Cos’è Il Concordato Preventivo E Quando Salva L’azienda Dal Fallimento?

Se stai leggendo questa pagina, con ogni probabilità non hai bisogno di una definizione da manuale. Hai bisogno di sapere cosa devi fare, in che ordine e con quale margine di tempo. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Otto mosse, ciascuna con il suo obiettivo, la sua finestra temporale, la sua base normativa e il suo punto di controllo. Se le esegui nell’ordine giusto, il concordato preventivo può fare quello per cui è stato costruito: fermare le aggressioni dei creditori, congelare il passato, e consentire all’impresa di continuare a produrre mentre il debito viene ristrutturato. Se le esegui tardi o fuori sequenza, il concordato diventa soltanto una liquidazione giudiziale (quello che fino al 2022 si chiamava fallimento) raggiunta per una strada più lunga.

Prima di partire, una parola su chi ti sta parlando. Il concordato preventivo non è materia da avvocato generalista: sta esattamente nel punto in cui si incontrano il diritto della crisi d’impresa, la costruzione di un piano industriale credibile e la difesa in giudizio davanti al tribunale delle imprese. Lo Studio Monardo lavora su questo crocevia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè è abilitato proprio alla gestione tecnica delle situazioni di squilibrio aziendale che precedono e alimentano il concordato — ed è avvocato cassazionista, il che consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva dal primo deposito fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne a terzi quando la partita si sposta sull’omologazione contestata. Accanto, uno staff che mette allo stesso tavolo avvocati e commercialisti: il piano di concordato è un documento giuridico e contabile insieme, e va costruito da entrambe le competenze contemporaneamente.

📩 Se la tua impresa è già in tensione finanziaria, non aspettare la prossima scadenza per capire cosa fare: contattaci ora e mettiamo subito in sequenza le mosse giuste — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo li trovi in fondo a questo articolo.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Non tutte le imprese in difficoltà partono dallo stesso punto. Prima di eseguire qualunque mossa, rispondi a queste quattro domande. Rispondi con dati, non con sensazioni: la differenza fra un concordato che regge e uno che viene dichiarato inammissibile è quasi sempre nella qualità dei numeri di partenza.

Domanda 1 — Sei in crisi o sei già insolvente? Non è una sfumatura lessicale, è la differenza che determina quali strumenti hai ancora disponibili. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) distingue la crisi — lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza, con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi — dall’insolvenza, cioè l’incapacità già conclamata di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Verifica concretamente: riesci a pagare stipendi, contributi e IVA alle scadenze ordinarie? Hai scoperti bancari revocati? Hai decreti ingiuntivi notificati? Se paghi ancora, ma solo scegliendo ogni mese chi sacrificare, sei in crisi. Se hai smesso di pagare in modo strutturale, sei insolvente. Il concordato preventivo è accessibile in entrambe le condizioni, ma le opzioni di risanamento si restringono man mano che ci si sposta verso la seconda.

Domanda 2 — L’azienda, depurata dal debito, produce margine? Prendi l’ultimo bilancio e i dati di gestione degli ultimi dodici mesi. Elimina gli oneri finanziari e le rate del debito pregresso. Quello che resta è margine operativo positivo o negativo? Se l’attività caratteristica, liberata dal peso del passato, genera cassa, la continuità aziendale è una prospettiva concreta e il concordato in continuità è la tua strada. Se l’attività perde anche senza debito, nessun piano potrà salvarla: la partita si sposta su come liquidare meglio, non su come proseguire.

Domanda 3 — Quanto tempo ti resta prima di un evento irreversibile? Elenca in ordine cronologico: pignoramenti in corso, aste immobiliari fissate, istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale già depositate, revoche di affidamenti annunciate, appalti a rischio di risoluzione, scadenze di garanzie. Il tempo residuo non è un dato psicologico: è una data. Segnala la più vicina e lavora a ritroso da lì.

Domanda 4 — Hai garanzie personali in gioco? Se hai firmato fideiussioni personali per i debiti sociali — e nella quasi totalità delle PMI italiane è così — devi sapere fin da subito che il concordato della società non cancella automaticamente la tua esposizione personale. È un punto che cambia radicalmente la strategia complessiva e va affrontato all’inizio, non alla fine.

Tabella di orientamento: da dove parti

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Tensione finanziaria avvertita, nessun creditore ha ancora aggredito il patrimonioMossa 1Hai tempo per una diagnosi completa e per scegliere lo strumento meno invasivo
Decreti ingiuntivi notificati, primi pignoramenti, banche che stanno revocandoMossa 2Serve subito uno scudo: il tempo è la risorsa più scarsa
Istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale già depositata da un creditore o dal PMMossa 2, in versione accelerataI termini si comprimono e la proroga della fase con riserva può esserti negata
Attività ancora redditizia al netto del debito, ordini e commesse in portafoglioMossa 3, opzione continuitàLa continuità offre regole distributive più flessibili e nessuna soglia minima ai chirografari
Attività strutturalmente in perdita, ma un patrimonio da valorizzare meglio del mercato forzosoMossa 3, opzione liquidatorioServono risorse esterne e una soglia minima di soddisfazione: vanno reperite prima
Composizione negoziata già avviata o conclusa senza accordoMossa 2, con valutazione del concordato semplificatoHai un percorso alle spalle che condiziona lo strumento successivo
Debito fiscale e contributivo che da solo supera il 40-50% del passivoMossa 6, in parallelo alla 3Il trattamento dei crediti tributari va impostato all’origine, non a piano già scritto

Individuata la riga che ti riguarda, non saltare le mosse precedenti: leggile comunque, perché ciascuna produce documenti e verifiche che serviranno alle successive.


Mossa 1 — Fotografa l’impresa e stabilisci se il concordato è lo strumento giusto per te

OBIETTIVO DELLA MOSSA: sapere, con numeri verificabili, se la tua impresa può accedere al concordato preventivo e se quello strumento — piuttosto che un altro — è quello che serve alla tua situazione. Chiudi questa mossa con un documento in mano, non con un’impressione.

Quando va fatta

Immediatamente, e in ogni caso prima di qualsiasi contatto formale con i creditori. Se hai già ricevuto un’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, questa mossa va compressa in giorni, non in settimane: la fissazione dell’udienza detta i tempi e non aspetta la tua istruttoria interna.

Come si esegue

Raccogli, in un’unica cartella, questi materiali: bilanci degli ultimi tre esercizi; situazione patrimoniale ed economica aggiornata a non oltre sessanta giorni; elenco nominativo di tutti i creditori con importi, titoli e cause di prelazione; estratto conto complessivo dei debiti fiscali e contributivi; elenco dei contratti in corso con indicazione di quelli essenziali all’attività; visure ipocatastali sui beni aziendali; posizione centrale rischi; elenco delle garanzie prestate da terzi e dai soci.

Poi costruisci due numeri che governeranno tutte le mosse successive. Il primo è il valore di liquidazione: quanto ricaverebbero i creditori se domani l’impresa venisse liquidata giudizialmente, al netto delle spese di procedura. Il secondo è il flusso destinabile ai creditori dalla prosecuzione dell’attività su un orizzonte di piano ragionevole. La distanza fra questi due numeri è, in sostanza, la ragione economica per cui un tribunale dovrebbe preferire il tuo concordato alla liquidazione.

Verifica infine il perimetro soggettivo. Il concordato preventivo si rivolge all’imprenditore commerciale che superi le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo patrimoniale, ricavi e indebitamento complessivo). Al di sotto di quelle soglie — e per l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa — la strada è quella degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare il concordato minore. Non è una distinzione formale: sbagliare procedura significa perdere mesi e ricominciare.

La base giuridica

L’art. 84 CCII fissa finalità e tipologie del concordato: il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale è il perno dell’intero istituto. A monte, l’art. 2086, comma 2, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Quella norma non è un manifesto: è il parametro su cui verrà misurata, eventualmente, la responsabilità degli amministratori.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico di questa mossa è la contabilità non allineata: magazzino sopravvalutato, crediti verso clienti in realtà inesigibili, fondi rischi assenti. Non nasconderlo e non rinviarlo. Un piano costruito su dati che il commissario giudiziale smonterà in sede di relazione è un piano destinato alla revoca. Correggi i valori prima, anche a costo di un peggioramento dell’immagine patrimoniale: il concordato tollera un patrimonio compromesso, non tollera un’informazione inattendibile.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché non hai: (1) una situazione patrimoniale aggiornata e riconciliata con i saldi bancari e con gli estratti di ruolo; (2) l’elenco creditori completo con la qualificazione delle prelazioni; (3) una stima documentata del valore di liquidazione, redatta da un professionista e non da te.


Mossa 2 — Metti in sicurezza il tempo: scegli tra composizione negoziata e domanda con riserva

OBIETTIVO DELLA MOSSA: fermare l’orologio dei creditori. Ogni giorno guadagnato con uno scudo legale è un giorno in cui puoi costruire il piano invece di rincorrere pignoramenti.

Quando va fatta

Nel momento esatto in cui la mossa 1 ti dice che l’impresa non regge le scadenze ordinarie dei prossimi novanta giorni. Se esiste già un’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, questa mossa va eseguita prima dell’udienza.

Come si esegue

Hai due porte d’ingresso, e la scelta fra le due è forse la decisione più delicata dell’intero percorso.

La prima porta è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII): un percorso riservato, volontario, gestito da un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione, che affianca l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori e creditori pubblici. Non è una procedura concorsuale, l’impresa resta nelle mani dell’imprenditore, e su richiesta il tribunale può concedere misure protettive del patrimonio. È lo strumento giusto quando la crisi è ancora reversibile e serve soprattutto rinegoziare, non falcidiare.

La seconda porta è la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII — quello che nella prassi tutti continuano a chiamare “concordato in bianco” o “prenotativo”. Depositi il ricorso riservandoti di presentare proposta, piano e documentazione entro il termine che il tribunale ti assegna, e nel frattempo chiedi le misure protettive. Il tribunale può concederti un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su tua istanza fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi. Attenzione però: quando pende una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale la proroga non ti viene concessa, e il termine può essere fissato nella misura minima. In quel caso hai trenta giorni per fare ciò che normalmente ne richiede centoventi.

Con il decreto che concede i termini viene nominato il commissario giudiziale: nel Codice della crisi la nomina non è più facoltativa come nella vecchia legge fallimentare. Nel concordato in continuità, il commissario affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando dove occorre le proprie osservazioni.

Le misure protettive si chiedono ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII e vengono confermate, modificate o revocate dal tribunale con il procedimento dell’art. 55. Ricorda il tetto: la durata complessiva delle misure protettive non può superare, anche in modo non continuativo, i dodici mesi comprensivi di rinnovi e proroghe (art. 8 CCII). Se hai già consumato la protezione in composizione negoziata — dove il tetto è di duecentoquaranta giorni — quel consumo pesa sul residuo, e i tribunali chiedono ragione della richiesta di ulteriore protezione: la giurisprudenza di merito più recente esige che il debitore abbia quanto meno delineato un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.

Accanto alle misure protettive tipiche, l’art. 54, comma 1, CCII consente misure cautelari atipiche. Sono lo strumento con cui, ad esempio, si può chiedere l’inibitoria nei confronti del concedente di un leasing su un immobile strumentale, per impedire iniziative che azzererebbero la continuità prima ancora che il piano veda la luce.

La base giuridica

Artt. 12-25-quinquies CCII per la composizione negoziata; art. 40 CCII per la domanda di accesso; art. 44 CCII per la riserva; artt. 54 e 55 CCII per misure cautelari e protettive; art. 8 CCII per il limite temporale complessivo; art. 46 CCII per gli effetti della domanda, che tra l’altro sottopone ad autorizzazione gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.

Se qualcosa va storto

L’errore ricorrente è usare la domanda con riserva come parcheggio, senza avere già l’ossatura del piano. I tribunali sono molto meno indulgenti di un tempo: l’assenza di un progetto anche solo abbozzato conduce alla mancata concessione o alla revoca delle misure, e da lì all’apertura della liquidazione giudiziale. La riserva serve a completare, non a iniziare.

Un secondo imprevisto tipico: il creditore che, appreso del deposito, accelera. Se ha già un pignoramento in corso, le misure protettive ne impediscono la prosecuzione, ma solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Le ore contano.

Check di completamento

Non procedere finché non hai: (1) il decreto che fissa il termine e nomina il commissario giudiziale, con la data esatta di scadenza annotata; (2) il provvedimento sulle misure protettive e l’elenco dei creditori cui è opponibile; (3) un cronoprogramma interno che colloca la consegna della bozza di piano almeno quindici giorni prima della scadenza, non il giorno stesso.


Mossa 3 — Decidi la tipologia: continuità aziendale o liquidatorio

OBIETTIVO DELLA MOSSA: scegliere consapevolmente il binario. Continuità e liquidatorio non sono due varianti dello stesso istituto: hanno requisiti di ammissibilità diversi, regole di voto diverse e regole di distribuzione del valore radicalmente diverse.

Quando va fatta

Subito dopo aver ottenuto lo scudo temporale, e comunque entro il primo terzo del termine concesso. Cambiare binario a metà percorso costa settimane che non hai.

Come si esegue

Confronta le due strade sui punti che contano davvero.

Il concordato in continuità aziendale presuppone che l’attività d’impresa prosegua. Può essere continuità diretta, quando l’impresa resta in capo al debitore, o continuità indiretta, quando la gestione passa a un soggetto diverso in forza di cessione, affitto, conferimento o altro titolo, anche stipulato anteriormente. Attenzione, però: la continuità non si dichiara, si dimostra. La Cassazione ha chiarito che ciò che qualifica la continuità è la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare guardando al complesso delle circostanze concrete — tipo di impresa, identità dell’attività produttiva, impiego almeno parziale della stessa forza lavoro, mantenimento tendenziale della clientela, sottrazione alla liquidazione e destinazione all’attività dei beni già in precedenza utilizzati. Se la continuità è solo parziale, deve comunque riguardare una porzione significativa dell’attività svolta prima.

Il concordato liquidatorio presuppone invece la liquidazione del patrimonio. Qui il Codice pone due condizioni di ammissibilità pensate proprio per scoraggiare il concordato liquidatorio “puro”: l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può in ogni caso essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario. Sono risorse esterne quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la destinazione diretta ai creditori concorsuali. Sul modo esatto di calcolare quel dieci per cento — punti percentuali o incremento del valore assoluto — la prassi dei tribunali non è del tutto uniforme: verifica l’orientamento del foro competente prima di dimensionare l’apporto.

La differenza più pesante, però, sta nella distribuzione del valore. Nel liquidatorio le risorse generate dal piano vanno ripartite rispettando rigidamente l’ordine delle cause legittime di prelazione. Nella continuità, invece, l’art. 84, comma 6, CCII spacca il valore in due: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto della graduazione delle prelazioni (regola della priorità assoluta), mentre il valore eccedente — il plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività — può essere distribuito anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché i crediti inclusi in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (regola della priorità relativa). È il motore che rende possibile dare qualcosa ai chirografari anche quando, in liquidazione, non prenderebbero nulla.

Un dettaglio tecnico dalle conseguenze pratiche notevoli: la Cassazione ha affermato che la finanza esterna, non essendo generata dalla prosecuzione dell’attività, resta liberamente distribuibile in deroga alle regole dell’art. 84, comma 6, CCII, e non rientra nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che, beneficiandone, sostiene il concordato.

Continuità aziendaleLiquidatorio
Soglia minima ai chirografariNessuna soglia di leggeAlmeno il 20% del credito chirografario
Risorse esterne obbligatorieNoSì, con incremento minimo del 10% rispetto alla liquidazione giudiziale
Formazione delle classiObbligatoriaEventuale
Regola distributivaPriorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul plusvaloreOrdine delle cause legittime di prelazione
ApprovazioneVoto favorevole di tutte le classi (salvo ristrutturazione trasversale)Maggioranza dei crediti ammessi al voto, e delle classi se previste
Contratti pendentiTutele rafforzate per i contratti essenzialiRegime ordinario
Liquidatore giudizialeNon previsto in quanto taleNominato quando il piano prevede liquidazione o cessione

C’è poi un effetto collaterale della scelta che devi mettere in conto fin da subito: il tuo piano, una volta depositato, diventa contendibile. Se prevedi la cessione dell’azienda, di un ramo o di beni specifici a un soggetto già individuato, l’art. 91 CCII impone al tribunale di aprire il confronto competitivo, disponendo la ricerca di interessati e la gara sull’offerta ricevuta. Non è una penalizzazione: è il modo in cui l’ordinamento verifica che il prezzo pattuito sia effettivamente il migliore ottenibile per i creditori. La conseguenza pratica, però, è netta. Se hai negoziato con un acquirente e gli hai promesso l’azienda, devi dirgli fin dal primo incontro che l’operazione passerà da una gara, e strutturare l’accordo di conseguenza — con le tutele che la prassi conosce, dalla previsione di un rimborso delle spese sostenute al diritto di rilancio. Un acquirente che scopre la competizione a piano depositato si sfila, e con lui si sfila il pilastro del tuo piano.

Sul versante speculare, l’art. 90 CCII consente ai creditori che raggiungano la soglia prevista dalla norma di presentare una proposta concorrente alla tua, sottoponendola al voto insieme a quella del debitore. È lo strumento con cui un creditore rilevante — tipicamente un istituto bancario o un fondo che ha rilevato posizioni deteriorate — può tentare di prendere il controllo della soluzione della crisi. La miglior difesa è preventiva: una proposta che offra ai creditori un soddisfacimento serio riduce drasticamente lo spazio economico per un’iniziativa concorrente, mentre una proposta al minimo sindacale lo spalanca.

La giurisprudenza di merito si è già interrogata sull’estensione della disciplina delle offerte concorrenti al concordato in continuità diretta, e in particolare sui trasferimenti di beni che rientrano nel normale ciclo produttivo aziendale: un’impresa che produce e vende immobili, o veicoli, o macchinari, non può vedere ogni atto dispositivo trasformato in una gara, pena la paralisi dell’attività che il piano vorrebbe proteggere. È un tema tecnico su cui conviene arrivare con una posizione già argomentata nel piano, distinguendo espressamente gli atti di liquidazione dagli atti di gestione ordinaria.

Se qualcosa va storto

Il rischio più insidioso è il concordato “misto”, in cui una parte del patrimonio viene liquidata e una parte dell’attività prosegue. È perfettamente legittimo, ma la qualificazione — continuità o liquidatorio — determina l’intero regime applicabile, e il tribunale la verifica guardando al piano, non all’etichetta che gli hai dato. Se la componente liquidatoria assorbe l’identità dell’impresa, ti ritroverai giudicato con i parametri del liquidatorio senza avere la soglia del venti per cento né le risorse esterne.

Check di completamento

Prima di scrivere una riga di piano assicurati di avere: (1) la qualificazione scelta, motivata per iscritto sui criteri di identità dell’attività; (2) se liquidatorio, l’impegno formalizzato di chi apporta le risorse esterne, con la prova della disponibilità; (3) la simulazione distributiva nelle due varianti, per verificare quale delle due dà davvero di più ai creditori.


Mossa 4 — Costruisci il piano e ottieni un’attestazione che regga all’urto

OBIETTIVO DELLA MOSSA: produrre un piano che il tribunale possa omologare e un’attestazione che il commissario giudiziale non possa smontare. Il piano è il cuore del concordato: tutto il resto è procedura.

Quando va fatta

Nel termine concesso ai sensi dell’art. 44 CCII, oppure — se scegli il deposito immediato — nelle settimane immediatamente precedenti al ricorso. Il piano non si scrive in due settimane: l’attestatore ha bisogno di tempo per le proprie verifiche indipendenti.

Come si esegue

L’art. 87 CCII elenca il contenuto necessario del piano, e va usato come una checklist punto per punto. Devono comparire, tra l’altro: le cause della crisi; la definizione delle strategie d’intervento e, in caso di continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; l’elenco analitico dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; il valore di liquidazione del patrimonio; le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale e delle relative prospettive di recupero; i tempi delle attività da compiere e le iniziative da adottare in caso di scostamento tra obiettivi pianificati e risultati; nella continuità, le ragioni per cui la prosecuzione è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e, se la continuità è diretta, l’individuazione analitica dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura.

Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Qui si gioca una parte enorme della partita. La Cassazione ha confermato l’inammissibilità di una proposta in cui l’attestatore si era limitato a recepire acriticamente le perizie di stima immobiliare senza indicare i criteri di valutazione seguiti — e stiamo parlando di un piano che poggiava su complessi alberghieri per oltre diciotto milioni. L’attestazione non è una firma di cortesia: è un atto di verifica autonoma, e se non lo è il piano cade.

E cade presto. La Suprema Corte ha ribadito che il controllo del tribunale in sede di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla ritualità formale della domanda o alla presenza dei documenti, ma si estende al contenuto del piano e della documentazione allegata secondo un criterio di legalità sostanziale, verificando anche che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. La continuità, in altre parole, deve emergere sin dalla fase di ammissibilità come progetto giuridicamente sostenibile ed economicamente coerente, costruito su valori verificabili — non come dichiarazione programmatica.

Nella redazione, lavora su tre livelli in parallelo. Il livello industriale: quali linee di attività si tengono, quali si chiudono, quali costi si tagliano e con quali strumenti giuslavoristici. Il livello finanziario: il fabbisogno di cassa mese per mese nei primi dodici mesi, e per anno negli esercizi successivi. Il livello giuridico: la classificazione dei creditori, il trattamento di ciascuna categoria, i contratti da sciogliere e quelli da mantenere.

La base giuridica

Art. 87 CCII per il contenuto del piano; art. 84 CCII per finalità e vincoli distributivi; art. 2, comma 1, lett. o) CCII per i requisiti di indipendenza del professionista attestatore; art. 47 CCII per l’apertura della procedura e il vaglio di ammissibilità; art. 105 CCII per le operazioni e la relazione del commissario giudiziale.

Su questo passaggio lo Studio Monardo lavora con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: il piano viene costruito contemporaneamente sul versante giuridico e su quello economico-aziendale, perché è su quella doppia tenuta che il tribunale lo misura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto classico è il commissario giudiziale che, nella relazione, segnala l’incompletezza dell’informazione offerta ai creditori. Non è un rilievo formale: la Cassazione ha confermato la revoca dell’ammissione proprio in un caso di incompletezza informativa imputabile al debitore e all’attestatore, riscontrata dal commissario. Se ricevi rilievi, la risposta corretta è integrare immediatamente e in modo esaustivo, non minimizzare.

Check di completamento

Non depositare finché non hai verificato che: (1) ogni voce dell’art. 87 CCII trova corrispondenza in una sezione del piano; (2) l’attestatore ha svolto verifiche proprie documentate, con criteri di valutazione esplicitati, e non si è limitato a recepire perizie altrui; (3) esiste una sezione dedicata agli scostamenti, che spieghi cosa accade se i ricavi risultano inferiori del dieci, del venti, del trenta per cento rispetto al previsto.


Mossa 5 — Proteggi la macchina operativa durante la procedura

OBIETTIVO DELLA MOSSA: far sì che l’azienda continui a lavorare mentre la procedura corre. Un concordato in continuità che perde fornitori, linee di credito e commesse nei primi tre mesi è già fallito, anche se sulla carta è ancora aperto.

Quando va fatta

Dal giorno stesso del deposito della domanda, e per tutta la durata della procedura fino all’omologazione.

Come si esegue

Agisci su cinque fronti contemporaneamente.

Primo fronte: i contratti pendenti. L’art. 97 CCII regola la sorte dei rapporti ancora ineseguiti da entrambe le parti, consentendo al debitore, con l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti la cui prosecuzione sarebbe di ostacolo al piano. È lo strumento per liberarsi di locazioni sovradimensionate, noleggi non più utili, forniture rese antieconomiche.

Secondo fronte: i contratti essenziali. Nel concordato in continuità l’art. 94-bis CCII protegge i rapporti necessari alla prosecuzione dell’attività, impedendo ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’esecuzione, di risolvere il contratto o di modificarne le condizioni in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori o dell’accesso alla procedura. È una tutela che opera solo nella continuità: un’altra ragione per cui la qualificazione della mossa 3 non è un esercizio teorico.

Terzo fronte: la finanza. Con la domanda puoi chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, funzionali all’esercizio dell’attività fino all’omologazione (art. 99 CCII). La richiesta può riguardare anche il mantenimento delle linee autoliquidanti in essere alla data del deposito — passaggio decisivo per chi lavora con anticipo fatture. Ai finanziatori può essere concessa garanzia reale. In fase di esecuzione del piano omologato interviene l’art. 101 CCII, che assicura la prededucibilità dei finanziamenti previsti dal piano; l’art. 102 CCII disciplina i finanziamenti dei soci, in parziale deroga all’art. 2467 c.c.

Quarto fronte: i pagamenti ai fornitori strategici. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, previa attestazione di un professionista indipendente che quelle prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Senza questa autorizzazione, pagare un creditore anteriore è una violazione della par condicio che il commissario segnalerà.

Quinto fronte: gli atti di gestione. Durante la procedura conservi l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. Nel dubbio, chiedi: un’autorizzazione in più non costa nulla, un atto non autorizzato può costarti la procedura.

Un avvertimento che vale più di molti altri, perché è la trappola in cui cadono più spesso le imprese in continuità: prosegui l’attività, quindi paghi gli stipendi, quindi devi versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte durante la procedura. La Cassazione lo ha ribadito con nettezza anche per la fase successiva alla domanda presentata con riserva: il mancato o ritardato versamento fa maturare sanzioni e interessi. Il trattamento è diverso per le ritenute relative a retribuzioni anteriori alla domanda, che seguono le regole del concorso.

La base giuridica

Artt. 94, 94-bis, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 CCII; art. 46 CCII per gli effetti della domanda; art. 106 CCII per gli atti di frode e l’apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura.

Se qualcosa va storto

Il fornitore essenziale che si rifiuta comunque di consegnare, nonostante l’art. 94-bis, è un problema pratico prima che giuridico. La reazione corretta è duplice: attivare immediatamente la tutela giudiziale e, in parallelo, chiedere l’autorizzazione al pagamento del pregresso ex art. 100 CCII se davvero quella fornitura è insostituibile. Muoversi su un solo binario significa fermare la produzione mentre si ha ragione.

Check di completamento

Verifica ogni mese che: (1) tutte le uscite verso creditori anteriori siano coperte da un’autorizzazione; (2) le ritenute e i contributi maturati in corso di procedura siano versati alle scadenze ordinarie; (3) l’elenco dei contratti essenziali sia aggiornato e comunicato al commissario giudiziale.


Mossa 6 — Imposta il trattamento dei debiti fiscali e contributivi

OBIETTIVO DELLA MOSSA: neutralizzare il rischio che il voto contrario o il silenzio dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali blocchi un piano che i creditori privati hanno approvato. Nella maggior parte delle crisi italiane il debito pubblico è la parte più grande del passivo: se non lo governi, governa lui.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 3 e prima che il piano sia chiuso. La proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi non si aggiunge a piano finito: ne condiziona l’architettura distributiva.

Come si esegue

L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. Con la proposta puoi prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e relativi accessori, purché il piano ne preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione. Alla proposta va allegata la relazione del professionista indipendente che attesti proprio quella convenienza.

Se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non aderiscono, entra in scena il meccanismo che nella pratica tutti chiamano cram down fiscale: l’omologazione forzosa, con cui il tribunale supera il dissenso del creditore pubblico. Qui devi conoscere due cose.

La prima è il criterio. La giurisprudenza di legittimità più recente ha consolidato una lettura fondata sulla convenienza economica: il presupposto necessario del cram down è che la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, mentre non è richiesto che il debitore risulti meritevole. La Cassazione è arrivata a precisare che neppure la presenza di condotte distrattive o di violazioni degli obblighi tributari osta di per sé all’omologazione con superamento del dissenso del Fisco, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta e non emergano decettività o deficit informativi; e che non rileva, in sé, l’origine della crisi, quand’anche l’Agenzia la riconduca a una gestione finanziaria di sistematica evasione, perché l’istituto non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza. In un caso emblematico, una società aveva costruito il piano su un apporto di finanza esterna superiore a due milioni, a fronte di un’alternativa liquidatoria stimata in poco più di centomila euro: nonostante l’evidenza numerica l’Agenzia aveva votato contro, e tribunale e corte d’appello avevano omologato applicando il cram down.

La seconda cosa che devi conoscere è che il perimetro applicativo dipende dal regime temporale. Nella vigenza della formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, la Cassazione ha affermato che il rinvio testuale contenuto nella norma limitava l’omologazione forzosa al concordato liquidatorio, escludendone l’estensione automatica ai concordati in continuità — questo dopo che una pronuncia del 2023 aveva invece ritenuto applicabile il meccanismo anche a quel tipo di procedura. È una materia in movimento: prima di impostare la strategia, la verifica del regime applicabile alla tua domanda, in relazione alla data di deposito, è un passaggio obbligato e non delegabile a una lettura generica delle massime.

Ricorda infine che, sul piano processuale, la cognizione relativa al diniego della transazione fiscale è stata attribuita al giudice concorsuale dalle Sezioni Unite: la sede in cui si contesta il rifiuto dell’amministrazione è la procedura, non il processo tributario.

La base giuridica

Art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi; art. 109, comma 5, CCII per l’approvazione nel concordato in continuità; art. 112, comma 2, CCII per l’omologazione in assenza del voto favorevole di tutte le classi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più frequente è la mancata risposta dell’ufficio nei tempi utili. Non attendere passivamente: documenta ogni sollecito, deposita tempestivamente la proposta di trattamento e prepara fin da subito, con l’attestatore, il confronto analitico fra soddisfacimento concordatario e ricavato atteso dalla liquidazione giudiziale sui beni gravati da prelazione. È quel confronto che regge il cram down, e va costruito prima dell’udienza, non improvvisato in replica alle opposizioni.

Check di completamento

Non chiudere il piano finché non hai: (1) gli estratti di ruolo completi e riconciliati; (2) la proposta di trattamento formalizzata e trasmessa agli uffici competenti; (3) l’attestazione specifica sulla convenienza del trattamento dei crediti pubblici rispetto alla liquidazione giudiziale, con indicazione del valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione.


Mossa 7 — Porta a casa il voto: classi, maggioranze e ristrutturazione trasversale

OBIETTIVO DELLA MOSSA: costruire una geometria del consenso che regga. Nel concordato in continuità la formazione delle classi non è un’opzione tattica: è il terreno su cui si vince o si perde l’omologazione.

Quando va fatta

Le classi si progettano quando si scrive il piano, non quando si convocano i creditori. Il voto arriva dopo, secondo le modalità e i termini fissati dal giudice delegato.

Come si esegue

Parti dal principio: nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria, e la regola di approvazione è severa. Il concordato in continuità è approvato se tutte le classi votano a favore. All’interno di ciascuna classe, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in alternativa, la classe si considera consenziente quando hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.

Nel concordato liquidatorio, invece, l’approvazione passa dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, e — quando sono previste classi — dalla maggioranza delle classi. L’art. 109 CCII contiene anche il correttivo pensato per evitare che un solo grande creditore decida da solo: quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza, si richiede anche la maggioranza per teste dei votanti.

Se nella continuità non ottieni l’unanimità delle classi, non è finita. L’art. 112, comma 2, CCII disciplina la cosiddetta ristrutturazione trasversale, che consente al tribunale di omologare su richiesta del debitore quando ricorrono, cumulativamente, le condizioni previste dalla norma: il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del valore di liquidazione; la distribuzione del valore eccedente secondo la regola di priorità relativa, così che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; il divieto per qualsiasi creditore di ricevere più dell’importo del proprio credito; e l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ovvero — in mancanza — l’approvazione di almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto proprio su questa lettera, e la Cassazione si è già misurata con la portata delle modifiche.

Attenzione a due trappole tecniche che decidono le maggioranze.

La prima riguarda i creditori privilegiati. Se collochi tra i chirografari un creditore che vanta una prelazione, quel creditore deve contestare la collocazione e astenersi dal voto: la Cassazione ha stabilito che, se invece partecipa al voto, non può poi promuovere, a omologazione avvenuta, un giudizio per l’accertamento della prelazione. È un principio che taglia in due direzioni, e che va conosciuto sia da chi propone sia da chi vota.

La seconda riguarda i privilegiati integralmente soddisfatti ma con dilazione. Il diritto di voto è stato riconosciuto anche ai creditori privilegiati soddisfatti per intero quando il pagamento è dilazionato oltre i centottanta giorni previsti dall’art. 109, comma 5, CCII. Se hai costruito il piano assumendo che quei creditori non votino, il conteggio delle classi cambia sotto i tuoi piedi.

La base giuridica

Art. 85 CCII per la formazione delle classi; art. 104 CCII per la convocazione dei creditori; art. 107 CCII per il voto; art. 109 CCII per le maggioranze; art. 112 CCII per il giudizio di omologazione e la ristrutturazione trasversale; artt. 90 e 91 CCII per proposte e offerte concorrenti.

Un ultimo tassello di questa mossa riguarda ciò che accade dopo il voto favorevole. L’approvazione non chiude la partita: i creditori dissenzienti possono proporre opposizione all’omologazione, e la contestazione tipica riguarda la convenienza. In quel caso il tribunale non si limita a prendere atto delle maggioranze, ma verifica che il credito dell’opponente possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. È il cosiddetto test del miglior interesse dei creditori, ed è la ragione per cui il valore di liquidazione calcolato nella mossa 1 non è un numero interno di lavoro: è il parametro su cui verrai giudicato in contraddittorio.

Prepara quindi, già in fase di stesura, tre elementi che serviranno solo se ci sarà opposizione, ma che se mancano non si improvvisano: la perizia aggiornata sui beni gravati da prelazione, con il valore di mercato e i tempi di realizzo attesi in sede forzosa; il conto analitico delle spese e delle prededuzioni che la liquidazione giudiziale assorbirebbe; la stima motivata delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili solo in quella sede, che il curatore potrebbe promuovere e il cui esito va ragionevolmente scontato per tempi e probabilità. Su quest’ultimo punto molte opposizioni si giocano per intero: il creditore sostiene che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più grazie alle azioni di responsabilità e alle revocatorie, e se il piano non ha già affrontato il tema in modo analitico — come l’art. 87 CCII peraltro richiede — la risposta arriva tardi e debole.

Nel concordato di gruppo, poi, la disciplina delle opposizioni ha regole proprie: in caso di mancata formazione delle classi, l’opposizione all’omologazione può essere proposta dai creditori dissenzienti che rappresentino almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo alla singola impresa, e il tribunale decide sulla base di una valutazione complessiva dei piani collegati, tenendo conto dei vantaggi compensativi che derivano alle singole società del gruppo.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la classe che salta all’ultimo perché un creditore rilevante cede il proprio credito o cambia posizione. La contromisura è progettuale: costruisci classi che reggano anche se il singolo creditore di punta si sfila, e prepara fin dall’inizio la documentazione necessaria alla ristrutturazione trasversale, in modo da poterla invocare senza rincorse. Chiedere l’omologazione trasversale a piano già votato, senza aver costruito prima il confronto distributivo classe per classe, è la ricetta per un rigetto.

Check di completamento

Prima del voto assicurati di avere: (1) il criterio di formazione di ogni classe scritto e difendibile in termini di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici; (2) la simulazione del risultato nelle ipotesi di dissenso di ciascuna classe, una per una; (3) il prospetto distributivo che separa nettamente valore di liquidazione, plusvalore da continuità e finanza esterna.


Mossa 8 — Esegui l’omologato e difendilo

OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare la sentenza di omologazione in risultato effettivo. L’omologazione non è il traguardo: è il momento in cui iniziano gli obblighi che, se disattesi, riportano l’impresa al punto di partenza.

Quando va fatta

Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologazione, e per tutta la durata prevista dal piano.

Come si esegue

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta. La fase esecutiva è disciplinata dall’art. 118 CCII, con la sorveglianza del commissario giudiziale e, nel concordato liquidatorio, l’intervento del liquidatore giudiziale nominato quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda: raccoglie le offerte, gestisce i ricavi delle vendite, aggiorna il passivo, redige il rendiconto finale.

Costruisci subito un sistema di monitoraggio mensile che confronti i flussi effettivi con quelli di piano. Non perché lo chieda un adempimento formale, ma perché l’art. 119 CCII prevede la risoluzione del concordato per inadempimento di non scarsa importanza, e l’art. 120 CCII l’annullamento nei casi di dolosa esagerazione del passivo o sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. Gli scostamenti si gestiscono quando sono piccoli.

Tre effetti dell’omologazione che devi avere chiari fin dall’inizio, perché determinano decisioni personali e non solo aziendali.

Primo: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro e quelli che non hanno partecipato. È l’effetto esdebitatorio che rende l’istituto potente.

Secondo: i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Tradotto per l’imprenditore: la falcidia concordataria della società non estingue la tua fideiussione personale, e la banca potrà chiederti la differenza. Se hai firmato garanzie personali, la difesa del patrimonio personale va impostata in parallelo al concordato, con gli strumenti propri, non data per acquisita.

Terzo: la prededuzione non è illimitata nel tempo. La Cassazione ha stabilito che i crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono prededucibili nell’eventuale procedura successiva, perché non sono da considerarsi funzionali alla prima procedura. Chi finanzia l’esecuzione del piano deve saperlo, e il piano deve dirlo.

Sul fronte della difesa processuale, tieni presente il regime delle impugnazioni. Contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII la Cassazione ha escluso il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.: significa che quella pronuncia chiude la partita, e che l’errore va evitato prima, non corretto dopo. Quanto ai termini processuali, la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma in materia concorsuale la sua applicabilità ai singoli termini va verificata caso per caso, perché per i procedimenti diretti all’apertura della liquidazione giudiziale l’esclusione è tradizionalmente affermata.

La base giuridica

Artt. 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119 e 120 CCII; art. 84, comma 8, CCII per la nomina del liquidatore giudiziale nel liquidatorio.

Se qualcosa va storto

Se emerge uno scostamento significativo, la scelta non è tra nascondere e subire. Il piano ben scritto — quello della mossa 4 — contiene già le iniziative da adottare in caso di scostamento tra obiettivi pianificati e risultati raggiunti. Attivale, informa il commissario, e valuta con i legali se ricorrono i presupposti per una modifica o per un percorso alternativo. L’inerzia, in fase esecutiva, è l’unica scelta sicuramente sbagliata.

Resta un capitolo che gli imprenditori scoprono spesso troppo tardi: la posizione personale degli amministratori. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi non azzera le responsabilità maturate prima. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone di istituire assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento: la violazione di quel dovere è il parametro con cui, in caso di successiva liquidazione giudiziale, si misura l’eventuale responsabilità per aggravamento del dissesto. Il ritardo, in altre parole, non produce solo il danno economico descritto nella simulazione 2: produce un’esposizione personale.

Va detto, però, anche il rovescio della medaglia, che è la ragione per cui molti amministratori scelgono il concordato: nel concordato preventivo non c’è un curatore che eserciti le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie fallimentari, e il patrimonio sociale non viene appreso da un organo terzo. Le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili — comprese quelle proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale — vanno però indicate nel piano ai sensi dell’art. 87 CCII, con le relative prospettive di recupero, e i creditori le valuteranno nel confronto di convenienza. Chi immagina il concordato come uno strumento per far sparire quelle poste dal quadro sta impostando male la difesa: vanno esposte, quantificate e argomentate.

Infine, tieni la contabilità in ordine per tutta la fase esecutiva. L’art. 106 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura quando emergono atti di frode, e l’art. 120 CCII prevede l’annullamento del concordato in caso di dolosa esagerazione del passivo o di sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. Sono le due norme che trasformano una scorciatoia contabile in un ritorno al punto di partenza, con l’aggravante di aver consumato tempo e credibilità.

Check di completamento

Ogni trimestre verifica: (1) l’allineamento tra pagamenti eseguiti e scadenzario di piano, creditore per creditore; (2) la copertura finanziaria dei dodici mesi successivi; (3) lo stato delle posizioni di garanzia personale, che vivono di vita propria rispetto al concordato societario.


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui si esegue ciascuna mossa. Non riproducono casi concreti e non anticipano risultati.

Ipotesi di partenza (comune a tutte le simulazioni). Impresa manifatturiera, Alfa S.r.l. Passivo complessivo 4.318.000 €, così composto: crediti privilegiati 1.276.000 € (di cui 214.000 € per retribuzioni e TFR, 612.000 € per tributi assistiti da privilegio, 450.000 € per mutuo ipotecario); crediti chirografari 3.042.000 €. Realizzo stimato in caso di liquidazione giudiziale: 1.163.000 €, al netto di 168.000 € di spese e prededuzioni, quindi 995.000 € distribuibili. Fatturato annuo 3.870.000 €, margine operativo lordo, depurato dagli oneri del debito pregresso, 412.000 €.

Simulazione 1 — Chi arriva alla mossa 2 in tempo. Alfa deposita domanda di accesso con riserva e ottiene misure protettive. Nei sessanta giorni concessi completa piano e attestazione (mossa 4), mantiene i contratti essenziali e ottiene l’autorizzazione al pagamento di due fornitori insostituibili per 47.300 € complessivi (mossa 5). Il piano quinquennale in continuità diretta destina ai creditori 1.970.000 €: 1.163.000 € corrispondenti al valore di liquidazione, distribuiti nel rispetto della graduazione delle prelazioni, e 807.000 € di plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività. Esito distributivo: privilegiati soddisfatti integralmente per 1.276.000 €; chirografari 694.000 € su 3.042.000 €, pari al 22,8%. Nell’alternativa liquidatoria, i 995.000 € distribuibili non coprono neppure i privilegiati, che restano incapienti per 281.000 €: i chirografari, nella liquidazione giudiziale, non prendono nulla. Il confronto 22,8% contro zero è la ragione economica dell’intero piano, ed è il numero su cui si costruisce l’attestazione di convenienza.

