Consulenza Crisi D’impresa Srl: Quali I Costi Medi

Se stai cercando una cifra sola, un numero da mettere in un budget e chiudere il discorso, questa guida ti deluderà nella prima riga e ti sarà utile in tutte le altre.

Non esiste un “costo medio” della gestione della crisi di una SRL, perché non esiste una SRL media: esistono profili di impresa diversi, e per ciascuno la legge quantifica voci diverse, con criteri diversi, a carico di soggetti diversi. Una SRL con 180.000 euro di attivo e sette creditori non affronta la stessa struttura di costi di una SRL con due milioni di attivo, quaranta fornitori, due banche e un socio che ha firmato fideiussioni personali. Non è una questione di sconti o di listini: è che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza aggancia le voci quantificate per legge a parametri — l’attivo, il passivo accertato, il numero dei creditori, l’esito delle trattative — che cambiano radicalmente da un profilo all’altro.

Un esempio lampo, per capirci. La stessa procedura di composizione negoziata costa, quanto a compenso dell’esperto, un minimo di 4.000 euro per un’impresa piccolissima e può superare i 15.000 euro per un’impresa con attivo medio e molti creditori: identica procedura, identiche regole, esito economico completamente diverso. E se la tua società è sotto le soglie di cui all’art. 2 del Codice, entri in un mondo ancora differente, dove i compensi degli organi seguono un decreto ministeriale del 2014 e non le percentuali dell’art. 25-ter.

In questa guida trovi, profilo per profilo, che cosa la legge quantifica davvero e con quali numeri, che cosa invece dipende da variabili che puoi controllare, e quali sono i costi che non compaiono in nessun preventivo ma che pesano più di tutti: quelli dell’attesa. Non troverai il listino di nessuno studio professionale — non è questo il luogo e non sarebbe corretto — ma troverai le voci di giustizia previste dalle norme, i criteri di calcolo, e le domande giuste da porre prima di firmare qualsiasi incarico.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio alla figura che il Codice pone al centro della composizione negoziata e il cui compenso è disciplinato dall’art. 25-ter CCII. È una specializzazione che si vede nei dettagli: conoscere dall’interno come si calcola, si contesta e si liquida quel compenso significa saper leggere il costo di una procedura prima di attivarla, non dopo. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il passivo di una SRL è fatto — come quasi sempre — di banche, Erario ed enti previdenziali insieme.

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Le regole comuni a tutte le SRL: che cosa quantifica la legge e che cosa no

Prima di scendere nei profili, serve la base condivisa. Il costo della gestione di una crisi societaria si compone di tre famiglie di voci, e la confusione tra queste tre famiglie è la ragione per cui circolano cifre così diverse.

La prima famiglia è quella delle voci determinate direttamente dalla legge, che non sono negoziabili e che valgono uguali per tutti. Sono i diritti di segreteria, il contributo unificato, i compensi degli organi nominati dall’autorità (esperto, commissario, curatore, liquidatore, OCC) e le spese di pubblicità nel registro delle imprese. Su queste voci non c’è margine di trattativa: cambiano solo perché cambiano i parametri della tua impresa.

Per l’accesso alla composizione negoziata, il diritto di segreteria dovuto alla Camera di commercio è fissato in 252 euro per singola pratica dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022. È un importo standard, calcolato sui costi sostenuti dalle Camere per l’istruttoria e la gestione della piattaforma telematica, e si versa contestualmente al deposito dell’istanza.

Il compenso dell’esperto è regolato dall’art. 25-ter CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024). Il meccanismo è a percentuali su scaglioni, calcolate sull’attivo dell’impresa debitrice — non sul passivo, scelta consapevole del legislatore — secondo questa scala: dal 4,00 al 6,00 per cento fino a 100.000 euro; dall’1,00 all’1,50 per cento da 100.000,01 a 500.000 euro; dallo 0,50 allo 0,80 per cento da 500.000,01 a 1.000.000 di euro; dallo 0,25 allo 0,43 per cento da 1.000.000,01 a 2.500.000 di euro; dallo 0,05 allo 0,10 per cento da 2.500.000,01 a 50.000.000 di euro; e con percentuali via via decrescenti per gli scaglioni superiori. Le percentuali si applicano alla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, all’attivo della situazione economico-patrimoniale depositata con l’istanza; se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media si calcola sui bilanci depositati dall’inizio.

Su questo importo base intervengono correzioni che è essenziale conoscere in anticipo, perché possono spostare il conto finale del 40 per cento in su o in giù. Se i creditori e le parti interessate che partecipano alle trattative sono tra ventuno e cinquanta, il compenso aumenta del 25 per cento; se superano i cinquanta, del 35 per cento; se invece non superano cinque, il compenso si riduce del 40 per cento. In caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell’esperto, si aggiunge un 10 per cento. Lavoratori e rappresentanze sindacali non entrano nel conteggio dei creditori ai fini degli aumenti, ma all’esperto spettano comunque 100 euro per ogni ora di presenza risultante dai relativi rapporti. E se, grazie all’opera dell’esperto, si conclude il contratto, la convenzione o l’accordo di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), il compenso è aumentato del 100 per cento; se l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c), scatta un ulteriore incremento del 10 per cento.

Due limiti chiudono il sistema: il compenso complessivo non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Con una deroga importante al minimo: quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto, o quando l’esperto non prosegue perché non ravvisa concrete prospettive di risanamento, il compenso è liquidato tra 500 e 5.000 euro, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata.

Vale la pena memorizzare altre tre regole dell’art. 25-ter, perché sono tutele economiche per te. Il compenso dell’esperto è prededucibile. Dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico l’esperto può chiedere un acconto non superiore a un terzo del presumibile compenso finale. E soprattutto: in mancanza di accordo tra le parti il compenso è liquidato dalla commissione di nomina ed è a carico dell’imprenditore, ma l’accordo sul compenso è nullo se interviene prima di centoventi giorni dalla data di convocazione, salvo che le trattative si concludano prima. Tradotto: nessuno può farti firmare all’inizio una cifra concordata che poi ti vincola.

Sul contributo unificato la situazione è meno lineare di quanto si legga in giro. L’art. 9 del d.P.R. 115/2002 lo prevede per ciascun grado di giudizio anche nella procedura concorsuale; l’art. 13, comma 1, lettera b), fissa in 98 euro la misura per i processi di valore tra 1.100 e 5.200 euro e per i procedimenti di volontaria giurisdizione e camerali; l’art. 13, comma 5, prevede un contributo di 851 euro per la procedura che va dalla sentenza di apertura alla chiusura. Attenzione però: diversi uffici giudiziari, con disposizioni interne, trattano i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40 e seguenti CCII come procedimenti ordinari e non camerali, calcolando quindi il contributo in base al valore della causa e non in misura fissa. È una differenza che, su passivi rilevanti, non è marginale: va verificata presso il tribunale competente prima di depositare.

La seconda famiglia è quella dei compensi degli organi delle procedure concorsuali, anch’essi ancorati a parametri normativi. Il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 disciplina i compensi dei curatori e, per rinvio, quelli dei commissari e dei liquidatori: il compenso si calcola in percentuale sull’attivo realizzato secondo scaglioni decrescenti, con un compenso supplementare sul passivo accertato che va dallo 0,19 allo 0,94 per cento sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06 allo 0,46 per cento sull’eccedenza. È previsto un compenso minimo complessivo di 811,35 euro oltre al rimborso spese, e in caso di esercizio provvisorio un ulteriore compenso pari allo 0,50 per cento degli utili netti e allo 0,25 per cento dei ricavi lordi. La Cassazione ha da tempo chiarito che le percentuali sull’attivo si applicano all’attivo effettivamente realizzato — liquidità rinvenuta, ricavato delle vendite, crediti riscossi — e mai al valore di inventario dei beni. Per le procedure di sovraindebitamento vale invece il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che all’art. 16 regola i compensi dell’OCC e all’art. 18 quelli del liquidatore, richiamando le percentuali del D.M. 30/2012.

La terza famiglia è quella dei compensi professionali liberi: advisor finanziario, attestatore, legale, perito estimatore. Qui non esistono tariffe fisse e non troverai in questa guida — né avrebbe senso cercarle altrove — importi “medi” spendibili. Quello che invece esiste, ed è quello che conta, è un insieme di variabili oggettive che determinano quel costo: la qualità e completezza delle scritture contabili, il numero e la tipologia dei creditori, la presenza o meno di contenzioso in corso, l’esistenza di garanzie personali, la necessità o meno di una perizia di stima, la scelta dello strumento e la sua durata. Su questo la regola pratica è una sola: pretendi che l’incarico sia scritto, che indichi le attività comprese e quelle escluse, e che chiarisca il trattamento del credito professionale in caso di successivo accesso a una procedura concorsuale.

Ed è qui che entra in gioco la variabile che quasi nessuno considera al momento di decidere: la prededucibilità. L’art. 6 CCII elenca in modo puntuale i crediti che godono di prededuzione e la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente ristretto le letture estensive. Se il credito del professionista non rientra in quell’elenco, o se manca il collegamento funzionale con la procedura poi effettivamente aperta, quel credito concorre con tutti gli altri. È una considerazione che riguarda il professionista, certo, ma riguarda anche te: perché determina come quel rapporto verrà impostato fin dall’inizio.

C’è poi una quarta famiglia di costi che non compare in nessun documento e che, nella maggior parte dei casi, supera tutte le altre messe insieme: i costi indiretti della crisi non gestita. Sono voci reali, misurabili in bilancio, e vale la pena elencarle perché è su queste che si gioca il confronto economico vero.

La prima è il costo del debito fiscale e contributivo che matura. Sanzioni e interessi non si fermano mentre decidi, e su esposizioni di qualche centinaio di migliaia di euro il maturato di dodici mesi supera regolarmente l’intero costo determinato per legge di una composizione negoziata. La seconda è il deterioramento delle condizioni bancarie: il peggioramento del merito creditizio si traduce in aumento degli spread sui rapporti in essere prima ancora che in revoca degli affidamenti, e quell’aumento si paga su tutto l’indebitamento, non solo sulla parte problematica. La terza è la modifica delle condizioni commerciali: quando la voce si diffonde, i fornitori strategici passano dal pagamento a sessanta giorni al pagamento anticipato, e quella variazione di capitale circolante può assorbire in un trimestre più liquidità di quanta ne assorbirebbe un intero percorso di risanamento. La quarta è la perdita di persone chiave, che se ne vanno quando percepiscono l’incertezza e portano con sé competenze e relazioni con i clienti. La quinta, la più insidiosa, è la perdita di opzioni: ogni strumento del Codice ha presupposti di accesso, e alcuni si chiudono con l’aggravarsi della situazione. Chi arriva tardi non paga di più: paga per uno strumento peggiore.

Da qui discende un criterio pratico per leggere qualunque proposta di incarico professionale, indipendentemente da chi la formuli. Un incarico ben scritto dovrebbe sempre indicare quattro cose: quali attività sono comprese e quali espressamente escluse, con particolare attenzione al confine tra l’assistenza stragiudiziale e l’eventuale contenzioso; quale strumento del Codice si intende percorrere e sulla base di quali presupposti verificati, non ipotizzati; come vengono trattate le voci di legge — diritti di segreteria, contributo unificato, compenso dell’esperto o degli organi — che sono a carico dell’impresa e non dipendono dal professionista; e quale sia il trattamento del rapporto in caso di successivo accesso a una procedura concorsuale, alla luce dell’art. 6 CCII e degli orientamenti restrittivi della Cassazione sulla prededuzione. Se una proposta non chiarisce questi quattro punti, il problema non è quanto costa: è che non sai ancora che cosa stai comprando.

Un’ultima raccomandazione trasversale: chiedi sempre che il percorso sia messo per iscritto con una scansione temporale. Non perché serva a te per controllare, ma perché una crisi d’impresa è fatta di termini — quello dei centottanta giorni prorogabili delle trattative, quelli delle misure protettive, quelli fiscali — e un percorso senza calendario è un percorso che, quasi sempre, arriva in ritardo su almeno uno di essi.

Ultimo elemento comune, di natura processuale: i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Se la tua strategia prevede impugnazioni, opposizioni o reclami, quella finestra va calcolata correttamente, perché un errore di computo si paga in decadenza, non in denaro.

Se la tua SRL è una micro-impresa sotto le soglie del Codice

La tua situazione

Fatturi poco, hai pochi dipendenti o nessuno, l’attivo di bilancio è modesto, i debiti sono concentrati su Erario, enti previdenziali e una manciata di fornitori. Ti hanno detto che “tanto una società fallisce comunque” e ti sei fatto l’idea che l’unica strada sia chiudere e sperare. Ti sei anche sentito dire che le procedure sono roba da grandi aziende, troppo costose per una realtà come la tua.

È l’idea più diffusa e la più costosa di tutte, perché ti fa perdere l’unico vantaggio che hai davvero: la tua dimensione riduce il costo delle procedure invece di aumentarlo.

Cosa cambia per te

Il Codice della crisi definisce all’art. 2, comma 1, lettera d), l’impresa minore come quella che possiede congiuntamente tre requisiti nei tre esercizi antecedenti: un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Se la tua SRL rientra in tutti e tre — e sottolineo tutti e tre, perché basta superarne uno per uscirne — non sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale e la tua strada passa per gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento: il concordato minore e la liquidazione controllata.

Questo cambia radicalmente l’architettura dei costi. I compensi degli organi non seguono l’art. 25-ter né, direttamente, il D.M. 30/2012, ma il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che regola all’art. 16 il compenso dell’OCC e all’art. 18 quello del liquidatore, applicando percentuali riferite all’attivo realizzato e al passivo accertato. Su patrimoni piccoli, questo significa importi contenuti in valore assoluto, con un correttivo che pesa: il decreto prevede riduzioni collegate alla semplicità della procedura e all’assenza di attivo da liquidare.

Resta comunque aperta anche per te la composizione negoziata: l’accesso non è riservato alle imprese sopra soglia, e il Codice dedica alle imprese sotto soglia una disciplina specifica della conclusione delle trattative all’art. 25-quater CCII. Il che significa che puoi attivare l’esperto pagando il diritto di segreteria di 252 euro, con un compenso dell’esperto che parte comunque dal minimo di legge.

I numeri

Facciamo il conto sul caso tipico. Attivo medio dell’ultimo triennio: 118.400 euro. Applicando l’art. 25-ter, il primo scaglione copre i primi 100.000 euro (dal 4 al 6 per cento, quindi da 4.000 a 6.000 euro) e il secondo i restanti 18.400 euro (dall’1 all’1,50 per cento, quindi da 184 a 276 euro). Il totale teorico oscilla tra 4.184 e 6.276 euro. Ma se i creditori che partecipano alle trattative sono quattro — ipotesi realistica per una micro-impresa — scatta la riduzione del 40 per cento, che riporterebbe il conto tra 2.510 e 3.766 euro: importi sotto il minimo legale, e quindi riportati per legge a 4.000 euro. Aggiungi i 252 euro di diritti di segreteria e hai il perimetro delle voci quantificate dalla norma.

Se invece l’esperto, esaminata la documentazione, ritiene di non poter proseguire perché mancano concrete prospettive di risanamento, il compenso scende nella forbice tra 500 e 5.000 euro prevista dal comma 8: per un’impresa delle tue dimensioni, con documentazione contenuta, si colloca nella parte bassa della forbice.

I rischi specifici

Il rischio che corri più di ogni altro profilo è il rischio dell’immobilismo mascherato da prudenza: rinviare per non spendere, mentre il debito fiscale e contributivo matura sanzioni e interessi che, in dodici mesi, superano largamente il costo dell’intera procedura. Il secondo rischio, meno intuitivo, è di attivare lo strumento sbagliato: presentare una domanda di concordato minore quando l’impresa non ha i requisiti dell’impresa minore, o viceversa avviare un percorso pensato per le società sopra soglia, significa vedersi dichiarare l’inammissibilità e aver speso senza risultato.

C’è poi un terzo rischio, tutto tuo: le micro-imprese hanno spesso contabilità incomplete o non aggiornate. E la ricostruzione contabile è, tra tutte le variabili del costo professionale, quella che incide di più. Non perché qualcuno voglia farti pagare di più, ma perché senza scritture attendibili non si può redigere una situazione patrimoniale credibile, e senza quella nessuna procedura parte.

Le mosse giuste

  1. Verifica la soglia prima di tutto il resto. Prendi i bilanci degli ultimi tre esercizi e controlla i tre parametri congiuntamente. La risposta a questa domanda determina l’intero percorso e l’intero costo.
  2. Aggiorna la contabilità prima di chiedere qualsiasi preventivo. Ogni mese di scritture arretrate è una voce di costo che si aggiunge, e che potresti evitare intervenendo subito.
  3. Quantifica il costo dell’attesa. Calcola quanto crescono sanzioni e interessi su fisco e contributi nei prossimi dodici mesi: è il termine di paragone reale rispetto al costo di attivarsi.
  4. Non escludere la composizione negoziata solo perché sei piccolo. Con pochi creditori la riduzione del 40 per cento è quasi automatica, e il minimo di 4.000 euro è il tetto basso del sistema.

Giurisprudenza dedicata

Sul terreno dei compensi negli strumenti dedicati alle realtà minori è utile il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civile, 12 giugno 2025, che nella liquidazione controllata ha affrontato il caso della nomina di un liquidatore diverso dall’OCC, affermando la natura unitaria della determinazione dei compensi e i criteri da seguire tanto in sede di anticipazione quanto in sede di liquidazione finale da parte del giudice, con le conseguenze in punto di prededuzione. Per chi ha un attivo esiguo è la questione decisiva: da quella impostazione dipende quanta parte del ricavato resta effettivamente distribuibile.

Se la tua SRL ha un attivo medio, debiti bancari e un’esposizione fiscale rilevante

La tua situazione

Hai un’azienda vera, con capannone o attrezzature, un giro d’affari che regge, venti o trenta fornitori, due o tre rapporti bancari e un’esposizione verso Erario e INPS che si è accumulata negli ultimi due esercizi perché il fisco è diventato la linea di credito involontaria dell’impresa. Il fatturato non è crollato: è la marginalità che si è assottigliata e la cassa che non torna più. Gli affidamenti sono tirati, e temi che una richiesta formale possa innescare la revoca.

È il profilo più frequente e quello per cui la composizione negoziata è stata pensata.

Cosa cambia per te

Rispetto alla micro-impresa, cambia tutto in senso opposto: il tuo attivo ti colloca nel terzo o quarto scaglione dell’art. 25-ter, e il numero di creditori ti espone agli aumenti percentuali invece che alla riduzione. La regola che devi tenere a mente è che il compenso dell’esperto si calcola sull’attivo e non sul debito: paradossalmente, più patrimonio hai, più costa la procedura, anche se è proprio quel patrimonio a rendere il risanamento possibile.

In compenso, hai accesso a leve che gli altri profili non hanno. Le misure protettive dell’art. 18 CCII, che congelano le azioni esecutive e cautelari dei creditori mentre tratti. La possibilità, introdotta dal correttivo-ter all’art. 23, comma 2-bis, CCII, di una transazione fiscale in sede negoziale. Le misure premiali dell’art. 25-bis, ampliate dallo stesso correttivo. E, se le trattative riescono, l’aumento del 100 per cento del compenso dell’esperto previsto dal comma 6 — che è un costo, sì, ma è il costo del successo, e si paga su un’impresa che continua a produrre.

I numeri

Prendiamo un caso concreto. Attivo medio dell’ultimo triennio: 742.300 euro. Il calcolo per scaglioni: primi 100.000 euro dal 4 al 6 per cento, quindi da 4.000 a 6.000 euro; da 100.000,01 a 500.000 euro, cioè 400.000 euro, dall’1 all’1,50 per cento, quindi da 4.000 a 6.000 euro; da 500.000,01 a 742.300 euro, cioè 242.300 euro, dallo 0,50 allo 0,80 per cento, quindi da 1.211,50 a 1.938,40 euro. Totale base: tra 9.211,50 e 13.938,40 euro.

Ora applica le correzioni. Se ai tavoli partecipano ventotto tra creditori e parti interessate, il compenso aumenta del 25 per cento: la forbice sale tra 11.514,38 e 17.423 euro. Se l’esperto individua un acquirente per un ramo d’azienda, si aggiunge un 10 per cento. Se le trattative si chiudono con l’accordo dell’art. 23, comma 1, il compenso raddoppia. Il conto può quindi partire da circa 9.200 euro e arrivare, nello scenario di piena riuscita con vendita e accordo, a un multiplo di quella cifra.

Sembra molto. Ma va confrontato con il termine di paragone giusto. Su un debito fiscale e contributivo di, poniamo, 386.000 euro, dodici mesi di sanzioni e interessi valgono più dell’intero compenso dell’esperto nello scenario peggiore. E se la partita finisce in liquidazione giudiziale, al compenso del curatore calcolato sull’attivo realizzato si somma quello supplementare sul passivo accertato: sui primi 81.131,38 euro di passivo dallo 0,19 allo 0,94 per cento, sull’eccedenza dallo 0,06 allo 0,46 per cento. Su un passivo di 1.186.400 euro, la sola componente supplementare oscilla tra circa 817 euro e circa 5.845 euro, a cui si aggiunge la percentuale sull’attivo realizzato e il contributo di 851 euro previsto dall’art. 13, comma 5, del d.P.R. 115/2002 per la procedura.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è il tempismo bancario. Le linee di credito autoliquidanti si revocano in giorni, non in mesi, e una revoca durante una trattativa non protetta può azzerare la cassa in una settimana. Le misure protettive esistono proprio per questo, ma vanno chieste con un impianto documentale che regga: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la concretezza del risanamento va dimostrata, non affermata.

Il secondo rischio è la sottovalutazione del numero dei creditori “partecipanti”. Molti imprenditori ragionano sul numero totale dei creditori iscritti a bilancio, mentre la norma parla di creditori e parti interessate che partecipano alle trattative. È una variabile che, in parte, si governa con la strategia negoziale.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci l’attivo medio triennale prima di depositare l’istanza. È il numero su cui si calcola tutto: sapere in anticipo in quale scaglione cadi ti dà il perimetro del costo prima di impegnarti.
  2. Mappa i creditori per scaglione di partecipazione. Sapere se sei sotto i cinque, tra ventuno e cinquanta o oltre i cinquanta cambia il conto del 25, del 35 o del meno 40 per cento.
  3. Metti in sicurezza la cassa prima di scoprire le carte con le banche, valutando contestualmente la richiesta di misure protettive.
  4. Non firmare accordi sul compenso dell’esperto nei primi centoventi giorni: l’art. 25-ter, comma 11, li dichiara nulli se intervengono prima di centoventi giorni dalla convocazione, salvo che le trattative si concludano prima.
  5. Verifica se ricorrono i presupposti della transazione fiscale in sede negoziale, perché è la leva che sposta di più il peso complessivo del passivo.

Su questo profilo, la competenza tecnica di chi ti assiste non è un dettaglio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le due materie che compongono il passivo tipico di questo profilo.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30109/2025 ha affrontato il rapporto tra composizione negoziata e misure cautelari, valorizzando la relazione dell’esperto e la documentazione di supporto come strumenti per dimostrare la concretezza del percorso di risanamento e la convenienza per i creditori: un piano verosimile non è un adempimento formale, è la condizione per ottenere protezione. Sul versante opposto, il Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025 ha escluso che il debitore possa beneficiare di una nuova fase protettiva attivando una seconda composizione negoziata riferita al medesimo stato di crisi, in una lettura dell’art. 8 CCII orientata a impedire l’uso dilatorio dello strumento. Tradotto in termini di costo: la protezione è una risorsa che si consuma, e sprecarla in un tentativo non preparato significa averla persa quando servirà davvero.

Se tu o i soci avete firmato fideiussioni personali

La tua situazione

Hai firmato. Quasi tutti gli amministratori di SRL italiane hanno firmato, spesso anni fa, per un affidamento che sembrava tecnico e temporaneo. Magari ha firmato anche tuo padre, o tua moglie, o il socio di minoranza che si fidava. Ora il debito della società è diventato un problema e ti stai accorgendo che il “velo” della responsabilità limitata, su quei rapporti, non c’è mai stato.

Il tuo profilo è quello in cui il costo della crisi si sdoppia: c’è il costo della procedura societaria e c’è il costo, separato e ulteriore, della tua posizione personale.

Cosa cambia per te

Cambia una cosa che molti scoprono troppo tardi. Le misure protettive che proteggono il patrimonio della società non si estendono ai fideiussori: la protezione riguarda il patrimonio del debitore che ha attivato la procedura, non quello di chi ha garantito. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4 febbraio 2026, lo ha affermato con chiarezza, precisando anche che le misure protettive non impediscono alle banche di procedere alle segnalazioni in Centrale Rischi, perché la protezione del patrimonio non può tradursi in un’alterazione della trasparenza informativa del sistema bancario.

Questo significa che, mentre la società negozia protetta, tu puoi ricevere un decreto ingiuntivo, un precetto, un pignoramento sulla casa o sullo stipendio. E significa che la tua posizione personale richiede una strategia autonoma, che può passare per gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento se sei persona fisica: ristrutturazione dei debiti del consumatore, se i debiti hanno natura estranea all’attività d’impresa, oppure concordato minore. Per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e seguenti CCII, il Ministero della Giustizia ha chiarito che è dovuto il contributo unificato in misura fissa di 98 euro ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. 115/2002, trattandosi di procedimento camerale.

I numeri

Il conto, per te, è a due colonne. Sul lato società, se l’attivo medio è 640.000 euro, il compenso dell’esperto base si colloca tra 8.700 e 13.120 euro circa (4.000-6.000 sul primo scaglione, 4.000-6.000 sul secondo, 700-1.120 sul terzo), più il diritto di segreteria di 252 euro. Sul lato personale, se accedi a una procedura di sovraindebitamento, hai il contributo unificato in misura fissa e i compensi dell’OCC secondo il D.M. 202/2014, calcolati sull’attivo e sul passivo della tua procedura, non di quella societaria.

C’è però un effetto che gioca a tuo favore, se lo si imposta bene: la riduzione del debito societario ottenuta in sede negoziale riduce, per accessorietà, l’esposizione garantita. Ogni euro di debito che la società non deve più è un euro che la banca non può chiederti come fideiussore — con le precisazioni che dipendono dal tipo di garanzia e dalle clausole di sopravvivenza, che vanno lette una per una.

I rischi specifici

Il rischio maggiore è la disconnessione tra le due strategie: trattare per la società senza aver messo in sicurezza la propria posizione personale significa spesso vedere il patrimonio familiare aggredito proprio mentre il risanamento aziendale sta funzionando. Il secondo rischio è la fideiussione omnibus: se contiene clausole che ne prolungano l’efficacia oltre l’estinzione del rapporto principale, o se non è stata escussa nei termini previsti dall’art. 1957 c.c., ci sono profili di contestazione che vanno verificati prima e non dopo il pignoramento.

Le mosse giuste

  1. Recupera fisicamente tutti i testi delle garanzie firmate, con date e importi massimi garantiti. È il primo documento da mettere sul tavolo, prima ancora dei bilanci.
  2. Verifica la coerenza della garanzia con i modelli contestati in sede antitrust, perché su questo esiste un contenzioso maturo e le conseguenze sulla singola fideiussione non sono uniformi.
  3. Costruisci la strategia personale in parallelo, non dopo. Le due procedure hanno tempi e organi diversi e non si coordinano da sole.
  4. Metti in conto il costo doppio fin dall’inizio: immaginare che la procedura societaria risolva anche la posizione dei garanti è l’errore economico più costoso di questo profilo.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al citato provvedimento del Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026 sulla non estensione delle misure protettive ai fideiussori e sulla legittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi, è utile per questo profilo il Tribunale di Palermo, Sez. IV, ordinanza 9 maggio 2026, che ha riconosciuto come misura protettiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera p), e dell’art. 18 CCII — e non come misura cautelare ex art. 19 — l’inibizione della prosecuzione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo all’immobile in cui il debitore esercita l’attività d’impresa. Il principio conferma una concezione funzionale della protezione: si protegge ciò che serve alla continuità aziendale. Ma proprio perché la protezione è ancorata al patrimonio dell’impresa, resta fuori tutto ciò che appartiene al garante.

Se la tua azienda è ancora vendibile

La tua situazione

La società è in difficoltà, ma l’azienda no. Hai un portafoglio clienti, un marchio conosciuto nella tua zona, macchinari efficienti, personale formato, magari un contratto pluriennale che vale più di tutto il resto. Il problema è il debito accumulato, non il business. E ti sei accorto — o te lo hanno fatto notare — che c’è chi comprerebbe l’azienda, ma non vuole ereditare il passivo.

Sei nel profilo in cui il costo della procedura va letto insieme al valore che la procedura consente di conservare, e non isolatamente.

Cosa cambia per te

Cambia che la composizione negoziata ti mette a disposizione uno strumento che nessun accordo privato può darti: l’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII al trasferimento dell’azienda o di suoi rami con l’esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori. È il meccanismo che rende l’operazione appetibile per un compratore serio. Senza quell’autorizzazione, nessun acquirente strutturato compra un’azienda con un passivo aperto, e il valore che stai cercando di salvare evapora.

Sul piano dei costi, questa scelta ha un effetto preciso e prevedibile: se la vendita del complesso aziendale avviene, o se è l’esperto a individuare l’acquirente, l’art. 25-ter, comma 4, lettera d), prevede un aumento del compenso del 10 per cento. Ed è ragionevole che sia così: quella è l’attività a maggior valore aggiunto dell’intera procedura.

Va però messa in conto un’ulteriore voce: la stima. Un’operazione di cessione autorizzata richiede una valutazione dell’azienda o del ramo, e quella valutazione deve reggere il vaglio del tribunale, che verifica anche che l’operazione non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori. È una voce di costo professionale libero, ma è anche quella che determina se l’autorizzazione arriverà.

I numeri

Ipotesi realistica. Attivo medio triennale: 1.340.700 euro. Il calcolo: 4.000-6.000 euro sul primo scaglione; 4.000-6.000 euro sul secondo (400.000 euro dall’1 all’1,50 per cento); 2.500-4.000 euro sul terzo (500.000 euro dallo 0,50 allo 0,80 per cento); 851,75-1.465,01 euro sul quarto (340.700 euro dallo 0,25 allo 0,43 per cento). Totale base: tra 11.351,75 e 17.465,01 euro.

Con trentadue creditori partecipanti scatta l’aumento del 25 per cento: da 14.189,69 a 21.831,26 euro. Con la vendita dell’azienda si aggiunge il 10 per cento: da 15.608,66 a 24.014,39 euro. E se le trattative si concludono con il contratto dell’art. 23, comma 1, il comma 6 raddoppia il compenso.

Adesso il confronto che conta. Se quella stessa azienda finisce in liquidazione giudiziale, il compendio aziendale si vende quasi sempre a valori di realizzo sensibilmente inferiori rispetto a una cessione in continuità, l’avviamento tende a dissolversi con la cessazione dell’attività, e il compenso del curatore si calcola comunque sull’attivo realizzato più la componente supplementare sul passivo accertato. Il costo apparentemente più alto della composizione negoziata è, in questo profilo, il costo che protegge la parte di valore più fragile.

I rischi specifici

Il rischio principale è il tempo. Il valore di un’azienda in crisi non è stabile: si degrada con la perdita dei clienti migliori, con le dimissioni delle persone chiave, con l’interruzione delle forniture strategiche. Ogni trimestre di attesa riduce il prezzo che un acquirente è disposto a pagare, e quindi riduce esattamente ciò che stai cercando di salvare.

Il secondo rischio è impostare la cessione senza il presidio del tribunale, con accordi privati che poi si rivelano attaccabili. Il terzo, più sottile, è la deroga all’art. 2560 c.c.: l’esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori non è automatica e la giurisprudenza ne verifica i presupposti in funzione della tutela dei creditori.

Le mosse giuste

  1. Fai valutare l’azienda subito, anche solo in via preliminare. Senza un numero credibile non puoi decidere nulla e non puoi negoziare nulla.
  2. Identifica i “beni chiave” della continuità, contratti compresi, e verifica quali sopravvivono al trasferimento e quali richiedono il consenso del contraente.
  3. Attiva la composizione negoziata prima di aprire una trattativa di vendita, non dopo: l’autorizzazione ex art. 22 CCII presuppone un percorso già avviato.
  4. Metti in conto l’aumento del 10 per cento sul compenso dell’esperto come parte del costo dell’operazione, non come una sorpresa.
  5. Prepara il piano industriale del compratore, non solo il tuo. Il tribunale valuta la sostenibilità dell’operazione nel suo complesso.

Giurisprudenza dedicata

Sul controllo giudiziale delle operazioni di trasferimento nell’ambito della composizione negoziata, la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento esigente: la deroga alla responsabilità dell’acquirente ex art. 2560 c.c. non è concessa quando l’operazione non risulta funzionale alla tutela dei creditori. La logica è coerente con quella espressa da Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, secondo cui il controllo del tribunale sugli esiti della composizione negoziata non può ridursi a una verifica di mera ritualità formale e di completezza documentale, ma si estende ai profili di legalità sostanziale, con apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta. Il principio è stato poi ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353.

Se la tua SRL è già insolvente e la liquidazione è l’esito realistico

La tua situazione

I numeri non tornano più e lo sai. Il patrimonio netto è negativo, i fornitori strategici hanno chiuso i rubinetti, non c’è un piano industriale che regga la prova dei fatti. Forse c’è già un’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore, o una notifica che te la annuncia. Ti stai chiedendo se abbia ancora senso spendere qualcosa in consulenza, o se convenga lasciare che la procedura faccia il suo corso.

È la domanda più comprensibile e la risposta è meno ovvia di quanto sembri.

Cosa cambia per te

Cambia che il costo, in questo scenario, non lo eviti: lo sposti. In liquidazione giudiziale i costi della procedura non scompaiono perché non li paghi tu direttamente: si pagano in prededuzione sull’attivo, cioè sottraendoli a ciò che sarebbe andato ai creditori — e, quando ci sono garanti, sottraendolo indirettamente anche a te.

I compensi degli organi seguono il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30: percentuali sull’attivo realizzato secondo scaglioni decrescenti, più il compenso supplementare sul passivo accertato dallo 0,19 allo 0,94 per cento sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06 allo 0,46 per cento sull’eccedenza, con un minimo complessivo di 811,35 euro oltre al rimborso spese. Se viene autorizzato l’esercizio provvisorio, si aggiunge lo 0,50 per cento degli utili netti e lo 0,25 per cento dei ricavi lordi. E l’art. 13, comma 5, del d.P.R. 115/2002 prevede un contributo di 851 euro per la procedura dalla sentenza di apertura alla chiusura.

Un dato tecnico che conta più di quanto sembri: le percentuali sull’attivo si applicano all’attivo effettivamente realizzato — liquidità rinvenuta, ricavato delle vendite, crediti riscossi, somme acquisite tramite azioni giudiziarie — e non al valore di inventario dei beni. Un compendio iscritto a bilancio a 900.000 euro e venduto a 240.000 euro genera compensi sul secondo numero, non sul primo.

C’è poi la variabile che riguarda direttamente chi ti assiste, e che devi conoscere: la prededucibilità del credito professionale non è affatto scontata. L’art. 6 CCII elenca in modo puntuale le ipotesi, e la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente escluso le letture estensive. Chi ti propone un’assistenza dando per acquisito che sarà pagata in prededuzione, ti sta descrivendo uno scenario che il giudice potrebbe non confermare.

I numeri

Ipotesi: attivo di bilancio 486.000 euro, realizzo effettivo in procedura 197.400 euro, passivo accertato 863.500 euro. La componente supplementare sul passivo si calcola così: sui primi 81.131,38 euro, dallo 0,19 allo 0,94 per cento, quindi da 154,15 a 762,63 euro; sull’eccedenza di 782.368,62 euro, dallo 0,06 allo 0,46 per cento, quindi da 469,42 a 3.598,90 euro. Totale della sola componente supplementare: tra 623,57 e 4.361,53 euro, a cui si somma la percentuale sull’attivo realizzato di 197.400 euro e il contributo di 851 euro.

Confronta questo con lo scenario alternativo. Se, prima dell’apertura, fosse stata percorribile una cessione autorizzata che avesse realizzato 340.000 euro invece di 197.400, la differenza di 142.600 euro sarebbe andata ai creditori — e, per la parte garantita, avrebbe ridotto l’esposizione personale dei garanti. Il “risparmio” ottenuto non spendendo nulla in fase preventiva si misura su questa differenza, non sul preventivo evitato.

I rischi specifici

Il rischio più grave, in questo profilo, non è economico ma personale: è l’azione di responsabilità. Il curatore, una volta aperta la procedura, esamina la gestione degli ultimi esercizi e valuta se promuovere l’azione ex art. 255 CCII. E il criterio di quantificazione del danno previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c. è potenzialmente devastante, perché opera in via presuntiva: salvo prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica o di apertura della procedura e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il secondo rischio è aver compiuto, negli ultimi mesi, pagamenti preferenziali a singoli creditori — spesso in buona fede, spesso al fornitore che minacciava di bloccare le consegne — che in sede concorsuale diventano contestabili.

Le mosse giuste

  1. Verifica se sei davvero fuori tempo massimo. La percezione soggettiva dell’irrecuperabilità è spesso più pessimistica dei numeri: la verifica costa poco e cambia tutto.
  2. Ricostruisci con precisione la data in cui si è verificata la causa di scioglimento. È il punto di partenza del calcolo del danno nell’eventuale azione di responsabilità.
  3. Interrompi immediatamente i pagamenti selettivi ai fornitori.
  4. Metti in sicurezza le scritture contabili. La loro assenza o irregolarità legittima il ricorso al criterio sussidiario della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, cioè al criterio peggiore per te.
  5. Valuta il concordato semplificato come alternativa, ma solo se il percorso negoziale è stato condotto con trattative reali: la giurisprudenza recente è severissima su questo punto.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, ord. 6 marzo 2025, n. 6059 ha stabilito che la prededuzione del credito professionale richiede un accertamento concreto sulla funzionalizzazione della prestazione, da valutarsi ex ante, verificando se essa abbia contribuito con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato; è viziato il provvedimento che, pur enunciando quel criterio, riconosca poi la prededuzione in modo automatico. Nella stessa direzione, Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187 ha affrontato il credito dei professionisti incaricati in sede di accesso a un concordato preventivo poi revocato, precisando i presupposti perché sia riconosciuta la consecuzione tra procedure ai fini dell’ammissione al passivo in prededuzione.

Se il tuo problema non è la società ma la tua posizione di amministratore

La tua situazione

Forse la società è già chiusa, o è in liquidazione, o è stata ceduta. Il tuo problema oggi ha un altro nome: una citazione del curatore, una lettera di un legale che annuncia un’azione di responsabilità, un sequestro conservativo chiesto sui tuoi beni. Oppure sei ancora in carica e hai capito che l’esposizione personale è il vero rischio, più del debito societario.

Questo profilo ha una particolarità che lo distingue da tutti gli altri: qui il costo di non essersi mossi prima è già maturato, e quello che stai valutando è il costo di difenderti.

Cosa cambia per te

Cambia il terreno di gioco: non sei più nel diritto della crisi in senso stretto, sei nel contenzioso societario, con le sue regole probatorie e i suoi tempi. E cambia il tipo di competenza necessaria, perché una causa di responsabilità si vince o si perde sulla ricostruzione contabile e sull’individuazione delle date, non sull’eloquenza.

L’art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dal Codice della crisi, impone all’imprenditore che operi in forma societaria il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Non è una norma di stile: la giurisprudenza la sta utilizzando come parametro sostanziale di responsabilità, valutando l’inadeguatezza degli assetti come concausa della mancata tempestiva emersione della crisi.

Sul fronte della quantificazione, l’art. 2486, comma 3, c.c. — come modificato dall’art. 378 del Codice della crisi — pone il criterio della differenza dei netti patrimoniali come criterio presuntivo, con inversione dell’onere probatorio: non è l’attore a dover quantificare il danno, sei tu a dover provare che il tuo comportamento non ha causato un danno di quell’ammontare. E quando l’assenza o l’irregolarità delle scritture contabili impedisce di determinare i netti, la norma prevede in via sussidiaria la liquidazione pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

I numeri

Il conto di questo profilo non si legge in un preventivo: si legge nella differenza tra due patrimoni netti. Ipotesi: causa di scioglimento verificatasi al 31 dicembre 2023, con patrimonio netto negativo per 214.600 euro; apertura della liquidazione giudiziale al 14 novembre 2025, con patrimonio netto negativo per 689.300 euro. La differenza è 474.700 euro: è questa la cifra che, in via presuntiva e salvo prova contraria, misura il danno risarcibile. Nessun costo di consulenza preventiva, in nessuno scenario, si avvicina a quel numero.

Se invece le scritture mancano o sono inattendibili e si applica il criterio sussidiario, con attivo accertato per 197.400 euro e passivo per 863.500 euro, lo sbilancio è di 666.100 euro: ancora peggio. È il motivo per cui la contabilità ordinata, nei profili di crisi, è la prima forma di difesa patrimoniale personale.

I rischi specifici

Il rischio principale è il sequestro conservativo sui beni personali in via cautelare, che può arrivare prima ancora della decisione di merito e paralizzare il patrimonio familiare per anni. Il secondo è la solidarietà: l’azione si dirige normalmente contro tutti gli amministratori in carica nel periodo rilevante, compreso l’amministratore di fatto e chi ha ricoperto la carica solo formalmente. Il terzo è l’estensione all’organo di controllo, dove presente, con dinamiche di regresso che complicano ogni trattativa transattiva.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci la sequenza temporale con precisione documentale: verbali, bilanci, comunicazioni. Le date sono il campo di battaglia.
  2. Individua e documenta gli elementi di fatto che legittimano un criterio liquidatorio diverso da quello presuntivo: la Cassazione ammette espressamente questa possibilità.
  3. Recupera la documentazione degli assetti, anche informale: organigrammi, budget, report di tesoreria, verbali di monitoraggio. Serve a dimostrare che il monitoraggio c’era.
  4. Non affrontare separatamente il fronte societario e quello personale, perché ciò che dichiari in uno diventa prova nell’altro.
  5. Valuta con freddezza l’ipotesi transattiva, mettendo a confronto l’esposizione presuntiva con il costo e la durata di una difesa integrale.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, sent. 18 luglio 2025, n. 20150 ha affermato che, accertata la responsabilità degli amministratori per il mancato rispetto del dovere di gestione conservativa, il danno può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello di apertura della procedura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. In precedenza, Cass. civ. n. 8069/2024 aveva chiarito che i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — attengono a una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della norma, salvo che siano dedotti elementi di fatto che legittimino un criterio liquidatorio più aderente al caso concreto. Sul piano applicativo, il Tribunale di Bari, ordinanza 24 aprile 2025, n. 1981/2025 ha precisato che il criterio dei netti patrimoniali è alternativo e non cumulabile con la determinazione analitica del danno, sicché non è possibile sommare al differenziale i danni derivanti da singole condotte che si sostanzino nella prosecuzione dell’attività caratteristica.

Tre bilanci, tre esiti

Stesso problema — un debito complessivo che l’impresa non riesce più a servire — applicato a tre profili diversi. Numeri alla mano, ecco che cosa cambia.

Primo bilancio: SRL sotto soglia. Attivo medio triennale 118.400 euro, ricavi 164.200 euro, debiti 327.800 euro. Tutti e tre i parametri dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII sono rispettati: è impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Attiva la composizione negoziata: diritto di segreteria 252 euro; compenso dell’esperto calcolato per scaglioni tra 4.184 e 6.276 euro, ridotto del 40 per cento perché i creditori partecipanti sono quattro, e quindi riportato al minimo legale di 4.000 euro. Le voci quantificate dalla norma ammontano a 4.252 euro. Se il percorso non prosegue perché mancano prospettive concrete, l’esperto viene liquidato tra 500 e 5.000 euro. Esito: il costo determinato per legge è contenuto, e la variabile decisiva diventa lo stato delle scritture contabili.

Secondo bilancio: SRL con attivo medio. Attivo medio triennale 742.300 euro, passivo 1.186.400 euro di cui 386.000 verso Erario e INPS, ventotto creditori partecipanti. Compenso base dell’esperto tra 9.211,50 e 13.938,40 euro; con l’aumento del 25 per cento per il numero dei partecipanti si sale tra 11.514,38 e 17.423 euro; più 252 euro di diritti di segreteria. Se le trattative si chiudono con l’accordo dell’art. 23, comma 1, il comma 6 raddoppia il compenso. Se invece si arriva alla liquidazione giudiziale, la sola componente supplementare sul passivo accertato di 1.186.400 euro oscilla tra circa 817 e circa 5.845 euro, più la percentuale sull’attivo realizzato e 851 euro di contributo. Esito: il compenso dell’esperto è la voce più alta del percorso negoziale, ma è l’unica delle due strade in cui l’impresa continua a produrre reddito mentre la si percorre.

Terzo bilancio: SRL con azienda vendibile. Attivo medio triennale 1.340.700 euro, trentadue creditori partecipanti, ramo d’azienda ceduto con autorizzazione ex art. 22 CCII a 340.000 euro. Compenso base tra 11.351,75 e 17.465,01 euro; aumento del 25 per cento per i partecipanti; ulteriore 10 per cento per la vendita del complesso aziendale: si arriva tra 15.608,66 e 24.014,39 euro, oltre ai 252 euro di segreteria. In liquidazione giudiziale, lo stesso compendio si sarebbe verosimilmente realizzato a valori sensibilmente inferiori, con dispersione dell’avviamento. Esito: qui il compenso più alto è quello che accompagna il realizzo più alto, e il confronto corretto non è tra due preventivi ma tra due valori di realizzo.

Il filo che unisce le tre simulazioni è questo: le voci quantificate dalla legge crescono con l’attivo, mentre il beneficio della procedura cresce con il valore salvabile. Chi ha poco attivo paga poco ed è protetto dai minimi di legge; chi ha molto attivo paga di più ma ha molto di più da difendere. Il profilo in cui il conto è sempre e comunque il peggiore è uno solo: quello di chi non fa nulla.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno appartiene a un profilo puro. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.

Sotto soglia con garanzie personali. È la combinazione più comune tra le micro-SRL. La società accede al sovraindebitamento con costi degli organi determinati dal D.M. 202/2014; tu, come garante, resti esposto e devi valutare una tua procedura personale, con contributo unificato in misura fissa di 98 euro per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e compensi OCC autonomi. Le due procedure non si fondono: vanno coordinate nei tempi, perché il risultato ottenuto sul debito societario incide, per accessorietà, sulla misura della tua esposizione residua. Errore tipico: chiudere prima la procedura personale e poi scoprire che il debito garantito era ancora contestabile.

Attivo medio con azienda parzialmente vendibile. Hai un ramo sano e uno che perde. Qui la scelta è chirurgica: cedere il ramo sano con autorizzazione ex art. 22 CCII e gestire in liquidazione il resto. Sul piano dei costi, la cessione attiva l’aumento del 10 per cento sul compenso dell’esperto, ma consente di realizzare il ramo sano a valore di funzionamento anziché a valore di realizzo forzato. La complicazione, in questo caso, è la ripartizione dei debiti tra i rami e la sorte dei contratti di lavoro, che richiede il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali: ricorda che lavoratori e rappresentanze sindacali non entrano nel conteggio dei creditori ai fini degli aumenti percentuali, ma all’esperto spettano 100 euro per ogni ora di presenza documentata.

Amministratore garante di una società già insolvente. È la combinazione più pesante: subisci contemporaneamente l’escussione delle garanzie e l’eventuale azione di responsabilità. Le due esposizioni non si compensano e non si escludono, ma si influenzano: una transazione con la banca garantita riduce l’esposizione da fideiussione ma non tocca l’azione del curatore, mentre la ricostruzione contabile serve a entrambi i fronti. In questi casi la sequenza delle mosse conta più del loro contenuto.

Impresa che ha già tentato una composizione negoziata. Se hai già percorso il tentativo e le trattative non sono andate a buon fine, non puoi contare su una nuova fase protettiva per lo stesso stato di crisi: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025, ha escluso questa possibilità in una lettura dell’art. 8 CCII orientata a impedire l’uso dilatorio dello strumento. Il costo di un secondo tentativo mal preparato non è solo economico: è la perdita della protezione quando servirà.

Società del gruppo. Se la tua SRL fa parte di un gruppo e la composizione negoziata è condotta in modo unitario ai sensi dell’art. 25, il compenso dell’esperto designato si determina tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. Non si somma, quindi, l’attivo consolidato: si guarda impresa per impresa, con i limiti complessivi minimo di 4.000 e massimo di 400.000 euro che restano fermi.

Il confronto tra profili

La tabella riassume, per ciascun profilo, ciò che determina davvero il conto finale. Va letta tenendo presente che gli importi indicati sono quelli fissati o parametrati dalla legge, non quotazioni professionali.

AspettoSRL sotto sogliaAttivo medioCon garantiAzienda vendibileVerso liquidazioneAmministratore esposto
Norma dei compensi degli organiD.M. 202/2014 (OCC)Art. 25-ter CCIIArt. 25-ter + D.M. 202/2014Art. 25-ter CCIID.M. 30/2012Non applicabile
Voce quantificata più rilevanteMinimo legale 4.000 €Scaglioni su attivoDoppio binarioScaglioni + 10% vendita% su attivo realizzato + supplementare su passivoDanno ex art. 2486 c.c.
Diritto di segreteria / contributo252 €252 €252 € + 98 € (proc. personale)252 €851 € (art. 13, c. 5)Contributo del giudizio
Correttivo che pesa di più−40% se ≤5 creditori+25% / +35% per creditoriNessuna estensione protezione ai garanti+10% per vendita aziendaAttivo realizzato, non di inventarioInversione onere della prova
Rischio principaleImmobilismoRevoca affidamentiAggressione patrimonio personaleDegrado del valore nel tempoAzione di responsabilitàSequestro conservativo
Leva più efficaceVerifica delle soglieMisure protettiveCoordinamento delle due strategieAutorizzazione ex art. 22 CCIITempestivitàRicostruzione contabile

Le domande trasversali

Se cambio profilo durante il percorso, che cosa succede ai costi già sostenuti? È l’ipotesi più frequente: si parte con la composizione negoziata e si finisce in concordato semplificato o in liquidazione. Le voci già maturate restano dovute e non si “trasferiscono” alla procedura successiva; per il compenso dell’esperto vale la prededucibilità sancita dall’art. 25-ter, comma 12. Per i crediti professionali liberi, invece, il regime dipende dall’art. 6 CCII e dall’accertamento del collegamento funzionale, che la Cassazione richiede sia verificato in concreto e valutato ex ante.

Posso concordare il compenso dell’esperto per avere certezza fin dall’inizio? Non nei primi centoventi giorni: l’art. 25-ter, comma 11, dichiara nullo l’accordo che intervenga prima di centoventi giorni dalla data di convocazione, salvo che le trattative si concludano prima. In mancanza di accordo il compenso è liquidato dalla commissione di nomina ed è a carico dell’imprenditore.

Devo pagare tutto subito? No. L’esperto può chiedere un acconto solo dopo almeno sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico, e comunque in misura non superiore a un terzo del presumibile compenso finale, tenuto conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata.

Se l’esperto conclude che non ci sono prospettive, ho buttato via i soldi? Il compenso in quel caso è liquidato nella forbice ridotta tra 500 e 5.000 euro. Ma soprattutto: quella relazione ha un valore documentale che ti serve nella fase successiva, perché attesta che hai tentato la strada del risanamento nel momento in cui era ancora praticabile. In una prospettiva di responsabilità dell’organo amministrativo, è un elemento tutt’altro che secondario.

Il costo cambia se sono io a chiedere le misure protettive? Le misure protettive non incidono sul compenso dell’esperto, che si calcola sull’attivo. Comportano però i costi del procedimento davanti al tribunale e richiedono un impianto documentale robusto, perché la loro conferma non è automatica: la giurisprudenza richiede la dimostrazione della concretezza del risanamento.

Se sto già trattando in agosto, i termini corrono? I termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Le trattative negoziali, invece, non conoscono ferie: i termini della composizione negoziata e le scadenze fiscali e contributive seguono le loro regole. Verificare quale termine ricade in quale regime è un passaggio da non improvvisare.

La giurisprudenza profilo per profilo

Per le imprese sotto soglia e le procedure minori. Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. I civile, 12 giugno 2025: nella liquidazione controllata con nomina di un liquidatore diverso dall’OCC, la determinazione dei compensi ha natura unitaria e va condotta secondo criteri omogenei sia in sede di anticipazione sia in sede di liquidazione finale, con le conseguenti implicazioni in punto di prededuzione. Rilevanza: su attivi ridotti, l’impostazione del compenso determina quanta parte del ricavato resta distribuibile ai creditori.

Per le imprese con attivo medio in composizione negoziata. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30109/2025: nella valutazione delle misure richieste in ambito di composizione negoziata rileva la dimostrazione, attraverso la relazione dell’esperto e la documentazione a supporto, della concretezza delle prospettive di risanamento e della convenienza per i creditori. Rilevanza: la protezione si ottiene con un piano documentato, non con la sola manifestazione di intenti. Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025: non è ammessa una nuova fase protettiva mediante una seconda composizione negoziata relativa al medesimo stato di crisi, secondo una lettura dell’art. 8 CCII che mira a impedire l’uso dilatorio dello strumento. Rilevanza: la protezione è una risorsa consumabile.

Per gli imprenditori con garanzie personali. Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026: le misure protettive non si estendono ai fideiussori e non impediscono agli istituti di credito di effettuare le segnalazioni in Centrale Rischi, perché la protezione riguarda il patrimonio del debitore e non può tradursi in un’alterazione della trasparenza informativa del sistema. Rilevanza: la posizione del garante richiede una strategia autonoma e parallela. Tribunale di Palermo, Sez. IV, ordinanza 9 maggio 2026: l’inibizione della prosecuzione di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo all’immobile in cui si esercita l’impresa è misura protettiva ex art. 2, comma 1, lettera p), e art. 18 CCII, non misura cautelare ex art. 19. Rilevanza: conferma la lettura funzionale della protezione, ancorata al patrimonio dell’impresa.

Per chi punta alla cessione dell’azienda. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641: il giudizio del tribunale sugli esiti della composizione negoziata non si esaurisce nella verifica della ritualità formale e della completezza documentale, ma investe i profili di legalità sostanziale, con apprezzamento delle condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta dagli artt. 25-sexies e 39 CCII. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353: ribadisce il medesimo principio. Cass. civ., ord. n. 623/2026: il tribunale deve accertare che la composizione negoziata sia stata condotta con correttezza e buona fede, con coinvolgimento dell’intera platea dei creditori e reale esplorazione delle alternative, e che proposta e piano non risultino implausibili. Rilevanza: la relazione finale dell’esperto deve documentare trattative effettive, e questo innalza l’onere motivazionale del debitore.

Per chi si avvia alla liquidazione. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 marzo 2025, n. 6059: la prededuzione del credito professionale presuppone un accertamento concreto della funzionalizzazione della prestazione, valutata ex ante, quanto al contributo con inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato; è viziato il provvedimento che riconosca la prededuzione in via automatica. Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187: individua i presupposti della consecuzione tra procedure ai fini dell’ammissione al passivo in prededuzione del credito dei professionisti incaricati per l’accesso a un concordato poi revocato. Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093: pronuncia di riferimento sulla prededucibilità dei crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore poi dichiarato fallito, all’origine dell’attuale impostazione restrittiva. Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025: ricostruisce il combinato disposto degli artt. 6 e 46 CCII in tema di crediti legalmente sorti durante la procedura per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. Rilevanza: tutte convergono nel segnalare che la prededuzione non si presume mai.

Per gli amministratori esposti ad azioni di responsabilità. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 luglio 2025, n. 20150: il danno può essere determinato in base ai debiti indebitamente assunti nel periodo tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e l’apertura della procedura, a prescindere dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Cass. civ. n. 8069/2024: i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. costituiscono valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e si applicano anche ai giudizi pendenti, salvo che siano dedotti elementi di fatto che legittimino un criterio più aderente al caso concreto. Cass. civ. n. 10413 del 17 aprile 2024: si colloca nel medesimo percorso interpretativo sulla liquidazione del danno da gestione non conservativa. Tribunale di Bari, ordinanza 24 aprile 2025, n. 1981/2025: il criterio dei netti patrimoniali è alternativo e non cumulabile rispetto alla determinazione analitica, sicché non possono sommarsi al differenziale i danni da singole condotte che si sostanziano nella prosecuzione dell’attività caratteristica. Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026: valorizza l’art. 2086, comma 2, c.c. come parametro sostanziale di responsabilità, individuando nella sistematica inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili un fattore determinante nella produzione del danno. Tribunale di Venezia, decreto 26 agosto 2025: in presenza di carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può chiedere la nomina di un ispettore. Rilevanza: gli assetti adeguati non sono un adempimento formale, sono la prima difesa patrimoniale dell’amministratore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, le attività che lo Studio svolge su ciascuno dei profili descritti.

  1. Calcoliamo il compenso dell’esperto prima che tu depositi l’istanza, ricostruendo l’attivo medio triennale ai sensi dell’art. 25-ter, comma 9, e applicando gli scaglioni e i correttivi per numero di creditori: sai il perimetro del costo prima di impegnarti, non dopo.
  2. Verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII confrontando i tre parametri sui tre esercizi antecedenti, per stabilire se la strada è quella degli strumenti di sovraindebitamento o quella delle procedure ordinarie.
  3. Ricostruiamo la contabilità e la situazione economico-patrimoniale da depositare con l’istanza, insieme ai commercialisti dello staff, perché senza quel documento nessuna procedura parte e nessun costo è prevedibile.
  4. Redigiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive con l’impianto documentale che la giurisprudenza richiede per la conferma, e gestiamo il procedimento davanti al tribunale.
  5. Per gli imprenditori con garanzie personali, esaminiamo i testi delle fideiussioni clausola per clausola, verifichiamo i termini dell’art. 1957 c.c. e impostiamo la strategia personale in parallelo a quella societaria.
  6. Per chi ha un’azienda vendibile, predisponiamo l’istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII al trasferimento con esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori, e seguiamo la trattativa con l’acquirente.
  7. Verifichiamo i presupposti della transazione fiscale in sede negoziale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, con il supporto dei professionisti dello staff specializzati in materia tributaria.
  8. Contestiamo la liquidazione del compenso degli organi quando le percentuali sono state applicate a basi di calcolo errate, a partire dalla distinzione tra attivo realizzato e valore di inventario.
  9. Per gli amministratori convenuti in azioni di responsabilità, ricostruiamo le date rilevanti e individuiamo gli elementi di fatto che legittimano un criterio liquidatorio diverso da quello presuntivo dell’art. 2486, comma 3, c.c.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva impostata il primo giorno.

Su questo terreno le abilitazioni contano, perché il Codice assegna funzioni riservate a professionisti iscritti in elenchi specifici. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

È quest’ultima abilitazione a pesare in modo particolare sul tema di questa guida: essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il meccanismo dell’art. 25-ter CCII — come si determina la base di calcolo, quali correttivi si applicano, quando l’accordo sul compenso è nullo, quando spetta l’acconto — e quindi saper anticipare il costo di una composizione negoziata prima di attivarla, invece di scoprirlo alla liquidazione. A questa si affianca la continuità della difesa fino all’ultimo grado garantita dalla qualifica di cassazionista, che conta soprattutto nei profili in cui la crisi societaria si trasforma in contenzioso personale dell’amministratore.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: nella crisi d’impresa la separazione tra il numero e la norma non funziona, perché la base di calcolo di un compenso, la ricostruzione di un patrimonio netto e la qualificazione di un credito in prededuzione sono operazioni che stanno contemporaneamente in bilancio e in tribunale.

In conclusione

Il primo passo non è chiedere quanto costa: è capire in quale profilo si trova la tua società. Perché la stessa domanda — “quanto costa gestire questa crisi?” — ha risposte che differiscono di un ordine di grandezza a seconda che tu sia sotto soglia o sopra, che tu abbia firmato garanzie o no, che l’azienda sia ancora vendibile o soltanto liquidabile. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che hai sentito raccontare da un collega che si trovava in una situazione diversa dalla tua.

E c’è una cosa che vale per tutti i profili, senza eccezione: il costo che cresce sempre, in ogni scenario, è quello del tempo che passa. Sanzioni e interessi che maturano, valore aziendale che si degrada, patrimoni netti che si allontanano, protezioni che si consumano.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché ne possiede le abilitazioni specifiche: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 colloca l’Avvocato all’interno del meccanismo che il Codice pone al centro della gestione della crisi, mentre l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC coprono il versante delle imprese sotto soglia e dei garanti persone fisiche. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre le due componenti che formano il passivo di quasi ogni SRL in difficoltà, e la qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva regga fino all’ultimo grado di giudizio.

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