GDPR E Controlli Fiscali Automatizzati: Cosa Puoi Davvero Far Valere (E Cosa No)

Negli ultimi anni il “controllo automatizzato” della dichiarazione dei redditi è entrato nel linguaggio comune, ma insieme all’informazione corretta è circolata anche una quantità notevole di disinformazione. Sui forum, nei gruppi WhatsApp tra colleghi, nelle conversazioni tra contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità, si sono consolidate convinzioni che sembrano ragionevoli ma non trovano riscontro nella normativa vigente né nella giurisprudenza. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi ignora una comunicazione perché “tanto è solo un algoritmo e non vale niente” può ritrovarsi con una cartella esecutiva difficilmente contestabile nel merito.

Questa guida esamina otto miti diffusi sulla comunicazione di irregolarità legata alla selezione algoritmica del contribuente — cioè le segnalazioni che originano da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (o art. 54-bis D.P.R. 633/1972 in ambito IVA) e dai sistemi di analisi del rischio che l’Agenzia delle Entrate utilizza per individuare le posizioni da sottoporre a verifica. Vedremo, mito dopo mito, cosa dice davvero la norma, cosa ha stabilito la Cassazione e quali conseguenze concrete comporta credere alla versione “da passaparola”.

Chi si occupa di questa materia da una prospettiva di difesa del contribuente deve necessariamente muoversi su un doppio binario: quello tributario classico — termini, notifiche, natura degli atti — e quello, più recente, dei principi che la giurisprudenza amministrativa ed europea hanno elaborato sulla decisione algoritmica in quanto tale. Lo Studio Monardo affronta questa materia proprio a partire da questa duplice competenza: la difesa tributaria contro atti derivati da controlli automatizzati richiede la stessa attitudine a costruire una strategia processuale fino all’ultimo grado di giudizio che contraddistingue l’attività di un cassazionista, mentre il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di leggere criticamente anche i dati di origine bancaria che spesso alimentano le procedure di selezione automatizzata.

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Ecco, in sintesi, gli otto miti che affronteremo: che la comunicazione di irregolarità sia sempre necessaria prima di ogni cartella; che l’algoritmo renda l’atto automaticamente illegittimo per “mancanza di motivazione umana”; che basti ignorare l’avviso bonario perché non è un atto impositivo; che il termine per pagare con sanzione ridotta sia sempre di 30 giorni fissi; che la selezione algoritmica violi di per sé il GDPR; che non si possa mai sapere su quali dati si è basato il controllo; che il controllo automatizzato possa essere usato per qualunque tipo di accertamento; che una volta ricevuta la comunicazione non ci sia più nulla da fare se non pagare.

Prima di entrare nel dettaglio di ciascun mito, vale la pena spiegare perché proprio questo tema genera così tanta disinformazione, più di altri ambiti del contenzioso tributario. Il primo motivo è la novità: l’uso sistematico di sistemi di analisi del rischio per selezionare le posizioni da controllare è un fenomeno che si è consolidato negli ultimi anni, e la normativa di riferimento — quella della riforma dell’accertamento — è ancora in fase di attuazione, con provvedimenti attuativi che si sono susseguiti nel tempo. Il secondo motivo è la sovrapposizione tra due materie che, fino a poco tempo fa, viaggiavano su binari separati: il diritto tributario, con la sua disciplina consolidata su controlli automatizzati e comunicazioni di irregolarità, e il diritto della protezione dei dati personali, con i suoi principi sulla decisione algoritmica, sviluppati soprattutto in ambito amministrativo generale e solo di recente applicati con chiarezza al settore fiscale. Chi naviga tra questi due ambiti senza una guida specialistica rischia facilmente di mescolare regole che, pur essendo entrambe corrette nel proprio contesto, non si applicano automaticamente l’una all’altra.

Mito 1: “Prima di ogni cartella l’Agenzia deve sempre mandare una comunicazione di irregolarità, altrimenti la cartella è nulla”

“Se non mi hanno mandato l’avviso bonario prima, la cartella è automaticamente nulla.” È probabilmente il mito più diffuso in materia, ripetuto spesso anche da chi si affaccia per la prima volta a un contenzioso tributario.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è: la legge prevede effettivamente, in certi casi, l’obbligo di comunicare al contribuente l’esito del controllo prima di iscrivere a ruolo le somme. Il problema è che il passaparola ha trasformato un obbligo condizionato in una regola assoluta, dimenticando che la norma distingue nettamente le situazioni in cui la comunicazione è dovuta da quelle in cui non lo è.

La realtà

L’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 prevede l’invio della comunicazione di irregolarità solo quando dal controllo automatizzato emergono errori o discrepanze rispetto a quanto dichiarato dal contribuente stesso, ossia quando esistono margini di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quando invece la pretesa fiscale deriva semplicemente dal mancato versamento di somme che il contribuente ha lui stesso dichiarato — senza alcuna divergenza da chiarire — la cartella può essere emessa legittimamente anche senza comunicazione preventiva, perché non c’è nulla su cui il contribuente potrebbe utilmente controdedurre: il debito emerge dai suoi stessi dati.

La prova

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9034/2024, ha confermato questa distinzione: la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza comunicazione di irregolarità quando la pretesa deriva unicamente dal mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente. Nello stesso senso si è espressa l’ordinanza n. 18078/2024, secondo cui la comunicazione è necessaria solo quando vi sia effettiva incertezza su aspetti sostanziali della dichiarazione, mentre non lo è quando la pretesa coincida esattamente con quanto il contribuente ha già dichiarato o con la divergenza tra dichiarato e versato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi impugna una cartella facendo leva esclusivamente sulla mancanza dell’avviso bonario, senza verificare se il proprio caso rientri nell’ipotesi di obbligo, rischia di vedere respinto il ricorso per un motivo che sembrava solido e non lo era: un’eccezione formale male indirizzata consuma tempo e, in giudizio, credibilità, lasciando in secondo piano eventuali vizi sostanziali realmente spendibili.

Un chiarimento che serve a evitare l’errore opposto

Va anche detto, per completezza, che l’equivoco funziona pure al contrario: alcuni contribuenti, convinti che la comunicazione sia “sempre dovuta”, rinunciano a contestare la cartella anche quando la loro situazione presentava effettivamente margini di incertezza che avrebbero richiesto il contraddittorio preventivo, semplicemente perché non sanno distinguere i due scenari. La differenza pratica sta tutta nella domanda: la somma pretesa corrisponde esattamente a un dato che il contribuente ha già dichiarato, senza alcuna rielaborazione o valutazione ulteriore da parte dell’Ufficio? Se la risposta è sì, la comunicazione preventiva non era dovuta. Se invece l’Ufficio ha dovuto rielaborare, riqualificare o interpretare qualcosa per arrivare a quella cifra, la comunicazione preventiva era necessaria e la sua assenza è un vizio realmente spendibile. Questa distinzione, apparentemente sottile, è quella su cui si gioca l’esito di una parte consistente del contenzioso in materia.

Mito 2: “Se la decisione l’ha presa un algoritmo, l’atto è automaticamente illegittimo perché manca la valutazione umana”

“Un algoritmo non può decidere al posto di un funzionario: se lo fa, l’atto è nullo per difetto di motivazione.”

Perché ci credono in tanti

L’idea nasce da una sensazione di fondo condivisibile: che una macchina non debba sostituirsi integralmente al giudizio umano quando sono in gioco diritti patrimoniali. Il problema è che questa sensazione viene trasformata in automatismo giuridico, ignorando che il nostro ordinamento distingue tra controlli meramente liquidatori — dove l’automazione è fisiologica — e valutazioni discrezionali, dove l’intervento umano resta necessario.

La realtà

Il controllo automatizzato ex art. 36-bis ha natura meramente liquidatoria: serve a verificare la coerenza interna della dichiarazione e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato, un’attività che per sua natura non richiede valutazioni interpretative complesse. Quando invece l’irregolarità implica una questione giuridica non risolvibile con un mero riscontro cartolare — ad esempio la spettanza di un credito d’imposta legata a una valutazione di cumulabilità tra agevolazioni — l’Amministrazione non può utilizzare la procedura automatizzata, ma deve ricorrere a un accertamento motivato. In questi casi la giurisprudenza afferma che l’automazione, se usata al posto dell’accertamento dovuto, rende l’atto illegittimo — ma non perché “manca l’umano”, bensì perché lo strumento non era quello corretto per il tipo di controversia.

La prova

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28785/2025, ha ribadito che il disconoscimento di un credito d’imposta tramite controllo automatizzato è legittimo solo quando l’irregolarità emerge dal semplice esame cartolare dei dati formali, senza necessità di attività istruttoria complessa. Al contrario, l’ordinanza n. 33278/2025 ha ristretto ulteriormente l’ambito operativo del 36-bis, qualificandolo come strumento di natura “meramente liquidatoria” e vietandone un uso surrettiziamente accertativo. Sul fronte opposto, però, l’ordinanza n. 29674/2025 ha accolto il ricorso dell’Agenzia in un caso in cui il giudice di merito aveva ritenuto necessario un accertamento vero e proprio, dimostrando che la linea di confine tra i due strumenti resta un terreno di scontro concreto e non sempre scontato.

Cosa rischia chi ci crede

Impostare la difesa esclusivamente sulla “assenza di umano” senza distinguere se il caso concreto rientrava davvero tra quelli riservati all’accertamento porta a un ricorso debole: il giudice non annulla un atto perché è stato generato da un sistema informatico, ma perché quel sistema è stato usato oltre i suoi limiti funzionali.

Perché questa distinzione conta più di quanto sembri

Il punto centrale, spesso trascurato, è che la natura “liquidatoria” o “accertativa” di un controllo non dipende dal fatto che a materializzarlo sia stato un sistema informatico piuttosto che un funzionario in carne e ossa, ma dal tipo di operazione logica compiuta. Sommare due importi dichiarati e verificare che coincidano con quanto versato è un’operazione meccanica, che un algoritmo può svolgere senza che questo tolga nulla alla legittimità dell’atto. Stabilire se due agevolazioni fiscali siano cumulabili tra loro, oppure se una determinata spesa rientri o meno in una categoria di costi deducibili, è un’operazione che richiede una lettura della norma, un’interpretazione: e questa lettura, per quanto un sistema possa essere addestrato a simularla, resta riservata al procedimento di accertamento con le sue garanzie proprie, motivazione approfondita compresa. Chi prepara la difesa dovrebbe quindi, prima di tutto, isolare con precisione quale operazione ha compiuto in concreto l’Ufficio per arrivare alla pretesa, più che soffermarsi sulla natura informatica o meno dello strumento che l’ha materializzata.

Mito 3: “L’avviso bonario non è un atto impositivo, quindi posso tranquillamente ignorarlo”

“L’avviso bonario è solo un promemoria, non ha valore legale: se non rispondo, non succede nulla di grave.”

Perché ci credono in tanti

È vero che, tecnicamente, la comunicazione di irregolarità non è annoverata tra gli atti autonomamente impugnabili elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Da questa premessa corretta molti deducono, sbagliando, che ignorarla sia senza conseguenze.

La realtà

La comunicazione di irregolarità non è un atto impositivo, ma è la fase in cui si gioca l’unica finestra di sconto sulle sanzioni e l’unica occasione di dialogo prima dell’iscrizione a ruolo. Se il contribuente non risponde né paga entro il termine indicato — normalmente 30 giorni dal ricevimento — l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzione piena (non più ridotta) e successiva emissione della cartella di pagamento, che a quel punto è un atto pienamente impugnabile ma con un impianto sanzionatorio molto più oneroso. Ignorare l’avviso bonario non impedisce nulla: sposta semplicemente il problema a uno stadio più avanzato e più costoso.

La prova

La giurisprudenza di merito conferma questo schema procedimentale: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 989/2025, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 31072/2024), ha ribadito che l’atto impositivo — la cartella — deve essere motivato per consentire la difesa, ma ha confermato che quando la cartella origina da un controllo automatizzato regolarmente preceduto (o legittimamente non preceduto, nei casi visti nel Mito 1) dalla comunicazione, la motivazione per relationem alla dichiarazione del contribuente è sufficiente.

Cosa rischia chi ci crede

Chi lascia decorrere il termine dell’avviso bonario perde la riduzione delle sanzioni (che sull’omesso versamento può ridursi significativamente rispetto alla sanzione ordinaria) e si preclude la possibilità di segnalare tempestivamente eventuali errori materiali dell’Agenzia, che a quel punto dovranno essere fatti valere solo in sede contenziosa, con tempi e costi di giustizia superiori.

Perché la fase della comunicazione non va sottovalutata

C’è un aspetto pratico che il mito nasconde: la comunicazione di irregolarità è, di fatto, l’unico momento in cui il contribuente può interloquire con l’Ufficio senza passare da un giudice. È la fase in cui, se il sistema ha commesso un errore di abbinamento — ad esempio attribuendo al contribuente un reddito che in realtà appartiene a un altro soggetto con dati anagrafici simili, oppure non riconoscendo una ritenuta d’acconto già operata e certificata dal sostituto d’imposta — è possibile segnalarlo con una semplice istanza, spesso risolvendo la questione senza alcun ulteriore passaggio. Una volta che la comunicazione viene ignorata e si arriva alla cartella, lo stesso errore dovrà essere fatto valere in un ricorso vero e proprio, con il contributo unificato da versare e i tempi tipici del processo tributario, per correggere qualcosa che nella fase precedente sarebbe bastata una PEC ben argomentata a sistemare.

Mito 4: “Ho sempre 60 giorni per pagare con sanzioni ridotte, come per gli avvisi di accertamento”

“Il termine per pagare con lo sconto è lo stesso di un avviso di accertamento: 60 giorni.”

Perché ci credono in tanti

La confusione nasce dalla sovrapposizione tra due procedure diverse: l’avviso di accertamento vero e proprio, che effettivamente concede 60 giorni per il pagamento o per l’eventuale impugnazione, e la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato, che segue una tempistica propria.

La realtà

Per le comunicazioni di irregolarità da controllo automatizzato, il termine ordinario per beneficiare della riduzione delle sanzioni è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (non dalla data indicata sul documento, ma dal momento in cui il contribuente ne ha effettiva conoscenza, secondo le regole generali sulle notifiche). Il termine di 60 giorni riguarda un istituto diverso, quello dell’impugnazione dell’atto impositivo vero e proprio davanti alla Corte di giustizia tributaria. Confondere i due termini porta a lasciar scadere lo sconto sanzionatorio credendo di avere più tempo di quanto effettivamente concesso.

La prova

Il quadro normativo di riferimento — art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, richiamato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (tra cui, ex multis, i riferimenti in Cass. 18163/2025) — fissa proprio in 30 giorni la finestra utile per il pagamento agevolato dopo la comunicazione di irregolarità, distinguendola nettamente dal termine di impugnazione degli atti impositivi propriamente detti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si presenta a pagare al giorno 45 convinto di essere ancora in tempo utile per lo sconto scopre che la riduzione non è più applicabile, e si trova a versare l’intero importo della sanzione ordinaria per un errore di calendario evitabile.

Un dettaglio che spesso sfugge: da quando partono i 30 giorni

Un ulteriore elemento di confusione riguarda il momento da cui far decorrere il termine. Non sempre coincide con la data stampata sulla comunicazione: se questa viene inviata tramite servizio postale o PEC, il termine decorre dalla data di effettiva ricezione secondo le regole ordinarie sulle notifiche, non dalla data di elaborazione o di spedizione. Questo significa che, in caso di ritardi postali o di problemi di consegna della PEC, il termine reale a disposizione può essere più breve di quanto sembri, oppure — al contrario — leggermente più lungo se la comunicazione risulta consegnata in ritardo rispetto alla data indicata sul documento. Verificare con precisione la data di ricezione, prima di calcolare la scadenza dei 30 giorni, è un passaggio spesso trascurato ma che può fare la differenza tra rientrare o meno nella riduzione sanzionatoria.

Mito 5: “Se l’Agenzia mi ha selezionato con un algoritmo, ho automaticamente diritto a bloccare tutto invocando il GDPR”

“L’articolo 22 del GDPR vieta le decisioni prese solo da un algoritmo: posso far annullare tutto invocando la privacy.”

Perché ci credono in tanti

L’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 riconosce effettivamente all’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici significativi. È un principio reale, ma il passaparola ne ha ricavato un’arma difensiva assoluta che la norma stessa non prevede.

La realtà

Lo stesso art. 22 GDPR prevede eccezioni esplicite: il divieto non si applica quando la decisione automatizzata sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, purché siano previste misure appropriate a tutela dei diritti dell’interessato. La normativa fiscale italiana, in attuazione della riforma dell’accertamento, si muove esattamente in questo perimetro: le metodologie di analisi del rischio e selezione dei contribuenti utilizzate dall’Agenzia delle Entrate devono essere concordate con il Garante per la protezione dei dati personali e sottoposte al vaglio di una commissione di esperti, proprio per garantire compatibilità con i principi di necessità e proporzionalità richiesti dall’art. 22. In più, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato tre presidi che valgono anche in ambito tributario: conoscibilità e comprensibilità dell’algoritmo, non esclusività della decisione algoritmica (deve sempre residuare la possibilità di un intervento umano correttivo) e non discriminazione algoritmica. Questi principi non vietano l’uso dell’algoritmo: ne condizionano la legittimità a determinate garanzie procedurali.

La prova

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con le sentenze nn. 8472, 8473 e 8474 del 2019 — richiamate costantemente dalla giurisprudenza successiva, incluse le più recenti pronunce del 2025 — ha fissato questi tre principi cardine per ogni decisione amministrativa assistita da algoritmo. Più di recente, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4929/2025 ha stabilito che le difficoltà tecniche di ricostruzione del funzionamento di un algoritmo non possono essere opposte a chi chiede di conoscerne la logica: l’amministrazione non può “trincerarsi” dietro la complessità informatica del sistema per negare la trasparenza dovuta.

Il ruolo della “non discriminazione algoritmica”

C’è un terzo principio, meno invocato ma altrettanto rilevante, che il passaparola tende a ignorare del tutto: quello della non discriminazione algoritmica. Significa che il sistema utilizzato per selezionare i contribuenti da controllare deve essere costruito e verificato in modo da non produrre, anche indirettamente, effetti sistematicamente sfavorevoli verso determinate categorie di soggetti, a parità di condizioni economiche e fiscali rilevanti. È un principio che, nella prassi tributaria, è ancora poco esplorato dalla giurisprudenza specifica, ma che rappresenta un ulteriore argomento difensivo potenzialmente utile quando emergano elementi concreti — non semplici sospetti — di un funzionamento distorto del sistema di selezione, ad esempio un’incidenza anomala di segnalazioni su una determinata categoria di contribuenti che, a parità di altri fattori, non trova giustificazione nei dati oggettivi.

Cosa rischia chi ci crede

Impostare un ricorso puntando tutto sulla presunta violazione assoluta del GDPR, senza verificare se nel caso concreto sussista comunque un margine di intervento umano (ad esempio, un funzionario che valida l’esito prima dell’iscrizione a ruolo) e senza attivare gli strumenti corretti — come l’istanza di accesso per conoscere la logica dell’algoritmo — porta a un motivo di ricorso facilmente superabile dall’Agenzia, che può sempre dimostrare la sussistenza delle basi giuridiche previste dalla norma.

Cosa cambia con la riforma dell’accertamento

Un elemento che vale la pena chiarire, perché spesso genera ulteriore confusione, è che la riforma fiscale ha introdotto un quadro specifico proprio per regolare l’uso di sistemi automatizzati nell’analisi del rischio e nella selezione dei contribuenti da controllare. Questo quadro non è un’apertura indiscriminata: prevede che le metodologie utilizzate dall’Agenzia, elaborate attraverso i propri partner tecnologici, debbano essere sottoposte al confronto con il Garante per la protezione dei dati personali e con una commissione di esperti, proprio per garantire compatibilità con i principi di necessità e proporzionalità. Questo significa che il contribuente ha un argomento in più da far valere, ma diverso da quello che il passaparola suggerisce: non “l’algoritmo mi ha selezionato quindi tutto è nullo”, ma piuttosto “l’algoritmo che mi ha selezionato rispettava davvero le garanzie procedurali previste, oppure no?”. È una domanda che richiede una verifica puntuale, non un’invocazione generica della norma europea.

Mito 6: “Non potrò mai sapere su quali dati si è basata la selezione algoritmica: è tutto segreto”

“I criteri con cui l’algoritmo mi ha selezionato per il controllo sono top secret, non potrò mai saperli.”

Perché ci credono in tanti

L’Agenzia delle Entrate non pubblica il codice sorgente dei propri sistemi di analisi del rischio, e questa opacità reale alimenta la convinzione che l’intero processo sia sottratto a qualunque controllo o richiesta di accesso da parte del contribuente.

La realtà

Il principio di conoscibilità elaborato dalla giurisprudenza amministrativa — e applicabile anche quando l’amministrazione coinvolta è di natura fiscale — impone che ogni persona abbia diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che la riguardano e a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, comprese le priorità assegnate nella procedura valutativa e i dati selezionati come rilevanti. Questo non significa che il contribuente abbia un diritto illimitato a conoscere ogni riga di codice, ma significa che le difficoltà tecniche non sono di per sé un motivo legittimo per rifiutare l’accesso quando la richiesta riguarda le informazioni essenziali sulla logica del trattamento che lo ha riguardato.

La prova

La già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4929/2025 è netta su questo punto: l’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. Il principio, elaborato originariamente per la materia dei contributi pubblici, si inserisce nel filone più ampio tracciato dalle sentenze gemelle del Consiglio di Stato del 2019, che restano il riferimento cardine per ogni “modulo algoritmico” adottato dalla pubblica amministrazione, fisco compreso.

Cosa rischia chi ci crede

Rinunciare a priori a richiedere accesso agli elementi che hanno originato la selezione — quando la comunicazione ricevuta appare generica o incoerente con la propria posizione dichiarativa — significa privarsi di uno strumento difensivo reale, che nella pratica può far emergere errori di abbinamento dati o duplicazioni facilmente contestabili.

Come si esercita in pratica questo diritto

Nella prassi, il diritto di conoscibilità non si traduce automaticamente in una risposta immediata e dettagliata: va attivato con un’istanza formale, indirizzata all’Ufficio competente, in cui si chiede di conoscere quali dati e quali criteri hanno condotto alla segnalazione dell’anomalia. È un passaggio che richiede una formulazione precisa: un’istanza generica (“vorrei sapere perché sono stato controllato”) rischia di ricevere una risposta altrettanto generica, mentre un’istanza che individua puntualmente quali dati si ritengono errati o incoerenti — ad esempio un importo che non trova corrispondenza in nessuna delle fonti dichiarative del contribuente — ha maggiori probabilità di ottenere un riscontro utile, e comunque costruisce già gli elementi di prova utili per un eventuale successivo ricorso, qualora l’Ufficio non fornisca chiarimenti adeguati.

Mito 7: “Il controllo automatizzato può essere usato dall’Agenzia per qualsiasi tipo di accertamento, anche i più complessi”

“Se l’Agenzia usa il 36-bis, vuol dire che può liquidare qualunque cosa senza fare un vero accertamento.”

Perché ci credono in tanti

Vedendo l’Amministrazione ricorrere sempre più spesso a comunicazioni automatizzate anche su questioni che sembrano tutt’altro che banali — crediti d’imposta complessi, cumuli di agevolazioni, questioni interpretative — si diffonde l’idea che lo strumento sia ormai onnicomprensivo e possa sostituire qualunque altra forma di controllo.

La realtà

Come già accennato nel Mito 2, la giurisprudenza traccia un confine netto: il controllo automatizzato può essere impiegato solo per riscontri cartolari, oggettivi, che non richiedono interpretazione giuridica. Quando la questione presenta margini di opinabilità — ad esempio la spettanza cumulativa di più crediti d’imposta, o la qualificazione giuridica di un’operazione — l’Ufficio deve necessariamente emettere un avviso di accertamento motivato, non un semplice controllo automatizzato. Tuttavia, la linea di demarcazione non è sempre scontata, e la giurisprudenza più recente mostra un atteggiamento meno permissivo verso i contribuenti che contestano l’atto solo per la sua “forma” senza che ci sia una reale questione interpretativa sottostante.

La prova

L’ordinanza della Cassazione n. 29674/2025 è emblematica: ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribaltando una sentenza di merito favorevole al contribuente, chiarendo che non basta invocare la complessità teorica della materia (nel caso di specie, cumulabilità tra due agevolazioni) per escludere la legittimità del controllo automatizzato, se in concreto l’irregolarità emergeva comunque da un riscontro oggettivo dei dati dichiarati. Specularmente, l’ordinanza n. 9759/2024 ha confermato che il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire tramite semplice cartella quando manchi un previo avviso di recupero motivato, nei casi in cui la questione non sia meramente cartolare.

Cosa rischia chi ci crede

Due rischi opposti: chi dà per scontato che ogni controllo automatizzato su materia complessa sia illegittimo rischia di sopravvalutare le proprie chance in giudizio; chi, al contrario, rinuncia a contestare perché “tanto ormai lo fanno per tutto” perde l’occasione di far valere un’eccezione fondata quando la questione era davvero interpretativa e avrebbe richiesto un vero accertamento.

Come distinguere in pratica un caso dall’altro

Un criterio pratico, utile a orientarsi prima ancora di rivolgersi a un professionista, è chiedersi: per arrivare a quella pretesa, l’Ufficio ha dovuto semplicemente confrontare due numeri già presenti nei propri archivi (quanto dichiarato e quanto versato, ad esempio), oppure ha dovuto stabilire se una determinata norma si applica o meno al caso specifico, magari incrociando fonti normative diverse o categorie di spesa che richiedono un giudizio di qualificazione? Nel primo caso, il controllo automatizzato è lo strumento corretto e contestarlo solo per la sua natura informatica ha scarse probabilità di successo. Nel secondo caso, l’utilizzo del 36-bis rappresenta un uso improprio dello strumento, ed è proprio su questo — non sulla presenza dell’algoritmo in sé — che va costruita l’eccezione difensiva.

Mito 8: “Una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità non c’è più nulla da fare se non pagare”

“A quel punto è finita: o pago tutto o aspetto la cartella, tanto è la stessa cosa.”

Perché ci credono in tanti

La comunicazione arriva spesso con toni che sembrano non lasciare spazio al dialogo, e chi non conosce la procedura tende a percepirla come un punto di non ritorno, saltando la fase in cui invece è ancora possibile intervenire.

La realtà

Nei 30 giorni dalla comunicazione, il contribuente ha concretamente tre strade, non una sola: pagare con sanzione ridotta se ritiene fondata la pretesa; richiedere l’autotutela o presentare osservazioni all’Ufficio se ravvisa errori materiali (dati anagrafici sbagliati, importi duplicati, redditi già tassati alla fonte non riconosciuti); oppure, se la questione presenta margini di incertezza interpretativa che a suo avviso avrebbero richiesto un accertamento vero e proprio, prepararsi a contestare nel merito la successiva cartella con piena cognizione degli elementi di fatto. Il passaggio dalla comunicazione alla cartella non è un automatismo silenzioso: è la fase in cui si costruisce (o si perde) la strategia difensiva successiva.

La prova

La distinzione tra controllo automatizzato (art. 36-bis) e controllo formale (art. 36-ter) chiarita dalla giurisprudenza — con l’ordinanza n. 7573/2024 che ribadisce l’obbligatorietà della comunicazione preventiva nel controllo formale, a differenza di quanto avviene talvolta nel controllo automatizzato — dimostra che la fase antecedente alla cartella non è uniforme né meramente burocratica: il tipo di comunicazione ricevuta e la sua correttezza formale condizionano già le possibili strategie successive, ed è proprio in questa fase che vale la pena far verificare la posizione da chi conosce la differenza tra i due istituti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi rinuncia a ogni iniziativa nei 30 giorni, convinto che sia comunque tutto deciso, si preclude la possibilità di correggere errori materiali con una semplice istanza (evitando l’intero contenzioso) e arriva alla fase della cartella con meno elementi di quanti ne avrebbe avuti se avesse verificato la comunicazione fin dal principio.

Perché conviene sempre far verificare la comunicazione, anche quando sembra tutto chiaro

Anche nei casi in cui l’importo richiesto sembra corretto e la tentazione è quella di pagare subito per chiudere la pratica, una verifica preliminare della comunicazione può far emergere elementi utili: sanzioni calcolate in modo non corretto, interessi maturati su periodi errati, oppure la possibilità di una rateizzazione più favorevole rispetto al pagamento in unica soluzione. Non tutte le comunicazioni nascondono un errore da contestare, ma nessuna comunicazione dovrebbe essere trattata come un dato definitivo senza almeno una verifica dei suoi elementi essenziali: importo, periodo d’imposta di riferimento, tipologia di irregolarità contestata e correttezza del calcolo sanzionatorio.

Le tipologie di irregolarità più frequenti dietro la comunicazione

Prima di passare alle simulazioni numeriche, è utile chiarire un punto che i miti tendono a offuscare: non tutte le comunicazioni di irregolarità nascono dallo stesso tipo di anomalia, e la strategia difensiva cambia a seconda della causa concreta della segnalazione. Le situazioni più ricorrenti nella prassi sono sostanzialmente quattro.

La prima è il mancato versamento di imposte autoliquidate: il contribuente ha calcolato e dichiarato correttamente un importo, ma non lo ha versato, o lo ha versato solo in parte. In questi casi, come visto nel Mito 1, la comunicazione preventiva è spesso legittimamente assente perché non c’è nulla da chiarire: il dato emerge interamente dalla dichiarazione stessa.

La seconda è la divergenza tra dati dichiarati e dati in possesso dell’anagrafe tributaria: ad esempio una ritenuta d’acconto indicata dal contribuente che non trova riscontro nella Certificazione Unica trasmessa dal sostituto d’imposta, o un reddito da lavoro dipendente che risulta diverso da quello comunicato dal datore di lavoro. Qui il margine di errore materiale è più alto, e la fase di osservazioni all’Ufficio nei 30 giorni assume un’importanza particolare: spesso l’anomalia nasce da un disallineamento temporale tra le trasmissioni dei diversi soggetti coinvolti, non da un errore del contribuente.

La terza è la contestazione di crediti d’imposta o agevolazioni, la casistica più delicata dal punto di vista degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione, perché — come visto nei Miti 2 e 7 — la linea di confine tra semplice riscontro cartolare e valutazione interpretativa è proprio quella su cui si concentra la giurisprudenza più recente e, talvolta, contrastante.

La quarta è la duplicazione o sovrapposizione di segnalazioni, tipica di sistemi che incrociano automaticamente più basi di dati (fatturazione elettronica, dichiarazioni precompilate, comunicazioni di soggetti terzi): capita che lo stesso importo venga segnalato due volte con causali diverse, generando una comunicazione che sembra riferirsi a un’irregolarità più ampia di quella reale. Anche in questo caso, una verifica puntuale della comunicazione — prima di qualunque decisione su come procedere — è il passaggio che permette di distinguere un errore di sistema da una pretesa effettivamente fondata.

Il mito alla prova dei numeri

Simulazione 1 — Il mito del “senza avviso bonario è sempre nullo”. Un contribuente riceve una cartella di pagamento di 14.680 € per omesso versamento di IVA autoliquidata nella propria dichiarazione, senza aver ricevuto alcuna comunicazione di irregolarità preventiva. Convinto che questo basti da solo ad annullare tutto, presenta ricorso eccependo solo la mancata comunicazione. In giudizio emerge che l’importo coincide esattamente con quanto il contribuente stesso aveva dichiarato e non versato: nessuna incertezza da chiarire, nessun obbligo di comunicazione preventiva secondo i principi visti nel Mito 1. Il ricorso, fondato su un unico motivo formale infondato, viene respinto; nel frattempo sono maturati ulteriori interessi di mora sulla somma originaria.

Simulazione 2 — Il mito dei “30 giorni sono uguali a 60”. Un’impresa riceve una comunicazione di irregolarità il 3 marzo relativa a un errore nel riporto di una perdita fiscale, per un importo di 6.250 €. Convinta di avere 60 giorni come per un accertamento, si presenta a pagare il giorno 28 aprile (56° giorno). Lo sconto sulla sanzione, applicabile solo entro il 2 aprile (30° giorno), non è più riconosciuto: la sanzione piena comporta un aggravio di alcune centinaia di euro rispetto a quanto avrebbe pagato restando nei termini corretti.

Simulazione 3 — Il mito del “GDPR blocca tutto”. Un libero professionista, selezionato per un controllo dopo un’anomalia di incrocio tra fatture elettroniche e dichiarazione IVA, impugna la successiva cartella invocando genericamente la violazione dell’art. 22 GDPR, senza però aver mai presentato un’istanza di accesso per verificare la logica del trattamento né aver documentato l’assenza di qualunque intervento umano nel processo. Il giudice tributario rigetta il motivo per genericità: manca la prova che la decisione fosse “basata unicamente” sul trattamento automatizzato, elemento che il contribuente avrebbe dovuto contestare fin dalla fase amministrativa con un’istanza specifica.

Simulazione 4 — Il mito del “36-bis può liquidare tutto”. Una società riceve una cartella di 41.900 € per il disconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, generato tramite semplice controllo automatizzato, senza alcun avviso di recupero motivato. La questione, però, riguardava la cumulabilità di quel credito con un altro incentivo regionale percepito nello stesso periodo d’imposta: una valutazione che richiedeva un’interpretazione normativa, non un mero riscontro cartolare. La società impugna la cartella eccependo proprio l’uso illegittimo dello strumento automatizzato per una questione che avrebbe richiesto un accertamento motivato. Il giudice, verificando che effettivamente l’Ufficio aveva dovuto operare una valutazione di cumulabilità e non un semplice controllo di coerenza tra dati dichiarati, accoglie il ricorso: la cartella viene annullata per errore di procedura, restando salva per l’Agenzia la possibilità di riproporre la pretesa con lo strumento corretto, nei termini di legge.

Il fondo di verità

Dietro ciascuno di questi miti c’è un frammento reale che merita di essere ricomposto correttamente. È vero che la legge tutela il contribuente dall’essere sottoposto a decisioni prese esclusivamente da una macchina senza alcuna possibilità di intervento umano: è il principio di non esclusività della decisione algoritmica, oggi patrimonio comune del diritto amministrativo e — sempre più — di quello tributario. È vero che l’Agenzia delle Entrate non può usare il controllo automatizzato come scorciatoia per questioni che richiederebbero un vero accertamento motivato: la distinzione tra riscontro cartolare e valutazione interpretativa resta un confine reale, anche se applicato dalla giurisprudenza caso per caso. Ed è vero che il contribuente ha diritto a conoscere, entro certi limiti, la logica con cui è stato selezionato: il principio di conoscibilità non è uno slogan, ma un diritto azionabile con lo strumento dell’accesso. Il problema non è la sostanza di queste tutele, ma la loro trasformazione — nel passaparola — in automatismi assoluti che la norma non prevede: nessuna di queste garanzie opera “per il solo fatto” che sia stato utilizzato un algoritmo, ma sempre in relazione a come, in concreto, quello strumento è stato usato.

Vale la pena aggiungere un’osservazione più generale, che aiuta a capire perché questi miti continuano a diffondersi con tanta facilità. La materia dell’accertamento tributario assistito da sistemi automatizzati è, in Italia, ancora in una fase di assestamento: la riforma fiscale ha introdotto un quadro specifico solo di recente, la giurisprudenza di legittimità sta ancora definendo con precisione i confini tra controllo automatizzato e accertamento vero e proprio (come dimostra il contrasto apparente tra le pronunce più garantiste per il contribuente e quelle più favorevoli all’Amministrazione emesse nello stesso arco temporale), e la giurisprudenza amministrativa sui principi generali dell’algoritmo pubblico, pur essendo più consolidata, viene applicata al settore tributario con un certo grado di adattamento interpretativo. In un contesto normativo in movimento, è naturale che circolino semplificazioni eccessive: la realtà è che ogni comunicazione di irregolarità andrebbe valutata caso per caso, verificando la natura specifica dell’irregolarità contestata, la tempistica, e la sussistenza in concreto — non in astratto — delle garanzie che la norma prevede.

Mito vs realtà in tabella

Il mitoCome stanno davvero le cose
Senza comunicazione di irregolarità la cartella è sempre nullaÈ nulla solo se la pretesa non derivava da dati già dichiarati dal contribuente e c’era reale incertezza da chiarire
Una decisione presa da un algoritmo è di per sé illegittimaÈ illegittima solo se lo strumento automatizzato è stato usato oltre i limiti del mero riscontro cartolare
L’avviso bonario si può ignorare senza conseguenzeIgnorarlo fa perdere lo sconto sanzionatorio e porta direttamente all’iscrizione a ruolo
Per pagare con sconto ho sempre 60 giorniPer il controllo automatizzato il termine ordinario è di 30 giorni dal ricevimento
Il GDPR vieta sempre la selezione algoritmica dei contribuentiL’art. 22 GDPR ammette eccezioni previste dalla legge, purché vi siano garanzie adeguate
Non potrò mai sapere su quali dati si è basato il controlloHo diritto a chiedere accesso alla logica e ai dati rilevanti, e le difficoltà tecniche non giustificano il rifiuto
Il controllo automatizzato può liquidare qualsiasi situazione, anche complessaÈ riservato ai riscontri oggettivi; per le questioni interpretative serve un accertamento motivato
Dopo la comunicazione non c’è più nulla da fare se non pagareNei 30 giorni si può correggere l’errore, presentare osservazioni o prepararsi a contestare la cartella

Le domande di verifica

È vero che se l’Agenzia non mi manda l’avviso bonario posso sempre far annullare la cartella? No. Solo se la pretesa non coincideva con dati già dichiarati e vi era una reale divergenza da chiarire.

È vero che posso chiedere di conoscere i criteri con cui sono stato selezionato per il controllo? Sì, in parte. Ho diritto a informazioni significative sulla logica del trattamento, non necessariamente al dettaglio tecnico completo del sistema.

È vero che il GDPR mi protegge automaticamente da ogni controllo automatizzato fiscale? Dipende. Mi protegge se la decisione è basata esclusivamente sull’automazione senza alcun intervento umano possibile; non mi protegge se la norma di legge autorizza il trattamento con adeguate garanzie, come avviene per l’analisi del rischio fiscale.

È vero che per pagare con lo sconto sulle sanzioni ho sempre 60 giorni? No. Per la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato il termine ordinario è di 30 giorni.

È vero che se la mia situazione è complessa il controllo automatizzato non può comunque toccarmi? Dipende. Se l’irregolarità emerge comunque da un riscontro oggettivo dei dati dichiarati, l’automazione resta legittima anche su materie in astratto complesse; la complessità da sola non basta a escluderla.

È vero che posso sempre correggere un errore materiale senza fare ricorso? Sì, spesso. Nei 30 giorni dalla comunicazione è possibile presentare osservazioni o richiedere una verifica in autotutela per errori evidenti (dati anagrafici, importi duplicati, ritenute non riconosciute), evitando l’intero contenzioso.

È vero che la cartella successiva alla comunicazione di irregolarità è sempre impugnabile nel merito? Sì. A differenza della comunicazione, la cartella è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, e in quella sede possono farsi valere sia vizi formali del procedimento sia, quando sussistano, vizi sostanziali sulla pretesa.

Le sentenze che smontano i miti

  1. Cass., ord. n. 9034/2024 — la cartella da controllo automatizzato è legittima senza comunicazione preventiva quando la pretesa deriva da somme già dichiarate dal contribuente: smonta il Mito 1 nella sua versione assoluta.
  2. Cass., ord. n. 18078/2024 — la comunicazione è necessaria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione: rafforza la distinzione del Mito 1.
  3. Cass., ord. n. 28785/2025 — il disconoscimento di un credito d’imposta tramite controllo automatizzato è legittimo solo se l’irregolarità emerge dal semplice esame cartolare: delimita il perimetro affrontato nel Mito 2.
  4. Cass., ord. n. 33278/2025 — conferma la natura meramente liquidatoria del controllo automatizzato, precludendone un uso accertativo surrettizio: chiude il cerchio sul Mito 2 e sul Mito 7.
  5. Cass., ord. n. 29674/2025 — accoglie il ricorso dell’Agenzia ribadendo che la complessità teorica della materia non esclude, da sola, la legittimità del controllo automatizzato se il riscontro resta oggettivo: dimensiona il Mito 7.
  6. Cass., ord. n. 9759/2024 — il disconoscimento di un credito d’imposta non può avvenire con semplice cartella senza un previo avviso di recupero motivato, quando la questione non sia meramente cartolare: bilancia il principio precedente.
  7. CGT II grado Lombardia, sent. n. 989/2025 — richiama il principio secondo cui la motivazione per relationem alla dichiarazione è sufficiente quando la cartella origina da controllo automatizzato regolare: incide sul Mito 3.
  8. Cass., ord. n. 7573/2024 — nel controllo formale (diverso da quello automatizzato) la comunicazione preventiva è sempre obbligatoria a pena di nullità: chiarisce la distinzione tra i due istituti richiamata nel Mito 8.
  9. Cons. Stato, sez. VI, sentt. nn. 8472, 8473, 8474/2019 — fissano i tre principi cardine di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica applicabili a ogni decisione amministrativa automatizzata: fondano la correzione al Mito 5.
  10. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4929/2025 — le difficoltà tecniche di ricostruzione dell’algoritmo non sono opponibili a chi chiede accesso alla logica del trattamento: smonta direttamente il Mito 6.
  11. Cass., ord. n. 18163/2025 (richiamata sul termine di 30 giorni ex art. 2 D.Lgs. 462/1997) — conferma il termine ordinario per il pagamento agevolato dopo comunicazione di irregolarità, distinto da quello di impugnazione: corregge il Mito 4.
  12. Cass., ord. n. 31072/2024 — ribadisce l’obbligo generale di motivazione di ogni atto impositivo, richiamato dalla giurisprudenza di merito sulla sufficienza della motivazione per relationem: completa il quadro del Mito 3.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che dice davvero la legge da ciò che circola per sentito dire è il primo passo di qualunque difesa efficace contro un atto originato da selezione algoritmica. Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo:

  1. Verifichiamo la natura reale della comunicazione ricevuta, distinguendo se si tratta di controllo automatizzato (36-bis), controllo formale (36-ter) o già di un atto impositivo autonomo, perché da questa qualificazione dipendono termini e strategie diverse.
  2. Accertiamo se la pretesa derivava da dati già dichiarati dal contribuente o da una reale divergenza interpretativa, per valutare se la mancata comunicazione preventiva (quando presente) costituisce un vizio realmente spendibile o un motivo debole.
  3. Controlliamo il rispetto dei termini di 30 giorni per il pagamento agevolato, ricostruendo la data di effettiva conoscenza della comunicazione secondo le regole di notifica applicabili.
  4. Predisponiamo istanze di accesso agli atti per ottenere informazioni sulla logica del trattamento automatizzato, quando la comunicazione appare generica o incoerente con la posizione dichiarativa del contribuente.
  5. Verifichiamo se il caso concreto rientrasse tra quelli riservati all’accertamento motivato, analizzando se la questione sottostante presentava reali margini di interpretazione giuridica incompatibili con un mero controllo cartolare.
  6. Costruiamo le osservazioni da presentare all’Ufficio nei 30 giorni quando emergono errori materiali, duplicazioni di dati o mancato riconoscimento di ritenute già operate.
  7. Impostiamo il ricorso contro la cartella quando la fase di dialogo preventivo non ha sortito effetto, individuando i motivi realmente fondati alla luce della giurisprudenza aggiornata e scartando le eccezioni solo apparenti.
  8. Analizziamo l’eventuale rilevanza di profili di protezione dei dati, verificando se nel caso concreto sussista effettivamente una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, senza alcun intervento umano correttivo.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare avvocati e commercialisti, quando la comunicazione riguarda crediti d’imposta o dati di origine bancaria che richiedono una lettura tecnica congiunta.
  10. Seguiamo la controversia con continuità di strategia, dalla fase di osservazioni all’Ufficio fino, se necessario, ai successivi gradi di giudizio, mantenendo coerenza negli argomenti utilizzati.

Ognuno di questi strumenti nasce da un’esigenza pratica precisa: separare, nel caso concreto del singolo contribuente, ciò che davvero costituisce un vizio dell’atto ricevuto da ciò che, pur “sembrando” un buon motivo di ricorso perché ripreso da un passaparola diffuso, non troverebbe accoglimento davanti a un giudice tributario. Non si tratta di un lavoro standardizzato: ogni comunicazione di irregolarità ha una propria genesi — un dato incrociato, un credito d’imposta contestato, una divergenza tra dichiarato e versato — e la strategia difensiva efficace nasce sempre da un’analisi puntuale di quella genesi specifica, mai da un modello di ricorso applicato meccanicamente a prescindere dal contenuto reale dell’atto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la selezione algoritmica del contribuente, dove la giurisprudenza si muove rapidamente tra tributario, amministrativo ed europeo, la qualifica di cassazionista pesa in modo particolare: significa poter seguire la stessa controversia, con la stessa linea difensiva, dalla fase di osservazioni all’Ufficio fino a un eventuale giudizio di legittimità, senza soluzione di continuità né cambi di impostazione strategica lungo il percorso. Questa continuità si affianca al lavoro dello staff multidisciplinare, dove avvocati e commercialisti analizzano insieme lo stesso fascicolo, incrociando la lettura giuridica degli atti con la verifica tecnica dei dati contabili e bancari che spesso alimentano proprio i sistemi di selezione automatizzata.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa, prima ancora di qualunque ricorso: sapere quali termini valgono davvero, quali eccezioni sono fondate e quali solo apparenti evita di sprecare la finestra utile — spesso appena 30 giorni — in cui la situazione è ancora più facilmente gestibile. Su un tema come la selezione algoritmica del contribuente, dove le regole cambiano rapidamente e si intrecciano con principi di derivazione europea, lo Studio Monardo mette a disposizione proprio la combinazione di competenza tributaria di legittimità e lettura tecnica multidisciplinare che questa materia richiede.

Nessuno dei miti esaminati in questa guida nasce dal nulla: ciascuno è la versione semplificata, e per questo fuorviante, di una regola reale che però funziona solo a determinate condizioni. È proprio questa distanza tra la regola vera e la sua versione da passaparola a rendere necessaria, quasi sempre, una verifica puntuale della singola comunicazione ricevuta prima di decidere come muoversi: pagare, contestare in autotutela, oppure prepararsi a impugnare la cartella che seguirà.

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