Non esiste una sola risposta: dipende da chi sei dentro questa storia
Se stai leggendo questa guida, probabilmente hai un pignoramento aperto e qualcuno ti ha detto che “basta depositare il concordato e tutto si ferma”. Oppure sei dall’altra parte: hai pignorato, l’asta era fissata, e ti è arrivata la notizia che il debitore ha presentato domanda di concordato preventivo. In entrambi i casi la risposta che cerchi non è una sola.
Il Codice della crisi non prevede più un blocco automatico e uguale per tutti: l’effetto sospensivo dipende da chi ha chiesto cosa, da quando è stata pubblicata la domanda nel registro delle imprese e — soprattutto — dalla posizione giuridica di chi legge. Lo stesso identico giorno, davanti alla stessa domanda di concordato, una società vede fermarsi l’asta del capannone, una banca ipotecaria si vede dichiarare improseguibile un’esecuzione costata tre anni di lavoro, un socio accomandatario continua a subire il pignoramento sul conto personale e un fideiussore riceve un nuovo precetto per l’intero importo, falcidia o non falcidia.
Ecco perché questa guida è divisa per profili. Trovi la tua sezione, leggi quella per prima, poi torna alle regole comuni per capire il quadro. I profili che affrontiamo sono sei: l’imprenditore o l’amministratore della società che deposita la domanda; il creditore chirografario che ha già pignorato; la banca o il creditore ipotecario con l’esecuzione immobiliare avviata; il socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o s.a.s.; il fideiussore, il garante, il coobbligato; l’imprenditore minore o il debitore civile, che al concordato preventivo non può nemmeno accedere.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia esattamente nel punto in cui i due mondi si toccano: il processo esecutivo e la procedura concorsuale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la partita sul blocco dei pignoramenti si gioca quasi sempre su provvedimenti impugnabili — il decreto di conferma o revoca delle misure protettive, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, la sentenza di omologazione — dove serve una linea difensiva che regga fino all’ultimo grado. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: cioè conosce dall’interno sia lo strumento concorsuale che si vuole attivare, sia il meccanismo protettivo che lo accompagna.
📩 Se hai un’asta fissata, un pignoramento presso terzi già notificato o una domanda di concordato appena pubblicata, il tempo lavora contro di te: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questo articolo.
Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero il Codice della crisi
Prima di entrare nel tuo profilo serve una base condivisa, perché su questa base poi cambiano tutte le declinazioni.
Il blocco non è più automatico
Sotto la vecchia legge fallimentare l’art. 168 faceva scattare il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari per il solo fatto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Era un effetto legale puro, che non chiedeva niente a nessuno.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) ha cambiato il presupposto. L’art. 54, comma 2, CCII subordina il blocco a una richiesta espressa del debitore contenuta nella domanda di accesso ex art. 40 CCII: se quella richiesta manca, non si ferma assolutamente nulla. È la prima trappola, e miete vittime: domande di concordato depositate in fretta, prive dell’istanza di misure protettive, mentre in tribunale la vendita andava avanti regolarmente.
Fatta la richiesta, l’effetto decorre dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Non dal deposito in cancelleria, non dalla nomina del commissario: dalla pubblicazione. Quel giorno è la linea che separa i creditori “anteriori”, colpiti dal divieto, dai creditori “posteriori”, che ne restano fuori.
Che cosa comprende la protezione
Dalla pubblicazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il terzo periodo del comma 2 aggiunge una possibilità spesso trascurata: il debitore può chiedere misure selettive, cioè limitate a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie di creditori. E il correttivo-ter ha allargato l’oggetto della protezione oltre le sole “azioni” processuali: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 dicembre 2024, ha ritenuto che le misure possano incidere anche su condotte commissive e omissive dei creditori, non soltanto sugli atti introduttivi di un procedimento.
Si affianca l’art. 46, comma 5, CCII: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Chi ha corso a iscrivere ipoteca quando ha fiutato la crisi, spesso ha lavorato per niente.
Quanto dura e chi la controlla
L’art. 55, comma 3, CCII impone al giudice di confermare o revocare le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La proroga, ai sensi del comma 4, richiede istanza, parere del commissario giudiziale se nominato, progressi significativi nelle trattative e assenza di ingiusto pregiudizio per le parti interessate.
Il tetto lo fissa l’art. 8 CCII: la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe, computando anche quelle eventualmente già godute in composizione negoziata. Non è un dettaglio contabile: è il vincolo che obbliga a costruire il piano dentro una finestra temporale chiusa.
Sui termini di impugnazione vale un’avvertenza pratica ricorrente: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Chi si affida a calcoli diversi, letti in rete, arriva tardi.
Che fine fa il pignoramento già pendente
Qui sta il cuore della domanda del titolo. L’orientamento largamente prevalente, formatosi sull’art. 168 l.fall. e trasferito senza fratture all’art. 54 CCII, è che il divieto non estingue il processo esecutivo: lo immobilizza. La Cassazione, con la pronuncia n. 25802/2015, ha parlato di improseguibilità e di una fase di quiescenza, nella quale i beni pignorati perdono provvisoriamente la destinazione liquidatoria impressa dal pignoramento. Alla cessazione della causa sospensiva, il processo può essere riassunto e riprende dal punto in cui si era arrestato.
Il giudice dell’esecuzione, una volta appreso che il divieto opera, dichiara l’improseguibilità con un provvedimento di natura ricognitiva, assimilabile nella sostanza alla sospensione ex art. 623 c.p.c. E non deve aspettare che qualcuno glielo chieda: la Corte di cassazione, Sez. III, con la pronuncia del 7 febbraio 2025, n. 3172, ha ribadito il dovere del giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del processo esecutivo anche a fronte dell’inerzia del debitore.
Esiste un orientamento minoritario, più antico, che leggeva il divieto come causa di estinzione atipica riconducibile all’art. 187-bis disp. att. c.p.c. (in questo senso Trib. Reggio Emilia, 18 aprile 2012), con l’effetto di rendere la procedura non più riattivabile dopo l’omologazione. Oggi non è la lettura dominante, ma conoscerla serve: cambia radicalmente la strategia di chi ha pignorato.
C’è infine un limite che vale per chiunque, e che nessuna misura protettiva supera. Se al momento in cui scatta il blocco l’aggiudicazione, anche solo provvisoria, o l’assegnazione si sono già verificate, gli effetti di quegli atti restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, per la regola generale dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. Il decreto di trasferimento, a quel punto, è atto dovuto e non un atto di prosecuzione dell’esecuzione. Arrivare un giorno dopo l’incanto significa arrivare in un’altra partita.
Se sei l’imprenditore o l’amministratore della società che deposita la domanda
La tua situazione
Hai una società con debiti che non riesci più a gestire ordinatamente. Hai uno o più pignoramenti in corso — magari un immobiliare sul capannone, un presso terzi sui crediti verso i clienti, un mobiliare sui macchinari — e ogni settimana arriva un atto nuovo. Il commercialista ti ha parlato di concordato preventivo; qualcuno ti ha detto che “appena depositi, si ferma tutto”. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico soggetto che può attivare la protezione, e se non la attivi correttamente nessun giudice lo farà al posto tuo.
Cosa cambia per te
Tu sei il titolare del potere di chiedere le misure protettive. Non il commissario, non il tribunale d’ufficio, non i creditori. La richiesta va inserita nella domanda di accesso ex art. 40 CCII, e produce effetto dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII.
Puoi arrivarci per due strade. La prima è la domanda “piena”, con piano e proposta già confezionati. La seconda è la domanda con riserva dell’art. 44 CCII — il vecchio concordato “in bianco” o prenotativo — con la quale ottieni un termine, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile per non oltre sessanta giorni, per depositare piano, proposta e documentazione. Anche la domanda con riserva, se accompagnata dall’istanza di misure protettive, produce l’effetto inibitorio: lo ha confermato in modo esplicito la giurisprudenza milanese, secondo cui dalla pubblicazione della domanda prenotativa ex art. 44 CCII contenente la richiesta ex art. 54 CCII i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’impresa.
