La domanda arriva quasi sempre nello stesso modo: “la vecchia è ferma, piena di debiti, non riesco più a farla camminare. Posso ripartire con una nuova?”. E la risposta che ti aspetti è un sì o un no. Ma qui non esiste una risposta unica: esiste la risposta che riguarda te, cioè la tua posizione giuridica dentro la vecchia società.
Perché la stessa identica operazione — costituire una nuova società mentre la precedente ha debiti — produce conseguenze radicalmente diverse a seconda di chi sei. Se eri titolare di una ditta individuale, i debiti restano incollati alla tua persona anche dopo la chiusura della partita IVA, e la nuova società non li assorbe né li cancella. Se eri socio e amministratore di una S.r.l., la legge ti riconosce l’autonomia patrimoniale e nessuna norma ti vieta di ricominciare: il pericolo non è il divieto, è ciò che sposti dalla vecchia alla nuova. Se eri socio di una S.n.c., rispondi con tutto il tuo patrimonio dei debiti sociali, e la quota della nuova società diventa semplicemente un altro bene aggredibile. Se la vecchia è già stata cancellata dal registro delle imprese, il problema non è più societario ma successorio. Se hai firmato fideiussioni, la tua esposizione non si è mai spostata: era e resta personale. E se sei già passato per una liquidazione giudiziale o per una condanna per reati fallimentari, ci sono limiti che riguardano proprio la carica che potresti assumere nella nuova.
Sei profili, sei regimi diversi. Questa guida li affronta uno per uno, con le soglie, i termini e le pronunce che valgono per ciascuno.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per una generica competenza d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che la legge abilita a gestire il momento in cui un’impresa indebitata deve decidere se risanare, trasferire o liquidare; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè il canale attraverso cui l’imprenditore individuale e il socio illimitatamente responsabile possono chiudere i conti col passato invece di trascinarlo; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la difesa contro le azioni dei creditori e del curatore può essere condotta con la stessa mano fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se stai valutando questo passaggio, non affrontarlo da solo e non affrontarlo dopo aver firmato: contattaci ora per un esame preventivo della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questa pagina.
Le regole comuni a tutti: cosa vale per chiunque, prima ancora di sapere chi sei
Prima di entrare nel tuo profilo, servono le quattro regole che valgono per chiunque. Sono la base su cui poi ogni categoria innesta le proprie eccezioni.
Prima regola: non esiste un divieto generale di costituire una nuova società
Nessuna norma dell’ordinamento italiano vieta a chi ha una società indebitata di costituirne un’altra. L’iniziativa economica privata è libera ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, e la libertà di ricominciare è parte di quella libertà. I limiti esistono, ma sono limiti soggettivi e tassativi: riguardano chi ha riportato condanne per reati fallimentari (con le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad assumere uffici direttivi, oggi previste dall’art. 322 del Codice della crisi e prima dall’art. 216 della legge fallimentare), chi si trova in una delle situazioni di ineleggibilità dell’art. 2382 c.c., chi è colpito da misure di prevenzione o da interdizioni. Fuori da questi casi, il problema non è mai “posso aprirla”, ma “che cosa ci metto dentro e come la faccio funzionare”.
Seconda regola: la nuova società è un soggetto diverso, e i debiti non la seguono automaticamente
Una società di capitali di nuova costituzione è un soggetto di diritto autonomo, con un proprio patrimonio e una propria responsabilità. I creditori della vecchia non possono, per il solo fatto che dietro c’è la stessa persona, pretendere il pagamento dalla nuova. La Cassazione penale lo ha detto con chiarezza anche sul versante più severo, quello dei reati fallimentari: il semplice subentro di una nuova società nell’attività di un’altra prossima al dissesto non basta a integrare la distrazione, se non si dimostra un effettivo trasferimento di beni aziendali dotati di valore economico (Cass. pen. n. 25562/2025).
Terza regola: esistono però cinque “ponti” attraverso cui i debiti passano
Ed è qui che si gioca tutto. I cinque ponti sono:
- Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. Se dalla vecchia alla nuova passa l’azienda — non i singoli beni, ma il complesso organizzato — scattano gli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c.: la nuova subentra nei contratti, acquista i crediti e risponde in solido dei debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. Per i crediti dei lavoratori interviene l’art. 2112 c.c., che stabilisce la solidarietà tra cedente e cessionario e che si applica anche all’affitto e all’usufrutto d’azienda. Per imposte e sanzioni interviene l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997.
- La responsabilità personale che già esisteva. Fideiussioni, avalli, qualità di socio illimitatamente responsabile, coobbligazioni: sono vincoli che riguardano te, non la società, e non si spostano né si estinguono aprendo qualcos’altro.
- Le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie. Se la vecchia è stata gestita male o svuotata, i creditori e il curatore hanno strumenti che colpiscono il patrimonio personale dell’amministratore (artt. 2476, comma 6, e 2486 c.c.) e rendono inefficaci gli atti dispositivi (art. 2901 c.c.).
- Il diritto penale fallimentare. Il travaso di asset verso una società riconducibile alle stesse persone è la fattispecie più classica di bancarotta fraudolenta per distrazione.
- L’estensione della procedura e l’abuso dello schermo societario. Quando due società sono in realtà un’unica impresa, il diritto concorsuale ha strumenti per trattarle come tali.
Che cosa è davvero un “trasferimento d’azienda”
È la nozione su cui si decide quasi tutto, e viene quasi sempre fraintesa. Non c’è trasferimento d’azienda quando la nuova società compra dalla vecchia un furgone, tre computer o un macchinario isolato: c’è una compravendita di beni, aggredibile con la revocatoria se il prezzo è incongruo, ma senza successione nei debiti. C’è trasferimento d’azienda quando passa un complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa, cioè un’entità che conserva la propria identità economica e la capacità di produrre reddito: attrezzature più contratti, più licenze, più personale, più clientela, più avviamento.
L’art. 2112, comma 5, c.c. lo dice in modo esplicito ai fini della disciplina del lavoro, e la nozione vale come bussola generale: si ha trasferimento in presenza di qualsiasi operazione che, a seguito di cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva la propria identità. E la norma precisa che rientrano nella nozione anche l’affitto e l’usufrutto d’azienda: chi pensa di aggirare il problema affittando invece di vendere non esce dal perimetro, ci resta dentro con un contratto in più da giustificare.
Due conseguenze pratiche. La prima: la qualificazione non dipende da come chiami l’atto, ma da che cosa passa concretamente. La seconda: se non vuoi la successione nei debiti, devi costruire una discontinuità reale, e la discontinuità reale costa — clienti da riconquistare, contratti da rinegoziare, autorizzazioni da richiedere ex novo. Chi vuole i vantaggi della continuità senza i suoi obblighi si trova, prima o poi, a doverli spiegare a un curatore.
Quarta regola: il tempo cambia tutto
Non è indifferente il momento in cui apri la nuova. Se la vecchia è ancora attiva e in bonis, hai margini di manovra e strumenti negoziali. Se è già in liquidazione, gli amministratori conservano poteri limitati alla conservazione del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.). Se è stata cancellata, si apre una fase successoria e il creditore ha un anno di tempo per chiedere la liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 33 del Codice della crisi, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Se è già in liquidazione giudiziale, ogni operazione va letta con gli occhi del curatore. Aprire la nuova società prima di aver messo in sicurezza la posizione della vecchia è, statisticamente, l’errore che produce i danni peggiori.
Fissate queste quattro regole, il resto dipende da chi sei.
Se hai una ditta individuale: il debito non è della tua impresa, è tuo
La tua situazione
Hai una partita IVA come impresa individuale o artigiana. Magari un laboratorio, una bottega, un’attività di installazione, un piccolo commercio. Negli ultimi anni i debiti si sono accumulati: fornitori, banche, contributi. Hai pensato: chiudo la ditta, apro una S.r.l., e riparto pulito. È il ragionamento più diffuso, ed è anche il più pericoloso, perché parte da un presupposto che nel tuo caso non esiste.
Cosa cambia per te
Nell’impresa individuale non c’è alcuna separazione tra il patrimonio dell’impresa e il tuo patrimonio personale. Vale l’art. 2740 c.c.: rispondi delle obbligazioni con tutti i tuoi beni presenti e futuri. La conseguenza è netta: chiudere la partita IVA e cancellarti dal registro delle imprese non estingue un solo euro di debito, perché quei debiti non erano dell’impresa, erano tuoi.
Aprire una S.r.l. non li assorbe e non li cancella. Ma non li rende neppure invisibili: la quota che sottoscrivi nella nuova società è un tuo bene, e come tale può essere pignorata dai tuoi creditori secondo l’art. 2471 c.c., con vendita forzata della partecipazione. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri.
Il vero snodo è un altro: che cosa fai dell’azienda. Se ti limiti a costituire una società nuova, con clienti nuovi, mezzi nuovi e sede diversa, non c’è trasferimento d’azienda e non c’è successione nei debiti. Se invece conferisci o cedi alla S.r.l. l’attrezzatura, le licenze, il magazzino, i contratti, l’avviamento — cioè l’azienda — allora entri nel perimetro degli artt. 2558-2560 c.c. e la nuova società risponde in solido dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori. Il conferimento, per giunta, è un atto dispositivo a titolo oneroso, e in quanto tale è aggredibile con l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
C’è poi un aspetto che nel tuo profilo pesa più che in ogni altro: quali dei tuoi beni personali sono realmente aggredibili. Poiché non esiste separazione patrimoniale, il creditore può agire sulla casa, sul conto corrente, sull’auto, sui crediti verso i tuoi clienti. Alcune limitazioni esistono — impignorabilità di determinati beni, limiti percentuali su stipendi e pensioni, regole particolari per l’abitazione — ma sono limiti puntuali, non una protezione generale, e vanno verificati caso per caso sulla base della natura del creditore e del titolo. Il fondo patrimoniale, che molti considerano la soluzione, non lo è: costituito quando i debiti esistono già, è aggredibile e, se l’impresa è insolvente, può essere valutato come atto di sottrazione anche sul piano penale.
I numeri
Facciamo i conti su un caso tipo. Hai debiti complessivi per 187.400 €, di cui 96.300 € verso fornitori regolarmente registrati in contabilità, 48.700 € verso banche con tuo obbligo personale diretto e 42.400 € tra imposte e contributi. L’azienda, periziata, vale 62.800 €.
Se conferisci l’azienda nella nuova S.r.l.: i 96.300 € risultanti dai libri contabili obbligatori diventano un debito solidale anche della S.r.l. ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. Per la parte tributaria, l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 rende la nuova società responsabile in solido — ma in via sussidiaria, cioè col beneficio di preventiva escussione — entro il limite del valore dell’azienda (62.800 €) e limitatamente alle violazioni dell’anno del trasferimento e dei due precedenti. I 48.700 € bancari restano comunque tuoi, perché la garanzia è personale.
Se invece parti davvero da zero, senza trasferire l’azienda: nessuno di quei debiti si trasferisce. Restano interamente tuoi, e i creditori potranno aggredire il tuo patrimonio personale, quota della nuova società inclusa.
Un secondo numero che ti riguarda: le soglie dell’impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi — attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € negli ultimi tre esercizi, ricavi non superiori a 200.000 € annui, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €. Se stai sotto tutte e tre, non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma hai accesso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, e soprattutto esdebitazione. Se le superi, sei un imprenditore commerciale “sopra soglia” e la liquidazione giudiziale può essere aperta anche entro un anno dalla tua cancellazione dal registro delle imprese.
I rischi specifici
Il rischio che corri più di ogni altro profilo è l’illusione della chiusura. Chiudere la ditta ti fa sentire al sicuro e ti fa abbassare la guardia proprio mentre i termini corrono. Nel tuo caso l’errore fatale non è aprire la nuova società: è aprirla senza aver prima chiuso i conti col passato attraverso uno strumento che l’ordinamento ti mette a disposizione.
Il secondo rischio è il conferimento fatto “in famiglia”: azienda conferita a valori simbolici in una S.r.l. intestata al coniuge o al figlio. È lo schema che la giurisprudenza legge con più diffidenza in assoluto, sul piano civile come su quello penale.
Le mosse giuste
- Mappa i debiti prima di muoverti, distinguendo quelli iscritti nei libri contabili obbligatori da quelli che non lo sono: è questa distinzione, non la tua percezione, a decidere che cosa seguirebbe l’azienda.
- Non conferire né cedere l’azienda finché non hai una perizia di stima e una destinazione tracciabile del corrispettivo. Un corrispettivo effettivo, congruo e documentato è la differenza tra un’operazione legittima e una revocabile.
- Verifica se rientri nelle soglie dell’impresa minore: da questa verifica dipende quale procedura ti è aperta e quale no.
- Valuta la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, con il canale semplificato dell’art. 25-quater per le imprese sotto soglia): è lo strumento che consente di trattare con i creditori mantenendo la gestione dell’impresa.
- Se decidi comunque di costituire la nuova società, costruisci la discontinuità: contratti nuovi, clientela ricostruita, nessuna commistione di conti correnti, nessun uso gratuito dei beni della vecchia.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha ribadito che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità di chi acquista l’azienda, e che non può essere sostituita dalla prova che l’acquirente conoscesse comunque quel debito (Cass. civ., Sez. II, ord. 15 aprile 2026, n. 9704). Il che, letto dal tuo lato, significa che una contabilità tenuta male non protegge: espone a contestazioni ben più gravi.
Se sei socio e amministratore di una S.r.l.: puoi ricominciare, ma non puoi travasare
La tua situazione
Hai una S.r.l. con debiti che non riesci più a servire. Sei socio, spesso socio unico, e amministratore. Hai un’attività che funzionerebbe se non fosse zavorrata dal passato, clienti che ti seguirebbero, magari un capannone in affitto e cinque dipendenti. Valuti di costituire una nuova S.r.l. e di spostarci l’operatività. Per chi è nella tua posizione la buona notizia è che la legge non te lo vieta; la cattiva è che il confine tra ripartenza legittima e spoliazione dell’azienda è più stretto di quanto immagini.
Cosa cambia per te
Nella S.r.l. vale l’autonomia patrimoniale perfetta dell’art. 2462 c.c.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Non sei tu il debitore. Puoi quindi costituire una nuova società senza che i creditori della vecchia possano rivolgersi automaticamente a te o alla nuova.
Ma questa protezione ha tre falle, e la giurisprudenza le presidia tutte.
La prima è la responsabilità gestoria. L’art. 2476, comma 6, c.c. consente ai creditori sociali di agire contro gli amministratori per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando quel patrimonio risulta insufficiente a soddisfarli. La Cassazione ha chiarito che si tratta di un’azione autonoma, di natura extracontrattuale e non surrogatoria, il cui danno non coincide con il credito rimasto insoddisfatto ma con la perdita della garanzia patrimoniale generica (Cass. civ., 30 luglio 2025, n. 22002). A questa si affianca l’art. 2486 c.c.: verificatasi una causa di scioglimento, i tuoi poteri si riducono alla conservazione del valore del patrimonio, e per gli atti compiuti oltre quel limite rispondi personalmente e solidalmente. Il terzo comma della norma fissa un criterio presuntivo di quantificazione del danno: la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quello alla data di apertura della procedura, e — quando le scritture mancano o sono irregolari — la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La seconda falla è il trasferimento d’azienda. Se sposti l’azienda nella newco, la newco risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, dei crediti dei lavoratori ex art. 2112 c.c. e, entro il valore dell’azienda, delle imposte e sanzioni ex art. 14 del D.Lgs. 472/1997. E se il corrispettivo è inferiore al valore reale, l’atto è revocabile.
