Sì, si può fare. Ma su questo tema la risposta utile non sta nella lettera della legge: sta in quello che i giudici hanno deciso negli ultimi ventiquattro mesi.
È una constatazione che va presa alla lettera. Le norme che consentono di chiudere un accordo con l’Agenzia delle Entrate per salvare un’impresa in difficoltà — l’articolo 23, comma 2-bis, l’articolo 63 e l’articolo 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — sono scritte in poche righe ciascuna. Quelle righe non dicono quasi nulla di ciò che serve davvero sapere: quando il tribunale può omologare nonostante il “no” del Fisco, che cosa deve guardare il giudice, quali debiti entrano nell’accordo e quali restano fuori, quale comportamento del debitore rileva e quale no, quali attestazioni servono e chi può firmarle. Tutte queste risposte sono state costruite dalla Corte di Cassazione, dalle Corti d’Appello e dai tribunali specializzati, sentenza dopo sentenza, in un arco temporale strettissimo: fra la fine del 2024 e l’estate del 2026 la sola Prima Sezione civile della Suprema Corte è intervenuta sull’istituto con una frequenza che non ha precedenti.
Questa guida non ti spiega la teoria dell’accordo con il Fisco: ti spiega le decisioni che devi conoscere prima di presentarne uno, e le traduce una per una in conseguenze pratiche per la tua azienda.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con una posizione particolare, che vale la pena dichiarare subito perché non è generica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a operare all’interno del percorso — la composizione negoziata — che oggi rappresenta la sede naturale in cui la proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali viene costruita e discussa. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente la combinazione di competenze richiesta da un’operazione in cui il debito fiscale va quantificato, contestato dove è contestabile, e poi trattato dentro un piano industriale sostenibile. Chi si occupa solo di diritto tributario non costruisce il piano; chi si occupa solo di crisi d’impresa non sa dove il debito erariale è aggredibile.
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Il quadro normativo in breve: su che cosa i giudici si sono pronunciati
Prima di leggere le decisioni serve sapere su quali norme si sono formate. Il Codice della crisi conosce oggi tre sedi diverse in cui un’impresa può trattare il proprio debito tributario, e le regole cambiano radicalmente da una all’altra.
La prima sede è la composizione negoziata della crisi. È il percorso riservato — istituito dal D.L. 118/2021 e poi confluito nel Codice — in cui un esperto indipendente affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Fino al 2024 era, sul fronte fiscale, uno strumento monco: l’imprenditore poteva ottenere le misure premiali dell’articolo 25-bis, che incidono su sanzioni e interessi e ampliano l’accesso alla rateazione, ma non poteva ridurre il tributo. Chi aveva un’esposizione erariale rilevante era costretto a transitare verso una procedura concorsuale vera e propria. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 — il cosiddetto Correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024 — ha chiuso la lacuna inserendo il comma 2-bis nell’articolo 23: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. L’accordo si sottoscrive davanti all’esperto e produce effetti con il deposito presso il tribunale, che ne autorizza l’esecuzione con decreto. Qui non esiste alcun potere del giudice di sostituirsi al Fisco: se l’Agenzia dice no, l’accordo non c’è.
La seconda sede è l’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dagli articoli 57 e seguenti, con la transazione su crediti tributari e contributivi regolata dall’articolo 63. Qui esiste il meccanismo che in gergo si chiama cram down fiscale: se l’amministrazione finanziaria non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente, a determinate condizioni. La disciplina è stata riscritta due volte in tre anni — prima dal D.L. 69/2023, convertito con L. 103/2023, che ha introdotto soglie minime di soddisfacimento, poi dal Correttivo-ter — e le due riforme non si applicano retroattivamente. È il motivo per cui, ancora oggi, molte pronunce della Cassazione decidono su un regime normativo diverso da quello vigente: bisogna sempre verificare quale versione della norma governa il caso concreto.
La terza sede è il concordato preventivo, con il trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinato dall’articolo 88. Anche qui opera il cram down fiscale, oggi al comma 3 della norma: il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
A queste tre sedi si affianca il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’articolo 64-bis, e — per l’imprenditore minore non fallibile — il concordato minore degli articoli 74 e seguenti, che ha regole proprie.
Accanto alla possibilità di ridurre il tributo esiste poi un binario parallelo, che opera solo per chi accede alla composizione negoziata e che viene sistematicamente sottovalutato: le misure premiali dell’articolo 25-bis. Non consentono di falcidiare l’imposta, ma incidono sugli accessori e sulle modalità di pagamento, e in molte situazioni la differenza fra un piano sostenibile e uno che non sta in piedi passa proprio da lì. Il meccanismo si articola su più livelli: gli interessi che maturano sui debiti tributari durante il percorso sono riportati alla misura legale, dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative; le sanzioni cosiddette “da comunicazione”, cioè quelle collegate agli avvisi bonari da controllo automatizzato e formale il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza, sono ridotte alla misura minima; sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza sono abbattuti alla metà, quando il percorso si chiude con uno degli sbocchi previsti dall’articolo 23, comma 2, che contempli il trattamento dei crediti tributari.
