Come Funziona La Composizione Negoziata Della Crisi Per Un’attività Di Commercio Al Dettaglio Soffocata Dalle Tasse?

Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi gestisce un negozio, una bottega, una rivendita, un punto vendita al dettaglio e si ritrova con l’IVA arretrata, le cartelle che si accumulano e il conto corrente sotto minaccia di pignoramento. Le riportiamo nel modo in cui vengono poste davvero, e rispondiamo per esteso.

Il quadro normativo di riferimento è la composizione negoziata della crisi, oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nata con il D.L. 118/2021 e profondamente rimaneggiata dal decreto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024. È quest’ultimo intervento ad aver cambiato le carte in tavola per chi ha un debito fiscale: con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII l’imprenditore può, per la prima volta, proporre un accordo transattivo direttamente alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione già durante le trattative, senza dover prima entrare in una procedura concorsuale.

Perché rispondiamo noi a queste domande. Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questo tema si gioca: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce e non solo dal lato di chi la subisce; coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la materia prima di un dissesto fatto di IVA, ritenute e ruoli; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, qualifiche decisive quando il negozio è un’impresa “sotto soglia” e le vie d’uscita passano dal concordato minore o dalla liquidazione controllata.

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Ma cos’è esattamente questa composizione negoziata? È una specie di fallimento?

No, e le spiego subito perché. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale. Non c’è un curatore, non c’è uno spossessamento, non c’è un tribunale che prende in mano l’azienda. L’imprenditore resta al timone: continua a comprare merce, a vendere, a incassare, a firmare. È un percorso volontario e riservato in cui un professionista terzo e indipendente — l’esperto, nominato tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dai siti delle Camere di commercio — si siede al tavolo e prova ad agevolare un accordo tra l’imprenditore e i suoi creditori.

La differenza rispetto a tutto ciò che l’abbiamo sentita nominare prima è proprio questa: qui non si “va davanti al giudice”, si va davanti a un negoziatore. Il tribunale entra in scena solo su richiesta, e solo per due cose: confermare le misure protettive (cioè lo scudo contro pignoramenti e azioni esecutive) e autorizzare atti particolari, come un finanziamento con prededuzione o l’esecuzione di un accordo fiscale.

L’elemento che cambia tutto è che si tratta di uno strumento pensato per chi è ancora in piedi, non per chi è già caduto. L’art. 12 CCII chiede una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, e chiede che il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. Attenzione però: “ragionevolmente perseguibile” non vuol dire “azienda sana”. La Cassazione, con la sentenza n. 544 del 9 gennaio 2026, ha chiarito che l’accesso è ammesso anche in condizioni di insolvenza conclamata, purché quel risanamento sia appunto ancora ragionevolmente immaginabile.

Per un negozio, tradotto in termini pratici, significa: se il punto vendita ha ancora clienti, margine e avviamento, ma è schiacciato dallo stock di debito fiscale accumulato negli anni, siamo esattamente nel perimetro dello strumento.


Il mio è un negozio piccolo, ditta individuale: posso accedere anch’io o è roba da grandi aziende?

Può accedere, e per lei esiste addirittura un binario dedicato. L’art. 25-quater CCII disciplina la composizione negoziata delle imprese cosiddette “sotto soglia” o “minori”, quelle che secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) CCII presentano congiuntamente tre requisiti: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

La grandissima parte delle attività di commercio al dettaglio — la boutique, la ferramenta, il negozio di casalinghi, la profumeria, il piccolo alimentari — rientra in questi parametri. E il legislatore ha alleggerito il percorso: per le imprese sotto soglia la nomina dell’esperto non passa dalla commissione regionale, ma è affidata direttamente al segretario generale della Camera di commercio, con un iter più rapido e meno formalizzato.

Che sia una ditta individuale, una s.n.c. tra familiari o una s.r.l. con due punti vendita non cambia il diritto di accedere: la composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale in quanto tale, sopra e sotto soglia.

Cambiano invece le vie d’uscita. Per l’impresa sopra soglia, l’art. 23 CCII prevede sbocchi come il piano attestato, l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo, il concordato semplificato. Per l’impresa sotto soglia, l’art. 25-quater, comma 4, apre a un ventaglio parzialmente diverso: concordato minore ex art. 74 CCII, liquidazione controllata ex art. 268 CCII, concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. È la ragione per cui, in una crisi da negozio, chi la assiste deve saper camminare su due terreni contemporaneamente — quello della crisi d’impresa e quello del sovraindebitamento — perché lo sbocco naturale è spessissimo il secondo.


Ho 180.000 euro tra cartelle e IVA arretrata: questa procedura serve anche contro il Fisco o solo contro le banche?

Serve eccome contro il Fisco, e da settembre 2024 in modo molto più incisivo di prima. Fino al correttivo-ter, la composizione negoziata era zoppa proprio sul lato tributario: si potevano rinegoziare i fornitori, ridiscutere gli affidamenti bancari, dilazionare, ma il debito erariale restava un macigno intoccabile, perché in assenza di una norma ad hoc valeva il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Per falcidiare le imposte bisognava per forza uscire dalla composizione ed entrare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato.

Il D.Lgs. 136/2024 ha inserito il comma 2-bis nell’art. 23 CCII e ha ribaltato la situazione: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che preveda il pagamento parziale o dilazionato di imposte e relativi accessori. Non più solo la dilazione: anche lo stralcio del capitale, delle sanzioni e degli interessi.

Due precisazioni che pesano parecchio per un commerciante. La prima: la norma copre i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e i carichi affidati alla riscossione, quindi IVA, imposte sui redditi, ritenute operate come sostituto d’imposta, IRAP, e — secondo l’orientamento oggi prevalente in dottrina — l’IVA è pienamente falcidiabile. Restano invece fuori i contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e i tributi degli enti locali come IMU e TARI, sui quali è in discussione un intervento normativo di estensione ma che allo stato non sono transigibili in questa sede.

