Il problema in sintesi
Un’impresa che non riesce più a pagare fornitori, banche, contributi e imposte non ha davanti a sé una sola strada. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) mette a disposizione una decina di percorsi diversi, ciascuno con presupposti di accesso, documentazione e termini propri. Il punto critico è che questi percorsi non sono intercambiabili e non restano disponibili per sempre: quando un creditore deposita per primo l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, il ventaglio di opzioni si restringe drasticamente e la scelta dello strumento passa di fatto dalle mani dell’imprenditore a quelle del tribunale. La differenza tra chi si muove in anticipo e chi reagisce a ricorso già notificato non è teorica: incide sulla conservazione dell’azienda, sulla posizione personale di amministratori e garanti, sull’esito finale del percorso.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo perimetro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia abilitato proprio alla figura tecnica attorno alla quale ruota la composizione negoziata disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè delle strutture attraverso cui passano obbligatoriamente le procedure di sovraindebitamento oggi confluite negli artt. 65 e seguenti del Codice; ed è avvocato cassazionista, condizione necessaria per seguire senza interruzioni i reclami e i ricorsi che nascono da queste procedure fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le stesse abilitazioni che il CCII richiede o presuppone nei propri snodi procedurali.
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Inquadramento normativo: che cosa sono le “procedure del CCII”
Sul piano normativo, la materia è regolata dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, e poi allineato alla direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva (direttiva UE 2019/1023) con il D.Lgs. 83/2022. Il testo è stato modificato tre volte: dal D.Lgs. 147/2020, dal già citato D.Lgs. 83/2022 e, in modo particolarmente ampio, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, il cosiddetto correttivo ter, composto da 57 articoli ed entrato in vigore il 28 settembre 2024. Interventi successivi hanno continuato a incidere sul testo, che risulta aggiornato da ultimo al D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8. Sul piano applicativo, il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 del Ministero della Giustizia ha aggiornato le istruzioni operative della composizione negoziata (test pratico di perseguibilità del risanamento, check list per il piano, protocollo di conduzione delle trattative, formazione degli esperti), mentre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dedicata alla Parte I del Codice.
La definizione essenziale è quella dell’art. 2 CCII: la “crisi” è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, mentre l'”insolvenza” è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La distinzione non è accademica: determina quale strumento è ancora praticabile. Il “sovraindebitamento” (art. 2, comma 1, lett. c) è invece lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Va precisato che il Codice distingue due grandi famiglie. La prima è quella degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, orientati alla continuità o comunque a una soluzione negoziata: composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies), piano attestato di risanamento (art. 56), accordi di ristrutturazione dei debiti nelle tre varianti ordinaria, agevolata ed estesa (artt. 57, 60 e 61), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o PRO (art. 64-bis), concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 e ss.), concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). La seconda è quella delle procedure destinate ai debitori sovraindebitati: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), concordato minore (artt. 74-83), liquidazione controllata (artt. 268-277), esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Chiude il sistema la liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.), che ha sostituito il fallimento, e la disciplina dei gruppi di imprese (artt. 284-292).
La ratio della riforma è l’emersione anticipata. Per questo l’art. 2086, comma 2, c.c. e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e all’imprenditore individuale misure idonee, entrambi funzionali a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi. La disciplina prevede inoltre canali di allerta interni ed esterni: la segnalazione dell’organo di controllo e, dopo il correttivo ter, anche del revisore legale (art. 25-octies), e le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies).
Un istituto affine ma diverso va tenuto distinto. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale: è un percorso volontario e riservato, condotto con l’assistenza di un esperto indipendente, in cui l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Un’impresa manifatturiera con esposizione bancaria deteriorata ma ordini in portafoglio può usarla per rinegoziare le linee di credito senza subire lo spossessamento; se invece l’insolvenza è irreversibile e il patrimonio non è più risanabile, quello stesso imprenditore non troverà nella composizione negoziata una soluzione, ma dovrà orientarsi verso strumenti liquidatori.
