Avviso Bonario: Pagare, Contestare In Autotutela O Impugnare? Come Scegliere

È arrivato l’avviso bonario: qual è davvero la strada giusta?

“Devo pagare subito per avere lo sconto sulle sanzioni, o rischio di più se non contesto?” È la domanda che si pone chiunque apra la busta verde (o la PEC) con una comunicazione di irregolarità emessa dopo un controllo automatizzato della dichiarazione. E la risposta onesta è che non esiste una scelta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la comunicazione di irregolarità mette il contribuente davanti a un vero bivio, con conseguenze economiche e processuali molto diverse a seconda della strada imboccata, e sbagliare la valutazione iniziale può costare la possibilità di difendersi più avanti.

Lo Studio Monardo segue la materia degli atti di riscossione fondati su controlli automatizzati e formali proprio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista: significa che la strategia impostata al momento della ricezione della comunicazione — pagare, contestare in via amministrativa o impugnare — viene costruita tenendo conto di come lo stesso caso potrebbe evolvere fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare né interlocutore né linea difensiva lungo il percorso.

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Il quadro di partenza: cos’è davvero questa comunicazione

Prima di valutare le opzioni, occorre capire con precisione cosa si ha davanti, perché il termine “avviso bonario” viene usato in modo generico per indicare atti tra loro diversi.

La comunicazione di irregolarità è l’esito di uno dei controlli che l’Agenzia delle Entrate esegue in modo sistematico su ogni dichiarazione presentata:

  • il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi, e il parallelo art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, che confrontano i dati dichiarati con quelli già in possesso dell’anagrafe tributaria (versamenti, CU, spesometro, dati bancari) senza alcuna valutazione di merito, in modo puramente “cartolare”;
  • il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, più penetrante, con cui l’ufficio verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione giustificativa (spese detraibili, oneri deducibili, crediti d’imposta), potendo chiedere di esibire ricevute e documenti.

La distinzione non è teorica: cambia il livello di garanzie riconosciuto al contribuente, l’entità della sanzione ridotta applicabile e, come si vedrà, la stessa possibilità di contestare l’atto. Il controllo automatizzato, per sua natura, rileva solo omissioni o incongruenze aritmetiche o di riporto dei dati; il controllo formale, invece, entra nel merito della spettanza di deduzioni, detrazioni e crediti, ed è quindi strutturalmente più vicino a un vero accertamento, pur restando distinto da esso.

In entrambi i casi la comunicazione non è ancora un atto di riscossione esecutivo: non è una cartella di pagamento e, salvo il caso limite che si vedrà più avanti, non produce da sola effetti definitivi. È però il momento in cui si decide, nella grande maggioranza dei casi, come andrà a finire l’intera vicenda: la finestra temporale concessa per reagire è breve e le conseguenze del silenzio sono pesanti.

Nella prassi, le comunicazioni da controllo automatizzato sono quantitativamente le più diffuse, perché generate in modo massivo dai sistemi informativi dell’Agenzia su tutte le dichiarazioni presentate, senza alcun intervento umano nella fase di prima individuazione dell’anomalia. Questo spiega perché una quota non trascurabile di esse contenga errori di attribuzione (dati riferiti a un periodo d’imposta diverso, mancata registrazione di un pagamento in realtà effettuato, doppio conteggio di un F24) che, se non intercettati, si trasformano in importi da pagare non dovuti. Le comunicazioni da controllo formale, pur meno numerose, comportano di norma un dialogo più strutturato con l’ufficio, perché richiedono la valutazione di documenti e non solo un incrocio automatico di dati: la finestra dei 60 (o 90) giorni, in questi casi, va quindi utilizzata fin da subito per reperire e organizzare la documentazione, senza attendere gli ultimi giorni disponibili.

Un elemento normativo va tenuto fermo fin da subito, perché cambia i calcoli di convenienza rispetto al passato: dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. n. 108/2024, il termine ordinario per pagare o fornire chiarimenti è stato portato da 30 a 60 giorni (90 giorni se la comunicazione è stata trasmessa in via telematica all’intermediario che ha presentato la dichiarazione, il quale ha comunque l’obbligo di avvisare tempestivamente il contribuente). Inoltre, con il D.Lgs. n. 87/2024, la sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con effetto a cascata anche sulle sanzioni ridotte previste per chi regolarizza tramite avviso bonario.

Sul piano pratico, vale la pena soffermarsi anche su come arriva la comunicazione, perché la modalità di recapito è spesso all’origine di contestazioni successive. La comunicazione può essere notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del domicilio fiscale del contribuente, oppure trasmessa in via telematica al soggetto intermediario (commercialista, CAF, associazione di categoria) che ha inviato la dichiarazione per suo conto, quando quest’ultimo ha espresso la relativa opzione. In quest’ultimo caso l’intermediario è tenuto per legge a informare tempestivamente il cliente, ma nella pratica non è raro che questo passaggio si inceppi, con il contribuente che scopre l’esistenza della comunicazione solo quando riceve, mesi dopo, l’atto successivo. È una circostanza che va sempre verificata, perché incide sulla decorrenza effettiva dei termini e, di conseguenza, sulla scelta tra le tre opzioni: un termine che sembra scaduto potrebbe non esserlo affatto, se la prova della tempestiva ricezione da parte dell’intermediario risulta incerta o mancante.

Va inoltre chiarito che la comunicazione di irregolarità non è un atto isolato, ma si inserisce in un procedimento più ampio che lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) disciplina, in particolare all’art. 6, comma 5, di recente riformato dalla Legge n. 219/2023: la norma impone all’amministrazione, prima di procedere a iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, di informare il contribuente di eventuali incertezze rilevate, invitandolo a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti. Questo obbligo, come si vedrà nelle sezioni dedicate alla giurisprudenza, non opera in modo automatico e indistinto: la sua portata concreta — e le conseguenze della sua eventuale violazione — dipendono in larga parte dalla natura dell’irregolarità riscontrata, distinzione che è proprio il cuore del bivio decisionale che questo articolo intende affrontare.