Attenzione però a una asimmetria che in molti scoprono tardi: la protezione del patrimonio non coincide con la protezione dei contratti. L’art. 94-bis CCII, che inibisce ai creditori essenziali di rifiutare l’adempimento, sospendere o risolvere i contratti in essere, è riservato al concordato in continuità nella fase piena. Chi si limita alla domanda prenotativa non può usare le misure atipiche dell’art. 54 per ottenere, per via traversa, un effetto che la legge riserva alla fase successiva: lo hanno chiarito il Tribunale di Milano e, nello stesso senso, il Tribunale di Trento.
Ricorda inoltre che la protezione riguarda il patrimonio e l’attività, non la tua libertà gestionale. Dopo il deposito della domanda gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del tribunale, e gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
I numeri
Facciamo parlare le date, perché è lì che si vince o si perde.
Ipotesi: pignoramento immobiliare sul capannone aziendale, debito complessivo 487.300 €, vendita telematica fissata per il 6 maggio. Depositi la domanda di concordato con riserva il 14 aprile, con istanza di misure protettive; la pubblicazione nel registro delle imprese avviene il 16 aprile. Da quel giorno il divieto opera. Il giudice dovrà confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione, quindi entro il 16 maggio. L’asta del 6 maggio cade dentro la finestra protetta: depositando al giudice dell’esecuzione visura e ricorso, ottieni la dichiarazione di improseguibilità e la vendita non si tiene.
Cambia un solo dato e cambia tutto. Se la pubblicazione fosse avvenuta il 7 maggio, con aggiudicazione provvisoria intervenuta il 6 a 312.000 €, l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. farebbe salvi gli effetti dell’aggiudicazione: il decreto di trasferimento verrebbe comunque emesso e nel concordato entrerebbe il ricavato, non il bene.
Terzo dato: i dodici mesi dell’art. 8 CCII. Se le misure decorrono dal 16 aprile, il tetto massimo teorico cade il 16 aprile dell’anno successivo, comprensivo di ogni proroga e rinnovo. Il piano, il voto e l’omologazione devono stare dentro quella finestra, o dentro la protezione che deriva dall’omologazione stessa.
I rischi specifici
Il rischio maggiore, per te, non è che il blocco non arrivi: è che arrivi e poi ti venga tolto. Le misure protettive possono essere revocate su istanza dei creditori o del commissario giudiziale; la domanda può essere dichiarata inammissibile; possono emergere atti in frode. Il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 12 gennaio 2026, si è occupato proprio degli atti in frode idonei a determinare un deficit informativo dei creditori come causa di revoca dell’apertura del concordato. Alla revoca segue la ripartenza delle esecuzioni, spesso in condizioni peggiori di partenza, perché nel frattempo hai consumato tempo e credibilità.
Secondo rischio: il concorso con un’istanza di liquidazione giudiziale già pendente. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decisione del 25 luglio 2025, ha affrontato il tema della riunione tra domanda di concordato e ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, con trattazione prioritaria della prima nell’ambito di un procedimento unitario. La protezione ti copre, ma non cancella l’istanza avversaria: la mette in coda.
Terzo rischio, meno drammatico ma frequentissimo: dimenticare l’istanza di misure protettive, o formularla in modo generico, e poi doverla chiedere quando l’asta è a quindici giorni.
Le mosse giuste
- Inserisci l’istanza di misure protettive nella domanda ex art. 40 CCII, in modo espresso e articolato, indicando le procedure esecutive pendenti una per una con numero di R.G.E. e tribunale.
- Fai la mappatura preventiva delle esecuzioni prima di depositare: immobiliari, mobiliari, presso terzi, e per ciascuna la data del prossimo adempimento (vendita, distribuzione, udienza). È questa mappa che detta il giorno del deposito.
- Porta subito il provvedimento al giudice dell’esecuzione, con visura camerale della pubblicazione, chiedendo la declaratoria di improseguibilità. Il giudice può rilevarla d’ufficio, ma non sempre e non subito: l’iniziativa ti fa guadagnare settimane decisive.
- Valuta le misure selettive dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, quando ti serve colpire iniziative determinate o creditori determinati — tipicamente quando il problema non è la generalità dei creditori ma uno solo, o quando vuoi tentare la protezione dei garanti.
- Presidia le autorizzazioni: pagamenti di creditori strategici, atti urgenti di straordinaria amministrazione, finanziamenti prededucibili. Ogni atto compiuto fuori dal perimetro autorizzativo è materiale che i creditori useranno per chiedere la revoca.
In questa fase la scelta del difensore pesa quanto la scelta dello strumento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo consente di impostare la domanda di concordato e la contestuale richiesta di misure protettive con una linea difensiva già pensata per reggere in reclamo e, se necessario, fino in Cassazione.
Giurisprudenza dedicata
Sul tuo profilo è utile la Corte di cassazione, Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18626, che si è occupata di esecuzione forzata su beni della società in concordato e della legittimazione attiva del liquidatore giudiziale a proporre opposizione di terzo: conferma che, una volta aperta la procedura, la difesa del compendio non è affare esclusivo del debitore, ma coinvolge gli organi concorsuali. Per chi impugna, è un dato che cambia la strategia processuale.
Se sei il creditore chirografario che ha già pignorato
La tua situazione
Hai un decreto ingiuntivo o una sentenza, hai notificato precetto, hai pignorato. Magari hai anche già sostenuto le spese della custodia e della perizia. Poi arriva la comunicazione: il debitore ha depositato domanda di concordato con richiesta di misure protettive. Ti senti scavalcato da qualcuno che è arrivato dopo di te. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma meno di quanto temi ti tolgono.
Cosa cambia per te
Il divieto colpisce i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione. Se il tuo credito è anteriore, sei dentro: non puoi iniziare nuove azioni esecutive né proseguire quella in corso. Le azioni nuove sono inammissibili; quelle già pendenti diventano improcedibili. Il correttivo-ter ha rimosso dall’art. 78 CCII, in materia di concordato minore, il riferimento alla “nullità” proprio perché fuorviante: la Relazione illustrativa ha chiarito che la conseguenza corretta è l’inammissibilità per le azioni nuove e l’improcedibilità per quelle pendenti. È una precisazione che vale come chiave di lettura sistematica anche per il concordato preventivo.
Il punto che devi mettere a fuoco è questo: il tuo pignoramento non viene cancellato, viene congelato. Se il concordato non arriva all’omologazione — inammissibilità, revoca, mancata approvazione — il divieto cade e tu riassumi la procedura dal punto in cui si era fermata. La Cassazione, con la pronuncia n. 25802/2015, ha costruito esattamente questo schema: quiescenza, non estinzione.
Ciò che invece perdi è la posizione di vantaggio sostanziale. Il pignoramento non ti attribuisce una causa di prelazione: se sei chirografario resti chirografario nel concorso, e il tuo credito verrà trattato secondo il piano. La Corte di cassazione, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845, ha ricordato che l’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, fermo restando che il creditore può far accertare in sede ordinaria l’importo reale sul quale quella percentuale va applicata. Tradotto: puoi discutere il quantum, non puoi sottrarti alla falcidia.
Va chiarito anche il tema della prescrizione, dove circolano equivoci. La Corte di cassazione, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175, ha distinto: l’omologazione determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori con conseguente sospensione della prescrizione, ma nella fase anteriore all’omologazione non si verifica alcuna interruzione o sospensione per effetto della sola pendenza. Se dormi sui termini nella fase intermedia, il rischio è tuo.
I numeri
Ipotesi concreta. Credito chirografario di 84.600 €, pignoramento presso terzi già notificato ai clienti del debitore, con dichiarazione positiva del terzo per 31.200 €, udienza di assegnazione fissata. La domanda di concordato viene pubblicata prima dell’ordinanza di assegnazione: l’esecuzione si blocca, le somme non ti vengono assegnate e confluiscono nella disponibilità della procedura.
Cambia lo scenario se l’ordinanza di assegnazione è già stata emessa. In quel caso si applica la logica dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c. sull’intangibilità dell’assegnazione, e il discorso si sposta sul terreno, diverso, delle azioni recuperatorie eventualmente esperibili dagli organi della procedura: tema affrontato dalla Corte di cassazione, Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032, in materia di espropriazione presso terzi e di legittimazione passiva del creditore assegnatario quale beneficiario dell’atto solutorio.
Terzo numero, tutto processuale: quindici giorni. È il termine per il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. contro il decreto che conferma le misure protettive. Chi lo lascia scadere resta con la sola strada, più lenta, dell’istanza di revoca o modifica.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è l’inerzia travestita da attesa. Molti creditori procedenti, vedendosi bloccare l’esecuzione, smettono semplicemente di seguire la vicenda: non reclamano il decreto, non segnalano al commissario le irregolarità, non si attivano nel concorso, non votano, e si ritrovano vincolati a una percentuale decisa da altri.
Secondo rischio: trascurare le posizioni collaterali. Il concordato riguarda il debitore. I garanti, i coobbligati e gli obbligati in via di regresso restano, di regola, aggredibili — e ci torniamo nei profili dedicati. Chi si limita a guardare il patrimonio della società perde spesso l’unica strada davvero percorribile.
Terzo rischio, tecnico ma letale: gli errori formali sul tuo stesso pignoramento. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 28513/2025, ha affermato l’inefficacia del pignoramento immobiliare e presso terzi in caso di mancato deposito, nel termine perentorio, delle copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento. Quando l’esecuzione riparte dopo la quiescenza, quei vizi sono ancora tutti lì.
Le mosse giuste
- Verifica prima di tutto la data: titolo e causa del tuo credito sono davvero anteriori alla pubblicazione? Se il credito è posteriore, il divieto non ti riguarda e la partita è completamente diversa.
- Reclama il decreto di conferma entro quindici giorni se hai argomenti su presupposti, proporzionalità o ingiusto pregiudizio; in alternativa, prepara l’istanza di revoca o modifica documentando l’assenza di progressi nelle trattative.
- Controlla il novantesimo giorno: se hai iscritto ipoteca giudiziale nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione, l’art. 46, comma 5, CCII la rende inefficace verso i creditori anteriori. Meglio saperlo prima di costruirci sopra una strategia.
- Segnala al commissario giudiziale ogni elemento che possa integrare atto in frode o difetto informativo: è la via più rapida per riportare in discussione la protezione.
- Apri subito il fronte dei garanti e dei coobbligati, che non è sospeso e che ha termini propri.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce citate, per il tuo profilo è significativo il Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024, che di fronte a un precetto notificato da un creditore anteriore dopo l’omologazione di un concordato semplificato ne ha dichiarato l’improcedibilità: il vincolo concordatario, una volta consolidato, non è una raccomandazione ma un limite processuale. Nella stessa direzione, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 16 settembre 2025, ha accolto l’opposizione di una società in concordato omologato inibendo a un creditore pubblico di procedere in executivis.
Se sei la banca o il creditore ipotecario con l’esecuzione immobiliare avviata
La tua situazione
Hai un’ipoteca, spesso di primo grado, iscritta anni fa a garanzia di un mutuo. Hai avviato l’esecuzione immobiliare, hai la perizia, hai magari già affrontato due esperimenti di vendita deserti. Il terzo era quello buono. E ora il debitore deposita concordato. La domanda che ti fai è legittima: “il mio titolo di prelazione non mi mette al riparo dal blocco?”. Per chi è nella tua posizione la risposta è più severa di quanto la prassi bancaria spesso racconti.
Cosa cambia per te
Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII non distingue tra creditori chirografari e creditori muniti di prelazione: colpisce tutti i creditori anteriori. Avere ipoteca ti dà una collocazione privilegiata nel concorso, non un salvacondotto processuale.
Il punto più delicato riguarda il credito fondiario. L’art. 41, comma 2, TUB consente al creditore fondiario di avviare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati nonostante l’apertura della procedura concorsuale. È un privilegio processuale, non sostanziale, e proprio per questo va maneggiato con precisione: la Corte di cassazione, con la pronuncia 19 agosto 2024, n. 22914, ha confermato che il creditore fondiario può avvalersene nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, valorizzando il rinvio puro e semplice agli artt. 150 e 151 CCII contenuto nella disciplina di quelle procedure. Ma quella coesistenza è tradizionalmente esclusa rispetto al concordato preventivo, che ha una struttura diversa e non contiene un rinvio analogo. Chi trasferisce meccanicamente al concordato la soluzione valida per la liquidazione giudiziale costruisce una strategia fragile.
Resta invece pienamente operativo, a tuo favore, il criterio di soddisfazione dei crediti privilegiati: nel concordato il tuo credito ipotecario non può essere trattato come se la garanzia non esistesse, e il valore di realizzo del bene su cui insiste l’ipoteca — determinato con relazione di stima di professionista indipendente — è il parametro con cui si misura la correttezza del trattamento proposto.
Attenzione poi all’ipoteca giudiziale: se non hai un’ipoteca volontaria risalente ma ne hai iscritta una a seguito di decreto ingiuntivo nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda, l’art. 46, comma 5, CCII la rende inefficace rispetto ai creditori anteriori. Passi da privilegiato a chirografario, e con te passa l’intera impostazione del recupero.
I numeri
Ipotesi: mutuo residuo 640.500 €, ipoteca di primo grado su immobile stimato 418.000 €, esecuzione pendente con terzo esperimento fissato. La domanda di concordato viene pubblicata ventidue giorni prima della vendita. L’esecuzione si arresta. Nel concordato il tuo credito si scompone: la parte capiente rispetto al valore di stima — indicativamente 418.000 € — mantiene il rango privilegiato; l’eccedenza di 222.500 € viene degradata al chirografo e partecipa alla falcidia insieme agli altri.
Secondo calcolo. Se l’ipoteca fosse giudiziale e iscritta, poniamo, sessantadue giorni prima della pubblicazione, l’intero credito di 640.500 € entrerebbe come chirografario. La differenza tra i due scenari non è marginale: è la differenza tra recuperare secondo il valore del bene e recuperare secondo una percentuale.
Terzo calcolo, quello dei tempi. Se l’esecuzione era iniziata trentadue mesi prima e il concordato consuma dodici mesi di misure protettive più la fase di omologazione, l’orizzonte di recupero si allunga in modo significativo; la valutazione di convenienza tra concordato e liquidazione giudiziale, per te, si gioca tutta su questo confronto temporale.
I rischi specifici
Il rischio più serio è confondere il privilegio sostanziale con il privilegio processuale e continuare l’esecuzione confidando nell’art. 41 TUB anche in sede di concordato. Gli atti compiuti in violazione del divieto sono esposti a contestazione, con effetti che possono travolgere l’intera attività svolta e le spese sostenute.
Secondo rischio: la stima. Se il valore attribuito all’immobile nel piano è più basso di quello ricavabile dal mercato, la degradazione al chirografo è più ampia e il tuo recupero si assottiglia. Contestare la relazione di stima è un’attività da impostare subito, non in sede di opposizione all’omologazione.
Terzo rischio: l’aggiudicazione a cavallo. Se la vendita si è già tenuta e c’è stata aggiudicazione anche solo provvisoria, l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. protegge l’aggiudicatario, e il giudice dell’esecuzione dovrà emettere il decreto di trasferimento come atto dovuto. Ma non è una regola senza eccezioni applicative: il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 30 giugno 2025, ha revocato un’aggiudicazione ritenendo non applicabile l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. in una fattispecie in cui la procedura era proseguita nonostante un vincolo sopravvenuto. Il confine è sottile e va presidiato atto per atto.
Le mosse giuste
- Congela l’iniziativa esecutiva e formalizza la posizione: continuare “per prudenza” è il modo più efficace per perdere anche ciò che si era guadagnato.
- Fai verificare immediatamente la data di iscrizione dell’ipoteca rispetto ai novanta giorni dell’art. 46, comma 5, CCII.
- Aggredisci la relazione di stima con una perizia di parte, se il valore attribuito comprime il tuo privilegio.
- Valuta la convenienza comparativa tra la percentuale offerta dal concordato e il probabile realizzo in liquidazione giudiziale, che è il parametro su cui si costruiscono le opposizioni all’omologazione.
- Verifica lo stato della tua procedura alla data della pubblicazione: aggiudicazione provvisoria, saldo prezzo, decreto di trasferimento e distribuzione hanno regimi diversi tra loro e determinano esiti opposti.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è centrale la già citata Cass. 19 agosto 2024, n. 22914 sul privilegio processuale fondiario e i suoi limiti applicativi. Sul versante degli atti esecutivi già compiuti va tenuta presente la Corte di cassazione, Sez. III, 15 maggio 2025, n. 13011, secondo cui il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., anche quando affetto da divergenze rispetto al bene pignorato, non è giuridicamente inesistente ma integra un vizio da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: una precisazione decisiva quando la sovrapposizione tra esecuzione e concordato genera atti contestabili.
Se sei socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. o di una s.a.s.
La tua situazione
La società di cui sei socio — una s.n.c., oppure una s.a.s. di cui sei accomandatario — sta per depositare o ha già depositato domanda di concordato preventivo. Tu, nel frattempo, hai il conto corrente personale pignorato per un debito sociale, o un’ipoteca giudiziale sulla casa. Ti è stato detto che “il concordato della società copre anche i soci”. È vero a metà, ed è proprio la metà che manca a farti male.
Cosa cambia per te
Devi tenere separati due piani che vengono costantemente confusi: gli effetti sostanziali dell’omologazione e gli effetti protettivi durante la procedura.
Sul primo piano la regola è chiara. L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L’efficacia è però remissoria e limitata: riguarda i debiti sociali. La Corte di cassazione, interpretando l’art. 184, comma 2, l.fall. — norma di cui l’art. 117 è il diretto successore — ha precisato che quella disposizione si limita a estendere ai soci l’efficacia remissoria del concordato in relazione alle obbligazioni sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili. Non ti libera invece dai tuoi debiti personali, che restano interamente tuoi ai sensi dell’art. 2740 c.c.
Sul secondo piano, quello che ti interessa oggi, la situazione è diversa. Il divieto di azioni esecutive dell’art. 54, comma 2, CCII protegge il patrimonio del debitore che ha presentato la domanda — la società — e i beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa: non si estende automaticamente al tuo patrimonio personale. La giurisprudenza di merito è netta su questo punto: i creditori personali del socio restano liberi di aggredire il suo patrimonio, con l’unico limite del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall’art. 2304 c.c. per la società in nome collettivo, senza che operi il meccanismo del blocco delle azioni esecutive.
Esiste però una strada, e va percorsa consapevolmente: la richiesta di misure protettive o cautelari mirate che includano anche i soci. Il Tribunale di Torino si è occupato proprio del coinvolgimento dei soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. poi trasformata in s.a.s. nella proposta concordataria della società, riconoscendo la possibilità di misure protettive anche nei loro confronti. Non è un automatismo: è un provvedimento da chiedere, motivare e ottenere.
I numeri
Ipotesi: s.n.c. con due soci, debito sociale verso un fornitore di 68.400 €. Il fornitore, titolato, pignora il conto corrente personale del socio accomandatario, sul quale è accreditato lo stipendio percepito come dipendente di un’altra azienda.
Qui operano i limiti dell’art. 545 c.p.c. Sulle somme accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento, l’impignorabilità copre un importo pari al triplo della misura massima mensile dell’assegno sociale; sull’eccedenza il pignoramento è pieno. Sulle somme accreditate dopo la notifica si applicano i limiti ordinari, cioè il quinto della retribuzione netta. Ipotizzando — a fini puramente dimostrativi, con valore da verificare sulla circolare INPS dell’anno in corso — un assegno sociale mensile di circa 540 €, la soglia di salvaguardia sul saldo si aggirerebbe intorno a 1.620 €, e su uno stipendio netto di 1.780 € la quota aggredibile mensilmente sarebbe di circa 356 €.
Se la società ottiene le misure protettive senza estensione ai soci, quei 356 € continuano a essere prelevati ogni mese durante tutta la procedura. Se invece il tribunale estende la protezione, il prelievo si arresta. Su dodici mesi la differenza è di circa 4.270 €: non una cifra enorme in assoluto, ma spesso decisiva per la sostenibilità personale di chi sta reggendo la crisi dell’impresa.
I rischi specifici
Il rischio che devi assolutamente conoscere è il seguente: nessuno estenderà la protezione al tuo patrimonio se non viene chiesto espressamente nella domanda, e il momento per chiederlo è quello del deposito, non quando il creditore ha già assegnato le somme.
Secondo rischio: la confusione tra debiti sociali e debiti personali. Il concordato della società non tocca i tuoi creditori particolari — la banca del mutuo sulla casa, il finanziamento per l’auto, l’ex coniuge per gli assegni. Quelle esecuzioni proseguono comunque, e chi si convince del contrario smette di difendersi proprio dove doveva difendersi.
Terzo rischio: il “patto contrario”. L’art. 117, comma 2, CCII fa salva una diversa previsione: se la proposta esclude l’estensione ai soci, a omologazione avvenuta ti ritrovi esposto per l’intero sui debiti sociali. È una clausola da leggere riga per riga prima che il piano venga depositato.
Le mosse giuste
- Chiedi che la domanda includa espressamente l’istanza di misure protettive estese al tuo patrimonio personale, motivandola con la funzionalità delle tue risorse al piano concordatario.
- Separa immediatamente, con un elenco, debiti sociali e debiti personali, e per ciascuno individua chi ha già agito e a che punto è.
- Verifica la clausola sull’efficacia verso i soci nella proposta: l’assenza di “patto contrario” è ciò che ti libererà, a esecuzione del piano, dai debiti sociali.
- Eccepisci il beneficio di preventiva escussione ex art. 2304 c.c. se sei socio di s.n.c. e il creditore sociale ti aggredisce senza aver prima escusso il patrimonio della società.
- Controlla i limiti dell’art. 545 c.p.c. su ogni pignoramento in corso sul tuo conto o sul tuo stipendio: gli errori di calcolo del terzo pignorato sono più frequenti di quanto si pensi.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce di legittimità sull’art. 184, comma 2, l.fall. e alla decisione del Tribunale di Torino sull’estensione delle misure ai soci, per il tuo profilo va segnalata la giurisprudenza di merito secondo cui l’esecuzione del piano libera i soci illimitatamente responsabili in relazione alle sole obbligazioni sociali, mentre i creditori personali conservano piena libertà di azione esecutiva, con il solo limite della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Se hai firmato una fideiussione, sei coobbligato o obbligato in via di regresso
La tua situazione
Sei l’amministratore che ha garantito il fido bancario della società. O il genitore che ha firmato per il figlio imprenditore. O un’altra impresa coobbligata su una fornitura. La società ha depositato concordato, le esecuzioni contro di lei si sono fermate, e tu ti sei sentito al sicuro per qualche settimana. Poi è arrivato il precetto, per l’intero importo. Per chi è nella tua posizione questa è la regola, non l’eccezione.
Cosa cambia per te
L’art. 117, comma 1, CCII dispone che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma che essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. È la traduzione nel Codice della crisi dell’art. 184, comma 1, l.fall., e la continuità interpretativa è piena.
Questo significa due cose. La prima: la falcidia concordataria non ti giova. Il creditore può pretendere da te l’intero ammontare del credito originario, non la percentuale prevista dal piano. La seconda: quando paghi, il tuo regresso verso il debitore concordatario è limitato a ciò che il piano riconosce a quel credito, in applicazione dell’art. 1953 c.c. e dei principi generali in materia di rivalsa. La forbice tra quanto esci e quanto rientri è, per il garante, il vero danno della procedura.
Il divieto dell’art. 54 CCII, poi, non ti copre. Protegge il patrimonio del debitore e i beni con cui si esercita l’impresa, non il tuo patrimonio di terzo garante. La giurisprudenza di merito ha confermato che i creditori possono agire in executivis nei confronti dei fideiussori anche in pendenza e dopo l’omologazione del concordato, con i limiti che riguardano l’anteriorità dell’obbligazione garantita.
Esiste un margine, e va conosciuto perché è l’unica leva difensiva strutturale. Le misure cautelari e protettive atipiche possono, in astratto, essere rivolte a proteggere anche il patrimonio dei garanti. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha affermato l’ammissibilità in astratto di misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, subordinandola però a un bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti da parte del giudice. Si tratta di misure selettive, rivolte a creditori determinati e a iniziative determinate, sottoposte a un vaglio di fondatezza più penetrante rispetto alle misure tipiche.
Una precisazione che riguarda molti: se sei socio illimitatamente responsabile e hai prestato fideiussione per debiti sociali, la giurisprudenza ha ritenuto che l’estensione degli effetti del concordato ai soci copra anche la garanzia prestata per le obbligazioni sociali, perché la regola sulla sopravvivenza dei diritti verso fideiussori e coobbligati si riferisce ai terzi garanti che non siano soci. È una differenza di posizione che vale l’intero patrimonio personale.
