Società In Crisi Con Penali Da Un Contratto Di Joint Venture: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Quando una società attraversa una fase di crisi e, nello stesso momento, il partner di una joint venture le chiede il pagamento di una penale, le informazioni che arrivano all’amministratore sono quasi sempre di seconda mano: il consiglio del commercialista di un’altra azienda, l’esperienza raccontata da un collega di settore, un articolo letto di fretta, il parere “a voce” di chi ha vissuto una vicenda simile dieci anni fa. È comprensibile: la joint venture è un contratto atipico, costruito su misura, spesso redatto con modelli internazionali, e la clausola penale sembra una cifra scolpita nella pietra. In più, la crisi spinge a cercare soluzioni rapide, e le soluzioni rapide si nutrono di semplificazioni.

Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi paga per intero una penale che poteva essere ridotta brucia liquidità preziosa; chi la ignora pensando che “tanto il giudice la taglia” si ritrova con un decreto ingiuntivo esecutivo; chi confida che la composizione negoziata “congeli tutto” scopre che le misure protettive hanno confini precisi e possono essere revocate.

In questa guida mettiamo alla prova, una per una, le convinzioni più diffuse:

  • la penale firmata si paga sempre per intero;
  • se il partner non ha subito danni, la penale non è dovuta;
  • il giudice riduce la penale da solo, basta aspettare;
  • pagata la penale, il partner non può chiedere altro;
  • con la composizione negoziata la joint venture e le sue penali restano congelate;
  • nel concordato si scioglie la joint venture e al partner non si deve nulla;
  • in agosto si ferma tutto, quindi c’è sempre tempo per reagire.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il tema sta esattamente all’incrocio tra contenzioso contrattuale e strumenti della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e delle trattative con i partner commerciali; è avvocato cassazionista, e quindi può seguire la contestazione della penale dal primo grado fino alla Corte di Cassazione; coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile quando bisogna quantificare il danno reale del partner e misurare l’impatto della penale sul piano di risanamento.

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Mito n. 1 – “La penale firmata va pagata sempre per intero: il contratto è legge tra le parti”

IL MITO. “Abbiamo firmato una penale da 380.000 euro per il recesso anticipato dalla joint venture: non c’è niente da discutere, il contratto ha forza di legge.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è solido: l’art. 1372 del codice civile stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, e la clausola penale è uno strumento pienamente lecito, previsto dall’art. 1382 c.c. proprio per predeterminare il risarcimento in caso di inadempimento o di ritardo. Nelle joint venture, poi, la penale è spesso negoziata da consulenti di entrambe le parti, magari con l’assistenza di studi internazionali, e chi la firma ha la sensazione di aver accettato un prezzo “giusto” per la propria eventuale uscita. Si aggiunge un fattore psicologico: in una fase di crisi, l’amministratore teme che contestare la penale significhi apparire inaffidabile agli occhi del partner, delle banche e del mercato.

LA REALTÀ. Il passaparola dimentica l’art. 1384 c.c., che attribuisce al giudice un potere correttivo molto preciso: la penale può essere diminuita equamente in due ipotesi, cioè quando l’obbligazione principale è stata eseguita in parte oppure quando l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avendo sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. In realtà la norma dice che la penale vincola le parti, ma non sottrae la sua misura al controllo del giudice. Non si tratta di un’eccezione marginale: il potere di riduzione è un presidio di equilibrio del contratto, che la giurisprudenza considera esercitabile anche d’ufficio.

Nelle joint venture questo potere ha un terreno particolarmente fertile. Pensiamo alla società che ha già conferito personale, macchinari, know-how e capitale per due anni di un progetto quinquennale: l’obbligazione è stata “eseguita in parte”, e la parte eseguita va pesata. Oppure alla penale calcolata sull’intero valore atteso del progetto, quando il partner, uscita la società in crisi, può proseguire con un altro socio industriale e recuperare buona parte dell’utile. In entrambi i casi la cifra scritta nel contratto è il punto di partenza della discussione, non il punto di arrivo.

Occorre però precisare il perimetro: la riduzione non è automatica né garantita. Una penale proporzionata al danno prevedibile, parametrata all’interesse positivo del partner, può essere ritenuta legittima e confermata per intero. La Cassazione lo ha detto con chiarezza: una penale commisurata all’interesse positivo non è di per sé illegittima, ma resta assoggettata al potere di riduzione.

«Una penale scritta non è una sentenza già pronunciata: il nostro lavoro è misurarla contro il danno reale del partner e contro ciò che la società ha già dato alla joint venture» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo

LA PROVA. La Cass. civ., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25061, secondo la sintesi pubblicata su Brocardi, afferma che il giudice può ridurre la penale d’ufficio, anche contro la volontà delle parti e anche in assenza di un patto che preveda la riduzione per l’adempimento parziale. La Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297 si spinge oltre: la riduzione può essere disposta anche dopo che la penale è stata pagata spontaneamente, con condanna alla restituzione dell’eccedenza. La Cass. civ., Sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26518 ricorda il contrappeso: una penale parametrata all’interesse positivo è legittima, e il giudice può anche concludere che sia equa.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il rischio principale è un pagamento integrale fatto per “chiudere in fretta”, senza alcuna verifica. In una società in crisi, quella liquidità può essere la differenza tra un piano di risanamento sostenibile e un piano impossibile. C’è poi un rischio ulteriore e meno visibile: un pagamento consistente a un singolo creditore, effettuato quando la società è già in difficoltà, può creare problemi di par condicio se poco dopo si accede a uno strumento della crisi o, nel caso peggiore, alla liquidazione giudiziale. È vero che la Cassazione ammette la riduzione anche dopo il pagamento, ma recuperare il denaro dal partner significa avviare un giudizio, con tempi e costi di giustizia, mentre contestare prima consente di negoziare da una posizione più forte.