La seconda: la disciplina si applica ai percorsi di composizione negoziata avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024.

Accanto alla transazione c’è poi il secondo binario, quello delle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che opera in automatico al ricorrere di certe condizioni e di cui parliamo più avanti.


Entro quando devo muovermi? Ho la sensazione che sia già tardi.

La risposta onesta è: il momento giusto è di norma molto prima di quando l’imprenditore pensa, ma quasi mai è “troppo tardi” nel senso che lei teme.

Il Codice ha costruito un sistema di allerta esterna che serve proprio a dare una sveglia prima del disastro. L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore, via PEC, l’esistenza di debiti oltre certe soglie, invitandolo a presentare l’istanza di nomina dell’esperto.

Creditore pubblicoSoglia che fa scattare la segnalazioneTempistica dell’invio
INPSRitardo oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 € (imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati); superiori a 5.000 € (imprese senza lavoratori)Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni
INAILDebito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 €Entro 60 giorni
Agenzia delle EntrateDebito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 €Contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE
Agenzia delle entrate-RiscossioneCrediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e superiori a 100.000 € (imprese individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società)Entro 60 giorni

Quella PEC, che moltissimi commercianti archiviano come “l’ennesima lettera del Fisco”, è in realtà il segnale che la finestra utile è aperta adesso.

Il vero termine non è scritto in nessuna norma: è il momento in cui il patrimonio residuo diventa così esiguo che al Fisco conviene di più liquidarla che accordarsi con lei. Da quel punto in avanti, come vedremo, la trattativa perde il suo argomento più forte. Ecco perché la domanda giusta non è “sono in tempo?”, ma “quanto valore c’è ancora da proteggere?”.


Come si presenta la domanda? Devo andare in tribunale con un avvocato?

Si presenta online, dalla piattaforma telematica nazionale, e no: non si inizia dal tribunale. L’istanza di nomina dell’esperto si deposita attraverso la piattaforma accessibile dai siti istituzionali delle Camere di commercio. È lì che il fascicolo prende forma, ed è lì che l’esperto, una volta nominato, lavora.

Il punto delicato non è la trasmissione: è il corredo documentale richiesto dall’art. 17, comma 3, CCII, perché è quello che l’esperto leggerà per decidere se il risanamento è ragionevolmente perseguibile. In sintesi servono i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non li deposita, le dichiarazioni dei redditi e IRAP), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi, una relazione sull’attività in concreto esercitata, un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo particolareggiata ministeriale e un piano finanziario per i sei mesi successivi.

Per un negozio, tre di questi documenti fanno la differenza tra un’istanza credibile e una destinata a naufragare: la valorizzazione realistica delle rimanenze di magazzino, il piano finanziario a sei mesi costruito sulla stagionalità reale degli incassi, e il progetto di piano che spiega perché il punto vendita, alleggerito del debito, torna a stare in piedi.

Il progetto di piano non è un tema di narrativa: deve dire dove si taglia, cosa si rinegozia, quanta cassa genera l’attività ogni mese e quanta se ne può destinare ai creditori. Prima di depositare, sulla piattaforma è disponibile anche un test pratico che consente una prima autovalutazione della sostenibilità del debito rispetto ai flussi. Chi lo compila con onestà scopre subito se sta portando all’esperto un progetto o un’illusione.


Chi è questo esperto? Sta dalla mia parte o dalla parte dei creditori?

Da nessuna delle due, ed è precisamente questo che lo rende utile. L’esperto è un professionista terzo e indipendente, iscritto in un apposito elenco tenuto presso le Camere di commercio, con requisiti di esperienza specifica in materia di ristrutturazioni. Non è un consulente dell’imprenditore, non è un rappresentante dei creditori, non è un ausiliario del giudice.

Il suo compito è agevolare le trattative. Convoca l’imprenditore senza indugio dopo aver accettato l’incarico, esamina la documentazione, forma il proprio giudizio sulla perseguibilità del risanamento, convoca i creditori, conduce gli incontri, sollecita, media, propone. Se ritiene che non ci siano prospettive concrete, lo dice e archivia. Se ritiene che le trattative si stiano svolgendo in modo scorretto, lo mette per iscritto: e come vedremo, quella annotazione ha conseguenze pesantissime.

Sulla durata: l’incarico è tarato su centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili di ulteriori centottanta nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, CCII. Non è un tempo infinito, ma per un negozio è quasi sempre sufficiente, perché il numero di controparti da mettere d’accordo è contenuto: il Fisco, uno o due istituti di credito, il proprietario del locale, un gruppo di fornitori.

Un’ultima cosa che nessuno dice con chiarezza. L’esperto è il primo lettore imparziale della sua situazione, e va trattato come tale: chi gli nasconde un debito, una revocatoria potenziale o un pignoramento in corso non sta proteggendo la propria posizione, la sta distruggendo. Il compenso dell’esperto, per completezza, non è a discrezione delle parti: è determinato secondo i parametri fissati dalla legge e dal relativo decreto ministeriale, in funzione della dimensione dell’attivo.


Se chiedo le misure protettive, il Fisco smette davvero di pignorarmi il conto?

Sì, ma con effetti che decorrono da un momento preciso e con dei limiti che è meglio conoscere prima. Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o anche successivamente, tramite la piattaforma. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore, né acquisire diritti di prelazione non concordati.

Tradotto per chi ha un negozio: si ferma il pignoramento presso terzi sul conto corrente dove transitano gli incassi POS, si ferma il pignoramento del magazzino, si ferma l’ipoteca dell’Agente della riscossione sull’immobile.

Attenzione ai due limiti. Il primo: le misure protettive non operano nei confronti dei crediti dei lavoratori, che restano fuori dallo scudo. Il secondo: le misure non sono automatiche e definitive. Vanno confermate. Entro trenta giorni dalla pubblicazione occorre depositare ricorso al tribunale, che fissa l’udienza entro dieci giorni e decide se confermarle, modificarle o revocarle. La durata è compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta.

