È la domanda che ci viene rivolta più spesso, quasi sempre con la stessa voce: quella di chi ha appena ricevuto una sentenza, oppure di chi convive da anni con una procedura che sembra non finire mai. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo davvero — quelle formulate al telefono, in studio, nelle email — e abbiamo risposto a ciascuna in modo completo. Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e ritoccato in profondità dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024): il “fallimento” oggi si chiama liquidazione giudiziale, ma per le procedure aperte prima continua ad applicarsi, in larga parte, la vecchia legge fallimentare. Questo doppio binario è il primo motivo per cui alla domanda “quanti anni dura?” non esiste una risposta unica.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia da una posizione tecnica precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono esattamente le abilitazioni che riguardano il funzionamento interno delle procedure concorsuali e liquidatorie, cioè i tempi, i programmi di liquidazione, le chiusure e le esdebitazioni di cui parla questo articolo. Ed è avvocato cassazionista, il che conta quando la durata di una procedura diventa oggetto di reclamo o di ricorso e la partita si sposta davanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.
📩 Se in questo momento avete una procedura aperta e non sapete a che punto è, scriveteci ora: tutti i riferimenti per contattare lo Studio si trovano in fondo a questa pagina.
Ma il fallimento esiste ancora o è stato abolito?
Esiste ancora, ha solo cambiato nome. Dal 15 luglio 2022 la procedura si chiama liquidazione giudiziale. Il legislatore ha eliminato le parole “fallimento” e “fallito” dal vocabolario giuridico per ragioni che hanno a che vedere con lo stigma, non con la sostanza: la struttura è rimasta quella che conoscevamo, con un tribunale che apre la procedura, un curatore che prende in mano il patrimonio, un giudice delegato che autorizza, un comitato dei creditori che controlla, uno stato passivo dove i creditori si insinuano e una liquidazione dei beni che finisce in riparti.
Le differenze vere sono altre e sono tre. La prima riguarda chi può finirci: alla liquidazione giudiziale si accede se si è imprenditori commerciali sopra le soglie dimensionali; chi sta sotto — il consumatore, il professionista, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo — non “fallisce”, ma accede alle procedure di sovraindebitamento, tra cui la liquidazione controllata. La seconda differenza riguarda i tempi interni, che oggi il Codice scandisce con termini espliciti che la legge fallimentare non aveva o aveva più blandi. La terza, la più importante per chi legge questo articolo, riguarda la liberazione dai debiti: nel vecchio sistema arrivava alla fine, come premio; oggi arriva a una data fissa, tre anni dall’apertura, anche se la procedura non è finita.
Attenzione però: se la vostra procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, continuate a stare dentro la legge fallimentare del 1942. Non è un dettaglio, ed è la ragione per cui più avanti dedichiamo una risposta intera a questo problema.
Quindi quanti anni dura, in media, un fallimento?
In media, sette anni. Nella pratica, da meno di due a più di quindici. La media italiana rilevata sui dati del Registro delle imprese si è collocata per anni intorno ai sette anni e qualche mese, con analisi della Banca d’Italia che hanno indicato una durata media superiore ai sette anni e individuato nella liquidazione dei beni la fase che divora più tempo. La statistica, però, mente per eccesso di sintesi: dentro quella media convivono procedure senza attivo che si chiudono in diciotto mesi e procedure con contenziosi e immobili invenduti che superano i quindici anni. Nelle rilevazioni disponibili, circa una procedura chiusa su dieci arrivava al traguardo dopo più di quindici anni.
Il Codice della crisi ha provato a mettere un tetto. L’art. 213 CCII stabilisce che il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura, differibili a sette anni dal giudice delegato nei casi di eccezionale complessità. È il termine sul quale oggi si misura il lavoro del curatore. Non è un termine di decadenza — se scade, la procedura non si chiude da sola e non muore — ma è un parametro che orienta il giudice delegato, che pesa nella valutazione dell’operato del curatore e che si affianca a un altro numero, quello dei sei anni, di cui parliamo tra poco a proposito degli indennizzi.
Quindi la risposta onesta è a due livelli. Sul piano normativo, la liquidazione giudiziale è pensata per stare dentro i cinque anni, eccezionalmente sette. Sul piano reale, la durata dipende da tre variabili che nessuna norma può comprimere: quanti e quali beni ci sono da vendere (un capannone in una zona industriale ferma può restare invenduto per anni), quanti giudizi sono pendenti (cause di responsabilità, revocatorie, opposizioni allo stato passivo), e quanto è efficiente il tribunale competente, perché la variabilità tra uffici giudiziari italiani è enorme e documentata.
Chi decide quando la procedura finisce?
Il tribunale, con un decreto, ma su impulso di chi la procedura la conosce dall’interno. Il meccanismo è quello dell’art. 233 CCII, che elenca i casi di chiusura: quando nessuna domanda di ammissione al passivo è stata presentata nel termine; quando i creditori sono stati integralmente soddisfatti prima del riparto finale; quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; quando risulta che la prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura.
La chiusura è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore, oppure d’ufficio. Contro quel decreto è ammesso reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, e il decreto diventa efficace quando quel termine è decorso senza reclamo oppure quando il reclamo è stato definitivamente respinto. Questo significa che tra il “giorno della chiusura” e il giorno in cui la chiusura produce effetti passa comunque un tempo tecnico, che va calcolato quando si ragiona su scadenze successive.
C’è un punto che sfugge quasi sempre: il curatore non è padrone del calendario, ma ne è il motore. È lui che redige il programma di liquidazione, che chiede al giudice delegato le proroghe, che deposita il rendiconto finale, che propone la chiusura. Un curatore che lascia dormire un cespite invendibile o che non rinuncia ad acquisire un bene manifestamente non conveniente allunga la procedura senza che il debitore, formalmente, possa fare molto. Formalmente. Perché gli strumenti per sollecitare esistono, e ne parliamo nella risposta dedicata alle procedure che vanno per le lunghe.
Dopo quanto tempo mi tolgono i debiti?
Tre anni dall’apertura della procedura. Non dalla chiusura: dall’apertura. È la novità più importante degli ultimi anni e va detta con chiarezza perché moltissime persone continuano a ragionare con il vecchio schema. L’art. 279 CCII riconosce al debitore persona fisica il diritto di conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione, oppure al momento della chiusura della procedura se questa interviene prima.
Tradotto: se la procedura è stata aperta il 14 marzo 2023 e nel 2026 la liquidazione degli immobili è ancora in corso, il debitore persona fisica può comunque essere liberato dai debiti residui a partire dal marzo 2026, mentre la procedura prosegue sul patrimonio per conto suo. Sono due orologi distinti. Uno misura la vita della procedura, l’altro misura il percorso personale del debitore verso la ripartenza. Nel vecchio sistema questi orologi erano uno solo, e girava lentissimo: il tribunale poteva dichiarare inesigibili i debiti residui solo con il decreto di chiusura o su ricorso del fallito presentato entro l’anno successivo.
Restano naturalmente le condizioni di meritevolezza dell’art. 280 CCII — collaborazione con gli organi della procedura, assenza di frodi, di distrazioni, di condotte dolose o gravemente colpose — e restano i debiti che l’esdebitazione non tocca: obblighi di mantenimento e alimentari, obbligazioni da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Ma il baricentro si è spostato: la Cassazione ha chiarito che oggi conta la valutazione qualitativa del comportamento del debitore, non la quantità di quanto i creditori hanno incassato.
Da quando si comincia a contare?
Dal deposito della sentenza che apre la liquidazione giudiziale. È la data cardine, quella da cui decorrono quasi tutti i termini che contano: i cinque anni per il completamento della liquidazione, i tre anni per l’esdebitazione, i tre anni entro cui le azioni revocatorie devono essere promosse. Segnatevela, perché è la data che vi servirà ogni volta che qualcuno vi dirà “manca poco”.
Se però siete creditori e non debitori, il vostro calendario personale parte da un momento diverso. La Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata, per il creditore il computo decorre dalla domanda di insinuazione al passivo, perché è con quella che si instaura il rapporto processuale: il periodo anteriore, tra l’apertura della procedura e l’insinuazione, resta estraneo alla sua posizione.
C’è poi una terza data, che riguarda solo il debitore già cancellato o la società estinta: l’apertura della liquidazione giudiziale è possibile entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e la Cassazione si è occupata anche dei casi in cui la cancellazione stessa viene revocata, chiarendo come si computa quel termine annuale. Sono ipotesi tecniche, ma spiegano perché in certi casi la procedura “arriva” quando l’impresa sembrava chiusa da tempo.
Cosa deve succedere nei primi mesi?
Moltissimo, ed è la fase in cui si decide se la procedura durerà quattro anni o dodici. Il Codice ha riempito i primi mesi di termini precisi. Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza di apertura; il mancato rispetto di quel termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. Non è una formula di stile: è la sanzione che il legislatore ha collegato al ritardo iniziale, perché sa che un programma depositato in ritardo trascina tutto il resto.
Poi c’è il termine degli otto mesi: entro otto mesi dall’apertura devono avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato autorizzi il differimento con decreto motivato. E c’è il termine finale dei cinque anni (sette in casi di eccezionale complessità) per il completamento della liquidazione.
Sul fronte dei creditori, il calendario è scandito dall’accertamento del passivo. Le domande trasmesse al curatore oltre il termine dei trenta giorni prima dell’udienza di verifica e non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono tardive; per le procedure di particolare complessità il tribunale può prorogare quel termine fino a dodici mesi già con la sentenza di apertura. Oltre quella soglia si entra nel territorio delle domande cosiddette ultratardive, ammissibili solo provando che il ritardo è dipeso da causa non imputabile.
Ecco il quadro dei passaggi e dei termini nella liquidazione giudiziale:
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Apertura | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale | Data da cui decorre tutto | Tribunale |
| Inventario e programma | Programma di liquidazione | 60 giorni dall’inventario e comunque non oltre 150 giorni dalla sentenza | Comitato dei creditori, approvazione; giudice delegato |
| Avvio liquidazione | Primo esperimento di vendita e avvio recupero crediti | 8 mesi dall’apertura, salvo differimento motivato | Giudice delegato |
| Accertamento del passivo | Domande tempestive | Fino a 30 giorni prima dell’udienza di verifica | Curatore / giudice delegato |
| Accertamento del passivo | Domande tardive | Entro 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (12 mesi per procedure complesse) | Giudice delegato |
| Azioni recuperatorie | Azioni revocatorie e di inefficacia | Non oltre 3 anni dall’apertura e comunque non oltre 5 anni dal compimento dell’atto | Tribunale |
| Liberazione dai debiti | Esdebitazione del debitore persona fisica | Decorsi 3 anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore | Tribunale |
| Completamento | Fine delle operazioni di liquidazione | Non oltre 5 anni dalla sentenza di apertura, differibili a 7 in casi di eccezionale complessità | Giudice delegato |
| Chiusura | Decreto di chiusura | Reclamo entro 10 giorni dalla comunicazione | Tribunale, poi Corte d’appello |
| Dopo la chiusura | Riapertura della procedura | Entro 5 anni dal decreto di chiusura | Tribunale |
Perché la vendita dei beni ci mette anni?
