Chi ha un mutuo sulla casa e non riesce più a pagarlo si trova davanti a due timori simultanei: perdere l’abitazione e vedere il debito crescere ogni mese che passa. La domanda che arriva più spesso è secca: aprendo una procedura di sovraindebitamento, le rate si fermano? La risposta è che il deposito della domanda non sospende automaticamente nulla, ma il Codice della crisi contiene tre meccanismi diversi che, se attivati correttamente e nei tempi giusti, producono davvero l’effetto di alleggerire, differire o congelare il pagamento delle rate. Sono meccanismi distinti, con presupposti distinti, e confonderli è il modo più rapido per perdere sia la sospensione sia la casa.
Lo Studio Monardo opera esattamente in questo perimetro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): sono le due abilitazioni che riguardano direttamente la materia di questo articolo, perché il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore si costruiscono e si attestano proprio attraverso l’OCC. Chi conosce la procedura dall’interno dell’organismo sa in anticipo quali attestazioni il giudice chiederà sul mutuo, e quali no.
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Che cosa dice la legge: sospendere, proseguire, differire
Sul piano normativo occorre distinguere tre istituti che il linguaggio comune schiaccia sotto l’unica espressione “sospensione del mutuo”. Sono cose diverse e producono effetti diversi.
Il primo istituto è la moratoria dei crediti garantiti, disciplinata dall’art. 67, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La norma consente al consumatore di prevedere, nella proposta di ristrutturazione dei debiti, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con riconoscimento degli interessi legali durante il periodo di differimento. Il testo attuale è quello risultante dall’intervento del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — il cosiddetto “correttivo-ter” — che ha chiuso un dubbio interpretativo aperto sin dall’entrata in vigore del Codice: prima della modifica non era pacifico se la procedura del consumatore ammettesse una moratoria dei privilegiati, mancando una norma di rinvio analoga a quella prevista per il concordato in continuità. Oggi la possibilità è scritta nel testo di legge, con un limite temporale espresso. Questo è l’istituto che davvero sospende il pagamento: il debito ipotecario resta, ma la sua esigibilità viene posticipata.
Il secondo istituto è la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, prevista dall’art. 67, comma 5, CCII. Qui l’effetto è opposto e va compreso bene, perché è la disposizione più fraintesa dell’intera materia. La norma consente di prevedere nel piano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, a condizione che il debitore alla data di deposito della domanda abbia adempiuto le proprie obbligazioni, oppure che il giudice lo autorizzi a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a tale data. In termini operativi: il mutuo continua a correre come prima, fuori dalla falcidia, mentre tutto il resto del passivo viene ristrutturato. Non è una sospensione, è una salvaguardia. Serve a chi vuole tenere la casa e ha una rata sostenibile, ma è schiacciato da carte revolving, prestiti personali e cessioni del quinto.
Il terzo istituto è la protezione dalle azioni esecutive, che opera attraverso le misure protettive degli artt. 54 e 55 CCII e, nella procedura del consumatore, attraverso l’art. 70, comma 4, CCII. Va precisato che questa protezione non sospende l’obbligazione di pagare: blocca il creditore che voglia iniziare o proseguire un pignoramento. È la differenza fra il fermare la ruspa e il cancellare il progetto edilizio. Il pignoramento immobiliare si ferma; la rata, in assenza di moratoria omologata, giuridicamente continua a maturare.
La ratio complessiva è la stessa che percorre tutto il Titolo IV del Codice: consentire al debitore civile una regolazione ordinata della crisi, evitando che l’aggressione disordinata dei creditori distrugga più valore di quanto ne recuperi. Il legislatore del correttivo-ter ha esteso la logica anche al concordato minore, introducendo all’art. 75 il comma 2-bis, che replica per l’imprenditore minore e il professionista la facoltà di proseguire il mutuo ipotecario sull’abitazione principale, aggiungendo però un’attestazione dell’OCC che nella procedura del consumatore non è richiesta.
Da questi istituti va tenuta distinta la sospensione bancaria in senso stretto, che si ottiene fuori dal tribunale: il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, istituito dall’art. 2, commi 475 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e comunemente noto come Fondo Gasparrini. Non è uno strumento concorsuale, è un beneficio amministrativo gestito da Consap che sospende materialmente il pagamento delle rate. Ne parleremo perché in molte situazioni è la prima mossa da valutare, prima ancora di aprire una procedura.
Requisiti e termini: chi può ottenere che cosa, ed entro quando
La disciplina subordina ciascuno dei quattro strumenti a presupposti propri. Vanno verificati uno per uno, perché l’errore più costoso è impostare la strategia sullo strumento sbagliato e accorgersene quando i termini per l’altro sono ormai consumati.
Presupposto soggettivo della procedura del consumatore. L’art. 67 CCII è riservato al consumatore, cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il correttivo-ter è intervenuto sulla definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, precisando che rientra nella nozione anche il socio di società di persone, purché acceda alla procedura per debiti contratti in qualità di consumatore. Va precisato che la giurisprudenza di legittimità mantiene una linea rigorosa sulla debitoria promiscua: la presenza di una componente significativa di indebitamento di origine imprenditoriale o professionale preclude l’accesso all’art. 67 e reindirizza verso il concordato minore.
Presupposto oggettivo: regolarità del mutuo alla data di deposito. Per la prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII, il debitore deve essere in regola con le rate al momento in cui deposita la domanda. Se non lo è, la norma prevede la strada alternativa dell’autorizzazione giudiziale al pagamento dell’arretrato per capitale e interessi. Non è una formalità: è il vero snodo della difesa, perché il debitore che si presenta con cinque o sei rate scoperte deve chiedere e ottenere quell’autorizzazione, dimostrando di avere la provvista per sanare.
Assenza di colpa grave, malafede o frode. L’art. 69 CCII pone la condizione soggettiva ostativa. Non si tratta più della “meritevolezza” della L. 3/2012 in senso pieno, ma il vaglio resta e la giurisprudenza di merito lo applica con severità crescente, soprattutto nei casi di ricorso reiterato e insistente al credito.
Durata massima delle misure protettive. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata complessiva della protezione fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi. È un tetto rigido: chi lo consuma male nella fase iniziale si trova scoperto proprio quando l’asta è vicina.
Requisiti del Fondo Gasparrini. L’accesso richiede che il mutuo sia stato contratto per l’acquisto della prima casa, che l’immobile non sia accatastato nelle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9), che l’importo del mutuo non superi la soglia di legge e che ricorra uno degli eventi tipizzati: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cessazione di rapporti di collaborazione o agenzia, morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, calo del fatturato per autonomi e professionisti. La durata della sospensione è modulata sull’evento: sei mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dura fra 30 e 150 giorni, dodici mesi fra 151 e 302 giorni, diciotto mesi oltre 303 giorni. Il Fondo si fa carico del 50% degli interessi maturati nel periodo di sospensione.
Sospensione feriale dei termini: dal 1° al 31 agosto. Nei giudizi civili di opposizione e nei reclami connessi alla procedura, il computo dei termini processuali va effettuato tenendo conto che il periodo di sospensione feriale è quello compreso tra il 1° e il 31 agosto. È un dato che incide concretamente sul calcolo delle scadenze di reclamo quando il provvedimento è comunicato a luglio.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Moratoria dei crediti garantiti: fino a 2 anni (art. 67, c. 4, CCII) | Dall’omologazione del piano | Limite legale di contenuto della proposta | Proposta esposta a inammissibilità o a opposizione dei creditori prelatizi |
| Pagamento dell’arretrato del mutuo autorizzato dal giudice (art. 67, c. 5, CCII) | Riferito al debito scaduto alla data di deposito della domanda | Condizione di ammissibilità della prosecuzione | Senza autorizzazione e senza regolarità, il mutuo non può essere tenuto fuori dal piano e l’immobile rientra nella liquidazione |
| Misure protettive: durata complessiva massima 12 mesi (art. 8 CCII) | Dalla pubblicazione della domanda con richiesta di protezione | Termine perentorio di durata, comprensivo di proroghe e rinnovi | Riespansione delle azioni esecutive individuali dei creditori |
| Sospensione Fondo Gasparrini: fino a 18 mesi | Dall’accoglimento della domanda da parte della banca | Termine massimo di beneficio amministrativo | Ripresa dell’ammortamento; il periodo consumato non è recuperabile |
| Istruttoria Consap sulla domanda al Fondo: 15 giorni solari | Dal ricevimento della documentazione completa | Termine ordinatorio di procedimento | Ritardo nell’avvio della sospensione, con rate che continuano a scadere |
| Reclamo avverso i provvedimenti resi nella procedura (art. 51 CCII) | Dalla comunicazione o notificazione del provvedimento | Perentorio | Definitività del decreto sfavorevole |
| Credito fondiario: azione esecutiva dopo ritardato pagamento di almeno 7 rate, anche non consecutive (art. 41, c. 2, TUB) | Dall’inadempimento delle rate | Presupposto legale dell’azione | Legittimazione della banca a procedere esecutivamente sull’immobile |
La procedura passo per passo
La sequenza che segue descrive il percorso tipico di chi ha un mutuo sull’abitazione e un passivo ulteriore non sostenibile. Ogni passaggio indica chi agisce, davanti a quale organo, con quale atto ed entro quando.
Passo 1 — Ricostruzione della posizione debitoria e del rapporto di mutuo. Prima di qualsiasi scelta processuale va accertato lo stato esatto del mutuo: numero di rate scadute e non pagate, importo del capitale residuo, eventuale intervenuta decadenza dal beneficio del termine, eventuale risoluzione già comunicata dalla banca, natura fondiaria o meno del finanziamento. Il dato sulla risoluzione è decisivo: un mutuo già risolto pone problemi ricostruttivi diversi rispetto a un mutuo semplicemente in ritardo. Va precisato che la soglia delle sette rate dell’art. 41, comma 2, TUB non fa scattare automaticamente la risoluzione: legittima la banca ad agire, ma la decadenza dal beneficio del termine dipende dalle clausole contrattuali e dalla condotta effettiva dell’istituto.
Passo 2 — Verifica preliminare del Fondo Gasparrini. Se ricorre uno degli eventi tipizzati, la domanda va presentata alla banca mutuante, sull’apposita modulistica, con la documentazione richiesta. La banca trasmette a Consap, che comunica l’esito entro quindici giorni solari dal ricevimento. È un passaggio che va valutato prima di aprire una procedura concorsuale, non dopo: sospendere le rate in via amministrativa può bastare a superare una crisi temporanea, e in ogni caso stabilizza la posizione mentre si costruisce il piano.
Passo 3 — Nomina dell’OCC e incarico al gestore della crisi. Il consumatore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi competente, che nomina il gestore. Il gestore accede alle banche dati, verifica il passivo, ricostruisce le cause del sovraindebitamento e redige la relazione particolareggiata che accompagna la proposta. In termini operativi, è in questa fase che si decide se il mutuo può restare fuori dal piano oppure no: la relazione dell’OCC deve dare conto della sostenibilità della rata rispetto al reddito residuo del nucleo familiare.
Passo 4 — Scelta dello strumento. Se il debitore è consumatore in senso stretto, la strada è la ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII. Se ha debiti di origine imprenditoriale o professionale, anche cessata, la strada è il concordato minore ex artt. 74 e seguenti CCII, con la disciplina del mutuo dettata dall’art. 75, comma 2-bis. Se non vi è alcuna capacità di rimborso, resta la liquidazione controllata e, per l’incapiente, l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Sbagliare strumento non produce un ritardo: produce un decreto di inammissibilità, e nel frattempo l’esecuzione immobiliare cammina.
Passo 5 — Costruzione tecnica del trattamento del mutuo. Qui si opera la scelta strategica di fondo, che è binaria. Prima opzione: prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII, con il mutuo pagato alle scadenze originarie e il resto del passivo falcidiato. Seconda opzione: inclusione del credito ipotecario nel piano con moratoria fino a due anni ex art. 67, comma 4, CCII, e riconoscimento degli interessi legali durante il differimento. Terza opzione, quando l’immobile non è salvabile: liquidazione del bene con soddisfazione del creditore ipotecario nei limiti della capienza attestata dall’OCC e degradazione a chirografo dell’eccedenza.
Passo 6 — Istanza di autorizzazione al pagamento dell’arretrato. Se il debitore non è in regola alla data di deposito, va formulata l’istanza al giudice per essere autorizzati a pagare capitale e interessi scaduti. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che, in questo contesto, il debitore può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute, così da poter poi proseguire nel contratto. L’istanza va sostenuta con l’indicazione della provvista: senza dimostrare da dove arrivano quelle somme, l’autorizzazione non arriva.
Passo 7 — Domanda di misure protettive. Il Codice non conosce, nelle procedure di sovraindebitamento, un blocco automatico collegato al mero deposito del ricorso. La protezione presuppone una istanza espressa del debitore e un provvedimento del giudice che la accolga. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la leva è l’art. 70, comma 4, CCII, la cui formula consente al giudice non solo di sospendere le esecuzioni pendenti, ma anche di inibire l’inizio di nuove azioni esecutive e cautelari. Chi deposita la domanda senza chiedere contestualmente le misure protettive resta esposto: l’asta già fissata prosegue.
Passo 8 — Deposito della domanda e apertura. La domanda si propone al tribunale competente, che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore giudica in composizione monocratica ai sensi dell’art. 67, comma 6, CCII. La competenza territoriale si radica sul centro degli interessi principali del debitore, con presunzione relativa di coincidenza con la residenza. L’assistenza tecnica è necessaria: la giurisprudenza di merito ha sanzionato con la nullità il ricorso depositato personalmente dal debitore senza difensore.
Passo 9 — Omologazione ed esecuzione. Il giudice omologa il piano se ricorrono i presupposti e in assenza di opposizioni fondate. Da quel momento decorrono i termini della moratoria eventualmente prevista e riprende il pagamento secondo il cronoprogramma. Va precisato che l’omologazione incide sulle esecuzioni individuali pendenti, e la giurisprudenza di merito si è occupata specificamente della sorte del processo esecutivo e delle statuizioni accessorie che seguono alla sua chiusura.
Passo 10 — Vigilanza sull’esecuzione e gestione delle patologie. L’inadempimento del piano espone alla revoca dell’omologazione e all’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73 CCII. In termini operativi significa che la sospensione ottenuta va difesa mese per mese, monitorando le scadenze e intervenendo prima che l’inadempimento diventi strutturale.
I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre: si deposita la domanda senza chiedere le misure protettive; si costruisce la prosecuzione del mutuo senza verificare la regolarità dei pagamenti alla data di deposito; si consuma il tetto dei dodici mesi di protezione in una fase in cui non serviva, restando poi scoperti alla vigilia dell’aggiudicazione.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non sono casi reali e non descrivono pratiche seguite dallo Studio: servono a mostrare come cambiano i numeri a seconda dello strumento adottato.
Ipotesi A — Prosecuzione del mutuo ex art. 67, comma 5, CCII. Consumatore con reddito netto mensile di 1.930 €, coniuge con reddito di 740 €. Mutuo ipotecario sull’abitazione principale, capitale residuo 118.740 €, rata mensile 613 €, ammortamento residuo 17 anni, pagamenti regolari fino alla data del deposito. Passivo ulteriore: prestito personale 21.480 €, tre carte revolving per complessivi 14.230 €, cessione del quinto residua 11.590 €, per un totale chirografario di 47.300 €. Sviluppo: il mutuo viene tenuto fuori dal piano e proseguito alle scadenze originarie. Il reddito familiare disponibile, detratte le spese di sostentamento del nucleo e la rata di mutuo, consente un accantonamento mensile di 412 €. Su un piano di 60 mesi la provvista destinata ai chirografari è pari a 24.720 €, cui si aggiunge un apporto di terzi di 6.000 €, per complessivi 30.720 €. Esito: soddisfazione dei chirografari nella misura del 64,9% circa, con conservazione integrale dell’abitazione. Il credito ipotecario non subisce falcidia perché resta estraneo al piano; gli altri creditori ricevono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene, poiché l’ipoteca assorbirebbe il ricavato d’asta. Il vantaggio comparativo è ciò che l’OCC deve attestare e che il giudice verifica in sede di omologazione.
Ipotesi B — Autorizzazione al pagamento dell’arretrato e moratoria. Stesso mutuo, ma con sei rate scadute e non pagate. Debito scaduto: 6 × 613 € = 3.678 €, oltre interessi di mora maturati per 187 €, per un totale di 3.865 €. Domanda depositata il 14 aprile 2026. Sviluppo: il debitore non è in regola alla data di deposito, quindi la prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII non è praticabile in via diretta. Viene formulata istanza di autorizzazione al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data, indicando come provvista una liquidazione TFR di 9.200 € già maturata e documentata. Il giudice autorizza; il pagamento di 3.865 € viene eseguito e il mutuo torna in bonis. Le rate a scadere proseguono secondo il piano di ammortamento originario. Variante: se la provvista non fosse disponibile, il credito ipotecario rientrerebbe nel piano con moratoria ex art. 67, comma 4, CCII. Ipotizzando omologazione il 9 settembre 2026 e moratoria di 22 mesi, il pagamento del creditore ipotecario avrebbe avvio nel luglio 2028, con riconoscimento degli interessi legali sul periodo di differimento. Nei 22 mesi il debitore non versa rate alla banca e destina l’intera capacità di rimborso alla ricostituzione della propria stabilità. È questo, in senso tecnico, il caso in cui le rate del mutuo si sospendono davvero.
Casi particolari
Il mutuo già risolto dalla banca. Se l’istituto ha dichiarato la risoluzione del contratto prima del deposito della domanda, la prosecuzione alle scadenze originarie diventa problematica: non esiste più un piano di ammortamento da proseguire, ma un credito integralmente esigibile. La costruzione difensiva passa allora dalla contestazione dell’efficacia della risoluzione, dalla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali per la decadenza dal beneficio del termine e, in subordine, dalla ristrutturazione del credito ipotecario dentro il piano con moratoria.
