Comunicazione Di Irregolarità Per Intestazione Fiduciaria Di Partecipazioni: Cosa Fare E Difesa Legale

Ricevere una comunicazione di irregolarità che riguarda partecipazioni societarie intestate a una società fiduciaria genera spesso più dubbi che certezze. Il contribuente sa di aver rispettato un rapporto fiduciario regolare, eppure l’Agenzia delle Entrate segnala una discrepanza tra ciò che risulta formalmente intestato e ciò che, ai fini fiscali, dovrebbe essere dichiarato come titolarità effettiva. Il rischio principale è che, se non gestita nei tempi corretti, l’irregolarità segnalata si trasformi in iscrizione a ruolo e, nei casi più gravi, in un accertamento per interposizione fittizia. In questa materia specifica, la difesa richiede competenze che intreccino diritto tributario e diritto bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio su queste due materie, oltre a essere abilitato come cassazionista per seguire l’intera linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio, requisito determinante quando la contestazione riguarda un istituto tecnico come l’intestazione fiduciaria, spesso oggetto di orientamenti di legittimità in evoluzione.

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Inquadramento normativo

L’intestazione fiduciaria di partecipazioni nasce da un rapporto disciplinato, sul piano civilistico, dal mandato senza rappresentanza (artt. 1703 e ss. c.c.) e, quando la fiduciaria è una società autorizzata, dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che regola l’attività delle società fiduciarie e di revisione. In sostanza, il fiduciante trasferisce (o fa acquistare) alla fiduciaria l’intestazione formale delle quote o azioni, mantenendo però la proprietà sostanziale e impartendo istruzioni vincolanti sulla gestione. La caratteristica essenziale dell’istituto è la dissociazione tra titolarità formale, in capo alla fiduciaria, e titolarità sostanziale, che resta sempre del fiduciante.

Sul piano fiscale, questa dissociazione non è affatto irrilevante. Ai fini del monitoraggio fiscale disciplinato dall’art. 4 del D.L. 167/1990, il legislatore ha da tempo superato il criterio della sola intestazione formale, imponendo l’obbligo dichiarativo (quadro RW) anche a chi sia “titolare effettivo” secondo la nozione mutuata dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. u, D.Lgs. 231/2007). In termini operativi, questo significa che il fiduciante, pur non comparendo come intestatario nei registri della società partecipata, resta soggetto obbligato alla dichiarazione se detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 25% del capitale o dei diritti di voto, o comunque esercita il controllo sulla società tramite il rapporto fiduciario.

Va precisato che l’intestazione fiduciaria va tenuta distinta da un istituto contiguo ma diverso: l’interposizione fittizia disciplinata dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Quest’ultima presuppone un accordo simulatorio tra interposto e interponente, opposto ai terzi (compreso il Fisco) per occultare la reale titolarità dei redditi. L’intestazione fiduciaria, al contrario, è un negozio lecito e trasparente verso l’Amministrazione finanziaria, che può sempre richiedere alla fiduciaria i dati del fiduciante ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973: il cosiddetto “segreto fiduciario” non è mai opponibile al Fisco. La comunicazione di irregolarità nasce proprio quando l’incrocio tra i dati che la fiduciaria comunica all’Anagrafe Tributaria e quanto dichiarato dal contribuente nel quadro RW (o nei quadri reddituali) presenta uno scostamento.

Va inoltre ricordato che le società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1966/1939 sono soggette a un regime di vigilanza che le obbliga a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria i dati identificativi dei fiducianti e delle partecipazioni intestate, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni in società italiane o estere. Questo obbligo di comunicazione è il motivo per cui, quando il fiduciante omette o dichiara in modo incompleto la partecipazione, lo scostamento emerge quasi automaticamente in sede di controllo automatizzato: l’Agenzia incrocia il dato ricevuto dalla fiduciaria con quello indicato (o non indicato) nella dichiarazione dei redditi del fiduciante. Sul piano operativo, questo significa che il rapporto fiduciario, lungi dall’essere uno strumento di opacità verso il Fisco, è in realtà uno dei canali informativi più strutturati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, proprio perché la fiduciaria stessa è tenuta per legge a rendere note le proprie risultanze.

La ratio della disciplina sul monitoraggio fiscale, va ricordato, non è quella di scoraggiare il ricorso alle società fiduciarie, che restano uno strumento pienamente legittimo di gestione patrimoniale e di riservatezza verso i terzi privati, ma quella di assicurare che l’interposizione fiduciaria non diventi un canale per sottrarre alla conoscenza dell’Amministrazione finanziaria redditi e patrimoni effettivamente riconducibili al fiduciante. Per questo motivo il legislatore ha scelto di affiancare, alla tutela della riservatezza tipica del mandato fiduciario, un obbligo dichiarativo che grava direttamente sul soggetto che detiene il potere sostanziale, lasciando inalterata la validità civilistica del rapporto fiduciario mentre ne rende trasparenti gli effetti fiscali.

