“Indicatore Di Rischio Elevato” Non Basta: Quando La Motivazione Algoritmica È Contestabile

Quando è il giudice, non la legge, a dirti cosa vale la comunicazione che hai ricevuto

Negli ultimi anni il Fisco italiano ha smesso di limitarsi ai controlli “a campione” e ha costruito un sistema di analisi del rischio che incrocia conti correnti, spese, dichiarazioni e centinaia di altri indicatori attraverso applicativi come Ve.R.A. e le cosiddette liste selettive. Il risultato è una comunicazione di irregolarità che arriva nella tua casella PEC dopo che un algoritmo, non un funzionario, ha deciso che la tua posizione merita attenzione. Il problema è che la legge sul punto resta scarna, mentre è la giurisprudenza — soprattutto quella della Cassazione degli ultimi tre anni — ad avere realmente definito cosa un contribuente può pretendere: motivazione comprensibile, contraddittorio nei casi previsti, e la possibilità di contestare non solo l’esito ma il modo in cui quell’esito è stato raggiunto. Conoscere queste decisioni, e non solo il testo della norma, è oggi la differenza tra una difesa che regge e una che si sgretola in giudizio.

Questo è precisamente il terreno su cui lo Studio Monardo costruisce le proprie strategie: la gestione delle comunicazioni automatizzate e degli atti che ne derivano richiede un coordinamento tra competenze bancarie e tributarie, perché a monte di ogni segnalazione algoritmica ci sono quasi sempre flussi finanziari — conti, bonifici, operazioni — che vanno letti con competenza specifica prima ancora di arrivare in aula. È esattamente il profilo dello staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, costruito apposta per intercettare questi casi al punto di incrocio tra diritto bancario e diritto tributario.

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Il quadro normativo in breve

Prima di guardare alle sentenze, è utile fissare la base di legge su cui si innestano. La comunicazione di irregolarità nasce da due articoli del D.P.R. 600/1973: l’articolo 36-bis, che riguarda il controllo automatizzato (una verifica sostanzialmente aritmetica di quanto dichiarato), e l’articolo 36-ter, che riguarda il controllo formale (un riscontro documentale più approfondito, con richiesta di giustificativi). A questi si affianca l’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, che replica lo stesso meccanismo per l’IVA.

Accanto a questo impianto storico, dal 2024 opera l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023: la norma impone, per tutti gli atti autonomamente impugnabili, un contraddittorio informato ed effettivo a pena di annullabilità. Il comma 2 dello stesso articolo, però, esclude espressamente da questo obbligo generalizzato gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto ministeriale, oltre ai casi di fondato pericolo per la riscossione. È qui che si apre la partita più delicata: la legge esonera il Fisco dal contraddittorio “rinforzato” per gli atti automatizzati, ma questo non significa affatto che l’algoritmo sia sottratto a ogni controllo di legittimità.

A completare il quadro c’è la disciplina sull’analisi del rischio fiscale riorganizzata dall’articolo 2 del D.Lgs. 13/2024, che ha introdotto obblighi di trasparenza sui dati utilizzati per costruire gli indicatori di rischio, e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il cui articolo 22 riconosce al contribuente il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato quando questa produce effetti giuridici significativi nella sua sfera. Il punto di frizione tra queste norme — motivazione semplificata da un lato, diritto a comprendere e contestare la logica dell’algoritmo dall’altro — è ciò che i giudici hanno dovuto sciogliere caso per caso.

L’orientamento consolidato: cosa hanno stabilito i giudici finora

Su tre punti la giurisprudenza è oggi sufficientemente stabile da poter parlare di orientamento consolidato, e conoscerli è il primo passo per valutare se la comunicazione che hai ricevuto è davvero inattaccabile o presenta margini di difesa.

Il primo principio riguarda la natura giuridica del controllo automatizzato. Gli approfondimenti dottrinali sulla giurisprudenza di legittimità più recente ricostruiscono un indirizzo secondo cui l’atto emesso ai sensi dell’articolo 36-bis non ha natura di atto impositivo autonomo, ma di atto di riscossione conseguente a una liquidazione condotta sui dati che il contribuente stesso ha dichiarato. La Suprema Corte ha chiarito che, proprio per questa ragione, non è richiesto un previo avviso di accertamento e la motivazione può limitarsi al richiamo dei dati dichiarativi — ma solo finché l’attività dell’ufficio resta dentro i confini di una correzione aritmetica. In altre parole, se l’ufficio interviene con una vera e propria valutazione o contestazione di merito che va oltre il calcolo, quella semplificazione motivazionale non è più legittima e servono gli strumenti accertativi ordinari, con tutte le garanzie che li accompagnano.

Il secondo principio riguarda la distinzione, spesso confusa dai contribuenti, tra “comunicazione di irregolarità” ex articolo 36-bis e “avviso bonario” prodromico ex articolo 36-ter. Una recente pronuncia di legittimità, esaminando il caso di una cartella di pagamento contestata dalla curatela di una società fallita, ha confermato che il perimetro applicativo del controllo automatizzato va tenuto distinto da quello del controllo formale, e che la comunicazione di irregolarità nella sua funzione più semplice — quella di correzione aritmetica — non richiede le stesse garanzie procedimentali di un accertamento vero e proprio. Il principio, calato nella pratica, significa che non ogni omissione formale nella comunicazione ricevuta comporta automaticamente la nullità di quanto segue: bisogna distinguere caso per caso quale tipo di controllo ha effettivamente generato la segnalazione.

Il terzo principio, quello più favorevole al contribuente e frutto dell’evoluzione più recente, riguarda il diritto al contraddittorio. Le Sezioni Unite, con una pronuncia del luglio 2025, hanno stabilito che per gli accertamenti “a tavolino” il contraddittorio preventivo è sempre dovuto, e che il contribuente non deve più dimostrare la cosiddetta “prova di resistenza” — cioè che, se ascoltato, l’esito sarebbe stato diverso — per far valere il vizio. Basta che quell’ipotesi non sia da escludere. Questo principio, pur riferito agli accertamenti a tavolino e non direttamente ai controlli automatizzati (che restano espressamente esclusi dall’articolo 6-bis), ha comunque innalzato il livello di attenzione dei giudici tributari verso ogni procedimento in cui l’automazione sostituisce, anche solo in parte, la valutazione umana.

Prima questione aperta: quando l’omissione della comunicazione rende nullo tutto ciò che segue

La questione, posta come la porrebbe chi riceve direttamente la cartella senza aver mai visto una comunicazione preventiva, è semplice: se l’Agenzia non mi ha mai avvisato prima di iscrivere a ruolo, la cartella è nulla per questo solo fatto?

Cosa hanno deciso i giudici. Un’ordinanza della Cassazione del giugno 2025 ha ribadito che, anche in assenza di collaborazione da parte del contribuente durante l’istruttoria, l’ufficio è comunque tenuto a comunicare il risultato del controllo formale prima di iscrivere a ruolo, e che l’omissione comporta la nullità della cartella. Questo principio non nasce da quella pronuncia: due decisioni precedenti, una del 2014 e una del 2019, avevano già affermato la stessa regola, così come due ordinanze più recenti del 2024 hanno confermato l’obbligo di notificare l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo derivante da controllo formale.

Un filone parallelo, riferito però specificamente al controllo automatizzato ex articolo 36-bis (non al controllo formale ex articolo 36-ter), disegna un principio più sfumato: quando la pretesa deriva semplicemente da una difformità tra quanto dichiarato e quanto versato — cioè un omesso o insufficiente pagamento di somme che il contribuente stesso ha esposto in dichiarazione — l’amministrazione può iscrivere a ruolo anche senza previa comunicazione, perché non c’è nulla su cui il contribuente potrebbe utilmente controdedurre: il debito è già certo nei suoi stessi numeri.

Se c’è contrasto, va dichiarato con chiarezza: la regola “l’omissione è sempre motivo di nullità” vale con margini più ampi per il controllo formale (36-ter), dove la comunicazione ha una funzione di reale contraddittorio su elementi che il contribuente può contestare nel merito; è invece più limitata per il controllo automatizzato puro (36-bis), dove l’obbligo di preventiva comunicazione è legato all’esistenza di reali incertezze sulla dichiarazione. L’assunzione prudenziale da adottare, in assenza di certezza sul tipo esatto di controllo che ha generato la pretesa, è chiedere sempre la prova dell’avvenuta notifica della comunicazione e, se manca, eccepirne l’omissione come primo motivo di ricorso, lasciando all’ufficio l’onere di dimostrare che si trattava di un caso rientrante nell’eccezione.

Cosa significa per te. Se hai ricevuto direttamente una cartella senza alcuna comunicazione preventiva, la prima domanda da porti non è “quanto devo pagare” ma “che tipo di controllo l’ha generata e l’Agenzia può provare di avermi avvisato prima”. Questa verifica preliminare, da sola, può capovolgere l’esito dell’intera vicenda.

Seconda questione aperta: quando la motivazione algoritmica non basta

La questione, posta come se la formulasse chi ha ricevuto la comunicazione e trova solo un punteggio di rischio o un rimando generico a “anomalie riscontrate”: posso contestare l’atto perché non capisco su quali basi concrete sono stato selezionato?

Cosa hanno deciso i giudici. Il principio di fondo, maturato attorno all’uso di sistemi come Ve.R.A. e alle liste selettive costruite sull’Archivio dei rapporti finanziari, è che la segnalazione algoritmica di rischio non equivale essa stessa a un accertamento e non produce effetti giuridici diretti: resta un input interno all’amministrazione, destinato a orientare l’attività di controllo, non una prova di evasione. Da questo discende un corollario importante: un punteggio di rischio elevato, da solo, non può sostituire l’indicazione di elementi concreti e specifici nella motivazione dell’atto finale. Se, ad esempio, l’atto riguarda un accertamento sintetico basato su presunte spese non giustificate, la motivazione deve indicare le singole spese attribuite al contribuente e le relative fonti — un acquisto tracciato, un movimento bancario preciso — e non può limitarsi a un rinvio a medie statistiche di zona o a un verdetto del software non altrimenti spiegato.

Su un piano più generale, la giurisprudenza amministrativa (richiamata anche dagli approfondimenti in materia tributaria) ha affermato che quando la motivazione di un provvedimento si fonda su un sistema informatizzato, il sindacato del giudice deve poter ripercorrere la logica seguita dall’algoritmo: il criterio decisionale deve essere conoscibile e tradotto in termini comprensibili per il cittadino, non restare un meccanismo opaco. Questo principio, nato in ambito amministrativo, viene oggi richiamato dalla dottrina tributaria proprio a proposito degli strumenti di analisi del rischio fiscale, e converge con quanto previsto dal decreto attuativo della riforma sull’analisi del rischio (D.Lgs. 13/2024), che impone di illustrare negli atti indirizzati al contribuente sia il rischio fiscale identificato sia i dati utilizzati per individuarlo.

Se c’è contrasto, riguarda soprattutto l’estensione pratica di questo diritto: c’è chi ritiene che basti indicare genericamente la categoria di rischio, e chi — coerentemente con il principio di conoscibilità dell’algoritmo — pretende l’elencazione puntuale dei dati e degli indicatori concretamente utilizzati. L’orientamento più garantista, e prudenzialmente da preferire in sede di difesa, è quello che pretende la seconda opzione, perché è l’unico compatibile sia con l’articolo 7 dello Statuto del contribuente sulla motivazione degli atti, sia con l’articolo 22 del GDPR sul diritto a non essere assoggettati a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato senza possibilità di comprenderne la logica.

Cosa significa per te. Una comunicazione che si limita a citare un “indice di rischio elevato” o una “anomalia rilevata dal sistema”, senza tradurre quell’indicazione in fatti verificabili e specifici, è strutturalmente più debole di quanto sembri e merita di essere messa alla prova in giudizio.

Terza questione aperta: profilazione, dati personali e diritto alla spiegazione

La questione, posta come se la formulasse chi si chiede se il Fisco possa davvero costruire un profilo di rischio sui suoi dati senza alcun limite: la profilazione fiscale automatizzata è soggetta alle stesse regole della profilazione commerciale, oppure il Fisco ne è esente?

Cosa hanno deciso i giudici. Fuori dall’ambito strettamente tributario, ma con un principio di portata generale che la dottrina applica per analogia anche al fisco, la Cassazione ha affermato che l’adozione di una profilazione automatizzata dei dati personali di un soggetto — anche quando finalizzata a uno scopo apparentemente neutro come una scontistica personalizzata — va notificata all’autorità di controllo sulla privacy, perché l’elaborazione algoritmica di dati personali per finalità predittive rientra a pieno titolo nella nozione di profilazione soggetta a tutela rafforzata. In un’altra pronuncia dello stesso periodo, i giudici di legittimità hanno stabilito che, quando un sistema automatizzato tratta dati per finalità che incidono sulla sfera dell’interessato, la trasparenza dell’algoritmo è condizione stessa di validità del consenso e del trattamento.

Sul fronte europeo, la Corte di Giustizia UE ha offerto un chiarimento decisivo, applicabile per analogia diretta anche ai sistemi di scoring fiscale: il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità basato su dati personali costituisce un “processo decisionale automatizzato” ai sensi dell’articolo 22 del GDPR ogniqualvolta da quel calcolo dipenda in modo decisivo l’adozione di una decisione che produce effetti sulla persona interessata. La stessa Corte, in una pronuncia di poco precedente, aveva già affrontato il tema della creazione di liste di soggetti “a rischio”, affermando che tale attività deve rispettare i criteri di necessità e proporzionalità e non può tradursi in un pregiudizio automatico alla reputazione o alla presunzione di correttezza del cittadino.

Se c’è contrasto, riguarda l’applicabilità diretta di questi principi — nati in ambito civilistico e bancario — al procedimento tributario, dove l’amministrazione finanziaria agisce esercitando un potere pubblicistico e non un’attività contrattuale privata. L’assunzione prudenziale, sostenuta dalla dottrina tributaria più recente, è che i principi di trasparenza algoritmica e di non discriminazione nella profilazione valgano anche per il Fisco, sia pure temperati dalle esigenze di riservatezza sui criteri antievasione, e che quindi il contribuente possa comunque rivendicare, negli atti che riceve, il diritto a comprendere quali dati abbiano concorso alla sua selezione, senza pretendere la divulgazione integrale dell’algoritmo che la legge protegge per finalità di efficacia dei controlli.

Cosa significa per te. Se sospetti che i tuoi dati siano stati usati in modo scorretto o imprendente per costruire un profilo di rischio — dati inesatti, informazioni non aggiornate, categorie non pertinenti — hai titolo per chiedere accesso e rettifica, ed è un fronte di difesa spesso trascurato ma potenzialmente decisivo. Proprio in questo tipo di verifica lo Studio Monardo mette a frutto la propria esperienza di coordinamento multidisciplinare in diritto bancario e tributario, perché ricostruire la genesi di un indicatore di rischio richiede di incrociare i flussi finanziari con la normativa fiscale in un unico esame coerente.

La pronuncia più recente e rilevante: la digitalizzazione degli atti nel Cassetto fiscale

La decisione più attuale sul tema, alla data di redazione di questo articolo, riguarda direttamente il perimetro motivazionale degli atti automatizzati. Con un’ordinanza depositata il 9 luglio 2026, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate stabilendo che è legittimo l’avviso di accertamento che richiama e riproduce il contenuto essenziale di documenti già in possesso del contribuente o a lui comunque noti — ad esempio un processo verbale di constatazione in cui sono indicate le fonti di prova dei maggiori ricavi contestati — senza che sia necessario allegarli materialmente all’atto.

Il contesto in cui questa pronuncia si inserisce è quello, ancora più recente, della digitalizzazione integrale del rapporto tra Fisco e contribuente: con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 luglio 2026, in attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. 1/2024, è stata avviata l’integrazione nel Cassetto fiscale degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento parziale automatizzati ex articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973, insieme ai relativi provvedimenti di autotutela. Il principio, calato nella pratica, significa che il contribuente potrà consultare online, in tempo reale, gli atti automatizzati che lo riguardano — ma significa anche, specularmente, che la conoscibilità formale dell’atto passa sempre più attraverso un canale digitale che richiede attenzione costante, perché il termine per reagire decorre dalla messa a disposizione del documento, non dal momento in cui il contribuente materialmente lo apre e lo legge.

Cosa cambia rispetto a prima: fino a pochi mesi fa la comunicazione arrivava quasi sempre via PEC o posta ordinaria, con una tracciabilità del momento di conoscenza relativamente semplice da ricostruire. Con l’integrazione nel Cassetto fiscale, il contribuente che non consulta periodicamente la propria area riservata rischia di scoprire la comunicazione di irregolarità solo quando i termini per rispondere sono già in scadenza. Questo rende ancora più urgente, non meno, l’assistenza tempestiva di chi sa dove guardare e come reagire entro i termini corretti.

I principi applicati ai casi reali

Per capire come questi principi giurisprudenziali si traducono in pratica, tre situazioni-tipo, con dati concreti.

Ipotesi 1. Un contribuente riceve, il 4 marzo, una comunicazione di irregolarità via PEC generata da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis, relativa a un omesso versamento di 8.750 € che lui stesso aveva esposto in dichiarazione senza poi pagare. Alla luce dell’orientamento consolidato sopra descritto, questo è proprio il caso in cui l’assenza di previa comunicazione (se fosse mancata) non avrebbe comportato nullità: il debito era già certo nei numeri dichiarati dal contribuente stesso. La strategia difensiva utile qui non è contestare l’omesso avviso, ma verificare la correttezza dei calcoli, l’eventuale prescrizione parziale e la possibilità di accedere alla definizione agevolata con sanzioni ridotte entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Ipotesi 2. Un contribuente riceve, senza alcuna comunicazione preventiva, direttamente una cartella di pagamento per 14.200 € relativa a un controllo formale ex articolo 36-ter, che ha rideterminato oneri deducibili sulla base di documentazione mai richiesta al contribuente. Alla luce del principio consolidato sulla necessaria comunicazione preventiva per il controllo formale, qui la difesa più solida è proprio l’eccezione di nullità per omessa comunicazione: l’ufficio deve provare di aver notificato l’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo, e se non lo prova, la cartella cade.

Ipotesi 3. Un contribuente riceve una comunicazione che, a sostegno di un accertamento sintetico da 31.600 €, cita genericamente un “indicatore di rischio elevato per incoerenza reddito-spese” senza specificare quali spese, quali fonti e quali importi abbiano determinato il calcolo. Applicando il principio sulla motivazione algoritmica insufficiente, la difesa consiste nel richiedere formalmente, tramite accesso agli atti, l’indicazione puntuale dei dati utilizzati; se l’ufficio non fornisce elementi concreti e specifici, la motivazione resta generica e l’atto è strutturalmente vulnerabile in giudizio, indipendentemente dal merito della pretesa.

La giurisprudenza in tabella

Il riepilogo che segue raccoglie i riferimenti citati in questo articolo, con gli estremi verificati in fase di ricerca.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass., ord. n. 22962/2026 (dep. 9.7.2026)Motivazione per relationem negli accertamenti automatizzatiL’atto può richiamare documenti già noti al contribuente senza allegarli materialmenteLimita le contestazioni fondate sulla sola mancata allegazione
Cass., ord. n. 50/2026 (1.1.2026)Perimetro del controllo automatizzatoIl controllo automatizzato resta legittimo se non sconfina in valutazioni di meritoIndividua il confine tra semplice liquidazione e vero accertamento
Cass., SS.UU., sent. n. 21271/2025 (dep. 25.7.2025)Contraddittorio negli accertamenti “a tavolino”Il contraddittorio è sempre dovuto, senza necessità di “prova di resistenza”Rafforza la tutela procedimentale generale, pur non applicandosi direttamente agli atti automatizzati
Cass., ord. n. 34459/2025 (dep. 29.12.2025)Contraddittorio ante art. 6-bisLa violazione rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto far valereRichiede di argomentare puntualmente il pregiudizio subito
Cass., sent. n. 287/2025 (7.1.2025)Contraddittorio nelle verifiche con accessoRibadisce la centralità del contraddittorio endoprocedimentale come espressione del giusto procedimentoRilevante per i controlli originati da accessi e verifiche sul campo
Cass., sent. n. 2092/2025Natura della comunicazione di irregolarità nel controllo formaleL’invio dell’avviso bonario resta garanzia necessaria a tutela del contribuenteBase per contestare la cartella priva di comunicazione preventiva
Cass., ord. n. 16163/2025 (16.6.2025)Obbligo di comunicazione anche senza collaborazione del contribuenteL’omissione della comunicazione nel controllo formale comporta la nullità della cartellaRafforza la difesa fondata sulla mancata prova della notifica
Cass., sent. n. 14699/2024Obbligo di notifica dell’avviso bonarioConferma la necessità della comunicazione preventiva nel controllo formaleConsolida l’orientamento più garantista
Cass., sent. n. 11790/2024Obbligo di notifica dell’avviso bonarioConferma la necessità della comunicazione preventiva nel controllo formaleConsolida l’orientamento più garantista
Cass., sent. n. 18974/2021Impugnabilità della comunicazione di irregolaritàOgni atto che porti a conoscenza una pretesa tributaria specifica è impugnabile, a prescindere dalla formaConsente di impugnare subito l’avviso bonario, senza attendere la cartella
Cass., sent. n. 12133/2019Impugnabilità dell’avviso bonarioConferma l’orientamento sull’impugnabilità immediataRafforza la possibilità di reagire tempestivamente
Cass., sent. n. 15654/2019Nullità della cartella senza comunicazioneRibadisce l’obbligo di comunicazione preventiva nel controllo formalePrecedente storico dell’orientamento consolidato
Cass., sent. n. 3315/2016Impugnabilità della comunicazione di irregolaritàConferma la natura di atto impugnabile della comunicazioneConsolidamento dell’orientamento sull’impugnabilità
Cass., sent. n. 15312/2014Nullità della cartella ex art. 36-ter senza avviso bonarioLa cartella emessa senza previa comunicazione dell’esito del controllo formale è nullaPrecedente fondativo dell’orientamento consolidato
Cass., ord. n. 545/2014Nullità della cartella per omessa comunicazione dei motiviConferma la necessità della comunicazione preventiva anche per il recupero di crediti d’impostaEstende la tutela ai casi di mancato riconoscimento di crediti
Cass., sent. n. 3366/2013Limiti alla nullità per omessa comunicazioneIn alcuni casi l’omissione non comporta nullità automaticaRiferimento per l’orientamento più restrittivo, da conoscere per calibrare la strategia
Cass., sent. n. 7344/2012Impugnabilità della comunicazione di irregolaritàPrecedente storico sull’impugnabilità immediataBase dell’orientamento consolidato sull’impugnabilità
Cass. civ., sez. I, ord. n. 14381/2021Trasparenza dell’algoritmo e validità del consensoLa trasparenza del sistema automatizzato è condizione di validità del trattamentoApplicabile per analogia alla profilazione fiscale
Cass. civ., sent. n. 32411/2021Notifica al Garante privacy della profilazione automatizzataLa profilazione automatizzata dei dati personali va notificata all’autorità di controlloRilevante per contestare profilazioni fiscali non trasparenti
CGUE, sent. 7.12.2023, causa C-634/21Nozione di decisione automatizzata ex art. 22 GDPRIl calcolo automatizzato di un tasso di probabilità rientra nella decisione automatizzata quando ne dipende un effetto significativoEstende la tutela GDPR agli scoring di rischio fiscale
CGUE, causa C-73/16Liste di soggetti a rischioLa creazione di elenchi di soggetti a rischio deve rispettare necessità e proporzionalitàFondamento per contestare liste selettive sproporzionate

La sintesi operativa

Dall’insieme della giurisprudenza esaminata emergono alcuni principi pratici da tenere sempre a mente.

  • La comunicazione di irregolarità non è tutta uguale: distinguere se nasce da un controllo automatizzato (36-bis) o da un controllo formale (36-ter) cambia radicalmente le regole sull’obbligo di preventiva comunicazione.
  • L’omissione della comunicazione nel controllo formale è, nell’orientamento oggi prevalente, motivo di nullità della cartella, salvo che l’ufficio provi la notifica.
  • Un punteggio di rischio algoritmico non è mai, di per sé, prova sufficiente: la motivazione dell’atto finale deve indicare elementi concreti e specifici.
  • La logica dell’algoritmo deve restare conoscibile e traducibile in termini comprensibili, non un meccanismo opaco sottratto al sindacato del giudice.
  • La profilazione fiscale automatizzata, per analogia con i principi affermati in ambito civile ed europeo, resta soggetta a criteri di trasparenza, necessità e proporzionalità.
  • Il diritto di impugnare immediatamente la comunicazione di irregolarità, senza attendere la cartella, è ormai un principio consolidato e va sfruttato per anticipare la difesa.
  • La digitalizzazione degli atti nel Cassetto fiscale sposta sul contribuente l’onere di una vigilanza costante, perché i termini decorrono dalla disponibilità digitale dell’atto.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se la comunicazione che ho ricevuto cita solo un “indicatore di rischio”, posso chiedere di conoscere i dati che l’hanno generato? Sì: alla luce del principio sulla motivazione algoritmica e degli obblighi di trasparenza introdotti dalla riforma dell’analisi del rischio, puoi presentare un’istanza di accesso agli atti per ottenere i dati concretamente utilizzati, e la loro assenza nella motivazione finale è un motivo di ricorso.

Se ho ricevuto direttamente la cartella senza alcuna comunicazione preventiva, devo pagare comunque per evitare aggravi? Non necessariamente: se la cartella deriva da un controllo formale ex 36-ter, l’orientamento consolidato dalla giurisprudenza degli ultimi anni consente di eccepire la nullità per omessa comunicazione, spostando sull’ufficio l’onere di provare la notifica.

Posso impugnare subito la comunicazione di irregolarità, prima ancora della cartella? Sì: da Cass. 7344/2012 fino a Cass. 18974/2021, l’orientamento è costante nel ritenere impugnabile ogni atto che porti a conoscenza una pretesa tributaria specifica, comunicazione di irregolarità compresa.

Il fatto che il controllo sia automatizzato mi esclude sempre dal diritto al contraddittorio? No in modo assoluto: l’articolo 6-bis dello Statuto esclude il contraddittorio “rinforzato” per gli atti automatizzati, ma questo non elimina il diritto a una motivazione comprensibile né la possibilità di contestare la logica sottostante quando sconfina in valutazioni di merito.

Cosa cambia con l’arrivo degli atti automatizzati nel Cassetto fiscale? Cambia soprattutto il momento a partire dal quale l’atto si considera conoscibile: conviene monitorare periodicamente la propria area riservata, perché i termini per reagire possono decorrere prima di quanto ci si aspetti da una comunicazione digitale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applicare questi orientamenti al tuo fascicolo richiede un lavoro che unisce lettura tecnica dell’atto, verifica dei flussi finanziari sottostanti e, quando necessario, difesa fino agli ultimi gradi di giudizio. Ecco, nel concreto, gli strumenti attivati dallo Studio:

  1. Verifichiamo la natura esatta del controllo che ha generato la comunicazione (36-bis o 36-ter), perché da questa distinzione dipendono le regole applicabili sull’obbligo di preventiva comunicazione.
  2. Ricostruiamo la prova della notifica della comunicazione preventiva, richiedendo all’ufficio la documentazione a supporto quando l’atto risulta ricevuto senza alcun preavviso.
  3. Analizziamo la motivazione dell’atto per verificare se il richiamo a indicatori di rischio è accompagnato da elementi concreti e specifici o resta generico e contestabile.
  4. Presentiamo istanze di accesso agli atti per ottenere i dati utilizzati nella costruzione del profilo di rischio, quando la motivazione non li esplicita.
  5. Verifichiamo l’origine dei flussi finanziari che hanno alimentato l’indicatore di rischio, incrociando conti correnti, operazioni e anagrafe dei rapporti finanziari con la posizione dichiarativa del contribuente.
  6. Eccepiamo la nullità dell’atto quando la comunicazione preventiva manca in un caso in cui la legge la richiede, o quando la motivazione algoritmica non soddisfa i requisiti dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente.
  7. Costruiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro i termini di decadenza, articolando i motivi sulla base degli orientamenti più recenti e favorevoli al contribuente.
  8. Valutiamo la strada dell’accertamento con adesione quando la definizione bonaria della posizione risulta comunque preferibile rispetto al contenzioso.
  9. Impugniamo tempestivamente la comunicazione di irregolarità quando conviene anticipare la difesa senza attendere l’iscrizione a ruolo, applicando l’orientamento consolidato sull’impugnabilità immediata.
  10. Seguiamo il fascicolo in ogni grado di giudizio, mantenendo la stessa strategia difensiva dal primo grado fino, se necessario, alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come quello di questo articolo, dove le regole applicabili si scrivono principalmente in Cassazione e continuano a evolversi mese dopo mese, la qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo assume un peso particolare: significa poter seguire lo stesso fascicolo, con la stessa linea difensiva costruita fin dalla prima analisi dell’atto, fino all’ultimo grado di giudizio, senza soluzione di continuità tra chi ha impostato la strategia e chi la sostiene davanti alla Suprema Corte. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavora congiuntamente sullo stesso caso: una necessità concreta quando, come nella profilazione fiscale automatizzata, la lettura tecnica dei dati finanziari e quella strettamente giuridica devono procedere insieme fin dal primo momento.

Termini di decadenza e prescrizione: un fronte spesso sottovalutato

Accanto ai profili di legittimità sostanziale appena esaminati, la giurisprudenza ha affrontato con crescente frequenza anche il tema dei termini entro cui l’amministrazione può notificare la comunicazione di irregolarità e, a seguire, la cartella di pagamento. È un fronte spesso trascurato dai contribuenti, che si concentrano sul merito della pretesa dimenticando che una parte significativa dei ricorsi accolti nasce proprio da un vizio procedurale legato ai tempi.

Per il controllo automatizzato ex articolo 36-bis, la comunicazione — quando dovuta — deve intervenire entro i termini di decadenza previsti per l’iscrizione a ruolo, che decorrono dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per il controllo formale ex articolo 36-ter, il termine di riferimento è più ampio: due anni dal termine di presentazione della dichiarazione. Se la comunicazione arriva oltre questi termini, la sua tardività può di per sé costituire un motivo autonomo di illegittimità dell’intero procedimento, a prescindere dal merito degli importi contestati.

A questo si aggiunge un aspetto che la digitalizzazione degli atti rende particolarmente delicato: il momento da cui decorre il termine per proporre ricorso. Con l’integrazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento parziale automatizzato nel Cassetto fiscale, disposta dal provvedimento del 16 luglio 2026, la disponibilità digitale dell’atto tende a sovrapporsi, e talvolta ad anticipare, il momento della notifica formale tradizionale. L’orientamento più prudente, in attesa che la giurisprudenza si consolidi specificamente su questo punto, è considerare che il termine di sessanta giorni per il ricorso decorre dalla notificazione nelle forme previste dalla legge (PEC, posta ordinaria o messo notificatore), e non dalla semplice consultabilità nel Cassetto fiscale, salvo che quest’ultima costituisca essa stessa la modalità di notifica prevista per quello specifico atto. È un punto su cui vale sempre la pena far verificare la propria posizione da chi segue quotidianamente l’evoluzione di questi provvedimenti, perché un errore nel calcolo dei termini può precludere per sempre la possibilità di far valere anche le difese più solide nel merito.

Va inoltre ricordato che l’eventuale periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fissato dal 1° al 31 agosto di ogni anno, si applica al termine per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria, ma non incide sui termini di decadenza per l’azione dell’amministrazione: sono due piani distinti, che vanno tenuti separati nel calcolo delle scadenze, ed è un errore comune confonderli quando si conta a ritroso il tempo residuo per agire.

Il ruolo dell’autotutela nei casi di errore algoritmico

Un ulteriore strumento, complementare rispetto al ricorso, merita attenzione specifica proprio nel contesto della profilazione automatizzata: l’autotutela. Quando l’errore che ha generato la comunicazione di irregolarità è riconducibile a un dato errato nell’archivio utilizzato dall’algoritmo — un movimento bancario duplicato, un’anagrafica non aggiornata, un incrocio di dati riferito a un soggetto omonimo — la strada più rapida non è sempre il contenzioso, ma la richiesta di autotutela rivolta direttamente all’ufficio competente.

Il provvedimento del 16 luglio 2026 sulla digitalizzazione del Cassetto fiscale prevede espressamente che, insieme agli avvisi automatizzati, siano resi disponibili anche i relativi provvedimenti di autotutela: un segnale che l’amministrazione stessa riconosce la frequenza con cui gli errori di origine algoritmica emergono e vengono corretti in via amministrativa, senza necessità di arrivare al giudice. Questo non significa che l’autotutela sia un diritto azionabile con le stesse garanzie del ricorso — resta una facoltà discrezionale dell’amministrazione, non un rimedio giurisdizionale — ma rappresenta comunque un passaggio da valutare con attenzione, soprattutto quando l’errore è palese e documentabile con semplicità, perché può risolvere la posizione senza i tempi e i costi di giustizia di un contenzioso.

La scelta tra autotutela e ricorso non è mai scontata: dipende dalla natura dell’errore, dalla solidità della prova disponibile e dai termini residui per agire in giudizio, che comunque continuano a decorrere anche durante la pendenza di un’istanza di autotutela, salvo diversa indicazione. Per questo è sempre consigliabile non affidarsi esclusivamente all’autotutela quando i termini di decadenza per il ricorso si avvicinano, ma valutare, con l’assistenza di chi conosce entrambi gli strumenti, quale combinazione di azioni offra la protezione più completa.

Approfondimento: la differenza pratica tra scoring di rischio e prova dell’evasione

Vale la pena tornare, con un ultimo livello di dettaglio, su un punto che attraversa trasversalmente tutta la giurisprudenza esaminata: la distinzione tra l’indicatore di rischio che porta un contribuente a essere selezionato per un controllo, e la prova che sorregge l’atto impositivo finale. Si tratta di due piani logicamente distinti che la prassi amministrativa, e talvolta anche la lettura non specialistica delle comunicazioni ricevute, tende a sovrapporre in modo scorretto.

L’indicatore di rischio — che sia generato da Ve.R.A., dalle liste selettive costruite sull’Archivio dei rapporti finanziari o da altri applicativi di analisi predittiva — ha una funzione esclusivamente orientativa: seleziona chi merita un approfondimento, non stabilisce che quel soggetto abbia effettivamente violato la normativa fiscale. Il salto logico da “indicatore di rischio elevato” a “prova di maggior reddito non dichiarato” non è mai automatico, e ogni atto che pretenda di darlo per scontato espone il proprio impianto motivazionale a una contestazione fondata.

Questo principio, che la giurisprudenza ha elaborato prevalentemente in relazione all’accertamento sintetico e alle presunzioni fondate su spese non giustificate, si applica per analogia logica a qualunque atto che tragga origine da un processo di selezione algoritmica: più il ruolo dell’algoritmo nella genesi dell’atto è centrale, più stringente deve essere l’onere dell’amministrazione di tradurre quel risultato predittivo in elementi di fatto concreti, specifici e verificabili dal contribuente e, se necessario, dal giudice. È precisamente su questo terreno che si gioca la parte più tecnica, e spesso più efficace, della difesa in materia di profilazione fiscale automatizzata.

Come leggere concretamente la comunicazione che hai ricevuto

Prima di rivolgersi a un legale, molti contribuenti provano a orientarsi da soli sulla comunicazione ricevuta, e capire cosa cercare in quel documento è già un primo passo utile per valutare la solidità della propria posizione. Alcuni elementi vanno controllati sistematicamente, perché ciascuno di essi si collega direttamente a uno dei principi giurisprudenziali esaminati sopra.

Il primo elemento da individuare è il riferimento normativo esplicito: la comunicazione deve indicare se deriva da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis (o 54-bis per l’IVA) oppure da un controllo formale ex articolo 36-ter. Questo dato, spesso riportato in una riga poco visibile nell’intestazione o nelle prime righe del testo, determina l’intero regime giuridico applicabile: è il primo dato che uno studio legale verifica, perché da esso dipendono i termini, l’obbligo di preventiva comunicazione e le possibilità di difesa.

Il secondo elemento è la presenza o l’assenza di un dettaglio analitico delle voci contestate: importi, periodi d’imposta, causale della rettifica. Una comunicazione che si limita a un importo complessivo senza il dettaglio delle singole voci è, secondo l’orientamento più garantista sopra descritto, più esposta a contestazione per difetto di motivazione. Al contrario, una comunicazione che elenca puntualmente ogni voce, con riferimento ai dati dichiarativi o ai documenti da cui origina la rettifica, è più difficile da attaccare sul piano formale, e la difesa dovrà concentrarsi sul merito.

Il terzo elemento riguarda i termini indicati per la risposta o per il pagamento con sanzioni ridotte: verificare che siano effettivamente rispettati i minimi di legge (generalmente non inferiori a trenta giorni per la comunicazione di irregolarità) è un controllo semplice ma spesso trascurato, ed eventuali scostamenti possono costituire un ulteriore elemento di vizio procedurale da far valere.

Il quarto elemento, più tecnico ma sempre più rilevante alla luce della digitalizzazione dei controlli, riguarda l’eventuale menzione — esplicita o indiretta — di un’analisi di rischio o di un sistema di selezione automatizzata. Espressioni come “posizione selezionata sulla base di analisi di rischio”, “anomalia rilevata dai sistemi informativi” o simili sono il segnale che l’atto trae origine, almeno in parte, da un processo algoritmico: è proprio in presenza di queste formule che si apre lo spazio per applicare i principi sulla motivazione algoritmica insufficiente esaminati in questo articolo, e per richiedere in via di accesso agli atti la spiegazione dei dati e dei criteri concretamente utilizzati.

Perché la strategia difensiva non può fermarsi alla prima lettura

Un errore frequente, specie quando l’importo contestato appare modesto, è decidere in autonomia se pagare o contestare sulla base della sola prima impressione, senza una verifica strutturata dei quattro elementi appena descritti. Questo approccio rischia di far perdere occasioni difensive concrete: una comunicazione apparentemente solida può nascondere un vizio procedurale — termini non rispettati, motivazione algoritmica generica, comunicazione preventiva mai notificata — che emerge solo con un’analisi tecnica mirata. Viceversa, una comunicazione che sembra grave a una prima lettura può in realtà poggiare su una pretesa già consolidata nei numeri dichiarati dallo stesso contribuente, per cui la strategia più efficace non è il contenzioso ma la definizione agevolata entro i termini.

Questa valutazione preliminare — quale tipo di controllo ha generato l’atto, se i termini sono stati rispettati, se la motivazione è sufficientemente specifica, se conviene definire o contestare — è precisamente il lavoro che uno studio legale specializzato svolge prima di consigliare qualunque passo successivo, ed è un lavoro che va fatto rapidamente: i termini per rispondere a una comunicazione di irregolarità, come visto, sono brevi, e ogni giorno che passa senza una strategia chiara riduce lo spazio di manovra disponibile.

In sintesi

La comunicazione di irregolarità generata da un controllo automatizzato non è, come molti pensano, un atto blindato e inattaccabile solo perché prodotto da un algoritmo. La giurisprudenza degli ultimi anni ha tracciato confini precisi: la distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale, l’obbligo di provare la notifica della comunicazione preventiva quando dovuta, il diritto a una motivazione fondata su elementi concreti e non su un punteggio opaco, e — sullo sfondo — i principi di trasparenza algoritmica che il diritto europeo applica a ogni decisione automatizzata che incide significativamente sulla persona. È proprio nel coordinamento tra lettura tecnico-finanziaria e strategia tributaria che lo Studio Monardo costruisce le proprie difese, seguendo ogni fascicolo con continuità dalla prima analisi fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio.

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