La procedura familiare. Quando più membri dello stesso nucleo sono sovraindebitati e conviventi, la domanda può essere presentata congiuntamente ai sensi dell’art. 66 CCII. Il correttivo-ter ha rivisto la norma, chiarendo in negativo che in presenza di un consumatore non può essere proposta la procedura del consumatore quando gli altri membri non lo sono. La giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto ammissibile la previsione di prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione anche quando la qualità di consumatore è rivestita da un solo componente del nucleo.
L’imprenditore o professionista con mutuo sull’abitazione. Fino al correttivo-ter l’art. 75, comma 3, CCII riferiva la prosecuzione del mutuo ai soli beni strumentali all’esercizio dell’impresa, e la giurisprudenza si era divisa fra un orientamento restrittivo, ancorato al dato letterale, e uno più liberale che ammetteva l’estensione all’abitazione. Il comma 2-bis introdotto nel 2024 ha risolto la disparità, ma con un requisito aggiuntivo rispetto alla procedura del consumatore: serve l’attestazione dell’OCC che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
L’esecuzione immobiliare già avviata con asta fissata. La protezione non è automatica e non retroagisce sugli atti già compiuti. Occorre un’istanza tempestiva e un provvedimento del giudice della crisi, che va poi coordinato con il giudice dell’esecuzione. In questi casi il fattore determinante non è la fondatezza della proposta, ma la velocità con cui la si deposita.
Il debitore incapiente. Chi non ha alcuna utilità da offrire ai creditori non può costruire un piano, ma può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII. In quel caso il tema della sospensione delle rate non si pone: l’immobile ipotecato, di regola, viene liquidato.
Il mutuo cointestato con un soggetto non sovraindebitato. Quando il finanziamento è intestato a due persone e solo una accede alla procedura, la posizione del cointestatario resta impregiudicata: l’obbligazione solidale non si estingue né si riduce per effetto dell’omologazione ottenuta dall’altro. In termini operativi significa che la banca può continuare a rivolgersi al coobbligato per l’intero, e che la costruzione del piano deve tenerne conto sotto due profili. Il primo è la sostenibilità reale: se il coobbligato è in grado di sostenere la rata, la prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII diventa più solida, perché il flusso di pagamento non dipende esclusivamente dal debitore in procedura. Il secondo è il rischio di regresso: il coobbligato che paga acquista un credito verso il debitore, e quel credito va collocato correttamente nel passivo per evitare che il piano venga contestato in sede di omologazione.
Il mutuo con garanzia prestata da un terzo datore d’ipoteca. Ipotesi frequente quando i genitori hanno ipotecato un proprio immobile per il finanziamento del figlio. L’immobile del terzo non entra nel patrimonio da liquidare, ma l’ipoteca resta pienamente efficace: il creditore può escutere la garanzia reale indipendentemente dall’esito della procedura del debitore principale. La conseguenza pratica è che una proposta che falcidi il credito ipotecario senza affrontare la posizione del terzo datore rischia di risolversi in un trasferimento del problema, non in una soluzione. Le misure protettive concesse al debitore, del resto, operano sul suo patrimonio e non impediscono l’aggressione dell’immobile altrui.
Il secondo mutuo o l’ipoteca di secondo grado. Quando sull’abitazione gravano due iscrizioni, la valutazione di capienza va condotta separatamente per ciascun grado. Va precisato che la prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII è pensata per il rapporto di mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, ma nulla impedisce che il creditore di grado successivo, incapiente rispetto al valore del bene, sia degradato a chirografo e trattato nel piano come tale. È in questi casi che l’attestazione dell’OCC sulla capienza a valore di mercato assume rilievo decisivo, perché è su quel dato che si misura la porzione del credito destinata alla falcidia.
La rinegoziazione stragiudiziale come alternativa. Prima di aprire una procedura, va sempre verificata la percorribilità di una rinegoziazione delle condizioni con l’istituto: allungamento della durata, passaggio da variabile a fisso, sospensione della sola quota capitale. Sono soluzioni che non richiedono un tribunale e non producono le conseguenze reputazionali di una procedura concorsuale, ma vanno negoziate con dati alla mano e non con una richiesta generica di dilazione. Quando la crisi è temporanea e il passivo ulteriore è contenuto, questa è spesso la strada che conserva più opzioni per il futuro.
In questo terreno la qualifica professionale di chi assiste il debitore incide sull’esito: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e avvocato cassazionista, e conosce quindi sia la costruzione tecnica del piano dal lato dell’organismo, sia la sua difesa nei gradi di impugnazione.
Domande frequenti
Se deposito la domanda di sovraindebitamento, la banca deve smettere di chiedermi le rate? No, non per il solo fatto del deposito. Il Codice non prevede un blocco automatico delle azioni esecutive nelle procedure di sovraindebitamento: la protezione va chiesta con istanza espressa e concessa dal giudice. Anche quando viene concessa, essa impedisce al creditore di iniziare o proseguire pignoramenti, ma non estingue né sospende di per sé l’obbligazione di pagare le rate. La sospensione dell’esigibilità del debito ipotecario si ottiene con la moratoria prevista dall’art. 67, comma 4, CCII, che opera dall’omologazione del piano e non dal deposito della domanda.
Per quanto tempo si possono sospendere le rate? Dipende dallo strumento. La moratoria nel piano del consumatore arriva fino a due anni dall’omologazione. Il Fondo Gasparrini consente una sospensione fino a diciotto mesi complessivi, modulata sulla durata dell’evento che l’ha giustificata, e nel computo rientrano anche le sospensioni concesse autonomamente dalla banca. Le misure protettive, che sono cosa diversa, non possono superare complessivamente dodici mesi, proroghe e rinnovi inclusi. I tre periodi non si sommano liberamente: vanno pianificati in sequenza.
Durante la sospensione gli interessi continuano a maturare? Sì. Nella moratoria ex art. 67, comma 4, CCII la norma prevede espressamente il riconoscimento degli interessi legali durante il periodo di differimento. Nel Fondo Gasparrini gli interessi maturano sul capitale residuo, ma il Fondo si fa carico del 50% di quelli generati nel periodo di sospensione, mentre il restante 50% viene restituito dal mutuatario a partire dalla rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con conseguente allungamento del piano. Sospendere non significa cancellare.
Ho sei rate arretrate: posso ancora salvare la casa? È possibile, ma non per la via diretta. La prosecuzione del mutuo ex art. 67, comma 5, CCII presuppone la regolarità alla data di deposito; in mancanza, occorre chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. La giurisprudenza di merito ha ammesso la rimessione in termini del debitore per il pagamento delle rate scadute proprio al fine di consentire la prosecuzione del contratto. Serve però indicare con precisione la provvista con cui si intende sanare.
Posso tenere fuori dal piano il mutuo e falcidiare tutto il resto? È esattamente l’effetto della prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII, e per l’imprenditore minore dell’art. 75, comma 2-bis, CCII. Va però verificato che l’operazione non leda gli altri creditori: nel concordato minore l’attestazione dell’OCC su questo punto è richiesta dalla norma. Nella pratica il ragionamento è comparativo: se il ricavato dell’asta verrebbe comunque assorbito dall’ipoteca, tenere l’immobile fuori dal piano non toglie nulla ai chirografari e consente al debitore di destinare loro il reddito.
Che succede se, dopo l’omologazione, non riesco a rispettare il piano? L’inadempimento espone alla revoca dell’omologazione, con possibile apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73 CCII. In quel caso l’immobile ipotecato rientra nella liquidazione. Va precisato che la giurisprudenza di merito ha ammesso, in presenza di determinate condizioni, la riproposizione di un nuovo piano che rispetti le ragioni tecniche che avevano condotto alla revoca del precedente: non è una seconda possibilità automatica, ma non è nemmeno una porta chiusa.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono sono stati verificati e sono ordinati per rilevanza rispetto al tema del mutuo e della sospensione delle rate.
Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676. Pronunciandosi sull’art. 67, comma 4, CCII nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024, la Corte ha affermato che la previsione sulla moratoria dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca va letta nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei debiti corrispondenti e degli interessi legali fino a due anni, senza che sia necessario prevedere l’inizio dei pagamenti entro quel biennio. È la pronuncia più direttamente utile a chi vuole ottenere una vera sospensione delle rate ipotecarie dentro il piano.
Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. In riferimento all’art. 8, comma 4, della L. 3/2012, la Corte ha qualificato la moratoria annuale come sospensione e ha chiarito il momento a partire dal quale matura il diritto del creditore prelatizio agli interessi legali. La decisione è stata poi discussa proprio nel raffronto con il nuovo art. 67, comma 4, CCII, e continua a essere richiamata nelle difese sul punto.
Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. La Corte ha ammesso che il piano del consumatore, nella vigenza della L. 3/2012, potesse prevedere una dilazione iniziale nel pagamento dei crediti prelatizi anche superiore all’anno rispetto all’omologazione, a condizione che ai creditori fosse consentito di esprimersi sulla proposta. Il principio conserva rilievo interpretativo nella lettura del limite biennale attuale.
Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834 e Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544. Entrambe hanno riconosciuto, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, pur in assenza di voto nel piano del consumatore, purché ai creditori sia garantita la possibilità di pronunciarsi sulla convenienza della proposta. Sono i precedenti su cui si è costruito l’orientamento poi trasfuso nel Codice.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. In tema di concordato minore, la Corte si è occupata del piano che prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario secondo l’ammortamento originario su un bene personale, con falcidia degli altri crediti. Rileva in particolare l’affermazione secondo cui la violazione delle regole sulla prelazione costituisce causa di inammissibilità rilevabile dal giudice anche d’ufficio già in fase di ammissione, senza attendere l’omologazione. È l’avvertimento tecnico più importante per chi costruisce un piano attorno alla conservazione della casa.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La Corte ha confermato la lettura restrittiva della nozione di consumatore, escludendo dall’accesso all’art. 67 CCII chi abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale e, più in generale, chi presenti una componente significativa di indebitamento di origine imprenditoriale. La pronuncia si colloca nel solco di Cass. 22699/2023 sulla debitoria promiscua e determina, in concreto, la scelta fra art. 67 e concordato minore.
Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2023, n. 22699. Ha negato l’accesso al piano del consumatore in presenza di obbligazioni assunte per scopi imprenditoriali o a essi funzionali. È il precedente cardine in materia di debitoria mista.
Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Ha stabilito che la valutazione della condotta del consumatore va condotta alla luce del criterio dell’art. 69 CCII, e non più secondo la nozione di meritevolezza della disciplina previgente. Incide direttamente sulla difesa contro le opposizioni fondate sulla condotta pregressa del debitore.
Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. Ha chiarito che la negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio, pur potendo precludere all’istituto la proposizione dell’opposizione, non interferisce con la valutazione del giudice sulla condotta del debitore: la colpa grave di quest’ultimo resta autonomamente rilevante ai fini dell’accesso alla procedura.
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725. Ha precisato che, per escludere la banca finanziatrice dalla possibilità di opporsi all’omologazione, occorre che essa abbia omesso un accertamento qualificabile come necessario, non un controllo qualsiasi. La pronuncia restringe l’automatismo che una parte della prassi difensiva aveva costruito sul merito creditizio.
Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Ha affermato che al creditore che abbia concorso a determinare o aggravare l’indebitamento non è comunque precluso di contestare la legittimità della proposta. È il contraltare della pronuncia precedente e va tenuto presente nel valutare il rischio di opposizione.
Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. Ha escluso la legittimazione dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Rileva nei casi, tutt’altro che rari, in cui il mutuo grava su un immobile caduto in successione.
Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157. Ha stabilito che il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano spetta a chi abbia assunto la qualità di parte nel procedimento, salvo eccezioni. Incide sulla strategia difensiva quando il creditore ipotecario è rimasto inerte in prima battuta.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. In tema di concordato minore, ha affermato che l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica per l’omologazione forzosa, con la conseguenza che non opera il richiamo alla disciplina del concordato preventivo. Rileva quando il creditore ipotecario dissente e occorre valutare la praticabilità dell’omologazione nonostante il dissenso.
Fra i provvedimenti di merito, tre meritano segnalazione specifica per il tema del mutuo. Il Tribunale di Pescara, 10 maggio 2025, ha ammesso che il debitore possa essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute al fine di proseguire nel contratto di mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale. Il Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 1° luglio 2024, ha ritenuto ammissibile, nella procedura familiare, la previsione di prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, considerando irrilevante che la qualità di consumatore fosse rivestita da un solo membro del nucleo. Il Tribunale di Bari, Sez. II civ. — Ufficio esecuzioni immobiliari, 11 marzo 2025, si è occupato della sorte dell’esecuzione individuale pendente dopo l’omologazione del piano e delle statuizioni accessorie conseguenti alla sua chiusura.
Sul concordato minore prima del correttivo-ter, il quadro era diviso: il Tribunale di La Spezia, 21 settembre 2023 e il Tribunale di Rimini, 30 novembre 2023 avevano ammesso la prosecuzione del mutuo sull’abitazione, quest’ultimo subordinandola al consenso del creditore ipotecario, mentre la Corte d’Appello di Bari, 29 gennaio 2025 si è collocata nell’orientamento restrittivo fondato sul dato letterale dell’art. 75, comma 3, CCII. Sulla lettura del limite biennale della moratoria, il Tribunale di Napoli Nord, 13 giugno 2025 e il Tribunale di Bolzano, 16 gennaio 2026 hanno ritenuto che il termine individui il momento entro cui avviare i pagamenti, senza precludere piani di durata superiore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Sul mutuo e sulla sospensione delle rate lo Studio interviene con operazioni tecniche precise, non con assistenza generica. Di seguito gli strumenti che vengono attivati.
- Ricostruiamo il rapporto di mutuo acquisendo contratto, piano di ammortamento, conteggi estintivi ed estratti conto, e verifichiamo se e quando è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti dell’art. 41, comma 2, TUB sul credito fondiario, controllando il numero effettivo delle rate in ritardo e la corrispondenza fra la contestazione della banca e i pagamenti realmente effettuati.
- Predisponiamo e depositiamo la domanda di accesso al Fondo Gasparrini, verificando la ricorrenza degli eventi tipizzati, la categoria catastale dell’immobile e la capienza rispetto alle soglie di legge, e seguiamo l’istruttoria Consap.
- Costruiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con il trattamento del credito ipotecario, scegliendo tra prosecuzione ex art. 67, comma 5, CCII e moratoria ex art. 67, comma 4, CCII sulla base dei numeri, non delle preferenze.
- Formuliamo l’istanza di autorizzazione al pagamento del debito scaduto per capitale e interessi, documentando la provvista destinata al ripristino della regolarità del mutuo.
- Depositiamo l’istanza di misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII e, nella procedura del consumatore, sollecitiamo i provvedimenti dell’art. 70, comma 4, CCII per inibire l’inizio di nuove esecuzioni oltre che per sospendere quelle pendenti.
- Interveniamo nel processo esecutivo immobiliare pendente raccordando il giudice della crisi e il giudice dell’esecuzione, e portiamo il provvedimento protettivo davanti al G.E. prima dei termini d’asta.
- Impostiamo il concordato minore per imprenditori minori e professionisti, curando l’attestazione dell’OCC richiesta dall’art. 75, comma 2-bis, CCII sulla capienza del bene a valore di mercato e sull’assenza di pregiudizio per gli altri creditori.
- Resistiamo alle opposizioni dei creditori in sede di omologazione, sul merito creditizio, sulla convenienza della proposta e sulle regole di prelazione, e proponiamo reclamo contro i provvedimenti sfavorevoli.
- Gestiamo la fase esecutiva del piano omologato, monitorando le scadenze della moratoria e intervenendo sulle patologie prima che maturi la revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 73 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema le abilitazioni che pesano di più sono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC: il trattamento del mutuo ipotecario dentro il piano dipende in larga parte da ciò che l’OCC attesta sulla capienza del bene, sulla sostenibilità della rata e sull’assenza di pregiudizio per gli altri creditori, e conoscere dall’interno il modo in cui quelle attestazioni vengono redatte e valutate consente di impostare fin dal primo giorno una proposta che regge il vaglio del tribunale.
A questo si aggiunge la continuità della strategia difensiva dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: la stessa linea, lo stesso difensore, senza il passaggio di consegne che in materia concorsuale disperde impostazione e argomenti. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora congiuntamente sul medesimo fascicolo, così che il calcolo della capacità di rimborso, la ricostruzione contabile del rapporto bancario e la difesa processuale procedano allineati.
In sintesi
Le rate del mutuo, nel sovraindebitamento, si sospendono davvero, ma non per effetto automatico del deposito della domanda. La sospensione vera passa dalla moratoria dell’art. 67, comma 4, CCII, fino a due anni dall’omologazione e con interessi legali; la conservazione della casa passa dalla prosecuzione dell’art. 67, comma 5, CCII, che presuppone regolarità o autorizzazione giudiziale a sanare l’arretrato; la protezione dal pignoramento passa da un’istanza espressa e da un provvedimento del giudice, entro un tetto complessivo di dodici mesi. Fuori dalla procedura resta il Fondo Gasparrini, con i suoi diciotto mesi.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché ne possiede le qualifiche specifiche: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè titolare esattamente delle abilitazioni attorno alle quali il Codice della crisi ha costruito il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore; ed è avvocato cassazionista, il che consente di difendere il piano omologato anche quando il creditore ipotecario impugna e la controversia risale i gradi di giudizio. Ogni mese di ritardo riduce le opzioni disponibili: il numero delle rate scadute condiziona la scelta dello strumento, e l’avanzamento dell’esecuzione immobiliare condiziona l’efficacia della protezione.
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