C’è poi l’effetto che più conta quando un creditore ha già chiesto il fallimento: fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata (art. 18, comma 4, CCII). Perché questo scudo operi, però, la giurisprudenza è netta: l’accesso alla composizione negoziata deve essere accompagnato dalla richiesta di misure protettive.

Il tribunale, comunque, non firma a scatola chiusa. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII ma ha respinto quelle atipiche richieste dall’impresa — il divieto di azioni monitorie e l’inibizione della segnalazione in Centrale Rischi — per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Vale la pena chiedere ciò che serve, non tutto ciò che si desidera.

FaseAttoTermineDavanti a chi
AccessoIstanza di nomina dell’esperto con i documenti dell’art. 17, comma 3Piattaforma telematica nazionale (Camera di commercio)
NominaIndividuazione dell’esperto (per le imprese sotto soglia, dal segretario generale della CCIAA)Pochi giorni lavorativiCommissione / segretario generale
AvvioConvocazione dell’imprenditore da parte dell’espertoEntro due giorni lavorativi dall’accettazioneEsperto
ProtezionePubblicazione dell’istanza di misure protettiveEffetti dal giorno della pubblicazioneRegistro delle imprese
ConfermaRicorso per la conferma delle misure protettiveEntro 30 giorni dalla pubblicazioneTribunale competente ex art. 27 CCII
UdienzaComparizione di imprenditore, esperto e creditori intervenutiEntro 10 giorni dal deposito del ricorsoTribunale
DurataConferma ed eventuale proroga delle misureDa 30 a 120 giorni, fino a un massimo di 240Tribunale
TrattativeIncontri con Fisco, banche, locatore, fornitori180 giorni, prorogabili di ulteriori 180Esperto
FiscoProposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, con relazione del professionista indipendenteNel corso delle trattativeAgenzie fiscali e AdER, con autorizzazione del tribunale all’esecuzione
Atti straordinariIstanza per finanziamenti prededucibili o cessione d’azienda ex art. 22In corso di proceduraTribunale
ChiusuraRelazione finale dell’esperto e scelta dello sboccoAl termine delle trattativePiattaforma / Registro delle imprese

Come funziona in concreto la trattativa con l’Agenzia delle Entrate? Chi decide se accettano?

Decidono loro, e questo è il punto più importante di tutta la procedura. Nella composizione negoziata non esiste il cram down: il tribunale non può imporre all’Erario un accordo che l’Erario ha rifiutato. Se l’Agenzia dice no, quel no resta. È una differenza radicale rispetto all’accordo di ristrutturazione o al concordato, dove l’omologazione forzosa è possibile al ricorrere di determinate soglie di soddisfacimento.

Questo apparente svantaggio ha però un contraltare notevole: nella composizione negoziata non è prevista alcuna percentuale minima di soddisfacimento del credito erariale. Nell’accordo di ristrutturazione, per ottenere l’omologazione forzosa, bisogna offrire percentuali elevate fissate dalla legge. Qui no: la misura la determina la trattativa, ancorata a un unico criterio sostanziale, la convenienza.

La proposta va costruita così: si quantifica con precisione il debito verso ciascuna Agenzia, si costruisce l’offerta (quanto, in quanto tempo, con quali garanzie), e la si accompagna con la relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Non è un adempimento formale: è il cuore della trattativa. L’Agenzia non sta facendo un favore a nessuno, sta scegliendo l’opzione che porta più gettito.

L’ha detto in modo cristallino il Tribunale di Monza con il provvedimento del 31 dicembre 2025: l’adesione dell’Erario a una proposta di ristrutturazione del debito non è una rinuncia indiscriminata al credito, ma la soluzione efficiente di fronte all’irrecuperabilità che deriverebbe dall’incapienza dell’attivo nello scenario liquidatorio. E il controllo che il giudice svolge, quando autorizza l’esecuzione dell’accordo, verte proprio su questo confronto.

Accanto alla transazione, come si diceva, opera l’art. 25-bis CCII: riduzione degli interessi alla misura legale sui debiti tributari che maturano durante la procedura, riduzione delle sanzioni alla misura minima, dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti pregressi oggetto della composizione nelle ipotesi dell’art. 23, comma 2, e una rateazione speciale fino a settantadue rate mensili — elevabili fino a centoventi in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà — per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo. Tutti benefici che decadono, per espressa previsione del comma 6, se poi si apre la liquidazione giudiziale o controllata o viene accertata l’insolvenza.


E se durante le trattative mi serve liquidità per comprare la merce della stagione?

Si può fare, ma serve l’autorizzazione del tribunale, e va chiesta prima. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, cioè finanziamenti che, in caso di successiva procedura concorsuale, verranno pagati prima degli altri crediti. È lo strumento che rende possibile il “ponte”: senza merce sugli scaffali un negozio non genera cassa, e senza cassa non c’è piano che tenga.

L’autorizzazione non è automatica. Il tribunale verifica la funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, sentito l’esperto. Il che significa che l’istanza va documentata: quanto serve, per comprare cosa, con quale marginalità attesa, in quanto tempo rientra.

Lo stesso articolo consente altre operazioni rilevanti per il commercio al dettaglio: la cessione dell’azienda o di un ramo — per esempio il punto vendita che funziona, separato da quello che perde — senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, del codice civile, cioè senza che l’acquirente si accolli i debiti pregressi. È lo strumento che ha consentito, ad esempio, al Tribunale di Parma di autorizzare una cessione d’azienda in sede di composizione negoziata con provvedimento del 16 gennaio 2026.

Sul fronte bancario, il correttivo-ter ha rafforzato la posizione dell’imprenditore: l’art. 16, comma 5, CCII impone che la decisione di revoca o sospensione degli affidamenti sia motivata con l’indicazione delle ragioni specifiche, e chiarisce che la prosecuzione dei rapporti non costituisce di per sé fonte di responsabilità per la banca. La regola dell’art. 18, comma 5, CCII è ancora più netta: le banche nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare gli affidamenti già concessi, e possono sospenderli soltanto fino alla conferma delle misure. Una volta intervenuta la conferma, quella sospensione non può essere mantenuta, salva l’applicazione della disciplina eccezionale di vigilanza prudenziale: è quanto ha affermato il Tribunale di Milano nel decidere proprio sulle misure volte a evitare il congelamento delle linee di credito.


Ho una s.n.c. con mio fratello: le misure protettive coprono anche noi soci o solo la società?

È una domanda che riguarda moltissime attività commerciali a conduzione familiare, e la risposta va cercata nel caso concreto. Nelle società di persone il socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio dei debiti sociali: se lo scudo coprisse solo la società, i creditori si limiterebbero a spostare il tiro sui soci, e la protezione sarebbe carta straccia.

La giurisprudenza di merito si è mossa in senso protettivo. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha affrontato proprio la richiesta di conferma delle misure protettive e di concessione di misure cautelari estese anche al socio illimitatamente responsabile, riconoscendo l’ammissibilità di presidi di tutela funzionali alla riuscita del piano di risanamento. La logica è quella: se aggredire il patrimonio personale del socio significa far saltare la trattativa, la misura serve al risanamento e non solo al comfort del debitore.

Va detto con altrettanta chiarezza che non si tratta di un automatismo. Ogni estensione va richiesta, motivata e ancorata a un pericolo concreto e attuale per le trattative. Il Tribunale di Nola, nel provvedimento già citato, ha respinto misure atipiche proprio perché non era stato dimostrato il pregiudizio.

Su questo terreno lo Studio Monardo lavora con un vantaggio strutturale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, il che significa che la richiesta di misure protettive viene costruita sapendo già come reggerà in sede di conferma, di eventuale reclamo e nei gradi successivi.

Un ultimo avvertimento per le imprese familiari: quando il negozio è una ditta individuale, la distinzione tra patrimonio d’impresa e patrimonio personale semplicemente non esiste. Il conto personale, l’auto, la casa non intestata al coniuge sono tutti aggredibili. Ragione in più perché la protezione, se serve, vada chiesta subito e non dopo il primo pignoramento.


I contributi INPS commercianti li posso stralciare come l’IVA?

No, e questo è il limite più insidioso della composizione negoziata per un commerciante. L’accordo transattivo del comma 2-bis dell’art. 23 CCII può essere concluso soltanto con le Agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione. I contributi previdenziali e i premi assicurativi — quindi la gestione commercianti INPS, i contributi dei dipendenti, l’INAIL — restano fuori dal perimetro.

Per chi ha un negozio è un problema serio, perché il debito da gestione commercianti si accumula silenziosamente e in pochi anni raggiunge cifre a cinque zeri. Le strade praticabili sono tre, e vanno valutate insieme, non in alternativa cieca.

La prima: la rateizzazione ordinaria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione per i carichi già affidati, che dopo la riforma del D.Lgs. 110/2024 consente, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, fino a 84 rate mensili su semplice dichiarazione di temporanea difficoltà per importi fino a 120.000 euro, e da 85 fino a un massimo di 120 rate documentando la difficoltà economico-finanziaria. Per importi superiori a 120.000 euro l’istanza va sempre documentata. Nulla vieta che questa dilazione corra in parallelo alla composizione negoziata, coprendo la parte contributiva mentre la trattativa affronta quella fiscale.

La seconda: uscire dalla composizione verso uno strumento che consenta la transazione contributiva, tipicamente l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 CCII, dove INPS e INAIL possono essere coinvolti nella proposta.

La terza, per l’impresa sotto soglia: il concordato minore ex art. 74 CCII, che consente di trattare unitariamente l’intero passivo, contributi compresi, con l’assistenza dell’OCC.

La scelta tra queste tre vie non è una preferenza tecnica: determina quanto debito residuo resterà addosso all’imprenditore alla fine del percorso, ed è per questo che va fatta all’inizio, non quando le trattative sono già ferme.


Il proprietario del locale minaccia lo sfratto e un fornitore vuole risolvere il contratto: possono farlo?

Se le misure protettive sono state pubblicate e confermate, in buona parte no. La legge prevede che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza.

È una tutela pensata esattamente per situazioni come la sua. Per un negozio, il contratto di locazione commerciale e i rapporti di fornitura continuativa sono l’ossatura dell’azienda: se saltano quelli, non c’è risanamento possibile, perché senza locale e senza merce non c’è più impresa da risanare, c’è solo un patrimonio da liquidare.

Il perimetro di questa protezione, però, va letto con precisione. Copre l’inadempimento anteriore, non quello successivo: se dopo la pubblicazione lei smette di pagare i canoni correnti, il locatore torna pienamente legittimato ad agire. Le trattative non sono una moratoria generale, sono una tregua sul pregresso.

In pratica, la regola che l’esperto ripeterà fino allo sfinimento è questa: il debito vecchio si negozia, il debito nuovo si paga. Un’attività commerciale che durante la composizione negoziata continua ad accumulare IVA non versata e canoni scaduti sta comunicando ai creditori — e all’esperto — che il piano non funziona. E quella comunicazione finisce nella relazione finale.

Sul fronte bancario vale quanto detto sopra: divieto di revoca degli affidamenti, sospensione ammessa solo fino alla conferma. Su quello della reputazione creditizia, invece, la protezione non arriva: il Tribunale di Nola ha respinto la richiesta di inibire la segnalazione in Centrale Rischi, ritenendo prevalente l’interesse alla trasparenza informativa del sistema.


Se la trattativa fallisce, cosa mi succede? Fallisco automaticamente?

No. L’esito negativo della composizione negoziata non produce alcun fallimento automatico. Quando le trattative non approdano a un accordo, l’esperto redige la relazione finale e l’istanza viene archiviata. Da lì si apre un ventaglio di strade, che per l’impresa sotto soglia l’art. 25-quater, comma 4, individua nel concordato minore, nella liquidazione controllata e nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il concordato semplificato è lo sbocco più discusso, perché è l’unico strumento del Codice che consente l’omologazione senza il voto dei creditori. Proprio per questo l’accesso è sorvegliato con severità.

Due pronunce recentissime hanno definito i confini. Con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 la Prima Sezione della Cassazione ha stabilito che il controllo del tribunale sull’ammissibilità della proposta non si esaurisce nella verifica formale della documentazione e dell’esistenza delle attestazioni dell’esperto, ma si estende alla legalità sostanziale, alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità del piano; il principio è stato ribadito con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026.

E poi c’è la pronuncia che ogni commerciante con debiti fiscali dovrebbe conoscere: la Cassazione n. 503/2026 ha negato l’accesso al concordato semplificato a un debitore che aveva condotto le trattative senza mai formulare una proposta di transazione fiscale, pur essendo evidente fin dall’inizio che soltanto la falcidia del credito erariale poteva risolvere la crisi. Conclusione: mancavano i presupposti di buona fede e correttezza richiesti dall’art. 25-sexies CCII.

Tradotto: chi entra in composizione negoziata lasciando il debito fiscale fuori dal tavolo non solo perde l’occasione di ridurlo, ma rischia di precludersi anche la via d’uscita successiva.

Nella stessa direzione si muove la giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive richiesta dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione per carenza di buona fede nella conduzione delle trattative. E il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale la conferma delle misure era già stata negata per assenza di prospettive di risanamento.


Se apro questa procedura, lo verranno a sapere tutti? Il mio negozio vive di clienti abituali.

Dipende da una scelta che fa lei, e non è una scelta banale. La composizione negoziata è per sua natura riservata: la nomina dell’esperto e lo svolgimento delle trattative non sono di pubblico dominio. Il momento in cui la riservatezza si rompe è quello della richiesta di misure protettive, perché l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese ed è da quella pubblicazione che decorrono gli effetti.

Questo genera un vero bivio strategico. Chi ha bisogno dello scudo — perché c’è un pignoramento in arrivo o un’istanza di liquidazione giudiziale pendente — accetta la pubblicità come prezzo della protezione. Chi invece ha ancora respiro può condurre le trattative in silenzio.

Per un’attività al dettaglio, dove l’affidabilità percepita dai fornitori è capitale operativo, la valutazione va fatta con freddezza. Nella pratica commerciale, i fornitori strategici si accorgono comunque delle difficoltà prima di qualsiasi pubblicazione: se ne accorgono dagli insoluti. La riservatezza tutela l’immagine verso il pubblico dei clienti, molto meno verso chi le vende la merce.

La rassicurazione fondata è questa: nessuna insegna viene rimossa, nessun cartello viene affisso, il negozio resta aperto e l’imprenditore continua a gestirlo. Il limite reale, altrettanto onesto, è che dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive chiunque consulti il registro delle imprese può leggerne l’esistenza, e le banche lo vedranno.

Va aggiunto che la segnalazione in Centrale Rischi non viene sospesa: come si è visto, la giurisprudenza ha escluso che possa essere inibita in via cautelare.


Rischio di perdere la casa? Rispondo con i beni personali?

Se è titolare di una ditta individuale o socio illimitatamente responsabile, sì: risponde con tutto il suo patrimonio. È la ragione per cui la composizione negoziata, per lei, non è un’opzione tra le tante.

Il debito fiscale di un negozio è quasi sempre un debito che ha già superato lo schermo dell’impresa. L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sull’immobile per debiti oltre le soglie di legge, può pignorare il conto corrente, può fermare i veicoli. Senza uno strumento che congeli queste iniziative e apra una trattativa, il patrimonio personale viene eroso in ordine sparso, senza alcun disegno.

Le misure protettive dell’art. 18 CCII proteggono il patrimonio dell’imprenditore, e la giurisprudenza — come si è visto con l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2025 — ha aperto alla tutela anche del socio illimitatamente responsabile quando ciò è funzionale al risanamento.

C’è poi un orizzonte ulteriore che va conosciuto fin da subito. Se il negozio non è salvabile e l’attività va chiusa, la persona fisica non resta necessariamente incatenata al debito residuo per sempre: il concordato minore e la liquidazione controllata, procedure alle quali l’impresa sotto soglia può accedere in uscita dalla composizione negoziata, conducono all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti non soddisfatti.

Il messaggio va detto senza indorarlo: l’obiettivo primario è salvare l’attività, ma se l’attività non è salvabile l’obiettivo diventa salvare la persona. Sono due traguardi diversi, e vanno perseguiti con strumenti diversi — mai confondendoli, mai rinviando la scelta.


Quanto tempo ho davvero prima che mi chiudano il negozio?

Meno di quanto suggerisca la lentezza apparente del Fisco, e più di quanto suggerisca il panico. Proviamo a mettere in fila i tempi reali, perché è l’unico modo per prendere decisioni sensate.

Dal mancato versamento di un’IVA periodica alla comunicazione di irregolarità passano mesi. Dalla comunicazione all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella passano altri mesi. Dalla cartella, il debitore ha sessanta giorni per pagare o reagire; decorsi quelli, l’Agente della riscossione può procedere, con i limiti e le soglie previsti dalla legge per ciascuna forma di espropriazione. Il pignoramento presso terzi sul conto corrente è la misura più rapida e, per un negozio che vive di incassi elettronici quotidiani, la più letale: blocca la liquidità operativa da un giorno all’altro.

Nel frattempo corrono le segnalazioni dell’art. 25-novies, che arrivano entro sessanta giorni dal superamento delle soglie per INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sul versante opposto, i tempi della protezione sono rapidi: la pubblicazione dell’istanza produce effetti immediati, il ricorso per la conferma va depositato entro trenta giorni e l’udienza si tiene entro dieci giorni dal deposito.