Requisiti e termini: chi può accedere a che cosa, ed entro quando
La prima verifica è soggettiva e dimensionale. Le procedure di sovraindebitamento sono riservate a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il discrimine è la nozione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che richiede la sussistenza congiunta di tre parametri: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo; ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. Basta il superamento di uno solo di questi limiti perché l’impresa esca dal perimetro del sovraindebitamento. L’onere di dimostrare la sussistenza congiunta dei tre requisiti grava sul debitore: chi non produce bilanci e scritture attendibili rischia di perdere la partita sul presupposto soggettivo prima ancora di discutere del merito.
Esiste poi una soglia oggettiva di rilevanza: l’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. La soglia si calcola sommando tutte le posizioni scadute, non solo quella del creditore che agisce.
In termini operativi, i termini da presidiare sono i seguenti.
Nella composizione negoziata, l’incarico dell’esperto ha una durata di 180 giorni dall’accettazione, prorogabile per non oltre ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto acconsente, o quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale. Le misure protettive operano dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma l’imprenditore deve chiederne la conferma al tribunale con ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, a pena di inefficacia; il tribunale ne determina la durata, che non può superare 120 giorni ed è prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
Il concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies CCII può essere proposto entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, quando questi abbia dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede senza esito positivo. Nel procedimento unitario, la domanda di accesso con riserva ex art. 44 apre un termine compreso tra 30 e 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sul versante delle segnalazioni, l’art. 25-novies CCII fissa soglie precise: per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, ovvero superiore a 5.000 euro per le imprese senza dipendenti; per l’INAIL, il debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e superiore a 5.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate, il debito IVA scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche secondo i parametri introdotti dall’art. 37-bis del D.L. 73/2022; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i crediti affidati scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.
Nelle procedure di sovraindebitamento, il correttivo ter ha esteso da 60 a 90 giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al passivo nella liquidazione controllata (art. 272). L’esdebitazione di diritto opera decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata o dalla chiusura, se anteriore (art. 282). L’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 è concedibile una sola volta ed è accompagnata, per i quattro anni successivi, dall’obbligo di pagamento in caso di utilità rilevanti sopravvenute.
Accanto alle soglie delle segnalazioni esterne operano i segnali interni tipizzati dall’art. 3, comma 4, CCII, che gli assetti devono essere in grado di intercettare: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; esistenza di una o più delle esposizioni debitorie rilevanti ai fini dell’art. 25-novies. Sono indicatori che maturano nel tempo e la cui data di superamento va documentata: nelle azioni di responsabilità è proprio su quel momento che si misura la tempestività della reazione dell’organo amministrativo.
Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali, essa opera dal 1° al 31 agosto. Va però verificato caso per caso il suo effettivo ambito, perché per i procedimenti in materia di dichiarazione e revoca — oggi apertura e revoca della liquidazione giudiziale — opera una deroga di lunga tradizione, e un errore di calcolo su questo punto può costare la tardività del reclamo.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso per la conferma delle misure protettive (art. 19 CCII) | Giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Inefficacia delle misure protettive già pubblicate |
| Durata delle misure protettive | Provvedimento del tribunale | Massimo di legge (120 giorni, fino a 240 complessivi con proroga) | Cessazione dell’ombrello protettivo; riprendono azioni esecutive e cautelari |
| Durata dell’incarico dell’esperto | Accettazione della nomina | 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 | Conclusione della composizione negoziata e archiviazione |
| Proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies) | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | 60 giorni, perentorio | Perdita dell’accesso allo strumento |
| Deposito di proposta, piano e documenti dopo domanda con riserva (art. 44) | Decreto del tribunale | 30-60 giorni, prorogabile | Inammissibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Domande di partecipazione al passivo nella liquidazione controllata (art. 272) | Comunicazione del liquidatore | 90 giorni | Domanda tardiva, con concorso limitato ai riparti successivi |
| Reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura (art. 51) | Notificazione della sentenza o iscrizione nel registro delle imprese | 30 giorni, perentorio | Definitività della sentenza di apertura |
| Esdebitazione di diritto (art. 282) | Apertura della liquidazione controllata (o chiusura, se anteriore) | 3 anni | Permanenza del debito residuo fino al decorso del termine |
Procedura passo-passo: dalla diagnosi all’omologazione
Passo 1 — Ricostruzione della posizione debitoria. Prima di scegliere lo strumento occorre fotografare la situazione: elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione, esposizioni bancarie e segnalazioni in centrale rischi, debiti tributari e contributivi con distinzione tra ruoli affidati e importi ancora in fase di accertamento, garanzie prestate da soci e terzi, azioni esecutive pendenti. Da questa base si ricavano i due dati che determinano tutto il resto: il superamento o meno delle soglie dell’impresa minore e la collocazione temporale tra crisi e insolvenza conclamata.
Passo 2 — Scelta della cornice. Il debitore sotto soglia, il professionista, il consumatore e l’imprenditore agricolo entrano nell’area del sovraindebitamento e devono passare da un OCC. L’impresa sopra soglia si muove invece tra composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, PRO e concordato preventivo.
Passo 3 — Accesso alla composizione negoziata. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito di ciascuna camera di commercio, corredata dai documenti indicati dall’art. 17 CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, progetto di piano di risanamento, elenco dei creditori, certificati sui debiti fiscali e contributivi. La commissione competente nomina l’esperto indipendente, che accetta l’incarico, convoca l’imprenditore e verifica la concreta perseguibilità del risanamento anche con il test pratico messo a disposizione dal Ministero. Dopo il correttivo ter l’accesso è possibile anche in presenza di squilibrio meramente patrimoniale, e la scelta di sospendere o revocare le linee di credito da parte delle banche deve essere specificamente motivata.
Passo 4 — Misure protettive e cautelari. Se occorre fermare le aggressioni al patrimonio, l’imprenditore pubblica l’istanza di misure protettive nel registro delle imprese e ricorre al tribunale competente per la conferma. La domanda va costruita indicando quali beni e diritti servono all’esercizio dell’impresa e perché la protezione è funzionale al piano: le istanze generiche, che chiedono un ombrello indiscriminato su tutto il patrimonio, sono il motivo più frequente di rigetto. Nello stesso procedimento possono essere chieste misure cautelari atipiche.
Passo 5 — Autorizzazioni del tribunale. Durante le trattative l’art. 22 CCII consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche da soci, a trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’art. 2560 c.c., a rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi. Il correttivo ter ha inoltre introdotto l’accordo transattivo con le Agenzie fiscali per le istanze depositate dal 29 settembre 2024, che consente dilazione e pagamento parziale dei tributi erariali, con esclusione dell’IVA e dei tributi locali.
Passo 6 — Esiti delle trattative. L’art. 23 elenca gli sbocchi: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto con effetti fiscali agevolati, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato preventivo, concordato semplificato, domanda di liquidazione giudiziale.
Passo 7 — Il procedimento unitario. Tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale si incanalano nel procedimento unitario degli artt. 40 e seguenti. Il ricorso si deposita presso il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali del debitore (art. 27); per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese. Il ricorso deve contenere l’esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed essere accompagnato dai documenti dell’art. 39: scritture contabili degli ultimi tre esercizi, situazione aggiornata, elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali sui beni, relazione riepilogativa.
Passo 8 — Voto e omologazione. Nel concordato preventivo la proposta è approvata quando raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con le regole speciali per il concordato in continuità e le classi. Il concordato liquidatorio richiede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari, i quali non possono comunque ricevere meno del 20%. Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, ridotto al 30% negli accordi agevolati, mentre l’efficacia estesa ai non aderenti presuppone il 75% dei crediti della categoria. Il PRO dell’art. 64-bis richiede l’approvazione di tutte le classi ma consente di derogare alla graduazione delle cause di prelazione. In sede di omologazione il tribunale può superare il dissenso di alcune classi con la ristrutturazione trasversale prevista dall’art. 112.
Passo 9 — Le procedure di sovraindebitamento. Consumatore, professionista e imprenditore minore si rivolgono a un OCC, che nomina il gestore della crisi. Il gestore redige la relazione particolareggiata che accompagna la domanda: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è previsto voto e il giudice omologa se il piano è fattibile e non ricorrono le condizioni ostative dell’art. 69; nel concordato minore la proposta è approvata con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La liquidazione controllata si apre con sentenza e può essere chiesta anche da un creditore quando i debiti scaduti e non pagati superano 50.000 euro.
