Conoscere le mosse dell’Agenzia delle Entrate per giocare d’anticipo
C’è una differenza enorme tra subire un controllo e prevederlo. Chi ha costituito un trust familiare per proteggere il patrimonio o organizzare il passaggio generazionale, e si ritrova una comunicazione di irregolarità sull’imposta di successione, spesso reagisce come se fosse stato colto di sorpresa. Ma l’Agenzia delle Entrate, quando controlla un trust, segue uno schema riconoscibile: verifica prima la coerenza dell’autoliquidazione, poi il momento in cui l’imposta doveva essere applicata, poi — nei casi più aggressivi — la genuinità stessa del trust. Chi conosce in anticipo questo schema smette di subire le mosse del Fisco e inizia ad anticiparle, trasformando ogni fase del controllo in un’occasione di difesa piuttosto che in una sorpresa da tamponare.
Questo vale ancora di più dopo la riforma dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 139/2024), che dal 1° gennaio 2025 ha introdotto l’autoliquidazione anche per questo tributo e, di conseguenza, un nuovo tipo di controllo automatizzato sulla correttezza di quanto versato dal contribuente — con relativa comunicazione in caso di anomalie riscontrate dall’ufficio.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da un presupposto tecnico preciso: la fiscalità dei trust è oggi uno dei terreni più mobili del diritto tributario italiano, attraversato da un ventennio di oscillazioni tra prassi dell’Agenzia e orientamenti della Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo segue i procedimenti di controllo fino all’ultimo grado di giudizio in qualità di cassazionista, una continuità difensiva che nella materia dei trust — dove gli orientamenti sono cambiati più volte nel giro di pochi anni — fa spesso la differenza tra una difesa costruita per il primo grado e una costruita per resistere fino in Cassazione.
Chi legge questa guida si trova tipicamente in una di due situazioni. C’è chi ha appena ricevuto la comunicazione e vuole capire, prima di tutto, se si tratta di un errore materiale facilmente sanabile oppure del primo segnale di una contestazione più profonda sulla natura stessa del trust. E c’è chi, avendo già affrontato in passato la costituzione di un trust familiare come strumento di pianificazione patrimoniale, teme che un controllo dell’Agenzia delle Entrate possa rimettere in discussione l’intera architettura costruita nel tempo per proteggere il patrimonio e organizzare in modo ordinato il passaggio generazionale. In entrambi i casi, la strategia corretta parte dallo stesso presupposto: leggere la comunicazione ricevuta non come un verdetto, ma come la prima mossa di una partita che si può ancora giocare, e giocare bene.
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Chi hai di fronte: come ragiona l’Agenzia delle Entrate sui trust
Prima di entrare nelle singole mosse, bisogna capire la logica di chi le compie. L’Agenzia delle Entrate non tratta il trust come una categoria neutra: lo tratta come uno strumento a rischio elusivo elevato, perché nella prassi è stato usato tanto per legittima pianificazione patrimoniale e successoria quanto per sottrarre beni alla tassazione o alla garanzia dei creditori. Questa doppia natura — strumento lecito e, in alcuni casi, schermo abusivo — è la chiave per capire ogni mossa successiva dell’ufficio.
Dal punto di vista della convenienza economica, l’Agenzia ha tutto l’interesse a privilegiare, quando può, la lettura che anticipa il momento impositivo o che allarga la base imponibile. Per anni, infatti, la prassi erariale ha sostenuto la cosiddetta “tassazione in entrata”: l’idea che l’imposta di successione e donazione fosse dovuta già al momento in cui i beni venivano conferiti nel trust, indipendentemente dal fatto che il beneficiario finale ricevesse qualcosa. Questa impostazione, bocciata a più riprese dalla Cassazione, aveva un vantaggio pratico evidente per il Fisco: anticipare la riscossione, spesso prima ancora che si sapesse con certezza chi sarebbe stato il beneficiario finale e quale franchigia gli sarebbe spettata.
Con l’entrata in vigore dell’art. 4-bis del Testo Unico Successioni (TUS), introdotto dal D.Lgs. 139/2024 e applicabile alle successioni aperte e agli atti gratuiti compiuti dal 1° gennaio 2025, il legislatore ha recepito il principio opposto — la tassazione “in uscita” — che la giurisprudenza di legittimità sosteneva da anni. Questo non significa, però, che l’ufficio abbia smesso di controllare: significa che le sue mosse si sono spostate su altri terreni. Oggi la partita si gioca soprattutto su tre fronti: la corretta individuazione del momento impositivo nel passaggio tra vecchio e nuovo regime, l’esattezza dell’autoliquidazione operata dal contribuente, e — nei casi più delicati — la genuinità stessa del trust, cioè se dietro la sua veste giuridica si celi in realtà una semplice interposizione fittizia finalizzata a controllare i beni pur senza intestarli formalmente. Su quest’ultimo punto la convenienza per l’ufficio è massima: se il trust viene qualificato come interposto, i beni tornano fiscalmente nella disponibilità del disponente, e alla sua morte rientrano nell’attivo ereditario come se il trust non fosse mai esistito, con effetti spesso molto più pesanti di quelli di una semplice rettifica di aliquota.
Capire questa gerarchia di convenienze — prima il controllo automatizzato, poi la verifica del momento impositivo, infine, solo nei casi più sospetti, la contestazione di interposizione — permette di leggere ogni comunicazione ricevuta non come un evento isolato, ma come una mossa dentro una sequenza prevedibile.
C’è poi un elemento organizzativo che vale la pena conoscere, perché condiziona i tempi e i toni del controllo. Con la riforma del 2025 l’attività di verifica sull’autoliquidazione dell’imposta di successione è stata in gran parte automatizzata: significa che, nella prima fase, il contribuente non si confronta con un funzionario che valuta caso per caso la situazione concreta del trust, ma con un sistema che incrocia dati — valori catastali, precedenti dichiarazioni, informazioni presenti in anagrafe tributaria — e segnala scostamenti secondo parametri predefiniti. Questo comporta un vantaggio e uno svantaggio per il contribuente. Il vantaggio è che, in questa fase, l’ufficio non ha ancora formato un giudizio di merito sulla genuinità del trust: la comunicazione, quando riguarda un trust, spesso nasce da un mero disallineamento numerico e non da un sospetto di interposizione. Lo svantaggio è che il sistema automatizzato non è in grado di apprezzare le peculiarità di un trust discrezionale o di un trust con beneficiari non ancora individuati, e tende quindi a segnalare come “anomalia” situazioni che, una volta spiegate, risultano perfettamente legittime.
Da qui deriva una considerazione strategica che vale per l’intero percorso difensivo: nella fase automatizzata conviene sempre fornire spiegazioni tecniche complete e documentate, perché è il momento in cui l’ufficio è più disposto ad accogliere chiarimenti senza dover formalmente “arretrare” da una posizione già istruita nel merito. Una volta che la contestazione si sposta sul terreno della qualificazione giuridica del trust — momento impositivo, natura dei diritti attribuiti ai beneficiari, eventuale interposizione — la partita cambia completamente: l’ufficio ha ormai investito risorse istruttorie, ha spesso già raccolto elementi indiziari, e diventa molto più difficile ottenere una correzione in via bonaria. Ecco perché la finestra più favorevole per il contribuente si apre proprio nei primi giorni successivi alla ricezione della comunicazione, quando l’interlocuzione con l’ufficio è ancora aperta e informale.
Non tutti i trust, peraltro, corrono lo stesso rischio di finire sotto la lente dell’ufficio con la stessa intensità. L’art. 4-bis TUS esclude espressamente dall’imposta sulle successioni e donazioni i trust di garanzia, i trust liquidatori e i trust di scopo, che per loro natura non prevedono un arricchimento gratuito di un beneficiario determinato: un trust costituito a garanzia di un finanziamento, o un trust liquidatorio finalizzato a soddisfare i creditori nell’ambito di una procedura concorsuale, restano quindi estranei alla logica di controllo qui descritta, perché manca in radice il presupposto stesso dell’imposizione. Il rischio di controllo si concentra invece, con intensità crescente, sui trust familiari discrezionali con beneficiari plurimi e non ancora individuati con certezza, sui trust autodichiarati in cui il disponente riveste anche il ruolo di trustee, e sui trust con elementi di internazionalità — trustee residente all’estero, beni segregati in giurisdizioni diverse da quella italiana — che per l’ufficio rappresentano, storicamente, gli scenari a più alta probabilità di occultamento sostanziale della ricchezza.
La verifica automatizzata dell’autoliquidazione e la prima comunicazione
La mossa
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta non viene più liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata, ma è il contribuente stesso a doverla autoliquidare in sede di compilazione della dichiarazione di successione, versandola entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. A questo punto l’Agenzia delle Entrate esegue una verifica sulla regolarità dell’autoliquidazione, anche mediante procedure automatizzate, confrontando i dati dichiarati con quelli in suo possesso — valori catastali, franchigie applicabili in base al rapporto di parentela, aliquote, eventuali beni non dichiarati emersi da altre banche dati. Se emerge un’anomalia, l’ufficio non procede direttamente a un atto impositivo formale, ma prima invia una comunicazione con cui segnala la discrepanza riscontrata e, di regola, invita il contribuente a fornire chiarimenti o a versare la differenza in via agevolata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’Agenzia questa fase intermedia è conveniente perché costa poco: è un controllo cartolare, automatizzato, che non richiede istruttoria approfondita né particolare motivazione. Consente di recuperare rapidamente le somme nei casi di errore materiale palese — un valore catastale male riportato, una franchigia applicata al rapporto sbagliato — senza dover affrontare il contenzioso più oneroso legato a contestazioni di merito complesse, come l’interposizione fittizia. L’ufficio preferisce invece saltare questa fase intermedia, e procedere direttamente con un avviso di liquidazione più articolato, quando la discrepanza riscontrata non è un errore evidente ma richiede una motivazione di merito — tipicamente quando in gioco c’è la qualificazione stessa del trust o l’individuazione del momento impositivo.
I suoi limiti
La comunicazione di irregolarità non è, in sé, un atto definitivo di accertamento: si tratta di un invito a fornire chiarimenti o a regolarizzare, non di una pretesa tributaria compiutamente motivata nel merito. Questo significa che l’ufficio non può utilizzarla per introdurre contestazioni complesse di qualificazione giuridica del trust senza fornire un’adeguata motivazione, pena l’illegittimità del successivo atto di liquidazione. Inoltre, l’Agenzia deve rispettare rigorosamente i termini di decadenza previsti dal Testo Unico Successioni per la notifica di un eventuale avviso di liquidazione integrativo: due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione per le successioni soggette al nuovo regime di autoliquidazione. Decorso questo termine senza notifica, l’ufficio decade da qualsiasi pretesa ulteriore, e la comunicazione bonaria da sola — se non seguita da un atto validamente notificato entro il termine — non produce alcun effetto impositivo consolidato.
La tua contromossa
Ricevuta la comunicazione, la prima cosa da fare non è pagare né ignorarla, ma verificare puntualmente ogni singola voce contestata, confrontandola con la dichiarazione di successione originaria e con la documentazione che ha determinato i valori dichiarati. Le comunicazioni di irregolarità, in materia di controlli automatizzati, presentano una percentuale di errore tutt’altro che trascurabile: valori catastali non aggiornati, doppio conteggio di passività, applicazione di un’aliquota superiore a quella corretta per il rapporto di parentela realmente ricorrente tra disponente e beneficiario. Il contribuente ha diritto a un contraddittorio effettivo prima che la comunicazione si trasformi in atto impositivo vero e proprio, e può fornire documenti ed elementi chiarificatori che, se accolti, evitano del tutto la successiva fase di liquidazione formale.
Nella pratica, quando la comunicazione riguarda un bene segregato in trust, la documentazione da riesaminare non si limita ai soli valori patrimoniali: occorre ricostruire anche la catena documentale che collega l’atto istitutivo, gli eventuali atti di apporto successivi e l’atto (o gli atti) di attribuzione finale ai beneficiari, perché è proprio in questa catena che si annidano gli errori più frequenti — un apporto successivo non correttamente distinto dal conferimento originario, un’attribuzione parziale già tassata che viene erroneamente ricalcolata come se fosse la prima, oppure un valore aggiornato del bene alla data dell’attribuzione che l’ufficio confronta, per errore, con quello riportato nella dichiarazione di successione anziché con quello effettivo alla data del trasferimento dal trust al beneficiario. Ricostruire con precisione questa sequenza temporale, prima ancora di entrare nel merito delle aliquote, è spesso sufficiente per dimostrare che l’anomalia segnalata dal sistema automatizzato nasce da un confronto tra dati non omogenei, e non da un effettivo errore del contribuente.
Le pronunce che ti proteggono
Sul principio secondo cui l’Amministrazione deve motivare adeguatamente ogni pretesa correttiva relativa al trust, e non può limitarsi a un richiamo generico alla presunta irregolarità, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel richiedere che l’atto successivo, ove impugnato, dia conto puntualmente delle ragioni della rettifica rispetto ai dati dichiarati dal contribuente.
La contestazione del momento impositivo: tassazione “in entrata” o “in uscita”
La mossa
Questo è il terreno storicamente più conteso, e continua a produrre contenzioso anche dopo la riforma, soprattutto per le situazioni “a cavallo” — trust istituiti prima del 2025 con beni ancora segregati, o attribuzioni ai beneficiari effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 4-bis TUS ma relative ad apporti compiuti anni prima. La mossa dell’ufficio, quando la contesta, consiste nel sostenere che l’imposta andava calcolata — e quindi versata — già al momento del conferimento dei beni nel trust, applicando aliquote e franchigie vigenti a quella data, anziché al momento dell’effettiva attribuzione finale ai beneficiari.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Storicamente, la tassazione “in entrata” era la linea di prassi dell’Agenzia delle Entrate, sostenuta con diverse circolari prima che la giurisprudenza di legittimità la disattendesse in modo sistematico. Oggi, con l’art. 4-bis TUS che ha codificato espressamente il principio della tassazione “in uscita”, questa mossa è molto più rara sul piano generale, ma può ripresentarsi in casi particolari: quando il trust attribuisce ai beneficiari diritti pieni ed esigibili già al momento dell’istituzione, non subordinati alla discrezionalità del trustee, situazione nella quale l’arricchimento si considera realizzato subito e non in un momento successivo. In questi casi specifici, per l’ufficio conviene sostenere che il momento impositivo coincide con l’atto istitutivo, perché consente di ancorare aliquote e franchigie a una situazione giuridica certa e già verificabile, anziché attendere anni o decenni per l’attribuzione finale.
I suoi limiti
L’ufficio non può presumere l’arricchimento immediato dei beneficiari solo perché il trust li nomina: deve dimostrare che i diritti loro attribuiti sono effettivamente pieni, esigibili e sottratti alla discrezionalità del trustee o del disponente. Nella maggioranza dei trust familiari — dove il trustee ha margini di valutazione sull’attribuzione finale dei beni, magari legati al raggiungimento di un’età o al verificarsi di condizioni — questo presupposto manca, e la pretesa dell’ufficio di anticipare la tassazione al momento del conferimento si scontra con l’orientamento ormai granitico della Cassazione, che individua il presupposto impositivo unicamente nel trasferimento effettivo di ricchezza. Grassetta ogni limite invalicabile: senza un trasferimento stabile e non meramente strumentale ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, non c’è capacità contributiva tassabile, e quindi non c’è imposta dovuta.
La tua contromossa
La difesa più efficace consiste nel dimostrare, con il testo dell’atto istitutivo alla mano, che il trustee mantiene margini di discrezionalità sull’individuazione dei beneficiari finali o sui tempi e le modalità di attribuzione dei beni, così da escludere che il conferimento originario abbia già determinato un arricchimento definitivo. Ricostruire la clausola di attribuzione del trust è la contromossa chiave: se il trust prevede che i beni restino segregati fino a un evento futuro e incerto, o che il trustee possa modificare la ripartizione tra i beneficiari indicati, l’imposta non può che essere dovuta al momento dell’effettiva devoluzione finale, con applicazione di aliquote e franchigie vigenti — e del rapporto di parentela esistente — a quella data, e non a quella (spesso più remota, e magari fiscalmente meno favorevole al contribuente) del conferimento originario.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha ribadito che l’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i vincoli di destinazione non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale — fiscalmente neutri perché meramente attuativi degli scopi di segregazione — ma solo in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, unico indice di un effettivo arricchimento rilevante ai fini impositivi.
Un caso particolare, che merita un approfondimento a parte perché genera più contenzioso di quanto ci si aspetterebbe, è quello dei trust “a cavallo” tra il vecchio e il nuovo regime: beni conferiti nel trust prima del 2025, e attribuiti ai beneficiari dopo l’entrata in vigore dell’art. 4-bis TUS. In questi casi la domanda pratica è quale disciplina applicare: quella vigente al momento del conferimento, o quella vigente al momento dell’attribuzione finale. La risposta, coerente con l’intero impianto della tassazione “in uscita”, è che va applicata la normativa vigente al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari, e non quella in vigore all’epoca del conferimento originario — anche quando quest’ultimo risale a molti anni prima. Questo significa che un trust costituito nel 2015, i cui beni vengono attribuiti al beneficiario finale nel 2026, sconterà l’imposta secondo le regole, le aliquote e le franchigie vigenti nel 2026, non quelle del 2015. È una conseguenza logica del principio di neutralità fiscale del conferimento, ma è anche il punto su cui più spesso nascono incomprensioni tra contribuente e ufficio, perché il contribuente tende a ragionare “storicamente” — guardando alla data di costituzione del trust — mentre la disciplina fiscale guarda solo al momento dell’effettivo arricchimento.
L’errata applicazione di aliquote e franchigie
La mossa
Anche quando il momento impositivo è correttamente individuato nell’attribuzione finale ai beneficiari, resta un secondo terreno di possibile contestazione: quale rapporto di parentela va utilizzato per determinare aliquota e franchigia applicabili. L’ufficio può sostenere che il rapporto rilevante è quello tra il disponente e il trust (o il trustee) — situazione che porterebbe quasi sempre all’applicazione dell’aliquota più alta, priva di franchigia, riservata ai soggetti privi di legami di parentela — anziché quello, generalmente più favorevole, tra il disponente e il beneficiario finale effettivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Questa mossa conviene particolarmente all’ufficio nei trust con beneficiari non ancora individuati con certezza al momento del conferimento, o nei trust discrezionali in cui la platea dei possibili beneficiari è ampia e articolata su più generazioni. In questi casi, sostenere che manchi un rapporto di parentela certo e determinato consente di applicare l’aliquota massima. L’ufficio evita invece questa contestazione quando il trust individua con precisione, sin dall’origine, i beneficiari e il loro grado di parentela con il disponente, perché in quel caso la posizione difensiva del contribuente è solida e il contenzioso rischia di concludersi rapidamente a suo sfavore.
I suoi limiti
Il principio, oggi codificato espressamente nell’art. 4-bis TUS, è che aliquote e franchigie vanno determinate avendo riguardo al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento del trasferimento finale, e non a un momento anteriore né a un soggetto intermedio come il trustee. Questo vale anche per la base imponibile, che deve essere determinata sulla base della normativa vigente al momento dell’effettiva attribuzione ai beneficiari, e non a quella — eventualmente diversa — vigente al momento del conferimento originario nel trust.
La tua contromossa
Occorre documentare in modo puntuale, attraverso l’atto istitutivo e gli eventuali atti successivi del trustee, il rapporto di parentela effettivamente esistente tra il disponente e ciascun beneficiario al momento della devoluzione finale dei beni. Nei trust con beneficiari multipli e generazionali, tenere una contabilità aggiornata di ogni singolo conferimento e di ogni singola attribuzione — con indicazione separata del rapporto di parentela e dell’aliquota corrispondente — è la contromossa che consente di resistere efficacemente a una pretesa erariale basata sull’applicazione indiscriminata dell’aliquota più sfavorevole.
Un caso frequente nella prassi riguarda i trust dinastici, costituiti per organizzare il passaggio del patrimonio su più generazioni, in cui il decesso di un beneficiario intermedio prima dell’attribuzione finale comporta lo spostamento dei beni verso una generazione successiva — tipicamente dal figlio, premorto, al nipote. In questi casi l’ufficio deve individuare correttamente chi sia il beneficiario effettivo al momento del trasferimento e quale sia, a quella data, il suo rapporto di parentela con il disponente originario, applicando l’aliquota dell’1% con franchigia di 1.000.000 di euro se il nipote succede nella posizione del genitore premorto come discendente in linea retta, e non l’aliquota superiore che sarebbe altrimenti applicabile a un rapporto di parentela più lontano. La corretta ricostruzione di questi passaggi generazionali intermedi, documentata con atti di stato civile e alberi genealogici aggiornati, è spesso decisiva per evitare che l’ufficio applichi, per semplificazione, l’aliquota più sfavorevole a fronte di una situazione familiare in realtà più favorevole al contribuente.
