Ipoteca Esattoriale E Definizione Agevolata: Quando Decade La Garanzia

Su questo tema la legge dice poco e i giudici dicono molto. Il testo dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973 si limita a stabilire quando l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca; le norme sulle definizioni agevolate — dalla rottamazione-quater della L. 197/2022 alla rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 — si limitano a dire che, dopo la domanda, non possono essere iscritte nuove ipoteche. Fra questi due enunciati si apre il vuoto in cui vivono migliaia di contribuenti: l’ipoteca che è già sul mio immobile che fine fa? Si cancella quando aderisco? Si cancella quando pago la prima rata? Si cancella quando il debito scende sotto i ventimila euro? E se decado dal piano, quella garanzia torna in vita o non se n’era mai andata?

Nessuna di queste risposte sta nella lettera della legge. Stanno tutte nella giurisprudenza degli ultimi dodici anni, e in particolare nelle decisioni del biennio 2025-2026, che hanno riscritto il rapporto fra misura cautelare e sanatoria fiscale in modo che oggi è possibile ricostruire con precisione. Questa guida fa esattamente questo: prende le decisioni che contano, ne estrae il principio e lo traduce in conseguenze concrete per chi ha un’ipoteca iscritta e un piano di definizione agevolata in corso.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa e verificabile. L’ipoteca esattoriale è un contenzioso che nasce davanti al giudice tributario e, quando la questione è di principio — come lo sono quasi tutte quelle trattate qui — si decide in Cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea difensiva impostata sul primo ricorso è la stessa che verrà sostenuta fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: l’ipoteca esattoriale non è solo un problema giuridico, è un problema di conti — quanto residua davvero, quanto è capitale e quanto sanzioni, quanto è prescritto — e quei conti li fanno i commercialisti dello staff insieme agli avvocati, sullo stesso fascicolo.

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Il quadro normativo in breve

Serve una base minima per capire su cosa i giudici si sono pronunciati. Due corpi di norme che nascono per scopi opposti e che si incrociano male.

Il primo corpo è l’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Stabilisce che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 50 comma 1 per l’adempimento dopo la notifica della cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. Il comma 1-bis fissa la condizione di importo: <l’iscrizione è consentita solo se l’importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro, e questa soglia costituisce una condizione di legittimità dell’atto. Il comma 2-bis impone un passaggio procedurale: <l’agente della riscossione deve notificare al debitore una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con invito a pagare entro trenta giorni; solo decorso inutilmente quel termine l’ipoteca può essere iscritta.

Attorno all’art. 77 ruotano altre tre disposizioni che tornano continuamente nel contenzioso. L’art. 76 pone i limiti all’espropriazione immobiliare, che non è la stessa cosa dell’ipoteca: <l’agente della riscossione non può espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore, purché destinato a uso abitativo, con residenza anagrafica del debitore e non accatastato nelle categorie A/8 o A/9, mentre negli altri casi occorre un debito superiore a 120.000 euro e un’ipoteca iscritta da almeno sei mesi. L’art. 78 disciplina il procedimento di cancellazione, che <resta soggetto alla disciplina derogatoria del D.P.R. 602/1973 e non alle regole comuni delle ipoteche codicistiche. L’art. 19 comma 1-quater regola gli effetti dell’istanza di dilazione: <sospende nuove iscrizioni ipotecarie fino all’esito dell’istanza, ma lascia in piedi l’ipoteca già iscritta prima della domanda.

Il secondo corpo è quello delle definizioni agevolate. La rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, commi 231-252, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il comma 236 regola l’estinzione dei giudizi pendenti; il comma 244 la decadenza per mancato, insufficiente o tardivo versamento. <La L. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024, ha poi consentito ai contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024 di essere riammessi alla definizione agevolata, <presentando una nuova istanza entro il 30 aprile 2025, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di dieci rate.

La disciplina oggi centrale è però quella della rottamazione-quinquies, contenuta <nell’art. 1, commi 82 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026. Riguarda <i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte, contributi previdenziali o sanzioni, ed è aperta anche a chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni o dalla riammissione. Consente di pagare <le sole somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica delle cartelle e le spese delle procedure esecutive già avviate, con stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui contributi e aggio di riscossione. Sul piano dei tempi, <l’importo unico o la prima rata vanno versati entro il 31 luglio 2026, con rata minima di 100 euro, e il pagamento dilazionato può arrivare a 54 rate bimestrali distribuite fra il 2026 e il 2035; dal 1° agosto 2026 le rate sono maggiorate di interessi del 3% annuo e non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza.

Il punto che qui interessa è l’elenco degli effetti protettivi della domanda. La legge stabilisce che, presentata l’istanza, <non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono proseguire quelle precedentemente avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Quel “fatti salvi quelli già iscritti” è la clausola su cui si gioca l’intera partita dell’ipoteca esattoriale in corso di rottamazione: il legislatore ha protetto il contribuente dal nuovo, non lo ha liberato dal vecchio.


L’orientamento consolidato

Prima di affrontare le zone grigie occorre fissare ciò che i giudici hanno stabilito in modo ormai stabile. Sono quattro principi, e nessuno di essi è intuitivo.

L’ipoteca non è un atto dell’esecuzione: è una garanzia che la precede

La Suprema Corte ha chiarito da tempo che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 non appartiene alla procedura espropriativa in senso stretto. <L’iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell’esecuzione: la nota va impugnata davanti al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale — principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 luglio 2015, n. 15354, in continuità con Sez. Un. 20 ottobre 2006, n. 22514.

La conseguenza pratica si è vista con nettezza in una pronuncia recente. Con l’ordinanza n. 15567 dell’11 giugno 2025 la Sezione Tributaria ha stabilito che l’ipoteca può essere iscritta anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione, perché <l’ipoteca è una misura di tutela preordinata del credito e non costituisce, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.

Il principio, calato nella pratica, significa una cosa spiacevole ma va detta: il fatto che il tuo immobile non sia espropriabile non impedisce che sia ipotecabile. Chi possiede un solo appartamento, ci risiede e non è in categoria A/8 o A/9 è protetto dall’asta ma non dal vincolo. E il vincolo non è neutro: blocca la vendita a prezzo di mercato, impedisce l’accesso al credito garantito, complica ogni operazione notarile.

L’ipoteca esattoriale colpisce anche i beni vincolati e indisponibili

Sulla stessa linea si colloca l’ordinanza n. 28271 del 4 novembre 2024. <La Sezione Tributaria ha ritenuto possibile l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 anche in presenza di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile, poiché l’ipoteca esattoriale può gravare anche su beni indisponibili e impignorabili, non concretizzandosi in alcuna attività espropriativa. La vicenda nasceva dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria per IRPEF relativa alle annualità 2006, 2007 e 2008.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la funzione conservativa dell’ipoteca giustifica un perimetro applicativo più ampio di quello dell’espropriazione. In altre parole: le difese fondate sull’impignorabilità del bene funzionano contro il pignoramento, non contro l’ipoteca. Chi le usa per contestare l’iscrizione ipotecaria sbaglia bersaglio, e perde.

Il preavviso è obbligatorio a pena di nullità

Qui il contribuente ha una tutela forte. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 19667 del 2014 hanno affermato che l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente, in mancanza della quale l’atto è nullo; <la stessa pronuncia ha collocato l’ipoteca sulla prima casa nel perimetro del legittimo, precisando però che a essa non può seguire l’esecuzione forzata. <La norma è funzionale a garantire il contraddittorio endoprocedimentale, consentendo all’interessato di presentare osservazioni o di pagare prima dell’iscrizione.

Il principio è stato ribadito nel 2026. <Con l’ordinanza n. 10562 del 21 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha confermato che l’ipoteca è nulla se non preceduta dal preavviso, perché il contribuente deve ricevere prima le informazioni che gli consentono di evitarla, e se l’atto arriva a sorpresa ha diritto di chiederne l’annullamento davanti al giudice.

Attenzione però a cosa il preavviso deve contenere, perché su questo la Corte ha ridimensionato le aspettative dei contribuenti. Con l’ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025 la Sezione Tributaria ha stabilito che il preavviso non deve indicare l’immobile o gli immobili che verranno vincolati: <per valutare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 76 e 77 è sufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede, in continuità con Cass. Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7233, Cass. Sez. 6-5, 13 novembre 2014, n. 24258 e Cass. Sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36000. <Il preavviso ha funzione meramente informativa e l’identificazione dell’immobile avviene con l’atto di iscrizione, senza che ciò leda il diritto di difesa. La ratio è che <il principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. lascia al creditore la scelta di quali beni sottoporre a esecuzione.

Sulla procedura complessiva è intervenuta anche l’ordinanza n. 27916 del 20 ottobre 2025, con cui <la Cassazione ha chiarito l’esatta sequenza da seguire per la corretta iscrizione di ipoteca ex art. 77.

Se cade il titolo, cade la garanzia

Il quarto principio consolidato è quello che apre la strada a tutto il ragionamento sulla decadenza. Con l’ordinanza n. 27639 del 24 ottobre 2024 la Sezione Tributaria ha stabilito che, in caso di annullamento giudiziale della cartella di pagamento, l’ipoteca esattoriale iscritta deve essere cancellata: <quando la cartella, che costituisce il presupposto legale dell’iscrizione, viene dichiarata illegittima, l’ipoteca perde automaticamente validità.

Il principio è di logica elementare — l’accessorio segue il principale — ma la sua applicazione al mondo delle definizioni agevolate è tutt’altro che automatica, e proprio lì nascono le tre questioni che seguono.


Prima questione: aderire alla rottamazione fa cadere l’ipoteca già iscritta?

La questione, come la pone chi ha il problema. Ho un’ipoteca iscritta nel 2019 su un debito di quarantamila euro. Ho presentato domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026 e ho ricevuto la comunicazione delle somme dovute. La legge dice che non possono essere iscritte nuove ipoteche. La mia, che è vecchia, si cancella?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la norma. La risposta è no, e discende prima ancora che dalla giurisprudenza dal testo normativo. <Il divieto riguarda le nuove iscrizioni, “fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione”. La domanda di definizione agevolata produce un effetto di congelamento verso il futuro, non un effetto liberatorio verso il passato.

Ciò che l’adesione fa davvero è altro, e non è poco. <Non possono essere avviate procedure esecutive né iscritti nuovi fermi o ipoteche; le procedure già avviate si bloccano, salvo che si sia già tenuto un incanto con esito positivo; il debitore si impegna a rinunciare ai giudizi in corso, che vengono sospesi dal giudice e si estinguono definitivamente con il pagamento della prima o unica rata. Si aggiungono due effetti pratici spesso decisivi per chi lavora: <il contribuente non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973 e si applica la disciplina di regolarità ai fini del rilascio del DURC.

Sul piano processuale la Cassazione è stata rigorosa nel collegare gli effetti al pagamento e non alla semplice adesione. Con l’ordinanza n. 32390 del 12 dicembre 2025 la Sezione Tributaria ha stabilito che, senza la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, il giudice non può dichiarare l’estinzione del giudizio, pur in presenza della dichiarazione di adesione e della comunicazione favorevole dell’agente della riscossione: <l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, ai sensi dell’art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 convertito in L. n. 108/2025.

Se c’è contrasto. Su questo punto specifico non c’è contrasto giurisprudenziale: c’è una divergenza fra ciò che i contribuenti si aspettano e ciò che la norma prevede. Esiste però una zona di prassi che merita segnalazione. <Sui fermi amministrativi già iscritti, pur parlando la norma di divieto di nuovi fermi, l’agente della riscossione ha in passato esteso in via interpretativa la sospensione anche a quelli già in essere quanto ai loro effetti futuri. Questa apertura non è mai stata estesa in modo formale all’ipoteca, ed è prudente non contarci: l’assunzione operativa corretta è che l’ipoteca iscritta resta sul bene per tutta la durata del piano, fino al pagamento integrale.

Cosa significa per te. L’ipoteca decade quando si estingue l’obbligazione garantita, non quando si aderisce alla sanatoria. Con un piano che può arrivare a cinquantaquattro rate bimestrali fino al 2035, significa convivere con il vincolo per anni. Chi ha necessità di vendere l’immobile, di rifinanziarlo o di darlo in garanzia deve pianificare in anticipo: si può chiedere all’agente della riscossione la restrizione dell’ipoteca a beni diversi, si può valutare l’estinzione anticipata del piano per liberare il cespite, si può negoziare la cancellazione contestuale al rogito. Sono tutte operazioni che vanno costruite prima, non il giorno del preliminare.

Ed è esattamente il punto in cui la scelta del difensore incide sul risultato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la verifica del residuo, la quantificazione del capitale rottamabile e l’impostazione della strategia sull’ipoteca vengono fatte insieme, da avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, non a compartimenti stagni.


Seconda questione: se il debito rottamato scende sotto i 20.000 euro, l’ipoteca diventa illegittima?

La questione, come la pone chi ha il problema. L’ipoteca era stata iscritta su un debito di trentaduemila euro. Con la rottamazione sono cadute sanzioni, interessi di mora e aggio: il dovuto è sceso a diciassettemila euro, sotto la soglia dell’art. 77 comma 1-bis. Se oggi quel debito non consentirebbe di iscrivere ipoteca, l’ipoteca già iscritta può restare?

Cosa hanno deciso i giudici. Qui il contrasto esiste, è reale e va dichiarato apertamente.

Un primo orientamento, prevalentemente di merito, considera la soglia una condizione permanente di legittimità: se viene meno, il vincolo va rimosso. <La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con la sentenza dell’8 luglio 2022 n. 204, ha affermato che il limite dei 20.000 euro ha effetto retroattivo e vale anche quando il presupposto esisteva al momento dell’iscrizione ed è venuto meno per effetto di versamenti parziali, ordinando all’agente della riscossione l’immediata cancellazione dai registri immobiliari. Nella stessa direzione si è mosso il giudice tributario in casi originati proprio da definizioni agevolate: <l’ipoteca è stata annullata a seguito dell’estinzione ex lege del debito ai sensi dell’art. 4 del D.L. 119/2018 dalla C.T. Reg. Campobasso, 1° ottobre 2020 n. 204/3/20, e a seguito del pagamento di somme per rottamazione dei ruoli ex art. 6 del D.L. 193/2016 dalla C.T. Prov. Lecce, 7 marzo 2019 n. 401/4/19. Più di recente, <la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 1576/2024, ha ritenuto che in tal caso l’ipoteca non abbia più ragione di essere e ne ha ordinato la cancellazione.

Un secondo orientamento, di segno opposto, distingue fra presupposto per iscrivere e presupposto per mantenere. <La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 4288/2025, ha affermato che l’ipoteca, una volta iscritta, rimane a garanzia del credito residuo anche se questo è sceso sotto la soglia che ne aveva consentito l’attivazione, ammettendo semmai la riduzione del vincolo anziché la cancellazione. Anche la stessa lettura riconosce dunque che, se non la cancellazione, quantomeno un ridimensionamento è dovuto: l’ipoteca iscritta per il doppio di un credito di trentaduemila euro non può continuare a gravare per sessantaquattromila quando il dovuto è diventato diciassettemila.

Un elemento di sistema va aggiunto. <In una situazione di questo tipo si è in presenza di una causa sopravvenuta di illegittimità della misura cautelare, e il debitore deve avere tutela giudiziale senza dover attendere la notifica di un atto autonomamente impugnabile come l’intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 602/73. La strada maestra resta però quella dell’istanza in autotutela: <si può chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rimozione dell’ipoteca con istanza formale corredata dalla documentazione che dimostri la riduzione del debito, e in caso di rigetto espresso o di silenzio-rifiuto il contribuente può adire la giustizia tributaria.

L’assunzione prudenziale. Chi confida che l’abbattimento del debito operato dalla rottamazione produca da solo, e automaticamente, la caduta dell’ipoteca, si espone a una delusione: la cancellazione va chiesta, documentata e, se negata, ottenuta in giudizio. L’orientamento favorevole esiste, è argomentato e in molti casi vince, ma non è un automatismo e non è uniforme fra le Corti di merito.

