Posso ancora accedere alla composizione negoziata se ho già un pignoramento? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: quando l’atto di pignoramento è già stato notificato, quando il terzo pignorato ha smesso di pagare, quando l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione è fissata fra poche settimane e l’impresa deve decidere se aprire un tavolo di risanamento o difendersi dentro il processo esecutivo. La risposta secca — sì, si può — è vera ma insufficiente, perché il vero problema non è l’accesso: è che cosa succede al pignoramento una volta entrati, e a quale prezzo processuale. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa mossa che salva un’impresa con trattative avviate e prospettive concrete di risanamento ne affossa un’altra che cerca soltanto di guadagnare tempo.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora dall’interno dell’istituto e non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti che il legislatore ha chiamato a condurre le composizioni negoziate e a esprimere il parere sulla funzionalità delle misure protettive; ed è avvocato cassazionista, il che significa continuità di difesa dal decreto del giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le due competenze che questo bivio richiede insieme, perché qui si decide contemporaneamente una strategia di risanamento e la sorte di un processo esecutivo già pendente.
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Il quadro di partenza: che cosa blocca davvero l’accesso e che cosa no
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nel testo risultante dai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, quest’ultimo in vigore dal 28 settembre 2024. Il presupposto di accesso è economico, non processuale: serve una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, unita alla ragionevole perseguibilità del risanamento. L’imprenditore presenta l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e una commissione nomina l’esperto indipendente, che non amministra e non sostituisce l’imprenditore: agevola le trattative.
L’elemento dirimente, per chi ha già un’esecuzione addosso, è che la pendenza di un pignoramento non compare in nessuna delle cause di preclusione. L’art. 25-quinquies CCII, nella formulazione introdotta dal terzo correttivo, sbarra l’accesso soltanto a chi abbia già in corso un procedimento aperto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza — comprese le ipotesi degli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74, e il ricorso ex art. 54, comma 3 — e a chi, nei quattro mesi precedenti, abbia rinunciato a quelle domande. Il pignoramento, il precetto, l’ipoteca giudiziale, il sequestro conservativo non rientrano in quell’elenco. Anzi: proprio la loro presenza è una delle ragioni tipiche per cui l’imprenditore chiede protezione.
Va soppesato però il rovescio della medaglia. Che l’accesso sia consentito non significa che sia indifferente il momento in cui avviene. Il correttivo del 2024 ha chiarito che la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore non è più, di per sé, ostativa; ma la Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856, ha stabilito che il tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione conserva il potere di valutare incidenter tantum l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata quando questa sia stata depositata in violazione delle preclusioni di legge, con la conseguenza che l’effetto impeditivo dell’istanza non si produce. Tradotto in termini pratici: l’ingresso nella composizione negoziata non è un salvacondotto automatico, e la sua tenuta viene verificata a valle.
C’è poi una distinzione che orienta tutto il ragionamento successivo. Un conto è accedere alla composizione negoziata: per questo basta l’istanza e la nomina dell’esperto, e il pignoramento resta dov’è, indisturbato. Un conto diverso è ottenere le misure protettive dell’art. 18 CCII, cioè l’effetto che impedisce ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. L’effetto scatta dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza insieme all’accettazione dell’esperto, ma non si consolida da solo: l’art. 19 CCII impone il ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione, a pena di inefficacia delle misure, dichiarabile anche senza fissazione dell’udienza. Il tribunale conferma o modifica, fissando una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile entro un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni.
Due limiti perimetrali completano il quadro. Il primo: sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, per espressa previsione dell’art. 18, comma 1, CCII — il pignoramento promosso da un dipendente per differenze retributive prosegue. Il secondo: la protezione tipica riguarda l’imprenditore, non i terzi garanti e non i soci, la cui posizione può essere tutelata soltanto attraverso misure cautelari, con presupposti più stringenti. A fronte di questo, l’imprenditore che accede conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può chiedere al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII, dai finanziamenti prededucibili alla cessione dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c.
Sul versante soggettivo il perimetro è più largo di quanto si creda. Alla composizione negoziata accede l’imprenditore commerciale e agricolo, e l’art. 25-quater CCII estende il percorso, con alcuni adattamenti negli esiti, anche alle imprese sotto soglia, cioè a quelle che non sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale: per esse gli sbocchi naturali restano il concordato minore e gli strumenti riservati al sovraindebitamento. Non è quindi la dimensione dell’impresa a decidere se la strada sia percorribile, ma la qualità del piano e la coerenza fra ciò che si chiede al tribunale e ciò che si sta effettivamente negoziando.
Un’ulteriore distinzione tecnica pesa più di quanto suggerisca il nome. Le misure protettive sono tipiche e operano per effetto della pubblicazione, con la funzione di neutralizzare le iniziative dei creditori; le misure cautelari sono atipiche, vanno richieste e motivate una per una e servono a impedire che, nelle more, si consolidino situazioni pregiudizievoli per le trattative. Quando la protezione tipica non basta — perché il termine è scaduto, perché il creditore da fermare è uno soltanto, perché occorre incidere su rapporti che esulano dall’azione esecutiva in senso stretto — è sul versante cautelare che si sposta la partita, con oneri di allegazione sensibilmente più gravosi.
Resta infine il dato che regge tutto l’impianto: durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con l’obbligo di gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e informando preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione. Non c’è spossessamento, non c’è organo che si sostituisce all’imprenditore; il che spiega perché la composizione negoziata sia meno invasiva delle procedure concorsuali e, insieme, perché il giudizio sulla protezione sia più severo: a fronte di una limitazione dei diritti dei creditori non corrisponde alcun controllo concorsuale sul patrimonio.
Opzione 1 — Composizione negoziata con misure protettive verso tutti i creditori
In cosa consiste
È la strada più lineare e insieme la più esposta. Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con istanza successiva presentata con le modalità dell’art. 17, comma 1, l’imprenditore chiede l’applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori. Inserisce nella piattaforma telematica la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti — dichiarazione che, per chi ha un pignoramento in corso, è il documento su cui il tribunale costruirà il giudizio di proporzionalità — e deposita il ricorso di conferma. Dalla pubblicazione, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d’insolvenza.
Quando ha senso
Tre scenari la rendono la scelta naturale. Il primo: il pignoramento colpisce beni o crediti indispensabili al ciclo produttivo — il macchinario che regge la lavorazione, il credito verso il cliente da cui deriva la liquidità corrente — e la sua prosecuzione renderebbe impossibile qualunque trattativa. Il secondo: i creditori aggressivi sono più d’uno, e una protezione selettiva lascerebbe aperto il fianco a chi non è stato incluso. Il terzo: esiste già un interlocutore finanziario disposto a valutare nuova finanza o una ristrutturazione dell’esposizione, ma pretende un contesto stabile per almeno qualche mese.
Come si esegue in sintesi
Istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive; accettazione dell’esperto e pubblicazione congiunta nel registro delle imprese; ricorso al tribunale entro il giorno successivo; udienza a breve termine con audizione dell’esperto sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative; decreto di conferma con durata determinata; eventuale proroga entro il tetto dei duecentoquaranta giorni. Nel frattempo il giudice dell’esecuzione, informato della pubblicazione, non compie atti di impulso: il processo esecutivo entra in quiescenza.
Vantaggi
Il primo vantaggio è di ampiezza: la protezione opera nei confronti di tutti i creditori anteriori e — secondo l’orientamento che si è andato consolidando — incide anche sulle esecuzioni già pendenti, non solo sulle iniziative future. Il secondo è di stabilità negoziale: i creditori raggiunti dalle misure non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Il terzo è di sistema: la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento per riduzione del capitale, prevista dall’art. 20 CCII, evita che il risanamento venga travolto da un problema societario mentre le trattative sono ancora aperte.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è severo. Le misure protettive sono revocabili, e la giurisprudenza di merito le nega con crescente rigore quando manca una prospettiva concreta di risanamento: una composizione negoziata usata per congelare un’esecuzione, senza continuità aziendale né cessione dell’azienda, viene letta come abuso dello strumento e non come tentativo di risanamento. Il diniego, oltretutto, non lascia le cose come stavano: il pignoramento riprende, e la procedura esecutiva rientra nella sua fisiologia con il tempo perso a carico del debitore.
Il secondo rischio è la durata. Duecentoquaranta giorni sono un tetto invalicabile nella fase negoziale, e l’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive fino all’omologazione dello strumento di regolazione — inclusi rinnovi e proroghe — non può superare dodici mesi, tenuto conto anche delle misure già godute ai sensi dell’art. 18. Chi consuma otto mesi di protezione nella composizione negoziata arriva all’eventuale concordato con poco più di quattro mesi di scudo residuo.
Il terzo rischio è quello del punto di non ritorno: quando l’esperto archivia per assenza di prospettive o per carenza di correttezza e buona fede nelle trattative, il tribunale non può più confermare le misure, e l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendente torna decidibile.
Il quarto profilo di rischio riguarda il perimetro oggettivo. L’art. 18 CCII protegge il patrimonio dell’imprenditore e i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa: la formulazione è ampia, ma diventa terreno di contestazione quando il pignoramento colpisce beni non strumentali, o quando il creditore sostiene che il vincolo non incide in alcun modo sulla prosecuzione delle trattative. In quel caso il tribunale può confermare le misure limitandone l’oggetto, con un risultato intermedio che va messo in conto fin dall’inizio anziché subito come sorpresa.
Il quinto riguarda i creditori pubblici. La protezione opera anche nei loro confronti quanto alle azioni esecutive, ma la trattativa sul debito fiscale e contributivo segue regole proprie: l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore di negoziare il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario nel corso delle trattative, mentre la falcidia dei crediti previdenziali resta esclusa. È un’asimmetria che condiziona la costruzione stessa del piano, perché una posizione contributiva rilevante non può essere trattata come una qualsiasi altra passività chirografaria.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa in continuità con un pignoramento che aggredisce un asset strategico, un piano già impostato e un ceto creditorio ampio ma non ancora coordinato contro di lei.
Opzione 2 — Composizione negoziata “mirata”: misure selettive o nessuna misura, con gestione della singola esecuzione
In cosa consiste
L’art. 18, comma 1, CCII consente qualcosa che spesso viene trascurato: la richiesta di misure protettive può essere formulata non solo verso tutti i creditori, ma anche nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Accanto a questa modulazione esiste l’ipotesi ancora più asciutta della composizione negoziata aperta senza alcuna misura protettiva, in cui il pignoramento viene affrontato con gli strumenti propri del processo esecutivo: conversione ex art. 495 c.p.c., accordo con il creditore procedente e successiva rinuncia agli atti, opposizione se ne ricorrono i presupposti.
