Ve.R.A. E Algoritmi Del Fisco: Come Rispondere A Una Segnalazione Predittiva —

Negli ultimi mesi molti contribuenti hanno ricevuto una lettera dall’Agenzia delle Entrate diversa da quelle a cui erano abituati: non il solito avviso bonario nato da un controllo aritmetico sulla dichiarazione, ma una comunicazione che parla esplicitamente di “analisi del rischio”, di incroci tra fatture elettroniche, corrispettivi telematici e movimenti bancari, a volte persino di modelli predittivi costruiti con tecniche di machine learning. Chi la riceve fa quasi sempre le stesse domande, e in questa guida rispondiamo punto per punto, come faremmo a voce con un cliente seduto davanti a noi.

Il quadro normativo di riferimento è composito: si parte dall’art. 1, commi 634-636, della legge 190/2014 sulla promozione dell’adempimento spontaneo, si passa per l’art. 36-bis e l’art. 36-ter del DPR 600/1973 quando la segnalazione sfocia in una vera comunicazione di irregolarità, fino ad arrivare alle garanzie sul trattamento algoritmico dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679. A rendere il quadro ancora più stratificato ci ha pensato l’Atto di indirizzo per la politica fiscale 2026-2028, che parla apertamente di machine learning, text mining e network analysis come strumenti ordinari di selezione dei contribuenti a rischio: non si tratta più di un progetto pilota isolato, ma di una linea strategica dichiarata, destinata ad ampliarsi negli anni a venire. Per chi riceve una di queste lettere, capire subito in quale casella normativa rientra è il primo passo per non sprecare tempo prezioso.

Lo Studio Monardo segue da tempo l’evoluzione di questi strumenti perché unisce, nella stessa persona, la difesa in Cassazione e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, una combinazione che diventa decisiva quando la contestazione nasce da un incrocio di dati bancari e fiscali e non da un semplice errore di calcolo.

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Le basi

Cos’è esattamente una comunicazione di irregolarità basata sull’analisi predittiva dell’evasione?

È una segnalazione con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente un’anomalia individuata non più solo tramite un controllo aritmetico sulla dichiarazione, ma incrociando in modo automatizzato più banche dati. Fatture elettroniche, corrispettivi telematici, flussi dei pagamenti digitali, comunicazioni IVA: tutto questo confluisce in un “Dataset di Analisi” che i sistemi dell’Agenzia elaborano con tecniche di text mining e network analysis per individuare posizioni a rischio prima ancora che si consolidi una violazione conclamata.

Il fondamento normativo di questa attività è l’art. 1, commi 634-636, della legge 190/2014, che ha introdotto la logica della “compliance”: mettere il contribuente nelle condizioni di correggere spontaneamente un’incongruenza prima che diventi oggetto di un accertamento vero e proprio. La legge di bilancio 2020 ha poi autorizzato l’Agenzia a usare, previa pseudonimizzazione, tecnologie e interconnessioni tra banche dati per individuare i criteri di rischio su cui costruire questi inviti. Va tenuto presente che, a differenza di un accertamento vero e proprio, questa fase non cristallizza ancora una pretesa definitiva: è più simile a un campanello d’allarme che l’Amministrazione fa suonare prima di attivare i poteri istruttori più incisivi, come le richieste di documentazione o gli accessi.

Uno degli strumenti concreti dietro queste segnalazioni è il sistema noto come Ve.R.A. (Verifica dei Rapporti finanziari Addestrata), introdotto a partire dalla legge di bilancio 2020: un sistema algoritmico di verifica dei rapporti finanziari che consente una disamina sistematica e automatizzata dei dati riconducibili alle attività economiche dei contribuenti, con l’obiettivo dichiarato di ricostruirne la reale capacità contributiva. Non è un “robot” che emette sanzioni in autonomia: la stessa Agenzia, nei documenti tecnici pubblicati, garantisce la presenza di un intervento umano in tutte le fasi del processo di analisi del rischio, compresa la scelta e l’implementazione del modello. Questo non significa che l’algoritmo non possa sbagliare nell’incrociare i dati di partenza, ma significa che la decisione finale di inviare una comunicazione, e ancor più quella di procedere con un controllo sostanziale, passa sempre attraverso una valutazione umana.

Chi può ricevere questo tipo di comunicazione?

Chiunque presenti dichiarazioni fiscali, ma nella pratica il fenomeno riguarda soprattutto partite IVA, professionisti e piccole imprese, perché è lì che l’incrocio tra fatturato dichiarato, corrispettivi telematici e movimenti sui conti produce gli scostamenti più frequenti. Non mancano però casi di persone fisiche, tipicamente quando il sistema rileva una sproporzione tra il reddito dichiarato e indicatori di capacità di spesa (immobili, acquisti rilevanti, movimenti bancari significativi). Anche le società di capitali non sono escluse: qui l’analisi predittiva si concentra spesso su indicatori settoriali (ISA), sulla coerenza tra crediti d’imposta compensati e la reale capacità produttiva dichiarata, e sui pattern tipici delle frodi carosello quando l’impresa opera con controparti estere o comunitarie.

