Quando arriva la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale — quella che quasi tutti continuano a chiamare “istanza di fallimento” — la prima domanda è sempre la stessa: quanto tempo resta. La risposta non è un numero solo. Non esiste, in questa materia, un termine unico di opposizione come accade per il decreto ingiuntivo. Esiste invece una catena di scadenze brevi, incastrate una nell’altra, che parte dal momento in cui la notifica si perfeziona e si chiude con la prima udienza davanti al tribunale. Il rischio principale è che la prima udienza venga attraversata senza aver depositato nulla: da quel momento alcune difese, in particolare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, non sono più proponibili.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno per tre ragioni verificabili. La materia è processuale e si gioca su nullità, decadenze e impugnazioni: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la difesa contro un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale può proseguire per reclamo davanti alla corte d’appello e poi in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva. La materia è di crisi d’impresa in senso proprio: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia abilitato al percorso che, se attivato in tempo, può bloccare la pronuncia di apertura. E quando l’impresa risulta sotto le soglie dimensionali, il binario corretto non è la liquidazione giudiziale ma il sovraindebitamento: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
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Cos’è davvero l’istanza di fallimento oggi: il quadro normativo
Sul piano normativo, il termine “fallimento” non appartiene più al diritto vigente. Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 e già modificato dal correttivo-ter, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, operativo dal 28 settembre 2024 — ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale. La sostituzione non è solo lessicale: cambia il procedimento, cambiano i termini, cambia il modo in cui il debitore può difendersi.
L’atto che il creditore deposita non è una “istanza” in senso tecnico, ma un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, che si innesta nel procedimento unitario disciplinato dagli articoli 40 e seguenti CCII. Va precisato che la legittimazione a proporlo non appartiene solo ai creditori: l’art. 37 CCII la riconosce anche al debitore stesso, agli organi e alle autorità con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa e al pubblico ministero. La Cassazione ha avuto occasione di ribadire la legittimazione del pubblico ministero e di chiarire, nella stessa decisione, che anche il finanziamento dei soci può essere valutato come debito della società (Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638). Analogamente, è stato riconosciuto che l’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. è legittimato a presentare la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale, senza che l’assemblea possa impedirglielo (Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 34881).
La ratio del procedimento è duplice. Da un lato la celerità: il legislatore vuole che l’accertamento dell’insolvenza avvenga in tempi compressi, perché ogni mese di ritardo erode il patrimonio destinato ai creditori. Dall’altro il contraddittorio: il debitore deve essere convocato, sentito e messo in condizione di produrre documenti. I due obiettivi convivono attraverso termini brevi ma rigidi, la cui violazione è sanzionata.
Va distinto l’istituto da altri che gli somigliano solo in apparenza. Il decreto ingiuntivo si oppone entro quaranta giorni dalla notifica, con un atto di citazione: lì il termine è uno solo e la sua scadenza produce l’esecutività definitiva del decreto. Il precetto si oppone davanti al giudice dell’esecuzione, e l’esecuzione riguarda singoli beni. Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale funziona in modo diverso: non c’è un termine per “opporsi”, c’è un’udienza a cui si viene convocati, e la difesa si costruisce prima di quell’udienza. Un esempio concreto rende l’idea. Un fornitore con un credito di 47.300 euro può scegliere di iscrivere ipoteca giudiziale e pignorare un immobile: colpisce un bene. Se invece deposita ricorso per la liquidazione giudiziale, non chiede di essere pagato su un bene: chiede al tribunale di accertare che l’impresa non è più in grado di pagare regolarmente nessuno, e di spossessarla dell’intero patrimonio. La posta in gioco è di natura diversa, e per questo la difesa deve essere impostata su un piano diverso.
La disciplina prevede infine che il procedimento si svolga davanti al tribunale in composizione collegiale (art. 40, comma 1, CCII) e che, nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore possa stare in giudizio personalmente (art. 40, comma 5, CCII). Va precisato che questa facoltà non equivale a una convenienza: l’art. 9, comma 2, CCII stabilisce come regola il patrocinio obbligatorio del difensore nei procedimenti del Codice, e la materia trattata — soglie dimensionali, stato di insolvenza, eccezioni di rito — è tecnica al punto che la comparizione personale, da sola, raramente produce una difesa efficace.
Requisiti, condizioni e termini: la mappa delle scadenze
In termini operativi, il tempo a disposizione dipende da due ordini di elementi: le condizioni sostanziali che rendono ammissibile la domanda (e che, se contestate con successo, la fanno cadere) e i termini processuali che scandiscono il procedimento.
Le condizioni sostanziali sono tre e vanno verificate una per una.
La prima è la qualità di imprenditore commerciale non minore. L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti; ricavi annui, comunque risultanti, non superiori a 200.000 euro; ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. Il superamento anche di uno solo di questi limiti espone alla liquidazione giudiziale. Va precisato un punto che pesa moltissimo in giudizio: la prova del mancato superamento delle soglie grava sul debitore, e non può essere ricavata in via presuntiva né dedotta dalla semplice inattività apparente dell’impresa (Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025).
La seconda è il superamento della soglia di indebitamento: l’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Non occorre che sia il creditore ricorrente ad avere un credito di quell’entità: rileva l’indebitamento complessivo accertato.
La terza è il limite temporale legato alla cessazione dell’attività: l’art. 33, comma 1, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale (o controllata) entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, comma 2, CCII).
I termini processuali sono invece i seguenti, con le rispettive decorrenze.
Il tribunale convoca le parti con decreto non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso (art. 41, comma 1, CCII). Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (art. 41, comma 2, CCII). Entrambi possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore delegato, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza (art. 41, comma 3, CCII). Il decreto fissa poi un termine, fino a sette giorni prima dell’udienza, per il deposito di memorie (art. 41, comma 4, CCII).
Il termine più critico, però, è quello della prima udienza: l’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, pendente un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da altri, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — deve essere proposta a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Dopo, non può più essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento di liquidazione giudiziale. Unica eccezione prevista dalla norma: il termine non si applica se la domanda è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, CCII.
Un chiarimento sulla sospensione feriale. Il periodo di sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Va precisato però che l’art. 9, comma 1, CCII dispone espressamente che essa non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo che il Codice stesso non preveda diversamente. Il principio è stato applicato con nettezza dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile per tardività un ricorso proposto confidando nella pausa estiva (Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690).
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 45 giorni per la convocazione delle parti (art. 41, c. 1) | Deposito del ricorso | Ordinatorio, rivolto al tribunale | Nessuna decadenza; incide solo sui tempi effettivi del procedimento |
| Non meno di 15 giorni tra notifica e udienza (art. 41, c. 2) | Perfezionamento della notifica | Termine a difesa, posto nell’interesse del debitore | Nullità del decreto di convocazione e, a valle, della sentenza, salva sanatoria per raggiungimento dello scopo |
| Termine per memorie e costituzione, fino a 7 giorni prima dell’udienza (art. 41, c. 4) | Data dell’udienza, a ritroso | Fissato dal decreto; la giurisprudenza di merito ne esclude la perentorietà | Il debitore non decade dalla difesa, ma perde la trattazione scritta e arriva in udienza senza documenti valutati |
| Prima udienza: deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione (art. 40, c. 10) | Udienza effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato | Perentorio, a pena di decadenza, non prorogabile | Preclusione definitiva: la domanda non è più proponibile fino alla conclusione del procedimento |
| 60 giorni per la domanda all’esito della composizione negoziata (art. 40, c. 10, ultimo periodo) | Comunicazione ex art. 17, c. 8, CCII | Perentorio | Si ricade nel termine ordinario, già maturato |
| Intervento dei terzi legittimati e del PM (art. 41, c. 5) | Fino alla rimessione al collegio | Preclusivo | Oltre quel momento l’intervento non è ammesso |
| 30 giorni per il reclamo contro la sentenza (art. 51, c. 1) | Notificazione della sentenza per le parti; iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati | Perentorio | Decadenza dall’impugnazione; la sentenza diventa definitiva |
| 30 giorni per il ricorso per cassazione (art. 51, c. 13) | Notificazione della sentenza d’appello | Perentorio, non soggetto a sospensione feriale | Inammissibilità del ricorso |
La procedura passo dopo passo: chi fa cosa, entro quando
1. Il deposito del ricorso e i primi adempimenti
Il creditore deposita il ricorso presso il tribunale competente. L’atto deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, ed è sottoscritto dal difensore munito di procura (art. 40, comma 2, CCII). Il cancelliere trasmette la domanda al pubblico ministero. Il debitore, in questa fase, non sa ancora nulla: il tempo utile non è ancora cominciato a decorrere per lui.
