Nella grandissima parte dei casi il passaporto non si perde per colpa dei debiti: si perde per una convocazione ignorata, per un modulo compilato male o per un’udienza a cui nessuno si è presentato. È una differenza che sembra sottile e invece separa due esiti opposti: da un lato chi continua a viaggiare, lavorare all’estero, raggiungere un familiare o accettare una trasferta anche mentre sta gestendo una posizione debitoria pesante; dall’altro chi si ritrova con un provvedimento inibitorio della durata massima di due anni trasmesso alla questura e al proprio Comune, e scopre solo allo sportello di non poter ottenere il documento.
La domanda che tantissime persone si pongono — «ho debiti, posso chiedere il passaporto?» — ha una risposta netta e va detta subito: sì. I debiti verso banche, finanziarie, fornitori, società di recupero crediti o privati non figurano tra i motivi che impediscono il rilascio del passaporto. Nessun creditore ha il potere di bloccare un documento di viaggio. Chi vi dice il contrario, o vi lascia intendere che il passaporto “verrà segnalato”, sta usando una leva che la legge non gli riconosce.
Esistono però situazioni diverse — poche, tassative, quasi tutte legate agli obblighi verso i figli o a debiti di natura penale — nelle quali il documento può essere legittimamente negato o ritirato. E in quelle situazioni si commettono, con regolarità impressionante, sempre gli stessi errori.
Questi sono i sei che l’esperienza fa incontrare più spesso:
- Credere che i debiti civili blocchino il passaporto e rinunciare a chiederlo.
- Ignorare o sottovalutare il ricorso per inibitoria depositato dall’altro genitore o dal pubblico ministero.
- Confondere i debiti civili con quelli penali e dimenticare multe, ammende e misure in corso.
- Dichiarare il falso nel modulo di richiesta “per non avere problemi”.
- Smettere di pagare il mantenimento invece di chiederne la revisione quando il reddito crolla.
- Pensare che trasferirsi all’estero cancelli il debito, invece di usare gli strumenti di composizione della crisi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questi errori si consumano. Il tema di questo articolo è duplice — da un lato l’impugnazione di dinieghi, ritiri e provvedimenti inibitori, dall’altro la gestione ordinata di un indebitamento che rischia di generarli — e corrisponde a due abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire un’impugnazione con la stessa linea difensiva dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di affrontare il debito a monte, prima che diventi la giustificazione di un provvedimento restrittivo.
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Errore 1 — Dare per scontato che i debiti impediscano il passaporto (e non chiederlo)
L’errore
Una persona con quarantamila euro di esposizione tra banca e finanziarie riceve un’offerta di lavoro che prevede trasferte fuori dall’Unione europea. Ha il passaporto scaduto da tre anni. Non presenta nemmeno la domanda, perché “tanto con i debiti non me lo danno” — magari perché glielo ha lasciato intendere l’operatore di una società di recupero crediti al telefono. Rinuncia all’incarico. Il paradosso è evidente: rinuncia proprio all’unica cosa che le avrebbe permesso di pagare.
Perché è un errore
L’articolo 16 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Quali siano questi obblighi lo dice, in materia di documenti di viaggio, la legge 21 novembre 1967, n. 1185, il cui articolo 3 elenca i casi in cui il passaporto non può essere rilasciato. L’elenco è chiuso e non ammette integrazioni in via interpretativa: comprende, oggi, chi è sottoposto alla responsabilità genitoriale o tutoria e ne è privo del consenso; chi è destinatario dell’inibitoria dell’articolo 3-bis; chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda; chi è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione; oltre a residue ipotesi legate a obblighi militari, oggi superate nei fatti.
Il debito civile non compare. Non compare il mutuo non pagato, non compaiono le rate del prestito personale, non compare il decreto ingiuntivo, non compare il pignoramento in corso. E non compaiono neppure i debiti iscritti a ruolo: la riscossione dispone di strumenti propri, che non includono in alcun modo il potere di incidere sul documento di viaggio.
La tassatività dei motivi ostativi è stata ribadita con chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa, che ha escluso qualunque potere dell’amministrazione di aggiungere ipotesi non previste dalla legge. Il T.A.R. Lazio, sezione I, con sentenza dell’8 novembre 2011, n. 8559, ha qualificato come tassative le ipotesi disciplinate dall’articolo 3; e il T.A.R. Lazio, sezione IV, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 3050, ha precisato che in questa materia l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale.
Le conseguenze
La conseguenza dell’errore è tutta economica e tutta autoinflitta: occasioni di lavoro perdute, viaggi familiari saltati, incarichi rifiutati. Ma ce n’è una seconda, meno visibile e più insidiosa. Chi crede che il creditore possa arrivare fino al passaporto tende a credere anche al resto: che possa “far togliere la patente”, che possa “bloccare il conto in giornata”, che possa “farlo licenziare”. È il terreno su cui si costruiscono i pagamenti sbagliati, quelli fatti sotto pressione a chi grida più forte invece che secondo l’ordine delle garanzie e delle priorità. L’errore, insomma, non costa un documento: costa la capacità di distinguere ciò che il creditore può davvero fare da ciò che si limita a minacciare.
Cosa fare invece
Presentare la domanda, sempre. Il passaporto si richiede alla questura del luogo di residenza o, per chi risiede all’estero, alla rappresentanza diplomatico-consolare competente; per chi risiede in Italia la domanda passa oggi ordinariamente dal portale dedicato o dagli sportelli abilitati, compresi molti uffici postali. Prima di presentarla, la sola verifica seria da fare è quella dei motivi ostativi effettivamente previsti: eventuali provvedimenti inibitori a proprio carico, pendenze penali con condanne a pena pecuniaria non ancora eseguite, misure di sicurezza o di prevenzione in corso. Tutto il resto — l’ammontare dei debiti, il numero dei decreti ingiuntivi, l’esistenza di pignoramenti — è giuridicamente irrilevante ai fini del documento.
Se invece il diniego arriva davvero, non va subito: contro i provvedimenti di diniego del rilascio e di ritiro del passaporto la legge del 1967 consente, in via alternativa, il ricorso al Ministro degli affari esteri oppure il ricorso al giudice amministrativo. È una scelta che va fatta con attenzione, perché i due percorsi hanno tempi, effetti e margini diversi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il passaporto non è un bene pignorabile. Non è un cespite del patrimonio del debitore, è un documento personale rilasciato dallo Stato: nessuna procedura esecutiva può aggredirlo, nessun ufficiale giudiziario può apprenderlo, nessun creditore può chiederne il vincolo. Chi lo lascia intendere in una telefonata o in una lettera di sollecito sta descrivendo un potere inesistente, e una comunicazione di questo tenore può essere valutata anche sotto il profilo della correttezza delle pratiche di recupero. Conservate quelle comunicazioni: in una discussione successiva sul comportamento del creditore possono pesare.
Errore 2 — Ignorare il ricorso per inibitoria (o non presentarsi in camera di consiglio)
L’errore
Arriva la notifica di un ricorso depositato dall’ex coniuge. Nell’oggetto si legge “inibitoria al rilascio del passaporto”. Chi lo riceve pensa che sia l’ennesima mossa nella guerra della separazione, la mette nel cassetto e non si presenta all’udienza. Oppure si presenta, ma senza documenti: convinto che basti spiegare a voce che i mancati versamenti dipendono dal lavoro perso.
Perché è un errore
Dal giugno 2023 la disciplina è cambiata radicalmente, e il cambiamento è in favore del genitore debitore, non contro di lui. L’articolo 20 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha eliminato la vecchia regola che imponeva a chi aveva figli minori di allegare l’assenso dell’altro genitore o, in mancanza, di procurarsi l’autorizzazione del giudice tutelare. Oggi quell’assenso non serve più. Il Ministero dell’Interno lo ha confermato ufficialmente: la procedura è stata semplificata e il consenso dell’altro genitore non è più necessario, con la sola eccezione dell’esistenza di un provvedimento inibitorio dell’autorità giudiziaria a carico del richiedente.
Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 1185 del 1967 disegna quel provvedimento con precisione. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore con prole minore quando esiste un pericolo concreto e attuale che, a causa del trasferimento all’estero, questi si sottragga agli obblighi verso i figli. La domanda si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore; se tra le stesse parti pende già uno dei procedimenti previsti dall’articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede; se il minore risiede all’estero, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o quello nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero, dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e il giudice decide in camera di consiglio secondo gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentite le parti.
Il presupposto non è il debito: è il pericolo che l’espatrio serva a sottrarsi al debito. Sono due cose diverse, e la differenza si dimostra con documenti.
Le conseguenze
Se il giudice accoglie il ricorso, l’inibitoria può durare fino a due anni e la copia del provvedimento viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza e alla questura o alla rappresentanza consolare competente: da quel momento il diniego non è più una valutazione, è un atto dovuto. Non solo. Se un passaporto è già stato rilasciato, l’articolo 12 della legge n. 1185 del 1967 prevede il ritiro quando sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego.
Che davanti alla questura non ci sia spazio di manovra lo mostra bene la giurisprudenza formatasi sul vecchio regime, il cui principio resta attuale: il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione I, con sentenza del 20 gennaio 2021, n. 175, ha qualificato il ritiro come atto vincolato, con motivazione necessariamente circoscritta e senza che rilevi l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, aggiungendo che l’interessato deve far valere le proprie ragioni — comprese quelle sul regolare adempimento verso moglie e figli — davanti al giudice, non davanti all’amministrazione.
C’è di più, ed è la ragione per cui l’udienza va presa sul serio. In materia di autorizzazioni al rilascio del passaporto legate ai rapporti familiari, la Corte di cassazione ha escluso che i provvedimenti resi in sede di reclamo abbiano natura decisoria e definitiva, negando quindi l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione: così la sezione I con sentenza del 14 maggio 2010, n. 11771, e la sezione VI con ordinanza del 23 ottobre 2015, n. 21667. Tradotto: la partita si gioca nei gradi di merito, e chi la lascia andare deserta rischia di non avere una seconda occasione utile.
Cosa fare invece
Costituirsi e portare la prova documentale che il pericolo non esiste. Non serve dimostrare di essere in regola su tutto: serve dimostrare che non si sta organizzando una fuga. Funzionano gli elementi concreti: bonifici tracciati anche parziali, la busta paga o l’estratto dei versamenti, il contratto di locazione in Italia, l’iscrizione scolastica dei figli, il calendario delle frequentazioni rispettato, un piano di rientro anche modesto ma scritto e datato. Se la difficoltà è reale, si documenta la causa: la cessazione del rapporto di lavoro, la malattia, il calo di fatturato.
Va poi valorizzato un argomento che quasi nessuno solleva, benché sia scritto nella norma stessa: il giudice deve tenere conto degli strumenti europei e internazionali di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Se l’assegno è già esigibile all’estero attraverso quei meccanismi, il “pericolo” che l’espatrio renda irrecuperabile il credito si assottiglia molto — e con esso la proporzionalità della misura.
Se il provvedimento viene comunque emesso, resta il reclamo secondo le forme dei procedimenti camerali. Il termine è breve: dieci giorni dalla comunicazione. Va calcolato con attenzione, verificando se il procedimento rientri o meno tra quelli sottratti alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’inibitoria non è perpetua e non è immodificabile. Il giudice ne stabilisce la durata, che non può superare i due anni, ed è un provvedimento reso in camera di consiglio: quando le circostanze cambiano — il debito viene onorato, si stipula un accordo, si presta una garanzia — la revisione può essere chiesta senza attendere la scadenza naturale. Molte persone convivono per due anni con un divieto che avrebbe potuto cadere in pochi mesi, semplicemente perché nessuno ha depositato l’istanza.
Errore 3 — Confondere i debiti civili con quelli penali
L’errore
«I miei debiti sono tutti civili, quindi sono tranquillo.» Poi si scopre che, in un procedimento definito anni prima con una condanna a pena pecuniaria, quell’ammenda non è mai stata pagata. Oppure che è in corso una misura di prevenzione, o una misura di sicurezza. La domanda di passaporto viene respinta e la persona resta convinta di aver subito un’ingiustizia: ha pagato la banca, ha pagato la finanziaria, ha rinunciato alle vacanze per tre anni. Ma il debito che contava era un altro.
Perché è un errore
L’articolo 3 della legge n. 1185 del 1967, alla lettera d), vieta il rilascio a chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda, salvo — per queste ultime — il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, e sempre che la sanzione pecuniaria non sia già stata convertita in pena restrittiva o che la conversione non comporti una pena superiore a un mese di reclusione o due di arresto. La lettera e) vieta il rilascio a chi è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione.
Qui la parola “debito” cambia natura. Non si tratta di un’obbligazione civile verso un privato, ma di una sanzione pecuniaria di fonte penale, cioè di un credito dello Stato che nasce da una condanna. La distinzione tra sanzione amministrativa e sanzione penale è, in questa materia, la linea che separa un rilascio ordinario da un diniego legittimo. Le contravvenzioni al codice della strada, le sanzioni amministrative dei Comuni, gli avvisi di accertamento: nulla di tutto ciò rientra nella lettera d).
Le conseguenze
Il diniego, in questi casi, è legittimo, e le impugnazioni fondate sull’idea che si tratti di una “punizione aggiuntiva” non reggono. Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza del 6 giugno 2012, n. 3348, ha chiarito che il divieto di rilascio del passaporto, pur essendo collegato a una condanna penale, non è una sanzione penale né una pena accessoria: è una misura di natura amministrativa che serve ad assicurare l’effettività della sanzione e a evitare che il condannato si sottragga agli obblighi derivanti dalla sentenza. Nella stessa decisione il giudice amministrativo ha ritenuto irrilevante che il condannato fosse ammesso a una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale.
La Corte di cassazione penale, sezione I, con sentenza del 1° dicembre 2009, n. 1441, ha ritenuto legittimo il diniego del nulla osta in relazione a una pena pecuniaria convertibile in libertà controllata per durata superiore a due mesi, perché la conversione comporta comunque una restrizione della libertà personale. È il caso limite che sorprende di più: un’ammenda di poche migliaia di euro, mai pagata e mai contestata, produce sul documento di viaggio un effetto che un debito bancario di dieci volte tanto non produrrebbe mai.
Attenzione anche al percorso da seguire per contestare. La Cassazione penale, sezione I, con sentenza del 2 dicembre 2014, n. 1610, e poi con sentenza del 20 febbraio 2020, n. 17507, ha stabilito che la competenza a pronunciarsi sulla concessione o sul diniego del nulla osta previsto dalla lettera d) spetta al giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, ma soltanto quando si debba eseguire una condanna a pena pecuniaria; negli altri casi la tutela passa per il ricorso al Ministro degli affari esteri o per il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Sbagliare porta significa perdere mesi.
Cosa fare invece
Prima di presentare la domanda, verificare la propria posizione con il certificato del casellario giudiziale e con il certificato dei carichi pendenti. Sono documenti ottenibili in tempi rapidi e dicono, in una pagina, ciò che nessuna ricostruzione a memoria può dire con la stessa affidabilità. Se emerge una pena pecuniaria ineseguita, le strade sono due e vanno percorse nell’ordine: estinguere la sanzione, eventualmente chiedendone la rateizzazione; oppure, quando l’estinzione immediata non è possibile, presentare istanza di nulla osta al giudice dell’esecuzione, allegando la documentazione sulla propria situazione patrimoniale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il rapporto tra sospensione del procedimento con messa alla prova e rilascio del passaporto è stato oggetto di indirizzi amministrativi contrastanti: dopo una prima lettura che considerava l’istituto ostativo al rilascio, l’orientamento è stato rivisto in senso opposto. È un’area in cui la prassi degli uffici non è sempre omogenea e in cui vale la pena presentarsi allo sportello con la documentazione del proprio procedimento già ordinata, invece di affidarsi alla valutazione estemporanea dell’operatore.
Errore 4 — Dichiarare il falso nel modulo di richiesta
L’errore
Nel modulo di richiesta compare la dichiarazione relativa all’assenza di cause ostative. Chi ha un vecchio precedente, o non ricorda bene com’è finita una vicenda giudiziaria di dieci anni prima, sceglie la via che sembra più semplice: dichiara che non esiste nulla. Il ragionamento è quasi sempre lo stesso: «tanto è roba vecchia, chi vuoi che vada a controllare».
Perché è un errore
Controllano. La dichiarazione sostitutiva resa nel procedimento di rilascio è una dichiarazione a un pubblico ufficiale, soggetta alla disciplina del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: l’articolo 75 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, l’articolo 76 stabilisce che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Con la riforma del 2023 il modulo di richiesta è cambiato proprio su questo punto: il genitore con figli minori non allega più l’assenso dell’altro genitore, ma dichiara di non essere destinatario di un provvedimento inibitorio. La semplificazione ha spostato il baricentro dalla documentazione all’autodichiarazione, e chi dichiara si assume la responsabilità di ciò che dichiara.
Il dato da tenere a mente è che l’amministrazione incrocia le banche dati: la dichiarazione non è un modo per evitare il controllo, è il modo con cui si sceglie in quale posizione trovarsi quando il controllo arriva.
Le conseguenze
La conseguenza immediata è la caducazione del titolo ottenuto e il ritiro del documento; quella mediata è penale. Che la vicenda possa avere sviluppi giudiziari lo dimostra il fatto che i tribunali se ne siano occupati: il Tribunale di Perugia, con sentenza dell’11 febbraio 2016, n. 290, ha esaminato proprio il caso di un’autocertificazione sull’assenza di precedenti penali resa ai fini del rilascio del passaporto da chi aveva invece un precedente per violazione della normativa sugli stupefacenti, ritenendo nel caso concreto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Che l’esito sia stato favorevole all’imputato non deve trarre in inganno: la tenuità è una valutazione sul fatto concreto, non una regola generale, ed è arrivata al termine di un processo penale.
C’è poi un profilo pratico che pesa più della sanzione. Un diniego motivato da una dichiarazione non veritiera resta agli atti. Le domande successive vengono istruite alla luce di quel precedente, e ciò che si sarebbe potuto risolvere in poche settimane con una istanza corretta diventa una posizione da recuperare.
Vale infine la pena ricordare che i contenziosi legati al rilascio dei documenti hanno un loro assetto anche sul piano della giurisdizione: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 31 luglio 2017, n. 18996, hanno attribuito al giudice amministrativo la controversia risarcitoria relativa ai danni derivanti dal rilascio di un passaporto privo di requisiti formali indispensabili. È un segnale della complessità del quadro: prima di attivarsi occorre sapere davanti a chi.
Cosa fare invece
Dichiarare il vero e, quando esiste una situazione borderline, anticiparla invece di nasconderla. Se pende una pena pecuniaria non eseguita, si presenta la richiesta di nulla osta insieme alla domanda. Se è stata proposta una inibitoria ma non è stata accolta, si allega il provvedimento di rigetto. Se il provvedimento inibitorio esiste ma è scaduto, si allega copia del decreto e si evidenzia la data di cessazione. Un fascicolo ordinato non rallenta l’istruttoria: la accorcia, perché toglie all’ufficio la necessità di chiedere chiarimenti.
Ed è esattamente qui che serve un intervento tecnico. Lo Studio Monardo, che opera con un avvocato cassazionista e uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, ricostruisce la posizione complessiva della persona — carichi pendenti, provvedimenti familiari, procedure esecutive in corso — prima che la domanda venga presentata, così che la dichiarazione da rendere sia insieme veritiera e difendibile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le regole introdotte nel 2023 non riguardano solo il passaporto. Come chiarito dal Ministero dell’Interno, lo stesso regime si applica alle carte d’identità valide per l’espatrio. Chi conta di aggirare un’inibitoria viaggiando con la carta d’identità all’interno dell’Unione europea si muove su un presupposto sbagliato. Resta invece ferma, per il documento del figlio minorenne, la necessità del consenso di entrambi i genitori: su questo la riforma non ha inciso.