Perché la liquidazione concorsuale non è una vendita, è una sequenza di vendite. Ogni cespite ha un suo micro-procedimento e ogni micro-procedimento ha tempi tecnici che si sommano: stima del perito, autorizzazione del giudice delegato, pubblicità, esperimento di vendita, eventuale deserzione, ribasso, nuovo esperimento. Un immobile industriale in una zona a domanda depressa può andare deserto tre, quattro, cinque volte prima di trovare un compratore, e ogni giro consuma mesi.
A questo si aggiungono le complicazioni che il curatore trova strada facendo: un bene gravato da ipoteche di più creditori che pretendono trattamenti diversi, un contratto di locazione in corso, un macchinario soggetto a leasing, un immobile abusivo o non conforme catastalmente che va prima regolarizzato, un credito verso un debitore a sua volta insolvente da recuperare con un decreto ingiuntivo e un’esecuzione. La fase liquidatoria è, nelle rilevazioni disponibili, quella che assorbe la porzione più grande della durata complessiva.
Il Codice ha introdotto due valvole di sfogo che accorciano molto le procedure quando vengono usate. La prima: il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente, con notifica dell’istanza e dell’autorizzazione agli uffici competenti per l’annotazione nei pubblici registri. La seconda: la chiusura è ammessa quando risulta che la prosecuzione non permette di soddisfare neppure in parte creditori, prededuzioni e spese. Sono gli strumenti che evitano che una procedura resti aperta per anni a custodire un capannone che nessuno comprerà mai. Sollecitarne l’uso, quando ne ricorrono i presupposti, è una delle attività difensive più concrete che si possano svolgere per un debitore che vuole vedere la fine.
La procedura può chiudersi anche se ci sono cause in corso?
Sì, e questa è una delle riforme che più ha accorciato i tempi reali. L’art. 234 CCII prevede che, una volta compiuta la ripartizione finale dell’attivo, la chiusura non sia impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi gradi. Prima, una causa di responsabilità contro gli amministratori che si trascinava per otto anni teneva aperta l’intera procedura per otto anni.
Il meccanismo funziona così: il tribunale chiude, il decreto di chiusura ex art. 235 CCII disciplina cosa accadrà nella fase successiva, il curatore prosegue i giudizi pendenti e, se ne ricava somme, si fa luogo a riparti supplementari senza che la procedura debba essere riaperta. In presenza di giudizi pendenti la cancellazione della società dal registro delle imprese resta sospesa fino alla conclusione di quei giudizi e all’effettuazione dei riparti supplementari, e la curatela può mantenere aperti codice fiscale e partita IVA per gli adempimenti che maturino dopo la chiusura.
Per il debitore persona fisica c’è una conseguenza da tenere presente: l’esdebitazione, quando concessa, non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura; se da quei giudizi deriva un maggior riparto ai creditori, il beneficio opera solo per la parte definitivamente non soddisfatta. Si è liberi dai debiti residui, ma il patrimonio già acquisito alla procedura continua il suo percorso.
Cosa succede il giorno in cui il tribunale chiude la procedura?
Cessano gli effetti della liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali, e decadono gli organi della procedura. È l’art. 236 CCII, ed è il momento in cui il debitore riprende la disponibilità dei propri beni futuri e la legittimazione a stare in giudizio per i rapporti che lo riguardano.
Se il debitore è una società, la chiusura non riporta l’ente “in bonis”: nelle ipotesi di compiuta ripartizione finale dell’attivo e di insufficienza dell’attivo, l’art. 233, comma 2, CCII consente di passare direttamente dalla chiusura alla cancellazione dal registro delle imprese, richiesta dal curatore, con conseguente estinzione della società. È una deroga voluta alla disciplina ordinaria della liquidazione societaria, pensata proprio per non aggiungere altri mesi a una procedura che ha già dato tutto quello che poteva dare.
Attenzione all’effetto ottico: il decreto di chiusura acquista efficacia solo decorso il termine di dieci giorni per il reclamo, o dopo il rigetto definitivo di quest’ultimo. Nelle procedure più vecchie questo passaggio ha generato contenzioso, perché quando il decreto non veniva comunicato ai creditori scattava il termine lungo di impugnazione di un anno, con la sospensione feriale dei termini — che, ricordiamolo perché è fonte di errori ricorrenti, va dal 1° al 31 agosto — e solo da lì decorrevano i termini successivi.
E se io non ero un imprenditore fallibile? Quanto dura la mia procedura?
