Come Bloccare Il Pignoramento Del Conto Corrente Da Parte Dei Fornitori?

Quando un fornitore rimasto insoluto arriva a pignorare il conto corrente, la domanda che il debitore si pone è una sola: si può fermare?

La risposta non si trova leggendo il codice di procedura civile. Gli articoli 543 e seguenti descrivono un meccanismo, non una difesa: dicono come il creditore aggredisce il credito che il debitore vanta verso la banca, non cosa resta al debitore per reagire. Il perimetro reale delle difese — quali somme sono intoccabili, entro quale momento si può ancora pagare per liberare il conto, quali errori del creditore fanno cadere l’intero pignoramento, cosa succede se la banca tace o dichiara male — è stato costruito dalle Corti, sentenza dopo sentenza, e negli ultimi tre anni è stato ridisegnato in più punti.

Questa guida non è un riassunto della legge. È la mappa delle decisioni che devi conoscere se un fornitore ti ha bloccato il conto, tradotte una per una in conseguenze pratiche: cosa cambia per te, cosa puoi ancora fare, entro quando. Parliamo esclusivamente di pignoramenti promossi da creditori privati — fornitori, aziende di somministrazione, appaltatori, società di leasing operativo, cessionari di crediti commerciali — e non di procedure esattoriali, che seguono regole proprie.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione che riguarda la struttura stessa del problema. Il pignoramento presso terzi si combatte con gli strumenti dell’opposizione: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, reclamo, e quando serve ricorso in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea difensiva impostata davanti al giudice dell’esecuzione può essere portata avanti dallo stesso professionista fino all’ultimo grado di giudizio, senza il passaggio di consegne che spesso spezza la coerenza di una strategia. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: il conto corrente è un rapporto bancario, e leggere correttamente un saldo, un affidamento, una linea autoliquidante o la natura degli accrediti richiede competenze che non sono solo processuali.

📩 Se il tuo conto è già bloccato, ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili: scrivici adesso allo Studio Monardo per una valutazione immediata della tua posizione — tutti i riferimenti per contattarci si trovano in fondo a questa pagina.


La base normativa: quattro articoli e un meccanismo

Prima di leggere le sentenze occorre sapere su cosa si sono pronunciate. La struttura di legge è semplice nella sua ossatura e complicata nei dettagli, ed è proprio nei dettagli che si è concentrato il contenzioso.

Il fornitore che vuole pignorare il conto deve avere un titolo esecutivo — nella pratica quasi sempre un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, più raramente una sentenza di condanna o una scrittura privata autenticata — e deve avergli fatto precedere un atto di precetto, cioè l’intimazione formale a pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni. Solo dopo può notificare l’atto di pignoramento presso terzi, che l’articolo 543 c.p.c. impone di notificare tanto al debitore quanto al terzo pignorato, cioè la banca.

Da quel momento scatta l’effetto che il debitore percepisce concretamente: la banca deve custodire le somme. L’articolo 546 c.p.c. fissa il perimetro di questo obbligo, e il perimetro non coincide con l’intero saldo: il terzo è tenuto a vincolare le somme nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. Se il precetto intima 40.000 euro, il vincolo legittimo arriva a 60.000 euro, non oltre. Tutto ciò che eccede resta nella disponibilità del correntista, e la banca che blocca l’intero saldo sta applicando una prassi prudenziale, non un obbligo di legge.

L’articolo 545 c.p.c. individua i crediti impignorabili e, all’ottavo comma, detta la regola specifica per le somme che finiscono su un conto corrente: stipendi, salari, indennità di fine rapporto, pensioni e assegni di quiescenza accreditati sul conto intestato al debitore sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è anteriore al pignoramento, mentre se l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo si applicano i limiti ordinari del quinto.

Gli articoli 547, 548 e 549 disciplinano la posizione della banca: la dichiarazione del terzo, cosa accade se manca, come si accerta l’obbligo quando la dichiarazione è contestata. L’articolo 553 regola l’assegnazione, cioè l’atto finale con cui il giudice attribuisce al fornitore le somme e chiude la partita.

A questa struttura la riforma Cartabia e il decreto correttivo hanno aggiunto due scadenze che gravano sul creditore e che si sono rivelate, nella pratica, le più insidiose per chi procede: l’iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla consegna dell’atto notificato, a pena di inefficacia, e la notifica al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza, con contestuale deposito dell’avviso nel fascicolo dell’esecuzione, anche qui a pena di inefficacia. La norma aggiunge che, in ogni caso, se quell’avviso non viene notificato gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

Sul versante delle difese, tre sono gli strumenti: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che contesta il diritto del fornitore di procedere; l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che contesta la regolarità formale degli atti e va proposta entro venti giorni; la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., che non contesta nulla ma sostituisce al bene pignorato una somma di denaro. A queste si affianca la sospensione ex art. 624 c.p.c., che il giudice dell’esecuzione può disporre in presenza di gravi motivi quando è stata proposta opposizione.

Un’ultima avvertenza sui termini: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, e va calcolata con attenzione perché in questa materia i termini sono brevi e perentori.


Il nucleo stabile: cosa i giudici ripetono da anni

Prima di affrontare le zone grigie conviene fissare ciò su cui la giurisprudenza non discute più. Sono tre principi, e ciascuno ha una ricaduta diretta sul modo in cui si imposta la difesa.

Il primo: il pignoramento colpisce il credito del debitore verso la banca, non “il conto”

Sembra una sottigliezza lessicale ed è invece il fondamento di quasi tutte le difese possibili. L’oggetto dell’espropriazione non è il conto corrente come entità, ma il diritto di credito che il correntista vanta verso l’istituto. Ne discende che tutto ciò che limita, riduce o esclude quel credito limita, riduce o esclude il pignoramento: la contitolarità con un terzo, la natura degli accrediti, l’esistenza di un affidamento che rende il saldo negativo, la prescrizione del credito sottostante.

La Suprema Corte ha chiarito che il perimetro di ciò che il creditore aggredisce non può essere ampliato in corso d’opera: con la sentenza n. 1170 del 2022 la Cassazione ha affermato che il creditore può estendere l’oggetto del giudizio soltanto estendendo ritualmente il pignoramento, con intervento notificato al debitore e al terzo. Il principio, calato nella pratica, significa che il fornitore resta prigioniero di ciò che ha scritto nel proprio atto: non può recuperare in udienza ciò che ha sbagliato a indicare nel pignoramento.

Il secondo: la banca è un soggetto passivo, non un alleato del creditore

Il terzo pignorato non ha interesse alla lite tra fornitore e debitore. È tenuto a un obbligo di custodia e a una dichiarazione veritiera, e la sua posizione processuale è delimitata con precisione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28926 del 18 ottobre 2023, ha stabilito che il terzo che abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non può poi contestare, in sede di opposizione agli atti esecutivi, l’esistenza del credito assegnato: può soltanto dedurre che il giudice ha interpretato erroneamente la sua dichiarazione, ritenendola positiva quando non lo era. Sulla stessa linea si colloca la pronuncia n. 13223 del 2024, che ribadisce come lo spazio di contestazione del terzo, dopo l’assegnazione, sia limitato all’errata lettura della dichiarazione e non si estenda al merito del credito.

Il rovescio della medaglia è che il silenzio della banca non è neutro. Con l’ordinanza n. 31354 del 1° dicembre 2025 la Sezione Terza ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi con cui il terzo pignorato, che consapevolmente non aveva reso la dichiarazione e, pur regolarmente citato, non era comparso all’udienza prevista dall’art. 548 c.p.c., pretendeva poi di contestare l’esistenza del credito. Chi tace quando la legge gli impone di parlare non può riaprire il discorso dopo l’assegnazione.

Il terzo: il “non contestato” ha bisogno di un credito identificabile

Il meccanismo dell’art. 548 c.p.c. — la cosiddetta ficta confessio — funziona così: se il terzo non rende la dichiarazione, il giudice fissa una nuova udienza, l’ordinanza va notificata al terzo almeno dieci giorni prima, e se il terzo non compare neppure allora il credito si considera non contestato. Ma questo automatismo non è incondizionato. Con la sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024 la Cassazione ha affermato che, se l’atto di pignoramento non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, non può formarsi alcuna ficta confessio e occorre procedere all’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.: il meccanismo opera solo quando l’allegazione del creditore consente di identificare compiutamente il credito.

Il rigore vale anche sulla forma della dichiarazione. Con l’ordinanza n. 16005 del 7 giugno 2023 la Corte ha ritenuto operante il meccanismo del non contestato in un caso in cui il terzo aveva reso la dichiarazione via telefax, dunque con modalità non conforme.

La traduzione pratica di questo terzo principio è la più importante per chi si difende: un atto di pignoramento generico, che non specifica quale rapporto bancario aggredisce e per quale importo, è un atto fragile. Il fornitore che scrive “ogni somma comunque dovuta al debitore” senza ulteriore specificazione consegna al debitore un argomento che la Cassazione ha già validato.


Prima questione aperta: quali euro sul conto sono davvero aggredibili

La questione

Il conto è bloccato per intero, ma sopra ci sono lo stipendio del mese scorso, l’accredito della pensione, forse un assegno per i figli, forse i primi incassi dell’attività. Il debitore si chiede: il fornitore può prendere tutto? E se no, chi decide cosa resta?

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto di partenza è l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c., che ha superato il principio della cosiddetta confusione, per cui il denaro accreditato in conto perdeva ogni traccia della sua origine. La giurisprudenza ha spiegato con chiarezza il funzionamento del doppio binario: le somme di natura retributiva o pensionistica accreditate prima del pignoramento sono aggredibili solo per l’eccedenza rispetto al triplo dell’assegno sociale, mentre quelle accreditate alla data o dopo il pignoramento restano soggette ai limiti ordinari, in primis il quinto. In entrambi i casi, ciò che eccede quei limiti torna nella piena disponibilità del debitore ed è pignorabile.

Che si tratti di una tutela di rango costituzionale, e non di un tecnicismo derogabile, lo conferma la pronuncia n. 35868 del 10 settembre 2024, secondo cui i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. operano in ragione del proprio fondamento costituzionale e la verifica della loro osservanza non può essere rinviata a fasi successive del procedimento. La protezione va fatta valere subito, davanti al giudice dell’esecuzione, non “dopo”.

Va però sgombrato il campo da un equivoco frequente. La tutela riguarda le somme di natura retributiva o pensionistica, non il saldo in quanto tale. Lo ha ricordato la giurisprudenza di merito in un caso emblematico deciso dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 3559 del 18 giugno 2024, dove il conto era alimentato da fonti diverse — stipendio, assegno unico, versamenti in contanti — e il giudice ha riconosciuto l’impignorabilità limitatamente all’ultima retribuzione e all’ultimo accredito dell’assegno unico, oltre al diritto della debitrice di trattenere quanto eccedente il triplo dell’assegno sociale, respingendo la pretesa di estendere la protezione all’intero saldo. Il principio affermato è netto: l’impignorabilità assoluta dell’assegno unico non si estende automaticamente al saldo complessivo del conto su cui viene accreditato.

Un ulteriore chiarimento riguarda i pignoramenti risalenti. Con la pronuncia n. 10540 del 2024 la Cassazione ha ricordato che il trattamento pensionistico versato su conto corrente e pignorato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 resta soggetto all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, con la conseguenza che le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici. La tutela dell’ottavo comma, in altre parole, non retroagisce.

Cosa significa per te

La prima cosa da fare quando il conto viene bloccato non è scrivere al giudice: è procurarsi l’estratto conto e ricostruire, movimento per movimento, l’origine di ogni euro presente al momento della notifica. La difesa sulle somme impignorabili si vince con la documentazione bancaria, non con le affermazioni. Buste paga, cedolini pensione, provvedimenti che dispongono l’assegno unico, tracciabilità degli accrediti: è questo il materiale che consente di chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del vincolo e lo svincolo immediato delle somme protette.

C’è poi un profilo che riguarda il rapporto bancario in sé e che sfugge a chi guarda solo al processo esecutivo. Se il conto è affidato, il saldo contabile può essere positivo mentre il saldo disponibile dipende dall’utilizzo del fido: in questo caso il credito del correntista verso la banca può essere inesistente, e con esso il pignoramento resta privo di oggetto. È il tipo di verifica per cui lo Studio Monardo mette a disposizione, accanto alla competenza processuale del cassazionista, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché distinguere un saldo attivo reale da una disponibilità derivante da apertura di credito richiede la lettura tecnica del contratto e degli estratti, non una lettura del solo fascicolo esecutivo.


Seconda questione aperta: conto cointestato e conto dell’impresa

La questione

Il conto pignorato è cointestato con il coniuge, con un figlio o con un socio. Oppure è il conto operativo dell’impresa, quello su cui transitano gli incassi che servono a pagare gli altri fornitori e gli stipendi. In entrambi i casi la domanda è la stessa: il fornitore può prendere anche ciò che non appartiene al suo debitore?

Cosa hanno deciso i giudici

Sulla cointestazione la giurisprudenza è consolidata e articolata su due piani. Verso la banca, gli intestatari sono creditori solidali ai sensi dell’art. 1854 c.c., e questo spiega perché l’istituto, ricevuta la notifica, tende a bloccare il saldo senza distinzioni. Nei rapporti interni tra cointestatari opera invece l’art. 1298 c.c., in forza del quale le quote si presumono uguali salvo prova contraria.

La formulazione più utilizzata è quella dell’ordinanza n. 11375 del 2019: la cointestazione, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto e l’eguaglianza delle parti di ciascuno, ma si tratta di presunzione che comporta soltanto l’inversione dell’onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, da chi deduca una situazione giuridica diversa. Nello stesso senso, in precedenza, la sentenza n. 4327 del 29 aprile 1999 e la pronuncia n. 4496 del 24 febbraio 2010, quest’ultima riferita al deposito di titoli in amministrazione cointestato tra coniugi.

Il passaggio decisivo, però, è quello della pronuncia n. 26991 del 2 dicembre 2013: ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato deriva dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l’altro possa avanzare diritti su quel saldo nei rapporti interni. Tradotto: se dimostri che quel denaro è tuo e non del debitore, la quota aggredibile non è il cinquanta per cento, è zero.

Quanto agli strumenti, il cointestatario estraneo al debito non è privo di tutela. La Cassazione, con la sentenza n. 2868 del 6 febbraio 2020, ha ritenuto ammissibile nell’espropriazione presso terzi l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., proposta da un soggetto estraneo al procedimento e diverso dal terzo pignorato. Accanto a questa strada esiste la via più rapida dell’istanza al giudice dell’esecuzione perché riduca il vincolo alla sola quota del debitore.

Per il conto dell’impresa il ragionamento cambia natura. Qui non c’è un terzo da proteggere: il conto è del debitore, e il problema non è l’appartenenza delle somme ma la sopravvivenza dell’attività. Il Codice della crisi offre risposte che il processo esecutivo da solo non può dare: gli articoli 54 e 55 CCII disciplinano le misure protettive che, richieste dal debitore e concesse dal giudice, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, mentre nella composizione negoziata l’art. 18, comma 3, CCII consente all’imprenditore di chiedere che la protezione sia limitata a determinate iniziative o a determinati creditori. È essenziale sapere che nel sovraindebitamento non esiste alcun blocco automatico collegato al mero deposito del ricorso: la protezione presuppone un’istanza specifica e un provvedimento che la accolga, e l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata complessiva massima della protezione, comprensiva di proroghe e rinnovi.

Cosa significa per te

Se il conto è cointestato, la difesa si costruisce sull’origine dei flussi: stipendi accreditati da un solo intestatario, bonifici in entrata provenienti da rapporti riferibili a una sola persona, somme di provenienza successoria. Non serve una prova documentale assoluta: la giurisprudenza ammette che la presunzione paritaria sia superata anche con un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

Se il conto è quello dell’impresa, la domanda giusta non è “come sblocco questo pignoramento” ma “quanti altri fornitori stanno per fare la stessa cosa”. Un conto bloccato è quasi sempre il sintomo di una crisi di liquidità che il singolo giudizio di opposizione non risolve. È qui che il perimetro delle competenze conta: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e la valutazione su quale strada percorrere — resistere in sede esecutiva o attivare uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive — va fatta prima che i pignoramenti si moltiplichino, non dopo.


Terza questione aperta: quando è il creditore a perdere il pignoramento

La questione

Esiste un modo per far cadere il pignoramento senza discutere del debito? Sì, e negli ultimi anni è diventato il terreno più fertile per la difesa: gli adempimenti che la legge impone al fornitore procedente sono numerosi, hanno termini perentori e la sanzione è l’inefficacia dell’intero pignoramento.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo fronte è l’iscrizione a ruolo. Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3494 del 2025, ha precisato che la carenza dell’iscrizione a ruolo non costituisce un vizio dell’atto ma una causa sopravvenuta di inefficacia, da far valere con reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e non con l’opposizione. La distinzione non è teorica: sbagliare rimedio significa vedersi dichiarare inammissibile una difesa fondata nel merito.

Il secondo fronte, oggi il più produttivo, è l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. La norma impone al creditore di notificarlo al terzo entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento e di depositarlo, notificato, nel fascicolo dell’esecuzione: la mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 febbraio 2025 resa nel procedimento esecutivo n. 8289/2024 R.G.E., ha applicato la regola in modo rigoroso in un caso in cui il creditore aveva notificato l’avviso al debitore il 10 luglio 2024 e al terzo il 12 luglio 2024, ma lo aveva depositato nel fascicolo telematico solo il 18 luglio, mentre l’udienza era fissata per il 15 luglio: il giudice ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, rilevando che il termine è perentorio, non è sanabile con adempimento successivo e che il vizio è rilevabile d’ufficio.

Sulla stessa linea la Corte d’Appello di Milano, sezione terza, con la sentenza n. 1052 del 14 aprile 2025, ha confermato che entrambi gli adempimenti — la notifica e il deposito — sono sanzionati con l’inefficacia del pignoramento, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 630, commi 1 e 2, c.p.c., osservando che il dato testuale della norma riferisce il termine “entro la data dell’udienza” tanto alla notifica quanto al deposito.

Il terzo fronte riguarda il titolo esecutivo a monte. Nella stragrande maggioranza dei casi il fornitore procede su decreto ingiuntivo, e il decreto ingiuntivo non opposto è tutt’altro che inattaccabile quando la notifica è stata irregolare. La sentenza n. 15221 del 7 giugno 2025 ha ricostruito il rapporto tra i termini dell’art. 650 c.p.c., chiarendo che il termine di quaranta giorni del primo comma decorre dalla conoscenza effettiva del decreto irregolarmente notificato, mentre il termine finale di dieci giorni decorre dal primo atto di esecuzione diretto contro il debitore ingiunto — e non da un atto rivolto a soggetti terzi. Con l’ordinanza n. 29694 del 10 novembre 2025 la Corte è tornata sui presupposti di ammissibilità dell’opposizione tardiva, in un caso originato proprio da un precetto notificato sulla base di un decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione, precisando l’onere probatorio che grava sull’opponente: non basta dimostrare l’irregolarità della notifica, occorre dimostrare che proprio quel vizio ha impedito la tempestiva conoscenza. Con la pronuncia n. 19814 del 2025 è stato affermato che, se la notifica del decreto è nulla e viene rinnovata, la nuova notifica fa decorrere nuovamente il termine per l’opposizione.

Va detto con altrettanta chiarezza qual è il rovescio della medaglia, perché l’informazione onesta serve più della rassicurazione: l’ordinanza n. 18854 del 2025 ha ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto produce giudicato non solo sulla somma ingiunta, ma anche sui fatti costitutivi del credito e sulle eccezioni che non sono state sollevate. L’occasione per contestare la fornitura, la qualità della merce, la prescrizione o l’inadempimento del fornitore è il giudizio di opposizione: se la si perde, quelle difese non tornano più disponibili nel processo esecutivo.

Cosa significa per te

Il primo esame da fare su un pignoramento non riguarda il debito: riguarda le date. Data di consegna dell’atto notificato al creditore, data di iscrizione a ruolo, data dell’udienza indicata nell’atto, data di notifica dell’avviso al terzo, data di deposito dell’avviso nel fascicolo telematico. Un calendario ricostruito con precisione vale, in molti casi, più di un’articolata contestazione nel merito, perché l’inefficacia colpisce il pignoramento nella sua interezza e il conto torna libero.


L’ultima parola: l’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2026 e il confine temporale della conversione

Fra tutte le decisioni recenti, quella che incide più direttamente sulla domanda da cui siamo partiti — come si blocca il pignoramento — riguarda la conversione ex art. 495 c.p.c.

Il contesto

La conversione è lo strumento con cui il debitore chiede di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, oltre alle spese di esecuzione. Non si contesta nulla: si paga per liberare il bene. L’istanza richiede il deposito di almeno un sesto dell’importo complessivo e può essere presentata una sola volta, a pena di inammissibilità. Il decreto correttivo della riforma Cartabia, il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, è intervenuto per coordinare l’avvertimento contenuto nell’atto di pignoramento con il testo dell’art. 495, allineando il dato al deposito di un sesto.

La decisione

Con l’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2026 la Sezione Terza ha affermato che l’istanza di conversione deve essere proposta entro il termine stabilito dalla legge, cioè prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene espropriato, e che la tardività della presentazione, dopo l’emanazione dell’ordinanza di vendita, ne comporta l’inammissibilità. Il ragionamento della Corte tiene insieme due esigenze: la tutela del debitore, che deve poter evitare l’espropriazione pagando, e l’effettività della tutela del credito, che verrebbe vanificata se il debitore potesse arrestare la procedura in qualunque momento, anche dopo che il creditore ha ottenuto il provvedimento conclusivo.

Cosa cambia rispetto a prima

In termini di principio, poco: il testo dell’art. 495 c.p.c. già indicava quel confine. In termini pratici, moltissimo, perché nel pignoramento presso terzi il provvedimento che segna il punto di non ritorno è l’ordinanza di assegnazione, e l’ordinanza di assegnazione arriva presto — spesso alla prima udienza utile, quando la banca ha reso una dichiarazione positiva e nessuno ha sollevato contestazioni.

Ne deriva una conseguenza operativa che vale la pena scrivere senza giri di parole. Nel pignoramento del conto corrente la finestra per bloccare l’esecuzione pagando è la più stretta di tutte le espropriazioni: si apre con la notifica dell’atto e si chiude con l’assegnazione delle somme al fornitore. Chi aspetta l’udienza per decidere cosa fare, spesso scopre di aver già superato il termine.

Va aggiunto un profilo tecnico che merita prudenza e va valutato caso per caso: la rateizzazione fino a quarantotto mesi prevista dall’art. 495 c.p.c. è testualmente riferita all’ipotesi in cui le cose pignorate siano beni immobili o cose mobili, e la sua estensione all’espropriazione di crediti è questione dibattuta. Il che significa che nel pignoramento del conto la conversione va progettata, dal punto di vista finanziario, con ipotesi diverse da quelle valide per l’immobiliare.

Sul versante della sospensione, infine, due chiarimenti recenti delimitano il campo. La pronuncia n. 29477 del 2025 ha stabilito che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione non è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi — la strada è il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., come prevede l’art. 624, comma 2 — e in senso analogo, per la sospensione concordata, l’ordinanza n. 10867 del 24 aprile 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il rigetto dell’istanza ex art. 624-bis c.p.c. Ottenuta la sospensione, poi, la partita non è chiusa: con l’ordinanza n. 17661 del 30 giugno 2025 la Corte ha ribadito che se il giudizio di merito non viene introdotto o riassunto nel termine perentorio assegnato, il processo esecutivo si estingue — esito favorevole al debitore, ma che presuppone il rispetto rigoroso dei termini per l’introduzione del merito, il cui mancato rispetto in altre configurazioni processuali produce l’effetto opposto.


I principi calati su tre situazioni concrete

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come i principi visti finora si combinano su una linea temporale reale.

Prima ipotesi — il calendario del creditore

Un fornitore di materiali edili ottiene un decreto ingiuntivo per 47.300 euro, lo notifica, il decreto diventa esecutivo. Notifica il precetto e poi l’atto di pignoramento presso terzi, che viene consegnato al creditore in forma notificata il 4 marzo. L’udienza indicata nell’atto è fissata per il 19 maggio. La banca blocca il conto.

Sviluppo: il creditore iscrive a ruolo il 2 aprile, cioè al ventinovesimo giorno, rispettando il termine dei trenta giorni. Notifica però l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al terzo il 20 maggio, un giorno dopo l’udienza.

Esito: alla luce dell’orientamento seguito dal Tribunale di Roma il 7 febbraio 2025 e confermato dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1052 del 14 aprile 2025, il pignoramento è inefficace, l’inefficacia è rilevabile d’ufficio e gli obblighi del terzo cessano comunque alla data dell’udienza. Il conto torna libero senza che sia stato necessario discutere di un solo euro del debito. Se invece l’avviso fosse stato notificato il 16 maggio ma depositato nel fascicolo il 21 maggio, l’esito sarebbe identico: la norma sanziona anche il solo mancato deposito tempestivo.

Seconda ipotesi — il conto misto e la franchigia

Un artigiano riceve un pignoramento su richiesta di un fornitore di componentistica per un credito precettato di 12.800 euro. Sul conto, al momento della notifica, ci sono 4.910 euro, così composti: 1.780 euro di accredito della retribuzione della moglie cointestataria, 1.630 euro di accredito della propria pensione anticipata avvenuto il mese precedente, 1.500 euro di incassi dell’attività.

Sviluppo: il vincolo legittimo, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., non è l’intero saldo ma l’importo precettato aumentato della metà, cioè 19.200 euro — soglia superiore al saldo, quindi in questo caso l’intero importo è astrattamente vincolabile. Sulla composizione, però, incide l’art. 545, comma 8, c.p.c.: la pensione accreditata prima del pignoramento è aggredibile solo per l’eccedenza rispetto al triplo dell’assegno sociale. Assumendo un assegno sociale mensile di 538,69 euro — valore da verificare all’anno di riferimento, perché l’importo è rivalutato periodicamente — la franchigia è di 1.616,07 euro, superiore all’accredito pensionistico di 1.630 euro solo per 13,93 euro. Sulla retribuzione della moglie opera invece la presunzione paritaria dell’art. 1298 c.c., superabile con prova contraria secondo l’orientamento dell’ordinanza n. 11375 del 2019 e della pronuncia n. 26991 del 2013: se si dimostra con estratti conto e cedolini che quella somma proviene esclusivamente dalla cointestataria non debitrice, la quota aggredibile su quell’importo si azzera.

Esito: la contestazione documentata riduce l’aggredibile ai soli incassi dell’attività e a poche decine di euro sull’accredito pensionistico. Il conto non si sblocca per intero, ma si sblocca la parte che consente di continuare a vivere e a lavorare — risultato che dipende interamente dalla qualità della ricostruzione documentale depositata.

Terza ipotesi — la finestra della conversione

Una piccola società riceve il pignoramento di un fornitore per 23.400 euro di capitale, oltre interessi e spese. L’atto viene notificato alla banca l’8 settembre; l’udienza è fissata per il 14 novembre. La società non ha vizi formali da eccepire: il creditore ha rispettato tutti i termini, il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato e non opposto a suo tempo.

Sviluppo: non esistendo argomenti di opposizione, l’unica via per liberare il conto è la conversione ex art. 495 c.p.c. La somma complessiva da considerare comprende capitale, interessi, spese del creditore e spese dell’esecuzione: ipotizzando un totale di 28.900 euro, il deposito iniziale di un sesto ammonta a 4.816,67 euro. L’istanza va depositata prima che il giudice provveda sull’assegnazione, che nella specie potrebbe essere disposta già all’udienza del 14 novembre se la banca ha reso dichiarazione positiva.

Esito: istanza depositata il 30 ottobre, con il sesto versato, è tempestiva. Istanza depositata il 20 novembre, dopo l’ordinanza di assegnazione, è inammissibile secondo il principio affermato dall’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2026, e le somme risultano ormai attribuite al fornitore. Fra le due date corrono tre settimane: è tutto lo spazio decisionale disponibile. Va ricordato inoltre che l’istanza è proponibile una sola volta, il che rende irreversibile un errore nel calcolo della somma da sostituire.


Quadro sinottico delle decisioni citate

La tabella raccoglie i riferimenti utilizzati nel corso dell’analisi, con la questione decisa e la ricaduta pratica per chi subisce un pignoramento del conto promosso da un fornitore. È lo strumento da tenere sotto mano quando si legge un atto di pignoramento per la prima volta: a ogni riga corrisponde una verifica da fare sul proprio fascicolo.

Pronuncia (estremi)Questione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477 del 22 gennaio 2026Termine per l’istanza di conversioneL’istanza tardiva, dopo il provvedimento conclusivo, è inammissibileFissa il momento oltre il quale non si può più bloccare il pignoramento pagando
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31354 del 1° dicembre 2025Terzo che non dichiara e non compareInammissibile la sua successiva contestazione sull’esistenza del creditoIl silenzio della banca consolida la posizione del creditore
Cass. civ., ord. n. 29694 del 10 novembre 2025Presupposti dell’opposizione tardivaOnere probatorio a carico dell’opponente sull’ignoranza incolpevoleImpone di documentare il vizio di notifica, non solo di allegarlo
Cass. civ., n. 29477/2025Rimedio contro il rigetto della sospensioneNon impugnabile con opposizione agli atti esecutiviIndirizza al reclamo ex art. 669-terdecies
Cass. civ., ord. n. 19814/2025Notifica nulla del decreto ingiuntivo rinnovataLa rinnovazione fa decorrere di nuovo il termine per opporsiRiapre la difesa sul titolo a monte del pignoramento
Cass. civ., ord. n. 18854/2025Ampiezza del giudicato del decreto non oppostoCopre anche fatti costitutivi ed eccezioni non sollevateChiarisce cosa non è più contestabile in sede esecutiva
Cass. civ., ord. n. 17661 del 30 giugno 2025Estinzione dopo la sospensioneSenza introduzione del merito nei termini, il processo si estingueEsito liberatorio, ma condizionato al rispetto dei termini
Cass. civ., sent. n. 15221 del 7 giugno 2025Termini dell’opposizione tardiva ex art. 650I quaranta giorni decorrono dalla conoscenza effettivaDefinisce la finestra per attaccare il decreto ingiuntivo
Cass. civ., ord. n. 3494/2025Omessa iscrizione a ruoloCausa sopravvenuta di inefficacia, da far valere con reclamoIndividua il rimedio corretto, evitando l’inammissibilità
C. App. Milano, sez. III, sent. n. 1052 del 14 aprile 2025Avviso di iscrizione a ruoloNotifica e deposito entrambi sanzionati con l’inefficacia, rilevabile d’ufficioUno dei motivi di caducazione più frequenti nella pratica
Trib. Roma, sent. 7 febbraio 2025, proc. es. n. 8289/2024 R.G.E.Deposito tardivo dell’avvisoTermine perentorio, non sanabile; inefficacia ed estinzioneMostra l’applicazione concreta del calendario perentorio
Cass. civ., n. 35868 del 10 settembre 2024Fondamento dei limiti dell’art. 545 c.p.c.Operano in ogni fase, verifica non differibileConsente di far valere subito l’impignorabilità
Cass. civ., sent. n. 11864 del 2 maggio 2024Ficta confessio e credito non quantificatoSenza identificazione del credito serve l’accertamento ex art. 549Rende attaccabile il pignoramento genericamente formulato
Cass. civ., n. 13223/2024Contestazioni del terzo dopo l’assegnazioneAmmessa solo la deduzione di errata lettura della dichiarazioneDelimita ciò che la banca può ancora eccepire
Cass. civ., n. 10540/2024Pensione accreditata e pignoramenti anteriori al 2015Regime dei beni fungibili, senza tutela dell’ottavo commaChiarisce che la tutela non retroagisce
Trib. Torino, sent. n. 3559 del 18 giugno 2024Conto alimentato da fonti diverseL’impignorabilità non si estende all’intero saldoImpone la ricostruzione analitica degli accrediti
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28926 del 18 ottobre 2023Limiti dell’opposizione del terzoNon può contestare l’esistenza del credito assegnatoDefinisce il ruolo processuale della banca
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16005 del 7 giugno 2023Dichiarazione resa via telefaxModalità non conforme, opera il meccanismo del non contestatoSegnala il rigore formale sulla dichiarazione
Cass. civ., ord. n. 10867 del 24 aprile 2023Rigetto della sospensione concordataInammissibile il ricorso straordinario per cassazioneOrienta verso il rimedio corretto
Cass. civ., sent. n. 1170/2022Estensione dell’oggetto del pignoramentoServe un’estensione rituale notificata a debitore e terzoImpedisce ampliamenti in corso di procedura
Cass. civ., sent. n. 2868 del 6 febbraio 2020Tutela del terzo estraneoAmmissibile l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.Via processuale per il cointestatario non debitore
Cass. civ., ord. n. 11375/2019Presunzione di parità delle quoteSuperabile con presunzioni gravi, precise e concordantiConsente di ridurre o azzerare la quota aggredibile
Cass. civ., sent. n. 26991 del 2 dicembre 2013Saldo alimentato da un solo cointestatarioL’altro non può vantare diritti nei rapporti interniBase per lo svincolo integrale delle somme altrui
Cass. civ., n. 4496 del 24 febbraio 2010Deposito cointestato tra coniugiQuote presunte uguali salvo prova contrariaEstende il principio ai rapporti di deposito
Cass. civ., n. 4327 del 29 aprile 1999Rapporti interni tra depositantiApplicazione dell’art. 1298, comma 2, c.c.Precedente fondativo dell’orientamento

Dieci regole pratiche estratte dalle sentenze

Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano principi operativi che vale la pena isolare, perché sono ciò che resta quando si toglie il linguaggio tecnico.

  • Il calendario del creditore va ricostruito prima del merito: iscrizione a ruolo entro trenta giorni, avviso al terzo notificato e depositato entro la data dell’udienza, con inefficacia rilevabile anche d’ufficio.
  • Il rimedio giusto conta quanto la ragione: reclamo ex art. 630 c.p.c. per l’inefficacia sopravvenuta, opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni per i vizi formali, opposizione all’esecuzione per il diritto di procedere, reclamo ex art. 669-terdecies contro il provvedimento sulla sospensione.
  • Il vincolo bancario ha un tetto legale: l’importo precettato aumentato della metà, non l’intero saldo.
  • La natura degli accrediti si prova con i documenti: senza estratti conto e cedolini, la tutela dell’art. 545, comma 8, c.p.c. resta un’affermazione.
  • La franchigia del triplo dell’assegno sociale riguarda gli accrediti anteriori al pignoramento, mentre per quelli successivi valgono i limiti ordinari del quinto.
  • L’impignorabilità di una singola voce non contagia l’intero saldo, come ha mostrato la vicenda decisa dal Tribunale di Torino nel 2024.
  • Sul conto cointestato la presunzione paritaria è un punto di partenza, non di arrivo: si supera con presunzioni gravi, precise e concordanti, fino ad azzerare la quota aggredibile.
  • Un atto di pignoramento generico è un atto fragile, perché senza identificazione del credito non si forma la ficta confessio.
  • La conversione va decisa subito: la finestra si chiude con l’assegnazione e l’istanza è proponibile una sola volta.
  • Se il titolo è un decreto ingiuntivo mai ricevuto validamente, la partita si sposta a monte, con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e con l’onere di provare che il vizio ha impedito la conoscenza.

Quindi, in pratica?

La banca ha bloccato tutto il conto: è legittimo? Non necessariamente. L’obbligo di custodia previsto dall’art. 546 c.p.c. copre l’importo del credito precettato aumentato della metà. Se il saldo è superiore a quella soglia, l’eccedenza va lasciata disponibile, e la richiesta di riduzione del vincolo si propone al giudice dell’esecuzione. Nella prassi molti istituti bloccano l’intero saldo per prudenza: è una scelta contestabile.

Posso far cadere il pignoramento senza discutere se devo o non devo quei soldi? Sì, ed è spesso la strada più rapida. L’inefficacia per omessa o tardiva iscrizione a ruolo, per mancata notifica dell’avviso al terzo o per suo mancato deposito nel fascicolo colpisce il pignoramento in quanto tale. Le decisioni del Tribunale di Roma del 7 febbraio 2025 e della Corte d’Appello di Milano n. 1052 del 14 aprile 2025 mostrano che si tratta di un terreno concreto, non teorico, e che il vizio è rilevabile anche d’ufficio.

Il fornitore ha un decreto ingiuntivo di tre anni fa che io non ho mai visto: posso ancora fare qualcosa? Dipende dalla notifica. Se è stata irregolare e ne hai avuto conoscenza solo con il pignoramento, l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. resta praticabile, nei termini ricostruiti dalla sentenza n. 15221 del 7 giugno 2025. L’ordinanza n. 29694 del 10 novembre 2025 avverte però che l’onere della prova è tuo: va dimostrato che proprio quel vizio ti ha impedito di opporti in tempo.

Se pago tutto, il conto si sblocca subito? Il pagamento integrale al creditore, con la comunicazione al giudice e al terzo, chiude la procedura. Se il pagamento integrale non è sostenibile, lo strumento è la conversione ex art. 495 c.p.c., con il deposito di almeno un sesto. Ma va richiesta prima dell’assegnazione: l’ordinanza n. 1477 del 22 gennaio 2026 ha confermato che l’istanza tardiva è inammissibile.

Sul conto c’è la mia pensione: è comunque salva? Solo entro i limiti dell’art. 545, comma 8, c.p.c., e solo se dimostri l’origine dell’accredito. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3559 del 18 giugno 2024, ha escluso che la natura protetta di alcune entrate renda impignorabile l’intero saldo. La difesa si costruisce voce per voce.

Il conto è quello della mia impresa e i fornitori sono più di uno: ha senso opporsi? Opporsi ha senso se ci sono motivi. Ma se il problema è la liquidità complessiva, il singolo giudizio non lo risolve: gli artt. 54 e 55 CCII consentono di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, e nella composizione negoziata l’art. 18, comma 3, CCII permette anche una protezione selettiva. Nessuna di queste tutele è automatica: serve un’istanza specifica e un provvedimento del giudice.


L’intervento dello Studio Monardo su un conto già bloccato

Applicare al proprio fascicolo gli orientamenti visti finora significa svolgere una sequenza precisa di verifiche e di atti. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando riceve un pignoramento del conto promosso da un fornitore.

  1. Ricostruiamo il calendario perentorio della procedura, confrontando la data di consegna dell’atto notificato, la data di iscrizione a ruolo, la data dell’udienza indicata nell’atto, la data di notifica dell’avviso al terzo e la data del suo deposito telematico, per verificare se sussistono i presupposti dell’inefficacia.
  2. Esaminiamo il titolo esecutivo a monte, verificando la relata di notifica del decreto ingiuntivo o della sentenza, l’esistenza dell’apposizione della formula, la corrispondenza tra l’importo del titolo e l’importo precettato.
  3. Verifichiamo la regolarità del precetto e dell’atto di pignoramento, controllando l’indicazione del credito, la sua quantificazione e la specificazione del rapporto aggredito, alla luce del principio affermato dalla sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024.
  4. Analizziamo gli estratti conto movimento per movimento, isolando gli accrediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale e ricostruendo la loro collocazione temporale rispetto alla notifica, per costruire l’eccezione di impignorabilità ex art. 545, comma 8, c.p.c.
  5. Ricostruiamo il rapporto bancario nella sua struttura contrattuale, verificando l’esistenza di affidamenti, linee autoliquidanti e saldi tecnici che possono incidere sull’esistenza stessa del credito pignorato.
  6. Depositiamo l’istanza di riduzione del vincolo quando la banca ha bloccato somme eccedenti l’importo precettato aumentato della metà, e l’istanza di svincolo per la quota del cointestatario estraneo al debito, documentando l’origine dei flussi.
  7. Proponiamo l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi nel termine di legge, con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., e curiamo la successiva introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato.
  8. Calcoliamo la somma di conversione ex art. 495 c.p.c. comprensiva di capitale, interessi, spese del creditore e spese di esecuzione, e depositiamo l’istanza con il sesto prima dell’assegnazione, tenendo conto che è proponibile una sola volta.
  9. Impugniamo con reclamo il provvedimento sulla sospensione ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. e attiviamo il reclamo ex art. 630 c.p.c. nei casi di inefficacia sopravvenuta.
  10. Valutiamo, quando il conto bloccato è il sintomo di una crisi più ampia, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, redigendo l’istanza in modo circostanziato — numeri di ruolo delle esecuzioni pendenti, stato di ciascuna, udienze già fissate — perché un’istanza generica offre al giudice poco su cui fondare la concessione.

Queste attività poggiano su un profilo professionale specifico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia interamente costruita dalle sentenze, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati in questa guida — sull’inefficacia per omessi adempimenti, sui limiti dell’art. 545 c.p.c., sul confine temporale della conversione — sono stati definiti dalla Corte di cassazione, e difenderli significa poter sostenere la stessa linea difensiva dal primo atto davanti al giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado, senza cambi di difensore e senza riscritture di strategia a metà percorso. La continuità è essa stessa una difesa, perché nel processo esecutivo le posizioni assunte in una fase vincolano quelle successive.

Accanto a questo opera uno staff composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: mentre si esamina la regolarità degli atti esecutivi, si legge il rapporto bancario, si verifica la sostenibilità finanziaria di un’ipotesi di conversione e, quando serve, si valuta il passaggio a uno strumento di regolazione della crisi. Sono valutazioni che nessuna delle due professioni può fare da sola.


Un’ultima considerazione

Il pignoramento del conto corrente promosso da un fornitore è, tra le esecuzioni, quella che lascia meno tempo. Non c’è una perizia da attendere, non c’è un’asta lontana nel calendario: c’è una banca che blocca, un’udienza che arriva in poche settimane e un’ordinanza di assegnazione che chiude definitivamente lo spazio di manovra. Tutte le difese esaminate in questa guida — l’inefficacia per omessi adempimenti, la riduzione del vincolo, l’impignorabilità degli accrediti protetti, lo svincolo della quota del cointestatario, la conversione, le misure protettive — hanno una finestra temporale precisa, e quasi tutte si chiudono prima di quanto il debitore immagini.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze richieste coincidono esattamente con quelle certificate dell’Avvocato: la difesa contro un pignoramento è una difesa fatta di opposizioni e impugnazioni, e la qualifica di cassazionista consente di portarla fino all’ultimo grado con la stessa impostazione; il conto corrente è un rapporto bancario, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di leggerlo tecnicamente; quando il blocco del conto è il primo segnale di una crisi più profonda, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore consentono di valutare, senza dover cambiare interlocutore, se la strada giusta sia resistere o riorganizzare.

Non promettiamo esiti: analizziamo gli atti, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia più solida che il tuo fascicolo consente.

📩 Il tempo è la variabile che decide l’esito di questa partita: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo per far esaminare il tuo atto di pignoramento prima che scadano i termini — tutti i recapiti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO