Questa pagina è costruita come un colloquio. Raccoglie le domande che ci rivolgono più spesso amministratori, soci, sindaci e creditori di piccole banche, intermediari finanziari, SIM, confidi e operatori del credito quando la Banca d’Italia (o la Consob, per i servizi di investimento) smette di “osservare” e comincia a intervenire: una lettera di richiamo, un’ispezione che si chiude male, la sospensione degli organi, il commissariamento, fino alla revoca dell’autorizzazione e alla liquidazione coatta amministrativa. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il quadro, in poche righe. La crisi di un’impresa bancaria o finanziaria non segue le regole ordinarie del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024): segue prima di tutto il Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), che affida all’autorità di vigilanza misure progressive, dall’intervento precoce all’amministrazione straordinaria (artt. 70 ss.) fino alla liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss.). Per gli intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 TUB valgono gli artt. 113-bis e 113-ter, questi ultimi ritoccati dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il CCII entra in gioco come disciplina di rinvio, soprattutto per la liquidazione coatta (artt. 293 ss. CCII), e torna protagonista per gli operatori minori che non sono soggetti a liquidazione coatta.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo? Perché qui si incrociano tre competenze che l’Avvocato possiede in modo certificato: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere un verbale ispettivo, un bilancio di vigilanza o una contestazione sanzionatoria; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che serve a capire quando la crisi è ancora governabile e con quali strumenti; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché molti di questi contenziosi (insolvenza, stato passivo, sanzioni) arrivano fino all’ultimo grado.
📩 Se la vigilanza ha già bussato alla porta della sua società, non rimandi: scriva allo Studio adesso, i nostri riferimenti sono riportati in fondo a questa pagina.
Cosa vuol dire esattamente che la Banca d’Italia “interviene” sulla mia società?
Vuol dire che l’autorità di vigilanza ha deciso di non limitarsi più a controllare, ma di incidere sulla gestione: a volte con un ordine, a volte sostituendosi agli amministratori. Non è un unico atto, è una scala.
Il primo gradino è la vigilanza ordinaria: richieste di dati, convocazioni degli esponenti, lettere con cui si chiede di correggere carenze organizzative o patrimoniali. Molti amministratori le sottovalutano, ed è un errore, perché ciò che si scrive in risposta a queste lettere diventa la base documentale di tutto quello che può venire dopo.
Il secondo gradino, per le banche, sono le misure di intervento precoce previste dal TUB nel Titolo IV: la richiesta di attuare il piano di risanamento, di convocare l’assemblea, di cambiare strategia, fino alla rimozione di singoli esponenti o dell’intero organo di amministrazione. Per gli intermediari dell’art. 106 il gradino equivalente è la sospensione degli organi di amministrazione (art. 113-bis TUB), con nomina di commissari che assumono la gestione per un periodo limitato.
Il terzo gradino è l’amministrazione straordinaria della banca (art. 70 TUB): gli organi vengono sciolti, arrivano uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza. È una procedura di risanamento, non di morte: lo scopo è riportare la banca in condizioni regolari o preparare una soluzione (fusione, cessione).
L’ultimo gradino è la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto del Ministro dell’economia su proposta della Banca d’Italia (art. 80 TUB per le banche; art. 113-ter TUB per gli intermediari finanziari). Per le banche esiste anche la strada della risoluzione (D.Lgs. 180/2015), ma è riservata ai casi in cui c’è un interesse pubblico da proteggere: per una banca piccola, di regola, la via resta la liquidazione.
Come detto, è una scala. Il punto pratico è capire su quale gradino si trova oggi la sua società e quanti gradini ci sono ancora prima della liquidazione: è lì che si gioca la tutela.
Chi è considerato “impresa bancaria o finanziaria minore”?
Dipende da quale legge stiamo leggendo, ed è una differenza che cambia tutto.
Nel linguaggio comune, “minore” significa piccola: una banca di credito cooperativo, una piccola banca popolare, un intermediario finanziario con pochi dipendenti, una SIM di dimensioni ridotte, un confidi, un istituto di pagamento o di moneta elettronica di nicchia, un operatore di microcredito.
Nel CCII, invece, “impresa minore” è una nozione tecnica (art. 2, comma 1, lett. d): l’impresa che, nei tre esercizi precedenti, è rimasta sotto determinate soglie di attivo, ricavi e debiti. A quella impresa si aprono gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata.
Ecco il nodo. Una banca o un intermediario finanziario vigilato, anche se piccolissimo, non entra nel perimetro ordinario del CCII: è un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con regole proprie. La legge speciale (TUB, e per le SIM il TUF) prevale, e il CCII si applica soltanto per ciò che la legge speciale non regola.
Diverso è il caso degli operatori del settore che non sono soggetti a liquidazione coatta: mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, società di servizi e consulenza che lavorano per banche e finanziarie, alcuni confidi minori iscritti nell’elenco dell’art. 112 TUB. Per loro i controlli sono più leggeri e, quando arriva la crisi, si applicano gli strumenti generali del CCII: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o, sotto soglia, gli strumenti dell’impresa minore. La prima cosa che facciamo, quindi, è qualificare correttamente il soggetto: sbagliare qui significa sbagliare la procedura, il giudice e i termini.
Entro quanto tempo devo reagire a un provvedimento della vigilanza?
Il termine ordinario per impugnare un provvedimento della Banca d’Italia o del Ministero davanti al giudice amministrativo è di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza. È il termine generale del codice del processo amministrativo, e la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma.