2. Il decreto di convocazione
Il tribunale convoca le parti con decreto entro quarantacinque giorni dal deposito. Il decreto fissa la data dell’udienza e il termine per il deposito delle memorie. È il documento da leggere per primo, prima ancora del ricorso: contiene le due date che scandiscono tutto.
3. La notifica e il suo perfezionamento
Questo è il punto in cui il tempo del debitore inizia davvero a scorrere, ed è anche il punto in cui si commettono più errori. La disciplina prevede una sequenza a cascata.
Il ricorso e il decreto di convocazione sono notificati a cura dell’ufficio, all’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC (art. 40, comma 6, CCII).
Se la notifica via PEC non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, in un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo all’inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata (art. 40, comma 7, CCII).
Se invece l’esito negativo dipende da cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue di persona a norma dell’art. 107, primo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i non iscritti, presso la residenza. Quando neppure questo è possibile, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale, e si perfeziona nel momento stesso del deposito (art. 40, comma 8, CCII).
La conseguenza pratica è severa: chi ha lasciato scadere o disattivare la PEC non guadagna tempo, lo perde. La Cassazione ha stabilito che la notifica presso la casa comunale è valida anche nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese che non abbia mantenuto attiva la casella PEC, trattandosi di irreperibilità colpevole, dato che l’art. 33, comma 2, CCII impone di mantenere attivo il domicilio digitale per un anno dalla cancellazione (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370). È stata inoltre ritenuta valida la notifica effettuata all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese anche quando quell’indirizzo era stato attribuito d’ufficio (Cass. civ., Sez. I, n. 16186/2026).
4. La verifica della competenza
Prima di scrivere una riga di difesa nel merito, si verifica se il tribunale adito è competente. La competenza si radica nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII), con presunzioni legate alla sede legale e regole particolari per le imprese di rilevante dimensione. L’eccezione di incompetenza va sollevata subito. Va segnalato che, se il procedimento è stato trasferito a seguito di regolamento di competenza e la riassunzione è tardiva, il vizio, se non rilevato d’ufficio, deve essere fatto valere con il reclamo contro la sentenza (Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599).
5. La costituzione del debitore e il deposito documentale
Entro il termine indicato nel decreto — fino a sette giorni prima dell’udienza — il debitore si costituisce depositando memoria difensiva. Nel costituirsi deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non soggetto all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, ovvero relative all’intera esistenza dell’impresa se di durata minore (art. 41, comma 4, CCII).
Questo deposito non è un adempimento burocratico: è la prova con cui si dimostra di essere impresa minore, o di non essere insolventi, o che i debiti scaduti restano sotto la soglia. Va precisato che la giurisprudenza di merito ha escluso la natura perentoria del termine per le memorie, riconoscendo al debitore non costituito la possibilità di comparire in udienza ed esporre e documentare la propria posizione (in questo senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Catania). Ma affidarsi a questa apertura è una scelta rischiosa: il collegio decide su ciò che ha potuto esaminare, e un bilancio consegnato a mano il giorno dell’udienza raramente riceve la stessa considerazione di una memoria depositata nei termini e corredata di documenti.
6. Il contenuto della memoria difensiva
Le linee difensive che vanno articolate nella memoria sono, tipicamente:
- Eccezioni di rito: incompetenza territoriale; nullità della notifica; mancato rispetto del termine di quindici giorni tra notifica e udienza; difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
- Difetto del requisito soggettivo: dimostrazione, con bilanci e dichiarazioni, del mancato superamento congiunto delle tre soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
- Difetto del requisito oggettivo: insussistenza dello stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e non come semplice inadempimento verso un singolo creditore.
- Mancato superamento della soglia dei 30.000 euro ex art. 49, comma 5, CCII, con ricostruzione analitica dei debiti scaduti.
- Decorso del termine annuale dalla cessazione dell’attività ex art. 33 CCII.
- Contestazione del credito del ricorrente, quando esistono ragioni serie di merito.
7. L’udienza
All’udienza il tribunale sente le parti. Può delegare al giudice relatore l’audizione, e in tal caso il giudice delegato provvede all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, potendo disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri (art. 41, comma 6, CCII). L’accertamento dell’insolvenza ha natura officiosa: il tribunale non è vincolato alle sole allegazioni delle parti.
