Come Pagare Legalmente Una Rata Sostenibile In Caso Di Debito Con La Banca

Tre strade davanti allo stesso bivio

“Quanto posso davvero pagare ogni mese, e come faccio a ottenere che la banca — o il giudice — accetti proprio quella cifra?” È la domanda con cui inizia quasi ogni consulenza in materia di debito bancario, ed è una domanda ben posta, perché mette al centro l’unico dato che conta davvero: la capacità di rientro effettiva, non quella teorica scritta nel piano di ammortamento firmato anni fa.

La risposta, però, non è una sola. Non esiste una rata sostenibile “giusta” valida per tutti: esiste la strada giuridica che, nella situazione concreta di chi legge, riesce a trasformare quella cifra in un impegno vincolante anche per il creditore — ed è proprio qui che le strade si dividono. Chi non ha ancora ricevuto atti giudiziari ha davanti opzioni che chi ha già un pignoramento in corso ha perso; chi ha debiti puramente personali ha accesso a strumenti che chi ha garantito un’impresa non può utilizzare; chi dispone di una liquidità immediata può percorrere vie precluse a chi vive solo del proprio stipendio.

Su questo terreno lo Studio Monardo opera con una specializzazione che nasce da titoli verificabili e non da formule generiche. Il tema tocca contemporaneamente due materie: il contenzioso bancario, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto, il piano di ammortamento e i conteggi della banca; e il sovraindebitamento, dove lo stesso professionista è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Sono esattamente le due competenze che servono per capire, di fronte a una rata insostenibile, se la soluzione stia nella trattativa con l’istituto o nella procedura giudiziale che impone la rata ai creditori.

📩 Se la rata del mutuo o del finanziamento è già diventata un problema, il momento per intervenire è adesso, non quando arriverà l’atto giudiziario: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per contattare lo Studio si trovano in fondo a questa guida.


Il quadro di partenza: cosa succede davvero quando la rata salta

Prima di confrontare le strade, va fissato il terreno comune su cui tutte poggiano, perché è quel terreno a determinare quali opzioni siano ancora aperte e quali già chiuse.

Il rapporto con la banca non si rompe al primo ritardo. Nel mutuo fondiario opera una disciplina speciale: l’art. 40, comma 2, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) consente all’istituto di invocare come causa di risoluzione il ritardato pagamento solo quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, considerandosi ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. È una soglia che protegge il mutuatario, e la giurisprudenza di legittimità ne ha difeso il carattere inderogabile: la banca non può aggirarla inserendo in contratto clausole che consentano di ottenere lo stesso risultato — l’immediata esigibilità dell’intero residuo — a condizioni più comode per sé.

A fronte di questa protezione va soppesato il suo rovescio. Superata la soglia, oppure dimostrati i presupposti alternativi dell’art. 1186 c.c. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie prestate, mancata prestazione delle garanzie promesse), l’intero capitale residuo diventa esigibile in un colpo solo. Il debito smette di essere una successione di rate e diventa una somma unica, aggravata di interessi di mora e spese. Da quel momento la sequenza è nota: comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione, atto di precetto, pignoramento.

Sul piano dei tempi, tre coordinate vanno tenute presenti fin da subito. La prima: il precetto ha efficacia per novanta giorni, decorsi i quali il creditore che voglia procedere deve rinnovarlo. La seconda: l’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono soggette a termini rigidi, e la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, non oltre. La terza, la più importante per chi cerca una rata sostenibile: la strada della conversione del pignoramento resta percorribile solo fino a un preciso momento della procedura esecutiva, e dopo quel momento è chiusa per sempre.

Va poi considerato un elemento che ha assunto peso crescente: la titolarità del credito. È ormai fisiologico che le posizioni deteriorate vengano cedute in blocco a società di cartolarizzazione o a operatori specializzati nel recupero. Chi si trova a trattare la rata con un soggetto diverso dalla banca originaria ha diritto di verificare che quel soggetto sia effettivamente il titolare della posizione, perché la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e il giudice deve esaminare i fatti nel loro complesso.

L’elemento dirimente, in questo quadro, è uno solo: la posizione occupata lungo questa sequenza al momento in cui si decide. Non tutte le opzioni convivono con tutte le fasi, e questo — più delle preferenze personali — orienta la scelta.


Opzione 1 — Rinegoziare con la banca: sospensione, allungamento, piano di rientro

In cosa consiste

La prima strada è quella negoziale: si resta dentro il rapporto contrattuale e se ne modificano le condizioni economiche o la scansione temporale. Non è una procedura, è un accordo, e come tale poggia sull’autonomia delle parti (art. 1322 c.c.). Assume tre forme principali, spesso combinabili.

La sospensione delle rate è la forma più immediata. Per i mutui destinati all’acquisto della prima casa opera il Fondo di solidarietà istituito dall’art. 2, commi 475 e seguenti, della L. 244/2007 — il cosiddetto Fondo Gasparrini — gestito da Consap: consente, in presenza di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di sospendere il pagamento delle rate per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi, con il Fondo che sostiene il cinquanta per cento degli interessi maturati durante la sospensione. Gli eventi che aprono l’accesso sono tipizzati: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cessazione di rapporti di collaborazione o di agenzia, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’ottanta per cento. La durata del beneficio è graduata sulla durata dell’evento. La domanda si presenta alla banca che ha erogato il mutuo, sulla modulistica predisposta da Consap, e le sospensioni già concesse in autonomia dall’istituto concorrono al computo del periodo massimo. Accanto a questa misura di legge esistono le moratorie convenzionali che i singoli istituti concedono in via volontaria, con presupposti più elastici ma senza alcun contributo pubblico sugli interessi.