Per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia la strada è diversa: si va davanti alla Corte d’appello di Roma, con l’opposizione prevista dall’art. 145 TUB, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Se invece la società è già in liquidazione coatta, i termini per i creditori e per chi contesta lo stato passivo sono molto più brevi: 15 giorni dalla comunicazione dei commissari per proporre opposizione allo stato passivo (art. 87 TUB). E nel giudizio di accertamento dello stato di insolvenza i tempi sono quelli, strettissimi, delle impugnazioni concorsuali.
Attenzione ad agosto, perché qui si sbaglia spesso. La sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) vale per il giudizio amministrativo davanti al TAR e per il giudizio civile ordinario davanti alla Corte d’appello sulle sanzioni. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: i termini corrono anche ad agosto. Per i procedimenti concorsuali della liquidazione coatta, che il TUB regola rinviando in parte al CCII, lo Studio adotta la lettura più prudente e calcola le scadenze senza alcuna pausa estiva.
Un ultimo avvertimento. Il termine “giuridico” non coincide con il tempo utile. Un ricorso al TAR contro una sospensione degli organi preparato all’ultimo giorno arriva quando i commissari hanno già preso in mano i conti e le decisioni chiave. Nella pratica, le prime due settimane dopo la notifica valgono più delle altre sei.
Mi è arrivata la lettera dopo l’ispezione: cosa devo fare per prima cosa?
Prima di tutto, non rispondere di getto. Il rapporto ispettivo, o la lettera che ne riassume gli esiti, contiene i “rilievi”: carenze organizzative, criticità nella classificazione dei crediti, insufficienze patrimoniali, problemi di governo societario. Di regola la società ha un termine, fissato nella lettera, per presentare le proprie considerazioni e indicare le misure correttive.
Quella risposta non è una formalità. È il primo atto difensivo della società e, in prospettiva, dei singoli esponenti. Se più avanti arriveranno sanzioni, o se un giorno la banca andrà in liquidazione e i commissari valuteranno azioni di responsabilità contro ex amministratori e sindaci, quel documento verrà riletto parola per parola.
Ecco cosa facciamo in questa fase:
- leggiamo il rapporto con lo staff, separando i rilievi di fatto (numeri, posizioni, procedure) da quelli valutativi (giudizi sulla “adeguatezza” o sulla “prudenza”);
- verifichiamo i numeri: la classificazione di una posizione a deteriorato, la svalutazione di un credito, il calcolo di un requisito patrimoniale sono valutazioni tecniche che si possono discutere, con documenti;
- prepariamo la risposta in modo che ogni impegno correttivo sia realistico e misurabile, perché un piano non rispettato pesa più di un rilievo contestato;
- coordiniamo la posizione della società con quella degli esponenti, che può non coincidere.
Quest’ultimo punto merita una parola. L’interesse della società a “chiudere bene” con la vigilanza non sempre coincide con l’interesse del singolo amministratore o sindaco a non vedersi attribuire una carenza. In alcuni casi conviene che il singolo esponente abbia un proprio difensore, o almeno che la sua posizione venga considerata separatamente.
C’è poi il tema del capitale. Se dai rilievi emerge che i fondi propri sono sotto i requisiti, la vigilanza chiederà di ripristinarli. Qui servono i commercialisti dello staff: simulare l’effetto delle svalutazioni richieste, capire se un aumento di capitale è realistico, valutare se esistono soci o partner disponibili. È il momento in cui si decide se la crisi è ancora gestibile in proprio.
Possono davvero togliermi la gestione? E posso oppormi?
Sì, possono. E sì, ci si può opporre, ma con gli strumenti e nei limiti che la legge prevede.
Per una banca, la sostituzione degli amministratori avviene con la rimozione degli esponenti tra le misure di intervento precoce, con l’amministrazione temporanea prevista dal TUB o, nei casi più gravi, con l’amministrazione straordinaria dell’art. 70: scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, nomina di commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza. Nei casi di urgenza, la Banca d’Italia può anche disporre la gestione provvisoria.
Per un intermediario finanziario dell’art. 106, lo strumento è la sospensione degli organi di amministrazione dell’art. 113-bis TUB: arrivano commissari che assumono i poteri di gestione, per un periodo limitato, con la possibilità che al termine si arrivi alla revoca dell’autorizzazione.
Come ci si oppone? Questi sono provvedimenti amministrativi. Si impugnano davanti al TAR Lazio, entro 60 giorni, contestando ad esempio:
- la mancanza dei presupposti indicati dalla legge (gravi irregolarità, gravi perdite, gravi violazioni);
- il difetto di istruttoria o di motivazione, cioè la mancata considerazione delle controdeduzioni e dei dati forniti dalla società;
- la sproporzione della misura rispetto alla situazione, quando strumenti meno invasivi erano disponibili.
Sia chiaro però cosa si può ottenere. Il giudice amministrativo controlla la legittimità del provvedimento, non si sostituisce alla Banca d’Italia nel valutare la sana e prudente gestione. Le valutazioni tecniche dell’autorità di vigilanza godono di ampia discrezionalità e il sindacato del giudice è incisivo solo sui vizi evidenti di logica, di istruttoria e di motivazione. Per questo il ricorso va costruito sui documenti, non sulle opinioni.
Accanto al ricorso esiste la tutela cautelare: la richiesta al TAR di sospendere gli effetti del provvedimento in attesa della decisione. È uno strumento utile ma raro da ottenere in questa materia, perché il giudice tende a dare prevalenza alla tutela dei depositanti e del risparmio (art. 47 Cost.).