Errore 5 — Smettere di pagare il mantenimento invece di chiederne la revisione
L’errore
Il reddito crolla: contratto non rinnovato, azienda in difficoltà, malattia. L’assegno stabilito in sede di separazione era tarato su un tenore di vita che non esiste più. La reazione più diffusa è la più dannosa: si smette di versare, o si versa a singhiozzo, aspettando che “prima o poi si capisca”. Nessuno deposita un ricorso per la modifica delle condizioni. Passano due anni. Poi arrivano insieme il decreto ingiuntivo per gli arretrati, la querela e il ricorso per l’inibitoria al rilascio del passaporto.
Perché è un errore
Le condizioni economiche stabilite in un provvedimento restano pienamente efficaci finché un giudice non le modifica. Gli strumenti per chiedere la revisione esistono e sono ordinari: l’articolo 337-quinquies del codice civile per le disposizioni relative ai figli, l’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per le condizioni di divorzio. Non attivarli significa lasciare in vita un titolo che continua a produrre debito ogni mese, con tutte le conseguenze del caso.
E le conseguenze, qui, non sono soltanto civili. L’articolo 570-bis del codice penale punisce chi, in violazione di un provvedimento del giudice, omette di corrispondere le somme destinate al mantenimento. È su questo terreno che il debito verso i figli si distingue da ogni altro debito: è l’unico che può, allo stesso tempo, generare una condanna penale e fornire la base per un provvedimento che incide sul documento di viaggio.
Le conseguenze
La giurisprudenza penale recente è severa e conviene conoscerla prima, non dopo. La Corte di cassazione penale ha chiarito che l’impossibilità assoluta di adempiere, quella che esclude il dolo, non coincide con l’indigenza totale: va valutata bilanciando i beni in conflitto, considerando l’entità delle prestazioni imposte, le disponibilità reddituali, la solerzia dimostrata nel cercare fonti di guadagno ulteriori e la necessità di provvedere alle proprie esigenze essenziali. Il principio è stato affermato dalla sezione VI con sentenza del 15 giugno 2022, n. 32576, e ribadito con la sentenza n. 34032 del 2024. Nella stessa direzione si è mossa la Corte d’appello di Lecce con sentenza del 23 luglio 2024, secondo cui l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e tradursi in una indisponibilità di introiti persistente, oggettiva e incolpevole.
Il perimetro del reato, inoltre, si è ampliato. Con la sentenza n. 19715 del 2025 la sezione VI ha ricondotto all’articolo 570-bis anche il mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra i coniugi, sia quelle destinate a bisogni ordinari e prevedibili nel loro ripetersi, sia quelle imprevedibili e rilevanti nell’ammontare ma indispensabili nell’interesse dei figli. E con la sentenza n. 15909 del 2025 la Corte ha valorizzato la condotta omissiva in sé, ritenendo che l’inadempimento rilevi a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno del beneficiario. Sul versante del merito, il Tribunale di Bari con la sentenza n. 788 del 2025 ha affermato la responsabilità in un caso di omissione reiterata pur in presenza di attività lavorativa irregolare, escludendo la particolare tenuità del fatto proprio in ragione della reiterazione; e il Tribunale di Nola, con sentenza depositata il 30 settembre 2025, ha ritenuto rilevante anche l’omissione soltanto parziale, purché non occasionale.
A questo si aggiunge la previsione più insidiosa dell’intera materia: l’articolo 12 della legge n. 1185 del 1967 stabilisce che il passaporto è ritirato quando il titolare si trova all’estero e, su istanza degli aventi diritto, non è in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell’unione civile. È la norma che trasforma un viaggio di lavoro in un problema serio: il documento può essere ritirato mentre si è fuori dai confini nazionali, e l’onere della prova dell’adempimento grava su chi lo deve dimostrare.
Cosa fare invece
Depositare il ricorso per la modifica appena la situazione economica cambia, e nel frattempo continuare a versare tutto ciò che si riesce a versare, in modo tracciato. Un bonifico mensile parziale con causale chiara vale, in un procedimento penale come in uno per inibitoria, incomparabilmente più di qualunque spiegazione a posteriori: dimostra che l’inadempimento non è una scelta ma un limite. Vanno conservate le prove del calo di reddito: la comunicazione di cessazione del rapporto, la documentazione sanitaria, i bilanci, le dichiarazioni fiscali.
In parallelo, quando il carico complessivo di debiti è ciò che impedisce di far fronte all’assegno, il problema va aggredito alla radice con gli strumenti di composizione della crisi: un debitore che ha ordinato la propria posizione, ridotto le rate e liberato reddito è nella condizione di riprendere i versamenti — ed è anche il debitore che il giudice dell’inibitoria fatica a considerare pericoloso.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’articolo 12 richiede l’istanza degli aventi diritto: il ritiro all’estero non è automatico e non è d’ufficio. Ma richiede anche che il titolare “non sia in grado di offrire la prova” dell’adempimento. Chi parte per un periodo lungo avendo alle spalle una posizione familiare conflittuale dovrebbe portare con sé, in formato digitale e ordinato per mese, l’evidenza dei versamenti effettuati. È una precauzione banale che, nel momento in cui serve, decide l’esito.
Errore 6 — Credere che andarsene all’estero cancelli il debito
L’errore
L’idea circola più di quanto si immagini: trasferire la residenza fuori dall’Italia, chiudere i rapporti bancari nazionali e considerare chiuso il capitolo. In alcuni casi è persino la ragione per cui si chiede il passaporto. Il calcolo, però, non torna quasi mai, e per una ragione tecnica prima ancora che morale.
Perché è un errore
Lo spazio giudiziario europeo è costruito proprio per impedire che un confine cancelli un credito. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 assicura il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni civili e commerciali tra gli Stati membri senza necessità di un procedimento intermedio; il regolamento (CE) n. 4/2009 disciplina in modo specifico il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, con una cooperazione tra autorità centrali pensata proprio per i crediti verso figli e coniugi; il regolamento (CE) n. 805/2004 consente di certificare come titolo esecutivo europeo i crediti non contestati. Il credito, in altre parole, viaggia. E nel frattempo maturano interessi e spese.
C’è anche un secondo costo, meno evidente. Chi si allontana dal proprio contenzioso perde la possibilità di gestirlo: non impugna, non partecipa alle udienze, non riceve gli atti. Il tempo, in materia di debiti, non lavora per chi si nasconde: lavora per chi lo usa per costruire una soluzione.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è la perdita dell’unica strada che consente davvero di chiudere una posizione debitoria eccessiva: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato dal correttivo di cui al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e, per chi non ha alcuna capacità di soddisfare i creditori, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’articolo 283 del Codice.
La giurisprudenza recente disegna un quadro che premia chi si presenta e penalizza chi sparisce. La Corte di cassazione, sezione I civile, con ordinanza del 31 luglio 2025, n. 22074, ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento, poiché tali circostanze rilevano semmai nella successiva fase di esdebitazione. Sul versante opposto, il Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, con decreto del 28 agosto 2025, ha escluso dall’accesso alla procedura il consumatore che aveva violato in modo volontario e reiterato la normativa tributaria. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 27 ottobre 2025, ha invece adottato una lettura ampia del requisito soggettivo, osservando che non si può impedire l’accesso al debitore solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, dal momento che la sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento. La Cassazione, con ordinanza del 24 luglio 2025, n. 21048, ha poi precisato che l’eventuale violazione da parte della banca dell’obbligo di valutare il merito creditizio non esonera il debitore dalla propria responsabilità, perché le sfere di colpa restano distinte.
Cosa fare invece
Restare raggiungibili e aprire una procedura: è la sola mossa che trasforma un debito che insegue in un debito che si chiude. La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un piano sostenibile sui redditi effettivi, senza bisogno del voto dei creditori; il concordato minore è lo strumento di chi svolge attività d’impresa o professionale in forma non fallibile; la liquidazione controllata consente di liquidare il patrimonio e accedere poi alla liberazione dai debiti residui; l’esdebitazione del debitore incapiente è pensata per chi non può offrire nulla, con l’obbligo di riferire eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi.
Un punto merita di essere detto con chiarezza, perché è la ragione per cui questo errore rientra a pieno titolo in un articolo sul passaporto: nessuna di queste procedure comporta un divieto di espatrio, né consente il ritiro del documento di viaggio. Il Codice della crisi impone al debitore obblighi di collaborazione, informazione e trasparenza verso l’organismo di composizione della crisi, il gestore e il giudice — obblighi che vanno rispettati con puntualità perché la loro violazione può compromettere l’esito — ma non incide in alcun modo sulla libertà di circolazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento non è precluso a chi risiede all’estero, se i presupposti di collegamento con il territorio italiano sussistono; ed è possibile anche per chi ha già in corso procedure esecutive. Le misure protettive, quando concesse, sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori: è il momento in cui una posizione che sembrava ingovernabile torna gestibile. Ciò che non si recupera, invece, è il tempo passato a sperare che il problema si risolvesse da solo.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a rendere visibile il costo dell’errore, non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — Inibitoria: comparire o non comparire. Arretrati di mantenimento accumulati: 7.480 €, maturati tra gennaio e dicembre. Ricorso per inibitoria notificato il 4 marzo, udienza fissata al 9 aprile. Scenario A — il genitore non si costituisce. Il giudice decide sulle sole allegazioni del ricorrente: rapporto di lavoro cessato, nessun versamento documentato, dichiarazione di voler trasferire la propria attività all’estero riferita da testimoni. Inibitoria concessa per la durata massima di due anni, con trasmissione alla questura. Il passaporto, richiesto a luglio per un incarico lavorativo, viene negato. Scenario B — il genitore si costituisce e deposita: quattro bonifici da 320 € effettuati tra ottobre e gennaio, per complessivi 1.280 €; il contratto di locazione in Italia con scadenza a trentasei mesi; l’iscrizione dei figli alla scuola del Comune di residenza; una proposta scritta di rientro in ventiquattro rate. Il giudice valuta il pericolo concreto e attuale alla luce di questi elementi e degli strumenti europei di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Il ricorso viene respinto. Il documento viene rilasciato regolarmente. Stessa cifra, stesso arretrato, stessa persona. La differenza è un fascicolo depositato in tempo.
Ipotesi 2 — L’ammenda dimenticata. Debito bancario complessivo: 41.300 €. Nessun effetto sul passaporto. Nello stesso periodo risulta ineseguita un’ammenda di 1.870 € derivante da una condanna definitiva risalente a sei anni prima. Scenario A — la persona presenta la domanda senza controlli preventivi. Il diniego arriva dopo l’istruttoria, con un ritardo di alcune settimane rispetto alla data prevista per la partenza; l’incarico all’estero salta. Scenario B — la persona acquisisce il certificato dei carichi pendenti prima della domanda, individua la pendenza e presenta istanza di nulla osta al giudice dell’esecuzione, allegando la documentazione reddituale e la richiesta di rateizzazione. Il percorso richiede tempo, ma è un percorso: si conclude con un provvedimento, non con un rifiuto allo sportello. Il debito che pesava era il più piccolo dei due. È quasi sempre così.
Ipotesi 3 — Il costo dell’attesa. Situazione di partenza al 1° febbraio: esposizione complessiva di 63.700 € tra prestito personale, carta revolving e scoperto di conto; reddito netto mensile 1.540 €; rate mensili in scadenza per 1.190 €. Scenario A — la persona attende diciotto mesi sperando in un miglioramento. Nel frattempo maturano interessi di mora e spese, si aggiungono due decreti ingiuntivi e un pignoramento presso terzi sullo stipendio. Al diciottesimo mese la posizione è peggiore e la quota di stipendio disponibile si è ridotta. Scenario B — la persona si rivolge a un organismo di composizione della crisi entro il primo trimestre. Viene predisposta una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore calibrata sui redditi effettivi, con richiesta di misure protettive che sospendono le azioni esecutive. In nessuno dei due scenari il passaporto è in discussione: nessuna delle due situazioni rientra tra i motivi ostativi. La differenza riguarda tutto il resto — e riguarda anche la capacità di continuare a onorare gli obblighi familiari, che è invece l’unico terreno da cui possono nascere provvedimenti sul documento di viaggio.
La mappa degli errori
Prima di scendere nel dettaglio dei rimedi, conviene avere sotto gli occhi il quadro completo: quando si commette ciascun errore, cosa produce e quanto margine resta per rimediare. La colonna del rimedio è la più importante, perché quasi nulla in questa materia è definitivo — ma “quasi nulla” non significa “nulla”, e le eccezioni sono proprio quelle su cui si concentra la disattenzione.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Rinunciare a chiedere il passaporto per timore dei debiti | Prima della domanda | Occasioni perse, nessun effetto giuridico | Sì — la domanda si può presentare in qualunque momento |
| Ignorare il ricorso per inibitoria | Alla notifica del ricorso | Inibitoria fino a 2 anni, diniego vincolato | Parziale — reclamo in 10 giorni; istanza di revisione per fatti nuovi |
| Non allegare prova dei pagamenti in camera di consiglio | All’udienza camerale | Valutazione fondata sulle sole allegazioni avversarie | Parziale — recuperabile in reclamo, con limiti |
| Trascurare multe e ammende penali | Prima della domanda | Diniego legittimo ex art. 3, lett. d) | Sì — pagamento, rateizzazione o istanza di nulla osta |
| Sbagliare l’autorità cui rivolgersi | Dopo il diniego | Tempi persi, pronunce di inammissibilità | Parziale — dipende dai termini residui |
| Dichiarare il falso nel modulo | Alla presentazione della domanda | Decadenza, ritiro, rilievo penale | No per la dichiarazione già resa; sì per la posizione futura |
| Smettere di pagare senza chiedere la revisione | Al mutamento del reddito | Arretrati, art. 570-bis c.p., base per l’inibitoria | Parziale — la revisione di norma non retroagisce sugli arretrati |
| Espatriare senza documentare i versamenti | Durante il soggiorno all’estero | Ritiro del passaporto ex art. 12, comma 2 | Sì — restituzione al venir meno dei motivi del ritiro |
| Attendere invece di aprire una procedura | Nell’intero periodo di crisi | Interessi, spese, esecuzioni, patrimonio eroso | Sì — le procedure restano accessibili, ma su una base peggiore |
La checklist preventiva
Prima di presentare la domanda di passaporto — o prima di partire, se il documento lo si ha già — vale la pena passare in rassegna queste verifiche. Richiedono poche ore e prevengono la quasi totalità dei problemi descritti finora.
☐ Verificare l’esistenza di provvedimenti inibitori a proprio carico, controllando le notifiche ricevute negli ultimi due anni e, in caso di dubbio, richiedendo informazioni alla cancelleria del tribunale competente.
☐ Richiedere il certificato del casellario giudiziale e leggerlo integralmente, comprese le condanne a pena pecuniaria risalenti nel tempo.
☐ Richiedere il certificato dei carichi pendenti presso la procura competente, per individuare procedimenti in corso di cui non si è più avuta notizia.
☐ Controllare se esistono sanzioni pecuniarie penali ineseguite e, in caso positivo, avviare la richiesta di rateizzazione o l’istanza di nulla osta al giudice dell’esecuzione prima di presentare la domanda.
☐ Distinguere le sanzioni amministrative da quelle penali: le prime, comprese le violazioni al codice della strada, non incidono sul rilascio.
☐ Verificare la propria posizione sugli obblighi di mantenimento: quanto è stato versato, in quali mesi, con quali mezzi tracciabili.
☐ Raccogliere in un unico file digitale le prove dei versamenti effettuati, ordinate per mese, e portarle con sé in caso di soggiorno prolungato all’estero.
☐ Se il reddito è diminuito, valutare subito il ricorso per la modifica delle condizioni economiche, senza attendere l’accumularsi degli arretrati.
☐ Leggere con attenzione le dichiarazioni contenute nel modulo di richiesta e non firmarle se non se ne comprende la portata.
☐ Se è già stata proposta una domanda di inibitoria, segnare in agenda la data dell’udienza e predisporre la documentazione difensiva almeno una settimana prima.
☐ Se un provvedimento è già stato emesso, calcolare il termine di dieci giorni per il reclamo, verificando se il procedimento rientri tra quelli sottratti alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto.
☐ Se il carico debitorio complessivo è insostenibile, verificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, che non incidono sulla libertà di espatrio e permettono di liberare reddito da destinare agli obblighi familiari.
E se l’errore l’ho già fatto?
Poche cose, in questa materia, sono davvero irreversibili. Ma i margini variano molto a seconda dell’errore, e conoscerli evita sia la rassegnazione sia le iniziative inutili.
Se il provvedimento inibitorio è già stato emesso, la prima strada è il reclamo, da proporre nel termine di dieci giorni dalla comunicazione secondo le forme dei procedimenti in camera di consiglio. È un termine breve e va calcolato subito. Se il termine è scaduto, la partita non è chiusa: l’inibitoria ha una durata predeterminata dal giudice e non può superare i due anni, e si fonda su una valutazione di pericolo concreto e attuale. Quando quella valutazione perde attualità — perché si è ripreso a versare, perché è intervenuto un accordo, perché si è prestata una garanzia — l’istanza di revisione al giudice che ha emesso il provvedimento è la via ordinaria per riottenere il documento prima della scadenza naturale. Va costruita su fatti nuovi documentati, non su una diversa lettura degli stessi fatti.
Se il diniego è arrivato dalla questura, occorre anzitutto leggere la motivazione e capire su quale lettera dell’articolo 3 si fonda. La legge del 1967 prevede, contro i provvedimenti di diniego e di ritiro, il ricorso al Ministro degli affari esteri oppure il ricorso al giudice amministrativo, in via alternativa. La scelta va fatta valutando i termini, la natura del vizio e l’urgenza: il ricorso amministrativo può essere più rapido nei casi in cui l’errore è palese e documentale, quello giurisdizionale è la sede propria quando occorre una cognizione piena o una tutela cautelare.
Se il diniego dipende da una pena pecuniaria ineseguita, il rimedio non passa dal giudice amministrativo ma dal giudice dell’esecuzione penale, competente — secondo la Cassazione — sulla concessione o sul diniego del nulla osta quando si debba eseguire una condanna a pena pecuniaria. Individuare correttamente l’autorità competente è, in questi casi, metà del risultato, perché un’iniziativa proposta davanti al giudice sbagliato consuma tempo che i termini non restituiscono.
Se il passaporto è stato ritirato mentre si era all’estero per mancata prova dell’adempimento degli obblighi di mantenimento, la stessa legge prevede che il documento ritirato venga restituito al titolare, su sua richiesta, non appena vengano meno i motivi del ritiro. Significa che la prova può essere fornita anche dopo: ricostruire i versamenti, produrre le quietanze, formalizzare un piano di rientro sono attività che riaprono la strada.
Se è stata resa una dichiarazione non veritiera, qui il margine è il più stretto di tutti: la dichiarazione già resa non si “corregge” retroattivamente e la decadenza dai benefici è prevista dalla legge. Ciò che si può fare è intervenire sulla posizione futura, presentando una nuova domanda corretta e completa e gestendo l’eventuale profilo penale nella sede propria. È la ragione per cui, tra tutti gli errori esaminati, questo è quello che va prevenuto con più cura.