Opzione 1: pagare con la sanzione ridotta

In cosa consiste

È la strada più immediata: il contribuente riconosce, in tutto o in parte, quanto richiesto e versa le somme indicate nella comunicazione (anche a rate) entro il termine di legge, beneficiando di una riduzione sostanziale della sanzione rispetto a quella ordinaria. La base normativa è l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, che ricollega proprio al pagamento tempestivo la riduzione premiale.

Quanto si risparmia, in concreto

Il meccanismo distingue tra le due tipologie di controllo:

  • per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis/54-bis), la sanzione si riduce a un terzo di quella ordinaria: con la sanzione base al 25% (violazioni dal 1° settembre 2024), la sanzione ridotta scende all’8,33%; per le violazioni anteriori, calcolate sulla vecchia base del 30%, resta al 10%;
  • per le somme dovute a seguito di controllo formale (art. 36-ter), la riduzione è a due terzi: quindi 16,67% sulla nuova base al 25%, oppure 20% sulla vecchia base al 30%.

Quando ha senso

Questa strada è ragionevole in tre scenari tipici:

  1. L’errore è effettivamente del contribuente (dimenticanza di un CU, un riporto errato, una detrazione non spettante per un requisito mancante): in questo caso contestare produrrebbe solo un allungamento dei tempi e, se il ricorso venisse respinto, l’applicazione della sanzione piena.
  2. L’importo in gioco è contenuto e il costo, anche solo in termini di tempo e di rischio, di una contestazione supererebbe il beneficio economico di un’eventuale vittoria.
  3. Si vuole preservare la possibilità di rateizzare: l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 consente di dilazionare l’importo dovuto fino a un massimo di rate trimestrali (fino a 8 rate per importi fino a 5.000 euro, fino a 20 rate oltre tale soglia), sempre con sanzione ridotta, purché si rispetti la prima scadenza e non si maturino decadenze sulle rate successive.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la certezza: si chiude la partita subito, a un costo noto e ridotto, senza esporsi al rischio di un contenzioso che può durare anni e comportare, in caso di soccombenza, anche le spese di giudizio. Inoltre il pagamento tempestivo evita l’iscrizione a ruolo e, con essa, l’ulteriore aggravio degli oneri di riscossione e degli interessi di mora che maturano dalla cartella in avanti.

Rischi e svantaggi onesti

Il limite più rilevante è che pagare equivale, nei fatti, a rinunciare a contestare: una volta versate le somme con adesione alla comunicazione, diventa molto più difficile (anche se non sempre impossibile, ad esempio per errori di calcolo dell’ufficio) ottenere il rimborso di quanto versato. Va inoltre ricordato che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27504/2024, ha chiarito che la richiesta di rateizzazione del debito costituisce riconoscimento della pretesa, sana eventuali vizi di notifica dell’atto e interrompe la prescrizione: chi rateizza, quindi, non potrà più eccepire successivamente che l’atto non gli era stato correttamente notificato.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la decadenza dalla rateizzazione: se una delle rate successive alla prima non viene versata entro il termine della rata seguente, il beneficio decade automaticamente, l’intero importo residuo viene iscritto a ruolo con le sanzioni piene e non ridotte, e l’agente della riscossione procede alla notifica della cartella per la somma non ancora versata. È una conseguenza rigorosa, applicata dalla giurisprudenza senza margini di flessibilità: prima di scegliere la rateizzazione occorre quindi una valutazione realistica della propria capacità di rispettare tutte le scadenze successive, non solo la prima. Va anche considerato che, per i piani con un numero elevato di rate (fino a 20 per gli importi superiori a 5.000 euro), il costo degli interessi di dilazione, per quanto contenuto, si somma nel tempo, e va confrontato con l’alternativa di un pagamento in unica soluzione se le disponibilità finanziarie lo consentono.

Un ultimo elemento da tenere in considerazione riguarda i casi in cui il contribuente condivide solo in parte la pretesa: la disciplina non prevede, in questa fase, una definizione parziale formale della comunicazione. Chi ritiene fondata solo una porzione dell’importo richiesto si trova quindi a dover scegliere se pagare l’intero importo per non perdere la sanzione ridotta sulla parte che riconosce come dovuta, oppure attivare comunque un confronto con l’ufficio (Opzione 2) per tentare di scorporare preventivamente la quota contestata, prima di decidere se pagare il residuo o impugnare per intero.

Opzione 2: contestare in via amministrativa (richiesta di riesame e autotutela)

In cosa consiste

Il contribuente che ritiene errato, in tutto o in parte, il contenuto della comunicazione può — prima di pagare e prima di rivolgersi al giudice — segnalare all’ufficio le ragioni per cui ritiene la pretesa non dovuta, chiedendo la rettifica dei dati o l’annullamento (totale o parziale) in autotutela. È una fase che si svolge tipicamente tramite il canale CIVIS dell’Agenzia delle Entrate o tramite comunicazione scritta agli uffici competenti, e non richiede il pagamento del contributo unificato né l’assistenza tecnica obbligatoria, pur essendo fortemente consigliata per non perdere elementi difensivi utili in una fase successiva.

Quando ha senso

  1. L’errore è materiale o riconducibile a un dato mal recepito dal sistema: ad esempio un CU trasmesso in ritardo dal sostituto d’imposta, una detrazione effettivamente spettante ma non incrociata correttamente, un pagamento già effettuato ma non registrato nei sistemi dell’anagrafe tributaria.
  2. Si tratta di un controllo formale (art. 36-ter), dove più frequentemente la contestazione riguarda la spettanza di oneri deducibili o detraibili documentabili con semplice produzione di ricevute o attestazioni, senza necessità di questioni di puro diritto.
  3. Si vuole guadagnare tempo per reperire la documentazione mancante, senza però lasciar scadere inutilmente il termine di legge: la richiesta di riesame, se presentata prima della scadenza, sospende nei fatti l’iniziativa dell’ufficio in attesa di una risposta, anche se — ed è un punto da tenere bene a mente — non sospende formalmente il termine di 60 giorni per il pagamento con sanzione ridotta, salvo diversa indicazione dell’ufficio.

Come si esegue in sintesi

Occorre predisporre una comunicazione scritta, indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto, indicando puntualmente i dati contestati, allegando la documentazione a supporto (CU corretta, ricevute di pagamento, quietanze, documentazione delle detrazioni) e chiedendo la rettifica della comunicazione o, in caso di errore evidente, l’annullamento in autotutela. È buona prassi conservare la prova dell’invio e sollecitare un riscontro scritto, poiché la mancata risposta dell’ufficio entro il termine non equivale ad accoglimento della richiesta.

Vantaggi

È la via meno onerosa in assoluto: non comporta spese processuali, consente di correggere errori palesi senza dover attendere un giudice e, se accolta, chiude la vicenda senza strascichi. È inoltre lo strumento più coerente quando l’irregolarità dipende da un disallineamento di dati che l’amministrazione può verificare autonomamente con maggiore rapidità rispetto a un contenzioso.

Rischi e svantaggi onesti

Il limite strutturale è che l’autotutela è un potere discrezionale dell’amministrazione, non un diritto azionabile in giudizio con le stesse garanzie di un ricorso: se l’ufficio non risponde o respinge la richiesta, il contribuente si trova comunque a dover valutare, spesso in prossimità della scadenza dei 60 giorni, se pagare con sanzione ridotta o impugnare, perdendo nel frattempo tempo prezioso. Va inoltre ricordato che, come emerge da un consolidato filone della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. ord. n. 30344/2018 e Cass. ord. n. 18078/2024), quando l’irregolarità riguarda un semplice omesso versamento di imposte già dichiarate — senza margini interpretativi — la comunicazione di irregolarità non è nemmeno obbligatoria, e la sua eventuale assenza o un suo rigetto non incidono sulla validità della successiva cartella.

C’è poi un profilo pratico che merita attenzione: la richiesta di riesame non ha un canale processuale unico e uniforme in tutti gli uffici territoriali, e la qualità della risposta dipende molto dalla completezza della documentazione trasmessa fin dal primo invio. Un errore frequente è presentare una segnalazione generica, senza allegare da subito tutta la documentazione utile, con la conseguenza che l’ufficio richiede integrazioni e il tempo a disposizione prima della scadenza dei 60 giorni si riduce ulteriormente. Per questo, quando si sceglie questa strada, conviene predisporre fin dal primo contatto un fascicolo completo — non solo il documento che si ritiene dimostri l’errore, ma anche una ricostruzione sintetica e ordinata di come quel documento si collega alla voce contestata nella comunicazione — così da mettere l’ufficio nelle condizioni di decidere rapidamente, senza rimpalli.

Va infine segnalato che, quando la richiesta di riesame viene accolta solo parzialmente, il contribuente si ritrova comunque a dover gestire, per la parte non riconosciuta, la stessa alternativa tra pagamento con sanzione ridotta e impugnazione, ma con un termine ormai più ravvicinato: è quindi essenziale non attendere una risposta dell’ufficio fino agli ultimi giorni utili, ma sollecitare un riscontro con adeguato anticipo rispetto alla scadenza.

Opzione 3: impugnare, subito o attendendo la cartella

In cosa consiste

Il contribuente può rivolgersi al giudice tributario per contestare la pretesa. Qui però la comparazione si complica, perché esistono due sotto-percorsi con logiche diverse: impugnare subito la comunicazione di irregolarità (quando è possibile farlo), oppure attendere l’eventuale iscrizione a ruolo e impugnare la cartella di pagamento che ne deriva.

Quando ha senso impugnare subito la comunicazione

La regola generale, affermata a più riprese dalla Corte di Cassazione, è che la comunicazione di irregolarità non rientra tra gli atti tipici elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e la sua impugnazione è quindi, di norma, facoltativa e non obbligatoria: significa che il contribuente può scegliere di non impugnarla senza che questo determini alcuna decadenza, potendo sempre contestare la pretesa quando questa verrà reiterata nell’atto tipico successivo (Cass. ord. n. 26523/2022; nello stesso senso, sulla natura facoltativa dell’impugnazione degli atti atipici, Cass. n. 31630/2024).

Vi è tuttavia un’eccezione rilevante: quando la comunicazione non si limita a un invito a fornire chiarimenti, ma esprime già una pretesa tributaria definita e autoritativa — ad esempio un diniego di rimborso formalizzato attraverso lo strumento della comunicazione di irregolarità — la giurisprudenza riconosce che essa diventa immediatamente impugnabile, e che il mancato ricorso nei termini di legge la rende definitiva (in questo senso, tra le pronunce più recenti, l’orientamento richiamato in Cass. n. 25756/2025 sulle comunicazioni che veicolano una pretesa impositiva già compiuta, e il caso specifico del diniego di rimborso IRES tramite comunicazione di irregolarità, dichiarato pienamente impugnabile con conseguente decadenza per il ricorso tardivo). La Corte, più in generale, ha più volte ribadito che l’elenco dell’art. 19 non è un recinto assoluto: gli atti atipici che esprimono in modo autoritativo una pretesa sono impugnabili, mentre quelli meramente informativi non lo sono, salvo che rappresentino il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di una pretesa mai prima notificata (Cass. ord. n. 31530/2025).

Quando ha senso attendere la cartella

Se la comunicazione ha davvero solo funzione informativa e preparatoria — il caso più frequente nella prassi — impugnarla subito rischia di essere inammissibile o comunque inutile, perché il giudice potrebbe rilevare che l’atto non è ancora idoneo a incidere in modo definitivo sulla sfera del contribuente. In questi casi la strada più solida è attendere e contestare la cartella di pagamento, quando e se verrà emessa, facendo valere sia i vizi propri dell’atto (motivazione, notifica, calcolo delle sanzioni) sia, se ricorrono i presupposti, l’omessa o irregolare comunicazione preventiva.

Come si esegue in sintesi

Il ricorso va proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (comunicazione o cartella), con l’assistenza di un difensore abilitato per le controversie di valore superiore a 3.000 euro. È possibile, ricorrendone i presupposti, chiedere la sospensione cautelare dell’atto in pendenza di giudizio.

Vantaggi

È l’unica via che consente una tutela piena davanti a un giudice terzo, con possibilità di far valere sia vizi di merito (la somma non è realmente dovuta) sia vizi di legittimità dell’atto (motivazione insufficiente, mancato contraddittorio quando previsto, errori di notifica). È la scelta coerente quando la pretesa è economicamente rilevante e le ragioni del contribuente sono solide e documentabili.

Rischi e svantaggi onesti

Il contenzioso ha tempi lunghi, comporta il rischio di soccombenza con condanna alle spese, e soprattutto fa perdere in modo definitivo la sanzione ridotta: se il ricorso viene respinto, si applica la sanzione ordinaria (fino al 25% o al 30% a seconda del periodo), non più quella agevolata riservata a chi paga entro il termine. È quindi una strada da percorrere con una valutazione realistica delle probabilità di successo, non come reazione istintiva alla ricezione dell’atto.

Un ulteriore elemento da soppesare riguarda la sospensione cautelare: proporre ricorso non blocca automaticamente la riscossione delle somme contestate, ed è quindi necessario, quando l’importo è rilevante e il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile è concreto, presentare una specifica istanza di sospensione al giudice tributario, motivandola sia sul piano del fumus (la probabile fondatezza dei motivi di ricorso) sia su quello del periculum (il danno che deriverebbe dal pagamento immediato). La sospensiva non è automatica: il giudice la concede solo se ritiene sussistenti entrambi i presupposti, e nel frattempo l’agente della riscossione può comunque procedere, salvo diversa decisione.

Va infine considerato che impugnare, quando la comunicazione esprime solo un invito informativo e non ancora una pretesa definitiva, espone al rischio concreto di una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire o per prematurità dell’azione: un errore di inquadramento che, oltre a far perdere tempo, può consumare inutilmente il termine a disposizione senza risolvere nulla nel merito. Distinguere correttamente, fin dall’inizio, se l’atto ricevuto è già impugnabile o se conviene attendere la cartella è quindi un passaggio tecnico decisivo, che richiede la lettura attenta del contenuto specifico della comunicazione e non una valutazione automatica basata solo sulla sua denominazione formale.

Le opzioni alla prova dei conti

Per rendere tangibile la differenza tra le tre strade, ecco alcune simulazioni con importi realistici, applicate agli stessi dati di partenza.

Ipotesi 1 — Controllo automatizzato per omesso versamento, importo 4.850 €, comunicazione notificata il 10 marzo 2026 (violazione commessa nel 2025, sanzione base 25%). Con l’Opzione 1 (pagamento con sanzione ridotta a un terzo), la sanzione dovuta è pari all’8,33% di 4.850 €, cioè circa 404 €, per un totale dovuto (imposta + sanzione ridotta + interessi) di circa 5.300-5.400 €, pagabile anche in 8 rate trimestrali essendo l’importo inferiore a 5.000 €. Con l’Opzione 3, se il ricorso venisse respinto, la sanzione salirebbe al 25% pieno, cioè circa 1.212 €, con un aggravio di quasi 800 € rispetto alla definizione agevolata, oltre alle spese di giudizio.

Ipotesi 2 — Controllo formale per detrazione ritenuta non spettante (spese sanitarie), importo contestato 1.900 €, dichiarazione 2024, comunicazione ricevuta il 15 aprile 2026. Il contribuente possiede però le ricevute che documentano la spesa, semplicemente non trasmesse tempestivamente al sistema Tessera Sanitaria. Con l’Opzione 2, presentando la documentazione in autotutela entro il termine, è concreto che l’ufficio annulli integralmente la pretesa, a costo zero. Se invece si scegliesse comunque l’Opzione 1 per prudenza, la sanzione ridotta a due terzi sarebbe pari al 16,67% di 1.900 €, cioè circa 317 €, importo che non sarebbe più recuperabile con facilità anche qualora la documentazione fosse effettivamente valida.

Ipotesi 3 — Comunicazione che nega un rimborso IRES di 62.000 € già richiesto in dichiarazione, motivata con il mancato riconoscimento di un credito d’imposta. Qui la comunicazione, per l’importo e per la natura di diniego formale e definitivo, rientra nel perimetro degli atti immediatamente impugnabili: se la società lascia decorrere i 60 giorni senza impugnare, il diniego diventa definitivo e il credito è perso, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni tecniche a sostegno. In un caso di questo tipo, solo l’Opzione 3, attivata tempestivamente, consente di preservare il diritto.

Queste simulazioni non esauriscono, ovviamente, tutte le combinazioni possibili nella realtà, ma mostrano un punto centrale: la convenienza economica di ciascuna opzione dipende sempre dal rapporto tra l’importo contestato, il costo della sanzione ridotta e la solidità delle prove a disposizione del contribuente, e va quindi ricalcolata caso per caso, senza automatismi.

Ipotesi 4 — Controllo automatizzato IVA (art. 54-bis DPR 633/1972), importo 11.400 €, la società ritiene che la maggiore imposta derivi da una compensazione già regolarmente effettuata ma non correttamente incrociata dal sistema con il modello F24. In questo caso l’errore non è del contribuente, ma la documentazione a supporto (modello F24 con compensazione, estratto conto del cassetto fiscale) è chiara e immediatamente verificabile: l’Opzione 2 è la strada più efficiente, perché consente di dimostrare in tempi rapidi che la compensazione era regolare, senza dover affrontare né il costo della sanzione ridotta né i tempi di un contenzioso. Se però l’ufficio non rispondesse entro un termine ragionevole rispetto alla scadenza dei 60 giorni, la società dovrebbe valutare, in via cautelativa, se pagare provvisoriamente con sanzione ridotta (Opzione 1, salvo poi tentare il rimborso per errore materiale dell’ufficio) oppure impugnare direttamente, tenendo presente che un importo di questa entità giustifica, se le prove sono solide, anche la scelta di adire il giudice tributario fin da subito.

Il confronto in tabella

Le tre strade non sono equivalenti né alternative in astratto: la scelta dipende dalla natura dell’errore, dall’importo in gioco e dalla forza delle prove disponibili. Le simulazioni appena illustrate mostrano bene come lo stesso tipo di comunicazione possa richiedere risposte opposte a seconda che l’irregolarità sia reale, documentabile o del tutto insussistente: la tabella seguente riassume in modo sintetico i parametri più rilevanti per orientare la decisione, tenendo fermo che i costi indicati sono solo quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato, eventuale imposta di registro), mai onorari o parcelle.

ParametroOpzione 1 — Pagamento agevolatoOpzione 2 — Autotutela/riesameOpzione 3 — Impugnazione
Tempi di definizioneImmediati (entro 60/90 gg)Variabili, non vincolati per leggeLunghi (mesi/anni)
ComplessitàBassaMedio-bassaAlta
Rischio in caso di esito negativoNessuno (si paga comunque il ridotto)Si arriva comunque a Opzione 1 o 3 dopo aver perso tempoSanzione piena + eventuali spese di giudizio
Effetti sulla sanzione ridottaConservata (1/3 o 2/3)Conservata se si agisce prima della scadenzaPersa se il ricorso è respinto
Reversibilità della sceltaBassa (adesione tendenzialmente definitiva)Alta (resta aperta la strada 1 o 3)Media (dipende dall’esito e dai motivi residui)
Adatta quandoErrore reale, importo contenutoErrore materiale documentabilePretesa infondata, importo rilevante, prove solide

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta valida in astratto: la scelta va calata nel caso concreto, seguendo alcuni criteri che ricorrono nella pratica.

1. La natura dell’errore. Se la comunicazione riflette un dato oggettivamente mancante nella dichiarazione (un reddito non dichiarato, un versamento effettivamente omesso), generalmente conviene l’Opzione 1: contestare un fatto vero produce solo un aggravio di sanzioni. Se invece l’errore nasce da un disallineamento tra i dati in possesso dell’anagrafe tributaria e la situazione reale del contribuente, le Opzioni 2 o 3 diventano più sensate.

2. La rilevanza economica. Su importi contenuti, il costo — anche solo in termini di tempo e incertezza — di un contenzioso spesso supera il beneficio potenziale: qui la sanzione ridotta dell’Opzione 1 resta, nella maggior parte dei casi, la scelta più razionale. Su importi rilevanti, come nella terza simulazione, la posta in gioco giustifica l’investimento in un’impugnazione ben costruita.

3. La solidità delle prove. Se il contribuente dispone di documentazione chiara e immediatamente verificabile (ricevute, quietanze, CU corretti), l’autotutela è spesso il percorso più efficiente. Se la questione è più complessa, di puro diritto o richiede una valutazione probatoria articolata, solo il giudice tributario può offrire una tutela realmente incisiva.

4. La natura dell’atto ricevuto. È decisivo capire se la comunicazione è un mero invito a chiarire (impugnazione facoltativa, si può attendere la cartella) o se esprime già una pretesa definita e autoritativa, come un diniego di rimborso: in quest’ultimo caso il termine per impugnare decorre comunque, e attendere equivale a perdere il diritto.

5. La propria esposizione a futuri controlli. Un contribuente che prevede ulteriori verifiche sulle stesse annualità o su annualità contigue può avere convenienza a chiarire subito la propria posizione con l’amministrazione, piuttosto che lasciare aperta una situazione controversa che potrebbe riflettersi anche su periodi d’imposta successivi.

6. La liquidità disponibile e la sostenibilità della rateizzazione. Anche quando la sanzione ridotta rende conveniente il pagamento sul piano teorico, va verificata in concreto la capacità di sostenere l’intero piano di rate senza incorrere in decadenze: un piano che si interrompe alla terza rata, per le ragioni già viste, vanifica il beneficio ottenuto e riporta il contribuente in una posizione peggiore di quella di partenza, con sanzioni piene e iscrizione a ruolo dell’intero residuo.

7. Il precedente comportamento tenuto verso l’amministrazione. Se il contribuente ha già in corso piani di rateizzazione su altre posizioni, o ha già ricevuto in passato comunicazioni analoghe non gestite correttamente, la scelta va calibrata anche su questo storico, perché incide sia sulla concreta possibilità di ottenere ulteriori dilazioni sia sulla credibilità delle proprie ragioni in un eventuale confronto con l’ufficio in sede di autotutela.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di cassazionista, imposta la valutazione iniziale tenendo conto non solo della convenienza immediata, ma anche di come ciascuna scelta reggerebbe se il contenzioso dovesse arrivare fino al giudizio di legittimità, evitando strategie che sembrano vantaggiose nel breve periodo ma si rivelano fragili nei gradi successivi.

Questi sette criteri, va precisato, raramente indicano tutti nella stessa direzione: è frequente che l’importo in gioco suggerisca prudenza (pagamento), mentre la solidità delle prove spinga verso la contestazione. In questi casi di segnale contrastante, il criterio decisivo diventa la natura dell’atto ricevuto: se si tratta di un mero invito informativo, resta sempre possibile una via intermedia, ovvero avviare l’autotutela e, solo se questa non porta a risultati soddisfacenti entro un margine di sicurezza rispetto alla scadenza, virare sul pagamento agevolato per non perdere la sanzione ridotta. Questa combinazione, pur non essendo formalmente prevista come “quarta opzione” autonoma, è nella pratica la strada più utilizzata quando il quadro probatorio non è ancora del tutto definito al momento della ricezione della comunicazione.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà, dopo aver iniziato la richiesta di autotutela? Sì, fino alla scadenza del termine di 60 (o 90) giorni. Se l’ufficio non risponde o respinge la richiesta prima della scadenza, resta possibile pagare con sanzione ridotta o impugnare, purché si agisca entro il termine originario: la richiesta di riesame, di per sé, non lo sospende automaticamente.

E se scelgo di pagare ma poi scopro che l’errore era dell’ufficio? Il pagamento non preclude in assoluto la possibilità di richiedere il rimborso per errori materiali evidenti dell’amministrazione (ad esempio un doppio conteggio), ma si tratta di un percorso più stretto rispetto alla contestazione preventiva, e va valutato caso per caso con l’assistenza di un professionista.

Se non rispondo affatto alla comunicazione, cosa succede? Decorso inutilmente il termine, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dell’intero importo con le sanzioni ordinarie (non più ridotte) e gli interessi maturati, e l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento. Da quel momento si aprono nuovi termini e nuove strade difensive, ma si è persa in modo definitivo la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta propria dell’avviso bonario.

La comunicazione può contenere errori di calcolo indipendenti dal merito? Sì, ed è un’evenienza più frequente di quanto si pensi: un’applicazione errata della percentuale di sanzione ridotta, un mancato riconoscimento delle nuove soglie introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024, o un calcolo degli interessi non aggiornato. In questi casi la contestazione riguarda un vizio autonomo dell’atto, spendibile sia in autotutela sia, se necessario, in sede di impugnazione della cartella.

Devo sempre farmi assistere da un professionista fin dalla comunicazione di irregolarità? Non è obbligatorio per la fase amministrativa, ma è fortemente consigliato ogniqualvolta l’importo sia rilevante o la questione presenti margini interpretativi: una valutazione tecnica preventiva evita di scegliere per inerzia la strada meno favorevole, quando magari le altre due erano realmente percorribili.

Cosa succede se la comunicazione riguarda più annualità diverse contemporaneamente? Non è infrequente che l’Agenzia invii, in tempi ravvicinati, più comunicazioni relative ad annualità distinte, magari per la stessa tipologia di errore (ad esempio la stessa detrazione contestata per due o tre anni consecutivi). In questi casi conviene una valutazione unitaria: se l’errore lamentato dall’ufficio è identico su tutte le annualità, la strategia scelta per la prima comunicazione (autotutela, pagamento o impugnazione) dovrebbe essere coerente anche per le successive, per evitare di ottenere esiti contraddittori sulla stessa questione di fatto o di diritto solo perché gestita con approcci diversi.

La sanzione ridotta si applica anche se pago dopo la scadenza dei 60 giorni? Solo entro un margine molto limitato: se il pagamento avviene oltre il termine ordinario ma entro 15 giorni dalla scadenza, si applica una riduzione ulteriore della sanzione proporzionale al ritardo (pari a un trentesimo della sanzione ridotta per ogni giorno, corrispondente a circa lo 0,833% per ciascun giorno di ritardo sulla base attuale). Superato anche questo margine, si perde definitivamente la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta e si applicano le regole ordinarie in caso di iscrizione a ruolo.

È vero che pagando l’avviso bonario evito completamente la cartella di pagamento? Sì, se il pagamento (in unica soluzione o della prima rata, con puntualità nelle rate successive) avviene nei termini e per l’intero importo dovuto: in tal caso l’ufficio non procede all’iscrizione a ruolo. Se invece il pagamento è parziale, senza un accordo di riduzione preventivamente riconosciuto in autotutela, l’ufficio iscrive a ruolo la differenza non versata, applicando su quella parte le sanzioni in misura ordinaria e non più ridotta.

Posso ottenere informazioni sullo stato della mia posizione prima di decidere? Sì: è possibile richiedere all’ufficio competente l’estratto di ruolo o un chiarimento puntuale sui dati che hanno originato la comunicazione, anche tramite il canale telematico dedicato. Questa verifica preventiva è particolarmente utile quando la comunicazione appare generica o quando si sospetta un errore di attribuzione (ad esempio un dato riferito a un’altra annualità o a un altro soggetto), perché consente di impostare correttamente sia la richiesta di autotutela sia, se necessario, i motivi del ricorso.

Cambia qualcosa se il destinatario è un’impresa e non una persona fisica? Il meccanismo di fondo (controllo automatizzato o formale, termini, sanzioni ridotte) è identico, ma nella pratica le imprese ricevono più spesso comunicazioni legate a controlli IVA (art. 54-bis) o a crediti d’imposta agevolativi, dove l’importo in gioco tende a essere più elevato e la documentazione a supporto più articolata (fatture, registri, dichiarazioni d’intento). Per questo motivo, nelle situazioni che coinvolgono imprese, la scelta tra le tre opzioni beneficia quasi sempre di un confronto congiunto tra il profilo giuridico e quello contabile, per verificare in tempi rapidi se la documentazione disponibile è sufficiente a sostenere una richiesta di autotutela solida o se conviene muoversi direttamente verso l’impugnazione.

Le pronunce che orientano la scelta

La giurisprudenza di legittimità offre indicazioni preziose per orientare ciascuna delle tre opzioni descritte. Va premesso che non si tratta di un quadro del tutto lineare: sulla stessa materia convivono orientamenti che, letti superficialmente, possono apparire in tensione tra loro, ma che in realtà si spiegano proprio distinguendo — come questo articolo ha fatto fin dall’inizio — tra la funzione meramente liquidatoria del controllo automatizzato su un omesso versamento e la funzione più garantita che la comunicazione assume quando incide su dati incerti o su una pretesa già definita. Conoscere questa distinzione non è un esercizio teorico: è lo strumento che permette di capire, comunicazione per comunicazione, quale tra le pronunce elencate si applica al proprio caso concreto.

Sulla natura e i limiti del controllo automatizzato (rilevanti per valutare la fondatezza della pretesa):

  • Cass., ord. n. 17850/2025 ha ricordato che il controllo automatizzato ex art. 36-bis non coincide necessariamente con la potestà di riscossione: può rilevare e correggere irregolarità dichiarative senza che da esse derivi automaticamente un debito d’imposta esigibile, distinzione che diventa decisiva quando si tratta di un credito riportato da annualità per cui la dichiarazione risultava omessa.
  • Cass., ord. n. 33278/2025 (dep. 19 dicembre 2025) ha ribadito la natura meramente liquidatoria del controllo automatizzato, sottolineando che solo l’eventuale utilizzo concreto del credito disconosciuto può trasformare l’irregolarità dichiarativa in una pretesa esigibile, a tutela sia del principio di capacità contributiva sia del diritto di difesa, poiché l’accertamento vero e proprio garantisce un contraddittorio più ampio rispetto alla mera cartella da controllo automatizzato.
  • Cass. n. 13898/2025 ha confermato la legittimità del recupero, tramite controllo automatizzato, di un credito d’imposta ritenuto non spettante quando la contestazione si fonda su dati già presenti nella dichiarazione e nell’anagrafe tributaria, senza che sia necessaria una valutazione ulteriore tipica dell’accertamento.

Sulla necessità (o meno) della comunicazione preventiva e sulle conseguenze della sua omissione:

  • Cass., ord. n. 30344/2018 ha stabilito il principio, poi costantemente ribadito, per cui la comunicazione di irregolarità è obbligatoria a pena di nullità della successiva cartella solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso di mero omesso versamento di imposte già dichiarate, la sua omissione resta una semplice irregolarità procedimentale, priva di effetti invalidanti sull’atto successivo.
  • Cass., ord. n. 18078/2024 (1° luglio 2024) ha ribadito che l’obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo in presenza di errori o incongruenze effettive, e non quando si tratti di semplice omissione di versamento; la Corte ha inoltre chiarito che spetta al contribuente dimostrare l’esistenza degli errori lamentati per contestare i calcoli dell’ufficio.
  • Cass., ord. n. 25169/2025 (13 febbraio 2025) ha confermato che l’avviso bonario non è indispensabile quando dal controllo automatico emerga esclusivamente un omesso o insufficiente versamento privo di margini interpretativi, con la conseguenza che la cartella resta valida anche senza previo avviso e che, in tale ipotesi, non spetta la sanzione ridotta propria della definizione agevolata.
  • Cass., ord. n. 33344/2019 ha chiarito che il contraddittorio preventivo non è sempre necessario nei controlli automatizzati, essendo l’obbligo di comunicazione limitato alle sole ipotesi in cui il controllo faccia emergere discrepanze o incertezze rilevanti.

Sull’impugnabilità (facoltativa o necessaria) della comunicazione:

  • Cass., ord. n. 26523/2022 ha affermato che l’impugnazione della comunicazione di irregolarità costituisce una facoltà, non un onere, del contribuente: la mancata impugnazione non produce alcuna decadenza, potendo la pretesa essere sempre contestata quando reiterata nell’atto tipico successivo.
  • Cass. n. 31630/2024 ha ribadito, in termini generali sugli atti atipici non elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, che il contribuente ha la facoltà, e non l’onere, di impugnarli, restando comunque salva la possibilità di contestazione in un momento successivo.
  • Cass., ord. n. 31530/2025 ha precisato che l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 non è un recinto assoluto: gli atti atipici che esprimono in modo autoritativo una pretesa sono impugnabili, mentre quelli meramente informativi non lo sono, salvo che costituiscano il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza di una pretesa mai prima portata alla sua attenzione.
  • Sul versante opposto, un caso relativo a un diniego di rimborso IRES veicolato tramite comunicazione di irregolarità ha visto la Cassazione qualificare l’atto come pienamente e necessariamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato oltre il termine di 60 giorni: la pronuncia conferma che, quando la comunicazione non è un semplice invito ma esprime un diniego formale e definitivo, il termine decorre comunque e la sua inosservanza è preclusiva.

Sugli effetti del comportamento successivo del contribuente:

  • Cass. n. 27504/2024 ha chiarito che la richiesta di rateizzazione del debito, formulata dopo l’iscrizione a ruolo, costituisce riconoscimento della pretesa, sana eventuali vizi di notifica dell’atto presupposto e interrompe il decorso della prescrizione: un effetto da tenere bene a mente prima di chiedere la dilazione, se si intende conservare la possibilità di contestare vizi formali.

Letti nel loro insieme, questi orientamenti restituiscono un principio guida coerente: più la comunicazione si limita a registrare un dato oggettivo e incontestabile (un versamento non eseguito, un importo dichiarato e non pagato), meno margini di contestazione procedurale esistono, e più conviene orientarsi verso il pagamento agevolato; più, al contrario, la comunicazione presuppone una valutazione, un’interpretazione dei dati o esprime già una pretesa autoritativa e definita, più si aprono spazi reali per l’autotutela o per l’impugnazione, con tutele che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato proprio per bilanciare l’esigenza di efficienza dei controlli automatizzati con il diritto di difesa del contribuente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a una comunicazione di irregolarità, la valutazione delle tre strade descritte richiede competenze diverse che raramente convivono nello stesso professionista: lettura tecnica del controllo automatizzato, capacità di dialogo con gli uffici in autotutela, e — quando necessario — gestione del contenzioso tributario fino ai gradi superiori. Ecco, in concreto, cosa fa lo Studio quando un contribuente si rivolge a noi per una comunicazione di questo tipo:

  1. Analizziamo la comunicazione riga per riga, distinguendo se si tratta di controllo automatizzato (36-bis/54-bis) o formale (36-ter), verificando la corretta applicazione delle sanzioni ridotte, dei termini di 60/90 giorni e delle soglie introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024, oltre alla regolarità della modalità di notifica (raccomandata o canale telematico dell’intermediario) da cui dipende la decorrenza effettiva dei termini.
  2. Ricostruiamo l’origine del dato contestato, confrontando la dichiarazione presentata con i dati dell’anagrafe tributaria, con i modelli F24 versati e con la documentazione contabile disponibile, per stabilire se l’irregolarità dipende da un errore effettivo del contribuente, da un mancato incrocio dei dati o da un errore materiale dell’ufficio.
  3. Predisponiamo la richiesta di riesame o l’istanza di autotutela, corredata della documentazione probatoria necessaria (CU, ricevute, quietanze), instaurando un canale diretto con l’ufficio competente.
  4. Verifichiamo la spettanza e il corretto calcolo della sanzione ridotta, segnalando eventuali errori di computo che incidono sull’importo dovuto a prescindere dal merito della pretesa.
  5. Valutiamo se la comunicazione ricevuta rientra tra gli atti immediatamente impugnabili o se, al contrario, conviene attendere l’eventuale cartella, evitando sia impugnazioni premature quanto inutili sia la perdita di termini decisivi quando l’atto esprime già un diniego definitivo.
  6. Predisponiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria quando la contestazione amministrativa non porta a risultati soddisfacenti o quando la natura dell’atto impone di agire subito.
  7. Gestiamo, se richiesto dal contribuente, la richiesta di rateizzazione valutandone in anticipo gli effetti sui vizi di notifica e sulla prescrizione, per evitare che una scelta pensata per dilazionare l’esborso comprometta altre linee difensive.
  8. Assistiamo nella fase successiva, se la vicenda evolve in iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, contestando sia i vizi propri dell’atto sia, quando ricorrono i presupposti, l’omessa comunicazione preventiva.
  9. Coordiniamo la strategia con lo staff multidisciplinare dello Studio quando la contestazione richiede una ricostruzione contabile complessa, ad esempio nei controlli formali su crediti d’imposta o detrazioni articolate, mettendo in comunicazione diretta il profilo legale con quello contabile fin dalla prima analisi della comunicazione.
  10. Manteniamo la stessa linea difensiva dal primo confronto con l’ufficio fino all’eventuale giudizio di Cassazione, così che le argomentazioni sviluppate in fase amministrativa — la ricostruzione dei fatti, la documentazione raccolta, le ragioni tecniche a sostegno della posizione del contribuente — non vadano disperse in un successivo cambio di interlocutore, ma vengano riproposte e affinate coerentemente in ciascun grado del giudizio, qualora la vicenda dovesse arrivare fino a quel punto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, dove la scelta iniziale tra pagamento, autotutela e impugnazione condiziona in modo spesso irreversibile l’esito finale, pesa in particolare la qualifica di cassazionista: significa che la strategia proposta al contribuente tiene conto fin dal primo momento di come le medesime argomentazioni reggerebbero davanti alla Corte di Cassazione, evitando di costruire una difesa efficace solo nell’immediato ma fragile nei gradi successivi, con lo stesso difensore che segue il caso dall’analisi della comunicazione fino all’eventuale giudizio di legittimità. A supportare questa continuità lavora uno staff che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, così da affrontare in modo coordinato sia i profili giuridico-processuali sia quelli contabili e documentali che spesso decidono l’esito della contestazione.

Una scelta che dipende dal caso, non da uno schema fisso

Non esiste, come si è visto, una risposta valida per tutte le comunicazioni di irregolarità: la stessa identica cifra dovuta può giustificare, a seconda della sua origine e delle prove disponibili, il pagamento agevolato, la contestazione in autotutela o l’impugnazione davanti al giudice tributario. Sbagliare la valutazione iniziale, però, costa: si può perdere la sanzione ridotta, si può far scadere un termine decisivo su un atto che sembrava solo informativo ma non lo era, o si può pagare somme che una semplice documentazione avrebbe permesso di azzerare.

Il filo conduttore di tutte le analisi svolte in questo articolo è che la decisione corretta nasce sempre da una lettura tecnica preliminare della comunicazione, non da un automatismo: solo distinguendo con precisione se ci si trova davanti a un controllo automatizzato o formale, se l’irregolarità riguarda un dato oggettivo o una valutazione suscettibile di essere corretta, e se l’atto ricevuto ha già le caratteristiche di una pretesa definitiva, è possibile scegliere consapevolmente tra le tre strade illustrate, invece di percorrerne una per inerzia o per timore, con il rischio concreto di scoprire solo in un secondo momento che un’altra opzione, se attivata per tempo, avrebbe portato a un risultato migliore. Ogni giorno che passa senza una valutazione tecnica di questo tipo è un giorno sottratto al margine di manovra effettivamente disponibile per scegliere tra pagamento, autotutela e impugnazione.

Lo Studio Monardo affronta ogni comunicazione di irregolarità partendo da un’analisi tecnica del controllo automatizzato o formale che l’ha generata, proprio perché la competenza specifica in materia bancaria e tributaria coordinata dallo staff multidisciplinare consente di distinguere, caso per caso, quando conviene chiudere subito e quando invece la pretesa merita di essere messa alla prova davanti a un giudice.

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