Ribaltare il tavolo: smettere di subire le mosse e iniziare a leggerle
Quasi tutte le guide sulla crisi d’impresa partono dallo stesso punto: l’elenco degli strumenti. Composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato, liquidazione. Un catalogo. Ma un catalogo non serve a nulla se non sai quando aprirlo, e il “quando” non lo decidi tu: lo decidono le mosse di chi ti sta di fronte. La banca che riclassifica l’esposizione, il fornitore che chiede il decreto ingiuntivo, l’ente pubblico che fa scattare la segnalazione automatica al superamento di una soglia. Ogni strumento di regolazione della crisi ha una finestra di utilizzo, e quella finestra si apre e si chiude in funzione di ciò che i creditori hanno già fatto o stanno per fare.
Questo articolo è costruito al contrario rispetto agli altri. Non parte dalle soluzioni: parte dall’avversario. Perché chi conosce in anticipo le mosse dei propri creditori smette di subirle e comincia a giocare d’anticipo, scegliendo lo strumento giusto nel momento in cui è ancora disponibile e non quando è ormai tardi. Il creditore non è un nemico irrazionale: è un attore economico che calcola costi, tempi e probabilità di recupero. Ogni sua mossa ha una logica di convenienza, e ogni logica di convenienza ha un punto in cui si inverte. Individuare quel punto è la vera competenza difensiva.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato alla funzione che il Codice della crisi affida al professionista chiamato a condurre il tavolo tra impresa e ceto creditorio nella composizione negoziata, e conosce quella procedura dal lato di chi la governa, non solo di chi la subisce. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando l’impresa è sotto le soglie di accesso alle procedure maggiori o quando la crisi ha già investito il patrimonio personale di soci e garanti. E poiché la partita si gioca quasi sempre contro banche e creditori pubblici, pesa il fatto che coordini uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la convenienza economica del creditore è materia da commercialista tanto quanto da avvocato.
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Chi hai di fronte: quattro creditori, quattro logiche diverse
Il primo errore strategico è trattare “i creditori” come un blocco unico. Non lo sono. Hanno tempi, vincoli interni e soglie di convenienza radicalmente diversi, e la tua difesa cambia a seconda di chi si muove per primo.
La banca non ragiona come un creditore ordinario, perché non è padrona delle proprie decisioni: è vincolata dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Quando la tua esposizione viene riclassificata da bonis a unlikely to pay, l’istituto deve accantonare capitale a fronte di quella posizione, e l’accantonamento è un costo immediato che incide sul bilancio della banca prima ancora che sul tuo. Dal suo punto di vista, conviene quindi anticipare: revocare gli affidamenti autoliquidanti, chiedere il rientro, escutere le garanzie personali dei soci finché sono capienti. Ma conviene anche — ed è il punto che quasi nessuno sfrutta — chiudere la posizione con un accordo che eviti gli anni di procedura concorsuale e il conseguente costo del rischio. La banca preferisce trattare quando l’alternativa è una liquidazione giudiziale con recupero incerto e diluito nel tempo.
Il fornitore ragiona in modo opposto. Non ha vincoli regolamentari, ha un problema di cassa. Il suo credito è tipicamente chirografario, quindi in uno scenario liquidatorio recupera poco e tardi. Dal suo punto di vista conviene muoversi in fretta e da solo: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento presso terzi sui tuoi conti o sui crediti verso i tuoi clienti, sperando di arrivare prima degli altri. Ma il fornitore ha anche un interesse che nessun altro creditore ha: se sei un cliente rilevante, la tua sopravvivenza vale più del singolo credito insoluto. Qui il margine di trattativa è ampio e sistematicamente sottovalutato dalle imprese in crisi, che lo scoprono solo quando il rapporto commerciale è già rotto.
I creditori pubblici qualificati — INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione — non decidono affatto: eseguono. L’art. 25-novies CCII impone loro di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il superamento di soglie predeterminate, con invito a presentare l’istanza di composizione negoziata. Non c’è discrezionalità, non c’è negoziato in quella fase: c’è un automatismo. Questo li rende, paradossalmente, i creditori più prevedibili di tutti, perché le loro soglie sono scritte nel Codice e tu puoi calcolarle in anticipo con precisione al centesimo.
I soci finanziatori e i garanti sono la quarta figura, spesso dimenticata. I finanziamenti dei soci possono essere valorizzati come debiti della società ai fini del riscontro dello stato di insolvenza, e chi ha firmato fideiussioni personali è un creditore potenziale della società oltre che un obbligato verso la banca. La geografia dei tuoi creditori include quasi sempre persone che siedono nel tuo consiglio di amministrazione.
Da questa mappa discende tutto il resto. Le mosse che seguono sono ordinate secondo la sequenza cronologica reale con cui si presentano nella vita di un’impresa in difficoltà.
Mossa 1 — La segnalazione automatica: il creditore ti mette nel mirino prima ancora di scriverti
La mossa
La prima cosa che accade non è una lettera di diffida: è una comunicazione via PEC che molti imprenditori archiviano come burocrazia. L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore e, dove esiste, al presidente del collegio sindacale il superamento di determinate soglie di esposizione, con l’invito espresso a presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.
Le soglie non sono negoziabili e sono pubbliche:
| Creditore pubblico | Presupposto della segnalazione |
|---|---|
| INPS | Ritardo oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 € (imprese con dipendenti); superiori a 5.000 € (imprese senza dipendenti) |
| INAIL | Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 € |
| Agenzia delle entrate | Debito IVA scaduto risultante dalle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 € e non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; in ogni caso se supera 20.000 € |
| Agenzia delle entrate-Riscossione | Crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 € (imprese individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società) |
Parallelamente, l’art. 25-decies CCII impone a banche e intermediari finanziari di informare gli organi di controllo societari quando comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti. La notizia della tua difficoltà, in altre parole, viaggia verso il collegio sindacale prima ancora che tu decida di parlarne.
Perché la fanno (e quando preferirebbero non farla)
Nessuno di questi soggetti ha un interesse immediato a segnalare: l’obbligo è di legge e, dopo le modifiche del 2022, non è più accompagnato da sanzioni per l’ente che lo omette. La segnalazione non è quindi un atto ostile, è un adempimento. Dal punto di vista del creditore pubblico, però, produce un effetto molto concreto: sposta su di te e sul tuo organo di controllo la responsabilità di aver saputo. Da quel momento nessuno potrà più sostenere di non aver percepito i segnali di crisi.
I suoi limiti
La segnalazione non è un titolo, non è un atto esecutivo e non produce alcun effetto diretto sul patrimonio: è un’informazione qualificata, e il suo unico contenuto obbligatorio è l’invito a valutare la composizione negoziata. Nessun ente può usarla per acquisire prelazioni, né per pretendere pagamenti immediati. I termini di invio sono anch’essi vincolati: l’Agenzia delle entrate deve procedere contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche; INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione entro sessanta giorni dal superamento delle soglie.
La tua contromossa
La contromossa non è reagire alla segnalazione: è calcolarla prima che arrivi. Le soglie dell’art. 25-novies sono numeri fissi, e i medesimi indicatori compaiono tra i segnali di allarme dell’art. 3, comma 4, CCII che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086 c.c. devono intercettare autonomamente. Un cruscotto aziendale che monitori mensilmente esposizione IVA, contributi scaduti e carichi affidati alla riscossione ti dice con mesi di anticipo quando la PEC arriverà. E arrivare alla composizione negoziata prima della segnalazione, anziché dopo, cambia radicalmente la percezione del tavolo: significa presentarsi come imprenditore che ha rilevato la crisi, non come imprenditore che è stato rilevato.
Vale la pena aggiungere che l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha dedicato uno specifico approfondimento alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, confermando la lettura del sistema come strumento informativo che affianca — e non sostituisce — il dovere di monitoraggio continuo che grava sugli organi sociali. Il messaggio implicito è chiaro: la responsabilità del tempestivo rilevamento resta tua.
Mossa 2 — La stretta finanziaria: revoca dei fidi, richiesta di rientro, escussione delle garanzie
La mossa
È la mossa che uccide più imprese di qualunque pignoramento. La banca comunica la revoca degli affidamenti autoliquidanti — anticipo fatture, castelletto salvo buon fine, scoperto di conto — e chiede il rientro immediato. In pochi giorni l’impresa perde la finanza che sosteneva il circolante, i pagamenti ai fornitori si bloccano, e la crisi di liquidità si trasforma in crisi conclamata. Contemporaneamente, se ci sono fideiussioni personali dei soci o degli amministratori, parte l’escussione: la banca aggredisce il patrimonio dei garanti, che è quasi sempre l’unico patrimonio realmente capiente della vicenda.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della banca, la logica è quasi meccanica. La classificazione dell’esposizione determina accantonamenti prudenziali crescenti; il deterioramento della posizione produce un costo immediato a conto economico. Ridurre l’esposizione riduce l’accantonamento. Escutere una fideiussione capiente e liquida è, in termini di recupero atteso, l’operazione più efficiente disponibile: certa, rapida, senza concorso con altri creditori.
Ma qui la convenienza si inverte prima di quanto si creda. Se l’escussione del garante fa saltare la continuità aziendale, la banca perde il flusso di rimborso ordinario e si ritrova con un credito residuo verso una società destinata alla liquidazione giudiziale, dove il realizzo dei chirografari è modesto e lontano nel tempo. Nelle posizioni in cui il patrimonio del garante non copre l’intera esposizione — la maggioranza dei casi — la banca ottiene un recupero parziale immediato e perde tutto il resto. Un accordo che preservi la continuità e assicuri un rimborso sostenibile può valere, in termini attualizzati, più dell’escussione.
I suoi limiti
Qui il margine della banca si restringe in modo netto, e la norma è recente. L’art. 16, comma 5, CCII, nella formulazione risultante dal decreto correttivo, stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. L’eccezione esiste — la sospensione o revoca resta possibile se imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale o se sorretta da una giusta causa attinente al merito del rapporto — ma è un’eccezione che va motivata, non un potere libero.
Il secondo limite è ancora più stringente: in presenza di misure protettive confermate, l’art. 18, comma 5, CCII vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Tradotto sui rapporti bancari: i mutui restano in ammortamento, i leasing proseguono, le linee autoliquidanti non possono essere chiuse per l’insoluto pregresso.
Il terzo limite riguarda i garanti. Le misure protettive possono essere richieste anche a tutela dei soci e dei terzi che hanno prestato garanzie, ma la giurisprudenza di merito ha delimitato con attenzione questo spazio: il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha chiarito che il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la parità negoziale con il creditore. È una tutela reale, ma bilanciata.
La tua contromossa
La contromossa decisiva è temporale: la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive nel registro delle imprese produce effetto dal giorno stesso della pubblicazione, e da quel momento la banca perde il potere di revocare per il solo fatto della procedura e di risolvere i contratti per gli inadempimenti pregressi. Chi arriva prima della revoca conserva il circolante; chi arriva dopo deve chiedere una misura cautelare di ripristino, che è possibile ma molto più incerta.
Il Tribunale di Napoli, con la decisione del 1° dicembre 2025 n. 1344, ha ricostruito in modo organico il rapporto tra misure protettive e ceto bancario, arrivando a prospettare che il recesso della banca operato in violazione di questo quadro possa integrare un’ipotesi di responsabilità con conseguente obbligo risarcitorio. È un precedente che sposta il rischio dalla parte del creditore, non del debitore. Sul versante opposto, il Tribunale di Modena ha ricordato che il ripristino di linee legittimamente revocate prima della domanda non è affatto automatico: la protezione guarda avanti, non indietro. Un’ulteriore ragione per non aspettare.
Mossa 3 — Il titolo esecutivo lampo: decreto ingiuntivo, precetto, ipoteca giudiziale
La mossa
Il fornitore rimasto insoluto non ha bisogno di una causa. Ha le fatture, i documenti di trasporto, l’estratto delle scritture contabili: chiede e ottiene un decreto ingiuntivo. Se la prova scritta è qualificata — cambiale, assegno, atto pubblico, scrittura privata autenticata — o se allega un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ottiene anche la provvisoria esecuzione immediata. Da lì il percorso è rapidissimo: notifica del decreto, atto di precetto con l’intimazione di pagare entro dieci giorni, e nel frattempo iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili aziendali.
L’ipoteca giudiziale è la mossa più sottovalutata dalle imprese e la più intelligente dal punto di vista del creditore. Non produce cassa immediata, ma trasforma un credito chirografario in credito ipotecario: cambia la posizione del fornitore in qualunque scenario futuro, concorsuale compreso, e lo colloca davanti a tutti gli altri fornitori sul ricavato di quell’immobile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La convenienza è evidente: costo processuale contenuto, tempi brevi, effetto di prelazione permanente. Ma il creditore che gioca questa carta valuta anche due controindicazioni serie. La prima è che l’ipoteca iscritta nell’imminenza dell’insolvenza è esposta al rischio di revocatoria: se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, l’atto costitutivo di prelazione per debito preesistente rientra tra quelli aggredibili dal curatore, e il creditore rischia di aver speso tempo e denaro per una garanzia che verrà travolta. La seconda è reputazionale e commerciale: l’ipoteca iscritta è pubblica, la vedono le banche e gli altri fornitori, e spesso innesca l’effetto domino che porta l’impresa al collasso — cioè esattamente lo scenario in cui quel creditore recupera meno.
Per questo il fornitore accorto usa spesso il decreto ingiuntivo come strumento di pressione più che di esecuzione: gli serve un titolo in mano, non necessariamente una vendita forzata.
I suoi limiti
Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla notifica, ed è un termine perentorio: scaduto, il decreto diventa definitivamente esecutivo e non è più discutibile nel merito. È il limite che protegge il creditore, ma è anche la sua unica finestra: finché l’opposizione è tempestiva, il giudice può sospendere la provvisoria esecuzione quando ricorrono gravi motivi, e da quel momento il creditore non ha più un titolo azionabile.
Il secondo limite è quello del precetto: l’atto di precetto perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro novanta giorni dalla notifica. Il creditore che precetta senza essere pronto a pignorare brucia il proprio atto e deve ricominciare.
Il terzo limite è il più rilevante nel nostro contesto: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui è esercitata l’attività d’impresa. L’ipoteca giudiziale iscritta dopo quella data è quindi radicalmente fuori gioco.
Va segnalata, sul piano dei tempi processuali ordinari, la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto e incide sui termini di impugnazione civilistici. Non incide invece sulla durata delle misure protettive né sui termini negoziali della composizione negoziata, che seguono la loro autonoma scansione.
La tua contromossa
La contromossa è duplice e va giocata simultaneamente: opposizione tempestiva con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione sul fronte processuale, accesso alla composizione negoziata con misure protettive sul fronte concorsuale. La prima ti serve a contestare il credito nel merito; la seconda a impedire che, mentre discuti, il patrimonio venga eroso da prelazioni e pignoramenti. Chi gioca solo la prima vince magari la causa su un’impresa che nel frattempo non esiste più.
Sul piano difensivo sostanziale, l’analisi del rapporto sottostante è spesso più produttiva di quanto si immagini: contestazioni sulla qualità della fornitura, eccezioni di compensazione, verifica della prescrizione. Su quest’ultimo punto, però, va tenuto presente un dato processuale rigoroso: la Cassazione, con l’ordinanza n. 6665 del 2026, ha stabilito che l’eccezione di prescrizione del credito su cui si fonda l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale non può, di regola, essere sollevata dal debitore soltanto in sede di reclamo. Le difese vanno costruite subito, non conservate per il grado successivo.
Mossa 4 — Il colpo al circolante: pignoramento dei conti e dei crediti verso i clienti
La mossa
È il momento in cui la partita si fa fisica. Munito di titolo esecutivo e precetto, il creditore notifica il pignoramento presso terzi: colpisce i saldi dei conti correnti bancari e, con effetto ancora più devastante, i crediti che l’impresa vanta verso i propri clienti. La banca e i clienti diventano terzi pignorati, obbligati a rendere la dichiarazione sulle somme dovute e a non pagare più nelle tue mani.
Il danno non è soltanto patrimoniale. Il pignoramento notificato ai tuoi clienti è una comunicazione ufficiale del tuo stato di difficoltà a chi ti dà lavoro. Molti rapporti commerciali si interrompono lì, indipendentemente dall’esito dell’esecuzione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il pignoramento presso terzi è, per il creditore, lo strumento con il miglior rapporto tra costo e probabilità di incasso: non richiede stime, aste, custodi. Se il terzo dichiara positivamente, l’assegnazione delle somme è rapida. È la mossa preferita di chi vuole essere pagato davvero e in fretta.
Ma dal suo punto di vista ha due controindicazioni pesanti. La prima è che colpisce la cassa operativa: se blocca gli incassi, l’impresa smette di produrre, e il creditore che aveva pignorato per essere pagato si ritrova primo in fila su un’azienda ferma. La seconda è concorsuale: le somme incassate nei sei mesi anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale — o dopo il deposito della domanda a cui sia seguita l’apertura — sono esposte a revocatoria quando si dimostri che il creditore conosceva lo stato di insolvenza. Il creditore aggressivo può quindi essere costretto a restituire, e nel frattempo ha finanziato l’aggressione di tasca propria.
I suoi limiti
Il pignoramento è la mossa più esposta di tutte all’effetto protettivo: dalla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, le azioni esecutive non possono essere iniziate né proseguite, e quelle già avviate restano bloccate. Le misure hanno una durata massima iniziale non superiore a quattro mesi e sono prorogabili, ma non oltre il tetto complessivo di dodici mesi: è un ombrello robusto, non eterno, e questo va messo in conto nella pianificazione.
Vale poi la scansione procedurale, che è severa proprio per il debitore: le misure operano dalla pubblicazione, ma se non viene depositato il ricorso di conferma nel termine di legge — e se entro trenta giorni dalla pubblicazione non interviene il provvedimento del tribunale — l’iscrizione viene cancellata e la protezione svanisce. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso. Sono giorni, non settimane: la difesa va preparata prima di attivare la procedura, non dopo.
Ed è qui che il margine si restringe anche per il debitore, perché i giudici hanno smesso di considerare le misure protettive un automatismo. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 31 luglio 2025, ha negato la conferma delle misure ritenendo assente la ragionevole perseguibilità del risanamento; il Tribunale di Bolzano, il 20 novembre 2025, ha dichiarato inaccoglibile la richiesta a fronte di una proposta puramente liquidatoria priva di qualunque prospettiva di risanamento; il Tribunale di Milano, il 14 dicembre 2025, ha respinto l’accesso di un’impresa il cui scopo era meramente liquidatorio e le cui misure erano dirette a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. La composizione negoziata usata solo per congelare i pignoramenti non regge davanti a un tribunale attento: la protezione si ottiene se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, non perché la si è chiesta.
La tua contromossa
La contromossa efficace è arrivare alla protezione con un progetto industriale credibile in mano, non con una richiesta di tempo. Il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica — aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 — misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie: fino a 3 le difficoltà sono contenute e l’andamento corrente può bastare; tra 3 e 5 il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali; oltre 5 può rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa. Quel rapporto lo puoi calcolare prima di depositare qualunque cosa, e ti dice in anticipo quale strumento è realisticamente sostenibile.
C’è poi una leva che le imprese scoprono troppo tardi: durante la composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili — anche erogati dai soci — e la cessione dell’azienda o di rami senza l’effetto di accollo dei debiti previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c. È lo strumento che consente di far circolare l’azienda pulita e di destinare il ricavato ai creditori. Non è un espediente: è la ragione per cui la procedura esiste.
Mossa 5 — L’istanza di liquidazione giudiziale usata come leva negoziale
La mossa
Quando il recupero individuale fallisce, il creditore cambia registro. Deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Nella maggioranza dei casi non lo fa perché desidera la liquidazione — sa benissimo che in quello scenario il suo chirografo vale una frazione — ma perché è la mossa che produce il massimo effetto psicologico e pratico: convoca l’imprenditore davanti al tribunale, coinvolge il pubblico ministero, apre il rischio della perdita dell’impresa. È una leva negoziale prima che un obiettivo.
Va aggiunto che il creditore non è l’unico soggetto legittimato: il ricorso può provenire anche dal debitore, dagli organi di controllo e dal pubblico ministero, la cui iniziativa — come la Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 31638 del 4 dicembre 2025 — ha natura autonoma anche quando faccia seguito a istanze di creditori poi desistiti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il calcolo del creditore è freddo. Il costo dell’istanza è contenuto rispetto a una causa ordinaria; l’effetto sulla controparte è enorme. Se l’impresa reagisce pagando o accordandosi, il creditore ha ottenuto tutto senza procedura. Se l’impresa non reagisce, ottiene comunque la liquidazione, e con essa la possibilità che il curatore recuperi attivo tramite revocatorie e azioni di responsabilità che lui, da solo, non potrebbe esercitare.
Preferisce non farla in tre casi ricorrenti: quando il proprio credito è contestato e rischia di non superare il vaglio; quando l’impresa ha già una domanda di accesso a uno strumento di regolazione che il tribunale tratterà in via prioritaria; e quando è consapevole che nella liquidazione recupererebbe meno di quanto un piano gli offre. È esattamente su quest’ultimo punto che si costruisce la difesa.
I suoi limiti
Il primo limite è il credito: il tribunale deve verificare, sia pure in via incidentale, l’esistenza del credito del ricorrente, e questa verifica non è una formalità. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 26370 del 29 settembre 2025. Il secondo limite è di soglia: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro. Il terzo limite riguarda i requisiti dimensionali: non è assoggettabile alla procedura l’impresa che dimostri il possesso congiunto dei parametri di cui all’art. 2 CCII — attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € nei tre esercizi precedenti, ricavi non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 € — e per quelle imprese la strada è semmai la liquidazione controllata, come ha ricordato il Tribunale di Modena il 23 aprile 2026, sottolineando che l’alternatività tra le due procedure va risolta guardando ai presupposti concreti del caso.
Il quarto limite, e il più importante sul piano strategico, è la priorità di trattazione: quando pende una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il tribunale la esamina in via prioritaria rispetto alla domanda di apertura della liquidazione, purché il piano non sia manifestamente inadeguato e assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore all’alternativa liquidatoria. È il cuore della difesa: il creditore che ha depositato l’istanza scopre che non è lui a dettare l’agenda.
Il quinto limite è temporale e riguarda la valutazione dell’insolvenza: l’accertamento va riferito alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura, come chiarito dalla Cassazione con la pronuncia n. 30903 del 25 novembre 2025. Ciò significa che quanto accade tra il deposito del ricorso e la decisione — un accordo, un apporto di finanza, la cessione di un ramo — è pienamente rilevante.
Infine, un’avvertenza che vale come limite alla mossa avversaria e insieme come monito sui rimedi tardivi: la desistenza del creditore istante, se non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, è stata ritenuta inidonea a travolgere la dichiarazione già pronunciata quando prodotta soltanto in sede di reclamo (Cass. n. 7920 del 25 marzo 2025). Chi pensa di risolvere il problema pagando il ricorrente all’ultimo momento gioca una carta molto più fragile di quanto immagina.
La tua contromossa
La contromossa è trasformare l’istanza del creditore nel proprio calendario: depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione — con riserva, se serve tempo per completare il piano — e costringere il tribunale a valutarla prima. Il termine concesso in caso di domanda con riserva va da trenta a sessanta giorni, prorogabile di non oltre sessanta: è la finestra tecnica dentro la quale si costruisce la proposta.
Qui l’esperienza dello Studio pesa in modo specifico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: conosce sia il tavolo negoziale sia le procedure liquidatorie dal lato di chi le conduce, e questo consente di impostare la difesa sapendo esattamente quale sarà lo scenario alternativo con cui il tribunale confronterà la proposta.
Sul contenuto della proposta, l’orientamento di legittimità offre oggi un appiglio potente. In tema di cram down fiscale, la Cassazione ha ripetutamente affermato che ciò che conta è la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore: con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha escluso che condotte pregresse — persino la violazione sistematica e deliberata degli obblighi tributari — precludano l’omologazione forzosa, salvo che incidano sulla completezza e trasparenza delle informazioni rese ai creditori. Nello stesso senso la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, secondo cui l’eziologia della crisi non fonda un diniego per difetto di meritevolezza. Il messaggio è che il dissenso del creditore pubblico può essere superato quando i numeri gli danno torto.
Mossa 6 — L’attacco al patrimonio personale: responsabilità di amministratori e sindaci, revocatorie
La mossa
È l’ultima mossa in ordine cronologico e la più pesante. Aperta la liquidazione giudiziale, il curatore — che agisce anche nell’interesse dei creditori — promuove le azioni di responsabilità contro amministratori, liquidatori e organi di controllo, e le revocatorie contro chi ha ricevuto pagamenti o garanzie nel periodo sospetto. Il bersaglio non è più la società, che a quel punto non ha nulla: sono le persone.
Il fulcro è l’art. 2486 c.c. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono personalmente e solidalmente dei danni cagionati dalla violazione di questo precetto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La convenienza per il ceto creditorio è evidente: quando la massa attiva è insufficiente, l’unico patrimonio realmente aggredibile è quello personale degli organi sociali, spesso assistito da polizze di responsabilità civile. Il curatore, per parte sua, ha l’obbligo di valutare queste azioni.
Preferisce non promuoverle quando l’onere probatorio appare insormontabile — e non è raro. La Cassazione ha ricordato, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, che la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale integra sì la violazione di norme specifiche e non una scelta gestionale insindacabile, ma che la responsabilità richiede comunque la dimostrazione del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale e del nesso causale tra condotta e danno. E l’azione dei creditori sociali, come precisato dalla pronuncia n. 20150 del 18 luglio 2025, presuppone la dimostrazione che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare i crediti per eccedenza delle passività sulle attività, situazione che non coincide necessariamente con lo stato d’insolvenza né con la perdita integrale del capitale.
I suoi limiti
Il limite principale è probatorio, ma va conosciuto anche nella sua parte sfavorevole: il criterio della differenza tra i netti patrimoniali — e, in via sussidiaria, quello del deficit accertato nella procedura — costituisce un criterio di liquidazione equitativa del danno che il giudice può applicare quando non emergano elementi per un criterio più aderente al caso concreto. La Cassazione, con la sentenza n. 8069 del 25 marzo 2024, ne ha confermato l’applicabilità anche ai giudizi già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Chi confida nel fatto che il danno sia difficile da quantificare parte da una premessa sbagliata: la legge ha fornito al curatore una formula pronta.
Sul versante dell’organo di controllo, un limite recente e rilevante: con la pronuncia n. 1390 del 22 gennaio 2026 la Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva, ai fini della quantificazione dei danni risarcibili, del testo modificato dell’art. 2407, comma 2, c.c. Il perimetro della responsabilità dei sindaci si determina secondo la disciplina vigente all’epoca dei fatti.
Quanto alle revocatorie, i limiti sono altrettanto precisi. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori sono revocabili solo se si prova che il beneficiario conosceva lo stato d’insolvenza, e restano esenti, tra gli altri, i pagamenti effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d’impresa, quelli per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori, e quelli per servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Ma l’esenzione va provata nel suo presupposto funzionale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3931 del 22 febbraio 2026, ha escluso l’esenzione per il compenso del legale che si era limitato a un esame preliminare di fattibilità di una soluzione concordataria mai concretamente aperta.
La tua contromossa
La contromossa non è difensiva ma preventiva, e ha una data: il momento in cui la causa di scioglimento si verifica. Da quel momento ogni giorno di attività ordinaria non conservativa costruisce il danno che verrà contestato anni dopo. Accertare tempestivamente la causa di scioglimento, iscriverla, documentare con delibere e verbali il passaggio a una gestione conservativa: sono gli atti che, in un giudizio futuro, spostano l’analisi dal criterio presuntivo alle condotte concrete.
C’è poi un vantaggio della composizione negoziata che quasi nessuno valorizza: su istanza dell’imprenditore, gli obblighi di ricapitalizzazione previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale restano sospesi dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative. Attivare la composizione negoziata non serve solo a proteggere il patrimonio della società: serve a sospendere l’orologio che misura la responsabilità personale degli amministratori. È probabilmente la ragione più solida — e meno pubblicizzata — per muoversi presto.
Quale porta è ancora aperta: gli strumenti letti dal lato dell’aggressione subita
A questo punto la domanda del titolo si può riformulare correttamente. Non “quali sono le soluzioni per un’azienda in crisi”, ma: quali soluzioni sono ancora disponibili, dato lo stadio a cui i creditori sono arrivati? Perché il catalogo è sempre lo stesso, ma le porte si chiudono in sequenza.
Finché nessun creditore si è mosso formalmente e lo squilibrio è solo prospettico, resta disponibile lo strumento più leggero e riservato: il piano attestato di risanamento dell’art. 56 CCII. Non richiede omologazione né maggioranze, non è pubblico se non su scelta dell’imprenditore, e produce il suo effetto principale sul piano della protezione degli atti esecutivi da revocatoria. È la soluzione di chi ha ancora rapporti bancari integri e pochi creditori da coinvolgere. Basta una revoca di fidi o un decreto ingiuntivo perché diventi impraticabile.
Quando la tensione è emersa ma le trattative sono ancora possibili, il centro di gravità è la composizione negoziata, con l’intero corredo che abbiamo visto: misure protettive, sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, autorizzazioni del tribunale a finanziamenti prededucibili e cessione d’azienda, misure premiali sul debito tributario. Ha una durata definita — centottanta giorni prorogabili di altrettanti — ed è la fase in cui il ventaglio delle uscite è più ampio: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto dall’esperto, oppure l’accesso a uno strumento maggiore.
Quando i creditori sono numerosi ma una parte consistente è disposta a firmare, si apre l’area degli accordi di ristrutturazione dei debiti: quelli ordinari richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, quelli agevolati scendono al trenta per cento a fronte della rinuncia a moratorie e misure protettive, e quelli a efficacia estesa consentono, a certe condizioni, di vincolare anche i non aderenti appartenenti a categorie omogenee. Accanto ad essi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis CCII, che consente una distribuzione del valore più libera ma esige l’approvazione di tutte le classi.
Quando la trattativa non regge o il dissenso è ampio, resta il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio: il primo consente il soddisfacimento anche non prevalente dai flussi dell’attività, il secondo richiede l’apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile e assicuri ai chirografari una soddisfazione minima di legge. È in questa sede che opera il superamento del dissenso dei creditori pubblici quando la proposta è più conveniente della liquidazione.
Quando la composizione negoziata si è conclusa senza soluzione ma le trattative si sono svolte correttamente, resta il concordato semplificato, senza voto dei creditori ma con un controllo giudiziale che, come si è visto, non è affatto formale.
E quando nessuna di queste porte è più aperta, restano la liquidazione giudiziale o, per le imprese sotto soglia, la liquidazione controllata, con la prospettiva dell’esdebitazione. Non è un fallimento della difesa: è l’esito che si sceglie consapevolmente quando conserva più valore di una continuità insostenibile. La differenza tra subirla e sceglierla, però, la fa il momento in cui ci si arriva.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi seguiti dallo Studio, ma servono a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui si gioca la contromossa.
Ipotesi 1 — Il pignoramento battuto sul tempo. Srl metalmeccanica, ricavi 4.180.000 €, flussi annui stimati in condizioni stazionarie 327.000 €, debito da ristrutturare 2.317.000 € (banche 1.184.000, fornitori 738.000, contributi e imposte 395.000). Rapporto tra debito e flussi pari a circa 7,1: oltre la soglia di 5, quindi il risanamento richiede la cessione di un ramo. Il 4 febbraio la banca revoca l’anticipo fatture e chiede il rientro; il 12 febbraio un fornitore con credito di 236.400 € notifica precetto. Scenario A: l’impresa tratta informalmente e non deposita nulla; il 20 febbraio arriva il pignoramento presso terzi sui crediti verso i due principali clienti, gli incassi si bloccano, la produzione si ferma. Scenario B: il 18 febbraio l’impresa deposita istanza di composizione negoziata e pubblica la richiesta di misure protettive, depositando il ricorso di conferma nei termini; il pignoramento notificato il 20 febbraio non può essere proseguito, le linee bancarie non possono essere revocate per il solo accesso alla procedura, i contratti pendenti proseguono. Due giorni di differenza, due esiti incomparabili.
Ipotesi 2 — L’istanza di liquidazione trasformata in tavolo. Il fornitore con credito di 236.400 €, dopo un pignoramento infruttuoso, deposita il 9 aprile ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; udienza fissata al 6 maggio. La comparazione economica è questa: nello scenario liquidatorio il chirografo del fornitore, su un attivo realizzabile stimato in 780.000 € a fronte di prelazioni per 640.000 €, riceverebbe una percentuale molto contenuta e a distanza di anni; il piano in continuità, sostenuto dalla cessione del ramo e da un finanziamento prededucibile autorizzato dal tribunale, offre una soddisfazione sensibilmente superiore in quattro anni e conserva un rapporto di fornitura che vale 1.100.000 € l’anno. Il 28 aprile l’impresa deposita domanda di accesso con riserva; il tribunale la esamina in via prioritaria, verificando che il piano non sia manifestamente inadeguato e assicuri ai creditori almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione. Dal 28 aprile in poi non è più il creditore a decidere il calendario: la sua istanza resta sul tavolo, ma dietro alla proposta.