Tre anni, con un’architettura tutta diversa. Chi non può accedere alla liquidazione giudiziale — consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative — entra nel mondo del sovraindebitamento, e la procedura liquidatoria che lo riguarda è la liquidazione controllata. Qui la durata non è un fatto statistico: è scritta nella norma. L’art. 272, comma 3, CCII, nel testo riscritto dal correttivo ter, prevede che la procedura rimanga aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura, con chiusura anche anteriore, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Quel triennio non è un capriccio: è il periodo entro il quale la procedura apprende i beni e le quote di reddito che sopravvengono al debitore. È il punto su cui era intervenuta la Corte costituzionale, chiarendo che la procedura deve acquisire quanto perviene al sovraindebitato nei tre anni successivi all’apertura e che, in mancanza di prospettive di incasso, va chiusa. Il correttivo ter ha poi tradotto quell’approdo in norma. La giurisprudenza di merito ha inoltre ammesso che il programma possa prevedere una durata ulteriore per completare le operazioni quando serve, e ha escluso che sia il ricorrente a poter predeterminare la durata: quella scelta appartiene al liquidatore, in sede di predisposizione del programma.
Sul versante della liberazione dai debiti, il meccanismo è speculare a quello della liquidazione giudiziale: per le procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
Qui il tipo di assistenza fa una differenza operativa concreta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce le procedure di sovraindebitamento dal lato di chi le istruisce e le gestisce, non solo dal lato di chi le subisce, e questo cambia il modo in cui si imposta un programma di liquidazione, si dialoga con il liquidatore e si costruisce per tempo il percorso verso l’esdebitazione.
Ho un fallimento aperto dal 2016 con la vecchia legge: valgono i tre anni nuovi?
No, e questo è il punto su cui vediamo il maggior numero di illusioni. Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la legge fallimentare, e la Cassazione ha chiarito che l’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, CCII non riguarda solo il “cuore” della procedura, ma si estende anche agli istituti che ne completano gli effetti — tra cui l’esdebitazione.
Il ragionamento della Corte è che l’esdebitazione non è un istituto autonomo casualmente collegato al fallimento, ma la fase conclusiva della procedura, destinata a completarne gli effetti verso il debitore: applicarle una disciplina diversa da quella che ha governato l’accertamento e la regolazione dei debiti spezzerebbe l’unità del rapporto concorsuale. Ne discende che, per queste procedure, resta applicabile il termine annuale previsto dall’art. 143 legge fallimentare per proporre l’istanza dopo la chiusura, termine che la giurisprudenza qualifica come di decadenza e che la Corte ha ritenuto compatibile sia con i principi costituzionali sia con il diritto dell’Unione europea.
La conseguenza pratica è brutale nella sua semplicità: chi ha una vecchia procedura chiusa e ha lasciato passare l’anno senza presentare istanza rischia di non poter più recuperare il beneficio. E non può ripiegare sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII per rimettere in gioco quella stessa esposizione debitoria: la Cassazione ha escluso questa via di fuga. Se avete una procedura chiusa negli ultimi anni e nessuno vi ha mai parlato di esdebitazione, la verifica delle date è la prima cosa da fare, e va fatta subito.
Il fallimento della società tocca anche me socio? Per quanti anni?
Dipende dal tipo di società, e la risposta cambia radicalmente. Nelle società di capitali — S.r.l., S.p.A. — il patrimonio personale dei soci resta separato: la procedura riguarda la società, e i soci ne sono toccati solo se hanno prestato garanzie personali, tipicamente fideiussioni bancarie, oppure se sono chiamati a rispondere come amministratori in giudizi di responsabilità. In quel caso, però, non è la durata della liquidazione giudiziale a scandire il loro tempo: è la durata del giudizio di responsabilità, che ha i suoi gradi e i suoi anni.
Nelle società di persone con soci illimitatamente responsabili — S.n.c., S.a.s. per gli accomandatari — la procedura si estende ai soci, e qui i tempi si moltiplicano perché occorre distinguere le masse: c’è un attivo e un passivo della società e ci sono attivi e passivi personali di ciascun socio, con interventi liquidatori diversi per ciascuno. La giurisprudenza di merito ha affrontato esattamente questo tema anche nella liquidazione controllata di una S.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, ricordando che l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto trascorsi tre anni dall’apertura, salve le condizioni ostative.
Il punto operativo è che ogni socio ha un proprio orologio per l’esdebitazione, agganciato all’apertura della procedura che lo riguarda. Trattarli come un blocco unico è un errore che costa mesi.
Possono riaprirlo dopo che è chiuso?
Sì, entro cinque anni dal decreto di chiusura. È l’art. 237 CCII: su istanza del debitore o di qualunque creditore, il tribunale può ordinare la riapertura quando risulti che nel patrimonio del debitore esistono attività di entità tale da rendere utile un nuovo corso della procedura. Il procedimento si svolge davanti allo stesso tribunale concorsuale, in camera di consiglio, e il tribunale accerta soltanto i presupposti della riapertura, non di nuovo i requisiti di insolvenza.
Due precisazioni che valgono oro. La prima: la riapertura ha efficacia ex nunc, cioè gli effetti si ripristinano dal momento della sentenza che la dispone e non travolgono gli atti compiuti dal debitore dopo la chiusura. La seconda: la riapertura non può essere disposta d’ufficio dal tribunale né su istanza del pubblico ministero.
E poi c’è la protezione più importante: la riapertura non è possibile quando il tribunale ha già pronunciato l’esdebitazione del debitore. È la ragione più concreta per cui vale la pena occuparsi dell’esdebitazione al momento giusto anziché rimandare. Chi è stato esdebitato ha chiuso quella storia; chi non lo è stato resta esposto per cinque anni all’eventualità che una sopravvenienza patrimoniale — un’eredità, una vincita, un credito che si materializza — riaccenda tutto.
Rischio di restare “fallito” a vita?
No. Il “registro dei falliti” non esiste più e le incapacità personali cessano con la chiusura della procedura, secondo quanto dispone l’art. 236 CCII. Non esiste, nel sistema attuale, una condizione permanente di fallito che accompagni una persona per sempre.
Detto questo, dobbiamo essere onesti sui limiti reali, perché la rassicurazione che ignora i problemi non serve a nessuno. Il tempo giuridico della procedura e il tempo reputazionale non coincidono. La sentenza di apertura è iscritta nel registro delle imprese e resta consultabile; le visure storiche conservano traccia degli eventi societari; le banche dati private che alimentano le valutazioni creditizie hanno tempi di conservazione fissati dai rispettivi codici di condotta, che non seguono il calendario del tribunale. E in alcune norme di settore permangono limitazioni collegate allo stato di liquidazione giudiziale, in particolare in materia di cariche societarie, che vanno verificate caso per caso perché la disciplina è stratificata.
Perciò la risposta è duplice, e va tenuta insieme. Sul piano dei debiti, l’esdebitazione chiude davvero: i creditori concorsuali non possono più pretendere il pagamento delle somme rimaste insoddisfatte, e la Cassazione ha ricondotto all’esdebitazione anche i debiti tributari e contributivi maturati nell’esercizio dell’impresa, non essendo compresi tra le esclusioni di legge. Sul piano pratico della ripartenza — riaprire un’attività, ottenere credito, essere nominati amministratori — servono tempi ulteriori e vanno gestiti con strumenti diversi da quelli concorsuali.
Per quanti anni i creditori possono ancora chiedermi soldi?
Fino all’esdebitazione, e la data dell’esdebitazione dipende da quale sistema vi si applica. Se la vostra procedura è retta dal Codice della crisi, il traguardo è nei tre anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore. Se è retta dalla legge fallimentare, il traguardo è alla chiusura, con l’istanza da proporre entro l’anno successivo.
Dopo il decreto di esdebitazione, i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti diventano inesigibili nei vostri confronti. Restano fuori, come dicevamo, gli obblighi di mantenimento e alimentari, le obbligazioni risarcitorie da illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. E restano intatte le posizioni dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso: l’esdebitazione libera voi, non chi ha garantito per voi. È una delle informazioni che diamo più spesso e che più spesso sorprende, perché molte persone scoprono solo in quel momento che il coniuge o il familiare che aveva firmato la fideiussione resta esposto per intero.
Un ultimo punto, che riguarda chi non è ancora arrivato all’esdebitazione: durante la procedura i creditori non possono agire individualmente, perché opera il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. La procedura, che vi pesa addosso come una cappa, è anche l’ombrello che vi ripara. Quando si chiude senza esdebitazione, l’ombrello si chiude e le azioni individuali ripartono.
Se la procedura va troppo per le lunghe, posso fare qualcosa?
Sì, su due fronti distinti: uno acceleratorio, dentro la procedura, e uno risarcitorio, fuori.
Dentro la procedura si lavora sui termini dell’art. 213 CCII: sollecitare al giudice delegato il rispetto del termine per il completamento della liquidazione, contestare le richieste di differimento non adeguatamente motivate, chiedere che il curatore valuti la rinuncia ad acquisire o a liquidare beni manifestamente non convenienti, insistere sulla chiusura quando ricorrono i presupposti dell’art. 233 CCII. È un lavoro poco appariscente e molto efficace, che si fa con istanze scritte, documentate e reiterate.
Fuori dalla procedura c’è la legge Pinto. L’art. 2, comma 2-bis, della L. 89/2001 fissa in sei anni la durata ragionevole delle procedure concorsuali: superata quella soglia, il creditore ammesso al passivo — e in linea di principio anche il debitore — può chiedere l’equa riparazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 dell’8 luglio 2025, ha confermato la legittimità di quel termine legale respingendo la questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, e la Cassazione ha ribadito che il giudice non può sostituire al parametro fissato dalla legge una durata diversa ritenuta più adeguata alla complessità della singola procedura: la complessità può incidere sulla valutazione equitativa dell’indennizzo, non allungare ex post il termine ragionevole.
L’indennizzo previsto dalla legge si colloca in una forbice annua stabilita per legge e incontra un limite specifico nelle procedure concorsuali: non può superare il valore del credito ammesso al passivo. Ci sono poi termini di decadenza rigorosi per proporre la domanda, che decorrono dalla definitività del decreto di chiusura, e casi in cui la condotta processuale abusiva ha portato le corti a ridurre drasticamente le spese pur riconoscendo il diritto all’indennizzo. Va fatto bene, con le allegazioni giuste sul pregiudizio concretamente patito, perché su questo punto la giurisprudenza è esigente.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Sono due esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per far vedere come si muovono gli orologi. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono simulazioni.
Prima simulazione: l’imprenditore individuale e i due orologi
Liquidazione giudiziale di un’impresa individuale aperta con sentenza depositata il 14 marzo 2023. Passivo accertato: 487.300 €, di cui 112.800 € privilegiati. Attivo stimato: un capannone gravato da ipoteca, alcuni macchinari, crediti verso clienti per 63.400 €.
