Perché abbiamo scritto questa guida in forma di domande
Quando un imprenditore ci contatta perché l’azienda non riesce più a pagare l’IVA, le ritenute o le cartelle, non arriva con una domanda sola. Arriva con venti domande in fila, quasi sempre le stesse, quasi sempre nello stesso ordine: cosa mi succede adesso, quanto tempo ho, mi portano via i conti, rischio il penale, posso pagare meno, e la casa? Abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso e abbiamo risposto a ciascuna in modo completo, senza formule da manuale.
Il quadro normativo, oggi, è cambiato in profondità. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è stato riscritto in più punti dal cosiddetto Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), che per la prima volta ha portato la transazione fiscale dentro la composizione negoziata con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23. La riscossione ha regole nuove dopo il D.Lgs. 110/2024, che ha riscritto l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 sulla rateizzazione. E la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione-quinquies. Tre binari che si intrecciano e che, se presi separatamente, portano a decisioni sbagliate.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora perché le qualifiche dell’Avvocato coincidono esattamente con i due lati del problema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso che l’imprenditore deve attivare, ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la parte fiscale del debito non viene delegata a un consulente esterno ma trattata dentro la stessa strategia. Una crisi fiscale d’impresa non è un problema tributario con un contorno concorsuale, né il contrario: è un unico problema che va aggredito da entrambi i lati nello stesso momento.
📩 Se sta leggendo questa guida perché la sua impresa ha già superato le soglie di debito fiscale o previdenziale, non rimandi: ci contatti ora, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo a questo articolo.
BLOCCO A — LE BASI
“Cos’è esattamente la ‘crisi fiscale d’impresa’? Io ho solo delle cartelle da pagare.”
Non è la stessa cosa, e la differenza è tutto. Avere cartelle è un fatto contabile. Essere in crisi è uno stato giuridico, con conseguenze precise.
Il Codice della crisi definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e la fa emergere da un dato concreto: l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. Tradotto: non conta quanto deve oggi, conta se nei prossimi dodici mesi riuscirà a pagare quello che scade, comprese le imposte correnti. Un’impresa con 400.000 euro di cartelle e margini solidi può non essere in crisi. Un’impresa con 90.000 euro di IVA non versata e ordini in caduta lo è già.
La crisi diventa “fiscale” quando il Fisco è il creditore che detta i tempi. Succede più spesso di quanto si pensi, perché l’IVA e le ritenute sono debiti che l’impresa incassa o trattiene per conto dello Stato: non versarle equivale a finanziarsi con denaro altrui, e questo genera tre conseguenze che si sommano. La prima è economica: sanzioni e interessi che gonfiano il debito. La seconda è procedurale: iscrizione a ruolo, cartella, fermi, ipoteche, pignoramenti presso terzi. La terza è personale: sopra certe soglie scatta la rilevanza penale a carico di chi amministra.
C’è poi un elemento che molti imprenditori scoprono tardi: la legge chiede all’impresa di accorgersi da sola della crisi. L’art. 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi. L’art. 3 del Codice della crisi elenca i segnali d’allarme da monitorare: retribuzioni scadute da almeno trenta giorni per oltre metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinanti da più di sessanta giorni pari ad almeno il 5% del totale, ed esposizioni verso Fisco ed enti previdenziali oltre le soglie di legge.
“Chi decide che la mia azienda è in crisi: io, il commercialista o il Fisco?”
Formalmente lei. Nei fatti, oggi, il Fisco glielo dice per primo.
L’art. 25-novies del Codice della crisi obbliga i creditori pubblici qualificati a segnalare all’imprenditore — e all’organo di controllo, se esiste — il superamento di soglie precise. L’Agenzia delle Entrate segnala l’esistenza di un debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente, e in ogni caso quando il debito supera i 20.000 euro. L’INPS segnala il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento dei contributi quando l’importo supera il 30% di quanto dovuto l’anno prima e comunque 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati, mentre per le imprese senza dipendenti la soglia scende a 5.000 euro. L’INAIL segnala i premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni oltre la soglia di legge. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala i carichi affidati, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, quando superano 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.
Attenzione a cosa è, e cosa non è, quella PEC. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito in modo organico questa disciplina, confermando che la segnalazione ha funzione di allerta preventiva e non coercitiva: contiene l’invito a valutare la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, ma non impone automaticamente all’imprenditore di accedere alla composizione negoziata, che resta un percorso a attivazione volontaria e privo di sanzione diretta per chi resta inerte.
Il punto però è un altro: quella PEC è la prova documentale che lei sapeva. Se in un secondo momento l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, la data della segnalazione diventa un riferimento scomodo per valutare la condotta di amministratori e sindaci. Non essere obbligati a reagire non significa che non reagire sia indifferente.
“Entro quando devo muovermi, in concreto?”
Prima che la crisi diventi insolvenza irreversibile — e questo momento arriva molto prima di quanto immagini.
La composizione negoziata è pensata per l’impresa che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile. È una soglia di ingresso, ma anche un limite di uscita: se l’impresa ha bruciato la cassa, perso i fornitori strategici e accumulato debito fiscale per cinque esercizi, l’esperto lo scriverà nella relazione finale e il percorso si chiuderà senza risultato.
I dati confermano che il tempismo è la variabile decisiva. Secondo le elaborazioni di Unioncamere del maggio 2025, solo il 19% delle composizioni negoziate si era chiuso con esito positivo, con un incremento progressivo degli esiti favorevoli e delle istanze presentate nel tempo. Quel numero non dice che lo strumento non funziona: dice che ci si arriva tardi.
Poi ci sono i termini rigidi, quelli che non ammettono recuperi. Il ricorso contro un atto impositivo o una cartella si propone entro sessanta giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto e con l’ulteriore sospensione di novanta giorni in caso di istanza di accertamento con adesione. La rateizzazione decade con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La definizione agevolata decade con il mancato o insufficiente versamento della prima o unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano.
“Ho ricevuto la segnalazione. È l’inizio della fine?”
No. È l’inizio della parte in cui lei ha ancora delle scelte.
La segnalazione non attiva nessuna procedura, non produce iscrizioni pregiudizievoli, non avvisa banche o fornitori. È un’informazione riservata che arriva a lei e all’organo di controllo. Il danno, semmai, nasce dopo: dall’iscrizione a ruolo, dal fermo amministrativo sui mezzi aziendali, dall’ipoteca sull’immobile, dal pignoramento presso terzi che congela i crediti verso i clienti proprio mentre servono per pagare gli stipendi.
Quello che cambia tutto è cosa fa nelle settimane successive. Le strade praticabili, in ordine crescente di impegno, sono sostanzialmente quattro: la gestione ordinaria del debito con la riscossione, cioè rateizzazione e verifica di ciò che è dovuto davvero; la definizione agevolata, quando è aperta una finestra normativa; la composizione negoziata con eventuale accordo transattivo con il Fisco; gli strumenti di regolazione della crisi veri e propri, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, dove il debito fiscale può essere falcidiato anche senza il consenso dell’amministrazione, a condizioni che vedremo.
La scelta tra queste quattro strade non si fa a sensazione. Si fa con i numeri: quanto debito è realmente esigibile, quanta cassa genera l’impresa nei prossimi dodici o ventiquattro mesi, quanto vale l’azienda in un’ipotesi liquidatoria. Quest’ultimo dato è quello che nessuno calcola all’inizio ed è quello che decide se il Fisco accetterà mai una proposta.
BLOCCO B — LA PROCEDURA
“Da dove si comincia davvero? Qual è il primo atto materiale?”
Il primo atto non è un ricorso e non è un’istanza. È un inventario.
Serve la fotografia completa e verificata dell’esposizione. Si parte dal prospetto informativo e dall’estratto delle posizioni che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione nell’area riservata del proprio sito, che elenca carico per carico l’ente creditore, l’anno di riferimento, l’importo residuo distinto tra capitale, sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione. Poi si incrociano quei dati con il cassetto fiscale, con le comunicazioni di irregolarità non ancora iscritte a ruolo, con gli avvisi bonari, con i piani di dilazione attivi e con le eventuali definizioni agevolate in corso.
Da questo incrocio emergono quasi sempre tre cose. La prima: una parte del debito non è più esigibile, per prescrizione maturata o per vizi di notifica. La seconda: una parte non è ancora iscritta a ruolo, e questa parte segue regole diverse e più favorevoli. La terza: il totale che l’imprenditore aveva in testa è sbagliato, quasi sempre per difetto sul capitale e per eccesso sugli accessori.
Solo dopo si sceglie lo strumento, perché ogni strumento ha un perimetro diverso. La rateizzazione riguarda i carichi affidati alla riscossione. La definizione agevolata riguarda soltanto i carichi rientranti nella finestra temporale definita dalla legge. La transazione fiscale nella composizione negoziata riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali con l’esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Il concordato e gli accordi di ristrutturazione riguardano tutto il passivo, fiscale e non.
“Come funziona la composizione negoziata, in parole semplici?”
È una trattativa assistita, riservata, che si apre su richiesta dell’imprenditore e non toglie a nessuno la gestione dell’impresa.
L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito delle Camere di commercio, allegando la documentazione contabile e fiscale prevista, il progetto di piano di risanamento e il risultato del test pratico di verifica della perseguibilità del risanamento. Una commissione nomina un esperto indipendente, che convoca l’imprenditore e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. Se non ce ne sono, lo dichiara e il percorso si chiude subito: è un filtro, non una formalità.
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’esperto non è un commissario: facilita le trattative con i creditori, segnala le operazioni che possono pregiudicarli, e alla fine redige una relazione finale che certifica come si sono svolte le trattative. L’incarico ha una durata tendenziale di centottanta giorni, prorogabile nei casi previsti.
Se servono, si chiedono al tribunale le misure protettive: la richiesta si pubblica nel registro delle imprese e da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il tribunale fissa l’udienza e conferma, modifica o revoca le misure, che complessivamente non possono superare i duecentoquaranta giorni.
Gli esiti possibili sono più d’uno: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto con i creditori e con l’esperto, un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio quando le trattative non riescono ma si sono svolte correttamente.
“Posso proporre al Fisco di pagare meno di quanto devo? E come?”
Sì, e dal 28 settembre 2024 può farlo anche durante la composizione negoziata. Prima non era possibile: per falcidiare i tributi bisognava necessariamente passare da uno strumento concorsuale, con tempi e costi di sistema molto più alti.
Il Correttivo-ter ha inserito il comma 2-bis nell’art. 23 del Codice della crisi. La norma consente all’imprenditore, nel corso delle trattative, di formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito erariale e dei relativi accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria e la documentazione che attesta la completezza e la veridicità dei dati aziendali.
L’accordo è sottoscritto dalle parti e passa poi al vaglio del tribunale, che ne verifica la regolarità. La giurisprudenza di merito che si è occupata per prima di questo controllo ha chiarito che si tratta di una verifica di conformità formale e sostanziale alla disciplina normativa, che non si estende alla valutazione degli effetti dell’accordo sugli altri creditori né sull’impatto complessivo del risanamento. Gli stessi provvedimenti hanno affermato che l’accordo può avere ad oggetto anche il credito IVA e gli accessori già iscritti a ruolo.
Va detto subito qual è il limite: in composizione negoziata non esiste il cram down. Se il Fisco non aderisce, non c’è un giudice che possa imporgli l’accordo. La natura dell’istituto è contrattuale, come si ricava dal testo stesso della norma, che parla di proposta di accordo, prevede che l’accordo sia sottoscritto dalle parti e che si risolva di diritto in caso di inadempimento. Questa è la ragione per cui la proposta va costruita in modo che convenga oggettivamente all’amministrazione, non in modo che sia sopportabile per l’impresa.
Va aggiunto un dettaglio operativo spesso trascurato: lo strumento di regolazione della crisi che contiene la transazione fiscale può intervenire anche dopo la conclusione della composizione negoziata, e in questo caso la sottoscrizione dell’esperto, dove prevista, può essere apposta successivamente al deposito della relazione finale. Il percorso, in altre parole, non si chiude bruscamente con la fine delle trattative.
“E se l’Agenzia delle Entrate dice no?”
Allora la partita si sposta, e cambiano le regole. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 63 del Codice, e nel concordato preventivo disciplinato dall’art. 88, il tribunale può omologare anche senza l’adesione del creditore pubblico. È il cosiddetto cram down fiscale.
Ma non è un automatismo, ed è qui che si concentra la giurisprudenza più recente. Il Correttivo-ter ha innalzato in modo significativo le soglie minime di soddisfacimento dei crediti erariali e previdenziali richieste per l’omologazione forzosa negli accordi di ristrutturazione, portandole al 50% e al 60% a seconda dei casi, rispetto al 30% e al 40% previsti dalla disciplina transitoria introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023.
E soprattutto: serve un accordo vero con gli altri creditori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha escluso l’omologazione forzosa quando l’accordo raggiunto con gli altri creditori ha natura meramente simbolica ed è utilizzato in modo strumentale per imporre all’erario la falcidia del credito tributario: in quel caso non c’è una ristrutturazione concorsuale del debito, c’è una transazione fiscale forzosa, che devia dalla causa tipica dell’istituto. Lo stesso principio è stato ribadito con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, secondo cui l’adesione forzosa del creditore pubblico deve essere misurata come fattore additivo per raggiungere la maggioranza di legge, il che presuppone che altri creditori abbiano già prestato il proprio consenso.
Sull’altro versante, però, la Corte ha anche ridimensionato il potere di veto dell’amministrazione. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 ha ricondotto il cram down fiscale nel concordato preventivo alla logica della convenienza economica, limitando la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare percorsi di risanamento che le risultano oggettivamente più favorevoli della liquidazione. E con l’ordinanza n. 5870 del 12 febbraio 2026 ha chiarito che l’amministrazione che non abbia proposto formale opposizione davanti al tribunale non può poi impugnare l’omologazione: il dissenso manifestato durante le trattative non basta ad acquisire il ruolo di parte nel giudizio.
“Quali termini devo segnare sul calendario?”
Questi. Sono i passaggi che, nella pratica, scandiscono una crisi fiscale gestita correttamente.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Allerta | Segnalazione del creditore pubblico qualificato (art. 25-novies CCII) | Per l’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque entro 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE | Via PEC all’imprenditore e all’organo di controllo |
| Impugnazione | Ricorso contro cartella o atto impositivo | 60 giorni dalla notifica; sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; +90 giorni con istanza di adesione | Corte di giustizia tributaria di primo grado |
| Riscossione | Istanza di rateizzazione dei carichi affidati | Nessun termine, ma prima dell’avvio delle azioni esecutive | Agenzia delle Entrate-Riscossione |
| Riscossione | Decadenza dal piano di dilazione | Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive | Effetto automatico |
| Composizione negoziata | Istanza di nomina dell’esperto (art. 17 CCII) | Finché il risanamento è ragionevolmente perseguibile | Piattaforma telematica nazionale — Camera di commercio |
| Composizione negoziata | Istanza di misure protettive (artt. 18-19 CCII) | Contestuale o successiva; pubblicazione nel registro delle imprese | Tribunale competente |
| Composizione negoziata | Durata massima delle misure protettive | Fino a 240 giorni complessivi | Tribunale competente |
| Composizione negoziata | Proposta di accordo transattivo fiscale (art. 23, co. 2-bis, CCII) | Nel corso delle trattative | Agenzie fiscali e AdER; verifica del tribunale |
| Composizione negoziata | Relazione finale dell’esperto | Durata tendenziale dell’incarico: 180 giorni, prorogabili | Registro delle imprese |
| Regolazione della crisi | Omologazione con cram down fiscale (artt. 63 e 88 CCII) | All’esito del giudizio di omologazione | Tribunale competente |
Una precisazione che vale più di molte altre: la richiesta di rateizzazione non produce effetti soltanto sulla durata del pagamento. Incide sullo stato del carico, sulle azioni esecutive, sui termini e — quando è presentata nel momento sbagliato — sulla stessa possibilità di contestare il debito. Va inserita in una sequenza, non usata come reazione istintiva alla prima cartella.
“Quante rate posso ottenere oggi sulle cartelle?”
Dipende dall’importo e dall’anno in cui presenta la domanda, perché il D.Lgs. 110/2024 ha costruito una progressione crescente nel tempo.
Per i debiti fino a 120.000 euro, le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 possono essere accolte fino a un massimo di 84 rate mensili su semplice richiesta, con la sola dichiarazione di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Il numero sale a 96 rate per le domande del 2027 e 2028 e a 108 rate dal 1° gennaio 2029.
Per ottenere più rate — fino a 120 — oppure quando il debito supera i 120.000 euro, la difficoltà va documentata. E qui la riforma ha introdotto criteri oggettivi, fissati dal decreto ministeriale del 27 dicembre 2024: per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi semplificati rileva l’ISEE, mentre per le imprese rilevano l’indice di liquidità e il cosiddetto indice Alfa, che mettono in rapporto il debito complessivo con il valore della produzione. Quegli stessi parametri servono sia a verificare la sussistenza della difficoltà sia a determinare il numero massimo di rate concedibili.
Il che significa una cosa molto pratica: la richiesta di dilazione per un’impresa non è più un modulo, è un’istruttoria in cui i numeri di bilancio parlano al posto suo. Se gli indici sono costruiti su una contabilità disallineata, il piano viene tarato male o rifiutato.
BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI
“Ho una rateizzazione in corso e avevo aderito alla rottamazione: cosa succede se entro in composizione negoziata?”
Nulla si azzera automaticamente, e i piani vanno coordinati a mano.
Un chiarimento preliminare sulla rottamazione, perché le date contano. La rottamazione-quinquies è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) e riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consentendo di estinguere il debito senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Le domande andavano presentate entro il 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 e la prima o unica rata scadeva il 31 luglio 2026, con un piano che può arrivare a 54 rate bimestrali distribuite su nove anni e con un importo minimo di 100 euro per rata. Oggi, a settembre 2026, quella finestra è chiusa: chi ha aderito è nella fase di pagamento, chi non lo ha fatto deve ragionare sugli altri strumenti.
Per chi è dentro, il rischio si chiama decadenza. La definizione diventa inefficace in caso di mancato o insufficiente versamento della prima o unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. Le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto, ma il debito residuo torna dovuto per intero secondo le regole ordinarie, con sanzioni e interessi, e riprendono a decorrere prescrizione, decadenza e azioni esecutive. Va tenuto presente anche il meccanismo di imputazione: il pagamento di una rata successiva a quella saltata copre la rata precedente non pagata, non quella corrente, e questo incide sul conteggio ai fini della decadenza.
Nel passaggio alla composizione negoziata la domanda vera diventa un’altra: quale posizione conviene mantenere e quale conviene far confluire nella proposta transattiva. Un carico in rottamazione con rate sostenibili di solito si difende, perché lo sconto già ottenuto su sanzioni e interessi è difficile da replicare. Un carico in dilazione ordinaria pesante, invece, è spesso il candidato naturale a essere ristrutturato dentro l’accordo con il Fisco. Sono scelte da fare carico per carico, non in blocco.
“L’IVA si può tagliare o no? Ho letto tutto e il contrario di tutto.”
La confusione ha una radice storica precisa, e oggi è in buona parte superata.
Nella vecchia disciplina dell’art. 182-ter della legge fallimentare era prevista una limitazione analoga a quella che oggi si legge nell’art. 23, comma 2-bis, del Codice: l’esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Quella formula aveva generato per anni orientamenti difformi sulla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Il nodo è stato sciolto prima dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la decisione del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14 e poi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza dell’8 novembre 2016, n. 26988, fino all’eliminazione normativa della disposizione che aveva alimentato l’incertezza.
Oggi la questione si ripropone in forma nuova perché l’esclusione delle risorse proprie UE è tornata nel testo della norma sulla composizione negoziata. La dottrina prevalente osserva che l’IVA, alla luce della normativa comunitaria, può essere considerata risorsa propria dell’Unione soltanto per una quota minima del suo ammontare, e i primi provvedimenti giudiziali sulla transazione fiscale endo-composizione negoziata hanno affermato che l’accordo può riguardare anche il credito IVA e gli accessori già iscritti a ruolo, ritenendo tali voci non riconducibili alle risorse proprie dell’Unione.
Resta un dato di realtà: l’IVA è la voce su cui l’amministrazione è strutturalmente meno disponibile, e una proposta che parte da uno stralcio aggressivo sull’imposta ha meno probabilità di essere accettata di una che lavora sugli accessori e sulla dilazione del capitale. La tecnica che funziona, quasi sempre, è quella di costruire il vantaggio per l’erario sul confronto con l’alternativa liquidatoria, non sulla percentuale in sé.
“I debiti sono della S.r.l.: rischio con il mio patrimonio personale?”
Non automaticamente, ma le eccezioni sono molte più di quante l’imprenditore si aspetti.
La regola generale è quella dell’autonomia patrimoniale: dei debiti sociali risponde la società. Le eccezioni operano su tre piani distinti, che nella pratica arrivano tutti insieme.
Il primo piano è tributario. L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede una responsabilità propria di liquidatori, amministratori e soci per le imposte dovute dalla società quando il patrimonio sociale sia stato distribuito o destinato ad altre finalità in violazione dell’ordine di preferenza dei crediti. È una responsabilità per obbligazione propria, che si contesta con atto autonomo e che si difende dimostrando come sono state effettivamente impiegate le risorse.
Il secondo piano è civilistico e riguarda la gestione. Quando si verifica una causa di scioglimento, gli amministratori devono gestire l’impresa ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e l’art. 2486 del codice civile stabilisce il criterio di quantificazione del danno in caso di violazione. Continuare a operare accumulando debito fiscale dopo la perdita del capitale è la condotta che più frequentemente genera azioni di responsabilità.
Il terzo piano è penale, e lo affrontiamo tra poco. Ma il collegamento tra i tre piani è la ragione per cui questa materia non si tratta a compartimenti stagni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono due qualifiche che, su questo tema, servono insieme, perché la stessa scelta gestionale va valutata contemporaneamente davanti al Fisco, davanti al tribunale della crisi e nell’eventuale giudizio di responsabilità.
“E i debiti verso l’INPS? Valgono le stesse regole del Fisco?”
No, e questa è una delle asimmetrie più insidiose del sistema attuale.
Quando il Correttivo-ter ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata, l’ha limitata ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali. La transazione contributiva non è stata estesa alla composizione negoziata: il debito verso gli enti previdenziali, in quella sede, non può formare oggetto della proposta di accordo transattivo. Questo significa che un’impresa con un forte debito INPS deve valutare fin dall’inizio se la composizione negoziata basti o se serva approdare a uno strumento di regolazione della crisi, dove invece la transazione contributiva è prevista e dove opera anche il meccanismo di omologazione forzosa.
Discorso analogo, ma con esito diverso, per i tributi locali. Il Correttivo-ter non ha esteso la transazione fiscale ai tributi degli enti territoriali, principio che pure era contenuto nella legge delega per la riforma fiscale. Sul punto è intervenuta anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 256/2024/Par del 24 dicembre 2024. La giurisprudenza di merito ha però trovato una via pratica: il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 14 agosto 2025, ha ritenuto omologabile l’accordo di ristrutturazione che preveda la transazione fiscale ex art. 63 del Codice e, in parallelo, lo stralcio dei crediti tributari comunali in forza di un separato accordo con l’ente.
Nella pratica, quindi, un’impresa con debito misto — erariale, contributivo e locale — deve costruire un’architettura a più binari. Sbagliare il binario significa scoprire a metà percorso che una parte rilevante del passivo non è aggredibile con lo strumento scelto.
“L’esperto e il tribunale controlleranno i miei conti? Ho paura di quello che possono trovare.”
Sì, e conviene arrivarci prima lei.
Ogni strumento di questa materia poggia su un presupposto documentale: la veridicità dei dati aziendali. La proposta di accordo transattivo richiede relazioni che attestano quei dati. Il concordato e gli accordi di ristrutturazione richiedono l’attestazione di un professionista indipendente. La stessa richiesta di dilazione documentata richiede indici calcolati su bilanci coerenti.
Va chiarito cosa significa “veridicità” in questo contesto, perché il termine spaventa più del dovuto. I principi di attestazione elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti chiariscono che l’espressione non va intesa come verità oggettiva, ma nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si fondi su un sistema amministrativo-contabile adeguato, idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti, e che le stime siano state effettuate correttamente.
Il che porta a una conseguenza operativa: se la contabilità è arretrata, se ci sono fatture non registrate, se le rimanenze non sono state inventariate, il primo lavoro non è legale ma contabile. Un percorso di risanamento avviato su dati non ricostruiti si ferma alla prima verifica, e lo fa dopo aver consumato tempo che non torna.
BLOCCO D — LE PAURE FINALI
“Rischio il penale se non ho versato l’IVA?”
Sopra le soglie di legge sì, e la crisi di liquidità da sola non la salva.
L’omesso versamento di ritenute e l’omesso versamento di IVA sono puniti dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 quando superano gli importi annui previsti dalla norma. La linea della Cassazione è consolidata e severa: la crisi di liquidità rientra nell’ordinario rischio d’impresa e non integra la forza maggiore. Scegliere di pagare dipendenti e fornitori anziché l’erario è considerata una decisione imprenditoriale che dimostra la consapevolezza e la volontà di non versare, e quindi integra il dolo generico richiesto dalla fattispecie.
Il D.Lgs. 87/2024 ha però inserito il comma 3-bis nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000, che dà rilievo alla crisi non transitoria di liquidità dovuta a cause non imputabili all’autore, in particolare quando dipende dall’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o illiquidità di terzi. La Cassazione ne ha riconosciuto la possibile applicazione retroattiva, ma a condizioni molto rigorose: l’imputato deve assolvere stringenti oneri di allegazione e di prova, dimostrando la non imputabilità della crisi e l’impossibilità di farvi fronte con altre misure, comprese quelle di gestione del debito fiscale.
Tradotto in termini difensivi: la crisi non si racconta, si documenta. Servono i solleciti ai clienti insolventi, le azioni di recupero, le istanze di rateizzazione presentate, le richieste di credito rifiutate, la sequenza temporale che dimostri che l’impossibilità di adempiere esisteva già alla scadenza tributaria e non è maturata dopo. In più di una pronuncia recente il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché mancava la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere.
“Mi portano via l’azienda? E i conti correnti?”
L’azienda no, non con la riscossione ordinaria. I conti sì, ed è il rischio più immediato.
Lo strumento che paralizza davvero un’impresa non è l’ipoteca né il fermo: è il pignoramento presso terzi, che colpisce i saldi di conto corrente e i crediti verso i clienti. Quando arriva, l’impresa smette di poter pagare stipendi e fornitori nel giro di pochi giorni, anche se sulla carta ha ordini e marginalità. Il fermo amministrativo sui veicoli aziendali e l’ipoteca sugli immobili producono danni più lenti ma bloccano l’accesso al credito e le operazioni straordinarie.
È esattamente qui che le misure protettive della composizione negoziata cambiano la fisica del problema. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Non è una sanatoria del debito: è la sospensione dell’aggressione che consente di negoziare da una posizione che non sia il collasso.
Sull’altro fronte, va ricordato che nei reati tributari opera il sequestro finalizzato alla confisca del profitto, anche per equivalente sui beni dell’amministratore quando l’esecuzione diretta sui beni della società risulta infruttuosa. Anche su questo terreno la giurisprudenza si muove: la Cassazione, con la sentenza n. 39963 del 2025, ha escluso che la confisca possa essere disposta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Meno di quanto pensa, ma il vincolo non è il calendario del Fisco: è la sostenibilità del suo piano.
Il momento in cui è “troppo tardi” non coincide con una data. Coincide con il punto in cui il risanamento non è più ragionevolmente perseguibile: quando la cassa prospettica non copre nemmeno le imposte correnti, quando i fornitori strategici hanno chiuso il fido, quando il debito accumulato è tale che nessuna dilazione compatibile con i flussi lo assorbe. Da quel punto in avanti gli strumenti disponibili cambiano natura: non si parla più di risanamento ma di liquidazione, e l’obiettivo diventa limitare le responsabilità personali e chiudere in modo ordinato.
C’è però un dato che va detto con onestà: anche la liquidazione ha varianti molto diverse tra loro, e non tutte equivalgono a un fallimento subito. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile all’esito di una composizione negoziata in cui le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede senza approdare a una soluzione, si apre senza voto dei creditori, che restano legittimati a opporsi in sede di omologazione. È un esito, non un fallimento della strategia: dipende da cosa si voleva ottenere.
E c’è un vantaggio che scade insieme al tempo. Le misure premiali dell’art. 25-bis del Codice — riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale durante la procedura, riduzione delle sanzioni alla misura minima quando il termine di pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza, abbattimento della metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima nelle ipotesi previste — spettano solo se la composizione negoziata si chiude con una delle soluzioni indicate dalla legge. E il comma 6 dello stesso articolo prevede che i benefici vengano meno in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza. Chi arriva tardi non perde solo opzioni: perde anche gli sconti.
“Se va male, perdo tutto anche in famiglia?”
Dipende dalla forma giuridica e, soprattutto, da cosa è successo prima.
Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili di società di persone la separazione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale non esiste, e questo va detto senza attenuanti. Per il socio di S.r.l. la separazione esiste, ma può essere superata sui tre piani di cui abbiamo parlato: la responsabilità tributaria di liquidatori, amministratori e soci, l’azione di responsabilità per la gestione successiva alla causa di scioglimento, la confisca nei reati tributari.
Ci sono poi le condotte compiute nella fase acuta della crisi, che generano il rischio più concreto. Vendere beni, spostare disponibilità, privilegiare alcuni creditori quando l’impresa è già decotta espone a contestazioni penali che sopravvivono alla chiusura dell’impresa. La Cassazione, con la sentenza n. 411 del 12 gennaio 2026, ha affrontato il caso dell’imprenditore individuale che aveva alienato beni personali prima della liquidazione giudiziale, in tema di bancarotta per distrazione. Con la sentenza n. 40239 del 2025 ha invece annullato la condanna di un amministratore formale inconsapevole, il cosiddetto “testa di legno”, ricordando che la responsabilità richiede la prova della consapevolezza e non discende dalla sola carica.
La conclusione onesta è questa: il patrimonio familiare si protegge prima, non dopo. Non con operazioni difensive dell’ultimo momento, che sono le prime a essere aggredite con l’azione revocatoria e a essere lette come indice di dolo, ma anticipando l’emersione della crisi, documentando ogni scelta gestionale e usando gli strumenti che la legge mette a disposizione mentre sono ancora accessibili.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi che servono a mostrare come si muovono le variabili.
Prima ipotesi: S.r.l. metalmeccanica, debito misto, composizione negoziata
Situazione di partenza. S.r.l. con quattordici dipendenti, volume d’affari 2025 di 1.482.000 euro. Debito IVA relativo al 2024 non versato: 187.400 euro. Ritenute operate e non versate: 62.300 euro. Carichi già affidati alla riscossione: 214.900 euro. Debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni: 341.000 euro, superiori a quelli non scaduti. Il debito IVA risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2026 ammonta a 96.200 euro.
Primo passaggio. Il debito IVA supera i 20.000 euro: scatta la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate ex art. 25-novies, indirizzata all’imprenditore e all’organo di controllo. I carichi affidati, invece, restano sotto la soglia dei 500.000 euro prevista per le società di capitali, quindi da AdER non arriva nulla. L’imprenditore che guardasse solo la riscossione concluderebbe che non c’è allarme: sbaglierebbe.
Secondo passaggio. L’esposizione verso i fornitori scaduta da oltre novanta giorni supera quella non scaduta: è uno dei segnali d’allarme dell’art. 3 del Codice. Sommato alla segnalazione, il quadro impone una decisione.
Terzo passaggio. Istanza di nomina dell’esperto depositata sulla piattaforma il 15 aprile, con richiesta contestuale di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese. Da quel momento i pignoramenti presso terzi in preparazione non possono essere avviati. L’esperto accetta, convoca l’imprenditore, valuta il piano.
Quarto passaggio. Durante le trattative viene formulata la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis: pagamento integrale del capitale IVA e delle ritenute dilazionato in settantadue mesi, stralcio integrale delle sanzioni, riduzione degli interessi. Il vantaggio per l’erario si dimostra con la relazione del professionista indipendente, che confronta l’incasso atteso — capitale pieno in sei anni con impresa in continuità — con quello dell’alternativa liquidatoria, dove il credito erariale privilegiato troverebbe capienza parziale e quello chirografario nessuna.
Quinto passaggio. Sugli interessi maturati durante la procedura opera la riduzione alla misura legale prevista dall’art. 25-bis, comma 1. Se le trattative si chiudessero con uno degli esiti previsti dall’art. 23, comma 2, sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza sarebbero ridotti della metà.
Esito. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo viene sottoscritto e sottoposto alla verifica del tribunale. Se non aderisce, non esiste cram down in composizione negoziata: la scelta diventa uscire verso un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove l’omologazione forzosa è possibile ma alle condizioni e alle soglie di soddisfacimento previste dagli artt. 63 e 88.
Seconda ipotesi: impresa artigiana, definizione agevolata e decadenza
Situazione di partenza. Impresa individuale artigiana. Cartelle per ruoli affidati tra il 2019 e il 2022, totale 164.500 euro, così composti: capitale 118.700 euro, sanzioni 33.900 euro, interessi di mora 9.600 euro, oneri di riscossione 2.300 euro.
Percorso A. Domanda di rottamazione-quinquies presentata entro il 30 aprile 2026. Con la definizione restano dovuti il capitale e le spese, mentre sanzioni, interessi di mora e aggio non sono dovuti. Su 54 rate bimestrali distribuite su nove anni, la rata teorica prima degli interessi previsti dalla norma si colloca attorno ai 2.200 euro. Prima rata al 31 luglio 2026.
Variante critica. L’impresa non versa la rata del 31 luglio. La definizione diventa inefficace: le somme eventualmente già versate restano acquisite come acconto, il debito residuo torna dovuto per intero secondo le regole ordinarie, comprensivo di sanzioni e interessi, e riprendono a decorrere prescrizione, decadenza e azioni esecutive. Il beneficio si perde per intero.
Percorso B. Nessuna adesione entro il termine. A settembre 2026 restano la rateizzazione ordinaria e, se ricorrono i presupposti, i percorsi della crisi. Poiché il debito supera i 120.000 euro complessivi, la richiesta di dilazione non passa per la semplice richiesta: va documentata con l’indice di liquidità e l’indice Alfa. Se invece si isolassero carichi per un importo residuo inferiore a 120.000 euro, la domanda presentata nel 2026 potrebbe ottenere fino a 84 rate mensili su semplice dichiarazione di difficoltà, con una rata attorno ai 1.410 euro su 118.700 euro di residuo.
Confronto. Il percorso A costa meno in valore assoluto ma è rigidissimo sulla decadenza. Il percorso B costa di più ma tollera fino a otto rate non pagate anche non consecutive prima di decadere. Per un’impresa con incassi stagionali molto irregolari, la rigidità può valere più dello sconto: è il tipo di valutazione che va fatta sui flussi di cassa mensili, non sul totale.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
“Da quanto tempo, esattamente, la mia impresa è in crisi — e chi lo stabilirà dopo?”
Nessuno la formula mai. Eppure è la domanda da cui dipende quasi tutto il resto.
Il motivo è che quella data non la sceglie l’imprenditore. Viene ricostruita a posteriori — da un curatore, da un consulente tecnico, da un pubblico ministero — leggendo i bilanci, i flussi, le scritture contabili, i pagamenti selettivi. E una volta fissata, retroagisce su tutto ciò che è successo dopo.
Dopo quella data, i pagamenti fatti ad alcuni creditori e non ad altri diventano potenzialmente revocabili e, nei casi più gravi, valutabili come bancarotta preferenziale. La prosecuzione dell’attività diventa gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 del codice civile, con il criterio di quantificazione del danno che la norma stessa prevede. Le operazioni sul patrimonio personale diventano indizio di distrazione. E la responsabilità dell’organo di controllo, dove esiste, si misura sul momento in cui avrebbe dovuto reagire.
C’è di più: quella data incide sulla difesa penale tributaria. Abbiamo visto che la crisi di liquidità può rilevare solo se l’impossibilità di adempiere esisteva già alla scadenza del versamento e derivava da circostanze non imputabili. Se la crisi è precedente e l’imprenditore ha continuato ad accumulare debito d’imposta senza attivarsi, la stessa crisi che dovrebbe scagionarlo lo accusa.
Ecco perché la prima attività seria di una consulenza specializzata non è scegliere lo strumento: è datare la crisi e documentare le decisioni prese in ciascuna fase. Ricostruire i flussi di cassa mese per mese, isolare il momento in cui il patrimonio netto ha attraversato le soglie rilevanti, archiviare le evidenze di ciò che si è fatto per rimediare — richieste di credito, solleciti, tentativi di ricapitalizzazione, istanze di dilazione. Questo lavoro, fatto prima, vale più di qualsiasi difesa costruita dopo, perché dopo si può solo interpretare materiale che esiste già.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Molto, e negli ultimi due anni con un’intensità nuova, perché il Correttivo-ter ha aperto questioni interpretative che stanno arrivando ora in Cassazione. Ecco i riferimenti più utili per orientarsi.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, l’omologazione forzosa non è ammessa quando l’accordo con gli altri creditori è meramente simbolico e serve solo a imporre all’erario la falcidia del credito tributario: in quel caso l’istituto viene deviato dalla sua causa tipica. La Corte ha precisato che la verifica sull’uso distorto dell’istituto è un’indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è il paletto principale per chi progetta un accordo pensando di usare il cram down come scorciatoia.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. L’omologazione senza adesione del creditore pubblico presuppone che altri creditori abbiano consentito, perché l’adesione forzosa va misurata come fattore additivo rispetto alla maggioranza richiesta dalla legge. Rilevanza: conferma che la composizione del ceto creditorio aderente va costruita prima, non dopo il diniego del Fisco.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. In tema di cram down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis, del Codice, la Corte valorizza la convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, ridimensionando la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare percorsi di risanamento. Rilevanza: sposta il baricentro dalla volontà dell’ente al confronto tra scenari.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 5870. L’amministrazione finanziaria che non abbia proposto formale opposizione davanti al tribunale non può impugnare l’omologazione: il dissenso espresso durante le trattative non attribuisce la qualità di parte nel giudizio. Rilevanza: impone all’ente un onere processuale preciso e offre al debitore un argomento difensivo di peso.
Cassazione civile, Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Perché una domanda di cram down possa essere accolta occorre che sia intervenuto un accordo con i creditori anteriori, anche se percentualmente insufficiente. Rilevanza: precisa in negativo il requisito che le pronunce del 2026 hanno poi consolidato.
Cassazione civile, Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. In tema di soglia minima di soddisfacimento introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023, la disposizione ha portata innovativa rispetto al precedente regime dell’art. 63 del Codice. Rilevanza: incide sull’individuazione della disciplina applicabile a seconda del momento in cui la procedura è stata avviata.
Cassazione civile, Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato preventivo in continuità, l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, del Codice nel testo anteriore al Correttivo-ter presuppone l’adesione di una sola classe di creditori votanti, dovendosi riferire l’espressione “in mancanza” all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti. Rilevanza: pronuncia decisiva per le procedure aperte prima del 28 settembre 2024.
Corte d’Appello di Ancona, 14 gennaio 2026. Si è pronunciata sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro cui l’amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta di transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione. Rilevanza: il calcolo di quel termine condiziona l’intero cronoprogramma della procedura.
Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2026. In tema di accordi di ristrutturazione, ha affrontato il raffronto con l’alternativa liquidatoria e l’accertamento del valore di liquidazione, anche in rapporto alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: il valore di liquidazione è il numero su cui si gioca l’accettazione della proposta da parte del Fisco.
Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025. Ha ritenuto omologabile l’accordo di ristrutturazione che preveda la transazione fiscale ex art. 63 del Codice e, in parallelo, lo stralcio dei crediti tributari comunali in forza di un separato accordo con l’ente. Rilevanza: indica la via pratica per i tributi locali, esclusi dal perimetro della transazione fiscale.
Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Ha individuato le condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato in via forzosa anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rilevanza: fornisce la griglia operativa per la ristrutturazione trasversale.
Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Sul concordato preventivo in continuità e sulla ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, con particolare attenzione al rispetto del presupposto della lettera b). Rilevanza: completa il quadro di merito sulle condizioni del cross-class cram down.
Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, causa C-546/14, e Cassazione, Sezioni Unite, 8 novembre 2016, n. 26988. Hanno superato l’orientamento che escludeva in radice la falcidiabilità dell’IVA nelle procedure concorsuali. Rilevanza: restano il fondamento del dibattito attuale sull’esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione dalla transazione in composizione negoziata.
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 256/2024/Par del 24 dicembre 2024. Si è pronunciata sul trattamento dei tributi locali nel quadro della composizione negoziata. Rilevanza: utile per impostare la posizione dell’ente territoriale, che non rientra nella transazione fiscale in senso proprio.
Sul versante penale tributario, il quadro è altrettanto definito.
Cassazione penale, Sez. III, n. 16526/2025, depositata il 2 maggio 2025. La causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. 87/2024 con il comma 3-bis dell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 può applicarsi retroattivamente, ma solo se l’imputato assolve stringenti oneri di allegazione e di prova sulla crisi di liquidità e sulla sua non imputabilità. I principi valgono anche per l’omesso versamento di ritenute certificate. Rilevanza: è la pronuncia che definisce cosa bisogna dimostrare e con quali documenti.
Cassazione penale, Sez. III, n. 21570/2025. La crisi di liquidità rientra nel normale rischio d’impresa e non esclude di per sé la responsabilità; destinare le risorse disponibili a dipendenti e fornitori a scapito dell’erario è una scelta imprenditoriale che integra il dolo. Rilevanza: smonta la difesa più diffusa, quella della priorità agli stipendi.
Cassazione penale, n. 35034/2025 e n. 41667/2025. Confermano il medesimo orientamento e, nella prima, negano anche la particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità del debito e del suo pagamento solo parziale. Rilevanza: mostrano che l’entità dell’omissione pesa anche sulle valvole di sfogo residue.
Cassazione penale, n. 39154/2025. Per escludere il reato, la crisi d’impresa deve essere rigorosamente provata. Rilevanza: conferma che l’onere probatorio è integralmente a carico della difesa.
Cassazione penale, n. 35938/2025, richiamata dalla successiva n. 29126/2026. Ricostruiscono i rapporti tra domanda di concordato preventivo e reati di omesso versamento, chiarendo che l’accesso alla procedura non è di per sé esimente e che l’impossibilità di adempiere rileva solo se concretamente dimostrata e derivante da circostanze non imputabili, con un divieto di pagamento che deve già esistere alla scadenza tributaria. Rilevanza: è il ponte tra il diritto della crisi e il diritto penale tributario.
Cassazione penale, n. 39963/2025 e n. 40239/2025. La prima esclude che la confisca obbligatoria nei reati tributari possa essere disposta in appello senza impugnazione del pubblico ministero; la seconda annulla la condanna dell’amministratore formale inconsapevole. Rilevanza: delimitano gli effetti patrimoniali e soggettivi della responsabilità penale.
Cassazione penale, n. 411/2026, del 12 gennaio 2026. Affronta la bancarotta per distrazione dell’imprenditore individuale che aveva alienato beni personali prima della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è l’avvertimento più chiaro contro le operazioni difensive tardive sul patrimonio.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco l’elenco delle attività che lo Studio svolge materialmente su una crisi fiscale d’impresa. Sono azioni, non intenzioni.
- Ricostruiamo l’intera esposizione estraendo il prospetto informativo e l’elenco dei carichi dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e incrociandoli con il cassetto fiscale, le comunicazioni di irregolarità, gli avvisi bonari e i piani di dilazione attivi, per ottenere un totale verificato e non dichiarato.
- Verifichiamo la notifica di ogni cartella e di ogni atto presupposto, confrontando relate, ricevute di consegna PEC, indirizzi risultanti dai pubblici registri e sequenza degli atti, per isolare le posizioni viziate.
- Calcoliamo prescrizione e decadenza carico per carico, distinguendo per tipologia di tributo e per data di affidamento, e individuiamo le posizioni non più esigibili.
- Ricalcoliamo la composizione del debito, separando capitale, sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione, perché è la parte accessoria a determinare quale strumento conviene davvero.
- Costruiamo il test di sostenibilità sui flussi di cassa prospettici a dodici e ventiquattro mesi e simuliamo in parallelo gli scenari alternativi: dilazione ordinaria, definizione agevolata quando disponibile, composizione negoziata con accordo transattivo, strumento di regolazione della crisi.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale, con la documentazione contabile e fiscale richiesta e il progetto di piano di risanamento.
- Chiediamo le misure protettive e le difendiamo in udienza, curando la pubblicazione nel registro delle imprese, la conferma davanti al tribunale e l’eventuale proroga entro il limite complessivo di legge.
- Redigiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, coordinando la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e la documentazione sulla veridicità dei dati aziendali, e conduciamo il confronto con le agenzie fiscali e con AdER.
- Presidiamo il giudizio di omologazione quando la strada è quella dell’accordo di ristrutturazione o del concordato, impostando la domanda di cram down secondo i requisiti che la Cassazione ha fissato nelle pronunce del 2025 e del 2026.
- Coordiniamo la difesa penale tributaria e i profili di responsabilità, costruendo in tempo reale il fascicolo documentale sulla non imputabilità della crisi e gestendo i rapporti con l’organo di controllo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il funzionamento della piattaforma, il contenuto del test di risanabilità e i criteri con cui viene valutata la ragionevole perseguibilità del risanamento. Chi ha svolto quel ruolo sa in anticipo quali obiezioni riceverà una proposta e quali documenti verranno chiesti prima di sedersi al tavolo.
A questo si aggiunge la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata sulla ricostruzione del debito viene portata avanti nel giudizio tributario, nel giudizio di omologazione e, se necessario, in sede di legittimità, senza i cambi di difensore che spezzano l’impostazione e costringono a ripartire. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso contemporaneamente: il legale imposta la difesa e la trattativa, il commercialista costruisce il piano, gli indici di liquidità e le proiezioni di cassa su cui quella difesa deve reggere.
Tre cose da ricordare
La prima. La crisi fiscale d’impresa non si misura sul totale del debito ma sui flussi di cassa prospettici. Un’impresa che genera margine può reggere un’esposizione importante; un’impresa che non lo genera non regge nemmeno una dilazione lunga. Ogni scelta di strumento parte da questo numero, non dal totale che compare sull’estratto.
La seconda. Il tempo è la variabile che vale di più. Le misure premiali, la transazione fiscale, le misure protettive e la stessa possibilità di risanare esistono solo finché il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Chi arriva tardi non perde solo lo strumento migliore: perde anche gli sconti su sanzioni e interessi che il Codice riserva a chi si attiva per tempo.
La terza. Fisco e crisi d’impresa sono un unico problema. Trattarli separatamente — il commercialista sulle cartelle, l’avvocato sulla procedura — produce strategie che si contraddicono a vicenda.
È esattamente per questo che lo Studio Monardo lavora su questa materia. Le qualifiche certificate dell’Avvocato coprono entrambi i lati del problema nello stesso momento: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 presidia il percorso di risanamento e il rapporto con l’esperto e con il tribunale; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia la ricostruzione del debito, la trattativa con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea difensiva possa essere portata fino all’ultimo grado di giudizio senza discontinuità. Analizzeremo la sua posizione, verificheremo cosa è realmente dovuto e costruiremo con lei la strategia più adatta alla sua impresa.
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