Le pronunce che ti proteggono
Sul principio che le aliquote e le franchigie vadano individuate al momento dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela effettivamente in essere tra disponente e beneficiario in quel momento, si è espressa in modo netto la Cassazione con l’ordinanza n. 21358 del 30 luglio 2024, che ha ribadito la centralità del rapporto disponente-beneficiario rispetto a qualunque soggetto intermedio.
La contestazione dell’interposizione fittizia del trust
La mossa
Questa è la mossa più aggressiva, e quella che comporta le conseguenze economiche più severe. L’ufficio non si limita a correggere il calcolo dell’imposta: sostiene che il trust è “interposto”, cioè che si tratta di uno schermo formale privo di autonomia reale, utilizzato dal disponente per continuare a controllare i beni pur senza intestarseli direttamente. La base normativa utilizzata è l’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, norma nata per colpire l’interposizione fittizia di persona ai fini delle imposte sui redditi, ma che la Cassazione ha esteso, sul piano procedimentale, anche alla contestazione dei trust, riconoscendo all’ufficio la possibilità di avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare che il disponente ha mantenuto la disponibilità sostanziale dei beni. Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esteso questa impostazione anche alle imposte indirette: se il trust viene qualificato come interposto, i beni formalmente intestati al trustee vengono considerati ancora appartenenti al disponente, con la conseguenza che, alla sua morte, rientrano nell’attivo ereditario a tutti gli effetti — come se il trust non fosse mai esistito.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’ufficio questa mossa è estremamente conveniente quando individua indizi concreti di ingerenza del disponente nella gestione del trust: coincidenza soggettiva tra disponente e trustee (o controllo di fatto del trustee da parte del disponente), assenza di un reale spossessamento dei beni, istruzioni impartite “da dietro le quinte” al soggetto formalmente titolare, continuità nella gestione economica dei beni come se il trust non esistesse. In questi casi, contestare l’interposizione consente di recuperare a tassazione l’intero patrimonio come se non fosse mai uscito dalla sfera del disponente, con effetti fiscali molto più ampi di una semplice rettifica di aliquota o di momento impositivo. L’ufficio evita invece questa mossa, molto più onerosa sul piano probatorio e istruttorio, quando il trust presenta tutti gli elementi di un’effettiva segregazione patrimoniale: trustee realmente autonomo, gestione documentata nell’interesse dei beneficiari, assenza di ingerenza del disponente nelle scelte gestionali.
I suoi limiti
La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente la coincidenza tra disponente e trustee, da sola, per affermare l’interposizione: da un punto di vista civilistico questa coincidenza è ammessa (si pensi al cosiddetto trust “autodichiarato”), e diventa indice di interposizione fittizia solo se accompagnata da altri elementi che dimostrino l’assenza di autonomia gestionale reale. Inoltre, l’onere della prova dell’interposizione grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti — non semplici sospetti o elementi isolati. Grassetta questo limite: un trust validamente costituito, in cui il trustee persegue effettivamente le finalità previste anche se orientato da indicazioni di massima del disponente, resta un trust genuino, e la giurisprudenza distingue con attenzione tra un’influenza fisiologica del disponente e un controllo sostitutivo che svuota di significato l’intera architettura del trust.
La tua contromossa
La difesa contro la contestazione di interposizione fittizia si costruisce documentando in modo sistematico l’autonomia gestionale reale del trustee: verbali delle decisioni assunte, movimentazioni patrimoniali riconducibili a scelte proprie del trustee e non a istruzioni del disponente, corrispondenza che dimostri l’esercizio effettivo dei poteri fiduciari. La dimostrazione dell’effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente è la contromossa chiave, ed è tanto più solida quanto più il trust è stato costituito con finalità concrete e documentabili — tutela di un familiare fragile, organizzazione ordinata del passaggio generazionale, protezione da vicende patrimoniali future — e non con il solo scopo, evidente ex post, di sottrarre beni alla tassazione o ai creditori.
Un aspetto che merita attenzione, e che spesso sfugge nella prima lettura della contestazione, riguarda il rischio di doppia imposizione quando l’interposizione viene affermata a distanza di anni dal conferimento originario. Se il contribuente ha già assolto, all’epoca, l’imposta di registro in misura fissa sull’atto istitutivo e sugli apporti successivi — come previsto dalla disciplina della neutralità fiscale del trust genuino — e l’ufficio contesta successivamente l’interposizione pretendendo di tassare l’intero patrimonio come se fosse rimasto nella titolarità del disponente fin dall’origine, occorre verificare che l’ufficio tenga conto di quanto già versato, evitando una sovrapposizione di pretese sullo stesso patrimonio. Questo profilo, spesso trascurato nella fase di prima contestazione, diventa determinante nella quantificazione finale dell’eventuale imposta dovuta, e va sempre fatto valere espressamente nel contraddittorio con l’ufficio o, se necessario, nel ricorso.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con la sentenza n. 9096 del 7 aprile 2025, relativa a un trust estero utilizzato per far apparire come percepiti all’estero dividendi in realtà riconducibili a un soggetto italiano che continuava a impartire istruzioni al trustee, ha confermato la legittimità del disconoscimento fiscale del trust quando la titolarità sostanziale dei redditi prevale sulla forma giuridica adottata. Sul versante procedimentale, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l’art. 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973 non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, potendo colpire anche situazioni in cui, pur nell’uso di strumenti giuridici validi, il disponente mantenga ampi poteri di controllo sui beni pur non risultandone ufficialmente titolare.
L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento
La mossa
Se la comunicazione di irregolarità non viene seguita da un pagamento né da un’istanza di autotutela accolta, e il successivo avviso di liquidazione (o l’atto di accertamento, nei casi di contestata interposizione) non viene impugnato nei termini o non viene pagato, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, che vengono affidate all’Agente della Riscossione per la notifica della cartella di pagamento.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Questa è la mossa “naturale” quando il contribuente resta inerte: costa poco all’Amministrazione, che si limita a trasmettere il debito già consolidato all’agente della riscossione. L’ufficio preferisce invece attendere, e non procedere subito con l’iscrizione a ruolo, quando è in corso un contraddittorio attivo — istanza di autotutela, richiesta di documentazione integrativa, procedura di accertamento con adesione avviata dal contribuente — perché in quei casi accelerare la riscossione rischia di vanificare un percorso che potrebbe portare a una definizione concordata, più rapida e meno conflittuale per entrambe le parti.
I suoi limiti
L’iscrizione a ruolo presuppone che l’atto precedente — avviso di liquidazione o atto di accertamento — sia stato validamente notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge: due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione per le successioni soggette al nuovo regime di autoliquidazione, tre anni per quelle liquidate ancora d’ufficio secondo la disciplina previgente. Se l’ufficio notifica l’avviso oltre questo termine, l’intera pretesa è illegittima per decadenza, e la successiva cartella di pagamento è impugnabile per tale ragione a monte, a prescindere dal merito della contestazione originaria sul trust.
La tua contromossa
Verificare sempre, come primo passo, la tempestività della notifica dell’atto presupposto rispetto ai termini di decadenza è la contromossa più semplice ed efficace: una pretesa notificata fuori termine cade per motivi puramente procedurali, senza nemmeno la necessità di entrare nel merito della qualificazione del trust. In parallelo, va valutata la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione in pendenza di giudizio, soprattutto quando le somme richieste sono rilevanti e il contenzioso di merito presenta buone probabilità di successo.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la gestione del pagamento nella fase che precede l’iscrizione a ruolo. Per le successioni soggette al regime previgente, in cui l’imposta viene ancora liquidata dall’ufficio, la legge prevede la possibilità di rateizzare l’importo dell’avviso di liquidazione in otto rate trimestrali (dodici per importi superiori a 20.000 euro), con versamento di almeno il 20% a titolo di acconto entro sessanta giorni dalla notifica: una soluzione che, se il contribuente ritiene comunque fondata almeno in parte la pretesa, consente di evitare l’iscrizione a ruolo dell’intero importo mantenendo aperta, nel frattempo, la possibilità di contestare la parte ritenuta eccedente. Per le successioni soggette al nuovo regime di autoliquidazione, questa possibilità di rateizzazione preventiva non è invece prevista negli stessi termini, e la valutazione se pagare, rateizzare in sede di riscossione coattiva o impugnare integralmente l’atto va condotta caso per caso, tenendo conto sia della solidità della propria posizione di merito sia dell’entità delle sanzioni che maturano in caso di ritardo.
Le pronunce che ti proteggono
Sul principio della decadenza dell’Amministrazione dall’azione impositiva in caso di mancato rispetto dei termini di notifica dell’avviso di liquidazione, la giurisprudenza tributaria è costante nel ritenere che il decorso del tempo senza una valida notifica dell’atto presupposto travolga in radice ogni pretesa successiva, cartella di pagamento compresa.
La notifica a più soggetti: coeredi, trustee e coobbligati
La mossa
Un trust familiare, soprattutto quando è discrezionale o coinvolge più generazioni, mette raramente in scena un solo interlocutore. Attorno alla pretesa tributaria ruotano spesso più soggetti: gli eredi del disponente, il trustee (che può essere una persona fisica di famiglia oppure un professionista terzo o una società fiduciaria), ed eventuali beneficiari già individuati che hanno ricevuto attribuzioni parziali durante la vita del trust. L’ufficio, quando deve recuperare un’imposta relativa a un trust, sceglie con cura a chi notificare l’atto: nella prassi tende a rivolgersi in prima battuta al soggetto più facilmente raggiungibile e patrimonialmente più solido, per poi eventualmente estendere la pretesa agli altri coobbligati solo se il primo tentativo di recupero risulta infruttuoso.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Questa strategia di selezione dell’interlocutore conviene all’ufficio perché riduce il rischio di notifiche fallite o di eccezioni procedurali sollevate da soggetti marginalmente coinvolti nella vicenda. Se il trustee è una società fiduciaria strutturata, ad esempio, l’ufficio preferisce spesso avviare il recupero nei suoi confronti, perché è un soggetto professionalmente organizzato, con sede nota e rappresentanti legali facilmente identificabili, piuttosto che disperdere l’azione su una pluralità di eredi sparsi sul territorio. Quando invece il trustee coincide con un familiare privo di particolare capacità patrimoniale, o quando il trust è ormai esaurito e i beni sono già stati distribuiti, l’ufficio preferisce rivolgersi direttamente ai beneficiari che hanno effettivamente ricevuto l’arricchimento, secondo la logica per cui l’obbligazione tributaria segue chi ha beneficiato del trasferimento.
I suoi limiti
L’Agenzia delle Entrate non può notificare l’atto a un soggetto e pretendere che gli effetti si producano automaticamente anche verso gli altri coobbligati: ciascun destinatario ha diritto a una notifica autonoma e validamente eseguita nei propri confronti, con la conseguenza che i termini di decadenza e di impugnazione decorrono separatamente per ciascuno. Inoltre, quando la legge prevede una responsabilità solidale tra più soggetti — come accade tipicamente tra coeredi per l’imposta di successione — l’ufficio deve comunque individuare correttamente la quota di ciascuno e non può, salvo espressa previsione normativa, pretendere l’intero importo da un solo coobbligato senza dargli la possibilità di far valere le proprie ragioni specifiche, distinte da quelle degli altri.
La tua contromossa
Quando la comunicazione o l’avviso di liquidazione arriva a un solo erede o al solo trustee, verificare se la notifica è stata correttamente eseguita anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti è una contromossa spesso trascurata ma efficace, perché una notifica mancante o irregolare verso un coobbligato può incidere sulla validità complessiva della pretesa nei confronti di chi la riceve per primo. È inoltre opportuno, in presenza di più eredi con posizioni fiscali diverse — magari con gradi di parentela differenti rispetto al disponente, e quindi con franchigie e aliquote non uniformi — far emergere fin da subito le rispettive posizioni individuali, evitando che l’ufficio applichi meccanicamente all’intero gruppo il trattamento fiscale più sfavorevole tra quelli astrattamente applicabili.
Le pronunce che ti proteggono
Sul tema della responsabilità dei coobbligati e della necessità che l’ufficio ricerchi prioritariamente il recupero nei confronti del soggetto principale prima di rivolgersi agli altri, la disciplina in tema di imposta di registro — applicabile per analogia anche alle imposte indirette connesse al trust — prevede che l’ufficio debba dimostrare l’infruttuosità del recupero nei confronti del primo soggetto individuato prima di poter estendere la pretesa agli altri coobbligati, con sospensione dei termini di decadenza limitatamente a questi ultimi fino a tale dimostrazione.
La partita giocata: tre simulazioni concrete
Simulazione 1 — Trust autodichiarato con contestazione del momento impositivo. Un imprenditore costituisce nel 2019 un trust autodichiarato (in cui lui stesso riveste anche il ruolo di trustee) per proteggere un portafoglio immobiliare del valore di 780.000 euro in vista del passaggio ai due figli. Il trust prevede che il trustee possa modificare in ogni momento la ripartizione tra i beneficiari, in base alle loro esigenze future. Nel 2024, in un controllo relativo alla dichiarazione dei redditi, l’ufficio riscontra l’esistenza del trust e invia una comunicazione con cui sostiene che l’imposta di successione andava versata già al momento dell’istituzione, nel 2019, per un importo di 22.400 euro. Il contribuente, tramite il proprio difensore, dimostra — allegando l’atto istitutivo — che i beneficiari non avevano ancora ricevuto alcun diritto pieno ed esigibile nel 2019, essendo la ripartizione ancora rimessa alla discrezionalità del trustee. L’ufficio, in sede di contraddittorio, riconosce l’assenza del presupposto impositivo per l’atto istitutivo e archivia la pretesa, fermo restando che l’imposta sarà dovuta — sulla base del rapporto di parentela e delle aliquote vigenti a quella data — solo al momento dell’effettiva attribuzione finale ai figli.
Simulazione 2 — Comunicazione di irregolarità su autoliquidazione con errore di franchigia. Una successione apertasi il 14 marzo 2025 comprende un trust familiare istituito dal de cuius anni prima, con beneficiario finale il nipote (figlio di un figlio premorto). Gli eredi, nell’autoliquidare l’imposta relativa all’attribuzione del bene segregato in trust, applicano — per un errore materiale — l’aliquota del 6% prevista per fratelli e altri parenti, anziché quella dell’1% (con franchigia di 1.000.000 di euro per erede) prevista per i discendenti in linea retta, categoria a cui il nipote appartiene a pieno titolo. L’ufficio, nel controllo automatizzato dell’autoliquidazione, riscontra la discrepanza e invia comunicazione di irregolarità il 20 giugno 2025, richiedendo un versamento aggiuntivo di 31.700 euro basato sull’aliquota — errata — applicata dagli eredi stessi. Poiché in questo caso l’errore penalizza il contribuente e non l’Erario, il difensore predispone un’istanza di autotutela documentata con l’albero genealogico e i certificati di stato di famiglia, ottenendo la rettifica in favore degli eredi e l’annullamento della pretesa di versamento aggiuntivo, con contestuale correzione della franchigia realmente spettante.
Simulazione 3 — Contestazione di interposizione fittizia respinta per assenza di prova. Un disponente costituisce nel 2017 un trust con un trustee professionale esterno alla famiglia, conferendo un pacchetto azionario del valore di 1.150.000 euro a beneficio dei tre figli, con beneficiari individuati sin dall’origine ma attribuzione rimessa alla discrezionalità del trustee in base alle esigenze economiche di ciascuno. Alla morte del disponente, nel 2025, l’ufficio invia una comunicazione con cui ipotizza l’interposizione fittizia del trust, sostenendo che il disponente avesse continuato a impartire istruzioni gestionali al trustee, sulla base di un unico elemento indiziario: alcune email informali in cui il disponente esprimeva pareri non vincolanti sulla gestione del portafoglio. Il difensore replica producendo i verbali delle decisioni assunte autonomamente dal trustee negli anni, i rendiconti periodici trasmessi ai beneficiari e la documentazione bancaria che dimostra movimentazioni operate senza alcuna autorizzazione preventiva del disponente. Di fronte a elementi che, singolarmente, non integrano le presunzioni gravi, precise e concordanti richieste dalla giurisprudenza per affermare l’interposizione, l’ufficio archivia la contestazione e la successione viene tassata secondo le ordinarie regole di attribuzione ai beneficiari, senza recupero del patrimonio segregato nell’attivo ereditario.
Le tre simulazioni mostrano un filo conduttore comune: in tutti e tre i casi la vittoria del contribuente non dipende da un cavillo procedurale isolato, ma dalla capacità di ricostruire con precisione, documento alla mano, la sequenza temporale e gestionale del trust — quando è nato, come è stato amministrato, chi ha effettivamente deciso cosa. È questa ricostruzione, più della sola conoscenza delle norme, a fare la differenza tra una comunicazione che si chiude in autotutela nel giro di poche settimane e un contenzioso che si trascina per anni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Quando all’Agenzia delle Entrate conviene trattare
Ci sono momenti precisi in cui la convenienza dell’ufficio a proseguire il contenzioso si riduce sensibilmente, ed è proprio in quei momenti che vale la pena proporre una definizione concordata. Il primo è quando la contestazione riguarda esclusivamente il momento impositivo o l’aliquota applicabile, senza alcuna accusa di interposizione fittizia: qui l’ufficio sa che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata a favore della tassazione “in uscita”, e un contenzioso lungo rischia di concludersi a suo sfavore con soccombenza anche sulle spese di lite, rendendo più conveniente una definizione in accertamento con adesione che riconosca comunque una parte della pretesa.
Il secondo momento favorevole si presenta quando la documentazione prodotta dal contribuente dimostra in modo solido l’autonomia gestionale del trustee: di fronte a una difesa ben documentata sull’assenza di interposizione, l’ufficio valuta il rischio di soccombenza in un giudizio dall’esito incerto, e spesso preferisce evitare un contenzioso che rischia di consolidare, con una sentenza sfavorevole, un precedente che indebolirebbe la sua posizione anche in altri procedimenti simili.
Il terzo momento è quello immediatamente successivo alla comunicazione di irregolarità, prima che si consolidi in un vero e proprio avviso di liquidazione: in questa fase l’ufficio ha ancora tutto l’interesse a chiudere rapidamente la posizione con un versamento ridotto delle sanzioni, evitando di dover affrontare un’istruttoria più complessa che, specie sui trust, comporta un notevole impiego di risorse. Cogliere questa finestra, prima che la posizione si irrigidisca in un atto formale, è spesso la strategia più vantaggiosa per il contribuente.
Un quarto momento, meno evidente ma altrettanto concreto, si presenta quando il trust coinvolge più coeredi con posizioni fiscali disomogenee. In questi casi l’ufficio sa che un contenzioso frazionato — con impugnazioni separate da parte di ciascun erede, magari basate su motivi diversi — comporta un dispendio di risorse istruttorie e processuali difficilmente sostenibile rispetto al valore recuperabile per singola posizione. Proporre, in questa fase, una definizione unitaria che tenga conto delle diverse situazioni di ciascun erede è spesso una soluzione che l’ufficio valuta con maggiore apertura, perché consente di chiudere in un’unica soluzione una vicenda che, altrimenti, rischierebbe di generare più procedimenti paralleli con esiti potenzialmente contraddittori tra loro.
La partita in tabella
La sintesi che segue raccoglie, in un unico colpo d’occhio, le mosse analizzate finora: a ciascuna corrisponde un termine o una condizione che vincola l’operato dell’ufficio, la contromossa che il contribuente può opporre, e il momento in cui è più efficace giocarla. È una mappa utile soprattutto nelle prime ore dopo la ricezione di una comunicazione, quando capire rapidamente in quale fase della partita ci si trova — controllo automatizzato, contestazione di merito, o già fase di riscossione — orienta immediatamente la scelta della contromossa più adatta.
| Mossa dell’Agenzia delle Entrate | Termine o condizione che la vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Comunicazione di irregolarità su autoliquidazione | Deve seguire un vero controllo automatizzato; non sostituisce l’avviso di liquidazione | Verifica puntuale delle voci contestate, istanza di autotutela | Entro i termini indicati nella comunicazione stessa |
| Contestazione del momento impositivo (in entrata vs in uscita) | Deve dimostrare un arricchimento immediato e pieno del beneficiario | Dimostrare la discrezionalità del trustee sull’attribuzione | Fin dal primo contraddittorio, prima dell’avviso formale |
| Errata applicazione di aliquote/franchigie | Rapporto disponente-beneficiario al momento del trasferimento finale | Documentazione del grado di parentela effettivo | In sede di autoliquidazione o di risposta alla comunicazione |
| Contestazione di interposizione fittizia | Onere della prova a carico dell’ufficio, presunzioni gravi, precise e concordanti | Prova documentale dell’autonomia gestionale del trustee | Dal primo atto istruttorio, prima della qualificazione formale |
| Avviso di liquidazione | Notifica entro 2 anni (nuovo regime) o 3 anni (regime previgente) dalla dichiarazione | Verifica della tempestività della notifica | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso |
| Iscrizione a ruolo e cartella | Presuppone la valida notifica dell’atto presupposto nei termini | Impugnazione per decadenza a monte, istanza di sospensione | Entro 60 giorni dalla notifica della cartella |
Le domande di chi è sotto attacco
Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità sull’autoliquidazione dell’imposta di successione relativa a un trust: devo pagare subito? No. La comunicazione è un invito a fornire chiarimenti o a regolarizzare, non un atto impositivo definitivo: prima di pagare va verificato se l’anomalia segnalata corrisponde effettivamente a un errore, oppure se deriva da un’errata ricostruzione, da parte dell’ufficio, del momento impositivo o del rapporto di parentela rilevante.
Il trust che ho costituito anni fa è ancora regolato dalla vecchia disciplina o dalla nuova? Dipende dalla data della successione o dell’atto gratuito, non dalla data di istituzione del trust: le nuove regole dell’art. 4-bis TUS si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito compiuti dal 1° gennaio 2025 in avanti, mentre per le situazioni anteriori resta rilevante l’orientamento giurisprudenziale consolidato negli anni precedenti.
L’Agenzia delle Entrate può contestarmi l’interposizione fittizia solo perché sono sia disponente sia trustee del mio trust? No, non da sola. La coincidenza soggettiva è ammessa dal punto di vista civilistico e diventa indice di interposizione solo se accompagnata da altri elementi che dimostrino l’assenza di reale autonomia gestionale e di effettivo spossessamento dei beni.
Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per notificarmi un avviso di liquidazione dopo la dichiarazione di successione con trust? Per le successioni soggette al nuovo regime di autoliquidazione, il termine di decadenza è di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Per le successioni ancora liquidate d’ufficio secondo la disciplina previgente, il termine resta di tre anni.
Se il trust prevede che il trustee decida discrezionalmente chi sarà il beneficiario finale, quando scatta l’imposta? Solo al momento dell’effettiva attribuzione dei beni, quando il beneficiario riceve un diritto pieno ed esigibile. L’atto istitutivo e il conferimento dei beni nel trust restano fiscalmente neutri, salvo la sola imposta di registro in misura fissa.
Posso chiedere la sospensione della riscossione se impugno l’avviso di liquidazione sul trust? Sì, è una facoltà prevista dalla disciplina del processo tributario, particolarmente rilevante quando le somme richieste sono ingenti e il ricorso presenta fondati motivi di merito, come nei casi di errata individuazione del momento impositivo o di infondata contestazione di interposizione.
Se il trustee è un professionista esterno alla famiglia, posso essere chiamato io a rispondere personalmente dell’imposta come disponente? Dipende dalla fase della vicenda: finché il trust è in vita e i beni restano segregati, l’obbligazione tributaria non riguarda il patrimonio personale del disponente. Diventa rilevante la posizione del disponente, o dei suoi eredi, solo se l’ufficio dimostra l’interposizione fittizia, oppure quando i beni tornano nella sfera del disponente per effetto di una retrocessione.
Ho più di un fratello coerede e il trust ci ha attribuito quote diverse: rischiamo di dover rispondere in solido dell’intera imposta? In presenza di una responsabilità solidale tra coeredi, l’ufficio può in astratto richiedere l’intero importo a uno solo di essi, ma ciascun erede mantiene il diritto di far valere la propria posizione fiscale specifica — grado di parentela, franchigia applicabile, quota effettivamente ricevuta — e di opporsi a una pretesa che non tenga conto di queste differenze.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono non sono elencate per completezza accademica, ma perché ciascuna di esse corrisponde a uno specifico limite che vincola una delle mosse dell’Agenzia delle Entrate ricostruite in questa guida: chi si trova a rispondere a una comunicazione di irregolarità può usarle come riferimento diretto, individuando quella più pertinente alla contestazione ricevuta.
Cass., ord. n. 22979 del 20 agosto 2024 — Sulla natura del conferimento in trust: con la dotazione del trust il disponente non intende arricchire il trustee, il cui patrimonio personale non trae alcun vantaggio dai beni segregati, che restano destinati esclusivamente all’attuazione delle finalità per cui il trust è stato istituito, a beneficio dei beneficiari finali. Rilevante per escludere che il semplice conferimento costituisca già un arricchimento tassabile in capo al trustee.
Cass., sez. 5, ord. n. 21358 del 30 luglio 2024 — Conferma che l’imposta sulle successioni e donazioni, in tema di trust, è dovuta non al momento dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri, ma solo in seguito al trasferimento finale del bene al beneficiario, unico indice di ricchezza rilevante ai fini impositivi. Rilevante per la contestazione del momento impositivo.
Cass., sez. 5, sent. n. 19167 del 17 luglio 2019 — Prima affermazione sistematica del principio della tassazione “in uscita” per i trust, in contrasto con la prassi erariale allora vigente. Base storica dell’orientamento oggi recepito dall’art. 4-bis TUS.
Cass., sez. 6-5, ord. n. 13 del 4 gennaio 2021 — Ribadisce il principio della tassazione “in uscita”, consolidando l’orientamento di legittimità in un momento in cui la prassi dell’Agenzia era ancora orientata diversamente.
Cass., sent. n. 2334 del 2024 — Ribadisce che il presupposto della tassazione “all’uscita” del trust è l’arricchimento gratuito effettivo del beneficiario: ai fini delle imposte di successione e donazione occorre, ai sensi dell’art. 53 Cost., un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, non meramente strumentale. Rilevante per escludere la tassazione di atti solo formali o transitori.
Cass., sent. n. 6049 del 28 febbraio 2023 — La mera sostituzione del trustee non integra il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di donazione e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, non comportando alcun trasferimento di ricchezza ai beneficiari. Rilevante per i trust che cambiano trustee senza modificare la posizione dei beneficiari.
Cass., sent. n. 6052 del 28 febbraio 2023 — Lo scioglimento parziale del vincolo di segregazione con retrocessione dei beni al disponente, in assenza di arricchimento di un beneficiario terzo, non è soggetto a imposta di successione né alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale. Rilevante per le ipotesi di rientro dei beni nella sfera del disponente.
Cass., sez. I, sent. n. 34208 del 26 dicembre 2025 — Affronta il tema dell’interposizione e della presunta inesistenza del trust per ingerenza del disponente, confermando che la valutazione va condotta caso per caso, distinguendo l’influenza fisiologica del disponente da un controllo sostitutivo che svuota l’autonomia del trustee. Rilevante per la difesa contro le contestazioni di interposizione fittizia.
Cass., sent. n. 9096 del 7 aprile 2025 — Relativa a un trust estero con holding interposta usato per attribuire fittiziamente all’estero dividendi in realtà riconducibili a un soggetto italiano che continuava a impartire istruzioni al trustee. Ha confermato il disconoscimento fiscale del trust quando la titolarità sostanziale prevale sulla forma giuridica. Rilevante per i casi di interposizione più aggressiva.
Cass., ord. n. 18767 del 2020 — Chiarisce che l’indebita commistione, in uno stesso atto di accertamento, tra la contestazione di simulazione/interposizione e quella di elusione/abuso del diritto ne determina l’illegittimità, dovendo l’ufficio individuare con precisione la base giuridica della propria pretesa. Rilevante per contestare avvisi di accertamento che mescolano istituti giuridici distinti senza adeguata distinzione.
Cass., sent. n. 16701 del 21 giugno 2019 — Ulteriore conferma, nella giurisprudenza di legittimità, della necessità di un reale trasferimento di ricchezza quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione.
Cass. civ., sez. II, ord. n. 5073 del 17 febbraio 2023 — Sul trust inter vivos con effetti post mortem di tipo discrezionale: la tutela dei diritti successori dei legittimari è assicurata dall’azione di riduzione, esperibile nei confronti dei beneficiari già individuati o del trustee, ove il programma del disponente non sia stato ancora completamente eseguito. Rilevante per la tutela dei legittimari rispetto ad attribuzioni compiute tramite trust.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, sent. n. 618 del 3 marzo 2025 — Conferma, in un caso concreto relativo a un trust di famiglia, che l’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta al momento dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale quando questi sono fiscalmente neutri, ma al momento del trasferimento finale ai beneficiari, che realizza l’effettivo arricchimento rilevante ai sensi dell’art. 53 Cost. Rilevante come applicazione di merito del principio consolidato in Cassazione.
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 — Recepisce formalmente l’orientamento della Cassazione sulla tassazione “in uscita” dei trust, superando la precedente prassi favorevole alla tassazione “in entrata”, e fornisce i primi chiarimenti sulla rilevanza dell’interposizione fittizia anche ai fini delle imposte indirette. Rilevante come atto di prassi che vincola l’operato degli uffici territoriali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella materia dei trust familiari e della loro imposizione successoria, la partita si gioca tanto sulla ricostruzione tecnica del rapporto fiscale quanto sulla capacità di intercettare tempestivamente ogni mossa dell’Agenzia delle Entrate prima che si consolidi in un atto difficilmente reversibile. Lo Studio Monardo mette a disposizione un intervento strutturato, che comprende:
- Analizziamo la comunicazione di irregolarità ricevuta, confrontando ogni voce contestata con la dichiarazione di successione originaria e con l’atto istitutivo del trust.
- Verifichiamo la tempestività di ogni atto notificato, controllando il rispetto dei termini di decadenza previsti per l’avviso di liquidazione e per l’eventuale iscrizione a ruolo.
- Ricostruiamo il momento impositivo corretto, esaminando le clausole del trust relative alla discrezionalità del trustee e all’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.
- Verifichiamo il rapporto di parentela rilevante ai fini di aliquote e franchigie, con documentazione anagrafica puntuale in caso di beneficiari plurimi o generazionali.
- Predisponiamo istanze di autotutela documentate nei casi di errore materiale evidente nell’autoliquidazione o nella comunicazione dell’ufficio.
- Costruiamo la difesa contro le contestazioni di interposizione fittizia, raccogliendo la documentazione che dimostra l’autonomia gestionale reale del trustee.
- Presidiamo le scadenze processuali per l’impugnazione dell’avviso di liquidazione e per l’eventuale richiesta di sospensione della riscossione.
- Valutiamo la percorribilità dell’accertamento con adesione nei casi in cui la posizione dell’ufficio, pur infondata su alcuni punti, presenti margini di trattativa vantaggiosi per il contribuente.
- Assistiamo gli eredi e i beneficiari in ogni fase del contraddittorio, dalla risposta alla comunicazione fino all’eventuale giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado di giudizio, garantendo continuità difensiva anche nei casi che richiedono il ricorso in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa specifica materia, la componente più rilevante è quella del cassazionista: la fiscalità dei trust, come dimostra il ventennio di oscillazioni tra prassi erariale e orientamenti di legittimità qui ripercorso, è un terreno in cui gli esiti si giocano spesso solo nell’ultimo grado di giudizio, e una difesa che segua la stessa linea strategica dal primo contraddittorio fino all’eventuale ricorso per Cassazione ha un valore che una successione di difensori diversi, non coordinati tra loro, difficilmente può garantire. A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare, in cui avvocati e commercialisti collaborano sullo stesso fascicolo: la ricostruzione della base imponibile, delle franchigie applicabili e della corretta tenuta contabile dei conferimenti al trust è materia che richiede competenze fiscali e civilistiche integrate, non separate.
Questa integrazione si rivela particolarmente utile proprio nella fase iniziale, quella della comunicazione di irregolarità: individuare rapidamente se l’anomalia segnalata dipende da un errore materiale (terreno prevalentemente contabile, dove il commercialista ricostruisce i valori corretti) o da una questione di qualificazione giuridica del trust (terreno prevalentemente legale, dove l’avvocato imposta la strategia difensiva) consente di scegliere fin da subito lo strumento più adatto — istanza di autotutela, richiesta di chiarimenti documentata, oppure predisposizione della difesa in vista di un eventuale ricorso — senza perdere tempo prezioso rispetto ai termini, spesso stretti, entro cui la comunicazione va gestita.
La chiusura della partita
Nella materia dei trust familiari, così come in ogni procedimento fiscale che coinvolga un patrimonio segregato per finalità di protezione o di passaggio generazionale, non vince chi ha astrattamente ragione, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La riforma del 2025 ha chiarito molti punti che per anni erano stati oggetto di contenzioso, ma ha anche introdotto un nuovo meccanismo di controllo automatizzato sull’autoliquidazione che richiede la stessa attenzione riservata, in passato, agli avvisi di liquidazione tradizionali.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con la continuità difensiva propria di chi segue i procedimenti fino in Cassazione e con il supporto di uno staff che integra competenze fiscali e giuridiche, elementi entrambi determinanti in una disciplina che, come si è visto, cambia spesso volto nel giro di pochi anni.
Che si tratti di un semplice errore nell’autoliquidazione, di una contestazione sul momento impositivo o della più delicata ipotesi di interposizione fittizia, il principio guida resta lo stesso: ogni mossa dell’Agenzia delle Entrate ha un termine che la vincola e un punto debole che può essere intercettato, a condizione di conoscerli in anticipo e di muoversi entro i tempi che la legge concede. È questa la logica con cui lo Studio Monardo costruisce ogni difesa in materia di fiscalità dei trust: non rincorrere l’atto dopo che è già diventato definitivo, ma anticipare la mossa successiva, muovendo per primi quando la partita lo consente ancora.
📩 Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità sull’imposta di successione relativa a un trust familiare, scrivici oggi stesso: trovi tutti i riferimenti per contattare lo Studio in fondo a questa pagina.
