Una comunicazione della banca, poche righe, e la posizione risulta “a sofferenza”. Da quel momento il sistema bancario legge quel nominativo come quello di un soggetto in stato di insolvenza: gli affidamenti vengono revocati, le istruttorie di mutuo si fermano, le linee di credito commerciali si chiudono, le società di leasing rifiutano le richieste. Il punto che quasi nessuno conosce è che la segnalazione a sofferenza non è la conseguenza automatica del mancato pagamento: presuppone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, e se quella valutazione manca la segnalazione è illegittima. La differenza tra un ritardo nei pagamenti e una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica è esattamente ciò su cui si gioca ogni contenzioso in materia. Chi subisce la segnalazione ha strumenti per ottenerne la cancellazione e, se ricorrono i presupposti, il risarcimento del danno; ma i tempi sono stretti e il danno, una volta prodotto, si consolida in fretta.
Lo Studio Monardo interviene su questa materia perché la segnalazione a sofferenza è, nella sostanza, un problema di diritto bancario contenzioso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa posizione — la verifica dei presupposti contabili della classificazione a sofferenza richiede una lettura tecnica dei saldi e delle esposizioni, non solo una lettura giuridica delle Istruzioni di Banca d’Italia. Ed è materia che arriva spesso fino all’ultimo grado: l’Avvocato è cassazionista, e la stessa linea difensiva impostata davanti al giudice della cautela può essere condotta senza cambi di difensore fino alla Corte di legittimità, dove il tema dei presupposti della sofferenza è stato definito e ridefinito da una serie continua di pronunce.
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Che cos’è la Centrale dei Rischi e cosa significa “sofferenza” sul piano normativo
Sul piano normativo la Centrale dei Rischi (CR) è il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia. La sua base giuridica si trova negli artt. 53, 67 e 107 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), nella delibera CICR del 29 marzo 1994 e, sul piano operativo, nella Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, aggiornata periodicamente. Non è una “lista nera” privata: è un archivio pubblico alimentato obbligatoriamente dagli intermediari vigilati, che vi confluiscono con cadenza mensile le informazioni sulle esposizioni dei propri clienti.
Va precisato subito che la CR non è la stessa cosa dei SIC. I Sistemi di Informazione Creditizia — CRIF con la banca dati EURISC, Experian, CTC — sono banche dati private, alle quali gli intermediari aderiscono su base volontaria, disciplinate sul versante del trattamento dei dati dal Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Le due discipline non coincidono, e l’errore più frequente nelle difese improvvisate è applicare alla CR regole che valgono solo per i SIC (e viceversa).
La classificazione “a sofferenza” è il grado più severo previsto dalle Istruzioni: indica al mercato che quel credito è vantato nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza — anche non accertato giudizialmente — o in una situazione sostanzialmente equiparabile. È qui che si concentra tutta la questione dei presupposti di legittimità. La nozione di insolvenza rilevante ai fini della CR non coincide con l’insolvenza concorsuale: non si identifica con quella fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria ovvero come grave difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.
La ratio della norma è duplice, e comprenderla serve a impostare correttamente la difesa. Da un lato la CR tutela la stabilità del sistema creditizio: consente a ciascun intermediario di conoscere l’esposizione complessiva di un cliente verso l’intero sistema, evitando concessioni di credito a soggetti già gravemente esposti. Dall’altro lato, proprio perché produce effetti pesantissimi sulla reputazione economica del segnalato, la segnalazione è concepita come esito di un accertamento e non come reazione a un inadempimento. La Circolare n. 139/1991 è esplicita su questo punto: l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, quali uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.
La distinzione da istituti affini è altrettanto rilevante in termini operativi. Un credito “scaduto e deteriorato” (past due), un’esposizione classificata come “inadempienza probabile” (unlikely to pay) e una posizione “ristrutturata” a seguito di accordo non sono sofferenze e non producono gli stessi effetti. Un esempio concreto chiarisce la differenza: un’impresa che salta due rate di un finanziamento chirografario ma continua a incassare regolarmente dai propri clienti, presenta un patrimonio netto positivo e ha ordini in portafoglio, è un debitore inadempiente, non un debitore insolvente. La banca può agire per il recupero, può revocare l’affidamento se il contratto lo consente, può iscrivere ipoteca giudiziale: ciò che non può fare è appostare quella posizione a sofferenza soltanto perché quelle due rate non sono state pagate.
Requisiti e termini: quando la segnalazione è legittima e quali scadenze corrono
La disciplina prevede che la classificazione a sofferenza sia subordinata alla contemporanea presenza di alcune condizioni. Vanno esaminate una per una, perché ciascuna, se manca, costituisce un autonomo profilo di illegittimità.
Primo requisito: l’esistenza e la certezza del credito. La segnalazione presuppone un rapporto obbligatorio esistente. Se il credito è inesistente, prescritto, già estinto o riferito a un soggetto diverso, il vizio non riguarda solo i presupposti della classificazione ma investe a monte la stessa esistenza del rapporto segnalato.
Secondo requisito: lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile. È il presupposto sostanziale centrale. Richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente: esposizione verso il sistema, patrimonio, flussi di cassa, andamento del rapporto, garanzie disponibili. Nessuno di questi indici, da solo, giustifica la segnalazione.
Terzo requisito: l’attualità della valutazione. La situazione deficitaria deve sussistere al momento della segnalazione e permanere finché la segnalazione resta in essere. Un peggioramento superato, o una situazione risalente e poi sanata, non legittima il mantenimento dell’appostazione.
Quarto requisito: la non transitorietà della difficoltà. Una tensione di liquidità temporanea, documentata e in via di superamento, non integra il presupposto. La giurisprudenza usa l’espressione “grave e non transitoria difficoltà economica”: entrambi gli aggettivi hanno peso.
Quinto requisito: l’assenza di una contestazione seria e fondata del credito. Quando il cliente non paga perché contesta l’esistenza o l’ammontare del debito — tassi, competenze, anatocismo, addebiti non dovuti — occorre verificare se la contestazione sia oggettivamente non infondata e prospettata in buona fede. Se lo è, il mancato pagamento non esprime insolvenza ma esercizio di un diritto.
Sesto requisito, di natura formale e a geometria variabile: il preavviso. Qui la disciplina si biforca. Nei SIC il preavviso è previsto dal Codice di condotta e dall’art. 125, comma 3, TUB e, secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, costituisce presupposto di legittimità della segnalazione. Nella Centrale dei Rischi, invece, l’informativa di imminente segnalazione ex art. 125, comma 3, TUB non costituisce un presupposto di legittimità ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria. La differenza è decisiva nell’impostazione della domanda: nei SIC l’omesso preavviso porta alla cancellazione, in CR porta (di regola) al risarcimento.
Sul versante delle soglie, le Istruzioni della Banca d’Italia fissano una soglia generale di censimento delle esposizioni pari a 30.000 euro, mentre per le posizioni classificate a sofferenza la soglia di rilevazione è sensibilmente più bassa. I SIC, al contrario, non prevedono soglie minime: vi confluiscono anche piccoli prestiti al consumo, dilazioni e carte revolving.
Quanto ai termini, va tenuto distinto ciò che è perentorio da ciò che è ordinatorio. Nessuno dei termini che seguono ha natura decadenziale per la contestazione della segnalazione in sé — l’azione di accertamento non è soggetta a decadenza — ma il rispetto delle scadenze condiziona l’accesso ai singoli rimedi e, soprattutto, la prova del periculum nel procedimento d’urgenza. Il termine più critico, nella pratica, non è un termine di legge ma un termine di fatto: più tempo passa dalla segnalazione, più si indebolisce l’argomento del pregiudizio imminente e irreparabile su cui si fonda il ricorso ex art. 700 c.p.c.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 15 giorni per regolarizzare dopo il preavviso (SIC) | Ricezione del preavviso | Ordinatorio a favore del cliente | Decorso inutilmente, l’intermediario può trasmettere il dato negativo |
| 30 giorni per il riscontro all’istanza di accesso/rettifica dei dati | Ricezione dell’istanza da parte del gestore | Ordinatorio per il gestore | Legittima il reclamo al Garante; nei SIC può comportare la sospensione della visibilità del dato contestato |
| 60 giorni per la risposta al reclamo all’intermediario | Presentazione del reclamo | Ordinatorio | Il silenzio apre la strada al ricorso all’ABF |
| 12 mesi per il ricorso all’ABF | Presentazione del reclamo all’intermediario | Perentorio per l’accesso al rimedio | Inammissibilità del ricorso arbitrale |
| 12 / 24 mesi di conservazione nei SIC dei ritardi poi sanati | Registrazione della regolarizzazione | Perentorio per il gestore | Permanenza illegittima del dato, cancellabile su istanza |
| 36 mesi di conservazione delle informazioni negative | Cessazione del rapporto o scadenza contrattuale | Perentorio per il gestore | Conservazione oltre termine: violazione autonoma |
| 5 anni per l’azione risarcitoria da illecito aquiliano | Giorno in cui il danno si è verificato | Prescrizione | Estinzione del diritto al risarcimento |
| Sospensione feriale dei termini processuali: 1-31 agosto | Decorrenza dei termini processuali civili | Legale | Non opera per i procedimenti cautelari |
Un’avvertenza sulla sospensione feriale. Nel periodo 1-31 agosto i termini processuali civili sono sospesi, ma la sospensione non si applica ai procedimenti cautelari: un ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione di una segnalazione può essere depositato e trattato anche in agosto. Chi rinvia l’iniziativa a settembre confidando nella sospensione perde un mese di permanenza illegittima del dato, e con esso una parte dell’argomento sull’urgenza.
Procedura passo-passo: come si contesta una segnalazione a sofferenza
In termini operativi, la contestazione si articola in una sequenza. Saltare i primi passaggi per andare direttamente in giudizio è possibile, ma indebolisce il quadro probatorio.
1. Acquisizione della propria posizione in Centrale dei Rischi. L’accesso ai dati della CR si richiede alla Banca d’Italia, tramite le Filiali o il servizio online dedicato, ed è gratuito. Per i SIC, l’istanza va rivolta al gestore (CRIF, Experian, CTC) ai sensi degli artt. 15-19 del GDPR. È il primo atto in assoluto: senza il documento che attesta la classificazione, la data di prima segnalazione e l’importo segnalato, non si costruisce nulla. La visura CR indica anche quali altri intermediari hanno segnalato la posizione e con quale classificazione.
2. Ricostruzione documentale del rapporto. Vanno acquisiti il contratto, gli estratti conto integrali (l’art. 119, comma 4, TUB attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni), le comunicazioni periodiche, l’eventuale preavviso di segnalazione con la prova dell’invio, i piani di ammortamento, gli atti di eventuali giudizi pendenti. Qui si verifica anche la legittimazione del segnalante: nelle cessioni di credito ex art. 58 TUB è frequente che a segnalare sia un cessionario che non prova la titolarità della posizione.
3. Verifica dei presupposti sostanziali. È la parte tecnica. Si tratta di stabilire se, alla data della segnalazione, il quadro patrimoniale e finanziario del cliente giustificasse la valutazione di insolvenza. Si esaminano bilanci, situazioni contabili, esposizione complessiva verso il sistema, garanzie, flussi. È il passaggio in cui la collaborazione tra avvocato e commercialista fa la differenza, perché la contestazione deve essere formulata in termini numerici e non solo argomentativi.
4. Reclamo all’intermediario. Va indirizzato all’ufficio reclami della banca, in forma scritta, con l’indicazione puntuale della segnalazione contestata e dei motivi. L’intermediario deve rispondere entro 60 giorni. Il reclamo non è un adempimento burocratico: è la condizione di procedibilità per il ricorso all’ABF ed è il documento che cristallizza la data in cui la banca è stata messa a conoscenza della contestazione — dato rilevante per la quantificazione del periodo di permanenza illegittima.
5. Istanza di rettifica o cancellazione al gestore della banca dati. Nei SIC si esercitano i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento. Il gestore deve riscontrare entro 30 giorni; in caso di contestazione pendente e mancato riscontro, il Codice di condotta prevede meccanismi di sospensione della visibilità del dato contestato agli altri partecipanti.
6. Scelta del rimedio. A questo punto si aprono tre strade, non alternative in senso assoluto ma da coordinare.
Il ricorso all’ABF è la via stragiudiziale specifica per le controversie con banche e intermediari, accessibile dopo il reclamo e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione, con un contributo di venti euro rimborsato in caso di accoglimento. Le decisioni non sono vincolanti, ma il mancato adeguamento ha conseguenze reputazionali per l’intermediario. È il rimedio elettivo quando il caso è documentalmente solido e non richiede istruttoria.
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è la via da percorrere quando il pregiudizio è attuale: revoca di affidamenti in corso, istruttorie di finanziamento sospese, forniture a rischio, gara d’appalto in scadenza. Va proposto al giudice del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento o davanti al giudice competente per il merito. Richiede la dimostrazione del fumus boni iuris — la probabile illegittimità della segnalazione — e del periculum in mora, cioè il pregiudizio imminente e irreparabile.
L’azione di merito, ordinaria, consente l’accertamento dell’illegittimità, la condanna alla cancellazione o rettifica e la liquidazione integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale. La competenza è del Tribunale, in composizione monocratica, secondo i criteri ordinari.
7. Contenuto necessario dell’atto introduttivo. Qui si concentrano gli errori più costosi. L’atto deve: individuare la segnalazione contestata con data, importo, classificazione e intermediario segnalante; indicare specificamente quale presupposto manca (sostanziale, formale, soggettivo); allegare la visura CR o SIC; documentare la situazione patrimoniale alla data della segnalazione; allegare e provare il danno, voce per voce, e il nesso di causalità tra segnalazione e pregiudizio. Su questo punto la giurisprudenza è ferma e non ammette scorciatoie: il danno non è in re ipsa.
8. Il punto in cui più spesso si sbaglia. Sono tre. Il primo: costruire il ricorso solo sul vizio formale del preavviso, che in CR non travolge la segnalazione. Il secondo: chiedere il risarcimento senza documentare il nesso causale, allegando genericamente “danno all’immagine”. Il terzo: attendere mesi prima di reagire, così svuotando il presupposto dell’urgenza. La difesa efficace muove sempre su due binari paralleli — il vizio sostanziale dei presupposti e la costruzione documentale del danno — e si attiva nelle settimane immediatamente successive alla scoperta della segnalazione, non dopo.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come si applicano concretamente i criteri esposti. Non descrivono casi reali.
Esempio di applicazione n. 1 — impresa e contestazione del credito. Ipotesi: società a responsabilità limitata, esposizione complessiva verso il sistema di 187.300 euro, di cui 64.900 euro verso una società di leasing per canoni relativi a un macchinario. Canoni impagati: sette, per complessivi 23.150 euro, tra ottobre e aprile. Il 3 marzo la società deposita opposizione a decreto ingiuntivo contestando l’indicizzazione applicata ai canoni e chiedendo la rideterminazione del dovuto. Il 14 aprile l’intermediario appòsta la posizione a sofferenza in Centrale dei Rischi. Alla stessa data il bilancio dell’esercizio precedente evidenzia patrimonio netto positivo per 412.000 euro, portafoglio ordini per 590.000 euro e nessun’altra posizione deteriorata verso il sistema.
Sviluppo: la valutazione da compiere non riguarda il mancato pagamento, che è pacifico, ma la complessiva situazione finanziaria. Con patrimonio netto ampiamente positivo, assenza di altre esposizioni deteriorate e ordini in portafoglio, il quadro non è quello di una grave e non transitoria difficoltà economica. Si aggiunge il profilo della contestazione: il mancato pagamento è sorretto da un’opposizione giudiziale non manifestamente infondata, depositata quaranta giorni prima della segnalazione. Esito: la segnalazione risulta priva del presupposto sostanziale. Il 9 maggio un secondo istituto revoca un affidamento di 150.000 euro comunicando espressamente che la decisione consegue alla rilevazione della sofferenza in CR: quella comunicazione è, sul piano probatorio, l’elemento che collega la segnalazione al pregiudizio patrimoniale e rende sostenibile sia il ricorso d’urgenza sia la successiva domanda risarcitoria.
Esempio di applicazione n. 2 — consumatore, preavviso e tempi di conservazione. Ipotesi: prestito personale con rata mensile di 218,60 euro. Restano impagate quattro rate, per complessivi 874,40 euro. Il 27 maggio l’intermediario spedisce il preavviso di imminente segnalazione, ma all’indirizzo di una precedente residenza, comunicata come variata due anni prima e risultante dalla documentazione contrattuale aggiornata. Il 12 giugno la posizione viene segnalata al SIC come inadempimento. Il 30 giugno il cliente, informato dal rifiuto di una richiesta di finanziamento, paga integralmente l’arretrato.
Sviluppo: nei SIC il preavviso è presupposto di legittimità, e l’onere di provare che il cliente ne ha avuto effettiva conoscenza grava sull’intermediario. Una spedizione a indirizzo non aggiornato, quando l’indirizzo corretto risultava agli atti, non assolve quell’onere. Primo esito: la segnalazione è contestabile alla radice, con richiesta di cancellazione retroattiva. Secondo esito, in via subordinata: se la segnalazione fosse ritenuta legittima, essendo il ritardo superiore a due rate, il dato relativo alla regolarizzazione registrata il 30 giugno può essere conservato per ventiquattro mesi da quella registrazione, non oltre. Ogni permanenza successiva a quella scadenza costituisce un trattamento illegittimo autonomo, contestabile con istanza al gestore e reclamo al Garante. Il calcolo va fatto sulla data di registrazione della regolarizzazione, non su quella del pagamento: sono due date che nella pratica non coincidono quasi mai, e la differenza vale settimane di visibilità del dato.
Casi particolari: garanti, cessioni del credito, posizioni collegate
Almeno tre situazioni si collocano fuori dalla regola generale e meritano un’analisi autonoma.
Il garante segnalato. Il fideiussore escusso viene segnalato in CR con evidenza distinta rispetto al debitore principale. Il problema è che la valutazione di insolvenza, per il garante, va compiuta con riferimento alla sua situazione patrimoniale, non a quella del garantito. Un fideiussore patrimonialmente capiente, che contesti la fideiussione o l’ammontare dell’escussione, non è per ciò solo un soggetto in stato di insolvenza. La segnalazione automatica del garante per effetto della classificazione del debitore principale è una prassi diffusa e giuridicamente fragile: costituisce uno dei fronti su cui la giurisprudenza di merito più recente ha riconosciuto tutela cautelare, anche in via d’urgenza.
La cessione del credito e il subentro dell’intermediario. Nelle operazioni ex art. 58 TUB e nelle cessioni di NPL, la posizione passa a un cessionario che spesso segnala o mantiene la segnalazione senza provare la propria titolarità. Vanno verificati la pubblicazione dell’avviso di cessione, l’inclusione della specifica posizione nel perimetro ceduto, la continuità delle registrazioni. Un ulteriore profilo riguarda il ritardo nell’aggiornamento: quando il credito è stato pagato, transatto o ceduto a un soggetto non partecipante al sistema, la mancata o tardiva variazione del dato è una condotta autonomamente illecita, distinta dall’illegittimità originaria della segnalazione.
Le posizioni collegate e i gruppi. La segnalazione di una società può riverberarsi sulle collegate, sui soci illimitatamente responsabili e sugli amministratori garanti, con un effetto a catena che moltiplica il danno. In questi casi la ricostruzione va estesa a tutte le posizioni interessate, perché il pregiudizio si manifesta spesso su un soggetto diverso da quello formalmente segnalato — e la legittimazione ad agire di ciascuno va verificata con attenzione, essendo un profilo su cui le domande vengono frequentemente rigettate in rito.
Un quarto profilo, di frequenza crescente, riguarda le posizioni per le quali sia stata avviata una procedura di composizione della crisi o un percorso di ristrutturazione: la classificazione va allineata alla situazione effettiva, e il mantenimento della sofferenza dopo l’omologazione o dopo il perfezionamento di un accordo che preveda diversa appostazione è contestabile come inadempimento contrattuale.
Su questi fronti lo Studio Monardo opera con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario, in grado di condurre la stessa linea difensiva dalla fase cautelare fino al giudizio di legittimità.
Domande frequenti
La banca può segnalarmi a sofferenza se ho saltato solo alcune rate? No, non per quel solo fatto. Il mancato pagamento è il presupposto di fatto da cui l’intermediario parte, ma la classificazione a sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, che evidenzi uno stato di insolvenza o una grave e non transitoria difficoltà economica. La Cassazione lo ha ribadito da ultimo nel 2026: il mero inadempimento non basta. Se la banca ha segnalato limitandosi a constatare le rate impagate, senza alcuna istruttoria sulla situazione patrimoniale, la segnalazione è contestabile.
Devo essere avvisato prima della segnalazione? Dipende dalla banca dati. Nei SIC privati il preavviso è previsto dal Codice di condotta e dall’art. 125, comma 3, TUB, con un termine per regolarizzare, e secondo l’orientamento consolidato dell’ABF incide sulla legittimità della segnalazione. Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’informativa preventiva è inquadrata come obbligo di trasparenza: la sua omissione, di regola, non travolge una segnalazione sostanzialmente fondata, ma può fondare una pretesa risarcitoria per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
Se pago il debito la segnalazione sparisce subito? No. Il pagamento fa venir meno il presupposto per il mantenimento della sofferenza e obbliga l’intermediario ad aggiornare tempestivamente il dato, ma non produce la cancellazione retroattiva della storia pregressa. Nella Centrale dei Rischi le informazioni restano consultabili dagli intermediari per un periodo di trentasei mesi. Nei SIC valgono i tempi del Codice di condotta, differenziati a seconda che il ritardo sia stato sanato e della sua entità. Il ritardo nell’aggiornamento dopo il pagamento è però una condotta autonomamente contestabile.
Ho contestato il credito in giudizio: la banca può comunque segnalarmi? La contestazione del credito, se seria e prospettata in buona fede, incide sulla legittimità della segnalazione, perché il mancato pagamento non esprime in quel caso incapacità finanziaria ma esercizio di una difesa. La valutazione va condotta ex ante, verificando se i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati al momento in cui la banca ha deciso di segnalare. Una contestazione pretestuosa, sollevata solo per ritardare, non produce lo stesso effetto.
Quanto vale il risarcimento per una segnalazione illegittima? Non esiste un importo predeterminato, e soprattutto non esiste alcun automatismo. Il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa: va allegato e provato da chi lo domanda, sia nella componente patrimoniale sia in quella non patrimoniale. La prova può essere fornita anche per presunzioni semplici — dinieghi di credito temporalmente prossimi alla segnalazione, revoche di affidamenti, peggioramento documentato dell’affidabilità commerciale — e il giudice può procedere a liquidazione equitativa, ma solo dopo che l’esistenza del danno sia stata dimostrata.
Caso limite: la segnalazione riguarda un debito che non è mai esistito. Cambia qualcosa? Sì, cambia il piano della contestazione. Se il credito segnalato è inesistente, il vizio non riguarda i presupposti della classificazione ma la stessa esistenza del rapporto obbligatorio: viene meno il dato da segnalare, non solo la sua qualificazione. Resta però fermo che anche in questo caso il risarcimento non consegue automaticamente all’accertamento dell’illegittimità: occorre comunque provare il pregiudizio concreto e il nesso con la segnalazione.
Il quadro giurisprudenziale
La materia è stata costruita quasi interamente dalla giurisprudenza. Di seguito i riferimenti che oggi definiscono i presupposti di legittimità, i confini del preavviso e il regime probatorio del danno.
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo). È la pronuncia più recente e più significativa. In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, il solo inadempimento del debitore — nel caso esaminato, il mancato pagamento di canoni di leasing — non basta a giustificare la segnalazione a sofferenza: occorre accertare, secondo il TUB, la delibera CICR del 29 marzo 1994 e le Istruzioni della Banca d’Italia, una situazione patrimoniale deficitaria o una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile allo stato di insolvenza anche se non accertato in sede concorsuale. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la segnalazione limitandosi a rilevare il mancato pagamento dei canoni: la sentenza è stata cassata con rinvio. Rilevanza: è la pronuncia da porre a fondamento di ogni contestazione dei presupposti sostanziali.
Cass. civ., Sez. I, ord. 26 ottobre 2020, n. 23453. Richiamata dalla stessa ordinanza del 2026. Precisa che la nozione di sofferenza rilevante per la Centrale dei Rischi è più tenue (levior) rispetto all’insolvenza fallimentare: non occorre provare l’incapienza definitiva del debitore, ma serve comunque una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ossia di grave e non transitoria difficoltà economica. Rilevanza: chiarisce che la banca non può difendersi sostenendo che, non essendo il cliente fallibile, la segnalazione era comunque legittima — ma nemmeno il cliente può pretendere che sia richiesta la prova di un’insolvenza concorsuale.
Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635. Ribadisce lo stesso principio in termini sostanzialmente identici e aggiunge una precisazione operativa: l’intermediario, nel decidere se procedere alla segnalazione, non deve prescindere dal dato della riduzione del patrimonio del debitore. Rilevanza: il patrimonio è elemento di valutazione obbligatorio, non facoltativo.
Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626. Ha escluso che la sofferenza possa essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente o da un apprezzamento generico dei bilanci. Rilevanza: colpisce la difesa bancaria fondata su valutazioni interne non documentate.
Cass. civ., Sez. I, n. 21428/2007. Pronuncia capostipite. Ha chiarito che la nozione di sofferenza non coincide con l’insolvenza fallimentare: occorre una valutazione negativa della situazione patrimoniale del cliente, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza che rilevino i concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. Rilevanza: definisce il perimetro concettuale entro cui si muovono tutte le pronunce successive.
Cass. civ., n. 26361/2014. Ai fini della sofferenza rileva la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, mentre non assume rilievo la volontà di non adempiere quando è giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito. Rilevanza: è il riferimento per il debitore che non paga perché ha contestato in giudizio il credito.
Cass. civ., Sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594. In materia di responsabilità civile, il danno all’immagine da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, costituendo danno-conseguenza, non è sussistente in re ipsa e va allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Rilevanza: è il precedente che ha stabilizzato il regime probatorio ancora oggi applicato.
Cass. civ., n. 9385/2018. Ha chiarito che la prova del danno può essere fornita anche per presunzioni semplici. Rilevanza: temperamento essenziale del principio precedente, da invocare quando manca la prova documentale diretta di ciascuna conseguenza.
Cass. civ., ord. n. 11732/2024. Anche quando la segnalazione è ritenuta illegittima, il diritto al risarcimento non è automatico: il cliente deve fornire la prova specifica del pregiudizio subito, patrimoniale o non patrimoniale, e la tesi del danno in re ipsa va respinta. Rilevanza: conferma l’indirizzo in una pronuncia recentissima e frequentemente citata dalle difese bancarie.
Cass. civ., ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Ribadisce che nel giudizio risarcitorio l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano — spetta all’attore dimostrare esistenza del danno e nesso causale — e precisa che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che per un imprenditore può investire il peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti. Rilevanza: è la pronuncia che indica concretamente quali presunzioni utilizzare nei casi d’impresa.
Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972. Il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre i casi previsti dalla legge, quando sia leso un diritto inviolabile della persona di rilievo costituzionale, restando esclusi i pregiudizi futili o bagatellari; in ogni caso va allegato e provato. Rilevanza: è la cornice entro cui si colloca il danno alla reputazione economica del segnalato.
Cass. civ., n. 1931/2017 e Cass. civ., n. 6589/2023, con Cass. civ., 9 gennaio 2019, n. 207. Richiedono la dimostrazione del nesso tra segnalazione illegittima e danno lamentato secondo la regola generale dell’art. 1223 c.c., che presuppone un rapporto di consequenzialità tra violazione e pregiudizio, e dell’art. 2697, comma 1, c.c. Rilevanza: sono i riferimenti sul nesso causale, il punto su cui più spesso le domande vengono rigettate.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 maggio 2023, n. 4519. Ha affermato che l’invio dell’informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi ex art. 125, comma 3, TUB non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria. La decisione distingue i SIC privati, dove il preavviso previsto dal Codice di condotta è presupposto di legittimità, dalla Centrale dei Rischi, dove l’informativa rileva sul piano risarcitorio senza travolgere una segnalazione sostanzialmente fondata. Rilevanza: è la decisione che orienta la scelta della domanda da proporre.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632. Estende il ragionamento sul preavviso nei SIC ai soggetti non consumatori. Rilevanza: neutralizza l’eccezione bancaria secondo cui l’art. 125, comma 3, TUB tutelerebbe solo il consumatore.
ABF, Collegio di Milano, decisione 28 febbraio 2025, n. 2298 (Pres. Tina, Rel. Persano). Si è pronunciato sul diritto alla cancellazione con efficacia retroattiva delle segnalazioni nei SIC, CRIF e CTC e nella Centrale Rischi, a fronte di vizi formali del preavviso al cliente. Rilevanza: individua i limiti entro cui il vizio del preavviso produce effetti caducatori.
ABF, Collegio di Bari, decisione 2 aprile 2025, n. 3435 (Pres. Tucci, Rel. Siviglia). Ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un SIC, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Rilevanza: sposta sulla banca il rischio della prova della ricezione, e non della semplice spedizione.
ABF, Collegio di Milano, decisione 2 ottobre 2025, n. 8872 (Pres. Tina, Rel. Rizzo). Ha ribadito l’orientamento sull’onere probatorio in capo al cliente che contesti alla banca un’illegittima segnalazione in Centrale rischi e nei SIC, in un caso in cui il ricorrente chiedeva duecentomila euro per danni d’immagine. Rilevanza: misura quanto sia rigoroso, anche in sede arbitrale, il vaglio sulla prova del danno.
ABF, Collegio di Palermo, decisione 29 luglio 2025, n. 7385. Riguarda una segnalazione asseritamente illegittima in Centrale Rischi per assenza ab origine dei relativi presupposti, in un caso di intermediario subentrato in un rapporto di conto corrente acceso con altro istituto. La legittimità della segnalazione era contestata sotto più profili: assenza dei presupposti materiali, mancanza di prova della cessione del credito al nuovo intermediario, avvenuto rimborso. Rilevanza: è il modello argomentativo per i casi di cessione. La coeva decisione n. 7386/2025 dello stesso Collegio affronta la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria.
ABF, Collegio di Roma, decisione 3 luglio 2025, n. 6536. In caso di segnalazione illegittima spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, di cui deve dimostrare sussistenza ed entità, e del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma va provata, eventualmente anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Rilevanza: allinea la sede arbitrale a quella giudiziale sul regime probatorio.
Tribunale di Lanciano, ordinanza 14 luglio 2025. Osserva che l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione, mentre il Codice di condotta, che invece tale obbligo prevede come presupposto di legittimità, si applica ai SIC privati e non alla Centrale dei Rischi. Rilevanza: pronuncia di merito recente che recepisce la distinzione dell’ABF.
Tribunale di Catania, sentenza 2 maggio 2024, n. 2159, e Tribunale di Napoli, sentenza 11 ottobre 2024, n. 8639. La prima applica il regime del nesso causale nei termini sopra richiamati; la seconda sottolinea che gli intermediari, a differenza di quanto avviene con la Centrale Rischi, non sono obbligati a effettuare le segnalazioni nei SIC, i cui dati possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attività creditizia per prevenire il rischio di insolvenza. Rilevanza: differenziano la natura dell’obbligo segnaletico nei due sistemi.
Tribunale di Roma, Sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. Ha accolto un ricorso d’urgenza volto a ottenere l’immediata cancellazione di una segnalazione pregiudizievole nella Centrale Rischi. Rilevanza: conferma la praticabilità della tutela ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione appare prima facie irregolare.
Il filo che lega queste pronunce è unitario. La sofferenza non fotografa un inadempimento: è il risultato di un’istruttoria che l’intermediario deve compiere, documentare e mantenere attuale. Sul versante opposto, l’illegittimità accertata non produce da sola alcun risarcimento: apre la strada alla cancellazione, mentre il danno resta interamente da costruire sul piano probatorio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene sulle segnalazioni a sofferenza con un percorso strutturato, che unisce l’analisi giuridica dei presupposti e la verifica contabile dei dati segnalati. In concreto:
- Acquisiamo la posizione completa presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e presso i gestori dei SIC, ricostruendo date di prima segnalazione, classificazioni, importi e intermediari segnalanti.
- Esercitiamo il diritto di accesso alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB, acquisendo contratti, estratti conto integrali, comunicazioni periodiche e piani di ammortamento necessari a ricostruire il rapporto.
- Verifichiamo il presupposto sostanziale della classificazione, confrontando la situazione patrimoniale e finanziaria alla data della segnalazione con i criteri fissati dalle Istruzioni della Banca d’Italia e dalla giurisprudenza di legittimità.
- Controlliamo il preavviso, la sua esistenza, il suo contenuto, l’indirizzo di spedizione e la prova della ricezione, distinguendo il regime applicabile ai SIC da quello della Centrale dei Rischi.
- Accertiamo la legittimazione del segnalante nelle cessioni ex art. 58 TUB, verificando avviso di cessione, perimetro delle posizioni cedute e continuità delle registrazioni.
- Redigiamo e depositiamo il reclamo all’intermediario, costruito in modo da fissare la data di conoscenza della contestazione e da preparare il successivo ricorso.
- Proponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la posizione è documentalmente definita e non richiede istruttoria.
- Predisponiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione o la rettifica della segnalazione, documentando fumus e periculum con le evidenze di revoca degli affidamenti o di diniego di credito.
- Costruiamo il compendio probatorio del danno: dinieghi di finanziamento, delibere di revoca, corrispondenza con gli istituti, evidenze del deterioramento del rating, elementi da cui trarre le presunzioni ammesse dalla Cassazione.
- Instauriamo e gestiamo il giudizio di merito per l’accertamento dell’illegittimità, la condanna alla cancellazione e la liquidazione del danno, e ne curiamo le fasi di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di una sofferenza non si vince con la sola argomentazione giuridica, perché richiede di dimostrare, numeri alla mano, che alla data della segnalazione la situazione patrimoniale del cliente non era quella di un soggetto insolvente. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sulla stessa posizione, i primi sull’impianto giuridico e processuale, i secondi sulla ricostruzione contabile dei saldi, delle esposizioni e degli indici patrimoniali. A questo si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di condurre la stessa strategia senza soluzione di continuità dal ricorso cautelare fino al giudizio di legittimità: in una materia costruita quasi interamente su pronunce della Prima Sezione civile, impostare fin dall’inizio le difese in funzione di un possibile approdo in Cassazione non è un dettaglio tecnico ma una scelta di metodo. Quando poi la segnalazione si inserisce in un quadro più ampio di crisi — di un privato o di un’impresa — le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consentono di affrontare in parallelo la contestazione del dato e la ristrutturazione dell’esposizione debitoria, che restano due binari della stessa difesa del patrimonio.
In sintesi
La segnalazione a sofferenza è legittima solo se fondata su una valutazione complessiva, attuale e documentata della situazione patrimoniale del cliente, che evidenzi uno stato di insolvenza o una grave e non transitoria difficoltà economica: il mancato pagamento, da solo, non basta mai. Il preavviso incide sulla legittimità della segnalazione nei SIC, mentre nella Centrale dei Rischi rileva soprattutto sul piano risarcitorio. La cancellazione può essere ottenuta anche in via d’urgenza, ma il risarcimento richiede la prova del danno e del nesso causale, che va costruita fin dal primo atto.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che le sono proprie: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di sostenere la contestazione dei presupposti con la verifica contabile dei dati segnalati anziché con affermazioni generiche, e la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di condurre la stessa linea difensiva dalla fase cautelare fino alla Corte di legittimità, dove i confini della nozione di sofferenza continuano a essere precisati. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la sussistenza dei presupposti e costruiremo la strategia più adatta al caso concreto.
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