Aprire Una Nuova Società Con Vecchi Debiti Si Può?

Sì, si può. Nessuna norma dell’ordinamento italiano vieta a chi ha debiti pregressi di costituire una nuova società, di parteciparvi come socio o di amministrarla. La libertà di iniziativa economica è tutelata dall’articolo 41 della Costituzione e non viene sospesa dal fatto che un creditore stia bussando alla porta. Il punto non è se puoi farlo: il punto è come lo fai, con che tempi, con quali beni e — soprattutto — chi sei tu rispetto a quei vecchi debiti. Perché è qui che le strade si dividono in modo netto.

Se hai chiuso una ditta individuale, il tuo patrimonio personale e quello dell’impresa non sono mai stati due cose diverse: la nuova società nasce dentro un perimetro già aggredibile. Se eri socio di una S.r.l. che ha lasciato debiti, in linea di principio quei debiti non sono tuoi, e la nuova società può nascere pulita — a meno che tu non abbia firmato garanzie o non abbia travasato l’azienda vecchia dentro quella nuova. Se sei socio di una S.n.c. o accomandatario di una S.a.s., rispondi con tutto quello che hai e la nuova quota societaria è il primo bene che un creditore andrà a cercare. Se sei stato amministratore di una società finita in liquidazione giudiziale, la nuova società è legittima, ma esistono cause di ineleggibilità e pene accessorie che possono renderti temporaneamente incompatibile con la carica. Se hai solo firmato una fideiussione, sei un debitore a tutti gli effetti anche se non hai mai gestito nulla. Stesso problema apparente, sei risposte diverse.

Questa guida le affronta una per una. Troverai una sezione dedicata a ciascun profilo, con le regole che ti riguardano, i numeri, i rischi che corri più degli altri e le mosse da fare in ordine di priorità.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che la legge chiama in causa proprio quando un’impresa indebitata deve essere risanata, ceduta o ricollocata su un nuovo soggetto senza che l’operazione si trasformi in una distrazione a danno dei creditori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè abilitato a gestire le procedure con cui una persona fisica — ex imprenditore, socio, garante — chiude definitivamente i vecchi debiti e riparte con una posizione pulita. Ed è avvocato cassazionista, perché quando il creditore reagisce con una revocatoria o con un’azione di responsabilità la partita non finisce in primo grado.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare al tuo caso

Prima di entrare nel tuo profilo specifico, ci sono cinque principi che valgono per chiunque. Sono la base comune: le sezioni successive li daranno per acquisiti.

Primo principio: la nuova società è un soggetto diverso, e i debiti non la seguono da soli

Una società di capitali o di persone regolarmente costituita è un soggetto di diritto autonomo, con un proprio patrimonio e propri creditori. I debiti della vecchia impresa non “migrano” automaticamente sulla nuova per il solo fatto che dietro c’è la stessa persona. Non esiste, nel nostro ordinamento, una regola che dica “chi ha debiti non può fare impresa”.

I casi in cui il debito passa davvero alla nuova società sono tassativi e ben identificati:

  • cessione, conferimento o affitto d’azienda (articolo 2560 del codice civile per i debiti, articolo 2112 per i rapporti di lavoro);
  • accollo espresso del debito da parte della nuova società;
  • fusione o scissione, dove la successione nei rapporti è disciplinata dal diritto societario;
  • operazioni dichiarate inefficaci all’esito di un’azione revocatoria;
  • accertamento giudiziale di una continuità sostanziale tra vecchia e nuova impresa, con conseguente responsabilità risarcitoria o penale di chi ha organizzato il travaso.

Fuori da questi casi, la newco è la newco.

Secondo principio: tu, però, resti aggredibile con tutto il tuo patrimonio

L’articolo 2740 del codice civile è la norma che genera più equivoci. Dice che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il che significa: anche con i beni che entreranno nel tuo patrimonio dopo che il debito è sorto.

La quota che sottoscrivi in una nuova S.r.l. è un tuo bene. È pignorabile secondo le forme dell’articolo 2471 del codice civile. Gli utili che quella società ti distribuirà sono un tuo credito verso la società, pignorabile presso terzi. Il compenso da amministratore è un tuo credito, e sul punto va detto con onestà che non gode con certezza del limite del quinto previsto per le retribuzioni da lavoro subordinato: la sua natura è discussa e più di un giudice dell’esecuzione lo tratta come credito ordinario, quindi pignorabile per intero.

La nuova società protegge il patrimonio dell’impresa dai tuoi debiti personali; non protegge te dai tuoi debiti personali.

Terzo principio: ciò che è vietato non è la nuova società, è il travaso senza corrispettivo

Questa è la frase da tenere a mente per tutta la lettura. Nessun giudice ti contesterà di aver aperto una S.r.l. Ti contesterà, semmai, di aver spostato dentro quella S.r.l. il magazzino, i macchinari, i contratti, il portafoglio clienti, il marchio e i dipendenti della vecchia impresa, lasciando indietro soltanto i debiti e senza che nella vecchia entrasse un centesimo di corrispettivo reale.

Gli strumenti che i creditori hanno per colpire quel travaso sono numerosi e in buona parte non richiedono di dimostrare un accordo criminoso:

  • azione revocatoria ordinaria (articolo 2901 del codice civile), che rende l’atto inefficace verso il creditore che agisce, esperibile entro cinque anni dall’atto (articolo 2903);
  • espropriazione senza revocatoria (articolo 2929-bis del codice civile) per gli atti a titolo gratuito e i vincoli di indisponibilità su immobili e mobili registrati, entro un anno dalla trascrizione;
  • azione surrogatoria (articolo 2900) quando resti inerte nell’esercizio di tuoi diritti;
  • azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori (articolo 2476, sesto comma, del codice civile per la S.r.l.);
  • azioni concorsuali promosse dal curatore in caso di liquidazione giudiziale, comprese le revocatorie e l’azione di responsabilità;
  • rilievo penale: bancarotta fraudolenta patrimoniale, trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis del codice penale), mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 388 del codice penale).

Quarto principio: esistono strade legittime e tracciate per far ripartire un’azienda indebitata

Questo è il punto che quasi nessuno conosce e che cambia radicalmente la prospettiva. L’ordinamento non solo tollera, ma disciplina espressamente il passaggio di un’azienda indebitata a un nuovo soggetto, a condizione che avvenga dentro un percorso controllato:

  • nella composizione negoziata della crisi, il tribunale può autorizzare la cessione dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile: l’acquirente, cioè, non risponde dei debiti anteriori risultanti dalle scritture contabili (articolo 22 del Codice della crisi);
  • nella liquidazione giudiziale, la vendita dell’azienda esclude di regola la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori (articolo 214, comma 3, del Codice della crisi);
  • nel concordato in continuità indiretta, l’attività prosegue in capo a un soggetto diverso dal debitore, e la newco è parte fisiologica del piano.

La differenza tra la newco che salva l’impresa e la newco che finisce in un processo penale non sta nell’idea. Sta nell’autorizzazione, nel corrispettivo, nella tracciabilità e nel fatto che i creditori siano stati messi nelle condizioni di dire la loro.

Quinto principio: i termini corrono, e in agosto si fermano solo in parte

Molte delle difese che vedremo sono difese a termine: l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’opposizione all’esecuzione, l’impugnazione di un atto. Su questi termini processuali opera la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto e non un giorno di più. Non sospende invece i termini di prescrizione dei crediti, né i termini per gli adempimenti sostanziali. Chi conta di “guadagnare l’estate” spesso scopre di aver perso una difesa.


Se hai una ditta individuale, o l’hai chiusa, e vuoi ripartire con una società

La tua situazione

Hai avuto una partita IVA individuale — artigiano, commerciante, professionista con struttura, piccolo appaltatore. L’attività non ha retto: fornitori non pagati, uno o due affidamenti bancari revocati, forse un decreto ingiuntivo già notificato. Hai chiuso la posizione, o stai per farlo, e adesso ti dicono che con una S.r.l. “riparti pulito”. La domanda che ti fai è se sia vero e se sia sicuro.

Cosa cambia per te

Cambia tutto rispetto agli altri profili, e non in meglio. Nell’impresa individuale non è mai esistita una separazione tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale: i debiti che hai contratto come ditta sono debiti tuoi, esattamente come il mutuo di casa. Chiudere la partita IVA e cancellarti dal registro delle imprese non estingue nulla: cancella un’attività, non un’obbligazione.

Ne discendono tre conseguenze pratiche che ti riguardano solo in parte gli altri profili:

Il conferimento dell’azienda nella nuova società è l’operazione più esposta che tu possa fare. Se prendi l’azienda individuale — beni, avviamento, contratti — e la conferisci in una S.r.l. ricevendo in cambio quote, hai compiuto un atto dispositivo del tuo patrimonio a tutti gli effetti. La Cassazione lo ha confermato più volte nel 2025: il conferimento di beni o di azienda in società è atto revocabile ai sensi dell’articolo 2901, e la revocatoria non tocca la validità del contratto sociale, quindi non incontra il limite dell’articolo 2332 del codice civile. Il creditore ottiene l’inefficacia dell’atto nei propri confronti e può espropriare il bene conferito come se fosse ancora tuo, anche se formalmente intestato alla società.

La sostituzione di immobili con quote peggiora la tua posizione difensiva. Uno degli argomenti che i giudici usano più spesso per accogliere la revocatoria è che il debitore ha scambiato beni facilmente aggredibili e stimabili — un capannone, un terreno — con partecipazioni societarie di valore incerto e di difficile liquidazione. Anche se l’operazione è a titolo oneroso e il valore di perizia è corretto, il pregiudizio per il creditore viene riconosciuto proprio nella maggiore difficoltà di realizzo.

La continuità di fatto può far riemergere l’articolo 2560. Se non c’è alcun atto formale, ma la nuova società opera nello stesso locale, con gli stessi macchinari, la stessa insegna, gli stessi dipendenti e gli stessi clienti della ditta cessata, il creditore può sostenere che vi sia stata una cessione d’azienda di fatto. Su questo terreno la giurisprudenza si è mossa in modo altalenante: un orientamento del 2023 aveva ampliato le ipotesi in cui il limite dell’iscrizione nei libri contabili non opera, valorizzando l’assenza di reale alterità tra cedente e cessionario; l’indirizzo che sembra prevalere nel 2025 e nel 2026 è tornato più restrittivo, richiedendo comunque l’annotazione contabile del debito e rinviando i creditori ai rimedi generali. Tradotto: il rischio non è teorico, ma la tua difesa esiste ed è tecnica.

I numeri che ti riguardano

Facciamo i conti su una situazione tipica. Debito complessivo residuo 187.400 euro, di cui 96.000 verso fornitori con decreti ingiuntivi definitivi e il resto verso due banche. Azienda individuale con beni strumentali stimati 41.200 euro e un avviamento periziato in 55.100 euro.

Se conferisci il tutto in una nuova S.r.l. il 14 aprile ricevendo quote per 96.300 euro, il creditore il cui credito è sorto nel 2022 ha tempo fino al 14 aprile del quinto anno successivo per agire in revocatoria. Non deve dimostrare un accordo fraudolento: essendo l’atto a titolo oneroso, gli basta provare che tu conoscevi il pregiudizio e che lo conosceva anche la società conferitaria — circostanza che, quando la società è costituita da te e amministrata da te, il giudice ricava dagli atti senza particolari sforzi.

Se invece non conferisci nulla e la nuova S.r.l. parte con un capitale di 15.000 euro versato da un socio terzo, i creditori possono aggredire soltanto ciò che è tuo: la tua quota, se ne hai una, e i tuoi compensi. Con una quota del 30% in una società che nel primo anno non distribuisce utili, il valore di realizzo per il creditore è vicino allo zero — e questo è il vero motivo per cui l’operazione “pulita” regge e quella “travasata” no.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio principale, per te, è la confusione dei flussi. Nell’impresa individuale sei abituato a un conto solo, a incassare sul personale, a pagare fornitori con la carta di casa. Se porti quest’abitudine dentro la nuova società, offri al creditore la prova migliore che la S.r.l. è uno schermo: incassi della newco che finiscono su tuoi conti, pagamenti di tuoi debiti personali fatti con la cassa sociale, fatture della newco emesse per lavori che stavi eseguendo come ditta.

Il secondo rischio è la qualificazione soggettiva nelle procedure di sovraindebitamento. Anche un solo debito di natura imprenditoriale ti esclude dalla nozione di consumatore: non potrai accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dovrai orientarti sul concordato minore o sulla liquidazione controllata. È una differenza pesante, perché cambiano i requisiti, i quorum e i tempi.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Fotografa il debito prima di costituire qualsiasi cosa. Elenco dei creditori, titoli in loro possesso, date di notifica, atti esecutivi in corso. Una revocatoria si vince o si perde sulle date.
  2. Verifica prescrizioni e vizi dei titoli. Molti decreti ingiuntivi degli anni passati sono affetti da notifiche irregolari; molti crediti bancari contengono interessi anatocistici o costi non pattuiti. Ridurre il debito è più efficace che nasconderlo.
  3. Non conferire l’azienda. Mai, non prima di un’analisi. Se l’azienda ha valore, quel valore va fatto emergere dentro un percorso autorizzato, non con un atto notarile isolato.
  4. Valuta il concordato minore o la liquidazione controllata. Sono le procedure che chiudono il vecchio e ti permettono di ripartire senza portarti dietro un contenzioso decennale.
  5. Costruisci la newco con capitale vero e soci reali, tieni i conti separati e conserva ogni giustificativo dei rapporti tra vecchio e nuovo.

La giurisprudenza che ti riguarda

La Cassazione, con l’ordinanza n. 34647 del 2025, ha respinto il ricorso di una società in cui un imprenditore aveva conferito l’azienda individuale, confermando che l’operazione, pur lecita in sé, riduce la garanzia patrimoniale sostituendo immobili con quote di valore incerto ed è quindi revocabile. Nello stesso senso, l’ordinanza della Sezione III n. 9564 del 2025 ha confermato l’inefficacia della costituzione di una nuova società accompagnata dal conferimento del ramo d’azienda, e l’ordinanza n. 10929 del 25 aprile 2025 ha ribadito che la revocatoria del conferimento non interferisce con la disciplina della nullità della società.


Se sei socio, o ex socio, di una S.r.l. indebitata

La tua situazione

Hai partecipato a una S.r.l. che ha accumulato debiti. Magari è ancora in vita e sopravvive; magari è stata messa in liquidazione e cancellata; magari è finita in liquidazione giudiziale. Tu adesso vuoi costituire una nuova società, da solo o con altri, e ti chiedi se i creditori della vecchia possano seguirti.

Cosa cambia per te

Sei il profilo strutturalmente più protetto: nella S.r.l. l’autonomia patrimoniale è perfetta, e per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il creditore della vecchia S.r.l., in linea di principio, non ha alcun titolo per aggredirti, né per aggredire la nuova società che costituirai.

“In linea di principio”, però, contiene alcune eccezioni che nella pratica sono tutt’altro che rare.

Le garanzie personali. Se hai firmato una fideiussione — e nelle piccole S.r.l. il socio-amministratore la firma quasi sempre — sei debitore diretto. Su questo profilo vale integralmente quanto diremo nella sezione dedicata ai garanti.

La successione nei debiti dopo la cancellazione. Quando la società viene cancellata dal registro delle imprese, i debiti non spariscono: si trasferiscono agli ex soci secondo un meccanismo di tipo successorio. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno chiarito che il socio è successore per il solo fatto di essere tale, e non perché abbia incassato qualcosa; la percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione resta il limite quantitativo della sua responsabilità e una condizione dell’azione sul piano dell’interesse ad agire. Significa che puoi essere citato in giudizio anche se non hai preso nulla, e potrai far valere il limite, ma dovrai difenderti.

La responsabilità del socio che ha deciso o autorizzato atti dannosi. L’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile rende il socio solidalmente responsabile con gli amministratori quando abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, per gli altri soci o per i terzi. La Cassazione ha precisato che serve uno stato soggettivo doloso, non la semplice negligenza, ma ha anche ritenuto sufficiente la scelta consapevole di proseguire l’attività rinviando la liquidazione a fronte di perdite rilevanti del capitale.

L’unico socio. Nella S.r.l. unipersonale, la limitazione di responsabilità cade se i conferimenti non sono stati integralmente eseguiti o se non è stata effettuata la pubblicità prevista (articolo 2462, secondo comma). È un dettaglio formale che costa carissimo.

La postergazione dei finanziamenti. Se hai finanziato la vecchia società in un momento di squilibrio dell’indebitamento, il tuo credito è postergato (articolo 2467) e le somme rimborsate nell’anno anteriore possono essere restituite. Portarle nella newco come “capitale” è una delle operazioni più contestate.

I numeri che ti riguardano

Ipotesi: S.r.l. cancellata con debiti residui per 214.800 euro. Bilancio finale di liquidazione con riparto zero. Due soci al 50%.

Sul piano civilistico, ciascun socio risponde nei limiti di quanto ha percepito: zero. Ma se dopo la cancellazione emerge una sopravvenienza attiva — un credito di 31.500 euro recuperato, o un bene tornato nella disponibilità sociale per effetto di una revocatoria — quel valore entra nel patrimonio dei soci e diventa aggredibile pro quota, cioè 15.750 euro ciascuno.

Se invece uno dei due soci aveva firmato una fideiussione omnibus per 150.000 euro, la sua esposizione non è 15.750 euro: è l’intero importo garantito, indipendentemente dalla cancellazione della società.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio dominante è il trasferimento silenzioso dell’attività. Nella S.r.l. l’attivo pregiato spesso non sono i macchinari: sono i contratti, le commesse, le abilitazioni, i clienti, il personale qualificato. Trasferirli alla newco senza corrispettivo, con la vecchia società lasciata a fare da contenitore dei debiti, è precisamente lo schema che la giurisprudenza penale definisce distrattivo. Se la vecchia società finisce in liquidazione giudiziale, il curatore avrà gioco facile a ricostruire i flussi.

Il secondo rischio è più sottile: la sovrapposizione dei ruoli. Se sei socio della newco ma di fatto la amministri, sei amministratore di fatto, con tutte le responsabilità del caso e nessuna delle tutele formali.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Verifica se hai firmato garanzie e per quale importo. È la prima cosa, prima ancora di parlare di newco: cambia completamente lo scenario.
  2. Se la vecchia società è ancora in vita, non cancellarla d’istinto. La cancellazione non è una scorciatoia: apre il fronte della successione nei debiti e può essere richiesta d’ufficio la cancellazione della cancellazione in presenza di rapporti pendenti.
  3. Se c’è un’azienda che vale, portala fuori dentro un percorso autorizzato, non con una scrittura privata.
  4. Documenta ogni rapporto tra vecchia e nuova società con contratti scritti, prezzi di mercato e pagamenti tracciati.
  5. Fai una due diligence sulle poste che possono generare responsabilità: finanziamenti soci rimborsati, distribuzioni, operazioni con parti correlate.

La giurisprudenza che ti riguarda

Oltre alle Sezioni Unite n. 3625/2025, va segnalata la sentenza della Sezione III n. 17734 del 1° luglio 2025, che ha affrontato il caso del socio di S.r.l. estinta chiamato a rispondere in presenza di sopravvenienze, e l’ordinanza n. 22169 del 2025 sulla responsabilità solidale del socio ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, quando la sua condotta abbia consapevolmente indirizzato la prosecuzione dell’attività in perdita. Sul fronte degli amministratori, l’ordinanza n. 1358 del 21 gennaio 2026 ha ribadito che per coinvolgere i soci non amministratori serve un vero e proprio stato soggettivo doloso.


Se sei socio di S.n.c. o accomandatario di S.a.s.

La tua situazione

La tua società di persone ha debiti che non riesce a onorare. Forse è ancora operativa, forse l’avete già sciolta. Tu vuoi passare a una struttura diversa — tipicamente una S.r.l. — sperando di lasciarti alle spalle un modello che ti espone troppo. È una scelta razionale, ma il passaggio va costruito, perché la tua posizione di partenza è la più fragile insieme a quella dell’imprenditore individuale.

Cosa cambia per te

Rispondi personalmente, illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali (articolo 2291 del codice civile), e questa responsabilità non si spegne cambiando forma societaria. Il creditore della S.n.c. è, sostanzialmente, anche un tuo creditore personale.

Il beneficio di preventiva escussione dell’articolo 2304 attenua il quadro, ma molto meno di quanto si creda:

  • opera solo nella fase esecutiva, non impedisce al creditore di ottenere un titolo anche contro di te;
  • il creditore può superarlo dimostrando l’incapienza certa del patrimonio sociale, senza dover necessariamente completare un’esecuzione infruttuosa;
  • soprattutto, se un decreto ingiuntivo è stato emesso anche nei tuoi confronti e tu non lo hai opposto, il beneficio non opera più: la Cassazione, con la sentenza della Sezione III n. 27367 del 13 ottobre 2025, ha affermato che in quel caso la fonte della tua obbligazione non è più il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale divenuto definitivo, e quindi la responsabilità diventa diretta e incondizionata.

Analogo principio vale per l’accomandatario: l’ordinanza della Sezione III n. 21840 del 29 luglio 2025 ha ritenuto che un titolo esecutivo formato contro la società sia sufficiente per procedere contro i soci accomandatari, senza che il beneficio di escussione possa essere invocato in sede di opposizione all’esecuzione.

Ci sono poi due regole temporali che ti riguardano da vicino:

L’uscita dalla società non cancella il passato. Il socio che recede, viene escluso o cede la propria quota risponde delle obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui si scioglie il rapporto (articolo 2290), e lo scioglimento è opponibile ai terzi solo se iscritto nel registro delle imprese o se il creditore ne era altrimenti a conoscenza. Uscire “di fatto” non serve a niente.

L’insolvenza della società può estendersi a te. In caso di liquidazione giudiziale della società di persone, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili, e l’estensione può colpire anche chi ha perso quella qualità nell’anno precedente, se l’insolvenza riguarda debiti anteriori. Aprire una nuova società in quella finestra temporale significa costruire un patrimonio che potrebbe essere assorbito da una procedura concorsuale personale.

I numeri che ti riguardano

Debito sociale di una S.n.c.: 143.200 euro, due soci al 50%. Il creditore notifica decreto ingiuntivo alla società e a entrambi i soci il 3 febbraio. La società propone opposizione nei quaranta giorni; tu no.

Esito: nei tuoi confronti il decreto diventa definitivo, la tua responsabilità si stacca dal rapporto sociale e non puoi più eccepire la preventiva escussione. Se nel frattempo hai sottoscritto il 40% di una nuova S.r.l. con un conferimento di 24.000 euro, quella quota è immediatamente pignorabile per l’intero debito di 143.200 euro — non per la tua metà, perché la responsabilità è solidale.

Se invece avessi opposto anche tu il decreto, avresti mantenuto l’eccezione di preventiva escussione e guadagnato il tempo necessario per costruire una soluzione negoziata. La differenza tra i due scenari è un atto di opposizione depositato in tempo utile.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio maggiore è l’illusione della forma nuova. Molti soci di S.n.c. costituiscono una S.r.l. convinti che il cambio di veste li protegga: non li protegge affatto rispetto al passato, li protegge solo per il futuro. E nel frattempo la nuova quota diventa il bene più visibile e più facilmente aggredibile che possiedano, perché risulta da un registro pubblico consultabile in pochi minuti.

Il secondo rischio riguarda gli accomandanti che pensano di essere al sicuro: chi si ingerisce nell’amministrazione o tratta affari in nome della società perde la limitazione di responsabilità (articolo 2320) e risponde come un accomandatario.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Presidia ogni notifica. Nel tuo profilo, un decreto ingiuntivo non opposto vale molto più che negli altri: ti toglie un’eccezione strutturale.
  2. Formalizza e pubblicizza qualsiasi uscita dalla compagine, con iscrizione nel registro delle imprese e data certa.
  3. Prima di costituire la newco, mappa la finestra dell’anno rispetto a un’eventuale procedura concorsuale della società.
  4. Valuta la composizione negoziata: le società di persone vi accedono, e le misure protettive congelano le aggressioni mentre si costruisce la soluzione.
  5. Non intestare la nuova quota a familiari. È l’errore che trasforma un problema civile in un problema penale, per via dell’articolo 512-bis del codice penale.

La giurisprudenza che ti riguarda

Oltre alle pronunce n. 27367/2025 e n. 21840/2025 già citate, va tenuta presente l’ordinanza della Sezione V n. 23470 del 18 agosto 2025, che ha delimitato la solidarietà del socio di S.n.c. alle sole obbligazioni sociali, escludendo che possa estendersi alle obbligazioni personali degli altri soci: un principio che, nella pratica, serve a respingere pretese formulate in modo troppo disinvolto.


Se sei stato amministratore di una società fallita o in liquidazione giudiziale

La tua situazione

La società che amministravi è stata dichiarata insolvente. Hai consegnato le scritture al curatore, hai risposto alle prime richieste, forse hai già ricevuto una citazione per l’azione di responsabilità o un invito a comparire dalla procura. Adesso hai un’occasione professionale e vuoi sapere se puoi tornare a fare impresa, e in che veste.

Cosa cambia per te

Partiamo da una buona notizia, perché è quella che quasi nessuno ti dà: le vecchie incapacità personali del fallito — il registro dei falliti, la perdita dell’elettorato, le limitazioni alla corrispondenza — sono state abolite dalla riforma del 2006 e il Codice della crisi non le ha reintrodotte. Non esiste, oggi, una condizione giuridica generale di “fallito” che ti impedisca di fare impresa.

Esistono però due limiti puntuali, di natura diversa, che devi verificare prima di accettare una carica:

Le cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori. L’articolo 2382 del codice civile, dettato per le società per azioni e ritenuto applicabile anche alla S.r.l., stabilisce che non può essere nominato amministratore — e se nominato decade — l’interdetto, l’inabilitato, il soggetto dichiarato fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

Le pene accessorie in caso di condanna per bancarotta fraudolenta. Qui il tema è serio: alla condanna consegue l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La durata non è più fissa: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato illegittima la previsione rigida di dieci anni, sostituendola con un limite massimo modulabile dal giudice. Il che significa che la difesa nel processo penale incide direttamente sulla tua possibilità futura di fare impresa.

A questo si aggiungono, in fase cautelare, le misure interdittive che possono vietarti temporaneamente di esercitare attività imprenditoriali o di ricoprire uffici direttivi.

Sul piano civile, resta esposta la tua responsabilità verso la società e verso i creditori sociali. L’azione può essere esercitata dal curatore, e per la quantificazione del danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale il codice civile prevede il criterio della differenza tra patrimoni netti (articolo 2486, terzo comma). La Cassazione, con la sentenza n. 22005 del 30 luglio 2025, ha ricordato che la regola dell’insindacabilità delle scelte gestorie non copre le iniziative palesemente irragionevoli o imprudenti, né le violazioni di legge.

I numeri che ti riguardano

Ipotesi: società dichiarata in liquidazione giudiziale con passivo ammesso di 1.284.000 euro e attivo realizzato di 196.500 euro. Nei dodici mesi precedenti l’azienda era stata affittata a una società costituita tre mesi prima dai tuoi familiari, con un canone di 1.200 euro mensili a fronte di un ramo d’azienda pienamente operativo con dodici dipendenti e commesse in corso per 600.000 euro.

Quel canone, rapportato al valore dell’azienda trasferita, è la prova principale contro di te. Non serve dimostrare che tu abbia guadagnato personalmente: la giurisprudenza penale richiede il dolo generico, cioè la consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, e considera indici di fraudolenza l’irrisorietà del corrispettivo, la coincidenza soggettiva tra le due società e la struttura dell’accordo che lascia i debiti alla cedente privandola di ogni fonte di reddito.

Diverso lo scenario se lo stesso ramo d’azienda fosse stato ceduto per 185.000 euro con perizia, all’esito di una manifestazione di interesse, previa autorizzazione del tribunale nell’ambito di una composizione negoziata: identico risultato economico, qualificazione giuridica opposta.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio più grave, per te, è che la newco venga letta a ritroso come strumento della distrazione. Ogni elemento di continuità — stessa sede, stesso numero di telefono, stesso sito internet, stessi dipendenti passati senza soluzione di continuità, stesso marchio — che in una lettura commerciale sarebbe un pregio, in una lettura penale diventa un indizio.

Il secondo rischio è la carica formale. Se, sapendo di essere esposto, intesti la società a un familiare e continui a gestirla, cumuli due contestazioni: quella di amministratore di fatto e, se il patrimonio è stato intestato per eludere i creditori, quella di trasferimento fraudolento di valori.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Verifica la tua posizione formale prima di accettare la carica: esistenza di condanne, misure cautelari in corso, pendenze che rilevano ai sensi dell’articolo 2382.
  2. Se l’azienda vecchia è ancora viva, apri la composizione negoziata prima di qualsiasi trasferimento. È l’unico contesto in cui il passaggio dell’azienda a un nuovo soggetto viene autorizzato e reso opponibile ai creditori.
  3. Costruisci ogni operazione con perizia, corrispettivo e tracciabilità. Se non c’è un pagamento reale, non c’è difesa.
  4. Coordina fin dall’inizio la difesa civile e quella penale, perché ciò che dichiari nell’azione di responsabilità viene letto nel procedimento penale e viceversa. Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera nella doppia veste di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di avvocato cassazionista: costruisce l’operazione perché regga davanti al tribunale delle imprese e la difende, con la stessa linea, fino all’ultimo grado di giudizio.
  5. Non usare prestanome. Nessuna eccezione, in nessuna circostanza.

La giurisprudenza che ti riguarda

La Sezione V penale, con la sentenza n. 17807 del 12 maggio 2025, ha confermato che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione basta il dolo generico, senza necessità di provare la consapevolezza dello stato di insolvenza o la volontà di danneggiare i creditori. La sentenza n. 36278 del 6 novembre 2025 è tornata sulla natura del reato e sui presupposti della condotta distrattiva, mentre la sentenza n. 7233 del 2025 ha ritenuto configurabile la distrazione anche nei trasferimenti verso soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti personali. La sentenza n. 35943 del 2025 ha confermato le condanne di amministratore di diritto e amministratore di fatto in un caso di svuotamento realizzato attraverso pagamenti verso entità riconducibili agli stessi soggetti.


Se hai firmato come garante, fideiussore o coobbligato

La tua situazione

Non hai mai amministrato nulla, o forse sì, ma il problema non è quello: il problema è una firma. Hai garantito l’affidamento bancario della società, il leasing di un macchinario, la locazione del capannone, il finanziamento di un figlio o di un fratello. La società è andata male e la banca ora si rivolge a te. Vuoi comunque avviare una tua attività.

Cosa cambia per te

Il tuo debito è autonomo e sopravvive a tutto: alla cancellazione della società garantita, alla sua liquidazione giudiziale, all’esdebitazione del debitore principale. Sei un debitore diretto per l’importo garantito, e non hai neppure la consolazione di aver goduto del credito.

Alcune specificità che ti riguardano:

Il beneficio di escussione, di regola, non c’è. Le fideiussioni bancarie contengono quasi sempre la clausola di solidarietà, che consente alla banca di rivolgersi direttamente a te senza escutere prima la società.

Ma le clausole non sono tutte valide. Le fideiussioni omnibus redatte sullo schema predisposto dall’associazione bancaria nel 2003 sono state ritenute dalla giurisprudenza di legittimità affette da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono l’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’autorità di vigilanza: tipicamente la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e la deroga ai termini dell’articolo 1957 del codice civile. Non è una nullità dell’intera garanzia, ma la caduta di quelle clausole cambia radicalmente il quadro, perché fa rivivere la decadenza per il creditore che non abbia agito nei sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Hai diritti verso il debitore principale. Se paghi, hai regresso e surrogazione (articoli 1949 e 1950). Se la situazione si deteriora, puoi agire perché il debitore ti liberi o presti garanzia (articolo 1953).

Puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento. Il garante persona fisica non è escluso: a seconda della natura del debito garantito e della tua posizione, la strada può essere il piano del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata. Attenzione, però: la meritevolezza viene valutata anche sul modo in cui hai assunto la garanzia, e una fideiussione firmata per importi enormemente sproporzionati rispetto al tuo reddito può essere letta come colpa grave.

I numeri che ti riguardano

Fideiussione omnibus fino a 150.000 euro a garanzia degli affidamenti di una S.r.l. La società viene liquidata con un’esposizione residua di 118.700 euro. La banca ti notifica atto di precetto.

Se la garanzia contiene la deroga all’articolo 1957 e quella deroga è nulla, e se la banca ha agito oltre sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, l’eccezione di decadenza può azzerare la pretesa. Se invece la banca ha agito nei termini, il tuo debito è di 118.700 euro e la quota della nuova società che stai costituendo — poniamo un conferimento di 20.000 euro — è aggredibile immediatamente.

C’è poi un effetto che quasi nessuno considera: se sei tu il garante e il debitore principale ottiene l’esdebitazione, tu resti obbligato. La liberazione del debitore principale nelle procedure concorsuali, di regola, non si estende ai coobbligati e ai fideiussori.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio specifico del tuo profilo è la sottovalutazione temporale. I garanti scoprono spesso la propria esposizione anni dopo la firma, quando i termini per contestare la validità delle clausole sono ormai delicati da gestire e magari un decreto ingiuntivo è già definitivo. La nuova società che intanto hai costituito diventa il primo bersaglio, perché è documentata e visibile.

Il secondo rischio è quello dei rapporti familiari: la garanzia prestata a favore del figlio o del coniuge porta con sé la tentazione di intestare la nuova attività a un terzo, con le conseguenze già viste.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Recupera il testo integrale della garanzia, non il riassunto: le clausole contano parola per parola.
  2. Fai analizzare la fideiussione sotto il profilo antitrust e sotto quello dei termini di decadenza. È l’analisi che, nel tuo profilo, produce i risultati più significativi.
  3. Verifica il conteggio della banca: interessi, commissioni, capitalizzazioni. Il debito garantito è quasi sempre inferiore a quello richiesto.
  4. Non firmare piani di rientro prima dell’analisi: un riconoscimento di debito può sanare eccezioni che avevi.
  5. Valuta la procedura di sovraindebitamento come esito, non come ripiego: per molti garanti è l’unica via che chiude davvero la posizione.

La giurisprudenza che ti riguarda

Sul versante delle procedure, l’ordinanza della Sezione I n. 22074 del 31 luglio 2025 ha stabilito che la domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per difetto di meritevolezza fondato su semplice negligenza o imprudenza del debitore: è una pronuncia che apre spazi importanti anche per i garanti “imprudenti”. Sul versante opposto, l’ordinanza n. 30108 del 2025 ha confermato l’esclusione del beneficio in presenza di contabilità lacunosa e atti distrattivi in prossimità dell’insolvenza.


Se i debiti sono personali e non hai mai fatto impresa

La tua situazione

Prestiti al consumo, cessioni del quinto, carte revolving, una separazione costosa, magari un finanziamento acceso per aiutare un familiare. Lavori come dipendente o sei senza occupazione, e adesso vuoi avviare un’attività in forma societaria. Nessuno dei problemi delle sezioni precedenti ti riguarda: nessuna azienda da trasferire, nessuna carica pregressa, nessun curatore.

Cosa cambia per te

Sei il profilo con meno vincoli in assoluto: nessuna causa di incompatibilità, nessuna operazione sospetta alle spalle, nessun rischio penale d’impresa. Puoi costituire una società domani mattina.

Ciò che cambia per te riguarda due aspetti.

Il primo è la qualificazione soggettiva nelle procedure di sovraindebitamento. Finché i tuoi debiti hanno natura esclusivamente personale, sei consumatore e puoi accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (articolo 67 del Codice della crisi), che è la procedura più agile perché non richiede il voto dei creditori: decide il giudice sulla base della meritevolezza e della fattibilità. Nel momento in cui avvii un’attività d’impresa e contrai debiti d’impresa, quella porta si chiude per il futuro. Se hai intenzione di sistemare i vecchi debiti con una procedura da consumatore, la sequenza corretta è prima la procedura, poi l’impresa — non il contrario.

Il secondo è il presidio del reddito. I tuoi creditori aggrediranno lo stipendio nel limite di un quinto, e su ogni pensione opera la soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale, importo rivalutato ogni anno. Ma i compensi che percepirai dalla nuova società non godono automaticamente della stessa protezione, e gli utili distribuiti sono liberamente pignorabili.

Va anche ricordato che non puoi accedere alle procedure a ripetizione: il Codice della crisi impedisce l’accesso a chi sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte, oltre a escludere chi abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

I numeri che ti riguardano

Debiti personali per 63.900 euro tra finanziarie e banche. Stipendio netto 1.740 euro. Nessun immobile.

Con il pignoramento presso il datore di lavoro, il creditore ottiene 348 euro al mese: per estinguere il debito servirebbero oltre quindici anni, senza contare gli interessi. Con un piano del consumatore che offra la stessa capacità di rimborso per quattro anni — circa 16.700 euro complessivi — il residuo viene cancellato e la posizione si chiude.

Se nel frattempo costituisci una S.r.l. con un conferimento di 10.000 euro, quel conferimento è denaro sottratto ai creditori nel momento in cui la procedura viene valutata sotto il profilo della meritevolezza. Non è illecito, ma va spiegato, documentato e collocato nel tempo con attenzione.

I rischi che corri più degli altri

Il rischio principale è quello di bruciare, senza saperlo, l’accesso alla procedura più conveniente. Avviare l’attività prima di aver definito i vecchi debiti significa quasi sempre rinunciare al piano del consumatore e finire nel concordato minore, dove serve il consenso dei creditori.

Il secondo rischio riguarda la meritevolezza: destinare risorse a una nuova iniziativa imprenditoriale mentre non paghi i creditori esistenti è una condotta che il giudice esamina. La giurisprudenza di merito è netta nel richiedere un accertamento rigoroso, escludendo qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Definisci prima la procedura, poi l’impresa, se i numeri lo consentono.
  2. Se non puoi aspettare, documenta la provenienza delle somme che destini alla nuova società: risparmi familiari, apporto di terzi, prestito documentato.
  3. Verifica lo stato di ogni posizione: prescrizioni maturate, cessioni del credito, legittimazione dei soggetti che ti scrivono.
  4. Non contrarre nuovo debito per finanziare l’avvio. È l’elemento che più frequentemente porta a giudizi di colpa grave.
  5. Rivolgiti a un OCC per una valutazione preliminare di fattibilità prima di prendere qualsiasi impegno societario.

La giurisprudenza che ti riguarda

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 ottobre 2025, ha rigettato una domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi, chiarendo che il legislatore ha escluso ogni automatismo e che la meritevolezza richiede un accertamento particolarmente rigoroso, giustificato dal sacrificio imposto alla massa dei creditori. In senso favorevole al debitore, il Tribunale di Nola, con decreto del 23 ottobre 2025, ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente, e il Tribunale di Torino, con decreto del 23 aprile 2025, ha ritenuto meritevole una debitrice con rilevanti debiti fiscali e contributivi maturati in un contesto di documentate difficoltà personali.


Tre partenze, tre esiti: lo stesso progetto su tre profili diversi

Le simulazioni che seguono partono tutte dallo stesso progetto imprenditoriale — costituzione di una S.r.l. che opera nello stesso settore dell’attività precedente — e mostrano, numeri alla mano, come cambia l’esito a seconda di chi la costituisce. Sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili e non su casi reali.

Ipotesi A — L’ex titolare di ditta individuale che conferisce l’azienda

Debito residuo: 187.400 euro, di cui 96.000 con decreti ingiuntivi definitivi del 2023. Il 14 aprile l’imprenditore conferisce l’azienda individuale (beni strumentali per 41.200 euro, avviamento periziato 55.100 euro) in una S.r.l. costituita il giorno precedente, di cui è socio unico e amministratore, ricevendo quote per 96.300 euro.

Il 9 settembre dello stesso anno un fornitore notifica citazione in revocatoria ordinaria. L’atto è a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito: al creditore basta provare il pregiudizio e la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo. Poiché il terzo è una società costituita e amministrata dal debitore stesso, l’elemento soggettivo viene ritenuto provato.

Esito: l’atto è dichiarato inefficace nei confronti del creditore, che può espropriare i beni conferiti come se fossero ancora del debitore. La S.r.l. resta in vita ma priva dell’azienda. Il tempo perso: due anni di giudizio. Il costo: spese legali di due gradi, oltre al contributo unificato dovuto per legge.

Ipotesi B — Il socio di S.r.l. che non ha firmato garanzie

Debito sociale residuo: 214.800 euro. La S.r.l. viene posta in liquidazione e cancellata con bilancio finale a riparto zero. Il socio, titolare del 50%, costituisce tre mesi dopo una nuova S.r.l. con capitale di 25.000 euro interamente versato, di cui 12.500 conferiti da un socio terzo, in un locale diverso, con nuova clientela e senza acquisire alcun bene della società cessata.

Un creditore lo cita quale successore ai sensi dell’articolo 2495. Il socio si difende dimostrando di non aver percepito somme dal bilancio finale.

Esito: la responsabilità resta contenuta nel limite di quanto percepito, cioè zero, salvo l’emersione di sopravvenienze attive. La quota nella nuova società, sottoscritta con denaro proprio e non proveniente dalla società cessata, non è aggredibile dai creditori sociali della vecchia S.r.l., che non hanno alcun titolo nei confronti del socio. Il progetto imprenditoriale prosegue.

Ipotesi C — L’accomandatario che non ha opposto il decreto

Debito della S.a.s.: 143.200 euro. Decreto ingiuntivo notificato il 3 febbraio alla società e all’accomandatario. La società propone opposizione, il socio no. Il 20 maggio il decreto è definitivo nei suoi confronti.

Il socio, nel frattempo, sottoscrive il 40% di una nuova S.r.l. con conferimento di 24.000 euro. Il 6 ottobre il creditore notifica precetto e pignora la quota ai sensi dell’articolo 2471.

Il socio propone opposizione all’esecuzione eccependo la preventiva escussione del patrimonio sociale. L’eccezione viene respinta: il titolo si è formato direttamente nei suoi confronti ed è divenuto definitivo, quindi la fonte dell’obbligazione non è più il rapporto sociale.

Esito: la quota da 24.000 euro è espropriata per un debito solidale di 143.200 euro. Se il decreto fosse stato opposto anche dal socio, l’eccezione sarebbe rimasta disponibile e avrebbe consentito di negoziare da una posizione diversa.

Tre progetti identici sulla carta, tre esiti opposti. La variabile non è l’idea imprenditoriale: è il profilo giuridico di chi la realizza e la qualità delle scelte fatte nei mesi precedenti.


Quando i profili si sovrappongono

Nella realtà, le persone raramente appartengono a un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si comportano le regole quando si incontrano.

Socio di S.r.l. che ha anche firmato la fideiussione. È il caso più comune in assoluto nelle piccole imprese. La limitazione di responsabilità che deriva dalla forma societaria viene svuotata dalla firma personale: dal punto di vista pratico, questa persona va trattata come un garante, non come un socio protetto. La difesa non si costruisce sul diritto societario, ma sull’analisi della garanzia. Se accanto alla fideiussione c’è anche una responsabilità ai sensi dell’articolo 2476, i due fronti vanno gestiti insieme, perché una posizione può essere usata dalla controparte per rafforzare l’altra.

Amministratore che è anche socio illimitatamente responsabile. Accade nelle S.a.s. e nelle S.n.c. gestite dal socio. Qui si sommano la responsabilità patrimoniale illimitata per i debiti sociali e l’esposizione all’azione di responsabilità e all’estensione della procedura concorsuale. È il profilo che ha meno margini per operazioni improvvisate e più bisogno di un percorso strutturato.

Lavoratore dipendente con partita IVA accessoria. Lo stipendio resta protetto nel limite di un quinto, ma i compensi da attività autonoma non godono della stessa protezione. Se i debiti sono in parte personali e in parte legati alla partita IVA, la qualifica di consumatore viene meno per l’intera posizione: anche un solo debito d’impresa impedisce l’accesso al piano del consumatore. Chi si trova qui deve scegliere consapevolmente tra chiudere la posizione IVA prima di attivare la procedura o accettare la strada del concordato minore.

Pensionato garante di un figlio imprenditore. La pensione gode della soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale, e sull’eccedenza opera il limite di un quinto. Ma la garanzia prestata non ha limiti: se il pensionato possiede un immobile, quello è il vero bersaglio. Se in più intende partecipare alla nuova società del figlio, il conferimento va valutato con estrema attenzione, perché rischia di essere letto come atto dispositivo pregiudizievole.

Coniuge in regime di comunione legale. I beni acquistati durante il matrimonio ricadono in comunione, e i creditori personali di un coniuge possono aggredirli nei limiti previsti dal codice civile. La partecipazione societaria acquistata con denaro comune può quindi diventare un problema per entrambi. Anche qui, la scelta del regime patrimoniale e la data delle operazioni contano più di qualsiasi accorgimento successivo.

Ex imprenditore già passato per una procedura concorsuale. Chi ha già chiuso un fallimento senza ottenere l’esdebitazione non può contare sulle procedure da sovraindebitamento come strumento per aggirare quella decisione: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la seconda chance non serve a scavalcare un giudizio definitivo sulla condotta del debitore. La strada esiste, ma va costruita su elementi nuovi e su una condotta successiva impeccabile.


Il confronto tra profili in una tabella

La tabella riassume le differenze operative principali. Va letta per riga, individuando la colonna che ti riguarda.

AspettoDitta individualeSocio S.r.l.Socio S.n.c. / accomandatarioEx amministratore di società insolventeGarante / fideiussorePersona fisica senza impresa
Rispondi dei debiti della vecchia impresa?Sì, con tutto il patrimonioNo, salvo garanzie e casi ex artt. 2476 e 2495Sì, illimitatamente e in solidoNon dei debiti sociali, ma del danno arrecatoSì, nei limiti dell’importo garantitoRispondi solo dei debiti tuoi
Cosa può aggredire il creditore nella nuova societàQuote, utili, compensi, beni conferitiQuote e utili solo per debiti personaliQuote e utili immediatamenteQuote e utili; il patrimonio sociale solo tramite azione di responsabilitàQuote e utiliQuote e utili
Puoi essere impedito di assumere la carica?NoNoNoSì, se ricorrono le cause dell’art. 2382 o pene accessorieNoNo
Rischio penale prevalenteSottrazione al pagamento, art. 388 c.p.Bancarotta se la società è insolventeBancarotta e art. 512-bis c.p.Bancarotta fraudolenta patrimonialeLimitato, salvo intestazioni fittizieMolto basso
Operazione più pericolosaConferimento dell’aziendaTrasferimento di contratti e clientelaCostituzione della newco senza uscire dalla compagineAffitto d’azienda a canone irrisorioPiani di rientro firmati senza analisiAvviare l’impresa prima della procedura
Strumento di riequilibrio più adattoConcordato minore o liquidazione controllataComposizione negoziata per la societàComposizione negoziata e misure protettiveComposizione negoziata con autorizzazione ex art. 22 CCIIAnalisi della garanzia e sovraindebitamentoPiano del consumatore
Termine da presidiare5 anni per la revocatoria dell’attoTermini dell’azione di responsabilità40 giorni per opporre il decreto ingiuntivoUn anno per l’estensione della procedura6 mesi ex art. 1957 se la deroga è nulla5 anni tra un’esdebitazione e l’altra

Le domande che tornano in ogni profilo

Quanto tempo devo aspettare prima di aprire la nuova società? Non esiste un periodo di quarantena previsto dalla legge. Esistono però finestre temporali che contano: i cinque anni entro cui è esperibile la revocatoria di un atto dispositivo, l’anno entro cui la procedura concorsuale può estendersi al socio illimitatamente responsabile, l’anno dalla trascrizione per l’espropriazione degli atti gratuiti. Il tempo, di per sé, non sana nulla; il tempo trascorso senza compiere atti dispositivi, invece, rende la nuova iniziativa progressivamente più solida.

Posso intestare la società a mia moglie o a mio figlio e gestirla io? No, e non è una risposta prudenziale: è una risposta tecnica. Chi gestisce di fatto una società ne assume le responsabilità come se ne fosse amministratore di diritto, e l’attribuzione fittizia della titolarità di beni o quote per eludere i creditori integra il reato di trasferimento fraudolento di valori. Si ottiene il peggio dei due mondi: nessuna protezione e un’imputazione in più.

Se la nuova società funziona, i vecchi creditori possono prendersi gli utili? Possono aggredire ciò che è tuo: la quota, tramite il pignoramento previsto dall’articolo 2471, e gli utili deliberati a tuo favore, tramite pignoramento presso terzi. Non possono aggredire il patrimonio della società, che risponde solo dei debiti sociali. È una distinzione decisiva: l’attività continua, ma i tuoi flussi personali sono esposti.

Cosa succede ai dipendenti se passano alla nuova società? Se c’è un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, l’articolo 2112 del codice civile fa proseguire i rapporti con l’acquirente, che risponde in solido con il cedente per i crediti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento. È una responsabilità che opera con regole proprie, diverse da quelle dell’articolo 2560, e va considerata separatamente in ogni operazione.

Posso usare lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa insegna? Tecnicamente puoi, se ne hai la titolarità o se li acquisti regolarmente. Ma sul piano probatorio ogni elemento di identità tra vecchia e nuova impresa alimenta la tesi della continuità. Se il marchio ha valore, va acquistato a prezzo di mercato con pagamento tracciato; se non ha valore, conviene cambiarlo.

Se perdo il lavoro o l’attività nuova non decolla durante la procedura, cosa succede? Le procedure di sovraindebitamento prevedono meccanismi di modifica del piano in caso di sopravvenuta impossibilità di adempiere non imputabile al debitore. Il peggio che si possa fare è smettere di pagare senza dirlo: la trasparenza verso l’organismo di composizione della crisi è, in quelle sedi, il primo elemento di valutazione della condotta.


La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono raccolti secondo il profilo cui si applicano in modo più diretto. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e la ragione per cui rileva sul tema di questa guida.

Per chi conferisce o trasferisce un’azienda

Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2025, n. 14020 — L’acquirente dell’azienda risponde dei debiti anteriori soltanto se questi risultano dalle scritture contabili obbligatorie; non rilevano né la conoscenza dei debiti né l’eventuale disegno fraudolento della cessione, rispetto al quale i creditori dispongono dei rimedi generali, in particolare la revocatoria ordinaria e l’azione risarcitoria. Rilevanza: delimita con precisione quando il debito segue davvero l’azienda nella nuova società e conferma che la frode si combatte con altri strumenti.

Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2023, n. 26450 — Il limite dell’annotazione nei libri contabili presuppone un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, che non ricorre nei trasferimenti solo formali. Rilevanza: è la pronuncia su cui i creditori costruiscono la contestazione della newco “fotocopia”.

Cass. civ., Sez. II, ord. 16 giugno 2026, n. 20054 — Torna sull’indirizzo più restrittivo, riconducendo la cessione di ramo d’azienda a una società di nuova costituzione nell’ambito ordinario dell’articolo 2560, secondo comma, e precisando che il carattere eventualmente fraudolento dell’operazione non incide sui presupposti della responsabilità solidale. Rilevanza: è la fotografia più aggiornata di un contrasto che incide direttamente sulle strategie difensive.

Cass. civ., 12 luglio 2023, n. 19806 — L’acquirente che abbia pagato un debito aziendale anteriore quale coobbligato solidale conserva il regresso verso il venditore, che resta il debitore sostanziale. Rilevanza: riequilibra la posizione della nuova società che si trovi a pagare debiti non suoi.

Per chi teme la revocatoria del conferimento

Cass. civ., Sez. Un., 27 gennaio 2025, n. 1898 — Definisce l’elemento soggettivo della revocatoria ordinaria quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, richiedendo la dolosa preordinazione e ribadendo la natura eccezionale dell’istituto in quell’ipotesi. Rilevanza: separa nettamente il regime degli atti compiuti prima e dopo la nascita del debito.

Cass. civ., ord. n. 34647/2025 — Conferma la revocabilità del conferimento dell’azienda individuale in una S.r.l., rilevando che l’operazione, pur lecita, riduce la garanzia patrimoniale sostituendo immobili con quote di valore incerto. Rilevanza: è il precedente più vicino allo schema classico “chiudo la ditta e conferisco in società”.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9564/2025 — Ritiene revocabile il conferimento del ramo d’azienda in una società di nuova costituzione, respingendo la tesi che l’azione fosse diretta contro il solo atto costitutivo. Rilevanza: chiarisce che l’operazione va guardata nella sua sostanza economica.

Cass. civ., 25 aprile 2025, n. 10929 — Dichiara ammissibile la revocatoria del conferimento di beni in società, che non incide sulla validità del contratto sociale e non interferisce con l’articolo 2332 del codice civile. Rilevanza: elimina un’obiezione difensiva ricorrente.

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2025, n. 13102 — Per il consilium fraudis è sufficiente la conoscenza o l’agevole conoscibilità del pregiudizio da parte del debitore e del terzo, senza necessità di provare l’intenzione specifica di ledere o la collusione. Rilevanza: abbassa sensibilmente la soglia probatoria a carico del creditore.

Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 2025, n. 5089 — Individua il giudice competente per la revocatoria dell’atto di scissione societaria, qualificando la controversia come relativa a un rapporto societario. Rilevanza: riguarda chi utilizza la scissione per separare attivo e passivo.

Cass. civ., ord. n. 10478/2025 — Ribadisce che la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è sempre ammissibile e che l’opposizione preventiva dei creditori e la revocatoria operano su piani complementari. Rilevanza: smonta l’idea che il termine per l’opposizione consumi le tutele dei creditori.

Trib. Venezia, Sez. specializzata imprese, 8 maggio 2025, n. 2282 — È revocabile il conferimento in società di persone dell’intero pacchetto di partecipazioni detenuto dal debitore, e il successivo aumento gratuito di capitale non sottrae le nuove azioni all’inefficacia. Rilevanza: copre l’ipotesi in cui a essere spostate non sono le aziende ma le partecipazioni.

Per i soci e per chi ha cancellato la società

Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625 — Dopo l’estinzione della società, il socio è successore per il solo fatto di essere tale; la percezione di somme dal bilancio finale opera come limite di responsabilità e come condizione dell’azione sotto il profilo dell’interesse ad agire. Rilevanza: è la cornice entro cui si decide se un ex socio può essere raggiunto dai vecchi creditori.

Cass. civ., Sez. III, 1° luglio 2025, n. 17734 — Affronta la posizione del socio di società estinta in presenza di sopravvenienze attive successive alla cancellazione. Rilevanza: mostra che la cancellazione non chiude in modo definitivo la partita.

Cass. civ., ord. n. 22169/2025 — La responsabilità solidale del socio ai sensi dell’articolo 2476, ottavo comma, può derivare dalla scelta consapevole di proseguire l’attività rinviando la liquidazione a fronte di perdite del capitale. Rilevanza: estende il rischio a soci che si ritenevano estranei alla gestione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1358 — Per la responsabilità solidale dei soci non amministratori occorre uno stato soggettivo doloso, con consapevolezza e volizione della condotta dannosa. Rilevanza: fissa il limite oltre il quale la contestazione al socio non regge.

Trib. Venezia, Sez. specializzata imprese, 10 febbraio 2025, n. 713 — Le sole irregolarità contabili non bastano a fondare la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ai sensi dell’articolo 2476, sesto comma. Rilevanza: utile in difesa quando la contestazione è generica.

Per i soci illimitatamente responsabili

Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 27367 — Se il decreto ingiuntivo emesso contro la S.n.c. e i soci diventa definitivo nei confronti di questi ultimi, il beneficio della preventiva escussione non opera, perché la fonte dell’obbligazione dei soci diventa il titolo giudiziale e non più il rapporto sociale. Rilevanza: è la pronuncia che rende decisiva la scelta di opporre o meno il decreto.

Cass. civ., Sez. III, ord. 29 luglio 2025, n. 21840 — Un titolo esecutivo giudiziale formato contro la società è sufficiente per procedere contro i soci accomandatari, senza che possa invocarsi il beneficio di escussione in sede di opposizione all’esecuzione. Rilevanza: riduce drasticamente lo spazio difensivo dell’accomandatario.

Cass. civ., Sez. V, ord. 18 agosto 2025, n. 23470 — La responsabilità solidale del socio di S.n.c. copre le obbligazioni sociali e non si estende alle obbligazioni personali degli altri soci. Rilevanza: delimita pretese formulate in modo eccessivamente ampio.

Per gli amministratori di società insolventi

Cass. pen., Sez. V, 12 maggio 2025, n. 17807 — Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione l’elemento soggettivo è il dolo generico, senza necessità di provare la consapevolezza dell’insolvenza o il fine di danneggiare i creditori. Rilevanza: la buona fede soggettiva non è, di per sé, una difesa.

Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2025, n. 36278 — Ripercorre la natura del reato di bancarotta per distrazione e i presupposti della condotta. Rilevanza: aggiorna il quadro sull’inquadramento dell’illecito.

Cass. pen., n. 7233/2025 — La distrazione è configurabile anche quando il trasferimento avviene tra soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti di interesse personale, e anche in presenza di un’apparente giustificazione economica. Rilevanza: colpisce direttamente lo schema del passaggio di risorse a una società di familiari.

Cass. pen., Sez. V, n. 35943/2025 — Conferma la condanna di amministratore di diritto e amministratore di fatto per pagamenti verso entità riconducibili agli stessi soggetti e rimborsi ai soci in fase di crisi. Rilevanza: dimostra che la carica formale non protegge chi gestisce nei fatti.

Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2025, n. 22005 — La business judgement rule non copre le scelte gestorie palesemente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie, né le violazioni di legge. Rilevanza: è il perimetro entro cui si difende l’operato dell’amministratore nell’azione di responsabilità.

Per chi punta a chiudere i vecchi debiti e ripartire

Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 — La domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza fondata su negligenza o imprudenza del debitore. Rilevanza: amplia l’accesso alla procedura per chi ha commesso errori gestionali non gravi.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025 — Esclude il beneficio dell’esdebitazione in presenza di contabilità lacunosa e atti distrattivi compiuti in prossimità dell’insolvenza. Rilevanza: segna il confine tra imprudenza e condotta ostativa.

Trib. Milano, 12 ottobre 2025 — Rigetta la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’articolo 283 del Codice della crisi per difetto di meritevolezza, escludendo ogni automatismo nella concessione del beneficio. Rilevanza: mostra quanto pesi la ricostruzione delle cause dell’indebitamento.

Trib. Nola, decreto 23 ottobre 2025 — Concede l’esdebitazione dell’incapiente valorizzando il contesto in cui l’indebitamento è maturato. Rilevanza: conferma che la valutazione è concreta e non presuntiva.

Corte d’Appello di Napoli, 14 luglio 2025 — Ammette l’imprenditore individuale cessato al concordato minore con finalità liquidatorie. Rilevanza: apre una via a chi ha già chiuso l’attività e vuole definire il passato prima di ripartire.

Per chi teme l’aggressione della nuova partecipazione

Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24859 — Individua le forme corrette del pignoramento delle quote di S.r.l., anche quando siano intestate a una società fiduciaria, distinguendole dal pignoramento presso terzi. Rilevanza: riguarda direttamente l’aggressione della quota nella nuova società.

Cass. civ., ord. n. 12247/2025 — Riconduce agli atti a titolo gratuito, aggredibili con l’espropriazione dell’articolo 2929-bis, il vincolo istituito dopo il sorgere del credito. Rilevanza: chiude la strada agli strumenti di segregazione tardivi.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su tutti i profili descritti in questa guida, con strumenti diversi a seconda di chi si ha davanti. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la mappa dell’esposizione, distinguendo per ciascun creditore la natura del debito, il titolo posseduto, la data di formazione e il grado di aggredibilità del tuo patrimonio: è il documento su cui si decide tutto il resto.
  2. Verifichiamo la validità dei titoli esecutivi e delle notifiche, confrontando relate, date e adempimenti, perché un titolo viziato riduce il debito prima di qualsiasi operazione societaria.
  3. Analizziamo le fideiussioni clausola per clausola, sotto il profilo della conformità agli schemi ritenuti anticoncorrenziali e sotto quello dei termini di decadenza, e costruiamo le eccezioni disponibili per i garanti.
  4. Ricalcoliamo le posizioni bancarie e finanziarie, verificando interessi, commissioni e capitalizzazioni: lo facciamo con i commercialisti dello Studio, non affidandoci ai conteggi della controparte.
  5. Progettiamo l’operazione societaria nella sequenza corretta, indicando quali atti possono essere compiuti subito, quali vanno rinviati e quali non vanno compiuti affatto, con l’obiettivo di non generare atti revocabili.
  6. Attiviamo la composizione negoziata della crisi per le imprese che hanno un’azienda da salvare, chiedendo le misure protettive e, dove serve, l’autorizzazione del tribunale alla cessione dell’azienda senza gli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile.
  7. Predisponiamo e depositiamo le procedure di sovraindebitamento — piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente — curando la relazione con l’organismo di composizione della crisi e la documentazione sulla meritevolezza.
  8. Difendiamo nelle azioni revocatorie e nelle azioni di responsabilità, sia in sede ordinaria sia davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa, e proponiamo le opposizioni esecutive nei termini, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  9. Assistiamo nelle esecuzioni sulle quote e sui compensi, contestando le forme irregolari del pignoramento e presidiando i limiti di pignorabilità applicabili.
  10. Coordiniamo la difesa civile con quella penale quando l’operazione è già stata contestata come distrattiva, per evitare che le posizioni assunte in una sede indeboliscano l’altra.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che consente di condurre il passaggio di un’azienda indebitata verso un nuovo soggetto dentro il solo perimetro in cui l’ordinamento lo autorizza, con il tribunale informato e i creditori messi in condizione di interloquire: è la differenza tra un’operazione che regge e un’operazione che finisce in revocatoria. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC è quella che permette di chiudere definitivamente la posizione della persona fisica — ex imprenditore, socio, garante — così che la nuova attività nasca senza un’ombra alle spalle.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: mentre si costruisce la difesa giuridica, si ricostruiscono i numeri, si periziano i valori aziendali e si predispongono i piani di rientro. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore: nelle materie trattate in questa guida — revocatorie, azioni di responsabilità, opposizioni esecutive — la partita si decide spesso proprio nell’ultimo grado, ed è lì che la continuità della linea difensiva fa la differenza.


In conclusione

Aprire una nuova società con vecchi debiti si può, ed è spesso la scelta giusta: bloccare chi ha competenze e mercato non serve a nessun creditore. Ma il primo passo non è andare dal notaio: è capire a quale profilo appartieni, perché le regole che ti riguardano sono diverse da quelle del tuo vicino di capannone. Il socio di S.r.l. senza garanzie e l’ex titolare di ditta individuale hanno lo stesso progetto e due mondi giuridici opposti alle spalle. Il secondo passo è agire secondo le tue regole, nella sequenza giusta: prima si mette in sicurezza il vecchio, poi si costruisce il nuovo. Chi inverte l’ordine costruisce, senza saperlo, la prova a proprio carico.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo passaggio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di far transitare un’azienda indebitata verso un nuovo soggetto per la via autorizzata dalla legge anziché con un atto isolato destinato a essere revocato; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC consente di chiudere il capitolo dei vecchi debiti personali; la qualifica di cassazionista garantisce che, se un creditore reagisce, la difesa non si fermi al primo grado. Sono le competenze che questa materia richiede, tutte e tre insieme.

📩 Non aspettare la prima notifica per capire dove ti trovi: scrivici oggi stesso e valutiamo insieme il tuo profilo, i tempi e la sequenza corretta delle operazioni. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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