Un istituto affine, con cui l’intestazione fiduciaria va tenuta distinta, è il trust. Anche nel trust si verifica una dissociazione tra titolarità formale (in capo al trustee) e interesse sostanziale (riferibile al disponente o ai beneficiari), ma la disciplina fiscale applicabile è diversa: mentre nell’intestazione fiduciaria propriamente detta il fiduciante resta sempre individuabile e titolare effettivo per definizione, nel trust occorre prima verificare se esso sia “trasparente” (con imputazione diretta del reddito ai beneficiari individuati) o “opaco” (soggetto passivo d’imposta autonomo), e se sia eventualmente qualificabile come interposto, ipotesi che ricorre quando il disponente mantenga poteri di revoca ampi o vincoli stringenti sulla gestione del trustee. Un secondo istituto da tenere distinto è la cointestazione bancaria o societaria, che si differenzia dall’intestazione fiduciaria per l’assenza di un rapporto di mandato: il cointestatario è, salvo prova contraria, titolare pro quota del bene o del rapporto, senza dover dimostrare alcuna dissociazione tra forma e sostanza.

In termini operativi, occorre poi distinguere il regime applicabile a seconda che la fiduciaria sia italiana o estera. Nel primo caso, l’obbligo di comunicazione grava direttamente sulla fiduciaria e i dati confluiscono nei circuiti nazionali dell’Anagrafe Tributaria. Nel secondo caso, il flusso informativo passa invece attraverso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali, disciplinato dallo standard CRS (Common Reporting Standard) e, in ambito europeo, dalla direttiva DAC. La differenza non è di poco conto sul piano difensivo: quando la fiduciaria è estera, la ricostruzione della catena di titolarità richiede tempi più lunghi e un maggior coordinamento documentale, ma la sostanza dell’obbligo dichiarativo resta identica, come confermato dalla giurisprudenza più recente in materia di monitoraggio fiscale.

Requisiti e termini

Prima di reagire a una comunicazione di questo tipo occorre distinguere con precisione da quale tipo di controllo essa promana, perché termini e conseguenze cambiano sensibilmente.

Il controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) incrocia i dati dichiarati con quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, inclusi quelli trasmessi dalle società fiduciarie e dagli intermediari finanziari; se emerge un’omessa o carente indicazione della partecipazione fiduciariamente intestata, il contribuente riceve un invito a versare quanto dovuto con sanzione ridotta a un terzo, oppure a fornire chiarimenti se ritiene il rilievo infondato. La comunicazione viene recapitata tramite l’area riservata del contribuente (sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale), oppure, se il contribuente si è avvalso di un intermediario per l’invio telematico della dichiarazione, tramite il canale Entratel a quest’ultimo, che ha l’obbligo di informarne tempestivamente il proprio cliente.

Va precisato che, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta, il contribuente ha a disposizione strumenti diversi per interloquire con l’ufficio: il servizio Civis, accessibile dall’area riservata selezionando “Assistenza per controllo formale” o l’equivalente voce per il controllo automatizzato, consente di segnalare direttamente (anche tramite intermediario) dati o elementi non correttamente considerati, nonché di trasmettere la documentazione richiesta senza doversi recare fisicamente presso l’ufficio territoriale. Il controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) è più approfondito: qui l’ufficio verifica la documentazione a supporto di quanto dichiarato e, se la posizione è confermata irregolare, la sanzione ridotta sale a due terzi di quella ordinaria, ma resta comunque più favorevole rispetto a un accertamento vero e proprio.

Il termine più critico è quello dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o dalla pubblicazione nel Cassetto fiscale) per attivarsi, tramite il canale Civis o tramite l’intermediario, per fornire chiarimenti, produrre la documentazione richiesta o versare quanto dovuto con la sanzione ridotta. Decorso questo termine senza alcuna interlocuzione, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo dell’intero importo, con sanzione piena e senza le riduzioni previste per l’adesione spontanea. È bene ricordare, inoltre, che lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 6, comma 5, L. 212/2000) impone all’Amministrazione di comunicare preventivamente l’esito che comporti l’obbligo di pagamento qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: un principio spesso invocato in sede difensiva quando la comunicazione risulti mancante o carente.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
30 giorniRicevimento comunicazione automatizzata (art. 36-bis)Ordinatorio ma decisivo per la riduzione sanzionePerdita della riduzione a 1/3; iscrizione a ruolo
30 giorniRicevimento comunicazione da controllo formale (art. 36-ter)Ordinatorio ma decisivo per la riduzione sanzionePerdita della riduzione a 2/3; iscrizione a ruolo
60 giorniNotifica cartella di pagamento (se emessa dopo mancata risposta)PerentorioDecadenza dal ricorso in Commissione/Corte di giustizia tributaria
Variabile (ravvedimento)Fino alla notifica di accertamento o cartellaOrdinatorio, sanzione crescente col tempoPerdita delle riduzioni più favorevoli del ravvedimento

Sul piano sostanziale, i requisiti che l’ufficio verifica per contestare l’irregolarità sono essenzialmente tre: l’effettiva sussistenza di una partecipazione rilevante detenuta tramite la fiduciaria; l’omessa o incompleta indicazione nel quadro RW da parte del fiduciante-titolare effettivo; e, nei casi più gravi, indizi di un accordo simulatorio che trasformi la fiducia in interposizione fittizia ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973. La sospensione feriale dei termini processuali, se il contribuente arriva a un contenzioso, va calcolata SOLO dal 1° al 31 agosto: non sono ammesse le vecchie formule dei “45 giorni” superate dalle riforme intervenute nel tempo.

Un aspetto che spesso sfugge nella prima lettura della comunicazione riguarda il cumulo tra sanzione da monitoraggio fiscale (per la mancata compilazione del quadro RW) e sanzione da infedele dichiarazione dei redditi, quando la partecipazione fiduciariamente intestata abbia anche generato redditi non dichiarati. Su questo punto specifico la giurisprudenza di legittimità non è ancora del tutto uniforme: mentre un orientamento più risalente ammetteva l’applicazione di una sanzione unica anche per violazioni relative a più annualità, un orientamento più recente ha invece escluso il cumulo tra le due tipologie di sanzione, ritenendole riferibili a obblighi di natura diversa. Questa oscillazione ha una ricaduta pratica diretta: prima di versare quanto richiesto nella comunicazione, conviene sempre verificare se il calcolo dell’ufficio abbia tenuto conto (correttamente o meno) di questo profilo, perché un errore di cumulo sanzionatorio può incidere in modo significativo sull’importo complessivo richiesto.

Va inoltre chiarito il rapporto tra l’obbligo di compilazione del quadro RW e l’assolvimento delle imposte patrimoniali collegate, in particolare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), dovuta quando la partecipazione fiduciariamente intestata riguardi una società estera. La comunicazione di irregolarità può infatti riguardare, separatamente o congiuntamente, sia l’omessa indicazione della partecipazione ai fini del monitoraggio sia l’omesso versamento della relativa imposta patrimoniale: due profili che vanno tenuti distinti anche nella fase di ravvedimento, perché seguono codici tributo e modalità di calcolo differenti.

Procedura passo-passo

Prima di procedere con qualsiasi risposta formale, è opportuno impostare un metodo di lavoro ordinato, che eviti sia la sottovalutazione del problema sia reazioni scomposte capaci di aggravare, anziché risolvere, la posizione del contribuente. I passaggi che seguono rappresentano la sequenza tipica seguita nei casi che coinvolgono un’intestazione fiduciaria di partecipazioni.

1. Verifica dell’identità e della fonte del dato contestato. Prima di qualunque altra cosa, occorre accertare da quale flusso informativo proviene la segnalazione: comunicazioni della società fiduciaria all’Anagrafe Tributaria, dati acquisiti tramite lo scambio automatico di informazioni (CRS/DAC per le fiduciarie estere), oppure incroci con l’Archivio dei rapporti finanziari. Solo conoscendo la fonte è possibile capire se lo scostamento dipenda da un errore materiale, da un disallineamento temporale o da un’effettiva omissione dichiarativa.

2. Richiesta alla società fiduciaria della documentazione di supporto. Il fiduciante deve procurarsi dalla fiduciaria l’attestazione di intestazione, il mandato fiduciario, l’estratto delle comunicazioni inviate all’Agenzia e, se disponibile, la ricostruzione storica della partecipazione. Questo passaggio è determinante perché la comunicazione di irregolarità, non essendo un atto impositivo, consente ancora di correggere la posizione senza dover attendere un accertamento.

3. Verifica della qualifica di titolare effettivo. Occorre stabilire con precisione se la partecipazione fiduciariamente intestata superasse le soglie che fanno scattare l’obbligo di monitoraggio (in particolare la partecipazione al capitale o ai diritti di voto superiore al 25%, o comunque il controllo di fatto sulla società partecipata) e se tale soglia fosse raggiunta singolarmente o cumulando quote detenute anche tramite altri veicoli.

4. Valutazione del ravvedimento operoso. Se dall’analisi emerge un’omissione reale, quasi sempre conviene regolarizzare tramite ravvedimento prima che l’ufficio notifichi l’atto conclusivo: le sanzioni sono decisamente più contenute rispetto a quelle irrogate in sede di accertamento, e i codici tributo da utilizzare per interessi e sanzioni sono quelli fissati dalla risoluzione n. 132/E del 2011.

5. Redazione della memoria difensiva tramite Civis, se la posizione è corretta. Qualora invece il contribuente ritenga che la partecipazione fosse già correttamente dichiarata, o che non integrasse i presupposti del monitoraggio (ad esempio perché sotto soglia, o perché relativa a partecipazioni quotate escluse dall’obbligo), va predisposta una memoria puntuale, corredata di documentazione, da trasmettere tramite il canale Civis o all’ufficio territorialmente competente, chiedendo l’annullamento in autotutela della comunicazione.

6. Gestione del contraddittorio con l’ufficio. Se l’ufficio non accoglie i chiarimenti, in molti casi si apre una fase interlocutoria informale prima dell’iscrizione a ruolo: è il momento in cui la produzione documentale deve essere più completa, includendo — quando la fiduciaria è estera — anche la ricostruzione dei livelli di partecipazione sottostanti, poiché la giurisprudenza più recente richiede una trasparenza totale su ogni livello di interposizione.

7. Impugnazione della cartella o dell’atto di accertamento, se successivamente emessi. Qualora, nonostante i chiarimenti, l’ufficio proceda comunque all’iscrizione a ruolo o notifichi un avviso di accertamento (specie se viene contestata anche l’interposizione fittizia ex art. 37, comma 3), il ricorso va proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, individuata in base al domicilio fiscale del contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica. L’atto introduttivo deve contestare puntualmente sia i presupposti di fatto (l’effettiva sussistenza della soglia di titolarità effettiva) sia, quando rilevante, la qualificazione giuridica del rapporto come intestazione fiduciaria lecita e non come interposizione simulata.

7-bis. Coordinamento con eventuali procedure di collaborazione volontaria pregresse. Se il fiduciante ha già aderito, in passato, a una procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per l’emersione di attività estere, è indispensabile verificare che la documentazione allora prodotta comprendesse anche i livelli di partecipazione sottostanti alla fiduciaria: come mostra la giurisprudenza più recente, un’istanza di collaborazione volontaria considerata incompleta dall’Amministrazione finanziaria, perché ha omesso di segnalare partecipazioni indirette detenute dalla società tramite cui si deteneva l’attività estera, può essere rimessa in discussione anche a distanza di anni, con conseguenze ben più severe di quelle derivanti dalla sola comunicazione di irregolarità.

8. Valutazione della compatibilità con procedure di composizione della crisi, se l’importo è rilevante. Nei casi in cui l’irregolarità riguardi più annualità e generi un debito complessivo significativo, prima che si arrivi all’iscrizione a ruolo è possibile valutare strumenti di gestione del debito che sospendano i termini di pagamento, evitando così l’aggravarsi della posizione con interessi e ulteriori sanzioni.

Un errore frequente è rispondere alla comunicazione producendo solo il mandato fiduciario, senza dimostrare anche l’effettiva insussistenza (o l’avvenuta corretta dichiarazione) della soglia di titolarità effettiva: l’ufficio, in assenza di questa prova, tende a confermare l’irregolarità. Un secondo errore ricorrente è lasciar decorrere i trenta giorni nell’attesa di documentazione dalla fiduciaria: è sempre possibile chiedere una proroga tecnica o rispondere in via prudenziale entro il termine, integrando successivamente.

9. Ricostruzione dei livelli di partecipazione sottostanti, quando la fiduciaria detiene a sua volta quote in altre società. Un profilo spesso trascurato riguarda le ipotesi in cui la partecipazione fiduciariamente intestata sia, a sua volta, titolare di quote in altre società, italiane o estere. In questi casi, secondo l’orientamento più recente della Cassazione, non basta dichiarare il valore della partecipazione nella società direttamente intestata alla fiduciaria: occorre ricostruire e dichiarare anche il dettaglio delle attività sottostanti, comprese eventuali partecipazioni in società di persone o di capitali possedute indirettamente. Trascurare questo passaggio espone a una successiva contestazione più ampia, anche quando la prima comunicazione di irregolarità sembrava riguardare un solo livello societario.

10. Verifica della corretta individuazione del giudice competente in caso di impugnazione. Qualora si arrivi al contenzioso, la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado va individuata in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica dell’atto impugnato, non al luogo in cui ha sede la fiduciaria o la società partecipata: un errore di individuazione del giudice competente può comportare l’inammissibilità del ricorso, motivo per cui questo controllo va sempre effettuato prima del deposito.

Verifiche sul campo

Simulazione 1 — Partecipazione sotto soglia, comunicazione infondata. Un contribuente detiene, tramite una società fiduciaria italiana, una partecipazione del 18% in una s.r.l. operativa in Italia, il cui valore nominale è pari a 47.300 €. La comunicazione di irregolarità, ricevuta il 9 aprile, contesta l’omessa indicazione nel quadro RW per l’anno d’imposta precedente. Verificando i requisiti, emerge che la soglia del titolare effettivo (25% del capitale o dei diritti di voto) non è superata, e che si tratta comunque di attività finanziarie detenute in Italia, quindi già escluse in radice dall’obbligo di monitoraggio salvo i casi di interposizione riconducibili a soggetti esteri fittiziamente interposti. Il contribuente, entro il 9 maggio (30° giorno), trasmette tramite Civis la documentazione che attesta la percentuale reale di partecipazione e l’assenza dei presupposti; l’ufficio, verificato il dato, annulla la comunicazione in autotutela senza ulteriori conseguenze.

Simulazione 2 — Omissione effettiva e ravvedimento. Una contribuente detiene, tramite fiduciaria estera con sede in un Paese che applica lo scambio automatico di informazioni, una partecipazione del 34% in una holding non quotata, per un valore di 216.850 €. La comunicazione di irregolarità, notificata il 3 febbraio, segnala l’omessa compilazione del quadro RW per due annualità consecutive. Dall’analisi interna emerge che l’omissione è reale: la partecipazione avrebbe dovuto essere dichiarata sia per il valore della quota nella holding sia, secondo l’orientamento più recente della Cassazione, per le attività sottostanti detenute dalla holding stessa. La contribuente decide di procedere con ravvedimento operoso entro il 5 marzo, versando l’imposta IVAFE dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo gli scaglioni temporali applicabili, evitando così sia l’iscrizione a ruolo sia il rischio di una successiva contestazione più grave per interposizione fittizia.

Casi particolari

Non tutte le situazioni di intestazione fiduciaria seguono lo schema standard appena descritto: almeno tre varianti meritano un approfondimento specifico.

Fiduciaria “statica” e fiduciaria “dinamica”. Nella fiduciaria statica, la società fiduciaria si limita a intestare formalmente le partecipazioni senza margini di autonomia gestionale, agendo su istruzioni vincolanti del fiduciante per ogni singola operazione. Nella fiduciaria dinamica, invece, la fiduciaria può avere margini di discrezionalità gestionale più ampi (pur restando obbligata a rendere conto al fiduciante). Questa distinzione incide sulla qualificazione fiscale del rapporto: più la fiduciaria appare priva di autonomia reale, più la giurisprudenza tende a valorizzare la posizione del fiduciante come effettivo detentore ai fini del monitoraggio, indipendentemente dalla forma dell’intestazione.

Delega operativa su rapporti esteri intestati a terzi in ambito familiare. Un caso ricorrente riguarda soggetti che, pur non essendo intestatari formali né fiducianti in senso tecnico, dispongono operativamente di rapporti bancari o partecipazioni tramite delega, spesso all’interno dello stesso nucleo familiare. La disponibilità di fatto, anche derivante da una semplice delega bancaria, è sufficiente a far sorgere l’obbligo di monitoraggio in capo al delegato, secondo l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, che ha ampliato la nozione di detenzione rilevante ben oltre la titolarità formale o la movimentazione effettiva.

Successione ereditaria di partecipazioni fiduciariamente intestate. Quando il fiduciante muore, gli eredi subentrano nella posizione sostanziale ma spesso ignorano l’esistenza del rapporto fiduciario, che emerge solo al momento della successione o, peggio, con una comunicazione di irregolarità relativa ad annualità in cui il de cuius non aveva dichiarato correttamente la partecipazione. In questi casi la difesa deve ricostruire con particolare cura la buona fede degli eredi e la tempestività dell’eventuale ravvedimento operoso una volta appresa l’esistenza del rapporto.

Partecipazioni in società estere quotate su mercati regolamentati. Quando la partecipazione fiduciariamente intestata riguarda una società estera quotata su un mercato regolamentato e soggetta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria (o a standard internazionali equivalenti), il valore va indicato direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla percentuale di capitale rappresentata, perché in questi casi è escluso in radice il verificarsi della qualifica di titolare effettivo rilevante ai fini del monitoraggio. Questa regola non è però applicabile quando la partecipazione, pur quotata, sia detenuta in una società residente o localizzata in Stati o territori che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni: in tal caso tornano applicabili i criteri ordinari di individuazione del titolare effettivo.

Trasferimento della fiduciaria da un intermediario italiano a uno estero (o viceversa). Non è raro che, nel corso degli anni, il fiduciante trasferisca l’intestazione delle proprie partecipazioni da una fiduciaria italiana a una estera, o viceversa, magari per esigenze di riorganizzazione patrimoniale. Questo passaggio genera un disallineamento temporaneo nei flussi informativi che alimentano l’Anagrafe Tributaria, ed è frequentemente all’origine di comunicazioni di irregolarità apparentemente ingiustificate, in cui il dato relativo a un’annualità di transizione risulta duplicato o mancante. In questi casi la difesa si concentra sulla ricostruzione cronologica esatta del passaggio di intestazione, con il supporto di entrambe le fiduciarie coinvolte.

In tutti questi scenari, per la corretta ricostruzione della catena di titolarità effettiva risulta decisivo l’apporto di uno staff che unisca competenze legali e tributarie: è proprio su questo terreno che si concentra il lavoro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team nazionale multidisciplinare in diritto bancario e tributario.

Domande frequenti

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità per una partecipazione intestata a una fiduciaria: significa che sono accusato di evasione? No. La comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo né un’accusa di reato: segnala uno scostamento tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell’Agenzia, e serve proprio a permettere una regolarizzazione prima dell’iscrizione a ruolo. Solo se, dopo il contraddittorio, emergessero indizi di un accordo simulatorio con la fiduciaria, l’ufficio potrebbe valutare la diversa ipotesi dell’interposizione fittizia, con conseguenze più severe.

La fiduciaria può rifiutarsi di comunicare i miei dati all’Agenzia delle Entrate invocando il segreto fiduciario? No. Il cosiddetto segreto fiduciario, pur potendo tutelare la riservatezza nei confronti di terzi privati, non è mai opponibile all’Amministrazione finanziaria, che può richiedere le informazioni tramite gli ordinari poteri istruttori previsti dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973.

Che differenza c’è tra intestazione fiduciaria e interposizione fittizia? L’intestazione fiduciaria è un rapporto lecito e trasparente, in cui la fiduciaria dichiara al Fisco chi sia il reale titolare. L’interposizione fittizia, invece, presuppone un accordo simulatorio finalizzato a occultare la titolarità effettiva anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria: è quest’ultima, non la prima, a esporre a conseguenze sanzionatorie più gravi e, nei casi estremi, a rilievi di natura penale.

Se la partecipazione fiduciaria è sotto la soglia del 25%, devo comunque compilare il quadro RW? Dipende. Se la partecipazione riguarda società residenti o localizzate in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, sotto quella soglia normalmente non sussiste la qualifica di titolare effettivo ai fini del monitoraggio. La soglia va invece valutata con maggiore attenzione quando la fiduciaria o la società partecipata si trovano in giurisdizioni diverse, dove le regole di individuazione del titolare effettivo possono essere più stringenti.

Cosa succede se non rispondo affatto alla comunicazione di irregolarità? Decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo dell’intero importo contestato, con la sanzione piena e senza le riduzioni previste per chi si attiva spontaneamente. È sempre preferibile intervenire entro il termine, anche solo per chiedere una proroga tecnica o segnalare che la documentazione è in corso di reperimento presso la fiduciaria.

Posso ancora avvalermi del ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità? In linea generale sì, perché la comunicazione non equivale alla notifica di un accertamento vero e proprio: il ravvedimento resta accessibile fino a quando l’ufficio non notifichi un atto impositivo formale o una cartella di pagamento, ma le riduzioni sanzionatorie disponibili si riducono progressivamente con il passare del tempo.

La comunicazione riguarda anche gli anni precedenti, non solo quello indicato: devo preoccuparmi? È una circostanza frequente perché il controllo automatizzato lavora spesso su più annualità in parallelo, soprattutto quando la fiduciaria ha trasmesso dati aggiornati che coprono un arco temporale ampio. In questi casi conviene verificare, annualità per annualità, se la soglia di titolarità effettiva fosse superata e se la dichiarazione relativa a ciascun anno fosse corretta, perché il regime sanzionatorio e le possibilità di ravvedimento possono variare da un anno all’altro in base alle riforme intervenute nel tempo.

Se la partecipazione era detenuta tramite una fiduciaria ma la società partecipata ha sede in Italia, l’obbligo di monitoraggio si applica comunque? Sì, in un caso specifico: quando le attività finanziarie italiane sono detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari, l’obbligo di monitoraggio si applica anche a partecipazioni in società italiane, proprio per evitare che l’interposizione di un soggetto estero funga da schermo rispetto a investimenti sostanzialmente nazionali.

La fiduciaria può essere considerata responsabile insieme a me se la comunicazione si trasforma in accertamento? Di regola no, perché l’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale grava sul fiduciante in quanto titolare effettivo, non sulla fiduciaria, che si limita a intestare formalmente la partecipazione secondo mandato. La posizione della fiduciaria può diventare rilevante solo in ipotesi estreme, quando emerga un suo coinvolgimento attivo in un disegno di occultamento che vada oltre il fisiologico rapporto fiduciario, configurando gli estremi dell’interposizione fittizia in senso proprio.

Il quadro giurisprudenziale

La Corte di Cassazione è tornata più volte, negli ultimi anni, sui confini tra intestazione fiduciaria lecita, obbligo di monitoraggio fiscale e interposizione fittizia. Ecco i riferimenti più rilevanti in materia, aggiornati alla data di pubblicazione di questo articolo.

Cass., ord. n. 1851 del 27 gennaio 2026. La Suprema Corte ha chiarito che sono tenuti alla compilazione del quadro RW, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 167/1990, non solo gli intestatari formali ma anche i titolari effettivi delle attività detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti. La pronuncia conferma che la trasparenza fiscale non lascia margini di occultamento: ogni livello di interposizione societaria deve essere dichiarato distintamente.

Cass., ord. n. 29578 del 2025. In tema di conti esteri intestati a un familiare ma gestiti tramite delega operativa, la Corte ha affermato che la semplice possibilità di movimentare somme non proprie, con compito fiduciario nell’interesse del titolare, è sufficiente a integrare l’obbligo di monitoraggio in capo al delegato, a prescindere dall’effettivo utilizzo della delega.

Cass., n. 6752 del 14 marzo 2025. La sentenza ha escluso il cumulo tra la sanzione per omessa compilazione del quadro RW e quella per infedele dichiarazione dei redditi, ritenendo che le due violazioni rispondano a obblighi di natura diversa; il principio si pone in contrasto con un precedente orientamento più risalente, generando un contrasto interpretativo tuttora aperto.

Cass., n. 16517 del 23 maggio 2022. In senso opposto rispetto alla pronuncia del 2025, la Corte aveva affermato che la sanzione unica per violazioni sul quadro RW si applica anche quando le irregolarità riguardino più annualità d’imposta, valorizzando l’unitarietà della condotta omissiva nel tempo.

Cass., n. 589 del 2025. La pronuncia ha precisato che la sola sanzione amministrativa per omessa compilazione del quadro RW non integra automaticamente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, richiedendo per la rilevanza penale elementi ulteriori rispetto alla mera omissione dichiarativa.

Cass., n. 10472 del 2023. In materia di rapporti tra fiduciaria e Amministrazione finanziaria, la Corte ha ribadito l’irrilevanza del segreto fiduciario nei confronti del Fisco e la piena legittimità delle richieste istruttorie rivolte alle società fiduciarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973.

Cass., n. 939 del 15 gennaio 2025. Pronunciandosi sulla portata dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, la Corte ha affermato che la norma antielusiva ricomprende sia l’interposizione fittizia, fondata su un accordo simulatorio tra tutti i soggetti coinvolti, sia l’interposizione reale, in cui l’accordo intercorre solo tra interposto e interponente, come tipicamente avviene nel negozio fiduciario, confermando che la norma non richiede necessariamente una finalità evasiva ma può riguardare anche condotte elusive.

Cass., n. 15830 del 2016. La Corte aveva già chiarito che l’applicazione dell’art. 37, comma 3, non richiede la dimostrazione di un comportamento propriamente fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o ingiustificato di uno strumento giuridico lecito, incluso lo schema societario, per eludere il corretto regime fiscale applicabile.

Cass., ord. n. 818 del 2017. In linea con il precedente del 2016, l’ordinanza ha ribadito che l’imputazione dei redditi al reale possessore, ai sensi dell’art. 37 comma 3, prescinde dalla prova di un disegno fraudolento in senso stretto, essendo sufficiente la dimostrazione, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, dell’effettiva titolarità sostanziale.

Cass., ord. n. 31452 del 5 dicembre 2018. La pronuncia ha confermato che l’art. 37, comma 3, consente di imputare al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto, quando risulti, anche solo in via presuntiva, che egli ne sia l’effettivo titolare, senza necessità di distinguere tra interposizione fittizia e reale.

Cass., n. 5520 del 6 marzo 2017 e Cass., n. 10495 del 3 giugno 2020. Entrambe le pronunce, richiamate in giurisprudenza più recente a supporto dell’orientamento estensivo, confermano che la norma antielusiva sull’interposizione soggettiva si applica a qualunque ipotesi in cui il possesso reale del reddito sia dissociato dall’intestazione formale, a prescindere dalla natura fittizia o reale dell’accordo sottostante.

Nel complesso, questo quadro giurisprudenziale mostra una linea di continuità: la distinzione tra intestazione fiduciaria lecita e interposizione elusiva o fittizia si gioca quasi sempre sulla prova, spesso presuntiva, della reale disponibilità e del reale controllo esercitato dal fiduciante, più che sulla forma del rapporto contrattuale adottato.

Va segnalato, per completezza, che un orientamento più risalente della stessa Corte di Cassazione aveva sostenuto una lettura più restrittiva dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, ritenendolo applicabile alle sole ipotesi di interposizione propriamente fittizia e non anche a quella reale, tipica del negozio fiduciario. Le pronunce più recenti hanno progressivamente superato questa impostazione, estendendo l’ambito applicativo della norma anche ai casi in cui l’accordo intercorra solo tra fiduciante e fiduciaria, senza il coinvolgimento (né la consapevolezza) di terzi. Questa evoluzione interpretativa ha una conseguenza pratica di rilievo per chi riceve una comunicazione di irregolarità: anche un rapporto fiduciario del tutto genuino, se non correttamente dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale, può essere riqualificato dall’Amministrazione finanziaria come interposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3, qualora dagli elementi presuntivi raccolti emerga che il fiduciante mantenesse una disponibilità sostanziale e continuativa della partecipazione. Da qui l’importanza di una difesa che, fin dalla prima risposta alla comunicazione, sappia documentare con precisione la natura genuina e trasparente del rapporto fiduciario, distinguendolo nettamente dagli indici sintomatici che la giurisprudenza associa, invece, a un uso elusivo dello strumento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità che coinvolge un’intestazione fiduciaria di partecipazioni, la difesa richiede un lavoro tecnico su più fronti contemporaneamente: quello tributario del monitoraggio fiscale, quello bancario del rapporto con la fiduciaria e, quando necessario, quello penal-tributario. Ecco, in concreto, gli strumenti che vengono attivati:

  1. Verifichiamo la fonte del dato contestato, ricostruendo se la segnalazione derivi da comunicazioni della fiduciaria, da scambio automatico di informazioni internazionali o da incroci con l’Archivio dei rapporti finanziari.
  2. Ricostruiamo la catena di titolarità effettiva, individuando se e quando la soglia rilevante ai fini del monitoraggio fiscale sia stata effettivamente superata, anche in presenza di più livelli di partecipazione societaria.
  3. Acquisiamo dalla fiduciaria la documentazione necessaria, incluso il mandato fiduciario, le attestazioni di intestazione e le comunicazioni già trasmesse all’Anagrafe Tributaria.
  4. Predisponiamo la memoria difensiva da trasmettere tramite Civis o direttamente all’ufficio competente, entro il termine di trenta giorni, per contestare l’irregolarità quando infondata o per fornire i chiarimenti richiesti.
  5. Calcoliamo il ravvedimento operoso più conveniente, quando l’omissione risulti effettiva, individuando i codici tributo corretti e la riduzione sanzionatoria applicabile in base al tempo trascorso.
  6. Distinguiamo tecnicamente l’intestazione fiduciaria dall’interposizione fittizia, elemento decisivo per evitare che una contestazione di monitoraggio fiscale si trasformi in una più grave contestazione ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973.
  7. Gestiamo il contraddittorio con l’ufficio, integrando la documentazione richiesta e monitorando i termini per evitare l’iscrizione a ruolo automatica.
  8. Impugniamo la cartella o l’avviso di accertamento, quando successivamente notificati, davanti alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, contestando sia i presupposti di fatto sia la qualificazione giuridica del rapporto fiduciario.
  9. Valutiamo strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando l’importo complessivo contestato su più annualità renda necessaria una gestione sostenibile del debito.
  10. Garantiamo continuità difensiva su tutti i gradi di giudizio, dalla fase di contraddittorio fino, se necessario, alla Corte di Cassazione, con lo stesso impianto difensivo costruito fin dalla prima analisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In una materia come l’intestazione fiduciaria di partecipazioni, dove gli orientamenti della Cassazione sono ancora in evoluzione e talvolta in contrasto tra loro (come dimostra il confronto tra le pronunce del 2022 e del 2025 sul cumulo sanzionatorio), è proprio la qualifica di cassazionista a garantire che la strategia difensiva costruita fin dal primo contraddittorio con l’ufficio possa proseguire, senza soluzione di continuità, fino all’ultimo grado di giudizio, evitando il rischio — frequente quando ci si affida a difensori diversi nei vari gradi — di perdere coerenza argomentativa proprio sui punti tecnici più delicati. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che seguono congiuntamente lo stesso fascicolo, elemento indispensabile quando la difesa richiede, come in questi casi, il calcolo tecnico delle soglie di titolarità effettiva insieme all’impostazione delle strategie processuali.

L’esperienza maturata su fascicoli analoghi mostra che la variabile che più incide sull’esito finale non è tanto l’importo contestato, quanto la tempestività e la completezza della prima risposta alla comunicazione: un dossier documentale costruito fin dal principio, che ricostruisca in modo ordinato il rapporto con la fiduciaria, le soglie di titolarità effettiva e la cronologia delle eventuali variazioni, riduce sensibilmente il rischio che l’ufficio proceda oltre l’iscrizione a ruolo, e soprattutto riduce il rischio che la vicenda scivoli verso la più delicata contestazione di interposizione fittizia. È su questo lavoro preventivo, prima ancora che sulla fase contenziosa, che si concentra l’intervento dello staff coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.

Chi riceve oggi una comunicazione di questo tipo si trova quindi davanti a una finestra temporale breve ma ancora gestibile, in cui la differenza tra una regolarizzazione ordinata e un contenzioso lungo e complesso dipende quasi sempre dalla qualità, dalla tempestività e dalla completezza documentale della prima risposta fornita all’ufficio competente.

In sintesi

Una comunicazione di irregolarità legata all’intestazione fiduciaria di una partecipazione societaria non va né ignorata né affrontata con superficialità: nella maggior parte dei casi è ancora possibile regolarizzare la posizione a condizioni sanzionatorie favorevoli, ma il termine di trenta giorni è stretto e la materia richiede una ricostruzione tecnica precisa della soglia di titolarità effettiva e del rapporto con la fiduciaria. Il punto di equilibrio va sempre trovato tra due esigenze opposte: dimostrare la liceità e trasparenza del rapporto fiduciario, e al tempo stesso non lasciare margini per una riqualificazione come interposizione fittizia, tenendo conto che gli orientamenti della Cassazione su questi confini restano, come visto, ancora in movimento. Anche in questa materia, la specializzazione dello Studio Monardo nasce dal coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, unito alla possibilità di seguire la difesa, tramite il cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio. È proprio questa combinazione di competenze, verificabile e documentata, a distinguere un intervento tempestivo e ben costruito da una gestione affrettata della comunicazione ricevuta.

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