Comunicazione Di Irregolarità Da Banche Dati Integrate: I 6 Errori Da Evitare Quando Sbaglia Il Sistema

La maggior parte delle comunicazioni di irregolarità non si trasforma in una cartella esattoriale per la fondatezza della pretesa, ma per gli errori che il contribuente commette dopo averla ricevuta. Sono errori evitabili, quasi sempre commessi nella fretta o nella convinzione che “tanto lo dice il sistema dell’Agenzia delle Entrate, sarà corretto”. Ma le banche dati integrate — Anagrafe Tributaria, dati INPS, Catasto, flussi bancari, comunicazioni delle piattaforme digitali — incrociano automaticamente milioni di informazioni, e gli incroci sbagliati non sono un’eccezione rara.

Gli errori più frequenti che vedremo in questa guida sono:

  1. Non rispondere entro i termini, lasciando decorrere il periodo per la sanzione ridotta
  2. Pagare subito senza verificare l’attendibilità dei dati incrociati
  3. Confondere l’avviso bonario con un atto impositivo definitivo
  4. Non controllare la regolarità della notifica e del domicilio fiscale
  5. Non contestare l’errore materiale generato dal sistema informatico
  6. Sbagliare la strategia sull’impugnazione facoltativa dell’avviso

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché la difesa contro le comunicazioni di irregolarità richiede una competenza che unisce diritto tributario e diritto bancario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare nazionale che segue il contribuente dalla prima analisi della comunicazione fino, se necessario, all’ultimo grado di giudizio, con la continuità difensiva che questo tipo di contenzioso — spesso lungo e tecnico — richiede.

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Perché le banche dati integrate generano così tanti errori

Prima di entrare nei singoli errori, vale la pena capire da dove nascono. Il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 (per l’IVA) funziona incrociando i dati dichiarati dal contribuente con quelli presenti nell’Anagrafe Tributaria: versamenti F24, certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, comunicazioni delle piattaforme di intermediazione immobiliare, dati catastali, flussi bancari rilevanti. Non c’è alcuna valutazione umana sul merito: il software segnala automaticamente ogni discrepanza numerica, anche quando dietro quella discrepanza c’è un errore del sistema stesso, non del contribuente.

La conseguenza pratica è che una parte non trascurabile delle comunicazioni di irregolarità nasce da disallineamenti tra banche dati diverse — un dato aggiornato in un archivio e non nell’altro, una certificazione trasmessa in ritardo, un codice fiscale associato erroneamente. La Corte di Cassazione lo ha riconosciuto esplicitamente: con la sentenza n. 14546/2019 ha affermato che l’Anagrafe Tributaria non può assurgere al rango di prova nel processo tributario, proprio perché non è esente da errori di trascrizione e da omissioni, potendo al più valere come indizio. Questo principio, richiamato anche da Cass. n. 23213/2014 e Cass. n. 25779/2011, è il punto di partenza di ogni difesa contro comunicazioni basate su incroci automatizzati.

Errore 1: Ignorare la comunicazione o rispondere fuori termine

L’errore. Marco riceve una comunicazione di irregolarità via PEC per un presunto omesso versamento rilevato dall’incrocio tra la dichiarazione e i dati F24. La ritiene un errore evidente e decide di “aspettare che se ne accorgano da soli”, senza rispondere né contattare l’ufficio entro i termini.

Perché è un errore. Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 108/2024, il termine per fornire chiarimenti o versare quanto dovuto con la sanzione ridotta è stato esteso da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è resa disponibile telematicamente a un intermediario abilitato). Questo termine non è un semplice invito a pagare: è la finestra entro cui il contribuente può segnalare l’errore, produrre documentazione e ottenere la correzione prima che l’irregolarità si trasformi in iscrizione a ruolo.

Le conseguenze. Decorso il termine senza risposta né pagamento, l’ufficio procede alla liquidazione definitiva e, in assenza di regolarizzazione, all’iscrizione a ruolo con sanzione piena — che può arrivare al 25-30% anziché essere ridotta a un decimo o a un terzo secondo le nuove percentuali. La perdita più grave non è solo economica: è la perdita del momento migliore per far emergere l’errore di sistema, quando è ancora facile dimostrarlo con la documentazione originale.

Cosa fare invece. Rispondere sempre entro il termine, anche solo per contestare formalmente l’irregolarità e chiedere la rettifica. La risposta tempestiva, anche interlocutoria, preserva sia la possibilità della sanzione ridotta sia la tracciabilità della contestazione, elemento decisivo se la vicenda dovesse proseguire fino alla cartella.

Il dettaglio che pochi conoscono. Il termine decorre dalla data di messa a disposizione telematica della comunicazione (nel cassetto fiscale o via PEC), non dalla data in cui il contribuente materialmente la legge: un accesso tardivo alla propria area riservata o alla propria PEC non sposta il termine, motivo per cui monitorare periodicamente questi canali è essenziale, specialmente per chi ha delegato un intermediario.

Errore 2: Pagare subito senza verificare l’attendibilità dei dati incrociati

L’errore. Giulia riceve una comunicazione che segnala un presunto reddito da locazione breve non dichiarato, desunto dai dati trasmessi da una piattaforma digitale. Per “chiudere subito la questione” paga l’importo richiesto con la sanzione ridotta, senza controllare se l’immobile o l’importo corrispondano davvero alla sua posizione.

Perché è un errore. Le comunicazioni di irregolarità nascono da un incrocio automatico, non da un accertamento nel merito. L’art. 6, comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) impone all’Amministrazione di attivare un contraddittorio quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione — proprio la situazione tipica delle segnalazioni originate da banche dati esterne (piattaforme, sostituti d’imposta, enti terzi), dove i margini di errore sono più alti rispetto a un semplice omesso versamento riportato dal contribuente stesso.

Le conseguenze. Pagare senza verificare significa rinunciare in via definitiva a contestare un debito che, in molti casi, semplicemente non esiste — magari perché il dato riguarda un altro codice fiscale, un anno d’imposta diverso, o un immobile già correttamente dichiarato con modalità che il sistema non ha saputo riconoscere. Il pagamento, per quanto agevolato, chiude la partita: non è previsto un meccanismo automatico di restituzione per chi paga un importo non dovuto senza aver prima verificato la fondatezza della pretesa.

Cosa fare invece. Prima di ogni pagamento, verificare puntualmente i dati indicati nella comunicazione confrontandoli con la propria documentazione: dichiarazione presentata, F24 versati, certificazioni ricevute, contratti. Solo dopo questo controllo si decide se pagare (quando l’errore è effettivamente del contribuente) o contestare (quando l’errore è nell’incrocio dei dati).

Il dettaglio che pochi conoscono. L’Agenzia mette a disposizione, insieme alla comunicazione, il dettaglio analitico dei dati utilizzati per il calcolo: un documento spesso ignorato ma che consente di individuare con precisione dove si è generato il disallineamento, risparmiando tempo prezioso nella fase di contestazione.

Errore 3: Confondere l’avviso bonario con un atto impositivo definitivo

L’errore. Un piccolo imprenditore, ricevuta la comunicazione di irregolarità, si convince che sia già un atto esecutivo e, temendo un pignoramento imminente, prende decisioni affrettate — vende beni, chiede prestiti onerosi — senza sapere che l’avviso bonario non è ancora un titolo per la riscossione.

Perché è un errore. L’avviso bonario non è un provvedimento impositivo esecutivo. È qualificabile come avviso di accertamento o di liquidazione solo l’atto con cui l’Amministrazione manifesta una pretesa tributaria definitiva; la comunicazione di irregolarità, al contrario, è — come chiarito anche da CAF e prassi consolidata — un invito preventivo a fornire chiarimenti sulle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata, privo di efficacia esecutiva immediata.

Le conseguenze. Confondere i due piani porta a due errori opposti e ugualmente dannosi: da un lato l’ansia che porta a decisioni economiche affrettate e costose; dall’altro, in altri casi, la sottovalutazione della comunicazione una volta capito che “non è ancora esecutiva”, con conseguente inerzia che poi porta dritti alla cartella con sanzioni piene. La conseguenza più grave è la gestione sbagliata dei tempi: chi tratta l’avviso bonario come irrilevante perde l’occasione di correggere l’errore prima che diventi definitivo; chi lo tratta come già esecutivo spreca risorse in azioni premature.

Cosa fare invece. Inquadrare correttamente la sequenza procedimentale: comunicazione di irregolarità → eventuale mancata regolarizzazione → iscrizione a ruolo → cartella di pagamento, che è il vero atto esecutivo notificato dall’agente della riscossione. Ogni fase ha le sue difese specifiche, e agire nella fase giusta con lo strumento giusto è la sola strategia efficace.

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche se l’avviso bonario è formalmente impugnabile secondo un orientamento estensivo dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (Cass. n. 3466/2021), la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 2092/2025 che impugnarlo non sospende l’attività di riscossione: l’Agenzia può comunque iscrivere a ruolo e notificare il titolo esecutivo. Questo significa che, salvo casi particolari, spesso conviene concentrare le difese sulla cartella successiva piuttosto che disperdere energie sull’impugnazione anticipata del bonario.

Errore 4: Non controllare la regolarità della notifica e del domicilio fiscale

L’errore. Un contribuente che si è trasferito da alcuni mesi non ha aggiornato il proprio domicilio fiscale presso l’Agenzia delle Entrate; la comunicazione di irregolarità, generata dall’incrocio dati e indirizzata alla vecchia residenza, non gli arriva mai, e scopre l’esistenza della vicenda solo con la cartella esattoriale.

Perché è un errore. Il domicilio fiscale è il dato su cui l’Amministrazione fa legittimo affidamento per le notifiche, indipendentemente dal luogo in cui il contribuente effettivamente risiede. La giurisprudenza più recente conferma questo principio in modo netto: l’ordinanza n. 4330/2026 ha stabilito che l’Amministrazione può fare affidamento sui dati risultanti dall’Anagrafe Tributaria e che la notifica al domicilio fiscale ivi registrato è valida anche se il contribuente, di fatto, abita altrove.

Le conseguenze. La più grave: perdere il termine per rispondere alla comunicazione senza nemmeno saperne l’esistenza, ritrovandosi direttamente davanti a una cartella con sanzioni piene, senza aver mai potuto beneficiare della sanzione ridotta né del contraddittorio preventivo. Il cambio di residenza non comunicato, inoltre, non è mai una difesa spendibile contro la notifica: la regola serve proprio a evitare — come ha chiarito la giurisprudenza — un sistema in cui le notifiche vengano continuamente annullate per spostamenti recenti non comunicati.

Cosa fare invece. Comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza o domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate tramite PEC o raccomandata, sapendo che il nuovo indirizzo diventa efficace solo dopo 30 giorni, e nel frattempo tenere sotto controllo la PEC, l’INI-PEC/INAD e il cassetto fiscale. Per i professionisti che hanno delegato un intermediario, verificare periodicamente che la delega sia ancora valida e che la PEC dell’intermediario venga effettivamente monitorata.

Il dettaglio che pochi conoscono. Se la comunicazione viene inviata alla PEC di un professionista delegato, il termine di risposta si allunga automaticamente a 90 giorni: una finestra più ampia di cui molti contribuenti che si affidano a un commercialista non sono consapevoli, e che può essere sfruttata per costruire una difesa più solida invece di rincorrere il termine ordinario di 60 giorni.

Errore 5: Non contestare l’errore materiale generato dal sistema informatico

L’errore. Un’azienda riceve una comunicazione basata su un presunto uso indebito di un credito d’imposta, quando in realtà il credito era corretto ma era stato inserito con un codice tributo errato in fase di compilazione dell’F24. Anziché contestare l’errore materiale, l’azienda paga per intero, ritenendo di non avere argomenti.