Ipotesi 3 — La responsabilità che si costruisce da sola. Capitale sociale 120.000 €, patrimonio netto al 31 dicembre pari a –287.400 €: causa di scioglimento verificatasi. L’amministratore prosegue la gestione ordinaria per quattordici mesi senza convocare l’assemblea né iscrivere lo scioglimento; alla data di apertura della liquidazione giudiziale il netto è –927.900 €. Applicato il criterio della differenza tra i netti patrimoniali, il danno presunto contestabile ammonta a 640.500 €, a carico personale e solidale. Scenario alternativo: rilevata la perdita, l’amministratore deposita entro trenta giorni l’istanza di composizione negoziata e chiede la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento; la gestione prosegue in un perimetro autorizzato e documentato, e il periodo di “protrazione illecita” semplicemente non esiste. La differenza tra i due scenari non è giuridica: è di calendario.
Quando all’avversario conviene trattare (e come si riconosce quel momento)
Esistono momenti precisi in cui la convenienza del creditore si sposta dall’aggressione all’accordo. Riconoscerli è la parte più redditizia di tutta la strategia difensiva.
Il primo momento è la riclassificazione bancaria. Quando la posizione è già stata deteriorata e accantonata, il costo prudenziale è stato in gran parte assorbito. Da lì in poi, per la banca, ogni euro recuperato è un rientro su una posizione già svalutata, e una proposta di saldo con pagamento certo e rapido può risultare più conveniente di un recupero giudiziale pluriennale. Le posizioni deteriorate cedute a operatori specializzati seguono la stessa logica amplificata: chi ha acquistato il credito a una frazione del nominale ragiona su un rendimento, non sull’importo originario.
Il secondo momento è la notifica di un’istanza di liquidazione giudiziale a cui l’impresa risponda con una domanda di accesso credibile. Il creditore che sperava nell’inerzia si trova davanti a una comparazione formale tra la sua proposta implicita — la liquidazione — e la proposta dell’impresa. Se i numeri gli sono sfavorevoli, il suo dissenso perde forza: la giurisprudenza di legittimità, con le pronunce del 2026 in materia di omologazione forzosa, ha chiarito che il meccanismo non è una sanzione per l’inerzia del creditore pubblico, ma uno strumento tecnico che impedisce che la soluzione della crisi sia ostacolata da chi, nell’alternativa liquidatoria, starebbe peggio.
Il terzo momento è la vigilia della cessione di azienda autorizzata. Quando il tribunale può autorizzare la cessione senza l’effetto di accollo dei debiti pregressi, il creditore capisce che l’azienda circolerà comunque e che la sua unica possibilità di recupero è il prezzo di cessione destinato alla massa. Prima di quel momento poteva sperare di aggredire l’acquirente; dopo, non più.
Il quarto momento riguarda specificamente i creditori pubblici. Il Codice offre oggi strumenti che rendono economicamente sostenibile ciò che prima era impossibile: le misure premiali dell’art. 25-bis CCII — riduzione degli interessi al tasso legale, riduzione delle sanzioni, rateazione dei debiti tributari fino a un massimo di settantadue rate mensili — e, dopo il correttivo, la possibilità di trattare il debito tributario già in sede di composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Non sono sconti discrezionali: sono effetti di legge che si attivano se la procedura viene seguita correttamente.
Il quinto momento è quello dei fornitori strategici. Il fornitore che rappresenta una quota rilevante del tuo approvvigionamento e per il quale tu rappresenti una quota rilevante del fatturato ha un interesse alla continuità che vale più del credito insoluto. È il creditore con cui si costruiscono più facilmente le adesioni necessarie a un accordo di ristrutturazione, e va coinvolto per primo, non per ultimo.
Un’avvertenza indispensabile: la trattativa va condotta con trasparenza. La giurisprudenza sul concordato semplificato è oggi molto rigorosa nel verificare che le trattative si siano effettivamente svolte secondo correttezza e buona fede, e non si accontenta della certificazione dell’esperto. La Corte d’Appello dell’Aquila, il 22 aprile 2026, ha affermato che spetta al tribunale riscontrare in concreto la sussistenza sostanziale di quel presupposto; il Tribunale di Bologna, il 13 gennaio 2026, ha precisato che per aversi correttezza e buona fede occorre che ai creditori sia stata formulata una proposta chiara e fattibile e che siano stati posti in condizione di pronunciarsi su basi informative adeguate. Chi tratta in modo opaco perde la strada d’uscita più rapida.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume la sequenza: per ogni mossa del creditore, il vincolo che la legge gli impone, la contromossa corrispondente e la finestra temporale utile per giocarla. Va letta come uno schema di gioco, non come un elenco di rimedi: la colonna che conta davvero è l’ultima.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Segnalazione ex art. 25-novies CCII | Invio entro 60 giorni dal superamento delle soglie (150 giorni per l’Agenzia delle entrate) | Monitoraggio autonomo delle soglie e accesso alla composizione negoziata prima della segnalazione | Continua, prima del superamento delle soglie |
| Revoca dei fidi e richiesta di rientro | La revoca non può fondarsi sul solo accesso alla composizione negoziata né sul coinvolgimento nelle trattative | Pubblicazione dell’istanza con misure protettive; misura cautelare di ripristino nei casi residui | Prima della comunicazione di revoca |
| Escussione delle garanzie personali | Estensione delle misure protettive ai garanti, se non altera l’equilibrio contrattuale del creditore | Richiesta espressa di estensione ai soci e ai terzi garanti | Contestuale all’istanza di protezione |
| Decreto ingiuntivo e ipoteca giudiziale | Opposizione entro 40 giorni dalla notifica; nessuna prelazione acquisibile dopo la pubblicazione dell’istanza protettiva | Opposizione con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione + misure protettive | 40 giorni dalla notifica |
| Precetto e pignoramento presso terzi | Il precetto perde efficacia se il pignoramento non è eseguito entro 90 giorni; azioni esecutive bloccate dalle misure protettive | Accesso alla composizione negoziata con protezione immediata dalla pubblicazione | Prima della notifica del pignoramento |
| Istanza di liquidazione giudiziale | Verifica incidentale del credito; soglia dei 30.000 € di debiti scaduti; requisiti dimensionali ex art. 2 CCII | Domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva: trattazione prioritaria | Tra il deposito del ricorso e l’udienza |
| Dissenso del creditore pubblico sulla proposta | Superabile se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria | Attestazione comparativa rigorosa e richiesta di omologazione forzosa | In sede di omologazione |
| Azioni di responsabilità e revocatorie | Onere di provare pregiudizio e nesso causale; criteri di liquidazione equitativa del danno | Accertamento tempestivo della causa di scioglimento; sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione | Dal verificarsi della causa di scioglimento |
Le domande di chi è sotto attacco
“La banca può revocarmi i fidi solo perché ho attivato la composizione negoziata?” No. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. La banca può intervenire solo se la revoca è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale o sorretta da una giusta causa attinente al merito del rapporto — anomalie gravi, uso distorto delle linee, illeciti — e deve motivarlo.
“Un mio fornitore ha chiesto la liquidazione giudiziale: posso ancora salvare l’azienda?” Sì, se ti muovi prima dell’udienza. Il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi impone al tribunale di esaminarla in via prioritaria, a condizione che il piano non sia manifestamente inadeguato e assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello della liquidazione. Il ricorso del creditore resta pendente, ma non ha più la precedenza.
“Se pago il creditore che ha presentato l’istanza, il problema è risolto?” Non necessariamente, e può peggiorare. La desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione è stata ritenuta inidonea a travolgere la pronuncia già emessa quando prodotta soltanto in sede di reclamo, e il pagamento preferenziale a un creditore in una situazione di insolvenza conosciuta è esattamente il tipo di atto che il curatore aggredisce con la revocatoria. Il pagamento tattico è una delle mosse più rischiose in assoluto.
“Le misure protettive bloccano davvero tutto e per quanto tempo?” Bloccano le azioni esecutive e cautelari e impediscono l’acquisizione di prelazioni non concordate, ma hanno una durata massima iniziale non superiore a quattro mesi, prorogabile entro il tetto complessivo di dodici mesi. Non sono un rifugio permanente: sono il tempo tecnico per costruire una soluzione. E se il tribunale ritiene che il risanamento non sia ragionevolmente perseguibile, non le conferma affatto.
“Rischio personalmente anche se la società è a responsabilità limitata?” Sì, su due fronti distinti. Sul fronte delle garanzie personali, se hai firmato fideiussioni rispondi con il tuo patrimonio a prescindere dalla forma societaria. Sul fronte della responsabilità gestoria, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento la prosecuzione dell’attività non conservativa espone gli amministratori a un’azione risarcitoria il cui danno può essere liquidato in via presuntiva secondo criteri codificati.
“La mia impresa è piccola: rientro comunque in queste procedure?” Dipende dai parametri dimensionali. Se dimostri il possesso congiunto dei requisiti di non assoggettabilità previsti dall’art. 2 CCII, la liquidazione giudiziale non ti riguarda, ma esistono percorsi dedicati — la liquidazione controllata e il concordato minore — e la composizione negoziata resta accessibile. La scelta tra i due binari non è formale: incide sulla durata, sui costi di procedura e sulle prospettive di esdebitazione.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che delimitano l’azione dei creditori, organizzati secondo la mossa che ciascuno limita o precisa. Le formulazioni dei principi sono riassunte in forma sintetica.
Sulle misure protettive e sulla loro tenuta
- Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. La Corte ha qualificato le misure protettive della composizione negoziata come provvedimenti di natura cautelare, con la conseguenza che il diniego e il rigetto del successivo reclamo non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: definisce il perimetro dei rimedi e impone di giocare bene la partita nella fase di merito, dove si decide tutto.
- Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di accesso e inaccoglibile quella di riconoscimento delle misure protettive quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo perseguito è meramente liquidatorio o diretto a eludere iniziative esecutive già intraprese. Rilevanza: chiarisce che la protezione non è una moratoria a disposizione di chiunque la chieda.
- Trib. Fermo, 31 luglio 2025. Negata la conferma delle misure protettive in assenza di una prospettiva concreta di risanamento. Rilevanza: conferma l’orientamento rigoroso sul presupposto sostanziale della procedura.
- Trib. Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 20 novembre 2025. Inaccoglibile l’istanza di misure protettive a fronte di una proposta puramente liquidatoria priva di qualsiasi prospettiva di risanamento dell’impresa. Rilevanza: delimita l’uso della composizione negoziata rispetto agli strumenti liquidatori propri.
Sui rapporti bancari
- Trib. Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344. Il provvedimento ricostruisce il rapporto tra misure protettive e ceto bancario, affermando che in presenza di misure confermate i creditori non possono risolvere i contratti né opporre l’inadempimento per crediti anteriori, con la conseguenza che il recesso della banca può integrare un’ipotesi di responsabilità risarcitoria. Rilevanza: sposta il rischio del comportamento aggressivo sul creditore.
- Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale del creditore. Rilevanza: definisce fino a dove arriva la protezione dei garanti.
Sull’istanza di liquidazione giudiziale
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370. Sull’istanza del creditore, il giudice deve svolgere una verifica incidentale sull’esistenza del credito posto a fondamento della domanda. Rilevanza: il credito contestato è il primo punto d’attacco della difesa.
- Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903. L’accertamento dello stato di insolvenza va riferito alla situazione esistente al momento della sentenza di apertura, e in sede di reclamo possono rilevare fatti documentati sopravvenuti nei limiti di ammissibilità indicati. Rilevanza: quanto accade tra ricorso e decisione conta, e conta molto.
- Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7920. La desistenza del creditore istante non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, se prodotta solo in sede di reclamo, non determina la revoca della pronuncia già emessa. Rilevanza: smonta la strategia del pagamento tardivo al creditore ricorrente.
- Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. L’iniziativa del pubblico ministero ha natura autonoma anche quando segua istanze di creditori poi desistite; i finanziamenti dei soci possono essere valorizzati come debiti della società ai fini del riscontro dell’insolvenza. Rilevanza: il fronte avversario è più largo dei soli creditori commerciali.
- Cass. civ., 2026, n. 6665. L’eccezione di prescrizione del credito su cui si fonda l’istanza di liquidazione giudiziale non può, di regola, essere sollevata per la prima volta in sede di reclamo. Rilevanza: impone di costruire tutte le difese fin dalla prima udienza.
- Trib. Modena, Sez. III civ. – Procedure concorsuali, 23 aprile 2026. L’alternatività tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata va risolta con riferimento ai presupposti ricorrenti nel caso concreto. Rilevanza: per le imprese sotto soglia la procedura corretta non è quella che il creditore invoca, ma quella che i requisiti impongono.
Sull’omologazione e sul dissenso dei creditori pubblici
- Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Ai fini dell’omologazione forzosa del concordato preventivo in continuità rileva la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore, restando irrilevanti anche condotte di violazione sistematica degli obblighi tributari salvo che incidano sulla completezza e trasparenza informativa. Rilevanza: neutralizza l’argomento morale usato per opporsi ai piani.
- Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down non è una sanzione per l’inerzia dell’amministrazione finanziaria, ma uno strumento tecnico che impedisce che la soluzione della crisi sia bloccata da un creditore la cui posizione risulterebbe peggiore nell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: fissa la logica comparativa come unico criterio.
- Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. L’eziologia della crisi, anche quando ricondotta a una gestione di sistematica evasione degli obblighi tributari e contributivi, non fonda un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza. Rilevanza: conferma l’orientamento consolidato del 2026.
- Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Negli accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al decreto correttivo, l’omologazione forzosa della transazione fiscale presuppone che sia intervenuto un accordo, sia pure in percentuale non sufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: esclude l’accordo costruito unicamente sul creditore erariale.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175. L’omologazione del concordato preventivo determina una temporanea inesigibilità dei crediti, con effetti sulla disciplina applicabile ai rapporti pendenti. Rilevanza: definisce cosa i creditori possono e non possono pretendere dopo l’omologa.
Sul concordato semplificato
- Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non può limitarsi a una verifica di mera ritualità formale, ma deve estendersi alle condizioni di ammissibilità, alla fattibilità e alla non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: la scorciatoia procedurale non è una scorciatoia sostanziale.
- C. App. L’Aquila, 22 aprile 2026. Lo svolgimento delle trattative secondo buona fede nella composizione negoziata è presupposto di accesso al concordato semplificato che il tribunale deve riscontrare in concreto, non potendo bastare la certificazione dell’esperto. Rilevanza: la condotta tenuta al tavolo determina la disponibilità dello strumento successivo.
- Trib. Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 13 gennaio 2026. Per aversi correttezza e buona fede occorre che ai creditori coinvolti sia stata formulata una proposta chiara e fattibile e che essi siano stati messi in condizione di pronunciarsi su basi informative adeguate. Rilevanza: definisce operativamente cosa significa trattare correttamente.
Sulla responsabilità personale e sulle revocatorie
- Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. I criteri della differenza dei netti patrimoniali e del deficit patrimoniale integrano una valutazione equitativa del danno e trovano applicazione, salvo che emergano elementi per un criterio più aderente al caso concreto, anche ai giudizi pendenti all’entrata in vigore della norma. Rilevanza: il danno da protrazione illecita ha oggi una formula di calcolo pronta all’uso.
- Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28320. La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale integra violazione di specifiche norme e non una scelta gestionale insindacabile, ma la responsabilità richiede la prova del pregiudizio al patrimonio sociale e del nesso causale. Rilevanza: individua il punto su cui la difesa dell’amministratore può reggere.
- Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150. L’azione dei creditori sociali prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale, ma presuppone la dimostrazione della perdita della garanzia patrimoniale generica per eccedenza delle passività sulle attività, situazione non coincidente con l’insolvenza né con la perdita integrale del capitale. Rilevanza: chiarisce cosa il creditore deve effettivamente provare.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390. È esclusa l’applicazione retroattiva del testo modificato dell’art. 2407, comma 2, c.c. ai fini della quantificazione dei danni risarcibili a carico dei sindaci. Rilevanza: delimita nel tempo l’esposizione dell’organo di controllo.
- Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2026, n. 3931. Non spetta l’esenzione da revocatoria prevista per i pagamenti di servizi strumentali all’accesso alle procedure quando la prestazione si è limitata a un esame preliminare di fattibilità e la procedura non è stata poi aperta. Rilevanza: l’esenzione va provata nel suo presupposto funzionale, non presunta.
- Cass. civ., Sez. I, 15 novembre 2025, n. 30174. Sono state precisate le condizioni di revocabilità delle rimesse effettuate nel periodo sospetto a estinzione di un mutuo assistito da garanzia. Rilevanza: definisce quando l’operazione bancaria diventa aggredibile dalla procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: leggiamo le mosse già fatte dai creditori, ne verifichiamo la regolarità e presidiamo le scadenze che sono tenuti a rispettare, aprendo il tavolo negoziale nel momento in cui la loro convenienza economica si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa dell’esposizione distinguendo credito bancario, commerciale, contributivo e tributario, e calcoliamo per ciascun creditore pubblico la distanza dalle soglie di segnalazione dell’art. 25-novies CCII.
- Applichiamo il test di ragionevole perseguibilità del risanamento rapportando il debito da ristrutturare ai flussi che la gestione può generare, per stabilire prima del deposito quale strumento sia effettivamente sostenibile.
- Depositiamo l’istanza di composizione negoziata e curiamo la pubblicazione della richiesta di misure protettive, depositando nei termini il ricorso di conferma e presidiando l’udienza fissata dal tribunale.
- Contestiamo i titoli esecutivi dei creditori: proponiamo opposizione al decreto ingiuntivo con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e verifichiamo l’efficacia del precetto e la regolarità del pignoramento presso terzi.
- Verifichiamo la legittimità delle revoche di affidamento alla luce dell’art. 16, comma 5, CCII e attiviamo, dove ne ricorrono i presupposti, le misure cautelari dirette al ripristino delle linee di credito.
- Costruiamo la proposta ai creditori pubblici utilizzando le misure premiali dell’art. 25-bis CCII e la transazione fiscale, e predisponiamo l’attestazione comparativa necessaria a sostenere l’omologazione anche in caso di dissenso.
- Reagiamo all’istanza di liquidazione giudiziale depositando la domanda di accesso allo strumento di regolazione, anche con riserva, per ottenere la trattazione prioritaria, e contestiamo in via incidentale il credito del ricorrente.
- Prepariamo la difesa degli amministratori e dei sindaci documentando il momento di emersione della causa di scioglimento e il passaggio a una gestione conservativa, e contestando i criteri di liquidazione presuntiva del danno.
- Gestiamo le operazioni straordinarie autorizzate, dalla cessione dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. ai finanziamenti prededucibili, curando i rapporti con il tribunale.
- Seguiamo il caso fino all’ultimo grado, dall’analisi iniziale al reclamo, dall’omologazione al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi è chiamato a condurla, sapere quali documenti l’esperto esamina davvero, quali comportamenti il tribunale legge come buona fede e quali come tattica dilatoria. A questa si affianca, quando la crisi ha superato il perimetro societario e investito garanti e soci, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC, che consente di impostare in modo coordinato la difesa dell’impresa e quella delle persone fisiche coinvolte.
La continuità della strategia è parte del metodo: la linea impostata nell’analisi iniziale è la stessa che viene sostenuta davanti al tribunale, in sede di reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione. E poiché la convenienza del creditore si misura in numeri prima che in norme, lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: l’attestazione comparativa che sostiene una proposta di risanamento è un documento tecnico-contabile prima ancora che giuridico, e va costruito da chi sa leggerlo su entrambi i piani.
Chiusura
Le soluzioni per un’azienda in crisi esistono e sono molte: composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata per le imprese sotto soglia. Ma nessuna di queste soluzioni è disponibile per sempre. Ognuna ha una finestra, e quella finestra si chiude in funzione delle mosse che i creditori hanno già compiuto. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
È esattamente per questo che la materia richiede una competenza specifica e certificata. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa padroneggiare lo strumento che oggi apre e chiude quasi tutte le altre porte: la composizione negoziata è il presupposto del concordato semplificato, il luogo in cui si ottengono le autorizzazioni alla cessione dell’azienda e ai finanziamenti prededucibili, il momento in cui si sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione che generano la responsabilità personale degli amministratori. A questa si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, decisiva per garanti, soci e imprese non assoggettabili alle procedure maggiori, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la partita con banche e creditori pubblici, e la continuità del patrocinio fino al giudizio di legittimità in qualità di avvocato cassazionista.
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