Se sono maturati arretrati di mantenimento, va detto con onestà che la revisione delle condizioni economiche di regola non cancella il debito già maturato: incide sul futuro. Il che non toglie valore all’iniziativa, anzi la rende urgente — ogni mese di ritardo è un mese di arretrato in più — ma impone di affiancarle una gestione degli arretrati, attraverso un accordo, un piano di rientro o, quando il carico complessivo lo giustifica, una procedura di composizione della crisi.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
«Ho quattro pignoramenti in corso: mi negheranno il passaporto?» No. Le procedure esecutive non figurano tra i motivi ostativi previsti dalla legge del 1967 e nessun creditore ha titolo per interferire con il rilascio del documento. La domanda va presentata normalmente.
«Non mi sono presentato all’udienza sull’inibitoria e il provvedimento è stato emesso. È finita?» No, ma i tempi contano. Se non sono ancora decorsi dieci giorni dalla comunicazione, la strada ordinaria è il reclamo. Se sono decorsi, resta l’istanza di revisione fondata su fatti nuovi documentati: pagamenti ripresi, accordo raggiunto, garanzia offerta. L’inibitoria ha comunque una durata massima di due anni.
«Devo un’ammenda di un vecchio processo e non l’ho mai pagata. Il passaporto è perso?» Non perso, ma condizionato. La legge subordina il rilascio, in questi casi, al nulla osta dell’autorità che cura l’esecuzione della sentenza. Estinguere la sanzione — anche in forma rateale — o presentare istanza al giudice dell’esecuzione sono i due percorsi da valutare, meglio se prima di presentare la domanda.
«Ho dichiarato di non avere precedenti e invece ne ho uno. Cosa rischio?» La decadenza dai benefici conseguiti con la dichiarazione non veritiera e un possibile rilievo penale, disciplinato dal d.P.R. n. 445/2000. È l’ipotesi in cui è più importante non improvvisare: la posizione va valutata nel merito, con il certificato del casellario alla mano, prima di qualunque iniziativa successiva.
«Sono in ritardo di otto mesi con il mantenimento perché ho perso il lavoro. Mi tolgono il passaporto?» Non automaticamente. Serve un provvedimento del giudice fondato su un pericolo concreto e attuale di sottrarsi agli obblighi. Il ritardo, da solo, non basta: quello che conta è il quadro complessivo, e in quel quadro pesano molto i versamenti parziali tracciati, la documentazione della perdita del lavoro e l’eventuale ricorso per la modifica delle condizioni.
«Vivo all’estero e la mia ex ha chiesto il ritiro del passaporto. Posso fare qualcosa?» Sì. La norma richiede che il titolare non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento: la prova può essere fornita. E la stessa legge prevede la restituzione del documento non appena vengano meno i motivi del ritiro.
Gli errori davanti ai giudici
Di seguito le pronunce che documentano, una per una, le conseguenze degli errori descritti. Gli estremi sono riportati per esteso; i principi sono riformulati.
Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 1997, n. 464. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 3, lettera b), della legge n. 1185 del 1967, nella parte in cui non escludeva la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare quando il genitore richiedente avesse già l’assenso dell’altro genitore convivente ed esercente congiuntamente la responsabilità genitoriale. Rilevanza: è la prima erosione del sistema autorizzatorio, la stessa logica che nel 2023 ha portato a sostituire l’assenso con l’inibitoria.
T.A.R. Lazio, sezione I, sentenza 8 novembre 2011, n. 8559. Ha qualificato come tassative le ipotesi in cui il passaporto non può essere rilasciato. Rilevanza: è il fondamento della risposta alla domanda di partenza. Ciò che non è nell’elenco — e i debiti civili non lo sono — non impedisce il rilascio.
T.A.R. Lazio, sezione IV, sentenza 16 marzo 2022, n. 3050. Ha escluso margini di apprezzamento discrezionale dell’amministrazione nell’applicazione della disciplina sul rilascio ai genitori di figli minori, ricollegando la ratio della legge alla garanzia dell’assolvimento degli obblighi verso i figli. Rilevanza: chiarisce che la sede della difesa è il giudizio, non lo sportello.
T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, sentenza 20 gennaio 2021, n. 175. Ha qualificato il ritiro del passaporto e della carta d’identità valida per l’espatrio come atto vincolato, con motivazione circoscritta e senza rilievo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, indicando nel giudice la sede in cui far valere le proprie ragioni, comprese quelle sul regolare adempimento dei crediti alimentari. Rilevanza: spiega perché contestare il ritiro attaccando la forma del provvedimento amministrativo è quasi sempre una strada sterile.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 14 maggio 2010, n. 11771. Ha escluso la natura decisoria e definitiva del provvedimento reso in sede di reclamo in materia di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, negando l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: il grado di merito è quello che conta davvero.
Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21667. Ha confermato l’orientamento precedente, qualificando il provvedimento come atto di volontaria giurisdizione volto a valutare la corrispondenza del mancato assenso all’interesse del figlio. Rilevanza: consolida il principio e ne fa una regola di condotta processuale.
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2013, n. 2696. Ha affermato che l’autorizzazione relativa al documento del minore su richiesta di un solo genitore non ha natura vincolata, restando subordinata alla valutazione dell’interesse del minore. Rilevanza: conferma che, per i documenti dei figli, la logica del consenso resta intatta anche dopo la riforma del 2023.
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 giugno 2012, n. 3348. Ha stabilito che il divieto di rilascio del passaporto collegato a una condanna penale non costituisce sanzione penale né pena accessoria, trattandosi di misura amministrativa diretta ad assicurare l’effettività della sanzione, e ha ritenuto irrilevante l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione. Rilevanza: chiude la strada alle difese fondate sulla natura afflittiva della misura.
Corte di cassazione penale, sezione I, sentenza 1° dicembre 2009, n. 1441. Ha ritenuto legittimo il diniego del nulla osta in relazione all’esecuzione di una pena pecuniaria convertibile in libertà controllata per durata superiore a due mesi. Rilevanza: dimostra che l’entità del debito penale conta meno del suo regime di conversione.
Corte di cassazione penale, sezione I, sentenza 2 dicembre 2014, n. 1610. Ha attribuito al giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, la competenza sul nulla osta previsto dall’articolo 3, lettera d), limitatamente ai condannati a pena pecuniaria. Rilevanza: individua l’autorità competente ed evita iniziative destinate all’inammissibilità.
Corte di cassazione penale, sezione I, sentenza 20 febbraio 2020, n. 17507. Ha ribadito il criterio di riparto, precisando che negli altri casi la tutela passa per il ricorso al Ministro degli affari esteri o al tribunale amministrativo regionale. Rilevanza: è la mappa aggiornata dei rimedi contro il diniego di natura penale.
Tribunale di Perugia, sentenza 11 febbraio 2016, n. 290. Ha esaminato la falsa autocertificazione sull’assenza di precedenti penali resa ai fini del rilascio del passaporto, ritenendo nel caso concreto applicabile la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Rilevanza: mostra che la dichiarazione mendace apre comunque un procedimento penale, il cui esito favorevole non è una regola.
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 31 luglio 2017, n. 18996. Ha attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia risarcitoria per i danni derivanti dal rilascio di un passaporto privo di requisiti formali indispensabili. Rilevanza: conferma la complessità del riparto in questa materia.
Corte di cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 giugno 2022, n. 32576. Ha chiarito che l’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi sanzionati dall’articolo 570-bis del codice penale non coincide con l’indigenza totale, dovendosi valutare se l’obbligato potesse adempiere senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Rilevanza: è il metro con cui viene giudicata la difesa fondata sulla crisi economica.
Corte di cassazione penale, sentenza n. 34032 del 2024. Ha ribadito che l’impossibilità che esclude il dolo non può essere assimilata all’indigenza totale e deve essere dimostrata come esente da colpa. Rilevanza: conferma l’onere probatorio a carico dell’obbligato.
Corte d’appello di Lecce, sentenza 23 luglio 2024. Ha richiesto, ai fini dell’esclusione della responsabilità, un’incapacità economica assoluta, integrata da una indisponibilità di introiti persistente, oggettiva e incolpevole. Rilevanza: precisa lo standard probatorio nel merito.
Corte di cassazione penale, sezione VI, sentenza n. 19715 del 2025. Ha ricondotto all’articolo 570-bis anche il mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra i coniugi. Rilevanza: amplia il perimetro dell’inadempimento penalmente rilevante, e quindi anche la base di fatto su cui può fondarsi una domanda di inibitoria.
Corte di cassazione penale, sentenza n. 15909 del 2025. Ha valorizzato la condotta omissiva in sé, ritenendo l’inadempimento rilevante a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno del beneficiario. Rilevanza: indebolisce la difesa fondata sulle condizioni economiche dell’altro genitore.
Tribunale di Bari, sentenza n. 788 del 2025. Ha affermato la responsabilità in un caso di omissione reiterata pur in presenza di attività lavorativa irregolare, escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della reiterazione. Rilevanza: la reiterazione è il fattore che chiude le vie d’uscita.
Tribunale di Nola, sentenza depositata il 30 settembre 2025. Ha ritenuto rilevante anche l’omissione parziale, purché non occasionale, valorizzando la mancata prova dell’impossibilità assoluta di adempiere. Rilevanza: pagare “un po’ quando si può”, senza documentare nulla, non mette al riparo.
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. Ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, rilevando tali circostanze semmai nella successiva fase di esdebitazione. Rilevanza: l’accesso alla procedura è più ampio di quanto molti debitori credano.
Corte di cassazione, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048. Ha precisato che l’eventuale violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio da parte della banca non esonera il debitore dalla propria responsabilità. Rilevanza: la colpa del creditore non cancella quella del debitore, e viceversa.
Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, provvedimento 28 agosto 2025. Ha escluso l’accesso alla procedura al consumatore che aveva violato in modo volontario e reiterato la normativa tributaria. Rilevanza: individua il confine oltre il quale la condotta pregressa preclude la soluzione.
Tribunale di Napoli, provvedimento 27 ottobre 2025. Ha adottato una lettura ampia del requisito soggettivo, osservando che la sproporzione dell’indebitamento è l’essenza stessa del sovraindebitamento e non può, da sola, precludere l’accesso. Rilevanza: smentisce la convinzione più diffusa tra i debitori, quella di “non meritare” una soluzione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene su due piani distinti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare che cosa resta recuperabile. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione documentale completa prima della domanda di passaporto: acquisiamo casellario giudiziale e carichi pendenti, verifichiamo l’esistenza di provvedimenti inibitori e ne controlliamo durata e data di cessazione.
- Verifichiamo la natura delle pendenze economiche, distinguendo le sanzioni amministrative — irrilevanti ai fini del rilascio — dalle sanzioni pecuniarie penali che impongono il nulla osta, e quantifichiamo l’esposizione effettiva.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di nulla osta al giudice dell’esecuzione nei casi di condanna a pena pecuniaria ineseguita, allegando la documentazione reddituale e, quando praticabile, la richiesta di rateizzazione.
- Ci costituiamo nel procedimento per inibitoria ex art. 3-bis e costruiamo la prova contraria al pericolo concreto e attuale: versamenti tracciati, radicamento in Italia, piano di rientro, garanzie, argomenti fondati sugli strumenti europei di cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
- Proponiamo il reclamo nel termine di dieci giorni contro il provvedimento inibitorio e, quando il termine è decorso, predisponiamo l’istanza di revisione fondata su fatti nuovi documentati.
- Impugniamo il diniego o il ritiro del passaporto nella sede corretta, scegliendo tra ricorso al Ministro degli affari esteri e ricorso al giudice amministrativo in base al vizio, ai termini e all’urgenza.
- Depositiamo il ricorso per la modifica delle condizioni economiche quando il reddito è mutato, documentando la variazione e organizzando la gestione degli arretrati già maturati.
- Assistiamo nel procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare, impostando la difesa sull’effettiva impossibilità di adempiere secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Costruiamo la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento più adatta alla posizione — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente — e curiamo i rapporti con l’OCC e con il gestore fino all’omologazione.
- Chiediamo le misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari, per liberare il reddito necessario a riprendere gli obblighi familiari e a togliere fondamento alle domande di inibitoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, dove l’errore si ripara nei gradi successivi o non si ripara affatto, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare: significa che la strategia impostata nel primo atto è la stessa che verrà sostenuta in reclamo e, dove la legge lo consente, davanti alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano, senza ricostruzioni tardive del fascicolo, senza cambi di linea difensiva a metà percorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso in parallelo: mentre viene predisposta la difesa nel procedimento per inibitoria, la componente contabile ricostruisce redditi, versamenti e capacità di rientro — perché in questa materia una difesa senza numeri documentati è una difesa dimezzata.
In sintesi
Chi ha debiti può richiedere il passaporto: i debiti civili non compaiono tra i motivi ostativi e nessun creditore ha il potere di bloccarlo. I rischi reali sono altri e sono pochi — l’inibitoria a tutela degli obblighi verso i figli, le sanzioni pecuniarie di natura penale, le misure di sicurezza e di prevenzione — ma condividono una caratteristica: si affrontano con documenti, entro termini brevi, davanti all’autorità giusta. Chi lo fa conserva il documento; chi rimanda lo perde per due anni.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo doppio fronte. La componente impugnatoria — reclami, ricorsi contro dinieghi e ritiri, difesa nei procedimenti camerali — trova continuità nell’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado; la componente debitoria trova risposta nelle sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che permettono di rimuovere la causa del problema invece di limitarsi a difenderne gli effetti.
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