Quando ha senso
Anche qui tre scenari ricorrenti. Il primo: il pignoramento è uno solo, di importo contenuto rispetto all’esposizione complessiva, e proviene da un creditore che ha interesse a incassare più che a liquidare. Il secondo: l’impresa ha rapporti bancari che reggono, e una richiesta di protezione generalizzata rischierebbe di provocare la revoca o la sospensione degli affidamenti — decisione che oggi, ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII, deve essere motivata con l’indicazione delle specifiche ragioni, ma che resta possibile. Il terzo: esistono liquidità o un terzo disponibile a intervenire, e la conversione del pignoramento è concretamente sostenibile.
Come si esegue in sintesi
La componente negoziale segue il percorso ordinario: istanza, nomina dell’esperto, incontri, eventuale accordo tra quelli previsti dall’art. 23 CCII. La componente esecutiva viaggia in parallelo. L’istanza di conversione va proposta al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, a pena di inammissibilità, e può essere presentata una sola volta; richiede il deposito di una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui si procede e dei crediti degli intervenuti, dedotti i versamenti già effettuati; il residuo può essere rateizzato, in presenza di giustificati motivi, entro il termine massimo di quarantotto mesi, con interessi. Il mancato versamento o il ritardo superiore a trenta giorni anche di una sola rata comporta la decadenza, e le somme versate entrano a far parte dei beni pignorati.
Vantaggi
Il vantaggio principale è di sostenibilità reputazionale e bancaria: si evita l’effetto annuncio di una protezione generalizzata pubblicata nel registro delle imprese verso l’intero ceto creditorio. Il secondo vantaggio è la conservazione del budget di protezione: i giorni non consumati nella fase negoziale restano disponibili per un’eventuale fase successiva, dato che l’art. 8 CCII computa cumulativamente le misure. Il terzo è la selettività del contraddittorio: un tribunale chiamato a confermare misure verso un solo creditore, per una specifica iniziativa, giudica un bilanciamento molto più circoscritto e quindi statisticamente meno esposto al diniego.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, il fianco scoperto è evidente. I creditori non raggiunti dalle misure restano liberi di agire, e in un contesto di difficoltà conclamata la notizia si diffonde: la protezione mirata può trasformarsi in una corsa degli altri creditori a pignorare ciò che resta. La conversione, poi, richiede risorse immediate non trascurabili e produce un impegno rigido per quattro anni, con decadenza automatica al primo inciampo; e la decadenza non è ripetibile, perché l’istanza si propone una volta sola.
C’è infine un limite temporale che non va sottovalutato: la conversione è preclusa quando la vendita o l’assegnazione sono già state disposte. Chi arriva a ridosso dell’udienza di assegnazione o dell’ordinanza di vendita ha perso, per definizione, la strada meno traumatica.
Accanto alla conversione esistono due varianti che meritano di essere soppesate. La prima è l’accordo diretto con il creditore procedente, seguito dalla rinuncia agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 629 c.p.c.: è la via più rapida quando l’esposizione è contenuta e il creditore preferisce un incasso certo a una liquidazione incerta, e ha il pregio di chiudere la procedura senza passare da un vaglio giudiziale sul risanamento. Il limite è che dipende interamente dalla disponibilità della controparte e che, se altri creditori sono già intervenuti nella procedura, la rinuncia del solo procedente non basta a farla cadere.
La seconda variante è la reazione tecnica: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere, e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando si contesta la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti. Sono strumenti che non presuppongono alcuna crisi d’impresa e che possono convivere con la composizione negoziata, ma vanno maneggiati per quello che sono: rimedi a esito incerto, con termini brevi e perentori, che non producono di per sé alcuna sospensione automatica dell’esecuzione. La sospensione va chiesta e va motivata, e il rigetto lascia la procedura esattamente dov’era, con il tempo trascorso a svantaggio del debitore.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con una sola esecuzione pendente, rapporti bancari ancora funzionanti e una disponibilità finanziaria — propria o di terzi — sufficiente a coprire il deposito iniziale e le rate.
Opzione 3 — Rinunciare alla composizione negoziata e accedere direttamente a uno strumento di regolazione della crisi
In cosa consiste
La terza strada abbandona la fase negoziale e passa al procedimento unitario dell’art. 40 CCII: domanda di accesso al concordato preventivo, anche nella forma prenotativa dell’art. 44, agli accordi di ristrutturazione dei debiti o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; per l’imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore. La protezione discende dall’art. 54, comma 2, CCII: se il debitore ne fa richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’insolvenza già conclamata e non reversibile con la sola rinegoziazione: se il piano non regge senza falcidia, la trattativa privata è un passaggio a vuoto. Il secondo è quello del ceto creditorio frammentato e ostile, dove nessun accordo unanime è realisticamente raggiungibile e serve il meccanismo delle maggioranze. Il terzo è quello dell’urgenza pura: quando l’esecuzione è a uno stadio avanzato e occorre un effetto protettivo che non dipenda da un giudizio prognostico sul risanamento ma dalla semplice pubblicazione della domanda.
Come si esegue in sintesi
Domanda ex art. 40 CCII, eventualmente con riserva di deposito di proposta, piano e documentazione entro il termine assegnato dal tribunale; richiesta di misure protettive contestuale; pubblicazione nel registro delle imprese; conferma giudiziale nei termini dell’art. 55 CCII. La quiescenza dell’esecuzione opera dalla pubblicazione, e gli atti compiuti in violazione del divieto sono contestabili con l’opposizione agli atti esecutivi o con l’opposizione all’esecuzione, secondo che si contesti la legittimità del singolo atto o la stessa procedibilità dell’azione.
Vantaggi e svantaggi
Il vantaggio è la solidità: l’effetto protettivo non richiede di dimostrare la ragionevole perseguibilità del risanamento con la stessa intensità pretesa nella fase negoziata, e il perimetro dei creditori coinvolti è l’intero ceto anteriore. Lo svantaggio è altrettanto netto: si entra in una procedura concorsuale pubblica, con spossessamento attenuato, controllo del commissario, costi di giustizia e tempi di omologazione lunghi, e con una perdita di flessibilità che la composizione negoziata invece conserva. Va poi considerato che l’accesso diretto brucia il ponte all’indietro: chi ha rinunciato a una domanda di regolazione della crisi non può presentare istanza di composizione negoziata nei quattro mesi successivi.
Va considerato anche il rapporto fra questa opzione e la precedente, che non è di pura alternativa. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, previsto dall’art. 25-sexies CCII, non è liberamente accessibile: presuppone che la composizione negoziata sia stata effettivamente percorsa e che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili. Chi salta del tutto la fase negoziata rinuncia in partenza a quello sbocco, che in alcune situazioni è l’unico capace di produrre una liquidazione ordinata senza voto dei creditori.
Per l’imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale il ragionamento va riformulato ma non cambia di segno: gli strumenti disponibili sono il concordato minore e, per le posizioni riconducibili alla figura del consumatore, la ristrutturazione dei debiti, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi. Anche in questi casi la domanda produce effetti protettivi sul patrimonio, e anche in questi casi il tetto complessivo di durata dell’art. 8 CCII computa la protezione già goduta nella fase negoziata.
Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con insolvenza non reversibile, creditori numerosi e conflittuali, e necessità di una protezione che regga fino all’omologazione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade si misurano meglio applicandole agli stessi dati di partenza. Si tratta di esercizi dimostrativi, costruiti su parametri di legge e non su casi seguiti dallo Studio.
Situazione comune a tutte le simulazioni. Società a responsabilità limitata manifatturiera, quattordici dipendenti. Esposizione complessiva 487.300 €, così composta: 214.600 € verso banche (di cui 96.200 € assistiti da ipoteca sul capannone), 118.900 € verso fornitori, 92.400 € verso erario ed enti previdenziali, 61.400 € per altre posizioni. Il 4 marzo 2026 un fornitore notifica pignoramento presso terzi per 63.800 € sui crediti verso il cliente principale, con udienza fissata al 19 maggio 2026. Il 26 febbraio 2026 un secondo fornitore ha notificato precetto per 27.150 €. Due dipendenti hanno ottenuto decreto ingiuntivo per differenze retributive pari complessivamente a 11.700 €.
Simulazione A — Opzione 1. Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive verso tutti i creditori depositata il 10 marzo; accettazione dell’esperto e pubblicazione congiunta nel registro delle imprese il 16 marzo; ricorso al tribunale depositato il 17 marzo, cioè entro il giorno successivo; udienza celebrata a breve termine con parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure; decreto di conferma il 31 marzo per centoventi giorni, con scadenza al 29 luglio 2026. Sull’udienza del 19 maggio l’effetto è la quiescenza: il credito verso il cliente non viene assegnato e le somme restano nella disponibilità vincolata della procedura. Con proroga fino al tetto dei duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione, la copertura arriva all’11 novembre 2026. Il precetto da 27.150 € non può essere azionato. Il decreto ingiuntivo dei due dipendenti per 11.700 €, invece, resta pienamente azionabile, perché i crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. Se il 20 giugno l’esperto archiviasse per assenza di prospettive, la protezione cadrebbe e il pignoramento riprenderebbe corso, con circa tre mesi di tempo consumati.
Simulazione B — Opzione 2. Composizione negoziata aperta il 10 marzo con misure protettive limitate alla sola iniziativa esecutiva del fornitore procedente, e istanza di conversione depositata al giudice dell’esecuzione prima dell’udienza del 19 maggio. Il giudice determina la somma da sostituire al bene pignorato in 68.400 €, comprensivi di capitale, interessi e spese della procedura: il deposito di un sesto è pari a 11.400 €, e il residuo di 57.000 € viene rateizzato in quarantotto rate mensili di 1.187,50 € oltre interessi. L’esecuzione si chiude per effetto della conversione e il credito verso il cliente torna liberamente incassabile, restituendo liquidità corrente al ciclo produttivo. Il rovescio: le banche, non raggiunte dalle misure, restano libere di attivare le garanzie ipotecarie sui 96.200 €, e il secondo fornitore può procedere sul precetto da 27.150 €. Il ritardo di oltre trenta giorni su una sola delle quarantotto rate — ipotizziamo la ventesima, con scadenza a novembre 2027 — comporterebbe la decadenza, l’acquisizione delle somme versate ai beni pignorati e la ripresa immediata della vendita, senza possibilità di riproporre l’istanza.
Simulazione C — Opzione 3. Nessuna composizione negoziata: domanda di concordato preventivo con riserva depositata il 20 marzo e pubblicata nel registro delle imprese il 24 marzo, con richiesta di misure protettive. Dalla pubblicazione i creditori anteriori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive: l’udienza del 19 maggio si risolve senza assegnazione, e anche il credito ipotecario bancario resta congelato. Il conto da fare, però, è quello dell’art. 8 CCII: il tetto complessivo di dodici mesi di misure protettive fino all’omologazione assorbe anche l’eventuale protezione già goduta nella fase negoziata. Se la stessa impresa avesse prima consumato duecentoquaranta giorni in composizione negoziata, all’ingresso in concordato le resterebbero poco più di quattro mesi di scudo, con un piano ancora da far votare e omologare. È la ragione per cui l’ordine delle mosse, in questa materia, pesa quanto la scelta della mossa.
Lettura comparata delle tre simulazioni. Sugli stessi 63.800 € di pignoramento, l’opzione 1 produce il risultato più ampio e meno oneroso nell’immediato, ma lo produce a termine e sotto condizione di un giudizio prognostico che può essere ribaltato in qualunque momento. L’opzione 2 richiede subito 11.400 € e impegna 1.187,50 € al mese per quattro anni, ma è l’unica delle tre a chiudere definitivamente quella specifica esecuzione, lasciando però scoperti 96.200 € di esposizione ipotecaria e 27.150 € di precetto già notificato. L’opzione 3 protegge tutto, incluso il credito ipotecario, ma consuma il budget dei dodici mesi e apre una procedura concorsuale il cui esito non dipende più dalla sola volontà dell’imprenditore. Nessuna delle tre domina le altre su ogni parametro: cambia soltanto quale rischio si accetta di correre.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume i termini del bilanciamento. Le voci economiche riportano esclusivamente esborsi previsti dalla legge o determinati dal giudice, e non considerano gli assetti concreti di ciascuna impresa, che possono spostare sensibilmente il giudizio. Va tenuto presente che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e non incide sulla durata delle misure protettive, che è scandita in giorni dal provvedimento di conferma e corre anche nel mese di agosto.
| Opzione 1 — CNC con misure verso tutti | Opzione 2 — CNC mirata / conversione | Opzione 3 — Strumento di regolazione | |
|---|---|---|---|
| Tempi di attivazione | Effetto dalla pubblicazione; conferma entro pochi giorni dall’udienza | Effetto selettivo dalla pubblicazione; conversione decisa dal g.e. entro trenta giorni dall’istanza | Effetto dalla pubblicazione della domanda ex art. 40 |
| Durata della protezione | 30-120 giorni prorogabili fino a 240 complessivi | Pari all’oggetto delle misure selettive; la conversione chiude l’esecuzione | Fino all’omologazione, entro il tetto di 12 mesi ex art. 8 CCII |
| Complessità procedurale | Media: istanza, ricorso, udienza, parere dell’esperto | Alta: doppio binario negoziale ed esecutivo | Alta: procedura concorsuale piena con organi e adempimenti |
| Effetti sull’esecuzione pendente | Quiescenza, senza estinzione del pignoramento | Congelamento parziale; con la conversione, chiusura definitiva | Improcedibilità delle azioni dei creditori anteriori |
| Rischi in caso di esito negativo | Revoca o diniego, ripresa dell’esecuzione, liquidazione giudiziale nuovamente pronunciabile | Decadenza dalla rateizzazione e vendita immediata; aggressione dei creditori esclusi | Improcedibilità della domanda e apertura della liquidazione giudiziale |
| Reversibilità | Alta: la CNC può sfociare in strumenti diversi, incluso il concordato semplificato | Alta sul versante negoziale, nulla sulla conversione (istanza esperibile una sola volta) | Bassa: dopo la rinuncia, quattro mesi di sbarramento all’accesso alla CNC |
| Esborsi previsti dalla legge | Contributo unificato per il ricorso ex art. 19 CCII; compenso dell’esperto secondo i parametri ministeriali | Deposito di un sesto ex art. 495 c.p.c. e rate mensili; spese della procedura esecutiva | Contributi unificati e spese di procedura concorsuale |
| Organo che decide | Tribunale in composizione monocratica sulle misure, esperto sulle trattative | Giudice dell’esecuzione sulla conversione; tribunale sulle misure selettive | Tribunale in sede concorsuale |
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è, in astratto, migliore degli altri. Cambia il modo in cui ciascuno reagisce alle variabili del caso concreto, e sono quelle variabili a fare la differenza.
Il primo criterio è la natura del bene pignorato. Se l’esecuzione colpisce un bene o un credito senza il quale l’attività si ferma — il credito verso il cliente principale, il macchinario che regge la lavorazione, il conto su cui transitano gli incassi — la protezione generalizzata dell’opzione 1 trova la sua giustificazione più solida, perché il nesso tra misura e prosecuzione delle trattative è immediato e dimostrabile. Se invece il pignoramento cade su un immobile non strumentale o su un bene sostituibile, quel nesso si assottiglia e il tribunale lo verificherà con maggiore severità.
Il secondo criterio è lo stadio della procedura esecutiva. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il ventaglio è completo e comprende la conversione. Dopo, la conversione è preclusa e la partita si gioca soltanto sulle misure protettive o sull’accesso a uno strumento di regolazione. Nel pignoramento presso terzi, in particolare, la distanza tra “prima” e “dopo” l’ordinanza di assegnazione è la differenza tra una situazione governabile e una controversa, sulla quale la giurisprudenza di merito non ha ancora una posizione unanime.
Il terzo criterio è la reversibilità della crisi. La composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: se il piano si limita a liquidare beni senza continuità né cessione dell’azienda, la richiesta di protezione viene letta come uso dilatorio dello strumento. Dove l’insolvenza è strutturale, l’opzione 3 non è un ripiego ma la risposta tecnicamente corretta.
Il quarto criterio è il grado di coesione del ceto creditorio. Un solo creditore aggressivo e molti creditori inerti orientano verso la protezione selettiva; una pluralità di creditori già attivati o pronti ad attivarsi rende la selettività un’illusione, perché protegge da uno e lascia scoperti gli altri.
Il quinto criterio è il budget temporale residuo. Il tetto complessivo di dodici mesi dell’art. 8 CCII impone di ragionare sull’intera sequenza e non sulla singola mossa: consumare l’intera dotazione nella fase negoziata significa arrivare all’eventuale concordato quasi scoperti. È il criterio che più spesso viene ignorato e che più spesso, a distanza di mesi, si rivela decisivo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: su un bivio come questo servono entrambe le prospettive, quella di chi conosce dall’interno il metro con cui l’esperto valuta la funzionalità delle misure e quella di chi potrà difendere la scelta compiuta oggi nei gradi successivi di giudizio.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e questa è una delle ragioni per cui la composizione negoziata resta la porta d’ingresso più flessibile: dalle trattative si può uscire con un contratto idoneo ad assicurare la continuità, con una convenzione di moratoria, con un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure accedendo a uno strumento di regolazione della crisi o, ricorrendone i presupposti, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il passaggio inverso, invece, non è libero: chi rinuncia a una domanda di accesso a uno strumento di regolazione deve attendere quattro mesi prima di poter presentare istanza di composizione negoziata.
E se scelgo quella sbagliata? Il costo dell’errore non è simmetrico. Sbagliare in eccesso di protezione espone alla revoca e alla ripresa dell’esecuzione, con tempo perso e credibilità intaccata davanti al ceto creditorio. Sbagliare in difetto — restare dentro il processo esecutivo confidando in un accordo che non arriva — espone alla vendita o all’assegnazione, cioè a un effetto irreversibile. Il secondo tipo di errore è generalmente più grave, perché consuma il patrimonio anziché il tempo.
Il creditore può opporsi? Sì. I creditori sono parti del procedimento di conferma e possono contestare i presupposti delle misure, chiederne la revoca o la limitazione, e proporre reclamo. Non basta però, per bloccare la protezione, richiamare genericamente l’inadempimento di pregressi accordi transattivi: il tribunale è chiamato a un bilanciamento tra le aspettative dei creditori e l’interesse al risanamento, e valuta l’incidenza concreta del pignoramento sull’operatività aziendale.
Che cosa succede quando scadono i duecentoquaranta giorni? La protezione tipica non è prorogabile oltre quel tetto. Una parte della giurisprudenza di merito ammette che, scaduto il termine, il tribunale possa concedere misure cautelari mirate — ad esempio l’inibizione della messa in esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati — ma a condizioni stringenti: esigenza sopravvenuta, funzionalità alla prosecuzione di trattative con apprezzabili prospettive di successo, assenza di grave pregiudizio per i creditori inibiti. Non è un rinnovo automatico ed è terreno controverso.
E se nel pignoramento presso terzi è già stata emessa l’ordinanza di assegnazione? È il punto oggi più controverso, e la risposta onesta è che dipende dall’ufficio giudiziario. Un orientamento ritiene che la protezione raggiunga anche gli effetti dell’assegnazione già disposta, sul presupposto che questa non produca una definitiva spoliazione patrimoniale ma una legittimazione all’incasso, con conseguente accantonamento delle somme su conto vincolato alla procedura. Un orientamento opposto esclude che le misure possano determinare l’inefficacia retroattiva di atti già compiuti nel processo esecutivo. Chi si trova in questa condizione deve sapere di muoversi su un terreno di contrasto giurisprudenziale non ancora risolto in sede di legittimità, e calibrare le aspettative di conseguenza.
Il pignoramento si estingue o riprende? Riprende. Le misure protettive non determinano l’estinzione del pignoramento: la procedura esecutiva resta quiescente e può essere proseguita quando il divieto viene meno. È un punto centrale nella valutazione del rischio, perché significa che la protezione compra tempo e non cancella l’aggressione.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per il profilo che ciascuno illumina. I principi sono riportati in forma sintetica e riformulata.
Sull’accesso e sui presupposti — rilevanti per tutte e tre le opzioni
Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino). Il tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione conserva il potere di verificare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, quando questa sia stata depositata in pendenza di una domanda di concordato, anche con riserva; nel caso deciso, la rinuncia alla precedente domanda non era sufficiente, perché la procedura doveva ritenersi pendente fino alla pronuncia di improcedibilità. Rilevanza: chiarisce che l’effetto impeditivo dell’istanza non è automatico e che l’ordine cronologico delle domande è decisivo.
Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia). Il diniego delle misure protettive, confermato in sede di reclamo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, data la natura cautelare e quindi non definitiva del provvedimento. Rilevanza: definisce fin dove arriva la tutela impugnatoria e induce a giocare tutte le carte nella fase di merito.
Trib. Milano, 14 dicembre 2025 (Giud. De Simone). È inammissibile la richiesta di accesso alla composizione negoziata quando risulti finalizzata unicamente a eludere, mediante alienazione di beni, le iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Rilevanza: è la pronuncia che descrive con maggiore precisione il confine tra difesa legittima e abuso dello strumento.
Trib. Fermo, 31 luglio 2025 (Giud. De Perna). Negata la conferma delle misure protettive a un’impresa il cui piano prevedeva la sola liquidazione di immobili, senza prosecuzione dell’attività né cessione dell’azienda: uso meramente dilatorio del percorso negoziale. Rilevanza: la liquidazione pura non giustifica la protezione.
Trib. Bologna, 2 maggio 2025. Conferma l’orientamento rigoroso sull’inammissibilità dell’uso liquidatorio e dilatorio della composizione negoziata. Rilevanza: mostra che il rigore non è isolato ma diffuso tra gli uffici.
Trib. Milano, 19 giugno 2026 (Est. Lentini). La valutazione prognostica favorevole sulle prospettive di risanamento non ricorre quando il piano contempli la falcidia dei debiti previdenziali, non consentita dall’art. 23, comma 2-bis, CCII; l’incapacità dell’impresa in continuità diretta di adempiere le obbligazioni correnti è indice concreto dell’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: individua due cause tecniche di caduta del piano che si riflettono direttamente sulla protezione.
Sull’impatto delle misure protettive sull’esecuzione già pendente — Opzione 1
Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 (G.D. Limitone), R.G. n. 4701/2025. Le misure protettive collegate alla composizione negoziata operano nei confronti di tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti, e non soltanto sulle iniziative future; nel caso deciso, il tribunale ha ritenuto che la protezione raggiunga anche gli effetti di un’ordinanza di assegnazione già emessa in un pignoramento presso terzi, che non produce una definitiva spoliazione patrimoniale ma una legittimazione all’incasso, disponendo l’accantonamento delle somme su conto vincolato alla procedura. Rilevanza: è la pronuncia più avanzata sul punto oggi cruciale per chi ha un pignoramento presso terzi già a stadio avanzato.
Trib. Milano, 26 gennaio 2022. L’adozione delle misure protettive non determina l’estinzione del pignoramento. Rilevanza: fissa il carattere temporaneo dell’effetto protettivo e la sopravvivenza del vincolo esecutivo.
Trib. Milano, 17 gennaio 2022. Le misure vanno confermate quando i pignoramenti impediscono l’operatività aziendale precludendo la disponibilità di risorse liquide e vanificano la par condicio e gli esiti della composizione; i creditori incisi non possono opporsi limitandosi a dedurre l’inadempimento di pregressi accordi transattivi per somme modeste, perché il tribunale deve compiere un bilanciamento tra le aspettative dei creditori e l’interesse al risanamento. Rilevanza: indica quale prova va costruita per ottenere la conferma.
Trib. Milano, 4 luglio 2025 (Est. De Simone). Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano la messa in esecuzione di titoli di creditori singolarmente individuati, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, la misura sia funzionale a trattative con apprezzabili prospettive di successo e i diritti dei creditori inibiti non risultino gravemente pregiudicati; sono invece inammissibili tutele cautelari che comportino l’inefficacia retroattiva di procedimenti esecutivi in corso. Rilevanza: delimita ciò che si può ancora ottenere dopo la scadenza e segnala il contrasto con la lettura più estensiva del Tribunale di Vicenza.
Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Individua tra gli effetti “naturali” dell’istanza di conferma delle misure protettive l’impossibilità di pronunciare nei confronti dell’imprenditore la sentenza di apertura della procedura di insolvenza. Rilevanza: chiarisce quali effetti non richiedono un provvedimento ad hoc.
Trib. Marsala, 23 gennaio 2026. Ammette che il Presidente del collegio, in sede di reclamo, ripristini le misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: la revoca non è necessariamente la parola definitiva.
Trib. Milano, 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per ravvisata carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è preclusa al tribunale la pronuncia sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: il comportamento tenuto al tavolo produce conseguenze processuali immediate.
Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti dell’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: illustra il costo reale del diniego.
Sul perimetro soggettivo: garanti, soci e terzi
Trib. Palermo, 4 aprile 2025. Ammesse misure protettive e cautelari anche a beneficio del socio illimitatamente responsabile che si sia reso parte attiva nel percorso, in funzione della tutela delle trattative. Rilevanza: apre uno spazio per chi ha garantito personalmente le obbligazioni sociali.
Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Estensione delle misure protettive e adozione di misure cautelari nei confronti della socia della società ricorrente. Rilevanza: conferma la praticabilità dell’estensione soggettiva in presenza di adeguata motivazione.
Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale del creditore. Rilevanza: fissa il limite del bilanciamento quando la protezione tocca terzi.
Cass., Prima Presidente, 3 aprile 2025, n. 8794 (Pres. Est. Cassano). Dichiarata l’inammissibilità delle questioni oggetto di rinvio pregiudiziale sulla natura e sui presupposti delle misure protettive tipiche e atipiche, per difetto di rilevanza rispetto alla fattispecie concreta. Rilevanza: la Corte non ha ancora fissato il punto in via nomofilattica, e questo spiega perché sul tema convivano orientamenti di merito divergenti.
Sulla gestione dentro l’esecuzione — Opzione 2
Cass. civ., ord. n. 1477/2025. In tema di conversione del pignoramento, il termine di rateizzazione previsto dalla legge è stato ritenuto ragionevole e idoneo a bilanciare la tutela del debitore, compreso l’interesse abitativo, con l’effettività della tutela del credito. Rilevanza: chiude gli spazi per chiedere dilazioni oltre il tetto legale.
Cass. civ., Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 411. Ai fini della determinazione della somma di conversione vanno computati anche i crediti dei creditori intervenuti dopo l’istanza, purché l’intervento avvenga fino all’udienza in cui il giudice determina l’importo con ordinanza. Rilevanza: spiega perché il conto della conversione può crescere rispetto alla stima iniziale.
Trib. Catania, 25 luglio 2022. Riconosciuta, tra le misure cautelari concedibili nella composizione negoziata, la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali e delle rateizzazioni in corso. Rilevanza: amplia il ventaglio degli interventi mirati alternativi alla protezione generalizzata.
Trib. Terni, 30 aprile 2025. L’affitto d’azienda nell’ambito della composizione negoziata è stato ritenuto estraneo al regime autorizzativo dell’art. 22 CCII. Rilevanza: incide sulla libertà di manovra dell’imprenditore mentre le trattative sono in corso.
Sugli strumenti di regolazione della crisi — Opzione 3
Trib. Milano, Sez. II civ., 30 marzo 2023 (Pres. Vasile, Rel. Pipicelli). Dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo prenotativo ex art. 44 CCII contenente la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Rilevanza: è il fondamento dell’effetto protettivo dell’opzione 3, che opera anche nella fase prenotativa.
Trib. Milano, 17 ottobre 2024. Disposta l’inibizione delle azioni esecutive in forma di misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII. Rilevanza: mostra il canale residuo quando il termine delle misure protettive tipiche risulta già decorso.
Cass. civ., Sez. I, 13 novembre 2025, n. 30032 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo). In un’espropriazione presso terzi a carico del debitore successivamente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, il creditore assegnatario è legittimato passivo dell’azione di inefficacia del pagamento eseguito dal debitor debitoris, quale beneficiario dell’atto solutorio. Rilevanza: pur riguardando un contesto diverso, illumina il principio per cui l’assegnazione non mette il creditore definitivamente al riparo quando sopravviene una procedura concorsuale, ed è la premessa concettuale del ragionamento seguito dal Tribunale di Vicenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Verifichiamo se la preclusione dell’art. 25-quinquies CCII opera davvero nel caso concreto, ricostruendo lo storico delle domande depositate, delle rinunce e delle date, perché è su questo che si gioca l’ammissibilità dell’istanza prima ancora che il merito del piano.
- Esaminiamo il fascicolo dell’esecuzione e individuiamo lo stadio esatto della procedura, verificando se sia già stata disposta la vendita o l’assegnazione: è il dato che apre o chiude l’accesso alla conversione ex art. 495 c.p.c.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, misurando il nesso tra i beni pignorati e la continuità aziendale, che è il parametro sul quale il tribunale decide se confermare le misure protettive.
- Redigiamo l’istanza sulla piattaforma telematica e la dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive e cautelari, documentando ciascuna procedura pendente con estremi, importi e stato di avanzamento.
- Depositiamo il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, presidiando il termine il cui mancato rispetto rende inefficaci le misure senza neppure la fissazione di un’udienza.
- Costruiamo l’alternativa selettiva, calibrando la richiesta su determinati creditori o su determinate iniziative esecutive quando la protezione generalizzata risulterebbe sproporzionata o dannosa sul fronte bancario.
- Predisponiamo e coltiviamo l’istanza di conversione del pignoramento, calcolando la somma da sostituire, il sesto da depositare e il piano di rate sostenibile, e contestando in udienza le poste non dovute.
- Sosteniamo la posizione dell’impresa nel contraddittorio con i creditori opponenti e nel giudizio di reclamo, e chiediamo, dove i presupposti lo consentono, il ripristino delle misure revocate.
- Prepariamo il passaggio agli strumenti di regolazione della crisi, calcolando il budget residuo di protezione ai sensi dell’art. 8 CCII prima che la scelta diventi irreversibile.
- Coordiniamo il lavoro di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché il piano di risanamento e la difesa esecutiva devono essere scritti dalle stesse mani e reggere entrambi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un bivio come questo la leva decisiva è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi davanti al giudice dell’esecuzione o al tribunale della crisi va difesa domani in sede di reclamo e, se necessario, nei gradi successivi, e l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente di impostare fin dal primo atto una linea che non dovrà essere riscritta da altri a metà percorso. Le altre qualifiche non sono accessorie in questa materia: il ruolo di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di anticipare il metro con cui l’esperto valuterà la funzionalità delle misure e la ragionevole perseguibilità del risanamento; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare simultaneamente esposizione bancaria e debito fiscale e contributivo; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC diventano dirimenti quando l’impresa è sotto soglia e lo sbocco naturale è il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e gli atti processuali nascono nello stesso momento e parlano la stessa lingua, condizione senza la quale nessuna delle tre strade regge alla prova del contraddittorio.
In chiusura
La domanda iniziale ammette una risposta netta solo nella sua prima metà: la composizione negoziata resta accessibile anche con un pignoramento in corso, perché nessuna norma la preclude. Tutto il resto è materia di bilanciamento, e dipende da quali beni sono stati aggrediti, da quanto è avanzata l’esecuzione, da quanto è credibile il risanamento e da quanto budget di protezione l’impresa ha ancora davanti a sé. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa la disponibilità dei beni, il margine negoziale con i creditori e, quando la vendita o l’assegnazione sono ormai disposte, diritti che non tornano più indietro.
È la ragione per cui questa materia richiede competenze che si sovrappongono anziché alternarsi. Lo Studio Monardo affronta questo bivio con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce dall’interno i criteri con cui vengono giudicate la funzionalità delle misure protettive e la perseguibilità del risanamento; avvocato cassazionista, per garantire che la linea difensiva scelta davanti al giudice dell’esecuzione regga fino all’ultimo grado; coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché l’esposizione verso banche ed enti impositori si tratta con competenze tecniche e non con formule generiche; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per gli sbocchi riservati alle imprese sotto soglia. Analizzeremo la situazione, verificheremo lo stadio dell’esecuzione e costruiremo la strategia più coerente con i dati del caso.
📩 Il tempo, qui, è una variabile giuridica: prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione le strade percorribili sono tre, dopo se ne chiude una in modo definitivo. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
