Il bivio: dichiararla o documentarla?
“La mia impresa ha bisogno di una nuova dilazione delle cartelle: mi conviene limitarmi a dichiarare la difficoltà o devo dimostrarla con i numeri?” È la domanda che arriva più spesso quando un piano precedente si è chiuso male, oppure quando l’esposizione verso Agenzia delle entrate-Riscossione è cresciuta al punto da rendere insostenibile la rata attuale. E la risposta onesta è che non esiste una strada valida per tutte le imprese, ed è esattamente questo il punto: la stessa società, con lo stesso debito, può ottenere ottantaquattro rate senza allegare un solo documento oppure vedersi respingere un’istanza documentata, a seconda di quale porta ha scelto di bussare.
Le porte, oggi, sono quattro: la nuova istanza su semplice richiesta, l’istanza documentata fondata sugli indici di bilancio, la proroga del piano ancora in vita e il percorso degli strumenti di regolazione della crisi. Ciascuna ha presupposti, tempi e conseguenze diversi. Sceglierne una significa, in molti casi, precludersi le altre per un periodo non breve.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il tema sta esattamente all’incrocio delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la lettura degli indici di bilancio e della documentazione contabile richiesta dall’Agente della riscossione appartiene al perimetro dello staff multidisciplinare a vocazione nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; la valutazione sul momento in cui la difficoltà smette di essere “temporanea” e diventa crisi appartiene invece al ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e l’eventuale impugnazione del diniego, fino all’ultimo grado, alla sua qualifica di avvocato cassazionista.
📩 Se stai valutando una nuova dilazione e non sai quale delle quattro strade regge nel tuo caso, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.
Il quadro di partenza: cosa chiede davvero la legge
Il presupposto unico della dilazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione è, per l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”. Le tre parole vanno lette una per una, perché ciascuna pesa in modo autonomo.
Temporanea significa reversibile: una difficoltà che si prevede superabile nell’arco del piano. È la parola che l’Agente della riscossione usa più spesso in senso sfavorevole all’impresa, quando ritiene che i numeri descrivano non una crisi di passaggio ma uno squilibrio strutturale.
Obiettiva significa misurabile dall’esterno, non affidata alla percezione dell’imprenditore. Da qui la scelta del legislatore della riforma di ancorarla a indicatori matematici anziché a valutazioni discrezionali.
Economico-finanziaria significa che rileva la tensione di cassa, non l’assenza di patrimonio: un’impresa patrimonializzata ma illiquida può trovarsi in difficoltà rilevante ai fini dell’art. 19, mentre un’impresa senza immobili ma con incassi regolari può non esserlo.
L’assetto attuale nasce dall’art. 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, che ha riscritto l’art. 19 con effetto dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025, e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, che ne ha fissato i parametri applicativi. Le linee portanti sono quattro.
La prima: per i carichi di importo pari o inferiore a 120.000 euro compresi in ciascuna richiesta, la dilazione si ottiene su semplice dichiarazione, fino a un massimo di ottantaquattro rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, novantasei per quelle del 2027-2028 e centootto per quelle dal 1° gennaio 2029.
La seconda: oltre quella soglia — o anche sotto, quando si chiede un piano più lungo di ottantaquattro rate e fino a centoventi — la difficoltà va documentata secondo i parametri del decreto ministeriale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime semplificato, quindi per la generalità delle imprese in forma societaria, gli indicatori sono l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa. Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi semplificati rileva invece l’ISEE del nucleo familiare; per i condomini, l’Indice Beta.
La terza: la rata non può scendere sotto i cinquanta euro.
La quarta, la più insidiosa per chi arriva da un piano precedente: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza automatica, l’intero residuo torna immediatamente esigibile e quel carico non può più essere oggetto di una nuova dilazione. La preclusione, però, è mirata: colpisce i carichi compresi nel piano decaduto, non gli altri. Su ruoli diversi la strada resta aperta.
È in questo spazio — fra ciò che è precluso e ciò che è ancora possibile, fra ciò che basta dichiarare e ciò che va provato — che si colloca la scelta.
Opzione 1 — La nuova istanza su semplice richiesta
In cosa consiste. È la domanda presentata ai sensi del comma 1 dell’art. 19 per carichi di importo non superiore a 120.000 euro compresi nella singola richiesta. Il contribuente dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria; non allega bilanci, non produce indici, non subisce un’istruttoria contabile. L’Agente della riscossione verifica il perimetro oggettivo (importo, rateizzabilità del carico, assenza di preclusioni da decadenza) e concede fino a ottantaquattro rate per le istanze del biennio 2025-2026.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa che ha ricevuto nuovi carichi dopo la decadenza da un vecchio piano: i ruoli affidati successivamente sono estranei alla preclusione e possono essere dilazionati senza alcuna prova. Il secondo è quello dell’impresa che ha bisogno di tempo subito, perché è imminente un fermo o un’ipoteca, e non può permettersi le settimane necessarie a costruire un’istruttoria documentale. Il terzo è quello dell’impresa i cui indici di bilancio, per come sono, non supererebbero l’esame: un’azienda con Indice di Liquidità superiore a uno non ha nulla da guadagnare dal produrre spontaneamente i propri numeri.
Come si esegue. L’istanza si presenta tramite il servizio telematico dedicato nell’area riservata del portale dell’Agente della riscossione, oppure con la modulistica trasmessa via PEC o consegnata allo sportello. Il frazionamento in più richieste, ciascuna sotto la soglia dei 120.000 euro, è tecnicamente possibile perché il limite è riferito alle somme comprese in ciascuna domanda: è una leva che va però maneggiata con attenzione, perché genera piani paralleli con scadenze autonome e moltiplica i punti in cui la decadenza può maturare.
Vantaggi. La rapidità è il primo: l’accoglimento arriva in tempi brevi e la sola presentazione produce già l’effetto sospensivo sulle nuove azioni cautelari ed esecutive, salve le eccezioni di legge. Il secondo è l’assenza di un giudizio sui numeri: l’impresa non espone il proprio bilancio a una valutazione che potrebbe risolversi in un rifiuto motivato. Il terzo è la reversibilità relativa: un piano ottenuto su semplice richiesta può essere prorogato in caso di peggioramento comprovato, purché non sia intervenuta decadenza.
Rischi e svantaggi. Il rovescio della medaglia è il tetto di ottantaquattro rate: se la rata risultante è insostenibile, l’impresa ottiene un piano che decadrà, e la decadenza chiuderà definitivamente la porta su quei carichi. C’è poi il profilo della dichiarazione: attestare una difficoltà che non esiste espone a conseguenze che nulla hanno a che vedere con il diritto tributario. E c’è l’effetto sulla prescrizione, spesso sottovalutato: la domanda di dilazione vale come riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c. e ne interrompe il decorso, precludendo di regola l’eccezione di non conoscenza degli atti presupposti. Un’impresa che abbia carichi risalenti, potenzialmente prescritti, con una firma può perdere una difesa che valeva più della dilazione.
Le pronunce a supporto. L’effetto interruttivo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024. Va inoltre considerato che, secondo Cass. civ. n. 4201 del 18 febbraio 2025, la concessione della dilazione non estingue né sospende la natura di debito scaduto e non pagato: un dato che pesa quando l’impresa è vicina alle soglie di accesso alla liquidazione giudiziale.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa con carichi nuovi entro i 120.000 euro, indici di bilancio non brillanti ma neppure disastrosi, e una capacità di rimborso compatibile con una rata su settantadue-ottantaquattro mesi.
Opzione 2 — L’istanza documentata su Indice di Liquidità e Indice Alfa
In cosa consiste. È la richiesta che si appoggia ai commi 1.1 e 1.2 dell’art. 19 e al decreto ministeriale del 27 dicembre 2024. Diventa obbligatoria quando i carichi compresi nella domanda superano i 120.000 euro, ed è facoltativa — ma necessaria in fatto — quando l’impresa, pur restando sotto soglia, vuole spingersi oltre le ottantaquattro rate e arrivare fino a centoventi. Qui la difficoltà non si dichiara: si misura.
Come si misura. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime semplificato, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata sussistente quando l’Indice di Liquidità è inferiore a 1. L’indice è dato dal rapporto fra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente e il valore del passivo corrente. In termini pratici: quanto l’impresa può realmente mobilitare nel breve periodo, rapportato a quanto deve nel breve periodo. Se il rapporto è inferiore all’unità, l’impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni correnti e il presupposto è integrato.
Superato lo sbarramento del “se”, entra in gioco il “quanto”: il numero massimo di rate concedibili è determinato dall’Indice Alfa, calcolato moltiplicando per cento il rapporto fra il debito da rateizzare — considerato anche il residuo eventualmente già in dilazione — e il valore della produzione. Più il debito pesa sul volume dell’attività, più lungo è il piano ottenibile, secondo gli scaglioni fissati dal decreto ministeriale. L’Agente della riscossione mette a disposizione un simulatore che consente di verificare in anticipo sia la sussistenza del presupposto sia il numero di rate ottenibile: un passaggio da compiere prima di depositare l’istanza, mai dopo.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa con esposizione oltre la soglia: qui non c’è alternativa, la strada documentata è obbligata. Il secondo è quello dell’impresa sotto soglia la cui rata su ottantaquattro mesi resterebbe fuori portata, mentre su centoventi diventerebbe sostenibile: allungare significa non decadere. Il terzo è quello dell’impresa i cui indici sono nettamente favorevoli — liquidità sensibilmente sotto l’unità e Alfa elevato — e che ha quindi tutto l’interesse a far parlare i propri numeri.
Come si esegue. L’istanza è la stessa in forma, ma il corredo cambia: vanno indicati i valori contabili necessari al calcolo degli indicatori, tratti dall’ultimo bilancio approvato o dalla situazione contabile aggiornata, con la documentazione a supporto. Il decreto prevede anche ipotesi in cui la difficoltà è considerata in ogni caso sussistente: fra queste, gli eventi atmosferici, le calamità naturali, gli incendi e in generale gli eventi eccezionali che determinano l’inagibilità totale dell’immobile adibito a sede dell’impresa. In quei casi la prova si sposta dagli indici alla documentazione dell’evento, con un onere assai più agevole.
Vantaggi. L’estensione fino a centoventi rate abbassa la rata in misura decisiva e riduce il rischio di decadenza, che è il vero nemico di ogni piano. Un’istanza accolta sulla base di indici documentati, inoltre, offre una base più solida se in futuro sarà necessario chiedere la proroga per peggioramento: il confronto fra vecchi e nuovi indicatori è immediato e verificabile.
Rischi e svantaggi. A fronte di questo vantaggio va soppesato l’onere probatorio. Se l’Indice di Liquidità risulta pari o superiore a uno, l’esito è il diniego, e il diniego resta agli atti: la successiva istanza documentata dovrà spiegare che cosa è cambiato. C’è poi il tema della coerenza: i valori dichiarati devono corrispondere alla contabilità, e un’impresa che rappresenti una situazione peggiore di quella reale si espone a contestazioni che vanno ben oltre il rigetto. Infine, i tempi di istruttoria sono più lunghi, e nell’attesa la pressione esecutiva può accentuarsi, sia pure entro i limiti dell’effetto sospensivo che la presentazione dell’istanza produce.