C’è infine un aspetto che gli amministratori trascurano. Durante il commissariamento la società continua a esistere e i soci restano soci. Gli ex amministratori conservano il diritto di essere informati nei limiti previsti, e soprattutto hanno interesse a documentare subito lo stato in cui hanno lasciato la banca: un verbale di consegna accurato oggi è la miglior difesa contro un’azione di responsabilità domani.
Cosa succede ai debiti e ai pagamenti quando arrivano i commissari?
Dipende dalla fase.
Nell’amministrazione straordinaria la banca resta in attività. I commissari gestiscono, i rapporti con la clientela proseguono, i depositi restano disponibili. Il TUB consente però ai commissari, con l’autorizzazione della Banca d’Italia e in presenza di circostanze eccezionali, di sospendere il pagamento delle passività per un periodo limitato. È uno strumento di protezione, simile nella funzione alle misure protettive del CCII: congela la situazione per dare tempo al risanamento.
Nella liquidazione coatta amministrativa, invece, la logica è quella del concorso: dalla data di insediamento dei commissari liquidatori non si possono più promuovere o proseguire azioni individuali contro la banca, i crediti vanno accertati con la procedura prevista (artt. 86 e seguenti TUB) e i creditori vengono soddisfatti secondo l’ordine di legge. I depositanti godono della tutela dei sistemi di garanzia dei depositi, nei limiti previsti (100.000 euro per depositante).
Per l’intermediario finanziario la sospensione degli organi non blocca automaticamente i pagamenti: blocca la gestione ordinaria nelle mani dei vecchi amministratori. È la successiva liquidazione coatta, se disposta, a far scattare il concorso.
Questo ha conseguenze pratiche per tutti:
- per l’impresa: durante l’amministrazione straordinaria o la sospensione, ogni operazione straordinaria (cessione di crediti, cartolarizzazione, cessione di rami) passa dai commissari e dalla vigilanza;
- per i creditori: quello che si poteva ottenere con un’azione esecutiva prima della liquidazione, dopo la liquidazione si può ottenere solo insinuandosi al passivo;
- per i debitori della banca (i clienti che hanno mutui o finanziamenti): i loro debiti non spariscono, e i commissari possono cederli a terzi.
Il momento della liquidazione è uno spartiacque: ciò che è stato fatto prima viene giudicato con le regole ordinarie, ciò che si fa dopo con quelle del concorso. Per questo è importante sapere, anche a posteriori, in quale fase è avvenuto ogni pagamento.
Se la banca va in liquidazione coatta, come si accerta l’insolvenza e cosa posso fare?
La liquidazione coatta di una banca può essere disposta anche senza un accertamento giudiziale dell’insolvenza: basta il decreto del Ministro su proposta della Banca d’Italia, se ricorrono i presupposti di legge. Ma l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (art. 82 TUB) ha conseguenze pesanti: apre la strada alle azioni revocatorie, all’applicazione delle norme penali concorsuali agli ex esponenti, a una valutazione diversa delle loro condotte.
Il procedimento si apre davanti al tribunale del luogo della sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio. Il tribunale sente la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali.
Qui la giurisprudenza è ricca di indicazioni utili. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27524 del 28 settembre 2023, ha chiarito che il commissario liquidatore che era stato in precedenza commissario straordinario resta legittimato a chiedere l’accertamento, che è parte necessaria chi era organo rappresentativo al momento dell’insolvenza e che la relazione scritta della Banca d’Italia basta a soddisfare l’obbligo di sentirla. Con l’ordinanza n. 35959 del 27 dicembre 2023, la stessa Sezione ha riconosciuto la qualità di parte anche agli amministratori privi di rappresentanza, perché potenziali destinatari di azioni di responsabilità e di conseguenze penali.
Cosa significa per un ex amministratore? Che ha diritto di difendersi nel giudizio sull’insolvenza e conviene farlo. Il tema centrale è quasi sempre il bilancio finale e le svalutazioni operate dai commissari. Diversi tribunali hanno dato grande peso agli accertamenti della Banca d’Italia e del commissario straordinario, e la data di riferimento è quella del provvedimento di liquidazione, non quella successiva. La difesa, quindi, deve lavorare sui numeri di quella data: quali svalutazioni erano dovute, quali erano prudenziali oltre il necessario, quale era la reale situazione di liquidità.
Il tribunale decide con sentenza, impugnabile secondo le regole delle impugnazioni concorsuali richiamate dal CCII. Proprio perché questi giudizi arrivano spesso in Cassazione, è utile che la stessa difesa segua tutti i gradi.
In sintesi: quali sono i passaggi e i termini da tenere sotto controllo?
La tabella raccoglie i passaggi che abbiamo descritto nelle risposte precedenti. È uno strumento di orientamento: i termini concreti vanno sempre ricalcolati sulla data effettiva di notifica o comunicazione, tenendo conto della disciplina della sospensione feriale indicata nell’ultima colonna.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi | Sospensione feriale 1-31 agosto |
|---|---|---|---|---|
| Esiti ispettivi | Considerazioni e misure correttive della società | Termine fissato nella lettera della vigilanza | Banca d’Italia (o Consob per i servizi di investimento) | Termine amministrativo: non è un termine processuale |
| Intervento precoce, rimozione esponenti, sospensione organi (art. 113-bis TUB) | Ricorso di annullamento ed eventuale istanza cautelare | 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza | TAR Lazio, sede di Roma | Sì, si applica (L. 742/1969) |
| Amministrazione straordinaria (art. 70 TUB) | Ricorso contro il decreto e gli atti presupposti | 60 giorni | TAR Lazio | Sì, si applica |
| Revoca autorizzazione e liquidazione coatta (art. 80 TUB, art. 113-ter TUB) | Ricorso contro il decreto ministeriale e la proposta | 60 giorni | TAR Lazio | Sì, si applica |
| Sanzioni amministrative (art. 145 TUB) | Opposizione | 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento | Corte d’appello di Roma | Sì, si applica |
| Stato passivo della liquidazione coatta (artt. 86-87 TUB) | Osservazioni, poi opposizione allo stato passivo | 15 giorni dalla comunicazione dei commissari per l’opposizione | Tribunale della sede della banca | Lo Studio calcola senza pausa estiva |
| Accertamento dell’insolvenza (art. 82 TUB) | Costituzione e difesa degli ex esponenti; impugnazione della sentenza | Termini delle impugnazioni concorsuali richiamate dal CCII | Tribunale, poi Corte d’appello e Cassazione | No: nei procedimenti del CCII i termini corrono anche ad agosto (art. 9, c. 1, CCII) |
| Operatore non soggetto a liquidazione coatta | Composizione negoziata, misure protettive, accordi, concordato | Termini del CCII (es. conferma delle misure protettive) | Camera di commercio (piattaforma), tribunale | No (art. 9, c. 1, CCII) |
Se una scadenza cade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Posso salvare la società prima che si arrivi alla liquidazione?
A volte sì, ma la strada è diversa da quella delle imprese comuni.
Per una banca, la “via d’uscita” passa quasi sempre dalla vigilanza: il piano di risanamento previsto dalla disciplina della crisi bancaria, un aumento di capitale, l’ingresso di un nuovo socio, una fusione con un’altra banca (tipico nel credito cooperativo, all’interno dei gruppi bancari cooperativi), la cessione di attività e passività. Durante l’amministrazione straordinaria sono i commissari a guidare queste operazioni, ma soci ed ex amministratori possono contribuire, ad esempio proponendo investitori o soluzioni.
Per un intermediario finanziario dell’art. 106, la revoca dell’autorizzazione non porta necessariamente alla liquidazione coatta. Il nuovo art. 113-ter TUB prevede che, dopo la revoca, la società presenti entro 60 giorni un programma di liquidazione alla Banca d’Italia, che verifica se ci sono le condizioni per una liquidazione ordinaria e regolare. Solo se queste condizioni mancano la Banca d’Italia può proporre al Ministro la revoca con liquidazione coatta. Preparare un programma di liquidazione credibile, con numeri verificati, è uno dei pochi modi concreti per evitare la procedura coattiva. Il D.Lgs. 47/2026 ha anche aggiunto, tra le cause di revoca, l’incapacità della società di pagare regolarmente i debiti alla scadenza: un motivo in più per non arrivare a quel punto senza un piano.
E il CCII? Per le imprese soggette a liquidazione coatta, i classici strumenti di regolazione della crisi (come il concordato preventivo) restano ammessi solo nei limiti previsti dalle leggi speciali, e in ogni caso sotto lo sguardo della vigilanza. La composizione negoziata non è uno strumento tipico per una banca vigilata, perché l’interlocutore naturale della crisi è l’autorità.
Diverso è il discorso per gli operatori minori non soggetti a liquidazione coatta, che lavorano nel mondo del credito ma non sono banche né intermediari vigilati con poteri di intervento pieni: mediatori creditizi, agenti, società di servizi. Per loro la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII), con le misure protettive, è spesso la prima scelta. Qui lavoriamo con il metodo dell’Esperto Negoziatore: test di risanabilità, piano, trattative con banche e fornitori, eventuale transazione fiscale e contributiva.
In ogni caso vale una regola: il tempo è il fattore decisivo. Le soluzioni di mercato si costruiscono prima del commissariamento, non dopo.
E se sono un amministratore o un sindaco: rischio personalmente?
Sì, il rischio personale esiste, su tre fronti diversi. Ma non è automatico, ed è difendibile.
Il primo fronte sono le sanzioni amministrative della Banca d’Italia, che possono colpire la società e, per le violazioni previste dal TUB, anche gli esponenti aziendali. Il procedimento parte con una contestazione, alla quale si risponde con controdeduzioni scritte e, se richiesto, con un’audizione. Il provvedimento finale si impugna davanti alla Corte d’appello di Roma. La Cassazione, con la sentenza n. 5868 del 24 marzo 2016 (Sez. II), resa proprio su una sanzione inflitta agli organi di una società finanziaria, ha chiarito che anche per gli illeciti permanenti opera il termine di 90 giorni dall’accertamento per la contestazione (art. 14 L. 689/1981): se la contestazione è tardiva, l’obbligazione di pagare la sanzione si estingue. E ha censurato la sentenza d’appello che non aveva motivato su quando l’accertamento si era davvero perfezionato. Il momento in cui la vigilanza “conosceva” i fatti è spesso il punto debole della contestazione.
Il secondo fronte è l’azione di responsabilità: in amministrazione straordinaria e in liquidazione coatta, i commissari possono agire contro ex amministratori, sindaci e direttori generali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Qui la difesa si gioca sulla ricostruzione delle decisioni: chi ha deliberato cosa, sulla base di quali informazioni, con quali pareri. Gli amministratori non esecutivi sono spesso convinti di non rischiare nulla; non è così, perché si contesta loro di non aver agito in modo informato e di non aver attivato i controlli.
Il terzo fronte è il penale, che si apre in particolare quando il tribunale accerta lo stato di insolvenza. In questo caso lo Studio lavora in coordinamento con il difensore penale.
La nostra impostazione su questo fronte si riassume così: “Quando la vigilanza interviene, l’errore più frequente è pensare che la società e i suoi esponenti abbiano lo stesso interesse: noi li ascoltiamo insieme, ma ne difendiamo le posizioni con la chiarezza che serve fin dal primo verbale, perché è lì che si costruisce la linea che dovrà reggere fino in Cassazione.” È una sintesi del modo di lavorare dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario.
Sono un creditore della banca o della finanziaria in liquidazione: come mi tutelo?
Lei rientra in una categoria diversa da quella degli amministratori, ma i termini contano anche per lei, e sono brevi.
In liquidazione coatta, i commissari comunicano a ciascun creditore la somma risultante a suo credito dalle scritture contabili. Il creditore può presentare osservazioni o istanze e, una volta formato lo stato passivo, se il suo credito è stato escluso o ammesso in misura inferiore, può proporre opposizione allo stato passivo davanti al tribunale entro 15 giorni dalla comunicazione (art. 87 TUB).
E se il creditore non ha ricevuto nessuna comunicazione o si accorge tardi del credito? Il TUB, all’art. 89, ammette le domande tardive, e la Cassazione ha precisato i limiti: con l’ordinanza n. 18731 del 9 luglio 2024 (Sez. I) ha ribadito che per le domande cosiddette ultratardive il creditore deve provare che il ritardo non gli è imputabile e deve agire entro un termine ragionevole. Già con l’ordinanza n. 26396 del 29 settembre 2021 la Corte aveva chiarito che, nella liquidazione coatta, il mancato avviso da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo. Se lei non è stato avvisato, il ritardo non le è addebitabile; ma da quando lo scopre, deve muoversi in fretta.
Altre indicazioni utili. La Cassazione (Sez. I, sentenza n. 10932 del 26 maggio 2016) ha ritenuto ammissibile, nella liquidazione coatta, la domanda per i soli interessi proposta dopo quella per il capitale. Chi ha un contenzioso arbitrale in corso con la società deve considerare cosa succede alla clausola compromissoria e al lodo in caso di procedura concorsuale, tema su cui le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 5694 del 23 febbraio 2023.
Se lei è un cliente che ha investito tramite una SIM finita in liquidazione, la situazione è particolare: la Cassazione (Sez. I, n. 15838 del 28 luglio 2015) ha sottolineato che la liquidazione non cancella la natura speciale dell’attività della SIM e richiede un controllo pubblicistico più intenso. I beni dei clienti, se separati correttamente, vanno restituiti e non concorrono con i debiti della SIM: occorre però dimostrare la titolarità e la separazione. Per gli organismi di investimento collettivo, poi, il Tribunale di Milano (25 gennaio 2024) si è soffermato sui criteri di giurisdizione dell’art. 57, comma 6-bis, TUF quando la società di gestione ha sede all’estero.
Il creditore non ha bisogno di un’azione esecutiva: ha bisogno di una domanda corretta, tempestiva e documentata.
Vale lo stesso discorso per un confidi, un istituto di pagamento o una SIM?
La logica è la stessa, gli strumenti cambiano.
Per le SIM e le altre imprese di investimento, le regole sulla crisi sono nel TUF (artt. 56 ss.): amministrazione straordinaria e liquidazione coatta, con un ruolo di Banca d’Italia e Consob. Il TUF rinvia in larga parte al TUB e richiama una particolare attenzione per i beni della clientela, come visto sopra.
Per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, il TUB contiene una disciplina speciale che riprende quella degli intermediari, con la possibilità di sospensione degli organi, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta, e con regole sulla tutela dei fondi della clientela.
Per i confidi occorre distinguere. I confidi più grandi sono intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 TUB e seguono la disciplina degli intermediari (artt. 113-bis e 113-ter). I confidi minori, iscritti nell’elenco dell’art. 112 TUB, sono sottoposti al controllo di un apposito organismo e, se entrano in crisi, rientrano più facilmente negli strumenti generali della crisi d’impresa. Per un confidi minore la composizione negoziata può essere davvero un’opzione.
Per gli operatori di microcredito (art. 111 TUB), anch’essi sottoposti a un organismo di controllo, il discorso è simile a quello dei confidi minori.
Per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, controllati dall’Organismo competente, la crisi segue integralmente il CCII. Sono imprese commerciali, e a seconda delle dimensioni accedono alla composizione negoziata, agli accordi, al concordato preventivo o, se sotto soglia, al concordato minore e alla liquidazione controllata. Il problema specifico, per loro, è che una procedura di crisi può incidere sui requisiti di iscrizione: va valutato prima, non dopo.
Questa diversità di regole è il motivo per cui la prima riunione con lo Studio parte sempre da una domanda: “Che cosa è esattamente la vostra società, sotto il profilo della vigilanza?”. La risposta determina tutto il resto.
Rischio di perdere tutto?
Dipende da chi è lei. Se è socio, il rischio di perdere il valore delle azioni è concreto. Se è amministratore, il rischio riguarda la sua responsabilità, non automaticamente il suo patrimonio. Se è creditore, il rischio è di recuperare solo una parte.
Per i soci la verità va detta senza giri di parole: se la banca o l’intermediario finisce in liquidazione coatta e il passivo supera l’attivo, il valore delle partecipazioni può azzerarsi. Nella risoluzione bancaria, inoltre, gli strumenti di capitale possono essere ridotti o convertiti. Per chi ha comprato azioni o obbligazioni subordinate, le tutele passano piuttosto dalle azioni contro chi le ha vendute, se c’è stata una violazione delle regole di informazione e adeguatezza.
Per gli amministratori e i sindaci, il patrimonio personale non è a rischio per il solo fatto che la società sia in crisi. Lo diventa se viene accertata una responsabilità, con un’azione specifica, nella quale si possono far valere tutte le difese: la correttezza delle decisioni, le informazioni disponibili, il nesso tra condotta e danno, la prescrizione.
Per i depositanti delle banche, esiste la garanzia dei depositi fino a 100.000 euro per depositante.
Il limite reale è il tempo: la maggior parte delle tutele si perde per termini scaduti, non per mancanza di argomenti.
Quanto tempo ho davvero, se il provvedimento mi arriva d’estate?
Meno di quanto pensa, se la procedura è concorsuale. Più di quanto pensa, se il provvedimento è amministrativo.
Prendiamo un provvedimento di sospensione degli organi notificato mercoledì 15 luglio 2026. Il ricorso al TAR va proposto entro 60 giorni, ma il periodo dal 1° al 31 agosto non si conta: la scadenza è mercoledì 14 ottobre 2026, non metà settembre.
Se invece lei è un ex amministratore chiamato in un procedimento che si svolge secondo le regole del Codice della crisi, la sospensione feriale non c’è: l’art. 9, comma 1, CCII stabilisce che i termini corrono anche ad agosto. E lo stesso approccio prudente lo Studio lo applica alle opposizioni allo stato passivo della liquidazione coatta.
Il consiglio pratico è semplice: non lasci passare il mese di agosto senza aver fatto leggere i provvedimenti ricevuti. Il rischio non è perdere il ricorso perché non c’era un argomento, ma perdere l’argomento perché è scaduto il termine.
Devo comunicare qualcosa ai clienti, ai dipendenti, ai soci? E cosa posso dire?
Qui la risposta è delicata. Ci sono comunicazioni obbligatorie e ci sono comunicazioni pericolose.
Quelle obbligatorie le fa, in genere, chi ha la gestione: i commissari o la società su indicazione della vigilanza. Per esempio, il TUB prevede che la revoca dell’autorizzazione di un intermediario venga pubblicata per estratto in Gazzetta Ufficiale e che l’intermediario ne dia evidenza nelle comunicazioni alla clientela.
Quelle pericolose sono le dichiarazioni dei soci o degli ex amministratori, a stampa o clienti, che anticipano esiti, attribuiscono colpe o diffondono notizie non verificate. In un settore che vive di fiducia, una frase sbagliata può peggiorare la crisi e diventare un problema personale.
Il nostro suggerimento: prima di parlare pubblicamente, si concordi con il difensore cosa dire e cosa no. Ai dipendenti si può e si deve dire la verità sullo stato della procedura, senza promesse e senza allarmi.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due ipotesi dimostrative. Non sono casi reali dello Studio: sono esercizi costruiti per mostrare come si calcolano i tempi e come si ragiona sui numeri.
Ipotesi 1: intermediario finanziario con sospensione degli organi.
Un intermediario dell’art. 106 TUB chiude l’esercizio con fondi propri pari a 2.312.600 euro. L’ispezione chiusa a settembre contesta svalutazioni insufficienti su crediti deteriorati per 1.187.400 euro; applicandole, i fondi propri scendono a 1.125.200 euro, sotto il requisito minimo. La società risponde con un piano di aumento di capitale non garantito. Venerdì 23 ottobre 2026 la Banca d’Italia notifica la sospensione degli organi ai sensi dell’art. 113-bis TUB.
- Termine per il ricorso al TAR Lazio: 60 giorni → martedì 22 dicembre 2026 (nessun mese di agosto in mezzo, quindi nessuna sospensione).
- Cosa si fa nei primi dieci giorni: verifica analitica delle 41 posizioni contestate con lo staff (ad esempio, controllando se 384.900 euro di svalutazioni riguardano crediti assistiti da garanzie che la vigilanza non ha valutato); verbale di consegna ai commissari; acquisizione del rapporto ispettivo integrale.
- Parallelamente: se l’aumento di capitale diventa garantito da un investitore, la società lo propone ai commissari e alla vigilanza, perché un piano credibile può orientare la decisione successiva sulla revoca.
- Se si arriva alla revoca, entro 60 giorni dalla comunicazione va presentato il programma di liquidazione (art. 113-ter TUB): è la sede in cui si gioca la differenza tra liquidazione ordinaria e coatta.
Ipotesi 2: sanzione all’esponente e creditore nella liquidazione.
Un sindaco di una piccola banca riceve, venerdì 6 novembre 2026, la comunicazione di una sanzione amministrativa di 37.500 euro per carenze nei controlli interni. Le ispezioni si erano chiuse undici mesi prima, ma la contestazione era stata notificata 134 giorni dopo la consegna del rapporto ispettivo.
- Opposizione alla Corte d’appello di Roma: 30 giorni → il trentesimo giorno è domenica 6 dicembre 2026, quindi la scadenza slitta a lunedì 7 dicembre 2026.
- Motivo da verificare subito: se l’accertamento si era perfezionato con la consegna del rapporto, la contestazione dopo 134 giorni supera i 90 giorni dell’art. 14 L. 689/1981, con la conseguenza indicata dalla Cassazione nella sentenza n. 5868/2016.
Nella stessa banca, ormai in liquidazione coatta, un fornitore di servizi informatici con un credito di 64.830 euro riceve dai commissari, venerdì 6 novembre 2026, la comunicazione dello stato passivo: credito ammesso solo per 41.270 euro.
- Opposizione allo stato passivo: 15 giorni → sabato 21 novembre 2026, quindi la scadenza slitta a lunedì 23 novembre 2026.
- Cosa si deposita: il ricorso con le fatture, il contratto, i SAL firmati e la prova delle prestazioni rese prima della liquidazione, per i 23.560 euro esclusi.
In entrambi gli esempi il punto decisivo non è il diritto astratto, è la scadenza giusta e il documento giusto.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi sta difendendo chi, in questo momento?”
È la domanda che quasi nessuno pone nella prima riunione e che invece decide l’esito di molte vicende.
Quando la vigilanza interviene su una piccola banca o un intermediario, attorno al tavolo siedono persone con interessi diversi: la società (che vuole sopravvivere o liquidarsi in modo ordinato), i soci di maggioranza (che vogliono salvare il valore o limitarne la perdita), gli amministratori esecutivi (che rischiano azioni di responsabilità e sanzioni), gli amministratori non esecutivi e i sindaci (che rischiano per omesso controllo), il direttore generale, i dipendenti, i creditori. Spesso tutti si affidano allo stesso consulente, o al legale storico della società.
Il problema emerge quando arrivano i commissari. Da quel momento la società è rappresentata dai commissari, che hanno anche il compito di valutare se agire contro gli ex esponenti. Il legale che fino al giorno prima difendeva la società non può più, nello stesso tempo, difendere gli amministratori contro cui la società potrebbe agire. Chi non lo ha previsto si trova all’improvviso senza difesa, magari con i documenti rimasti nella sede della banca.
Cosa conviene fare? Tre cose, prima che sia tardi:
- conservare copia della documentazione personale: verbali consiliari, flussi informativi ricevuti, mail con cui si sono chiesti chiarimenti, voti contrari motivati;
- chiarire subito i ruoli dei difensori: chi assiste la società nella risposta alla vigilanza, chi assiste i singoli esponenti nella prospettiva delle sanzioni e della responsabilità;
- coordinare senza confondere: le posizioni possono essere allineate su molti punti (ad esempio, nella difesa delle valutazioni dei crediti), ma devono restare distinte dove gli interessi divergono.
Lo Studio affronta questo aspetto nella prima analisi, perché è lì che si decide se una difesa sarà credibile fino all’ultimo grado o crollerà alla prima contestazione.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo esaminato per questo tema, con il principio riformulato e il motivo per cui contano. Alcune sono recenti, altre sono decisioni più datate ma ancora richiamate come riferimento sulla crisi bancaria, settore nel quale il contenzioso è relativamente raro e concentrato.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 settembre 2023, n. 27524.
Principio: nel giudizio di accertamento dell’insolvenza di una banca in liquidazione coatta, il commissario liquidatore che era stato commissario straordinario non ha un conflitto di interessi tale da escludere la sua legittimazione; per l’ex commissario straordinario può essere nominato un curatore speciale; è parte necessaria chi era organo rappresentativo al momento dell’insolvenza; la relazione scritta della Banca d’Italia basta a soddisfare l’obbligo di sentirla.
Rilevanza: definisce chi siede nel processo e come si forma il contraddittorio, tema su cui si giocano molte eccezioni degli ex esponenti.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 dicembre 2023, n. 35959.
Principio: nel procedimento di accertamento dell’insolvenza della banca, la qualità di parte va riconosciuta alla generalità degli amministratori, anche se privi di rappresentanza, perché possibili destinatari di azioni di responsabilità e conseguenze penali.
Rilevanza: conferma che anche il consigliere non esecutivo ha titolo per difendersi in quel giudizio.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 luglio 2024, n. 18731.
Principio: per le domande ultratardive nella liquidazione coatta (art. 89 TUB, in parallelo con l’art. 101 l.fall.), il creditore deve provare la non imputabilità del ritardo e attivarsi entro un termine ragionevole.
Rilevanza: guida i creditori che scoprono tardi la procedura o il proprio credito.
4. Cass. civ., Sez. VI, ord. 29 settembre 2021, n. 26396.
Principio: nella liquidazione coatta amministrativa, se il commissario liquidatore non ha avvisato il creditore, il ritardo nella domanda è dovuto a causa non imputabile.
Rilevanza: un argomento importante per il creditore non avvisato, purché si muova senza indugio.
5. Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10932.
Principio: nella liquidazione coatta è ammissibile l’insinuazione al passivo per i soli interessi, proposta dopo quella per il capitale.
Rilevanza: evita che il creditore perda gli interessi per non averli chiesti nella prima domanda.
6. Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 2015, n. 15838.
Principio: l’apertura della liquidazione coatta di una SIM non elimina la natura speciale della sua attività, e richiede un controllo pubblicistico più intenso dell’autorità di vigilanza a tutela dei creditori.
Rilevanza: fondamentale per i clienti di imprese di investimento in crisi.
7. Cass. civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5694.
Principio: le Sezioni Unite hanno chiarito la sorte dell’arbitrato e del lodo quando una delle parti entra in procedura concorsuale.
Rilevanza: da considerare per chi ha in corso un arbitrato con un intermediario poi finito in liquidazione.
8. Cass. civ., Sez. II, 24 marzo 2016, n. 5868.
Principio: in un giudizio di opposizione a sanzione della Banca d’Italia inflitta agli organi di una società finanziaria, la natura permanente dell’illecito non esclude il termine di 90 giorni dall’accertamento per la contestazione (art. 14 L. 689/1981); se la notifica è tardiva, l’obbligazione si estingue; il giudice deve motivare sul momento in cui l’accertamento si è perfezionato.
Rilevanza: è uno degli argomenti difensivi più concreti per gli esponenti sanzionati.
9. Trib. Milano, 25 gennaio 2024.
Principio: il Tribunale ha esaminato i criteri di giurisdizione dell’art. 57, comma 6-bis, TUF sulla liquidazione coatta dei fondi di investimento gestiti da SGR con sede all’estero.
Rilevanza: utile per individuare il giudice competente quando la crisi coinvolge strutture transfrontaliere.
10. Corte d’appello di Bologna, 19 maggio 2016, n. 866.
Principio: nel giudizio sulla dichiarazione di insolvenza della banca è sufficiente citare gli organi in carica nel momento in cui l’insolvenza si è manifestata.
Rilevanza: precedente di merito sul contraddittorio, in linea con quanto poi affermato dalla Cassazione nel 2023.
11. Trib. Ancona, 15 marzo 2016, n. 22.
Principio: su istanza del pubblico ministero, il Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza di una banca regionale già in liquidazione coatta.
Rilevanza: esempio concreto dell’iniziativa del pubblico ministero prevista dall’art. 82 TUB.
12. Trib. Sciacca, 16 febbraio 2016, n. 3.
Principio: gli accertamenti della Banca d’Italia e del commissario straordinario sono attendibili e utilizzabili senza ulteriori verifiche; lo stato di insolvenza va riferito al momento del provvedimento di liquidazione, e i fatti successivi sono irrilevanti.
Rilevanza: spiega perché la difesa degli ex esponenti deve concentrarsi sui numeri alla data della liquidazione.
13. Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1645, e Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2013, n. 16746.
Principio: secondo l’orientamento maggioritario, il commissario straordinario non rientra tra i “cessati rappresentanti legali” che il tribunale deve sentire nel giudizio sull’insolvenza.
Rilevanza: completa il quadro su chi deve partecipare al giudizio.
14. Cass. civ., n. 11085/1992.
Principio: nel giudizio di accertamento dell’insolvenza la Banca d’Italia non assume la qualità di parte.
Rilevanza: chiarisce il ruolo dell’autorità di vigilanza, che viene sentita ma non è controparte.
In sintesi: la giurisprudenza riconosce agli ex esponenti un pieno diritto di partecipare e difendersi, ma attribuisce grande peso agli accertamenti della vigilanza. La difesa vincente è quella che contesta i numeri con altri numeri.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affronta la crisi di un’impresa bancaria o finanziaria minore sotto intervento della vigilanza. Sono impegni di metodo, non promesse di risultato.
- Qualifichiamo il soggetto e la procedura: verifichiamo se la società è banca, intermediario dell’art. 106, SIM, istituto di pagamento, confidi minore o operatore non vigilato, e individuiamo legge applicabile, giudice e termini.
- Analizziamo il rapporto ispettivo e la corrispondenza con la vigilanza: separiamo rilievi di fatto e valutazioni, ricostruiamo la cronologia di ciò che la vigilanza sapeva e quando.
- Ricalcoliamo i numeri con i commercialisti dello staff: svalutazioni, fondi propri, liquidità, effetto delle misure richieste, alla data che conta.
- Redigiamo le controdeduzioni e le risposte: alle lettere di vigilanza, alle contestazioni sanzionatorie, ai commissari, con impegni correttivi realistici.
- Impugniamo i provvedimenti davanti al TAR Lazio quando ci sono vizi di presupposto, istruttoria o motivazione, valutando con lei se chiedere la tutela cautelare.
- Proponiamo l’opposizione alle sanzioni davanti alla Corte d’appello di Roma, verificando per prima cosa i termini di contestazione.
- Prepariamo il programma di liquidazione dell’intermediario dopo la revoca (art. 113-ter TUB), per dimostrare la possibilità di una liquidazione ordinaria.
- Difendiamo gli ex esponenti nel giudizio di accertamento dell’insolvenza e nelle azioni di responsabilità, coordinandoci con il difensore penale quando serve.
- Assistiamo i creditori nelle osservazioni, nelle opposizioni allo stato passivo e nelle domande tardive, con calcolo puntuale delle scadenze.
- Attiviamo gli strumenti del CCII per gli operatori non soggetti a liquidazione coatta: composizione negoziata, misure protettive, accordi, concordato, strumenti dell’impresa minore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario: leggere un rapporto ispettivo, contestare una svalutazione o ricostruire un requisito patrimoniale richiede un avvocato e un commercialista che lavorano sullo stesso fascicolo, nello stesso momento. E pesa la qualifica di Esperto Negoziatore, che aiuta a riconoscere quando una crisi è ancora risanabile e come presentarla in modo credibile all’autorità.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la risposta alla vigilanza è lo stesso difensore che seguirà, se necessario, il ricorso al TAR, l’opposizione alla sanzione, il giudizio sull’insolvenza e l’eventuale ricorso per cassazione. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso, così ogni atto è coerente con i numeri e ogni numero è difendibile in giudizio.
Cosa portarsi a casa da queste risposte
Tre messaggi, in sintesi.
Primo: la crisi di una banca o di un intermediario si gioca su una scala di misure della vigilanza, e ogni gradino ha un suo rimedio (TAR, Corte d’appello, tribunale) e un suo termine.
Secondo: i termini sono brevi e diversi tra loro: 60 giorni per il TAR, 30 per le sanzioni, 15 per l’opposizione allo stato passivo. La sospensione feriale di agosto vale per i giudizi amministrativi e civili ordinari, ma non per i procedimenti del Codice della crisi (art. 9, c. 1, CCII).
Terzo: società, soci, esponenti e creditori hanno interessi diversi e vanno tutelati con posizioni chiare fin dal primo verbale.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede proprio le competenze certificate dell’Avvocato: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per leggere i numeri della vigilanza, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per valutare la risanabilità, l’abilitazione in Cassazione per seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.
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