8. Il momento della scelta strategica
È qui, e non dopo, che va depositata l’eventuale domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. L’art. 7, comma 2, CCII impone al tribunale di esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, a condizione che non sia manifestamente inammissibile e che il piano non sia manifestamente inadeguato. Ma quella priorità si attiva solo se la domanda è tempestiva.
9. La rimessione al collegio
Fino a che la causa non è rimessa al collegio per la decisione possono intervenire i terzi legittimati e il pubblico ministero (art. 41, comma 5, CCII). Da quel momento il procedimento è chiuso agli apporti esterni.
10. La decisione e le impugnazioni
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza (art. 49 CCII), oppure rigetta la domanda con decreto motivato. Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte d’appello, con ricorso da depositare in cancelleria nel termine di trenta giorni (art. 51, comma 1, CCII); il termine decorre, per le parti, dalla notificazione telematica della sentenza a cura della cancelleria e, per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese. Tra la notificazione del reclamo e l’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni, e il resistente si costituisce depositando memoria con l’esposizione delle proprie difese in fatto e in diritto. La corte provvede con sentenza; il ricorso per cassazione va proposto entro trenta giorni dalla notificazione (art. 51, commi 11-13, CCII).
Va segnalato un rischio speculare, spesso sottovalutato dal debitore che ha vinto in primo grado: il decreto di rigetto è reclamabile ex art. 50 CCII, e la corte d’appello, accogliendo il reclamo, può direttamente dichiarare aperta la liquidazione giudiziale. Anche contro quella sentenza il termine per il ricorso per cassazione è di trenta giorni (Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690).
Il punto dove si sbaglia più spesso è la lettura del calendario: molti contano i giorni dalla data del decreto anziché dal perfezionamento della notifica, e si presentano dal difensore quando il termine per le memorie è già scaduto. Il secondo errore ricorrente è confidare in un rinvio: il rinvio dell’udienza non riapre il termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, come si vedrà nel quadro giurisprudenziale.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come si calcola concretamente il tempo disponibile e come cambia l’esito al variare di poche variabili.
Esempio 1 — Il calendario dei termini
Ipotesi di partenza: un fornitore con credito di 47.310 euro deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 4 marzo. Il tribunale emette decreto di convocazione il 19 marzo e fissa l’udienza al 21 aprile, indicando come termine per le memorie il settimo giorno antecedente. La notifica via PEC si perfeziona il 26 marzo.
Sviluppo del calcolo:
- Intervallo tra deposito e decreto: 15 giorni. Rientra nei 45 giorni dell’art. 41, comma 1.
- Intervallo tra perfezionamento della notifica (26 marzo) e udienza (21 aprile): 26 giorni. Il minimo di quindici giorni dell’art. 41, comma 2, è rispettato: nessuna nullità da eccepire su questo fronte.
- Termine per memorie e costituzione: 14 aprile. Dal 26 marzo al 14 aprile il debitore ha 19 giorni utili per raccogliere bilanci 2023, 2024 e 2025, ricostruire l’esposizione debitoria scaduta e redigere la memoria.
- Termine di decadenza per l’eventuale domanda di concordato preventivo: 21 aprile, data della prima udienza.
Esito: il debitore che si attiva il 26 marzo dispone di quasi tre settimane per la difesa scritta. Chi si attiva il 12 aprile ne ha due, di giorni, e in due giorni non si ricostruisce un’esposizione debitoria né si redige un piano.
Variante. Stessa ipotesi, ma la PEC della società risulta non attiva. La cancelleria procede con l’inserimento nel portale del Ministero della giustizia il 26 marzo: la notifica si ha per eseguita il 29 marzo (terzo giorno successivo), salvo che l’accesso all’area riservata avvenga prima. L’amministratore, che non consulta il portale, apprende del procedimento solo il 15 aprile da un dipendente. Il termine per le memorie è scaduto il giorno precedente. Restano sei giorni fino all’udienza: la difesa si gioca interamente in aula e sulla domanda ex art. 40, comma 10, da depositare entro quel giorno.