Il profilo ideale per questa strada è la società di capitali con esposizione superiore a 120.000 euro, Indice di Liquidità stabilmente sotto l’unità e un valore della produzione che rende l’Indice Alfa significativo: il caso in cui i numeri, se ben rappresentati, lavorano a favore dell’impresa.
Opzione 3 — La proroga del piano ancora in vita
In cosa consiste. Il comma 1-bis dell’art. 19 prevede che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione già concessa possa essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, e a condizione che non sia intervenuta decadenza. È l’unica strada che non apre un piano nuovo ma riscrive quello esistente, e per questo ha regole proprie.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa che ha ottenuto un piano su settantadue o ottantaquattro rate e ha visto peggiorare la propria posizione — perdita di una commessa rilevante, mancato incasso di crediti significativi, contrazione del valore della produzione — restando però in regola con i pagamenti o comunque sotto la soglia delle otto rate omesse. Il secondo è quello dell’impresa che, all’epoca della prima domanda, era sotto i 120.000 euro e aveva chiesto il piano su semplice richiesta, e che oggi potrebbe ottenere di più producendo gli indici. Il terzo è quello dell’impresa che vuole evitare il rischio più grave in assoluto: lasciar maturare la decadenza per poi scoprire che quei carichi non sono più rateizzabili.
Come si esegue. La richiesta si presenta con il modello dedicato. La valutazione dell’Agente della riscossione varia a seconda dell’origine del piano: se la dilazione da prorogare era stata concessa su semplice richiesta, viene verificata la dichiarazione resa nel modello di istanza; se era documentata, vengono confrontati i nuovi indicatori con quelli allora acquisiti, per accertare se siano effettivamente peggiorativi. Il numero di rate concedibili in proroga si determina però sempre secondo le regole dell’istanza documentata, a prescindere dal tipo di piano originario: chi chiede la proroga di un piano “dichiarato” finisce comunque per essere valutato sugli indici.
Vantaggi. È la soluzione meno traumatica: il rapporto con l’Agente della riscossione non si interrompe, non si riparte da zero, non si perde l’effetto protettivo già acquisito sulle azioni cautelari ed esecutive. Ed è l’unica che consente di trasformare un piano diventato insostenibile prima che l’insostenibilità si traduca in otto rate omesse.
Rischi e svantaggi. È utilizzabile una volta sola: chi la spende presto non l’avrà più a disposizione se la situazione dovesse deteriorarsi ancora. Richiede una prova comparativa, non assoluta: non basta dimostrare di essere in difficoltà, occorre dimostrare di esserlo più di prima, e questo, per l’impresa che al momento della prima istanza non aveva prodotto alcun numero, significa costruire il termine di paragone. E soprattutto ha una finestra che si chiude: intervenuta la decadenza, la proroga non è più richiedibile e la partita si sposta interamente su terreni diversi.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa ancora dentro un piano non decaduto, con un peggioramento documentabile per iscritto e sopravvenuto rispetto alla prima domanda: una condizione che ha una data di scadenza e va colta prima che maturi.
Opzione 4 — Il percorso della crisi d’impresa
In cosa consiste. Quando la difficoltà non è più temporanea, insistere sull’art. 19 diventa controproducente. L’ordinamento offre allora un binario diverso: la composizione negoziata della crisi, con le misure premiali dell’art. 25-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024, la transazione fiscale prevista dall’art. 23, comma 2-bis, CCII in sede di conclusione delle trattative.
Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’impresa decaduta da un piano che comprendeva la parte più consistente del debito: quei carichi non sono più rateizzabili ex art. 19, e l’unica gestione possibile passa da strumenti diversi. Il secondo è quello dell’impresa il cui Indice di Liquidità è tanto compromesso da rendere non credibile la “temporaneità”: paradossalmente, una difficoltà troppo grave può essere motivo di diniego. Il terzo è quello dell’impresa con un debito tributario in larga parte non ancora iscritto a ruolo, che l’art. 19 non può toccare e che l’art. 25-bis, comma 4, CCII consente invece di dilazionare fino a centoventi rate mensili.
Come si esegue. L’accesso avviene tramite la piattaforma telematica nazionale, con nomina dell’esperto indipendente. Le misure premiali comprendono la riduzione degli interessi alla misura legale sulle obbligazioni tributarie maturate durante il percorso, la riduzione delle sanzioni e la dilazione dei debiti tributari non ancora affidati all’Agente della riscossione. La transazione fiscale, dove praticabile, consente di incidere sull’entità del debito e non solo sulla sua distribuzione nel tempo.
Vantaggi. È l’unica strada che agisce sulla sostanza del debito e non soltanto sul calendario, ed è l’unica che offre un ombrello complessivo, comprensivo dei creditori non erariali. Consente inoltre di affrontare le posizioni ormai precluse alla dilazione ordinaria.
Rischi e svantaggi. Richiede un’impresa che abbia ancora prospettive di risanamento e una struttura informativa ordinata: il percorso presuppone dati aziendali attendibili e un piano credibile. Ha costi di giustizia e adempimenti propri, tempi non compatibili con l’urgenza di bloccare un pignoramento in corso, e comporta un grado di esposizione — verso l’esperto, verso i creditori coinvolti — che l’istanza di dilazione non richiede.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa in cui il debito erariale è solo una parte di uno squilibrio più ampio, con carichi già preclusi alla dilazione o con esposizione rilevante non ancora a ruolo, e con un’attività che conserva prospettive di continuità.
Che cosa viene realmente esaminato
Prima di mettere a confronto le strade sui numeri, conviene chiarire su che cosa si posa lo sguardo dell’Agente della riscossione quando l’istanza è documentata, perché è qui che molte domande si perdono per ragioni che nulla hanno a che vedere con la reale condizione dell’impresa.