Simulazione 2 — La stessa impresa, undici mesi dopo. Alfa rinvia. Nel frattempo: due commesse per 640.000 € vengono revocate dai committenti, la banca revoca l’autoliquidante e il magazzino perde valore per obsolescenza. Il realizzo liquidatorio scende a 812.000 €, il margine operativo si azzera. Quando finalmente deposita, il piano non regge più la continuità: nessun flusso prospettico credibile, nessun contratto essenziale da proteggere perché i contratti sono già stati risolti. Restano due strade: un concordato liquidatorio, che però richiede un apporto di risorse esterne dimensionato per portare i chirografari almeno al 20% — su 3.042.000 € significa 608.400 €, che nessun socio è disposto ad apportare — oppure la liquidazione giudiziale. Il tempo, in questa materia, non è un fattore neutro: è la variabile che distrugge il valore su cui il piano dovrebbe poggiare.

Simulazione 3 — Il concordato liquidatorio che sta in piedi. Impresa Beta S.r.l., attività cessata, patrimonio immobiliare residuo. Chirografari 2.740.000 €. Realizzo concordatario stimato 863.400 €, di cui 289.000 € assorbiti da prededuzioni e crediti privilegiati: restano 402.400 € per i chirografari, pari al 14,69%. Sotto la soglia. Il socio formalizza un apporto di risorse esterne, senza obbligo di restituzione, per 145.600 €: il monte destinato ai chirografari sale a 548.000 €, cioè esattamente il 20,00% del credito chirografario complessivo. Nell’alternativa liquidatoria i chirografari otterrebbero il 6,4%. L’incremento prodotto dalle risorse esterne è ampiamente superiore alla soglia minima richiesta. Il concordato è ammissibile; senza quell’apporto non lo sarebbe stato, per quanto migliore fosse comunque rispetto al fallimento.

Simulazione 4 — Il voto contrario del creditore pubblico. Torniamo ad Alfa, simulazione 1. Il debito fiscale è di 612.000 € in privilegio e 388.000 € in chirografo. L’Agenzia vota contro. Le classi dei fornitori e delle banche approvano; la classe dei creditori pubblici no. Senza un meccanismo di superamento, il piano si ferma qui. Con la proposta di trattamento formalizzata ai sensi dell’art. 88 CCII e l’attestazione specifica che dimostra un soddisfacimento del credito erariale superiore a quello ricavabile dalla liquidazione dei beni gravati da prelazione, si apre la strada dell’omologazione nonostante il dissenso. Il presupposto su cui si gioca tutto è la convenienza comparata, e la convenienza si dimostra con perizie sui valori di mercato dei beni, non con affermazioni. Chi prepara quel confronto in sede di stesura del piano arriva all’udienza con una difesa costruita; chi ci pensa dopo il voto arriva con un’obiezione da improvvisare.

Simulazione 5 — Quando manca l’unanimità delle classi. Alfa struttura cinque classi: A, dipendenti e TFR (privilegio), 214.000 €; B, banca ipotecaria, 450.000 €; C, creditori pubblici, 1.000.000 € complessivi tra privilegio e chirografo; D, fornitori strategici, 1.184.000 €; E, fornitori ordinari e altri chirografari, 1.470.000 €. Al voto, approvano le classi A, B e D; dissentono C ed E. Non c’è unanimità, quindi la strada dell’approvazione ordinaria è chiusa. Si apre quella della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII, e il piano deve superare la verifica su ciascuna delle condizioni previste. Prima verifica: il valore di liquidazione, 1.163.000 €, è stato distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni. Seconda: il plusvalore da continuità, 807.000 €, è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado — la classe E, chirografaria, riceve la stessa percentuale della classe D, anch’essa chirografaria — e più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore. Terza: nessun creditore riceve più del proprio credito. Quarta: la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, tre su cinque, e tra queste ci sono le classi A e B, formate da creditori titolari di diritti di prelazione. Le condizioni ci sono. Nota che cosa ha reso possibile l’esito: il piano era stato costruito, fin dalla stesura, con classi omogenee e con un prospetto distributivo che teneva separati valore di liquidazione, plusvalore e finanza esterna. Se la classe D fosse stata costruita mescolando fornitori chirografari e creditori assistiti da privilegio, il confronto fra classi dello stesso grado sarebbe saltato e con esso l’intera operazione.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga è una mossa, con il suo obiettivo, la sua finestra e il costo del rinvio.

#MossaObiettivoFinestra temporaleRischio se salti la mossa
1Fotografa l’impresaSapere se il concordato è lo strumento giustoSubito; giorni se pende un’istanza di liquidazione giudizialePiano costruito su dati che il commissario smonterà
2Metti in sicurezza il tempoOttenere lo scudo delle misure protettivePrima dell’udienza sull’istanza altrui; tetto complessivo 12 mesi (art. 8 CCII)Pignoramenti e aste che azzerano il valore aziendale
3Scegli continuità o liquidatorioDeterminare regole di voto e di distribuzioneEntro il primo terzo del termine ex art. 44 CCIIQualificazione contestata e requisiti applicati “a sorpresa”
4Costruisci piano e attestazioneSuperare il vaglio di ammissibilità sostanzialeEntro il termine concesso, con margine di 15 giorniInammissibilità per attestazione acritica o piano inidoneo
5Proteggi la macchina operativaMantenere contratti, fornitori e finanzaDal deposito fino all’omologazioneContinuità che si spegne mentre la procedura è ancora aperta
6Imposta il trattamento fisco e contributiPreparare la convenienza comparataIn parallelo alla mossa 3Dissenso del creditore pubblico senza difesa costruita
7Progetta classi e maggioranzeOttenere l’approvazione o l’omologazione trasversaleIn fase di stesura del piano, non al votoPiano approvato dai privati e bloccato da una classe
8Esegui e difendi l’omologatoEvitare risoluzione e annullamentoDalla sentenza per tutta la durata del pianoRisoluzione per inadempimento di non scarsa importanza

Una regola d’oro sopra tutte: le mosse 1, 2 e 3 vanno chiuse prima che un creditore ti imponga il calendario. Dopo, ogni mossa costa il doppio e rende la metà.


Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti che si presentano con maggiore frequenza, e il piano B per ciascuno.

Scenario A — La controparte accelera. Mentre stai preparando il piano, un creditore deposita istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, oppure porta a compimento un pignoramento immobiliare con vendita già fissata. Il piano B è procedurale: deposita immediatamente la domanda di accesso, anche con riserva, e chiedi contestualmente le misure protettive. La pubblicazione nel registro delle imprese è il momento che conta. Se il tribunale, per la pendenza dell’istanza altrui, ti concede solo trenta giorni non prorogabili, riorganizza il lavoro per priorità: prima la parte del piano che regge l’ammissibilità (dati veridici, valore di liquidazione, convenienza), poi il dettaglio industriale. Considera anche che una domanda con riserva può essere formulata pur in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, purché sia prodotto un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza: quel progetto va preparato prima, non nel momento in cui serve.

Scenario B — Il termine è già scaduto o sta per scadere senza piano pronto. Non chiedere una proroga il giorno della scadenza: le condizioni per ottenerla vanno documentate in anticipo, e in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale la proroga può esserti negata. Il piano B realistico è ridurre il perimetro dell’ambizione: un piano più semplice, con un orizzonte più corto e ipotesi più prudenti, depositato nei termini, vale infinitamente più di un piano brillante depositato fuori termine. Se il termine scade davvero, la procedura si chiude e la strada verso l’apertura della liquidazione giudiziale si apre: da lì, gli spazi di manovra si riducono alle proposte di concordato nella liquidazione giudiziale, con regole e tempi diversi.

Scenario C — Un documento essenziale è irreperibile. Contabilità incompleta, contratti mai formalizzati, perizie non aggiornate, estratti di ruolo che non arrivano. Il piano B è la ricostruzione documentata: acquisisci gli estratti di ruolo direttamente presso l’agente della riscossione, ricostruisci i rapporti bancari con la richiesta della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, sostituisci i contratti mancanti con la prova per fatti concludenti. Ma soprattutto: dichiara al commissario giudiziale ciò che manca e come lo hai ricostruito. La reticenza informativa è il vizio che porta più spesso alla revoca; la lacuna dichiarata e ricostruita è, nella grande maggioranza dei casi, gestibile.

Scenario D — La continuità non regge più a metà procedura. Può accadere: il committente principale recede, un contratto essenziale viene meno, il mercato cambia. Non insistere su una continuità che i numeri non sostengono più: il tribunale la verificherà comunque, e la manifesta inidoneità del progetto a soddisfare i creditori e conservare i valori aziendali è esattamente ciò che il vaglio di ammissibilità sostanziale intercetta. Valuta con i legali la conversione del piano, l’ipotesi della continuità indiretta attraverso la cessione dell’azienda in esercizio, o il passaggio a una soluzione liquidatoria che preservi almeno il valore residuo. Cambiare rotta per tempo è una mossa tecnica; subirla è un fallimento della pianificazione.

Scenario E — Chi doveva apportare la finanza esterna si sfila. È l’imprevisto che manda a monte più concordati liquidatori. Il socio, il familiare o il terzo che aveva promesso l’apporto cambia idea, o scopre di non avere la liquidità nei tempi del piano. Poiché nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne è condizione di ammissibilità, e non un semplice miglioramento della proposta, il venir meno di quell’impegno non degrada il piano: lo rende inammissibile. Il piano B va costruito prima che serva. In fase di redazione, pretendi che l’impegno sia formalizzato per iscritto, con l’indicazione della fonte della provvista, e — dove possibile — accompagnato da un versamento anticipato sul conto della procedura o da una garanzia bancaria escutibile a prima richiesta. Le risorse esterne sono quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la destinazione diretta ai creditori concorsuali: la qualificazione va scritta nel documento che formalizza l’impegno, non lasciata alla ricostruzione successiva. Se l’apporto salta comunque, verifica in tempo reale se esistono margini per riqualificare il piano in continuità indiretta, cedendo l’azienda in esercizio a un terzo: in quel caso la soglia del venti per cento e l’obbligo di risorse esterne non operano, ma dovrai dimostrare, con i criteri visti nella mossa 3, che l’attività prosegue davvero e conserva la propria identità.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2, cioè preparare il piano senza chiedere protezione? Sì, ed è anzi la sequenza preferibile quando nessun creditore ti sta ancora aggredendo: arrivi al deposito con il piano completo e riduci i tempi complessivi. La domanda con riserva serve quando il tempo per costruire non c’è e occorre fermare i creditori immediatamente. Se puoi scegliere, scegli di depositare completo.

Se la composizione negoziata non funziona, ho comunque diritto al concordato preventivo? Sì. La composizione negoziata non consuma il concordato preventivo. Puoi accedere al concordato in continuità presentando domanda ai sensi dell’art. 84 CCII, con l’iter ordinario: ammissione, nomina del commissario giudiziale, voto dei creditori. È un percorso più articolato del concordato semplificato, ma è l’unico compatibile con la prosecuzione dell’attività in capo all’impresa. Il concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, che si apre come esito della composizione negoziata quando le soluzioni di risanamento non sono praticabili, è invece uno strumento liquidatorio, senza voto dei creditori, con la domanda da depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. La Cassazione ha chiarito che vi può accedere anche il debitore già insolvente, ma anche che ciascun creditore deve ricevere un’utilità, cioè un vantaggio apprezzabile, concreto e attuale, che non può consistere nella mera maggiore celerità della procedura.

Durante il concordato posso ancora pagare i fornitori? Quelli che maturano crediti dopo il deposito, sì: sono debiti della procedura. Quelli anteriori, no, salvo autorizzazione ai sensi dell’art. 100 CCII per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività, con attestazione di un professionista indipendente. Pagare fuori da quello schema è la violazione che il commissario segnala per prima.

Il concordato cancella anche i miei debiti personali di garante? No. L’omologazione vincola i creditori anteriori nei confronti dell’impresa, ma i creditori conservano impregiudicati i diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. Se hai firmato fideiussioni, la tua posizione personale va affrontata con strumenti autonomi, valutati in parallelo.

Quanto dura un concordato preventivo? La fase giudiziale, dal deposito all’omologazione, si misura in mesi e dipende dal carico del tribunale, dalla complessità del passivo e dall’eventuale presenza di opposizioni. La fase esecutiva dura quanto il piano: nella continuità, orizzonti di tre-cinque anni sono la norma. Diffida di chi ti promette tempi certi: nessuno può garantirli, e chi lo fa ti sta dicendo qualcosa che non può sapere.

Il tribunale entra nel merito delle mie scelte imprenditoriali? Non nelle scelte di convenienza economica riservate ai creditori, ma il controllo non è meramente formale. Il vaglio si estende al contenuto del piano e alla documentazione allegata secondo un criterio di legalità sostanziale, e comprende la verifica che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. In sede di omologazione, il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cosa succede se, dopo l’omologazione, non riesco a rispettare il piano? Dipende dall’entità. L’inadempimento di non scarsa importanza apre la strada alla risoluzione del concordato. Per questo la mossa 8 insiste sul monitoraggio mensile: uno scostamento intercettato al terzo mese si gestisce, lo stesso scostamento scoperto al ventesimo mese, di regola, non più.

Posso continuare a emettere fatture e a incassare durante la procedura? Sì. L’impresa in concordato resta operativa: fattura, incassa, paga i debiti che sorgono durante la procedura. Ciò che cambia è il regime degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, che richiedono autorizzazione, e il divieto di pagare i creditori anteriori fuori dai casi previsti. Il conto corrente della procedura va tenuto ordinato e riconciliabile: sarà il primo documento che il commissario giudiziale chiederà.

I miei dipendenti cosa rischiano? I crediti per retribuzioni e TFR maturati prima della domanda concorrono con la loro collocazione privilegiata. Le retribuzioni maturate dopo il deposito, per l’attività proseguita, sono debiti della procedura e vanno pagati regolarmente, come vanno versate le relative ritenute e i contributi. Sul piano industriale, la continuità è normalmente il regime che più preserva l’occupazione, perché la prosecuzione dell’attività tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro: è una delle ragioni per cui l’ordinamento la incentiva rispetto alla liquidazione.

Che differenza c’è tra concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione? Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinato dall’art. 64-bis CCII, consente — alle condizioni previste dalla norma e con le tutele espressamente fatte salve per alcune categorie di crediti — una distribuzione del valore più libera rispetto alla graduazione delle cause di prelazione. Il prezzo di quella libertà è il consenso: esige il voto favorevole di tutte le classi, senza il meccanismo di superamento del dissenso che il concordato in continuità offre con la ristrutturazione trasversale. In pratica: se hai un ceto creditorio compatto e ti serve flessibilità distributiva, quello strumento va valutato; se prevedi dissensi, il concordato preventivo ti dà più strade per arrivare in fondo.

Un mio creditore può presentare una proposta alternativa alla mia? Sì, alle condizioni dell’art. 90 CCII, che disciplina le proposte concorrenti. Sono sottoposte al voto insieme alla proposta del debitore. È una delle ragioni per cui una proposta troppo prudente può ritorcersi contro chi la formula: lascia spazio economico a chi vuole prendere il controllo della soluzione.

Se il tribunale dichiara inammissibile la mia domanda, che cosa succede? La procedura non si apre e, se pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può provvedere su quella. Il regime delle impugnazioni è stringente: la Cassazione ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII. È la ragione per cui in questa materia la qualità del deposito iniziale conta più della strategia di impugnazione.

Ho già consumato duecentoquaranta giorni di misure protettive in composizione negoziata: posso chiederne altre? La richiesta è possibile, ma va giustificata. La giurisprudenza di merito richiede che il debitore che, dopo aver beneficiato delle misure protettive per la durata massima in composizione negoziata, chieda ulteriori misure in sede di concordato con riserva, abbia quanto meno delineato per grandi linee un piano o un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Tieni presente il tetto complessivo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII: la protezione è una risorsa finita, e va spesa dove produce risultato.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa. I principi sono riformulati in sintesi: per l’uso tecnico va sempre letto il testo integrale del provvedimento.

A sostegno della mossa 3 (qualificazione del concordato)

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — La continuità aziendale rilevante ai fini del concordato richiede la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare sulla base del complesso delle circostanze concrete dell’operazione prevista in piano; la continuità parziale deve comunque riguardare una porzione significativa dell’attività economica svolta in precedenza. È la pronuncia che governa la qualificazione dei piani misti, ed è il primo filtro che il tuo piano deve superare.

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Intervenendo sull’art. 112, comma 2, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, la Corte ha affermato, tra l’altro, che condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non impediscono di per sé l’omologazione con superamento del dissenso del creditore pubblico, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non emergano decettività o deficit informativi; l’istituto non contempla un diniego per difetto di meritevolezza. Rileva sia per la qualificazione sia per l’architettura distributiva.

A sostegno della mossa 4 (piano e attestazione)

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3635 — È legittima la declaratoria di inammissibilità del concordato quando l’attestazione del professionista indipendente si limita a recepire acriticamente le perizie di stima immobiliare senza esplicitare i criteri di valutazione seguiti. Il caso riguardava una continuità indiretta con beni stimati per circa venti milioni: la dimensione non salva un’attestazione non motivata.

Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960 — Il controllo del tribunale in sede di ammissibilità del concordato in continuità non si esaurisce nella ritualità formale della domanda, ma investe il contenuto del piano e della documentazione secondo un criterio di legalità sostanziale, comprendendo la verifica che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. La continuità va dimostrata come progetto sostenibile fin dall’ammissione.

Cass. civ., 9 dicembre 2025, n. 31958 — Legittima la revoca dell’ammissione al concordato preventivo per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. Conferma che il vero rischio non è avere un patrimonio compromesso, ma informare male.

A sostegno della mossa 5 (gestione della procedura)

Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 1859 — Il debitore che, anche a seguito di domanda presentata con riserva, prosegue l’attività in regime di concordato in continuità è tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; il mancato o ritardato versamento comporta sanzioni e interessi. Diverso è il regime delle ritenute su retribuzioni anteriori alla domanda.

Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 — I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono prededucibili nella procedura successiva, non essendo funzionali alla prima procedura. Pronuncia decisiva per chi struttura finanza a supporto dell’esecuzione del piano.

A sostegno della mossa 6 (crediti tributari e contributivi)

Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con transazione fiscale non accolta, il presupposto necessario per l’applicazione del cram down fiscale è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; non è richiesto che il debitore risulti meritevole.

Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866 — Il cram down fiscale non è un procedimento autonomo ma un meccanismo che opera nella fase di approvazione della proposta, fondato sulla logica della convenienza economica; nel caso esaminato, la finanza esterna superiore a due milioni a fronte di un’alternativa liquidatoria di poco superiore a centomila euro giustificava il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria.

Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790 — Nella vigenza dell’art. 88, comma 2-bis, CCII nella formulazione anteriore alla riforma del 2024, il cram down fiscale e previdenziale era concepito come strumento applicabile al concordato liquidatorio e non automaticamente estensibile ai concordati in continuità, per effetto del rinvio testuale al solo comma 1 dell’art. 109. Da leggere insieme a Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2023, n. 19231, che aveva invece affermato l’applicabilità dell’omologazione forzosa anche al concordato in continuità: la verifica del regime temporale applicabile alla singola domanda è quindi indispensabile.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918 — In tema di accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 il cram down presupponeva che fosse intervenuto un accordo, seppure in termini percentuali non sufficienti, con i creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva.

Cass., Sez. Un., n. 8504/2021 — Ha attribuito al giudice concorsuale la cognizione sul diniego della transazione fiscale, definendo la sede in cui il rifiuto dell’amministrazione va contestato.

A sostegno della mossa 7 (classi, voto e omologazione)

Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 — Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vi partecipa, non può poi promuovere, a omologazione avvenuta, un giudizio per l’accertamento della prelazione.

Cass. civ., 2026, n. 15593 — Nel concordato in continuità, anche nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’apporto di finanza esterna, non essendo generato dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6, CCII e non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe che, beneficiandone, sostiene il concordato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII. La stessa pronuncia si occupa del diritto di voto dei privilegiati integralmente soddisfatti con dilazione oltre i centottanta giorni previsti dall’art. 109, comma 5, CCII.

A sostegno della mossa 8 (esecuzione e difesa)

Cass. civ., 28 novembre 2025, n. 31176 — Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. la decisione della corte d’appello che conferma, ai sensi dell’art. 47, comma 5, CCII, l’inammissibilità della proposta di concordato. L’errore in ammissione, in altre parole, non ha una terza istanza.

Cass. civ., 29 novembre 2025, n. 31177 — In tema di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, ha affrontato il termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale del tribunale adito e la necessità che l’eventuale domanda di concordato sia proposta davanti al medesimo tribunale. Rileva per chi si muove tra istanza altrui e domanda propria.

Riferimenti su strumenti contigui, utili per la scelta della mossa 2

Cass. civ., 9 gennaio 2026, n. 544 — Al concordato semplificato può ricorrere anche il debitore insolvente, essendo l’accesso alla composizione negoziata ammesso tanto in situazione di squilibrio patrimoniale e di crisi quanto di insolvenza conclamata, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.

Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 624 — Nel concordato semplificato ciascun creditore deve ricevere un’utilità, intesa come vantaggio apprezzabile; l’utilità può anche non essere economicamente misurabile, ma deve essere concreta e attuale e non può consistere nella mera maggiore celerità della procedura.

Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620 — Ha affrontato il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato prevista dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII.

Cass. civ., 2025, n. 28574 — In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nella disciplina del concordato minore.

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 — Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non impone necessariamente il ricorso alla transazione fiscale dell’art. 88 CCII, operando il rinvio alle norme del concordato preventivo solo nei limiti della compatibilità; l’omologazione forzosa resta possibile secondo le regole proprie del concordato minore.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, che cosa lo Studio esegue quando assiste un’impresa in un percorso di concordato preventivo.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria complessiva, riconciliando estratti di ruolo, posizioni bancarie, scadenzario fornitori e debito del personale, e qualifichiamo ogni credito per grado e causa di prelazione.
  2. Calcoliamo il valore di liquidazione del patrimonio e lo confrontiamo analiticamente con i flussi destinabili ai creditori dalla prosecuzione dell’attività, perché è quel confronto a reggere l’attestazione di convenienza.
  3. Qualifichiamo il piano come continuità diretta, indiretta o liquidatorio motivando la scelta sui criteri di conservazione dell’identità dell’attività d’impresa elaborati dalla Cassazione, e mettiamo per iscritto le ragioni della qualificazione prima del deposito.
  4. Depositiamo la domanda di accesso e l’istanza di misure protettive e cautelari, curando i tempi di pubblicazione nel registro delle imprese e presidiando il procedimento di conferma davanti al tribunale.
  5. Redigiamo il piano seguendo voce per voce l’art. 87 CCII e coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, verificando che le stime siano sostenute da criteri esplicitati e non da recepimenti acritici di perizie di terzi.
  6. Gestiamo il rapporto con il commissario giudiziale, rispondendo ai rilievi con integrazioni documentali tempestive, perché l’incompletezza informativa è la causa di revoca più ricorrente.
  7. Formalizziamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII e prepariamo, insieme all’attestatore, il confronto di convenienza sul quale si gioca l’eventuale omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico.
  8. Progettiamo classi e simulazioni di voto, costruendo in anticipo la documentazione necessaria alla ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII, così che l’omologazione non dipenda dal voto di un singolo creditore.
  9. Presidiamo l’udienza di omologazione e le opposizioni dei creditori dissenzienti, e assumiamo la difesa nei successivi gradi di giudizio quando la pronuncia viene impugnata.
  10. Impostiamo il monitoraggio dell’esecuzione del piano omologato, con verifiche periodiche degli scostamenti, e valutiamo in parallelo la posizione personale dell’imprenditore che abbia prestato garanzie, che il concordato societario non estingue.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come il concordato preventivo, l’abilitazione che pesa di più è l’ultima: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 lavora quotidianamente sul punto esatto in cui la crisi va letta, misurata e negoziata con banche, fornitori ed enti pubblici — cioè su tutto ciò che precede e alimenta il piano concordatario. A questa si affianca in modo determinante la qualifica di avvocato cassazionista, perché il concordato è una procedura che può concludersi con un’omologazione contestata e proseguire nei gradi di impugnazione: la stessa linea difensiva, impostata al primo deposito, viene portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado, senza cambi di impostazione e senza passaggi di consegne.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è la condizione tecnica per costruire un piano che regga su entrambi i fronti: la tenuta giuridica davanti al tribunale e la tenuta economico-finanziaria davanti al commissario e all’attestatore. Un piano di concordato è, allo stesso tempo, un atto processuale e un documento aziendale: separare le due competenze significa consegnarne uno debole su un lato.


Chiusura

Il concordato preventivo salva l’azienda quando l’attività, liberata dal debito pregresso, sa ancora produrre valore, e quando l’imprenditore si muove prima che il valore sia stato distrutto dalle aggressioni dei creditori. Non salva l’azienda quando arriva come ultimo gesto, a commesse perse e fornitori andati. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione conservata; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude, e nel diritto della crisi le porte non si riaprono.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la crisi d’impresa è esattamente il terreno delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase di lettura e negoziazione dello squilibrio aziendale, la qualifica di avvocato cassazionista per la fase giudiziale e per la continuità della difesa fino all’ultimo grado, le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC per i casi in cui l’impresa si collochi sotto le soglie del concordato preventivo e la strada corretta sia un’altra. Non ti diremo mai come andrà a finire, perché nessuno può saperlo: ti diremo che cosa analizzeremo, che cosa verificheremo e come costruiremo la strategia, mossa per mossa.

📩 Scrivici oggi stesso, prima che sia un creditore a scegliere il calendario al posto tuo: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO