Poche materie generano tanta confusione quanto il rapporto tra il giudice della crisi d’impresa e i creditori pubblici. Su questo tema circolano frasi che si ripetono identiche nei capannoni, negli studi, nei gruppi di imprenditori: “tanto poi il tribunale li obbliga”, oppure, all’estremo opposto, “se l’INPS dice no, non c’è più niente da fare”. Entrambe le frasi sono false, ed entrambe fanno danni. La prima spinge a costruire piani superficiali confidando in un potere del giudice che, nei termini in cui viene immaginato, non esiste. La seconda spinge ad arrendersi quando la legge, invece, offre una strada precisa.
La disinformazione nasce da una ragione comprensibile: la disciplina è cambiata tre volte in cinque anni. Il meccanismo dell’omologazione forzosa è stato introdotto nella legge fallimentare nel 2020, trasferito nel Codice della crisi, ritoccato dal D.L. 69/2023 convertito nella L. 103/2023 e infine riscritto dal decreto correttivo D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Chi ha letto un articolo del 2021, o si è affidato al ricordo di un collega che ha chiuso una procedura nel 2023, sta ragionando su regole che oggi non sono più quelle. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: si consumano mesi irrecuperabili, si sceglie lo strumento sbagliato e si arriva davanti al tribunale con una domanda che nasce già inammissibile.
I miti che affronteremo sono sette: che il giudice possa costringere l’INPS a firmare; che il diniego dell’Istituto chiuda la partita; che il cram down sia automatico; che funzioni allo stesso modo in ogni procedura; che il passato del debitore sia un ostacolo insuperabile; che con l’omologa forzosa il DURC torni regolare da solo e i garanti siano al sicuro; che una volta omologato il debito contributivo sia sistemato per sempre.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia, e non per affinità generica. La transazione previdenziale vive dentro gli strumenti di regolazione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè opera dall’interno del percorso in cui queste trattative si svolgono — è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’organismo la cui relazione è il presupposto tecnico su cui il giudice decide l’omologazione forzosa nel concordato minore. E poiché il contenzioso sull’omologa forzosa non si ferma quasi mai al primo grado, conta che si tratti di un avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se stai valutando una proposta ai creditori pubblici e vuoi sapere, prima di muoverti, quale strada regge davvero: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Mito 1 — “Il Tribunale può obbligare l’INPS a firmare la transazione previdenziale”
Il mito
“Se l’INPS non ci sta, ci pensa il giudice: il tribunale può imporre all’Istituto di accettare la transazione previdenziale e di sottoscriverla.”
È la versione più diffusa, e anche la più rassicurante, di una vicenda che invece è tecnicamente diversa.
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è consistente. Dal 2020 l’ordinamento consente davvero al tribunale di arrivare all’omologazione anche quando l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali non hanno aderito. L’effetto pratico, per chi lo osserva da fuori, è indistinguibile da una firma imposta: l’INPS dissente, il giudice omologa lo stesso, il debito contributivo viene falcidiato e l’Istituto deve prendere atto del trattamento previsto dal piano. Da qui il passaggio mentale, del tutto naturale, a “il giudice li ha costretti a firmare”.
A rafforzare l’equivoco contribuisce il nome dell’istituto. Si chiama “transazione” previdenziale, e la parola richiama l’art. 1965 c.c., cioè un contratto che per definizione ha bisogno del consenso di entrambe le parti. Se il risultato si produce lo stesso senza consenso, la conclusione intuitiva è che quel consenso sia stato sostituito d’autorità.
La realtà
Il tribunale non impone un contratto e non firma al posto dell’INPS. Quello che il giudice fa non è sostituire il consenso dell’ente, ma dichiarare che lo strumento di regolazione della crisi può essere omologato nonostante quel consenso manchi, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La differenza non è nominalistica. La Corte di Cassazione l’ha descritta con precisione: il cosiddetto cram down non è un procedimento autonomo che il debitore attiva contro l’ente, ma un meccanismo che opera nella fase di approvazione della proposta, realizzando una vera e propria finzione giuridica — il raggiungimento forzoso delle maggioranze — nella quale la valutazione di convenienza compiuta dal giudice prende il posto di quella del creditore pubblico dissenziente. L’INPS resta libero di dire no; ciò che perde è il potere di veto sull’esito della procedura.
Ne discendono tre conseguenze concrete che il mito, così com’è formulato, non lascia intuire. La prima: non esiste un’azione autonoma per “obbligare l’INPS a transigere”. Il potere del giudice esiste solo dentro uno strumento di regolazione della crisi già incardinato — accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore — e si esercita nel momento dell’omologazione, non prima. La seconda: se lo strumento non è ammissibile per ragioni sue proprie, il dissenso dell’INPS diventa irrilevante, perché non si arriva mai al punto in cui il tribunale potrebbe superarlo. La terza: il giudice non riscrive la proposta. Valuta quella che il debitore ha formulato, così com’è. Se è costruita male, non viene corretta d’ufficio: viene respinta.
In queste procedure la partita non si vince chiedendo al giudice di imporre qualcosa all’INPS, ma costruendo una proposta che renda il dissenso dell’Istituto giuridicamente irrilevante: è un lavoro tecnico che lo Studio Monardo affronta con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la parte contabile e quella giuridica qui non si possono separare.
La prova
Il quadro normativo lo conferma testualmente. L’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 88 CCII per il concordato preventivo e l’art. 80, comma 3, CCII per il concordato minore usano tutti la stessa formula: il tribunale omologa anche in mancanza di adesione. Non “ordina l’adesione”, non “dispone la sottoscrizione”. Omologa lo strumento. E la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026, ha ricostruito il meccanismo proprio in questi termini, come sostituzione del giudizio di convenienza e non come sostituzione della volontà negoziale.
Sul versante processuale la conferma arriva dalle Sezioni Unite: con la sentenza n. 8504 del 25 marzo 2021 la Corte ha stabilito che le controversie sul mancato assenso alle proposte di trattamento dei crediti spettano al giudice ordinario del tribunale della crisi, valorizzando la natura ancillare del sub-procedimento rispetto a quello concorsuale. La questione, cioè, non vive di vita propria: vive dentro la procedura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede che basti “farsi imporre” l’INPS dal giudice tende a curare poco la proposta e molto la retorica del ricorso. Arriva in udienza con un piano fragile, un’attestazione generica e nessuna verifica delle soglie di legge, convinto che il tribunale supplirà. Il tribunale non supplisce. Il risultato tipico è il rigetto dell’omologazione e, quando è già pendente un’istanza di un creditore, l’apertura della liquidazione giudiziale: esattamente lo scenario che si voleva evitare, con l’aggravante di mesi di misure protettive consumate a vuoto.