Cosa significa per te. Occorre distinguere due situazioni che vengono spesso confuse. Il debito che scende sotto soglia perché lo sgravio ha eliminato sanzioni e interessi in forza della definizione agevolata è la situazione più forte, perché la riduzione è imposta dalla legge e non dipende da una scelta del debitore. Il debito che scende sotto soglia per pagamenti volontari successivi all’iscrizione è la situazione più debole: <un versamento volontario che porti il residuo a 19.000 euro non fa scattare alcun diritto automatico alla cancellazione. Prima di pagare, verifica quale delle due situazioni stai costruendo: l’ordine delle mosse cambia l’esito.


Terza questione: se decado dalla rottamazione, cosa succede all’ipoteca?

La questione, come la pone chi ha il problema. Ho aderito, ho pagato le prime rate, poi ho saltato un versamento. Ho perso i benefici. L’ipoteca che era rimasta sull’immobile torna a essere pienamente operativa? E l’Agenzia può iscriverne di nuove?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa prevede la norma. La decadenza produce un effetto di reviviscenza integrale della posizione debitoria originaria. <Si riattiva il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione, fatti salvi i pagamenti parziali già effettuati che valgono come acconti sulle somme complessivamente dovute; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza dei ruoli oggetto della rottamazione decaduta, con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive.

Il punto va letto bene, perché contiene due notizie diverse. La prima è che l’ipoteca già iscritta non era mai decaduta: torna semplicemente a garantire un debito tornato pieno, non più ridotto al solo capitale. La seconda è che il divieto di nuove iscrizioni cade, e l’agente della riscossione riacquista il potere di iscrivere ipoteca su altri immobili, di iscrivere fermi e di avviare esecuzioni.

Sulla soglia dell’inadempimento la disciplina si è irrigidita. Per la rottamazione-quater, <il comma 244 della L. 197/2022 prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento oltre la tolleranza di cinque giorni la definizione agevolata diventi inefficace. Per la rottamazione-quinquies, <i cinque giorni di tolleranza non sono più previsti e <la decadenza scatta in caso di mancato pagamento della rata unica oppure di due rate anche non consecutive. In caso di opzione per il versamento in unica soluzione, <l’omesso o insufficiente pagamento comporta la decadenza dai benefici, con iscrizione a ruolo del debito maggiorato di sanzioni e interessi.

La Cassazione ha distinto con precisione le conseguenze a seconda di quale rata viene mancata. <Con l’ordinanza n. 24766/2025 la Corte ha confermato che il mancato versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’adesione stessa, mentre per le rate successive si risponde con la decadenza e la ripresa delle azioni di riscossione. La differenza non è nominalistica: se manca la prima rata la definizione non si è mai perfezionata, con tutto ciò che ne consegue anche sul piano dei giudizi pendenti; se mancano rate successive la definizione c’era e si è persa, e i versamenti eseguiti restano acquisiti come acconto.

Sul fronte dei termini di riscossione la stessa pronuncia offre un appiglio difensivo spesso trascurato: <esistono termini di decadenza per la notifica delle cartelle e per l’attivazione dell’agente della riscossione, il cui mancato rispetto rende la cartella illegittima per tardività, e dopo la decadenza il contribuente ha diritto al ricalcolo corretto del debito, con gli importi già versati in sede di definizione scalati dal dovuto.

Se c’è contrasto. Sul piano della disciplina della decadenza il quadro è lineare. Il contrasto si sposta sul terreno della decadenza incolpevole: <la giurisprudenza di merito ha ritenuto illegittima la decadenza automatica del piano quando l’omesso pagamento è dovuto a cause di forza maggiore, come una grave malattia o una calamità naturale, ordinando il ripristino del piano e il ricalcolo delle rate arretrate. Si tratta di pronunce di merito, non di legittimità: è una linea difensiva percorribile, non un diritto acquisito, e va costruita con documentazione seria fin dal primo atto.

Cosa significa per te. Se sei decaduto, la prima cosa da fare non è discutere l’ipoteca ma ricostruire il debito. Vanno verificati i termini di decadenza della riscossione, va imputato correttamente ogni versamento già eseguito, va controllata la prescrizione dei singoli carichi che nel frattempo può essersi maturata. Solo dopo si valuta se l’ipoteca residua sia ancora proporzionata al dovuto e se ricorrano i presupposti per chiederne la riduzione o la cancellazione. Contestare la garanzia senza aver prima rifatto i conti è il modo più rapido per perdere una causa che si poteva vincere.


La pronuncia più recente e rilevante

Il 2026 ha prodotto due decisioni che cambiano il modo di impostare queste difese. Vanno lette insieme.

Sezioni Unite n. 5889 del 15 marzo 2026: la prima rata chiude il processo

La questione era rimasta aperta per anni. <L’art. 1, comma 236, della L. 197/2022 subordinava l’estinzione del giudizio al “perfezionamento della definizione” senza chiarire se questo coincidesse con il pagamento integrale del debito o con una fase anticipata della procedura, e da questa ambiguità erano nati orientamenti divergenti: una parte della giurisprudenza riteneva necessario attendere il pagamento dell’ultima rata, con sospensione del giudizio anche per anni.

Le Sezioni Unite hanno chiuso il contrasto. <In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito in L. 30 giugno 2025 n. 108, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione della dichiarazione prevista dalla stessa norma. <Il comma 236 configura, in sostanza, una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento integrale.

La decisione ha toccato altri due profili di rilievo. <Le Sezioni Unite hanno affrontato, oltre al momento in cui si perfeziona l’estinzione, anche l’ambito oggettivo di applicazione della sanatoria e gli effetti della definizione nei confronti dei coobbligati solidali. E hanno precisato una conseguenza processuale che va conosciuta prima di aderire: <la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta l’inefficacia di tutte le sentenze di merito non ancora passate in giudicato. La pronuncia gemella è la sentenza Sez. Un. n. 5890/2026.

In altre parole: se avevi vinto in primo o in secondo grado e aderisci alla rottamazione, quella vittoria non ti serve più. Il che, sull’ipoteca, ha un riflesso preciso: se il giudizio pendente riguardava proprio la legittimità dell’iscrizione ipotecaria o della cartella presupposta, aderendo rinunci a far cadere il titolo e accetti di pagare, sia pure in misura ridotta. La scelta fra rottamare e proseguire il contenzioso, in questi casi, non è ovvia e va fatta con il fascicolo aperto davanti.

<L’intervento delle Sezioni Unite si riflette naturalmente sui contenziosi in corso e sulla stessa rottamazione-quinquies: il principio è destinato a governare anche le adesioni presentate nel 2026.

Cassazione n. 10562 del 21 aprile 2026: impugnare il preavviso non basta

La seconda novità riguarda la tecnica difensiva. <La Cassazione ha sottolineato che il contribuente che impugna il preavviso di ipoteca deve prestare molta attenzione, perché se successivamente arriva l’iscrizione ipotecaria anche questa va impugnata autonomamente: non basta impugnare il preavviso per difendersi.

La regola si innesta su un orientamento già delineato. <Con l’ordinanza 17 ottobre 2024 n. 27000 la Sezione Tributaria aveva chiarito che l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria è meramente facoltativa e non preclude quella del successivo atto di iscrizione, la cui impugnazione è invece obbligatoria; la mancata opposizione al preavviso non produce conseguenze pregiudizievoli definitive, mentre una volta emessa l’iscrizione viene meno l’interesse a una decisione sull’atto impugnato in via facoltativa, in linea con Cass. n. 23528 del 2024.

Sul regime processuale dell’impugnazione si era già espressa <Cass. n. 11703/2025, secondo cui l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria costituisce azione di accertamento negativo, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di venti giorni dell’art. 617 c.p.c. e applicazione delle ordinarie regole del processo tributario. E sul dies a quo era intervenuta <Cass. n. 18525 dell’8 giugno 2022, che ha messo in chiaro i rapporti fra preavviso ex art. 77 e successiva comunicazione di iscrizione richiamata dall’art. 19 del D.Lgs. 546/92 fra gli atti impugnabili.

La ricaduta operativa è secca: chi ha impugnato solo il preavviso e ha lasciato scadere i termini contro l’iscrizione ha una difesa monca. Il termine per il ricorso tributario è di sessanta giorni dalla notifica, con sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto: significa che un’iscrizione notificata a fine luglio va comunque presidiata, perché la finestra utile riprende a scorrere dal 1° settembre.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come funzionano i principi appena esaminati. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 — Adesione con ipoteca preesistente. Debito complessivo affidato al ruolo nel 2019: 47.300 euro, di cui 28.600 di capitale, 12.400 di sanzioni, 4.900 di interessi di mora e 1.400 di aggio. Ipoteca iscritta il 14 novembre 2021 per 94.600 euro, pari al doppio del credito ex art. 77 comma 1. Il contribuente presenta domanda di rottamazione-quinquies il 9 aprile 2026; l’agente della riscossione comunica le somme dovute il 22 giugno 2026: 28.600 euro di capitale più 87 euro di spese di notifica, con opzione per 54 rate bimestrali. Il contribuente versa la prima rata il 28 luglio 2026, entro il termine del 31 luglio. Esito: alla luce dell’art. 1 comma 91 della L. 199/2025, da quel momento non possono essere iscritte nuove ipoteche né avviate esecuzioni, ma l’ipoteca del 14 novembre 2021 resta iscritta e continuerà a gravare sull’immobile fino all’estinzione integrale del piano, salvo istanza di riduzione o restrizione accolta dall’agente. Se nel frattempo il contribuente vuole vendere, dovrà negoziare la cancellazione contestuale o estinguere anticipatamente.

Ipotesi 2 — Discesa sotto soglia per effetto dello stralcio. Stessa ipoteca dell’esempio precedente, ma debito originario di 34.100 euro, di cui 16.800 di capitale, 11.900 di sanzioni, 4.100 di interessi di mora e 1.300 di aggio. Dopo l’ammissione alla definizione agevolata il dovuto scende a 16.800 euro più 87 euro di spese: sotto la soglia dei 20.000 euro dell’art. 77 comma 1-bis. Il contribuente presenta istanza in autotutela il 3 luglio 2026 chiedendo la cancellazione, allegando la comunicazione delle somme dovute. Esito: seguendo l’orientamento di C.T. Prov. Lecce n. 401/4/19, C.T. Reg. Campobasso n. 204/3/20, C.T.P. Pescara n. 204/2022 e CGT primo grado Bari n. 1576/2024, la cancellazione è dovuta perché è venuta meno la condizione di legittimità del vincolo; seguendo invece CGT secondo grado Sicilia n. 4288/2025, l’ipoteca resta a garanzia del residuo e il contribuente può ottenere al più la riduzione dell’importo iscritto da 68.200 a una cifra proporzionata al nuovo dovuto. Se l’istanza viene rigettata o resta senza risposta, la strada è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria: il rigetto è impugnabile e la questione va decisa nel merito.

Ipotesi 3 — Decadenza dopo tre anni di pagamenti. Piano di rottamazione-quinquies da 22.400 euro di capitale in 54 rate bimestrali. Il contribuente paga regolarmente dal luglio 2026 al maggio 2029, versando complessivamente 7.460 euro. Salta la rata di luglio 2029 e quella di novembre 2029: due rate anche non consecutive, quindi decadenza. Esito: si riattivano sanzioni, interessi di mora e aggio sull’intero carico originario; i 7.460 euro versati restano acquisiti e vanno imputati come acconto sul dovuto complessivo; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza; l’ipoteca iscritta nel 2021, che non era mai stata cancellata, torna a garantire il debito pieno e l’agente riacquista il potere di iscriverne di nuove su altri immobili. In questo scenario la difesa non parte dall’ipoteca ma dal ricalcolo: verifica dell’imputazione dei versamenti, verifica dei termini di decadenza per la riattivazione della riscossione secondo il principio di Cass. n. 24766/2025, verifica della prescrizione dei singoli carichi maturata nel frattempo, ed eventuale allegazione di cause di forza maggiore se l’inadempimento è stato incolpevole.


La giurisprudenza in tabella

Il quadro completo delle pronunce utilizzate in questa analisi, con il principio in sintesi e la ragione per cui rileva sul tema dell’ipoteca esattoriale in presenza di definizione agevolata. Le pronunce di legittimità sono ordinate cronologicamente; in coda quelle di merito, che sul punto della discesa sotto soglia esprimono il contrasto più significativo.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. Sez. Un. 20 ottobre 2006, n. 22514Natura dell’iscrizione ipotecariaL’iscrizione non è atto esecutivo in senso strettoIndividua il giudice competente a decidere sull’ipoteca
Cass. Sez. 6-5, 13 novembre 2014, n. 24258Contenuto motivazionale del preavvisoLa natura preordinata dell’ipoteca non impone motivazioni ulterioriRiduce lo spazio delle eccezioni di difetto di motivazione
Cass. Sez. Un. 2014, n. 19667Obbligo di comunicazione preventivaL’iscrizione senza preavviso è nulla; l’ipoteca sull’unico immobile è legittima ma non può sfociare in esecuzioneÈ la difesa più forte contro l’ipoteca “a sorpresa”
Cass. Sez. Un. 22 luglio 2015, n. 15354GiurisdizioneLa nota si impugna davanti al giudice della pretesa sostanzialeEvita ricorsi proposti al giudice sbagliato
Cass. Sez. 6-5, 15 marzo 2021, n. 7233Presupposti di legittimitàBasta l’indicazione del valore del credito per cui si procedePrecedente su cui poggia l’orientamento del 2025
Cass. Sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36000Motivazione dell’attoConferma l’assenza di obblighi motivazionali aggiuntiviConsolida il filone restrittivo
Cass. 8 giugno 2022, n. 18525Rapporti preavviso/iscrizioneChiarisce i rapporti fra preavviso ex art. 77 e comunicazione di iscrizione impugnabileIncide sul calcolo dei termini di ricorso
Cass. Sez. Trib. 24 ottobre 2024, n. 27639Sorte dell’ipoteca dopo l’annullamento della cartellaCaduto il titolo, la garanzia perde validità e va cancellataFondamento del principio “l’accessorio segue il principale”
Cass. Sez. Trib. 17 ottobre 2024, n. 27000Impugnabilità del preavvisoL’impugnazione del preavviso è facoltativa e non preclude quella dell’iscrizioneEvita la decadenza per mancata impugnazione del preavviso
Cass. Sez. Trib. 2024, n. 23528Interesse ad agireEmessa l’iscrizione, viene meno l’interesse sull’atto impugnato in via facoltativaOrienta la scelta dell’atto da attaccare
Cass. Sez. Trib. 4 novembre 2024, n. 28271Ipoteca su beni vincolatiL’ipoteca è iscrivibile anche su beni indisponibili e impignorabiliChiude la difesa fondata sull’impignorabilità del bene
Cass. 16 dicembre 2024, n. 32759Impignorabilità dell’unico immobileL’unico immobile abitativo con residenza e non di lusso non è espropriabile dall’agenteSepara nettamente ipoteca ed espropriazione
Cass. Sez. Trib. n. 11703/2025Natura dell’impugnazione del preavvisoÈ azione di accertamento negativo, fuori dal termine dell’art. 617 c.p.c.Amplia la finestra temporale per difendersi
Cass. Sez. Trib. 11 giugno 2025, n. 15567Presupposti dell’iscrizioneL’ipoteca è ammessa anche senza i presupposti dell’espropriazioneSpiega perché la prima casa è ipotecabile
Cass. Sez. Trib. 17 settembre 2025, n. 25456Contenuto del preavvisoNon è necessario indicare gli immobili da vincolareElimina un’eccezione molto diffusa e ormai perdente
Cass. Sez. Trib. 20 ottobre 2025, n. 27916Procedura di iscrizionePrecisa la sequenza corretta ex art. 77Base per le eccezioni procedurali fondate
Cass. n. 24766/2025Decadenza dalle definizioni agevolateMancata prima rata: inefficacia; rate successive: decadenza e ripresa della riscossioneDistingue le due conseguenze e i relativi rimedi
Cass. Sez. Trib. 12 dicembre 2025, n. 32390Estinzione del giudizioSenza prova del versamento della prima rata non si dichiara l’estinzioneImpone di documentare il pagamento, non la sola adesione
Cass. Sez. Un. 15 marzo 2026, n. 5889Perfezionamento della definizioneLa definizione si perfeziona con la prima o unica rata; estinzione dichiarata d’ufficioPronuncia guida sull’intero sistema delle rottamazioni
Cass. Sez. Un. 15 marzo 2026, n. 5890Effetti sulle sentenze di meritoL’estinzione travolge le sentenze non passate in giudicatoDa valutare prima di aderire se si sta vincendo
Cass. 21 aprile 2026, n. 10562Preavviso e iscrizioneL’ipoteca senza preavviso è nulla, ma va impugnata anche l’iscrizioneImpone la doppia impugnazione
C.T. Prov. Lecce 7 marzo 2019, n. 401/4/19Discesa sotto soglia per rottamazioneL’ipoteca va annullata se il debito rottamato scende sotto i 20.000 euroPrecedente cardine dell’orientamento favorevole
C.T. Reg. Campobasso 1° ottobre 2020, n. 204/3/20Discesa sotto soglia per stralcio ex legeStessa soluzione in caso di estinzione ex art. 4 D.L. 119/2018Estende il principio agli stralci automatici
C.T.P. Pescara 8 luglio 2022, n. 204Venir meno sopravvenuto del presuppostoLa soglia opera anche retroattivamente: cancellazione ordinataMotivazione più articolata dell’orientamento favorevole
CGT I grado Bari, sent. n. 1576/2024Ipoteca priva di ragioneOrdinata la cancellazione del vincolo non più giustificatoConferma recente dell’orientamento favorevole
CGT II grado Sicilia, sent. n. 4288/2025Mantenimento del vincoloL’ipoteca resta a garanzia del residuo; ammessa la riduzioneOrientamento contrario: da conoscere prima di ricorrere

La sintesi operativa

I principi pratici che si estraggono dall’intero materiale giurisprudenziale esaminato, in forma di regole utilizzabili.

  • L’adesione alla definizione agevolata blocca le nuove ipoteche ma non cancella quelle già iscritte: la clausola “fatti salvi quelli già iscritti” dell’art. 1 comma 91 della L. 199/2025 è esplicita e non ammette letture creative.
  • La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, non con la domanda né con l’accoglimento: è il principio delle Sezioni Unite n. 5889/2026, ed è il momento da cui decorrono tutti gli effetti che contano.
  • L’ipoteca decade quando si estingue l’obbligazione garantita: con piani fino a 54 rate bimestrali significa convivere con il vincolo per anni, e questo va messo in conto prima di firmare.
  • La discesa del debito sotto i 20.000 euro apre un diritto da far valere, non un automatismo: l’orientamento favorevole esiste ma va azionato con istanza in autotutela e, se necessario, con ricorso.
  • Se cade la cartella cade l’ipoteca: Cass. n. 27639/2024 rende la contestazione del titolo presupposto la via più radicale, ma incompatibile con l’adesione alla sanatoria.
  • Impugnare il solo preavviso non protegge: dopo Cass. n. 10562/2026 e n. 27000/2024, se arriva l’iscrizione va impugnata anche quella, autonomamente e nei termini.
  • Il preavviso non deve indicare gli immobili: l’eccezione fondata sulla mancata identificazione del bene è oggi perdente dopo Cass. n. 25456/2025.
  • L’impignorabilità non protegge dall’ipoteca: né l’unico immobile abitativo né i beni con vincolo di destinazione sfuggono all’iscrizione.
  • La decadenza riporta il debito alla misura piena e riattiva ogni potere cautelare ed esecutivo: con la rottamazione-quinquies bastano due rate non pagate, anche non consecutive, e non ci sono più i cinque giorni di tolleranza.
  • Aderire dopo aver vinto nel merito significa rinunciare a quella vittoria: l’estinzione travolge le sentenze non passate in giudicato, e la scelta va fatta con il fascicolo in mano.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se pago tutte le rate della rottamazione, l’ipoteca si cancella da sola? L’estinzione del debito fa venire meno la ragione della garanzia, ma la cancellazione dai registri immobiliari è un adempimento formale che segue il procedimento dell’art. 78 del D.P.R. 602/1973. In pratica va sollecitata e verificata: capita con frequenza che il vincolo resti materialmente iscritto anche dopo il pagamento integrale. Prima di considerare chiusa la partita, chiedi e conserva la prova dell’avvenuta cancellazione.

Posso vendere l’immobile mentre pago la rottamazione? Giuridicamente sì, l’ipoteca non priva della proprietà. Praticamente è difficile senza un accordo preventivo, perché nessun acquirente rileva un immobile gravato. Le strade sono l’estinzione anticipata del piano con cancellazione contestuale al rogito, oppure l’istanza di restrizione dell’ipoteca su altri beni se ne possiedi.

Ho impugnato il preavviso e ho vinto: sono a posto? Non necessariamente. Dopo Cass. n. 10562/2026 e n. 27000/2024, se l’iscrizione ipotecaria è stata comunque eseguita occorre impugnare anche quella in via autonoma, perché è l’iscrizione — non il preavviso — l’atto tipico obbligatoriamente impugnabile. Verifica subito se hai ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione e da quando decorrono i sessanta giorni.

L’ipoteca è stata iscritta per il doppio del debito: è normale? Sì, l’art. 77 comma 1 prevede espressamente l’iscrizione per un importo pari al doppio del credito complessivo. Quello che non è normale è che l’importo resti invariato quando il debito si riduce sensibilmente: è la situazione in cui, anche secondo l’orientamento più restrittivo espresso da CGT II grado Sicilia n. 4288/2025, si può chiedere quantomeno la riduzione del vincolo.

Ho debiti sotto i 20.000 euro e mi è arrivato il preavviso: cosa faccio? Verifica il totale su cui l’agente sta procedendo, depurato di quanto già pagato, sgravato o prescritto. Se il complessivo è sotto soglia, l’iscrizione è illegittima ai sensi dell’art. 77 comma 1-bis e il preavviso va contestato subito, senza attendere l’iscrizione. È uno dei pochi casi in cui l’impugnazione facoltativa del preavviso conviene davvero.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto, con interventi definiti. Ecco cosa facciamo:

  1. Estraiamo e leggiamo l’estratto di ruolo aggiornato dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricostruendo carico per carico la composizione del debito fra capitale, sanzioni, interessi di mora e aggio.
  2. Verifichiamo la notifica della cartella presupposta confrontando relate, avvisi di ricevimento e date, perché caduto il titolo cade la garanzia secondo il principio di Cass. n. 27639/2024.
  3. Controlliamo l’esistenza e la regolarità del preavviso ex art. 77 comma 2-bis, la data di notifica e il rispetto dei trenta giorni, che dopo le Sezioni Unite n. 19667/2014 e Cass. n. 10562/2026 restano la difesa più solida contro l’iscrizione.
  4. Calcoliamo il residuo effettivo alla data odierna e verifichiamo se sia sceso sotto la soglia dei 20.000 euro dell’art. 77 comma 1-bis per effetto di pagamenti, sgravi, prescrizioni o dello stralcio operato dalla definizione agevolata.
  5. Redigiamo e depositiamo l’istanza di cancellazione o di riduzione dell’ipoteca in autotutela, allegando la documentazione che dimostra il venir meno del presupposto, e ne monitoriamo l’esito.
  6. Impugniamo davanti alla Corte di giustizia tributaria il diniego espresso o il silenzio-rifiuto, e impugniamo autonomamente l’iscrizione ipotecaria quando è stata eseguita, nel rispetto del termine di sessanta giorni e della sospensione dal 1° al 31 agosto.
  7. Confrontiamo la convenienza fra adesione alla rottamazione-quinquies e prosecuzione del contenzioso, tenendo conto che dopo Sez. Un. n. 5890/2026 l’estinzione travolge le sentenze di merito non ancora definitive.
  8. Predisponiamo e presentiamo la domanda di definizione agevolata e verifichiamo la comunicazione delle somme dovute, controllando l’esattezza del capitale imputato e delle spese addebitate.
  9. Contestiamo la decadenza dal piano quando è basata su imputazioni errate dei versamenti, su termini di riscossione ormai decaduti o su inadempimenti incolpevoli documentabili.
  10. Depositiamo l’istanza nel fascicolo esecutivo quando esiste una procedura in corso, per far constatare al giudice dell’esecuzione l’effetto sospensivo previsto dalla legge sulla definizione agevolata.

Il lavoro è coordinato da un professionista con abilitazioni certificate e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista. Le questioni che decidono l’esito — se la soglia dei 20.000 euro sia condizione di sola iscrizione o anche di mantenimento, se l’impugnazione del preavviso basti o no, quali effetti produca l’adesione sulle misure cautelari già iscritte — sono questioni di principio che vengono definite in sede di legittimità, come dimostrano le Sezioni Unite n. 5889/2026 e le ordinanze del 2025-2026 richiamate in questa guida. Poter portare la stessa linea difensiva dal primo ricorso fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e senza riscritture, significa costruire fin dall’atto introduttivo le eccezioni che serviranno all’ultimo grado.

Accanto a questo operano le altre competenze dello Studio. Quando il debito ipotecario si inserisce in una situazione di insolvenza complessiva, l’abilitazione come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC consentono di valutare se la strada corretta sia la definizione agevolata o una procedura di composizione della crisi; quando il debitore è un imprenditore, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 apre il percorso della composizione negoziata. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del residuo e l’impostazione giuridica della difesa procedono in parallelo, perché su questa materia i conti sbagliati fanno perdere cause vincibili.


In conclusione

L’ipoteca esattoriale e la definizione agevolata sono due istituti che il legislatore non ha mai coordinato davvero. Il risultato è che le risposte più importanti — quando la garanzia decade, quando può essere ridotta, cosa succede se il piano salta — vanno cercate nelle decisioni dei giudici, che negli ultimi due anni hanno cambiato più volte il quadro. Chi si muove sulla base di informazioni ferme al 2023 rischia di impostare difese che oggi non reggono più, e di lasciar cadere quelle che invece funzionano.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui le sue competenze certificate convergono. Il contenzioso sull’ipoteca esattoriale si decide su questioni di principio che arrivano in Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: la stessa strategia regge dal primo ricorso all’ultimo grado, senza passaggi di consegne. La quantificazione del debito rottamabile, la verifica della soglia e l’imputazione dei versamenti richiedono competenze tributarie e contabili insieme, e lo Studio le mette in campo attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti. Quando il quadro debitorio è più ampio della singola ipoteca, le abilitazioni come Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore consentono di valutare percorsi alternativi senza dover cambiare interlocutore.

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