- Inventario completato a maggio 2023; programma di liquidazione depositato il 8 agosto 2023, entro i 150 giorni dalla sentenza previsti dall’art. 213 CCII.
- Primo esperimento di vendita del capannone fissato a novembre 2023, entro gli otto mesi dall’apertura.
- Il capannone va deserto tre volte tra novembre 2023 e febbraio 2025; viene aggiudicato al quarto tentativo nel giugno 2025 per 128.450 €, cioè il 46% del valore di stima iniziale.
- I crediti verso clienti richiedono due decreti ingiuntivi e un’esecuzione: incasso effettivo 21.900 € entro il 2026.
- Primo orologio, quello della procedura: riparto finale realisticamente collocabile nel 2027, dunque una durata di circa quattro anni e mezzo, dentro il termine quinquennale dell’art. 213 CCII.
- Secondo orologio, quello del debitore: i tre anni dall’apertura maturano il 14 marzo 2026. Da quella data, ricorrendo le condizioni dell’art. 280 CCII, l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione, pur restando la procedura aperta sul patrimonio per un altro anno abbondante.
Cosa cambia se nessuno se ne occupa: l’imprenditore aspetta il 2027 credendo di doverlo fare, e perde tredici mesi di vita libera dai debiti che la legge gli riconosceva già.
Seconda simulazione: la vecchia procedura e i sei anni della legge Pinto
Fallimento di una S.r.l. dichiarato il 19 maggio 2015, chiuso con decreto del 7 febbraio 2025. Un fornitore si insinua al passivo il 3 settembre 2015 per un credito chirografario di 31.740 €, ammesso integralmente, e incassa in sede di riparto 2.190 €.
- Durata computabile per il creditore: dalla domanda di insinuazione (settembre 2015) alla definitività del decreto di chiusura, quindi circa nove anni e mezzo.
- Soglia di ragionevole durata per le procedure concorsuali: sei anni.
- Eccedenza: circa tre anni e mezzo.
- Su quell’eccedenza si calcola l’indennizzo secondo la forbice annua di legge, con il limite invalicabile del valore del credito ammesso: qui il tetto è alto, 31.740 €, e non morde. In una procedura in cui il credito ammesso fosse stato di 6.583 €, l’indennizzo sarebbe stato riportato a quella cifra anche se il calcolo per anni avesse dato di più.
- La domanda va proposta nel termine di decadenza che decorre dalla definitività del decreto di chiusura, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Cosa cambia se nessuno se ne occupa: il termine scade e un diritto maturato in nove anni di attesa svanisce in sei mesi di disattenzione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il mio diritto a liberarmi dai debiti può scadere?”
Praticamente nessuno la formula. Tutti chiedono quanto dura la procedura; quasi nessuno chiede se esiste una finestra oltre la quale il beneficio non è più recuperabile. Eppure è lì che si perdono le partite.
Sotto il Codice della crisi la finestra è generosa e ben strutturata: il diritto matura decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore, e la disciplina dopo il correttivo ter lega la decisione sull’istanza al decreto di chiusura. Su questo punto era sorto un contrasto interpretativo serio — se la contestualità imposta dalla norma dovesse intendersi come coincidenza temporale rigorosa, il debitore che avesse presentato l’istanza il giorno dopo la chiusura si sarebbe trovato fuori — tanto che il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. La Consulta si è pronunciata con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, escludendo l’illegittimità della norma ma respingendo la lettura più restrittiva: la contestualità richiesta è funzionale e logica, non una coincidenza temporale assoluta, e la domanda non è preclusa per il solo fatto di essere stata presentata dopo il decreto di chiusura, purché resti collegata alla liquidazione giudiziale e siano rispettate le garanzie del contraddittorio con i creditori. Un principio di buon senso, arrivato dopo mesi di incertezza applicativa.
Sotto la legge fallimentare, invece, la finestra è stretta e implacabile: istanza entro un anno dalla chiusura, a pena di decadenza, e la Cassazione ha confermato che questo termine continua ad applicarsi alle procedure aperte prima del Codice, ritenendolo compatibile con il diritto dell’Unione europea. Chi ha una procedura vecchia e lascia passare quell’anno perde il beneficio, e non lo recupera per vie laterali.
La domanda giusta, quindi, non è “quanto manca alla fine”, ma “qual è la mia prossima scadenza e chi la sta sorvegliando”. Perché la prossima scadenza esiste sempre, quasi mai coincide con la chiusura della procedura, e nessuno ha l’obbligo istituzionale di ricordarvela.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco il quadro delle pronunce che oggi governano la materia della durata delle procedure concorsuali e della liberazione dai debiti, con l’indicazione di cosa afferma ciascuna e perché conta per chi si pone la domanda di questo articolo.
Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 12 maggio 2026. Ha dichiarato non illegittimo l’art. 281, comma 1, CCII, ma ne ha imposto una lettura non formalistica: la contestualità tra decisione sull’esdebitazione e decreto di chiusura è funzionale, non cronologica in senso stretto, e la domanda presentata dopo la chiusura non è per ciò solo preclusa. Rilevanza: salva il debitore che arriva “tardi” di poco e mantiene l’esdebitazione dentro la procedura invece di costringerlo ad avviarne un’altra.
Corte costituzionale, sentenza n. 102 dell’8 luglio 2025. Ha esaminato la legittimità del termine di sei anni fissato dall’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 per la ragionevole durata delle procedure concorsuali, su questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, confermandone la tenuta costituzionale. Rilevanza: i sei anni restano il metro con cui si misura il ritardo indennizzabile.
Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024. Ha chiarito che la procedura liquidatoria del sovraindebitato deve acquisire i beni e le quote di reddito che pervengono al debitore nei tre anni successivi all’apertura e che, in assenza di prospettive di incasso, va chiusa. Rilevanza: è la pronuncia da cui nasce il triennio poi codificato nell’art. 272 CCII dal correttivo ter.
Cassazione civile, Sez. II, 17 luglio 2025, n. 20008. Ha ribadito che il giudice non può sostituire al parametro legale dei sei anni una durata diversa ritenuta più congrua rispetto alla complessità della singola procedura. Rilevanza: toglie ai giudici di merito lo strumento con cui più spesso venivano respinte le domande di equa riparazione nelle procedure lunghe e complesse.
Cassazione civile, Sez. II, 5 dicembre 2025, n. 31806. È intervenuta sul computo della ragionevole durata nelle procedure concorsuali in un caso in cui la Corte d’appello aveva respinto la domanda del creditore per ragioni legate alla determinazione del termine ragionevole. Rilevanza: conferma quanto sia decisivo impostare correttamente il calcolo del periodo indennizzabile.
Cassazione civile, Sez. II, 5 gennaio 2024, n. 324. Ha stabilito che, per il creditore, il computo della ragionevole durata della procedura decorre dalla domanda di insinuazione al passivo, perché solo con essa si instaura il rapporto processuale, restando irrilevante il periodo anteriore. Rilevanza: definisce il dies a quo di ogni domanda Pinto proposta da un creditore concorsuale.
Cassazione civile, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 31274. Ha esaminato i criteri di valutazione della durata di una procedura fallimentare protrattasi oltre quattordici anni, sui presupposti dell’allegazione del pregiudizio e sul rilievo della complessità. Rilevanza: indica cosa deve essere allegato e provato perché la domanda di equa riparazione non venga respinta in radice.
Cassazione civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469. Ha affermato l’ultrattività della disciplina fallimentare, ai sensi dell’art. 390, comma 2, CCII, anche in materia di esdebitazione, con conseguente perdurante applicazione del termine annuale di decadenza dell’art. 143 l. fall., ritenuto compatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione. Rilevanza: è la pronuncia che determina il calendario di chi ha una procedura aperta prima del 15 luglio 2022.
Cassazione civile, Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Ha escluso che il soggetto già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall., possa invocare per quella stessa esposizione debitoria il beneficio riservato al sovraindebitato incapiente dall’art. 283 CCII. Rilevanza: chiude la scorciatoia più tentata da chi ha perso il termine annuale.
Cassazione civile, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835. Ha ricostruito l’esdebitazione come fase conclusiva della procedura concorsuale, non come istituto autonomo, traendone la conseguenza dell’applicazione delle norme sostanziali e processuali proprie del sistema in cui la procedura si è aperta. Rilevanza: è la premessa teorica del principio poi consolidato nel 2026.
Cassazione civile, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562. Ha affermato che il presupposto decisivo dell’esdebitazione è la meritevolezza del comportamento del debitore, escludendo che il beneficio possa essere negato per ragioni meramente quantitative legate alla modesta soddisfazione dei creditori. Rilevanza: sposta il giudizio dal quanto è stato pagato al come ci si è comportati, ampliando l’accesso al beneficio.
Cassazione civile, Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Ha escluso che la meritevolezza costituisca presupposto di ammissibilità della domanda di accesso alla liquidazione controllata proposta dal sovraindebitato. Rilevanza: impedisce che il debitore venga fermato sulla soglia della procedura per valutazioni che appartengono alla fase dell’esdebitazione.
Cassazione civile, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Ha richiesto, a pena di inammissibilità della domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore, che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: un difetto documentale in apertura può far ripartire tutto da capo, con mesi persi.
Cassazione civile, Sez. I, 1 aprile 2025, n. 8647. Si è occupata del computo del termine annuale per l’apertura della procedura nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese, nell’ipotesi di revoca della cancellazione. Rilevanza: riguarda chi credeva di avere chiuso ogni pendenza con la cancellazione e si vede raggiunto dopo.
Tribunale di Savona, 23 gennaio 2025. Ha ritenuto ammissibile, a determinate condizioni, la previsione di un termine di durata della liquidazione controllata oltre il triennio. Rilevanza: conferma che i tre anni sono una durata minima strutturale, non un tetto invalicabile.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025. Ha dichiarato inammissibile la predeterminazione della durata della liquidazione da parte del ricorrente, riservando la scelta al liquidatore in sede di programma. Rilevanza: chi presenta il ricorso non può “prenotare” la durata che preferisce.
Tribunale di Rimini, 12 novembre 2025. Ha affrontato la liquidazione controllata di una S.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, imponendo la distinzione delle masse attive e passive e ricordando che l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, salve le condizioni ostative. Rilevanza: è la mappa dei tempi quando la procedura coinvolge insieme società e soci.
Tribunale di Arezzo, ordinanza 25 giugno 2025. Ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII sulla contestualità tra istanza di esdebitazione e chiusura. Rilevanza: è l’atto che ha generato la sentenza n. 74/2026 e che documenta quanto fosse concreto il rischio applicativo.
E voi, concretamente, cosa fate?