Mito 2 — “Se l’INPS non aderisce, la procedura è finita”
Il mito
“Abbiamo presentato la proposta, l’INPS non ha risposto (o ha votato contro): a questo punto non si può più fare nulla, il debito contributivo va pagato per intero.”
È il mito speculare al primo, e statisticamente fa più vittime, perché porta le imprese ad abbandonare percorsi che erano ancora praticabili.
Perché ci credono in tanti
Qui l’origine è duplice. La prima è storica: fino al 2020 il dissenso dell’ente pubblico era davvero un veto, e chi ha vissuto una procedura in quegli anni ha memoria di trattative in cui il “no” dell’Istituto chiudeva definitivamente il discorso.
La seconda è più sottile e riguarda il comportamento dell’INPS. Molti imprenditori interpretano il diniego come una valutazione di merito sulla loro proposta — “l’hanno esaminata e l’hanno ritenuta insufficiente” — quando spesso non è così. La prassi amministrativa dell’Istituto è storicamente rigida: nel messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015 l’INPS ha affrontato espressamente l’obbligo di esprimere voto contrario in presenza di una proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi. Il diniego, in altre parole, può essere il prodotto di un vincolo interno, non di un giudizio economico negativo sul piano. Chi legge quel “no” come una bocciatura sostanziale trae la conclusione sbagliata.
La realtà
La mancata adesione dell’INPS non chiude la procedura: è precisamente il presupposto di fatto su cui il tribunale può esercitare il potere di omologazione forzosa. La legge, anzi, si preoccupa di chiarire che per “mancata adesione” si intende sia il silenzio sia il voto contrario espresso, così da togliere spazio alle letture restrittive.
Il funzionamento pratico, negli accordi di ristrutturazione, ruota attorno a un termine: la proposta di transazione va depositata presso gli uffici competenti e l’ente ha novanta giorni per pronunciarsi. Decorso quel termine senza adesione, il debitore può chiedere l’omologazione anche in assenza del consenso. È un passaggio che va rispettato alla lettera: la Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., con la decisione del 10 aprile 2025, ha affermato che il debitore deve attendere l’integrale decorso dei novanta giorni dal deposito della proposta presso le agenzie fiscali e gli enti previdenziali prima di poter chiedere l’omologazione forzosa, e la questione diventa particolarmente delicata quando pende un’istanza di liquidazione giudiziale. Nello stesso senso si era già mossa la giurisprudenza di merito, con il Tribunale di Catania che il 19 gennaio 2023 aveva sottolineato la necessità che il termine fosse interamente decorso al momento della domanda di omologa, proprio per consentire ai creditori pubblici una valutazione completa.
C’è di più: l’inerzia dell’ente non è priva di conseguenze per l’ente stesso. Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la pronuncia n. 5870 del 12 febbraio 2026, il creditore pubblico che resta inerte nella fase di omologazione non può poi recuperare in un secondo momento le contestazioni che avrebbe dovuto sollevare allora. Il silenzio, per l’INPS, non è una posizione gratuita.
La prova
Le condizioni cambiano a seconda dello strumento, ma la struttura è comune. Negli accordi di ristrutturazione l’art. 63 CCII, nel testo riscritto dal correttivo, consente l’omologazione in mancanza di adesione se l’adesione stessa era determinante per il raggiungimento delle percentuali richieste dagli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1, CCII e se ricorrono gli ulteriori requisiti che vedremo. Nel concordato minore, l’art. 80, comma 3, CCII prevede che il giudice omologhi anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante per la maggioranza di cui all’art. 79, comma 1, e la proposta risulta conveniente rispetto alla liquidazione controllata anche sulla base della specifica relazione dell’OCC.
La casistica applicativa è ormai ampia. Il Tribunale di Vasto, con la decisione dell’11 dicembre 2024, ha omologato un accordo di ristrutturazione nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, ritenendo l’accordo conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e l’adesione determinante per il raggiungimento del sessanta per cento. Il Tribunale di Caltanissetta ha ammesso l’omologazione forzosa in un concordato minore in cui la mancata approvazione dipendeva proprio dalla decisiva non adesione dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si arrende al primo diniego perde due cose insieme. Perde la procedura, ovviamente. Ma perde soprattutto il tempo, che in questa materia è la risorsa più scarsa: mentre l’impresa rinuncia, le sanzioni civili continuano a maturare, i creditori privati si muovono con azioni esecutive individuali e la finanza esterna eventualmente promessa da un terzo — che è spesso l’elemento che rende la proposta conveniente per l’INPS — si raffredda. Sei mesi dopo, la stessa proposta che sarebbe stata omologabile non lo è più, perché nel frattempo il valore di liquidazione dell’attivo è cambiato e il confronto con l’alternativa liquidatoria non regge più.
Mito 3 — “Basta chiedere il cram down: se il piano è conveniente il giudice omologa”
Il mito
“L’importante è dimostrare che l’INPS prende più di quanto prenderebbe con la liquidazione. Se il numero è più alto, il tribunale omologa: il resto sono formalità.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è reale e va riconosciuto: la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria è davvero il cuore del giudizio, ed è il parametro su cui la Cassazione ha ancorato il potere del tribunale. Nell’ordinanza n. 5866/2026 la Corte ha esaminato un caso in cui l’apporto di finanza esterna superiore a due milioni di euro consentiva ai creditori un soddisfacimento nettamente superiore a un’alternativa liquidatoria stimata in poco più di centomila euro: di fronte a uno scarto simile, il veto dell’ente non poteva prevalere sull’interesse oggettivo alla massimizzazione del valore.
Il problema è che il passaparola ha conservato il cuore e ha buttato via tutto il contorno. Ma è il contorno che, nella maggior parte dei casi concreti, decide l’esito.
La realtà
La convenienza è una condizione necessaria del cram down, non sufficiente: le condizioni previste dalla legge sono cumulative, e ne basta una che manchi perché la domanda cada.
Negli accordi di ristrutturazione, nel testo oggi vigente dopo il correttivo del 2024, l’omologazione in mancanza di adesione richiede, in sintesi: che gli accordi non abbiano carattere liquidatorio; che l’adesione del creditore pubblico sia determinante per il raggiungimento delle percentuali di legge; che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti sia pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti; che il trattamento offerto ai creditori pubblici non sia deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; e che il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali raggiunga una soglia minima, che nel regime attuale è pari al cinquanta per cento, esclusi sanzioni e interessi, con pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale. Se gli altri creditori aderenti restano sotto la soglia di un quarto, la percentuale minima sale al sessanta per cento. È inoltre preclusa la strada a chi, nei cinque anni precedenti, ha già concluso una transazione poi risolta di diritto.
Sono soglie molto più severe di quelle che circolano ancora oggi negli articoli in rete, perché il regime introdotto dal D.L. 69/2023 prevedeva percentuali del trenta per cento — o del quaranta, se gli altri aderenti erano sotto un quarto — calcolate però includendo sanzioni e interessi. Chi ragiona su quei numeri sta usando una regola che, per le proposte successive al 28 settembre 2024, non è più quella applicabile.
C’è poi un requisito che la giurisprudenza di legittimità ha reso il vero spartiacque: la concorsualità effettiva. Non si può costruire un accordo di ristrutturazione rivolto sostanzialmente solo ai creditori pubblici, contando sul cram down per ottenere una falcidia che nessun altro creditore ha negoziato. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, ha affermato la sindacabilità nel merito di simili operazioni da parte del giudice concorsuale; con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha precisato che perché la domanda di omologazione forzosa sia accoglibile occorre che un accordo con i creditori anteriori sia effettivamente intervenuto, sia pure in termini percentuali insufficienti, e che non possono contarsi come aderenti i soggetti il cui credito è sorto nella procedura stessa; con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down avanzata in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, in un caso in cui il passivo era quasi integralmente tributario a fronte di un attivo esiguo.
La prova
Oltre alle pronunce appena richiamate, la giurisprudenza di merito applica il criterio con rigore. Il Tribunale di Milano, con la decisione del 12 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione perché il piano difettava di una reale previsione di continuità aziendale indiretta, aprendo conseguentemente la liquidazione giudiziale della società. Il Tribunale di Cagliari, in materia di accordi con transazione fiscale, ha elencato analiticamente le condizioni richieste, dalla non liquidatorietà alla soglia dei crediti aderenti fino alla percentuale minima di soddisfacimento dei crediti pubblici.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio non è solo il rigetto: è il rigetto con l’aggravante dell’abuso. Quando il tribunale ravvisa l’intento di piegare lo strumento concorsuale a una finalità diversa da quella per cui è previsto — in sostanza, ottenere un condono mascherato — la valutazione non si limita a bocciare la domanda, ma qualifica negativamente la condotta del debitore, con effetti che si propagano su tutto il seguito della vicenda, compresa la prospettiva della liquidazione giudiziale e degli accertamenti che ne conseguono.
Mito 4 — “Il cram down funziona allo stesso modo in tutte le procedure”
Il mito
“L’omologazione forzosa contro l’INPS è un principio generale: vale nel concordato, negli accordi, nella composizione negoziata. Cambia la forma, non la sostanza.”
Perché ci credono in tanti
Perché la formula normativa è quasi identica in più articoli del Codice, e perché la stampa specializzata parla di “cram down fiscale e previdenziale” come se fosse un istituto unitario. In più, la direttiva europea 2019/1023 — la cosiddetta Direttiva Insolvency — ispira tutti questi meccanismi, il che rafforza l’impressione di un principio unico declinato in sedi diverse.
Il fondo di verità, anche qui, esiste: la logica di fondo è comune. Ma le condizioni operative sono profondamente diverse, e in un caso — quello che riguarda più da vicino chi ha debiti INPS — il meccanismo semplicemente non c’è.
La realtà
Nella composizione negoziata della crisi l’INPS non può essere oggetto di transazione, e non esiste alcun cram down previdenziale. L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo e applicabile alle composizioni negoziate avviate con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024, consente all’imprenditore di proporre un accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori. Gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie non compaiono tra i destinatari: contributi e premi INPS e INAIL restano fuori dal perimetro. Un’impresa in composizione negoziata può certamente trattare con l’Istituto secondo le regole ordinarie della dilazione amministrativa, ma non può ottenere una falcidia dei contributi né chiedere al tribunale di superarne il dissenso.
Questa è la mappa reale, procedura per procedura:
| Strumento | Perimetro sui crediti INPS | Superamento del dissenso |
|---|---|---|
| Composizione negoziata (art. 23, co. 2-bis) | Solo tributi delle Agenzie fiscali: contributi esclusi | Non previsto |
| Accordi di ristrutturazione (art. 63) | Contributi e accessori inclusi | Sì, con soglie e condizioni cumulative |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) | Transazione ammessa | Non previsto: serve l’adesione di tutte le classi |
| Concordato preventivo (artt. 88 e 112) | Contributi e accessori inclusi | Sì, con regole diverse tra liquidatorio e continuità |
| Concordato minore (art. 80, co. 3) | Contributi e accessori inclusi | Sì, in forma semplificata, con relazione dell’OCC |
Sul concordato preventivo va aggiunta una precisazione che vale molto in concreto. Nel testo anteriore al correttivo, l’art. 88, comma 2-bis, CCII agganciava il meccanismo alle percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè alle maggioranze del concordato liquidatorio, e da qui era nato un contrasto acceso sull’estensione al concordato in continuità. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026, ha risolto il contrasto in senso restrittivo: nella vigenza della formulazione previgente il cram down non era utilizzabile per i concordati in continuità. La stessa Corte, con la pronuncia n. 15593 del 2026, si era occupata dell’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, sempre con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024. Nella giurisprudenza di merito la questione aveva diviso i tribunali: il Tribunale di Vicenza e il Tribunale di Ferrara avevano escluso l’applicabilità, mentre il Tribunale di Pavia, con la decisione del 13 febbraio 2025, aveva sostenuto la tesi opposta, ritenendo il cram down compatibile con la continuità purché il trattamento offerto ai creditori pubblici fosse conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il correttivo ha chiuso la questione per il futuro, ammettendo espressamente il cram down fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità e prevedendo che le relative classi siano computate ai fini delle maggioranze nella ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII. Resta però decisivo capire quale versione della norma si applica al caso concreto, perché il diritto intertemporale qui non è un dettaglio accademico: decide se la domanda è accoglibile o no.
La prova
Che il perimetro della composizione negoziata escluda i contributi non è oggetto di dubbio interpretativo: è il dato letterale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, ed è pacifico nella dottrina che si è occupata del correttivo, che ha rilevato come l’accordo transattivo possa essere concluso soltanto con le Agenzie fiscali o con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi. Sul versante opposto, la specialità del concordato minore è stata affermata dalla Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026: l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, perché nel concordato minore opera una procedura autonoma e più semplificata, con il necessario intervento dell’OCC, incompatibile con le più rigide modalità di approvazione previste per il concordato preventivo.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è il più costoso di tutti: scegliere lo strumento sbagliato. L’imprenditore con un’esposizione contributiva rilevante che imbocca la composizione negoziata convinto di poter poi “cramdownare” l’INPS scopre a trattative avviate che quella leva non esiste. Ha consumato mesi, ha pagato professionisti, ha esposto la propria situazione ai creditori e si ritrova a dover ricominciare da un altro strumento, con un passivo cresciuto e una posizione negoziale peggiorata. Non è un errore recuperabile in fretta.
Mito 5 — “Con i miei precedenti non me lo concederanno mai”
Il mito
“Ho anni di omessi versamenti contributivi alle spalle, ho pagato tardi e male: il giudice guarderà come mi sono comportato e mi negherà l’omologazione forzosa. Serve essere meritevoli.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una contaminazione, ed è per questo particolarmente insidioso: mescola due mondi diversi. Nelle procedure di sovraindebitamento della legge 3/2012 la meritevolezza del debitore aveva un peso rilevante, e nel Codice della crisi la valutazione della condotta sopravvive in istituti specifici, come l’esdebitazione. Da qui l’idea che un giudizio morale sul passato sia un filtro generale, applicabile ovunque.
Contribuisce anche l’esperienza diretta: nelle opposizioni e nelle udienze i creditori pubblici insistono spesso proprio sulla condotta pregressa dell’imprenditore, sulle violazioni reiterate, sulla sistematicità del mancato versamento. È naturale concludere che quel tipo di argomento sia decisivo.
La realtà
Nel giudizio sull’omologazione forzosa il tribunale non svolge un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore: verifica la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proprio su questo punto, affermando che il controllo del tribunale in sede di cram down è circoscritto alla verifica della convenienza economica, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, e che non è consentito subordinare l’accesso o l’omologa a un giudizio autonomo sulla meritevolezza fondato su pregresse condotte distrattive o su reiterate violazioni degli obblighi fiscali e contributivi.
Attenzione però: questo mito è di quelli veri a metà, e la metà vera va detta con altrettanta chiarezza. Il passato non funziona come veto, ma il comportamento del debitore nella procedura pesa eccome. Restano pienamente rilevanti gli atti in frode, l’occultamento di attivo, l’informazione incompleta o non trasparente resa ai creditori e, soprattutto, l’uso distorto dello strumento. Come si è visto, la Cassazione ha ripetutamente sanzionato le operazioni costruite per ottenere una falcidia dei crediti pubblici senza una reale ristrutturazione condivisa: e quella valutazione — l’accertamento dell’intento abusivo, cioè della volontà di piegare lo strumento concorsuale a finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento lo ha predisposto — è istituzionalmente rimessa al giudice di merito.
La linea di confine, quindi, è netta ma non è quella che il mito immagina: non conta quanto sei stato inadempiente prima, conta se stai usando lo strumento per quello che serve e se hai messo i creditori nelle condizioni di decidere con informazioni complete.
La prova
Oltre alla pronuncia n. 10723/2026, il quadro è confermato dal confronto con le decisioni che invece hanno bocciato la richiesta di omologazione forzosa: la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 e l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 non hanno respinto la domanda perché il debitore fosse “immeritevole”, ma perché l’operazione era strutturalmente priva di concorsualità, risolvendosi in una forma atipica e generalizzata di abbattimento del debito pubblico. Sono due piani distinti, e vanno tenuti distinti anche nella costruzione difensiva.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si autoesclude per un giudizio morale che la legge non richiede rinuncia a una strada percorribile, spesso l’unica rimasta. E chi, all’opposto, sottovaluta il vero terreno di rischio — la trasparenza informativa e la genuinità della ristrutturazione — investe energie a difendere il proprio passato mentre il fronte su cui la domanda verrà davvero valutata resta scoperto.
Mito 6 — “Con l’omologa forzosa il DURC torna regolare e i garanti sono al sicuro”
Il mito
“Appena il tribunale omologa superando il no dell’INPS, il DURC torna automaticamente regolare e le fideiussioni che ho firmato si estinguono insieme al debito falcidiato.”
Perché ci credono in tanti
Perché è la conclusione logica di una premessa ragionevole: se il debito contributivo è stato ridotto per effetto di un provvedimento giudiziale, l’irregolarità dovrebbe venire meno insieme al debito, e chi ha garantito quel debito dovrebbe rispondere solo di quanto resta dovuto. È un ragionamento pulito. Il diritto, qui, è meno lineare.
La realtà
Sono due questioni distinte, che vanno affrontate separatamente perché seguono regole diverse.
Sul DURC, la regolarità non discende automaticamente dall’omologazione, ma da un preciso schema amministrativo che ruota attorno al D.M. 30 gennaio 2015 e alla prassi consolidata dell’Istituto. Il punto di equilibrio, chiarito dall’INPS con il messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015 sulla scorta del parere del Ministero del Lavoro, è che dopo il decreto di omologazione la regolarità contributiva deve essere attestata anche in presenza di un piano che preveda la soddisfazione soltanto parziale dei crediti previdenziali muniti di privilegio, o la loro retrocessione al rango chirografario. La ragione è tecnica e convincente: fino a quando il piano non è adempiuto, l’ente non può attivarsi per il recupero della parte eccedente e il debitore non può pagarla spontaneamente senza violare la par condicio. Si verifica quindi la condizione della sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. È stato inoltre precisato che l’eventuale reclamo proposto dall’Istituto contro il decreto di omologazione non incide sull’attestazione della regolarità.
Diverso è il periodo anteriore all’omologazione, dove le condizioni sono più stringenti e dove il D.M. 30 gennaio 2015 richiede, per la fase compresa tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologa, requisiti specifici legati all’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali o al rispetto delle condizioni del D.M. 4 agosto 2009 in caso di proposta di accordo sui crediti contributivi. Ed è sempre condizione imprescindibile che l’impresa sia regolare per i contributi correnti, cioè quelli riferiti ai periodi successivi alla pubblicazione della domanda. Su questo punto non ci sono attenuanti: chi non versa i contributi correnti non ottiene un DURC regolare, qualunque cosa dica il decreto di omologazione. La giurisprudenza ha sanzionato i dinieghi illegittimi anche in via d’urgenza — il Tribunale di Pistoia, Sezione lavoro, con la sentenza del 4 maggio 2020, ha accolto un ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il rifiuto dell’INPS, valorizzando il pregiudizio imminente e irreparabile connesso a un DURC irregolare per un’impresa che opera con contratti pubblici e clienti strategici.
Sui garanti, la regola generale è l’opposto di quella che il mito immagina: nel concordato i creditori conservano impregiudicati i loro diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La falcidia giova al debitore principale, non a chi ha garantito per lui. Il che significa, in concreto, che l’amministratore o il socio che ha rilasciato fideiussione per i debiti sociali può ritrovarsi escusso per l’intero anche dopo un’omologazione perfettamente riuscita.
Negli accordi di ristrutturazione il discorso è più aperto, perché l’assetto degli effetti verso i terzi obbligati può essere modellato dall’accordo stesso. Ed è qui che si colloca una pronuncia importante: la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza dell’11 giugno 2025 (Pres. Rel. Magnoli), ha riformato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile la domanda di omologa, affermando che la liberazione dei fideiussori e dei coobbligati solidali consegue anche quando l’adesione del creditore pubblico sia stata ottenuta attraverso l’omologazione forzosa giudiziale, nonostante l’iniziale diniego. Nel caso esaminato il piano prevedeva la falcidia del sessanta per cento del debito previdenziale verso l’INPS, il pagamento integrale dei creditori non aderenti e l’apporto di finanza esterna. La stessa Corte ha peraltro chiarito che il nuovo regime introdotto dal correttivo si applica solo alle proposte depositate dopo il 28 settembre 2024, con la conseguenza che al caso concreto andava applicata la disciplina previgente.
La prova
Il quadro sul DURC è tracciato dal D.M. 30 gennaio 2015, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell’8 giugno 2015 e dal messaggio INPS n. 5223 del 6 agosto 2015; quello sui garanti dal principio generale in tema di effetti del concordato verso i coobbligati, ereditato dalla legge fallimentare e trasfuso nel Codice della crisi, e — per gli accordi di ristrutturazione — dalla pronuncia della Corte d’Appello di Brescia dell’11 giugno 2025.
Cosa rischia chi ci crede
Due rischi speculari. Il primo: dare per scontato il DURC e scoprire, a piano avviato, che l’irregolarità blocca gare, pagamenti e contratti pubblici, con un effetto a cascata sui flussi di cassa che il piano dava per acquisiti. Il secondo, più grave sul piano personale: costruire l’intera operazione per salvare l’impresa e trovarsi, il mese dopo l’omologazione, con un’azione dell’ente o della banca sul patrimonio personale del garante. La posizione dei coobbligati va progettata insieme al piano, non verificata dopo.
Mito 7 — “Una volta omologato, il debito INPS è chiuso per sempre”
Il mito
“Il decreto di omologazione è la fine della storia: il debito contributivo è quello del piano, non si torna più indietro.”
Perché ci credono in tanti
Perché l’omologazione ha effettivamente una forza definitoria notevole, e perché tutta la narrazione pubblica di queste procedure — compresa quella di molti articoli divulgativi — si ferma al momento del decreto, come se fosse un traguardo. Nella percezione comune l’omologa è il titolo di coda. Nella realtà è l’inizio della fase più delicata.
La realtà
La transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. È una previsione durissima, e opera automaticamente: non serve un’iniziativa dell’ente, non serve una diffida, non c’è margine di tolleranza discrezionale. Sessanta giorni dalla scadenza, e il beneficio ottenuto — anche quello ottenuto superando il dissenso dell’INPS — viene meno.
A questo si aggiunge un elemento nuovo introdotto dal correttivo, che il passaparola non ha ancora metabolizzato: chi ha già concluso una transazione poi risolta di diritto incontra una preclusione temporale per accedere nuovamente all’omologazione forzosa, con l’eccezione dei casi di rinegoziazione o modifica dell’accordo previsti dalla legge. Il debitore che “brucia” una transazione non torna semplicemente al punto di partenza: perde per anni l’accesso allo strumento che gliela aveva resa possibile.
C’è poi il tema dei contributi correnti, che nella pratica è la causa di risoluzione più frequente. Il piano regola il debito anteriore; non autorizza a smettere di versare quello che matura dopo. Un’impresa che ottiene l’omologa e poi non riesce a stare in regola con le scadenze contributive ordinarie si trova con un nuovo debito che si accumula in parallelo all’esecuzione del piano, e che nella maggior parte dei casi rende il piano stesso insostenibile nel giro di pochi trimestri.
La prova
La risoluzione di diritto per il mancato pagamento entro sessanta giorni dalle scadenze è espressamente prevista dall’art. 63 CCII per la transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. La preclusione per chi ha già visto risolversi una precedente transazione è tra le novità introdotte dal D.Lgs. 136/2024 nella riscrittura dei presupposti dell’omologazione in mancanza di adesione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera l’omologa un punto di arrivo smette di monitorare. Non costruisce un calendario delle scadenze, non presidia la tesoreria sui pagamenti ai creditori pubblici, non interviene ai primi segnali di tensione. Poi salta una scadenza, passano sessanta giorni, e ciò che era stato ottenuto con mesi di lavoro e un provvedimento del tribunale si dissolve. Il debito contributivo torna integro, con sanzioni e interessi ricalcolati, e la strada per rifarlo è sbarrata.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come le convinzioni sbagliate producano esiti diversi da quelli attesi, e come le soglie di legge decidano la partita molto prima dell’udienza.