La terza falla è il diritto penale. La creazione di una newco destinata a raccogliere gli asset sani lasciando i debiti nella società destinata al dissesto non è una tecnica di gestione della crisi: è lo schema tipico della bancarotta fraudolenta per distrazione. Vale anche quando l’operazione è formalmente ineccepibile — un affitto d’azienda, una cessione di contratti — perché ciò che conta è l’effetto di spoliazione.
C’è poi una regola che riguarda specificamente chi è socio unico: l’art. 2462, comma 2, c.c. prevede che, in caso di insolvenza della società, il socio unico risponda illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione gli è appartenuta, se i conferimenti non sono stati integralmente eseguiti o se non è stata attuata la pubblicità prescritta. Sono due adempimenti formali che, trascurati, cancellano proprio la protezione per cui hai scelto la S.r.l.
I numeri
Prendiamo la tua situazione con dati concreti. La S.r.l. ha debiti per 412.600 €. Al 31 dicembre il patrimonio netto è negativo per 128.400 €: la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale (artt. 2482-ter e 2484, n. 4, c.c.) si è già verificata. Non convochi l’assemblea, non metti in liquidazione, e prosegui l’attività per quattordici mesi. All’apertura della liquidazione giudiziale il patrimonio netto è negativo per 343.700 €.
Il danno presunto secondo il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. è la differenza: 215.300 €. È la somma che il curatore ti chiederà personalmente, salvo che tu dimostri che quel peggioramento ha cause diverse dalla prosecuzione dell’attività. Se nel frattempo hai trasferito alla newco l’attrezzatura per 30.000 € quando ne valeva 74.500, si aggiungono l’inefficacia dell’atto e un capo di imputazione.
Nota bene la logica di quel calcolo: non si misura quanto hai preso, si misura quanto è peggiorato il patrimonio mentre avresti dovuto conservarlo. È la ragione per cui la data in cui si è verificata la causa di scioglimento è il numero più importante del tuo fascicolo.
I rischi specifici
Il rischio maggiore, per te, è la continuità di fatto. Stessa sede, stessa insegna, stesso numero di telefono, stessi dipendenti, stessi fornitori, stesso sito internet con la data di fondazione della vecchia società: ognuno di questi elementi, preso da solo, è neutro; tutti insieme costruiscono la prova che la newco non è un’impresa nuova ma la prosecuzione della precedente, ripulita dai debiti.
Il secondo rischio è l’amministrazione di fatto. Intestare la nuova società a un familiare e continuare a gestirla tu non ti mette al riparo: ti espone alla responsabilità dell’amministratore di fatto senza nessuno dei poteri formali che potrebbero difenderti.
Le mosse giuste
- Fai determinare da un professionista la data esatta in cui si è verificata la causa di scioglimento e ricostruisci i netti patrimoniali a quella data: è la difesa più efficace contro l’azione di responsabilità, e va costruita prima, non dopo.
- Verifica gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che l’art. 2086, comma 2, c.c. ti impone: l’assenza di assetti adeguati è oggi il primo addebito che ti viene mosso.
- Se vuoi salvare l’attività, usa gli strumenti previsti per farlo: la composizione negoziata consente, con l’autorizzazione del tribunale, anche il trasferimento dell’azienda senza il subentro nei debiti pregressi. È la stessa operazione che, fatta fuori da quel quadro, si chiama distrazione. In questo passaggio conta avere accanto un professionista abilitato a condurla: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e questo consente di impostare l’operazione fin dall’inizio con l’occhio di chi poi dovrà difenderla, se serve, fino all’ultimo grado.
- Controlla le tue garanzie personali prima di qualsiasi mossa: spesso il debito che ti spaventa davvero non è quello della società, è quello che hai garantito tu.
- Se costituisci la nuova società, documenta ogni rapporto con la vecchia: contratti scritti, canoni di mercato effettivamente pagati, conti correnti separati, nessuna compensazione informale.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione dell’amministratore che aveva trasferito a una newco l’intero complesso aziendale, avviamento e clientela compresi, precisando che il patrimonio tutelato non è la somma dei singoli beni ma l’azienda nella sua capacità di produrre valore (Cass. pen., Sez. V, n. 18820/2024). Sul fronte civile, la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale non è una scelta gestionale insindacabile ma la violazione di specifiche norme di legge, benché resti necessario provare il pregiudizio e il nesso causale (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320).
Se sei socio di una società di persone: la nuova società non ti mette al riparo, ti espone di più
La tua situazione
Sei socio di una S.n.c., o socio accomandatario di una S.a.s. La società ha debiti che non riesce a pagare. Stai pensando di costituire una S.r.l. per proteggerti, o di cedere la tua quota e ripartire altrove. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: tu sei già personalmente obbligato, e lo sei da prima di questa conversazione.
Cosa cambia per te
Nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), e il patto contrario non ha effetto verso i terzi. Nella S.a.s. la stessa regola vale per gli accomandatari, mentre l’accomandante risponde nei limiti della quota conferita — salvo che si ingerisca nell’amministrazione, perché in quel caso perde il beneficio della responsabilità limitata (art. 2320 c.c.).
Hai una tutela, ma è procedurale, non sostanziale: l’art. 2304 c.c. impone al creditore di escutere prima il patrimonio sociale. Se il patrimonio sociale è vuoto, quella tutela si consuma in fretta.
Poi ci sono i due articoli che riguardano il tuo passaggio dalla vecchia alla nuova. L’art. 2290 c.c. stabilisce che, sciolto il rapporto sociale per recesso, esclusione o cessione della quota, il socio uscente resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento, e che lo scioglimento va portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: se non lo iscrivi nel registro delle imprese, non è opponibile a chi lo ha ignorato senza colpa. L’art. 2269 c.c., specularmente, stabilisce che chi entra in una società già costituita risponde anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso: una regola da tenere presente se pensi di entrare in una società esistente invece di costituirne una nuova.
Sul versante concorsuale, l’art. 256 del Codice della crisi prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale della società produca anche quella dei soci illimitatamente responsabili, compresi quelli che hanno cessato di esserlo — purché l’insolvenza attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione e non sia decorso un anno da quando lo scioglimento del rapporto è stato iscritto nel registro delle imprese.
I numeri
La S.n.c. ha debiti per 268.900 €. Sei socio al 50%. Il patrimonio sociale residuo, liquidato, produce 41.200 €. Restano 227.700 € che i creditori possono chiedere indifferentemente a te o all’altro socio, per l’intero: la solidarietà significa che ciascuno può essere chiamato a pagare tutto, salvo poi rivalersi sull’altro per la sua parte.
Se il 12 marzo cedi la tua quota e l’iscrizione al registro delle imprese avviene il 20 marzo, tu resti obbligato per tutti i debiti sorti fino al 12 marzo — e per quelli sorti tra il 12 e il 20 marzo nei confronti dei terzi che, in buona fede, non ne erano a conoscenza. Se la liquidazione giudiziale della società viene aperta il 4 febbraio dell’anno successivo, sei ancora dentro il termine annuale dell’art. 256 del Codice della crisi, e l’apertura può essere estesa anche a te.
Nel frattempo hai costituito una S.r.l. con capitale 24.000 €, di cui possiedi il 100%. Quella quota è tua, ed è pignorabile.
I rischi specifici
Per te il rischio principale non è che i debiti della vecchia raggiungano la nuova società: è che raggiungano te, e attraverso te la quota che possiedi nella nuova. È un percorso più corto e molto più frequente di quello che si teme di solito.
Il secondo rischio è la società di fatto. Se la vecchia S.n.c. e la nuova S.r.l. condividono sede operativa, mezzi, personale e cassa, e se le decisioni vengono prese da un centro unitario, i tribunali possono ravvisare l’esistenza di un’unica impresa e disporre l’estensione della procedura. La commistione patrimoniale è l’indizio più pesante.
Le mosse giuste
- Verifica subito la data di iscrizione nel registro delle imprese di ogni evento che ti riguarda — recesso, cessione, cessazione della carica: nel tuo profilo le date di pubblicità sono più importanti delle date degli atti.
- Ricostruisci l’elenco dei debiti anteriori alla tua uscita, perché è quello, e solo quello, il perimetro della tua esposizione residua.
- Calcola il termine annuale dell’art. 256 del Codice della crisi e regola su quello ogni decisione.
- Tieni la nuova società rigorosamente separata: sede diversa, conti diversi, nessun utilizzo dei beni della vecchia senza contratto e senza pagamento effettivo.
- Valuta gli strumenti di regolazione della crisi anche per te come persona fisica: se la società non è recuperabile, l’obiettivo non è schivare i debiti ma arrivare all’esdebitazione, che è l’unica chiusura definitiva riconosciuta dall’ordinamento.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha affermato che il termine annuale che preclude l’estensione della procedura riguarda i soci illimitatamente responsabili di società regolare, e non il socio occulto che emerga dopo l’apertura della procedura, e ha respinto la tesi secondo cui la cessazione dei comportamenti tipici della qualità di socio farebbe decorrere autonomamente quel termine (Cass. civ., ord. n. 10480/2026, in continuità con Cass. n. 5520/2017 e Cass. n. 6029/2021).
Se la vecchia società è già stata cancellata: il problema non è più societario, è successorio
La tua situazione
La vecchia società non esiste più: liquidata, cancellata dal registro delle imprese, chiusa. Hai aperto la nuova e stai lavorando. Poi arriva un atto: un decreto ingiuntivo, un’intimazione, una citazione. E scopri che l’estinzione della società non ha estinto i debiti. Per chi è nella tua posizione la regola da conoscere è una sola: la cancellazione chiude il soggetto, non l’obbligazione.
Cosa cambia per te
L’art. 2495 c.c. stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Le Sezioni Unite hanno inquadrato il fenomeno come una successione: l’obbligazione non si estingue, si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso oppure illimitatamente, a seconda che pendente societate fossero limitatamente o illimitatamente responsabili. Ecco perché la tua posizione dipende, ancora una volta, dal tipo di società che avevi: se era una S.r.l. e non hai incassato nulla dalla liquidazione, il tuo limite di esposizione è zero; se era una S.n.c., il limite non esiste.
C’è poi una posizione ulteriore, che spesso coincide con la tua: quella del liquidatore. Il liquidatore risponde in proprio se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa — tipicamente, se ha pagato creditori chirografari lasciando insoddisfatti creditori privilegiati, o se ha distribuito ai soci prima di soddisfare i creditori.
Infine il fronte concorsuale: l’art. 33 del Codice della crisi consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, quando l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Dodici mesi in cui la partita non è chiusa, per quanto il registro delle imprese dica il contrario.
I numeri
La S.r.l. viene cancellata il 9 aprile. Il bilancio finale di liquidazione evidenzia un attivo distribuito ai soci di 37.500 €, di cui 18.750 € a te (50%). I debiti insoddisfatti ammontano a 214.300 €.
La tua esposizione come socio è di 18.750 €: non un euro di più, e solo se il creditore prova che quella somma l’hai effettivamente riscossa. La Cassazione è ferma su questo punto: l’onere di provare la percezione di somme in sede di liquidazione grava su chi agisce, non su di te.
Se invece il bilancio finale non prevede alcuna distribuzione, la tua esposizione come socio è pari a zero — ma resta aperta la strada dell’azione contro il liquidatore, e restano aperte le eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori per la gestione anteriore, che seguono regole proprie e non hanno il limite dell’art. 2495 c.c.
Il termine da segnare in rosso: se la cancellazione è del 9 aprile, il 9 aprile dell’anno successivo si chiude la finestra per l’apertura della liquidazione giudiziale; entro quella data la notifica degli atti può ancora essere fatta presso l’ultima sede sociale, il che significa che potresti non ritirarli materialmente e trovarti con un titolo esecutivo formato senza che tu lo sappia.
I rischi specifici
Il rischio più insidioso, per te, è proprio quello delle notifiche presso una sede che non esiste più. È il modo più frequente in cui un ex socio scopre di essere debitore quando ormai i termini per difendersi sono decorsi.
Il secondo rischio riguarda chi è stato liquidatore: la colpa nel mancato pagamento si prova con il confronto tra ciò che c’era in cassa, l’ordine delle cause legittime di prelazione e ciò che è stato effettivamente pagato. Se hai chiuso la liquidazione senza rispettare la graduazione dei crediti, la tua responsabilità personale non ha il tetto dei 18.750 €: ha il tetto del danno che hai causato.
Le mosse giuste
- Conserva il bilancio finale di liquidazione, il piano di riparto e le quietanze: sono la tua prova documentale, e in questo profilo la difesa è quasi interamente documentale.
- Attiva un presidio sulle notifiche nei dodici mesi successivi alla cancellazione, verificando periodicamente registri e posizioni.
- Verifica se i debiti erano già contestati prima della cancellazione: la pendenza di un giudizio cambia il quadro processuale e la legittimazione.
- Se sei stato liquidatore, ricostruisci l’ordine dei pagamenti e documenta perché hai pagato quel creditore e non un altro.
- Non presumere che la nuova società sia estranea per definizione: se ha acquistato beni dalla vecchia negli ultimi mesi di vita, quegli atti restano aggredibili.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha ribadito che spetta a chi agisce provare che i soci hanno percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione, non potendosi presumere la loro responsabilità dalla sola estinzione della società (Cass. civ., Sez. V, ord. 2 agosto 2024, n. 21774; nello stesso senso Cass. civ., Sez. V, ord. 31 luglio 2024, n. 21583).
Se hai firmato garanzie personali: la nuova società non c’entra, il problema sei tu
La tua situazione
Hai una S.r.l. e ti sei sempre sentito protetto. Poi la banca chiede il rientro e scopri — o ricordi — di aver firmato una fideiussione. Magari anni fa, magari “per prassi”, magari una omnibus senza importo che ti sembrava una formalità. Adesso vuoi aprire una nuova società e temi che la fideiussione la contamini. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul passato, ma più di quanto pensi sul futuro.
Cosa cambia per te
La fideiussione crea un’obbligazione tua, personale, autonoma rispetto alla vita della società garantita. L’estinzione della società non libera il garante: se l’obbligazione principale sopravvive alla cancellazione come fenomeno successorio, a maggior ragione sopravvive la garanzia che la assiste. Chiudere la vecchia società non ti serve a nulla su questo fronte.
Ma la nuova società, di per sé, non è coinvolta. La fideiussione vincola il tuo patrimonio personale, non il patrimonio di un soggetto giuridico diverso. Il creditore potrà aggredire i tuoi beni e la tua partecipazione nella nuova società, non i beni della nuova società.
Esistono poi difese specifiche, e sono tecniche. L’art. 1938 c.c. impone che la fideiussione per obbligazioni future preveda l’importo massimo garantito: una omnibus senza tetto è un problema per la banca, non per te. L’art. 1957 c.c. prevede la decadenza del creditore che, scaduta l’obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e non le abbia proseguite con diligenza. Le fideiussioni redatte sullo schema predisposto dall’ABI nel 2003 sono state oggetto di un noto intervento delle Sezioni Unite, che ne ha affermato la nullità parziale limitatamente ad alcune clausole, lasciando in vita il resto del contratto: è una difesa che va verificata sul testo concreto, clausola per clausola, non applicata in automatico.
I numeri
Hai firmato una fideiussione omnibus con importo massimo garantito di 250.000 €. L’esposizione della società verso la banca è di 163.800 €, di cui 118.400 € per un finanziamento scaduto il 14 settembre e 45.400 € di scoperto di conto.
Se la banca ti escute per l’intero, il tuo limite è comunque il minore tra il debito effettivo e il massimale: 163.800 €, non 250.000 €. Se sul finanziamento scaduto il 14 settembre la banca non ha proposto istanze contro la società entro sei mesi, l’art. 1957 c.c. apre una questione di decadenza su quella parte del credito: 118.400 € da esaminare. Se la fideiussione riproduce le clausole dello schema del 2003, la deroga convenzionale all’art. 1957 c.c. è proprio una di quelle su cui si concentra la verifica.
In questo profilo l’analisi del singolo documento vale più di qualsiasi ragionamento generale: la differenza tra pagare 163.800 € e non pagarli sta in tre clausole e in due date.
I rischi specifici
Il rischio specifico è offrire la nuova società come soluzione del problema vecchio: farle accollare il debito garantito, farle rilasciare una garanzia, farle pagare rate che non le competono. Sono operazioni che trasformano un debito personale in un depauperamento della nuova società, con due effetti simmetrici: espongono la nuova società ai suoi creditori e ti espongono personalmente per la gestione.
Il secondo rischio è temporale: le difese fondate sulla decadenza si consumano se non vengono fatte valere nel momento processuale giusto.
Le mosse giuste
- Recupera il testo integrale della garanzia — non l’estratto, non il riepilogo: il testo firmato, con la data e le condizioni generali richiamate.
- Verifica l’esistenza e l’entità dell’importo massimo garantito e la corrispondenza tra ciò che è stato garantito e ciò che ti viene chiesto.
- Ricostruisci le date di scadenza dell’obbligazione principale e le iniziative del creditore, perché è su quelle che si misura l’art. 1957 c.c.
- Chiedi alla banca la documentazione completa del rapporto, inclusi estratti conto e comunicazioni periodiche: le contestazioni sui conteggi si costruiscono lì.
- Tieni la nuova società fuori dalla trattativa sul debito garantito, salvo che l’operazione sia inserita in un percorso di regolazione della crisi che la giustifichi.
Giurisprudenza dedicata
Il principio che regge tutto il tuo profilo è quello affermato dalle Sezioni Unite sulla sorte delle obbligazioni dopo l’estinzione della società (Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072): se l’obbligazione garantita non si estingue con la società, la garanzia continua a produrre effetti.
Se sei già passato per una liquidazione giudiziale o per una condanna: qui il divieto può esserci davvero
La tua situazione
La vecchia società è stata dichiarata in liquidazione giudiziale, oppure tu stesso sei stato assoggettato alla procedura, oppure hai riportato una condanna per reati fallimentari. Vuoi ripartire. Questo è l’unico profilo in cui la risposta alla domanda “posso aprire una nuova società?” può essere davvero no — ma è un no che ha una durata, un perimetro e spesso una via d’uscita.
Cosa cambia per te
Il primo limite è penale. La condanna per bancarotta fraudolenta comporta le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. La disciplina è oggi contenuta nell’art. 322 del Codice della crisi, che ha sostituito l’art. 216 della legge fallimentare, ma il punto decisivo è arrivato dalla Corte costituzionale: la durata non è più fissa e obbligatoria in dieci anni, bensì graduabile dal giudice fino a dieci anni, in proporzione alla gravità del fatto (Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222). Le Sezioni Unite penali hanno poi chiarito i meccanismi di rideterminazione delle pene accessorie già inflitte (Cass. pen., Sez. Un., n. 28910/2019). Tradotto: la prima cosa da verificare non è se sei stato condannato, ma quanto dura esattamente la pena accessoria nel tuo caso e da quando decorre.
Il secondo limite è civilistico. L’art. 2382 c.c. elenca le cause di ineleggibilità e decadenza dell’amministratore: l’interdetto, l’inabilitato, il soggetto assoggettato a liquidazione giudiziale e chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi. La norma è dettata per la società per azioni, ma l’orientamento prevalente la riferisce anche agli amministratori di S.r.l.
Il terzo profilo riguarda il patrimonio. Se sei personalmente in liquidazione giudiziale, i beni che acquisti durante la procedura entrano nel perimetro della procedura stessa, dedotte le passività sostenute per acquistarli e conservarli: la quota di una società costituita in quel periodo non è un bene sottratto al concorso.
E poi c’è l’uscita: l’esdebitazione. Per la persona fisica, il Codice della crisi prevede l’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione o, se anteriore, dalla data del decreto di chiusura, salve le cause di esclusione. Per chi non ha alcuna capacità di soddisfare i creditori esiste l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 del Codice della crisi), concedibile una sola volta e con l’obbligo di destinare ai creditori le utilità rilevanti che dovessero sopravvenire nel periodo indicato dalla legge. L’esdebitazione non è un condono: è il modo in cui l’ordinamento riconosce che una ripartenza deve essere possibile, e la prevede a condizione che il percorso venga fatto per intero.
I numeri
Condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a 2 anni e 8 mesi di reclusione, con pena accessoria determinata dal giudice in 4 anni. La pena accessoria non decorre dalla sentenza ma dall’esecuzione della pena principale: se la pena detentiva è stata eseguita, in forma alternativa, fino al 30 giugno, la tua inabilitazione si esaurisce quattro anni dopo quella data. Fino ad allora non puoi assumere uffici direttivi in nessuna impresa; puoi però essere socio non amministratore, perché la partecipazione al capitale non è, di per sé, esercizio di un ufficio direttivo.
Sull’altro fronte: liquidazione controllata aperta il 18 gennaio. L’esdebitazione di diritto matura decorsi tre anni da quella data, o dalla chiusura se anteriore. Da quel momento i debiti residui non sono più esigibili, e ripartire non è più un percorso a ostacoli.
I rischi specifici
Il rischio maggiore, in questo profilo, ha un nome preciso: amministrazione di fatto. Intestare la società a un familiare o a un dipendente per aggirare l’incapacità e continuare a gestirla non elimina l’incapacità, la trasforma in un elemento a carico: alla responsabilità dell’amministratore di fatto si aggiunge la prova, già confezionata, della volontà elusiva.
Il secondo rischio è muoversi senza aver verificato l’esatta decorrenza delle pene accessorie: molte incapacità vengono subite più a lungo di quanto la legge preveda, semplicemente perché nessuno ne ha ricalcolato la durata dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
Le mosse giuste
- Fai verificare da un penalista la durata effettiva e la decorrenza della pena accessoria applicata nel tuo caso, alla luce del principio di proporzionalità affermato nel 2018.
- Verifica lo stato della procedura concorsuale che ti ha riguardato e la maturazione dei presupposti dell’esdebitazione.
- Scegli con precisione il ruolo che assumi nella nuova società: socio, socio con procura speciale, amministratore. Sono posizioni giuridicamente diverse e non intercambiabili.
- Evita ogni gestione informale: la formalizzazione dei ruoli, in questo profilo, non è burocrazia, è difesa.
- Se la procedura è ancora aperta, informa gli organi prima di costituire la nuova società: la trasparenza costa poco e vale molto in sede di valutazione della meritevolezza.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla pronuncia della Corte costituzionale, va tenuta presente la severità con cui la Cassazione valuta gli atti di segregazione patrimoniale compiuti quando l’impresa è già insolvente: costituire un fondo patrimoniale in quella fase è stato ritenuto atto distrattivo penalmente rilevante (Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2026, n. 7695).
Tre imprenditori, tre esiti: gli stessi 200.000 € di debito, tre finali diversi
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a far vedere, numeri alla mano, come lo stesso identico problema produca esiti diversi a seconda del profilo.
Simulazione 1 — L’artigiano con ditta individuale che conferisce l’azienda
Debiti complessivi 187.400 €, di cui 96.300 € verso fornitori regolarmente registrati, 48.700 € bancari con obbligazione personale, 42.400 € tra imposte e contributi. Il 6 maggio costituisce una S.r.l. e vi conferisce l’azienda, periziata 62.800 €, ricevendo in cambio la partecipazione.
Esito: i 96.300 € risultanti dai libri contabili obbligatori diventano debito solidale anche della S.r.l. (art. 2560, comma 2, c.c.). Sui debiti tributari la S.r.l. risponde in via sussidiaria entro 62.800 € per le violazioni dell’anno e dei due precedenti (art. 14 D.Lgs. 472/1997), salvo che sia stato richiesto e rilasciato il certificato dei carichi pendenti, che ha funzione liberatoria. I 48.700 € bancari restano personali. Il conferimento, avvenuto in presenza di debiti scaduti, è aggredibile con azione revocatoria: se accolta, i creditori potranno espropriare i beni conferiti presso la S.r.l. Bilancio dell’operazione: nessun debito eliminato, un soggetto in più esposto, un atto revocabile in circolazione.
Simulazione 2 — L’amministratore di S.r.l. che prosegue e poi trasferisce
Debiti 412.600 €. Patrimonio netto al 31 dicembre: –128.400 €, causa di scioglimento già maturata. L’amministratore prosegue l’attività per quattordici mesi senza deliberare la liquidazione. Il 3 febbraio dell’anno successivo trasferisce a una newco l’attrezzatura per 30.000 €, a fronte di un valore di perizia di 74.500 €. Il 12 luglio si apre la liquidazione giudiziale, con patrimonio netto –343.700 €.
Esito: danno presunto secondo il criterio dei netti patrimoniali pari a 215.300 € (343.700 – 128.400), chiesto personalmente all’amministratore ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c.; azione revocatoria sul trasferimento dell’attrezzatura per la differenza di 44.500 € tra prezzo e valore; contestazione penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale sull’intero complesso trasferito, valutato non come somma di beni ma come compendio produttivo. Bilancio dell’operazione: 215.300 € di esposizione personale che prima non esistevano.
Simulazione 3 — L’imprenditore che riparte davvero da zero
Stessa situazione di partenza della simulazione 2: S.r.l. con 412.600 € di debiti e patrimonio netto negativo. Ma qui l’amministratore, il 15 gennaio, accerta la causa di scioglimento, convoca l’assemblea, mette la società in liquidazione, e parallelamente costituisce una nuova S.r.l. con capitale 24.000 €, sede diversa, nessun bene acquistato dalla vecchia, clientela ricostruita con contratti nuovi, due assunzioni ex novo.
Esito: nessuna successione nei debiti, perché non c’è trasferimento d’azienda; nessun danno da prosecuzione illecita, perché l’attività è stata interrotta al momento giusto; nessuna distrazione, perché non è uscito nulla dal patrimonio della vecchia. Resta l’esposizione per le garanzie personali eventualmente prestate, che non dipende da questa operazione. Come ha precisato la Cassazione, il mero subentro di una nuova società nell’attività di un’altra non integra il reato se manca il trasferimento effettivo di beni dotati di valore economico. Bilancio dell’operazione: la ripartenza regge, perché la discontinuità è reale e documentata.
Simulazione 4 — Il garante che apre la nuova società
Fideiussione omnibus con massimale 250.000 €, rilasciata a garanzia dell’esposizione della vecchia S.r.l. Debito residuo verso la banca 163.800 €, di cui 118.400 € per un finanziamento scaduto il 14 settembre. La società viene cancellata il 9 aprile dell’anno successivo. Il garante costituisce una nuova S.r.l. con capitale 24.000 €, interamente sua.
Esito: la cancellazione della società non estingue l’obbligazione garantita e quindi non libera il garante, che resta esposto per 163.800 € — il minore tra debito effettivo e massimale. La nuova società non è coinvolta: la banca non può aggredirne il patrimonio, ma può pignorare la quota del socio, che vale 24.000 € di nominale e quanto il mercato riconoscerà in sede di vendita. Sul finanziamento scaduto il 14 settembre va verificato se la banca ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro i sei mesi dell’art. 1957 c.c.: se non lo ha fatto, 118.400 € entrano in discussione. Vanno inoltre esaminate le clausole del testo firmato. Bilancio dell’operazione: la nuova società resta salva, il garante no — e la sua difesa si gioca su un documento e su un calendario, non sulla forma societaria scelta.
I casi misti: quando appartieni a due profili insieme
Nella realtà quasi nessuno appartiene a un profilo solo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si compongono le regole.
Socio di S.n.c. e amministratore di S.r.l. Rispondi illimitatamente per i debiti della società di persone e sei esposto alle azioni di responsabilità per la gestione della società di capitali. Sono due binari indipendenti che possono correre insieme: l’estensione della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 256 del Codice della crisi può colpirti in quanto socio, mentre l’azione del curatore ex art. 2486 c.c. può colpirti in quanto amministratore. La difesa va costruita separatamente, perché i presupposti e i termini non coincidono.
Ex titolare di ditta individuale, oggi socio unico della newco, e garante della vecchia esposizione bancaria. È forse la combinazione più diffusa. I debiti della ditta restano tuoi; le garanzie restano tue; la quota della newco è aggredibile; e se sei socio unico devi controllare che i conferimenti siano stati integralmente eseguiti e che la pubblicità dell’unipersonalità sia stata effettuata, perché altrimenti l’art. 2462, comma 2, c.c. ti espone illimitatamente anche per le obbligazioni della nuova società.
Il familiare intestatario. La società è formalmente della moglie, del marito o del figlio; a gestirla sei tu. Su questa combinazione la giurisprudenza è particolarmente attrezzata: la Cassazione ha ritenuto configurabile la distrazione anche quando il trasferimento avviene verso soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti personali o familiari, e ha ammesso l’accertamento di società di fatto occulte tra congiunti sulla base degli elementi strutturali del rapporto interno, indipendentemente da come l’attività appare all’esterno. Il familiare intestatario, dal canto suo, non è uno schermo: è un soggetto che assume responsabilità reali, spesso senza saperlo.
Il gruppo di fatto. Se la nuova società è controllata dalla stessa holding o dalle stesse persone che dirigevano la vecchia, entra in gioco l’art. 2497 c.c. sulla responsabilità da attività di direzione e coordinamento: chi esercita direzione e coordinamento nell’interesse proprio o altrui, violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde verso i creditori sociali per la lesione dell’integrità del patrimonio della società diretta.
L’imprenditore agricolo. Non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, ma può accedere alla composizione negoziata e agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento. È una combinazione che cambia radicalmente il ventaglio delle opzioni disponibili, e va verificata sulla base dell’attività effettivamente esercitata, non del codice ATECO dichiarato.
Il confronto tra profili: la stessa domanda, sei risposte
La tabella che segue riassume, per ciascun profilo, ciò che conta davvero prima di decidere. Va letta insieme alle sezioni dedicate: le sintesi servono a orientarsi, non a sostituire l’analisi del caso concreto.
| Aspetto | Ditta individuale | Socio-amm. S.r.l. | Socio S.n.c./accomandatario | Ex socio società cancellata | Garante/fideiussore | Già in liquidazione giudiziale o condannato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I debiti della vecchia ti seguono? | Sì, sono già tuoi | No, salvo mala gestio | Sì, illimitatamente | Sì, nei limiti del riscosso | Sì, per l’importo garantito | Dipende dall’esdebitazione |
| Patrimonio aggredibile | Tutto il personale | Solo se accertata responsabilità | Tutto il personale | Somme riscosse in liquidazione | Tutto il personale | Compreso nella procedura |
| Puoi amministrare la nuova? | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No, se pende la pena accessoria |
| Rischio estensione della procedura | Basso | Medio (società di fatto) | Alto (art. 256 CCII) | Medio (art. 33 CCII) | Basso | Alto |
| Termine critico | Un anno dalla cancellazione | Data della causa di scioglimento | Un anno dall’iscrizione dell’uscita | Un anno dalla cancellazione | Sei mesi ex art. 1957 c.c. | Durata della pena accessoria |
| Rischio penale principale | Distrazione via conferimento | Bancarotta per distrazione | Bancarotta in estensione | Bancarotta documentale | Nessuno diretto | Amministrazione di fatto |
Le domande trasversali: quelle che si fanno tutti, in qualunque profilo
Posso usare lo stesso nome o lo stesso marchio della vecchia società? Il marchio e la ditta sono beni aziendali e hanno un valore economico. Trasferirli senza corrispettivo congruo è un atto dispositivo aggredibile, e sul piano penale concorre a integrare la spoliazione dell’azienda. Se il marchio ha un valore, va valutato e pagato; se non ne ha, l’operazione è meno rischiosa ma diventa un indizio di continuità. In entrambi i casi, la scelta va fatta consapevolmente, non per abitudine.
Posso assumere gli stessi dipendenti? Se il passaggio del personale avviene nel contesto del trasferimento di un’entità economica organizzata, si applica l’art. 2112 c.c.: il rapporto continua con la nuova società, che risponde in solido con la vecchia dei crediti maturati dal lavoratore al momento del trasferimento. Se invece i rapporti si sono estinti e la nuova società assume ex novo persone che erano libere sul mercato, la solidarietà non scatta — ma il numero e la contemporaneità delle assunzioni saranno il primo elemento che verrà esaminato.
Posso essere amministratore della nuova mentre la vecchia è in liquidazione giudiziale? Se la procedura riguarda la società e non te personalmente, e se non hai riportato condanne che comportino incapacità, sì. Ciò che conta è che tu non compia, come amministratore della nuova, atti che aggravino il danno per la massa della vecchia.
Cosa succede se la vecchia viene dichiarata in liquidazione giudiziale dopo che ho aperto la nuova? Il curatore ricostruirà a ritroso gli ultimi anni di gestione e tutti gli atti dispositivi. Gli atti compiuti tra la vecchia e la nuova saranno esaminati per primi, e in quella verifica il fattore decisivo sarà la tracciabilità: perizie, contratti scritti, pagamenti effettivi, corrispondenza. Le operazioni documentate si difendono; quelle informali, no.
Se cambio profilo, cambiano anche le regole del passato? No. Passare da socio di S.n.c. a socio di S.r.l. modifica il tuo regime per il futuro, non per le obbligazioni già sorte. Il passato si governa con gli strumenti che l’ordinamento dedica al passato — accordi, procedure di regolazione della crisi, esdebitazione — non cambiando forma giuridica.
La nuova società può acquistare beni dalla vecchia? Sì, ma a tre condizioni non negoziabili: un valore determinato da una perizia indipendente, un prezzo effettivamente pagato e tracciabile, e una data che non cada nel periodo in cui la vecchia era già insolvente. Se manca la prima condizione, l’atto è attaccabile per incongruità; se manca la seconda, è attaccabile perché il corrispettivo non è mai uscito dalle disponibilità dell’acquirente; se manca la terza, l’operazione entra nel perimetro delle azioni recuperatorie del curatore anche quando prezzo e valore coincidono.
Conviene aspettare che la vecchia sia cancellata prima di aprire la nuova? Quasi mai. Aspettare non elimina i rischi, li sposta: la finestra annuale per l’apertura della liquidazione giudiziale dopo la cancellazione resta aperta, i creditori conservano le loro azioni e, nel frattempo, l’attività si disperde e il valore che si sperava di salvare evapora. La sequenza che funziona è l’opposta: prima si mette in sicurezza la posizione della vecchia — con lo strumento appropriato al profilo — e poi si costruisce la nuova, con una struttura che regga a un esame retrospettivo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Per chi trasferisce o conferisce l’azienda
- Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2025, n. 14020 — L’iscrizione del debito aziendale nelle scritture contabili obbligatorie è condizione costitutiva della responsabilità di chi acquista l’azienda; la conoscenza del debito acquisita per altra via non la sostituisce, e i creditori pregiudicati da un’operazione fraudolenta dispongono degli ordinari rimedi, revocatoria e risarcimento. È la norma-cardine di ogni passaggio dalla vecchia alla nuova.
- Cass. civ., Sez. II, ord. 15 aprile 2026, n. 9704 — Conferma il carattere costitutivo dell’iscrizione contabile e la natura eccezionale della norma sulla responsabilità dell’acquirente. Rileva perché fissa l’onere probatorio a carico del creditore che voglia coinvolgere la nuova società.
- Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2023, n. 26450 — Il limite dei libri contabili opera solo dove esista un’effettiva alterità tra chi cede e chi acquista: se il trasferimento è soltanto formale, quella protezione non ha ragione d’essere. È la pronuncia che smonta le operazioni tra soggetti sostanzialmente coincidenti.
- Cass. civ., 7 ottobre 2020, n. 21561 — Se i libri contabili obbligatori mancano, la responsabilità dell’acquirente non può essere invocata. Un dato che va letto insieme alle conseguenze penali della contabilità mancante.
- Cass. civ., Sez. V, 31 marzo 2023, n. 9085 — La disciplina della responsabilità del cessionario per i debiti tributari è speciale rispetto a quella civilistica ed estende la solidarietà, in via sussidiaria, alle violazioni dell’anno della cessione e dei due precedenti; il certificato dei carichi pendenti svolge una funzione liberatoria anticipata anche se rilasciato tardivamente.
- Cass. civ., n. 17264/2017 — La mancata richiesta del certificato non amplia la responsabilità oltre i limiti di legge, ma preclude di avvalersi dell’effetto liberatorio. Utile per calibrare le cautele preventive.
- Cass. civ., n. 10648/2022 — Distingue la responsabilità ordinaria del cessionario da quella per cessione in frode, che non incontra i limiti quantitativi ordinari, e richiama la presunzione relativa di frode quando il trasferimento avviene a ridosso della constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Per l’amministratore di società di capitali
- Cass. civ., 30 luglio 2025, n. 22002 — L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori è autonoma, di natura extracontrattuale e non surrogatoria; il danno risarcibile è la perdita della garanzia patrimoniale, non il credito rimasto insoddisfatto.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 4 novembre 2024, n. 28320 — Proseguire l’attività dopo la perdita del capitale e percepire compensi non deliberati sono violazioni di norme specifiche e non scelte gestionali insindacabili; resta però necessaria la prova del pregiudizio e del nesso causale.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 — Interviene sui presupposti e sui limiti della responsabilità gestoria per gli atti compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.
- Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069 — Grava sugli amministratori l’onere di dimostrare che gli atti compiuti dopo la causa di scioglimento erano coerenti con la conservazione del valore del patrimonio.
- Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 — Il deficit concorsuale non può essere assunto automaticamente come misura del danno: è un criterio equitativo, utilizzabile solo motivando perché l’accertamento analitico è impossibile.
Per il socio illimitatamente responsabile e per i gruppi di fatto
- Cass. civ., ord. n. 10480/2026 — Nell’estensione della procedura per società occulta l’indagine riguarda l’assetto interno del rapporto, non la percezione esterna dei creditori; il termine annuale di decadenza è un beneficio eccezionale e non si presta a letture estensive.
- Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784 — Per configurare una società di fatto tra più imprese occorre l’accertamento di un comune intento sociale, distinto da quello che caratterizza una holding di fatto, con effetti differenti.
- Cass. civ., 27 dicembre 2023, n. 35942 — L’apertura della procedura nei confronti della società di fatto è il presupposto logico e giuridico dell’estensione ai soci, e va accertata sia l’esistenza del vincolo sociale sia l’insolvenza della struttura complessiva.
- Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633 — Non è coerente estendere la procedura fondando la decisione, contemporaneamente, sulla qualità di socio apparente e su quella di socio occulto: sono qualificazioni incompatibili.
Per l’ex socio di società cancellata
- Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 — La cancellazione produce un fenomeno successorio: le obbligazioni non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente a seconda del regime di responsabilità.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 2 agosto 2024, n. 21774 — Spetta a chi agisce provare l’avvenuta percezione di somme da parte dei soci in sede di liquidazione.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 31 luglio 2024, n. 21583 — La legittimazione passiva dell’ex socio richiede la prova della riscossione sulla base del bilancio finale di liquidazione.
Per chi teme la revocatoria e l’abuso dello schermo societario
- Cass. civ., ord. 22 novembre 2024, n. 30140 — La cessione dell’azienda e dell’unico immobile a un corrispettivo largamente inferiore al valore di bilancio integra il pregiudizio per i creditori, e va accertata la consapevolezza del danno anche in capo alla società acquirente.
- Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 10298 — Anche una cessione di ramo d’azienda qualificata come meramente formale può essere dichiarata inefficace, quando trasforma beni materiali in disponibilità più facilmente sottraibili.
- Cass. civ., ord. 31 gennaio 2025, n. 2284 — L’abuso della personalità giuridica può configurarsi anche dopo la costituzione della società e anche se la società è effettivamente operativa, quando una singola operazione è priva di ragioni economiche diverse dal vantaggio indebito.
- Cass. civ., ord. n. 20181/2022 — L’abuso dello schermo societario nasce per colpire chi usa la società come propria appendice, ma non può essere impiegato per cancellare la distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio del socio a vantaggio dei creditori personali di quest’ultimo.
Per chi rischia sul piano penale
- Cass. pen., Sez. V, n. 18820/2024 — Il trasferimento dell’intero complesso aziendale, avviamento e clientela compresi, verso una società di nuova costituzione integra la distrazione: l’oggetto della tutela è l’azienda come organismo produttivo, non la somma dei singoli cespiti.
- Cass. pen., n. 25562/2025 — Il solo subentro di una nuova società nell’attività di un’altra prossima all’insolvenza non basta: occorre la prova di un trasferimento effettivo di beni dotati di valore economico. È la pronuncia che segna il confine della ripartenza lecita.
- Cass. pen., n. 7233/2025 — La distrazione si configura anche tra soggetti giuridicamente distinti ma legati da rapporti personali o familiari, quando l’uscita di risorse non ha una giustificazione imprenditoriale reale.
- Cass. pen., Sez. V, n. 13041/2026 — Un contratto di affitto d’azienda tra vecchia e nuova società diventa strumento di bancarotta se fittizio o congegnato con canoni anomali, con l’unico effetto di spostare risorse a danno dei creditori.
- Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222 — Le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi non possono avere durata fissa e obbligatoria: vanno graduate dal giudice fino al massimo di dieci anni. Su questa base intervengono i meccanismi di rideterminazione chiariti da Cass. pen., Sez. Un., n. 28910/2019.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio, su questo tema, comincia sempre dalla stessa domanda: qual è esattamente il tuo profilo, e quali obblighi ne discendono. Da lì si costruisce tutto il resto.
- Ricostruiamo la tua posizione giuridica esatta nella vecchia società, esaminando visure storiche, atti costitutivi, verbali, deleghe e date di iscrizione: perché la responsabilità dipende da ciò che risulta e da quando risulta, non da ciò che si ricorda.
- Classifichiamo i debiti uno per uno distinguendo quelli iscritti nei libri contabili obbligatori, quelli assistiti da garanzie personali, quelli di lavoro e quelli tributari e contributivi: è questa mappa che dice in anticipo che cosa seguirebbe un eventuale trasferimento d’azienda e che cosa no.
- Per gli imprenditori individuali verifichiamo le soglie dell’impresa minore e individuiamo lo strumento accessibile — composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata — costruendo il percorso che porta all’esdebitazione.
- Per gli amministratori di società di capitali determiniamo la data della causa di scioglimento e ricostruiamo i netti patrimoniali, in collaborazione con i commercialisti dello Studio, perché è su quel calcolo che si vince o si perde l’azione di responsabilità.
- Per i soci illimitatamente responsabili calcoliamo l’esposizione residua e i termini dell’estensione della procedura, verificando la data di iscrizione dello scioglimento del rapporto sociale.
- Per gli ex soci di società cancellate verifichiamo il bilancio finale di liquidazione e le somme effettivamente riscosse, e contestiamo le pretese che eccedono quel limite o che non sono state provate.
- Per i garanti esaminiamo il testo integrale della fideiussione, l’importo massimo garantito, le clausole riconducibili allo schema ABI e la decadenza dell’art. 1957 c.c., costruendo le eccezioni sul documento e non su formule generiche.
- Progettiamo l’eventuale operazione di trasferimento dell’azienda dentro un percorso legittimo, con perizia di stima, corrispettivo tracciabile, richiesta del certificato dei carichi pendenti e, dove ricorrono i presupposti, le autorizzazioni previste dagli strumenti di regolazione della crisi.
- Difendiamo nelle azioni revocatorie e nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore o dai singoli creditori, e assistiamo nei procedimenti penali per reati fallimentari con il supporto dei professionisti competenti.
- Presidiamo i termini, che in questa materia sono il vero terreno di gioco: l’anno dalla cancellazione, l’anno dall’iscrizione dell’uscita del socio, i sei mesi della decadenza fideiussoria, la durata delle pene accessorie.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. L’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la figura che l’ordinamento ha costruito proprio per il momento in cui un imprenditore indebitato deve decidere se e come trasferire l’attività: è dentro quel percorso che il trasferimento dell’azienda può avvenire senza trascinarsi i debiti pregressi, mentre fuori da quel percorso la stessa operazione si chiama distrazione. Il Gestore della crisi da sovraindebitamento e il fiduciario OCC sono invece il canale attraverso cui l’imprenditore individuale, il socio illimitatamente responsabile e il garante possono arrivare all’esdebitazione, che è l’unica ripartenza che l’ordinamento riconosce come definitiva.
Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la ricostruzione contabile e la strategia difensiva non sono due attività separate: i netti patrimoniali, il valore dell’azienda e l’ordine dei pagamenti in liquidazione sono numeri che diventano immediatamente argomenti giuridici. E la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa impostazione: un vantaggio decisivo, perché le difese costruite bene nel primo grado sono quelle che poi reggono nell’ultimo.
In conclusione
Puoi aprire una nuova società anche se la vecchia ha debiti. Ma la domanda giusta non è quella. La domanda giusta è: chi sei, giuridicamente, rispetto alla vecchia società — e quali obblighi ti seguono per il solo fatto di essere quello che sei. Il primo passo è capire il tuo profilo. Il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, che sono diverse da quelle del tuo fornitore, del tuo concorrente e dell’amico che ti ha detto “ho fatto così e non è successo niente”.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché ne possiede le abilitazioni specifiche: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il momento in cui l’impresa indebitata deve decidere se risanare o trasferire; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per la parte che riguarda le persone fisiche e le imprese minori; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le garanzie e le posizioni bancarie; e la qualifica di cassazionista per portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le competenze che questa materia richiede, ed è la ragione per cui vale la pena farsi assistere prima di firmare, non dopo.
📩 Scrivici oggi stesso, prima di costituire la nuova società e prima di trasferire qualsiasi bene: i recapiti dello Studio Monardo sono al termine di questa pagina, e una verifica preventiva della tua posizione vale infinitamente più di una difesa costruita quando l’atto è già stato firmato.
