La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: c’è un pignoramento già notificato, o una vendita immobiliare fissata, o un conto corrente bloccato, e qualcuno — un consulente, un collega, una ricerca fatta di notte — ha pronunciato la formula magica: “presenta il concordato in bianco e si ferma tutto”.
Non è vero che si ferma tutto, e soprattutto non è vero che si ferma allo stesso modo per tutti. La domanda di accesso con riserva di deposito della documentazione (art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quello che tutti continuano a chiamare “pre-concordato” o “concordato in bianco”) non produce da sola alcun effetto di blocco: l’effetto protettivo dipende da un’istanza ulteriore, da un adempimento pubblicitario, da una conferma del giudice e — questo è il punto che nessuno spiega — da chi sei tu e da quale patrimonio sta subendo l’aggressione.
Un esempio lampo, per capire subito la posta in gioco. Una S.r.l. che deposita la domanda con riserva e chiede le misure protettive vede l’espropriazione immobiliare in corso entrare in quiescenza. Il socio accomandatario della S.a.s. che deposita la stessa identica domanda scopre che i creditori sociali possono continuare a pignorargli la casa, se non ottiene un provvedimento ulteriore e specifico. Il fideiussore che ha firmato per l’azienda non è protetto quasi mai, e comunque non automaticamente. L’imprenditore agricolo o sotto soglia non ha nemmeno accesso a quell’istituto, perché la sua strada è un’altra e i suoi tempi di protezione sono diversi. E il creditore che ha già pignorato ha una serie di contromosse che quasi nessuno gli ricorda.
In questa guida trovi sei percorsi distinti: società di capitali con esecuzioni in corso, imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile, fideiussore o terzo datore d’ipoteca, imprenditore sotto soglia o agricolo, e il creditore procedente. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché è la materia in cui le sue abilitazioni si sovrappongono per intero: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè opera per abilitazione nel terreno delle trattative protette da cui il pre-concordato nasce — è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per le imprese che sotto le soglie non possono accedere al concordato preventivo, ed è avvocato cassazionista, il che conta quando la partita si sposta sull’opposizione esecutiva e sui reclami contro i provvedimenti che concedono o revocano la protezione.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare al tuo caso
Ci sono cinque snodi normativi comuni a ogni profilo. Chiariti questi, ogni sezione successiva ti dirà solo come cambiano per te.
Primo: la domanda con riserva e la protezione sono due cose diverse. L’art. 44 CCII consente al debitore di depositare il ricorso di accesso a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine che il tribunale fissa tra trenta e sessanta giorni, prorogabile di ulteriori sessanta in presenza di giustificati motivi. Questa domanda apre la fase prenotativa. Il blocco delle azioni esecutive, invece, discende dall’art. 54, comma 2, CCII e presuppone una richiesta espressa del debitore. Chi deposita la domanda “in bianco” senza chiedere le misure protettive non ottiene alcuna inibitoria: i pignoramenti proseguono come se nulla fosse.
Secondo: l’effetto decorre dalla pubblicità, non dal deposito. Le misure protettive tipiche producono effetto dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Da quel momento i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; restano sospese le prescrizioni e non maturano le decadenze; ed è precluso acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Le ore che passano tra il deposito telematico e l’iscrizione non sono neutre: un’ordinanza di assegnazione emessa in quella finestra apre un contenzioso che si vince o si perde sui minuti.
Terzo: il giudice ha trenta giorni per confermare o revocare. L’art. 55, comma 3, CCII prevede che il giudice, assunte ove necessario sommarie informazioni, confermi o revochi le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La protezione, quindi, nasce con un’efficacia interinale e vive solo se supera quel vaglio. Se il decreto non arriva o è di revoca, tutto torna a muoversi — e l’art. 55, comma 7, precisa che, in caso di revoca o cessazione, il divieto di acquisire diritti di prelazione viene meno da quella data.
Quarto: la protezione ha una scadenza rigida. L’art. 8 CCII fissa in dodici mesi la durata massima delle misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, computando anche quelle già utilizzate nella composizione negoziata (dove il tetto ordinario è di duecentoquaranta giorni). Chi ha già consumato la protezione in composizione negoziata arriva al pre-concordato con un serbatoio parzialmente vuoto: il Tribunale di Massa, in un provvedimento del 20 maggio 2026, ha richiesto che, per ottenere ulteriori misure in sede di concordato con riserva dopo i duecentoquaranta giorni, il debitore abbia almeno delineato un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
Quinto: bloccare non significa cancellare. L’orientamento largamente prevalente qualifica l’effetto sulle esecuzioni pendenti come improseguibilità, non estinzione: il processo esecutivo entra in una condizione di quiescenza assimilabile alla sospensione, il giudice dell’esecuzione ne prende atto anche d’ufficio, il vincolo del pignoramento resta. Se la domanda decade, se il termine dell’art. 44 scade senza deposito, se le misure vengono revocate, il creditore riprende da dove si era fermato. È esattamente il motivo per cui il pre-concordato usato come sola tattica dilatoria è la peggiore delle scelte: alla ripresa il debitore ritrova gli stessi pignoramenti, con meno tempo, meno liquidità e un tribunale insospettito.
A questi cinque snodi se ne aggiunge uno che riguarda la gestione quotidiana: dalla domanda con riserva il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, ed è preclusa la libera soddisfazione dei crediti anteriori. Non esiste, nel concordato, lo spossessamento tipico della liquidazione giudiziale: c’è un regime di spossessamento attenuato, e la differenza produce conseguenze concrete che vedremo profilo per profilo.
Ciò che la protezione non ferma mai, per nessun profilo
Prima di scendere nei singoli casi conviene sgombrare il campo da un equivoco che genera la maggior parte dei danni: il divieto dell’art. 54 riguarda le azioni esecutive e cautelari, non tutto il resto. Restano quindi possibili, e vanno presidiate, diverse iniziative dei creditori.
Le azioni di cognizione proseguono: un creditore può notificare un atto di citazione, chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo, coltivare una causa già pendente. Ciò che non può fare è passare alla fase esecutiva. Il che significa che, mentre l’impresa è protetta, si possono formare nuovi titoli destinati a produrre effetti nel momento in cui la protezione cessa: ignorare quelle notifiche perché “tanto siamo in concordato” è un errore che si paga per intero mesi dopo.
Restano possibili le azioni contrattuali di autotutela, salvo quanto previsto per i contratti essenziali: la risoluzione per inadempimento, il recesso, l’eccezione di inadempimento appartengono all’autonomia negoziale e non sono azioni esecutive. È esattamente per questo che il tema dell’art. 94-bis CCII nella fase prenotativa è tanto dibattuto: senza quella norma, il fornitore strategico può fermare le consegne e mettere in ginocchio la continuità mentre il pignoramento è congelato.
Resta possibile lo sfratto per morosità, che non è un’espropriazione forzata: chi ha un’azienda in immobile locato, con canoni arretrati, deve mettere in conto che il proprietario può agire, e valutare se chiedere una misura protettiva atipica mirata su quel rapporto.
Restano fuori dal perimetro i sequestri penali e, in generale, i provvedimenti adottati in sede penale, che rispondono a una logica diversa da quella della par condicio. E resta fuori l’escussione delle garanzie autonome a prima richiesta rilasciate da terzi, che opera su rapporti distinti da quello protetto.
Infine, un chiarimento sulla compensazione: non è un’azione esecutiva ed è tema che si affronta con le regole proprie del concorso, non con quelle dell’inibitoria. La banca che trattiene somme sul conto invocando la compensazione non sta pignorando, e la reazione va costruita di conseguenza.
Il criterio riassuntivo è semplice: il pre-concordato ferma la mano che espropria, non la mano che tratta, che agisce in giudizio o che rompe un contratto.