L’allungamento della durata interviene invece sulla struttura del piano: si distribuisce lo stesso capitale su un numero maggiore di scadenze, ottenendo una rata più bassa. È lo strumento che incide di più sul flusso mensile e che, per questo, viene richiesto più spesso. A fronte di questo vantaggio va soppesato un dato aritmetico non eliminabile: più il piano si allunga, più interessi si pagano complessivamente.

Il piano di rientro riguarda invece l’arretrato: le rate già scadute vengono raccolte in un importo unico e diluite in versamenti aggiuntivi, mentre il mutuo prosegue. È la soluzione tipica quando la morosità è contenuta e la banca non ha ancora dichiarato la decadenza.

Quando ha senso

Tre scenari concreti la rendono la scelta naturale. Il primo: la difficoltà è recente e circoscritta — tre o quattro rate arretrate, un evento reddituale identificabile e già superato o in via di superamento. Il secondo: il debitore rientra in una delle categorie tipizzate dal Fondo di solidarietà e il mutuo è entro i parametri di importo previsti dalla normativa per l’accesso. Il terzo: la banca non ha ancora dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, il che significa che il contratto è ancora vivo e c’è qualcosa da rinegoziare.

Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore ancora “dentro” il contratto: reddito ridotto ma stabile, morosità sotto la soglia dei sette ritardi qualificati dell’art. 40 TUB, nessun atto giudiziario notificato e una difficoltà che ha una data di inizio e una plausibile data di fine.

Come si esegue in sintesi

Si ricostruisce la posizione (contratto, piano di ammortamento, estratti, conteggio degli arretrati con separazione tra capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora e spese), si verifica se ricorrano i presupposti del Fondo di solidarietà, si formula una proposta scritta corredata della documentazione reddituale, si negozia il testo dell’accordo. La fase decisiva non è la trattativa sull’importo: è la lettura delle clausole.

Vantaggi

Il primo è la velocità: si misura in settimane, non in anni. Il secondo è l’assenza di pubblicità: nessun atto notificato, nessuna trascrizione, nessuna procedura pendente. Il terzo è la conservazione del rapporto contrattuale originario, con le sue condizioni economiche e le sue tutele, tra cui proprio la soglia dei sette ritardi. Il quarto è la reversibilità: se l’accordo non arriva, nulla è pregiudicato e le altre strade restano tutte aperte.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è netto. La banca non ha alcun obbligo di rinegoziare: fuori dai casi tipizzati dal Fondo di solidarietà, la trattativa è un’offerta che l’istituto può respingere senza motivazione. Non esiste alcun meccanismo che imponga al creditore una rata proporzionata al reddito.

Il secondo rischio è più insidioso e riguarda il contenuto degli accordi. I piani di rientro contengono quasi sempre una ricognizione dell’importo dovuto e, non di rado, clausole di rinuncia a future contestazioni. La giurisprudenza ha chiarito che la sottoscrizione di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto non legittima di per sé l’esistenza del credito né la sua quantificazione, e non sana eventuali nullità delle clausole contrattuali sulle condizioni economiche: il correntista conserva la possibilità di contestare la pretesa. Nella stessa direzione si è affermato che il piano di rientro concordato tra banca e cliente non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali, e che l’accordo meramente conservativo del rapporto preesistente non ha natura transattiva, con la conseguenza che la clausola di rinuncia alle contestazioni non può precludere la deduzione della nullità dei contratti o di singole clausole. Resta però il dato pratico: una firma sbagliata non estingue i diritti del debitore, ma rende molto più faticoso farli valere, e il piano di rientro interrompe comunque la prescrizione, facendo ripartire il termine da zero.

Il terzo rischio è la fragilità dell’accordo raggiunto: se la rata concordata viene calibrata con ottimismo e salta dopo pochi mesi, la posizione peggiora, perché l’istituto ha ora un riconoscimento scritto e un ulteriore inadempimento da spendere.

Il quarto riguarda la platea: l’accordo vincola solo chi lo firma. Se accanto al mutuo esistono un prestito personale, due carte revolving e un debito verso una finanziaria, rinegoziare con la banca risolve un quarto del problema.

Una variante da tenere distinta: il saldo e stralcio

Dentro la strada negoziale esiste una figura che va soppesata separatamente, perché persegue un obiettivo opposto a quello della rata: il saldo e stralcio. Qui non si tratta di diluire il debito nel tempo, ma di chiuderlo subito a fronte del pagamento di una somma inferiore al dovuto. È l’ipotesi tipica delle posizioni già classificate a sofferenza, spesso cedute a operatori che le hanno acquistate a un valore molto inferiore al nominale e che, per questo, hanno un margine di trattativa che la banca originaria non aveva.

A fronte del vantaggio evidente — l’estinzione definitiva della posizione e la liberazione delle garanzie — vanno considerati due elementi. Il primo è che il saldo e stralcio richiede una disponibilità immediata: chi non riesce a pagare 780 € al mese difficilmente riesce a mobilitare in un’unica soluzione la somma che rende l’operazione interessante per la controparte, salvo l’intervento di terzi o la vendita di un bene. Il secondo è la qualificazione giuridica dell’accordo: solo la transazione con effetti novativi sostituisce il vincolo preesistente con uno nuovo e incompatibile, mentre l’accordo non novativo lascia sopravvivere l’obbligazione originaria, con la conseguenza che l’inadempimento del debitore può riportare in vita l’intera pretesa e non solo la somma concordata. La differenza non è teorica: si gioca sulla formulazione delle clausole e sulla presenza di una dichiarazione inequivocabile di rinuncia da parte del creditore.

Vale la pena osservare che le due strade — dilazione e stralcio — possono anche combinarsi: alcune definizioni prevedono il pagamento della somma ridotta in un numero limitato di tranche ravvicinate. In quel caso la disciplina della decadenza pattizia diventa il vero punto critico del contratto, perché la perdita del beneficio a fronte di un singolo ritardo restituirebbe al creditore l’intero importo originario, al netto di quanto già incassato.

Un’ultima avvertenza pratica, valida per entrambe le forme: prima di formulare qualsiasi offerta va verificato se il credito sia ancora azionabile. Se la prescrizione è maturata, la posizione è difendibile senza pagare nulla, e una proposta transattiva — o anche il solo riconoscimento scritto dell’esistenza del debito — interrompe il termine e riporta indietro l’orologio, vanificando una difesa che era già acquisita. È la ragione per cui la ricostruzione cronologica degli atti interruttivi precede sempre, nell’ordine corretto delle operazioni, la formulazione di qualunque proposta.


Opzione 2 — La conversione del pignoramento: la rata la decide il giudice

In cosa consiste

Quando l’esecuzione è già iniziata, la trattativa perde gran parte della sua forza, ma il codice mette a disposizione uno strumento che consente di ottenere una dilazione senza il consenso del creditore: la conversione del pignoramento, disciplinata dall’art. 495 c.p.c.

Il meccanismo è la sostituzione: il debitore chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese. Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, determina con ordinanza l’importo globale. Quando i beni pignorati siano immobili o cose mobili, con la stessa ordinanza il giudice può disporre — se ricorrono giustificati motivi — che il debitore versi la somma con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. 510 c.p.c., al pagamento del creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate.

Tre condizioni governano l’accesso. L’istanza va proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. Va accompagnata dal deposito di una somma pari a un sesto dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede e di quelli fatti valere dagli intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati. Può essere presentata una sola volta.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello di chi dispone — o può procurarsi tramite familiari, liquidazione di un bene, un finanziamento di terzi — della liquidità necessaria per il sesto iniziale, ma non dell’intero importo. Il secondo è quello di chi ha un reddito capiente rispetto alla rata che risulterebbe dalla divisione del residuo su quarantotto mesi. Il terzo è quello di chi ha un obiettivo specifico e non fungibile da difendere — tipicamente l’abitazione — e per il quale il costo complessivo dell’operazione resta comunque preferibile alla vendita forzata.

Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore con un patrimonio o una rete familiare in grado di mobilitare subito una somma significativa, un reddito stabile e un debito complessivo contenuto rispetto a quel reddito: la conversione premia la liquidità e la puntualità, non la capienza reddituale marginale.

Come si esegue in sintesi

Si verifica anzitutto lo stato della procedura, perché la tempestività è il primo requisito di ammissibilità. Si acquisiscono le note di precisazione del credito di tutti gli intervenuti per calcolare la base su cui si applica il sesto. Si deposita l’istanza con la prova del versamento. All’udienza il giudice determina la somma e provvede sulla rateizzazione, valutando i giustificati motivi.

Vantaggi

Il vantaggio decisivo è l’indipendenza dal consenso del creditore: la banca può opporsi, ma la decisione spetta al giudice. Il secondo è l’effetto immediato sul bene: la procedura prosegue su una somma di denaro anziché sull’immobile, e la vendita non si celebra. Il terzo è la durata: quarantotto mesi sono un orizzonte che, su debiti di importo medio, produce rate concretamente sostenibili. Il quarto è la certezza del quadro: l’importo è determinato dal giudice, non dai conteggi unilaterali del creditore.

Rischi e svantaggi

Il primo limite è la barriera d’ingresso. Il sesto va versato subito, in un momento in cui il debitore è per definizione in difficoltà.

Il secondo è la severità del regime di decadenza: se il debitore omette il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero omette o ritarda di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate, le somme già versate formano parte dei beni pignorati e l’esecuzione riprende il suo corso. Il denaro versato non torna indietro: resta acquisito alla procedura.

Il terzo è l’irripetibilità: l’istanza può essere presentata una sola volta. Non è possibile proporla, lasciarla decadere e riproporla per guadagnare tempo.

Il quarto è il rigore del termine iniziale. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati sul primo comma dell’art. 495 c.p.c., qualificando come del tutto ragionevole il termine previsto per la presentazione dell’istanza nel corso dell’espropriazione immobiliare: la previsione realizza un contemperamento congruo tra il diritto all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela del proprio credito. La conseguenza pratica è che la tardività dell’istanza, presentata dopo l’ordinanza di vendita, ne comporta l’inammissibilità, senza spazio per valutazioni di merito sulla situazione personale.

Il quinto, e non il minore: la conversione non riduce il debito. Lo cristallizza, lo maggiora degli interessi di rateizzazione e lo distribuisce nel tempo. Chi ha un debito oggettivamente superiore alla propria capacità di rimborso pluriennale non trova qui la propria risposta.


Opzione 3 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore: la rata calibrata sul reddito

In cosa consiste

La terza strada rovescia la prospettiva. Invece di adattare il debitore al debito, adatta il debito al debitore. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente al consumatore in stato di sovraindebitamento di proporre al tribunale un piano che preveda il pagamento dei creditori nella misura e nei tempi che la sua situazione reddituale e patrimoniale consente realmente, anche in misura parziale e con soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati nei limiti del valore di realizzo dei beni gravati.

Il tratto che distingue radicalmente questa opzione dalle precedenti è l’assenza del voto: i creditori possono contestare, ma non votano. L’omologazione dipende dal giudice, non dal consenso della banca.

Il procedimento si apre con l’ausilio di un OCC — Organismo di Composizione della Crisi — che nomina un gestore. L’art. 68, comma 3, CCII prevede che la relazione dell’OCC indichi anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Non è un dettaglio tecnico: è il punto in cui la condotta della banca entra nel giudizio.

L’art. 69 CCII fissa le condizioni soggettive ostative: non accede il consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, e chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il secondo comma della stessa norma prevede che il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che abbia violato i principi dell’art. 124-bis TUB in materia di merito creditizio, non possa contestare la convenienza della proposta.

Quanto alla struttura del piano, l’art. 67, comma 4, CCII — nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 — consente una moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La Cassazione ha chiarito che tale moratoria va interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza necessità di prevedere l’inizio del pagamento o l’estinzione integrale prima del decorso del biennio, restando ferma l’obbligatorietà del computo degli interessi che decorrono anche nel corso del biennio. La giurisprudenza di merito ha ulteriormente precisato che il biennio non è un limite massimo alla durata del piano, ma un termine iniziale entro cui i pagamenti ai creditori prelatizi devono essere avviati.

Va segnalata infine la disposizione che più interessa chi ha un mutuo ipotecario sull’abitazione: il Codice consente, a determinate condizioni e in presenza di regolarità nei pagamenti, di proseguire il rimborso del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale alle scadenze convenute, isolandolo dal trattamento riservato agli altri crediti.

Quando ha senso

Il primo scenario: il debito complessivo, sommando mutuo, prestiti personali e credito al consumo, è talmente sproporzionato al reddito che nessuna dilazione, per lunga che sia, lo renderebbe pagabile. Il secondo: i creditori sono molti e frammentati, e trattare con ciascuno separatamente è impraticabile. Il terzo: la banca o la finanziaria hanno concesso credito senza una verifica seria della sostenibilità, aggiungendo esposizione a un quadro già compromesso.

Il profilo ideale di questa opzione è quello del debitore persona fisica con debiti di natura esclusivamente personale, reddito modesto ma documentabile e continuativo, patrimonio limitato e un’esposizione complessiva che eccede stabilmente ogni ragionevole capacità di rimborso integrale.

Come si esegue in sintesi

Si verifica preliminarmente la qualifica di consumatore rispetto a ciascun debito. Si nomina l’OCC. Si ricostruisce la posizione debitoria complessiva e la situazione reddituale e patrimoniale. Si costruisce il piano, si deposita il ricorso, si chiedono se necessario le misure protettive per bloccare o impedire le azioni esecutive, si affronta la fase delle eventuali contestazioni e si arriva all’omologazione.

Vantaggi

Il primo è la rata determinata su base reale. Il secondo è l’effetto esdebitativo: a piano eseguito, il residuo non pagato non è più esigibile. Il terzo è l’universalità: il piano vincola tutti i creditori anteriori, non solo quelli che aderiscono. Il quarto è la protezione dalle azioni esecutive per tutta la durata della procedura. Il quinto è la rilevanza della condotta del finanziatore, che qui diventa un elemento del giudizio anziché una circostanza irrilevante.

Rischi e svantaggi

Il primo e più selettivo è la nozione di consumatore. La Cassazione mantiene un orientamento restrittivo: la procedura è incompatibile con situazioni di indebitamento caratterizzate da una componente significativa di origine imprenditoriale o professionale, e non è consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale. Basta un solo debito di natura professionale per far cadere l’intera domanda: chi si trova in questa condizione deve orientarsi verso il concordato minore, con regole e maggioranze diverse.

Il secondo è il vaglio di meritevolezza: la colpa grave, la malafede o la frode nella causazione del sovraindebitamento precludono l’accesso, e la valutazione è rimessa al giudice di merito, con esiti che variano da tribunale a tribunale.

Il terzo sono i tempi: tra istruttoria dell’OCC, deposito, contraddittorio ed eventuali reclami, l’orizzonte è di mesi, non di settimane.

Il quarto è la disciplina dell’esecuzione del piano: l’inadempimento può condurre alla revoca dell’omologazione, con il ritorno dei creditori alle loro pretese originarie.

Il quinto è la trasparenza integrale: la procedura richiede l’esposizione completa e verificabile della posizione patrimoniale, reddituale e debitoria.


Le opzioni alla prova dei conti

I dati che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per confrontare le tre strade a parità di condizioni di partenza. Non descrivono casi seguiti dallo Studio e non costituiscono previsione di risultato: servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti radicalmente diversi a seconda della strada scelta.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Debito residuo su mutuo ipotecario prima casa: 118.400 €. Rata mensile contrattuale: 782 €. Rate arretrate: 9, per complessivi 7.038 € oltre interessi di mora. Altri debiti: prestito personale con residuo di 14.700 € (rata 268 €) e due carte revolving per complessivi 6.300 €. Reddito netto familiare: 1.930 € mensili. Valore di mercato stimato dell’immobile: 96.000 €. Nessun altro patrimonio, salvo un’autovettura del valore di circa 4.200 €.

Simulazione A — la strada negoziale. Il debitore documenta la sospensione dell’orario di lavoro per 190 giorni consecutivi. Ricorrendo i presupposti di legge, accede al Fondo di solidarietà con sospensione del pagamento delle rate per dodici mesi, con il Fondo che sostiene la metà degli interessi maturati nel periodo. Contestualmente ottiene l’allungamento della durata residua da 13 a 21 anni: la rata scende da 782 € a 545 €. Gli arretrati per 7.038 € vengono diluiti in 24 versamenti aggiuntivi da 293 €. Esito: nei primi dodici mesi l’esborso sul mutuo è pari a zero, dal tredicesimo mese l’impegno complessivo sul solo mutuo è di 838 € per due anni, poi di 545 €. Il prestito personale e le carte restano fuori dall’accordo: 268 € più i minimi delle revolving continuano a gravare. Complessivamente, dal tredicesimo mese l’uscita mensile sfiora i 1.250 € su 1.930 € di reddito. L’operazione funziona solo se, entro l’anno di sospensione, il reddito risale.

Simulazione B — la conversione del pignoramento. La banca dichiara la decadenza, notifica precetto per 126.900 € e procede al pignoramento immobiliare. Prima che sia disposta la vendita, il debitore presenta istanza di conversione. Un sesto dell’importo complessivo — considerati anche gli interventi degli altri creditori per 21.000 €, quindi su una base di 147.900 € — corrisponde a 24.650 € da versare al momento del deposito. Il giudice determina la somma e concede la rateizzazione nel termine massimo di quarantotto mesi: il residuo di 123.250 €, maggiorato degli interessi, produce una rata mensile superiore a 2.700 €. Esito: l’opzione, in questa configurazione, è aritmeticamente incompatibile con un reddito di 1.930 €. Diventerebbe praticabile solo in uno scenario diverso — per esempio, con un debito complessivo di 47.000 €, un sesto pari a 7.833 € e una rata su 48 mesi intorno agli 815 € — oppure con l’intervento di un terzo che apporti una somma iniziale molto più alta, riducendo il residuo da rateizzare.

Simulazione C — la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Verificata la natura esclusivamente personale di tutti i debiti, l’OCC ricostruisce la posizione: passivo complessivo di 139.400 €, di cui 118.400 € ipotecari. La relazione dà atto che la finanziaria ha erogato il prestito personale quando gli impegni mensili già assorbivano oltre il sessanta per cento del reddito disponibile. Il piano prevede: destinazione ai creditori di 420 € mensili per sessanta mesi, liquidazione dell’autovettura, soddisfazione del credito ipotecario nei limiti del valore di realizzo dell’immobile e trattamento in via chirografaria della parte eccedente. Esito: rata sostenibile fissata su base reddituale reale, blocco delle azioni esecutive per la durata della procedura, esdebitazione del residuo a piano eseguito. Il prezzo è il tempo del procedimento e il vaglio giudiziale su meritevolezza e fattibilità, con l’incognita delle contestazioni dei creditori sui requisiti di legittimità della proposta.

Il confronto tra le tre simulazioni mostra il punto centrale: con gli stessi numeri, la strada negoziale produce sollievo temporaneo, la conversione risulta impraticabile e la procedura concorsuale è l’unica che raggiunge un equilibrio stabile. Cambiando i dati — in particolare la liquidità disponibile e il rapporto tra debito e reddito — la graduatoria si ribalta.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in fila i parametri che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: contributo unificato nella misura stabilita per lo scaglione di valore nelle eventuali opposizioni, spese di procedura e compensi dell’organismo liquidati dal giudice nella procedura concorsuale. Nessuna riga può essere letta isolatamente: è la combinazione tra la fase in cui ci si trova e la liquidità disponibile a spostare l’ago.

ParametroOpzione 1 — RinegoziazioneOpzione 2 — Conversione ex art. 495 c.p.c.Opzione 3 — Ristrutturazione debiti consumatore
Tempi per arrivare alla nuova rataSettimaneDa poche settimane a pochi mesi (udienza e ordinanza)Mesi (istruttoria OCC, deposito, omologazione)
Serve il consenso della bancaSì, integralmenteNo: decide il giudice dell’esecuzioneNo: i creditori non votano, decide il tribunale
Liquidità immediata richiestaNessuna o minimaElevata: un sesto dei crediti complessiviNessuna somma iniziale rilevante
Fase in cui è ancora praticabilePrima della decadenza dal beneficio del termineSolo prima che sia disposta la vendita o l’assegnazioneAnche a esecuzione in corso
Durata massima della dilazioneContrattuale, teoricamente ampia48 mesiDefinita dal piano, con moratoria fino a 2 anni per i prelatizi
Riduce l’importo del debitoNo (salvo separata trattativa a stralcio)No: lo cristallizza e lo maggioraSì, nei limiti di legge, con esdebitazione del residuo
Effetti sulle azioni esecutiveNessuno automaticoImpedisce la vendita del bene pignoratoMisure protettive e blocco delle azioni
Coinvolge tutti i creditoriNo, solo il firmatarioTutti quelli della procedura esecutivaSì, tutti i creditori anteriori
Conseguenze dell’inadempimentoRitorno alla situazione precedente, aggravataDecadenza per un ritardo oltre 30 giorni anche di una sola rata; somme versate acquisitePossibile revoca dell’omologazione
Reversibilità / ripetibilitàAlta: nulla è preclusoNulla: l’istanza si propone una sola voltaLimitata: preclusioni ex art. 69 CCII
Costi di giustizia di leggeNessunoNessun contributo per l’istanza; costi della procedura esecutiva in corsoContributo e spese di procedura, compensi OCC liquidati dal giudice

I criteri per scegliere

Nessuno di questi criteri, isolatamente, decide. È la loro combinazione a indicare la strada, e va detto con franchezza che in una minoranza di casi due opzioni restano equivalenti fino all’ultimo, e la scelta si gioca su elementi che nessuna tabella può contenere.

Il primo criterio è la posizione lungo la sequenza processuale. Se non è ancora stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, la strada negoziale è aperta e conviene percorrerla per prima, perché è la meno costosa in termini di conseguenze. Se è già stato notificato il pignoramento ma non è stata disposta la vendita, la conversione entra nel novero e il tempo diventa la variabile critica. Se l’ordinanza di vendita è già stata emessa, quella porta è chiusa e restano la trattativa e la procedura concorsuale.

Il secondo criterio è la liquidità immediatamente mobilitabile. Non il reddito: la somma che può essere reperita entro poche settimane, anche attraverso terzi. Sotto una certa soglia, l’art. 495 c.p.c. resta un’ipotesi teorica per quanto favorevole possa apparire sulla carta.

Il terzo criterio è la natura dei debiti. La verifica della qualifica di consumatore rispetto a ciascuna posizione va fatta prima di ogni altra valutazione, perché la presenza anche di una sola obbligazione riconducibile ad attività imprenditoriale o professionale — inclusa una fideiussione prestata in quel contesto — sposta il caso su un binario diverso.

Il quarto criterio è il rapporto tra debito complessivo e capacità di rimborso pluriennale. Se, dividendo il debito per una durata ragionevole, la rata che ne risulta resta fuori portata anche nell’ipotesi più ottimistica, dilazionare significa soltanto rinviare. In quel caso la questione non è come pagare a rate, ma se e in che misura si debba pagare tutto.

Il quinto criterio è la contestabilità del quantum. Prima di negoziare o di rateizzare un importo, va verificato se quell’importo sia dovuto per intero: la legittimazione del soggetto che pretende il pagamento, la validità delle clausole sulle condizioni economiche, il calcolo degli interessi, la sussistenza effettiva dei presupposti della decadenza dichiarata. Trattare su una cifra sbagliata significa consolidare l’errore.

Su quest’ultimo punto va segnalato un profilo che orienta molte scelte concrete: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente allo Studio di impostare fin dal primo atto una linea difensiva che regge anche nei gradi successivi, senza cambiare mani nel passaggio più delicato. La scelta compiuta oggi va difesa domani, e la coerenza tra la prima istanza e l’ultimo motivo di ricorso è spesso ciò che ne determina la tenuta.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Il passaggio dalla trattativa alla procedura concorsuale è sempre possibile e frequente. Il passaggio inverso è più difficile, perché una procedura aperta modifica la percezione della posizione. La conversione, invece, non ammette ripensamenti: l’istanza si propone una sola volta e la decadenza dalla rateizzazione non si sana.

E se scelgo quella sbagliata? L’errore più oneroso non è scegliere l’opzione meno efficiente: è scegliere in ritardo. La conversione si perde con l’ordinanza di vendita, la trattativa perde forza dopo la decadenza dal beneficio del termine, e le condizioni ostative dell’art. 69 CCII operano in base a fatti già avvenuti. Un’opzione subottimale esercitata per tempo produce generalmente più risultati di quella ottimale esercitata tardi.

Se firmo un piano di rientro, rinuncio a contestare il debito? Non automaticamente. La sottoscrizione di un piano contenente la ricognizione delle condizioni economiche non legittima di per sé l’esistenza e la quantificazione del credito, né sana le eventuali nullità delle clausole, e l’accordo meramente conservativo del rapporto non ha natura transattiva. Resta però vero che il piano interrompe la prescrizione e che una clausola formulata in modo particolarmente insidioso complica la difesa successiva: la lettura preventiva del testo è la vera precauzione.

Posso chiedere la conversione anche se la banca si oppone? Sì. L’opposizione del creditore non impedisce l’accoglimento: la valutazione dei giustificati motivi per la rateizzazione spetta al giudice dell’esecuzione. Ciò che il creditore può fare è incidere sulla base di calcolo, precisando il proprio credito, e questo influisce direttamente sull’importo del sesto e sulla rata.

Il mutuo sulla prima casa lo perdo comunque, se accedo alla procedura di sovraindebitamento? Non necessariamente. Il Codice consente, a determinate condizioni e in presenza di regolarità nei pagamenti, di proseguire il rimborso del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale alle scadenze convenute, isolandolo dal trattamento degli altri crediti. È una delle verifiche preliminari più rilevanti quando l’abitazione è l’interesse primario da tutelare.

Quanto pesa il mese di agosto sui termini? La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini per le impugnazioni e le opposizioni, non i tempi della trattativa con la banca né la scansione interna della procedura esecutiva. Contare su agosto per guadagnare respiro è, nella maggior parte dei casi, un calcolo sbagliato.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce che incidono sulla strada negoziale

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14702/2024. La disciplina speciale dell’art. 40 TUB non è aggirabile: la banca non può ottenere l’immediata esigibilità dell’intero residuo invocando una clausola contrattuale che ricolleghi la decadenza al mancato pagamento di una sola rata, perché ciò vanificherebbe la protezione della norma speciale; il ricorso all’art. 1186 c.c. resta possibile, ma richiede la prova concreta di una situazione di dissesto complessivo. Rilevanza: fissa la soglia oltre la quale la trattativa perde il proprio presupposto e consente di contestare le decadenze dichiarate prematuramente.

Cass. civ., ord. n. 25376/2024. La facoltà del creditore di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine non opera automaticamente: occorre un atto che manifesti l’intenzione di esigere immediatamente la prestazione. Rilevanza: la data effettiva della decadenza determina quali opzioni siano ancora aperte, e va verificata sull’atto, non sulle affermazioni della controparte.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 maggio 2025, n. 13666. La sottoscrizione da parte del correntista di un piano di rientro contenente anche la ricognizione delle condizioni economiche applicate durante il rapporto non legittima l’esistenza del credito né la sua quantificazione, né sana eventuali nullità delle clausole sulle condizioni economiche; resta possibile contestare successivamente l’infondatezza della pretesa. Rilevanza: ridimensiona il timore che qualsiasi firma pregiudichi ogni difesa futura.

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29717. In tema di qualificazione degli accordi tra banca e cliente, la Corte distingue la rinegoziazione del debito dall’atto dispositivo della lite: in assenza di un contrasto anche solo presupposto tra le parti, l’accordo non ha natura transattiva. Rilevanza: incide direttamente sull’efficacia delle clausole di rinuncia inserite nei piani di rientro.

Cass. civ., ord. 31 gennaio 2022, n. 2855. Il piano di rientro concordato tra banca e cliente non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali. Rilevanza: consolida l’orientamento sulla natura non abdicativa di questi accordi.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10742/2025. In materia di cessione di crediti in blocco, la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare che uno specifico credito sia stato ceduto: il giudice deve valutare i fatti nel loro complesso, attribuendo alla pubblicazione valore indiziario. Rilevanza: prima di negoziare con un cessionario, la verifica della titolarità è un passaggio, non una formalità.

Trib. Milano, sent. 15 gennaio 2026, n. 621. Il piano di rientro non costituisce transazione: qualificato come meramente conservativo del rapporto preesistente, non consente alla clausola di rinuncia di precludere la deduzione della nullità dei contratti o di singole clausole. Rilevanza: applicazione recente e concreta del principio in sede di merito.

Trib. Brindisi, sent. 6 luglio 2025. È configurabile come abusiva, per contrarietà a buona fede oggettiva, la condotta della banca che si avvalga della decadenza dal beneficio del termine dopo aver accettato senza riserve pagamenti tardivi in un periodo di difficoltà. Rilevanza: la condotta tenuta dall’istituto durante la morosità può diventare un argomento difensivo.

Pronunce che incidono sulla conversione del pignoramento

Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, c.p.c.: la previsione di un termine per la presentazione dell’istanza di conversione nel corso dell’espropriazione immobiliare realizza un contemperamento ragionevole tra il diritto sociale all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela del credito; l’istanza presentata dopo l’ordinanza di vendita è inammissibile. Rilevanza: è la pronuncia che chiude ogni margine di recupero per chi si muove tardi.

Cass. civ., Sez. III, n. 22645/2012. Per far valere in sede esecutiva i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto e fondati sullo stesso titolo, il creditore non deve necessariamente notificare un nuovo precetto, potendo valere come atto di intervento la loro menzione nella nota di precisazione del credito depositata ai fini dell’ordinanza di determinazione della somma per la conversione. Rilevanza: spiega perché la base di calcolo del sesto può risultare superiore alle attese e va anticipata nei conteggi.

Pronunce che incidono sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. In sede di omologazione, il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che abbia violato i principi dell’art. 124-bis TUB, può proporre opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, CCII soltanto la contestazione della convenienza. Rilevanza: delimita con precisione ciò che la banca può e non può eccepire, e quindi il rischio reale della procedura.

Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. Ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, la moratoria fino a due anni dall’omologazione per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca comporta la sospensione del pagamento dei relativi debiti e degli interessi legali per il biennio, senza necessità di prevedere l’avvio del pagamento o l’estinzione prima della scadenza, fermo il computo degli interessi che maturano anche in quel periodo. Rilevanza: amplia in modo significativo lo spazio di manovra nella costruzione della rata iniziale.

Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. In materia di piano del consumatore, la moratoria prevista per i crediti prelatizi va intesa come sospensione consentita del pagamento. Rilevanza: costituisce il precedente su cui si innesta l’interpretazione estensiva successiva.

Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150. È ammissibile che il piano preveda una dilazione iniziale nel pagamento dei debiti assistiti da prelazione anche superiore all’anno rispetto all’omologazione, purché ai creditori sia consentito di esprimersi sulla proposta. Rilevanza: conferma la flessibilità nella collocazione temporale dei pagamenti.

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è incompatibile con situazioni di indebitamento caratterizzate da una componente significativa di origine imprenditoriale o professionale; non è consumatore la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale, ferma la valutazione in concreto rimessa al giudice di merito. Rilevanza: è il principale filtro d’accesso e va verificato prima di ogni altra valutazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22699/2023. La nozione di consumatore rilevante nel Codice della crisi non presenta discontinuità sostanziale rispetto alla disciplina previgente e non consente l’accesso in presenza di obbligazioni assunte per scopi imprenditoriali o strettamente funzionali ad essi. Rilevanza: è il precedente su cui si fonda l’orientamento restrittivo attuale.

Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2025, n. 21731. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII è di competenza del Tribunale in composizione collegiale e non della Corte d’appello, la cui competenza è limitata al provvedimento di omologazione. Rilevanza: incide sulla correttezza dell’impugnazione in caso di esito negativo.

Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la domanda di ristrutturazione dei debiti in luogo del sovraindebitato defunto. Rilevanza: delimita la legittimazione soggettiva nelle situazioni successorie.

Trib. Trento, decr. 27 settembre 2025. Nella valutazione delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII, rileva il comportamento “in negativo” che esclude la meritevolezza, superandosi la necessità del requisito “in positivo” richiesto nella vigenza della L. 3/2012; la convenienza del piano va saggiata mediante confronto con l’esito conseguibile nella liquidazione controllata. Rilevanza: chiarisce il metro concreto del giudizio di meritevolezza.

Trib. Bolzano, decr. 16 gennaio 2026. La moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, CCII non costituisce un limite massimo di durata del piano, ma il termine iniziale entro cui devono essere avviati i pagamenti ai creditori assistiti da prelazione. Rilevanza: consente di costruire piani di durata superiore mantenendo rate contenute.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un bivio come questo, l’apporto professionale non consiste nel suggerire una strada in astratto, ma nel verificare quale delle opzioni regga davvero, nel caso concreto, davanti alla banca e davanti al giudice. Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo integralmente la posizione debitoria, acquisendo contratto, piano di ammortamento, estratti conto ed estratti scalari, e separiamo capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, commissioni e spese, per stabilire quale sia l’importo effettivamente dovuto.
  2. Verifichiamo se la decadenza dal beneficio del termine sia stata legittimamente dichiarata, contando i ritardi qualificati rilevanti ai sensi dell’art. 40, comma 2, TUB e confrontandoli con le date di valuta risultanti dagli estratti.
  3. Controlliamo la legittimazione del soggetto che pretende il pagamento, chiedendo la documentazione della cessione e verificando che la posizione rientri effettivamente nel perimetro ceduto.
  4. Analizziamo il contratto alla ricerca di vizi che incidono sul quantum, con l’apporto dei commercialisti dello staff per le verifiche di calcolo sul tasso, sull’ammortamento e sugli interessi applicati.
  5. Redigiamo e negoziamo la proposta alla banca, e riscriviamo le clausole degli accordi che ci vengono sottoposti, eliminando rinunce e ricognizioni non necessarie prima che il documento venga firmato.
  6. Predisponiamo la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa quando ne ricorrono i presupposti, curando la documentazione dell’evento che apre il diritto alla sospensione.
  7. Calcoliamo la base su cui si applica il sesto e depositiamo l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., monitorando lo stato della procedura per intervenire prima che sia disposta la vendita, e sosteniamo davanti al giudice i giustificati motivi per la rateizzazione nel termine massimo.
  8. Costruiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore insieme all’OCC, verificando preliminarmente la qualifica di consumatore rispetto a ciascun debito e documentando la condotta del finanziatore sotto il profilo del merito creditizio.
  9. Chiediamo le misure protettive per bloccare o impedire le azioni esecutive durante la procedura e gestiamo il contraddittorio con i creditori opponenti fino all’omologazione.
  10. Proponiamo e discutiamo le opposizioni esecutive quando l’importo precettato o il titolo presentano profili di illegittimità, e seguiamo il contenzioso nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui la scelta compiuta oggi va difesa domani, l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori assume un rilievo particolare: la linea impostata nella prima istanza è la stessa che verrà sostenuta in appello e, se necessario, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione nel momento più delicato. Il debitore che sceglie una strada non si trova, tre anni dopo, a doverla spiegare da capo a un difensore diverso.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: l’analisi giuridica del contratto e la verifica tecnica dei conteggi procedono in parallelo, perché in materia bancaria l’argomento difensivo nasce quasi sempre dall’incrocio tra una clausola e un numero.


Prima di scegliere, misurare

La domanda iniziale — quanto posso pagare ogni mese — resta la domanda giusta. Ma la risposta utile non è una cifra: è la strada che riesce a rendere quella cifra vincolante anche per chi sta dall’altra parte. La scelta dipende dal caso concreto e sbagliarla ha un costo che si misura in tempo e in diritti perduti: la conversione si perde con l’ordinanza di vendita, la trattativa perde forza dopo la decadenza, e le preclusioni di accesso alle procedure concorsuali operano sulla base di fatti già accaduti.

È esattamente il punto in cui la specializzazione dello Studio Monardo diventa concreta. Un debito bancario che non si riesce più a pagare a rate sta contemporaneamente su due terreni: quello del contenzioso bancario, dove opera lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo, che verifica se l’importo preteso sia dovuto per intero e se la decadenza sia stata legittimamente dichiarata; e quello del sovraindebitamento, dove le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC consentono di costruire la rata sulla capacità di rimborso reale e di portarla all’omologazione. Chi affronta questo bivio ha bisogno di entrambe le competenze nello stesso momento, non di una sola.

📩 Non aspettare che la banca dichiari la decadenza o che il giudice disponga la vendita: quando accade, alcune delle strade descritte in questa guida si chiudono definitivamente. Contattaci ora per far analizzare la tua posizione — tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO