La Composizione Negoziata Della Crisi Blocca Le Cartelle Esattoriali?

La domanda giusta non è “cosa mi protegge”, ma “cosa può ancora fare l’altro”

Quando un imprenditore con centinaia di migliaia di euro di cartelle apre una composizione negoziata, la prima domanda che pone è quasi sempre la stessa: “adesso il Fisco si ferma?”. È una domanda difensiva, e per questo è la domanda sbagliata. La risposta utile non arriva leggendo l’articolo 18 del Codice della crisi come se fosse uno scudo, ma leggendolo come lo legge la controparte: come una lista di cose che da oggi non può più fare, accanto a una lista — più lunga di quanto si pensi — di cose che invece continua a fare eccome.

Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia a giocarle prima di lui. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è un nemico irrazionale: è un creditore istituzionale con obiettivi di incasso, vincoli procedurali stringenti, termini di decadenza che pesano su di lei e una precisa convenienza economica che, in certi momenti della partita, si sposta a favore dell’accordo. La composizione negoziata è esattamente lo strumento che sposta quella convenienza — ma solo se chi la usa sa dove colpisce e dove no.

Questa guida ricostruisce l’arsenale reale dell’agente della riscossione durante una composizione negoziata: quali atti restano legittimi nonostante le misure protettive, quali diventano nulli, quali termini vincolano la controparte, e in quale finestra temporale conviene aprire il tavolo dell’accordo transattivo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa doppia dimensione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto nell’elenco dei professionisti che il legislatore ha ritenuto qualificati a condurre proprio queste trattative: conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la guida, non solo dal lato di chi la subisce. Ed è al tempo stesso coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che è decisivo quando la partita non si gioca solo sulla crisi d’impresa ma sui carichi affidati alla riscossione, sulla loro esatta composizione, sulla validità delle notifiche e sulla trattabilità del debito erariale. Sono due competenze certificate che qui servono insieme: la composizione negoziata è il campo, le cartelle sono la posta.

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Chi hai di fronte: come ragiona davvero l’agente della riscossione

L’errore più costoso è immaginare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione come un soggetto che “vuole rovinarti”. Non è così, ed è un peccato, perché la verità è molto più sfruttabile: AdER è un creditore che deve massimizzare l’incasso entro termini dati, con risorse limitate e con una contabilità dei costi che pesa su ogni sua scelta.

Il primo dato da mettere in testa è che l’agente della riscossione non decide se il credito esiste. Quel credito gli viene affidato da un ente impositore — Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, Regione, Agenzia delle Dogane — attraverso il ruolo. AdER è un esattore, non un accertatore. Questo significa due cose opposte e ugualmente importanti: da un lato non ha alcun potere di rinunciare al credito né di valutarne il merito; dall’altro, ogni vizio a monte (accertamento mai notificato, ruolo formato male, notifica irregolare) è un vizio che lei si porta dentro e che difende senza averlo generato.

Il secondo dato è il tempo. La riforma della riscossione ha introdotto un meccanismo di discarico dei carichi affidati e non riscossi entro un orizzonte pluriennale: significa che l’inerzia, per l’agente, non è neutra. Ogni carico che resta lì senza produrre incasso è un carico destinato a uscire dal magazzino senza gettito. Questo genera una pressione operativa costante verso l’azione — pignoramenti, fermi, ipoteche — ma anche, ed è il punto che interessa a te, verso qualsiasi soluzione che produca un flusso di cassa certo. Una rateizzazione che regge vale, nella contabilità della controparte, più di un pignoramento che non trova nulla.

Il terzo dato è il costo. Ogni procedura esecutiva ha un costo: accessi, notifiche, spese di procedura, tempi di ufficio, eventuale soccombenza nei giudizi di opposizione. Su un’impresa che ha immobili liberi e capienti, il calcolo dell’agente è semplice e l’espropriazione conviene. Su un’impresa con magazzino deperibile, macchinari gravati da leasing, crediti verso clienti fragili e conti correnti già sotto pressione bancaria, il calcolo cambia radicalmente: il valore di realizzo in sede forzata è basso, i tempi sono lunghi, e la prospettiva di un’impresa che smette di produrre significa anche la fine dei versamenti correnti di IVA e ritenute — cioè la fine del gettito futuro, non solo di quello arretrato.

Dal suo punto di vista, un’impresa che continua a operare e paga un piano è quasi sempre più redditizia di un’impresa liquidata che paga una percentuale sul ricavato di una vendita giudiziaria. È questa asimmetria — non la pietà, non la moral suasion — la leva su cui la composizione negoziata è costruita.

Il quarto dato, decisivo, riguarda la gerarchia interna. In sede di accordo transattivo, l’Agenzia delle Entrate non decide “a sensazione”: il correttivo-ter ha strutturato un meccanismo di autorizzazione a più livelli, con competenze che salgono verso la direzione regionale o le strutture centrali quando la proposta prevede riduzioni particolarmente accentuate del debito. Tradotto in termini strategici: più aggressiva è la falcidia che chiedi, più lungo e formale è il percorso decisionale della controparte, e più solida deve essere la documentazione che alleghi. Non è un ostacolo, è un’informazione operativa che ti dice come costruire la proposta e quanto tempo mettere in conto.

Infine, la convenienza dell’Erario ha un parametro legale esplicito: la comparazione con l’alternativa liquidatoria. La proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata richiede la relazione di un professionista indipendente che attesti proprio la convenienza della proposta rispetto a ciò che il creditore pubblico otterrebbe nella liquidazione giudiziale. Quella relazione non è un adempimento burocratico: è il documento con cui si dimostra alla controparte, con i suoi stessi criteri, che aggredirti conviene meno che accordarsi.


Mossa 1 — Iscrivere a ruolo e notificare la cartella (e sì, può farlo anche adesso)

LA MOSSA. L’ente impositore forma il ruolo, lo affida all’agente della riscossione, e questi notifica la cartella di pagamento. È l’atto con cui il credito si trasforma in titolo esecutivo e, insieme, in precetto: decorsi sessanta giorni dalla notifica senza pagamento, l’agente è legittimato a procedere.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Qui la controparte non ha vera discrezionalità: l’iscrizione a ruolo e la notifica servono a impedire che maturino decadenze a suo carico. Se non notifica nei termini, il credito muore. Nessuna trattativa in corso vale, per un funzionario, il rischio di lasciar spirare un termine decadenziale.

I SUOI LIMITI. Qui sta il punto che sorprende quasi tutti gli imprenditori: la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese NON impedisce all’Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo e di notificare cartelle di pagamento. L’Agenzia delle Entrate lo ha messo nero su bianco nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, e lo ha fatto appoggiandosi a due decisioni di merito ormai consolidate. Il Tribunale di Trento, con provvedimento del 23 settembre 2022, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari non pregiudichi la riuscita delle trattative e consenta al creditore istituzionale di dotarsi di un titolo esecutivo per l’eventualità che in seguito ne abbia bisogno. Il Tribunale di Gela, con decreto del 4 aprile 2024, ha seguito la stessa linea sulla notifica degli atti recanti pretese erariali: si tratta di attività meramente propedeutica all’esecuzione, non di esecuzione, e inibirla comprimerebbe eccessivamente le ragioni dell’Erario a fronte di un debitore già protetto sul fronte che conta.

Il limite invalicabile, allora, va individuato con precisione chirurgica: il divieto dell’art. 18, comma 3, CCII colpisce l’inizio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, non l’attività di determinazione e formalizzazione del debito. La cartella arriva. L’intimazione arriva. Ma da lì in avanti la strada, per la controparte, è sbarrata finché le misure reggono.

C’è però un contrappeso che gioca a tuo favore e che quasi nessuno sfrutta: dalla stessa data di pubblicazione dell’istanza, l’art. 18, comma 3, CCII stabilisce che le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. È una norma di equilibrio, pensata per congelare le posizioni senza distruggerle. Sul piano pratico, riduce l’ansia da termine che spinge la controparte ad agire: il suo credito non si deteriora mentre si tratta.

LA TUA CONTROMOSSA. Non si combatte una notifica che la legge autorizza: la si usa. Ogni cartella notificata durante la composizione negoziata è un pezzo di informazione gratuita sul perimetro esatto del debito, e va immediatamente incrociata con l’estratto di ruolo completo per ricostruire l’intero carico, verificare quali atti presupposti siano stati regolarmente notificati e quali no, e capire quali partite siano già prescritte o affette da vizi propri. Il momento in cui l’agente ti mostra le carte è il momento in cui puoi contarle.

Attenzione, però, a un punto che si perde spesso di vista: la sospensione delle prescrizioni prevista dall’art. 18 CCII opera sui rapporti col creditore, ma non trasforma la cartella in un atto inattaccabile. I termini per impugnarla davanti al giudice competente restano quelli ordinari e vanno presidiati in parallelo alle trattative. Una cartella che diventa definitiva mentre si negozia è una cartella che, nell’accordo transattivo, discuti da una posizione più debole.

LE PRONUNCE CHE TI PROTEGGONO. Trib. Trento, 23 settembre 2022 e Trib. Gela, 4 aprile 2024 delimitano ciò che il Fisco può fare; ma il perimetro complessivo è chiuso dal principio, ormai stabilizzato in giurisprudenza di merito, per cui il divieto dell’art. 18 opera automaticamente dalla pubblicazione e non dal decreto di conferma. Il Tribunale di Monza, in una decisione del 2026 sulla conferma delle misure ex artt. 18 e 19 CCII, ha ribadito che la decorrenza degli effetti resta ancorata alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e non al provvedimento giudiziale che la conferma. Tra pubblicazione e conferma, cioè, non esiste una terra di nessuno in cui la controparte possa infilarsi.


Mossa 2 — Correre al pignoramento prima che l’istanza sia pubblicata

LA MOSSA. Questa è la mossa più insidiosa, ed è anche quella meno raccontata: l’agente della riscossione — o un altro creditore che ha fiutato l’aria — anticipa il pignoramento nella finestra in cui l’imprenditore sta preparando l’istanza ma non l’ha ancora pubblicata. Per i crediti affidati alla riscossione lo strumento principe è il pignoramento presso terzi in forma diretta ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che non passa dal giudice dell’esecuzione: l’atto è notificato al terzo con l’ordine di pagare direttamente all’agente. È rapido, economico e chirurgico.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Perché costa poco e colpisce liquidità immediata: conti correnti, canoni di locazione, crediti verso clienti, corrispettivi da committenti pubblici. Preferisce non farla quando sa che il terzo non ha nulla in mano, perché in quel caso spende senza incassare. Ed è per questo che l’agente pignora quasi sempre dopo aver profilato il debitore: se sa dove sono i soldi, arriva; se non lo sa, tende ad aspettare o a ripiegare su misure conservative.

I SUOI LIMITI. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese la finestra si chiude: non solo non può iniziare nuove azioni esecutive, ma non può proseguire quelle pendenti. Il verbo “proseguire” è la parola che vale l’articolo. Il Tribunale di Vicenza, con decreto dell’11 gennaio 2026 (R.G. n. 4701/2025), lo ha applicato in una vicenda esemplare: alcuni creditori avevano già ottenuto in sede esecutiva l’assegnazione di canoni di locazione dovuti alla società; il tribunale ha ritenuto che le misure protettive operino erga omnes e incidano anche sulle esecuzioni già pendenti, perché consentire la prosecuzione significherebbe attribuire al singolo creditore un vantaggio incompatibile con la logica del risanamento e con il trattamento ordinato dei creditori.

C’è però un secondo limite, che stavolta vincola te e non lui, e va detto con chiarezza: le misure protettive sospendono, non distruggono. Il Tribunale di Milano, già con provvedimento del 26 gennaio 2022, aveva chiarito che l’adozione delle misure protettive non determina l’estinzione del pignoramento. Il vincolo pignoratizio resta, gli obblighi di custodia del terzo pignorato restano, le somme restano bloccate in attesa di sapere se andranno al creditore o torneranno a te. La giurisprudenza successiva ha parlato, efficacemente, di una fase di custodia rafforzata: si ferma la fase satisfattiva, non il vincolo.

LA TUA CONTROMOSSA. La contromossa è tutta nella cronologia. Quando esiste un rischio concreto di pignoramento imminente, l’istanza di composizione negoziata va depositata e pubblicata con le misure protettive richieste contestualmente, non “appena pronto il piano”. L’effetto protettivo decorre dalla pubblicazione: ogni giorno di ritardo è un giorno in cui la controparte può ancora muoversi legittimamente. E se il pignoramento è già stato notificato, la partita non è persa: si chiede la conferma delle misure e, ove necessario, si sollecita il provvedimento che ne dichiari l’effetto sospensivo sull’esecuzione in corso, presidiando la posizione del terzo pignorato affinché non versi nulla in pendenza delle trattative.

LE PRONUNCE CHE TI PROTEGGONO. Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 (effetti erga omnes e incidenza sulle esecuzioni pendenti); Trib. Milano, 26 gennaio 2022 (le misure non estinguono il pignoramento); Trib. Padova, 9 dicembre 2024, Est. Amenduni (ammissibilità di misure cautelari a valle della scadenza delle protettive, per evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi quanto costruito).


Mossa 3 — Iscrivere ipoteca e fermo: le armi conservative

LA MOSSA. Prima ancora di espropriare, l’agente della riscossione può vincolare. Due strumenti: l’ipoteca sugli immobili ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 — iscrivibile decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, per un importo pari al doppio del credito, con soglie minime di legge — e il fermo amministrativo sui beni mobili registrati ex art. 86 dello stesso decreto. Nessuno dei due ti toglie il bene: entrambi lo bloccano, gli attribuiscono un vincolo e assicurano all’agente una posizione di prelazione o, nel caso del fermo, una paralisi d’uso che spinge al pagamento.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Perché costano pochissimo rispetto a un’espropriazione e producono un effetto psicologico e patrimoniale sproporzionato al loro costo. Un fermo su un mezzo aziendale può fermare un’attività di trasporto; un’ipoteca può far saltare una compravendita già impostata o un rifinanziamento bancario. È la classica mossa a basso costo e alto rendimento negoziale. Preferisce non farla quando il bene è già gravato da vincoli capienti che rendono la prelazione inutile.

I SUOI LIMITI. Sono tre, e vanno conosciuti singolarmente.

Il primo è di sistema: ipoteca e fermo sono misure cautelari della riscossione, e come tali ricadono in pieno nel divieto dell’art. 18, comma 3, CCII, che vieta ai creditori interessati sia di iniziare o proseguire azioni cautelari sia di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. La circolare n. 5/E/2026 conferma espressamente che la pubblicazione dell’istanza impedisce le azioni esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate, incluse quelle esercitabili ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997. È qui — non sulla cartella — che lo scudo morde davvero.

Il secondo limite è procedurale ed è precedente alla composizione negoziata, ma resta spendibile su tutto ciò che l’agente ha già iscritto prima. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19667 del 2014, hanno affermato che l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione al contribuente, in attuazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, con conseguente invalidità dell’iscrizione eseguita senza il preventivo avviso. E le stesse Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 10672 del 2009, avevano già riconosciuto l’autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, aprendo la strada a una tutela anticipata rispetto al vincolo.

Il terzo limite riguarda la natura dell’atto e ha ricadute strategiche importanti negli scenari di uscita: la Cassazione, con la sentenza n. 3232 del 1° marzo 2012, ha chiarito che l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 non è assimilabile né all’ipoteca legale né a quella giudiziale, fondandosi su un provvedimento amministrativo, e non rientra pertanto tra le ipoteche revocabili in sede concorsuale. Sapere che quel vincolo non sarà travolto a valle significa sapere che va neutralizzato adesso, in sede di trattativa, e non “dopo”.

LA TUA CONTROMOSSA. La contromossa è duplice e va giocata in parallelo. Sul piano preventivo, le misure protettive impediscono nuove iscrizioni: qui basta che siano operanti e confermate. Sul piano dei vincoli già esistenti, si lavora sui vizi propri di ciascun atto — mancanza o irregolarità della comunicazione preventiva, difetto di notifica della cartella presupposta, superamento delle soglie di legge, sproporzione manifesta tra credito e valore del bene gravato — e, sul piano negoziale, si porta il tema dentro l’accordo transattivo, perché la cancellazione o la rimodulazione dei vincoli è esattamente ciò che restituisce all’impresa la capacità di finanziarsi e quindi di pagare.

Ed è qui che serve un professionista che sappia stare su entrambi i tavoli contemporaneamente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — la combinazione che serve quando la stessa vicenda richiede, nello stesso mese, di contestare un’iscrizione ipotecaria e di costruire la proposta che la farà cancellare.

LE PRONUNCE CHE TI PROTEGGONO. Cass., Sez. Un., n. 19667/2014; Cass., Sez. Un., ord. n. 10672/2009; Cass. n. 3232 del 1° marzo 2012; e, sul perimetro delle misure protettive rispetto ai diritti di prelazione, l’art. 18, comma 3, CCII come letto dalla circolare AdE n. 5/E del 16 luglio 2026.


Mossa 4 — Aggredire per vie laterali: compensazioni, blocchi e revoche

LA MOSSA. È la mossa che gli imprenditori scoprono sempre troppo tardi, perché non ha la forma di un atto aggressivo. Non è un pignoramento: è un pagamento che non arriva, un rimborso che si volatilizza, una rateizzazione che decade, un documento che l’ente non rilascia. Il quadro è composito: il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per i beneficiari con carichi pendenti sopra soglia; la compensazione tra crediti erariali e debiti iscritti a ruolo; la decadenza dalle dilazioni in corso per mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge; le ricadute sulla regolarità contributiva e fiscale che l’impresa deve dimostrare per lavorare.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Perché è la forma di riscossione più efficiente che esista: costo zero, nessun terzo da coinvolgere, nessun giudice. Dal suo punto di vista, un pagamento pubblico intercettato è denaro incassato senza aver mosso un solo atto esecutivo. Non la esercita quando il meccanismo non ha oggetto, cioè quando l’impresa non ha crediti verso la pubblica amministrazione e non ha rimborsi in maturazione.

I SUOI LIMITI. Il limite più importante è al tempo stesso il più scomodo: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e l’imprenditore resta in bonis, conservando ai sensi dell’art. 21 CCII la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa; ne consegue che, in pendenza del procedimento, continua ad applicarsi la disciplina generale, compresa quella in tema di compensazione. Il Tribunale di Milano, nella decisione del 4 luglio 2025 (Est. De Simone), ha svolto proprio questo ragionamento, traendone la conseguenza operativa che conta: per impedire una compensazione non esiste altro mezzo che un provvedimento cautelare che la inibisca. Le misure protettive tipiche, da sole, non bastano.

Il secondo limite è che queste leve laterali non sono illimitate: operano entro soglie, presupposti e procedure precise, e ogni scostamento è contestabile. Un blocco applicato fuori soglia, una decadenza dichiarata senza che sia maturato il numero di rate previsto dalla legge, una compensazione operata su partite già oggetto di sgravio sono atti che si aggrediscono.

LA TUA CONTROMOSSA. Le misure protettive tipiche vanno accompagnate, quando la partita lo richiede, da misure cautelari atipiche mirate ex art. 19 CCII, costruite su misura sulla specifica leva che la controparte sta usando. È una possibilità che la giurisprudenza ha progressivamente ampliato. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 febbraio 2025 (G.D. Tedeschi), ha ammesso misure cautelari con contenuto corrispondente a quello delle protettive tipizzate, indicandone i limiti di durata complessiva. Il Tribunale di Pavia, il 19 dicembre 2025 (Giud. Claris Appiani), ha accolto una richiesta di inibitoria diretta a impedire a una banca l’escussione della garanzia pubblica, riconoscendo che anche atti formalmente estranei all’esecuzione possono compromettere irreversibilmente le trattative. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 4 aprile 2025, ha esteso la tutela protettiva e cautelare anche alla posizione del socio illimitatamente responsabile, riconoscendo che l’aggressione al patrimonio personale del socio può far saltare il risanamento tanto quanto quella al patrimonio sociale.

Sul piano pratico, poi, la difesa migliore è la mappatura preventiva: prima di pubblicare l’istanza si censiscono tutti i flussi in entrata dalla pubblica amministrazione, tutti i rimborsi in maturazione, tutte le dilazioni in corso e il loro stato rate, così da sapere in anticipo dove la controparte può intercettare denaro senza bisogno di un giudice.

LE PRONUNCE CHE TI PROTEGGONO. Trib. Milano, 4 luglio 2025; Trib. Roma, 15 febbraio 2025; Trib. Pavia, 19 dicembre 2025; Trib. Palermo, 4 aprile 2025.


Mossa 5 — Attaccare la protezione stessa: revoca, scadenza e contestazione delle misure

LA MOSSA. Il creditore evoluto non attacca il tuo patrimonio: attacca lo scudo. Le misure protettive nella composizione negoziata sono efficaci dalla pubblicazione, ma richiedono la conferma del tribunale, e restano esposte per tutta la loro durata a istanze di revoca proposte dai creditori, oltre che alla segnalazione dell’esperto e alla scadenza dei termini massimi di legge. Chi ha di fronte un debitore protetto e vuole tornare a colpire ha tre porte: contestare la conferma, chiedere la revoca, aspettare la scadenza.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Perché è la mossa a massimo rendimento: se lo scudo cade, cadono tutte le protezioni insieme e si riapre anche la strada della liquidazione giudiziale, che l’art. 18, comma 4, CCII sbarra finché le misure reggono. Preferisce non farla quando la trattativa gli sta offrendo qualcosa di concreto: un creditore che vede una proposta seria non spende risorse per demolire il tavolo su cui è seduto.

I SUOI LIMITI. Il primo è temporale ed è a doppio taglio. Il ricorso per la conferma va proposto immediatamente, nel giorno stesso o entro il giorno successivo alla pubblicazione, e va poi rispettato l’adempimento pubblicitario entro trenta giorni, a pena di inefficacia delle misure. Ma una volta confermate, le misure protettive hanno una durata iniziale che il tribunale determina e che, con le proroghe, non può superare complessivamente duecentoquaranta giorni, come ricordato dal Tribunale di Milano nella decisione del 4 luglio 2025.

Il secondo limite è che l’attacco allo scudo non è a costo zero per la controparte, perché il giudizio di conferma non è un passaggio formale ma un vaglio di merito con parametri precisi. Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025 (Giud. Lorenzatti), ha ricondotto la valutazione alla verifica di fumus boni iuris e periculum in mora. Il Tribunale di Catania, il 15 dicembre 2025 (Giud. Bellia), ha sottolineato che l’istante deve aver già svolto valutazioni proprie e presentarle in modo da consentire un effettivo controllo giudiziale. Il Tribunale di Busto Arsizio, il 16 gennaio 2025 (Giud. Tosi), e il Tribunale di Padova, il 13 gennaio 2025 (Giud. Amenduni), hanno insistito sulla funzionalità delle misure al risanamento come presupposto del loro riconoscimento e della loro tenuta nel tempo. Se il tuo fascicolo è costruito bene, l’istanza di revoca del creditore è una battaglia che lui parte perdendo.

Il terzo limite è che neppure il diniego apre alla controparte una scorciatoia infinita. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 500 del 9 gennaio 2026 (Pres. Terrusi, Est. Fidanzia), ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure protettive nella composizione negoziata, qualificandoli come provvedimenti interinali e cautelari, per natura inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e quindi non assimilabili alle decisioni rese in funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. La partita si gioca e si chiude davanti al tribunale della crisi.

I VERI RISCHI, DETTI CHIARAMENTE. Le misure cadono quando il percorso non è credibile, e la giurisprudenza è severa proprio su questo. Il Tribunale di Milano, il 14 dicembre 2025 (Giud. De Simone), ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di misure quando manca una ragionevole perseguibilità del risanamento, il piano ha finalità meramente liquidatorie e le misure servono in realtà a eludere iniziative esecutive già intraprese. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025 (Giud. Bernardel), ha affermato l’incompatibilità di un piano meramente liquidatorio con la composizione negoziata. Il Tribunale di Milano, il 19 febbraio 2025 (Giud. Rossetti), ha ritenuto precluso ogni provvedimento di conferma dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. E il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa cui la conferma delle misure era stata negata anche per l’assenza di prospettive di risanamento.

LA TUA CONTROMOSSA. Lo scudo non si difende quando viene attaccato: si costruisce prima, e si costruisce con i documenti. Un progetto di risanamento con numeri verificabili, trattative effettivamente avviate e documentate, informativa corretta all’esperto, comportamento leale verso i creditori. È il fascicolo che regge la conferma, ed è lo stesso fascicolo che poi regge la proposta all’Erario: non è lavoro doppio, è lo stesso lavoro. Sul piano della competenza va anche verificato per tempo il foro corretto: il Tribunale di Brescia, l’8 ottobre 2025 (Giud. Baldissera), ha stabilito che la competenza sulla conferma spetta esclusivamente al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello del luogo della sede legale al momento della domanda, senza che rilevi il trasferimento avvenuto da meno di un anno.

Utile sapere anche che la protezione non si esaurisce necessariamente con le misure tipiche: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 marzo 2026, si è pronunciato sull’operatività automatica dell’art. 18, comma 4, CCII in relazione alla richiesta di misure cautelari, confermando che il divieto di pronuncia della liquidazione giudiziale segue una logica propria e può estendersi oltre l’orizzonte delle misure protettive ordinarie, purché queste non siano state revocate. E il Tribunale di Padova, il 9 dicembre 2024, ha ammesso misure cautelari a valle della scadenza delle protettive per preservare gli effetti già conseguiti.

LE PRONUNCE CHE TI PROTEGGONO. Cass., Sez. I, n. 500 del 9 gennaio 2026; Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025; Trib. Catania, 15 dicembre 2025; Trib. Brescia, 8 ottobre 2025; Trib. Milano, 21 marzo 2026; Trib. Padova, 9 dicembre 2024.


Mossa 6 — Sedersi al tavolo e dire di no: il diniego dell’accordo transattivo

LA MOSSA. È l’ultima mossa dell’avversario, e la più sottovalutata. Da quando il correttivo-ter ha inserito il comma 2-bis nell’art. 23 CCII — applicabile alle composizioni negoziate avviate con istanze presentate dal 28 settembre 2024 — l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori. La controparte, di fronte a quella proposta, ha una scelta reale: accettare, rilanciare, o dire no.

PERCHÉ LA FA (E QUANDO PREFERISCE NON FARLA). Dice no quando la proposta non le dimostra, con numeri, di essere migliore dell’alternativa liquidatoria; quando la documentazione è lacunosa; quando la falcidia richiesta è sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto agli altri creditori; quando l’impresa non ha dato prova di regolarità nei versamenti correnti durante le trattative. Dice sì quando il conto torna: un’impresa che continua a produrre gettito corrente e paga un piano sostenibile è, per l’Erario, un asset; un’impresa liquidata è una perdita quasi integrale sulla parte chirografaria del credito.

I SUOI LIMITI. Il primo limite è oggettivo e riguarda il perimetro. L’accordo transattivo del comma 2-bis copre i tributi amministrati dalle agenzie fiscali — Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — e i carichi affidati all’Agente della riscossione, con esclusione espressa dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Restano fuori i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, che non sono falcidiabili in questa sede, e restano fuori i tributi di esclusiva competenza degli enti locali. È un dato che va conosciuto prima di impostare il piano, perché determina quanta parte del debito è realmente trattabile e quanta va comunque pagata o gestita altrove.

Il secondo limite è che nella composizione negoziata non esiste alcun meccanismo di omologazione forzosa: l’accordo con l’Erario è un accordo, non un’imposizione, e non può essere ottenuto contro la volontà dell’Amministrazione finanziaria. Questo è un limite per te, non per lui. Ma ha un contrappeso importante: se la trattativa in sede negoziata non chiude, il percorso non finisce lì, perché la composizione negoziata è progettata per confluire, quando serve, negli strumenti di regolazione della crisi dove la transazione fiscale segue regole diverse e più incisive.

Il terzo limite è documentale e disciplina il modo in cui la controparte deve valutare. Alla proposta vanno allegate due relazioni: quella di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico, e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, affidata al soggetto incaricato della revisione legale o, in mancanza, a un revisore appositamente designato. Quelle due relazioni non sono un onere: sono le uniche due leve che obbligano la controparte a ragionare con i tuoi numeri invece che con i suoi timori.

LA TUA CONTROMOSSA. La contromossa non è insistere: è costruire la convenienza. Significa presentare una proposta che regga il confronto con lo scenario liquidatorio in modo verificabile, tenere impeccabile la gestione corrente durante le trattative, e usare in modo consapevole le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che il legislatore ha messo lì proprio per rendere il percorso conveniente anche sul piano fiscale: interessi sui debiti tributari ridotti alla misura legale per il periodo che va dall’accettazione dell’incarico dell’esperto alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste; sanzioni ridotte alla misura minima quando il termine per il pagamento agevolato scade dopo la presentazione dell’istanza; sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2; e, in caso di pubblicazione del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lettere a) e c), un piano di rateazione fino a settantadue rate mensili delle somme non versate a titolo di imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, elevabile fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà rappresentata nell’istanza sottoscritta anche dall’esperto.

Va detto con onestà che il rapporto tra falcidia e misure premiali è oggetto di discussione in dottrina, perché alcune premialità sembrano presupporre il pagamento integrale del tributo: è una ragione in più per impostare la strategia sapendo esattamente cosa si vuole ottenere, invece di chiedere tutto e ottenere niente.

LE PRONUNCE E I RIFERIMENTI CHE TI PROTEGGONO. Art. 23, comma 2-bis, CCII come introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136; art. 25-bis CCII; circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026; e, sul terreno della praticabilità del percorso anche in situazioni molto compromesse, Trib. Bologna, 8 novembre 2022 (Giud. Atzori), che ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata anche a un soggetto già in stato di insolvenza, a determinate condizioni.


La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa con numeri veri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come si sposta la convenienza della controparte quando il debitore muove nei tempi giusti.

Sequenza A — La corsa alla pubblicazione. Ipotesi: S.r.l. metalmeccanica, carichi affidati alla riscossione per 487.300 €, di cui 214.600 € per IVA e ritenute, il resto tra imposte dirette, IRAP e accessori. Il 4 marzo l’impresa riceve un’intimazione di pagamento su una parte dei carichi. Il 19 marzo la banca comunica la revisione degli affidamenti. L’agente della riscossione ha profilato i crediti verso due committenti industriali per complessivi 96.000 €: il pignoramento presso terzi in forma diretta è la mossa naturale, e costa quasi nulla. Se l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata il 6 aprile e pubblica il giorno stesso l’istanza di misure protettive, il divieto di iniziare azioni esecutive scatta immediatamente e quei 96.000 € restano nel circuito aziendale. Se invece l’imprenditore aspetta due settimane per “avere il piano completo” e il pignoramento viene notificato ai terzi il 12 aprile, la protezione arriva su un’esecuzione già iniziata: si potrà chiederne la sospensione, ma le somme restano vincolate in custodia rafforzata fino all’esito, e la liquidità non torna disponibile. Stesso debito, stesso piano, quattordici giorni di differenza: nel primo scenario l’impresa paga gli stipendi di aprile, nel secondo no.

Sequenza B — Quando la convenienza dell’Erario si ribalta. Ipotesi: impresa di servizi con 312.800 € di carichi affidati, immobile strumentale già gravato da ipoteca bancaria di primo grado per un valore residuo superiore al valore di mercato del bene, macchinari in leasing, nessun magazzino di pregio. Scenario liquidatorio: le stime di realizzo, al netto delle prededuzioni e della prelazione ipotecaria bancaria, lasciano ai crediti erariali privilegiati una soddisfazione stimata attorno al 14%, cioè circa 43.800 €, con tempi pluriennali. Proposta di accordo transattivo formulata nel corso delle trattative: pagamento di 138.000 € in 72 rate mensili, con versamento integrale dei tributi correnti maturati durante la procedura e continuità aziendale che genera gettito IVA e ritenute per circa 61.000 € l’anno. La relazione del professionista indipendente attesta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: 138.000 € contro 43.800 €, oltre al gettito corrente che nello scenario liquidatorio semplicemente non esiste. A quel punto, per la controparte, dire di no non è più severità: è una perdita quantificata.

Sequenza C — Il fermo che arriva un giorno dopo. Ipotesi: impresa di autotrasporto, quattro veicoli intestati, carichi per 176.400 €. L’agente notifica il preavviso di fermo il 21 maggio. L’impresa pubblica l’istanza con richiesta di misure protettive il 3 giugno. Il fermo non ancora iscritto rientra nel divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati e di compiere azioni cautelari: l’iscrizione non può più essere eseguita finché le misure sono operanti. Se invece il fermo fosse già stato iscritto il 30 maggio, il vincolo esisterebbe e le misure protettive non lo cancellerebbero: resterebbero due strade, entrambe da percorrere in parallelo, cioè la contestazione dei vizi propri dell’atto e la richiesta di cancellazione dentro l’accordo transattivo. Anche qui, tre giorni cambiano la natura del problema: da “impedire” a “rimuovere”.


Quando all’avversario conviene davvero trattare

Esistono momenti precisi in cui la disponibilità della controparte a chiudere aumenta, e conoscerli vale più di qualsiasi argomento persuasivo.

Il primo momento è subito dopo la conferma delle misure protettive. Fino a quel decreto il creditore può ragionevolmente sperare che lo scudo cada. Dopo, sa che per un periodo determinato — fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni — non potrà aggredire il patrimonio. La sua alternativa all’accordo, in quella finestra, non è “incassare subito”: è “aspettare, e poi forse incassare”. È la fase in cui la trattativa ha il massimo di forza contrattuale, ed è anche la fase in cui troppi imprenditori si rilassano, sprecandola.

Il secondo momento è quando l’impresa dimostra continuità nei versamenti correnti. Un’impresa che durante la composizione negoziata versa puntualmente IVA e ritenute correnti sta comunicando alla controparte, nell’unico linguaggio che conta, che il risanamento non è un’ipotesi retorica. Il debito arretrato è passato; il gettito futuro è il vero interesse dell’Amministrazione finanziaria. Ogni mese di regolarità corrente aumenta il valore che l’Erario attribuisce alla tua sopravvivenza.

Il terzo momento è quando esiste finanza esterna. Un apporto di un socio, l’ingresso di un investitore, la cessione di un ramo d’azienda, un contratto pluriennale firmato: qualsiasi elemento che renda la proposta pagabile con risorse non generate dalla sola gestione sposta il giudizio di convenienza in modo netto, perché riduce il rischio di esecuzione del piano — che è il vero motivo per cui un creditore pubblico dice no.

Il quarto momento è quando l’alternativa liquidatoria è documentatamente povera. Non basta affermarlo: va dimostrato con la relazione dell’attestatore. Un patrimonio già gravato da prelazioni capienti, beni strumentali di difficile collocazione sul mercato, avviamento che esiste solo in continuità, crediti verso clienti la cui esigibilità dipende dalla prosecuzione dei rapporti: sono tutti elementi che, messi a bilancio dello scenario alternativo, riducono il numero con cui la tua proposta deve competere.

Il quinto momento — quello che quasi nessuno segnala — è il momento in cui la controparte capisce che il percorso ha uno sbocco anche senza di lei. La composizione negoziata non finisce nel nulla se le trattative non chiudono: può confluire negli strumenti di regolazione della crisi, dove il trattamento dei crediti fiscali segue regole diverse. Un creditore pubblico che sappia che l’impresa ha un percorso alternativo credibile valuta la proposta negoziale con più attenzione di uno che ti creda senza alternative. La forza negoziale, nella crisi come altrove, coincide con la qualità della tua seconda opzione.

Va detto anche il rovescio: la disponibilità dell’Erario crolla in presenza di condotte che minano la fiducia. Trattative condotte senza trasparenza, dati aziendali incompleti o non veritieri, pagamenti selettivi a creditori scelti a piacere, ricorso alla procedura con finalità puramente dilatorie. La giurisprudenza ha già sanzionato queste condotte sul piano delle misure protettive; l’Amministrazione finanziaria le sanziona sul piano della trattativa, che è ancora più immediato.


Le tre strade sul debito fiscale, lette con gli occhi della controparte

Prima di sedersi al tavolo conviene sapere quali sono, concretamente, le opzioni che la controparte ha davanti — perché la tua proposta non viene valutata in astratto, ma per differenza rispetto a ciò che l’agente della riscossione potrebbe ottenere altrimenti.

La prima strada è la dilazione ordinaria, disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 come riformato dal D.Lgs. n. 110/2024, con regole applicabili alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025. Per i carichi iscritti a ruolo di importo pari o inferiore a 120.000 € compresi in ciascuna richiesta, la semplice dichiarazione di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria consente di ottenere fino a 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, con un incremento progressivo a 96 rate nel 2027-2028 e a 108 rate dal 2029. Se si vuole andare oltre — da 85 fino a un massimo di 120 rate nel 2025-2026 — oppure se il debito supera i 120.000 €, la difficoltà non va dichiarata ma documentata, con l’ISEE per le persone fisiche e con l’indice di liquidità e l’indice Alfa per le imprese. Dal punto di vista della controparte questa è l’opzione preferita in assoluto: costo amministrativo minimo, incasso integrale nel tempo, nessuna rinuncia sul capitale. È anche il motivo per cui, quando il debito è sostenibile per intero, chiedere una falcidia è una mossa che indebolisce la posizione invece di rafforzarla.

La seconda strada sono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che non riducono il tributo ma ne alleggeriscono gli accessori e allungano i tempi: interessi ridotti alla misura legale per il periodo che va dall’accettazione dell’incarico dell’esperto alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’art. 23; sanzioni ridotte alla misura minima quando il termine per il pagamento agevolato scade dopo la presentazione dell’istanza; sanzioni e interessi sui debiti anteriori dimezzati nelle ipotesi dell’art. 23, comma 2; e, a valle della pubblicazione del contratto o dell’accordo, il piano di rateazione fino a 72 rate — elevabile fino a 120 in caso di comprovata e grave difficoltà rappresentata nell’istanza sottoscritta anche dall’esperto — sulle somme non versate a titolo di imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo. È la strada che conviene quando il problema non è l’entità del capitale ma la sua stratificazione di sanzioni e interessi, e quando esiste debito non ancora affidato alla riscossione. Per la controparte è un percorso confortevole, perché il tributo resta integro: la premialità è una concessione che il legislatore ha già autorizzato, non una rinuncia che l’ufficio deve giustificare.

La terza strada è l’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, l’unica che consente il pagamento parziale del debito tributario. È anche l’unica che impone alla controparte una valutazione comparativa formale con lo scenario liquidatorio, e proprio per questo è la più esigente sul piano documentale e la più lenta sul piano autorizzativo, con competenze decisionali che salgono di livello al crescere della falcidia richiesta. Conviene quando il debito è oggettivamente insostenibile nella sua interezza e quando l’alternativa liquidatoria è povera in modo dimostrabile.

La scelta tra le tre non è ideologica: si fa costruendo, per ciascuna, il conto che la controparte farebbe al posto tuo, e portando al tavolo quella che risulta migliore anche per lei. In molti casi la soluzione efficace è combinata — dilazione ordinaria sui carichi sostenibili, premialità sugli accessori, accordo transattivo solo sulla porzione realmente incapiente. È la differenza tra chiedere uno sconto e proporre un affare.


La partita in tabella

Questa è la sintesi operativa: ogni mossa della controparte, il vincolo che la limita, la contromossa disponibile e la finestra temporale in cui va giocata. Se leggi una sola parte di questa guida, leggi questa.

Mossa del creditore pubblicoTermine o condizione che lo vincolaLa tua contromossaFinestra utile per giocarla
Iscrizione a ruolo e notifica della cartellaNessun divieto: attività propedeutica, non esecutiva (Trib. Trento 23/9/2022; Trib. Gela 4/4/2024; circ. AdE 5/E/2026)Ricostruzione integrale del carico via estratto di ruolo; verifica notifiche e atti presupposti; impugnazione dei vizi propriDai termini di impugnazione decorrenti dalla notifica di ciascun atto
Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973Vietato iniziare e proseguire dalla pubblicazione dell’istanza (art. 18 c. 3 CCII; Trib. Vicenza 11/1/2026)Pubblicazione immediata dell’istanza con misure protettive; sospensione dell’esecuzione pendentePrima della notifica al terzo; subito dopo, con richiesta di conferma
Iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973Divieto di acquisire prelazioni non concordate; comunicazione preventiva obbligatoria (Cass. S.U. 19667/2014)Misure protettive per il futuro; vizi propri e trattativa per i vincoli già iscrittiPrima dell’iscrizione; poi solo per vizi o in sede di accordo
Fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973Misura cautelare inibita dalle protettive; preavviso autonomamente impugnabile (Cass. S.U. 10672/2009)Protezione tempestiva; impugnazione del preavviso; cancellazione dentro l’accordoTra preavviso e iscrizione
Compensazioni e blocchi dei pagamenti PALe protettive tipiche non inibiscono la compensazione (Trib. Milano 4/7/2025)Richiesta di misura cautelare atipica mirata ex art. 19 CCIIContestualmente al ricorso di conferma o appena emerge il rischio
Istanza di revoca delle misure protettiveVaglio su funzionalità, fumus e periculum (Trib. Ivrea 24/12/2025; Trib. Catania 15/12/2025)Fascicolo documentale solido, trattative effettive, condotta lealeCostruita prima della pubblicazione, non dopo l’attacco
Attesa della scadenza delle protettiveDurata massima complessiva di 240 giorni (art. 19 c. 5 CCII)Misure cautelari sopravvenute a valle della scadenza (Trib. Milano 4/7/2025; Trib. Padova 9/12/2024)Negli ultimi 30-60 giorni di vigenza delle protettive
Diniego dell’accordo transattivo ex art. 23 c. 2-bis CCIINessun cram-down, ma valutazione ancorata alla convenienza rispetto alla liquidazioneProposta attestata da professionista indipendente + relazione su completezza e veridicità dei datiNel corso delle trattative, con margine per una seconda formulazione

Le domande di chi è sotto attacco

“La composizione negoziata blocca le cartelle esattoriali, sì o no?” Blocca l’esecuzione, non l’emissione. Dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, l’agente della riscossione non può iniziare né proseguire pignoramenti e non può iscrivere ipoteche o fermi. Ma può continuare a iscrivere a ruolo e a notificare cartelle e intimazioni: la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 lo afferma espressamente, richiamando Trib. Trento 23 settembre 2022 e Trib. Gela 4 aprile 2024. Chi ti promette che “il Fisco si ferma del tutto” ti sta descrivendo uno strumento che non esiste.

“Se mi hanno già pignorato il conto, il pignoramento si annulla?” No: si sospende. Il Tribunale di Milano lo ha chiarito fin dal 26 gennaio 2022 e il Tribunale di Vicenza lo ha confermato l’11 gennaio 2026: le misure protettive incidono sulle esecuzioni pendenti e ne bloccano la fase satisfattiva, ma non estinguono il vincolo né liberano automaticamente le somme, che restano in custodia in attesa dell’esito.

“Da quando sono protetto: dalla pubblicazione o dal decreto del tribunale?” Dalla pubblicazione. Gli effetti dell’art. 18 CCII decorrono dall’iscrizione dell’istanza nel registro delle imprese, non dal provvedimento di conferma. Ma il ricorso per la conferma va depositato immediatamente e gli adempimenti pubblicitari vanno completati nei trenta giorni, altrimenti le misure perdono efficacia. Il vantaggio iniziale si conserva solo se il calendario procedurale viene rispettato al giorno.

“Quanto dura la protezione?” Al massimo duecentoquaranta giorni complessivi, comprese le proroghe, come ricorda il Tribunale di Milano nella decisione del 4 luglio 2025. Non è poco, ma non è nemmeno un tempo indefinito: va programmato a ritroso, partendo dalla data in cui la proposta deve essere sul tavolo dell’Erario. E per gli atti processuali che dovessero rendersi necessari va tenuta presente la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto.

“Posso far tagliare l’IVA e i contributi INPS?” L’IVA rientra nel perimetro dell’accordo transattivo del comma 2-bis dell’art. 23 CCII, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori no. L’esclusione espressa riguarda i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea; la dottrina più autorevole ritiene che l’IVA, alla luce dei principi ormai recepiti negli altri strumenti, possa essere oggetto di stralcio. Restano invece fuori i contributi obbligatori e i tributi di esclusiva competenza degli enti locali, che vanno gestiti su binari diversi.

“Se il Tribunale mi nega le misure protettive, cosa rischio davvero?” Rischi che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale venga meno. Il Tribunale di Mantova, il 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore proprio nei confronti di un’impresa cui la conferma era stata negata. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha ribadito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza. La protezione non è un rifugio automatico: è il risultato di un fascicolo che regge.

“Posso presentare l’istanza se sono già insolvente?” Sì, a determinate condizioni. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento dell’8 novembre 2022 (Giud. Atzori), ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata anche a un soggetto già in stato di insolvenza, purché ricorra la condizione necessaria della ragionevole perseguibilità del risanamento. Ciò che è invece incompatibile è il piano meramente liquidatorio, come hanno affermato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 10 gennaio 2025 e il Tribunale di Milano il 14 dicembre 2025.


I paletti fissati dai giudici

Riepilogo completo dei riferimenti utilizzati in questa guida, organizzati per mossa della controparte che ciascuno limita, definisce o sanziona. I principi sono riformulati in sintesi.

Sui limiti dell’attacco esecutivo dell’agente della riscossione

  1. Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. n. 4701/2025 — Le misure protettive della composizione negoziata operano nei confronti di tutti i creditori e incidono anche sulle esecuzioni già pendenti, perché la prosecuzione dell’attività esecutiva attribuirebbe al singolo un vantaggio incompatibile con il risanamento e con il trattamento ordinato dei creditori. È la pronuncia decisiva quando il pignoramento è già in corso.
  2. Tribunale di Milano, 26 gennaio 2022 — L’adozione delle misure protettive non determina l’estinzione del pignoramento. Serve a fissare l’aspettativa corretta: si ottiene una sospensione, non una cancellazione.
  3. Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024, Est. Amenduni — Sono ammissibili misure cautelari ex art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle protettive, per preservare gli effetti conseguiti ed evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative. Copre il momento più fragile dell’intera procedura.

Su ciò che il Fisco può continuare a fare

  1. Tribunale di Trento, 23 settembre 2022 — La concessione delle misure protettive non impedisce l’iscrizione a ruolo dei debiti tributari, perché si tratta di iniziativa che non pregiudica le trattative e consente al creditore istituzionale di munirsi di un titolo per l’eventualità futura. È il fondamento del principio richiamato dalla circolare AdE n. 5/E/2026.
  2. Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 — Possono essere notificate le cartelle di pagamento e gli altri atti recanti pretese erariali, trattandosi di attività meramente propedeutica all’esecuzione e non di esecuzione; inibirla comprimerebbe eccessivamente i diritti dell’Erario. È la risposta diretta alla domanda che dà il titolo a questa guida.

Sui vizi degli atti cautelari della riscossione

  1. Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667 del 2014 — L’iscrizione di ipoteca da parte dell’agente della riscossione deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente, in attuazione del contraddittorio endoprocedimentale, con invalidità dell’iscrizione eseguita senza preventivo avviso. È il grimaldello sui vincoli già iscritti prima della procedura.
  2. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 10672 del 2009 — Il preavviso di fermo amministrativo è atto autonomamente impugnabile. Consente una difesa anticipata rispetto all’iscrizione del vincolo, spesso decisiva per le imprese con beni mobili registrati strumentali.
  3. Cassazione, n. 3232 del 1° marzo 2012 — L’ipoteca iscritta ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 non è assimilabile all’ipoteca legale né a quella giudiziale, fondandosi su un provvedimento amministrativo, e non rientra tra quelle revocabili in sede concorsuale. Impone di neutralizzare il vincolo nella trattativa, non di confidare in una rimozione successiva.

Sui presupposti e sui limiti della protezione

  1. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 500 del 9 gennaio 2026 (Pres. Terrusi, Est. Fidanzia) — È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti sulle misure protettive nella composizione negoziata: hanno natura interinale e cautelare e non sono idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. La partita si chiude davanti al tribunale della crisi.
  2. Cassazione, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza. Smentisce l’idea che l’apertura della procedura congeli automaticamente ogni fronte.
  3. Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025, Giud. Lorenzatti — La conferma delle misure protettive e il riconoscimento di misure cautelari atipiche richiedono il riscontro del fumus boni iuris e del periculum in mora. Definisce lo standard probatorio da preparare prima di pubblicare l’istanza.
  4. Tribunale di Catania, 15 dicembre 2025, Giud. Bellia — L’istante deve aver preventivamente svolto e rappresentato le valutazioni necessarie a consentire l’effettivo vaglio giudiziale. Un ricorso generico è un ricorso che espone lo scudo.
  5. Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025, Giud. De Simone — Sono inaccoglibili le misure quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento, il piano ha scopo meramente liquidatorio e le misure servono a eludere iniziative esecutive già intraprese.
  6. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, Giud. Bernardel — Un piano meramente liquidatorio è incompatibile con la composizione negoziata, con conseguente inaccoglibilità delle istanze di conferma e di misure cautelari.
  7. Tribunale di Milano, 19 febbraio 2025, Giud. Rossetti — Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è precluso ogni provvedimento di conferma delle misure protettive.
  8. Tribunale di Mantova, 13 febbraio 2025 — È stata aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti dell’impresa cui era stata negata la conferma delle misure, anche per assenza di prospettive di risanamento.
  9. Tribunale di Busto Arsizio, 16 gennaio 2025, Giud. Tosi e Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Giud. Amenduni — Le misure sono riconoscibili e resistono alla revoca solo se effettivamente funzionali alle trattative dirette al risanamento dell’impresa.

Sull’estensione della protezione oltre il perimetro classico

  1. Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, Est. De Simone — Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni delle protettive, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano la messa in esecuzione di titoli di creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, la misura sia giustificata da apprezzabili prospettive di successo delle trattative e i diritti dei creditori inibiti non ne siano gravemente pregiudicati; sono invece inammissibili tutele che comportino l’inefficacia retroattiva delle esecuzioni in corso. La stessa decisione chiarisce che, restando il debitore in bonis, in pendenza di procedura trova applicazione la disciplina generale della compensazione.
  2. Tribunale di Roma, 15 febbraio 2025, G.D. Tedeschi — È ammissibile la misura cautelare avente contenuto corrispondente a quello delle misure protettive tipizzate, nei limiti di durata complessiva previsti.
  3. Tribunale di Pavia, 19 dicembre 2025, Giud. Claris Appiani — È accoglibile l’istanza di inibizione all’escussione della garanzia pubblica da parte della banca, quando l’escussione comprometterebbe le trattative.
  4. Tribunale di Palermo, ordinanza 4 aprile 2025 — Misure protettive e cautelari possono estendersi alla posizione del socio illimitatamente responsabile, quando l’aggressione al suo patrimonio pregiudicherebbe il risanamento.
  5. Tribunale di Milano, ordinanza 21 marzo 2026 — Sull’operatività automatica dell’art. 18, comma 4, CCII, il cui effetto inibitorio della pronuncia di liquidazione giudiziale segue una logica autonoma rispetto alla durata ordinaria delle misure protettive, a condizione che queste non siano state revocate.

Su competenza e accesso

  1. Tribunale di Brescia, 8 ottobre 2025, Giud. Baldissera — La competenza sulla conferma delle misure spetta esclusivamente al tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello della sede legale al momento della domanda, senza che rilevi il trasferimento avvenuto da meno di un anno e senza applicazione dell’art. 28 CCII.
  2. Tribunale di Bologna, 8 novembre 2022, Giud. Atzori — È ammissibile l’accesso alla composizione negoziata anche da parte di un soggetto già in stato di insolvenza, ricorrendo la condizione necessaria della perseguibilità del risanamento.

A questi si aggiungono i riferimenti normativi e di prassi essenziali: artt. 18, 19, 21, 23 comma 2-bis e 25-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; artt. 19, 48-bis, 72-bis, 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 come modificati dal D.Lgs. 110/2024; D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter); circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026.


Cosa può fare lo Studio Monardo: giocare la partita con te, mossa per mossa

Non ti diciamo “ti aiutiamo a valutare”. Ti diciamo cosa facciamo materialmente, dal primo giorno.

  1. Ricostruiamo l’intero carico affidato alla riscossione, estratto di ruolo alla mano, partita per partita, distinguendo ciò che è trattabile in sede di accordo transattivo da ciò che ne resta fuori (contributi obbligatori, tributi locali), perché la strategia cambia radicalmente a seconda di quanto debito è effettivamente negoziabile.
  2. Verifichiamo le notifiche degli atti presupposti — accertamenti, cartelle, intimazioni — confrontando relate e avvisi di ricevimento, e isoliamo le partite prescritte, quelle affette da vizi propri e quelle su cui l’impugnazione è ancora tecnicamente aperta.
  3. Costruiamo il calendario procedurale a ritroso, fissando la data di pubblicazione dell’istanza, il deposito immediato del ricorso di conferma, gli adempimenti pubblicitari nei trenta giorni e la scadenza dei duecentoquaranta giorni, così che nessun termine dipenda dall’improvvisazione.
  4. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive con l’impianto che la giurisprudenza recente richiede: funzionalità al risanamento, fumus, periculum, proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori, documentazione delle trattative già avviate.
  5. Chiediamo le misure cautelari atipiche mirate sulle leve che le protettive tipiche non coprono — compensazioni, escussione di garanzie, atti che pregiudicano la continuità — modellandole sulla specifica minaccia in atto invece che su formule generiche.
  6. Presidiamo le esecuzioni già pendenti, interloquendo con i terzi pignorati sugli obblighi di custodia e attivando gli strumenti per impedire che somme già vincolate escano dal patrimonio durante le trattative.
  7. Costruiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la relazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, e calibrando la richiesta sul livello autorizzativo che dovrà valutarla.
  8. Quantifichiamo e attiviamo le misure premiali dell’art. 25-bis CCII — riduzione degli interessi alla misura legale, riduzione delle sanzioni, dimezzamento su debiti pregressi, rateazione fino a settantadue rate elevabili a centoventi in caso di comprovata e grave difficoltà — verificandone la compatibilità con la falcidia richiesta.
  9. Confrontiamo le alternative sul piano dei numeri, mettendo a paragone accordo transattivo, dilazione ordinaria ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 nelle misure oggi previste e sbocchi negli strumenti di regolazione della crisi, perché la scelta non si fa per abitudine ma per convenienza dimostrata.
  10. Portiamo la strategia fino in fondo, senza cambiare difensore e senza cambiare linea: la stessa impostazione che regge davanti al tribunale della crisi è quella che regge nei giudizi tributari e, quando serve, davanti alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi è chiamato a condurla, sapere quali informazioni l’esperto valuterà, quali condotte fanno maturare un giudizio di correttezza e quali fanno archiviare la procedura. Accanto a essa opera il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la controparte è l’agente della riscossione e la partita si gioca su ruoli, notifiche, privilegi e trattabilità del debito erariale. E quando l’impresa non è aggredibile con gli strumenti della crisi d’impresa perché il debitore è un soggetto non fallibile, restano operative le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC, che aprono i percorsi alternativi previsti dal Codice.

La continuità della strategia è il vero valore aggiunto: la linea difensiva impostata il primo giorno è la stessa che viene sostenuta davanti al tribunale, nel contenzioso tributario e, se necessario, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza riletture del caso da parte di professionisti diversi. E poiché la convenienza economica del creditore pubblico è materia da commercialista quanto da avvocato, lo staff che analizza il caso è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: chi costruisce il confronto con lo scenario liquidatorio e chi costruisce la difesa processuale siedono allo stesso tavolo.


Non vince chi ha ragione: vince chi conosce le regole e muove per primo

La risposta alla domanda da cui siamo partiti, ora, è precisa: la composizione negoziata non blocca le cartelle esattoriali, blocca ciò che con le cartelle si può fare. Ferma pignoramenti, ipoteche e fermi; non ferma ruoli e notifiche. Congela prescrizioni e decadenze; non congela i tuoi termini di impugnazione. Dura al massimo duecentoquaranta giorni; non dura finché serve. Nella partita con la riscossione non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce esattamente il perimetro delle regole e muove dentro le finestre giuste.

È il motivo per cui questa materia richiede un professionista che stia contemporaneamente sui due terreni. Lo Studio Monardo lo fa perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la qualifica che il legislatore stesso ha creato per condurre queste trattative — ed è avvocato cassazionista a capo di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le competenze certificate che servono quando lo strumento è la composizione negoziata e la controparte è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non promettiamo esiti: analizziamo il carico, verifichiamo gli atti, presidiamo i termini e costruiamo la proposta con cui la convenienza della controparte si sposta.

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