La liquidità corrente e la liquidità differita. L’Indice di Liquidità non guarda al patrimonio complessivo ma alla capacità di far fronte agli impegni a breve. Al numeratore stanno le disponibilità immediatamente utilizzabili — cassa, saldi attivi di conto corrente, titoli prontamente liquidabili — e quelle esigibili entro l’esercizio, in primo luogo i crediti verso clienti a breve termine. Al denominatore sta il passivo corrente: debiti verso fornitori, verso banche a breve, verso l’Erario e gli enti previdenziali, quote correnti dei mutui. Le rimanenze di magazzino, che pure figurano fra le attività circolanti nello schema civilistico, non concorrono al calcolo dell’indice. È l’errore di riclassificazione più frequente: un’impresa con magazzino consistente può ritenersi liquida e scoprire che, ai fini dell’art. 19, non lo è affatto — o, al contrario, può presentare l’istanza convinta di superare la verifica e trovarsi con un indice sfavorevole perché ha incluso poste che non contano.
Il valore della produzione. È la grandezza al denominatore dell’Indice Alfa e corrisponde alla voce A del conto economico civilistico: ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazioni delle rimanenze di prodotti, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi. Il rapporto fra debito e valore della produzione misura quanto il carico erariale pesa sull’attività: più il debito è sproporzionato rispetto al volume dell’attività, più lungo è il piano ottenibile. È un meccanismo controintuitivo per chi si aspetterebbe il contrario, ed è la ragione per cui imprese con fatturato ridotto e debito rilevante possono ottenere piani più lunghi di imprese strutturate con esposizione analoga.
Il debito residuo già in rateazione. Il numeratore dell’Indice Alfa non considera soltanto il debito oggetto della nuova domanda, ma tiene conto anche di quello eventualmente ancora in ammortamento su piani precedenti. È un dettaglio che incide in modo diretto sull’esito e che rende improvvida ogni istanza presentata senza una ricognizione completa delle dilazioni in essere.
La documentazione a corredo. Per le società di capitali il riferimento naturale è l’ultimo bilancio approvato e depositato, integrato ove necessario da una situazione contabile aggiornata quando fra la chiusura dell’esercizio e la domanda si sia verificato un mutamento significativo. Per le società di persone e i soggetti non tenuti al deposito, la ricostruzione si appoggia alle scritture contabili obbligatorie. La coerenza fra ciò che si dichiara e ciò che risulta dai registri non è un dettaglio formale: è il primo elemento che viene verificato.
Le situazioni in cui la prova si sposta. Il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024 individua eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente: eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e in genere eventi eccezionali che determinino l’inagibilità totale dell’immobile adibito a sede dell’impresa o a studio professionale. In queste ipotesi l’onere non è più contabile ma documentale in senso stretto, e si assolve con la prova dell’evento e dei suoi effetti. Il decreto prevede inoltre criteri specifici per i soggetti ai quali gli indicatori ordinari non sono applicabili, e regole autonome per le amministrazioni pubbliche, la cui difficoltà si attesta con dichiarazione del legale rappresentante o dell’organo amministrativo di vertice circa la carenza di liquidità necessaria al pagamento in unica soluzione.
Ciò che non viene esaminato. Non rientrano nella valutazione le ragioni soggettive della difficoltà, la buona fede dell’imprenditore, la regolarità dei comportamenti tenuti in passato. L’accertamento è ancorato a grandezze contabili e, proprio per questo, è tanto rigido nel respingere quanto prevedibile nel concedere: chi conosce i propri numeri prima di depositare sa in anticipo, con buona approssimazione, quale sarà l’esito.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze fra le quattro strade si apprezzano meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici, non casi reali.
Ipotesi A — Alfa S.r.l., esposizione complessiva 187.400 euro. Bilancio: liquidità corrente 46.000 euro, liquidità differita 210.000 euro, passivo corrente 395.000 euro, valore della produzione 940.000 euro. Indice di Liquidità = (210.000 + 46.000) / 395.000 = 0,65: inferiore a 1, presupposto integrato. Indice Alfa = (187.400 / 940.000) × 100 = 19,9.
Percorrendo l’Opzione 1, l’impresa non può includere l’intero importo in un’unica richiesta, perché eccede i 120.000 euro: dovrebbe frazionare, per esempio in una domanda da 118.700 euro e una da 68.700 euro, ottenendo due piani su ottantaquattro rate ciascuno, con rate rispettivamente di circa 1.413 e 818 euro, quindi un esborso mensile complessivo di circa 2.231 euro, oltre interessi. Percorrendo l’Opzione 2, con istanza documentata unitaria e piano esteso a centoventi rate, la rata scende a circa 1.562 euro, oltre interessi: quasi settecento euro al mese di differenza, a parità di debito. La strada documentata, qui, non è una complicazione: è la sola che rende il piano sostenibile.
Ipotesi B — Beta S.r.l., esposizione complessiva 96.300 euro, di cui 38.700 euro compresi in un piano decaduto nel 2024 per omesso pagamento di nove rate, e 57.600 euro relativi a ruoli affidati nel 2025. La quota di 38.700 euro non è più rateizzabile: la preclusione colpisce quei carichi in modo definitivo. La quota di 57.600 euro, invece, riguarda carichi diversi e resta pienamente dilazionabile. Presentando istanza su semplice richiesta nel 2026, Beta ottiene fino a ottantaquattro rate su 57.600 euro, con rata di circa 686 euro oltre interessi. Sui 38.700 euro residui, la dilazione ordinaria non è praticabile: l’impresa dovrà valutare una definizione agevolata, se e quando disponibile per quei carichi, oppure il percorso dell’Opzione 4. Presentare un’unica istanza indistinta produrrebbe un rigetto parziale e la perdita di settimane preziose.
Ipotesi C — Gamma S.r.l., esposizione 143.900 euro, Indice di Liquidità pari a 1,18. Superata l’unità, il presupposto documentale non è integrato e l’istanza ex comma 1.1 sarebbe respinta. L’impresa ha due mosse residue. La prima: frazionare l’esposizione in due richieste sotto soglia — per esempio 74.400 e 69.500 euro — e ottenere due piani su semplice dichiarazione a ottantaquattro rate, per una rata complessiva di circa 1.713 euro oltre interessi. La seconda: attendere la chiusura dell’esercizio in corso, se le previsioni indicano un deterioramento della liquidità corrente, e ripresentare l’istanza documentata su valori aggiornati. La scelta fra le due dipende da un solo dato: quanto tempo l’impresa può permettersi di aspettare senza subire azioni cautelari.
Ipotesi D — Delta S.r.l., piano in corso su ottantaquattro rate ottenuto nel 2025 su semplice richiesta per 112.000 euro, rata 1.333 euro, sei rate omesse. L’impresa è a due omissioni dalla decadenza. Chiedendo la proroga per comprovato peggioramento — perdita di una commessa che rappresentava il 28% del valore della produzione, documentata dalla contrattualistica e dai dati contabili — e producendo indici che collocano l’Indice di Liquidità a 0,58, può ottenere la ridistribuzione del residuo su un piano più lungo, con rata sensibilmente inferiore. Se invece lascia maturare le due omissioni mancanti, quei 112.000 euro escono definitivamente dal perimetro della dilazione ordinaria. La stessa impresa, a distanza di poche settimane, si trova davanti a due mondi giuridici opposti.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le quattro strade sui parametri che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge, dovuti solo nell’eventuale fase contenziosa: il contributo unificato tributario è determinato per scaglioni di valore della lite ai sensi dell’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002 e cresce progressivamente con l’importo contestato.
| Parametro | Opzione 1 — Semplice richiesta | Opzione 2 — Istanza documentata | Opzione 3 — Proroga | Opzione 4 — Crisi d’impresa |
|---|---|---|---|---|
| Presupposto da provare | Nessuna prova: sola dichiarazione | Indice di Liquidità < 1 | Peggioramento comprovato rispetto alla situazione precedente | Condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario |
| Soglia di importo | Fino a 120.000 € per ciascuna richiesta | Nessun limite superiore | Riferita al piano in corso | Nessun limite |
| Rate massime | 84 (istanze 2025-2026), 96 (2027-2028), 108 (dal 2029) | Fino a 120, secondo l’Indice Alfa | Numero massimo previsto, con regole dell’istanza documentata | Fino a 120 per i debiti non ancora a ruolo (art. 25-bis, c. 4, CCII) |
| Tempi di risposta | Brevi | Medi, con istruttoria contabile | Medi | Lunghi, con nomina dell’esperto |
| Complessità | Bassa | Media | Media | Alta |
| Effetti sull’esecuzione | Sospensione delle nuove azioni cautelari ed esecutive dalla presentazione, salve le eccezioni di legge | Idem | Prosecuzione della protezione già in essere | Misure protettive su autorizzazione del tribunale |
| Rischio in caso di esito negativo | Rigetto per superamento soglia o preclusione da decadenza | Diniego motivato sugli indici, che resta agli atti | Perdita dell’unica proroga disponibile | Esito negativo delle trattative |
| Reversibilità | Piano prorogabile una volta | Piano prorogabile una volta | Non ripetibile | Percorso non reiterabile a breve |
| Ripetibilità sui medesimi carichi dopo decadenza | Preclusa | Preclusa | Non applicabile | Praticabile |
| Costi di giustizia | Nessuno in fase amministrativa | Nessuno in fase amministrativa | Nessuno in fase amministrativa | Contributo unificato e oneri di procedura |
Un dato emerge dal confronto e va tenuto presente in ogni valutazione: le colonne non sono alternative permanenti, ma finestre che si aprono e si chiudono in tempi diversi. La proroga esiste solo finché il piano è vivo; la dilazione ordinaria esiste solo finché i carichi non sono decaduti; la strada documentata conviene solo finché gli indici la sostengono.
Due varianti che incidono sul confronto
Il quadro delle quattro opzioni si arricchisce di due elementi che non costituiscono strade autonome ma modificano sensibilmente il rendimento di quelle esaminate.
Le rate variabili di importo crescente. Il comma 1-ter dell’art. 19 consente al debitore di chiedere che il piano preveda, in luogo di rate costanti, rate di importo crescente per ciascun anno. È una possibilità poco utilizzata e spesso decisiva. A fronte del vantaggio evidente — un avvio più leggero, che consente all’impresa di attraversare la fase di maggiore tensione senza esporsi alla decadenza — va soppesato il rovescio: le rate degli anni successivi saranno più alte di quelle di un piano costante di pari durata, e se la ripresa attesa non si materializza il rischio si sposta semplicemente in avanti, in un momento in cui la proroga potrebbe essere già stata utilizzata. La variante ha senso quando esiste un elemento oggettivo che giustifica la previsione di crescita — una commessa già acquisita con avvio differito, la scadenza di un contratto oneroso, il completamento di un investimento — e non quando si limita a esprimere un auspicio.
Il rapporto con le definizioni agevolate. Quando è aperta una finestra di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, come quella introdotta dalla legge 199/2025, il confronto fra le opzioni cambia di segno, perché la definizione incide sull’entità del dovuto e non soltanto sulla sua distribuzione nel tempo. Due profili meritano attenzione. Il primo riguarda i carichi già preclusi alla dilazione ordinaria per effetto di una decadenza: la definizione agevolata, quando li ammette, è spesso l’unica strada residua per gestirli. Il secondo riguarda il coordinamento con un piano ex art. 19 già in corso: l’adesione riferita ai soli carichi definibili produce effetti sulla dilazione in essere limitatamente a quei carichi, con la conseguenza che l’impresa può ritrovarsi a gestire contemporaneamente un piano ordinario ridotto e un piano agevolato, ciascuno con scadenze e cause di decadenza proprie. La convivenza fra i due strumenti va progettata prima dell’adesione, non ricostruita dopo.
Va inoltre ricordato che la presentazione dell’istanza di dilazione produce, dal momento del deposito, l’effetto di impedire l’avvio di nuove procedure cautelari ed esecutive, salve le eccezioni previste dalla legge, e che con il pagamento della prima rata un fermo amministrativo già iscritto viene sospeso, mentre la cancellazione definitiva interviene soltanto al termine del piano. Sono effetti che pesano nella scelta quando la pressione esecutiva è già in atto: la strada più veloce non è sempre la più conveniente, ma quando un pignoramento è imminente la velocità diventa essa stessa un criterio.
I criteri per scegliere
Non esiste un ordine di preferenza valido in astratto. Esistono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, restringono il campo in modo affidabile.
Primo criterio: la posizione rispetto alla decadenza. È il criterio che precede tutti gli altri, perché è l’unico irreversibile. Se esiste un piano in corso con rate omesse, la prima verifica riguarda quante ne mancano alla soglia delle otto: finché il piano è vivo, la proroga è disponibile e i carichi restano dilazionabili; dopo, quella parte di debito esce definitivamente dal perimetro dell’art. 19. Se la situazione presenta un piano in sofferenza ma non ancora decaduto, generalmente la mossa più urgente è la proroga, e ogni altra valutazione viene dopo.
Secondo criterio: il rapporto fra rata sostenibile e rate disponibili. Il calcolo va fatto prima, non dopo: debito diviso ottantaquattro, confrontato con il flusso di cassa medio mensile che l’impresa può realmente destinare al debito erariale senza compromettere la gestione corrente. Se la rata su ottantaquattro mesi è fuori portata mentre quella su centoventi è sostenibile, la strada documentata non è una possibilità fra le altre: è l’unica che eviti una decadenza annunciata.
Terzo criterio: che cosa dicono gli indici prima di produrli. L’Indice di Liquidità va calcolato internamente prima di depositare qualsiasi istanza documentata. Se il valore è prossimo o superiore all’unità, produrre i numeri significa costruire da sé il proprio diniego. Se è nettamente inferiore, la documentazione lavora a favore. La simulazione preventiva messa a disposizione dall’Agente della riscossione, unita a una lettura professionale del bilancio, è lo strumento che trasforma una scommessa in una decisione informata.
Quarto criterio: la composizione del debito fra carichi preclusi e carichi liberi. Un’impresa che arriva da una decadenza deve separare, cartella per cartella, ciò che è ancora rateizzabile da ciò che non lo è. È un lavoro di ricostruzione documentale — estratto di ruolo, provvedimenti di dilazione precedenti, comunicazioni di decadenza — che condiziona l’intera strategia: presentare un’istanza su un perimetro sbagliato produce rigetti evitabili.
Quinto criterio: la temporaneità reale della difficoltà. È il criterio più delicato, perché richiede onestà nella diagnosi. Se il piano industriale non mostra alcun percorso credibile di rientro nell’arco di sette o dieci anni, la dilazione è un rinvio, non una soluzione, e il tempo speso a ottenerla è tempo sottratto agli strumenti di regolazione della crisi. Il confine fra difficoltà temporanea e crisi strutturale non è un’etichetta: cambia lo strumento, l’organo competente e l’esito.
Su questo confine si colloca la specializzazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la sua abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consentono di valutare, con gli stessi dati, sia la tenuta di un’istanza ex art. 19 sia l’eventuale accesso agli strumenti del Codice della crisi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte. Un’istanza su semplice richiesta non preclude una successiva proroga documentata, purché non sia intervenuta decadenza. Il passaggio inverso — dal documentato al dichiarato — è possibile solo restando entro la soglia dei 120.000 euro per ciascuna richiesta. Ciò che non si recupera, mai, è il carico decaduto.
Se scelgo la strada documentata e mi rigettano, ho perso qualcosa? Non il diritto di ripresentare l’istanza, che resta. Si è però consumato tempo e si è messo agli atti un provvedimento di diniego fondato su indici sfavorevoli: la successiva domanda dovrà mostrare valori diversi e spiegare che cosa è cambiato. Nel frattempo, la protezione dalle azioni cautelari legata alla pendenza dell’istanza viene meno.
Il diniego si può impugnare? Sì, e la sede è quella tributaria quando il credito ha natura tributaria: la giurisdizione delle corti di giustizia tributaria sul diniego di dilazione è affermata dalle Sezioni Unite. Il termine è di sessanta giorni. I motivi che nella pratica reggono meglio sono il difetto di motivazione, l’errata applicazione dei parametri del decreto ministeriale e la mancata considerazione di documentazione tempestivamente prodotta.
Frazionare il debito in più istanze sotto soglia è legittimo? Il limite dei 120.000 euro è riferito alle somme comprese in ciascuna richiesta, quindi il frazionamento non è di per sé vietato. Va però soppesato il rovescio: più piani significano più scadenze, più punti di possibile decadenza e una gestione amministrativa più esposta all’errore.
Conviene sempre chiedere il numero massimo di rate? Non sempre, ma quasi. La rata più bassa riduce il rischio di decadenza, che è il vero pericolo; d’altro canto, un piano più lungo comporta un carico di interessi maggiore e una durata dell’esposizione che può incidere sui rapporti bancari e sulla regolarità contributiva. L’elemento dirimente è la stabilità prevedibile dei flussi di cassa.
Che effetto ha l’istanza sulla regolarità dell’impresa verso la pubblica amministrazione? La sola presentazione della domanda non fa venire meno la condizione di inadempienza rilevante nei rapporti con le amministrazioni pubbliche: è con l’accoglimento e il pagamento regolare delle rate che la posizione si stabilizza. Per l’impresa che partecipa ad appalti o attende pagamenti pubblici, il momento in cui l’istanza viene depositata e quello in cui il piano diventa operativo non coincidono, e la differenza può pesare più della durata del piano stesso.
Conviene attendere l’esito di un ricorso sul merito prima di chiedere la dilazione? Sono piani distinti. La dilazione riguarda le modalità di pagamento, non la fondatezza della pretesa, e ottenerla non comporta acquiescenza sul merito: le contestazioni restano proponibili nelle sedi e nei termini previsti. Va però considerato l’effetto interruttivo della prescrizione, che consiglia di verificare prima la tenuta delle eccezioni disponibili.
Le pronunce che orientano la scelta
Il quadro giurisprudenziale non è omogeneo: alcune pronunce illuminano la strada della dilazione ordinaria, altre quella dell’impugnazione del diniego, altre ancora segnano i confini oltre i quali la dilazione non è più praticabile. Di seguito i riferimenti raggruppati per la scelta che ciascuno aiuta a compiere.
Pronunce che orientano l’Opzione 1 e l’Opzione 2
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024. La domanda di dilazione, presupponendo la conoscenza delle cartelle cui si riferisce, opera come riconoscimento del debito e ne interrompe la prescrizione, precludendo di regola al contribuente di dedurre in seguito la mancata conoscenza degli atti presupposti. Rilevanza: l’impresa con carichi risalenti deve verificare la prescrizione prima di firmare l’istanza, perché la firma consuma quella difesa.
Cass. civ., ordinanza n. 4201 del 18 febbraio 2025. La concessione della dilazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 non estingue il debito iscritto a ruolo, che resta scaduto e non pagato anche ai fini della valutazione dello stato di insolvenza e delle soglie di accesso alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: per l’impresa vicina a quelle soglie, la dilazione protegge dall’esecuzione ma non “ripulisce” la posizione.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 9907 del 2025. Il diniego di dilazione può essere legittimo quando risultino rate già non pagate, perché tale circostanza è idonea a rivelare una difficoltà non temporanea; l’estratto di ruolo che riporti saldo zero non costituisce prova dell’estinzione del debito, trattandosi di documento interno liberamente valutabile dal giudice. Rilevanza: è la pronuncia che meglio spiega perché la “temporaneità” sia un requisito autonomo e non un sinonimo di difficoltà.
Pronunce che orientano l’impugnazione del diniego
Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7612 del 30 marzo 2010. Le controversie sul diniego di rateazione dei crediti tributari appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di questione attinente alla riscossione e non alla fase esecutiva in senso stretto. Rilevanza: fissa la sede in cui portare la contestazione.
Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 15647 del 1° luglio 2010. Conferma l’impostazione, qualificando la rateazione come agevolazione relativa alla riscossione dei tributi e radicando la cognizione presso il giudice tributario anziché quello amministrativo. Rilevanza: chiude la questione della competenza sollevata in passato dall’Agente della riscossione.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 5928 del 2011. Al diniego di dilazione si applicano gli stessi criteri di riparto elaborati per le cartelle e per gli altri atti dell’Agente della riscossione, con distinzione fondata sulla natura del credito negato. Rilevanza: se il ruolo comprende crediti di natura diversa, la sede va individuata per ciascuno.
Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 2098 del 29 gennaio 2025. Ribadisce la linea di demarcazione fra giurisdizione tributaria e ordinaria in materia di riscossione esattoriale, assegnando alla prima la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fino alla notificazione degli atti prodromici e alla seconda la legittimità formale dell’atto esecutivo. Rilevanza: orienta la scelta del giudice quando il diniego si intreccia con un’esecuzione già avviata.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 1918 del 2025. Il provvedimento con cui l’Agente della riscossione nega la riattivazione di una precedente dilazione è atto impugnabile, riconducibile alla categoria dei dinieghi di agevolazione. Rilevanza: apre la contestazione anche sui provvedimenti che l’Agente qualifica come meramente interni.
Pronunce che riguardano la decadenza e i suoi effetti
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sentenza n. 15671 del 2025. La decadenza automatica dal piano può essere disapplicata quando l’omesso pagamento dipenda da una causa di forza maggiore, secondo canoni di ragionevolezza e buona fede. Rilevanza: è la breccia più significativa aperta nel meccanismo automatico, ma la nozione di forza maggiore resta interpretata in senso rigoroso e non coincide con la generica crisi di liquidità.
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sentenza n. 8878 del 19 maggio 2025. È stata ritenuta rilevante la condotta del contribuente che, pur avendo omesso più rate, si sia riattivato saldandole tardivamente prima che l’Agente della riscossione formalizzasse la decadenza con la notifica dell’intimazione. Rilevanza: il momento in cui la decadenza viene fatta valere può fare la differenza.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 20615 del 22 luglio 2025. Quando il piano decade e le somme residue devono essere iscritte a ruolo, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, prevalendo il termine generale dell’art. 25 D.P.R. 602/1973 su quello biennale privo di espressa sanzione decadenziale. Rilevanza: fornisce un termine di verifica sulla tempestività della pretesa successiva alla decadenza.
Cass. civ., ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025. In caso di decadenza dalla rateazione di somme derivanti da accertamento con adesione, il termine per la notifica della cartella decorre dalla scadenza della rata omessa e non dalla data di perfezionamento della definizione. Rilevanza: distingue i piani per origine, con termini diversi a seconda della fonte della rateazione.
Cass. civ., ordinanza n. 26776 del 2017 e successive conformi, fra cui nn. 16062/2023, 35582/2023, 17362/2024 e 8263/2025. Per i piani soggetti alla disciplina previgente in materia di somme dovute a seguito di controlli automatizzati, il pagamento tardivo equivaleva a mancato pagamento e determinava la decadenza. Rilevanza: la tolleranza delle otto rate riguarda le dilazioni concesse dall’Agente della riscossione sui carichi già a ruolo, non tutte le rateazioni esistenti.
Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 26817 del 2024. L’intimazione di pagamento non è atto dell’esecuzione ma atto prodromico ad essa, con conseguente giurisdizione tributaria sulle contestazioni che la riguardano. Rilevanza: dopo la decadenza, l’intimazione è spesso il primo atto ricevuto ed è impugnabile nei termini ordinari.
Cass. civ., ordinanza n. 22108 del 2024. L’iscrizione ipotecaria successiva ad atti divenuti definitivi può essere contestata soltanto per vizi propri, non potendosi rimettere in discussione la cartella o l’intimazione non tempestivamente impugnate. Rilevanza: chiarisce perché lasciar scadere i termini sugli atti intermedi comprima le difese successive.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 20476 del 2025. L’impugnazione del pignoramento o dell’ipoteca non consente di far valere vizi della cartella o dell’intimazione non contestati a suo tempo, con conseguente preclusione anche dell’eccezione di prescrizione. Rilevanza: conferma che la strategia difensiva va impostata al primo atto utile, non all’ultimo.
I riferimenti sopra riportati vanno letti per il principio che esprimono e non come garanzia di esito: ogni pronuncia è calata su una fattispecie propria e la sua trasferibilità al caso concreto va verificata volta per volta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un bivio come questo, il contributo professionale non consiste nel compilare un modulo, ma nel verificare quale delle strade regge davvero nel caso specifico prima che una scelta sbagliata la chiuda. In concreto, lo Studio Monardo interviene così:
- Ricostruiamo il perimetro esatto del debito: acquisiamo l’estratto di ruolo, isoliamo cartella per cartella i carichi ancora dilazionabili da quelli preclusi da una precedente decadenza e verifichiamo la data di affidamento di ciascun ruolo.
- Calcoliamo gli indici prima di depositare qualsiasi istanza: determiniamo l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa sui valori contabili aggiornati e confrontiamo il risultato con la simulazione preventiva resa disponibile dall’Agente della riscossione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, misurando la tenuta della motivazione che l’Agente della riscossione potrebbe opporre e la resistenza dell’istanza a un eventuale diniego.
- Verifichiamo la prescrizione dei carichi prima della firma, perché la domanda di dilazione vale come riconoscimento del debito: controlliamo le notifiche e gli atti interruttivi prima che l’istanza consumi un’eccezione.
- Controlliamo la regolarità delle notifiche di cartelle, intimazioni e comunicazioni di decadenza, confrontando relate, avvisi di ricevimento e ricevute di consegna telematica.
- Predisponiamo l’istanza documentata con il corredo contabile completo, curando la coerenza fra i valori dichiarati, il bilancio approvato e la situazione contabile infrannuale.
- Depositiamo l’istanza di proroga per comprovato peggioramento costruendo il termine di paragone documentale fra la situazione originaria e quella attuale, quando il piano è ancora in vita.
- Impugniamo il diniego davanti alla corte di giustizia tributaria nei sessanta giorni, deducendo il difetto di motivazione, l’errata applicazione dei parametri ministeriali o la mancata valutazione dei documenti prodotti.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e alla transazione fiscale quando i numeri indicano che la difficoltà non è più temporanea, predisponendo la documentazione richiesta dalla piattaforma.
- Coordiniamo la difesa esecutiva parallela, intervenendo su fermi, ipoteche e pignoramenti già avviati mentre l’istanza è in corso di istruttoria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, e la ragione è pratica: la scelta compiuta oggi davanti all’Agente della riscossione va difesa domani davanti al giudice tributario e, se necessario, in sede di legittimità, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Un’istanza costruita pensando fin dall’inizio a come sarà argomentata in caso di diniego è un’istanza diversa da una compilata per ottenere una risposta rapida. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione — stesso difensore, stessa impostazione, stessi documenti — è ciò che evita che il fascicolo debba essere ricostruito da capo nel momento peggiore.
A questo si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: gli indici che decidono l’esito dell’istanza sono grandezze contabili, e la loro corretta determinazione richiede competenze che non appartengono al solo diritto. Analizzeremo la posizione, verificheremo la tenuta di ciascuna opzione e costruiremo la strategia più coerente con i dati reali dell’impresa, senza promettere esiti che nessun professionista può garantire.
In conclusione
Il punto da cui siamo partiti resta quello a cui si torna: dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà non è un adempimento formale, è la scelta che determina quante rate l’impresa otterrà, se le otterrà e su quali carichi — e sbagliarla costa tempo, margine di manovra e, dopo la decadenza, diritti che non tornano. Gli indici non si improvvisano il giorno del deposito, la proroga non si chiede dopo l’ottava rata omessa, e la crisi non si affronta con lo strumento pensato per la difficoltà passeggera.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo confine. Il tema del titolo — la prova della difficoltà economico-finanziaria di un’impresa davanti all’Agente della riscossione — richiede insieme la lettura tecnica dei bilanci, che appartiene allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; la capacità di riconoscere il momento in cui la difficoltà diventa crisi, che discende dalla sua abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e dai ruoli di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC; e la possibilità di portare la contestazione fino all’ultimo grado, che deriva dalla sua qualifica di avvocato cassazionista.
📩 Non lasciare che sia il calendario delle rate a decidere per la tua impresa: scrivici oggi stesso e facciamo insieme la verifica sui numeri prima che le opzioni si chiudano — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