Si aggiunge un profilo di rateazione: la norma consente di dilazionare anche somme non ancora iscritte a ruolo, estendendo un beneficio che l’ordinamento riserverebbe ai soli carichi affidati all’agente della riscossione. Il numero di rate ottenibili si è modificato per effetto della riforma della riscossione, con una progressione temporale legata alla data della richiesta: per le domande presentate negli anni 2025 e 2026 il piano ordinario arriva a ottantacinque rate mensili quando l’importo non eccede i 120.000 euro, per salire a novantasette per il biennio 2027-2028 e a centonove dal 1° gennaio 2029; il debitore può inoltre chiedere che le rate, anziché costanti, siano di importo crescente per ciascun anno, adattando l’esborso alla curva di ripresa del piano industriale.
Va precisato un punto che l’Agenzia delle Entrate stessa ha sottolineato: si tratta di premialità che operano per legge, ma è opportuno che il debitore ne faccia richiesta espressa agli uffici, che in molti casi non sono informati né dell’avvio né della conclusione della composizione negoziata. È una banalità operativa che fa perdere benefici a chi ne avrebbe pieno diritto.
Un dato di prassi va aggiunto, perché è recentissimo e cambia il quadro operativo: con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la prima parte di un documento interpretativo organico sul Codice della crisi, dedicata proprio alla composizione negoziata, al concordato semplificato, al piano di ristrutturazione omologato e ai gruppi di imprese. È il primo intervento sistematico dell’Amministrazione finanziaria sulla materia, ed è stato preceduto da una consultazione pubblica aperta dal 15 aprile al 20 maggio 2026. Le parti successive, annunciate, riguarderanno il sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.
L’orientamento consolidato: quattro punti fermi
Su alcune questioni la giurisprudenza non oscilla più. Sono i punti di partenza: se un consulente ti dice il contrario di quanto segue, chiedi su cosa si basa.
Il diniego del Fisco si discute davanti al giudice della crisi, non davanti al giudice tributario
La vicenda che ha originato il principio è tipica: un’impresa presenta una proposta di transazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate la rigetta, l’impresa impugna il diniego davanti alla Commissione tributaria, ritenendo che si tratti di una controversia di natura fiscale. L’Amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione.
Con l’ordinanza Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504, le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto attribuendo la cognizione al giudice ordinario, cioè al tribunale della procedura. Il ragionamento è che nella transazione fiscale la finalità concorsuale prevale in modo assorbente su quella tributaria: la trattativa con l’Erario è un segmento interno alla ristrutturazione dell’impresa, non una lite fiscale autonoma. La Corte ha precisato che il principio vale anche per le proposte anteriori all’entrata in vigore della normativa sul cram down, e ha aggiunto un chiarimento importante: se il credito tributario è di per sé contestato, quella controversia resta al giudice tributario, e il giudice della crisi si limita a disporre l’accantonamento delle somme in discussione. L’indirizzo è stato confermato dalle stesse Sezioni Unite pochi mesi dopo.
Il principio, calato nella pratica, significa che la strategia difensiva si gioca in un’unica sede e con un unico difensore. Non esistono due partite parallele: c’è la procedura di crisi, e dentro di essa si discute anche del comportamento dell’Agenzia.
Il “no” espresso del Fisco non blocca l’omologazione più del silenzio
Per anni si è discusso se il tribunale potesse superare soltanto l’inerzia dell’amministrazione o anche un voto contrario formalmente espresso. La Suprema Corte ha chiarito che la norma sull’omologazione forzosa — l’allora articolo 180, comma 4, della legge fallimentare, oggi trasfuso nell’articolo 88 del Codice — consente l’omologazione anche a fronte di un diniego espresso dell’Agenzia delle Entrate, e non solo nell’ipotesi di mancata risposta (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782).
Tradotto: il Fisco che vota no non ha un potere di veto. Ha un potere di dissenso, che il tribunale può superare se ricorrono le condizioni di legge. È una differenza enorme sul piano negoziale, perché toglie all’Amministrazione la leva del rifiuto puro e semplice e la costringe a motivare.
Il presupposto dell’omologazione forzosa è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale
Questo è il cuore dell’intero sistema. Il tribunale che omologa contro il parere del Fisco non sta facendo un favore all’imprenditore: sta accertando che l’Erario, con quell’accordo, incassa più di quanto incasserebbe se l’azienda venisse liquidata. L’orientamento si è consolidato nel senso che il giudice sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, rendendo per ciò stesso irrilevanti le ragioni del dissenso manifestato.
Ne discende una conseguenza operativa che molte proposte trascurano: il confronto con lo scenario liquidatorio non è un allegato di cortesia, è l’oggetto stesso del giudizio. Un’attestazione che quantifica il realizzo in liquidazione in modo generico o ottimistico non regge, perché è precisamente il punto su cui l’Agenzia costruirà l’opposizione.
La convenienza va attestata da un professionista indipendente, con motivazione verificabile
L’ultimo punto fermo riguarda il contenuto dell’attestazione. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2026, ha delimitato il sindacato del giudice in sede di autorizzazione dell’accordo transattivo endo-negoziale: il controllo attiene alla regolarità del procedimento e della documentazione, non alla convenienza economica dell’intesa. Ma — ed è il passaggio che conta — questo non riduce il controllo a una verifica di presenza degli allegati: il giudice deve vagliare il contenuto effettivo dell’attestazione, che non può risolversi in enunciazioni assertive e deve risultare logicamente argomentata, coerente con il piano e idonea a rendere verificabile il percorso valutativo seguito dal professionista.
In altre parole: un’attestazione che afferma la convenienza senza dimostrarla è come se non ci fosse.
