Cosa Succede Se La Srl Non Paga Il Leasing Dei Macchinari E Come Difendersi

Su questo tema, più che altrove, la lettera della legge dice poco e i giudici dicono quasi tutto. Il contratto di locazione finanziaria è rimasto per decenni un contratto atipico, costruito dalla prassi delle società concedenti e corretto, di volta in volta, dalle sentenze; solo nel 2017 il legislatore ne ha dato una definizione, e lo ha fatto con cinque commi di un unico articolo che lasciano scoperti quasi tutti i passaggi che contano davvero quando una S.r.l. smette di pagare i canoni di un impianto o di un centro di lavoro. Il risultato è che le domande decisive — dopo quante rate saltate il concedente può risolvere, quanto può pretendere davvero, cosa succede al macchinario, quanto vale il bene restituito, cosa accade se nel frattempo la società entra in una procedura di crisi — trovano risposta nelle pronunce della Corte di cassazione, non nel testo normativo.

Questa guida raccoglie le decisioni che un imprenditore inadempiente deve conoscere e le traduce, una per una, in conseguenze pratiche: cosa può fare la società di leasing, cosa non può fare, e su quali principi si costruisce la difesa.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il contenzioso sul leasing dei beni strumentali è materia bancaria e finanziaria nella sostanza e materia di opposizioni e impugnazioni nella forma: nasce quasi sempre da un decreto ingiuntivo della concedente e si gioca su conteggi, clausole e orientamenti di legittimità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista — e la difesa contro una società di leasing si costruisce fin dal primo atto sapendo come quegli orientamenti verranno letti fino all’ultimo grado di giudizio — ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per smontare i conteggi di un piano finanziario, verificare i tassi e ricostruire il valore del bene ricollocato. Quando poi l’inadempimento sul leasing è il sintomo di una crisi d’impresa più ampia, entrano in gioco le abilitazioni concorsuali dell’Avvocato, perché in quel caso la partita si sposta dal tribunale civile agli strumenti di regolazione della crisi.

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Su cosa si sono pronunciati i giudici: la base normativa in cinque commi

Prima di leggere le sentenze serve sapere su quale testo si sono esercitate. La disciplina della locazione finanziaria sta oggi in tre nuclei normativi distinti, che si applicano a situazioni diverse.

Il primo nucleo è l’art. 1, commi 136-140, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (la cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017. Con questi commi il legislatore è intervenuto per la prima volta a regolamentare il contratto di locazione finanziaria stipulato con banche o intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario. Il comma 136 contiene la definizione: la banca o l’intermediario si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, il quale ne assume tutti i rischi — compreso il rischio di perimento — e lo riceve in godimento per un tempo determinato verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto e della durata; alla scadenza l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà a un prezzo prestabilito oppure, se non esercita l’opzione, l’obbligo di restituire il bene.

Il comma 137 fissa la soglia dell’inadempimento rilevante. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi, o un importo equivalente, per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria Per un leasing su macchinari, impianti o beni strumentali la soglia legale è dunque quella dei quattro canoni mensili, anche non consecutivi.

Il comma 138 disciplina le conseguenze della risoluzione. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere solo in linea capitale, del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo, nella misura residua, il diritto di credito della concedente verso l’utilizzatore quando il ricavato della vendita è inferiore al debito residuo. Il comma 139 impone al concedente di procedere alla vendita o ricollocazione secondo i valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e, quando ciò non sia possibile, sulla base di una stima peritale, attenendosi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità. Il comma 140 detta il coordinamento con la disciplina concorsuale.

Il secondo nucleo è l’art. 1526 del codice civile, dettato per la vendita con riserva di proprietà: in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; il secondo comma consente al giudice di ridurre l’indennità convenuta. Questa norma non parla di leasing, ma per decenni è stata applicata per analogia al leasing cosiddetto traslativo, e continua ad applicarsi ai contratti la cui risoluzione si è verificata prima del 29 agosto 2017.

Il terzo nucleo è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 177 CCII per la liquidazione giudiziale e l’art. 97, comma 12, CCII per il concordato preventivo, che ricalcano il meccanismo del comma 138. La regola pratica da tenere a mente è che la disciplina applicabile dipende da tre date: quella della stipula, quella della risoluzione e quella dell’eventuale accesso a una procedura di crisi.


Il punto fermo della Suprema Corte: tre principi che non si discutono più

Su tre questioni la giurisprudenza di legittimità è compatta, e da lì bisogna partire perché sono i principi che una difesa non può ignorare né sperare di ribaltare.

Primo principio: il macchinario difettoso non giustifica il mancato pagamento dei canoni

È il primo argomento che quasi ogni imprenditore porta allo studio: “l’impianto non ha mai funzionato come promesso, per questo ho smesso di pagare”. La Suprema Corte ha chiarito che questa strada, così com’è, non porta da nessuna parte. Con la sentenza delle Sezioni Unite 5 ottobre 2015, n. 19785, la Corte ha ricostruito l’operazione di leasing come collegamento negoziale fra due contratti che restano autonomi: quello di locazione finanziaria fra concedente e utilizzatore e quello di fornitura fra concedente e fornitore. In assenza di diversa pattuizione, con la consegna del bene dal fornitore direttamente all’utilizzatore e la conseguente accettazione da parte di quest’ultimo, sorge a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagamento dei canoni verso il concedente, e non gli si possono opporre eventuali vizi, anche originari, del bene, che vanno fatti valere con azione di garanzia unicamente nei confronti del fornitore.

Le stesse Sezioni Unite hanno però costruito un sistema di tutele articolato:se i vizi emergono prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo al fornitore e può agire verso di lui per la risoluzione della fornitura o la riduzione del corrispettivo; se emergono dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore, e in ogni caso può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente.>Resta invece esclusa, in mancanza di una specifica clausola contrattuale, la legittimazione dell’utilizzatore a chiedere la risoluzione del contratto di fornitura.

Il principio, calato nella pratica, significa che il verbale di consegna firmato è un passaggio decisivo: da quel momento il macchinario difettoso è un problema che si risolve verso il fornitore, non smettendo di pagare la società di leasing. La difesa esiste, ma cambia bersaglio e cambia atto.

Secondo principio: la clausola che pretende tutti i canoni futuri è una penale, e la penale si può ridurre

Praticamente ogni contratto di leasing prevede che, risolto il rapporto per inadempimento, il concedente riprenda il bene e incassi comunque i canoni scaduti, i canoni a scadere e il prezzo di riscatto. La Cassazione non dichiara nulla questa pattuizione, ma la qualifica per quello che è: una clausola penale, sottoposta al potere giudiziale di riduzione. Con la pronuncia n. 26518 del 2024 la Corte ha affermato che, nel leasing traslativo cui non sia applicabile ratione temporis la legge n. 124 del 2017, è legittima la clausola penale che parametra il risarcimento al cosiddetto interesse positivo — cioè all’utilità che il concedente avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto — fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la penale è valida ma non intoccabile:se risulta manifestamente eccessiva, il giudice può e deve ridurla d’ufficio ai sensi dell’art. 1384 c.c. La traduzione pratica è che l’utilizzatore non deve dimostrare la nullità di nulla: gli basta portare in giudizio gli elementi che rendono percepibile la sproporzione fra quanto pretende la concedente e il pregiudizio realmente subito.

Terzo principio: il concedente non può tenersi il bene e pretendere tutto

È il vero baricentro della materia. La valutazione dell’eccessività della penale deve tenere conto del valore del bene restituito al concedente, il quale non può trattenere sia l’intero importo dei canoni, come se il contratto fosse proseguito, sia il bene, realizzando un ingiusto arricchimento: dall’importo dovuto a titolo di penale deve essere sempre scomputato il valore di mercato del bene al momento della restituzione o il ricavato della sua vendita. La stessa logica è stata ribadita con nettezza in un caso in cui la concedente aveva differito nel tempo la vendita: il concedente non può differire indefinitamente la vendita del bene, e l’utilizzatore ha diritto di vedersi detrarre il valore di mercato del bene riconsegnato e rimasto invenduto, con diritto alla restituzione della somma eventualmente versata in eccesso.

Il corollario processuale è stato fissato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9210 del 2022: alla risoluzione del leasing traslativo i cui presupposti si siano verificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 si applica analogicamente l’art. 1526 c.c., sicché l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l’equo compenso spettante per il godimento. Chi trattiene il macchinario sperando di conservare una leva negoziale, in realtà blocca il meccanismo che gli darebbe diritto al riequilibrio dei conti.

Sul piano delle domande giudiziali, l’ordinanza n. 18088 del 2024 ha aggiunto un tassello che pesa molto nel contenzioso: la società concedente deve formulare una domanda completa, che includa la restituzione dei canoni e la richiesta di un equo compenso, non potendosi limitare a chiedere le rate insolute.


Quante rate può saltare la S.r.l. prima che scatti la risoluzione?

La questione. L’imprenditore che si trova in tensione di cassa ragiona per soglie: “quanto posso ritardare prima che mi tolgano il macchinario?”. La domanda è legittima e la risposta non è banale, perché convivono due piani: la soglia legale del comma 137 e la clausola risolutiva espressa che il contratto quasi sempre contiene, spesso calibrata su un solo canone impagato.

Cosa hanno deciso i giudici. Il punto di partenza è che a disposizione del comma 137 non chiarisce se la definizione di grave inadempimento sia derogabile contrattualmente o si imponga anche in presenza di diversa previsione pattizia, rappresentando così un limite all’autonomia privata, in modo simile a quanto la giurisprudenza ha riconosciuto per l’art. 1525 c.c.; e la tesi del limite inderogabile appare preferibile considerato il favor verso l’utilizzatore espresso dalla norma. Il dibattito, dunque, esiste ed è tuttora aperto.

Sul piano dei rimedi, però, la Suprema Corte ha da tempo consolidato l’idea che il giudice conserva un potere di controllo sull’equilibrio del rapporto: il richiamo agli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. contenuto in Cass. n. 26518/2024 riguarda l’entità della penale, ma la stessa logica di proporzionalità informa la valutazione di gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. La giurisprudenza di merito che ha applicato questi principi si è mossa nella stessa direzione: quando l’utilizzatore contesta come iniqua ed eccessivamente onerosa la pretesa della controparte di conservare il bene, incassare i canoni già versati e ottenere anche quelli futuri, tale contestazione costituisce una censura specifica e sufficiente, che impone al giudice un esame nel merito sulla potenziale eccessività della clausola penale, anche in virtù del potere di riduzione d’ufficio previsto dall’art. 1384 c.c.

Se c’è contrasto. Sulla derogabilità in peius della soglia dei quattro canoni non esiste una pronuncia di legittimità che abbia chiuso definitivamente la questione. L’assunzione prudenziale da adottare è quindi la più severa: la S.r.l. deve comportarsi come se il contratto potesse essere risolto già al primo canone impagato, e non come se avesse tre mensilità di franchigia garantite dalla legge. Il comma 137 è un argomento difensivo eccellente contro una risoluzione dichiarata per un inadempimento minimo; non è una licenza di morosità.

Cosa significa per te. Il momento in cui la difesa vale di più è quello che precede la lettera di risoluzione, non quello che la segue. Fino a quando il contratto è in vita, ogni ipotesi è ancora aperta: rinegoziazione del piano, allungamento della durata, pagamento parziale imputato ai canoni più antichi, subentro di un terzo, cessione del contratto con il consenso della concedente. Dopo la risoluzione le carte in tavola cambiano, perché il rapporto si sposta sul terreno della restituzione del bene e del conteggio finale. La prima domanda da porsi non è “quanti canoni posso saltare”, ma “quanto tempo ho prima che la risoluzione diventi irreversibile e come lo uso”.


Dopo la risoluzione, quanto può davvero pretendere la società di leasing?

La questione. Arriva il decreto ingiuntivo: canoni scaduti, canoni a scadere, interessi di mora, spese di recupero, e in molti casi anche l’ordine di consegna del macchinario. L’importo è quasi sempre superiore a quello che l’imprenditore riteneva di dover ancora. La domanda è quanto di quella somma resisterà davanti a un giudice.

Cosa hanno deciso i giudici. L’ordinanza n. 3096 del 2 febbraio 2024 riguarda una vicenda tipica dei beni strumentali: una società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società utilizzatrice e i suoi fideiussori, chiedendo la restituzione dei beni e il pagamento di somme a titolo di canoni insoluti, penali e interessi. La Corte ha confermato l’impianto: la penale è legittima, ma va misurata sottraendo il valore del bene rientrato nella disponibilità della concedente.

Il secondo profilo è quello probatorio, ed è spesso il più efficace. Con l’ordinanza n. 15000 del 29 maggio 2024 la Cassazione è tornata sui limiti di validità delle clausole penali e, soprattutto, sugli oneri probatori a carico della società di leasing che intenda far valere le proprie ragioni creditorie. La giurisprudenza di merito ne ha tratto conseguenze concrete: il Tribunale di Brescia ha revocato un decreto ingiuntivo emesso in relazione a un contratto di leasing finanziario perché la società concedente non aveva dimostrato l’esatto ammontare del proprio credito, presentando allegazioni contraddittorie sul prezzo di ricollocazione del bene e fallendo così nell’onere della prova sul quantum debeatur.

Un ultimo profilo riguarda il criterio con cui si valorizza il bene. In una pronuncia intervenuta su un’opposizione promossa dal garante di un contratto di leasing, la Corte ha specificato che il valore da detrarre dal credito della concedente non è quello di mercato del bene al momento della restituzione, ma quello effettivamente incassato dalla sua ricollocazione; nella stessa decisione è stata confermata la piena legittimità delle clausole di rinuncia alla tutela di cui all’art. 1957 c.c. nei contratti di garanzia.

Se c’è contrasto. Qui una divergenza esiste ed è operativamente rilevante: fra chi detrae il valore di mercato al momento della riconsegna e chi detrae il ricavato effettivo della ricollocazione. La sintesi che emerge dalle decisioni più recenti è che il ricavato effettivo prevale quando la vendita è avvenuta ed è documentata secondo criteri di mercato, mentre il valore di stima torna a operare quando il bene è rimasto invenduto o la vendita è stata differita senza ragione. L’assunzione prudenziale, in sede difensiva, è di contestare sempre entrambi i profili: il criterio adottato e la documentazione che lo sorregge.

Cosa significa per te. Un decreto ingiuntivo su un leasing di macchinari non si combatte con affermazioni generiche di iniquità, ma con i numeri: quanti canoni sono stati effettivamente pagati, quando è stato riconsegnato l’impianto, a chi è stato venduto, a quale prezzo, con quale perizia, dopo quanti mesi di giacenza. La difesa vince o perde sul conteggio, e il conteggio si costruisce documento per documento. È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo opera: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la ricostruzione di un piano finanziario di leasing richiede insieme la lettura giuridica delle clausole e quella tecnico-contabile dei flussi.

Vale la pena descrivere con precisione cosa accade materialmente dopo la risoluzione, perché la sequenza è quasi sempre la stessa e conoscerla in anticipo consente di prepararsi. La concedente invia una comunicazione di risoluzione fondata sulla clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., oppure una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. con termine non inferiore a quindici giorni; contestualmente intima la riconsegna del macchinario e dichiara la decadenza dal beneficio del termine, così da rendere immediatamente esigibile l’intero residuo. Segue, di regola nell’arco di poche settimane, il ricorso per decreto ingiuntivo, che nella prassi cumula due domande: la condanna al pagamento delle somme e l’ordine di consegna del bene mobile determinato. Se il decreto non viene opposto nei termini, diventa definitivo e la concedente può procedere sia in via esecutiva per il pagamento sia con l’esecuzione per consegna, che nel caso di impianti industriali si traduce nell’accesso dell’ufficiale giudiziario ai locali aziendali.

In parallelo si aprono due fronti che l’imprenditore tende a sottovalutare. Il primo è quello dei garanti: nei leasing alle S.r.l. i soci hanno quasi sempre rilasciato fideiussione, e l’escussione arriva insieme all’ingiunzione contro la società, con la conseguenza che il patrimonio personale entra nel contenzioso fin dal primo atto. È il motivo per cui la pronuncia che ha confermato la legittimità delle clausole di rinuncia all’art. 1957 c.c. pesa concretamente: preclude una delle eccezioni tradizionalmente più efficaci, e impone di cercarne altre nel contenuto specifico della garanzia sottoscritta. Il secondo fronte è quello delle segnalazioni nelle banche dati creditizie e in Centrale dei rischi, che incidono sulla capacità dell’impresa di ottenere nuova finanza proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno, e che vanno considerate quando si valuta se protrarre la morosità o cercare un accordo.

C’è poi la voce degli interessi. I contratti di leasing prevedono interessi di mora su ciascun canone impagato, di regola con un tasso significativamente superiore a quello corrispettivo, e talvolta li fanno decorrere anche sulle somme dovute a titolo di penale dopo la risoluzione. È un profilo da verificare sempre, perché il richiamo contenuto nell’ordinanza n. 3930/2024 alla necessità di un calcolo corretto dei tassi ai fini della verifica dell’usura e all’importanza della trasparenza delle condizioni contrattuali si presta a essere sviluppato proprio su queste voci accessorie, che nei conteggi ingiunti incidono più di quanto l’importo capitale lasci intuire. La contestazione dei conteggi non è un argomento accessorio: nei fascicoli di leasing è spesso l’unica linea che riduce l’esposizione in misura apprezzabile.

Un punto processuale spesso trascurato: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il termine per proporre l’atto di citazione è di quaranta giorni dalla notifica, e su di esso incide la sospensione dei termini nel periodo feriale, che opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto. Perdere quel termine significa consolidare l’intero importo ingiunto, comprese le voci che sarebbero state riducibili.


E se la S.r.l. entra in una procedura di crisi?

La questione. Quando il leasing sui macchinari salta, raramente è l’unico debito. La domanda diventa allora se convenga difendersi nel giudizio civile o spostare il problema in un percorso di regolazione della crisi, e cosa accade al contratto in quel caso.

Cosa hanno deciso i giudici. Il primo punto riguarda la qualificazione del leasing come contratto pendente. La giurisprudenza di merito ha affermato che il contratto di locazione finanziaria rispetto al quale pendano ancora le scadenze di pagamento delle singole rate può considerarsi pendente secondo la definizione dell’art. 18, comma 5, CCII, così come prevede l’art. 97 CCII in tema di concordato preventivo, che reca una particolare ed espressa disciplina per il caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, includendolo così fra i contratti pendenti che proseguono ma che possono essere oggetto di sospensione o scioglimento>. È una qualificazione decisiva, perché nella composizione negoziata l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alle misure protettive.

Il secondo punto riguarda la liquidazione giudiziale. L’art. 177 CCII prevede che, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’art. 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale; il concedente ha diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

La Cassazione aveva già tracciato questo percorso sotto la legge fallimentare. Con la sentenza n. 21213 del 13 settembre 2017 ha riconosciuto che, di fronte all’opzione del curatore per lo scioglimento, il concedente può insinuarsi al passivo per i crediti scaduti e, se la nuova allocazione del bene produce una somma minore, può proporre insinuazione tardiva per la differenza. Con la sentenza n. 18543 del 10 luglio 2019 ha precisato la meccanica dell’accertamento del passivo: stima del valore del bene disposta dal giudice delegato, vendita a cura del concedente, determinazione dell’eventuale credito della curatela o, in alternativa, insinuazione del concedente per la differenza ancora spettante.

Sul confine fra disciplina concorsuale e disciplina civilistica il percorso è stato tormentato. Con la sentenza n. 8980 del 29 marzo 2019 la Suprema Corte aveva affermato che gli effetti della risoluzione per inadempimento verificatasi prima dell’entrata in vigore della legge 124/2017 fossero regolati dall’art. 72-quater legge fallimentare, applicabile anche al caso di risoluzione avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. Poche settimane dopo, la sentenza n. 10733 del 17 maggio 2019 ha seguito l’indirizzo opposto, escludendo l’applicazione dell’art. 72-quater al leasing traslativo già risolto per inadempimento prima del fallimento e riconducendo la fattispecie all’art. 1526 c.c.

Se c’è contrasto. Il contrasto c’è stato ed è stato risolto: come si vedrà nella sezione seguente, le Sezioni Unite hanno dato ragione al secondo orientamento. L’assunzione da adottare oggi è che la sorte del contratto dipende da chi ha sciolto il rapporto e quando: se ha risolto la concedente prima dell’apertura della procedura, si resta nel diritto comune; se scioglie il curatore o il debitore in concordato, si applicano gli artt. 177 e 97, comma 12, CCII.

Cosa significa per te. Per una S.r.l. che ha più leasing in sofferenza e altri debiti — fornitori, banche, contributi — la scelta fra difendersi in giudizio e accedere a uno strumento di regolazione della crisi non è alternativa ma sequenziale, e va compiuta con l’orologio in mano. Le misure protettive nella composizione negoziata impediscono che i contratti pendenti vengano fatti saltare per il solo fatto della crisi; il concordato in continuità consente di conservare il macchinario che produce il fatturato. Quando il bene in leasing è lo strumento con cui l’impresa genera i ricavi con cui pagherebbe il debito, farselo portare via è quasi sempre la peggiore delle soluzioni possibili.


L’ultima parola della Suprema Corte: le Sezioni Unite del 2021 e ciò che è venuto dopo

La decisione che ha ridisegnato la materia è la sentenza delle Sezioni Unite 28 gennaio 2021, n. 2061. Il contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità era arrivato al punto di rottura, e la Terza Sezione aveva rimesso alle Sezioni Unite due questioni di massima e particolare importanza: se l’interpretazione dell’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124/2017, secondo cui la norma imporrebbe di abbandonare — anche per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore — il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del leasing traslativo l’art. 1526 c.c., fosse coerente con i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento; e se fosse legittimo il procedimento di applicazione analogica cosiddetta diacronica, per effetto del quale la norma da applicare per analogia potrebbe non esistere al momento della realizzazione della fattispecie purché esista al momento della decisione.

La risposta è stata netta. La legge 124/2017 non ha effetti retroattivi e trova quindi applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, previsti dal comma 137, non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; per i contratti risolti in precedenza, e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto solo dopo la risoluzione, resta valida la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo applicarsi in via analogica la disciplina dell’art. 1526 c.c. e non quella dell’art. 72-quater legge fallimentare.

Cosa cambia rispetto a prima. Prima del 2021 un’impresa che avesse subito la risoluzione nel 2015 o nel 2016 non sapeva quale regola avrebbe governato i conti: quella della legge del 2017, applicata retroattivamente in via interpretativa, oppure quella dell’art. 1526 c.c. con il suo potere di riduzione. Dopo le Sezioni Unite, il criterio è temporale e verificabile: conta la data in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione. Per i contratti risolti dal 29 agosto 2017 in poi vale il meccanismo del comma 138; per quelli risolti prima, se il leasing è traslativo, vale l’art. 1526 c.c. con la riducibilità della penale.

Le pronunce successive hanno consolidato questa impostazione senza incrinarla. Un’ordinanza depositata il 15 febbraio 2024 ha ribadito che la disciplina dell’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Con l’ordinanza n. 3930 del 2024 la Corte ha ripreso il tema in un caso di leasing immobiliare su un complesso alberghiero, riaffermando che l’autonomia contrattuale non può derogare ai principi di equità sanciti dall’art. 1526 c.c. e ribadendo la necessità di un calcolo corretto dei tassi di interesse ai fini della verifica dell’usura, oltre all’importanza della trasparenza nelle condizioni contrattuali. L’ordinanza n. 21293 del 30 luglio 2024 ha affrontato ancora la sequenza risoluzione per inadempimento seguita dal fallimento dell’utilizzatore.

La pronuncia più recente si muove su un terreno diverso ma utile a chi ha un impianto in leasing: con l’ordinanza n. 15496 del 10 giugno 2025 la Cassazione è intervenuta sulla legittimazione dell’utilizzatore a chiedere il risarcimento dei danni subiti dal bene per fatto di un terzo, chiarendo i presupposti dell’azione risarcitoria di chi ha la detenzione qualificata del bene senza esserne proprietario. Il quadro che ne esce è quello di una materia stabilizzata nei principi e ancora contesa nei conteggi: la difesa oggi si gioca quasi sempre sui numeri, non sulla qualificazione.


I principi alla prova dei conti: tre ipotesi di lavoro

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come i principi appena esaminati incidono su un conteggio.

Prima ipotesi — la soglia dei quattro canoni e il conteggio del comma 138. Una S.r.l. metalmeccanica ha in leasing un centro di lavoro a controllo numerico. Canone mensile 3.870 €, durata 60 mesi, prezzo di riscatto 4.150 €. La società salta i canoni di febbraio, marzo, aprile e maggio: al 20 maggio la soglia dei quattro canoni mensili anche non consecutivi prevista dal comma 137 è raggiunta e la concedente comunica la risoluzione il 4 giugno. Alla data della risoluzione risultano scaduti e impagati 15.480 €; i canoni a scadere, considerati solo in linea capitale, ammontano a 96.340 €; si aggiungono il prezzo dell’opzione finale, 4.150 €, e le spese documentate di recupero e stima, 2.310 €. Il macchinario viene riconsegnato il 27 giugno e ricollocato il 12 novembre a 78.600 €. Il conteggio ex comma 138 è dunque: 15.480 + 96.340 + 4.150 + 2.310 = 118.280 €, meno 78.600 € di ricavato, con un residuo a carico della S.r.l. di 39.680 €. Se invece la concedente avesse ingiunto 118.280 € senza detrarre nulla, quella differenza sarebbe stata l’oggetto dell’opposizione.

Seconda ipotesi — il bene invenduto e la penale non ridotta. Stesso contratto, ma risolto il 9 marzo con riconsegna il 3 aprile. La concedente notifica decreto ingiuntivo il 28 maggio per 121.900 €, senza alcuna detrazione, e alla data della citazione in opposizione il macchinario risulta ancora nella sua disponibilità, invenduto da undici mesi. Alla luce dell’orientamento per cui il concedente non può differire indefinitamente la vendita e l’utilizzatore ha diritto alla detrazione del valore del bene rimasto invenduto, l’opposizione si costruisce su tre richieste: la detrazione del valore di stima dell’impianto da accertare mediante consulenza tecnica, la riduzione della penale ai sensi degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., e la contestazione del quantum per difetto di prova secondo la linea del Tribunale di Brescia. Ipotizzando una stima peritale di 74.200 €, il credito residuo si riduce a 47.700 € prima ancora di discutere di riduzione.

Terza ipotesi — la scelta fra difesa civile e strumento di crisi. La stessa S.r.l. ha, oltre al leasing, 214.000 € di debiti verso fornitori e 96.500 € verso banche, e il centro di lavoro è l’unico asset che genera fatturato. Se subisce la risoluzione e la restituzione, perde il bene e resta con un debito residuo che aggrava lo stato di crisi. Se accede alla composizione negoziata prima che la risoluzione sia comunicata, il leasing è contratto pendente e il concedente non può farlo saltare per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alle misure protettive, il che apre uno spazio reale per rinegoziare il piano dei canoni. Se invece la situazione è già compromessa e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore sceglie fra prosecuzione e scioglimento, con la meccanica dell’art. 177 CCII: restituzione del bene, versamento alla curatela dell’eventuale eccedenza rispetto al credito residuo in linea capitale, insinuazione della concedente per la differenza secondo la stima disposta dal giudice delegato.


Il quadro giurisprudenziale in una tabella

La tabella raccoglie tutte le decisioni richiamate in questa guida, con gli estremi, la questione decisa e la ricaduta pratica. È lo strumento con cui verificare rapidamente quale principio sostiene ciascuna delle affermazioni fatte fin qui, e quale pronuncia citare in un atto difensivo a seconda del profilo che si intende contestare.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza per la S.r.l. inadempiente
Cass. SS.UU. 5 ottobre 2015, n. 19785Vizi del bene e collegamento negozialeDopo consegna e accettazione l’obbligo di pagare i canoni resta; i vizi si fanno valere verso il fornitoreIl macchinario difettoso non legittima la sospensione dei pagamenti alla concedente
Cass. SS.UU. 28 gennaio 2021, n. 2061Efficacia temporale della L. 124/2017La legge non è retroattiva; ai contratti risolti prima si applica l’art. 1526 c.c. se il leasing è traslativoDetermina quale disciplina governa il conteggio finale
Cass. 13 settembre 2017, n. 21213Scioglimento del contratto da parte del curatoreInsinuazione per i crediti scaduti e insinuazione tardiva per la differenza dopo la riallocazioneDefinisce come si comporta la concedente nella procedura
Cass. 29 marzo 2019, n. 8980Risoluzione anteriore al fallimentoOrientamento poi superato: applicazione dell’art. 72-quater l.f.Utile per comprendere l’origine del contrasto risolto nel 2021
Cass. 17 maggio 2019, n. 10733Leasing traslativo già risolto e successivo fallimentoEsclusa l’applicazione dell’art. 72-quater; si applica l’art. 1526 c.c.Anticipa la soluzione poi accolta dalle Sezioni Unite
Cass. 10 luglio 2019, n. 18543Accertamento del passivo e stima del beneStima disposta dal giudice delegato, vendita a cura del concedente, insinuazione per la differenzaChiarisce chi valuta il macchinario nella procedura
Cass. 12 settembre 2019, n. 22731Effetti del meccanismo del comma 138La restituzione del bene incide sulle richieste di pagamento in attesa della ricollocazioneArgomento contro le ingiunzioni formulate senza detrazioni
Cass. 9210/2022Restituzione delle rate e restituzione del beneIl diritto alla restituzione delle rate presuppone la previa riconsegna del beneTrattenere il macchinario blocca il riequilibrio dei conti
Cass. ord. 2 febbraio 2024, n. 3096Decreto ingiuntivo contro utilizzatore e fideiussoriPenale legittima ma valutabile alla luce del valore del bene rientratoModello tipico del contenzioso sui beni strumentali
Cass. ord. 15 febbraio 2024Ambito temporale della L. 124/2017La disciplina si applica alle risoluzioni i cui presupposti maturano dopo l’entrata in vigoreConferma il criterio della data della risoluzione
Cass. ord. n. 3930/2024Autonomia contrattuale e art. 1526 c.c.Le clausole non possono derogare ai principi di equità; rilievo anche del calcolo dei tassiApre il fronte del controllo su tassi e trasparenza
Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15000Clausole penali e oneri probatoriLa concedente deve provare compiutamente il proprio creditoFondamento della contestazione sul quantum
Cass. ord. n. 18088/2024Contenuto della domanda della concedenteDomanda completa: restituzione dei canoni ed equo compenso, non solo rate insoluteEccezione utilizzabile contro domande incomplete
Cass. 30 luglio 2024, n. 21293Risoluzione per inadempimento e successivo fallimentoConferma il coordinamento fra risoluzione civilistica e disciplina concorsualeRileva quando la crisi segue di poco la risoluzione
Cass. n. 26518/2024Penale parametrata all’interesse positivoClausola legittima, ferma la riduzione ex artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c.Base della domanda di riduzione della penale
Cass. ord. 10 giugno 2025, n. 15496Danni al bene causati da terziPresupposti dell’azione risarcitoria dell’utilizzatoreRileva quando l’impianto è danneggiato durante il rapporto
Cass. n. 15200/2018 e Corte App. Milano n. 544/2023Mediazione obbligatoria e leasingIl leasing non rientra fra i contratti bancari e finanziari dell’art. 5 d.lgs. 28/2010Evita eccezioni di improcedibilità mal poste
Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19596Onere di attivare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivoNelle materie soggette a mediazione obbligatoria l’onere grava sulla parte oppostaVa coordinata con l’esclusione del leasing da quelle materie

La sintesi operativa: cosa insegna, in concreto, questa giurisprudenza

  • La data della risoluzione decide la disciplina applicabile. Prima del 29 agosto 2017 si ragiona su leasing di godimento e traslativo e sull’art. 1526 c.c.; dopo, sul meccanismo del comma 138.
  • Per i macchinari la soglia legale di grave inadempimento è di quattro canoni mensili anche non consecutivi, ma la clausola risolutiva espressa del contratto va sempre letta prima di fare qualsiasi previsione.
  • Il bene va riconsegnato: la restituzione è il presupposto del riequilibrio dei conti, non una concessione alla controparte.
  • La pretesa della concedente si misura al netto del bene: ricavato effettivo della vendita quando c’è, valore di stima quando il bene è rimasto invenduto o la vendita è stata ingiustificatamente differita.
  • La clausola che pretende canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di riscatto è una penale, valida ma riducibile d’ufficio dal giudice se manifestamente eccessiva.
  • L’onere di provare il quantum grava sulla concedente: allegazioni contraddittorie sul prezzo di ricollocazione possono portare alla revoca del decreto ingiuntivo.
  • I vizi del macchinario non si oppongono alla concedente ma al fornitore, con azione diretta per l’eliminazione dei vizi, la sostituzione o il risarcimento comprensivo dei canoni già pagati.
  • La fideiussione dei soci va esaminata separatamente: le clausole di rinuncia all’art. 1957 c.c. sono state ritenute legittime, e ciò cambia la posizione dei garanti.
  • Il leasing è contratto pendente negli strumenti di regolazione della crisi, e questo apre uno spazio di protezione che il giudizio civile ordinario non offre.
  • Nella liquidazione giudiziale la partita si sposta sulla stima del giudice delegato e sull’insinuazione della concedente per la differenza.
  • I termini processuali non ammettono recuperi: quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo, con sospensione feriale operante solo dal 1° al 31 agosto.

Quindi, in pratica?

Se restituisco il macchinario, il debito si azzera? No, ma cambia natura. Dopo la restituzione il credito della concedente si calcola sottraendo il ricavato della vendita o il valore del bene alla somma di canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di riscatto e spese documentate: è il meccanismo del comma 138, ripreso in sede concorsuale dagli artt. 97, comma 12, e 177 CCII. Se il ricavato supera quelle voci, l’eccedenza spetta all’utilizzatore.

Posso smettere di pagare perché l’impianto non funziona? È la strada che le Sezioni Unite del 2015 hanno chiuso: dopo la consegna e l’accettazione, i vizi si fanno valere verso il fornitore, non sospendendo i canoni. La tutela esiste — azione diretta per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione, risarcimento comprensivo dei canoni già pagati — ma va esercitata contro il soggetto giusto e nei termini di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia.

La società di leasing può chiedermi tutti i canoni futuri? Può chiederli, e la pretesa non è nulla in sé: Cass. n. 26518/2024 riconosce la legittimità della penale parametrata all’interesse positivo. Ma quella somma è soggetta a riduzione ai sensi degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. e va comunque decurtata di quanto il concedente ricava o può ricavare dal bene rientrato.

Devo fare la mediazione prima di andare in causa? Secondo l’orientamento richiamato in questa guida il contratto di leasing non rientra fra i contratti bancari e finanziari per i quali l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 impone la mediazione come condizione di procedibilità. Attenzione però alle clausole contrattuali che prevedono un tentativo di conciliazione: sono un profilo distinto e vanno verificate nel singolo contratto.

Conviene aspettare il decreto ingiuntivo o muoversi prima? Muoversi prima amplia le opzioni. Prima della risoluzione sono praticabili rinegoziazione, riscadenzamento, subentro di terzi e, quando la crisi è più ampia, la composizione negoziata con le sue misure protettive. Dopo il decreto ingiuntivo l’orizzonte si restringe all’opposizione, con termini stretti e conteggi da smontare in giudizio.


Come lo Studio Monardo applica questi orientamenti al tuo fascicolo

Difendersi da una società di leasing significa portare questi principi dentro un fascicolo concreto, con documenti, conteggi e atti. Ecco cosa fa lo Studio, in concreto.

  1. Qualifichiamo il contratto e collochiamo la risoluzione nel tempo, perché dalla data in cui ne sono maturati i presupposti dipende se si applica il comma 138 della L. 124/2017 o l’art. 1526 c.c. secondo il criterio fissato dalle Sezioni Unite n. 2061/2021.
  2. Verifichiamo la legittimità della risoluzione, confrontando la clausola risolutiva espressa con la soglia legale di grave inadempimento e con l’effettiva gravità dell’inadempimento contestato.
  3. Ricostruiamo il piano finanziario canone per canone, isolando quota capitale, quota interessi, spese e indicizzazioni, e verificando i tassi applicati anche sotto il profilo del superamento delle soglie.
  4. Contestiamo il quantum ingiunto, eccependo il difetto di prova sul prezzo di ricollocazione e sulle spese, sulla linea seguita dalla giurisprudenza di merito che ha revocato decreti ingiuntivi per allegazioni contraddittorie.
  5. Chiediamo la detrazione del valore del bene, distinguendo fra ricavato effettivo della vendita e valore di stima quando il macchinario è rimasto invenduto o la vendita è stata differita senza ragione.
  6. Proponiamo la domanda di riduzione della penale ai sensi degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., sollecitando anche il potere di riduzione d’ufficio del giudice e articolando la consulenza tecnica sul valore dell’impianto.
  7. Depositiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo nei termini e chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione quando ne ricorrono i presupposti, per evitare che l’esecuzione parta mentre il conteggio è ancora contestato.
  8. Esaminiamo separatamente la posizione dei garanti, perché le fideiussioni dei soci e le clausole di rinuncia all’art. 1957 c.c. seguono regole proprie e vanno difese con eccezioni proprie.
  9. Impostiamo, quando serve, l’azione verso il fornitore per i vizi del macchinario, nei limiti della legittimazione riconosciuta dalle Sezioni Unite n. 19785/2015.
  10. Valutiamo l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi quando il leasing è solo una parte del debito complessivo, coordinando la difesa civile con la strategia concorsuale e con la sorte del contratto pendente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia costruita dalle sentenze come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati in questa guida sono nati e si sono consolidati davanti alla Suprema Corte, e una difesa che li invoca in primo grado deve essere impostata sapendo come quegli stessi principi verranno letti in appello e, se necessario, in sede di legittimità. Lo Studio segue il fascicolo con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea difensiva, senza passaggi di mano che disperdano le eccezioni sollevate all’inizio. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso, indispensabile quando la difesa si gioca sui numeri di un piano finanziario e sul valore di un impianto industriale.


In chiusura

Il leasing sui beni strumentali è uno dei settori in cui la distanza fra quello che il contratto scrive e quello che i giudici riconoscono è più ampia: la clausola pretende tutto, la giurisprudenza impone di sottrarre il valore del bene, di provare il credito e di misurare la penale sul danno effettivo. Sapere dove passa quella distanza è ciò che separa un debito subito da un debito contestato.

È la ragione per cui lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che le sono proprie: la qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, perché il contenzioso sul leasing è fatto di opposizioni e impugnazioni che vanno impostate fin dal primo atto in vista dell’ultimo grado; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché smontare il conteggio di una società finanziaria richiede competenze giuridiche e contabili insieme; e, quando l’inadempimento sul macchinario è il segnale di una crisi d’impresa più estesa, le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Nessuna promessa di esito: l’impegno è analizzare il contratto, verificare i conteggi, costruire la strategia più solida sui fatti del tuo fascicolo.

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