I numeri
Ipotesi: fido bancario di 150.000 €, esposizione alla data della domanda 137.900 €, fideiussione omnibus firmata dall’amministratore. Il concordato prevede per i chirografari il pagamento del 22%.
La banca insinua il proprio credito nel concorso e parallelamente escute te. Ti chiede 137.900 €, non 30.338 €. Se paghi l’intero, il tuo regresso verso la società ti riconosce, in linea di principio, quanto il piano riserva a quel credito: circa 30.338 €. La perdita netta, sulla carta, è di 107.562 €.
Secondo calcolo, sul piano esecutivo. Se sei pensionato con assegno mensile di 1.410 € e il creditore pignora la pensione, opera l’art. 545 c.p.c.: è impignorabile una quota pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo garantito di 1.000 €, e sulla parte eccedente si applica il limite del quinto. Ipotizzando in via dimostrativa un assegno sociale di circa 540 € mensili, la soglia di salvaguardia sarebbe intorno a 1.080 €; l’eccedenza pignorabile sarebbe di circa 330 €, sulla quale il quinto vale circa 66 € al mese. Sono 792 € l’anno: un recupero lentissimo per il creditore, ma un pignoramento che resta sulla tua pensione per anni.
Terzo calcolo, quello che conta di più: il tempo. Un’escussione avviata oggi e un concordato omologato tra dieci mesi non si incrociano. Il creditore non aspetta l’esito della procedura per aggredirti, perché non ha alcun obbligo di farlo.
I rischi specifici
Il rischio più grave, per te, è credere che il concordato della società sia anche la tua soluzione e non predisporre una difesa autonoma. È l’errore che vediamo più spesso: il garante segue la procedura della società, partecipa alle riunioni, si tranquillizza, e nel frattempo matura contro di lui un titolo esecutivo definitivo.
Secondo rischio: non contestare la fideiussione quando ci sarebbero gli elementi per farlo. La verifica sul contenuto del contratto di garanzia, sulla corrispondenza con schemi contrattuali censurati, sull’estensione dell’obbligazione garantita e sui vizi del titolo esecutivo è un’attività da avviare subito, non dopo il pignoramento.
Terzo rischio: il regresso “dimenticato”. Chi paga senza insinuarsi correttamente nel concorso per il credito di regresso perde anche quel poco che avrebbe potuto recuperare.
Le mosse giuste
- Apri un fascicolo difensivo tuo, separato da quello della società, dal giorno in cui la società deposita la domanda.
- Chiedi che la domanda di concordato contenga un’istanza di misure atipiche selettive rivolta al creditore che intende escuterti: è ammissibile in astratto e va motivata in concreto sul pregiudizio al piano.
- Fai esaminare la fideiussione nel dettaglio: contenuto, estensione, vizi, eccezioni opponibili, corrispondenza tra il credito garantito e quello azionato.
- Verifica l’anteriorità dell’obbligazione garantita rispetto alla pubblicazione della domanda: è il presupposto su cui si regge la pretesa del creditore.
- Insinua il credito di regresso nella forma e nei tempi corretti se hai pagato o stai per pagare.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo il quadro è consolidato. La Corte di cassazione, Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553, ha riconosciuto la legittimazione del creditore del proponente ad agire in executivis nei confronti del garante dell’assuntore in un concordato preventivo con assuntore omologato. La Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662, in materia di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ha ribadito il permanere dei diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 24 marzo 2020, aveva già affermato che la proposta concordataria non vincola coobbligati e fideiussori per le obbligazioni risalenti a data anteriore alla pubblicazione. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 5 settembre 2023, ha applicato lo stesso principio ai consorziati solidalmente responsabili, escludendo che l’omologazione del concordato di uno liberi gli altri.
Se sei un imprenditore minore, un professionista o un debitore civile
La tua situazione
Hai un’attività piccola, o sei un professionista, o un imprenditore agricolo, o semplicemente una persona fisica con debiti che ha subito un pignoramento. Hai letto che il concordato preventivo blocca le esecuzioni e hai pensato di chiederlo. Qui la prima cosa che devi sapere è che quella porta, per te, è chiusa — ma ce n’è un’altra, e funziona in modo diverso proprio nel punto che ti interessa.
Cosa cambia per te
Il concordato preventivo è riservato agli imprenditori commerciali assoggettabili a liquidazione giudiziale. Restano fuori il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e l’imprenditore minore, cioè chi non supera congiuntamente le soglie dimensionali fissate dall’art. 2 CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €.
Per te gli strumenti sono altri: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) se svolgi attività d’impresa o professionale, la liquidazione controllata.
E qui sta la differenza che cambia tutto. Nel concordato preventivo, se le misure protettive sono state chieste, il blocco scatta con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese; nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il semplice deposito della domanda non sospende nulla. L’art. 78, comma 2, lettera d), CCII prevede che sia il giudice, su istanza del debitore e con il decreto di apertura, a disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui si esercita l’impresa, con sospensione delle prescrizioni e impedimento delle decadenze. Una previsione analoga, per il consumatore, è contenuta nell’art. 70, comma 4, CCII.
Il correttivo-ter ha eliminato dall’art. 78 CCII il riferimento alla sanzione di nullità delle azioni esercitate nonostante il divieto, perché fuorviante: le conseguenze corrette sono l’inammissibilità per le azioni avviate dopo la concessione delle misure e l’improcedibilità per quelle già pendenti.
Tradotto in pratica: tra il deposito della tua domanda e il decreto di apertura c’è una finestra scoperta, e in quella finestra l’asta si può tenere. È la ragione per cui, nelle procedure di sovraindebitamento, il calendario dell’esecuzione detta il calendario del deposito, e non viceversa.
I numeri
Ipotesi: pignoramento immobiliare sulla casa, debito complessivo 96.700 €, vendita telematica fissata per il 19 novembre. Depositi ricorso per concordato minore il 28 ottobre con istanza urgente di sospensione. Il tribunale nomina l’OCC e fissa udienza; il decreto di apertura con la sospensione arriva il 24 novembre. Cinque giorni troppo tardi: la vendita si è tenuta, e se c’è stata aggiudicazione anche solo provvisoria l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. la rende intangibile.
Stesso caso, deposito il 2 ottobre. Il decreto di apertura arriva il 6 novembre, tredici giorni prima della vendita: depositato al giudice dell’esecuzione, produce la sospensione e l’asta non si tiene. Identica procedura, identico debitore, esito opposto: cambia solo la distanza tra la data di deposito e la data della vendita.
Terzo numero: trenta giorni. È il termine che l’art. 78, comma 2, CCII prevede per la dichiarazione di adesione o mancata adesione dei creditori alla proposta di concordato minore. È dentro questa scansione serrata che si costruisce la protezione.
I rischi specifici
Il rischio dominante, per te, è temporale: confidare in un blocco automatico che nella tua procedura non esiste e depositare troppo tardi. Chi si affida allo schema del concordato preventivo — “deposito, quindi sono protetto” — arriva sistematicamente fuori tempo massimo.
Secondo rischio: scegliere lo strumento sbagliato. La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; il concordato minore presuppone attività d’impresa o professionale. Un errore qualificatorio comporta l’inammissibilità e la perdita di mesi preziosi.
Terzo rischio: pensare che le esecuzioni in corso siano un dettaglio. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 giugno 2025, in tema di esdebitazione del debitore incapiente, ha affermato l’incompatibilità di quella procedura con l’ipotesi di procedure esecutive in atto, oltre alla necessaria coesistenza del requisito soggettivo della meritevolezza con quello oggettivo dell’incapienza. Lo stato delle esecuzioni incide sull’accesso stesso agli strumenti.
Le mosse giuste
- Parti dalla data della vendita, non dalla data in cui ti senti pronto: è quella a determinare quando depositare.
- Inserisci l’istanza di sospensione ex art. 78, comma 2, CCII (o art. 70, comma 4, per il consumatore) nel ricorso, in forma espressa e urgente, indicando R.G.E. e tribunale dell’esecuzione.
- Comunica al professionista delegato alla vendita l’avvenuto deposito, chiedendo un breve differimento motivato: non è dovuto, ma in molte procedure viene concesso.
- Porta il decreto di apertura al giudice dell’esecuzione immediatamente, senza attendere comunicazioni d’ufficio.
- Verifica la qualificazione soggettiva prima di tutto il resto: consumatore, imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo determinano strumenti e tempi diversi.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Bari, con provvedimento dell’11 marzo 2025, si è occupato della sorte, a omologazione avvenuta, della procedura esecutiva individuale pendente e delle statuizioni accessorie conseguenti alla sua chiusura nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: una pronuncia che chiarisce cosa succede al pignoramento quando la procedura arriva in porto. Il Tribunale di Cagliari, con provvedimento del 18 gennaio 2025, ha affrontato il trattamento del credito garantito da ipoteca su bene di terzo nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, ammettendone il possibile riconoscimento in chirografo.
Tre pignoramenti, lo stesso giorno, tre esiti diversi
Prendiamo tre posizioni distinte e applichiamo a ciascuna la stessa data di pubblicazione della domanda: 16 aprile. Sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, non casi reali.
Simulazione A — La società debitrice con esecuzione immobiliare non ancora giunta alla vendita
Dati: S.r.l., debito complessivo 487.300 €, pignoramento immobiliare sul capannone, valore di stima 418.000 €, vendita telematica fissata per il 6 maggio. Domanda di concordato con riserva depositata il 14 aprile, pubblicata il 16 aprile con istanza di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII.
Sviluppo: il 17 aprile viene depositata al giudice dell’esecuzione la visura camerale con il ricorso. Il giudice dichiara l’improseguibilità della procedura, con provvedimento di natura ricognitiva. La vendita del 6 maggio non si tiene. Il tribunale della crisi deve confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione, quindi entro il 16 maggio.
Esito: il capannone resta nel patrimonio ed è destinabile al piano, in continuità o in liquidazione. La protezione ha un orizzonte massimo di dodici mesi ai sensi dell’art. 8 CCII, e dentro quella finestra vanno completati piano, voto e omologazione. Il pignoramento non è estinto: resta in quiescenza, riassumibile se il concordato non arriva all’omologazione.
Simulazione B — Lo stesso immobile, ma l’asta si è tenuta dieci giorni prima
Dati identici, con una sola variazione: la vendita si è svolta il 6 aprile, con aggiudicazione provvisoria a 312.000 €, e il saldo prezzo è in corso di versamento. La domanda viene comunque pubblicata il 16 aprile.
Sviluppo: il divieto opera dal 16 aprile, ma interviene su un processo in cui l’aggiudicazione si è già verificata. Si applica l’art. 187-bis disp. att. c.p.c.: gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti del terzo aggiudicatario. Il decreto di trasferimento è atto dovuto, non atto di prosecuzione dell’esecuzione.
Esito: nel concordato non entra l’immobile, entra il ricavato di 312.000 € al netto delle spese, con distribuzione da coordinare con gli organi della procedura. Per il debitore la differenza rispetto alla simulazione A è di circa 106.000 € di valore di stima perso; per il creditore ipotecario è la conservazione di un risultato già acquisito. Dieci giorni di calendario, due esiti economicamente incomparabili.
Simulazione C — Il socio accomandatario con il conto personale pignorato
Dati: s.a.s. che deposita e pubblica la domanda il 16 aprile con misure protettive richieste solo per il patrimonio sociale. Debito sociale verso un fornitore di 68.400 €. Il fornitore ha pignorato il conto corrente personale del socio accomandatario, sul quale viene accreditato uno stipendio netto di 1.780 € percepito presso un’altra azienda.
Sviluppo: la protezione copre la società, non il socio. Il pignoramento presso terzi prosegue. Operano i limiti dell’art. 545 c.p.c.: sulle somme accreditate prima della notifica, impignorabilità fino al triplo dell’assegno sociale; sulle successive, il quinto del netto. Con l’assegno sociale ipotizzato in via dimostrativa a 540 € mensili, il prelievo mensile si attesta intorno a 356 €.
Esito: dodici mesi di procedura equivalgono a circa 4.270 € prelevati dal patrimonio personale di chi sta contemporaneamente sostenendo il piano della società. Se la domanda avesse contenuto l’istanza di estensione delle misure protettive ai soci — ammessa dalla giurisprudenza di merito, previo bilanciamento degli interessi — quel prelievo si sarebbe potuto arrestare. La differenza tra le due colonne non sta nella legge: sta in una richiesta scritta o non scritta.
Quando appartieni a due profili insieme
Le situazioni pure sono rare. Nella pratica quasi tutti sono due cose contemporaneamente, e le regole si sommano in modi che raramente sono intuitivi.
Il socio illimitatamente responsabile che è anche fideiussore. È il caso più frequente nelle società di persone. Da un lato l’art. 117, comma 2, CCII estende ai soci, salvo patto contrario, l’efficacia del concordato sui debiti sociali. Dall’altro il comma 1 conserva ai creditori i diritti verso fideiussori e coobbligati. La giurisprudenza ha risolto il conflitto valorizzando la posizione di socio: la regola sulla sopravvivenza dei diritti verso i garanti si riferisce ai terzi che non siano soci, sicché il socio illimitatamente responsabile che abbia prestato fideiussione per obbligazioni sociali beneficia comunque dell’estensione. È una lettura che va argomentata caso per caso, ma che può valere l’intera casa di abitazione.
L’amministratore di s.r.l. che è fideiussore e insieme dipendente della società. Qui i piani sono tre. Come fideiussore sei pienamente aggredibile. Come dipendente hai crediti di lavoro verso la società, che nel concorso godono di privilegio. Come amministratore sei esposto alle valutazioni sugli atti di gestione compiuti nel periodo di crisi. Tre posizioni che richiedono difese distinte e che, se trattate insieme e in modo indistinto, si ostacolano a vicenda.
Il creditore che è insieme ipotecario e chirografario. Accade ogni volta che il valore del bene ipotecato non copre l’intero credito. La parte capiente segue le regole del privilegio e si misura sul valore di stima; l’eccedenza degrada al chirografo e vota. Significa che nel concordato hai due posizioni con interessi non sempre allineati: sul valore di stima alto guadagna la parte privilegiata, ma si riduce il peso del tuo voto nella classe chirografaria.
L’imprenditore individuale sopra soglia con debiti personali e d’impresa. Se sei assoggettabile a liquidazione giudiziale puoi accedere al concordato preventivo, e la protezione riguarda il tuo patrimonio — che però è unico, perché non c’è separazione tra patrimonio personale e aziendale. È il profilo in cui la protezione è più ampia, e proprio per questo più esposta alle contestazioni dei creditori sulla proporzionalità della misura.
Il creditore che è anteriore per una parte e posteriore per un’altra. Forniture eseguite prima e dopo la pubblicazione della domanda generano crediti con regimi diversi: quelli anteriori sono bloccati e falcidiabili, quelli posteriori restano fuori dal divieto e, se sorti in funzione o in occasione della procedura, possono essere prededucibili. Il confine passa dentro la stessa fattura, e va ricostruito documento per documento.
Il garante che è anche creditore della società. Chi ha versato somme a titolo di finanziamento soci e ha anche garantito il fido bancario si trova a essere contemporaneamente aggredibile e concorrente. La posizione va costruita con attenzione, perché il credito da finanziamento soci ha un trattamento specifico che incide sul risultato complessivo.
Il confronto tra profili, in una tabella
La tabella che segue mette a confronto i sei profili sugli aspetti che determinano concretamente se un pignoramento si ferma o prosegue. Va letta insieme alle sezioni dedicate: sintetizza, non sostituisce.
| Aspetto | Impresa debitrice | Creditore chirografario | Creditore ipotecario | Socio illimitatamente resp. | Fideiussore / coobbligato | Imprenditore minore / consumatore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quando scatta il blocco | Pubblicazione domanda nel registro imprese | Subisce dalla stessa data | Subisce dalla stessa data | Solo se misura estesa ai soci | Di regola mai | Decreto di apertura, non deposito |
| Cosa serve attivare | Istanza espressa ex art. 40 CCII | Nulla: lo subisce | Nulla: lo subisce | Istanza motivata di estensione | Misura atipica selettiva | Istanza ex art. 78 o art. 70 CCII |
| Durata massima | 12 mesi (art. 8 CCII) | 12 mesi, poi riassunzione | 12 mesi, poi riassunzione | Quanto la misura concessa | Quanto la misura concessa | Fino a omologazione definitiva |
| Patrimonio protetto | Patrimonio e beni d’impresa | — | — | Solo se espressamente incluso | Solo con misura mirata | Patrimonio del debitore |
| Cosa resta aggredibile | Nulla dei crediti anteriori | Garanti e coobbligati | Garanti e coobbligati | Debiti personali del socio | Tutto il patrimonio personale | Nulla, dopo il decreto |
| Effetto dell’omologazione | Vincola i creditori anteriori | Falcidia vincolante | Privilegio sul valore di stima | Libera dai debiti sociali | Nessun beneficio | Esdebitazione a fine piano |
| Rischio principale | Revoca delle misure | Inerzia e perdita dei termini | Continuare confidando nell’art. 41 TUB | Non chiedere l’estensione | Non costruire una difesa autonoma | Depositare troppo tardi |
Le domande che valgono per tutti i profili
Se il concordato viene dichiarato inammissibile o revocato, il pignoramento riprende da dove si era fermato? Secondo l’orientamento prevalente sì. Il divieto produce improseguibilità e quiescenza, non estinzione: caduta la causa sospensiva, il creditore procedente riassume il processo esecutivo che riprende dalla fase in cui si trovava. Restano naturalmente fermi gli effetti degli atti già compiuti a favore di terzi aggiudicatari o assegnatari. Esiste, come detto, una lettura minoritaria che qualifica il fenomeno come estinzione atipica, con effetti ben più drastici per il creditore: è una delle ragioni per cui la posizione va presidiata anche durante la quiescenza.
Cosa succede quando scadono i dodici mesi dell’art. 8 CCII e l’omologazione non è ancora arrivata? È il problema più discusso della materia. La durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe. Una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che, esaurita la protezione tipica, restino praticabili misure cautelari ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, valutate dal giudice caso per caso. Il Tribunale di Sondrio ha ammesso il rinnovo delle misure protettive tipiche in corso di procedura, entro il tetto dei dodici mesi, anche quando quelle precedentemente confermate erano già scadute, riqualificando l’istanza da proroga a rinnovo con necessità di nuova iscrizione nel registro delle imprese. È un terreno dove la tecnica processuale conta quanto il merito.
Il divieto vale anche per i creditori pubblici e per le esecuzioni diverse dall’espropriazione? Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari dei creditori per titolo o causa anteriore, senza distinzioni soggettive: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 16 settembre 2025, ha inibito a un creditore pubblico di procedere in executivis nei confronti di una società in concordato omologato. Quanto al tipo di processo, la formula normativa copre le azioni esecutive in senso proprio, non i giudizi di cognizione: un ricorso per decreto ingiuntivo instaura un procedimento a cognizione sommaria, non un’azione esecutiva, e segue regole diverse.
Cosa succede alla trascrizione del pignoramento dopo l’omologazione? Con l’omologazione il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 117, comma 1, CCII, e l’azione esecutiva individuale per il credito originario è preclusa; se un creditore procede ugualmente, la strada del debitore è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. La cancellazione della trascrizione del pignoramento va poi gestita in sede esecutiva, con l’ordine del giudice dell’esecuzione una volta definita la procedura. Il Tribunale di Bari, con provvedimento dell’11 marzo 2025, si è occupato proprio della sorte della procedura esecutiva pendente e delle statuizioni accessorie che seguono alla sua chiusura.
Se cambio profilo in corsa — esco dalla società, il garante paga, il credito viene ceduto — cosa succede? Il profilo si valuta alla data che rileva per ciascun effetto. L’anteriorità del credito si misura sulla pubblicazione della domanda; la qualità di socio illimitatamente responsabile rileva rispetto alle obbligazioni sorte quando lo eri; la cessione del credito non muta la natura anteriore o posteriore dell’obbligazione. Il cambiamento di posizione non riscrive il passato: ridefinisce solo ciò che accade da lì in avanti.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti utilizzati in questa guida, ordinati per profilo di riferimento. I principi sono riformulati in forma sintetica: per l’applicazione al caso concreto è indispensabile la lettura integrale dei provvedimenti.
Per l’impresa debitrice
Corte di cassazione, Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18626. In tema di esecuzione forzata su beni di società in concordato preventivo, riconosce la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale a proporre opposizione di terzo. Rilevanza: conferma che, aperta la procedura, la tutela del compendio pignorato passa anche dagli organi concorsuali e non è appannaggio esclusivo del debitore.
Corte di cassazione, Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19007. Individua la ratio del divieto di azioni esecutive nella garanzia della par condicio creditorum e nella conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore insolvente, nella prospettiva di un eventuale esito negativo della procedura. Rilevanza: è la chiave interpretativa con cui i giudici misurano la legittimità delle iniziative dei creditori durante la protezione.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 25 luglio 2025. Affronta il rapporto tra domanda di concordato preventivo e ricorso pendente per l’apertura della liquidazione giudiziale, con riunione delle domande, unicità del procedimento e priorità di trattazione. Rilevanza: chiarisce che la protezione non cancella l’istanza avversaria ma ne determina la postergazione nella trattazione.
Tribunale di Milano, 24 dicembre 2024. Alla luce del correttivo-ter, riconosce che le misure protettive possano incidere anche su condotte commissive e omissive dei creditori, e non soltanto su azioni processuali, anche nell’ambito dell’accesso con riserva. Rilevanza: amplia sensibilmente il perimetro di ciò che il debitore può chiedere di inibire.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 30 marzo 2023. Distingue regime ed effetti delle misure protettive atipiche rispetto a quelle tipiche, individuando i presupposti necessari per il loro riconoscimento in caso di domanda prenotativa. Rilevanza: delimita ciò che si può ottenere prima del deposito del piano.
Tribunale di Pisa, 12 gennaio 2026. Si occupa degli atti in frode idonei a determinare un deficit informativo dei creditori quali causa di revoca dell’apertura del concordato preventivo. Rilevanza: individua il principale fattore di rischio per chi ha già ottenuto la protezione.
Per il creditore chirografario procedente
Corte di cassazione, Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172. Afferma il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore. Rilevanza: il creditore non può contare sul silenzio della controparte per proseguire di fatto l’esecuzione.
Corte di cassazione, Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. Distingue gli effetti sulla prescrizione: l’omologazione determina temporanea inesigibilità dei crediti anteriori con sospensione del decorso, mentre nella fase anteriore all’omologazione non si verifica interruzione né sospensione. Rilevanza: definisce con precisione quando il creditore deve attivarsi per non perdere il diritto.
Corte di cassazione, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845. Chiarisce che l’omologazione rende vincolante la riduzione percentuale del credito, ferma la possibilità di accertare in sede ordinaria l’importo reale su cui applicarla. Rilevanza: separa ciò che è definitivamente deciso da ciò che resta discutibile.
Corte di cassazione, Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032. In tema di espropriazione presso terzi a carico di debitore poi assoggettato a procedura concorsuale, si pronuncia sulla legittimazione passiva del creditore assegnatario quale beneficiario dell’atto solutorio. Rilevanza: chiarisce la posizione di chi ha già ottenuto l’assegnazione delle somme.
Corte di cassazione, n. 28513/2025. Dichiara l’inefficacia del pignoramento immobiliare e presso terzi in caso di mancato deposito, nel termine perentorio, delle copie conformi di titolo, precetto e atto di pignoramento. Rilevanza: i vizi formali restano tali anche dopo la quiescenza, e riemergono alla riassunzione.
Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024. Dichiara improcedibile il precetto notificato da un creditore anteriore a fronte di un concordato semplificato omologato. Rilevanza: mostra in concreto l’effetto preclusivo dell’omologazione sulle iniziative individuali.
Tribunale di Milano, 16 settembre 2025. Accoglie l’opposizione di una società in concordato omologato, inibendo a un creditore pubblico di procedere in executivis. Rilevanza: conferma che il vincolo concordatario opera senza distinzioni sulla natura del creditore.
Tribunale di Reggio Emilia, 18 aprile 2012. Qualifica il divieto di prosecuzione come causa di estinzione atipica riconducibile all’art. 187-bis disp. att. c.p.c., con impossibilità di riattivare la procedura dopo l’omologazione. Rilevanza: rappresenta l’orientamento minoritario, ma è quello che il creditore procedente deve conoscere per misurare il proprio rischio.
Per il creditore ipotecario e fondiario
Corte di cassazione, 19 agosto 2024, n. 22914. Riconosce che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, valorizzando il rinvio puro e semplice agli artt. 150 e 151 CCII. Rilevanza: proprio la struttura di quel rinvio spiega perché la soluzione non sia trasferibile al concordato preventivo.
Corte di cassazione, Sez. III, 15 maggio 2025, n. 13011. Stabilisce che il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., anche se relativo a bene non coincidente con quello pignorato, non è inesistente ma affetto da invalidità deducibile con opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: indica il rimedio corretto quando la sovrapposizione tra esecuzione e concordato produce atti viziati.
Tribunale di Napoli, 30 giugno 2025. In una fattispecie di procedura proseguita nonostante un vincolo sopravvenuto, sospende l’esecuzione e revoca l’aggiudicazione, ritenendo non applicabile l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. in quanto operante su un piano diverso. Rilevanza: dimostra che l’intangibilità dell’aggiudicazione non è un dogma assoluto.
Per il socio illimitatamente responsabile
Corte di cassazione, in tema di art. 184, comma 2, l.fall. L’efficacia del concordato della società verso i soci illimitatamente responsabili ha portata remissiva limitata ai debiti sociali: il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci, ma solo per quelle obbligazioni. Rilevanza: è il principio oggi trasfuso nell’art. 117, comma 2, CCII.
Tribunale di Torino, in tema di soci di s.n.c. trasformata in s.a.s. Riconosce la possibilità di estendere le misure protettive anche ai soci illimitatamente responsabili coinvolti nella proposta concordataria della società. Rilevanza: è la base su cui costruire la richiesta di estensione della protezione al patrimonio personale.
Per il fideiussore e il coobbligato
Corte di cassazione, Sez. VI-L, 16 maggio 2022, n. 15553. Riconosce al creditore del proponente la legittimazione ad agire in executivis nei confronti del garante dell’assuntore in un concordato preventivo con assuntore omologato. Rilevanza: conferma che l’omologazione non sterilizza le garanzie.
Corte di cassazione, Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ribadisce il permanere dei diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori. Rilevanza: estende ad altri strumenti la stessa logica dell’art. 117, comma 1, CCII.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 8 febbraio 2025. Ammette in astratto misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, subordinandole a un bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti. Rilevanza: è l’unica via strutturale per ottenere una protezione a favore del garante.
Tribunale di Roma, 24 marzo 2020. Afferma che la proposta concordataria non vincola coobbligati e fideiussori, a condizione che le obbligazioni risalgano a data anteriore alla pubblicazione. Rilevanza: fissa il presupposto temporale della pretesa del creditore verso il garante.
Tribunale di Bologna, Sez. II civ., 5 settembre 2023. Esclude che l’omologazione del concordato di un consorziato liberi gli altri, tenuti a rispondere integralmente dei debiti anteriori. Rilevanza: applica il principio alle coobbligazioni di fonte associativa.
Per l’imprenditore minore e il debitore civile
Tribunale di Bari, 11 marzo 2025. Affronta la sorte, a omologazione avvenuta, della procedura esecutiva individuale pendente e delle statuizioni accessorie conseguenti alla chiusura, nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: descrive cosa accade al pignoramento quando la procedura arriva in porto.
Tribunale di Cagliari, Sez. I, 18 gennaio 2025. In materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, esclude la necessità di riconoscere al credito garantito da ipoteca su bene di terzo una misura non inferiore al valore del bene, ammettendone il possibile riconoscimento in chirografo. Rilevanza: incide sul trattamento dei creditori ipotecari nelle procedure minori.
Tribunale di Ivrea, 24 giugno 2025. In tema di esdebitazione del debitore incapiente, afferma la necessaria coesistenza di meritevolezza e incapienza e l’incompatibilità con procedure esecutive in atto. Rilevanza: lo stato delle esecuzioni condiziona l’accesso stesso allo strumento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando si tratta di capire se una domanda di concordato ferma davvero un pignoramento, il lavoro è tecnico e si misura su atti, date e provvedimenti. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la mappa completa delle esecuzioni pendenti, tribunale per tribunale: numeri di R.G.E., stato di ciascuna procedura, data del prossimo adempimento, esperimenti di vendita già svolti. È questa mappa a stabilire il giorno del deposito, non il contrario.
- Redigiamo la domanda di accesso ex art. 40 CCII con l’istanza di misure protettive articolata per singola procedura, indicando espressamente ciò che deve essere inibito: per le imprese in continuità curiamo anche il coordinamento con le tutele della fase piena.
- Costruiamo le richieste di misure selettive e atipiche ex art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, quando il problema è un creditore determinato, una iniziativa determinata o la protezione del patrimonio dei garanti e dei soci.
- Depositiamo presso il giudice dell’esecuzione l’istanza di declaratoria di improseguibilità con visura camerale e documentazione della pubblicazione, senza attendere che il rilievo avvenga d’ufficio.
- Per i creditori procedenti, verifichiamo l’anteriorità di titolo e causa, predisponiamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il decreto di conferma e l’istanza di revoca o modifica delle misure, e presidiamo la posizione durante la quiescenza fino all’eventuale riassunzione.
- Per i creditori ipotecari, controlliamo la data di iscrizione rispetto ai novanta giorni dell’art. 46, comma 5, CCII, contestiamo la relazione di stima con perizia di parte e impostiamo la verifica di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Per i soci illimitatamente responsabili, separiamo debiti sociali e personali, formuliamo l’istanza di estensione delle misure al patrimonio personale ed eccepiamo il beneficio di preventiva escussione ex art. 2304 c.c. dove ricorre.
- Per i fideiussori e i coobbligati, apriamo una difesa autonoma: analisi del contratto di garanzia, verifica dell’estensione dell’obbligazione garantita, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e gestione del credito di regresso nel concorso.
- Per gli imprenditori minori e i debitori civili, impostiamo concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore con l’istanza urgente di sospensione ex art. 78, comma 2, lettera d), o ex art. 70, comma 4, CCII, calibrando il deposito sulla data della vendita.
- Verifichiamo i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. su ogni pignoramento presso terzi che colpisce persone fisiche, ricalcolando le quote trattenute dal terzo pignorato e contestando gli errori di computo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare, prima ancora di depositare, se lo strumento concordatario sia davvero quello giusto o se convenga passare da un percorso negoziale con misure protettive proprie, evitando di consumare inutilmente parte dei dodici mesi dell’art. 8 CCII. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC, è invece decisiva per chi al concordato preventivo non può accedere e deve muoversi tra concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata, dove il blocco delle esecuzioni non è automatico e ogni settimana di ritardo può costare la casa.
A questo si aggiungono due elementi che fanno la differenza pratica. Il primo è la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta la domanda, difende le misure protettive in sede di conferma, sostiene il reclamo, presidia l’esecuzione e, se serve, porta la stessa linea davanti alla Suprema Corte, senza le fratture che nascono dal passaggio del fascicolo da un professionista all’altro. Il secondo è lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il piano concordatario, la stima dei beni, il trattamento dei crediti privilegiati e la difesa processuale sono questioni che non si possono trattare a compartimenti separati senza perdere qualcosa per strada.
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi
Se hai letto fin qui avrai capito che la domanda del titolo non ha una risposta unica: la domanda di concordato preventivo blocca i pignoramenti solo se le misure protettive sono state chieste, solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese, solo verso i creditori anteriori e solo sul patrimonio del debitore. Fuori da quel perimetro — i garanti, i soci per i debiti personali, i creditori posteriori, le esecuzioni già arrivate all’aggiudicazione — la protezione semplicemente non arriva.
Il primo passo, quindi, è capire qual è il tuo profilo. Il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle di qualcun altro. È qui che si perde di più: chi applica a sé stesso lo schema del vicino di scrivania arriva in ritardo su termini che non ammettono recupero.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto di intersezione delle competenze certificate dell’Avvocato. Il blocco dei pignoramenti si decide con provvedimenti che si impugnano — decreti di conferma o revoca, ordinanze del giudice dell’esecuzione, sentenze di omologazione — e la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare fin dal primo atto una linea che regga in ogni grado. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di scegliere lo strumento giusto prima di consumare il tempo della protezione. Quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC copre il versante di chi al concordato preventivo non può accedere e deve muoversi con strumenti che hanno tempi e presupposti del tutto diversi. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo atti e termini e costruiamo la strategia più solida che il tuo profilo consente.
📩 Non aspettare che l’asta si tenga o che i termini di reclamo scadano: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