La rassicurazione fondata: chi si muove prima di un pignoramento ha quasi sempre il tempo tecnico per costruire la protezione. Il limite reale, altrettanto vero: le misure protettive hanno un tetto massimo di duecentoquaranta giorni, e oltre quel termine lo scudo generalizzato non è più disponibile.

Dopo la scadenza resta uno spazio, ma stretto. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha ammesso la concessione di misure cautelari nei confronti di singoli creditori individuati anche dopo l’esaurimento dei duecentoquaranta giorni, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura sia necessaria a salvaguardare trattative con apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori inibiti non siano gravemente pregiudicati; ha però escluso tutele che travolgano retroattivamente procedimenti esecutivi già in corso. Nella stessa direzione il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 17 ottobre 2025.


E se non ho più niente da offrire? Se il negozio non guadagna più?

Allora la risposta onesta è che la composizione negoziata potrebbe non essere lo strumento giusto, e chi le dicesse il contrario le farebbe un danno.

L’art. 12 CCII richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Se il punto vendita ha perso il mercato, se i margini sono strutturalmente negativi, se il canone di locazione è fuori scala rispetto al fatturato e non è rinegoziabile, nessun accordo con l’Agenzia delle Entrate risolve il problema: si otterrebbe soltanto di trasformare un debito insostenibile in un piano di rate ugualmente insostenibile, decadendo alla terza scadenza.

L’esperto se ne accorge, e archivia. Peggio ancora: se le trattative vengono trascinate senza prospettive, si compromette anche l’accesso agli sbocchi successivi, come insegna la citata Cassazione n. 503/2026.

In queste situazioni il percorso corretto è diverso e passa dagli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore, se c’è un residuo di continuità o un apporto di risorse esterne, oppure la liquidazione controllata, con l’obiettivo dell’esdebitazione della persona fisica.

La verifica preliminare, quindi, non è un adempimento burocratico: è la decisione più importante dell’intero percorso, e va fatta sui numeri veri del negozio — margine per metro quadro, rotazione del magazzino, incidenza del canone, costo del personale — non sulle speranze.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Le seguenti sono simulazioni dimostrative, costruite su dati verosimili per illustrare il meccanismo: non sono casi seguiti dallo Studio, ma esercizi di calcolo utili a capire come si muovono i numeri.

Prima ipotesi — negozio di abbigliamento, ditta individuale, impresa sotto soglia. Ricavi 2025: 214.600 €. Magazzino a valori di realizzo: 63.800 €. Attrezzature e arredi: 11.400 €. Debiti: IVA non versata 2022-2024 per 74.300 €, ritenute non versate 9.180 €, IRPEF e IRAP 18.700 €, il tutto in parte già affidato all’Agente della riscossione per complessivi 96.400 € tra imposte, sanzioni e interessi; contributi INPS gestione commercianti 27.900 €; fornitori 48.200 €; banca (scoperto e finanziamento) 71.500 €. Totale passivo: 217.100 €. Scenario liquidatorio: realizzo del magazzino a saldo di stock, diciamo il 35% del valore, pari a 22.330 €, più 3.000 € di attrezzature usate; al netto delle spese di procedura, ai creditori privilegiati e chirografari resterebbe una frazione minima, e l’avviamento andrebbe integralmente perduto. Percorso di composizione negoziata: istanza depositata il 14 aprile, misure protettive pubblicate il giorno stesso, ricorso per la conferma depositato il 6 maggio, udienza entro dieci giorni, conferma per 120 giorni. Durante le trattative viene formulata una proposta transattiva ex art. 23, comma 2-bis, corredata dalla relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. La proposta prevede il pagamento dell’imposta in misura ridotta e lo stralcio integrale di sanzioni e interessi, dilazionato su un orizzonte pluriennale, sostenuto dai flussi del negozio e da un apporto di un familiare. Parallelamente, il debito contributivo — che non può entrare nella transazione — viene sistemato con una dilazione ordinaria presso l’Agente della riscossione. I fornitori accettano una moratoria; la banca, in forza dell’art. 18, comma 5, non revoca l’affidamento. L’esito dipende dall’adesione dell’Erario, che non è imposta da alcun giudice: è la relazione di convenienza a fare la differenza, perché documenta che l’accordo rende all’Erario più di quanto renderebbe la liquidazione.

Seconda ipotesi — s.r.l. con due punti vendita di articoli per la casa, impresa sopra soglia. Ricavi 2025: 1.148.000 €, con un punto vendita in utile (margine operativo 71.300 €) e uno strutturalmente in perdita (-58.900 €). Debiti fiscali per 312.400 €, contributivi per 64.100 €, verso fornitori per 227.800 €, bancari per 190.000 €. Un creditore ha depositato istanza di liquidazione giudiziale il 3 febbraio. Mossa immediata: accesso alla composizione negoziata con contestuale richiesta di misure protettive. Dalla pubblicazione, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCII. Nel corso delle trattative si chiede al tribunale, ex art. 22 CCII, l’autorizzazione alla cessione del ramo d’azienda corrispondente al punto vendita in utile, senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. Il ricavato alimenta la proposta ai creditori; il punto vendita in perdita viene chiuso, riducendo il canone di locazione e il costo del personale. Se le controparti convergono, si chiude con un accordo ex art. 23 CCII. Se non convergono nonostante una conduzione corretta e trasparente attestata dall’esperto, resta la via del concordato semplificato ex art. 25-sexies, dove però il tribunale eserciterà il controllo pieno delineato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Se domani il mio negozio chiudesse e venisse liquidato, quanto incasserebbe davvero l’Agenzia delle Entrate?”

Nessun imprenditore la formula spontaneamente. Eppure è la domanda su cui ruota l’intera trattativa fiscale, perché il criterio con cui l’Erario valuta una proposta transattiva non è morale né discrezionale: è comparativo. L’Agenzia confronta ciò che le viene offerto con ciò che otterrebbe nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale. Se l’offerta è superiore, aderire è la scelta razionale; se è inferiore, il rifiuto è quasi obbligato.

È esattamente il ragionamento che il Tribunale di Monza ha esplicitato nel provvedimento del 31 dicembre 2025 autorizzando l’esecuzione di un accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis: l’adesione dell’Erario non è rinuncia indiscriminata al credito, ma soluzione efficiente a fronte dell’irrecuperabilità determinata dall’incapienza dell’attivo.

Ora si provi a rispondere davvero, con i numeri di un negozio. Cosa c’è da liquidare? Il magazzino, che in una vendita forzata realizza una frazione del valore di carico. Gli arredi e le attrezzature, il cui valore di realizzo è spesso simbolico. I crediti verso clienti, che nel dettaglio sono quasi inesistenti perché si incassa alla cassa. L’avviamento, che senza l’imprenditore evapora. E su questo attivo esiguo gravano prima le spese di procedura e i crediti privilegiati di grado poziore, tra cui quelli dei lavoratori.

Il risultato è che, nella maggioranza delle piccole attività commerciali, lo scenario liquidatorio restituisce all’Erario una percentuale bassissima del proprio credito. Ed è proprio questa debolezza dell’alternativa a costituire la forza negoziale dell’imprenditore.

Da qui discendono due conseguenze operative che vale la pena mettere in chiaro. La prima: la relazione del professionista indipendente sulla convenienza non è un allegato burocratico, è l’atto più importante del fascicolo, e va costruita con dati verificabili — perizie sul magazzino, valori di realizzo documentati, tempi stimati della liquidazione. La seconda: più si aspetta, più l’attivo si assottiglia e più quel confronto perde efficacia. Chi arriva al tavolo quando il magazzino è già stato svenduto e il conto già pignorato ha perso il proprio argomento migliore.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali aggiornati che orientano oggi la materia. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui conta in una crisi da commercio al dettaglio.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641 (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) — Il vaglio del tribunale sulla domanda di concordato semplificato non si esaurisce nella ritualità formale: si estende alle condizioni di ammissibilità, alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta, comprendendo l’attendibilità delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto. Rilevanza: chi conta sul concordato semplificato come rete di sicurezza deve sapere che la rete viene controllata a maglie strette.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1353 — Ribadisce il principio dell’ordinanza n. 31641/2025 sull’ampiezza del controllo di ammissibilità. Rilevanza: l’orientamento è ormai consolidato, non episodico.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 9 gennaio 2026, n. 544 — L’accesso alla composizione negoziata è consentito tanto in situazione di squilibrio patrimoniale e di crisi quanto in stato di insolvenza conclamata, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile; conseguentemente al concordato semplificato può ricorrere anche il debitore insolvente. Rilevanza: smonta la convinzione, diffusissima tra i commercianti, che “ormai è tardi”.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 9 gennaio 2026, n. 545 — Interviene sulla portata del rinvio operato dall’art. 25-sexies, comma 8, CCII all’art. 106 dello stesso Codice. Rilevanza: completa il quadro delle regole applicabili alla fase esecutiva del concordato semplificato.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 gennaio 2026, n. 620 — È inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul provvedimento con cui il tribunale, in limine, abbia dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, non trattandosi di provvedimento decisorio. Rilevanza: definisce fin dove si può impugnare, e quindi quanto conta impostare bene il primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 16 gennaio 2026, n. 881 — Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono litisconsorti necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: chiarisce il corretto contraddittorio nella fase di impugnazione.

Corte di Cassazione, n. 503/2026 — Difettano i presupposti di buona fede e correttezza richiesti dall’art. 25-sexies CCII quando le trattative sono state condotte senza mai formulare una proposta di transazione fiscale, pur essendo evidente che soltanto la falcidia del credito erariale poteva risolvere la crisi. Rilevanza: è la pronuncia decisiva per chi ha un dissesto prevalentemente fiscale — ignorare il Fisco al tavolo pregiudica anche le uscite successive.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 ottobre 2025, n. 28574 — Afferma, con riferimento al concordato minore, un’analoga estensione del controllo giudiziale sull’ammissibilità. Rilevanza: riguarda direttamente lo sbocco tipico dell’impresa sotto soglia, cioè della maggior parte dei negozi.

Tribunale di Monza, 31 dicembre 2025 (Giud. Giovanetti) — Nell’autorizzare l’esecuzione di un accordo transattivo concluso ex art. 23, comma 2-bis, CCII il giudice verifica la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; l’adesione dell’Erario non integra rinuncia indiscriminata al credito ma soluzione efficiente a fronte dell’incapienza dell’attivo. Rilevanza: è il provvedimento che spiega come si vince, o si perde, una trattativa fiscale.

Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’impresa, 4 luglio 2025 (Est. De Simone) — Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII, restano ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione di titoli da parte di creditori singolarmente individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno apprezzabili prospettive di successo e i creditori inibiti non subiscono grave pregiudizio; sono invece inammissibili tutele che travolgano retroattivamente esecuzioni in corso. Rilevanza: indica cosa resta possibile quando lo scudo generale è esaurito.

Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025 (Giud. D’Alfonso) — Le istanze cautelari nella composizione negoziata possono essere formulate non solo contestualmente al ricorso per la conferma delle misure protettive, ma anche successivamente, per tutto il corso della procedura. Rilevanza: la protezione può essere modulata nel tempo, in funzione dei creditori che si muovono.

Tribunale di Nola, Sez. II civile, decreto 15 maggio 2025 (Giud. Paduano) — Confermate le misure tipiche dell’art. 18 CCII alla luce del progetto di risanamento e del parere dell’esperto; respinte quelle atipiche dirette a impedire azioni monitorie, escussione di garanzie e segnalazione in Centrale Rischi, per difetto di periculum e sproporzione. È stato inoltre affermato che l’efficacia erga omnes non richiede la citazione di tutti i creditori, essendo sufficienti pubblicazione nel registro delle imprese e comunicazione individuale. Rilevanza: insegna a chiedere misure proporzionate anziché massimaliste.