Esempio 2 — Il calcolo della soglia di indebitamento
Ipotesi di partenza: una S.r.l. contesta l’esistenza dei presupposti sostenendo di non superare la soglia dei 30.000 euro. L’esposizione scaduta ricostruita in istruttoria è la seguente:
- Fatture fornitori scadute e non pagate: 11.480 euro
- Debito contributivo scaduto: 7.260 euro
- Debito tributario oggetto di dilazione ottenuta dall’Agente della riscossione, importo residuo: 14.930 euro
- Credito del ricorrente: 9.140 euro
Sviluppo del calcolo. Se si escludesse il debito rateizzato, il totale sarebbe di 27.880 euro, sotto soglia: la domanda andrebbe respinta. Includendolo, il totale sale a 42.810 euro, sopra soglia. La Cassazione ha chiarito che la rateazione non produce novazione né estingue il debito: concede una dilazione, ma la somma resta dovuta e, in caso di inadempimento del piano, l’intero residuo torna esigibile; il debito tributario dilazionato va quindi considerato scaduto e non pagato ai fini della soglia (Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201).
Esito: la difesa fondata sulla sola rateizzazione non regge. La linea utile, in un caso così, è diversa: dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, con bilanci e dichiarazioni depositati nei termini, per spostare il caso sul binario della liquidazione controllata.
Variante. Stessa società, ma l’esposizione scaduta si ferma a 26.400 euro. Nel corso dell’istruttoria emerge un avviso di accertamento notificato e divenuto definitivo per 5.870 euro. Il totale sale a 32.270 euro. Ai fini del riscontro del superamento del limite minimo di indebitamento vanno considerati anche gli avvisi di accertamento notificati e resi definitivi (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2025, n. 7642). La soglia è superata.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Impresa cancellata dal registro delle imprese
La cancellazione non mette al riparo. L’art. 33, comma 1, CCII consente l’apertura entro un anno dalla cessazione dell’attività, che per gli imprenditori coincide con la cancellazione (comma 2). Il termine finale coincide con la data di pubblicazione della sentenza (Cass. civ., Sez. I, n. 930/2025). Anche la società incorporata per fusione, se insolvente, può essere assoggettata alla procedura entro l’anno dalla cancellazione (Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414). E la cancellazione, da parte del giudice del registro, di una precedente iscrizione di cessazione può escludere che l’attività sia effettivamente cessata (Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8647). Va aggiunto che l’imprenditore cancellato non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi (art. 33, comma 4, CCII), principio applicato dalla Cassazione anche al concordato minore proposto da imprenditore individuale già cancellato (Cass. civ., Sez. I, n. 20961/2026), sulla scia dell’orientamento che già escludeva l’accesso al concordato preventivo della società cancellata (Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329).
Soci illimitatamente responsabili e società di fatto
Il procedimento può estendersi oltre il soggetto formalmente convenuto. La Cassazione si è occupata dei presupposti per l’estensione dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, richiedendo l’accertamento dell’effettiva attività comune (Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482). Chi riceve una notifica come socio deve verificare immediatamente se la propria posizione è autonoma o derivata: cambia radicalmente l’impostazione difensiva.
Composizione negoziata pendente
L’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che, dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né l’accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure da parte del tribunale. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 marzo 2026, ha affermato che l’effetto inibitorio opera automaticamente rispetto a qualsiasi istanza di apertura pendente, senza necessità di una pronuncia ad hoc. Attenzione però al rovescio: se la composizione negoziata viene archiviata anticipatamente, il termine dell’art. 40, comma 10, riprende a operare per intero, e la domanda di concordato depositata dopo la prima udienza è tardiva (Tribunale di Milano, 24 giugno 2024).
Impresa sotto soglia
Quando l’impresa non supera i limiti dimensionali, il binario corretto non è la liquidazione giudiziale ma il sovraindebitamento: liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore. Alle procedure di liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario, per effetto del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCII come modificato dal correttivo-ter (Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473).
Su questi passaggi la competenza richiesta cambia natura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa poter valutare, nello stesso fascicolo, se la difesa vada impostata sul rito, sulle soglie o sullo spostamento della crisi su un percorso alternativo.
Domande frequenti
Quanti giorni ho, in concreto, da quando ricevo la PEC? Dipende dalla data dell’udienza indicata nel decreto. La legge garantisce almeno quindici giorni tra notifica e udienza, ma il termine operativo è quello per le memorie, fissato fino a sette giorni prima dell’udienza. Se la notifica si perfeziona venticinque giorni prima dell’udienza, i giorni utili per la difesa scritta sono diciotto. Se il presidente ha abbreviato i termini per urgenza, possono essere molti meno. La prima cosa da fare è leggere il decreto e segnare due date: quella del termine per le memorie e quella dell’udienza.
Posso chiedere il rinvio dell’udienza per guadagnare tempo? Il rinvio si può chiedere e a volte viene concesso, ma non produce l’effetto che molti sperano. La Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza per la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi non è prorogabile né per accordo delle parti né per effetto dei rinvii disposti dal giudice, e che la nozione di “prima udienza” non può essere spostata in avanti neppure invocando l’incompletezza dell’istruttoria o la pendenza di trattative (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026).
Se pago il creditore che ha depositato il ricorso, il procedimento si chiude? Non automaticamente. Il pagamento può indurre il ricorrente a rinunciare, ma l’accertamento dello stato di insolvenza ha natura officiosa e altri legittimati — creditori intervenuti, organi di controllo, pubblico ministero — possono sostenere la domanda fino alla rimessione al collegio. Inoltre un pagamento preferenziale effettuato in questa fase può assumere rilievo, in caso di successiva apertura, sul piano revocatorio. È una mossa che va valutata, non improvvisata.
Cosa succede se non mi presento all’udienza? Il procedimento prosegue. Il tribunale decide sulla base degli atti e delle informazioni acquisite d’ufficio, anche da banche dati pubbliche e pubblici registri. La mancata comparizione non è una difesa: è una rinuncia a difendersi che, sul piano probatorio, pesa contro il debitore, dato che la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali grava su di lui.
Ad agosto i termini si fermano? No. Il periodo di sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9, comma 1, CCII lo esclude espressamente per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione dello stesso Codice. Chi conta su una proroga estiva del termine per il reclamo o per il ricorso per cassazione arriva tardi (Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690).
Il termine di quindici giorni non è stato rispettato: la sentenza è nulla? È un caso limite e la risposta non è automatica. Il termine è posto nell’interesse del debitore per consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, e la sua violazione integra una causa di nullità (Cass. civ., Sezioni Unite, 1° febbraio 2012, n. 1418). Tuttavia, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità non è dichiarata se l’atto ha raggiunto lo scopo: la partecipazione attiva del debitore all’udienza, con difesa effettiva e senza riserve o richieste di differimento, sana il vizio (Cass. civ., Sez. VI, 30 luglio 2021, n. 21992; nello stesso senso Cass. civ., Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14814). In termini operativi: se il termine è stato violato, l’eccezione va formulata e verbalizzata in udienza, prima di svolgere difese nel merito.
Il quadro giurisprudenziale di riferimento
Di seguito le pronunce che, alla data di pubblicazione, orientano concretamente il calcolo dei tempi e l’impostazione della difesa.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026. La domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, proposta mentre pende un procedimento di apertura della liquidazione giudiziale promosso da altri, va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 41 CCII; il termine è perentorio, non prorogabile per accordo delle parti né per rinvii del giudice, e la nozione di prima udienza non si sposta in avanti per istruttoria incompleta o trattative in corso. È la pronuncia che risponde in modo più diretto alla domanda posta dal titolo: il tempo utile per la mossa difensiva più incisiva finisce con la prima udienza.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025. Il termine dimidiato di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso per cassazione si applica anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale; il termine non è soggetto a sospensione feriale ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII. Rilevante perché chiude la porta all’idea che in agosto i termini si fermino.
Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473. Alla liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento unitario previste per la liquidazione giudiziale, per effetto del rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII; il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione è perentorio. Rilevante per il debitore sotto soglia: i tempi non si allungano solo perché il binario è quello del sovraindebitamento.
Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2025, n. 28483. In caso di ricorso inammissibile proposto in mala fede, l’art. 51, comma 15, CCII impone la condanna del legale rappresentante che ha conferito la procura, in solido con la società. Rilevante perché segnala che le impugnazioni puramente dilatorie hanno un costo processuale a carico della persona fisica.
Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370. È valida la notifica del ricorso presso la casa comunale nei confronti della società cancellata che non abbia mantenuto attiva la PEC: si tratta di irreperibilità colpevole, perché l’art. 33, comma 2, CCII impone di mantenere attivo il domicilio digitale per un anno dalla cancellazione. Rilevante perché individua il momento esatto da cui decorrono i termini quando la PEC non funziona.
Cass. civ., Sez. I, n. 16186/2026. È valida la notifica del ricorso all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese anche quando quell’indirizzo sia stato attribuito d’ufficio. Rilevante perché esclude una contestazione frequente sulla decorrenza dei termini.
Cass. civ., Sezioni Unite, 1° febbraio 2012, n. 1418. Il termine di quindici giorni tra notifica del decreto di convocazione e udienza è posto nell’interesse del debitore, per consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa in contraddittorio con i creditori istanti; la sua violazione determina nullità della sentenza. Pronuncia resa sull’art. 15 l.fall., ma il principio è trasposto integralmente sull’art. 41, comma 2, CCII, che ne riproduce la struttura.
Cass. civ., Sez. VI, 30 luglio 2021, n. 21992. Il mancato rispetto delle forme richieste per l’anticipazione dell’udienza integra una nullità solo astratta: la partecipazione attiva del debitore all’udienza la sana. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. VI, 19 luglio 2016, n. 14814, che qualifica il vizio come causa di nullità non dichiarabile quando l’atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1441 del 21 gennaio 2025. Il limite di 30.000 euro è finalizzato a escludere le crisi di modesta entità; l’inferiorità dell’esposizione debitoria deve risultare dagli atti dell’istruttoria e può essere rilevata d’ufficio dal tribunale. Rilevante perché conferma che la soglia opera come fatto impeditivo, non come mera eccezione di parte.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4201 del 18 febbraio 2025. Il debito tributario oggetto di dilazione concessa dall’Agente della riscossione rileva per intero ai fini del superamento della soglia: la rateazione non estingue né nova il debito. Rilevante perché smonta una delle difese più diffuse e meno efficaci.
Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2025, n. 7642. Ai fini del riscontro del superamento del limite minimo di indebitamento rilevano anche gli avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi. Rilevante per la ricostruzione analitica dell’esposizione scaduta da allegare in memoria.
Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414. Entro l’anno dalla cancellazione, la società incorporata per fusione può, se insolvente, essere assoggettata alla procedura. Rilevante nelle operazioni straordinarie utilizzate per allontanare l’insolvenza.
Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8647. La cancellazione, disposta dal giudice del registro, di una precedente iscrizione di cessazione rileva per escludere l’avvenuta cessazione dell’attività. Rilevante per il calcolo del termine annuale dell’art. 33 CCII.
Cass. civ., Sez. I, n. 930/2025. Il termine annuale entro cui può essere pronunciata l’apertura nei confronti dell’impresa cessata si computa dalla cancellazione dal registro delle imprese e il termine finale coincide con la data di pubblicazione della sentenza. Rilevante perché individua con precisione l’ultimo giorno utile per il creditore, e quindi il primo giorno di sicurezza per il debitore.
Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 482. Presupposti per l’estensione dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, con accertamento dell’effettiva attività comune. Rilevante per chi riceve la notifica in qualità di socio.
Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15599. La tardiva riassunzione del procedimento a seguito di regolamento di competenza, se non rilevata d’ufficio, deve essere fatta valere con il reclamo contro la sentenza. Rilevante perché individua la sede e il tempo in cui l’eccezione va spesa.
Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. Legittimazione del pubblico ministero a proporre la domanda e possibile qualificazione del finanziamento soci come debito della società. Rilevante perché ricorda che il ricorso può non provenire da un creditore commerciale.
Cass. civ., Sez. I, 30 dicembre 2025, n. 34881. L’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. è legittimato a presentare la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale, e l’assemblea non può impedirglielo.
Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. Le misure protettive nella composizione negoziata hanno natura cautelare; contro il rigetto del reclamo non è ammesso ricorso straordinario per cassazione. Rilevante per non consumare tempo su un’impugnazione inammissibile mentre corre il termine dell’art. 40, comma 10.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 35976 del 7 dicembre 2022. Ricostruzione del rapporto tra sospensione feriale e procedure concorsuali, con applicazione della regola dell’art. 9 CCII ai procedimenti disciplinati dal Codice.
Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025 del 16 luglio 2025. L’esclusione dall’assoggettamento alla procedura richiede una prova positiva del debitore sul mancato superamento dei limiti dimensionali, che non può essere desunta in via presuntiva né dall’inattività apparente dell’impresa. Rilevante perché sposta l’onere probatorio e giustifica il deposito documentale nei termini.
Tribunale di Milano, ordinanza del 21 marzo 2026. L’art. 18, comma 4, CCII produce un effetto inibitorio automatico rispetto a qualsiasi istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente durante la composizione negoziata, senza necessità di pronuncia ad hoc.
Tribunale di Milano, 24 giugno 2024. La domanda di concordato preventivo proposta dopo la prima udienza è tardiva; l’esenzione dal termine legata alla composizione negoziata presuppone che quella procedura non sia stata archiviata anticipatamente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sul procedimento con attività determinate, non con assistenza generica. In concreto:
- Ricostruiamo il calendario processuale esatto, calcolando il perfezionamento della notifica secondo la sequenza dell’art. 40, commi 6-8, CCII, e individuando le due date operative: termine per le memorie e prima udienza.
- Verifichiamo la regolarità della notifica, confrontando ricevute PEC, attestazioni del portale dei servizi telematici e relate, per accertare se il termine di quindici giorni dell’art. 41, comma 2, sia stato rispettato.
- Eccepiamo l’incompetenza territoriale quando il centro degli interessi principali non coincide con il tribunale adito, documentando la sede effettiva dell’attività.
- Ricostruiamo analiticamente l’esposizione debitoria scaduta per verificare il superamento della soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5, CCII, distinguendo debiti scaduti, dilazionati e contestati.
- Dimostriamo, con bilanci e dichiarazioni fiscali dei tre esercizi, il mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, assolvendo l’onere probatorio che grava sul debitore.
- Redigiamo e depositiamo la memoria difensiva nel termine fissato dal decreto, completa dei documenti richiesti dall’art. 41, comma 4, CCII.
- Predisponiamo, quando è la strada corretta, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi entro la prima udienza, nel rispetto del termine di decadenza dell’art. 40, comma 10, CCII.
- Attiviamo la composizione negoziata e chiediamo le misure protettive quando ricorrono i presupposti del risanamento, per far operare l’inibitoria dell’art. 18, comma 4, CCII.
- Impostiamo il percorso del sovraindebitamento — liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore — quando l’impresa risulta sotto soglia.
- Proponiamo reclamo alla corte d’appello nei trenta giorni dell’art. 51 CCII e, se necessario, ricorso per cassazione nei successivi trenta giorni, senza soluzione di continuità nella strategia difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: la difesa contro un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale può attraversare tre gradi in pochi mesi, e i termini per il reclamo e per il ricorso per cassazione sono entrambi di trenta giorni, senza sospensione feriale. Poter contare sullo stesso difensore dalla prima memoria fino all’ultimo grado significa che l’eccezione formulata in istruttoria — sulla notifica, sulle soglie, sulla competenza — viene coltivata con continuità e non si disperde nel passaggio da un professionista all’altro.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dell’esposizione scaduta e la verifica dei limiti dimensionali sono attività tecniche che richiedono competenze contabili, mentre le eccezioni di rito e le impugnazioni richiedono competenze processuali. Le due cose procedono in parallelo, sullo stesso calendario.
In sintesi
Il tempo per difendersi da un’istanza di fallimento non è un termine unico, ma una sequenza: il perfezionamento della notifica apre il conteggio, il termine per le memorie si colloca fino a sette giorni prima dell’udienza, la prima udienza chiude definitivamente la possibilità di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e la sentenza apre due finestre di trenta giorni ciascuna per il reclamo e per il ricorso per cassazione. Nessuna di queste scadenze si ferma nel mese di agosto. Chi si muove nella prima settimana ha a disposizione l’intero ventaglio delle difese; chi si muove nell’ultima ne conserva una frazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la difesa dall’apertura della liquidazione giudiziale richiede insieme la tecnica processuale delle impugnazioni e la conoscenza degli strumenti alternativi alla liquidazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista — e la partita, qui, si può chiudere solo davanti alla Suprema Corte — è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia abilitato al percorso che può inibire la pronuncia di apertura, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per i casi in cui l’impresa risulti sotto le soglie e la strada corretta sia un’altra. Sono le abilitazioni che questa specifica materia richiede, tutte insieme.
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