Gli atti di indirizzo più recenti indicano esplicitamente che i controlli, e con essi le segnalazioni predittive, saranno resi più frequenti “soprattutto per i settori di attività a maggior rischio di evasione”: in concreto, questo significa che due contribuenti con la stessa anomalia numerica possono avere una probabilità diversa di ricevere la comunicazione a seconda del settore ATECO in cui operano, perché i modelli di rischio vengono tarati anche su base settoriale. Chi opera in comparti tradizionalmente più esposti (commercio al dettaglio con largo uso di contante, edilizia, ristorazione) farebbe bene a monitorare con particolare attenzione la coerenza tra i propri flussi documentali, proprio perché il margine di tolleranza statistica applicato dagli algoritmi in questi settori tende a essere più stretto, e uno scostamento che in altri settori passerebbe inosservato può qui risultare sufficiente a generare la segnalazione.

È diversa dal classico avviso bonario del 36-bis?

Sì, e la differenza non è solo terminologica. L’avviso bonario “classico” nasce da un controllo automatizzato sulla dichiarazione stessa: l’Agenzia riscontra un errore di calcolo, un versamento omesso o insufficiente rispetto a quanto il contribuente ha dichiarato. La comunicazione basata su analisi predittiva, invece, nasce da un confronto tra fonti esterne alla dichiarazione: se il fatturato elettronico non coincide con quanto dichiarato, se i corrispettivi telematici raccontano una storia diversa da quella del modello Redditi, il sistema segnala l’anomalia anche se, sulla carta, la dichiarazione risultava formalmente corretta. Le due tipologie possono anche sovrapporsi nel tempo su uno stesso contribuente, e questo genera spesso confusione su quale termine e quale procedura si applichino. Un ulteriore elemento di distinzione riguarda la natura giuridica dell’atto: l’avviso bonario ex 36-bis o 36-ter è espressamente disciplinato come presupposto procedimentale dell’iscrizione a ruolo, mentre la lettera di compliance predittiva nasce da una previsione più generale sulla promozione dell’adempimento spontaneo, priva di un automatismo altrettanto rigido verso la riscossione coattiva.

Su questo terreno è intervenuta anche la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente: il D.Lgs. 219/2023 ha inserito nell’art. 6 della legge 212/2000 il nuovo art. 6-bis, che introduce l’obbligo generale di un contraddittorio informato ed effettivo per tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili, salvo le eccezioni tassativamente previste (tra cui, non a caso, gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati di pronta liquidazione). Questa distinzione tra atti “automatizzati” e atti che richiedono una valutazione più discrezionale è proprio il crinale lungo cui si gioca la difesa quando la segnalazione nasce da un’analisi predittiva: più l’algoritmo si limita a un riscontro meccanico tra dati oggettivi, meno margini di contraddittorio rafforzato si aprono; più la segnalazione presuppone una valutazione di rischio articolata su più fonti, più diventa sostenibile invocare le garanzie procedurali piene previste dal nuovo art. 6-bis.

Entro quanto tempo devo rispondere?

Per le comunicazioni riconducibili al controllo automatizzato ex art. 36-bis il termine per pagare con la sanzione ridotta o fornire chiarimenti è di 60 giorni dalla ricezione, elevato a 90 se la comunicazione è trasmessa tramite intermediario abilitato: il D.Lgs. 108/2024, attuativo della riforma fiscale, ha esteso questi termini rispetto ai precedenti 30 giorni per le comunicazioni inviate dal 1° gennaio 2025. Il decreto legislativo 108/2024 (attuativo della riforma fiscale della legge delega 111/2023) ha modificato i commi 3 e 4 dell’art. 36-ter, portando da 30 a 60 giorni il termine a disposizione del contribuente per rispondere alla richiesta di documenti e per pagare dopo la comunicazione, un intervento che nella pratica ha dato respiro soprattutto a chi deve recuperare documentazione da soggetti terzi, come datori di lavoro o istituti bancari. Le comunicazioni di compliance “pure”, quelle non ancora sfociate in un controllo formale, non hanno invece un termine perentorio identico: sono un invito, ma ignorarle non è mai la scelta giusta, perché spesso anticipano un controllo più approfondito. Un’ultima avvertenza pratica: se il termine cade nel periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), il conteggio dei giorni utili per gli atti processuali successivi ne tiene conto, ma questo non sospende automaticamente il termine per rispondere alla comunicazione stessa, che è un termine amministrativo e non processuale. Chi riceve la lettera a fine luglio, insomma, non deve illudersi di avere un mese in più prima di muoversi.

La procedura

Come faccio a sapere se la segnalazione riguarda un controllo automatico o un’analisi di rischio predittiva?

Bisogna leggere l’intestazione e il corpo della lettera. Se richiama espressamente l’art. 36-bis o l’art. 36-ter del DPR 600/1973 (o l’art. 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA), si tratta di un controllo formale con effetti diretti sulla riscossione. Se invece parla di “promozione dell’adempimento spontaneo”, di anomalie riscontrate tramite “analisi del rischio” o cita esplicitamente le fonti incrociate (fatturazione elettronica, ISA, spesometro storico), siamo nel campo della compliance predittiva. La differenza non è accademica: cambia cosa succede se non si risponde. Un dettaglio pratico utile: le comunicazioni di compliance predittiva riportano spesso un codice identificativo diverso da quello degli avvisi bonari classici e vengono recapitate anche tramite il cassetto fiscale, senza necessariamente passare dalla raccomandata cartacea, quindi vale la pena controllare periodicamente l’area riservata anche in assenza di lettere fisiche.

Quali passaggi devo seguire per rispondere?

Il primo passo è sempre verificare i dati alla base della segnalazione, non limitarsi a leggere l’importo richiesto. Occorre recuperare la dichiarazione dell’anno indicato, i corrispettivi telematici e le fatture elettroniche del periodo, e confrontarli riga per riga con quanto contestato: molte anomalie derivano da doppi conteggi, fatture non ancora liquidate o operazioni escluse (ad esempio note di credito non collegate correttamente). Se l’anomalia è reale, la strada più rapida resta il ravvedimento operoso o il pagamento con la sanzione ridotta indicata nella comunicazione. Se l’anomalia è frutto di un errore dell’algoritmo o di un dato non aggiornato, occorre presentare chiarimenti tramite il canale indicato (CIVIS, PEC, cassetto fiscale), allegando la documentazione che dimostra la correttezza della propria posizione. È utile anche conservare traccia scritta di ogni comunicazione inviata all’ufficio, comprese le ricevute di trasmissione telematica: in caso di successivo contenzioso, dimostrare di aver risposto tempestivamente e con chiarezza pesa a favore del contribuente anche su aspetti diversi da quelli strettamente oggetto della lettera.

C’è poi una via che molti dimenticano: l’istanza di autotutela. Se l’errore emerge in modo evidente dalla documentazione (una fattura duplicata, un pagamento già registrato, un dato anagrafico non aggiornato), è possibile chiedere all’ufficio di annullare o rettificare autonomamente la propria posizione, senza attendere che la questione venga risolta solo in sede di chiarimenti formali o, peggio, in un secondo momento davanti al giudice. L’autotutela non sospende automaticamente i termini di pagamento previsti dalla comunicazione, quindi va sempre accompagnata, quando i tempi stringono, anche dal versamento di quanto non contestabile o dalla presentazione tempestiva dei chiarimenti formali: le due strade non si escludono a vicenda, e nella pratica è spesso opportuno percorrerle in parallelo. Va anche ricordato che l’autotutela resta un potere discrezionale dell’Amministrazione, non un diritto azionabile in senso stretto: presentarla è quasi sempre utile, ma non sostituisce la tutela piena che solo il ricorso o i chiarimenti formali, nei termini previsti, possono garantire.

Posso correggere l’errore con il ravvedimento operoso?

Sì, ed è spesso la soluzione più conveniente quando la contestazione è fondata: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso dalla violazione, spesso inferiori anche a quelle “ridotte a un terzo” previste dalla comunicazione stessa se ci si muove in tempo. Va però verificato che non sia già iniziata un’attività di controllo formale che precluda l’accesso al ravvedimento su quello specifico periodo d’imposta: la formale conoscenza di un accesso, un’ispezione o una verifica, o la notifica di un atto di liquidazione, chiude questa porta. Nella pratica, la scelta tra ravvedimento e pagamento con la sanzione indicata in comunicazione va fatta caso per caso, calcolando quale delle due strade produce un risparmio effettivo alla luce dei giorni trascorsi dalla violazione originaria.

Cosa succede se non rispondo affatto?

Per le comunicazioni riconducibili al 36-bis o al 36-ter, il silenzio porta quasi sempre all’iscrizione a ruolo e alla successiva cartella di pagamento, con le sanzioni piene anziché quelle ridotte. Per le comunicazioni di compliance “pure”, il mancato riscontro segnala all’Agenzia che il contribuente non ha ritenuto di correggere spontaneamente la propria posizione, e questo aumenta sensibilmente la probabilità che la stessa anomalia diventi oggetto di un vero e proprio controllo sostanziale, con tutti i poteri istruttori che questo comporta: richieste di esibizione documentale, questionari, fino agli accessi presso la sede dell’attività nei casi più delicati. In entrambi gli scenari, il tempo perso senza rispondere non è mai recuperabile: non esiste una “seconda occasione” con le stesse condizioni di favore della prima lettera.

Posso rateizzare quanto richiesto?

Sì. Le somme dovute a seguito di una comunicazione di irregolarità possono essere rateizzate fino a un massimo di 20 rate trimestrali (elevabili in casi particolari), con la prima rata da versare entro il termine ordinario di 60 o 90 giorni. Attenzione però alla disciplina della decadenza: la Cassazione ha più volte ribadito che le regole per i piani concessi direttamente dall’Agenzia a seguito di avviso bonario sono più severe di quelle previste per le rateizzazioni concordate con l’agente della riscossione su debiti già iscritti a ruolo, e che il mancato pagamento anche di una sola rata può far decadere l’intero beneficio. Esistono margini di tolleranza per i ritardi minimi (il cosiddetto lieve inadempimento), ma sono calibrati in giorni, non in settimane: un ritardo che sembra trascurabile può comunque risultare fatale se supera la soglia riconosciuta. Un’ultima considerazione pratica riguarda la durata dei piani: la riforma della riscossione operativa dal 1° gennaio 2025 ha esteso in modo graduale la durata massima delle rateazioni ordinarie, prevedendo scaglioni progressivi negli anni successivi per le richieste presentate nei diversi bienni, con la possibilità, per le situazioni di comprovata difficoltà, di accedere a una dilazione straordinaria fino a un numero di rate significativamente superiore rispetto al piano ordinario. Prima di scegliere il numero di rate, conviene sempre valutare la propria effettiva capacità di sostenere il piano fino alla fine, perché la decadenza a metà percorso, come visto, comporta il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sul residuo, vanificando in parte il beneficio ottenuto con i primi versamenti.

La tabella seguente riassume in modo schematico i passaggi principali, ma va letta con un’avvertenza: i termini indicati sono quelli ordinari previsti dalla disciplina vigente per le comunicazioni riconducibili al controllo automatizzato o formale; per le lettere di compliance predittiva pure, prive di un termine perentorio identico, i tempi indicati vanno intesi come riferimento prudenziale, utile a non lasciare troppo tempo tra la ricezione della lettera e la propria risposta.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Ricezione della segnalazioneComunicazione di irregolarità / lettera di complianceNessun termine perentorio per le lettere di compliance pureAgenzia delle Entrate
Verifica e chiarimentiIstanza tramite CIVIS, PEC o cassetto fiscaleConsigliato entro 30 giorni per congelare eventuali ulteriori attiUfficio territoriale competente
Pagamento con sanzione ridottaModello F24 con i codici indicati in comunicazione60 giorni (90 se tramite intermediario) dalla ricezione
Eventuale rateizzazioneDomanda di rateazioneContestuale al primo pagamento, entro il medesimo termineUfficio che ha emesso la comunicazione
Mancata regolarizzazioneIscrizione a ruolo e cartella di pagamentoEntro il termine di decadenza previsto per la tipologia di controlloAgente della riscossione
ImpugnazioneRicorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabileCorte di Giustizia Tributaria di primo grado

I casi particolari

E se la segnalazione si basa su un algoritmo che ha sbagliato a incrociare i dati?

Succede più spesso di quanto si pensi: fatture emesse a cavallo d’anno contate due volte, corrispettivi di un punto vendita chiuso ma non disattivato sul sistema, partite IVA con più codici ATECO che vengono confrontate con parametri settoriali non pertinenti. In questi casi la difesa non consiste nel contestare in astratto l’uso dell’intelligenza artificiale, ma nel dimostrare, con documenti alla mano, che il dato di partenza usato dall’algoritmo era sbagliato o incompleto. È un lavoro di ricostruzione contabile puntuale, non una battaglia di principio. Va anche detto che l’onere di individuare l’errore ricade quasi sempre sul contribuente: l’Agenzia difficilmente rimette in discussione spontaneamente il proprio output algoritmico senza una segnalazione puntuale e documentata di dove sta il difetto.

Vale anche per la partita IVA o solo per le persone fisiche?

Il fenomeno riguarda entrambe le categorie, ma con logiche diverse. Per le partite IVA il confronto avviene soprattutto tra fatturato dichiarato, fatture elettroniche emesse e corrispettivi telematici trasmessi giornalmente: qualunque disallineamento tra questi flussi genera un’anomalia. Per le persone fisiche senza partita IVA, il confronto è più spesso tra reddito dichiarato e indicatori di capacità contributiva (acquisti immobiliari, movimenti bancari rilevanti, spese significative), un meccanismo più vicino alla logica del redditometro che a quella del controllo formale sulla dichiarazione. Per le società, infine, l’analisi predittiva si concentra anche su indicatori di coerenza settoriale (gli ISA) e su pattern relazionali tra più soggetti collegati, dove il network analysis individua triangolazioni o passaggi anomali di crediti d’imposta tra imprese riconducibili agli stessi soci o amministratori, uno scenario che richiede quasi sempre il coinvolgimento congiunto di un commercialista e di un legale fin dalle prime fasi di verifica dei dati.

Cosa succede se ho più comunicazioni sullo stesso periodo d’imposta?

Non è raro ricevere, a distanza di mesi, prima una lettera di compliance generica e poi una comunicazione di irregolarità più formale sullo stesso anno d’imposta, magari con importi diversi. In questi casi è essenziale ricostruire la cronologia esatta e verificare se la seconda comunicazione tenga già conto di quanto eventualmente versato o chiarito in risposta alla prima: sovrapposizioni e doppi conteggi in questa fase sono più frequenti di quanto l’Agenzia stessa sia disposta ad ammettere. Capita anche che la seconda comunicazione, più formale, ignori del tutto i chiarimenti forniti in risposta alla prima lettera di compliance, semplicemente perché i due flussi procedimentali sono gestiti da uffici o applicativi diversi: in questi casi occorre ripresentare la documentazione già inviata, allegando anche la prova della prima interlocuzione. Un’accortezza pratica, in questi scenari, è numerare e datare con precisione ogni invio, così da poter ricostruire con un semplice elenco cronologico l’intera sequenza davanti al funzionario che prende in carico il fascicolo, o davanti al giudice se la vicenda dovesse arrivare in contenzioso: una cronologia disordinata, anche quando la sostanza della difesa è solida, rallenta e complica inutilmente la valutazione della posizione.

Posso avere accesso alla logica con cui l’algoritmo mi ha segnalato?

In parte sì. L’Agenzia ha pubblicato un documento tecnico che illustra la metodologia di funzionamento degli algoritmi di analisi del rischio, e garantisce formalmente la presenza di un intervento umano in tutte le fasi del processo, compresa la scelta del modello. Il contribuente può esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei propri dati, incluso il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato quando questa produce effetti giuridici significativi, salvo le deroghe che il legislatore ha previsto proprio per le finalità di prevenzione dell’evasione fiscale. L’art. 22 del GDPR, infatti, ammette espressamente che il divieto di decisioni interamente automatizzate non si applichi quando la decisione è autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve però prevedere misure adeguate a tutela dei diritti dell’interessato: tra queste, il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Nella pratica, questo si traduce nel diritto del contribuente di chiedere chiarimenti sui criteri generali che hanno portato alla segnalazione, di presentare osservazioni prima che la posizione venga definita, e di rivolgersi in via alternativa anche direttamente alla sede legale dell’Agenzia per esercitare questi diritti, oltre che tramite l’area riservata del sito. In questo perimetro, dove la difesa amministrativa si intreccia con la protezione dei dati personali, la presenza di uno staff che unisce competenze in diritto bancario, tributario e di protezione dei dati fa la differenza rispetto a un ricorso costruito sulla sola contestazione dell’importo. Un’ultima precisazione, spesso richiesta con qualche imbarazzo: una lettera di compliance o una comunicazione di irregolarità restano, per loro natura, strumenti di regolarizzazione amministrativa, privi di rilevanza penale in sé. Il discorso cambia solo se, nel fornire chiarimenti, emergono elementi che configurano fattispecie più gravi, come l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o l’omessa dichiarazione oltre le soglie previste dal D.Lgs. 74/2000: in quei casi non è la comunicazione a generare il rischio penale, ma la condotta sottostante che essa contribuisce a far emergere. Per questo, quando l’anomalia riguarda importi rilevanti o schemi che ricordano operazioni tra soggetti collegati, vale la pena valutare anche questo profilo prima di rispondere, per evitare che chiarimenti formulati con leggerezza finiscano per aggravare, invece che alleggerire, la propria posizione.

Le paure finali

Rischio un accertamento vero e proprio dopo questa lettera?

È il timore più comune, ed è fondato solo in parte. Una comunicazione di irregolarità o una lettera di compliance non sono, di per sé, un accertamento: sono un momento di contraddittorio che precede l’eventuale iscrizione a ruolo o, per le lettere di compliance pure, un’occasione di regolarizzazione spontanea. Ma se l’anomalia non viene chiarita o corretta, la probabilità che si trasformi in un controllo sostanziale con pieni poteri istruttori aumenta in modo significativo, perché l’Agenzia ha già individuato quella posizione come a rischio. È anche vero il contrario: un contribuente che risponde con documenti solidi e tempestivi riduce concretamente le probabilità di essere riselezionato nei cicli di controllo successivi sullo stesso periodo d’imposta. Vale la pena ricordare che l’eventuale accertamento sostanziale, se dovesse arrivare, segue comunque le proprie regole autonome in tema di motivazione, contraddittorio e termini di decadenza: la comunicazione di irregolarità o la lettera di compliance non lo “anticipano” giuridicamente, ne restano semplicemente il possibile antecedente fattuale, e questo significa che ogni fase successiva va comunque valutata e, se necessario, contestata separatamente, con le proprie regole.

Posso perdere la casa o il conto corrente per questo?

Non per effetto della sola comunicazione. Servono passaggi intermedi: mancata regolarizzazione, iscrizione a ruolo, notifica della cartella di pagamento, e solo dopo, in caso di ulteriore inerzia, le eventuali azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti immobiliari o presso terzi). Ognuno di questi passaggi ha termini e forme precise, e ciascuno può essere il punto in cui la difesa interviene per bloccare la procedura se viziato. È un errore frequente, e comprensibile, immaginare un salto diretto dalla lettera alla casa pignorata: nella realtà quel percorso richiede mesi, spesso anni, e in ognuna delle tappe intermedie esistono strumenti difensivi diversi, dal ricorso all’istanza di autotutela, dalla rateizzazione alla contestazione dei singoli atti esecutivi.

Quanto tempo ho davvero prima che scattino le azioni esecutive?

Dipende dalla tipologia di controllo e dal rispetto dei termini di decadenza da parte dell’Agenzia stessa, termini che la giurisprudenza ha più volte ribadito essere perentori: la Cassazione ha chiarito, ad esempio, che la cartella di pagamento successiva a una decadenza dalla rateazione deve essere notificata entro un termine biennale che decorre dalla scadenza della rata non versata, e che il mancato rispetto di questo termine rende la cartella illegittima. Sapere quando questi orologi iniziano davvero a correre è spesso l’elemento che fa la differenza tra un debito ancora esigibile e uno ormai prescritto o decaduto. Anche dopo la notifica della cartella, prima che scattino ipoteca o fermo amministrativo devono trascorrere ulteriori termini minimi previsti dalla legge, ed è proprio in questa fase che una verifica tempestiva della regolarità di ogni passaggio precedente può ancora rovesciare l’esito della procedura. Chi ha già ricevuto una cartella derivante da una comunicazione di irregolarità, e ha il dubbio che qualche termine non sia stato rispettato dall’Agenzia o dall’agente della riscossione, dovrebbe far ricostruire con precisione l’intera cronologia della propria posizione, dalla prima comunicazione fino all’eventuale atto esecutivo: è spesso in questa ricostruzione, più che nella contestazione del merito della pretesa, che si trovano i margini di difesa più solidi e più rapidi da far valere in giudizio.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Il modo più chiaro per capire come funziona questo meccanismo è vederlo applicato a due situazioni realistiche.

Simulazione 1 — L’anomalia sui corrispettivi telematici. Un bar riceve, per l’anno d’imposta 2024, una comunicazione che segnala uno scostamento di 18.700 € tra i corrispettivi telematici trasmessi giornalmente e il fatturato dichiarato nel modello Redditi. L’Agenzia chiede chiarimenti entro 60 giorni dalla ricezione, avvenuta il 3 marzo 2026. Il titolare, ricostruendo i dati con il proprio commercialista, scopre che una parte dei corrispettivi era stata trasmessa due volte a causa di un malfunzionamento del registratore telematico durante un cambio di dispositivo, per un importo di 15.200 €. Presenta chiarimenti documentati tramite CIVIS entro il 20 aprile 2026, allegando il report del produttore del registratore che conferma il duplicato, oltre al registro dei corrispettivi giornalieri e all’estratto conto del punto vendita che dimostra l’assenza di incassi corrispondenti al secondo invio. Per la parte residua, 3.500 €, effettivamente non dichiarata per un errore di trascrizione nel passaggio dei dati dal gestionale di cassa al software di contabilità, versa con ravvedimento operoso entro la stessa data, ottenendo una sanzione ridotta rispetto a quella indicata in comunicazione. L’Agenzia, verificati i chiarimenti, archivia la posizione per la parte contestata e prende atto del versamento per la parte residua, senza che la posizione venga trasmessa all’ufficio controlli per un approfondimento successivo.

Simulazione 2 — La lettera di compliance su un professionista. Un consulente con partita IVA riceve, il 10 gennaio 2026, una lettera di compliance (non un vero e proprio 36-bis) che segnala una divergenza tra le fatture elettroniche emesse nel 2023, pari a 62.400 €, e il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, pari a 54.900 €, per una differenza di 7.500 €. Non essendoci un termine perentorio identico a quello del controllo formale, il professionista ha comunque interesse a muoversi rapidamente: verifica le fatture e scopre che 6.100 € derivano da due fatture elettroniche emesse per errore con partita IVA propria anziché dello studio associato di cui fa parte, mai incassate né dichiarate da lui, ma correttamente contabilizzate e dichiarate dallo studio associato nella propria dichiarazione IVA. Presenta una nota di variazione e una memoria esplicativa all’ufficio competente entro 30 giorni, allegando la documentazione dello studio associato e l’estratto della dichiarazione IVA presentata da quest’ultimo, da cui risulta che le medesime operazioni sono già state tassate una volta. Per i restanti 1.400 €, effettivamente non dichiarati per una fattura emessa a fine dicembre e sfuggita al calcolo del volume d’affari annuale, regolarizza con ravvedimento operoso. La rapidità della risposta evita che la posizione venga inserita tra quelle selezionate per il controllo sostanziale dell’anno successivo, e la documentazione conservata agli atti resta utile anche per l’anno d’imposta seguente, qualora l’anomalia si ripresentasse per lo stesso motivo strutturale.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se decido di ignorare una lettera di compliance perché non è ancora un atto formale, sto davvero al sicuro?” È la domanda che quasi nessuno pone, perché la lettera stessa sembra innocua: non chiede un pagamento immediato, non minaccia sanzioni dirette, si limita a segnalare un’anomalia. Ma proprio qui sta il punto che merita più attenzione. Le lettere di compliance costruite su analisi predittiva non sono, quasi mai, eventi isolati: sono il prodotto di un modello che ha già attribuito a quella posizione un punteggio di rischio superiore alla media, sulla base di pattern ricorrenti (settore di attività, incongruenze reddituali, presenza in schemi di triangolazione tra più soggetti). Ignorare la lettera non fa sparire il punteggio di rischio: al contrario, la mancata risposta è essa stessa un dato che il sistema registra e che può contribuire a mantenere alta la priorità di quella posizione nei cicli di controllo successivi. La scelta più prudente, anche quando l’anomalia sembra infondata, è sempre fornire un riscontro documentato, anche solo per spiegare perché quel dato non corrisponde alla realtà: un contribuente che risponde e si spiega interrompe quel circuito, un contribuente silente lo alimenta. C’è poi un secondo aspetto, ancora meno considerato: rispondere in modo generico, senza allegare documenti puntuali, produce quasi lo stesso effetto del silenzio, perché il sistema non ha elementi nuovi da elaborare per rivedere il punteggio di rischio attribuito. La differenza, in altre parole, non la fa la lunghezza della risposta ma la sua capacità di collegare ogni affermazione a un documento verificabile.

“Ma i giudici cosa dicono?”

La giurisprudenza in materia si è consolidata soprattutto sulle comunicazioni di irregolarità “tradizionali” (36-bis e 36-ter), ma i principi affermati sono direttamente applicabili anche alle nuove comunicazioni basate su analisi predittiva, perché riguardano le stesse garanzie procedurali: motivazione, contraddittorio, termini di decadenza. Manca ancora, ed è comprensibile visti i tempi tecnici della giustizia tributaria, un corpo di pronunce specificamente dedicato all’uso di modelli di machine learning nella selezione dei contribuenti a rischio; ma i principi sul contraddittorio endoprocedimentale, sulla motivazione degli atti automatizzati e sui termini di decadenza restano il terreno su cui si giocherà anche il contenzioso delle prossime comunicazioni predittive, semplicemente perché quei principi non guardano allo strumento tecnologico usato, ma alla garanzia procedurale che deve comunque essere rispettata. Le pronunce raccolte di seguito riguardano prevalentemente il periodo 2024-2026 e vanno lette come un quadro d’insieme, non come precedenti isolati: la loro forza, ai fini della difesa concreta, sta proprio nella coerenza con cui i giudici, di merito e di legittimità, hanno ribadito gli stessi principi a distanza di mesi e su fattispecie diverse.

Sulla necessità del contraddittorio. Con l’ordinanza n. 2092/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’invio della comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter costituisce una garanzia necessaria per il contribuente, momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo: la cartella notificata senza questa comunicazione preventiva è illegittima. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21271/2025 depositata il 25 luglio 2025, hanno però precisato che per i tributi non armonizzati l’obbligo di contraddittorio sussiste solo quando espressamente previsto dalla legge, e che la sua violazione porta alla nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto quali ragioni difensive avrebbe potuto far valere.

Sulla motivazione degli atti. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 989/2025, richiamando l’orientamento della Cassazione espresso nell’ordinanza n. 31.072/2024, ha ribadito che quando la pretesa deriva da un controllo automatizzato l’obbligo di motivazione si considera soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione presentata dallo stesso contribuente, che ne conosce già il contenuto.

Sull’impugnabilità della comunicazione. In un caso analogo, la Cassazione ha accolto il ricorso di una società contribuente contro la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione di una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3: i giudici di merito avevano escluso l’impugnabilità considerandola un mero invito a chiarire la propria posizione, privo di pretesa certa e definitiva, ma la Suprema Corte ha riconosciuto che, quando l’atto contiene già gli elementi di fatto, le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa, può essere impugnato davanti al giudice tributario senza attendere la cartella di pagamento.

Sui limiti dell’obbligo di comunicazione. Con l’ordinanza n. 25169/2025 la Cassazione ha affermato che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento, senza margini interpretativi: in questi casi la cartella è valida anche senza previa comunicazione. Un principio simile era già stato espresso nell’ordinanza n. 33344/2019, secondo cui il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati, essendo l’obbligo di comunicazione limitato ai casi in cui vi siano discrepanze o incertezze rilevanti da chiarire.

Sul controllo formale e la sua specificità. Con l’ordinanza n. 16163/2025 la Cassazione ha invece chiarito che, a differenza del controllo automatizzato, nel controllo formale ex art. 36-ter la mancanza di contraddittorio comporta sempre la nullità dell’atto, non essendo qui applicabile la clausola delle “incertezze rilevanti” che limita l’obbligo di comunicazione nei controlli puramente automatici.

Sul diniego implicito di rimborso. La Cassazione n. 10732/2025 ha affermato che, quando una comunicazione di irregolarità riconosce solo una parte del credito vantato dal contribuente, si configura un diniego implicito di rimborso, autonomamente impugnabile.

Sulla decadenza dalla rateazione. L’ordinanza n. 25591/2024 ha stabilito che la decadenza dalla rateazione per debiti derivanti da controlli automatizzati segue regole più stringenti di quelle previste per le rateizzazioni concesse dall’agente della riscossione su debiti già iscritti a ruolo: se il piano nasce da un avviso bonario, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza, senza la tolleranza prevista per altre forme di dilazione.

Sul ricalcolo delle sanzioni. Con la sentenza n. 19021/2025, depositata l’11 luglio 2025, la Cassazione ha confermato che la decadenza dalla rateazione di un avviso bonario comporta il ricalcolo delle sanzioni in misura piena sui residui non versati, mentre le rate già pagate restano acquisite con la sanzione ridotta: un principio già anticipato dalla pronuncia n. 17362/2024.

Sui termini di decadenza per la notifica della cartella. L’ordinanza n. 24766/2025 ha ribadito che il termine biennale per la notifica della cartella successiva alla decadenza dalla rateazione decorre dalla scadenza della rata non versata, e non dalla data della dichiarazione: un principio confermato anche dall’ordinanza n. 7663/2025, secondo cui il mancato rispetto di questo termine rende la cartella illegittima.

Sul legittimo affidamento del contribuente. Con l’ordinanza n. 12648/2024 la Cassazione ha riconosciuto che il legittimo affidamento riposto nel calendario ufficiale delle scadenze può escludere la decadenza quando il versamento tardivo dipende da un errore imputabile all’Amministrazione, non da negligenza del contribuente.

Sul valore della domanda di rateazione. Con l’ordinanza n. 9242/2024 la Cassazione ha precisato che la richiesta di rateazione presentata dal contribuente costituisce riconoscimento del debito e interrompe il termine di prescrizione, con la conseguenza che, dopo aver chiesto di dilazionare le somme dovute, diventa più difficile eccepire successivamente l’inesistenza della notifica o la prescrizione del debito stesso: una circostanza da valutare con attenzione prima di presentare l’istanza, soprattutto quando esistono dubbi sulla fondatezza della pretesa.

Sulla rigidità del termine per la prima rata. L’ordinanza n. 26810/2025 ha ribadito l’orientamento più rigoroso già espresso nella risalente ordinanza n. 14279/2018: il pagamento anche solo tardivo della prima rata rende inefficace l’intera rateizzazione, e questo vale anche quando il contribuente tenta di sanare il ritardo con un successivo ravvedimento operoso, che in questa fase non può sostituire il rispetto puntuale del termine originario.

Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate quando arriva una comunicazione di questo tipo?” Lo Studio Monardo affronta questi casi con un metodo che unisce verifica tecnica e strategia difensiva, attraverso strumenti specifici:

  1. Analizza la comunicazione ricevuta individuando se deriva da un controllo automatizzato ex 36-bis, da un controllo formale ex 36-ter o da una lettera di compliance su base predittiva, perché ciascuna tipologia ha termini e conseguenze diverse, e ricostruisce la cronologia di eventuali comunicazioni precedenti sullo stesso periodo d’imposta.
  2. Ricostruisce i dati contabili sottostanti confrontando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e movimenti bancari con quanto contestato, per individuare l’origine esatta dello scostamento, riga per riga.
  3. Predispone i chiarimenti documentati da presentare tramite CIVIS, PEC o cassetto fiscale, quando l’anomalia risulta infondata o parzialmente errata, allegando la documentazione probatoria pertinente.
  4. Calcola la convenienza del ravvedimento operoso rispetto al pagamento con sanzione ridotta indicato in comunicazione, verificando che non siano nel frattempo iniziate attività di controllo che ne precludano l’accesso.
  5. Verifica il rispetto dei termini di decadenza dell’Agenzia per l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, individuando eventuali vizi procedurali opponibili in giudizio.
  6. Predispone il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria quando la comunicazione contiene già una pretesa certa e definitiva, senza attendere passivamente la cartella di pagamento.
  7. Gestisce le istanze di rateizzazione e monitora il rispetto delle scadenze trimestrali, per evitare la decadenza dal beneficio a fronte di un ritardo anche minimo.
  8. Verifica i profili di protezione dei dati personali, esercitando ove pertinente i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 sulle decisioni basate su trattamento automatizzato, incluso l’accesso alla logica sottostante l’analisi del rischio.
  9. Coordina l’analisi tributaria con quella bancaria, quando l’anomalia nasce da un incrocio con i flussi di pagamento elettronici o da segnalazioni provenienti dagli intermediari finanziari, avvalendosi dello staff multidisciplinare interno.
  10. Segue la posizione fino al contenzioso, mantenendo la stessa strategia difensiva dal primo chiarimento amministrativo fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza soluzione di continuità nel passaggio da un grado di giudizio all’altro.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In materia di comunicazioni di irregolarità e analisi predittiva del rischio fiscale, il titolo di cassazionista pesa in modo particolare: quando la comunicazione sfocia in un contenzioso, poter contare sulla stessa persona che ha impostato la difesa fin dal primo chiarimento amministrativo, e che può portarla fino all’ultimo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, garantisce una continuità di strategia che un cambio di difensore a metà procedura non potrebbe assicurare. A questo si affianca lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: nelle contestazioni nate da incroci di dati contabili e bancari, la lettura congiunta tecnico-contabile e giuridica è spesso ciò che permette di individuare l’errore alla base della segnalazione.

Chiusura

Le comunicazioni basate su analisi predittiva dell’evasione fiscale sono destinate ad aumentare, non a diminuire: gli atti di indirizzo della politica fiscale per il triennio 2026-2028 confermano l’intenzione di potenziare questi strumenti, e la quantità di dati oggi a disposizione dell’Agenzia (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, flussi di pagamento) rende questo scenario tutt’altro che teorico. Tre messaggi restano validi in ogni caso: primo, non tutte le comunicazioni sono uguali, e sapere se si tratta di un controllo automatizzato, di un controllo formale o di una lettera di compliance cambia i termini e le conseguenze; secondo, il silenzio non è mai una strategia, perché alimenta il punteggio di rischio invece di neutralizzarlo; terzo, i termini di decadenza a carico dell’Agenzia sono un’arma difensiva reale, non un dettaglio tecnico da trascurare, e vanno verificati con la stessa cura riservata al merito della contestazione.

Proprio perché queste comunicazioni nascono dall’incrocio di dati fiscali, contabili e bancari, la materia richiede una lettura che tenga insieme il diritto tributario e quello bancario: è la combinazione di competenze su cui lo Studio Monardo costruisce la propria attività, dal primo chiarimento amministrativo fino all’eventuale giudizio di Cassazione.

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