Tribunale di Palermo, ordinanza 4 aprile 2025 — Ammette, in sede di conferma delle misure protettive e di concessione di misure cautelari, presidi di tutela riferibili anche al socio illimitatamente responsabile, in quanto funzionali alla riuscita del piano di risanamento. Rilevanza: centrale per s.n.c. e s.a.s. familiari, forma giuridica diffusissima nel commercio.

Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, 8 ottobre 2025 (Giud. Baldissera) — La competenza a decidere sulla conferma delle misure protettive spetta al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè del luogo in cui si trova la sede legale al momento della domanda, anche se trasferita da meno di un anno, non trovando applicazione l’art. 28 CCII. Rilevanza: evita il vizio, tutt’altro che raro, di depositare il ricorso davanti al giudice sbagliato.

Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 — Archiviata dall’esperto la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, è preclusa al tribunale la pronuncia sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: la protezione si perde quando si perde la credibilità.

Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza del creditore nei confronti dell’impresa alla quale era già stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: mostra cosa accade a valle di una composizione avviata senza i presupposti.

Tribunale di Parma, 16 gennaio 2026 — Autorizza, in sede di composizione negoziata, la cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 22 CCII. Rilevanza: conferma la praticabilità della cessione del ramo sano, leva tipica per chi ha più punti vendita.

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’impresa, 26 giugno 2025 (Pres. De Simone, Rel. Rossetti) — Individua i presupposti di ammissibilità della domanda di concordato semplificato di gruppo proposta all’esito della composizione negoziata. Rilevanza: interessa le realtà commerciali articolate su più società collegate.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco le attività che lo Studio Monardo svolge in un percorso di composizione negoziata di un’attività commerciale gravata da debito fiscale.

  1. Ricostruiamo il debito reale, acquisendo il certificato unico dei debiti tributari, l’estratto di ruolo e la situazione debitoria complessiva presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, e separando imposta, sanzioni, interessi e aggi voce per voce.
  2. Verifichiamo la prescrizione e la regolarità delle notifiche di cartelle e intimazioni, perché una parte del carico può risultare non più esigibile prima ancora di sedersi al tavolo.
  3. Calcoliamo i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII per stabilire se l’impresa è sotto soglia, individuando così il binario procedurale dell’art. 25-quater e le uscite realmente disponibili.
  4. Costruiamo il progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo particolareggiata, con il piano finanziario a sei mesi calibrato sulla stagionalità del punto vendita.
  5. Depositiamo l’istanza sulla piattaforma con l’intero corredo documentale dell’art. 17, comma 3, e curiamo i rapporti con la Camera di commercio fino alla nomina dell’esperto.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive davanti al tribunale competente ex art. 27 CCII, e vi rappresentiamo l’imprenditore in udienza.
  7. Formuliamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, coordinando la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e seguendo l’istanza di autorizzazione all’esecuzione.
  8. Gestiamo il debito contributivo su un binario parallelo, con le dilazioni ordinarie o con lo strumento di regolazione idoneo, dato che INPS e INAIL restano fuori dalla transazione endo-negoziata.
  9. Predisponiamo le istanze ex art. 22 CCII per i finanziamenti prededucibili necessari al riassortimento del magazzino e per l’eventuale cessione del ramo d’azienda.
  10. Presidiamo il rapporto bancario, facendo valere il divieto di revoca degli affidamenti e l’obbligo di motivazione introdotto dal correttivo-ter.
  11. Prepariamo lo sbocco fin dal primo giorno: accordo ex art. 23, concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, con la documentazione già impostata per reggere il controllo di ammissibilità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’ultima abilitazione: essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dall’interno, sapere quali documenti l’esperto legge per primi, quali obiezioni solleva, cosa lo porta ad archiviare e cosa lo porta a certificare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Accanto a questa, in una crisi da negozio, opera la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, perché lo sbocco dell’impresa sotto soglia è quasi sempre il concordato minore o la liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta il fascicolo è lo stesso professionista che lo difende in tribunale, in Corte d’appello e — in quanto avvocato cassazionista — davanti alla Corte di cassazione. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva riscritta a metà percorso.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la quantificazione del debito fiscale, la valorizzazione del magazzino e la costruzione dei flussi sono lavoro da commercialista; le misure protettive, la trattativa con le Agenzie e la difesa in giudizio sono lavoro da avvocato. Nella crisi di un’attività commerciale le due dimensioni non si possono separare.


I tre messaggi da portare via

Primo: il debito fiscale, oggi, si tratta. Dal 28 settembre 2024 il comma 2-bis dell’art. 23 CCII consente di proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo di pagamento parziale o dilazionato già durante le trattative, senza soglie minime di soddisfacimento e senza dover prima entrare in una procedura concorsuale. Ciò che manca è il cram down: il consenso dell’Erario va conquistato con i numeri, non ottenuto da un giudice.

Secondo: il tempo è la variabile che determina l’esito. La forza negoziale dell’imprenditore coincide con quanto valore residuo esiste da proteggere. Ogni mese di attesa assottiglia il magazzino, erode l’avviamento e rende meno conveniente per il Fisco accordarsi anziché liquidare.

Terzo: la buona fede non è un requisito morale, è un requisito tecnico. Portare al tavolo tutti i creditori — Fisco compreso — e condurre le trattative con trasparenza è ciò che consente all’esperto di certificare la correttezza del percorso e che tiene aperte le vie d’uscita successive.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con i tre terreni su cui la partita si gioca: la composizione negoziata, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il debito fiscale e bancario, attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario; le uscite dell’impresa sotto soglia, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, con la continuità difensiva assicurata dall’abilitazione al patrocinio in Cassazione.

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