Se sei una società di capitali con esecuzioni già in corso
La tua situazione
Hai una S.r.l. o una S.p.A., un’esposizione bancaria deteriorata, forse un decreto ingiuntivo diventato esecutivo e un pignoramento immobiliare sul capannone, oppure — più frequentemente — uno o più pignoramenti presso terzi che hanno congelato i conti correnti e i crediti verso i clienti. L’attività, sulla carta, sarebbe ancora sostenibile: quello che manca è ossigeno e tempo. Sei il profilo per cui il pre-concordato è stato pensato, ed è anche il profilo in cui funziona meglio — a condizione di non commettere gli errori di sequenza.
Cosa cambia per te
Il patrimonio aggredibile coincide con quello sociale, e la misura protettiva tipica dell’art. 54, comma 2, CCII lo copre integralmente: il divieto riguarda il patrimonio del debitore e i beni e diritti strumentali all’attività d’impresa. Non devi dimostrare che i singoli beni siano essenziali: la protezione è generale. Per te, e solo per te tra i profili di questa guida, la protezione arriva senza bisogno di costruire un’estensione soggettiva.
Il divieto non conosce eccezioni per categoria di creditore. La Cassazione, con la sentenza n. 13831 del 3 maggio 2022, ha ritenuto che l’inibitoria operi anche nei confronti dell’agente della riscossione, con conseguente invalidità della cartella notificata in pendenza della procedura concordataria: le esecuzioni speciali, comprese quelle esattoriali, non godono di un binario privilegiato. Lo stesso vale per il creditore fondiario, che pure in liquidazione giudiziale conserva margini di prosecuzione.
C’è però un limite temporale che diventa strutturale per le società: il termine dell’art. 44 non è elastico a piacere. Con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 la Corte di cassazione ha ribadito che la proroga del termine per il deposito della documentazione è esclusa in presenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale, confermando anche la condanna del legale rappresentante per mala fede. Se un creditore ha già depositato istanza di liquidazione giudiziale, il tuo margine si accorcia strutturalmente.
I numeri
Ipotesi di lavoro. Debito complessivo 1.847.000 €, di cui 620.000 € bancari assistiti da ipoteca su capannone stimato 540.000 €, 410.000 € verso l’erario, il resto chirografario. Pignoramento immobiliare notificato il 14 aprile, vendita fissata a fine settembre; pignoramenti presso terzi su tre clienti per complessivi 96.400 €. Deposito della domanda con riserva e contestuale istanza di misure protettive il 9 giugno, iscrizione nel registro delle imprese il 10 giugno. Da quella data l’espropriazione immobiliare diventa improseguibile e la vendita di settembre non si tiene; i pignoramenti presso terzi si arrestano se non è ancora intervenuta l’ordinanza di assegnazione. Il tribunale assegna termine di sessanta giorni (scadenza 9 agosto) e conferma le misure con decreto del 3 luglio, entro i trenta giorni dall’iscrizione. Attenzione al calendario: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma non congela il termine dell’art. 44, che è un termine di natura sostanziale-procedimentale fissato dal tribunale; farci affidamento è un errore che costa la procedura.
I rischi specifici
Il rischio più grave per una società di capitali non è che la protezione non arrivi: è che arrivi e poi salti. La revoca del termine per atti in frode, la scadenza senza deposito del piano, la dichiarazione di inammissibilità: in ciascuno di questi casi i pignoramenti riprendono, e nel frattempo si sono maturati crediti prededucibili — professionisti, forniture strategiche, dipendenti — che peggiorano il quadro. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026, ha confermato l’inammissibilità per abuso del diritto della seconda domanda con riserva presentata dal debitore che, invece di integrare la proposta come richiesto dal tribunale, aveva rinunciato alla prima per ripresentarne una nuova, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Il secondo rischio è la contestazione dei creditori: possono chiedere la revoca o la limitazione delle misure e reclamare il decreto ex art. 669-terdecies c.p.c.
Le mosse giuste
- Fotografa lo stato di ogni esecuzione pendente prima di depositare: serve sapere, per ciascuna, se è già intervenuta l’ordinanza di assegnazione o l’aggiudicazione, perché da quello dipende l’efficacia del blocco.
- Deposita domanda con riserva e istanza di misure protettive nello stesso atto, e cura che l’iscrizione al registro delle imprese avvenga senza scarti temporali.
- Valuta se accompagnare la domanda con un progetto di piano: il comma 1-quater dell’art. 44, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente di anticipare il regime dello strumento prescelto, e il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha ritenuto applicabile già in fase prenotativa la disciplina dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali, mentre altri uffici — tra cui Trento — hanno seguito la lettura opposta.
- Deposita subito le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti eccedenti l’ordinaria amministrazione, invece di compierli e chiedere sanatoria.
- Prepara il deposito della documentazione come se la proroga non esistesse.
Su questo terreno lo Studio Monardo lavora con una doppia chiave: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e questo consente di costruire la protezione e, contemporaneamente, di reggere il contenzioso esecutivo che i creditori aprono per smontarla.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce citate, per questo profilo è centrale Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850, secondo cui nel concordato preventivo non opera il meccanismo di spossessamento previsto per il fallimento: il debitore conserva amministrazione e disponibilità, con conseguenze dirette sulla sorte dei pagamenti eseguiti dopo la domanda.
Il dettaglio che decide la continuità: conti correnti e affidamenti
C’è un punto, per le società, che nessun manuale mette in prima pagina e che nella pratica determina se l’impresa sopravvive alle settimane della fase prenotativa: la reazione delle banche. La protezione ferma il pignoramento, ma non obbliga l’istituto a mantenere aperto l’affidamento, a continuare a scontare le fatture o a eseguire i bonifici verso i fornitori. La notizia dell’iscrizione al registro delle imprese circola in tempo reale nelle centrali rischi e negli uffici crediti, e la revoca degli affidamenti è quasi sempre la prima conseguenza.
Il piano di cassa dei sessanta giorni successivi al deposito, quindi, va costruito prima del deposito e su ipotesi prudenziali: nessun nuovo affidamento, incassi solo su conti non affidati, uscite ridotte alle voci indispensabili alla continuità. Chi deposita contando sulla liquidità che l’anticipo fatture garantiva fino al giorno prima si trova senza cassa proprio nel momento in cui deve dimostrare al tribunale che l’attività può proseguire.
Va poi considerato l’effetto sui rapporti con i clienti e sulle commesse in corso: partecipazioni a gare, contratti pubblici, forniture con clausole risolutive legate all’accesso a procedure concorsuali. Sono clausole che vanno lette una per una nella settimana precedente al deposito, perché alcune si attivano sulla semplice pubblicazione della domanda.
Sul fronte dei dipendenti, le retribuzioni maturate dopo la domanda seguono il regime della prededuzione dell’art. 6 CCII; quelle anteriori restano crediti concorsuali privilegiati e non possono essere pagate liberamente. È una distinzione che va spiegata subito alle rappresentanze sindacali, perché la conflittualità interna nella fase prenotativa è uno dei fattori che più frequentemente fa saltare il deposito del piano nei termini.
Se sei un imprenditore individuale
La tua situazione
Ditta individuale, magari con dipendenti, magari senza. Il patrimonio dell’impresa e il tuo patrimonio personale sono la stessa cosa: non c’è alcuno schermo. I creditori dell’attività possono aggredire l’auto, il conto personale su cui arrivano anche le somme di famiglia, la casa. Se superi le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII sei un imprenditore “fallibile” e puoi accedere al concordato preventivo, dunque anche alla domanda con riserva; se non le superi, la tua sezione è la quinta di questa guida.
Cosa cambia per te
Cambia una cosa enorme e sottovalutata: la misura protettiva tipica copre il patrimonio del debitore — e il debitore sei tu, persona fisica, per intero. La protezione non si ferma ai beni aziendali. Questo è il vantaggio. Lo svantaggio è speculare: tutto ciò che è tuo entra nel perimetro della procedura, e nel perimetro dei controlli. Un prelievo dal conto personale per una spesa familiare rilevante, in fase prenotativa, può essere letto come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato o, peggio, come atto in frode ai creditori, con revoca del termine.
Si aggiunge una complicazione che le società non hanno: dentro l’universo dei tuoi creditori convivono debiti d’impresa e debiti estranei all’impresa (il mutuo sulla prima casa, la finanziaria per l’auto). L’inibitoria dell’art. 54 non distingue in base alla natura del credito, ma la costruzione del piano sì, e i creditori “personali” tendono a reagire con maggiore aggressività quando scoprono di essere stati inglobati.
I numeri
Ipotesi: officina meccanica in forma individuale, debiti 486.300 € (di cui 168.900 € tributari e previdenziali), abitazione di proprietà gravata da mutuo residuo 91.700 €, pignoramento presso terzi sul conto corrente notificato il 6 marzo con udienza il 21 luglio, e pignoramento sull’immobile trascritto il 2 maggio. Domanda con riserva depositata il 12 giugno e iscritta il 13 giugno, con istanza di misure protettive. Effetto: entrambe le esecuzioni si arrestano, compresa quella sull’abitazione, perché il divieto riguarda l’intero patrimonio del debitore e non solo i beni strumentali. Se invece il giudice dell’esecuzione, il 5 giugno, avesse già emesso ordinanza di assegnazione delle somme giacenti sul conto, quell’assegnazione resterebbe ferma: è l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi e il concordato sopravvenuto non lo travolge.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è confondere la protezione del patrimonio con la protezione della vita familiare. La procedura ti impone vincoli su ciò di cui prima disponevi liberamente, e l’errore tipico è continuare a gestire il conto personale come se nulla fosse. Il secondo rischio riguarda l’errore di collocazione: se non superi le soglie di fallibilità, la domanda ex art. 44 è inammissibile e avrai perso settimane preziose. La Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026 depositata il 16 giugno 2026, ha inoltre affrontato il tema dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese rispetto all’accesso al concordato minore: la posizione formale al registro incide sulla porta a cui puoi bussare.
Le mosse giuste
- Verifica prima di tutto la soglia dimensionale: attivo, ricavi e debiti secondo i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È la verifica che decide quale procedura, e quindi quale protezione, ti spetta.
- Separa da subito, in modo documentato, i flussi personali da quelli d’impresa: servirà a difendersi dalle contestazioni sugli atti compiuti in fase prenotativa.
- Mappa i debiti estranei all’impresa e i garanti eventualmente coinvolti: sono i creditori che reagiscono per primi.
- Chiedi le autorizzazioni per gli atti urgenti — anche per il pagamento di fornitori strategici — invece di procedere e giustificarti dopo.
- Se hai un coniuge in comunione legale, ricostruisci subito il regime patrimoniale: i beni in comunione hanno una disciplina esecutiva propria che va analizzata separatamente.
Giurisprudenza dedicata
Sul rapporto tra domanda concordataria e pignoramento presso terzi resta il riferimento Cass., Sez. I, n. 3850/2021, integrata da Cass., ord. n. 19394 del 3 agosto 2017, secondo cui l’ordinanza di assegnazione già emessa non può essere revocata per effetto della successiva domanda di concordato.
Prima casa, riscossione e beni non aggredibili: cosa resta fuori dai giochi
Per l’imprenditore individuale c’è una verifica che va fatta a monte e che spesso rende meno drammatico il quadro: capire quali beni erano già sottratti all’aggressione dei creditori a prescindere dalla procedura.
Sul fronte della riscossione esattoriale, l’agente non può iscrivere ipoteca né procedere a espropriazione immobiliare sull’unico immobile di proprietà del debitore che sia adibito a uso abitativo, in cui il debitore risieda anagraficamente, purché non accatastato come immobile di lusso: è la disciplina speciale dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973, che convive con la protezione concorsuale e opera anche fuori da essa. Attenzione però al perimetro: quel limite riguarda l’agente della riscossione, non i creditori ordinari, e non impedisce l’intervento nell’esecuzione promossa da altri.
Ci sono poi i beni impignorabili in assoluto o relativamente, e i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, che rilevano quando l’imprenditore individuale percepisce anche redditi da lavoro o previdenziali. Una ricognizione seria di questi vincoli, fatta prima di depositare, dice quanto valore reale i creditori possono davvero estrarre in via esecutiva — ed è il dato che rende credibile, o incredibile, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
C’è infine il tema del fondo patrimoniale e degli atti di destinazione costituiti in passato: la loro tenuta va valutata realisticamente, perché sono spesso il primo bersaglio delle azioni revocatorie e, quando risalenti al periodo in cui i debiti erano già maturati, difficilmente reggono. Presentarsi con un’impostazione che li dà per acquisiti è il modo più rapido per perdere credibilità davanti al tribunale e ai creditori.
Se sei socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. o di una S.a.s.
La tua situazione
La società ha depositato — o sta per depositare — la domanda con riserva. Tu sei socio di S.n.c. o accomandatario di S.a.s., e rispondi con tutto il tuo patrimonio delle obbligazioni sociali. Sul tuo conto personale c’è già un pignoramento, oppure hai ricevuto un precetto. La domanda che ti fai è semplice: la protezione della società copre anche me?
Cosa cambia per te
La risposta, nella lettura oggi prevalente, è: non automaticamente. La misura protettiva tipica dell’art. 54, comma 2, CCII ha come oggetto il patrimonio del debitore che ha presentato la domanda — la società — e i beni con cui si esercita l’impresa. Il tuo patrimonio personale, per quanto esposto ai creditori sociali, non è di per sé “patrimonio del debitore” né insieme di beni strumentali all’attività. Serve un provvedimento ulteriore, richiesto espressamente e motivato.
Su come qualificare quel provvedimento la giurisprudenza si è divisa. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 22 settembre 2025, ha ritenuto che l’estensione della protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile abbia natura cautelare e non protettiva, con la conseguenza che va concessa dal giudice — non semplicemente confermata — all’esito di una valutazione di fumus e periculum. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 febbraio 2023, aveva invece esteso l’effetto della misura protettiva ai fideiussori che rivestissero anche la qualità di soci illimitatamente responsabili, valorizzando proprio quella qualità. Il Tribunale di Torino ha ammesso l’estensione ai beni personali di soci accomandatari e accomandanti quando quei beni erano funzionali al piano.
Il criterio che accomuna le decisioni favorevoli è uno solo: l’estensione si ottiene quando il risanamento dipende davvero anche dal tuo patrimonio, perché stai apportando beni o risorse al piano. Se il tuo patrimonio è estraneo alla proposta, la richiesta ha poche probabilità.
I numeri
Ipotesi: S.n.c. con debiti 743.500 €, due soci al 50%. Un istituto di credito ha ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo per 214.800 € e ha pignorato l’appartamento di uno dei soci, valore di stima 178.000 €. Il piano prevede che quel socio conferisca 46.000 € di finanza esterna, ricavati dalla vendita concordata di un secondo immobile. Con domanda con riserva iscritta il 4 maggio e istanza di estensione depositata contestualmente, il tribunale fissa udienza in contraddittorio con la banca e concede la misura fino al 4 novembre, agganciandola all’apporto promesso. Senza quell’apporto, l’esecuzione sull’appartamento proseguirebbe mentre la società è protetta.
I rischi specifici
Il rischio più concreto è dare per scontata una protezione che non ti è stata concessa, non presidiare l’esecuzione personale e ritrovarsi con un’aggiudicazione mentre la procedura sociale procede regolarmente. Il secondo rischio è la posizione dell’accomandante che si è ingerito nella gestione o ha prestato garanzie: rischia di essere trattato come illimitatamente responsabile senza averne la percezione. Il terzo rischio è temporale: la misura estesa segue anch’essa il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
Le mosse giuste
- Deposita l’istanza di estensione contestualmente alla domanda sociale, non dopo: ogni settimana di ritardo è una settimana di esecuzione personale che avanza.
- Documenta il nesso tra il tuo patrimonio e il piano: se apporti risorse, quantificale e datale.
- In parallelo, presidia l’esecuzione individuale con le difese ordinarie (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. dove praticabile).
- Verifica se, all’esito, l’omologazione ti libererà: l’art. 117, comma 2, CCII estende ai soci illimitatamente responsabili gli effetti liberatori del concordato sociale, salvo patto contrario nella proposta o nel piano. È una clausola da leggere prima del voto, non dopo.
- Se sei accomandante, ricostruisci con precisione i tuoi atti gestori degli ultimi anni.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Trib. Bologna 22 settembre 2025 e Trib. Venezia 6 febbraio 2023, rileva la ricostruzione del Tribunale di Genova del 17 febbraio 2025, che ha ammesso il divieto per il garante di agire in regresso verso il debitore principale osservando come, in quel modo, il patrimonio del debitore resti comunque protetto e muti soltanto la titolarità del credito.
La partita parallela: cosa succede ai tuoi debiti personali estranei alla società
Il socio illimitatamente responsabile vive quasi sempre una doppia esposizione: risponde delle obbligazioni sociali e ha, in aggiunta, debiti propri — un mutuo, un finanziamento personale, magari cartelle riferite alla sua posizione individuale. La misura estesa che il tribunale concede, quando la concede, è ritagliata sul perimetro del piano sociale: inibisce ai creditori sociali di aggredire i beni personali funzionali al risanamento. Non trasforma il socio in un soggetto protetto a tutto campo.
Ne discende una conseguenza operativa netta: i creditori personali estranei alla vicenda sociale non sono destinatari di quella inibitoria e possono proseguire le loro esecuzioni. Se lo stesso immobile è aggredito sia dalla banca sociale sia da un creditore personale, la protezione può fermare la prima e non il secondo, con il risultato paradossale di una vendita che si tiene comunque.
Va valutato allora se il socio, come persona fisica, abbia i requisiti per accedere a una procedura di sovraindebitamento propria — concordato minore se i debiti hanno matrice imprenditoriale, ristrutturazione dei debiti del consumatore se prevalgono quelli estranei all’impresa — in modo da costruire una protezione anche sul suo fronte. Il codice consente anche le procedure familiari quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati e i debiti hanno origine comune: è una strada che in questi casi va almeno esaminata, perché evita il moltiplicarsi di procedure scoordinate.
Il coordinamento tra la procedura sociale e quella personale non è un dettaglio tecnico: è ciò che determina se, alla fine del percorso, il socio esce liberato o si ritrova con l’impresa risanata e il patrimonio familiare comunque liquidato.
Se hai firmato da fideiussore o sei terzo datore d’ipoteca
La tua situazione
Non sei l’imprenditore. Sei il padre, il coniuge, il socio di minoranza, il consulente che anni fa ha firmato una fideiussione omnibus, oppure hai concesso ipoteca su un immobile tuo a garanzia di un debito altrui. L’azienda va in pre-concordato, tu ricevi un atto di precetto o un pignoramento, e senti dire che “adesso è tutto sospeso”. Questa è la sezione in cui devi leggere con più attenzione.
Cosa cambia per te
Per te, di regola, il pre-concordato non blocca nulla. L’inibitoria dell’art. 54, comma 2, CCII protegge il patrimonio del debitore che ha depositato la domanda; il tuo patrimonio è patrimonio di un terzo. E la logica del sistema è coerente: l’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se questo vale dopo l’omologazione, a maggior ragione vale nella fase prenotativa: la banca può escuterti per l’intero, senza che tu possa opporle la falcidia concordataria.
Esiste però una via, ed è stretta. L’art. 54 consente misure protettive ulteriori e temporanee, richieste con istanza successiva, per evitare che determinate azioni di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative assunte, e misure cautelari ai sensi del comma 1. La dottrina e una parte della giurisprudenza escludono che l’inibitoria verso i garanti possa rientrare nella misura protettiva tipica — il patrimonio del garante non è un insieme di beni strumentali all’impresa — e la incanalano nella misura atipica o cautelare, che si ottiene solo nel contraddittorio con lo specifico creditore e a fronte di un periculum dimostrato. Il criterio, di nuovo, è funzionale: si concede quando l’escussione del garante svuoterebbe il risanamento, tipicamente perché il garante stesso sta mettendo risorse nel piano.
I numeri
Ipotesi: fideiussione omnibus fino a 350.000 € prestata dall’amministratore a favore della S.r.l.; esposizione bancaria residua 268.400 €; la società deposita domanda con riserva iscritta il 18 marzo. La banca, il 26 marzo, notifica precetto al fideiussore per 268.400 € e il 22 aprile pignora l’immobile personale. La misura protettiva sociale non produce alcun effetto su quel pignoramento. Se il fideiussore ha però promesso al piano un apporto di 74.000 € derivante proprio da quell’immobile, l’istanza di misura cautelare mirata verso quella banca ha un fondamento concreto: senza inibitoria, la risorsa promessa sparisce e il piano perde una gamba.
I rischi specifici
Il rischio più serio è quello di credere a una protezione che non c’è e lasciar decorrere i termini per opporsi. Venti giorni dal precetto, i termini dell’opposizione agli atti esecutivi, l’udienza ex art. 569 c.p.c.: sono scadenze che non si fermano perché l’azienda ha depositato una domanda. Il secondo rischio è il regresso: se paghi l’intero, potrai rivalerti sul debitore concordatario solo nei limiti della percentuale prevista dal piano, e potresti trovarti ad aver pagato cento per recuperare venti. Il terzo è il diritto di voto: la Cassazione, con la sentenza n. 22382 del 6 settembre 2019, ha affermato che il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, potendo soltanto intervenire, perché prima del pagamento non è titolare di un credito di regresso.
Le mosse giuste
- Tratta la tua posizione come autonoma: nomina una difesa che segua la tua esecuzione, non solo la procedura aziendale.
- Verifica subito la validità della fideiussione: schemi conformi a intese anticoncorrenziali, difetto di forma, mancata comunicazione del recesso, superamento del massimale, prescrizione. Sono verifiche che si fanno sui documenti, non a memoria.
- Se stai apportando risorse al piano, chiedi la misura cautelare mirata verso quel creditore, documentando l’apporto.
- Coordina la tua posizione con la proposta: una clausola che disciplini il tuo regresso vale più di qualunque promessa verbale.
- Se sei terzo datore d’ipoteca, controlla lo stato dell’espropriazione: dopo l’aggiudicazione lo spazio difensivo si riduce drasticamente.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Genova, 17 febbraio 2025, sull’ammissibilità dell’inibitoria dell’azione di regresso del garante; Trib. Venezia, 6 febbraio 2023, sull’estensione ai fideiussori che siano anche soci illimitatamente responsabili; Cass. n. 22382/2019 sulla posizione processuale del fideiussore.
Cosa verificare sulla fideiussione, punto per punto
Poiché la protezione concorsuale, per te, di regola non arriva, la difesa si sposta interamente sul titolo: la fideiussione stessa. Ecco le verifiche che vanno fatte sui documenti, nell’ordine in cui conviene farle.
La conformità dello schema. Le fideiussioni omnibus redatte su moduli uniformi contenenti clausole ritenute frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza hanno alimentato un contenzioso amplissimo, con esiti differenziati tra nullità dell’intero contratto e nullità parziale limitata alle clausole. È la prima verifica da fare, confrontando il testo firmato con lo schema contestato.
Il massimale e la sua capienza. Le garanzie hanno un tetto: la pretesa azionata va confrontata con quel tetto, comprensivo o meno di interessi e spese a seconda della formulazione. Non è raro che il precetto ecceda l’importo garantito.
Il recesso e la sua comunicazione. Se hai receduto, o se hai cessato la carica in relazione alla quale la garanzia era stata prestata, va ricostruito che cosa la banca abbia continuato a erogare dopo quel momento: per le obbligazioni sorte successivamente la garanzia, di regola, non copre.
I termini decadenziali. La disciplina codicistica prevede oneri di attivazione a carico del creditore verso il debitore principale; il mancato rispetto può liberare il garante.
La prescrizione e la ricostruzione del saldo. Sul rapporto garantito vanno verificati anatocismo, usura, commissioni non pattuite, interessi ultralegali: se il saldo su cui si fonda l’escussione è viziato, lo è anche la pretesa verso di te. È il terreno in cui la componente bancaria dell’analisi conta quanto quella concorsuale.
Lo stato dell’esecuzione. Se il pignoramento immobiliare è già in corso, i tempi delle opposizioni sono scanditi da termini brevi e da preclusioni che maturano di udienza in udienza: la verifica sulla fideiussione va fatta subito, non quando la vendita è già fissata.
Se sei un imprenditore sotto soglia, agricolo o un professionista
La tua situazione
Ristorante, studio professionale, azienda agricola, artigiano con fatturato contenuto, start-up innovativa. Non superi i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, oppure sei imprenditore agricolo: non sei assoggettabile a liquidazione giudiziale e — questo è il punto che cambia tutto — non hai accesso al concordato preventivo, e quindi nemmeno alla domanda con riserva dell’art. 44. Se qualcuno ti ha proposto il “pre-concordato in bianco”, ti ha proposto uno strumento che il tribunale dichiarerebbe inammissibile.
Cosa cambia per te
La tua strada è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) o, se non hai finalità di continuazione, la liquidazione controllata; se sei consumatore per la natura dei debiti, la ristrutturazione dei debiti del consumatore. E cambia radicalmente il momento in cui arriva la protezione: nel concordato minore le misure protettive sono disciplinate dall’art. 78, comma 2, lett. d), CCII e intervengono con il decreto di apertura, su istanza del debitore. Non esiste un equivalente della fase prenotativa “in bianco” che congeli tutto il giorno stesso del deposito. Il Tribunale di Milano, in provvedimenti del 31 luglio 2025 e del 3 dicembre 2025, ha ritenuto che la disciplina delle misure cautelari e protettive nel concordato minore non sia riconducibile a quella generale dell’art. 54 CCII, avendo il legislatore introdotto una previsione specifica, e ha richiesto che l’istanza cautelare sia determinata e sorretta dalla dimostrazione di fumus e periculum.
Tradotto: nella tua procedura la protezione va chiesta, motivata e attesa; non nasce con la pubblicazione della domanda. In compenso il tuo percorso ha vantaggi che il concordato preventivo non ha: il ruolo dell’OCC, requisiti documentali più snelli, e — sul trattamento dei crediti fiscali — un orientamento favorevole della Cassazione, che con l’ordinanza n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale.
I numeri
Ipotesi: azienda agricola con debiti 312.700 €, di cui 128.400 € verso l’agente della riscossione, 74.300 € bancari e il resto verso fornitori. Pignoramento presso terzi sui contributi PAC notificato il 9 febbraio. Il deposito del ricorso per concordato minore avviene il 3 aprile con istanza di misure protettive; il decreto di apertura, con le misure, interviene il 29 aprile. Nelle otto settimane intercorse tra il pignoramento e il decreto l’esecuzione è proseguita: chi ha calcolato i tempi come se fossero quelli di una domanda con riserva ha perso quelle settimane. Diverso l’esito se, in parallelo, si è attivata per tempo la composizione negoziata, che consente misure protettive fino a duecentoquaranta giorni, sempre computati nel tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
I rischi specifici
Il rischio dominante è quello di sbagliare porta: depositare una domanda ex art. 44 e vedersela dichiarare inammissibile mentre l’esecuzione corre. Il secondo rischio riguarda la qualità dell’informativa: con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 la Cassazione ha affermato che le valutazioni dell’OCC non fungono da salvacondotto rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore, con riflessi sull’ammissibilità e sull’omologazione. Il terzo riguarda la posizione formale: la sentenza n. 20141/2026 si è occupata dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese e dell’accesso al concordato minore.
Le mosse giuste
- Certifica la tua collocazione dimensionale con dati, non con impressioni: è il primo atto difensivo.
- Valuta la composizione negoziata come anticamera, se serve protezione immediata e c’è margine di trattativa.
- Costruisci con l’OCC un’informativa completa e verificabile: è il terreno su cui la procedura si difende in omologazione.
- Se il pignoramento è già in corso, non attendere passivamente il decreto di apertura: valuta le difese esecutive ordinarie nel frattempo.
- Considera che il tetto dei dodici mesi somma anche la protezione già consumata altrove.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Milano, 31 luglio 2025 e 3 dicembre 2025, sull’autonomia della disciplina protettiva nel concordato minore; Cass. n. 14555/2026 sui crediti tributari; Cass. n. 14800/2026 sull’informativa del debitore; Cass. n. 20141/2026 sull’imprenditore cancellato.
La composizione negoziata come alternativa: quando conviene davvero
Per chi sta sotto le soglie — ma anche per molte imprese sopra soglia — esiste una strada che spesso arriva prima e costa meno in termini di rigidità: la composizione negoziata della crisi. È accessibile all’imprenditore commerciale e agricolo, comprese le imprese minori, e consente di chiedere misure protettive che pubblicate al registro delle imprese producono l’effetto inibitorio, con conferma del tribunale nel contraddittorio con i creditori.
I vantaggi sono tre. Il primo è la conservazione della gestione: l’imprenditore continua ad amministrare, senza gli obblighi autorizzativi tipici della fase concordataria, salvo quanto previsto per gli atti di straordinaria amministrazione. Il secondo è la selettività: le misure possono essere limitate a determinate iniziative o a determinati creditori, il che riduce l’impatto reputazionale e commerciale rispetto a un blocco generalizzato. Il terzo è la presenza di un esperto indipendente che conduce le trattative, figura che nella pratica sblocca situazioni che il confronto diretto tra impresa e banca non sblocca.
I limiti vanno però messi in conto. La durata ordinaria della protezione è di duecentoquaranta giorni e si computa nel tetto complessivo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII: se il percorso negoziale non porta a un accordo e occorre poi accedere al concordato, il serbatoio di protezione residuo può essere insufficiente. Ed è precisamente il problema che il Tribunale di Massa ha affrontato nel provvedimento del 20 maggio 2026, richiedendo, per le misure ulteriori in sede di concordato con riserva, almeno un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
La scelta tra composizione negoziata e accesso diretto allo strumento concorsuale non è dunque una questione di preferenze: è una questione di quanto tempo di protezione serve, di quanto è realistica una trattativa e di quanti creditori vanno fermati. Farla al contrario — bruciare i duecentoquaranta giorni in trattative senza prospettiva e arrivare al concordato con il serbatoio vuoto — è uno degli errori strategici più frequenti di questi anni.
Se sei il creditore che ha già pignorato
La tua situazione
Hai investito tempo e costi di giustizia in un’esecuzione. Il debitore, a poche settimane dalla vendita o dall’assegnazione, deposita la domanda con riserva. Ti senti raggirato. In parte lo sei — capita — e in parte no: il sistema ti riconosce strumenti precisi, che però vanno usati entro tempi brevissimi.
Cosa cambia per te
Cambia che il tuo processo esecutivo non si estingue: entra in quiescenza. Il vincolo del pignoramento e il grado ipotecario che hai acquisito prima della pubblicazione restano. E soprattutto: hai due leve che il debitore teme più di ogni altra, la revoca delle misure e l’eccezione di abuso. L’art. 55 CCII consente al tribunale di revocare o abbreviare le misure protettive quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o quando risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori, e il decreto è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.
L’eccezione di abuso ha ricevuto un avallo netto dalla Cassazione. L’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026 ha confermato l’inammissibilità della seconda domanda con riserva presentata dopo la rinuncia alla prima, con variazioni patrimoniali marginali che avrebbero potuto essere recepite mediante integrazione, e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale. L’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 ha escluso la proroga del termine in presenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale — il che significa che il tuo deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale non è solo una minaccia: riduce di sessanta giorni lo spazio di manovra del debitore.
I numeri
Ipotesi: credito 187.600 €, ipoteca volontaria di primo grado su capannone, esecuzione immobiliare con vendita fissata al 14 ottobre. Domanda con riserva iscritta il 2 settembre, misure protettive efficaci da quella data: la vendita salta. Contromosse: reclamo ex art. 669-terdecies avverso il decreto di conferma entro i termini di legge; istanza di revoca motivata sulla sproporzione; deposito di istanza di apertura della liquidazione giudiziale, che preclude la proroga del termine. Se il termine scade il 1° novembre senza deposito del piano, l’esecuzione riprende dal punto in cui si era arrestata, con il tuo grado ipotecario intatto. Se invece prima del 2 settembre era già intervenuta l’ordinanza di assegnazione in un pignoramento presso terzi per 42.300 €, quella somma è tua: Cass. n. 3850/2021 e Cass. n. 19394/2017 collocano l’ordinanza di assegnazione come atto conclusivo dell’espropriazione, non travolto dalla successiva domanda.
I rischi specifici
Il rischio maggiore, per te, è agire dopo la pubblicazione della domanda: l’ordinanza di assegnazione emessa quando le misure sono già efficaci è stata dichiarata nulla, con revoca del pagamento già eseguito dal terzo pignorato, dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4135/2024 del 5 marzo 2024. Il secondo rischio è la passività: se non reclami e non chiedi la revoca, la protezione si consolida per dodici mesi. Il terzo è dimenticare i garanti: verso di loro, di regola, puoi continuare ad agire.
Le mosse giuste
- Monitora il registro delle imprese sui debitori esecutati: la data di iscrizione è la linea che separa gli atti validi da quelli nulli.
- Reclama il decreto di conferma e chiedi la revoca allegando sproporzione e assenza di prospettive di risanamento.
- Deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale, con effetti sui termini dell’art. 44.
- Verifica la posizione dei garanti e apri, se ci sono, il fronte parallelo.
- Sorveglia gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione: sono la base per chiedere la revoca del termine.
Giurisprudenza dedicata
Cass. n. 4246/2026 e n. 16358/2026 sull’abuso e sui termini; Trib. Roma n. 4135/2024 sull’ordinanza di assegnazione emessa in violazione del divieto; Cass. n. 18626 dell’8 luglio 2025 sulla legittimazione del liquidatore giudiziale a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Le difese da non trascurare quando la protezione è già efficace
Il creditore che si limita a subire il blocco perde due volte. Ci sono infatti attività che vanno svolte proprio mentre le misure sono efficaci, e che determinano la posizione al momento in cui la protezione cessa.
La prima è la verifica del proprio grado: pignoramenti trascritti, ipoteche iscritte, privilegi. La protezione conserva i vincoli acquisiti prima della pubblicazione, ma è il creditore a doverli far valere, sia nell’eventuale procedura concorsuale sia alla ripresa dell’esecuzione. Un’ipoteca iscritta nei giorni immediatamente precedenti va documentata con precisione, perché sarà il primo bersaglio delle contestazioni.
La seconda è il presidio della fase prenotativa: chiedere di essere sentiti, depositare osservazioni sull’assenza di prospettive di risanamento, segnalare atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione o atti in frode. Il tribunale valuta anche sulla base di ciò che i creditori portano; il silenzio equivale a un assenso di fatto.
La terza è la quantificazione corretta del credito alla data di pubblicazione, distinguendo capitale, interessi, spese liquidate e spese dell’esecuzione, perché quella cifra sarà la base del trattamento concordatario e del voto.
La quarta è la valutazione dell’alternativa liquidatoria: nel confronto tra ciò che il piano offre e ciò che il creditore ricaverebbe dalla liquidazione, i costi e i tempi dell’esecuzione individuale vanno messi sul tavolo con dati verificabili, non con affermazioni. È il terreno su cui si vincono le opposizioni all’omologazione.
La quinta è la verifica della posizione dei garanti, che nella grande maggioranza dei casi resta pienamente aggredibile: attivare quel fronte durante la protezione della società è legittimo e spesso decisivo per il recupero effettivo.
Tre imprese, tre pignoramenti, tre esiti
Stessa data, stesso creditore, stessa domanda con riserva: cambia soltanto chi la deposita. Ecco cosa succede, numeri alla mano.
Ipotesi A — S.r.l. metalmeccanica. Debiti 1.284.700 €. Pignoramento immobiliare sul capannone trascritto il 3 febbraio, vendita al 19 giugno. Domanda con riserva depositata il 21 aprile, iscritta al registro delle imprese il 22 aprile, con istanza di misure protettive. Il 16 maggio il giudice conferma le misure, entro i trenta giorni dall’iscrizione. Esito: la vendita del 19 giugno non si tiene; l’esecuzione è improseguibile; il vincolo del pignoramento e l’ipoteca del creditore restano. Termine per il deposito del piano: 20 giugno, prorogabile fino a sessanta giorni solo in assenza di istanze di liquidazione giudiziale. Se il piano è depositato nei termini, la protezione prosegue nella fase piena; se non lo è, il 21 giugno l’esecuzione riparte e la vendita viene rifissata.
Ipotesi B — S.a.s. di servizi, con pignoramento sull’accomandatario. Debiti sociali 596.200 €. La banca ha pignorato l’appartamento del socio accomandatario per 149.300 €. La società deposita la stessa identica domanda il 21 aprile, iscritta il 22, con misure protettive. Esito: il patrimonio sociale è protetto, l’appartamento del socio no. Solo depositando anche l’istanza di estensione — e ottenendo, in contraddittorio con la banca, un provvedimento che agganci quell’immobile al piano — l’esecuzione personale si arresta. Se l’istanza non viene proposta, la protezione sociale convive con la vendita dell’appartamento del socio.
Ipotesi C — impresa agricola sotto soglia. Debiti 274.900 €. Pignoramento presso terzi sui contributi per 38.700 €, udienza al 12 giugno. Se deposita domanda ex art. 44, la domanda è inammissibile: manca il presupposto soggettivo, e il 12 giugno l’udienza si tiene regolarmente. Se deposita ricorso per concordato minore il 21 aprile con istanza di misure protettive, la protezione arriva con il decreto di apertura — ipotizziamo il 14 maggio: l’udienza del 12 giugno non si tiene, ma le tre settimane precedenti sono rimaste scoperte.
Il confronto tra le tre ipotesi restituisce il principio operativo di tutta questa guida: la stessa mossa, compiuta lo stesso giorno, produce protezione totale, protezione parziale o nessuna protezione a seconda del soggetto che la compie.
Quando i profili si sovrappongono
Nella pratica quasi nessuno appartiene a un profilo solo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si comportano le regole quando si incrociano.
Amministratore di S.r.l. che è anche fideiussore. È la combinazione più diffusa. La società è protetta dall’art. 54; tu, come garante, non lo sei. Il paradosso è evidente: mentre gestisci la procedura che salva l’impresa, la banca ti pignora la casa. Le due posizioni vanno trattate con due linee difensive coordinate ma distinte: da un lato la protezione sociale e il deposito del piano, dall’altro la verifica della fideiussione e, quando c’è un apporto documentato al piano, l’istanza di misura cautelare mirata verso quello specifico istituto. Trascurare la seconda perché si è assorbiti dalla prima è l’errore più costoso che si vede in questa materia.
Socio illimitatamente responsabile che è anche fideiussore. Qui la doppia veste può giocare a favore: il Tribunale di Venezia, con il provvedimento del 6 febbraio 2023, ha esteso l’effetto della misura protettiva ai fideiussori che rivestissero anche la qualità di soci illimitatamente responsabili, valorizzando la seconda qualità rispetto alla prima. È un argomento da spendere espressamente nell’istanza, perché non opera da solo. Va poi guardata la prospettiva finale: l’art. 117, comma 2, CCII estende ai soci illimitatamente responsabili l’effetto liberatorio del concordato sociale salvo patto contrario, mentre l’art. 117, comma 1, conserva ai creditori i diritti verso i fideiussori. Quale delle due qualità prevalga in sede di esdebitazione è questione che va impostata nella proposta, non lasciata alla lettura successiva.
Imprenditore individuale che è anche consumatore per una parte dei debiti. Il mutuo sulla prima casa, il prestito personale, i debiti familiari convivono con l’esposizione d’impresa. Se sei sopra soglia, la domanda con riserva copre l’intero patrimonio e quindi anche le esecuzioni fondate su debiti personali. Se sei sotto soglia, la scelta tra concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore dipende dalla prevalenza della natura dei debiti, ed è una scelta che va motivata: sbagliarla significa un’inammissibilità e settimane di esecuzione non protetta.
Impresa che ha già usato la composizione negoziata. Il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII computa anche le misure ottenute in composizione negoziata. Chi ha già consumato duecentoquaranta giorni arriva al pre-concordato con poco più di quattro mesi disponibili. Il Tribunale di Massa, con provvedimento del 20 maggio 2026, ha subordinato la concessione delle ulteriori misure alla presenza di un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. E quando i dodici mesi si esauriscono ma la procedura non è ancora omologata, il Tribunale di Nola, con provvedimento del 25 marzo 2026, ha riconosciuto alle misure cautelari una funzione autonoma e complementare, utilizzabile per preservare il valore aziendale oltre il tetto delle protettive.
Coniugi in comunione legale, uno solo imprenditore. La protezione copre il patrimonio del debitore; i beni in comunione seguono regole esecutive proprie, con lo scioglimento limitato al bene pignorato. È un profilo che va analizzato prima del deposito, perché incide sia sulla consistenza dell’attivo offerto ai creditori sia sull’esposizione del coniuge non imprenditore.
Gruppo di imprese e società collegate. Quando più società dello stesso gruppo sono in crisi, ciascuna domanda protegge il patrimonio della società che l’ha depositata. Le garanzie incrociate — tipiche nei gruppi — fanno sì che il creditore fermato su una società possa aggredirne un’altra che ha garantito. La protezione di gruppo va perciò programmata come architettura, non come somma di iniziative individuali, valutando quali società depositano, in che ordine e con quali istanze di estensione.
Il quadro a confronto
La tabella riassume ciò che le sezioni precedenti hanno mostrato: la stessa domanda produce effetti diversi a seconda del soggetto. Va letta insieme alle sezioni, non al posto loro, perché ogni casella nasconde presupposti che solo l’analisi documentale può verificare.
| Aspetto | Società di capitali | Imprenditore individuale | Socio illim. responsabile | Fideiussore / terzo datore | Sotto soglia / agricolo | Creditore procedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accesso all’art. 44 CCII | Sì | Sì, se sopra soglia | Tramite la società | No, non è il debitore | No | — |
| Blocco automatico su richiesta | Sì, su tutto il patrimonio sociale | Sì, su tutto il patrimonio personale | No: serve provvedimento ulteriore | No, salvo misura atipica/cautelare | No: protezione col decreto di apertura | Subisce il blocco |
| Norma di riferimento | Art. 54 co. 2 CCII | Art. 54 co. 2 CCII | Art. 54 co. 1 e co. 2, 3° periodo | Art. 54 co. 1 e co. 2, 3° periodo | Art. 78 co. 2 lett. d) CCII | Artt. 54-55 CCII |
| Decorrenza dell’effetto | Pubblicazione al registro imprese | Pubblicazione al registro imprese | Data del provvedimento | Data del provvedimento | Decreto di apertura | Idem |
| Durata massima | 12 mesi (art. 8) | 12 mesi (art. 8) | 12 mesi (art. 8) | 12 mesi (art. 8) | 12 mesi (art. 8) | — |
| Rischio principale | Revoca del termine e ripartenza | Confusione patrimoni personali | Credere in una protezione non concessa | Nessuna protezione, termini che corrono | Sbagliare procedura | Agire dopo l’iscrizione |
| Sorte del pignoramento | Improseguibile, vincolo conservato | Improseguibile, vincolo conservato | Prosegue senza estensione | Prosegue | Prosegue fino al decreto | Quiescente, non estinto |
Le domande che attraversano tutti i profili
Se la domanda con riserva viene dichiarata inammissibile, cosa succede ai pignoramenti? Riprendono dal punto in cui si erano fermati, con vincoli e gradi di prelazione conservati. Se contestualmente viene aperta la liquidazione giudiziale, subentra il diverso e più radicale regime dell’art. 150 CCII, con concorso obbligatorio di tutti i creditori.
Il blocco vale anche per i crediti sorti dopo la domanda? No. La protezione riguarda le pretese anteriori; i crediti sorti dopo, e in particolare quelli funzionali alla procedura, seguono il regime della prededuzione dell’art. 6 CCII. Sui confini di quella prededuzione la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 10307 del 18 aprile 2025, escludendo la prededucibilità dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, in fase di esecuzione.
Posso pagare un fornitore essenziale mentre sono protetto? Non liberamente: il pagamento di crediti anteriori è precluso e gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Sui contratti indispensabili alla continuità, il Tribunale di Milano con decreto del 2 novembre 2025 ha ritenuto applicabile già in fase prenotativa l’art. 94-bis CCII, mentre altri tribunali hanno escluso l’automatismo, ammettendo semmai la via cautelare.
Cosa succede se cambio strumento durante la fase prenotativa? Il comma 1-quater dell’art. 44, introdotto dal Correttivo-ter, consente di depositare un progetto di piano e chiedere l’applicazione anticipata del regime dello strumento prescelto, differenziando gli effetti rispetto al concordato pieno. La scelta va fatta consapevolmente, perché determina anche i vincoli gestionali.
Se durante la protezione un creditore agisce lo stesso? L’atto compiuto in violazione del divieto è invalido: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4135/2024, ha dichiarato nulla l’ordinanza di assegnazione emessa dopo la pubblicazione della domanda, revocando anche il pagamento già eseguito dal terzo pignorato. La violazione va però eccepita: nessun automatismo restituisce le somme.
La domanda con riserva sospende le prescrizioni anche a mio favore? Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano: l’effetto opera sul rapporto tra creditori e debitore protetto. Non è un dettaglio marginale, perché significa che il tempo guadagnato non produce, di per sé, l’estinzione dei crediti.
Se il tribunale revoca le misure, i creditori possono iscrivere ipoteca? Sì. L’art. 55, comma 7, CCII stabilisce che, in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore viene meno dalla data della revoca o della cessazione. Nelle ore successive a una revoca la corsa all’iscrizione è la regola, non l’eccezione.
Posso chiedere misure protettive limitate solo ad alcuni creditori? Sì: accanto alle misure tipiche a effetto generale, l’art. 54 consente misure ulteriori e temporanee dirette a impedire che determinate azioni di uno o più creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative assunte. Sono concesse nel contraddittorio e vanno motivate su quello specifico rapporto: non beneficiano dell’efficacia semi-automatica delle misure tipiche.
Il commissario giudiziale c’è già nella fase prenotativa? Il tribunale può nominarlo con il decreto che assegna il termine, e la sua presenza cambia il modo in cui vanno gestiti gli atti e le richieste di autorizzazione. Va messo in conto fin dal deposito, non subito come una sorpresa.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Per le società di capitali e la fase prenotativa
- Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358 — Il termine assegnato per il deposito della documentazione nel concordato con riserva non è prorogabile quando pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso esaminato è stata confermata anche la responsabilità aggravata del legale rappresentante. Rilevante perché il calendario della protezione, per le società già attinte da istanze dei creditori, si accorcia strutturalmente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246 — È abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la nuova domanda con riserva depositata dal debitore che, invece di integrare la proposta come richiesto dal tribunale, rinunci alla precedente per ripresentarne una analoga; legittima l’apertura della liquidazione giudiziale. È la pronuncia che smonta il pre-concordato usato in serie.
- Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 — La decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Definisce fin dove arriva il percorso impugnatorio.
- Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 — Sull’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Utile a chi ha una componente fiscale dominante e deve scegliere lo strumento in fase prenotativa.
Per le esecuzioni pendenti e i rapporti con il pignoramento
- Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850 — Nel concordato preventivo non opera lo spossessamento tipico del fallimento; è legittimo il pagamento del terzo pignorato quando l’ordinanza di assegnazione è anteriore alla pubblicazione della domanda, anche se il pagamento è successivo. È la chiave di lettura di ogni pignoramento presso terzi in corso.
- Cass. civ., ord. 3 agosto 2017, n. 19394 — L’ordinanza di assegnazione già emessa non può essere revocata per effetto della successiva domanda di concordato, essendo l’atto conclusivo dell’espropriazione presso terzi.
- Cass. civ., 3 maggio 2022, n. 13831 — Il divieto di azioni esecutive opera anche verso l’agente della riscossione, con invalidità della cartella notificata in pendenza della procedura. Nessun binario privilegiato per l’esecuzione esattoriale.
- Trib. Roma, sent. n. 4135 del 5 marzo 2024 — È nulla l’ordinanza di assegnazione emessa dopo la pubblicazione della domanda di concordato, con revoca del pagamento eseguito dal terzo pignorato.
- Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18626 — Il liquidatore giudiziale del concordato è legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Amplia gli strumenti a disposizione degli organi della procedura sul fronte esecutivo.
Per i soci illimitatamente responsabili e i garanti
- Trib. Bologna, 22 settembre 2025 — L’estensione della protezione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare e non protettiva, e va concessa a fronte dei relativi presupposti.
- Trib. Venezia, 6 febbraio 2023 — L’effetto della misura protettiva è stato esteso ai fideiussori che rivestano anche la qualità di soci illimitatamente responsabili, in ragione di quest’ultima qualità.
- Trib. Genova, 17 febbraio 2025 — Ammessa l’inibitoria dell’azione di regresso del garante verso il debitore principale, osservando che il patrimonio del debitore resta comunque protetto e muta solo la titolarità del credito.
- Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 — Il fideiussore del proponente non ha diritto di voto nel concordato: può intervenire, ma prima del pagamento non è titolare di un credito di regresso.
Per gli imprenditori sotto soglia e agricoli
- Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800 — Nel concordato minore le valutazioni dell’OCC non costituiscono un salvacondotto rispetto a condotte omissive, opache o fuorvianti del debitore, con riflessi su ammissibilità e omologazione.
- Cass. civ., ord. n. 14555/2026 — Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non presuppone una proposta di transazione fiscale.
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 — Sull’accesso al concordato minore da parte dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.
- Trib. Milano, 31 luglio 2025 e 3 dicembre 2025 — La disciplina delle misure cautelari e protettive nel concordato minore non è riconducibile all’art. 54 CCII, esistendo la previsione speciale dell’art. 78, comma 2, lett. d); l’istanza cautelare deve essere specifica e sorretta da fumus e periculum.
Per la durata e la tenuta della protezione
- Trib. Massa, 20 maggio 2026 — Per ottenere misure protettive in sede di concordato con riserva dopo aver esaurito i duecentoquaranta giorni della composizione negoziata occorre almeno un progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
- Trib. Nola, 25 marzo 2026 — Le misure cautelari hanno funzione autonoma e complementare rispetto alle protettive e possono preservare il valore aziendale anche oltre il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII.
- Trib. S. Maria Capua Vetere, 14 settembre 2023 — Sui criteri di valutazione della proroga delle misure protettive già confermate, richieste ai sensi dell’art. 55, comma 4, CCII in una procedura avviata con istanza ex art. 44.
- Trib. Milano, 2 novembre 2025 — Applicabilità dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali già nella fase prenotativa, in presenza di un progetto di piano in continuità sufficientemente articolato.
- Cass. civ., ord. 18 aprile 2025, n. 10307 — I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono prededucibili.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Verifichiamo la collocazione soggettiva confrontando attivo, ricavi e indebitamento con le soglie dell’art. 2 CCII, per stabilire se la porta è il concordato preventivo con riserva o il concordato minore: è la verifica che determina quale protezione ti spetta e quando arriva.
- Ricostruiamo lo stato di ogni esecuzione pendente acquisendo i fascicoli, individuando per ciascuna la fase raggiunta — pignoramento, ordinanza di assegnazione, aggiudicazione — perché da questo dipende l’efficacia reale del blocco.
- Redigiamo e depositiamo la domanda con riserva insieme all’istanza di misure protettive, curando la tempistica dell’iscrizione al registro delle imprese, che è la data da cui il divieto produce effetto.
- Per i soci illimitatamente responsabili predisponiamo l’istanza di estensione, documentando il nesso tra patrimonio personale e piano di risanamento, e la sosteniamo nel contraddittorio con i creditori.
- Per i garanti costruiamo la linea autonoma: esame della fideiussione, opposizioni esecutive nei termini e, dove ricorrono i presupposti, istanza di misura cautelare mirata verso lo specifico creditore.
- Per gli imprenditori sotto soglia e agricoli predisponiamo il ricorso per concordato minore con l’OCC, presidiando l’informativa e il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.
- Depositiamo le istanze di autorizzazione degli atti urgenti eccedenti l’ordinaria amministrazione e gestiamo i rapporti con i fornitori essenziali.
- Difendiamo la protezione dagli attacchi dei creditori, resistendo alle istanze di revoca e ai reclami ex art. 669-terdecies c.p.c., e nel caso opposto li proponiamo per i creditori che assistiamo.
- Monitoriamo il consumo dei dodici mesi dell’art. 8 CCII, computando la protezione già utilizzata in composizione negoziata, e programmiamo per tempo il passaggio agli strumenti cautelari.
- Portiamo la linea difensiva fino in Cassazione, quando il contenzioso sull’esecuzione o sull’ammissibilità arriva all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, perché la fase prenotativa vive esattamente della materia — trattative protette, misure temporanee, rapporto con i creditori strategici — che quella qualifica presidia; e pesa la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC per tutti gli imprenditori che, stando sotto le soglie, la domanda con riserva non possono nemmeno depositarla. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea: chi imposta la domanda è chi difende la protezione davanti al giudice dell’esecuzione ed è chi la sostiene in Cassazione. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché una domanda con riserva richiede simultaneamente la tenuta giuridica dell’istanza e la tenuta numerica del progetto di piano: senza la seconda, la prima non supera il vaglio dei trenta giorni.
In sintesi
Il primo passo non è depositare: è capire in quale profilo ti trovi. Il pre-concordato in bianco blocca i pignoramenti solo se chi lo deposita è il titolare del patrimonio aggredito, solo se le misure protettive sono state espressamente richieste, solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese e solo finché il giudice le conferma e i dodici mesi non si esauriscono. Per il socio illimitatamente responsabile serve un provvedimento in più; per il fideiussore, di regola, non c’è protezione; per l’imprenditore sotto soglia la strada è un’altra e i tempi sono diversi. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle di qualcun altro.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è il punto in cui convergono le abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase delle trattative protette, il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC per chi sta sotto le soglie di fallibilità, il cassazionista per il contenzioso esecutivo che i creditori aprono quando la protezione arriva. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo lo stato reale delle esecuzioni in corso e costruiremo la strategia adatta al profilo che ti riguarda.
📩 Non lasciare che sia il calendario del creditore a decidere per te: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa pagina.
