviene.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella “di default”. Ma lungo il percorso esistono deviazioni che cambiano il calendario degli interessi, per la società e per i garanti.
Il binario prima della sentenza: la composizione negoziata. Se la Srl intercetta la crisi prima che venga depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, può chiedere la nomina di un esperto e, se necessario, misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. La composizione negoziata non sospende per legge gli interessi, ma crea lo spazio per trattare con le finanziarie una riduzione dei tassi o una moratoria. Per il garante è il binario più vantaggioso, perché un accordo con la finanziaria che riduce il debito della società riduce anche quello garantito.
Il binario del concordato preventivo. Il concordato preventivo applica, in forza del rinvio contenuto nella disciplina del Codice, regole analoghe sulla sospensione degli interessi chirografari dalla data di presentazione della domanda. Con il concordato, però, cambia il calendario: i pagamenti seguono il piano, e l’omologazione vincola i creditori anteriori. Anche qui la posizione dei fideiussori resta distinta: l’omologazione non libera i garanti, salvo diversa previsione negoziale.
Il binario del concordato nella liquidazione giudiziale. Anche dopo la sentenza, un terzo o lo stesso debitore (decorso un certo tempo) possono proporre un concordato che chiuda la procedura con il pagamento di una percentuale ai creditori. Se il concordato è omologato, la procedura si chiude anticipatamente, i tempi si accorciano e con essi il periodo in cui, fuori dal concorso, gli interessi maturano verso i garanti.
Il binario delle impugnazioni. Un’opposizione allo stato passivo vinta dal curatore che esclude interessi non dovuti riduce il credito nel concorso e, di riflesso, quello residuo verso il garante. Un’opposizione vinta dalla finanziaria lo aumenta. In entrambi i casi la timeline si allunga, perché il curatore accantona le somme contestate fino alla decisione.
Il binario del garante: pagare, trattare o difendersi. Il fideiussore, a ogni tappa, ha tre opzioni. Può pagare, surrogandosi alla finanziaria nel concorso per il capitale e gli interessi anteriori alla sentenza, con la certezza di perdere gli interessi successivi. Può trattare un saldo e stralcio con la finanziaria, tanto più conveniente quanto prima avviene, perché ferma il tassametro esterno. Può difendersi, contestando il credito nel merito o facendo valere le eccezioni proprie della fideiussione. Se il debito supera la sua capacità di pagamento, può attivare uno strumento di sovraindebitamento per le persone fisiche, con la possibilità di ottenere a sua volta l’esdebitazione.
Le 5 finestre critiche
- Gli ultimi sei mesi prima del ricorso: è la finestra in cui la società può ancora scegliere uno strumento di regolazione della crisi e in cui ogni pagamento preferenziale alle finanziarie rischia la revocatoria.
- Il giorno 0 e i 30 giorni successivi: la sentenza ferma gli interessi solo nel concorso, e il reclamo contro l’apertura va proposto entro 30 giorni; per i garanti è il momento di separare la propria posizione da quella della società.
- La finestra tra la domanda della finanziaria e i 5 giorni prima dell’udienza: è l’ultima occasione utile per far emergere davanti al curatore le contestazioni sugli interessi prima che lo stato passivo diventi esecutivo.
- I 30 giorni dalla comunicazione dello stato passivo e i sei mesi per le tardive: il primo termine decide quali interessi restano ammessi, il secondo consente al garante che ha pagato di entrare nel concorso in surrogazione.
- La chiusura della procedura: gli interessi maturati fuori dal concorso diventano esigibili verso i garanti, e la difesa va preparata prima che arrivi il precetto, non dopo.
Le domande sul tempo
La sentenza è stata depositata da due mesi: la finanziaria può ancora chiedermi, come garante, gli interessi maturati dopo l’apertura? Sì. La sospensione dell’art. 154 CCII vale agli effetti del concorso e non nei rapporti esterni, come chiarito dalla Cassazione nel 2020 con le sentenze n. 14527 e n. 11983. Il garante risponde secondo il contratto di fideiussione, interessi compresi, salvo le eccezioni che può far valere nel merito.
Sono passati sei mesi dall’esecutività dello stato passivo: posso ancora insinuarmi dopo aver pagato la banca come fideiussore? Se il termine per le tardive non è stato esteso dal tribunale, la domanda diventa ultratardiva e richiede la prova che il ritardo non è dipeso da te. Poiché il diritto di regresso nasce solo con il pagamento integrale (Cass. n. 5964/2025), se hai pagato dopo la scadenza dei sei mesi questa circostanza può avere rilievo; va valutata caso per caso.
Quanto dura in tutto la sospensione degli interessi? Dal giorno della sentenza fino alla chiusura della procedura oppure, in caso di chiusura con giudizi pendenti, fino al decreto di archiviazione previsto dall’art. 234, comma 7, CCII. Per i crediti ipotecari e pignoratizi la sospensione non opera, ma gli interessi successivi sono collocati in privilegio solo al tasso legale e fino alla vendita.
La procedura è chiusa da quattro anni: la finanziaria può ancora chiedermi gli interessi? Dipende dalla prescrizione. Secondo la Cassazione, la domanda di insinuazione al passivo interrompe la prescrizione degli interessi con effetto permanente per tutta la durata della procedura; il termine riprende a decorrere dalla chiusura. Inoltre la procedura può essere riaperta entro cinque anni dal decreto di chiusura se emergono nuovi attivi.
La Srl è stata cancellata: il debito per interessi si è estinto? Per la società sì, nei limiti in cui opera l’esdebitazione o in cui i soci non abbiano riscosso nulla in liquidazione (art. 2495 c.c.). Per i fideiussori no: l’art. 278 CCII lascia espressamente salvi i diritti dei creditori verso i garanti.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono.
Tappa 2 — Giorno 0: la sospensione degli interessi
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 9 luglio 2020, n. 14527. La sospensione degli interessi prevista dalla legge fallimentare opera soltanto dentro il concorso; nei rapporti tra il singolo creditore e il debitore gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: è la base per spiegare perché la sentenza di apertura non protegge i garanti della Srl; il principio vale per l’art. 154 CCII, che riproduce la norma.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza giugno 2020, n. 11983. La Corte ha qualificato l’inesigibilità degli interessi come temporanea e limitata alla procedura, osservando che l’obbligo dei fideiussori di pagare gli interessi successivi all’apertura presuppone che questi continuino a decorrere. Rilevanza: collega direttamente la sospensione al regime della fideiussione.
Tappa 4 — Le domande delle finanziarie
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13612. Per ottenere l’ammissione del saldo passivo di conto corrente la banca deve depositare gli estratti conto integrali; non bastano il contratto o il saldaconto. Rilevanza: è lo strumento principale per verificare interessi e competenze pretesi dalla finanziaria.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 novembre 2024, n. 28791. Nel concorso la banca non può opporre al curatore, che è terzo, l’efficacia probatoria degli estratti inviati al correntista durante il rapporto. Rilevanza: rafforza la verifica sugli interessi in sede di stato passivo.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 8 novembre 2024, n. 28777. Si è occupata della forma scritta del contratto di conto corrente quale requisito rilevante ai fini dell’ammissione al passivo del credito da saldo negativo. Rilevanza: senza contratto scritto, anche la pretesa sugli interessi convenzionali perde fondamento.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 10 novembre 2025, n. 29601. La “misura legale” degli interessi richiamata dall’art. 2749 c.c. per l’estensione del privilegio è il tasso legale generale dell’art. 1284 c.c., non un tasso speciale previsto dalle leggi di settore. Rilevanza: incide sui crediti derivanti da finanziamenti agevolati o da garanzie pubbliche escusse.
- Cass. civ., ordinanza n. 29605/2025. Ha applicato lo stesso principio in un’amministrazione straordinaria, riconoscendo dopo il periodo coperto per intero solo gli interessi al tasso legale generale. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento.
Tappa 5 — Stato passivo e creditori ipotecari
- Cass. civ., Sez. III, sentenza 31 ottobre 2014, n. 23164. Dopo l’annata in corso al pignoramento (cui equivale la sentenza di apertura), l’ipoteca copre gli interessi corrispettivi o moratori soltanto al tasso legale vigente e fino alla vendita del bene. Rilevanza: è il criterio per controllare il conteggio degli interessi sul mutuo ipotecario della Srl.
Tappa 7 — Tardive e fideiussori
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 marzo 2025, n. 5964. Il fideiussore acquista il diritto di regresso e la legittimazione a chiedere l’ammissione al passivo solo dopo aver pagato integralmente; prima non può essere ammesso nemmeno con riserva. Rilevanza: scandisce il momento in cui il garante può entrare nel concorso.
Tappa 8 — Riparti e crediti privilegiati
- Cass. civ., ordinanza n. 22778/2025. Il privilegio si estende agli interessi dell’anno in corso e di quello precedente; per quelli successivi opera nei limiti del tasso legale fino al deposito del progetto di riparto. Rilevanza: fissa il punto finale del decorso degli interessi privilegiati.
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 19 febbraio 2024, n. 4403. È tornata sul regime di interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dopo la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: mostra come la sorte degli accessori dipenda dal rango del credito, a differenza dei chirografari delle finanziarie.
Tappa 9 — Chiusura, estinzione della società, garanti
- Cass. civ., ordinanza n. 30905/2023. Anche nell’amministrazione straordinaria la sospensione degli interessi opera solo all’interno della procedura. Rilevanza: conferma che, chiusa la procedura, gli interessi maturati all’esterno restano esigibili.
- Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070. Con la cancellazione dal registro delle imprese la società di capitali si estingue e i debiti residui passano ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. Rilevanza: spiega perché, dopo la chiusura, il peso degli interessi residui si sposta quasi interamente sui garanti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto della timeline.
- Se la società non è ancora in liquidazione giudiziale, analizziamo i contratti con le finanziarie e valutiamo l’accesso alla composizione negoziata o a un altro strumento di regolazione della crisi, per trattare tassi e scadenze prima che il tassametro esterno inizi a gravare sui garanti.
- Ricostruiamo il conteggio degli interessi applicati da ciascuna finanziaria (corrispettivi, moratori, capitalizzazioni, commissioni) confrontandolo con i contratti e con i tassi soglia del periodo.
- Se sei al giorno 0, verifichiamo i presupposti della sentenza di apertura e, quando ve ne siano i margini, prepariamo il reclamo entro i 30 giorni.
- Prima della scadenza delle domande, predisponiamo per il curatore un dossier tecnico che evidenzia gli interessi successivi alla sentenza, le poste usurarie e le capitalizzazioni non pattuite.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo appena depositato e segnaliamo entro i 5 giorni anteriori all’udienza le criticità sugli interessi ammessi.
- Valutiamo opposizioni e impugnazioni entro i 30 giorni dalla comunicazione, quando lo Studio assiste un creditore legittimato o supporta le iniziative del curatore.
- Per il garante che ha pagato, prepariamo la domanda di ammissione in surrogazione nei termini delle tardive, con il calcolo corretto di quanto può essere recuperato nel concorso.
- Verifichiamo i progetti di riparto e l’imputazione delle somme percepite dalla finanziaria, per ridurre il residuo che potrà essere chiesto al garante.
- Alla chiusura, costruiamo la difesa del fideiussore contro le richieste di capitale residuo e interessi post-apertura: art. 1957 c.c., conteggio, usura, validità delle clausole.
- Se il debito personale del garante è insostenibile, valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento per la persona fisica, fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la conoscenza diretta degli strumenti di composizione della crisi consente di valutare se la Srl possa ancora evitare la liquidazione giudiziale e, quando la procedura è già aperta, di leggere con precisione le regole sul concorso. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento è decisiva per i garanti persone fisiche che, dopo la chiusura, si trovano esposti verso le finanziarie.
Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di linea tra un grado e l’altro. E lo fa con uno staff in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono numeri, tassi e imputazioni, gli avvocati li trasformano in eccezioni, domande e difese nei tempi della procedura.
Chiusura
Torniamo alla domanda del titolo. Gli interessi verso le finanziarie, quando una Srl entra in liquidazione giudiziale, si fermano solo dentro la procedura e solo per i crediti chirografari. I creditori ipotecari e privilegiati continuano a maturarli entro limiti di legge. Fuori dal concorso il tassametro non si è mai fermato, e alla chiusura il conto arriva a chi ha garantito.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e del garante, ed è anche la più sprecata: ogni tappa della procedura apre una finestra che, una volta chiusa, non si riapre.
Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché vi si incontrano tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, per leggere la procedura dall’interno; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, per verificare il credito delle finanziarie; la qualifica di cassazionista, per sostenere la stessa strategia fino all’ultimo grado di giudizio. A queste si aggiunge, per i garanti persone fisiche, il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento.
📩 Sei socio, amministratore o fideiussore di una Srl in liquidazione giudiziale e vuoi sapere a che punto del calendario ti trovi? Contatta lo studio oggi stesso: tutti i recapiti per raggiungerci sono qui sotto, in fondo alla pagina.