Passo 10 — Difesa nell’istruttoria prefallimentare. Se un creditore o il pubblico ministero ha già depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale, la difesa si gioca su tre fronti: contestazione del presupposto soggettivo con la prova delle soglie dimensionali, contestazione dello stato di insolvenza, deposito tempestivo di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione. L’errore più ricorrente è comparire all’udienza senza documentazione contabile aggiornata: senza numeri verificabili, il tribunale non ha materiale per apprezzare né la soglia dimensionale né la sostenibilità di un’alternativa. Contro la sentenza di apertura resta il reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni e, successivamente, il ricorso per cassazione.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare come si applicano concretamente soglie e termini. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Primo esempio di calcolo — verifica della soglia dimensionale e della soglia di rilevanza. Ipotesi: società a responsabilità limitata con attivo patrimoniale di 412.300 euro nell’ultimo esercizio e valori analoghi nei due precedenti; ricavi lordi di 268.700 euro; debiti complessivi, anche non scaduti, di 617.400 euro, di cui 143.200 euro scaduti da oltre novanta giorni. Applicando l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII i tre parametri devono ricorrere congiuntamente: qui l’attivo supera 300.000 euro, i ricavi superano 200.000 euro e i debiti superano 500.000 euro. La società non è impresa minore, quindi non può accedere alla liquidazione controllata né al concordato minore, ed è esposta alla liquidazione giudiziale. Il controllo sull’art. 49, comma 5, conferma la conclusione: i debiti scaduti ammontano a 143.200 euro, ben oltre la soglia di 30.000 euro sotto la quale la procedura non si apre. Il perimetro utilizzabile è dunque quello degli strumenti maggiori. Variante: se l’attivo fosse di 287.500 euro, i ricavi di 191.200 euro e i debiti complessivi di 468.900 euro, tutti e tre i parametri resterebbero sotto soglia e la stessa società rientrerebbe nell’area del sovraindebitamento, con accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata tramite OCC. Seconda variante: soglie superate ma debiti scaduti pari a 24.800 euro; in questo caso l’art. 49, comma 5, impedisce comunque l’apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo esempio di calcolo — il calendario delle misure protettive. Ipotesi: istanza di composizione negoziata presentata sulla piattaforma il 3 aprile, esperto nominato e accettazione pubblicata insieme all’istanza di misure protettive nel registro delle imprese il 14 aprile. Da quel giorno i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni e sui diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa. Il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo, quindi entro il 15 aprile: se l’imprenditore lo deposita il 22 aprile, le misure perdono efficacia e i pignoramenti sospesi riprendono corso. Rispettato il termine, il tribunale fissa l’udienza e, confermando le misure, ne determina la durata; fissata in 120 giorni dalla pubblicazione, la protezione arriva al 12 agosto. Se le trattative sono in corso e viene chiesta la proroga, l’ombrello può estendersi fino al limite complessivo di 240 giorni, cioè fino al 10 dicembre. Sviluppo alternativo: se il 20 luglio l’esperto rileva che il risanamento non è più perseguibile e le misure vengono revocate, dal giorno della revoca torna possibile per i creditori chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere la scadenza naturale dei 120 giorni.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Imprenditore agricolo. Non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma non è privo di strumenti: può accedere alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione e, in quanto ricompreso nella nozione di sovraindebitamento dell’art. 2, comma 1, lett. c), alle procedure degli artt. 65 e seguenti. La qualificazione dell’attività, in presenza di lavorazioni miste o di società che affiancano trasformazione e commercializzazione, è spesso il vero terreno di contesa.
Socio che ha prestato fideiussione. È la situazione che genera più errori di impostazione. Chi ha garantito i debiti della propria società tende a presentarsi come consumatore per accedere alla ristrutturazione dei debiti dell’art. 67 CCII, ma la Cassazione ha chiuso questa porta quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa: la via corretta diventa il concordato minore o la liquidazione controllata.
Impresa cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione non azzera l’esposizione: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Anche l’accesso agli strumenti di regolazione da parte dell’imprenditore cancellato è oggetto di attenzione giurisprudenziale recente.
Misure protettive e patrimoni di terzi. L’estensione della protezione ai beni dei soci illimitatamente responsabili e dei fideiussori non è automatica. I tribunali la ammettono solo per i beni specificamente funzionali all’esercizio dell’impresa, escludendo la copertura indiscriminata dell’intero patrimonio del garante e respingendo le richieste dirette a inibire alle banche le segnalazioni alle centrali dei rischi.
Contratti pendenti. Nel concordato preventivo i rapporti ancora ineseguiti da entrambe le parti proseguono, salvo che il debitore chieda l’autorizzazione a sospenderli o a scioglierli ai sensi degli artt. 94 e seguenti CCII; sono inefficaci i patti che attribuiscono al contraente in bonis il diritto di risolvere per il solo fatto dell’accesso alla procedura. Il correttivo ter ha rafforzato la tutela dei contratti in corso già durante le trattative. La verifica va fatta prima del deposito, contratto per contratto, perché la scelta tra prosecuzione e scioglimento incide sul fabbisogno del piano e sul credito che il contraente potrà insinuare.
Gruppi di imprese. Gli artt. 284-292 consentono la presentazione di un piano unitario o di piani collegati, e l’art. 25 disciplina la composizione negoziata attivata da più imprese del medesimo gruppo. La convenienza di un percorso unitario va misurata sulle infragruppo e sulle garanzie incrociate, non sulla mera appartenenza formale.
In tutti questi scenari conta chi imposta il fascicolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: le stesse qualifiche che il Codice richiede nei ruoli tecnici delle procedure di cui qui si discute.
Domande frequenti
La composizione negoziata mi fa risultare “in procedura”? No. Non è una procedura concorsuale e non comporta spossessamento: l’imprenditore continua a gestire l’impresa, ordinaria e straordinaria, con obblighi informativi verso l’esperto per gli atti di straordinaria amministrazione. Il percorso è riservato. L’unica pubblicità è quella dell’istanza di misure protettive, che viene iscritta nel registro delle imprese proprio perché produce effetti verso i terzi. Chi non chiede misure protettive resta fuori da qualsiasi pubblicità.
Posso bloccare i pignoramenti già iniziati? Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa, ma non operano da sole: occorre pubblicare l’istanza nel registro delle imprese e depositare il ricorso di conferma al tribunale entro il giorno successivo. Nelle procedure di sovraindebitamento e nel concordato preventivo la sospensione discende invece dall’apertura della procedura, con presupposti e tempi diversi.
Quanto dura complessivamente un percorso di composizione negoziata? L’incarico dell’esperto ha durata di 180 giorni, prorogabile per non oltre altri 180. Le misure protettive seguono un calendario proprio: 120 giorni prorogabili fino a un massimo complessivo di 240. Le due durate non coincidono, e questo è un punto operativo delicato, perché le trattative possono proseguire anche dopo la scadenza dell’ombrello protettivo, ma in condizioni di esposizione alle iniziative dei creditori.
Che differenza c’è tra concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore? La ristrutturazione dell’art. 67 è riservata alle persone fisiche che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale e non prevede voto dei creditori: decide il giudice sull’omologazione, verificate fattibilità e assenza di condizioni ostative. Il concordato minore riguarda gli altri debitori sovraindebitati, professionisti e imprenditori minori, e richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ho ricevuto la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate: devo attivare per forza la composizione negoziata? No. La segnalazione dell’art. 25-novies è un invito a valutare se ricorrono i presupposti dell’istanza ex art. 17, non un obbligo di accesso, e la sua omissione non è più sanzionata a carico del creditore pubblico. Va però trattata come un dato rilevante: le stesse soglie che la innescano compaiono tra i segnali che l’art. 3, comma 4, impone di intercettare con assetti adeguati, e ignorarla incide sulla posizione degli amministratori.
Caso limite: la società è già stata cancellata, posso ancora fare qualcosa? La cancellazione non mette al riparo. Nell’anno successivo l’impresa può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, con conseguenze che ricadono su ex amministratori e liquidatori, e restano possibili le azioni di responsabilità e le revocatorie. La verifica va fatta subito su tre elementi: data di cancellazione, momento di manifestazione dell’insolvenza, esistenza di atti dispositivi nel periodo sospetto.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti più significativi per chi si muove tra gli strumenti del Codice, con l’indicazione del principio in forma sintetica e della sua utilità pratica.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. La continuità aziendale rilevante nel concordato preventivo presuppone che l’attività d’impresa mantenga la propria identità: non basta una prosecuzione nominale. Rileva per chi deve qualificare correttamente la proposta e scegliere tra le regole del concordato in continuità e quelle del liquidatorio.
Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2025, n. 21731. In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il reclamo contro il decreto di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII va proposto davanti al tribunale in composizione collegiale, con conferma dell’assetto risultante dall’intervento correttivo. Serve a evitare l’errore di individuazione del giudice del reclamo, che si traduce in perdita del gravame.
Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza fondato su negligenza o imprudenza del debitore; tali profili rilevano semmai nella successiva fase di esdebitazione. È il riferimento decisivo quando un creditore contesta l’accesso alla procedura invocando le cause dell’indebitamento.
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione: non è ammissibile soddisfare integralmente il creditore ipotecario riservando ai chirografari una percentuale simbolica. Vincola la costruzione delle percentuali di riparto già in fase di redazione della proposta.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Non può essere qualificata consumatore la persona fisica che si sia obbligata con fideiussioni funzionalmente collegate all’attività di società di cui era socia di maggioranza e amministratrice; la nozione di consumatore dell’art. 2 CCII coincide in sostanza con quella del codice del consumo. Determina, in concreto, quale procedura di sovraindebitamento sia praticabile per i soci garanti.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. La Corte precisa l’estensione del controllo giudiziale nel concordato semplificato, sbocco tipico della composizione negoziata non riuscita. Rileva per calibrare la proposta ex art. 25-sexies sapendo che cosa il tribunale verificherà.
Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e contro i provvedimenti resi è esperibile il reclamo collegiale secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c. È il riferimento da spendere quando la protezione viene negata o revocata in prima battuta.
Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620. La pronuncia definisce il regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale si esprime già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII. Interessa direttamente chi si vede arrestare la proposta sulla soglia.
Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593. La Corte affronta l’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, con riferimento al quadro anteriore al D.Lgs. 136/2024. Utile per le procedure ancora regolate dal testo previgente e per cogliere la direzione dell’istituto.
Cass. civ., 2026, n. 7663. La decisione riguarda l’omologazione forzosa del concordato in continuità aziendale quando ha aderito la classe di creditori privilegiati che risulterebbe penalizzata dallo scenario liquidatorio. Incide sulla strategia di formazione delle classi.
Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. La pronuncia interpreta l’art. 88, comma 2-bis, CCII nel testo vigente prima della riscrittura operata dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, delimitando i poteri del tribunale sul trattamento dei crediti tributari e contributivi. Rileva per le procedure pendenti alla data del correttivo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931. La Corte torna sulla distinzione tra continuità diretta e indiretta ai sensi dell’art. 84 CCII, con la prima riferita alla prosecuzione dell’attività da parte dello stesso debitore. È il presupposto per individuare la disciplina applicabile alla proposta.
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2026, n. 22960. La pronuncia chiarisce la nozione di valore di liquidazione dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII nel concordato in continuità indiretta, e ribadisce che la verifica di ammissibilità del tribunale si svolge secondo un criterio di legalità sostanziale. È il riferimento più recente per la costruzione del piano e per la distribuzione del valore eccedente.
Cass. civ., 2026, n. 20141. La decisione affronta l’ammissibilità del concordato minore proposto da imprenditori cancellati dal registro delle imprese. Riguarda una platea ampia di ex imprenditori che si trovano con debiti residui dopo la chiusura dell’attività.
Cass. civ., 2025, n. 19602. Nella fase esecutiva del concordato preventivo con cessione dei beni, le contestazioni sulle modalità di distribuzione del ricavato vanno rimesse al giudice della cognizione. Serve a impostare correttamente il contenzioso sui riparti.
Corte d’appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso del termine per il concordato semplificato. Misura il rischio concreto di una composizione negoziata che si arena.
Corte d’appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. La composizione negoziata resta accessibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori e, finché le misure protettive non sono formalmente revocate, opera il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII di aprire la liquidazione giudiziale. È l’argomento da spendere quando il tribunale è chiamato a decidere su istanze concorrenti.
Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive confermate producono effetti verso la generalità dei creditori e sono incompatibili con la prosecuzione della procedura esecutiva già avviata. Rileva nei rapporti con il giudice dell’esecuzione, davanti al quale la protezione va fatta valere tempestivamente.