Questo è il punto in cui smettiamo di descrivere il sistema e diciamo cosa facciamo materialmente sui fascicoli. Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene sulla durata di una procedura concorsuale e sul percorso di liberazione dai debiti.
- Ricostruiamo il calendario esatto della procedura. Recuperiamo la sentenza di apertura, il decreto di esecutività dello stato passivo, il programma di liquidazione e i provvedimenti del giudice delegato, e fissiamo su una linea temporale tutte le date che contano: i 150 giorni, gli 8 mesi, i 3 anni per l’esdebitazione, i 5 anni dell’art. 213 CCII, il termine per la riapertura.
- Verifichiamo quale disciplina si applica, confrontando la data di apertura con il 15 luglio 2022, e determiniamo se il cliente rientra nel regime dell’art. 279 CCII o nel regime ultrattivo della legge fallimentare con il termine annuale dell’art. 143.
- Depositiamo l’istanza di esdebitazione nel momento tecnicamente corretto, corredata della documentazione sulla condotta collaborativa, sull’assenza di atti in frode e sull’assenza delle cause ostative dell’art. 280 CCII.
- Redigiamo e depositiamo le istanze acceleratorie al giudice delegato: sollecito al rispetto del termine di completamento della liquidazione, opposizione alle richieste di differimento non motivate, richiesta di valutazione della rinuncia ai beni manifestamente non convenienti ai sensi dell’art. 213, comma 2, CCII.
- Chiediamo la chiusura quando ne ricorrono i presupposti dell’art. 233 CCII, documentando l’insufficienza dell’attivo residuo rispetto a crediti prededucibili e spese di procedura.
- Calcoliamo il periodo indennizzabile ai sensi della legge Pinto e predisponiamo il ricorso per equa riparazione, verificando il dies a quo — che per il creditore decorre dall’insinuazione al passivo — e i termini di decadenza collegati alla definitività del decreto di chiusura.
- Presentiamo e coltiviamo le domande di ammissione al passivo, comprese le tardive entro il termine dei sei o dodici mesi e le ultratardive con la prova della causa non imputabile del ritardo.
- Proponiamo reclamo contro i decreti di chiusura e i provvedimenti pregiudizievoli nel termine di dieci giorni, e proseguiamo, quando ne ricorrono i presupposti, con il ricorso per cassazione.
- Costruiamo i percorsi di sovraindebitamento per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, esdebitazione dell’incapiente, curando il rapporto con l’OCC e la completezza della relazione, la cui carenza può far dichiarare inammissibile la domanda.
- Verifichiamo l’esposizione residua dopo l’esdebitazione: coobbligati, fideiussori, debiti non esdebitabili, posizioni dei soci illimitatamente responsabili, così che il cliente sappia esattamente cosa è finito e cosa no.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come la durata delle procedure concorsuali, le abilitazioni che pesano di più sono quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come si costruisce un programma di liquidazione, come si scandiscono le acquisizioni nel triennio, quando un liquidatore può chiedere la chiusura anticipata e quali documenti reggono un giudizio di meritevolezza. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, decisiva quando la domanda “quanti anni durerà?” può ancora ricevere la risposta migliore, cioè: nessuno, perché la procedura si può evitare intervenendo prima.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. Chi imposta il fascicolo è chi lo porta in Corte d’appello in sede di reclamo e, se serve, in Cassazione: non c’è passaggio di consegne, non c’è una linea difensiva che si riscrive da capo quando la partita sale di grado.
E c’è lo staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo. In materia concorsuale è una necessità operativa, non un vezzo organizzativo: il calcolo dell’attivo realizzabile, la lettura del rendiconto del curatore, la verifica dei riparti e la ricostruzione della posizione debitoria richiedono competenze contabili che affiancano quelle giuridiche fin dal primo incontro.
Tre cose da portare via
Alla domanda “quanti anni dura il fallimento” abbiamo dato molte risposte perché la domanda ne contiene molte. Se dovessimo condensarle in tre messaggi, sarebbero questi.
Primo: la procedura e la vostra liberazione dai debiti non durano lo stesso tempo. La liquidazione giudiziale è pensata per stare in cinque anni, eccezionalmente sette, e nella realtà italiana ne dura mediamente sette; l’esdebitazione, invece, matura a tre anni dall’apertura. Aspettare la fine della procedura per occuparsene è l’errore più costoso e più comune.
Secondo: la data di apertura decide tutto. Prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare, con il termine annuale dell’art. 143 a pena di decadenza; dopo, il Codice della crisi, con i tre anni dell’art. 279. Sono due mondi, e confonderli significa perdere un diritto.
Terzo: il tempo eccessivo ha un prezzo che qualcuno deve pagare. Sei anni è la soglia oltre la quale la durata di una procedura concorsuale diventa indennizzabile, e la Corte costituzionale e la Cassazione hanno confermato che quel parametro non si allunga a piacimento in nome della complessità.
Su tutti e tre questi fronti lo Studio Monardo interviene con le abilitazioni che questa materia richiede: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per governare dall’interno tempi, programmi ed esdebitazioni; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per intervenire quando la procedura si può ancora evitare; avvocato cassazionista per portare avanti la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado quando la durata o la chiusura diventano materia di reclamo e di ricorso.
📩 Non lasciate che siano i termini a decidere al posto vostro: se avete una procedura aperta, chiusa da poco o all’orizzonte, scriveteci oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