L’accordo eseguito produce effetti anche sul fronte penale-tributario
C’è un quinto punto, meno discusso ma decisivo per l’imprenditore che teme le conseguenze personali della crisi. Molte situazioni di esposizione erariale rilevante si accompagnano a procedimenti penali per omesso versamento, e in quei procedimenti opera la confisca del profitto del reato, corrispondente all’imposta non versata.
La domanda pratica è se il pagamento eseguito nell’ambito della procedura di crisi — cioè il pagamento della percentuale concordata, non dell’imposta piena — incida su quella misura ablativa. Cass., Sez. III pen., 3 novembre 2025, n. 35840 ha risposto affermativamente: l’avvenuto adempimento della pretesa tributaria in sede di concordato e di transazione fiscale produce un effetto liberatorio sull’ablazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e per assenza di una giusta causa che ne giustifichi il mantenimento.
Il principio, calato nella pratica, significa che il percorso di risanamento non è soltanto un’operazione patrimoniale sull’azienda: è anche uno strumento che incide sulla posizione personale di chi la amministra. La conseguenza operativa è che il fronte concorsuale e quello penale-tributario vanno gestiti in modo coordinato, non come pratiche separate affidate a professionisti che non si parlano. Un accordo costruito senza tenere conto dei procedimenti penali pendenti rischia di lasciare in piedi conseguenze che sarebbero state evitabili; e, all’inverso, una difesa penale condotta ignorando la procedura in corso rinuncia a un argomento che la Suprema Corte ha esplicitamente riconosciuto.
Va aggiunto, per completezza, che la conclusione dell’accordo non mette al riparo da ogni pretesa successiva in modo automatico. La giurisprudenza di merito ha dovuto affrontare casi in cui l’Amministrazione, dopo l’integrale esecuzione della transazione, ha preteso il pagamento delle somme stralciate: la risposta è stata che la falcidia opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, consenzienti e dissenzienti, comprese le agenzie fiscali, a prescindere dal voto espresso, e che una pretesa per l’importo pieno dopo l’incasso di quanto pattuito contrasta con i principi di leale collaborazione e di affidamento. È un fronte su cui conviene restare vigili anche dopo la chiusura della procedura.
Prima questione aperta: il tribunale può omologare anche se il Fisco è l’unico creditore vero?
La questione
È il dubbio che si pone ogni imprenditore la cui esposizione sia quasi interamente tributaria. Se il passivo è composto per il 90% da debiti verso l’Agenzia delle Entrate e per il resto da due fornitori, posso costruire un accordo di ristrutturazione, pagare integralmente i fornitori, proporre al Fisco una percentuale ridotta e chiedere al tribunale di omologare nonostante il rifiuto?
La risposta, oggi, è no. Ed è una risposta arrivata attraverso una sequenza di pronunce che vale la pena ricostruire, perché ciascuna aggiunge un tassello.
Cosa hanno deciso i giudici
Il primo intervento significativo è Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Il tribunale, cioè, non si limita a una verifica formale quando si accorge che l’operazione ha un solo destinatario reale.
Un anno dopo, Cass., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 ha aggiunto un requisito preciso: l’istanza di omologazione forzosa è inammissibile quando gli unici creditori aderenti traggono il proprio titolo dalla stessa procedura di ristrutturazione, anziché da rapporti a essa anteriori. Non si costruisce la base di consenso con crediti nati dentro l’operazione.
Con Cass., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918, la Corte ha ribadito — con riferimento al regime anteriore al Correttivo-ter — che l’omologazione forzosa presuppone comunque un accordo, ancorché percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici interessati alla proposta transattiva.
Il punto di approdo è Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. Il caso è istruttivo e conviene descriverlo con i numeri reali della vicenda: una società in liquidazione, sostanzialmente priva di attivo, con un passivo composto quasi interamente da debiti tributari per oltre 7,2 milioni di euro, propone di definire il debito previdenziale per 100.420,62 euro, di pagare l’Agenzia delle Entrate per 211.510,44 euro — circa il 2,9% del credito fiscale — e di soddisfare i due residui creditori commerciali al 10%. L’Agenzia vota contro; il Tribunale di Milano omologa comunque; la Corte d’Appello di Milano riforma su reclamo dell’Agenzia. La Cassazione conferma la riforma. Il principio affermato è che l’omologazione forzosa non è ammissibile quando l’accordo con gli altri creditori ha natura meramente simbolica ed è utilizzato strumentalmente per imporre all’Erario una falcidia del credito tributario: in quel caso si esce dalla causa tipica dell’istituto e si realizza una transazione fiscale forzosa, non una vera ristrutturazione concorsuale.
Cosa significa per te
Se il tuo passivo è quasi tutto fiscale, l’accordo di ristrutturazione con cram down non è la strada. Serve un contesto autenticamente concorsuale: una pluralità di creditori anteriori, un consenso reale ancorché non sufficiente da solo, un’operazione che ristruttura l’impresa e non che aggira il dissenso di un singolo creditore pubblico. Dove questo contesto manca, le strade praticabili sono altre: la composizione negoziata con accordo transattivo ex articolo 23, comma 2-bis — dove però il consenso dell’Agenzia è indispensabile — oppure il concordato preventivo, che ha una struttura concorsuale per definizione.
È esattamente il tipo di scelta preliminare in cui l’inquadramento sbagliato costa mesi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta questa valutazione prima che la domanda venga depositata, non dopo.
Seconda questione aperta: il mio comportamento passato può farmi negare l’accordo?
La questione
Molti imprenditori arrivano al tavolo con una storia che non è limpida: anni di omessi versamenti, IVA non pagata per finanziare il circolante, contributi arretrati, magari qualche contestazione dell’Agenzia sulla gestione. La domanda è inevitabile: il giudice mi negherà l’omologazione perché la crisi me la sono cercata?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta della Suprema Corte è netta, ed è arrivata con Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723, in un giudizio in cui era stata proprio l’Agenzia delle Entrate a ricorrere contro l’omologazione. La Corte ha stabilito che, nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del Codice, il controllo del tribunale è limitato alla verifica della convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale: la meritevolezza del debitore non è un presupposto dell’omologazione.
Il ragionamento della Corte merita di essere riportato nella sua parte più utile. Non ostano all’omologazione, di per sé, né condotte distrattive contestate né la violazione degli obblighi tributari, purché il giudice di merito accerti la convenienza e purché non emergano profili di decettività o carenze informative che inquinino la proposta. Nemmeno l’origine della crisi rileva in sé: anche se l’Agenzia la riconduce a una gestione finanziaria fondata sull’evasione sistematica degli obblighi fiscali e contributivi, l’istituto non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza.
Realizzata l’approvazione forzata, l’omologazione segue poi le regole ordinarie: in assenza di una contestazione specifica sulla convenienza, il giudice si limita a verificare la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi, senza poter procedere a uno scrutinio autonomo e più penetrante delle prospettive di realizzo alternative già vagliate ai fini del cram down.
Nella stessa direzione si muove il controllo delle Corti di merito sul parametro della convenienza: la Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2026, si è soffermata sul raffronto con l’alternativa liquidatoria e sull’accertamento del valore di liquidazione, che è il numero attorno a cui ruota tutto.
Se c’è contrasto
Un margine di attrito esiste, e va dichiarato. Il fatto che la meritevolezza non sia un requisito autonomo non significa che il comportamento del debitore sia irrilevante in assoluto: la stessa pronuncia fa salve le ipotesi di decettività e di deficit informativi, e la giurisprudenza sul sindacato di merito — a partire da Cass. n. 32954/2024 — mostra che il giudice guarda alla sostanza dell’operazione. L’assunzione prudenziale corretta è dunque questa: il passato non ti chiude la porta, ma la reticenza sì. Ciò che affossa una proposta non è il debito accumulato, è il dato taciuto o rappresentato male.
Cosa significa per te
Smetti di considerare la tua storia fiscale un ostacolo insormontabile e inizia a considerare la completezza della rappresentazione il vero terreno di gioco. Un’impresa con dieci anni di omessi versamenti che porta al tavolo una ricostruzione integrale del debito, un piano credibile e un confronto rigoroso con lo scenario liquidatorio ha più possibilità di un’impresa “pulita” che presenta numeri approssimativi.
Terza questione aperta: quali debiti entrano nell’accordo? IVA, contributi, IMU
La questione
È la domanda che decide se un piano sta in piedi o no, ed è quella più spesso trascurata in fase di progettazione. L’imprenditore somma tutta la propria esposizione verso “lo Stato” e la tratta come un blocco unico. Non lo è.
Cosa hanno deciso i giudici e cosa ha chiarito l’Amministrazione
Sull’IVA il percorso è lungo. Il regime dell’articolo 182-ter della legge fallimentare imponeva il pagamento integrale dell’imposta, e quella regola ha continuato a operare come vincolo psicologico nella prassi anche dopo il suo superamento normativo. Il punto di svolta europeo è la sentenza della Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti, che ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la falcidia dell’IVA nel concordato preventivo, a condizione che risulti attestato il migliore soddisfacimento del credito erariale rispetto all’alternativa liquidatoria. Sul versante interno, era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2014.
La conferma decisiva sul fronte della composizione negoziata è arrivata con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026: l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che il credito IVA può essere oggetto di stralcio nell’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis, non costituendo risorsa propria dell’Unione europea. Il rilievo non è teorico: a prendere posizione è la controparte stessa dell’accordo, e questo ha un peso che nessuna elaborazione dottrinale poteva avere. Resta fermo che la falcidia non è automatica: è una proposta, valutata caso per caso, che deve superare il confronto con lo scenario liquidatorio.
La stessa circolare ha sciolto un secondo dubbio di grande rilievo pratico. Il testo della norma parla di pagamento “parziale o dilazionato”, formula che si prestava a una lettura alternativa. L’Agenzia ha chiarito che le due misure sono cumulabili: si può proporre lo stralcio parziale del debito con contestuale rateizzazione della quota residua. È il chiarimento con la ricaduta più forte, perché nella maggior parte dei casi reali la sostenibilità del piano dipende proprio dalla combinazione dei due effetti.
Restano invece fuori dal perimetro dell’accordo transattivo in composizione negoziata: i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea; i contributi previdenziali e assicurativi, che pure possono essere trattati negli accordi di ristrutturazione ex articolo 63, nel piano di ristrutturazione omologato ex articolo 64-bis e nel concordato preventivo ex articolo 88; e i tributi regionali e locali, IMU e TARI in testa.
Un ulteriore limite temporale, colmato in via interpretativa dall’Agenzia estendendo alla composizione negoziata il criterio dell’articolo 63, comma 1: la proposta può riguardare soltanto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione.
Va segnalata infine una pronuncia che riguarda il mondo dell’imprenditore minore: Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone necessariamente il ricorso alla transazione fiscale dell’articolo 88, perché il rinvio dell’articolo 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, valorizzando l’autonomia di una procedura a struttura semplificata e imperniata sull’Organismo di composizione della crisi.
Cosa significa per te
L’esposizione contributiva verso INPS e INAIL e quella verso il Comune vanno quantificate a parte fin dal primo giorno, perché nella composizione negoziata non entrano nell’accordo e vanno gestite con strumenti diversi. Un piano che le tratti implicitamente come assorbite non regge il confronto con l’alternativa liquidatoria, e salta al primo esame serio.
E c’è una seconda conseguenza, sul tempo: ogni mese di attesa amplia la quota di debito che resterà fuori dall’accordo, perché il perimetro si cristallizza alla data della proposta. In questo istituto il tempo non è neutro. Chi rinvia non conserva le proprie opzioni: le riduce.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 15593 del 21 maggio 2026
Fra tutte le decisioni degli ultimi mesi, quella che avrà l’impatto maggiore sui prossimi anni è un’ordinanza interlocutoria: Cass., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593.
Il contesto
Il caso riguarda un concordato preventivo in continuità aziendale con transazione fiscale e contributiva, in cui né l’amministrazione finanziaria né gli enti previdenziali avevano aderito, e in cui la proposta non aveva ottenuto l’approvazione della maggioranza delle classi. Il proponente chiedeva l’omologazione attraverso la ristrutturazione trasversale — il cross-class cram down — prevista dall’articolo 112, comma 2, del Codice.
Si intrecciano dunque due meccanismi che la pratica tende a confondere: il cram down fiscale, che riguarda il superamento del dissenso del creditore pubblico, e l’omologazione trasversale, che riguarda il superamento del dissenso di intere classi di creditori.
La decisione, in linguaggio piano
La Corte ha affermato due cose. La prima è che la disciplina dell’adesione forzosa al voto negativo o al non voto dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevista dall’articolo 88, comma 2-bis, nella formulazione vigente fino all’entrata in vigore del Correttivo-ter, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità disciplinate dall’articolo 112, comma 2. I due meccanismi non si sommano: non si può usare il cram down fiscale per costruire artificialmente la maggioranza necessaria all’omologazione trasversale.
La seconda riguarda proprio la ristrutturazione trasversale nella sua variante “a minoranza”: per omologare quando manca l’approvazione della maggioranza delle classi, nel regime anteriore al Correttivo-ter, è necessario che almeno una classe — o l’unica classe che ha sostenuto il concordato — sia formata da creditori muniti di privilegio, con la conseguenza che una classe di soli chirografari non può essere considerata “interessata” e quindi determinante.
Ma il passaggio più gravido di conseguenze è il terzo: la Corte ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione se una classe di creditori privilegiati soddisfatti integralmente, ma pagati oltre 180 giorni, possa essere considerata “classe interessata” o “parte che subisce un pregiudizio” ai fini dell’omologazione a minoranza.
Cosa cambia rispetto a prima
Cambia il modo in cui si progetta la struttura delle classi. Finora la costruzione del classamento è stata trattata come un esercizio tecnico da svolgere a valle del piano; questa ordinanza la sposta a monte, perché dalla risposta che darà la Corte di giustizia dipenderà quali classi contano davvero ai fini del voto e quali no. Una classe di privilegiati pagati integralmente ma in tempi lunghi è, oggi, un elemento la cui rilevanza è sospesa in attesa di Lussemburgo.
Nel frattempo l’assunzione prudenziale è una sola: non costruire un piano la cui omologazione dipenda interamente dal computo di una classe la cui qualificazione è oggetto di rinvio pregiudiziale. Chi ha margini per rendere il consenso più solido deve usarli adesso.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici: servono a mostrare come i principi appena illustrati operano su numeri concreti. Non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 — L’azienda con passivo quasi interamente fiscale
Ipotesi: S.r.l. metalmeccanica, attiva, debito verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per 1.847.300 €, debiti verso fornitori per 96.400 €, dipendenti in regola. L’imprenditore vorrebbe pagare i fornitori al 100%, offrire al Fisco il 12% e chiedere l’omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione.
Alla luce di Cass. n. 4365/2026 e di Cass. n. 5918/2026, questa impostazione è destinata a essere respinta: l’accordo con i creditori non pubblici avrebbe un peso quantitativamente e qualitativamente marginale rispetto al passivo complessivo, e l’operazione sarebbe letta come strumentale a imporre all’Erario una falcidia. La strada alternativa da valutare è la composizione negoziata con proposta di accordo transattivo ex articolo 23, comma 2-bis — che però richiede il consenso dell’Agenzia — oppure il concordato preventivo in continuità, che offre una cornice concorsuale piena e, con essa, l’accesso al cram down dell’articolo 88, comma 3.
Simulazione 2 — Il perimetro dei debiti e il costo dell’attesa
Ipotesi: impresa di logistica che avvia la composizione negoziata. Alla data dell’istanza il debito tributario di competenza delle agenzie fiscali è di 634.180 €, quello contributivo verso l’INPS di 218.750 €, l’IMU arretrata di 41.900 €. L’imprenditore rinvia la proposta transattiva di cinque mesi per “chiudere prima il piano industriale”. In quei cinque mesi maturano ulteriori 87.400 € di debito erariale.
Applicando il criterio confermato dalla circolare n. 5/E del 2026 — la proposta può riguardare solo i debiti sorti fino alla sua presentazione — quegli 87.400 € restano integralmente fuori dall’accordo e vanno pagati per intero. A questi si aggiungono i 218.750 € di contributi e i 41.900 € di IMU, che nella composizione negoziata non sono transigibili. Il piano deve dunque reggere un fabbisogno non falcidiabile di 348.050 €, oltre alla quota concordata sul debito erariale: se il piano era stato costruito assumendo che “il debito verso lo Stato” fosse tutto trattabile, il conto non torna.
Simulazione 3 — Falcidia e dilazione insieme
Ipotesi: società di servizi con debito erariale transigibile di 512.600 €, di cui 214.300 € di IVA. Il piano genera flussi liberi stimati in 78.000 € annui per sei anni. Una proposta di sola dilazione a sei anni richiederebbe rate per circa 85.400 € annui: insostenibile. Una proposta di solo stralcio al 55% lascerebbe 281.930 € da pagare in unica soluzione: parimenti insostenibile.
Alla luce del chiarimento della circolare n. 5/E sulla cumulabilità di stralcio e rateizzazione, la proposta praticabile combina i due effetti: stralcio parziale con rateizzazione del residuo lungo l’orizzonte del piano, quantificata sui flussi effettivi. La falcidia dell’IVA è ammessa in linea di principio, ma va sostenuta dall’attestazione sul migliore soddisfacimento rispetto alla liquidazione, secondo il criterio già affermato dalla Corte di giustizia nella causa C-546/14.
Simulazione 4 — L’errore di tempistica che vanifica un piano corretto
Ipotesi: S.r.l. edile che ha costruito un accordo di ristrutturazione ineccepibile nel merito. Passivo complessivo 2.318.900 €, di cui 1.104.500 € verso l’Erario; adesioni raccolte da fornitori e banche per il 51,7% del passivo; attestazione che quantifica il realizzo in liquidazione giudiziale in 386.200 € a fronte di un’offerta ai creditori pari a 704.800 €. La convenienza, sulla carta, è dimostrata.
La proposta di transazione fiscale viene notificata all’Agenzia il 4 febbraio. Il 22 aprile, in assenza di risposta e sotto la pressione di un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore, la società deposita la domanda di omologazione chiedendo l’applicazione del cram down.
Alla luce di quanto affermato dalla Corte d’Appello di Ancona il 14 gennaio 2026, il termine concesso all’Amministrazione per riscontrare la proposta deve essere interamente decorso al momento del deposito della domanda di omologazione: il mancato rispetto comporta il rigetto dell’istanza. Un piano che sarebbe stato omologabile viene respinto per una questione di calendario, e nel frattempo l’istanza di liquidazione giudiziale prosegue il proprio corso.
La lezione dimostrativa è che in questa materia il merito e la procedura hanno lo stesso peso. Un’attestazione impeccabile non recupera un termine mancato, mentre un calendario costruito correttamente a monte — che tiene conto sia della decorrenza dei termini erariali sia della pendenza di eventuali istanze di apertura della liquidazione giudiziale — consente di arrivare davanti al tribunale nella condizione giusta.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi. È pensato per essere consultato prima di impostare una proposta: per ciascuna decisione trovi la questione affrontata, il principio in una riga e la ricaduta operativa. Le pronunce anteriori al Correttivo-ter restano rilevanti sia perché molte procedure pendenti sono governate dal regime previgente, sia perché i principi di fondo — centralità della convenienza, necessità di un contesto concorsuale reale — sono stati confermati anche dopo la riforma.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504 | Giurisdizione sul diniego di transazione fiscale | Il diniego si discute davanti al giudice della crisi, non al giudice tributario; prevale la finalità concorsuale | Una sola sede, una sola strategia difensiva |
| CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti) | Falcidia IVA e diritto UE | La riduzione dell’IVA è compatibile se attestato il migliore soddisfacimento rispetto alla liquidazione | Fondamento europeo della falcidia IVA |
| Trib. Torino, 28 giugno 2024 | Adesione delle agenzie fiscali | Se l’adesione interviene, il ricorso al cram down diventa superfluo | Il consenso ottenuto vale più di un’omologa forzata |
| Cass. Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 | Diniego espresso o silenzio | L’omologazione forzosa opera anche a fronte di voto contrario, non solo di inerzia | Il Fisco non ha potere di veto |
| Cass. Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 | Accordo rivolto al solo Erario | Resta soggetto al sindacato di merito del giudice concorsuale | Nessuna scorciatoia formale |
| Cass. Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 | Tempistica della domanda di omologa con cram down | Fissa le coordinate temporali per il deposito della domanda | Il calendario processuale va costruito a monte |
| Trib. Vasto, 11 dicembre 2024 | Omologa con cram down malgrado il diniego AdE | Omologa concessa per convenienza rispetto alla liquidazione e determinanza del voto pubblico | Il cram down funziona se i numeri reggono |
| Cass. Sez. III pen., 3 novembre 2025, n. 35840 | Confisca tributaria e transazione fiscale | L’adempimento della pretesa in sede concordataria produce effetto liberatorio dell’ablazione | Ricaduta sul fronte penale-tributario |
| Cass. Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 | Base di consenso per l’omologa forzosa | Inammissibile se gli unici aderenti traggono titolo dalla procedura stessa | Servono creditori anteriori veri |
| C. App. Ancona, 14 gennaio 2026 | Termine di 90 giorni all’Amministrazione | Deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologa, pena il rigetto | Errore di tempistica fatale |
| C. App. Roma, 6 febbraio 2026 | Raffronto con l’alternativa liquidatoria | Accertamento del valore di liquidazione come parametro dell’omologa | L’attestazione va costruita sul dato di realizzo |
| Cass. Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 | Uso strumentale del cram down | Non ammissibile se l’accordo con gli altri creditori è simbolico: è transazione fiscale forzosa | Passivo quasi tutto fiscale = altra strada |
| Cass. Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309 | Soglia minima di soddisfacimento (art. 1-bis D.L. 69/2023) | Norma di portata innovativa, con applicazione delimitata nel tempo | Verificare sempre il regime applicabile |
| Cass. Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828 | Legittimazione al reclamo contro l’omologa | Precisa chi può impugnare l’omologazione degli accordi, anche a efficacia estesa | Definisce il perimetro delle impugnazioni |
| Cass. Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 | Presupposti dell’omologa forzosa ante Correttivo-ter | Necessario un accordo, seppur insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici | Conferma la linea del contesto concorsuale |
| Cass. Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 | Omologazione forzosa ex art. 112, co. 2, ante Correttivo-ter | “In mancanza” va letta come assenza di maggioranza delle classi, non di adesione di una classe di privilegiati | Incide sul computo delle classi |
| Cass. Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 | Cram down fiscale e meritevolezza | Rileva la convenienza rispetto alla liquidazione, non la meritevolezza del debitore | Il passato non chiude la porta |
| Cass. Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 | Concordato minore e falcidia tributaria | Il rinvio dell’art. 74, co. 4, opera nei limiti della compatibilità: la transazione ex art. 88 non è imposta | Procedura autonoma per l’imprenditore minore |
| Trib. Milano, decreto 21 maggio 2026 | Attestazioni ex art. 23, co. 2-bis | Ammesso il medesimo professionista; controllo su regolarità ma vaglio sostanziale del contenuto | Posizione difforme dalla circolare 5/E |
| Cass. Sez. I, ord. 21 maggio 2026, n. 15593 | Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale | L’art. 88, co. 2-bis ante riforma non si applica alle approvazioni ex art. 112, co. 2; rinvio pregiudiziale alla CGUE | Ridisegna la costruzione delle classi |
| Trib. Bergamo, decreto 21 settembre 2022 | Concordato semplificato come extrema ratio | Ammissibile solo se tentati gli strumenti ordinari, transazione fiscale inclusa | Il percorso va documentato per intero |
La sintesi operativa
Dalla lettura complessiva di questa giurisprudenza si estraggono principi pratici che valgono per qualunque impresa stia valutando un accordo con il Fisco.
- Sì, l’accordo con il Fisco per salvare l’azienda si può fare: esistono tre sedi distinte per farlo, e la prima decisione strategica è scegliere quella giusta. Composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato preventivo hanno regole, perimetri e poteri del giudice completamente diversi.
- Se il tuo passivo è quasi interamente fiscale, l’accordo di ristrutturazione con cram down non è percorribile (Cass. n. 4365/2026 e n. 5918/2026). Serve un contesto concorsuale autentico.
- Il dissenso del Fisco non è un veto (Cass. n. 27782/2024): è una posizione che il tribunale può superare se i numeri lo giustificano.
- Il numero che decide tutto è il valore di realizzo in liquidazione giudiziale. È lì che si vince o si perde: l’attestazione sulla convenienza è l’oggetto stesso del giudizio, non un allegato.
- La tua storia fiscale non ti preclude l’omologazione, la reticenza sì (Cass. n. 10723/2026): il difetto di meritevolezza non è causa di diniego, la decettività sì.
- Nella composizione negoziata l’IVA è falcidiabile, i contributi previdenziali e i tributi locali no (circolare 5/E del 16 luglio 2026): vanno quantificati e gestiti a parte fin dall’inizio.
- Stralcio e dilazione si possono combinare nella stessa proposta: è quasi sempre l’unica combinazione che rende un piano sostenibile.
- Il perimetro dei debiti transigibili si cristallizza alla data della proposta: ogni mese di rinvio sposta debito fuori dall’accordo.
- I termini procedurali sono perentori nella sostanza (C. App. Ancona, 14 gennaio 2026): una domanda depositata prima che sia decorso il termine concesso all’Amministrazione viene respinta, per quanto buono sia il piano.
- La costruzione delle classi va decisa a monte del piano, non a valle (Cass. n. 15593/2026 e n. 7663/2026): è lì che si gioca l’omologabilità.
- La sede della difesa è unica (Cass. Sez. Un. n. 8504/2021): il diniego del Fisco si discute davanti al giudice della crisi, con una strategia sola.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se l’Agenzia delle Entrate rifiuta la mia proposta, ho ancora possibilità? Dipende dalla sede. Nella composizione negoziata no: l’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis, richiede il consenso dell’Agenzia e non prevede un potere sostitutivo del tribunale. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo sì: il tribunale può omologare nonostante il diniego, e secondo Cass. n. 27782/2024 questo vale anche per il rifiuto espresso, non solo per il silenzio. La condizione è che la proposta sia più conveniente della liquidazione giudiziale, secondo il criterio confermato da Cass. n. 10723/2026.
Il tribunale può rifiutare l’omologa perché non ho pagato le tasse per anni? No, non per quel motivo in sé. Cass. n. 10723/2026 ha respinto il ricorso dell’Agenzia proprio su questo punto, affermando che il controllo si concentra sulla convenienza economica e che la meritevolezza non è un presupposto autonomo dell’omologazione. Restano però rilevanti eventuali profili di decettività o di carenza informativa: il problema non è il debito accumulato, è la sua rappresentazione.
Posso ridurre l’IVA? Nella composizione negoziata sì, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, sul presupposto — di derivazione europea, causa C-546/14 — che risulti attestato il migliore soddisfacimento del credito erariale rispetto all’alternativa liquidatoria. Non è però un esito automatico: è una proposta che l’Agenzia valuta caso per caso.
E i debiti verso INPS e il Comune? Nella composizione negoziata restano fuori dall’accordo transattivo: i contributi previdenziali e assicurativi e i tributi regionali e locali non rientrano nel perimetro dell’articolo 23, comma 2-bis. Possono invece essere trattati negli accordi di ristrutturazione ex articolo 63, nel piano di ristrutturazione omologato ex articolo 64-bis e nel concordato preventivo ex articolo 88. È una delle asimmetrie più insidiose del sistema.
Quanto tempo ho per muovermi? Meno di quanto sembri, e per una ragione strutturale: la proposta può riguardare soltanto i debiti sorti fino alla data della sua presentazione. Ogni mese di attesa sposta una quota di debito fuori dall’accordo, dove andrà pagata per intero. A questo si aggiunge che i termini concessi all’Amministrazione per pronunciarsi hanno una scansione precisa, il cui mancato rispetto porta al rigetto della domanda di omologazione, come ha ricordato la Corte d’Appello di Ancona il 14 gennaio 2026.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio applica al fascicolo della singola impresa gli orientamenti appena illustrati. In concreto:
- Ricostruiamo l’intera esposizione erariale e contributiva distinguendo, voce per voce, ciò che è transigibile nella sede prescelta da ciò che resta fuori: tributi delle agenzie fiscali, contributi INPS e INAIL, tributi locali, risorse proprie dell’Unione europea.
- Verifichiamo la fondatezza dei singoli carichi prima di trattarli, controllando notifiche, prescrizione, decadenza e legittimità degli atti della riscossione: il debito che si può contestare non va negoziato, va contestato.
- Scegliamo la sede — composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione omologato o concordato preventivo — sulla base della composizione del passivo, applicando i criteri fissati da Cass. n. 4365/2026 e n. 5918/2026 sul contesto concorsuale necessario.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria con i commercialisti dello staff, quantificando il valore di realizzo in liquidazione giudiziale: è il numero su cui si decide l’omologazione.
- Redigiamo la proposta di accordo transattivo combinando stralcio e dilazione secondo la sostenibilità effettiva dei flussi, e coordinandola con le misure premiali dell’articolo 25-bis dove applicabili.
- Organizziamo gli incarichi di attestazione all’avvio del percorso, tenendo conto sia della posizione dell’Agenzia sullo sdoppiamento fra attestatore della convenienza e attestatore della veridicità dei dati, sia dell’orientamento difforme del Tribunale di Milano del 21 maggio 2026.
- Presidiamo i termini procedurali — deposito della domanda, decorso dei termini concessi all’Amministrazione, calendario delle udienze — perché su questo fronte l’errore non è recuperabile.
- Eccepiamo e argomentiamo in sede di omologazione, anche contro l’opposizione dell’Agenzia, sulla base della giurisprudenza di legittimità più recente in tema di convenienza, meritevolezza e computo delle classi.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli in reclamo e, ove ne ricorrano i presupposti, davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore che ha impostato la strategia iniziale.
- Gestiamo il post-omologazione, verificando che le pretese successive dell’Amministrazione rispettino l’effetto conformativo dell’accordo eseguito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia costruita quasi interamente dalla giurisprudenza di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione non è un titolo formale: è la condizione perché la linea difensiva impostata al primo incontro resti la stessa fino all’ultimo grado, senza il passaggio di mano che in questa materia significa perdere il filo delle argomentazioni. Gli orientamenti illustrati in questo articolo si difendono davanti alla Suprema Corte, e chi li ha invocati in primo grado è la persona giusta per sostenerli lì. A questo si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di operare dall’interno del percorso di composizione negoziata, cioè nella sede in cui oggi l’accordo con le agenzie fiscali si costruisce prima ancora che diventi un atto processuale.
Su ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: la quantificazione del debito, la costruzione del piano e la difesa in sede di omologazione non sono attività separate, e trattarle separatamente è il modo più efficace per far saltare un risanamento che sarebbe stato sostenibile.
In chiusura
Salvare un’azienda attraverso un accordo con il Fisco è possibile, ed è possibile oggi più di quanto lo fosse tre anni fa: il Correttivo-ter ha aperto la composizione negoziata alla transazione fiscale, la circolare n. 5/E del 2026 ha chiarito il perimetro, e la Cassazione ha costruito, pronuncia dopo pronuncia, una griglia di regole abbastanza precisa da poter essere usata in fase di progettazione. Ma la stessa giurisprudenza ha alzato l’asticella su ciò che serve per riuscirci: contesto concorsuale reale, dati completi, confronto rigoroso con lo scenario liquidatorio, tempistica impeccabile.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di stare dentro il percorso di composizione negoziata dove l’accordo si costruisce; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare il debito erariale sapendo dove è aggredibile prima ancora di negoziarlo; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Sono tre competenze che, su questa materia specifica, servono insieme.
📩 Non lasciare che siano i tempi della riscossione a decidere il destino della tua impresa: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