Perché è un errore. La giurisprudenza distingue nettamente tra errore sostanziale (che genera davvero un debito) ed errore meramente materiale o formale, emendabile. La Cassazione, con la sentenza n. 22692/2013, ha affermato che un errore sul codice tributo non invalida il pagamento né comporta sanzione per omesso versamento, trattandosi di una mera irregolarità formale. In un altro caso, la Suprema Corte ha dato ragione al contribuente riconoscendo che un errore materiale nella compilazione dell’F24 può essere emendato, e che il giudice di merito deve tener conto della rettifica operata dal contribuente stesso, in applicazione del consolidato principio sull’emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Le conseguenze. Pagare per intero un debito che nasce da un errore materiale, proprio o del sistema, significa accettare una sanzione che la legge stessa non prevede per questo tipo di vizio. È la conseguenza economicamente più dannosa tra quelle di questo elenco, perché riguarda spesso importi rilevanti nel caso di imprese e crediti d’imposta.

Cosa fare invece. Distinguere sempre, prima di reagire alla comunicazione, se l’anomalia derivi da un errore materiale (correggibile) o da un’effettiva difformità sostanziale. Nel primo caso, la strada corretta è segnalare l’errore all’ufficio producendo la documentazione che dimostra la reale situazione (ad esempio l’F24 corretto o le ricevute di pagamento), chiedendo la rettifica prima che la comunicazione si consolidi in iscrizione a ruolo.

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche quando l’errore materiale viene segnalato dopo la scadenza del termine ordinario, resta comunque percorribile la via dell’istanza di autotutela, che l’Amministrazione può accogliere in qualsiasi momento se l’atto presenta vizi evidenti come doppia imposizione, errore materiale o soggetto errato — uno strumento amministrativo spesso più rapido di un ricorso giudiziale.

Errore 6: Sbagliare la strategia sull’impugnazione facoltativa dell’avviso

L’errore. Un contribuente, temendo che non impugnare l’avviso bonario equivalga ad “accettarlo”, presenta un ricorso formale contro la comunicazione, sostenendo costi e tempi processuali che si sarebbero potuti risparmiare, per poi doversi difendere una seconda volta contro la cartella successiva sugli stessi fatti.

Perché è un errore. La Cassazione ha più volte ribadito, da ultimo con l’ordinanza n. 10667/2025 e con l’ordinanza n. 7226/2026, che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non comporta acquiescenza e non preclude la successiva contestazione della cartella: nei controlli formali, anzi, la cartella di pagamento costituisce l’unico atto realmente impugnabile in via ordinaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nella sua attività di cassazionista, segue con particolare attenzione proprio questa fase strategica, perché la scelta se agire subito sul bonario o attendere la cartella incide direttamente sull’efficacia complessiva della difesa fino agli eventuali gradi successivi di giudizio.

Le conseguenze. Impugnare inutilmente l’avviso bonario, quando non ce n’è necessità, comporta un doppio dispendio di energie difensive: se poi viene notificata anche la cartella, la Cassazione (ordinanza n. 2092/2025) ha chiarito che la nuova pretesa tributaria sostituisce quella originaria, facendo caducare d’ufficio il giudizio sul bonario — con il rischio di vedersi dichiarare cessata la materia del contendere proprio sul ricorso presentato per primo, senza risparmio di tempo né di risorse.

Cosa fare invece. Valutare caso per caso se conviene contestare subito l’avviso bonario o concentrare la difesa sulla cartella, tenendo presente che impugnare il bonario non sospende comunque l’attività di riscossione. Nella maggior parte dei casi, quando l’irregolarità non è palese e richiede un’istruttoria più approfondita, conviene attivare prima il contraddittorio amministrativo (istanza di autotutela, chiarimenti documentali) e riservare il ricorso giudiziale alla cartella, dove si potranno far valere anche i vizi propri dell’atto e quelli della comunicazione presupposta.

Il dettaglio che pochi conoscono. Anche chi effettua il pagamento con sanzione ridotta per chiudere la posizione mantiene, secondo un consolidato orientamento, la possibilità di impugnare in un secondo momento se emergono elementi che dimostrano l’insussistenza del debito: pagare per prudenza non equivale automaticamente a rinunciare a ogni difesa futura, purché si agisca nei termini di decadenza applicabili.

Gli errori in cifre

Per capire il reale impatto economico di questi errori, prendiamo tre simulazioni numeriche a partire dallo stesso caso base: una comunicazione di irregolarità per un presunto omesso versamento di 17.800 € generato dall’incrocio tra la dichiarazione dei redditi e i dati F24 in Anagrafe Tributaria.

Simulazione 1 — Risposta tempestiva con errore riconosciuto dall’ufficio. Il contribuente risponde entro 60 giorni segnalando che il versamento risulta erroneamente non abbinato per un problema di quietanza F24. L’ufficio verifica e archivia la posizione: nessuna sanzione, nessun interesse, costo pari a zero oltre all’eventuale assistenza professionale per la verifica documentale.

Simulazione 2 — Pagamento nei termini senza contestazione. Lo stesso contribuente, non avendo verificato l’attendibilità del dato, paga entro 60 giorni con sanzione ridotta a un terzo: su un’imposta di 17.800 €, la sanzione ridotta si attesta intorno a 1.483-1.780 € a seconda dell’aliquota applicabile, oltre agli interessi da liquidazione — un esborso che, se l’errore fosse effettivamente del sistema, sarebbe stato del tutto evitabile con una verifica preventiva.

Simulazione 3 — Nessuna risposta, iscrizione a ruolo e cartella. Decorso il termine senza alcuna azione, la posizione viene iscritta a ruolo: sulla stessa imposta di 17.800 € la sanzione piena arriva al 25-30% (quindi tra 4.450 € e 5.340 €), a cui si sommano interessi di mora e aggio di riscossione. Tra la prima e la terza simulazione, la differenza economica supera facilmente i 4.000-5.000 €, generata unicamente dal modo in cui è stata gestita la comunicazione, non dalla fondatezza del debito.

La mappa degli errori

La tabella seguente sintetizza, per ciascun errore, il momento in cui tipicamente si consuma, la conseguenza principale e la possibilità di rimedio.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimedio possibile
Non rispondere entro i terminiNei 60 (o 90) giorni dalla comunicazionePerdita sanzione ridotta, iscrizione a ruoloParziale (autotutela se errore evidente)
Pagare senza verificare i datiAl ricevimento della comunicazionePagamento di somme non dovuteNo, salvo vizi sopravvenuti
Confondere bonario con atto esecutivoNella prima lettura della comunicazioneDecisioni affrettate o inerzia dannosaSì, con corretto inquadramento tempestivo
Notifica al domicilio fiscale non aggiornatoPrima ancora della comunicazioneMancata conoscenza, decadenza dai terminiParziale, solo in casi limitati
Mancata contestazione dell’errore materialeNella risposta alla comunicazionePagamento sanzione non dovutaSì, anche con autotutela successiva
Strategia sbagliata sull’impugnazioneNella scelta se ricorrere contro il bonarioDispendio di risorse, difese disperseSì, riorientando la difesa sulla cartella

La checklist preventiva

Prima di reagire a una comunicazione di irregolarità basata su banche dati integrate, verifica che:

  • [ ] Hai letto integralmente la comunicazione, incluso il dettaglio analitico dei dati utilizzati per il calcolo
  • [ ] Hai confrontato ogni importo indicato con la tua dichiarazione, i tuoi F24 e le certificazioni ricevute
  • [ ] Hai verificato la data di messa a disposizione della comunicazione (cassetto fiscale o PEC) per calcolare correttamente il termine
  • [ ] Hai controllato se il termine applicabile è di 60 o di 90 giorni, in base alla presenza di un intermediario delegato
  • [ ] Hai verificato che il tuo domicilio fiscale registrato in Anagrafe Tributaria sia effettivamente aggiornato
  • [ ] Hai distinto se l’anomalia è un errore materiale (tuo o del sistema) o una difformità sostanziale
  • [ ] Hai valutato se la comunicazione deriva da un controllo automatizzato (art. 36-bis/54-bis) o da un controllo formale (art. 36-ter), perché le regole del contraddittorio cambiano
  • [ ] Hai considerato l’istanza di autotutela come alternativa più rapida al ricorso, quando il vizio è evidente
  • [ ] Hai valutato se conviene contestare subito il bonario o riservare la difesa alla cartella successiva
  • [ ] Hai conservato tutta la documentazione (F24, quietanze, contratti, certificazioni) pronta da esibire
  • [ ] Non hai pagato alcun importo prima di aver completato questa verifica
  • [ ] Hai valutato, per debiti rilevanti, gli strumenti di composizione della crisi (L. 3/2012) come alternativa in caso di difficoltà oggettiva al pagamento

E se l’errore l’ho già fatto?

Non sempre un errore commesso è irrimediabile. Molto dipende dalla fase in cui ci si trova.

Se hai lasciato scadere il termine ma non è ancora arrivata la cartella: puoi comunque presentare un’istanza di autotutela, chiedendo all’Amministrazione di correggere o annullare la comunicazione se il vizio è evidente. Non è un diritto azionabile in giudizio, ma nella prassi è spesso lo strumento più rapido per risolvere errori materiali palesi, anche fuori termine.

Se hai già pagato senza verificare, ma poi scopri che il debito non era dovuto: la strada, più complessa, è l’istanza di rimborso, corredata dalla documentazione che dimostra l’insussistenza del debito. È una via percorribile ma più lenta e non sempre garantita, motivo per cui la verifica preventiva resta sempre la strategia migliore.

Se è già arrivata la cartella di pagamento: qui si apre una seconda possibilità difensiva, distinta da quella sull’avviso bonario. Potrai far valere sia i vizi propri della cartella (notifica irregolare, difetto di motivazione, prescrizione) sia i vizi della comunicazione presupposta (omessa o tardiva notifica quando dovuta, violazione del contraddittorio). La mancata impugnazione del bonario, come confermato dalla giurisprudenza più recente, non ti preclude affatto questa seconda difesa.

Quando la preclusione diventa definitiva. Il punto di non ritorno è generalmente la scadenza del termine di 60 giorni per ricorrere contro la cartella di pagamento: oltre quel termine, salvo vizi di notifica che ne impediscano la decorrenza, la pretesa si consolida e gli spazi di difesa si riducono drasticamente ai soli rimedi straordinari come le sanatorie previste dal legislatore (rottamazioni, definizioni agevolate) quando disponibili.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

Ho lasciato passare i 60 giorni senza rispondere: è finita? Non necessariamente. Se l’errore è evidente e documentabile, l’istanza di autotutela resta percorribile anche oltre il termine. Se invece arriva la cartella, potrai comunque far valere i vizi della comunicazione presupposta e quelli propri della cartella stessa.

Ho pagato subito con la sanzione ridotta: ho perso ogni possibilità di contestare? No: se successivamente emergono elementi che dimostrano l’insussistenza del debito, resta aperta la via del rimborso, anche se più complessa rispetto alla contestazione preventiva.

Ho scoperto solo ora, con la cartella, che la comunicazione era stata inviata al mio vecchio indirizzo: cosa posso fare? Devi verificare se avevi già comunicato il cambio di domicilio fiscale prima dell’invio: se sì, e se il nuovo indirizzo era già efficace, potrai eccepire il vizio di notifica; se non l’avevi comunicato, la notifica al domicilio fiscale registrato resta generalmente valida secondo l’orientamento più recente.

Ho impugnato l’avviso bonario e ora è arrivata anche la cartella: devo fare due ricorsi? No: la giurisprudenza chiarisce che la cartella sostituisce la pretesa originaria, facendo venir meno l’interesse sul giudizio relativo al bonario. La strategia va concentrata sul ricorso contro la cartella.

Il mio commercialista non mi ha avvisato della comunicazione inviata alla sua PEC: ho perso il termine? Verifica se la delega era ancora valida e se il termine applicabile era quello esteso a 90 giorni: in molti casi c’è ancora margine, ma è essenziale agire subito appena scoperto il problema.

Posso ancora rateizzare se ho già sforato i termini della sanzione ridotta? Sì, la rateizzazione resta generalmente disponibile anche dopo l’iscrizione a ruolo, ma perde il beneficio della sanzione ridotta collegato al pagamento tempestivo in unica soluzione entro i termini originari.

Gli errori davanti ai giudici

La giurisprudenza più recente offre un quadro chiaro su come i tribunali valutano gli errori legati alle comunicazioni di irregolarità e alle banche dati integrate.

Cass. Ord. 13 febbraio 2025 n. 25169 ha affermato che l’avviso bonario non è necessario quando dal controllo automatico emerge esclusivamente un omesso o insufficiente versamento senza margini interpretativi: in questi casi la cartella resta valida anche senza previa comunicazione, trattandosi di mera irregolarità formale. È il principio cardine per distinguere i casi in cui la comunicazione preventiva è davvero obbligatoria da quelli in cui non lo è.

Cass. 1 agosto 2019 n. 33344 ha precisato che il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati, essendo l’obbligo di comunicare le irregolarità limitato ai casi in cui vi siano discrepanze o incertezze reali sui dati.

Cass. ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2092 ha chiarito che l’impugnazione dell’avviso bonario non sospende l’attività di riscossione, e che la successiva cartella, integrando una pretesa tributaria nuova, fa caducare d’ufficio il giudizio pendente sul bonario: principio decisivo per orientare correttamente la strategia difensiva.

Cass. ordinanza 10667/2025 ha stabilito che la mancata impugnazione dell’avviso bonario non comporta acquiescenza e non preclude la successiva contestazione della cartella, consentendo al contribuente di concentrare le proprie difese nel giudizio contro l’atto realmente esecutivo.

Cass. 13898/2025 ha ribadito che, nel controllo automatizzato, il contraddittorio non è necessario quando l’irregolarità è evidente e fondata su dati certi — un criterio che riporta l’attenzione sulla qualità e affidabilità dei dati incrociati dalle banche dati.

Cass. n. 3466/2021, richiamata anche dalla giurisprudenza di merito più recente, ha affermato che l’elencazione degli atti impugnabili dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, pur formalmente tassativa, va interpretata in senso estensivo alla luce dei principi costituzionali di tutela del contribuente, consentendo in certi casi l’impugnazione facoltativa dell’avviso bonario stesso.

Cass. n. 14546/2019 ha statuito il principio più rilevante per le comunicazioni originate da banche dati integrate: l’Anagrafe Tributaria non può assurgere a prova nel processo tributario, potendo al più valere come indizio, proprio perché non esente da errori di trascrizione e omissioni — principio confermato anche da Cass. n. 23213/2014 e Cass. n. 25779/2011.

Cass. sentenza n. 22692/2013 ha affermato che un errore sul codice tributo in un modello F24 non invalida il pagamento né configura omesso versamento, trattandosi di mera irregolarità formale emendabile, con conseguente diritto del contribuente a veder riconosciuta la rettifica anche in un momento successivo.

Cass. ordinanza 8 gennaio 2026 n. 448 ha ricordato che il pagamento tramite rottamazione determina l’estinzione del giudizio pendente relativo al medesimo carico, con le spese processuali che restano a carico della parte che le ha anticipate.

Cass. ordinanza 7226/2026 ha ribadito, con riferimento ai controlli formali, che la cartella di pagamento costituisce l’unico atto realmente impugnabile in via ordinaria, mentre l’impugnazione dell’avviso bonario resta meramente facoltativa e la sua omissione non produce decadenze.

Cass. ordinanza 4330/2026 ha stabilito che l’Amministrazione può legittimamente fare affidamento sui dati di domicilio fiscale risultanti dall’Anagrafe Tributaria, con notifica valida anche quando il contribuente di fatto risiede altrove senza aver comunicato il cambiamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità generata da banche dati fiscali integrate, lo Studio Monardo mette in campo un percorso difensivo che unisce prevenzione e rimedio:

  1. Analizziamo la comunicazione e il dettaglio analitico dei dati utilizzati dall’Agenzia, confrontandoli riga per riga con la documentazione del contribuente per individuare l’origine esatta del disallineamento.
  2. Verifichiamo se l’errore rilevato è materiale o sostanziale, distinguendo i casi emendabili senza sanzione da quelli che richiedono una strategia difensiva più articolata.
  3. Controlliamo la regolarità della notifica e del domicilio fiscale registrato, intercettando i vizi procedurali prima che diventino irrilevanti per decorrenza dei termini.
  4. Predisponiamo istanze di autotutela documentate nei casi di errore evidente, per ottenere la correzione o l’annullamento in via amministrativa, spesso più rapida del contenzioso.
  5. Costruiamo la risposta nei termini di 60 o 90 giorni, calcolando con precisione la decorrenza in base al canale di notifica e alla presenza di intermediari delegati.
  6. Valutiamo caso per caso l’opportunità di impugnare l’avviso bonario oppure di riservare la difesa alla cartella successiva, evitando dispendi processuali inutili.
  7. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se residuano margini di autotutela o se è necessario attendere e impostare la difesa sulla cartella, senza mai lasciare il contribuente privo di una linea difensiva.
  8. Assistiamo nella fase di rateizzazione o di accesso alle definizioni agevolate disponibili, quando la posizione economica lo richiede.
  9. Coordiniamo la strategia con gli aspetti bancari e di composizione della crisi, quando i debiti da comunicazioni di irregolarità si inseriscono in un quadro più ampio di difficoltà finanziaria.
  10. Seguiamo il contribuente in ogni grado di giudizio, se la vicenda evolve dal contraddittorio amministrativo fino al ricorso e, se necessario, alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un ambito come quello delle comunicazioni di irregolarità, dove un errore mal gestito nella fase iniziale può trasformarsi in un contenzioso lungo fino agli ultimi gradi di giudizio, la qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo assume un peso particolare: significa poter seguire la stessa strategia difensiva, con lo stesso interlocutore, dall’analisi della prima comunicazione fino a un eventuale ricorso per Cassazione, senza le interruzioni e i cambi di linea difensiva che spesso indeboliscono le posizioni dei contribuenti che si affidano a professionisti diversi nei vari gradi. A supportare questa continuità, lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti lavora in modo coordinato sullo stesso caso, integrando l’analisi giuridica con quella contabile necessaria a ricostruire con precisione l’origine degli errori generati dalle banche dati.

I diversi tipi di banche dati integrate e le anomalie tipiche

Non tutte le comunicazioni di irregolarità nascono dallo stesso incrocio di dati, e conoscere la fonte specifica dell’anomalia è spesso il primo passo per costruire una difesa efficace. Vale la pena distinguere le principali banche dati coinvolte e i problemi ricorrenti che ciascuna genera.

Anagrafe Tributaria e dati F24. È la banca dati centrale, disciplinata dall’art. 1 D.P.R. n. 605/1973, che raccoglie su scala nazionale i dati risultanti dalle dichiarazioni e dagli accertamenti. Le anomalie più frequenti riguardano il mancato abbinamento tra un versamento F24 effettivamente eseguito e la posizione dichiarata, spesso per un errore nel codice tributo, nell’anno di riferimento o nel codice fiscale indicato in delega. Come visto, la giurisprudenza (Cass. n. 22692/2013) riconosce l’emendabilità di questi errori quando sono meramente materiali.

Dati bancari e finanziari (art. 7 D.P.R. 605/1973 e Archivio dei rapporti finanziari). Banche, Poste e intermediari finanziari trasmettono periodicamente all’Anagrafe Tributaria i dati identificativi dei rapporti intrattenuti con la clientela. Le comunicazioni di irregolarità che nascono da questo canale riguardano tipicamente presunte movimentazioni non giustificate o redditi da capitale non dichiarati: qui l’errore tipico è che il dato aggregato trasmesso dalla banca non distingue automaticamente tra movimentazioni imponibili e movimentazioni neutre (giroconti, rimborsi, restituzioni di capitale), generando segnalazioni che, una volta analizzate nel dettaglio, si rivelano prive di fondamento.

Certificazioni Uniche e dati dei sostituti d’imposta. Un’ampia parte delle comunicazioni relative ai modelli 730 nasce dal confronto tra quanto dichiarato dal lavoratore e la Certificazione Unica trasmessa dal datore di lavoro. Quando il sostituto d’imposta trasmette una CU tardiva, incompleta o con dati non aggiornati rispetto a una successiva rettifica, il sistema segnala un’anomalia che non dipende in alcun modo dal contribuente-lavoratore, il quale si trova a dover dimostrare, spesso con la sola collaborazione del datore di lavoro, l’esattezza della propria posizione.

Dati catastali e immobiliari. Le comunicazioni collegate a immobili — redditi fondiari, imposte di registro, bonus edilizi — si basano sull’incrocio con le banche dati catastali. Gli errori tipici derivano da disallineamenti di intestazione (comproprietà non correttamente ripartite), da variazioni catastali non ancora recepite nel sistema centrale, o da immobili classificati in categorie catastali superate da un accatastamento successivo non ancora aggiornato negli archivi utilizzati per il controllo automatizzato.

Dati delle piattaforme digitali per le locazioni brevi. Dal recepimento della normativa europea sullo scambio di informazioni (DAC7), le piattaforme di intermediazione immobiliare sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei locatori e delle transazioni concluse. L’incrocio di questi flussi con le dichiarazioni dei contribuenti genera un numero crescente di comunicazioni di irregolarità, spesso relative a canoni che in realtà erano già stati dichiarati con modalità diverse da quelle attese dal sistema (ad esempio nel quadro dei redditi diversi anziché in cedolare secca), oppure relative a importi lordi comunicati dalla piattaforma che non tengono conto delle commissioni trattenute, generando una base imponibile apparente superiore a quella reale.

Sistema di Interscambio (SID) e dati IVA. Per i titolari di partita IVA, l’incrocio tra fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e le liquidazioni periodiche IVA può generare segnalazioni quando una fattura viene registrata con ritardo, quando è oggetto di nota di credito non ancora recepita, o quando riguarda operazioni escluse o non imponibili classificate in modo non standard: anche in questi casi il disallineamento è quasi sempre riconducibile a tempistiche di trasmissione tra sistemi diversi, non a un’effettiva omissione del contribuente.

Perché questa distinzione conta nella difesa. Individuare con precisione quale banca dati ha generato l’anomalia permette di scegliere gli strumenti giusti: nel caso di dati bancari, la difesa si concentra sulla natura non imponibile della movimentazione; nel caso di CU tardive, sulla richiesta di intervento del sostituto d’imposta; nel caso di dati catastali, sull’aggiornamento della banca dati stessa prima ancora che sulla posizione fiscale del contribuente. Una difesa generica, che si limita a contestare “l’errore” senza individuarne la fonte specifica, ha molte meno probabilità di successo rispetto a una difesa costruita sulla banca dati effettivamente coinvolta.

Le conseguenze indirette: doppia imposizione e diritto al rimborso

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le conseguenze che si generano quando l’errore di incrocio tra banche dati porta non solo a una richiesta indebita, ma a una vera e propria doppia imposizione — ad esempio quando lo stesso reddito viene tassato sia in capo al contribuente sia, per un errore di attribuzione, in capo a un altro soggetto, oppure quando un credito d’imposta correttamente utilizzato viene contestato come indebito sulla base di un dato non aggiornato.

In questi casi, oltre alla contestazione della comunicazione di irregolarità, si apre la questione del diritto al rimborso per le somme eventualmente già versate. La giurisprudenza distingue nettamente il regime del rimborso da quello dell’autotutela: mentre l’autotutela è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, il rimborso di un’imposta non dovuta costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente, azionabile con istanza formale e, in caso di silenzio o diniego, con ricorso al giudice tributario entro i termini di decadenza previsti dalla normativa. La differenza pratica è rilevante: mentre l’istanza di autotutela può essere presentata in qualsiasi momento ma non garantisce una risposta, l’istanza di rimborso, se correttamente formulata e documentata, offre una tutela giurisdizionale piena in caso di rigetto o inerzia dell’ufficio.

Va inoltre considerato che, quando la doppia imposizione nasce da un errore riconducibile esclusivamente al sistema informativo dell’Amministrazione — ad esempio un dato duplicato in due archivi che dialogano tra loro senza un’adeguata bonifica — il contribuente ha interesse a documentare con precisione la cronologia dell’errore, perché questo elemento può risultare decisivo sia nella fase di autotutela sia in un eventuale giudizio, per dimostrare che l’anomalia non è imputabile a un comportamento proprio ma a un difetto oggettivo dell’incrocio automatizzato tra banche dati diverse.

Il ruolo del contraddittorio nella riforma degli atti tributari

Un elemento che merita un approfondimento specifico riguarda il rapporto tra le comunicazioni generate da banche dati integrate e la disciplina del contraddittorio preventivo, oggetto negli ultimi anni di un riordino normativo che ha inciso in modo diretto su questa materia. Lo Statuto dei diritti del contribuente, all’art. 6, comma 5, stabilisce che l’Amministrazione debba invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti, entro un termine congruo non inferiore a trenta giorni, prima di iscrivere a ruolo i tributi derivanti dalle dichiarazioni, ogni volta che esistano incertezze su aspetti rilevanti. Gli atti emessi in violazione di questo obbligo sono annullabili.

La riforma intervenuta con il D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale, ha in parte ridefinito il perimetro degli atti esclusi dal contraddittorio generalizzato, chiarendo — anche tramite la circolare interpretativa del MEF — che rientrano tra gli atti esclusi le comunicazioni relative agli esiti del controllo formale ex art. 36-ter, in quanto la pretesa tributaria discende direttamente dalla norma e non da una valutazione discrezionale dell’ufficio, e perché il contribuente può comunque interloquire nell’ambito della procedura stessa, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. Ne consegue che, nonostante il riordino generale della materia, la procedura di controllo formale resta soggetta alle proprie regole ordinarie, senza necessità di un contraddittorio preventivo ulteriore rispetto a quello già previsto dalla disciplina di settore.

Per le comunicazioni originate da banche dati integrate, questo significa in concreto che il livello di tutela procedurale dipende dal tipo di controllo sottostante: nei controlli automatizzati (art. 36-bis/54-bis), il contraddittorio è dovuto solo quando esistono incertezze reali sui dati, secondo l’interpretazione consolidata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13898/2025; nei controlli formali (art. 36-ter), il contraddittorio si esaurisce nella procedura tipica di richiesta documentale già prevista dalla norma, senza ulteriori adempimenti aggiuntivi imposti dalla riforma generale. Sapere in quale delle due categorie rientra la propria comunicazione è quindi decisivo per capire quali garanzie procedurali si possono effettivamente far valere, e un’analisi superficiale che confonda le due procedure rischia di far perdere argomenti difensivi realmente spendibili.

Approfondimento: le comunicazioni di irregolarità per le imprese e i sostituti d’imposta

Un discorso a parte merita il caso delle imprese che ricevono comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato sulle proprie dichiarazioni dei sostituti d’imposta. In questo ambito, l’incrocio riguarda i versamenti delle ritenute operate sui dipendenti e collaboratori rispetto a quanto certificato nei modelli trasmessi. Le anomalie tipiche derivano da disallineamenti temporali tra il periodo di competenza della ritenuta e il periodo di versamento effettivo, oppure da errori nella compilazione del quadro riepilogativo che il software dell’Agenzia interpreta come un omesso versamento, quando in realtà si tratta di un mero errore di riporto tra sezioni della dichiarazione.

In questi casi, come confermato dalla giurisprudenza più recente in materia di rateizzazione e sanzioni, è frequente che le imprese, dopo aver ricevuto la comunicazione, tentino di regolarizzare la posizione attraverso un piano di rateizzazione. È importante ricordare che il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la decadenza automatica dal beneficio del termine, con conseguente richiesta immediata dell’intero importo residuo e applicazione delle sanzioni piene, senza che sia necessaria una nuova cartella di pagamento distinta da quella originaria. Per le imprese, quindi, la gestione della rateizzazione richiede un monitoraggio costante della liquidità disponibile nei mesi successivi alla regolarizzazione, perché un’interruzione anche di una sola rata vanifica interamente il beneficio ottenuto con il pagamento agevolato iniziale.

Va inoltre segnalato che, quando l’impresa si trova in una situazione di difficoltà finanziaria strutturale che va oltre il singolo episodio della comunicazione di irregolarità, gli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come la figura dell’Esperto Negoziatore introdotta dal D.L. 118/2021, possono offrire una cornice più ampia per la gestione complessiva dei debiti fiscali, evitando che una singola comunicazione di irregolarità, mal gestita, si trasformi nell’innesco di una crisi di liquidità più ampia.

Ulteriori domande frequenti

La comunicazione di irregolarità arriva sempre tramite PEC, o posso riceverla anche cartacea? Dipende dal canale disponibile: se il contribuente dispone di un domicilio digitale attivo (PEC personale o professionale), la comunicazione viene generalmente inviata per via telematica; in assenza di PEC, resta possibile l’invio tramite raccomandata cartacea al domicilio fiscale registrato. In entrambi i casi il termine di risposta decorre dalla data di effettiva messa a disposizione dell’atto.

Se la mia partita IVA è cessata, posso comunque ricevere una comunicazione di irregolarità per anni d’imposta precedenti? Sì: la cessazione dell’attività non estingue le obbligazioni fiscali relative ai periodi d’imposta antecedenti, ed è del tutto possibile ricevere comunicazioni relative a dichiarazioni presentate quando la partita IVA era ancora attiva, entro gli ordinari termini di decadenza dell’azione di accertamento e liquidazione.

Posso delegare il mio commercialista a rispondere alla comunicazione anche se non l’ho ricevuta io stesso alla mia PEC? Sì, a condizione che la delega sia formalmente valida e comprenda espressamente la gestione delle comunicazioni di irregolarità: in questo caso è opportuno verificare preventivamente che il termine applicabile sia quello esteso a 90 giorni, tipico delle comunicazioni rese disponibili agli intermediari abilitati.

Come si costruisce concretamente la documentazione difensiva

Molti degli errori descritti in questa guida derivano, in ultima analisi, da un’unica causa di fondo: l’assenza di un fascicolo documentale organizzato, pronto da esibire nel momento in cui arriva la comunicazione. Vale la pena descrivere, in modo operativo, come si costruisce un fascicolo difensivo solido, perché è lo strumento che fa davvero la differenza tra un errore corretto in pochi giorni e una vicenda che si trascina fino al giudizio.

Primo livello: la documentazione di base. Copia della dichiarazione presentata, con la relativa ricevuta di trasmissione telematica; copia di tutti i modelli F24 versati nell’anno d’imposta interessato, con le relative quietanze bancarie o postali; eventuali Certificazioni Uniche ricevute, comprese le versioni rettificate se il sostituto d’imposta ha effettuato correzioni successive. Questo primo livello, da solo, permette di rispondere alla maggior parte delle comunicazioni relative a presunti omessi versamenti o mancati abbinamenti.

Secondo livello: la documentazione di supporto specifica. Per le comunicazioni relative a immobili, le visure catastali aggiornate e gli eventuali atti di variazione; per quelle relative a locazioni brevi, i contratti e gli estratti conto della piattaforma di intermediazione, utili a dimostrare la differenza tra importo lordo comunicato e importo netto effettivamente percepito; per quelle relative a crediti d’imposta, la documentazione che attesta il diritto al credito e la sua corretta esposizione, comprese le eventuali dichiarazioni integrative presentate per correggere errori di forma.

Terzo livello: la cronologia dell’errore. Quando l’anomalia nasce da un disallineamento tra banche dati diverse, è utile ricostruire per iscritto la sequenza temporale degli eventi: quando è stato effettuato il versamento o presentata la dichiarazione, quando il dato risulta trasmesso dal soggetto terzo (datore di lavoro, banca, piattaforma), quando è stata generata la comunicazione di irregolarità. Questa cronologia, per quanto possa sembrare un dettaglio burocratico, è spesso l’elemento che permette di dimostrare con chiarezza che l’anomalia dipende da un disallineamento temporale tra sistemi informativi diversi, e non da un’omissione del contribuente.

Quarto livello: la tracciabilità delle comunicazioni con l’Agenzia. Ogni scambio con l’ufficio — PEC inviate, istanze presentate, eventuali risposte ricevute — va conservato con cura, con le relative ricevute di consegna e accettazione. In caso di contenzioso, questa tracciabilità dimostra la buona fede del contribuente e la tempestività della sua reazione, elementi che i giudici tributari valorizzano nella valutazione complessiva della vicenda.

I tempi tipici di una vicenda difensiva completa

Per orientarsi meglio, è utile avere un’idea realistica dei tempi con cui si sviluppa una difesa contro una comunicazione di irregolarità, dalla sua ricezione fino all’eventuale definizione.

La fase di analisi e risposta alla comunicazione richiede solitamente da pochi giorni a poche settimane, in base alla complessità della documentazione da reperire, e deve comunque concludersi entro il termine di 60 o 90 giorni concesso dalla legge. Se la posizione viene chiarita e archiviata in questa fase, la vicenda si chiude qui, senza ulteriori sviluppi.

Se invece la comunicazione non viene risolta e si procede all’iscrizione a ruolo, la notifica della cartella di pagamento avviene generalmente entro i termini di decadenza previsti dalla normativa, che possono estendersi anche di alcuni anni rispetto all’anno d’imposta originario. A quel punto, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica, salvo la possibilità di richiedere in via preliminare l’annullamento in autotutela, procedura che non ha un termine legale di risposta ma che nella prassi viene generalmente evasa entro qualche mese.

Se si arriva al giudizio tributario, i tempi del primo grado si attestano solitamente tra i dodici e i ventiquattro mesi, mentre un eventuale appello e, successivamente, un ricorso per Cassazione, possono allungare complessivamente la vicenda anche di diversi anni. Proprio per questo la fase iniziale — la risposta tempestiva e documentata alla prima comunicazione — resta il momento in cui si gioca la parte più efficiente e meno onerosa dell’intera difesa, ed è la ragione per cui un’analisi legale tempestiva, fin dai primi giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rappresenta l’investimento più utile per il contribuente.

Conclusione

Le comunicazioni di irregolarità generate da banche dati fiscali integrate non sono infallibili: nascono da incroci automatici che, come riconosciuto anche dalla Cassazione, possono contenere errori di trascrizione e disallineamenti tra archivi diversi. Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia proprio perché unisce la competenza del cassazionista, capace di seguire la difesa fino all’ultimo grado, alla conoscenza approfondita del funzionamento delle banche dati fiscali e bancarie, elemento indispensabile per distinguere un errore materiale da un debito realmente dovuto. Gestire correttamente la comunicazione fin dal primo momento — verificando i dati, rispettando i termini, scegliendo la strategia difensiva più adatta — è quasi sempre più efficace, e meno costoso, che rincorrere i rimedi dopo che l’errore si è consolidato.

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