Tribunale di Mantova, in tema di proroga delle misure protettive. L’istanza di proroga non impone necessariamente la convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell’art. 19 CCII rispetto ai commi precedenti, fermo restando che i creditori ricevono comunicazione del provvedimento e possono chiederne l’abbreviazione o la revoca. Consente di programmare la proroga senza ipotizzare tempi processuali che la norma non richiede.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 4 febbraio 2026. Le misure protettive possono estendersi a beni di terzi solo se necessari all’esercizio dell’impresa, e non è accoglibile l’istanza volta a inibire agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze. Delimita ciò che è ragionevole chiedere al tribunale.
Tribunale di Brescia, ordinanza 10 luglio 2026. Il giudice ha escluso la protezione di beni appartenenti a soggetti diversi dall’imprenditore e non strumentali all’attività, valorizzando la trasparenza e l’attendibilità dei dati contabili offerti. Conferma che la qualità della documentazione contabile è essa stessa un tema difensivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sull’intero arco delle procedure del CCII, con attività operative definite. In particolare:
- Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva, incrociando bilanci, scritture contabili, estratti conto bancari, estratto di ruolo e certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, per stabilire su numeri verificabili se il debitore è o non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
- Verifichiamo il superamento delle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII e prepariamo la documentazione con cui il debitore assolve l’onere probatorio sulla qualifica di impresa minore.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, con il progetto di piano di risanamento e la documentazione richiesta dall’art. 17, e seguiamo l’interlocuzione con l’esperto nominato.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nel termine del giorno successivo alla pubblicazione, indicando in modo puntuale i beni da proteggere e il nesso con il piano, e chiediamo le misure cautelari atipiche quando servono.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda o di rami e rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.
- Costruiamo la proposta di accordo transattivo con le Agenzie fiscali nella composizione negoziata e la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 negli strumenti omologabili, con il supporto dei commercialisti dello Studio.
- Redigiamo domanda, proposta e piano di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o PRO, curando classi, percentuali e distribuzione del valore secondo i criteri degli artt. 84 e 87.
- Assistiamo il debitore sovraindebitato nel rapporto con l’OCC, coordinando la relazione del gestore della crisi e predisponendo la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore, di liquidazione controllata o di esdebitazione dell’incapiente.
- Difendiamo nell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale, contestando presupposto soggettivo, stato di insolvenza e soglia dell’art. 49, comma 5, e depositando in tempo utile la domanda di accesso a uno strumento alternativo.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo contro la revoca o il diniego delle misure protettive, reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura, opposizione all’omologazione, ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questa guida due abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui l’esperto conduce le trattative, redige la relazione finale e valuta la perseguibilità del risanamento: chi imposta l’istanza sapendo che cosa l’esperto dovrà attestare costruisce un fascicolo diverso. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC riguarda invece l’altro versante del Codice, quello delle procedure di sovraindebitamento, dove la relazione dell’organismo è l’atto su cui il giudice fonda la decisione.
A questo si aggiunge la continuità della difesa: la stessa linea strategica viene portata avanti dall’analisi iniziale fino al reclamo e, ove necessario, fino al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, senza il passaggio di consegne a un difensore diverso che spesso indebolisce le impugnazioni. Sul piano tecnico, avvocati e commercialisti dello Studio lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nelle procedure del CCII il piano economico-finanziario e l’atto giudiziario sono lo stesso documento visto da due lati.
In sintesi
Le procedure del CCII non premiano chi resiste più a lungo, ma chi arriva prima e con i numeri in ordine. La sequenza corretta è sempre la stessa: ricostruzione della posizione debitoria, verifica delle soglie dimensionali, scelta dello strumento compatibile, presidio dei termini che governano misure protettive, deposito della proposta e impugnazioni. Ogni passaggio saltato riduce le alternative disponibili e sposta la decisione su un altro tavolo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con i ruoli tecnici che il Codice disegna: Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per le procedure di sovraindebitamento, avvocato cassazionista per i reclami e i ricorsi che da queste procedure nascono, con il supporto di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le esposizioni verso banche e Agenzie fiscali. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia procedurale sostenibile nel caso concreto.
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