Simulazione A — L’accordo di ristrutturazione che regge, e quello che non regge per pochi punti. Debito complessivo anteriore: 1.842.000 €. Posizione INPS: 613.400 €, di cui 461.200 € di capitale contributivo e 152.200 € tra sanzioni civili e interessi. Creditori privati aderenti: 517.300 €, pari al 28,08% dell’importo complessivo, dunque sopra la soglia di un quarto. Proposta all’INPS: 236.800 €, pari al 51,3% del credito calcolato escludendo sanzioni e interessi, quindi sopra la soglia del cinquanta per cento. Alternativa liquidatoria attestata dal professionista indipendente per la posizione INPS: 121.500 €. Adesione determinante: senza l’apporto dell’Istituto gli aderenti restano al 28,08%, con l’Istituto salgono a 1.130.700 €, cioè al 61,4%, superando la soglia del sessanta per cento. Proposta depositata presso gli uffici il 14 gennaio; nessuna pronuncia entro i novanta giorni, che maturano il 14 aprile; istanza di omologazione in mancanza di adesione depositata il 22 aprile. Tutte le condizioni risultano soddisfatte e il tribunale può omologare. Cambiamo un solo dato: gli aderenti privati sono 386.000 €, pari al 20,9%, sotto la soglia di un quarto. La percentuale minima di soddisfacimento dei crediti pubblici sale al sessanta per cento, cioè a 276.720 € sul capitale contributivo. L’offerta di 236.800 €, che nel primo scenario era abbondantemente sufficiente, diventa insufficiente. Stesso piano, stessa convenienza rispetto alla liquidazione, esito opposto.
Simulazione B — Il concordato minore dove l’INPS è determinante. Artigiano sovraindebitato, debito complessivo 214.600 €: INPS 96.300 €, banche e fornitori 118.300 €. Adesioni raccolte tra i creditori privati: 87.400 €, pari al 40,7% dei crediti, sotto la maggioranza richiesta. Considerando anche la posizione dell’Istituto, si arriva a 183.700 €, cioè all’85,6%: l’adesione dell’INPS è quindi determinante. La relazione dell’OCC stima che la liquidazione controllata renderebbe complessivamente 21.800 €, di cui 17.300 € destinabili al credito previdenziale privilegiato; la proposta prevede invece 48.700 € all’INPS. L’Istituto non aderisce. Il giudice, verificata la determinanza e la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata sulla base della specifica relazione dell’OCC, omologa il concordato minore.
Simulazione C — Il costo del mito numero 4. Impresa con esposizione INPS di 327.500 €, di cui 244.900 € di capitale. Istanza di nomina dell’esperto depositata il 3 marzo, nella convinzione di poter chiudere in composizione negoziata anche il fronte contributivo e, in caso di rifiuto, di rivolgersi al tribunale. Dopo cinque mesi di trattative emerge che l’accordo transattivo previsto per la composizione negoziata riguarda soltanto i tributi delle Agenzie fiscali e che per i contributi non esiste alcun meccanismo di superamento del dissenso. Nel frattempo le sanzioni civili hanno continuato a maturare e il 12 settembre un fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale. L’impresa deve ora incardinare in tempi compressi un diverso strumento, con un passivo cresciuto e con una pendenza che condiziona ogni scelta. Se lo stesso percorso fosse partito a marzo come accordo di ristrutturazione, il termine di novanta giorni sarebbe maturato in giugno e la domanda di omologazione sarebbe stata depositabile prima dell’estate.
Il fondo di verità
Se si mettono in fila i sette miti, si scopre che quasi tutti nascono da frammenti autentici, staccati dal contesto che li rendeva veri.
È vero che il tribunale può superare il dissenso dell’INPS: il legislatore, in attuazione della direttiva europea 2019/1023, ha deliberatamente sottratto ai creditori pubblici il potere di veto sulle ristrutturazioni sostenibili, perché quel veto produceva liquidazioni distruttive di valore che danneggiavano gli stessi enti. Il frammento perso per strada è che il superamento del dissenso non è un potere generale del giudice, ma una conseguenza tecnica dell’esistenza di un piano che rispetta condizioni misurabili.
È vero che la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria è il parametro decisivo: la Cassazione lo ha ribadito con nettezza, escludendo che il tribunale possa aggiungere requisiti di meritevolezza che la legge non prevede. Il frammento perso è che la convenienza opera dentro un perimetro fatto di soglie percentuali, requisiti di concorsualità e vincoli di forma, e che fuori da quel perimetro nessuna convenienza salva la domanda.
È vero che il diniego dell’INPS non è quasi mai una bocciatura ragionata della proposta: la prassi dell’Istituto è vincolata e il “no” è spesso un atto dovuto, tanto che è proprio questa rigidità ad aver reso necessario l’intervento del legislatore. Il frammento perso è che da questo non discende alcuna automatica facilità del cram down, perché il giudizio si sposta semplicemente su un altro tavolo, quello dell’omologazione, dove le condizioni sono più severe di quelle che l’Istituto avrebbe applicato in sede amministrativa.
È vero che la disciplina di riferimento della transazione previdenziale è rimasta ancorata a fonti risalenti — il D.M. 4 agosto 2009, la circolare INPS n. 38/2010 per i criteri di accettazione, il D.M. 30 gennaio 2015 per il DURC — costruite su un impianto normativo, quello della legge fallimentare, oggi sostituito dal Codice della crisi. Il frammento perso è che questa stratificazione non rende le regole vecchie inapplicabili: le rende difficili da coordinare, e il coordinamento è esattamente il lavoro tecnico che decide se una posizione contributiva può essere ristrutturata o no.
È vero, infine, che il correttivo del 2024 ha migliorato lo strumento, chiarendo l’applicabilità del cram down al concordato in continuità e i termini per accedervi. Il frammento perso è che lo ha anche reso più esigente, alzando le percentuali minime di soddisfacimento dei creditori pubblici e introducendo preclusioni per chi ha già fallito una transazione. Chi ripete che “adesso è più facile” ha letto solo metà della riforma.
Mito vs realtà in tabella
Il quadro complessivo, riga per riga. Vale come promemoria rapido, non come sostituto della verifica sul caso concreto: quasi ogni riga, nella pratica, dipende dallo strumento scelto e dalla data della proposta.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il tribunale obbliga l’INPS a firmare la transazione | Il giudice non sostituisce il consenso: omologa lo strumento nonostante la mancata adesione, con una finzione giuridica sul raggiungimento delle maggioranze |
| Se l’INPS dice no, la procedura è finita | La mancata adesione, che comprende il silenzio e il voto contrario, è il presupposto stesso dell’omologazione forzosa |
| Basta dimostrare che al fisco e all’INPS conviene | La convenienza è necessaria ma non sufficiente: servono anche non liquidatorietà, determinanza, soglia di un quarto degli altri aderenti e percentuale minima di soddisfacimento |
| Il meccanismo è uguale in tutte le procedure | Nella composizione negoziata i contributi sono esclusi; nel PRO non c’è cram down; nel concordato minore la procedura è semplificata; nel concordato preventivo conta la versione di legge applicabile |
| Con i miei precedenti non me lo concedono | Non esiste un giudizio autonomo di meritevolezza; contano invece atti in frode, trasparenza informativa e genuinità della ristrutturazione |
| Omologato il piano, DURC regolare e garanti liberi | Il DURC segue regole amministrative proprie e richiede la regolarità sui contributi correnti; nel concordato i creditori conservano i diritti verso fideiussori e coobbligati |
| Dopo l’omologa il debito INPS è chiuso | La transazione si risolve di diritto se i pagamenti ai creditori pubblici non sono eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze |
Le domande di verifica
No. Non esiste un’azione autonoma per costringere l’INPS a transigere. Il potere del tribunale si esercita solo in sede di omologazione di uno strumento di regolazione della crisi già incardinato, e consiste nel poter omologare nonostante il dissenso, non nel poter imporre la sottoscrizione di un accordo. Chi cerca un provvedimento che “ordini all’INPS di accettare” sta cercando qualcosa che l’ordinamento non prevede.
Sì, ma solo in alcune procedure. Il debito contributivo può essere falcidiato negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato minore. Non può esserlo nell’accordo transattivo della composizione negoziata, che riguarda soltanto i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Dipende dalla data della proposta. Le condizioni per l’omologazione in mancanza di adesione sono cambiate tre volte. Per le proposte depositate a partire dal 28 settembre 2024 vale il regime riscritto dal correttivo, con soglie di soddisfacimento più elevate; per quelle anteriori si applicano le condizioni introdotte dal D.L. 69/2023 convertito nella L. 103/2023. La stessa logica ha guidato la Corte d’Appello di Brescia nella decisione dell’11 giugno 2025 e la Cassazione nell’ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 sul concordato in continuità.
Sì. Il silenzio dell’INPS, decorsi i novanta giorni dal deposito della proposta presso gli uffici competenti, integra la mancata adesione che apre la strada all’istanza di omologazione forzosa. Ma il termine va atteso per intero: la Corte d’Appello di Roma, il 10 aprile 2025, ha escluso che l’istanza possa essere proposta prima, e la questione si complica se pende un’istanza di liquidazione giudiziale.
No, e questo è il punto su cui si perdono più procedure. Un accordo costruito sostanzialmente solo con i creditori pubblici, senza un’effettiva adesione del ceto creditorio privato, non è omologabile in via forzosa: la Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, qualificando come uso distorto dell’istituto la richiesta avanzata in assenza di un numero congruo di creditori aderenti.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono quelli su cui poggia l’intero articolo. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi e mito che demolisce o ridimensiona.
Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 2021, n. 8504 — Le controversie relative al mancato assenso dell’agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti appartengono alla giurisdizione ordinaria del tribunale della crisi, data la natura ancillare del sub-procedimento rispetto a quello concorsuale. Smonta l’idea che il diniego si impugni davanti a un giudice diverso e in una sede autonoma: la partita si gioca dentro la procedura.
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — Gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale rivolti esclusivamente al creditore pubblico sono sindacabili nel merito dal giudice concorsuale. Ridimensiona il mito dell’automatismo: il tribunale guarda alla sostanza dell’operazione, non solo ai numeri.
Cass., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino) — Perché la domanda di omologazione forzosa sia accoglibile occorre che sia intervenuto un accordo con i creditori anteriori, sia pure in percentuale insufficiente; non contano come aderenti i creditori il cui titolo è sorto nella procedura di ristrutturazione. Colpisce direttamente il mito del cram down come scorciatoia.
Cass., Sez. I, 12 febbraio 2026, n. 5870 — Il creditore pubblico che resti inerte nella fase di omologazione non può recuperare successivamente le contestazioni omesse. Ribalta la percezione che il silenzio dell’ente sia una posizione di attesa priva di conseguenze per l’ente stesso.
Cass., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365 — In assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di applicazione del cram down integra un uso distorto dell’istituto; nel caso esaminato il passivo era quasi integralmente tributario, oltre 7,2 milioni di euro, a fronte di un attivo esiguo e di un piano meramente liquidatorio. È la conferma più netta che la concorsualità effettiva è un requisito, non un dettaglio.
Cass., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866 — Il cram down non è un procedimento autonomo ma un meccanismo che opera nella fase di approvazione, realizzando forzosamente il raggiungimento delle maggioranze e sostituendo la valutazione di convenienza del giudice a quella del creditore pubblico dissenziente; nel caso di specie la finanza esterna superiore a due milioni rendeva il piano incomparabilmente più favorevole di un’alternativa liquidatoria di poco superiore ai centomila euro. È la pronuncia che spiega, meglio di ogni altra, perché il primo mito è tecnicamente falso pur essendo praticamente suggestivo.
Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio) — In sede di omologazione con cram down il tribunale deve verificare esclusivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza subordinare l’omologa a un autonomo giudizio di meritevolezza fondato su condotte distrattive pregresse o su reiterate violazioni degli obblighi tributari. Smonta il mito dell’imprenditore “immeritevole” escluso a priori.
Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) — Nel concordato minore l’omologazione forzosa in mancanza di adesione non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, operando una procedura autonoma e semplificata con intervento dell’OCC, incompatibile con le più rigide modalità di approvazione del concordato preventivo. Dimostra che le procedure non sono intercambiabili.
Cass., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) — Nella formulazione anteriore alla riscrittura operata dal correttivo, l’art. 88, comma 2-bis, CCII non consentiva l’omologazione forzosa nel concordato in continuità, essendo il meccanismo agganciato alle percentuali dell’art. 109, comma 1, cioè alle maggioranze del concordato liquidatorio. È la pronuncia che rende il diritto intertemporale decisivo.
Cass., Sez. I, n. 15593/2026 — Interviene sull’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024. Conferma quanto sia rischioso ragionare su regole non più vigenti.
Corte d’Appello di Brescia, 11 giugno 2025 (Pres. Rel. Magnoli) — In materia di accordi di ristrutturazione e cram down verso enti pubblici, la liberazione di fideiussori e coobbligati solidali consegue anche quando l’adesione del creditore pubblico sia stata ottenuta con l’omologazione forzosa nonostante l’iniziale diniego; il piano prevedeva la falcidia del sessanta per cento del debito INPS, il pagamento integrale dei non aderenti e finanza esterna. La Corte ha inoltre applicato il regime anteriore al correttivo, riservando il nuovo alle proposte depositate dopo il 28 settembre 2024.
Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., 10 aprile 2025 (Pres. Saracino, Rel. Gelato) — Il debitore deve attendere l’integrale decorso dei novanta giorni dal deposito della proposta presso le agenzie fiscali e gli enti previdenziali prima di poter chiedere l’omologazione forzosa; la questione si complica in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale. Smonta il mito della domanda “anticipabile”.
Tribunale di Pavia, 13 febbraio 2025 (Pres. Rizzi) — Aveva ritenuto il cram down fiscale e previdenziale compatibile anche con il concordato in continuità, purché il trattamento offerto ai creditori pubblici fosse conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Documenta il contrasto poi risolto dalla Cassazione.
Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024 — Ha omologato un accordo di ristrutturazione nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, ritenendo la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e l’adesione determinante per il raggiungimento del sessanta per cento, applicando la disciplina vigente al momento della domanda.
Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026 — Ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione per difetto di una reale previsione di continuità aziendale indiretta, aprendo la liquidazione giudiziale della società. Mostra il costo concreto del mito dell’automatismo.
Tribunale di Catania, 19 gennaio 2023 — Aveva già affermato la necessità che il termine di novanta giorni dal deposito della proposta fosse interamente decorso al momento della domanda di omologa, per consentire ai creditori pubblici una valutazione completa e il pieno esercizio del potere di opposizione.
Tribunale di Pistoia, Sez. lavoro, 4 maggio 2020 — Ha accolto in via d’urgenza il ricorso di un’impresa contro il diniego di rilascio del DURC da parte dell’INPS in pendenza di procedura, valorizzando il pregiudizio imminente e irreparabile derivante da un documento irregolare per chi opera con contratti pubblici.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro compito, in questa materia, è separare ciò che è vero da ciò che ti è stato raccontato, e poi costruire la posizione che regge davanti al tribunale. In concreto:
- Ricostruiamo l’esposizione contributiva reale, separando capitale, sanzioni civili e interessi e verificandone la collocazione, perché le soglie di legge si calcolano su basi diverse a seconda del regime applicabile e un errore di perimetro fa saltare la domanda.
- Verifichiamo quale versione della norma si applica al tuo caso, confrontando la data della proposta con lo spartiacque del 28 settembre 2024: è il controllo che decide, prima di ogni altro, se la strada esiste.
- Testiamo le soglie prima di depositare: calcoliamo la percentuale dei creditori aderenti diversi dagli enti pubblici, misuriamo la determinanza dell’adesione e verifichiamo che la percentuale offerta ai creditori pubblici superi il minimo di legge.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria insieme al professionista indipendente o all’OCC, perché è su quel numero che il tribunale decide, e un’attestazione generica è il modo più rapido per perdere.
- Selezioniamo lo strumento giusto tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo e concordato minore, sapendo che sul fronte INPS le procedure non sono equivalenti e che la scelta sbagliata costa mesi irrecuperabili.
- Presidiamo il termine dei novanta giorni e la corretta sequenza dei depositi presso gli uffici competenti, per non esporre la domanda a eccezioni di inammissibilità già vinte in partenza dalla controparte.
- Contestiamo i dinieghi non motivati e le pretese contributive infondate, verificando prescrizione, corretta quantificazione delle sanzioni civili e regolarità degli accertamenti a monte del credito.
- Progettiamo la posizione dei garanti — fideiussori, coobbligati, soci — dentro il piano e non dopo, perché la falcidia del debito sociale non protegge automaticamente il patrimonio personale di chi ha garantito.
- Gestiamo il fronte DURC in tutte le fasi della procedura, incluse le azioni urgenti contro i dinieghi illegittimi, perché per molte imprese la regolarità contributiva è la condizione di sopravvivenza commerciale.
- Monitoriamo l’esecuzione dopo l’omologa, con un calendario delle scadenze verso i creditori pubblici, per evitare la risoluzione di diritto che matura in sessanta giorni e le preclusioni che ne conseguono.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di conoscere dall’interno il percorso in cui la trattativa con i creditori pubblici prende forma, e quindi di riconoscere subito quando quel percorso non può portare dove il cliente spera, evitando il più costoso degli errori di strumento. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC pesa invece nelle procedure minori, dove la relazione dell’Organismo è il documento tecnico su cui il giudice fonda l’omologazione forzosa: sapere come quella relazione va costruita e cosa deve dimostrare fa la differenza tra un’omologazione ottenuta e una domanda respinta.
A questo si aggiunge la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva impostata nella fase di proposta viene portata avanti nel giudizio di omologazione, nell’eventuale reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di legittimità, senza passaggi di mano e senza ricostruzioni tardive. E vi si aggiunge lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: in una materia dove il diritto della crisi si intreccia con il calcolo contributivo, l’attestazione e la finanza del piano, la separazione tra il consulente giuridico e quello contabile è essa stessa una fonte di errori.
In chiusura
Il Tribunale non può imporre all’INPS di firmare una transazione previdenziale. Può fare qualcosa di diverso e, per l’impresa, spesso più utile: omologare lo strumento nonostante il dissenso dell’Istituto, quando il piano rispetta le condizioni che la legge ha scritto con precisione crescente negli ultimi anni. La distanza tra queste due affermazioni è tutto lo spazio in cui si decide se una posizione contributiva è ristrutturabile o no. In una materia riscritta tre volte in cinque anni, l’informazione corretta non è un accessorio della difesa: è la prima difesa, ed è quella che si esercita per prima, quando ancora tutte le strade sono aperte.
Lo Studio Monardo affronta questi percorsi con le abilitazioni che la materia richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il fronte della composizione negoziata, il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC per concordato minore e procedure da sovraindebitamento, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte contabile e attestativa, l’avvocato cassazionista per portare la stessa linea fino all’ultimo grado quando l’ente propone reclamo. Non valuteremo se il tuo caso “meriti” qualcosa: verificheremo se le condizioni ci sono, e ti diremo con chiarezza cosa regge e cosa no.
📩 Non lasciare che siano le convinzioni sbagliate a decidere per te: scrivici oggi stesso e facciamo il punto sulla tua posizione contributiva prima che i termini si chiudano — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
