Cosa Succede Ai Debiti Contratti Dopo Il Deposito Della Domanda Di Esdebitazione Da Incapiente?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci pongono più spesso le persone che hanno già depositato (o stanno per depositare) la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente e che, nel frattempo, continuano a vivere: pagano le bollette, ricevono una multa, cambiano lavoro, chiedono un piccolo prestito per l’auto, si vedono notificare un avviso del Comune. La domanda che torna sempre è una: i debiti nati dopo il deposito vengono cancellati anche loro? Le risposte sono complete e pensate per essere lette anche una alla volta.

Il quadro in poche righe. L’esdebitazione dell’incapiente è disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024: consente alla persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura, di essere liberata dai debiti una sola volta nella vita, con un periodo di osservazione di tre anni dal decreto. La domanda si presenta tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e il giudice decide con decreto. Il punto che interessa qui è il perimetro temporale: la liberazione riguarda i debiti che esistevano al momento della domanda, non quelli che nascono dopo.

Perché ne parliamo noi. Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si redige la relazione dell’OCC, come si compila l’elenco dei creditori e come si gestiscono la vigilanza triennale e le dichiarazioni annuali, cioè proprio i passaggi in cui i debiti “nuovi” creano problemi.

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“Ho depositato la domanda: da quel giorno in poi i nuovi debiti si cancellano lo stesso?”

No. I debiti che nascono dopo il deposito della domanda restano interamente a suo carico e non sono toccati dal decreto di esdebitazione.

Le spiego da dove viene questa risposta, perché non è scritta in modo esplicito in una sola riga di legge. L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti e l’inesigibilità dei crediti “rimasti insoddisfatti” nella procedura; il c.2 parla di creditori “per fatto o causa anteriori”. L’art. 283, che regola il caso dell’incapiente, chiede al c.3 di allegare alla domanda l’elenco dei creditori con gli importi dovuti: la fotografia del debito è scattata in quel momento.

I tribunali, nella prassi che abbiamo letto, fissano il confine proprio al deposito del ricorso. Il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025), dichiara inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso, indicandola espressamente. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, nel decreto del 7 maggio 2026 (R.G. 2/2026), usa la stessa formula. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23 febbraio 2026, va oltre: precisa che l’esdebitazione non comprende i debiti da sanzioni amministrative maturati dopo il ricorso, a cui la ricorrente aveva fatto solo un generico riferimento.

In concreto significa che, tra il giorno del deposito e il giorno del decreto (di solito qualche settimana o qualche mese), e poi per sempre, ogni nuovo debito segue le regole ordinarie: il creditore può chiederle il pagamento, ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare. L’esdebitazione è un colpo di spugna su un passato definito, non uno scudo sul futuro.

C’è poi un aspetto che molti sottovalutano: i debiti nuovi non sono soltanto “fuori” dal beneficio, ma possono anche pesare sul giudizio di meritevolezza che il giudice compie prima di concedere il decreto (art. 283 c.7). Ne parliamo più sotto.


“Che cosa conta come ‘debito nuovo’? La rata del mutuo che scade il mese dopo è nuova?”

Dipende da quando è nato il rapporto, non da quando scade la singola rata. Questa è la distinzione che crea più confusione.

Pensi a due situazioni diverse:

  • Debito con causa anteriore e scadenza successiva. Un finanziamento firmato nel 2021, con rate che continuano a scadere nel 2026: il credito della finanziaria nasce dal contratto del 2021, quindi è un credito “per causa anteriore” e va indicato nell’elenco dei creditori per l’intero residuo. Le rate che scadono dopo il deposito non sono debiti nuovi: fanno parte del debito che si chiede di cancellare. Lo stesso vale per un avviso di accertamento notificato dopo il deposito ma relativo a imposte di anni precedenti: la causa è anteriore.
  • Debito con causa successiva. La bolletta della luce per i consumi di maggio, se la domanda è stata depositata ad aprile; il canone d’affitto del mese successivo; la quota condominiale deliberata dopo il deposito; la multa per un’infrazione commessa dopo; il prestito chiesto dopo. Qui il fatto che genera il debito è successivo alla domanda.

Per i contratti “di durata” (affitto, utenze, abbonamenti, condominio) la regola pratica che seguiamo è questa: ciò che è maturato fino al deposito entra nell’elenco, ciò che matura dopo è un debito nuovo. È una lettura del sistema, perché né l’art. 278 né l’art. 283 contengono una norma specifica sui contratti di durata nell’esdebitazione dell’incapiente; ma è coerente con la formula “debiti anteriori al deposito del ricorso” che i decreti adottano.

Una conseguenza operativa: quando prepariamo la domanda, chiediamo all’OCC di indicare per ciascun creditore la data di riferimento del saldo. Così, se dopo il decreto il fornitore di energia le chiede 600 euro, si può dimostrare quale parte era anteriore (inesigibile) e quale è successiva (dovuta).


“Se un creditore ‘vecchio’ non è nell’elenco, il suo debito si cancella o rimane?”

Il principio dei decreti è che si cancellano i debiti anteriori al deposito, non soltanto quelli elencati; ma un’omissione nell’elenco è un rischio serio e va evitata.

L’art. 283 c.3 lett. a) chiede l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e degli indirizzi PEC. I decreti che abbiamo letto (Milano, Alessandria, Roma, Rovereto, Como) non limitano l’inesigibilità ai soli creditori elencati: parlano di debiti anteriori al ricorso. Il Tribunale di Milano, però, ancora il perimetro alle passività esposte dal Gestore nella relazione. Non esiste, nella legge, una regola espressa che dica che cosa succede al creditore anteriore dimenticato. L’art. 278 c.2 regola i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma è pensato per le liquidazioni (nell’esdebitazione dell’incapiente non c’è un concorso vero e proprio) ed è comunque oggetto di una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente.

C’è poi un secondo piano. Il c.4 lett. d) chiede all’OCC di valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione. Un elenco lacunoso può essere letto come scarsa trasparenza e pesare sulla meritevolezza. E il creditore omesso non ha ricevuto la comunicazione del decreto (c.8), quindi non ha potuto reclamare: è facile prevedere che, se agirà, contesterà l’opponibilità del beneficio nei suoi confronti.

Il nostro consiglio è semplice: prima del deposito si estraggono la Centrale Rischi della Banca d’Italia, l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione, le posizioni presso i tributi locali e le comunicazioni dei creditori degli ultimi anni, e si confrontano con la memoria del cliente. Se un creditore anteriore emerge dopo il deposito ma prima del decreto, lo si segnala subito all’OCC con un’integrazione.


“Dal deposito al decreto quanto tempo passa? E in quel periodo cosa rischio?”

Di solito alcune settimane o pochi mesi; in quel periodo l’art. 283 non le offre uno scudo automatico, e i debiti nuovi non sono protetti in nessun caso.

Nei decreti che abbiamo letto i tempi sono brevi: ad Alessandria il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2025 e il decreto è dell’11 febbraio 2026; a Milano il ricorso è dell’8 dicembre 2025 e il decreto del 23 febbraio 2026. Sono tempi indicativi, che dipendono dal carico dell’ufficio e dalla completezza della documentazione.

Il punto delicato è che l’art. 283 non prevede misure protettive paragonabili a quelle del piano del consumatore (art. 70 c.4) o del concordato minore (art. 78 c.2 lett. d), con cui il giudice può sospendere le esecuzioni e vietarne di nuove. Nel decreto di Roma del 7 maggio 2026 la richiesta di inibire le azioni esecutive non compare nel dispositivo. Nel periodo di attesa, quindi:

  • i creditori anteriori possono in teoria proseguire le azioni già avviate; con il decreto, però, il giudice di solito dispone la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute (così i decreti di Como del 28 ottobre 2025 e di Alessandria);
  • i creditori nuovi agiscono senza alcun limite derivante dalla procedura, oggi come dopo il decreto.

Per questo, nella fase di attesa, chiediamo ai nostri assistiti di non contrarre nessun debito evitabile, di pagare puntualmente le utenze e gli affitti correnti e di conservare le ricevute. Ogni nuovo debito non pagato in questi mesi si aggiunge alle cose che il giudice può guardare per valutare la diligenza.


“Come faccio a non mescolare debiti vecchi e nuovi? Che cosa devo fare, passo per passo?”

Bisogna creare una linea netta, documentata, tra il prima e il dopo il deposito. È la parte operativa che, se fatta bene, evita metà dei problemi successivi.

I passi che seguiamo sono questi:

  1. Data di taglio. Si fissa la data del deposito come data di riferimento e la si comunica all’OCC, che la usa nella relazione e nell’elenco dei creditori.
  2. Saldo per ciascun creditore a quella data. Per utenze, condominio, affitto, tributi locali si chiede un estratto conto alla data del deposito. Ciò che è successivo si paga separatamente.
  3. Nuovo conto o nuova modalità di pagamento. Se possibile, i pagamenti correnti si fanno con un mezzo tracciabile diverso da quello usato per i debiti pregressi, così da dimostrare la regolarità dei pagamenti successivi.
  4. Comunicazione ai fornitori. A chi ha un rapporto in corso (gestore di energia, amministratore di condominio, proprietario di casa) si invia una comunicazione che distingue il saldo anteriore, oggetto della domanda, dagli importi successivi, che verranno pagati regolarmente.
  5. Cartellina del “dopo”. Si conservano in un fascicolo separato tutte le ricevute di pagamento successive al deposito: serviranno anche nella vigilanza triennale.
  6. Nessun nuovo finanziamento senza averne parlato con l’OCC e con noi.

Questi passaggi, insieme ai termini della procedura, sono riassunti nella tabella qui sotto.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Prima del deposito Raccolta documenti dell’art. 283 c.3 (elenco creditori con PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, entrate del nucleo) Nessun termine di legge OCC
Deposito Ricorso con relazione dell’OCC (art. 283 c.4) Data di taglio tra debiti anteriori e nuovi Giudice competente
Attesa del decreto Eventuali integrazioni; pagamento regolare dei debiti nuovi Fissato dal giudice Giudice / OCC
Decreto Concessione (o diniego) e termine per la dichiarazione annuale (c.7) Comunicazione a debitore e creditori (c.8) Giudice
Reclamo Reclamo nelle forme dell’art. 124 30 giorni dalla comunicazione (c.8), anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) Tribunale (secondo Cass. 13220/2026, in composizione collegiale)
Vigilanza Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute Ogni anno, alla data fissata dal decreto, per 3 anni OCC
Utilità sopravvenute Comunicazione ai creditori anteriori, previa autorizzazione Entro i 3 anni dal decreto (c.1 e c.9) OCC / Giudice
Debiti nuovi Azioni ordinarie del creditore (ingiunzione, precetto, pignoramento) Termini ordinari del c.p.c. Giudice ordinario

“Mi è arrivato un decreto ingiuntivo per un debito nato dopo la domanda: come mi difendo?”

Come qualunque altro debitore: l’esdebitazione non le dà un argomento contro un credito successivo, ma restano tutte le difese ordinarie.

Il primo controllo che facciamo è verificare se il debito è davvero nuovo. Capita spesso che il creditore chieda in un’unica ingiunzione importi in parte anteriori al deposito (quindi inesigibili, se il decreto è già stato emesso) e in parte successivi. In questo caso l’opposizione serve a far valere l’inesigibilità della quota anteriore, producendo il decreto di esdebitazione e l’elenco depositato con la domanda.

Se invece il credito è interamente successivo, le difese sono quelle di sempre: contestare l’importo, gli interessi, la prova del credito, la legittimazione del cessionario se il credito è stato ceduto.

Sui tempi: l’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, quindi il termine di 40 giorni (art. 641 c.p.c.) si sospende dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Non vale lo stesso per i procedimenti del Codice della crisi: per il reclamo contro il decreto di esdebitazione i 30 giorni dell’art. 283 c.8 corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. E non vale nemmeno per l’esecuzione: se il creditore nuovo notifica il precetto o pignora, i termini per le opposizioni esecutive non si sospendono in agosto (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).

Un’ultima cosa: se il creditore nuovo pignora il conto, è probabile che sul conto ci siano anche somme che lei sta accantonando per la vita quotidiana. Le somme impignorabili e i limiti per stipendi e pensioni sono quelli del codice di procedura civile: li verifichiamo sul suo caso, perché dipendono dalla natura delle somme e dalla data di accredito.


“Il creditore nuovo può chiedere contro di me la liquidazione controllata?”

In teoria sì, ma solo a condizioni precise, e lei ha un’arma specifica per bloccarla.

L’art. 268 c.2 CCII consente al creditore di chiedere la liquidazione controllata del debitore insolvente, anche in pendenza di esecuzioni, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Un singolo debito nuovo di qualche migliaio di euro, quindi, di norma non basta.

Se anche la soglia fosse superata (per esempio sommando più debiti nuovi accumulati negli anni successivi), l’art. 268 c.3 prevede una tutela pensata proprio per chi non ha nulla: quando il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza, allegando i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

Chi ha già ottenuto l’esdebitazione da incapiente ha di solito una documentazione aggiornata e un OCC che conosce la sua situazione: è un vantaggio pratico. Attenzione però a due cose. La prima: l’eccezione va sollevata in tempo, entro la prima udienza, e non è opportuno aspettare l’ultimo momento. La seconda: se nel frattempo la sua situazione è migliorata e un attivo c’è, l’attestazione non è possibile e la liquidazione può aprirsi; in quel caso parteciperebbero i creditori nuovi, mentre per i debiti già esdebitati resta il decreto.


“Dopo il decreto posso chiedere un prestito? Per l’auto, per il dentista, per un trasloco?”

Può farlo, ma deve sapere che quel prestito non sarà mai cancellato con una seconda esdebitazione da incapiente e che dovrà restituirlo per intero.

Partiamo dal dato di legge. L’art. 283 c.1 dice che l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta e che, ai fini delle utilità sopravvenute che potrebbero riaprire i conti con i vecchi creditori, non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La stessa formula è ripresa nei dispositivi di Como, Alessandria e Venezia. Quindi:

  • il nuovo prestito non fa rivivere i debiti vecchi: l’OCC non può considerarlo una utilità e segnalarlo ai creditori anteriori;
  • il nuovo prestito è un debito nuovo, pienamente esigibile, a cui si applicano tutte le regole ordinarie.

Il problema è a valle. Se tra due o quattro anni non riuscisse a restituirlo, la strada dell’incapiente sarebbe chiusa. Resterebbero gli altri strumenti del Codice, con i loro limiti:

  • il piano di ristrutturazione del consumatore è precluso a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte (art. 69 c.1);
  • l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata richiede che non si sia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione e che non la si sia già ottenuta due volte (art. 280 lett. d ed e, richiamato dall’art. 282 c.2).

Infine, il giudizio di diligenza. Sia nel piano del consumatore (art. 69 c.1) sia nella liquidazione controllata (art. 282 c.2) conta se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Chi, appena liberato, si indebita di nuovo oltre le proprie possibilità rischia di non superare quel giudizio in futuro. Un piccolo finanziamento per una spesa necessaria, documentata e sostenibile con il reddito, è un’altra cosa.


“E se contraggo nuovi debiti mentre aspetto il decreto? Il giudice me lo può negare?”

Sì, può incidere. La legge chiede al giudice di valutare la meritevolezza e di escludere il beneficio in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.7).

La valutazione riguarda soprattutto la storia del debito che si chiede di cancellare: come è nato, se il debitore ha agito con diligenza, se ha fatto ricorso al credito sapendo di non poterlo restituire. La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata (c.4 lett. a). Ma il comportamento successivo al deposito entra nel quadro: un debitore che, mentre chiede di essere liberato, continua a firmare finanziamenti o a non pagare l’affitto offre al giudice un’immagine di imprudenza difficile da ignorare.

I giudici di merito guardano con attenzione al perché del debito. Il Tribunale di Roma, nel decreto del 7 maggio 2026, ha analizzato a fondo un finanziamento che il Gestore riteneva incompatibile con il merito creditizio, ma lo ha ricollegato a un uso prevalentemente solutorio e di razionalizzazione dei debiti, e ha concesso il beneficio. Il Tribunale di Treviso, il 31 marzo 2026 (pronuncia nota da sintesi Unijuris), ha invece ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha respinto la domanda per mancanza di meritevolezza.

In pratica: un debito nuovo per bisogni primari, piccolo e pagato regolarmente non è un problema; un nuovo prestito al consumo, una rateizzazione non pagata o un accumulo di bollette insolute nei mesi di attesa lo sono. Se un debito nuovo è inevitabile (una spesa medica, una riparazione dell’auto indispensabile per il lavoro), lo documentiamo e lo segnaliamo all’OCC, spiegandone la necessità.


“I debiti nuovi entrano nella dichiarazione annuale che devo fare all’OCC?”

Non sono loro l’oggetto della dichiarazione, che riguarda le utilità sopravvenute; ma la dichiarazione è l’occasione in cui l’OCC vede come gestisce le sue finanze, quindi conviene indicarli con trasparenza.

L’art. 283 c.7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui il debitore deve depositare ogni anno la dichiarazione, a pena di revoca del beneficio. Il c.9 affida all’OCC la vigilanza nei tre anni successivi al deposito del decreto e le verifiche sulle utilità ulteriori. I decreti fissano date diverse: Roma prevede la relazione del debitore entro il 15 gennaio di ciascuno dei tre anni e quella dell’OCC entro il 1° febbraio; Rovereto fissa il 15 dicembre 2026, 2027 e 2028; Milano lega le scadenze all’anniversario del decreto (23 febbraio 2027, 2028, 2029) e chiede all’OCC una relazione annuale; Venezia chiede la dichiarazione entro settembre, con estratto conto.

Sul contenuto le prassi non coincidono. Il testo dell’art. 283 c.7 parla di dichiarazione dovuta “ove positiva”, e il decreto di Alessandria segue questa formula, pur chiedendo comunque ogni anno, entro maggio, la dichiarazione dei redditi o l’attestazione della sua mancata presentazione. Altri decreti la chiedono in ogni caso. Il consiglio prudente è depositarla sempre, anche quando non c’è nulla da dichiarare.

Che cosa c’entrano i debiti nuovi? Due cose. La prima: l’estratto conto allegato mostra le uscite, compresi i rimborsi di eventuali nuovi prestiti; è bene che l’OCC sappia già di che cosa si tratta. La seconda: se il suo reddito cresce, le rate di un nuovo prestito non riducono automaticamente l’utilità da dichiarare. La legge deduce le spese di produzione del reddito e quanto serve al mantenimento (c.2), e non dice nulla sulle rate dei debiti nuovi: secondo noi è prudente non darle per deducibili. È un punto delicato: ne parliamo nella domanda che pochi fanno, più sotto.


“Il debito nuovo è cointestato con mio marito, o garantito da mia madre: cosa succede a loro?”

Il debito nuovo è dovuto per intero da tutti gli obbligati; e per i debiti vecchi il decreto libera solo lei, non i garanti né i coobbligati.

Per i debiti nuovi la risposta è immediata: nessuno è liberato, perché l’esdebitazione non li riguarda. Il creditore può scegliere di chiedere tutto a lei, al cointestatario o al garante, secondo le regole della solidarietà.

Per i debiti vecchi la regola è l’art. 278 c.6: sono salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. La norma si trova nelle disposizioni generali sull’esdebitazione e l’art. 283 non la deroga, quindi va letta come applicabile anche all’incapiente; è una lettura sistematica, non c’è una pronuncia di legittimità che lo affermi in termini per l’art. 283. Il risultato pratico è che la banca, dopo il decreto, può chiedere a sua madre garante l’intero residuo del finanziamento che lei non deve più pagare.

Qui si annida un rischio che riguarda proprio i debiti “nuovi” in senso economico: se il garante paga dopo il decreto, può rivalersi su di lei? Il credito di regresso del garante nasce dal pagamento, quindi in apparenza dopo il deposito; ma la sua causa è la garanzia prestata prima. Non abbiamo trovato decreti che affrontino il punto per l’incapiente: è una questione aperta, da valutare caso per caso. Per questo, quando c’è un garante in difficoltà, valutiamo con lui se presentare una propria domanda, anche nella forma della procedura familiare (art. 66), invece di lasciare il problema irrisolto.

Lo Studio Monardo affronta questi incroci tra debitore, coobbligati e garanti avvalendosi delle competenze dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario.


“Ho aperto la partita IVA dopo il deposito: i debiti della nuova attività che fine fanno?”

Sono debiti nuovi a tutti gli effetti; e i redditi dell’attività possono diventare utilità sopravvenute a favore dei creditori vecchi.

Succede spesso che chi ha chiuso un’attività in perdita, e ha chiesto l’esdebitazione da incapiente, provi a ripartire con un lavoro autonomo. È una scelta legittima e la legge non la vieta. Ma comporta tre conseguenze.

La prima: imposte, contributi, fornitori e affitti della nuova attività sono debiti nuovi. Se non vengono pagati, l’agente della riscossione e gli altri creditori agiscono con gli strumenti ordinari, senza alcuna protezione.

La seconda: se l’attività rende, il reddito può superare la soglia di incapienza. L’art. 283 c.2 considera incapiente anche chi ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) la soglia è di circa 10.651,68 euro annui per una persona sola, 16.723,14 euro per due, 21.729,43 euro per tre, 26.203,13 euro per quattro. Sul modo di fare il confronto (se la soglia si confronta con il reddito dopo aver dedotto le spese reali di mantenimento, o se misura essa stessa il mantenimento) le letture non coincidono. Un reddito che, entro tre anni dal decreto, cresce in modo da consentire l’utile soddisfacimento dei creditori va dichiarato e può far scattare la comunicazione dell’OCC ai creditori anteriori (c.9).

La terza: le spese di produzione del reddito si deducono. Tenere una contabilità ordinata della nuova attività serve quindi anche a dimostrare quanto resta davvero, al netto, ogni anno.

Una precisazione: in questo caso il beneficio non si perde per il solo fatto di aver aperto la partita IVA. Si perde la tranquillità se non si dichiara, perché la dichiarazione annuale è dovuta a pena di revoca.


“Ho paura di perdere tutto: se faccio un nuovo debito, l’esdebitazione già ottenuta viene revocata?”

No, un debito nuovo, da solo, non revoca il decreto. Ciò che può costarle il beneficio è non depositare la dichiarazione annuale nei termini, o nascondere utilità sopravvenute.

L’art. 283 c.7 collega la revoca alla mancata presentazione della dichiarazione nel termine fissato dal decreto. Il c.9 prevede che, se l’OCC verifica l’esistenza di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice lo comunichi ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità. Nel testo vigente non c’è una norma che faccia rivivere i debiti esdebitati per il solo fatto che il debitore ne contrae di nuovi.

I limiti reali, però, vanno detti con chiarezza:

  • il nuovo creditore può aggredire tutto il suo patrimonio e i suoi redditi pignorabili, non solo le utilità;
  • se arrivano utilità sopravvenute (un’eredità, una vincita, un aumento consistente di reddito), sui medesimi beni possono agire sia i creditori vecchi, autorizzati dal giudice, sia quelli nuovi, che non hanno bisogno di autorizzazioni: lei rischia di trovarsi con due fronti contemporaneamente;
  • i nuovi debiti non pagati, accumulati negli anni, possono chiudere la porta agli altri strumenti del Codice per il giudizio di diligenza.

La rassicurazione fondata è che il passato resta chiuso; il limite reale è che il futuro va gestito come quello di chiunque altro, senza reti di sicurezza ulteriori.


“Quanto tempo ho davvero prima che il nuovo creditore mi pignori?”

Meno di quanto molti pensano, e i termini per difendersi nell’esecuzione non si fermano ad agosto.

Il percorso tipico di un creditore nuovo, senza titolo, è questo: sollecito, decreto ingiuntivo, notifica, 40 giorni per l’opposizione, poi precetto e pignoramento. Se il creditore ha già un titolo (per esempio una cambiale o un atto notarile), può partire direttamente dal precetto. Per i crediti affidati all’agente della riscossione i tempi e gli atti sono diversi, regolati dal D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024; il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) sarà applicabile dal 1° gennaio 2027.

Cosa conta per lei:

  • il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo si sospende dal 1° al 31 agosto, perché è un giudizio di cognizione;
  • i termini delle opposizioni esecutive no: precetto, pignoramento e atti esecutivi seguono i loro tempi anche in agosto;
  • i termini del Codice della crisi no: se un creditore vecchio, informato dall’OCC, agisce sulle utilità sopravvenute, o se lei deve reclamare contro un provvedimento sulla sua esdebitazione, si applica l’art. 9 c.1 CCII e i termini corrono anche in agosto.

Il messaggio onesto: appena arriva il primo atto relativo a un debito nuovo, conviene muoversi. In molti casi un accordo di pagamento sostenibile con il creditore nuovo costa meno di un pignoramento e protegge la serenità del triennio di osservazione.


“Mi fa vedere un esempio concreto, con date e numeri?”

Certo. Sono due ipotesi dimostrative, costruite sulle regole viste sopra: non sono casi reali dello Studio.

Simulazione 1 – Il periodo tra deposito e decreto.

Ipotesi: lavoratrice part-time, nucleo di due persone, reddito netto annuo di 13.940 euro, sotto la soglia del c.2 (16.723,14 euro con l’assegno sociale 2026, parametro 1,57). Debiti complessivi indicati nell’elenco: 47.380,26 euro (un finanziamento del 2022, due carte revolving, una cartella dell’agente della riscossione, arretrati condominiali fino a marzo). Deposito del ricorso tramite OCC: martedì 14 aprile 2026.

Nelle settimane successive arrivano:

  • la rata del finanziamento del 2022 in scadenza il 5 maggio: non è un debito nuovo, perché il contratto è anteriore; il residuo è già nell’elenco;
  • la bolletta della luce per i consumi dal 15 aprile al 31 maggio, 213,47 euro: debito nuovo, va pagata;
  • una multa per un’infrazione del 23 aprile, 167,00 euro: debito nuovo, è una sanzione amministrativa maturata dopo il ricorso (il caso deciso da Trib. Milano 23/2/2026);
  • la quota condominiale straordinaria deliberata il 20 maggio, 386,90 euro: debito nuovo.

Il giudice emette il decreto martedì 9 giugno 2026; la comunicazione arriva mercoledì 10 giugno. Il termine di 30 giorni per il reclamo dei creditori (c.8) scade venerdì 10 luglio 2026. Il decreto fissa la dichiarazione annuale al 15 gennaio: venerdì 15 gennaio 2027; poi il 15 gennaio 2028, che cade di sabato (prudenzialmente la si deposita venerdì 14 gennaio 2028); infine lunedì 15 gennaio 2029. L’osservazione termina tre anni dopo il decreto, il 9 giugno 2029.

Esito: i 47.380,26 euro diventano inesigibili; i 767,37 euro di debiti nuovi (213,47 + 167,00 + 386,90) restano dovuti. Se la debitrice li ha pagati regolarmente, il fascicolo del “dopo” dimostra all’OCC una gestione diligente. Se non li avesse pagati, nessuno potrebbe toglierli, e il loro mancato pagamento avrebbe potuto pesare sulla valutazione di meritevolezza prima del decreto.

Simulazione 2 – Il prestito dopo il decreto e l’eredità nel triennio.

Stessa debitrice. Giovedì 18 marzo 2027 firma un prestito di 6.840 euro per sostituire l’auto usata per andare al lavoro. Dopo alcune rate smette di pagare; il residuo è di 5.912,18 euro. Il finanziatore ottiene un decreto ingiuntivo, notificato martedì 3 agosto 2027.

  • Termine per l’opposizione: 40 giorni (art. 641 c.p.c.). È un giudizio di cognizione, quindi agosto non si conta: il termine decorre dal 1° settembre e il quarantesimo giorno è domenica 10 ottobre 2027, che slitta a lunedì 11 ottobre 2027.
  • L’esdebitazione non offre alcuna difesa: il debito è nuovo. Le difese sono solo quelle ordinarie (importo, interessi, clausole).
  • Il prestito non è un’utilità sopravvenuta (art. 283 c.1): i vecchi creditori non possono sfruttarlo.

Lunedì 22 maggio 2028, dentro il triennio, la debitrice riceve un’eredità di 31.250 euro in denaro.

  • È un’utilità sopravvenuta: va indicata nella dichiarazione annuale (e meglio subito, con comunicazione all’OCC).
  • L’OCC, previa autorizzazione del giudice, la comunica ai vecchi creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quella somma (c.9).
  • Il finanziatore del 2027 può pignorare anch’egli, senza autorizzazioni, sulla stessa somma e su ogni altro bene pignorabile.

Esito: la debitrice si trova due fronti aperti sulla stessa eredità. Se volesse, tra qualche anno, liberarsi del residuo del prestito con una nuova esdebitazione da incapiente, non potrebbe: l’art. 283 c.1 la consente una sola volta. E un piano del consumatore entro cinque anni dal primo beneficio sarebbe precluso dall’art. 69 c.1.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Dopo il decreto, il mio ‘tenore di vita dignitoso’ include anche le rate dei debiti nuovi?”

È la domanda che quasi nessuno pone e che decide molto. L’incapienza, secondo l’art. 283 c.2, si misura sul reddito annuo dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. Nei tre anni di osservazione l’OCC verifica se sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel c.2. La tentazione naturale è pensare: “se guadagno di più, ma ho una nuova rata, l’aumento è assorbito dalla rata, quindi non ho utilità”. La legge non dice questo. Il c.2 deduce le spese di mantenimento, non i rimborsi di debiti contratti dopo il decreto; e il c.1 esclude i finanziamenti dalle utilità, ma non trasforma le loro rate in una spesa deducibile.

Che cosa significa in pratica? Che un debitore che si indebita di nuovo e intanto vede crescere il proprio reddito potrebbe trovarsi in questa situazione: l’OCC ritiene che ci sia un’utilità sopravvenuta (il reddito in più), i vecchi creditori vengono informati e possono agire su quell’utilità, mentre la rata del prestito nuovo resta comunque da pagare. Il rischio è pagare due volte con lo stesso reddito.

Non abbiamo trovato pronunce che affrontino questo punto per l’art. 283; le letture del c.2 sono già divergenti sul modo di confrontare reddito e soglia (il decreto di Alessandria cita il testo vigente con la deduzione delle spese reali di mantenimento; parte della prassi usa la soglia come misura del mantenimento). È quindi una questione aperta.

Il nostro consiglio prudente: nei tre anni di osservazione, evitare nuovi debiti non indispensabili; se un debito nuovo è necessario per vivere o per lavorare (l’auto, una cura, un deposito cauzionale per un affitto), documentarne la necessità e comunicarlo all’OCC nella dichiarazione annuale, chiedendo che la valutazione delle utilità tenga conto di quella spesa come costo di produzione del reddito o di mantenimento, quando lo è davvero. La differenza tra “spesa di mantenimento” e “debito nuovo” si costruisce con i documenti, non con le intenzioni.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che abbiamo verificato, con il principio riformulato e il motivo per cui interessano chi ha debiti nati dopo la domanda. Per ciascuno indichiamo se ne abbiamo letto il testo o solo una sintesi. Una premessa onesta: sul punto specifico dei debiti nati dopo il deposito non esiste, a quanto ci risulta, una pronuncia della Cassazione; la risposta viene dai decreti di merito, che sono numerosi e coerenti.

  1. Trib. Milano, decreto 23 febbraio 2026 (testo letto). Dichiara inesigibili i debiti maturati prima della presentazione del ricorso ed esclude espressamente i debiti da sanzioni amministrative maturati dopo, di cui la ricorrente aveva fatto solo un generico riferimento. Indica la soglia di incapienza di 25.840,95 euro per quattro persone e fissa tre scadenze annuali per la dichiarazione. Rilevanza: è il riferimento più diretto per dire che i debiti successivi al ricorso restano fuori.

  2. Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026, R.G. 6/2025 (testo letto). Inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso, indicata nel dispositivo; i finanziamenti non sono utilità; dichiarazione annuale “ove positiva”, ma invio annuale della dichiarazione dei redditi o dell’attestazione di mancata presentazione. Rilevanza: mostra la data di taglio scritta nel provvedimento e il trattamento dei nuovi finanziamenti.

  3. Trib. Roma, sez. XIV, decreto 7 maggio 2026, R.G. 2/2026 (testo letto). Inesigibili i debiti anteriori al deposito del ricorso; valuta un finanziamento contestato dal Gestore e lo ricollega a un uso solutorio; esclude che una rinuncia all’eredità anteriore al deposito sia un atto in frode; fissa la relazione annuale del debitore al 15 gennaio e quella dell’OCC al 1° febbraio; la richiesta di inibire le azioni esecutive non compare nel dispositivo. Rilevanza: utile sia per il perimetro temporale sia per capire come il giudice guarda ai finanziamenti nel giudizio di meritevolezza.

  4. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025 (testo letto). Inesigibili i debiti concorsuali anteriori al deposito del ricorso non soddisfatti; esclusi i debiti da responsabilità extracontrattuale e da sanzioni penali e amministrative; obbligo di pagamento entro tre anni se sopravvengono attività che consentano un utile soddisfacimento. Rilevanza: applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b; la questione resta aperta, perché altri decreti non indicano esclusioni.

  5. Trib. Como, decreto 28 ottobre 2025, R.G. EDI 5/2025 (testo letto). Inesigibili i debiti anteriori al deposito; dispone la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute; usa ancora la formula previgente (quattro anni e 10%). Rilevanza: conferma la data di taglio; segnala che alcuni decreti non sono allineati al testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.

  6. Trib. Venezia, decreto 5 marzo 2026, Rep. n. 39/2026 (testo letto). Concede l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare una data di riferimento per i debiti; esclude i finanziamenti dalle utilità; dichiarazione annuale entro settembre con estratto conto; formula previgente di quattro anni e 10%. Rilevanza: mostra che, quando il dispositivo non indica la data di taglio, conviene ricostruirla con l’elenco e la relazione dell’OCC.

  7. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo letto). Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può chiedere quella dell’art. 283 CCII per l’esposizione riferibile alla procedura fallimentare; il ricorso contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. La Corte lascia aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Rilevanza: è l’unica pronuncia di legittimità che distingue tra debiti di un “prima” e di un “dopo” in tema di incapiente.

  8. Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima e passaggi riportati nella Cass. 30108/2025). L’istanza presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: chiarisce che il regime applicabile dipende dalla procedura da cui provengono i debiti.

  9. Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi iusletter ed ecnews). Le fonti la descrivono in modo diverso: secondo iusletter riguarda un caso di stipendio pignorato con assegnazione che già dava utilità al creditore e un ricorso dichiarato inammissibile; secondo ecnews afferma un principio sulla ricorribilità dei decreti. Rilevanza: è in contrasto con la Cass. 30108/2025 sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di incapiente; se si contesta un diniego, la strada dell’impugnazione va valutata con attenzione.

  10. Cass. n. 13220/2026 (segnalata da Unijuris, letta solo in sintesi). Il reclamo contro il decreto dell’art. 283 c.8 va al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello. Rilevanza: indica dove reclamare se un creditore vuole contestare il beneficio, o se il debitore vuole reagire a un diniego.

  11. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: chi accumula nuovi debiti fiscali, anche durante l’attesa del decreto, deve sapere che il giudice guarda al modo in cui si sono formati.

  12. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: l’elenco completo dei creditori, con le PEC, è condizione perché il contraddittorio funzioni e perché il decreto sia opponibile a tutti i creditori anteriori.

13. Corte cost., ord. n. 104/2026 (scheda della Corte). Sulla questione di legittimità dell’art. 278 c.2 (creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso) la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda i creditori anteriori rimasti fuori dalla procedura; è un’ulteriore ragione per non omettere nessun creditore nell’elenco.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per chi ha depositato, o sta per depositare, la domanda di esdebitazione da incapiente e deve gestire i debiti nuovi.

  1. Fissiamo la data di taglio tra debiti anteriori e successivi e la facciamo indicare dall’OCC nella relazione e nell’elenco dei creditori, con il saldo di ciascun creditore a quella data.
  2. Ricostruiamo l’elenco completo dei creditori incrociando Centrale Rischi, estratto di ruolo, posizioni presso i tributi locali, contratti e solleciti, per ridurre il rischio di creditori anteriori dimenticati.
  3. Separiamo i contratti di durata (utenze, affitto, condominio, abbonamenti) scrivendo ai fornitori per distinguere il saldo anteriore, oggetto della domanda, dagli importi successivi.
  4. Prepariamo il fascicolo del “dopo”: un archivio ordinato delle ricevute dei pagamenti successivi al deposito, da esibire all’OCC e, se serve, al giudice.
  5. Valutiamo ogni nuovo finanziamento prima della firma, verificando se è sostenibile con il reddito e come inciderà sulla vigilanza triennale e su un eventuale accesso futuro agli altri strumenti (artt. 69 e 280 CCII).
  6. Redigiamo e depositiamo le dichiarazioni annuali sulle utilità sopravvenute, nelle date fissate dal decreto, anche quando non c’è nulla da dichiarare, con gli estratti conto e la documentazione delle spese.
  7. Esaminiamo le ingiunzioni e i precetti dei creditori nuovi, separando la quota eventualmente anteriore (inesigibile) da quella successiva, e proponiamo l’opposizione nei termini quando ci sono motivi.
  8. Eccepiamo l’incapienza contro l’eventuale domanda di liquidazione controllata di un creditore (art. 268 c.3), coordinandoci con l’OCC per l’attestazione e per i documenti dell’art. 283 c.3.
  9. Gestiamo le utilità sopravvenute (eredità, aumenti di reddito, vincite) insieme all’OCC, valutando le conseguenze verso i creditori vecchi e nuovi prima di qualunque scelta sul bene.
  10. Seguiamo i garanti e i coobbligati, verificando se è opportuna una loro procedura autonoma o familiare (art. 66) e valutando il problema del regresso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC: la differenza tra un debito anteriore e uno nuovo si gioca nella relazione dell’OCC, nell’elenco dei creditori e nelle dichiarazioni del triennio, cioè negli atti che chi svolge quel ruolo conosce dall’interno. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della stessa linea difensiva dal reclamo contro il decreto fino all’eventuale ricorso in Cassazione, e nelle opposizioni contro i creditori nuovi. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese di produzione e posizioni fiscali, gli avvocati curano domanda, opposizioni e rapporti con i creditori. Non promettiamo risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia sulla base dei documenti.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: l’esdebitazione da incapiente cancella i debiti anteriori al deposito della domanda, non quelli che nascono dopo. Bollette, multe, quote condominiali e prestiti successivi restano interamente dovuti, come ha chiarito il Tribunale di Milano per le sanzioni maturate dopo il ricorso.

Secondo: i debiti nuovi pesano due volte. Prima del decreto possono incidere sul giudizio di meritevolezza; dopo il decreto non potranno mai essere cancellati con una seconda esdebitazione da incapiente, e possono rendere più difficile l’accesso agli altri strumenti del Codice.

Terzo: il triennio di osservazione va gestito con metodo. Dichiarazioni annuali sempre depositate, utilità sopravvenute comunicate subito, nuovi debiti evitati o documentati. I termini del Codice della crisi corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce i passaggi in cui il confine tra debiti vecchi e nuovi si stabilisce e si difende, e può seguire il caso, come cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio.

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