Mito n. 2 – “Se il partner non ha subito danni, la penale non è dovuta”

IL MITO. “Il partner non ha perso nulla dal nostro ritardo: senza un danno dimostrato non può pretendere la penale.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. L’origine del mito è il principio generale del risarcimento: chi chiede i danni deve provarli, nell’esistenza e nella misura (artt. 1218 e 1223 c.c.). Molti amministratori ragionano per analogia e pensano che la penale sia solo un “risarcimento scritto prima”, e quindi che, venuto meno il danno, venga meno anche la penale. In più, nelle joint venture accade spesso che il ritardo di un partner sia assorbito dal progetto senza conseguenze visibili: il cantiere riparte, la commessa viene consegnata, il cliente finale non protesta. Sembra naturale concludere che la penale non abbia più ragion d’essere.

LA REALTÀ. Il secondo comma dell’art. 1382 c.c. è esplicito: la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la funzione della penale è esonerare il creditore dall’onere di provare il danno. Il partner non deve dimostrare di aver perso un euro: gli basta provare il titolo (la clausola) e allegare l’inadempimento o il ritardo. Spetterà poi alla società debitrice dimostrare di non essere responsabile dell’inadempimento, ad esempio perché il ritardo dipende da una causa a lei non imputabile o da un comportamento del partner stesso.

Il mito, però, è vero a metà. L’assenza o la modestia del danno non elimina la penale, ma è un elemento decisivo per chiederne la riduzione: l’art. 1384 c.c. impone di valutare l’eccessività della penale alla luce dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Se il ritardo non ha prodotto alcun pregiudizio apprezzabile, la sproporzione tra la cifra pattuita e l’interesse effettivamente leso diventa evidente. La giurisprudenza, però, avverte che la penale non può essere “azzerata” solo perché manca un danno provato: la riduzione è una correzione equitativa, non una cancellazione.

C’è poi un secondo fondo di verità, molto utile nelle joint venture: la penale copre solo il tipo di danno per cui è stata pattuita. Una penale per il ritardo nella consegna di un modulo del progetto non copre, ad esempio, i danni da vizi o deterioramento della prestazione. Questo significa che la società in crisi deve leggere con attenzione l’oggetto della clausola, perché il partner potrebbe cercare di estenderla a pregiudizi che non le appartengono, o viceversa potrebbe chiedere separatamente danni diversi.

LA PROVA. La Cass. civ., Sez. I, ord. 4 ottobre 2023, n. 28037, nella sintesi Brocardi, chiarisce che il criterio per valutare l’eccessività è oggettivo, riguarda lo squilibrio tra le parti valutato al momento in cui la penale viene applicata, e che la penale non si azzera solo perché manca un danno provato. La Cass. civ., Sez. II, ord. 12 giugno 2024, n. 16345 precisa che una penale per ritardo copre il solo danno da ritardo e non quello da deterioramento. La Cass. civ., Sez. II, ord. 7 luglio 2025, n. 18463 aggiunge che l’interesse del creditore va valutato anche al momento dell’adempimento tardivo o dell’inadempimento definitivo, non soltanto al momento della firma.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi si convince che “senza danno non c’è penale” tende a non rispondere alle diffide, a non contestare formalmente l’inadempimento e a non raccogliere le prove che sarebbero preziose per la riduzione: i verbali di avanzamento del progetto, la corrispondenza con il cliente finale, i dati che dimostrano che il partner ha recuperato il proprio margine. Quando arriva il decreto ingiuntivo, la società si presenta in giudizio senza argomenti e senza documenti, e scopre che la sua difesa principale (l’assenza di danno) non basta a far cadere la pretesa. Il danno modesto non è uno scudo, ma una leva: va documentato subito.

Mito n. 3 – “Il giudice riduce la penale da solo: basta aspettare il processo”

IL MITO. “Tutti sanno che i giudici riducono le penali eccessive: non serve fare nulla, ci penserà il tribunale.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Questo mito nasce da una verità giuridica che abbiamo appena visto: la riduzione della penale può essere disposta d’ufficio. Da qui il passaparola ha tratto una conclusione sbagliata, cioè che il giudice debba farlo in ogni caso e che la società debitrice possa limitarsi ad attendere. La massima della Cassazione sul potere officioso viene ripetuta come uno slogan, senza le condizioni che la accompagnano.

LA REALTÀ. Il potere di riduzione d’ufficio esiste, ma lavora sui fatti che sono stati portati nel processo. In realtà il giudice può ridurre la penale senza una domanda espressa, ma non può inventare i fatti che dimostrano l’eccessività. La parte interessata deve allegare e provare le circostanze rilevanti: quanto della prestazione è stato eseguito, qual era l’interesse effettivo del partner, quali vantaggi ha comunque ottenuto, quali costi ha evitato. Senza questi elementi, il giudice non ha materiale su cui esercitare il suo potere correttivo, e la penale resta quella scritta nel contratto.

C’è poi il tema delle preclusioni processuali. Il processo civile, dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e i successivi correttivi, ha una fase introduttiva rigorosa, con memorie integrative da depositare prima dell’udienza nei termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c.: i fatti e le prove vanno introdotti in quella fase. Una difesa tardiva rischia di non essere più ammessa. E, soprattutto, una volta chiuso il giudizio di merito, la Cassazione non rifà la valutazione: l’eccessività della penale e la misura della riduzione sono apprezzamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo per errori di diritto o vizi di motivazione nei limiti consentiti.

Nelle joint venture c’è un’ulteriore complicazione: molti contratti prevedono una clausola compromissoria, con devoluzione delle controversie ad arbitri, spesso con regolamenti istituzionali. Anche lì la penale può essere ridotta, ma i termini per le difese sono fissati dal regolamento o dagli arbitri e vanno rispettati con la stessa attenzione.

LA PROVA. La Cass. civ., Sez. III, ord. 26 febbraio 2024, n. 4998, secondo la sintesi Brocardi, stabilisce che l’esercizio del potere di riduzione richiede che la parte interessata alleghi e provi le circostanze rilevanti. La Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2022, n. 10249 ricorda che la penale va dedotta nel rispetto delle preclusioni processuali. La Cass. civ., Sez. II, sent. 30 luglio 2024, n. 21357 e la Cass. civ., Sez. II, ord. 10 giugno 2024, n. 16067 confermano che la valutazione dell’eccessività spetta al giudice di merito e che in Cassazione è sindacabile solo entro limiti ristretti. La Cass. civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2025, n. 23636 dichiara inammissibile il motivo che, sotto l’apparenza della violazione dell’art. 1384 c.c., chiede in realtà una nuova valutazione dei fatti.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi “aspetta il giudice” perde l’occasione di costruire la prova nella fase in cui conta davvero. Il rischio concreto è una sentenza di primo grado che conferma l’intera penale perché la società non ha documentato nulla, seguita da un appello in cui le nuove prove non sono più ammissibili e da un ricorso per Cassazione inammissibile perché chiede di rivalutare i fatti. La riduzione della penale si conquista nel primo atto difensivo, non nell’ultimo. Per questo è importante che la difesa sia impostata fin dall’inizio da chi può seguirla fino all’ultimo grado, con una linea coerente.

Mito n. 4 – “Pagata la penale, il partner non può chiedere nient’altro”

IL MITO. “La penale chiude la partita: una volta pagata, il partner di joint venture non può pretendere altro.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Anche qui il fondo di verità è nella legge. Il primo comma dell’art. 1382 c.c. stabilisce che la clausola penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa. Molti amministratori ricordano questa regola e la considerano un tetto assoluto: la penale funziona come una “franchigia rovesciata”, il massimo che il partner può ottenere.

LA REALTÀ. Il limite esiste, ma la stessa norma lo condiziona: vale se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Nei contratti di joint venture redatti su modelli anglosassoni è frequentissima la formula per cui la penale (spesso chiamata “liquidated damages”) è dovuta “senza pregiudizio” del diritto al maggior danno. Se quella formula c’è, il partner può chiedere la penale e, in aggiunta, il danno ulteriore, che però dovrà provare nella sua esistenza e nel suo ammontare.

C’è poi un secondo aspetto che il passaparola trascura. Il partner non è obbligato a usare la penale: può scegliere di agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie. In questo caso il tetto della penale non opera, ma il partner deve provare tutto il danno. Il limite, quindi, protegge il debitore solo se il creditore si avvale della clausola.

Un terzo elemento riguarda il rapporto tra penale e prestazione principale. L’art. 1383 c.c. vieta, di regola, di chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo che quest’ultima sia stata stipulata per il semplice ritardo. Nelle joint venture le penali per ritardo nei conferimenti o nelle consegne sono frequenti: il partner può quindi chiedere sia l’esecuzione della prestazione sia la penale per il ritardo maturato.

Infine, va ricordata la struttura della joint venture. Se si tratta di una joint venture contrattuale, non esiste un soggetto distinto: ciascun partner risponde per la propria parte delle obbligazioni assunte. La società in crisi non può contare sul fatto che “risponde la joint venture”: nella forma contrattuale, risponde lei. Se invece la joint venture è societaria, va distinto ciò che la società veicolo deve ai terzi da ciò che i soci si devono tra loro in base all’accordo quadro e ai patti parasociali: la penale contenuta nel patto tra soci colpisce il socio inadempiente, non la società veicolo.

LA PROVA. La Cass. civ., Sez. II, ord. 25 ottobre 2023, n. 29610, secondo la sintesi Brocardi, afferma che quando una parte chiede la risoluzione e il risarcimento, la domanda risarcitoria richiede la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, e il limite della penale non opera se la parte non inadempiente non l’ha invocata. La Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757, richiamata da Studio Cataldi, distingue la joint venture contrattuale, che non crea un’organizzazione autonoma e lascia ciascun partner responsabile per la propria parte, da quella societaria, che dà vita a una nuova società. La Cass. civ., Sez. II, ord. 7 maggio 2024, n. 12396 mostra un caso in cui la penale cade: in un appalto, varianti sostanziali richieste in corso d’opera hanno fatto venire meno il termine originario e la relativa penale, che sopravvive solo se le parti concordano un nuovo termine.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi paga la penale convinto di aver chiuso la vicenda può ricevere, mesi dopo, una citazione per il danno ulteriore, magari per mancato utile sull’intero progetto. Se il pagamento è avvenuto senza una transazione scritta che regoli tutte le pretese, la società ha speso liquidità senza ottenere la chiusura del rapporto. Ogni pagamento al partner, in una crisi, va accompagnato da un accordo che dica esattamente cosa estingue. E, nella lettura del contratto, va verificato se varianti, modifiche del progetto o comportamenti del partner abbiano alterato i termini da cui la penale dipende.

Mito n. 5 – “Con la composizione negoziata la joint venture e le sue penali restano congelate”

IL MITO. “Appena chiediamo la composizione negoziata con le misure protettive, il partner non può più fare nulla: penale e contratto restano bloccati fino alla fine delle trattative.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), è uno strumento efficace, e le misure protettive dell’art. 18 producono effetti forti. Il passaparola ha preso questi effetti e li ha trasformati in un “congelamento” generale di ogni rapporto, come se l’impresa entrasse in una bolla.

LA REALTÀ. Leggiamo che cosa dice davvero l’art. 18 CCII nel testo vigente. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati dalle misure non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività, né acquisire diritti di prelazione non concordati; le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano (comma 3). I pagamenti, però, non sono vietati. Il comma 5 aggiunge una tutela specifica per i contratti: i creditori nei cui confronti operano le misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Possono però sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle misure.

La correzione essenziale è questa: le misure protettive bloccano le esecuzioni e alcune reazioni contrattuali, ma non cancellano la penale e non impediscono al partner di farla accertare. Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non il giudizio di cognizione: il partner può comunque agire per far accertare il suo credito o chiedere un decreto ingiuntivo, anche se non potrà eseguirlo finché le misure sono efficaci. Inoltre, la tutela del comma 5 copre la reazione al mancato pagamento di crediti anteriori; un inadempimento diverso e successivo resta soggetto alle regole ordinarie del contratto.

Ci sono poi limiti di tempo e di procedura. Le misure, dopo la pubblicazione, devono essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, hanno una durata limitata e possono essere revocate. I termini di questi procedimenti corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. E le misure proteggono l’impresa, non necessariamente chi ha garantito per lei: se il socio o l’amministratore ha firmato una fideiussione a favore del partner, quella garanzia di regola resta aggredibile.

Questo non significa che la composizione negoziata sia inutile davanti a una penale. Al contrario: è spesso il luogo ideale per rinegoziarla, perché l’esperto agevola le trattative tra l’impresa e i creditori, compreso il partner di joint venture, e perché il partner sa che un’impresa in risanamento è un interlocutore che può proseguire il progetto, mentre un’impresa in liquidazione no.

LA PROVA. Il testo dell’art. 18, commi 3 e 5, CCII (letto su Brocardi, aggiornato ad agosto 2026) è la prova normativa. Il Trib. Brindisi, decreto nel procedimento R.G. 3163/2024 (data da verificare sul testo), pubblicato da Iusletter, definisce le misure tipiche “semiautomatiche”, efficaci dalla pubblicazione ma subordinate all’avvio tempestivo della conferma, e ribadisce, richiamando un precedente di merito, che non si estendono al mero fideiussore. La Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634, riportata su Brocardi, precisa che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale per il solo fatto di voler reclamare la revoca delle misure protettive.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi pensa di essere “congelato” smette di gestire il rapporto con il partner: non risponde alle diffide, non partecipa al giudizio di cognizione, non negozia. Alla scadenza o alla revoca delle misure, il partner si trova in mano un titolo esecutivo pronto. E se nel frattempo i soci garanti sono stati escussi, la crisi si trasferisce sul loro patrimonio personale. La composizione negoziata è un tavolo di trattativa protetto, non un frigorifero.

Mito n. 6 – “Nel concordato si scioglie la joint venture e al partner non si deve nulla”

IL MITO. “Se presentiamo un concordato preventivo, chiediamo lo scioglimento del contratto di joint venture e la penale sparisce.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è l’art. 97 CCII, che consente al debitore in concordato di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti quando la loro prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Molti leggono “scioglimento” come “cancellazione”, e immaginano che il contratto, con tutte le sue clausole, svanisca senza conseguenze.

LA REALTÀ. Vediamo le condizioni che il passaparola cancella. Prima di tutto, la regola generale è opposta al mito: i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti proseguono anche durante il concordato, e sono inefficaci i patti contrari (art. 97, comma 1, CCII). Lo scioglimento è un’eccezione che va chiesta con istanza autonoma, notificata al partner, e che può essere domandata solo dopo il deposito del piano e della proposta (comma 2). Con l’istanza il debitore deve proporre anche la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla controparte (comma 3). Il partner può opporsi con una memoria entro sette giorni dalla notifica (comma 4); decide il tribunale o, dopo l’apertura, il giudice delegato (comma 5).

E qui arriva la correzione decisiva: in caso di sospensione o scioglimento, il partner ha diritto a un indennizzo pari al risarcimento del danno da mancato adempimento (comma 9). Se le parti non trovano un accordo sulla misura, la determina il giudice competente secondo le regole ordinarie; il giudice delegato lo quantifica solo ai fini del voto e delle maggioranze (comma 10). L’indennizzo è un credito chirografario anteriore al concordato (comma 11): non sparisce, ma viene soddisfatto secondo il piano, insieme agli altri crediti chirografari e nella percentuale proposta. Inoltre, lo scioglimento non si estende alla clausola compromissoria (comma 8): se la joint venture prevedeva un arbitrato, la quantificazione dell’indennizzo potrebbe finire davanti agli arbitri.

Resta un punto da valutare caso per caso con attenzione: il rapporto tra la penale contrattuale e l’indennizzo dell’art. 97. La legge parla di risarcimento del danno da mancato adempimento, e la penale è proprio una liquidazione anticipata di quel danno; ma la penale resta soggetta alla riduzione dell’art. 1384 c.c., e la misura dell’indennizzo, in mancanza di accordo, si accerta con le regole ordinarie. È quindi un terreno di confronto, non una cifra già scritta.

Va ricordato anche l’altro lato della medaglia, molto utile per la società in crisi: nel concordato in continuità aziendale, l’art. 94-bis CCII impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura della procedura o della concessione di misure protettive o cautelari; anche qui sono inefficaci i patti contrari. Una clausola della joint venture che faccia scattare la risoluzione o il recesso del partner al solo deposito della domanda va quindi esaminata alla luce di questa norma.

LA PROVA. Il testo vigente dell’art. 97 CCII (Brocardi, aggiornato ad agosto 2026, con le modifiche del D.Lgs. 136/2024) e dell’art. 94-bis CCII. La Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568, illustrata da ecnews con riferimento all’art. 169-bis della vecchia legge fallimentare (antecedente dell’art. 97 CCII), afferma che il credito indennitario del contraente in bonis ha natura concorsuale e va soddisfatto come credito anteriore, che lo scioglimento presuppone un contratto non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento della domanda, e che esistenza, entità e rango del credito si accertano in un ordinario giudizio di cognizione, mentre l’ammissione al voto è solo delibativa.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi costruisce il piano di concordato ignorando l’indennizzo dovuto al partner presenta un fabbisogno concordatario sottostimato, e rischia contestazioni del commissario, opposizioni del partner, voti contrari e, nei casi più seri, l’inammissibilità o la mancata omologazione. Lo scioglimento è uno strumento di piano, non un colpo di spugna. Va usato quando la prosecuzione della joint venture danneggia davvero il risanamento, e va accompagnato da una stima seria dell’indennizzo.

Mito n. 7 – “In agosto si ferma tutto: per reagire alla penale c’è sempre tempo”

IL MITO. “Il decreto ingiuntivo per la penale è arrivato a fine luglio? Tranquilli: ad agosto i termini sono sospesi, ne riparliamo a settembre.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché è vero, ma solo in alcuni procedimenti. La Legge 742/1969 prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e generazioni di professionisti e imprenditori hanno imparato che “ad agosto non corre niente”. Il passaparola ha generalizzato una regola che, invece, ha confini precisi.

LA REALTÀ. Bisogna distinguere tre situazioni, che in una società in crisi con una penale da joint venture possono presentarsi tutte insieme.

La prima: il giudizio civile ordinario di cognizione, compresa l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui il partner chiede la penale. Qui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica: i quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.) si fermano ad agosto e riprendono a settembre. Questa parte del mito è vera.

La seconda: i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, cioè composizione negoziata, conferma e revoca delle misure protettive, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale e relativi reclami. Qui la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: i termini corrono anche in agosto. Il termine di sette giorni con cui il partner può opporsi all’istanza di scioglimento della joint venture nel concordato, i termini per la conferma delle misure, i termini per i reclami: tutto corre anche a Ferragosto.

La terza: il processo esecutivo e, di regola, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. Se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo e il partner notifica precetto e pignoramento, la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). I termini per opporsi al precetto o agli atti esecutivi non si fermano in agosto.

Quanto al processo tributario e amministrativo, la sospensione feriale vale; ma per una penale da joint venture, che è un credito civilistico tra imprese, quei giudizi entrano in gioco solo indirettamente (ad esempio per contestazioni fiscali collegate all’operazione).

LA PROVA. L’art. 1 della L. 742/1969 per la sospensione dal 1° al 31 agosto; l’art. 3 della stessa legge e l’art. 92 ord. giud. per l’esclusione delle cause di esecuzione e opposizione; l’art. 9, comma 1, CCII per l’esclusione nei procedimenti della crisi. Sul piano operativo, il Trib. Brindisi, decreto nel procedimento R.G. 3163/2024 (data da verificare sul testo), ricorda che le misure protettive tipiche restano efficaci solo se la procedura di conferma viene avviata tempestivamente, entro il giorno successivo alla pubblicazione: un termine che non conosce pause estive.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi applica la sospensione feriale anche ai procedimenti della crisi può perdere le misure protettive per mancata conferma tempestiva, lasciare senza replica un’opposizione del partner o lasciar scadere un reclamo. Chi la applica all’esecuzione può ritrovarsi con il conto corrente pignorato senza aver presentato opposizione. In una crisi con più procedimenti aperti, il calendario va costruito procedimento per procedimento, non con una regola unica.

Le convinzioni sbagliate messe alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si sviluppano davvero le vicende quando si agisce sulla base dei miti appena esaminati. Non sono casi reali dello Studio.

Ipotesi A – Il pagamento integrale “per chiudere”. Una società di impiantistica partecipa a una joint venture contrattuale quinquennale per la realizzazione di un impianto industriale. Dopo due anni recede anticipatamente per difficoltà finanziarie. Il contratto prevede una penale per recesso anticipato di 380.000 €. Nei due anni di esecuzione la società ha già conferito al progetto prestazioni per 142.600 €, rimaste acquisite al partner, che prosegue il progetto con un altro socio industriale. L’amministratore, convinto che la penale vada pagata per intero (mito n. 1), versa 380.000 € in tre rate. Sequenza reale: la liquidità residua scende sotto la soglia necessaria per pagare fornitori e dipendenti; quattro mesi dopo la società deve chiedere l’accesso a uno strumento della crisi con un attivo ridotto. Che cosa si sarebbe potuto fare? Contestare la penale invocando l’art. 1384 c.c. per l’esecuzione parziale e l’eccessività, documentando i 142.600 € di prestazioni già acquisite al partner e la prosecuzione del progetto con un nuovo socio. Lo scarto tra penale e prestazioni conferite (380.000 − 142.600 = 237.400 €) non è automaticamente la cifra “giusta”, ma mostra quanto spazio di discussione esistesse. La riduzione resta possibile anche dopo il pagamento, come insegna la Cass. 3297/2024, ma ora richiede un giudizio di restituzione, con tempi incompatibili con l’urgenza della crisi.

Ipotesi B – Il decreto ingiuntivo di fine luglio e la confusione sui termini. Il partner ottiene un decreto ingiuntivo per una penale da ritardo di 1.250 € al giorno per 96 giorni, pari a 120.000 €. Il decreto viene notificato lunedì 20 luglio 2026. L’amministratore pensa che “ad agosto si ferma tutto” (mito n. 7) e, per una volta, ha ragione: per l’opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio di cognizione, opera la sospensione feriale. Contando i quaranta giorni dell’art. 641 c.p.c., dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni; il termine si ferma dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i restanti 29 giorni: la scadenza cade martedì 29 settembre 2026. Ma il partner aveva chiesto e ottenuto la provvisoria esecutività: il 3 agosto notifica un precetto e, decorso il termine, procede al pignoramento presso la banca. Per l’esecuzione la sospensione feriale non vale, e la società, ferma “fino a settembre”, non presenta tempestivamente né l’opposizione al precetto né l’istanza di sospensione. Nel frattempo la società, che aveva già depositato domanda di concordato con piano e proposta, chiede l’autorizzazione allo scioglimento della joint venture, con istanza notificata al partner martedì 4 agosto 2026: il partner deposita la memoria di opposizione entro martedì 11 agosto 2026, perché per i procedimenti del CCII i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Tre procedimenti, tre calendari diversi.

Ipotesi C – Le misure protettive e la fideiussione del socio. Una società di servizi digitali, partner di una joint venture societaria, deve all’altro socio una penale di 214.800 € per mancato conferimento di una tranche di capitale prevista dall’accordo quadro. Il socio di maggioranza della società debitrice ha firmato una fideiussione personale a garanzia degli obblighi dell’accordo. La società pubblica l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive giovedì 5 novembre 2026 e avvia la conferma il giorno successivo, venerdì 6 novembre 2026. Convinto che “tutto sia congelato” (mito n. 5), il socio garante non si preoccupa. Sequenza reale: il partner non può pignorare i beni della società, ma può agire contro il fideiussore, perché le misure di regola non lo coprono; può inoltre promuovere un giudizio di cognizione per accertare la penale. Il tavolo di trattativa con l’esperto, invece, offre alla società la possibilità di proporre al partner una rimodulazione della penale, magari in cambio della prosecuzione del progetto o di una cessione ordinata della partecipazione nella società veicolo, con liberazione del garante come parte dell’accordo.

Dove nascono i miti: il fondo di verità

Nessuna delle convinzioni esaminate è completamente infondata. Ciascuna nasce da un frammento vero, staccato dal suo contesto.

È vero che il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e che la penale è valida: ma la stessa legge che la riconosce (art. 1382 c.c.) è accompagnata dalla norma che ne consente la riduzione (art. 1384 c.c.). Il contratto è vincolante, la sua misura economica è controllabile.

È vero che la penale è dovuta senza prova del danno: ma l’interesse effettivo del creditore all’adempimento è il parametro con cui il giudice ne valuta l’eccessività, e quell’interesse va apprezzato anche al momento dell’inadempimento, non soltanto quando il contratto è stato firmato.

È vero che il giudice può ridurre la penale d’ufficio: ma il potere officioso opera sui fatti allegati e provati, e la valutazione appartiene al giudice di merito; chi non costruisce la prova in primo grado difficilmente la recupera dopo.

È vero che la penale limita il risarcimento: ma solo se non è stato pattuito il danno ulteriore e solo se il creditore sceglie di avvalersene. Nelle joint venture costruite su modelli internazionali, la formula del “maggior danno” è ricorrente.

È vero che le misure protettive della composizione negoziata impediscono esecuzioni e alcune reazioni contrattuali: ma non eliminano il credito, non vietano i giudizi di cognizione, non coprono automaticamente i garanti, hanno una durata limitata e possono essere revocate.

È vero che nel concordato il contratto di joint venture può essere sciolto: ma solo su autorizzazione, dopo il deposito di piano e proposta, con un indennizzo pari al risarcimento del danno da mancato adempimento, che diventa credito chirografario anteriore e va previsto nel piano.

È vero che ad agosto i termini sono sospesi: ma solo nei giudizi di cognizione ordinari, tributari e amministrativi, non nei procedimenti del Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII) e non nel processo esecutivo e nelle relative opposizioni.

Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti disegnano una strategia coerente: la penale da joint venture si gestisce su due piani paralleli. Il primo è il piano civilistico: qualificazione della joint venture (contrattuale o societaria), lettura della clausola (oggetto, presupposti, danno ulteriore, clausola compromissoria), verifica dell’inadempimento e delle eventuali responsabilità del partner, costruzione della prova per la riduzione. Il secondo è il piano della crisi: scelta dello strumento più adatto (composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato), utilizzo delle tutele sui contratti pendenti (artt. 18, 94-bis e 97 CCII), inserimento corretto del debito verso il partner nel piano. Chi lavora su uno solo dei due piani lascia scoperto l’altro.

C’è infine un frammento di verità che riguarda la natura stessa della joint venture. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto validità ad alcune clausole tipiche della prassi internazionale: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1708 del 2019, ha qualificato la clausola cosiddetta “roulette russa” (meccanismo di uscita dallo stallo tra soci) come patto parasociale atipico meritevole di tutela. Ciò conferma che le clausole delle joint venture vanno prese sul serio, ma anche che sono soggette ai principi generali del nostro ordinamento, compreso il controllo di equità sulla penale.

Mito per mito: il quadro di sintesi

La tabella che segue riassume, per ciascuna convinzione, come stanno davvero le cose secondo le norme vigenti a ottobre 2026 e le pronunce esaminate. È uno strumento di orientamento rapido: ogni riga va poi verificata sul contratto concreto, perché nelle joint venture la clausola penale, la clausola sul danno ulteriore e quella compromissoria cambiano da accordo ad accordo. In particolare, l’amministratore dovrebbe tenere a portata di mano tre documenti: l’accordo quadro con i suoi allegati, la corrispondenza in cui il partner ha contestato l’inadempimento, e la documentazione delle prestazioni già eseguite dalla società nel progetto comune.

Il mito Come stanno le cose
La penale firmata si paga sempre per intero Il giudice può ridurla equamente per esecuzione parziale o manifesta eccessività (art. 1384 c.c.), anche d’ufficio (Cass. 25061/2025) e anche dopo il pagamento (Cass. 3297/2024)
Senza danno la penale non è dovuta È dovuta senza prova del danno (art. 1382 c.c.); l’assenza di danno conta per la riduzione, ma non la azzera (Cass. 28037/2023)
Il giudice riduce la penale da solo Serve allegare e provare le circostanze (Cass. 4998/2024) nel rispetto delle preclusioni (Cass. 10249/2022); in Cassazione non si rivalutano i fatti (Cass. 21357/2024)
Pagata la penale non si deve altro Il limite cade se è pattuito il danno ulteriore; il partner può agire per il danno ordinario provandolo (Cass. 29610/2023)
Con la composizione negoziata tutto è congelato Bloccate esecuzioni e cautele (art. 18 c.3 CCII) e alcune reazioni sui contratti (art. 18 c.5); credito e giudizi di cognizione restano; garanti di regola non coperti
Nel concordato si scioglie la JV senza pagare Scioglimento solo autorizzato, con indennizzo pari al danno da mancato adempimento, chirografario anteriore (art. 97 c.9 e c.11 CCII; Cass. 26568/2020)
Ad agosto si ferma tutto Sospensione 1-31 agosto solo nella cognizione ordinaria, tributaria e amministrativa; esclusa nei procedimenti CCII (art. 9 c.1) e nell’esecuzione

Le domande di verifica

Quindi è vero che una penale da joint venture può essere ridotta anche se l’abbiamo già pagata?
Sì, ma con un giudizio. La Cass. civ., Sez. III, n. 3297/2024 ammette la riduzione anche dopo il pagamento spontaneo, con condanna del creditore a restituire l’eccedenza. Questo però significa promuovere una causa contro il partner, con i relativi tempi e costi di giustizia (contributo unificato, spese di consulenza tecnica). In una crisi, è quasi sempre preferibile contestare prima di pagare, o pagare solo nell’ambito di una transazione che regoli in modo completo il rapporto.

Quindi è vero che il partner può chiederci la penale anche durante la composizione negoziata?
Sì, può chiederla e farla accertare, ma non eseguirla. Le misure protettive dell’art. 18, comma 3, CCII impediscono di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, non i giudizi di cognizione. Il partner può quindi ottenere una sentenza o un decreto ingiuntivo, ma non può pignorare finché le misure sono efficaci. Attenzione ai garanti personali: di regola le misure non li proteggono.

Quindi è vero che il partner può risolvere la joint venture perché abbiamo chiesto il concordato?
No, se la risoluzione si fonda solo sul deposito della domanda. Nel concordato in continuità aziendale l’art. 94-bis, comma 1, CCII vieta ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura o della concessione di misure protettive o cautelari, e rende inefficaci i patti contrari. Se però esiste un inadempimento diverso, la valutazione cambia.

Quindi è vero che possiamo sciogliere la joint venture in concordato pagando al partner solo la percentuale dei chirografari?
Dipende. L’art. 97 CCII consente lo scioglimento autorizzato e qualifica l’indennizzo come credito chirografario anteriore, che segue il trattamento previsto dal piano. Ma l’indennizzo deve essere quantificato e inserito nel fabbisogno concordatario, il partner può opporsi entro sette giorni e, in mancanza di accordo, la misura si determina con le regole ordinarie (o davanti agli arbitri, se c’è clausola compromissoria, che sopravvive allo scioglimento). Restano prededucibili i crediti sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica dell’autorizzazione.

Quindi è vero che, se il contratto prevede l’arbitrato, la riduzione della penale non si può chiedere?
No. Il potere di ridurre la penale previsto dall’art. 1384 c.c. è una regola di diritto sostanziale, che gli arbitri chiamati a decidere secondo diritto devono applicare. Cambiano le regole di procedura e i termini, che sono quelli del regolamento arbitrale o fissati dal collegio: per questo è essenziale leggere subito la clausola compromissoria e il regolamento richiamato.

Le pronunce che ridimensionano i miti

Riportiamo qui le pronunce citate nel corso della guida, con il principio riformulato e il collegamento al mito che smentiscono o ridimensionano. Le sintesi sono tratte dalle fonti indicate e vanno sempre verificate sul testo integrale prima di essere utilizzate in un atto.

  1. Cass. civ., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25061 (sintesi Brocardi). Il giudice può ridurre la penale anche d’ufficio, pure contro la volontà delle parti e in mancanza di una pattuizione sulla riduzione per adempimento parziale. Mito n. 1: la penale scritta non è intangibile.

  2. Cass. civ., Sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 3297 (sintesi Brocardi). La riduzione è possibile anche dopo che il debitore ha pagato spontaneamente la penale, con restituzione dell’eccedenza. Mito n. 1: il pagamento non preclude il controllo, ma lo rende più oneroso.

  3. Cass. civ., Sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26518 (sintesi Brocardi). Una penale commisurata all’interesse positivo è legittima, ferma restando la possibilità di riduzione; nel caso concreto è stata ritenuta equa. Mito n. 1, versante opposto: la riduzione non è un esito scontato.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 ottobre 2023, n. 28037 (sintesi Brocardi). La valutazione dell’eccessività è oggettiva, riguarda lo squilibrio tra le posizioni delle parti al momento in cui la penale si applica, e la penale non si azzera per la sola mancanza di un danno provato. Mito n. 2.

  5. Cass. civ., Sez. II, ord. 7 luglio 2025, n. 18463 (sintesi Brocardi). L’interesse del creditore va considerato anche al momento dell’adempimento tardivo o dell’inadempimento definitivo. Mito n. 2: nelle joint venture, se il partner ha recuperato il progetto con un altro socio, il suo interesse residuo va pesato.

  6. Cass. civ., Sez. II, ord. 12 giugno 2024, n. 16345 (sintesi Brocardi). La penale per il ritardo copre soltanto il danno da ritardo e non il danno da deterioramento. Mito n. 2 e n. 4: l’oggetto della clausola delimita ciò che copre e ciò che resta fuori.

  7. Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 250 (sintesi Brocardi). Per le penali non pecuniarie occorre verificare la sproporzione rispetto all’interesse della parte adempiente, tenendo conto delle prestazioni reciproche e dei pagamenti già effettuati. Mito n. 1: utile quando la joint venture prevede, come penale, la perdita di conferimenti o di beni.

  8. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 febbraio 2024, n. 4998 (sintesi Brocardi). Il potere di riduzione presuppone che la parte interessata alleghi e provi le circostanze rilevanti. Mito n. 3.

  9. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2022, n. 10249 (sintesi Brocardi). Il potere correttivo spetta al giudice, ma le circostanze relative alla penale vanno dedotte rispettando le preclusioni processuali. Mito n. 3.

  10. Cass. civ., Sez. II, sent. 30 luglio 2024, n. 21357 e Cass. civ., Sez. II, ord. 10 giugno 2024, n. 16067 (sintesi Brocardi). L’eccessività e la misura della riduzione sono apprezzamenti del giudice di merito, sindacabili in Cassazione solo entro limiti ristretti. Mito n. 3: la partita si gioca nei gradi di merito.

  11. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2025, n. 23636 (sintesi Brocardi). È inammissibile il motivo di ricorso che, invocando l’art. 1384 c.c., chiede in realtà una nuova valutazione dei fatti. Mito n. 3.

  12. Cass. civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2023, n. 19492 (sintesi Brocardi). Il giudice che riduce la penale deve motivare le ragioni dell’eccessività con riferimento all’interesse del creditore, senza legarsi rigidamente all’entità del danno. Mito n. 2 e n. 3.

  13. Cass. civ., Sez. II, ord. 25 ottobre 2023, n. 29610 (sintesi Brocardi). Se la parte agisce per risoluzione e risarcimento, deve provare esistenza e ammontare del danno; il limite della penale non opera se non è stata invocata. Mito n. 4.

  14. Cass. civ., Sez. II, ord. 7 maggio 2024, n. 12396 (sintesi Brocardi). Varianti sostanziali chieste in corso d’opera fanno venir meno il termine originario e la penale collegata, salvo nuovo accordo sul termine. Mito n. 4: utile quando il progetto della joint venture è stato modificato dal partner.

  15. Cass. civ., Sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757 (riportata da Studio Cataldi). La joint venture contrattuale non dà vita a un’organizzazione distinta dai partecipanti, che restano responsabili per la propria parte; quella societaria crea una nuova società. Mito n. 4: chi risponde della penale.

  16. Cass. civ., Sez. I, 23 novembre 2020, n. 26568 (sintesi ecnews). L’indennizzo da scioglimento del contratto pendente nel concordato è credito concorsuale da soddisfare come anteriore; esistenza, entità e rango si accertano in un giudizio ordinario, mentre l’ammissione al voto è solo delibativa. Mito n. 6. La pronuncia riguarda l’art. 169-bis l. fall., antecedente dell’attuale art. 97 CCII.

  17. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 (sintesi Brocardi). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale per poter reclamare la revoca delle misure protettive. Mito n. 5: le misure non sono una protezione illimitata.

  18. Trib. Brindisi, decreto nel procedimento R.G. 3163/2024 (data da verificare sul testo) (testo pubblicato da Iusletter). Le misure protettive tipiche della composizione negoziata sono “semiautomatiche” e non si estendono al mero fideiussore. Mito n. 5 e n. 7.

  19. Trib. Roma, sent. n. 1708 del 2019 (riportata da Studio Cataldi). La clausola “roulette russa” è valida come patto parasociale atipico. Fondo di verità: le clausole tipiche delle joint venture sono riconosciute, ma restano soggette ai principi generali.

Cosa fa lo Studio Monardo per la società in crisi con penali da joint venture

Separiamo ciò che è vero da ciò che è stato raccontato all’amministratore, e trasformiamo l’analisi in azioni concrete. Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo.

  1. Qualifichiamo la joint venture. Esaminiamo l’accordo quadro, gli accordi operativi e gli eventuali patti parasociali per stabilire se la joint venture è contrattuale o societaria, chi è obbligato al pagamento della penale e se esistono garanzie personali di soci o amministratori.

  2. Analizziamo la clausola penale riga per riga. Verifichiamo l’oggetto (recesso, ritardo, mancato conferimento), i presupposti di applicazione, la previsione del danno ulteriore, il rapporto con la prestazione principale (art. 1383 c.c.) e l’eventuale collegamento con varianti o modifiche del progetto.

  3. Ricostruiamo l’esecuzione parziale. Con i commercialisti dello staff quantifichiamo le prestazioni già conferite alla joint venture, i beni e il know-how rimasti al partner, i costi da lui evitati: è la base documentale per chiedere la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c.

  4. Contestiamo formalmente la pretesa. Rispondiamo alle diffide del partner con una contestazione motivata, evitando riconoscimenti di debito e preservando tutte le eccezioni, comprese quelle sull’inadempimento del partner stesso.

  5. Gestiamo il contenzioso nei tempi giusti. Predisponiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo nei quaranta giorni, calcolati tenendo conto della sospensione feriale dove si applica; se c’è clausola compromissoria, impostiamo la difesa nell’arbitrato; se il partner avvia l’esecuzione, proponiamo le opposizioni e le istanze di sospensione nei termini, che in agosto non si fermano.

  6. Costruiamo un calendario unico dei termini. Mettiamo in fila, procedimento per procedimento, le scadenze del giudizio civile, quelle dell’esecuzione e quelle dei procedimenti del Codice della crisi, che corrono anche ad agosto ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCII.

  7. Valutiamo lo strumento della crisi più adatto. Confrontiamo composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo in base al peso della penale sul passivo, alla prosecuzione o meno del progetto comune e agli altri creditori.

  8. Usiamo le tutele sui contratti pendenti. Chiediamo le misure protettive e ne curiamo la conferma; verifichiamo se il partner stia reagendo in violazione degli artt. 18, comma 5, o 94-bis CCII; se la prosecuzione della joint venture non è coerente con il piano, predisponiamo l’istanza di sospensione o scioglimento dell’art. 97 CCII con una stima motivata dell’indennizzo.

  9. Negoziamo con il partner. Nella composizione negoziata, con l’esperto, o in un accordo stragiudiziale, proponiamo soluzioni concrete: riduzione e rateizzazione della penale, uscita ordinata dalla joint venture, cessione della partecipazione nella società veicolo, liberazione dei garanti, con una transazione che indichi con precisione ciò che viene estinto.

  10. Inseriamo correttamente il debito nel piano. Collochiamo la penale o l’indennizzo nella classe corretta, distinguendo i crediti anteriori da quelli prededucibili, perché un fabbisogno sottostimato mette a rischio l’intera procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una società in crisi con un contenzioso da joint venture, la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata, il modo in cui l’esperto conduce le trattative con i partner commerciali e il linguaggio con cui si costruisce una proposta credibile. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di mantenere la stessa strategia dall’analisi iniziale del contratto fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sul contratto e sul processo, i secondi sulla quantificazione del danno, sulla sostenibilità del piano e sugli effetti contabili della penale.

L’informazione corretta come prima difesa

Le penali da joint venture spaventano perché arrivano con cifre precise, contratti complessi e partner spesso più solidi della società in crisi. Ma l’informazione corretta è la prima difesa: sapere che la penale si può ridurre, che la riduzione va costruita con le prove, che le misure protettive hanno confini, che lo scioglimento in concordato comporta un indennizzo e che i termini cambiano a seconda del procedimento permette di scegliere la strada giusta invece di subirne una sbagliata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per gestire il debito verso il partner dentro gli strumenti della crisi, la qualifica di avvocato cassazionista per contestare la penale con una linea coerente fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare per misurare, numeri alla mano, quanto di quella penale corrisponde davvero a un danno.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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