Conoscere la mossa prima che arrivi
C’è una differenza enorme tra subire una comunicazione di irregolarità e sapere, prima ancora che arrivi, perché è stata generata, su quali dati si fonda e dove può essere attaccata. Chi conosce la logica con cui il Fisco seleziona, incrocia e segnala smette di subire il controllo e inizia ad anticiparlo. Oggi l’Agenzia delle Entrate utilizza sistemi di analisi del rischio automatizzata — alimentati da algoritmi e, in misura crescente, da modelli di intelligenza artificiale — per individuare le posizioni da sottoporre a verifica formale o automatizzata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973. Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità originata da questi sistemi si trova davanti a un avversario che ragiona per pattern statistici, non per conoscenza diretta del caso concreto: è un avversario prevedibile, se se ne conoscono i meccanismi.
Questa è esattamente la materia in cui lo Studio Monardo costruisce la propria strategia difensiva: l’intreccio tra procedimento tributario, motivazione dell’atto e limiti giuridici dei processi automatizzati richiede una lettura tecnica che unisca il diritto tributario propriamente detto alla capacità di contestare, con basi normative precise, gli esiti di un’elaborazione algoritmica. È un terreno in cui la continuità della strategia — dalla prima analisi della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione — fa la differenza tra un’irregolarità gestita e un contenzioso subito passivamente.
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Il quadro normativo che regola la partita
Prima di entrare nel dettaglio delle singole mosse, è utile fissare le coordinate normative entro cui si muove l’intera vicenda, perché è su queste coordinate che si costruisce ogni difesa efficace. Il punto di partenza è il D.Lgs. n. 13/2024, che ha riformato l’attività di analisi del rischio fiscale attribuendo un ruolo esplicito a modelli predittivi e algoritmi avanzati nell’ambito della più ampia delega per la riforma fiscale. Questa riforma non ha introdotto un nuovo tipo di atto, ma ha modificato il modo in cui l’Amministrazione arriva a decidere quali posizioni sottoporre a controllo formale o automatizzato: la selezione, un tempo affidata prevalentemente a criteri statici e a controlli campionari, oggi si fonda su un’elaborazione dinamica e continua di grandi quantità di dati.
Il secondo pilastro normativo è la Legge n. 132/2025, la prima disciplina organica italiana sull’intelligenza artificiale, che ha introdotto un principio destinato a incidere direttamente su ogni comunicazione di irregolarità generata con il supporto di sistemi predittivi: l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività dell’Amministrazione finanziaria deve avvenire in funzione strumentale e di supporto rispetto all’attività provvedimentale, senza mai sostituire l’autonomia e il potere decisionale della persona fisica responsabile del procedimento, che resta l’unica responsabile del provvedimento adottato. È un principio che riecheggia, nella sostanza, quanto già affermato in ambito europeo dalla giurisprudenza sulla protezione dei dati personali in materia di decisioni automatizzate, e che nel contesto tributario italiano si somma — senza sostituirlo — al più antico e collaudato principio della necessaria motivazione degli atti impositivi.
Il terzo riferimento, meno recente ma tuttora centrale, è l’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone il contraddittorio preventivo ogni volta che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. È proprio l’incrocio tra questi tre livelli normativi — la disciplina tecnica della selezione algoritmica, il divieto di provvedimenti interamente automatizzati e l’obbligo di contraddittorio in presenza di incertezze — che disegna lo spazio difensivo effettivo del contribuente: ogni mossa dell’avversario, per essere valida, deve rispettare simultaneamente tutti e tre questi livelli, e basta che ne violi anche uno solo perché l’atto finale diventi attaccabile.
Chi hai di fronte
L’avversario, in questo tipo di vicende, non è un funzionario che ha letto la tua posizione dichiarativa riga per riga. È un sistema informativo che elabora milioni di posizioni contemporaneamente, alla ricerca di scostamenti, incoerenze e pattern di rischio. Capire come ragiona questo sistema — e quali vincoli giuridici lo limitano — è la chiave per impostare qualunque difesa.
L’Agenzia delle Entrate, in attuazione del D.Lgs. n. 13/2024 (che ha riformato l’attività di analisi del rischio fiscale), utilizza modelli predittivi e algoritmi avanzati per selezionare le dichiarazioni e le posizioni da sottoporre a controllo, incrociando dati provenienti dalla fatturazione elettronica, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dai pagamenti elettronici e dalle banche dati interconnesse con l’Anagrafe tributaria. L’obiettivo dichiarato è concentrare le risorse di controllo sui casi a maggiore probabilità di irregolarità, alleggerendo al contempo i contribuenti a basso rischio da verifiche superflue. Il vantaggio economico per l’Amministrazione è evidente: un controllo mirato costa meno, in termini di risorse umane, di un controllo a tappeto, e la selezione automatizzata massimizza il rapporto tra atti emessi e importi effettivamente recuperabili.
Proprio perché la convenienza dell’Amministrazione sta nella scala — elaborare moltissime posizioni con pochissimo intervento umano — il sistema ha un punto debole strutturale: la legge non consente che la decisione finale, quella che incide sulla sfera giuridica del contribuente, sia interamente demandata alla macchina. La Legge n. 132/2025, intervenuta a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e giudiziari, vieta espressamente che sistemi di IA vengano utilizzati per la creazione di provvedimenti amministrativi in autonomia: l’utilizzo deve restare strumentale e di supporto, mentre la responsabilità del provvedimento — e quindi anche l’onere di motivarlo in modo comprensibile — resta sempre in capo alla persona fisica che lo adotta. È esattamente su questo crinale, tra supporto algoritmico legittimo e decisione sostanzialmente automatizzata non consentita, che si giocano molte delle difese possibili.
Un secondo elemento di convenienza per l’Amministrazione riguarda la comunicazione di irregolarità in sé: si tratta di uno strumento deliberatamente informale, pensato per evitare l’immediata iscrizione a ruolo e consentire una definizione agevolata con sanzioni ridotte. Per il Fisco conviene inviarla, perché stimola pagamenti spontanei senza dover sostenere i costi e i tempi di un accertamento in senso proprio; per il contribuente, però, proprio questa informalità nasconde un rischio — la tentazione di trattarla come un atto minore, quando in realtà può derivare da una selezione automatizzata opinabile e può essere autonomamente contestata, se necessario, davanti al giudice tributario.
Va anche detto che l’avversario che si presenta oggi non è lo stesso di dieci anni fa. I sistemi di analisi del rischio più recenti non si limitano a confrontare due numeri: incrociano decine di variabili contemporaneamente — la coerenza tra fatturato dichiarato e indici ISA, la sequenza temporale delle fatture elettroniche, i pattern di spesa ricorrenti rilevati dai circuiti di pagamento — e restituiscono un punteggio di rischio complessivo. Questa evoluzione tecnica ha un effetto paradossale sul piano difensivo: più il sistema diventa sofisticato, più cresce l’onere dell’Amministrazione di rendere comprensibile, nel singolo atto, il perché di quella specifica segnalazione, perché un punteggio aggregato che non venga tradotto in fatti concreti e verificabili non può, da solo, sorreggere una pretesa impositiva. È proprio in questo scarto — tra la complessità del processo che genera l’anomalia e la semplicità che la legge richiede per la motivazione dell’atto finale — che si annida il margine difensivo più ampio per il contribuente.
Conviene inoltre ricordare che l’Amministrazione, nel comunicato ufficiale del maggio 2026 con cui ha smentito voci circolate su un presunto monitoraggio massivo di conti correnti e profili social, ha essa stessa riconosciuto un principio utile in sede difensiva: la tecnologia, per sua stessa ammissione, serve a velocizzare la raccolta e l’elaborazione dei dati, non a sostituire la decisione, che resta sempre riservata all’operatore umano. Questa dichiarazione pubblica, per quanto resa a fini di rassicurazione mediatica, costituisce un punto di riferimento che il contribuente può richiamare ogni volta che sospetti che, nel proprio caso concreto, quella distinzione non sia stata rispettata.
Un ultimo elemento utile per leggere correttamente l’avversario riguarda la scala su cui opera. I dati resi pubblici sull’attività di controllo digitale confermano che, ogni anno, milioni di posizioni vengono esaminate attraverso questi processi, ma solo una minima parte sfocia in un vero accertamento — quasi sempre dopo un contraddittorio e un’analisi documentale che ha confermato l’irregolarità. Questo dato, apparentemente rassicurante, va letto con lucidità strategica: significa che l’Amministrazione stessa riconosce, nella maggioranza dei casi, che la prima segnalazione algoritmica non è definitiva e può essere superata con la documentazione corretta. Non significa, però, che il contribuente possa permettersi di ignorare la comunicazione confidando in questa statistica: significa, al contrario, che la partita si vince quasi sempre nella prima fase, quella della risposta documentata, e che arrivare impreparati a quella fase è la scelta meno conveniente in assoluto.
Va infine tenuta distinta, nella lettura dell’avversario, la fase di accertamento vera e propria — gestita dall’Agenzia delle Entrate, che genera la comunicazione di irregolarità e, se del caso, l’accertamento sintetico — dalla fase di riscossione, gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che entra in gioco solo dopo l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento. Sono due soggetti distinti, con logiche di convenienza diverse: il primo valuta la fondatezza della pretesa e la sua tenuta in giudizio, il secondo si occupa esclusivamente della riscossione di un credito già iscritto a ruolo, senza poter riesaminare nel merito le ragioni che lo hanno originato. Questa distinzione ha una conseguenza pratica precisa: le contestazioni sulla logica algoritmica che ha generato l’anomalia vanno sempre indirizzate all’Agenzia delle Entrate nella fase amministrativa o contenziosa, non all’Agente della Riscossione, che si limiterebbe a rispondere di non avere titolo per intervenire su un merito che non gli compete.
Mossa 1 — La selezione automatizzata del profilo a rischio
La mossa. Prima ancora che una qualunque comunicazione venga generata, il contribuente entra in una lista di posizioni “a rischio” attraverso un processo di analisi che incrocia i dati delle fatture elettroniche, gli indici ISA, i pagamenti tracciati tramite POS e carte, le informazioni finanziarie trasmesse dagli intermediari e i dati già in possesso dell’Anagrafe tributaria. Il fondamento normativo di questa attività è il D.Lgs. n. 13/2024, che ha riorganizzato l’analisi del rischio fiscale attribuendo un ruolo esplicito a modelli predittivi e algoritmi avanzati, nel quadro più ampio della delega per la riforma fiscale che promuove la piena interoperabilità tra le banche dati.
Questa attività di selezione non produce, va ribadito, alcun atto autonomamente visibile al contribuente: nessuna comunicazione, nessuna notifica segnala l’ingresso in una lista di posizioni monitorate. È un’attività che si svolge internamente ai sistemi informativi dell’Amministrazione, e che diventa percepibile solo quando, a valle del processo, viene generata una comunicazione di irregolarità o attivato un controllo formale. Questa asimmetria informativa — l’Amministrazione conosce i criteri di selezione, il contribuente li scopre solo quando riceve l’esito — è proprio ciò che rende necessaria una lettura strategica della prima mossa: non potendo intervenire prima che l’anomalia venga generata, il contribuente deve concentrare tutta la propria capacità difensiva nel momento in cui l’esito diventa visibile, ricostruendo a ritroso il percorso che vi ha condotto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Alla base di questa mossa c’è un calcolo di convenienza puramente economico: selezionare in modo automatizzato costa infinitamente meno che assegnare un funzionario a ogni singola posizione dichiarativa. L’Amministrazione preferisce affidarsi al sistema quando i dati sono già strutturati e comparabili (fatture elettroniche, dati bancari, ISA); tende invece a non insistere sulla sola segnalazione algoritmica, e a richiedere un supplemento di istruttoria umana, quando la posizione presenta elementi qualitativi che l’algoritmo non riesce a valutare — situazioni personali, documentazione atipica, operazioni straordinarie.
I suoi limiti. Qui la mossa incontra un paletto netto: la Legge n. 132/2025 vieta che l’IA venga utilizzata per l’elaborazione e la creazione di provvedimenti amministrativi, e impone che l’autonomia decisionale resti sempre in capo alla persona fisica responsabile del procedimento, che è “l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti” adottati. L’Agenzia stessa, con un comunicato ufficiale del 27 maggio 2026, ha dovuto chiarire pubblicamente i limiti dell’uso dell’IA nelle proprie procedure di controllo, escludendo attività di monitoraggio massivo e indiscriminato di conti correnti e profili social e richiamando espressamente il divieto di provvedimenti generati in modo interamente automatizzato. Questo significa che una comunicazione di irregolarità non può, in linea di principio, essere il prodotto di un processo in cui nessun essere umano ha verificato l’anomalia prima dell’invio.
La tua contromossa. Di fronte a una comunicazione che appare generata meccanicamente — priva di riferimenti specifici alla tua posizione concreta, costruita su formule standardizzate senza un reale confronto con i dati dichiarati — la prima verifica difensiva è accertare se dietro la segnalazione vi sia stata un’effettiva verifica umana della plausibilità dell’anomalia, oppure se l’atto rifletta un automatismo puro in violazione della Legge 132/2025 e dei principi generali sulla motivazione degli atti amministrativi. Questo accertamento è preliminare a qualsiasi altra difesa di merito.
Le pronunce che ti proteggono. Sul fronte della motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la motivazione risponde a una duplice esigenza di informazione e collaborazione con il contribuente, e che un atto fondato su percorsi logico-argomentativi incomprensibili o inconciliabili è affetto da un vizio che ne comporta l’invalidità: un principio che si applica a fortiori quando la “motivazione” altro non è che l’output grezzo di un processo algoritmico non tradotto in un ragionamento verificabile.
Vale la pena approfondire perché questa prima mossa, apparentemente “a monte” e invisibile al contribuente, sia in realtà quella più importante da ricostruire in sede difensiva. La selezione automatizzata non produce di per sé alcun atto impugnabile: è un’attività istruttoria interna, priva di rilevanza esterna immediata. Ma è proprio da questa fase che dipende la qualità di tutto ciò che segue. Se il sistema ha selezionato la posizione sulla base di un parametro strutturalmente inadeguato al caso concreto — ad esempio un indice ISA calcolato su un codice ATECO non più corrispondente all’attività effettivamente svolta, oppure un confronto con dati di settore che non tiene conto di una specifica congiuntura locale — l’intero procedimento successivo eredita quel vizio originario, anche se formalmente ogni passaggio successivo rispetta le regole procedurali. Per questo, in sede di risposta alla comunicazione, è sempre utile chiedersi non solo “l’anomalia è reale?”, ma anche “il parametro di riferimento utilizzato per generarla era corretto per la mia specifica situazione?”. Questa seconda domanda, spesso trascurata, è quella che più frequentemente porta all’annullamento in autotutela.
Mossa 2 — L’incrocio dei dati e la generazione dell’anomalia
La mossa. Superata la fase di selezione, il sistema genera l’anomalia vera e propria: confronta i dati dichiarati con quelli disponibili in banche dati esterne (fatturazione elettronica, dati finanziari, indici ISA, movimentazioni tracciate) e segnala uno scostamento — un volume d’affari sistematicamente sotto soglia, un margine di profitto distante dalla media di settore, una spesa che non trova corrispondenza nel reddito dichiarato. Il fondamento è sempre l’attività di analisi del rischio disciplinata dal D.Lgs. 13/2024, che punta proprio a rendere “visibili” anomalie che altrimenti resterebbero occulte incrociando basi di dati eterogenee.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Al Fisco conviene generare l’anomalia ogni volta che lo scostamento supera una soglia statistica predefinita, perché questo massimizza il numero di posizioni intercettate con il minimo sforzo. Non le conviene, invece, insistere quando lo scostamento è ampiamente giustificabile con elementi già in suo possesso — ad esempio redditi esenti, plusvalenze già tassate alla fonte, disponibilità patrimoniali pregresse — perché in questi casi il contenzioso che ne deriverebbe ha alte probabilità di risolversi a sfavore dell’Amministrazione, con relativo dispendio di risorse e rischio di soccombenza.
I suoi limiti. Il limite strutturale di questa mossa è che l’anomalia statistica non è, di per sé, prova di un maggior reddito: è solo un indizio che apre la strada a una presunzione, la quale deve comunque essere supportata da elementi concreti e non da un semplice scostamento percentuale. Un algoritmo che segnala un’incoerenza non equivale a un accertamento provato: la giurisprudenza sull’accertamento sintetico e sul cosiddetto redditometro conferma che la presunzione legale si fonda su indici di capacità contributiva specifici (beni posseduti, spese sostenute), non su un punteggio di rischio generico e non tracciabile nella sua formazione.
La tua contromossa. La contromossa efficace consiste nel richiedere, sin dalla prima interlocuzione con l’ufficio, la spiegazione concreta e comprensibile dei dati e dei criteri che hanno originato lo scostamento segnalato — non la formula generica, ma gli elementi fattuali sottostanti. Ove l’Amministrazione non sia in grado di rendere trasparente la logica sottostante alla segnalazione, la comunicazione perde la propria base motivazionale effettiva, ed è su questo terreno che si può costruire un’opposizione solida, sia in sede di autotutela sia, se necessario, in sede contenziosa.
Le pronunce che ti proteggono. In tema di accertamento sintetico, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il ragionamento presuntivo, pur potendo fondarsi anche su un unico elemento indicativo di capacità di spesa, deve comunque riguardare un fatto concreto e verificabile — la disponibilità di un bene, un incremento patrimoniale determinato — e non una mera anomalia statistica priva di riscontro fattuale specifico.
Un aspetto che merita attenzione riguarda il tipo di scostamento che il sistema tende a privilegiare. I margini di profitto sistematicamente sotto la media di settore, i volumi d’affari che si posizionano appena al di sotto delle soglie che fanno scattare ulteriori obblighi (ad esempio quelle relative al regime forfettario o agli ISA), le sequenze di operazioni che si ripetono con regolarità sospetta: sono tutti pattern che l’algoritmo individua con facilità perché ricorrenti su larga scala tra molti contribuenti. Ma proprio questa ricorrenza statistica è anche il suo limite: un pattern che si presenta identico in centinaia di posizioni non prova nulla sulla singola posizione, se non è accompagnato da un elemento specifico riferito a quel contribuente. Nella pratica difensiva, distinguere tra “l’algoritmo mi ha inserito in un gruppo a rischio” e “l’algoritmo ha individuato un fatto concreto riferito a me” è spesso la differenza tra una comunicazione facilmente superabile e una che richiede un impegno probatorio più articolato. — L’invio della comunicazione di irregolarità
La mossa. A questo punto il Fisco invia la comunicazione di irregolarità: nel controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 la verifica riguarda esclusivamente la coerenza aritmetica e formale della dichiarazione; nel controllo formale ex art. 36-ter la verifica si estende al confronto con la documentazione che il contribuente è tenuto a conservare. In entrambi i casi si innesta l’art. 6, comma 5, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone all’Amministrazione, quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti mancanti entro un termine congruo — non inferiore a trenta giorni, elevato a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 — prima di procedere all’iscrizione a ruolo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). L’invio della comunicazione conviene sempre al Fisco quando vi sono incertezze reali sulla dichiarazione, perché la norma stessa lo impone a pena di nullità del successivo atto; non le conviene, ed è per questo che spesso la omette senza conseguenze, quando l’irregolarità consiste in un mero omesso o insufficiente versamento di imposte correttamente dichiarate: in questo caso il contribuente conosce già la propria obbligazione, e l’Amministrazione può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo senza il passaggio dell’avviso bonario.
I suoi limiti. Qui si annida uno dei paletti più sfruttabili in sede difensiva. Quando l’irregolarità deriva da una valutazione discrezionale — non da un semplice dato aritmetico — l’omissione della comunicazione preventiva rende nulla la cartella successiva. La distinzione tra “controllo puramente automatico su dati certi” e “valutazione che implica un margine di apprezzamento” diventa cruciale proprio quando l’anomalia nasce da un’elaborazione algoritmica: più il criterio di selezione è complesso e basato su indici predittivi, meno si può sostenere che si tratti di un mero errore aritmetico che esonera dal contraddittorio preventivo.
La tua contromossa. La contromossa consiste nel qualificare correttamente, sin dalla ricezione della comunicazione, la natura dell’irregolarità contestata: se emerge — anche indirettamente, dai riferimenti nel testo dell’atto — che la segnalazione nasce da un incrocio di dati complesso e non da un mero errore di calcolo, si può eccepire la violazione del contraddittorio previsto dall’art. 6 comma 5 dello Statuto in tutte le fasi successive del procedimento, comprese quelle a valle come l’iscrizione a ruolo. Questa eccezione va sollevata tempestivamente, perché il termine per rispondere o pagare — trenta o sessanta giorni a seconda della data di elaborazione — decorre dalla ricezione e non è dilatabile, salvo le sospensioni feriali di agosto.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6248/2024, ha riconosciuto che la comunicazione di irregolarità costituisce parte integrante della procedura di liquidazione e che la sua omissione, quando dovuta, incide sulla posizione del contribuente anche sul piano sanzionatorio. Con l’ordinanza n. 13898/2025 ha ribadito che nel controllo automatizzato il contraddittorio non è necessario quando l’irregolarità deriva da dati certi e non richiede valutazioni ulteriori — a contrario, quando la selezione nasce da un’elaborazione predittiva con margini di apprezzamento, il contraddittorio torna a essere dovuto. Le ordinanze n. 34335/2025 e n. 15941/2025 distinguono in modo netto tra omessi versamenti, per i quali l’avviso non è necessario, e situazioni che implicano valutazioni discrezionali dell’ufficio — come la riclassificazione di redditi o il disconoscimento di oneri — nelle quali l’omissione del contraddittorio preliminare comporta la nullità del ruolo.
È utile, a questo punto della partita, soffermarsi su un dettaglio pratico spesso sottovalutato: il testo stesso della comunicazione contiene quasi sempre indizi sufficienti per capire se ci si trova davanti a un controllo puramente aritmetico o a una valutazione più complessa. Un rimando esplicito a “indici di coerenza”, a “elaborazioni comparative di settore” o a “analisi del rischio” è quasi sempre il segnale che dietro la comunicazione c’è stata un’elaborazione predittiva, e non un semplice controllo di quadratura dei dati dichiarati. In questi casi, la richiesta di chiarimenti formulata dal contribuente dovrebbe sempre contenere, in apertura, una domanda diretta sulla natura del controllo effettuato: se la risposta dell’ufficio confermerà che si tratta di un’elaborazione basata su indici comparativi, la strada per eccepire la violazione del contraddittorio, ove non attivato correttamente, sarà molto più solida. — La qualificazione della comunicazione come atto “minore” e non impugnabile
La mossa. Una tattica frequente dell’Amministrazione consiste nel presentare la comunicazione di irregolarità come un atto meramente informativo e non definitivo, invitando il contribuente ad attendere l’eventuale cartella di pagamento prima di attivare qualunque difesa formale. In questo modo il Fisco guadagna tempo e riduce il rischio di contenziosi immediati contro la fase più delicata — quella in cui l’anomalia algoritmica non è ancora stata sottoposta ad alcun vaglio giurisdizionale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Alla base di questa mossa c’è la convenienza di spostare il contenzioso, se inevitabile, alla fase successiva — quella della cartella — dove il quadro probatorio è spesso già consolidato e il contribuente ha perso l’occasione di contestare la comunicazione originaria nel momento in cui era più debole. Il Fisco non insiste su questa linea quando la comunicazione contiene già una pretesa economica definita e non più modificabile: in quel caso il tentativo di negarne l’impugnabilità autonoma è destinato a fallire.
I suoi limiti. Il limite è netto: gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa creditoria ormai definita, anche se non formalmente qualificati come avviso di accertamento, producono effetti sostanzialmente analoghi e sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Attendere la cartella, quando la comunicazione contiene già tutti gli elementi di una pretesa definitiva, significa perdere tempo utile senza alcun vantaggio strategico.
La tua contromossa. La contromossa è valutare, comunicazione per comunicazione, se il contenuto dell’atto esprima già una pretesa determinata nell’an e nel quantum — nel qual caso conviene impugnarla subito, senza attendere la cartella — oppure se si tratti di un vero invito a fornire chiarimenti, nel qual caso la strada più efficiente è rispondere nel merito entro il termine, allegando la documentazione che smentisce l’anomalia segnalata dall’algoritmo, prima ancora di valutare l’impugnazione.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25756/2025, ha stabilito che gli atti con cui l’Amministrazione comunica un credito ormai definito, anche se privi della veste formale di avviso di accertamento, sono autonomamente impugnabili e producono effetti analoghi a un avviso di liquidazione: un principio che smonta la tattica dilatoria di rinviare ogni difesa alla fase esecutiva.
Questa mossa merita un’ultima osservazione strategica. L’incertezza sulla natura — impugnabile o meramente sollecitatoria — di una comunicazione di irregolarità genera spesso, nel contribuente, un immobilismo controproducente: si attende, per prudenza, l’atto successivo, e nel frattempo si lascia decorrere il termine più favorevole per fornire chiarimenti con sanzione ridotta. La strategia corretta non è “aspettare per essere sicuri”, ma qualificare subito la comunicazione ricevuta, distinguendo caso per caso se contenga già gli elementi di una pretesa definitiva o se sia ancora un invito a interloquire: una valutazione che richiede competenza tecnica specifica, ma che va sempre compiuta nei primissimi giorni successivi alla ricezione, non a ridosso della scadenza.
Mossa 5 — Il passaggio all’accertamento sintetico basato sull’anomalia algoritmica
La mossa. Se la comunicazione di irregolarità non basta a chiudere la posizione — o se l’anomalia rilevata riguarda non un dato dichiarativo ma un più ampio scostamento tra tenore di vita e reddito dichiarato — l’Amministrazione può procedere a un accertamento sintetico, il cosiddetto redditometro, utilizzando gli stessi dati incrociati dal sistema di analisi del rischio: immobili, autoveicoli, spese ricorrenti, disponibilità finanziarie.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Questa mossa conviene quando l’algoritmo ha individuato indici di capacità contributiva concreti e documentabili — un immobile, un’autovettura di valore, incrementi patrimoniali significativi — perché su questi elementi la legge riconosce all’Amministrazione una presunzione legale relativa, che sposta l’onere della prova sul contribuente. Non conviene, invece, quando gli unici elementi disponibili sono di natura puramente statistica e non ancorati a un bene o a una spesa specifica: in questo caso la presunzione è più debole e il rischio di soccombenza in giudizio aumenta.
I suoi limiti. Il limite più rilevante riguarda il contraddittorio preventivo, che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità dal 2009 in poi è obbligatorio: l’omissione dell’invito al contribuente prima dell’emissione dell’avviso, quando dovuto, costituisce un vizio del procedimento eccepibile in giudizio. Un secondo limite riguarda l’onere della prova a carico dell’Amministrazione: la presunzione può fondarsi anche su un unico elemento, ma quell’elemento deve essere reale e verificabile, non un punteggio di rischio generato dall’algoritmo e privo di riscontro in un bene o in una spesa specifica.
La tua contromossa. Di fronte a un accertamento sintetico che richiama, anche indirettamente, l’anomalia già segnalata nella precedente comunicazione di irregolarità, la contromossa consiste nel documentare puntualmente l’origine delle somme contestate — redditi esenti, già tassati alla fonte, o non imponibili — perché è su questo terreno, e non sulla contestazione generica dell’algoritmo, che la giurisprudenza riconosce spazio di difesa effettivo. Va inoltre verificato se il contraddittorio preventivo, ove dovuto per l’annualità in questione, sia stato effettivamente attivato prima dell’emissione dell’atto.
Le pronunce che ti proteggono. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4759/2024, ha confermato che il redditometro costituisce una presunzione legale valida, ma che l’onere della prova contraria richiede documentazione idonea e specifica, non una contestazione generica dell’importo presunto. Con l’ordinanza n. 4838/2024 ha chiarito che il giudice non può ignorare gli indici di spesa con motivazioni generiche, ma deve valutare analiticamente le prove offerte dal contribuente — un principio che vale anche a tutela del contribuente quando è l’Amministrazione a fondarsi su un’anomalia algoritmica generica anziché su un indice concreto. Con l’ordinanza n. 18713/2024 ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per gli accertamenti relativi ai redditi dal 2009 in poi, mentre con l’ordinanza n. 18768/2024 ha escluso l’applicazione retroattiva di tale obbligo alle annualità precedenti. L’ordinanza n. 3423/2024 ha confermato che la presunzione può fondarsi anche su un solo elemento indicativo di capacità di spesa, purché concreto e documentato. L’ordinanza n. 2746/2024 ha infine chiarito che le nuove regole sul riparto dell’onere della prova, introdotte dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, non hanno alleggerito l’onere probatorio del contribuente rispetto alle presunzioni legali preesistenti, come quella del redditometro.
Il passaggio dalla comunicazione di irregolarità all’accertamento sintetico rappresenta, nella logica dell’avversario, un’escalation calcolata: significa che il primo tentativo di definizione rapida non ha prodotto l’esito sperato, e che l’Amministrazione ha deciso di investire risorse maggiori sulla posizione. Proprio per questo, la fase difensiva a valle richiede un cambio di passo: non basta più contestare la singola voce di spesa o il singolo dato incrociato, occorre ricostruire in modo organico l’intero quadro reddituale e patrimoniale del contribuente per gli anni rilevanti, individuando ogni fonte di provvista lecita — risparmi pregressi, disinvestimenti, liberalità familiari documentate, redditi già tassati alla fonte — e collegandola puntualmente alle spese contestate. È un lavoro che richiede tempo e organizzazione documentale, ed è per questo che, ogniqualvolta possibile, conviene affrontare la partita già nella prima fase, quella della comunicazione di irregolarità, prima che l’anomalia si trasformi in una pretesa impositiva vera e propria.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda il rapporto tra l’accertamento sintetico e gli altri strumenti di controllo automatizzato: non sempre il passaggio dalla comunicazione di irregolarità al redditometro è automatico o scontato. L’Amministrazione valuta, prima di attivare questa mossa più impegnativa, se gli elementi già raccolti nella fase di analisi del rischio siano sufficientemente solidi da sorreggere una presunzione legale in un eventuale giudizio. Quando la risposta alla comunicazione originaria ha già fornito elementi che indeboliscono in modo significativo l’anomalia rilevata, l’ufficio ha una convenienza economica reale a non proseguire oltre, perché il rischio di soccombenza in un contenzioso complesso e costoso supera il beneficio atteso dal recupero. Questo è un ulteriore motivo per cui una risposta ben costruita nella prima fase non è solo utile a chiudere la singola comunicazione, ma incide anche sulla probabilità che la posizione venga riaperta in una fase successiva più onerosa.
Mossa 6 — L’opacità dell’algoritmo come scudo difensivo dell’Amministrazione
La mossa. Quando il contribuente chiede di conoscere in dettaglio la logica con cui l’algoritmo ha generato l’anomalia, l’Amministrazione tende a fornire spiegazioni generiche, limitandosi a richiamare in termini ampi la metodologia di analisi del rischio senza esplicitare i pesi statistici, le soglie e i parametri effettivamente utilizzati.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Questa reticenza conviene al Fisco perché evita di esporre pubblicamente i criteri selettivi — con il rischio che diventino oggetto di elusione sistematica — e perché rende più difficile, per il contribuente, contestare puntualmente il singolo passaggio logico. Non le conviene insistere su questa opacità quando l’atto finale contiene già, per obbligo di legge, elementi motivazionali sufficienti a rendere l’atto autonomamente comprensibile: in quel caso la difesa basata sulla sola “opacità dell’algoritmo” perde forza, perché la motivazione formale dell’atto è comunque presente e verificabile.
I suoi limiti. Qui la giurisprudenza sovranazionale offre un principio di particolare interesse, sebbene maturato in un ambito diverso da quello tributario: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-634/21 del 7 dicembre 2023, ha stabilito che un processo decisionale che si affida a un punteggio o a un esito automatizzato per orientare la decisione finale costituisce già, di per sé, una “decisione automatizzata” ai sensi dell’art. 22 del Regolamento GDPR, con il conseguente diritto della persona interessata a conoscere la logica utilizzata e l’importanza attribuita ai diversi elementi. Trasposto nel contesto fiscale, questo principio rafforza l’idea che un’anomalia generata da un sistema predittivo non possa restare “scatola nera”: il contribuente ha comunque diritto a una spiegazione comprensibile, anche quando la decisione finale sull’atto resta formalmente in capo a un funzionario.
La tua contromossa. La contromossa consiste nell’esercitare, sin dalla fase di risposta alla comunicazione, una richiesta formale di chiarimento sui dati e sui criteri utilizzati, documentando l’eventuale rifiuto o l’insufficienza delle spiegazioni fornite: questo materiale diventa decisivo se la vicenda dovesse sfociare in un contenzioso, perché consente di dimostrare che l’atto finale non è sorretto da una motivazione effettivamente comprensibile e verificabile, requisito che la giurisprudenza tributaria richiede da sempre, ben prima dell’avvento dei sistemi predittivi.
Le pronunce che ti proteggono. Sul principio generale di comprensibilità della motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che un atto è affetto da nullità quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, oppure sia formulata in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione della pretesa: un principio maturato in ambito processuale ma pienamente applicabile, per analogia, alla motivazione degli atti amministrativi tributari fondati su elaborazioni algoritmiche non tradotte in un percorso argomentativo chiaro.
Va precisato, per correttezza strategica, che il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE nel caso Schufa non è direttamente trasponibile al procedimento tributario italiano: l’art. 22 GDPR opera in un ambito diverso, quello della protezione dei dati personali nei rapporti tra privati o tra privato e pubblica amministrazione in contesti non impositivi, e la sua applicazione diretta al procedimento di accertamento fiscale non è pacifica. Ciò che rende comunque utile richiamarlo in sede difensiva è il principio di fondo che esprime — l’idea che un punteggio o un esito generato da un sistema automatizzato, quando orienta concretamente una decisione che incide sulla sfera del singolo, non possa restare privo di spiegazione — perché questo stesso principio, seppur radicato in una fonte diversa, converge con quanto la giurisprudenza tributaria italiana afferma da decenni sulla necessaria comprensibilità della motivazione. In sede di ricorso, un richiamo a questo parallelismo può rafforzare l’argomentazione, ma va sempre accompagnato dai riferimenti propriamente tributari, che restano il fondamento primario della difesa.
La partita giocata: due simulazioni mossa-contromossa
Simulazione 1 — L’anomalia da incrocio dati sulle fatture elettroniche. Un libero professionista con partita IVA riceve, il 14 aprile, una comunicazione di irregolarità relativa all’anno d’imposta precedente: il sistema ha rilevato uno scostamento tra il volume d’affari dichiarato (58.700 €) e un indice di coerenza calcolato sulla base delle fatture elettroniche emesse e delle transazioni tracciate tramite POS, che suggerirebbe un volume d’affari non dichiarato di ulteriori 12.400 €. La comunicazione richiede il pagamento entro sessanta giorni, con sanzione ridotta a un terzo. Il professionista, anziché pagare per chiudere la posizione, richiede allo Studio una verifica: emerge che la discrepanza deriva da fatture emesse a cavallo d’anno, regolarmente registrate nel periodo corretto secondo il criterio di competenza, ma lette dall’algoritmo con un criterio di cassa che non corrisponde al regime fiscale applicato. Il professionista predispone una risposta documentata entro il termine, allegando il dettaglio delle fatture contestate e la prova della corretta imputazione temporale. L’ufficio, ricevuta la documentazione, annulla in autotutela la pretesa: l’anomalia era un artefatto del criterio di lettura algoritmico, non un’evasione reale.
Il dato interessante di questa prima simulazione non è tanto l’esito favorevole, quanto la tempistica: la risposta è stata predisposta e trasmessa entro i primi venti giorni dalla ricezione, lasciando margine per eventuali richieste di integrazione documentale da parte dell’ufficio senza rischiare di superare il termine perentorio. Attendere fino agli ultimi giorni utili, come spesso accade quando il contribuente sottovaluta la comunicazione ritenendola un errore ovvio destinato a risolversi da sé, avrebbe potuto trasformare un chiarimento semplice in un’iscrizione a ruolo automatica per decorrenza dei termini, con l’aggravio delle sanzioni piene e la necessità di un successivo ricorso per farle annullare.
Simulazione 2 — La richiesta di chiarimenti sui criteri algoritmici che porta all’annullamento. Una piccola impresa artigiana riceve una comunicazione di irregolarità che segnala un margine di profitto inferiore alla media di settore calcolata dal sistema di analisi del rischio, per un importo presunto di 9.800 € di ricavi non dichiarati. Invece di limitarsi a pagare la sanzione ridotta, il titolare, assistito dallo Studio, presenta un’istanza formale in cui chiede espressamente quali fossero i parametri di confronto settoriale utilizzati e su quale campione di imprese comparabili si fondasse la media di riferimento. L’ufficio, nella risposta, ammette che il codice ATECO utilizzato per il confronto non corrispondeva più all’attività effettivamente svolta dall’impresa, riconvertita l’anno precedente verso una lavorazione a minore marginalità strutturale. Sulla base di questa ammissione, la comunicazione viene annullata: l’anomalia non derivava da ricavi occultati, ma da un parametro di riferimento non aggiornato rispetto alla reale attività del contribuente.
Simulazione 3 — L’anomalia trasformata in accertamento sintetico. Una contribuente riceve una comunicazione di irregolarità nel mese di giugno, relativa a uno scostamento tra spese sostenute (rilevate tramite dati bancari e pagamenti tracciati per un importo complessivo di 31.200 €) e reddito dichiarato, particolarmente contenuto per l’anno in esame. Non fornisce risposta entro il termine di sessanta giorni, ritenendo la comunicazione un errore evidente. Sei mesi dopo riceve un avviso di accertamento sintetico che riprende gli stessi dati, questa volta con una richiesta di maggiori imposte per l’intero scostamento. A questo punto la contromossa richiede tempi più lunghi e un impianto probatorio più solido: la contribuente deve dimostrare, con estratti conto ed evidenze documentali, che le spese sono state sostenute utilizzando una donazione familiare già dichiarata negli anni precedenti e un risparmio pregresso non soggetto a ulteriore tassazione. La vicenda, che con una risposta tempestiva alla prima comunicazione si sarebbe probabilmente chiusa in fase amministrativa, richiede ora un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, con tempi e complessità decisamente maggiori: la lezione strategica è che ignorare la prima mossa dell’avversario, anche quando sembra un errore palese, sposta la partita su un terreno molto più difficile.
Le tre simulazioni descritte, pur riguardando situazioni diverse — un professionista, un’impresa artigiana, una contribuente privata — condividono lo stesso schema di fondo: la partita si decide quasi sempre nella prima risposta, con la qualità della documentazione prodotta e con la puntualità della richiesta di chiarimenti sui criteri utilizzati dal sistema. Nessuna delle tre vicende avrebbe avuto un esito diverso se il contribuente si fosse limitato a contestare genericamente “l’algoritmo”: in tutti e tre i casi, è stata la ricostruzione fattuale specifica — le fatture a cavallo d’anno, il codice ATECO non aggiornato, l’origine documentata delle somme — a fare la differenza tra l’annullamento in autotutela e un contenzioso complesso.
Quando all’avversario conviene trattare
Ci sono momenti precisi della partita in cui la posizione dell’Amministrazione si indebolisce, e in cui una linea difensiva ben costruita può portare a una definizione più favorevole senza dover attendere l’esito di un intero grado di giudizio. Il primo di questi momenti è proprio la fase della risposta alla comunicazione di irregolarità: se il contribuente dimostra, con documentazione puntuale, che l’anomalia algoritmica nasce da un errore di lettura dei dati — un criterio di competenza scambiato per un criterio di cassa, una fattura duplicata nell’incrocio tra banche dati, un pagamento tracciato ma già dichiarato in altra forma — l’ufficio ha ogni convenienza a chiudere la posizione in autotutela, perché insistere significherebbe sostenere un contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole.
Un secondo momento favorevole si presenta quando il contribuente riesce a dimostrare che la comunicazione è stata generata senza un’adeguata verifica umana preliminare, in violazione dei principi introdotti dalla Legge 132/2025: qui l’Amministrazione, consapevole del rischio di vedersi annullare l’atto per vizio procedurale, tende a preferire un accordo che eviti l’esposizione giudiziaria del proprio processo decisionale, specie nelle fasi in cui la disciplina sull’uso dell’IA nei procedimenti amministrativi è ancora oggetto di assestamento interpretativo.
Un terzo momento riguarda la fase successiva alla cartella di pagamento, quando emergono elementi che l’Amministrazione non aveva valutato correttamente: qui la definizione agevolata, quando prevista, o la rateizzazione possono rappresentare per l’ufficio la soluzione più efficiente per chiudere la posizione senza sostenere i costi di un giudizio dall’esito incerto. In tutti questi casi, la trattativa non nasce da una concessione gratuita del Fisco, ma dalla lettura corretta della sua convenienza economica: sapere quando insistere e quando proporre una definizione è, esattamente come nel gioco degli scacchi, questione di tempismo più che di forza.
Vale la pena aggiungere un ultimo elemento di lettura strategica, che riguarda specificamente le anomalie di origine algoritmica: l’Amministrazione ha un incentivo strutturale a evitare che un singolo caso, portato fino in Cassazione, cristallizzi un principio sfavorevole sulla validità delle segnalazioni generate dai propri sistemi predittivi. Un precedente di legittimità che riconoscesse l’insufficienza motivazionale di una comunicazione fondata su un punteggio di rischio non tradotto in elementi concreti avrebbe un effetto sistemico su migliaia di posizioni analoghe. Questo significa che, quando la contestazione del contribuente è costruita con solidità tecnica su questo specifico punto — non genericamente “l’algoritmo ha sbagliato”, ma puntualmente “l’atto non spiega quali fatti concreti sorreggono la pretesa” — l’ufficio ha spesso più interesse a chiudere la singola posizione in autotutela o in adesione, piuttosto che rischiare di alimentare un contenzioso che potrebbe arrivare a toccare l’intero impianto dei propri sistemi di selezione.
La partita in tabella
La sequenza descritta nelle mosse precedenti può essere letta in modo sintetico, mossa per mossa, individuando per ciascuna il vincolo giuridico preciso che limita l’azione dell’Amministrazione e la finestra temporale in cui la contromossa del contribuente risulta più efficace. Questa lettura schematica non sostituisce l’analisi del caso concreto — ogni comunicazione di irregolarità ha le proprie specificità, legate al tipo di dati incrociati e alla natura dell’anomalia rilevata — ma offre un punto di orientamento immediato per capire, di fronte a un atto appena ricevuto, quale sia la prima domanda da porsi e quale il termine entro cui agire.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Selezione automatizzata del profilo a rischio | Divieto di provvedimenti interamente automatizzati (L. 132/2025) | Verificare l’esistenza di un vaglio umano effettivo | Prima della risposta formale |
| Generazione dell’anomalia da incrocio dati | Necessità di un elemento concreto, non solo statistico | Richiedere la spiegazione puntuale dei dati incrociati | Entro il termine di risposta alla comunicazione |
| Invio della comunicazione di irregolarità | Contraddittorio obbligatorio se vi sono incertezze sostanziali (art. 6 c.5 L. 212/2000) | Rispondere con documentazione entro 30/60 giorni | Dalla ricezione, salvo sospensione feriale di agosto |
| Qualificazione come atto non impugnabile | Impugnabilità autonoma se la pretesa è già definita | Impugnare subito se il contenuto è definitivo | Entro i termini ordinari di impugnazione |
| Passaggio ad accertamento sintetico | Contraddittorio obbligatorio dal 2009 in poi | Documentare l’origine delle somme contestate | Prima e dopo la notifica dell’avviso |
| Opacità della logica algoritmica | Diritto a conoscere la logica della decisione (analogia art. 22 GDPR) | Richiesta formale di chiarimento sui criteri utilizzati | In ogni fase del procedimento |
Un’ultima osservazione, prima di passare alle domande più frequenti: le finestre temporali indicate in tabella non sono cumulabili all’infinito. Ogni mossa mancata riduce il margine difensivo disponibile nella fase successiva, ed è per questo che la lettura strategica dell’intera partita — non della sola mossa in corso — è l’elemento che distingue una difesa efficace da una difesa meramente reattiva. Chi conosce in anticipo l’intera sequenza, dalla selezione algoritmica fino all’eventuale accertamento sintetico, può scegliere consapevolmente in quale fase concentrare le proprie energie difensive, invece di rincorrere ogni atto separatamente.
Le domande di chi è sotto attacco
Una comunicazione di irregolarità generata da un algoritmo è di per sé nulla? No. La legge non vieta l’uso di sistemi di analisi del rischio per selezionare le posizioni da controllare; vieta che la decisione finale sia interamente demandata alla macchina senza un effettivo vaglio umano e senza una motivazione comprensibile. La nullità va eccepita quando mancano questi requisiti, non per il solo fatto che l’anomalia origina da un’elaborazione automatizzata.
Devo rispondere anche se sono certo che l’anomalia sia un errore evidente? Sì. Ignorare la comunicazione, anche quando l’errore sembra palese, rischia di trasformare un chiarimento semplice in un accertamento sintetico più complesso da contrastare, come mostra la seconda simulazione. La risposta documentata entro il termine è sempre la mossa più efficiente.
Posso chiedere all’Agenzia di spiegarmi come funziona l’algoritmo che ha generato la segnalazione? Puoi e devi chiedere la spiegazione dei dati e dei criteri concreti che hanno originato l’anomalia relativa alla tua posizione. Non hai diritto a conoscere il funzionamento interno del sistema nella sua interezza, ma hai diritto a una motivazione comprensibile riferita al tuo caso specifico.
A chi devo rivolgere la richiesta di chiarimento sui criteri utilizzati dal sistema? Sempre all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha inviato la comunicazione, individuabile dai riferimenti indicati nell’atto stesso. È l’ufficio, non un generico servizio informatico centrale, a dover rispondere nel merito e a dover motivare, se richiesto, i dati concreti sottostanti alla segnalazione ricevuta dal contribuente.
Se non rispondo entro il termine, cosa succede? Decorso il termine di trenta o sessanta giorni (a seconda della data di elaborazione della comunicazione), l’Amministrazione può procedere all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento, con sanzioni piene anziché ridotte.
La sospensione feriale si applica anche a queste comunicazioni? Sì, nel periodo dal 1° al 31 agosto i termini per rispondere o pagare restano sospesi secondo le consuete misure antirigore.
Posso impugnare direttamente la comunicazione di irregolarità davanti al giudice tributario? Dipende dal contenuto: se la comunicazione esprime già una pretesa determinata e non più modificabile, è autonomamente impugnabile; se si tratta di un vero invito a fornire chiarimenti, conviene prima rispondere nel merito e riservare l’impugnazione a un momento successivo, se necessario.
È legittimo che l’Agenzia utilizzi l’intelligenza artificiale per controllare la mia posizione fiscale? Sì, in linea di principio: l’uso di sistemi predittivi per selezionare le posizioni a rischio è espressamente previsto dal D.Lgs. 13/2024 ed è di per sé legittimo. Diventa contestabile solo quando la decisione finale sul singolo caso non riceve un effettivo vaglio umano, oppure quando l’atto che ne deriva non spiega in modo comprensibile i fatti concreti su cui si fonda.
Cosa cambia se la comunicazione riguarda una società invece di una persona fisica? I principi procedurali restano gli stessi — natura del controllo, obbligo di contraddittorio, onere della prova — ma la ricostruzione documentale è tipicamente più complessa, perché richiede il confronto tra i dati contabili societari, le scritture di bilancio e gli indici utilizzati dal sistema di analisi del rischio, spesso calibrati su parametri settoriali che vanno verificati con attenzione particolare per le imprese con attività non standardizzate.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce raccolte in questa sezione delimitano l’arsenale reale dell’Amministrazione finanziaria e fissano i confini entro cui la mossa basata su un’anomalia algoritmica può tradursi in un atto valido.
Cass., ord. n. 6248/2024 — Ha chiarito che la comunicazione di irregolarità è parte integrante della procedura di liquidazione automatizzata e che la sua eventuale omissione, quando dovuta, incide comunque sul trattamento sanzionatorio applicabile al contribuente.
Cass., ord. n. 18078/2024 (1° luglio 2024) — Ha ribadito che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato resta legittima anche senza la previa comunicazione di irregolarità quando la pretesa deriva da un omesso versamento di imposte già correttamente dichiarate, e non da un errore o un’incertezza sui dati dichiarativi.
Cass., ord. n. 13898/2025 — Ha stabilito che, nel controllo automatizzato, il contraddittorio preventivo non è necessario quando l’irregolarità deriva da dati certi e non richiede valutazioni ulteriori da parte dell’ufficio: principio che, letto a contrario, riespande l’obbligo di contraddittorio ogni volta che l’anomalia nasce da un’elaborazione predittiva con margini di apprezzamento.
Cass., ord. n. 34335/2025 e Cass., ord. n. 15941/2025 — Hanno chiarito che la mancata attivazione del contraddittorio preliminare rende nullo il ruolo solo quando l’ufficio abbia svolto valutazioni discrezionali, come la riclassificazione di redditi, e non quando la pretesa deriva da un controllo puramente automatico privo di margini di incertezza.
Cass., ord. n. 25756/2025 — Ha affermato che gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente un credito ormai definito, anche se non formalmente qualificati come avviso di accertamento, sono autonomamente impugnabili e producono effetti analoghi a un avviso di liquidazione.
Cass., ord. n. 18405/2021 e Cass. n. 26508/2021 — Hanno confermato l’orientamento secondo cui l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente si applica solo in presenza di incertezze sostanziali sulla dichiarazione, non nei casi di omesso versamento di imposte già dichiarate correttamente.
Cass. n. 33344/2019 — Precedente ormai consolidato che ha per primo delimitato l’ambito applicativo dell’obbligo di comunicazione preventiva rispetto alle diverse tipologie di irregolarità rilevabili in sede di controllo automatizzato.
Cass., ord. n. 4759/2024 — Ha confermato che l’accertamento sintetico (redditometro) costituisce una presunzione legale relativa, superabile solo con documentazione idonea e specifica, non con una contestazione generica dell’importo presunto dall’algoritmo di calcolo.
Cass., ord. n. 4838/2024 — Ha stabilito che il giudice tributario non può respingere gli indici di spesa rilevati dall’Amministrazione con motivazioni generiche, ma deve valutare analiticamente le prove offerte dal contribuente a giustificazione dello scostamento.
Cass., ord. n. 18713/2024 — Ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per gli accertamenti sintetici relativi ai redditi dal 2009 in poi.
Cass., ord. n. 3423/2024 — Ha confermato che la presunzione da accertamento sintetico può fondarsi anche su un solo elemento indicativo di capacità di spesa, purché concreto, documentabile e riferito a un bene o a una spesa specifica, non a un punteggio di rischio generico.
Letti nel loro insieme, questi orientamenti disegnano un principio unitario che va tenuto presente in ogni fase della difesa: la giurisprudenza di legittimità non ha mai riconosciuto validità a una pretesa tributaria fondata su un dato meramente statistico o presuntivo privo di ancoraggio a un fatto concreto e verificabile, indipendentemente dal fatto che quel dato provenga da un controllo manuale tradizionale o da un’elaborazione automatizzata. Il criterio di fondo resta lo stesso da decenni: la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere, e al giudice di controllare, il percorso logico che ha condotto alla pretesa. Un algoritmo può accelerare la fase di raccolta e prima elaborazione dei dati, ma non può sostituirsi a questo requisito, che rimane il vero terreno su cui si vince o si perde la partita.
Corte di Giustizia UE, sentenza C-634/21 (Schufa, 7 dicembre 2023) — Pur maturata in ambito creditizio e non tributario, ha stabilito un principio di portata generale: un processo che genera un punteggio o un esito automatizzato destinato a orientare una decisione successiva costituisce già, di per sé, una “decisione automatizzata” ai sensi dell’art. 22 GDPR, con il conseguente diritto della persona interessata a conoscere la logica e l’importanza dei diversi elementi utilizzati — un principio che rafforza, per analogia, il diritto del contribuente a una motivazione comprensibile anche quando l’anomalia nasce da un sistema predittivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella partita contro un’anomalia generata da un sistema di analisi del rischio, lo Studio Monardo gioca la partita al posto tuo, con un metodo che unisce l’analisi delle mosse già compiute dall’Amministrazione all’individuazione dei vizi procedurali e sostanziali che le rendono attaccabili. L’approccio non parte mai dalla difesa generica (“l’algoritmo ha sbagliato”), che nella pratica ha scarsissima efficacia, ma dalla ricostruzione puntuale del percorso che ha portato alla singola comunicazione: quali dati sono stati incrociati, quale norma è stata applicata, quale margine di apprezzamento era coinvolto, e se quel margine avrebbe richiesto un contraddittorio che non è stato attivato. Nello specifico, lo Studio:
- Analizza la comunicazione di irregolarità ricevuta, verificando se derivi da un controllo automatizzato ex art. 36-bis o da un controllo formale ex art. 36-ter, e ne individua la base giuridica esatta.
- Ricostruisce l’origine dell’anomalia segnalata, richiedendo formalmente all’ufficio i dati e i criteri concreti utilizzati, per verificare se si tratti di un errore di lettura algoritmico o di un’irregolarità reale.
- Verifica il rispetto del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, distinguendo i casi in cui è obbligatorio da quelli in cui l’Amministrazione può legittimamente ometterlo.
- Predispone la risposta documentata alla comunicazione, allegando la prova contabile e documentale idonea a superare l’anomalia contestata, entro il termine perentorio di trenta o sessanta giorni.
- Presidia le scadenze che l’Amministrazione deve rispettare, incluse le sospensioni feriali e i termini di decadenza applicabili alla comunicazione e agli atti successivi.
- Intercetta i vizi procedurali della comunicazione, inclusa l’eventuale violazione dei principi introdotti dalla Legge 132/2025 sull’uso dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi.
- Predispone l’impugnazione tempestiva quando la comunicazione contiene già una pretesa definita e autonomamente impugnabile, senza attendere l’emissione della cartella.
- Gestisce il passaggio all’eventuale accertamento sintetico, ricostruendo l’origine delle somme contestate e predisponendo la prova contraria richiesta dalla giurisprudenza.
- Apre il tavolo della trattativa con l’ufficio nel momento in cui la sua convenienza economica si sposta, valutando l’autotutela o la definizione agevolata quando la posizione dell’Amministrazione risulta indebolita.
- Cura il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, se la definizione amministrativa non è praticabile, con continuità di strategia fino all’eventuale ricorso in Cassazione.
- Coordina l’analisi economica e contabile della posizione contestata insieme ai commercialisti dello staff, per verificare in modo congiunto se lo scostamento rilevato dal sistema trovi effettivamente riscontro nei dati di bilancio o nella contabilità del contribuente.
Questa continuità operativa — dalla prima lettura della comunicazione fino, se necessario, alla Cassazione — non è un dettaglio organizzativo: nei contenziosi che coinvolgono anomalie generate da sistemi predittivi, la coerenza tra gli argomenti sollevati nella fase amministrativa e quelli riproposti nei successivi gradi di giudizio è spesso decisiva, perché consente di dimostrare che la contestazione mossa fin dall’inizio non era una difesa di circostanza, ma una lettura tecnica solida e mantenuta nel tempo.
Su questo fronte pesa in modo particolare la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come cassazionista: la materia della motivazione degli atti fondati su elaborazioni algoritmiche è in piena evoluzione giurisprudenziale, e una strategia difensiva efficace richiede la capacità di seguire il caso con la stessa linea difensiva e lo stesso impianto argomentativo dalla prima risposta alla comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, senza soluzione di continuità tra i diversi livelli di giudizio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è l’altro elemento decisivo in questa materia: la lettura di un’anomalia generata da un incrocio di dati bancari e fiscali richiede una competenza congiunta tra avvocati e commercialisti, capaci di leggere la posizione contestata sia sul piano strettamente giuridico sia su quello contabile ed economico — esattamente come la convenienza dell’Amministrazione, in questi casi, va letta su entrambi i piani insieme.
Chiusura
Nella procedura tributaria non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Una comunicazione di irregolarità generata da un sistema di analisi del rischio non è né un fulmine a ciel sereno né un atto da ignorare: è la prima mossa, visibile e prevedibile, di un avversario che ragiona per pattern e che, proprio per questo, ha limiti giuridici precisi — dal divieto di provvedimenti interamente automatizzati introdotto dalla Legge 132/2025, al contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente, fino ai principi sulla motivazione comprensibile degli atti.
Su questa materia specifica — dove il diritto tributario si incrocia con i limiti giuridici dei processi decisionali automatizzati — la competenza di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, garantisce una strategia difensiva costruita fin dal primo momento con l’obiettivo di reggere, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
È una materia che, per sua natura, continuerà a evolversi: i sistemi di analisi del rischio diventeranno progressivamente più sofisticati, e la giurisprudenza dovrà continuare a definire, caso per caso, dove finisce il legittimo supporto tecnologico e dove inizia la sostituzione indebita della decisione umana.
Il contribuente che si trova oggi a rispondere a una comunicazione di irregolarità generata con il supporto dell’intelligenza artificiale non affronta, quindi, una materia già del tutto definita, ma un terreno in movimento — ed è proprio in questi terreni che la qualità della strategia difensiva, e la capacità di seguirla con continuità dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità, fa la differenza più netta tra chi subisce la partita e chi la gioca.
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